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RISCHI TECNOLOGICI LE COPERTURE ASSICURATIVE PER I RISCHI TECNOLOGICI IL CONTESTO TECNICO – GIURIDICO E LE PRINCIPALI POLIZZE NOZIONI DI DIRITTO ASSICURATIVO: IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE L’OBBLIGAZIONE E LE SUE FONTI Obbligazione: vincolo giuridico per cui un soggetto è tenuto ad una prestazione verso un altro soggetto • contratto • atto illecito • atto o fatto ai sensi ordinamento giudiziario IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CODICE CIVILE DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI ART. 1882-1903 ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1919 - 1927 ASSICURAZIONE VITA ART. 1904 - 1918 ASSICURAZIONE DANNI ART. 1932 DIFESA DEL CONTRAENTE PIÙ DEBOLE (1341 – 1342) ART. 1928 – 1929 1930 - 1931 RIASSICURAZIONE ASSICURAZIONE DANNI ASSICURAZIONE DANNI PERSONE INFORTUNI MALATTIE ASSISTENZA COSE INCENDIO FURTO TRASPORTI GRANDINE CRISTALLI BESTIAME GUASTI ARD O CVT PATRIMONI O INTERESSI RESP. CIVILE CAUZIONI TUT. GIUDIZIARIA IL PRINCIPIO INDENNITARIO L’ASSICURATO NON PUÒ PERCEPIRE UN INDENNIZZO SUPERIORE AL DANNO PATITO IL DANNO NON PUÒ AVERE UNA VALUTAZIONE SUPERIORE AL VALORE DELLE COSE AL MOMENTO DEL SINISTRO (ART. 1907 C.C.) NON È VALIDA L’ASSICURAZIONE STIPULATA, CON DOLO DELL’ASSICURATO, PER UN VALORE ECCESSIVO (ART. 1909 C.C.) SE IL BENE È ASSICURATO PRESSO DIVERSI ASSICURATORI, L’ASSICURATO PERCEPISCE COMUNQUE UNA SOMMA PARI AL DANNO SOFFERTO (ART. 1910 C.C.) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONE CONTRATTO CON IL QUALE L’ASSICURATORE, VERSO IL PAGAMENTO DI UN PREMO, SI OBBLIGA A RIVALERE L’ASSICURATO, ENTRO I LIMITI CONVENUTI, DEL DANNO AD ESSO PRODOTTO DA UN SINISTRO A PAGARE UN CAPITALE O UNA RENDITA AL VERIFICARSI DI UN EVENTO ATTINENTE LA VITA UMANA I SOGGETTI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SOGGETTI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE ASSUME IL RISCHIO CONTRAENTE PAGA IL PREMIO ASSICURATO È TITOLARE DEL RISCHIO BENEFICIARIO PERCEPIRÀ LA SOMMA PATTUITA FASE PRECONTRATTUALE LE DICHIARAZIONI DEL CLIENTE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE PER RAPPRESENTARE IL RISCHIO NOTIZIE FORNITE NELLA PROPOSTA AFFERMAZIONI CONTENUTE IN POLIZZA E SOTTOSCRITTE DICHIARAZIONI INESATTE NOTIZIE NON RISPONDENTI AL VERO RETICENTI OMISSIONE O INCOMPLETEZZA DELLE NOTIZIE DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI CON DOLO O COLPA GRAVE DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI DOLO O COLPA GRAVE ASSICURATORE NON AVREBBE CONCLUSO IL CONTRATTO SE AVESSE CONOSCIUTO LA VERITÀ ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO IMPUGNATIVA ENTRO TRE MESI SINISTRI NON INDENNIZZABILI PAGAMENTO DEL PREMIO IN CORSO DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI SENZA DOLO O COLPA GRAVE DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI SENZA DOLO O COLPA GRAVE ASSICURATORE PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO TRE MESI SINISTRI INDENNIZZABILI PARZIALMENTE IL RISCHIO (art.1895 c.c.) INCERTO RISCHIO = EVENTO FUTURO DANNOSO PRESUPPOSTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SE IL RISCHIO È MAI ESISTITO O HA CESSATO DI ESISTERE PRIMA DELLA CONCLUSIONE CONTRATTO NULLO AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO SE FOSSE ESISTITO DALL’INIZIO, L’ASSICURATORE NON AVREBBE CONCLUSO IL CONTRATTO ALLE STESSE CONDIZIONI OBBLIGO DI AVVISO ALL’ASSICURATORE ASSICURATORE PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO EFFICACIA DEL RECESSO ENTRO UN MESE DALL’AVVISO IMMEDIATA DOPO 15 GIORNI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO CONSEGUENZE SINISTRI ACCADUTI ENTRO IL TERMINE UTILE PER IL RECESSO ASSICURATORE NON AVREBBE CONSENTITO L’ASSICURAZIONE ASSICURATORE AVREBBE RICHIESTO UN PREMIO MAGGIORE NON INDENNIZZABILI INDENNIZZABILI PARZIALMENTE CESSAZIONE DEL RISCHIO CESSAZIONE DEL RISCHIO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DURANTE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO PAGAMENTO DEL PREMIO IN CORSO FINO ALLA COMUNICAZIONE DOPO LA CONCLUSIONE E PRIMA DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO RIMBORSO SPESE PER ASSICURATORE IL PREMIO PREMIO PREZZO DOVUTO PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INDICATO NEL CONTRATTO ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO DETERMINABILE IN BASE ALLE TARIFFE MANCATO PAGAMENTO DEL PRIMO PREMIO: EFFETTI PRIMO PREMIO MANCATO PAGAMENTO SOSPENSIONE DELLA GARANZIA SINISTRO NON INDENNIZZABILE OBBLIGO DI PAGAMENTO PER IL CONTRAENTE PRIMA RATA FINO ALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI SUCCESSIVI: EFFETTI MANCATO PAGAMENTO ALLE SCADENZE SUCCESSIVE FINO ALLE ORE 24 DEL 15° GIORNO DALLE ORE 24 DEL 15° GIORNO GARANZIA OPERANTE GARANZIA SOSPESA SINISTRI INDENNIZZABILI SINISTRI NON INDENNIZZABILI EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO (art. 1901 c. c.) • Il contratto è risolto di diritto se entro sei mesi l’assicuratore non agisce per la riscossione ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PRINCIPI COMUNI PRINCIPI COMUNI AVVENIMENTI ECCEZIONALI ESCLUSI DALLA GARANZIA, SALVO PATTO CONTRARIO EVENTI CATASTROFICI NATURALI MOVIMENTI TELLURICI ENDOGENI GUERRE UMANI INSURREZIONI TUMULTI POPOLARI OBBLIGO DI AVVISO FORMA OBBLIGO DI AVVISO DI SINISTRO TERMINE DILATORIO DESTINATARI LIBERA, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE ENTRO TRE GIORNI ASSICURATORE O AGENTE AUTORIZZATO AVVISO NON NECESSARIO SE L’ASSICURATORE INTERVIENE NEI TERMINI DELLA DENUNCIA OBBLIGO DI SALVATAGGIO OBBLIGO DI SALVATAGGIO A CARICO DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO SPESE A CARICO DELL’ASSICURATORE PURCHÉ NON FATTE INCONSIDERATAMENTE EVITARE IL RISCHIO EVITARE O RIDURRE IL DANNO IN PROPORZIONE DEL VALORE ASSICURATO ANCHE IN AGGIUNTA ALLA SOMMA ASSICURATA ANCHE SE NON SI RAGGIUNGE LO SCOPO L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI AVVISO O DI SALVATAGGIO COLPOSA DOLOSA RIDUZIONE DELL’INDENNIZZO IN RAGIONE DEL PREGIUDIZIO DECADENZA DAL DIRITTO ALL’INDENNIZZO SURROGA DELL’ASSICURATORE TERZO RESPONSABILE ASSICURATORE OBBLIGO LEGALE DANNO OBBLIGO CONTRATTUALE RISARCIMENTO ASSICURATO INDENNIZZO SURROGA DELL’ASSICURATORE PER QUOTA PARI ALL’INDENNIZZO RAPPORTO TRA SOMMA ASSICURATA E VALORE ASSICURABILE VALORE FORFETARIO VALORE REALE COINCIDE SEMPRE CON LA SOMMA ASSICURATA SOMMA ASSICURATA COINCIDE COL VALORE ASSICURAZIONE PIENA SOMMA ASSICURATA INFERIORE AL VALORE SOTTOASSICURAZIONE SOMMA ASSICURATA SUPERIORE AL VALORE SOVRASSICURAZIONE SOTTOASSICURAZIONE SOTTOASSICURAZIONE O ASSICURAZIONE PARZIALE VOLONTARIA IN QUALSIASI MOMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO IL CONTRAENTE PUO’ CHIEDERE L’AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA INVOLONTARIA SOTTOASSICURAZIONE: CONSEGUENZE • Regola proporzionale di valore: il danno verrà indennizzato in proporzione della copertura assunta • Indennizzo = danno x somma assicurata : valore reale SOVRASSICURAZIONE SOVRASSICURAZIONE O ASSICURAZIONE ECCEDENTE IN QUALSIASI MOMENTO PUO’ ESSERE ADEGUATO INUTILE PERICOLOSA INDENNIZZO MAI SUPERIORE AL VALORE PUÒ DIMINUIRE LA CURA NELL’EVITARE IL SINISTRO SOVRASSICURAZIONE DOLOSA E NON DOLOSA SOVRASSICURAZIONE DOLOSA NON DOLOSA CONTRATTO NON VALIDO CONTRATTO VALIDO NESSUN INDENNIZZO INDENNIZZO FINO AL VALORE REALE DOVUTO IL PREMIO IN CORSO A RICHIESTA DELL’ASSICURATO RIDUZIONE DEL PREMIO FUTURO L’ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI ASSICURAZIONE IN SECONDO RISCHIO • STESSO RISCHIO • 2 CONTRATTI DIVERSI • 2 COMPAGNIE DIVERSE • QUELLA A SECONDO RISCHIO INTERVIENE: O IN MANCANZA DI COPERTURE DELLA POL. A PRIMO RISCHIO O NEL CASO CHE IL MASSIMALE DI QUELLA A PRIMO RISCHIO NON SIA SUFFICIENTE ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI GENERALITÀ ASSICURAZIONE PLURIMA STESSO ASSICURATO STESSO INTERESSE STESSI RISCHI STESSO TEMPO INIZIATIVA DELL’ASSICURATO INIZIATIVA DELL’ASSICURATORE COASSICURAZIONE INDIRETTA COASSICURAZIONE DIRETTA LA COASSICURAZIONE DIRETTA Si ha coassicurazione diretta quando: Un assicuratore chiama altri assicuratori a partecipare al rischio Tutti insieme stipulano un unico contratto con l’assicurato IL CONTRATTO IN COASSICURAZIONE DIRETTA Il rischio viene ripartito tra diversi assicuratori Ciascun assicuratore ne assume una quota prestabilita e fissata nel contratto unico Tutte le compagnie sono menzionate nel contratto e ciascuna risponde solo per la propria quota In caso di lite giudiziaria: citazione di tutte le coassicuratrici LA COASSICURAZIONE DIRETTA La partecipazione di più Assicuratori alla copertura ad un rischio sulla base di un unico contratto, dà origine alla coassicurazione diretta. E’ questo un rapporto intercorrente tra l’Assicurato e più assicuratori che trova un precisa regolamentazione in base all’articolo 1911 del C.C. In base al suddetto articolo del C.C. ogni Assicuratore risponde nei confronti dell’Assicurato per la quota di rischio attribuitagli: non c’è quindi responsabilità solidale tra i diversi Assicuratori nei confronti dell’Assicurato. La gestione di un contratto nel quale sono cointeressate più Società è demandata alla Compagnia delegataria che ha paternità dell’affare. COASSICURAZIONE DIRETTA MODALITÀ OPERATIVE UNICO CONTRATTO CIASCUN ASSICURATORE RISPONDE PRO QUOTA ESCLUSA SOLIDARIETÀ TRA ASSICURATORI IN CASO DI SINISTRO INDENNIZZO PRO QUOTA QUOTA ASSICURATORE INSOLVENTE RESTA A CARICO DELL’ASSICURATO COASSICURAZIONE INDIRETTA SI HA QUANDO UN ASSICURATO: ASSICURA LO STESSO RISCHIO PRESSO DIVERSI ASSICURATORI VI SONO CONTRATTI DISTINTI LA COASS. INDIRETTA L’ASSICURATORE : SE LA SOMMA DEGLI INDENNIZZI SUPERA L’AMMONTARE DEL DANNO, PAGA IN PROPORZIONE DEL PROPRIO CONTRATTO PARTECIPA A COPRIRE LA QUOTA DI INDENNIZZO DELL’ASSICURATORE INSOLVENTE LA COASSICURAZIONE INDIRETTA Anche questo rapporto contrattuale trova regolamentazione nel Codice Civile all’art. 1910. apposita Per l’Assicurato: • l’obbligo di avvisare tutte le società della stipulazione di più contratti per il rischio in oggetto • l’obbligo di comunicare a tutti in caso di sinistro il nominativo delle diverse Società interessate • la possibilità di richiedere ad un unico Assicuratore l’indennizzo, ovviamente in base al relativo contratto Per l’Assicuratore: • La possibilità del regresso di colui che ha pagato nei confronti delle altre partecipanti COASSICURAZIONE INDIRETTA ASSICURAZIONI CONCLUSE SEPARATAMENTE CON PIÙ ASSICURATORI CONTRATTI DISTINTI COASSICURAZIONE INDIRETTA SOMMA ASSICURATA NON CONCORDATA PREVENTIVAMENTE PERICOLO DI SOVRASSICURAZIONE DOLOSA LA COASS. INDIRETTA OBBLIGHI DELL’ASSICURATO OBBLIGO DELL’ASSICURATO DOPPIO AVVISO A CIASCUN ASSICURATORE DI TUTTE LE ASSICURAZIONI ESISTENTI A TUTTI GLI ASSICURATORI IN CASO DI SINISTRO PER INOSSERVANZA DOLOSA DECADENZA DAL DIRITTO ALL’INDENNIZZO LA COASS. INDIRETTA IN CASO DI SINISTRO DIRITTO DELL’ASSICURATO DI CHIEDERE L’INDENNIZZO ASSICURATORI SOLIDALMENTE OBBLIGATI (DEROGABILE) A CIASCUN ASSICURATORE PER LA QUOTA PARTE A UN SOLO ASSICURATORE PER L’INTERO LA COASS. INDIRETTA DIRITTO DI REGRESSO ASSICURATORE CHE HA PAGATO L’INTERO DANNO DIRITTO DI REGRESSO VERSO GLI ALTRI ASSICURATORI IN CASO DI INSOLVENZA PER QUOTA A CARICO DI CIASCUNO RIPARTIZIONE DELLA QUOTA TRA GLI ALTRI LA RIASSICURAZIONE CONTRATTO COL QUALE L’ASSICURATORE, VERSO IL PAGAMENTO DI UN PREMIO COPRE PRESSO ALTRA IMPRESA (RIASSICURATORE) IL DANNO DERIVANTEGLI DAL VERIFICARSI DI UN RISCHIO DA LUI ASSICURATO NORMALMENTE MEDIANTE TRATTATI GENERALI LA RIASSICURAZIONE E’un contratto tra imprese di assicurazioni (compagnia cedente – riassicuratore), mediante il quale: l’impresa che ha assunto il rischio cede al riassicuratore una quota del rischio. Coassicurazione e riassicurazione possono coesistere ma instaurano rapporti giuridici completamente diversi IL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE ASSICURATO ASSICURATORE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE ASSICURATORE RIASSICURATORE IL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE Forme di contratto di riassicurazione: Obbligatorio (trattato) impegna preventivamente la compagnia cedente riassicuratore a cedere e accettare determinati rischi e il IL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE Forme di contratto di riassicurazione: Facoltativo: Il riassicuratore accetta una quota di rischio solo previo esame tecnico FORME DI RIASSICURAZIONE RIASSICURAZIONE PROPORZIONALE O DI RISCHIO: LA CEDENTE RIASSICURA UNA QUOTA DEL RISCHIO E IN CASO DI SINISTRO VIENE RIMBORSATA DAL RIASSICURATORE PER LA STESSA QUOTA RIASSICURAZIONE NON PROPORZIONALE O DI SINISTRO: QUANDO NON ESISTE PROPORZIONALITÀ TRA PREMIO DI RIASSICURAZIONE E SINISTRO RIASSICURAZIONE NON PROPORZIONALE PER ECCESSO DI SINISTRO SINGOLO (EXCESS OF LOSS): • IL RIASSICURATORE RIMBORSA L’ASSICURATORE DI QUELLA PARTE DI OGNI SINISTRO CHE ECCEDE UN DETERMINATO MASSIMALE PER ECCESSO DI SINISTRI GLOBALE (STOP LOSS): • FISSATO UN IMPORTO MASSIMO PER L’INSIEME DEI SINISTRI CHE L’ASSICURATORE PREVEDE DI POTER INDENNIZZARE IN UN CERTO PERIODO, IL RIASSICURATORE RIMBORSA LE SOMME ECCEDENTI RIASSICURAZIONE EFFICACIA DEL CONTRATTO LA RIASSICURAZIONE NON CREA RAPPORTI GIURIDICI TRA ASSICURATO E RIASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO ASSICURATORE RIASSICURATORE INDENNIZZO INDENNIZZO ASSICURATO RIASSICURATO CARATTERI DISTINTIVI COASSICURAZIONE DIRETTA COASSICURAZIONE INDIRETTA RIASSICURAZIONE PREVIO ACCORDO TRA ASSICURATORI NESSUN ACCORDO TRA ASSICURATORI CONTRATTO TRA ASSICURATO E ASSICURATORE CONTRATTO UNICO CONTRATTI DISTINTI NESSUNA SOLIDARIETÀ TRA ASSICURATORI SOLIDARIETÀ TRA ASSICURATORI SUCCESSIVO CONTRATTO TRA ASSICURATORE E RIASSICURATORE NESSUN RAPPORTO TRA ASSICURATO E RIASSICURATORE LA POLIZZA LA POLIZZA COME CONTRATTO PER ADESIONE CONTRATTO PER ADESIONE ART.1370 c.c. CONDIZIONI – TIPO PREDISPOSTE DAL CONTRAENTE PIÙ FORTE NORME A TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE PREVALENZA DELLE CLAUSOLE AGGIUNTIVE ART 1932 C. C. LA POLIZZA NORME INDEROGABILI NORME INDEROGABILI LIMITI CHE LO STATO PONE AL POTERE CONTRATTUALE DELLE PARTI ART. 1932 COD. CIV. NORME CHE NON POSSONO ESSERE DEROGATE SE NON IN SENSO PIÙ FAVOREVOLE ALL’ASSICURATO INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE • Il contratto di assicurazione segue le regole interpretative dei contratti per adesione ART 1888 C. C. LA POLIZZA COME PROVA DEL CONTRATTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE PROVATO PER ISCRITTO ASSICURATORE OBBLIGATO A RILASCIARE LA POLIZZA O ALTRO DOCUMENTO SOTTOSCRITTO SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE PER LE CLAUSOLE VESSATORIE ELEMENTI DELLA POLIZZA NOME E DOMICILIO DEI CONTRAENTI RISCHIO E INTERESSE ASSICURATO DATA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DURATA DEL CONTRATTO PREMIO O TARIFFA APPLICABILE SOMMA ASSICURATA LA PRESCRIZIONE LA PRESCRIZIONE CAUSA DI ESTINZIONE DEL DIRITTO DETERMINATA DAL MANCATO ESERCIZIO DELLO STESSO ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE PRESCRIZIONE ART 2952 C. C. • I DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SI PRESCRIVONO IN UN ANNO, QUELLI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE IN DUE ANNI DAL GIORNO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO SU CUI IL DIRITO SI FONDA • IN RESPONSABILITA’ CIVILE IL TERMINE DECORRE DAL GIORNO IN CUI IL TERZO DANNEGGIATO HA RICHIESTO IL RISARCIMENTO ALL’ASSICURATO • IL DIRITTO DEL TERZO DANNEGGIATO AD ESSERE RISARCITO DALL’ASSICURATO SI PRESCRIVE IN 2 ANNI PER I DANNI DA CIRCOLAZIONE E IN 5 ANNI NEGLI ALTRI CASI DAL GIORNO IN CUI IL FATTO SI E’ VERIFICATO ART . 2941 C.C. SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE A) PER PARTICOLARI RAPPORTI TRA LE PARTI SOSPENSIONE B) PER CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO LE CAUSE DI SOSPENSIONE SONO TASSATIVE: A) TRA CONIUGI, ADOTTANTE E ADOTTATO, TUTORE E MINORE E SIMILI, PERSONE GIURIDICHE E AMMINISTRATORI, B) MINORI NONEMANCIPATI E INTERDETTI PER INFERMITA’ DI MENTE SENZA RAPPR. LEGALE, MILITARI IN GUERRA ART . 2943 C.C. INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE IL DIRITTO È STATO ESERCITATO INTERRUZIONE IL DIRITTO È STATO RICONOSCIUTO DALL’ALTRA PARTE INIZIA A DECORRERE UN NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE LA RESPONSABILITÀ CIVILE ELEMENTI ESSENZIALI DIRITTI ASSOLUTI E DIRITTI RELATIVI VIOLAZIONE DI DIRITTI RELATIVI DIRITTI ASSOLUTI RESPONSABILITÀ CIVILE R.C. CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE LA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO RELATIVO COMPORTA UNA RESPONSABILITÀ CIVILE CHE SI CHIAMA CONTRATTUALE LA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO ASSOLUTO COMPORTA UNA RESPONSABILITÀ CIVILE CHE SI CHIAMA EXTRACONTRATTUALE Norma fondamentale art. 2043 c. c. • Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno IL DANNO PERCHÉ CI SIA RESPONSABILITÀ OCCORRE: a) CHE IL DANNO SIA EFFETTO DEL COMPORTAMENTO (ATTIVO OD OMISSIVO) DOLOSO (INTENZIONALE) O COLPOSO b) CHE IL DANNO SIA INGIUSTO IL RISARCIMENTO RISARCIMENTO STRUMENTO GIURIDICO PER RIPORTARE IL DANNEGGIATO IN UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE UGUALE O QUASI A QUELLA PRECEDENTE L’EVENTO DANNOSO NO ARRICHIMENTO SENZA CAUSA RISARCIMENTO • PER EQUIVALENTE • IN FORMA SPECIFICA (denaro) (restituzione del bene dovuto) • danno emergente • lucro cessante • capitale,interessi e spese • differenze di valutazione del danno in r. c.:cose e lesioni ELEMENTO PSICOLOGICO DELL’ILLECITO: LA COLPA (C. P.) • Il fatto illecito è colposo quando l’evento anche se preveduto non è voluto dall’agente LA COLPA • NEGLIGENZA • IMPRUDENZA • IMPERIZIA • INOSSERVANZA L’ONERE DELLA PROVA • C’è stato un danno ingiusto? • Di quale entità? • A quale fatto risale? • Chi lo ha commesso? • C’è dolo o colpa? Deve provarlo il danneggiato LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA RISPONDONO DEI DANNI ANCHE SENZA DOLO O COLPA: • Il gestore di centrali nucleari • Il trasportatore di materiali fissili • Il datore di lavoro per danni (art. 2049) provocati dai dipendenti • Il conducente per cattiva manutenzione (art. 2054) • Gestore di satelliti RESPONSABILITÀ PRESUNTA E DA PROVARE IN ALCUNI CASI LA LEGGE PRESCRIVE CHE SIA L’AUTORE DEL FATTO A DOVER PROVARE CHE NEL SUO COMPORTAMENTO NON C’È STATO DOLO O COLPA INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA RESPONSABILITA’ PRESUNTA E DA PROVARE Art. 2050 C.C. Attività pericolosa Art.- 2051 C.C. Cose in custodia Art. 2052 C.C. Animali Art. 2053 C.C. Rovina di edificio Art. 2054 Circolazione dei veicoli Responsabilità che prescinde dalla colpa: Prodotti RESPONSABILITÀ PRESUNTA: ATTIVITÀ PERICOLOSA • Per natura • Per la natura dei mezzi adoperati • Prova liberatoria: aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno • Cass. Sezione III, sentenza 8 ottobre 1996 n. 8784 • Edilizia • Ai fini della responsabilità sancita dall'articolo 2050 del c. c., devono ritenersi pericolose oltre alle attività previste dalle leggi di pubblica sicurezza, anche tutte quelle che abbiano una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impegnati, ivi compresa quella edilizia, che, per le attrezzature e i macchinari utilizzati, impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone e cose. COSE IN CUSTODIA • Intrinsecamente atte a provocare danni • Rese atte a provocare danni da un fattore esterno • Il custode risponde dei danni provocati dalle cose che ha in custodia, a meno che non provi il caso fortuito INSIDIA • Elemento oggettivo: non visibilità • Elemento soggettivo: non prevedibilità • Cass. Sezione III, sentenza 21 ottobre 1998 . • Insidia: caduta su pavimento bagnato • In tema di responsabilità per i danni cagionati dalle cose che si hanno in custodia il caso fortuito che esclude il ricorrere di tale responsabilità può identificarsi (anche) con la colpa dello stesso danneggiato, da intendere come fatto dotato d'impulso causale autonomo nel determinismo del fatto dannoso (nella specie, l'attrice aveva riportato lesioni, con postumi, per essere scivolata sul pavimento bagnato, di un locale di un ospedale. In applicazione del principio sopra riassunto, la Suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente ospedaliero avendo accertato che l'attrice, sapendo della scivolosità del pavimento, avrebbe dovuto astenersi dall'entrare nel locale, prima che si fosse asciugato, o avrebbe dovuto evitare di passeggiarvi). ANIMALI • Risponde chi ha la disponibilità dell’animale • Anche quando l’animale risulta smarrito • Dei danni provocati da un animale risponde o il proprietario o chi al momento se ne serve, a meno che non provi il caso fortuito CASO FORTUITO • Quando al di fuori delle ipotesi di forza maggiore nessun rimprovero neppure di semplice leggerezza può essere mosso all’ autore del fatto dannoso astrattamente configurabile come illecito • Evento: imprevedibile, non intenzionale, accidentale,inevitabile ROVINA D’ EDIFICIO • Dal massimo: crollo • Al minimo: tegola Dei danni dovuti a rovina (anche minima) di un fabbricato risponde il proprietario, a meno che non provi che il danno non è dovuto a difetto di costruzione o manutenzione I SOGGETTI DELLA RESPONSABILITÀ • Normalmente chi ha l’obbligo di risarcire è l’autore del danno • In certi casi tale obbligo si trasferisce su soggetti diversi dall’autore del danno. • infermo di mente, infante: chi e tenuto alla sorveglianza • minori: genitori e tutori • allievi: insegnanti e istruttori • dipendenti: datore di lavoro ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE • Stato di necessità • Incapacità di intendere o volere • Legittima difesa • Chi agisce per legittima difesa o in stato di necessità o nella incapacità di intendere o volere non è responsabile dei danni provocati • APPALTO • Cass. 10 gennaio 1977 n. 80. La responsabilità di cui all’art. 2049 c.c. sorge solo per il fatto dei lavoratori subordinati, domestici o commessi, e non anche per il fatto dell’appaltatore. Il committente risponde del fatto dannoso di quest’ultimo solo quando 1) abbia affidato il lavoro ad un’impresa obiettivamente e palesemente inidonea (culpa in eligendo) ovvero 2) l’appaltatore abbia agito quale nudus minister del committente medesimo, attuandone specifiche direttive. L’ASSICURAZIONE DI R.C. L’ASSICURATORE DI R.C. SI OBBLIGA A: TENERE INDENNE L’ASSICURATO DA QUANTO QUESTI DEVE PAGARE AD UN TERZO PER EFFETTO DI UNA RESPONSABILITÀ DEDOTTA IN CONTRATTO RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE LA GARANZIA È LIMITATA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRA-CONTRATTUALE FATTI DOLOSI (ART. 1917 C.C.) ESCLUSI FATTI CHE RISALGONO ALLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE BENE TUTELATO E MASSIMALI BENE TUTELATO PATRIMONIO PRESENTE E FUTURO DELL’ASSICURATO VALORE INDETERMINATO LIMITE DI COPERTURA MASSIMALE ASSICURATO: MAI SOTTO/SOVRASSICURAZIONE SOMMA MASSIMA ENTRO LA QUALE RISPONDE L’ASSICURATORE ACCIDENTALITA’ SOLO I DANNI PROVOCATI DA FATTI ACCIDENTALI (IMPROVVISI E CONCENTRATI NEL TEMPO) SONO COPERTI DALLA GARANZIA • Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 1992, n. 1214 • Un evento può qualificarsi accidentale, quando pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all'attività dell'assicurato - predisposta con le cautele necessarie ad evitare l'altrui pregiudizio che concretino l'astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo, mentre l'accidentalità va esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'assicurato e delle stesse modalità con cui è stata predisposta ed eseguita. L’ AZIONE DIRETTA TERZO DANNEGGIATO AZIONE DIRETTA DI NORMA NON AMMESSA AZIONE DI RISARCIMENTO ASSICURATO RESPONSABILE RICHIESTA INDENNIZZO ASSICURATORE RISCHI DESCRITTI IN POLIZZA • danni provocati nell’ambito di attività diverse da quelle descritte in polizza sono esclusi dalla garanzia TERZIETÀ NON SONO CONSIDERATI TERZI • Il coniuge, i genitori, i figli dell’ass.to e/o contraente nonché q.si altro parente e affine con lui convivente • Legali rapp.ti, soci a resp. illimitata, amm.ri e loro familiari prossimi • Dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti, TERZIETÀ (2) • Chi partecipa a lavori manuali relativi all’attività assicurata • Le società controllanti e controllate e i loro amministratori PRESCRIZIONE • RCA 2 ANNI PER RICHIESTA DANNI • RCG 5 ANNI PER RICHIESTA DANNI • ( PER ASS.TO 1 ANNO . . .) • + ALTRI TERMINI LE POLIZZE C. A. R. – E. A. R. LA STRUTTURA DEL CONTRATTO POLIZZA C.A.R. / E.A.R. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE I° SEZIONE II° DANNI ALLE COSE R.C.T. CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI CONDIZIONI PARTICOLARI CLAUSOLE SPECIALI CONDIZIONI AGGIUNTIVE (dattiloscritte) SCHEDA DI POLIZZA LA POLIZZA CAR - EAR LE PARTITE DELLA SEZIONE I° Part. 1 → Impianti ed opere da realizzare/montare/costruire Part. 2 → Impianti ed opere preesistenti Part. 3 → Spese di demolizione e di sgombero Part. 4 → Impianti, macchinari ed attrezzature di cantiere LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA C. A. R. LA POLIZZA CAR – EAR LE GARANZIE DELLA SEZIONE I° Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione la Società si obbliga … … per i danni … … che colpiscono le cose assicurate … … da qualunque causa determinate … FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI” (all risks) LA POLIZZA CAR – EAR LE ESCLUSIONI DELLA SEZIONE I° LE ESCLUSIONI NON DEROGABILI • costi di rifacimento dei lavori eseguiti in difformità ai contratti e progetti; • la sostituzione dei materiali difettosi (CAR) • il rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte (CAR) • i difetti di rendimento (EAR) • i danni di corrosione o usura; • gli ammanchi non giustificati; • guerra, rivolta, insurrezione ecc. • radiazioni e rischi nucleari LE ESCLUSIONI DELLA SEZIONE I° ESCLUSIONI DEROGABILI: - danni da errori di progettazione e calcolo - danni alle opere ed impianti preesistenti - danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere - danni che si verificano durante la manutenzione * scioperi… tumulti popolari atti di terrorismo e sabotaggio organizzato LA POLIZZA CAR - EAR GLI INDENNIZZI Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione … indennizzare … per i DANNI MATERIALI E DIRETTI … … stimati al MOMENTO DEL SINISTRO … Art. 5 – Interventi provvisori e modifiche I costi di interventi provvisori sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. LA POLIZZA CAR - EAR GLI INDENNIZZI - 2 ESCLUSIONI NON DEROGABILI • le penalità • i danni indiretti • le spese per modifiche • le spese per localizzare il danno ESCLUSIONI DEROGABILI • i costi di demolizione e sgombero • i maggiori costi per trasporto “a grande velocità” • i maggiori costi per trasporto aereo • i maggiori costi per lavoro straordinario LA POLIZZA CAR – EAR LE GARANZIE DELLA SEZIONE - 2 Art. 6 – Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato … … di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo, di risarcimento … … di danni involontariamente cagionati a terzi … … in conseguenza di un fatto accidentale • connesso ai lavori • con origine nel cantiere • verificatosi nel periodo assicurato LA POLIZZA CAR – EAR LE ESCLUSIONI DELLA SEZIONE - 2 ESCLUSIONI NON DEROGABILI - i danni alle cose assicurate o assicurabili nella sezione 1 - opere - enti preesistenti - macchinario, baraccamenti, attrezzatura - i danni da inquinamento i danni da polvere i danni da interruzioni di attività e forniture i danni da vibrazione LA POLIZZA CAR – EAR LE ESCLUSIONI DELLA SEZIONE - 2 ESCLUSIONI DEROGABILI • la responsabilità civile incrociata • il franamento o cedimento di terreno • o danni a cavi e condutture sotterranee - i danni da polvere - i danni da interruzione di attività e forniture - i danni da vibrazione LA POLIZZA CAR – EAR LE ESCLUSIONI DELLA SEZIONE - 2 ESCLUSIONI DEROGABILI • la responsabilità civile incrociata • il franamento o cedimento di terreno • i danni a cavi e condutture sotterranee - i danni da polvere - i danni da interruzione di attività e forniture - i danni da vibrazione LE DELIMITAZIONI TEMPORALI PER LA MANUTENZIONE – POLIZZA CAR ANCHE LA COPERTURA ASSICURATIVA PER L’EVENTUALE PERIODO DI MANUTENZIONE VIENE DEFINITA TEMPORALMENTE DA UNA SERIE DI EVENTI. VIENE ATTIVATA AL VERIFICARSI DI ENTRAMBI I SEGUENTI EVENTI: - IL TERMINE DEI LAVORI - LA DATA DI INIZIO DELLA MANUTENZIONE RIPORTATA IN POLIZZA ED HA TERMINE AL VERIFICARSI DEL PRIMO EVENTO TRA: - LA DATA DI TERMINE DELLA MANUTENZIONE RIPORTATA IN POLIZZA - LA DATA DI TERMINE DELLA MANUTENZIONE PREVISTA NEL CAPITOLATO DI APPALTO I VALORI ASSICURATI - 1 PART. 1 – OPERE E IMPIANTI PERMANENTI E TEMPORANEI • ALL’INIZIO DELL’ASSICURAZIONE - il valore contrattuale/stimato della costruzione • ALLA SCADENZA DI OGNI ANNUALITA’ - aggiornamento sulla base: - della revisione prezzi - perizie supplettive - variazioni del progetto/opera LA POLIZZA CAR – EAR I VALORI ASSICURATI - 2 PART. 2 – OPERE ED IMPIANTI PREESISTENTI - massimale a primo rischio assoluto PART. 3 – COSTI DI DEMOLIZIONE O DI SGOMBERO - massimale a primo rischio assoluto LA POLIZZA CAR – EAR I VALORI ASSICURATI - 3 IL MASSIMALE PER LA R.C.T. Viene definito in base alla situazione “al contorno” o con riferimento agli obblighi contrattuali CAMPI DI APPLICAZIONE - 1 CIVILE INDUSTRIALE C.A.R. E.A.R. LISTA DI CONTROLLO (generica) CAUSE/EVENTI - terremoto cedimento del terreno Frane Allagamento (pioggia) Alluvione Vento Grandine Temperatura/gelo Fulmine Urto veicoli Furto Sociopolitici Errore di progettazione Materiali difettosi Errore/difetto di costruzione Errore di manovra … IL QUADRO INFORMATIVO DOCUMENTI E DATI DA ACQUISIRE - PLANIMETRIE - DISEGNI E DOCUMENTI CONTRATTUALI - DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI COSTRUZIONE /MONTAGGIO, DELLE OPERE PROVVISORIE, DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE ECC. - CRONOGRAMMA LAVORI ED INCREMENTO VALORI RELATIVO ALLA PARTE COSTRUITA/MONTATA - ORGANIZZAZIONE, ESPERIENZE PRECEDENTI, CAPACITA’ FINANZIARIE ECC. DEL COSTRUTTORE COSTI INDICATIVI TIPOLOGIA CAR - Edifici a nuovo - Ristrutturazione di edifici - non strutturale - strutturale - Acquedotti/Fognature - Ponti e viadotti - Gallerie naturali - Dighe TASSI IMPONIBILI 1,50 + 3,00 ‰ 1,50 + 3,00 ‰ 2,00 + 6,00 % 3,00 + 4,00 ‰ 3,00 + 5,00 ‰ 4,00 + > 10,00 ‰ 5,00 + 10,00 ‰ POLIZZA DECENNALE POSTUMA LA STRUTTURA DEL CONTRATTO POSTUMA RISARCITORIA – 1669 C.C. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DANNI ALLE OPERE CONDIZIONI PARTICOLARI C.P. 1 – Gravi difetti C.P. 2 - Impermeabilizzazioni SCHEDA DI POLIZZA LA POSTUMA RISARCITORIA LE PARTITE DI POLIZZA - Part. 1 OPERA (intera opera assicurata) - Part. 2 IMPERMEABILIZZAZIONI (tetti) - Part. 3 DEMOLIZIONE E SGOMBERO LE GARANZIE – DANNI ALL’OPERA Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione … ad indennizzare l’Assicurato per i danni … causati all’opera … … da un evento di cui sia responsabile l’Appaltatore ai sensi dell’Art. 1669 del Codice Civile FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI” LE GARANZIE – DANNI ALL’OPERA LE CAUSE PRIME - difetto di costruzione vizio di materiale errore di progettazione vizio del suolo … GLI EVENTI DANNOSI - crollo totale o parziale - lesione che pregiudica la stabilità LE ESCLUSIONI - DANNI ALL’OPERA ESCLUSIONI NON DEROGABILI: - guerra … scioperi … tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato - Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni … derivanti dal nucleo dell’atomo - Terremoto, alluvioni ed altri eventi simili - Corrosione o altri effetti graduali degli agenti atmosferici - Danni da modifiche effettuate dopo il collaudo - Danni da manutenzione o da mancata manutenzione - Danni da incendio - Danni da difetto di costruzione “non gravi” LA POLIZZA POSTUMA LE ESCLUSIONI DEROGABILI 1 – IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE (tetto) 2 – GRAVE DIFETTO (alle parti dell’opera destinate per loro natura a lunga durata) D. Lgs. 122/05 del 20/06/2005 Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210 Art. 4 – Assicurazione dell’immobile Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. SENTENZE DELLA CASSAZIONE Cassazione – Sez. II, sent. n. 8053 del 8 agosto 1990 Denuncia dei vizi e termini di decadenza: - accertamento della conoscenza: valutazione riservata al giudice del merito Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669, comma primo, cod. civ., a pena di decadenza dell’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza ed a semplici sospetti. L’accertamento del momento nel quale l’anzidetta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. Cassazione – Sez. II, sent. N. 13112 del 11 dicembre 1992 Gravi difetti: - fattispecie - copertura del fabbricato I gravi difetti dell’edificio o di altro immobile che possono dar luogo a responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell’acquirente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., sono ravvisabili oltre che nell’ipotesi di rovina e di evidente pericolo di rovina, anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità, pregiudicano in modo grave la funzione cui l’immobile è destinato. Rientrano pertanto fra i gravi difetti rilevanti sotto il profilo considerato quelli inerenti alla realizzazione della copertura di un fabbricato (terrazza o tetto) che determinino non esigue e non contenute infiltrazioni di acqua e di umidità negli alloggi sottostanti. Cassazione – Sez. II, sent. n. 13 del 4 gennaio 1993 Termini dell’azione La responsabilità prevista dall’art. 1669 cod. civ. in materia di appalto per rovina o difetti di un immobile si rende applicabile nei confronti del costruttore non soltanto con riferimento alla costruzione oggetto del contratto, ma anche in relazione alla stessa opera che sia stata ricostruita dallo stesso costruttore nell’assolvimento dell’obbligo di garanzia (nella specie, ricostruzione del muro di cinta dell’edificio) per eliminarne i vizi costruttivi. In tale ipotesi, il termine decennale durante il quale l’appaltatore è tenuto a garantire l’integrità dell’opera, inizia a decorrere “ex novo” dall’ultimazione degli interventi ricostruttivi, per effetto del nuovo rapporto di garanzia sorto con la ricostruzione, totale o parziale, dell’edificio destinato a lunga durata. Cassazione – Sez. II, sent. n. 5002 del 21 maggio 1994 Gravi difetti: - fattispecie - impianto di riscaldamento La responsabilità per rovina o gravi difetti di edificio sancita dall’art. 1669 cod. civ. per finalità di ordine generale ha natura extracontrattuale ed opera non solo a carico dell’appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell’acquirente. Per la configurabilità della responsabilità suddetta vanno ritenuti gravi difetti dell’edificio non solo quelli costruttivi che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità del fabbricato, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica o una sensibile menomazione del normale godimento dell’edificio stesso, come nel caso di difetti incidenti sull’impianto centralizzato di riscaldamento, conseguendone grave limitazione al normale godimento delle abitazioni. Cassazione – Sez. II, sent. n. 7550 del 27 agosto 1994 Legittimazione passiva: - progettista e direttore dei lavori In tema di rovina di edificio e di gravi difetti di costruzione, l’art. 1669 cod. civ. è applicabile non soltanto nei riguardi del costruttore, ma anche nei confronti del progettista, la cui responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso fra le parti per assumere il connotato della responsabilità per fatto illecito, con la conseguenza che tanto il costruttore che il progettista sono tenuti a risarcire integralmente il danneggiato quando entrambi abbiano concorso a causare il danno, quando cioè questo sia ascrivibile ad errata progettazione ed a cattiva esecuzione dell’opera. Cassazione – Sez. II, sent. n. 245 del 10 gennaio 1995 Gravi difetti: - rilevante menomazione della funzionalità dell’opera - in generale I “gravi difetti” dell’edificio, previsti dall’art. 1669 cod. civ. come causa di responsabilità dell’appaltatore, non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità della costruzione e che comportano pericolo di rovina, previsti dalla stessa norma, ma consistono in tutte le alterazioni che incidono sulla sostanza dell’opera e su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinché l’opera stessa possa fornire la normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica. Cassazione – Sez. II, sent. 5103 del 10 maggio 1995 Denuncia dei vizi e termine di decadenza: - “scoperta” dei difetti Il termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi costruttivi che danno luogo a responsabilità dell’appaltatore ex. art. 1669 cod. civ. decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti dell’edificio, ma anche dell’incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all’attività di esecuzione dell’opera, realizzata dall’appaltatore e dal progettista-direttore dei lavori. Cassazione – Sez. I, sent. N. 8050 del 22 luglio 1995 Natura della responsabilità ed ambito di applicazione Il termine decennale di cui all’art. 1669 cod. civ. – entro il quale l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se l’opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti – decorre, anche per gli appalti pubblici, dalla data della materiale ultimazione dell’opera nel suo complesso e nei suoi elementi necessari, come da verbale di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall’esecuzione del collaudo. Cassazione – Sez. II, sent. n. 169 del 10 gennaio 1996 Responsabilità dell’appaltatore: - riparazioni ad opera del committente La responsabilità del costruttore per i vizi della cosa, siano questi riconducibili alla fattispecie regolata dall’art. 1669 cod. civ. o a quella dell’art. 1667 cod. civ., non può essere esclusa dall’errata esecuzione di interventi riparatori del committente o dei suoi aventi causa, tenuti a non aggravare le conseguenze del vizio e non a ripararlo. Cassazione – Sez. II, sent. n. 8395 del 23 settembre 1996 Responsabilità dell’appaltatore: - inidoneità del suolo L’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell’appaltatore, in quanto l’esecuzione a regola d’arte di una costruzione dipende dall’adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni; con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui detta indagine non presenti difficoltà particolari, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall’organizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività edilizia, l’appaltatore deve rispondere, in solido con il progettista (a sua volta, responsabile per inadempimento del contratto d’opera professionale, essendosi rivelata inadeguata la progettazione) dei vizi dell’opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto. GLI INDENNIZZI 1 – DANNI ALL’OPERA Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione … indennizzare … i danni materiali e diretti … * valutati al costo di ricostruzione al momento del sinistro GLI INDENNIZZI 2 Art. 11 – Spese di demolizione e sgombero … indennizzare … le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare … … i residui del sinistro … * con il limite del massimale previsto in polizza I VALORI ASSICURATI - 1 PART. 1 – OPERA - Il valore di ricostruzione dell’opera al momento del sinistro PART. 2 – IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE - Il valore di ricostruzione dell’opera al momento del sinistro PART. 3 – SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO - Massimale a primo rischio assoluto stimato in funzione dell’M.P.L. relativo alle spese per la demolizione e sgombero dei residui del sinistro I VALORI ASSICURATI 2 ADEGUAMENTO DEI VALORI ASSICURATI - INDICIZZAZIONE AUTOMATICA ANNUA PARI AL 5% DEI VALORI INIZIALI - DEROGA ALLA PROPORZIONALE PARI AL 20% LA STRUTTURA DEL CONTRATTO POSTUMA INDENNITARIA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI DANNI ALLE OPERE CONDIZIONI PARTICOLARI C.P. a) – Frazionamento del premio C.P. b) – Deroga alla proporzionale C.P. c) - Indicizzazione CONDIZIONI SPECIALI C.S.1 - Impermeabilizzazioni SCHEDA DI POLIZZA LE GARANZIE Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione … ad indennizzare l’Assicurato per i danni … causati da uno dei seguenti eventi … a) rovina totale dell’opera b) rovina e gravi difetti delle parti dell’opera definite a “lunga durata” che compromettono la stabilità dell’opera c) pericolo di rovina totale o parziale dell’opera IL COLLEGAMENTO GARANZIA PARTI DELL’OPERA ASSICURATA GARANZIE C.G.A. • Crollo • Lesione che pregiudica la stabilità PARTI DELL’OPERA • Struttura • Fondazioni • Terreno C.P. 1 •Difetto grave • Involucro C.P. 2 * Impermeabilizzazione • Tetto IL QUADRO INFORMATIVO DOCUMENTI NECESSARI PER LA QUOTAZIONE • • • • Contrattualistica e disegni a definizione dell’opera: Definizione degli operatori - appaltatori/subappaltatori - progettisti - fornitori Caratteristiche del sito - idrogeologia - orografia Descrizione delle parti componenti l’opera - fondazioni - struttura - tamponamenti - impermeabilizzazioni LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2 IL CONTROLLO TECNICO copertura Assicurativa pagamento del premio ASSICURATO EDIFICIO COMPAGNIA POLIZZA obblighi di controllo rapporti tecnici di controllo pagamento del controllo controllo tecnico CONTROLLORE TECNICO CONTROLLO “BUONA REGOLA D’ARTE” POLIZZA GARANZIA DI FORNITURA LA STRUTTURA DEL CONTRATTO LA GARANZIA DI FORNITURA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME IN GENERALE NORME PER LA GARANZIA DI FORNITURA CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti) CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate) SCHEDA DI POLIZZA LE PARTITE ASSICURATE POLIZZA CONVENZIONE INSIEME DI UNA PRODUZIONE INDUSTRIALE POLIZZA SINGOLA P1 P2 ENTE ASSICURATO SPESE DI DEMOLIZIONE O SGOMBERO LE GARANZIE Art. 10 – Oggetto dell’assicurazione …ad indennizzare i danni … agli ENTI ASSICURATI … causati da: - errori di calcolo - errori di progettazione - difetti di fusione - vizi di materiale - errori di fabbricazione - errori di montaggio ESEMPIO DI WORDING GARANZIA DI FORNITURA A. B. C. D. E. F. Con il presente allegato la Società risponde sino al massimale sottoindicato per ciascun sinistro e periodo di assicurazione, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare in conseguenza di un contratto di vendita o di fornitura dei prodotti assicurati o quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese) subiti dal committente del prodotto per mancata rispondenza del prodotto stesso alle caratteristiche concordate nel contratto di acquisto a causa di difetti di progettazione e di esecuzione del prodotto, e/o difetti di fusione e di materiale. Sono esclusi dalla garanzia: La penalità di inosservanza dei termini di consegna o di altre condizioni previste contrattualmente anche se tale inosservanza deriva da un danno risarcibile. I danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali od agricole. I danni dovuti a dolo o colpa grave del Consiglio di Amministrazione dell’Assicurato. I danni da corrosione, erosione e ruggine. I danni dovuti a difettosa e/o mancata manutenzione durante l’esercizio dei prodotti assicurati. I danni dovuti ad errori nella fornitura. - Limite di indennizzo: €. 100.000,00 = per sinistro e per periodo assicurativo. - Franchigia €. 5.000,00 = per sinistro. LE ESCLUSIONI ESCLUSIONI NON DEROGABILI • • • • • danni ad utensili spese di progettazione danni di serie difetti di rendimento esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni … derivanti dal nucleo dell’atomo LE ESCLUSIONI DEROGABILI * i danni alle componenti elettroniche • DI DIFFICILE DEROGABILITA’ * i costi di trasferta dei tecnici * i costi di riprogettazione GLI INDENNIZZI Art. 10 – Oggetto dell’assicurazione … ad indennizzare … i danni materiali e diretti * valutati in base al costo di riparazione al momento del sinistro * esclusi i costi per eventuali miglioramenti LE DELIMITAZIONI TEMPORALI INIZIO DELL’ASSICURAZIONE * ……… * al termine del collaudo TERMINE DELL’ASSICURAZIONE * ……… * allo scadere del periodo previsto in polizza: 6 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi LA GARANZIA DI FORNITURA I VALORI ASSICURATI COSTO DI RIMPIAZZO A NUOVO VALUTATO AL MOMENTO DEL SINSITRO * comprensivo di ogni onere compreso nel contratto di fornitura * esclusi sconti o prezzi di favore CAMPI DI APPLICAZIONE BENI STRUMENTALI FABBRICATI IN SERIE UTILIZZATI IN AMBITO INDUSTRIALE, ABITUALMENTE SONO ESCLUSI I PROTOTIPI ANALISI DEL RISCHIO LA GARANZIA DI FORNITURA DA’ COPERTURA PER L’EVENTUALE “MINOR QUALITA’ ACCIDENTALE” PER DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISULTA NECESSARIO VALUTARE: * LA DURATA DELLA VITA UTILE DEL PRODOTTO * L’AFFIDABILITA’ DEL LIVELLO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE DOCUMENTI E DATI PER LA QUOTAZIONE DESCRIZIONE DELL’ENTE: - dati di targa - descrizione tecnica - valore DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI FABBRICAZIONE: - tecnologia - controllo di qualità PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO E GARANZIA I COSTI INDICATIVI IL TASSO DI PRIMA VALUTAZIONE E’ PARI AL 50 ÷ 70% DEL TASSO GUASTO MACCHINE VIENE OTTIMIZZATO SULLA BASE DI: - limiti di indennizzo - rapporto tra la vita utile e durata della garanzia - manutenibilità/riparabilità POLIZZA ELETTRONICA LA STRUTTURA DEL CONTRATTO POLIZZA ELETTRONICA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME IN GENERALE NORME PER L’ASSICURAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti) CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate) SCHEDA DI POLIZZA LE PARTITE ASSICURATE PART. 1 Hardware assicurato PART. 2 Maggiori costi (per uso di hardware sostitutivo) PART. 3 Supporti dei dati (nastri, dischi, ecc.) LE GARANZIE - HARDWARE Art. 11 – RISCHIO ASSICURATO … risarcire i danni … … da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso … FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI” LE ESCLUSIONI - HARDWARE ESCLUSIONI NON DEROGABILI: - i danni da usura, corrosione, graduale effetto degli agenti atmosferici - danni rientranti nella garanzia del fornitore - manutenzione presso terzi - danni da mancata manutenzione - danni alle sole fonti di luce - gli ammanchi da inventario - esplosioni, emanazione di calore o radiazioni … derivanti dal nucleo dell’atomo LE ESCLUSIONI - HARDWARE ESCLUSIONI DEROGABILI - scioperi … tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato - danni durante il trasporto o l’impiego mobile - danni alle sole valvole elettroniche o tubi speciali LE GARANZIE – SUPPORTI DI DATI COND. PART. B La Società risponde dei danni … causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati … alle condizioni tutte di polizza FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI” LE GARANZIE – MAGGIORI COSTI COND. PART. A … a seguiti di sinistro agli enti assicurati … indennizza i maggiori costi … rispetto a quelli normali necessari alle prosecuzione dell’attività FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI” LA POLIZZA ELETTRONICA GLI INDENNIZZI - 1 HARDWARE IL DANNO MATERIALE E DIRETTO • danno “PARZIALE - costo di riparazione • Danno “TOTALE” - valore dell’ente sinistrato considerando vetustà e deperimento - solo per enti “nuovi” valore di rimpiazzo a nuovo LA POLIZZA ELETTRONICA GLI INDENNIZZI - 2 MAGGIORI COSTI a) costo per impianto sostitutivo b) costo per altri metodi di elaborazione c) costo per servizi di terzi SUPPORTO DATI - costo del supporto - costo per la ricostruzione dei dati GLI INDENNIZZI - HARDWARE LE ESTENSIONI - lavoro straordinario - trasporti aerei I VALORI ASSICURATI HARDWARE - VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO AL MOMENTO DEL SINISTRO PER OGNI SINGOLO ENTE SUPPORTI DATI - MASSIMALE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO MAGGIORI COSTI - MASSIMALE A PRIMO RSCHIO ASSOLUTO PER GIORNO E PERIODO CAMPI DI APPLICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A CORRENTE DEBOLE: - ELABORATORI ELETTRONICI - ELETTROMEDICALI - STRUMENTI DI MISURA - APPARECCHIATURE PER FOTOCOMPOSIZIONE - … ANALISI DEL RISCHIO IL RISCHIO E’ ANALIZZATO SULLA BASE DEI SEGUENTI FATTORI: - LA TIPOLOGIA DELL’ENTE ASSICURATO - L’AMBITO OPERATIVO - LE CONDIZIONI AL CONTORNO “ESTERNE” DOCUMENTI E DATI PER LA QUOTAZIONE DESCRIZIONE DEL SINGOLO ENTE - dati di targa - descrizione tecnica (solo in casi particolari) - valore UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI DESCRIZIONE MISURE DI PREVENZIONE ESISTENZA E TIPOLOGIA CONTRATTI DI MANUTENZIONE I COSTI INDICATIVI MACCHINE PER UFFICIO 7 – 15‰ COMPUTERS 3 – 6‰ ELETTROMEDICALI 8 - 20‰ FOTOCOMPOSIZIONE 6 - 8‰ POLIZZA INFORMATICA LA POLIZZA INFORMATICA SEZIONE 2 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’ OPZIONE “A”: MAGGIORI COSTI DI ESERCIZIO PER LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ INDENNIZZO PER: • impianti e macchine in sostituzione • procedure di lavoro alternative • procedure di terzi LIMITI DI INDENNIZZO: • per singolo giorno • per l’intero periodo di indennizzo OPZIONE “B”: PERDITA DI “PROFITTO LORDO” INDENNIZZO PER: Riduzione del fatturato Aumento dei costi di esercizio LA POLIZZA INFORMATICA SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE SOTTOSEZIONE 3-A RESPONSABILITA’ CIVILE • verso terzi (R.C.T.) • verso prestatori di lavoro (R.C.O.) SOTTOSEZIONE 3-B RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE derivante da contratti per: - elaborazione dati conto terzi - servizi informatici LA POLIZZA INFORMATICA SEZIONE 4 – PERDITE PATRIMONIALI DA ATTI DOLOSI O FRAUDOLENTI INDENNIZZO DELLE PERDITE PATRIMONIALI CONNESSE CON: a) perdita di valori (moneta) b) Perdita di beni mobili (merci) c) Riproduzione di software ed archivi d) Utilizzo indebito di potenza elaborativa e) Perdita di “margine di contribuzione” causata da b), c), d) CONDIZIONE VINCOLANTE RISERVATEZZA SULL’ESISTENZA DELLA GARANZIA LA STRUTTURA DEL CONTRATTO POLIZZA INFORMATICA • CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE • NORME COMUNIT. A TUTTE LE SEZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI SEZIONE 1 DANNI ALLE COSE SEZIONE 2 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’ SEZIONE 3 RESPONSABILITA’ CIVILE SEZIONE 4 PERDITE PATRIMONIALI DA ATTI DOLOSI O FRAUDOLENTI CONDIZIONI AGGIUNTIVE (dattiloscritte) SCHEDA DI POLIZZA LA POLIZZA INFORMATICA SEZIONE 1 – DANNI ALLE COSE SEZIONE 1 – DANNI ALLE COSE SOTTOSEZIONE – 1 “A” Danni materiali e diretti alle cose assicurate (Hardware) [polizza elettronica] SOTTOSEZIONE – 1 “B” Ricostruzione degli archivi anche per furto e manipolazione elettronica SOTTOSEZIONE – 1 “C” Danni materiali e diretti a cose di terzi: - hardware - archivi POLIZZA GUASTO MACCHINE LA POLIZZA GUASTO MACCHINE LA STRUTTURA DEL CONTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti) CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate) SCHEDA DI POLIZZA LE GARANZIE – Sezione A Art. 11 – Oggetto dell’assicurazione … da indennizzare i danni … … da qualunque evento accidentale non espressamente escluso FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI” E CIOE’ IL GUASTO DOVUTO A: • difetto di fabbricazione • errori umani di manovra • “incidenti” di esercizio - sovracorrente/sovratensione - malfunzionamento apparecchiature di controllo - corpi estranei - mancanza d’acqua -… GLI INDENNIZZI LE ESTENSIONI - Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità - Maggiori costi per trasporti aerei - Danni subiti dai fabbricati LE ESCLUSIONI - Incendio Furto Danni rientranti nella garanzia del fornitore Uso improprio Non corretta manutenzione Deperimento/logoramento da uso Graduale effetto degli agenti atmosferici Danni agli utensili, guarnizioni, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere Manutenzioni effettuate presso terzi Allagamenti, alluvioni, terremoto, tromba d’aria, franamento, crollo fabbricato per neve e similari Guerra … sciopero … tumulto popolare, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato Esplosioni, emanazione di calore o radiazioni … derivanti dal nucleo dell’atomo LE ESTENSIONI DI GARANZIA Per gli enti a impiego mobile - incendio - inondazione/allagamento - franamento - terremoto Per le centrali idroelettriche - inondazione/allagamento per rottura degli impianti Per le macchine da cantiere - montaggio e smontaggio nel luogo di impiego - trasporto/trasferimento - carico/scarico Per gli impianti a terra - valanga, allagamento - prove di carico e frenatura - danni alle funi (con degrado) GLI INDENNIZZI - IL DANNO MATERIALE E DIRETTO - STIMATO “A NUOVO” AL MOMENTO DEL SINISTRO - CON IL LIMITE DEL VALORE REALE DELL’ENTE DANNEGGIATO I VALORI ASSICURATI VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO AL MOMENTO DEL SINISTRO PER OGNI SINGOLO ENTE CAMPI DI APPLICAZIONE IMPIANTI E MACCHINE - settore metalmeccanico - settore alimentare - settore cartario/cartotecnico - settore tessile CENTRALI IDRO/TERMOELETTRICHE IMPIANTI E MACCHINE PER LE COSTRUZIONI IMPIANTI DI RISALITA IMPIANTI DI DEPURAZIONE POLIZZE LEASING LA STRUTTURA DEL CONTRATTO POLIZZA LEASING CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PREMESSA SEZIONE 1 DANNI ALLE COSE SEZIONE 2 R.C.T. CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti) CONDIZIONI SPECIALI (valide se richiamate) SCHEDA DI POLIZZA I COSTI INDICATIVI TIPOLOGIA TASSI IMPONIBILI CALDAIE TURBOGENERATORI MOTORI A SCOPPIO MOTORI ELETTRICI TRASFORMATORI ELETTRICI GRU TORNI, FRESATRICI 12 - 20‰ 10 - 16‰ 14 - 28‰ 12 - 20‰ 16 - 22‰ 6 - 10‰ 3,50‰ L’ANALISI DEL RISCHIO I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE, UTILI ANCHE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE, SONO I SEGUENTI: - la tipologia degli enti - la possibilità di riparazione con spesa limitata - il tipo di utilizzo (a tempo pieno, saltuariamente, ecc.) - le modalità di manutenzione - la vetustà dell’Ente LE ESCLUSIONI – SEZIONE 2 - i danni commessi all’uso da parte del locatario - i danni ad altri enti in leasing - i danni coperti da assicurazioni obbligatorie - i danni da inquinamento LE GARANZIE – SEZIONE 2 Art. 12 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE …si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare … … a titolo di risarcimento … per danni a lui imputabili … L’Assicurazione viene estesa ai danni conseguenti ai vizi di costruzione GLI INDENNIZZI – SEZIONE 1 LE ESTENSIONI - maggiori costi per trasporti aerei - maggiori costi per ore straordinarie e trasporti a grande velocità GLI INDENNIZZI – SEZIONE 1 DANNO PARZIALE - costo di riparazione (a nuovo) stimato al momento del sinistro DANNO TOTALE - valore dell’ente sinistrato tenuto conto di obsolescenza, vetustà e deperimento LE ESCLUSIONI – SEZIONE 1 ESCLUSIONI DEROGABILI - danni da terremoto - danni da trasporto (solo per enti mobili) - scioperi … tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato LE ESCLUSIONI – SEZIONE 1 ESCLUSIONI NON DEROGABILI: - deperimento/logoramento da uso - graduale effetto degli agenti atmosferici - danni agli utensili e parti ad “usura” - inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione - danni agli enti di età superiore a dieci anni - trasporto e manutenzione presso terzi - esplosioni, emanazione di calore o radiazioni … derivanti dal nucleo dell’atomo - guerra POLIZZA SINGOLA / CONVENZIONE ASSICURATO SOCIETA’ DI LEASING (LOCATORE) POLIZZA SINGOLA CONTRAENTE IL CONDUTTORE (LOCATARIO) POLIZZA CONVENZIONE CONTRAENTE SOCIETA’ DI LEASING (LOCATORE) I VALORI ASSICURATI – SEZIONE 1 VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO AL MOMENTO DEL SINISTRO PER OGNI SINGOLO ENTE DEROGA ALLA PROPORZIONALE PARI AL 20% LE GARANZIE LIMITATE LE GARANZIE SONO DEFINITE A “RISCHI ELENCATI” 1° LIVELLO - incendio, esplosione, scoppio - fulmine - caduta aerei - fenomeni meteo - alluvioni ed allagamenti 2° LIVELLO - vengono aggiunti furto e rapina CAMPI DI APPLICAZIONE BENI STRUMENTALI DATI IN LOCAZIONE CON FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE IMPIANTI E MACCHINE - settore industriale - settore delle costruzioni - settore dei servizi - settore dell’agricoltura DOCUMENTI E DATI PER LA QUOTAZIONE DESCRIZIONE DEL SINGOLO ENTE - dati di targa - descrizione tecnica - valore TEMPI E MODALITA’ DI UTILIZZO UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO I COSTI INDICATIVI TIPOLOGIA (settore) MECCANICA ELETTROMECCANICA LEGNO PLASTICA CARTA TESSILE COSTRUZIONI COMPUTERS TASSI IMPONIBILI (garanzia “all risks”) 3 - 5‰ 3 - 6‰ 4 - 7‰ 4 - 6‰ 4 - 6‰ 3 - 5‰ 4 - 12‰ 4 - 6‰ CASE HISTORY DI SINISTRI E DISCUSSIONE DI CASI IN AULA LE COPERTURE DANNI INDIRETTI PRINCIPI DI BASE SUI DANNI INDIRETTI PRINCIPI DI BASE SUI DANNI INDIRETTI Conseguenze di un sinistro DANNI DIRETTI • Fabbricati • Macchinari • Merci VISIBILI VALUTABILI ASSICURABILI DANNI INDIRETTI • Produzione Profitto • Spese supplementari DANNI INDOTTI • Perdita di quote di mercato • Perdita di immagine • Perdita di opportunità POCO VISIBILI DIFFICILMENTE VALUTABILI NON ASSICURABILI Impatto economico DANNI INDIRETTI DANNO DANNI DIRETTI EVENTO TEMPO Ore o giorni Settimane o mesi Impatto finanziario: il ritardo nei flussi di cassa FLUSSI DI CASSA Flussi senza sinistro Flussi con sinistro EVENTO TEMPO • Costi variabili – Proporzionali al livello di attività • Costi fissi – Indipendenti dal livello di attività • Il fattore tempo Valore Break Even Point Costi totali Ricavi Costi variabili Costi fissi Q.tà Margine di Contribuzione e Profitto Lordo Rv - Cv = Mc/Pl Rv Mc Cv RV = RICAVI DI VENDITA CV = COSTO VARIABILE DELLA PRODUZIONE VENDUTA Mc = MARGINE DI CONTRIBUZIONE Pl = PROFITTO LORDO Advanced Loss Of Profit Covers indirect damages which are the consequence of an event that has delayed the erection of a plant or completion of a work (appendix to a EAR/CAR policy) Also known as: • Advance(d) Business Interruption Insurance • Delayed Earnings Insurance • Delayed in Start-up Coverage The insured amount is assessed from the company budgets