Diapositiva 1

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Diapositiva 1
RISCHI TECNOLOGICI
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER I RISCHI
TECNOLOGICI
IL CONTESTO
TECNICO – GIURIDICO
E LE PRINCIPALI POLIZZE
NOZIONI DI DIRITTO
ASSICURATIVO:
IL CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE
L’OBBLIGAZIONE E LE SUE FONTI
Obbligazione: vincolo giuridico per cui
un soggetto è tenuto ad una
prestazione verso un altro soggetto
• contratto
• atto illecito
• atto o fatto ai sensi ordinamento
giudiziario
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CODICE CIVILE
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
ART. 1882-1903
ASSICURAZIONE
IN GENERALE
ART. 1919 - 1927
ASSICURAZIONE
VITA
ART. 1904 - 1918
ASSICURAZIONE
DANNI
ART. 1932
DIFESA DEL
CONTRAENTE PIÙ
DEBOLE
(1341 – 1342)
ART. 1928 – 1929 1930 - 1931
RIASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE DANNI
ASSICURAZIONE DANNI
PERSONE
INFORTUNI
MALATTIE
ASSISTENZA
COSE








INCENDIO
FURTO
TRASPORTI
GRANDINE
CRISTALLI
BESTIAME
GUASTI
ARD O CVT
PATRIMONI O
INTERESSI
RESP. CIVILE
CAUZIONI
TUT. GIUDIZIARIA
IL PRINCIPIO INDENNITARIO
L’ASSICURATO NON PUÒ PERCEPIRE UN
INDENNIZZO SUPERIORE AL DANNO PATITO
IL DANNO NON PUÒ AVERE UNA VALUTAZIONE SUPERIORE AL
VALORE DELLE COSE AL MOMENTO DEL SINISTRO (ART. 1907 C.C.)
NON È VALIDA L’ASSICURAZIONE STIPULATA, CON DOLO
DELL’ASSICURATO, PER UN VALORE ECCESSIVO (ART. 1909 C.C.)
SE IL BENE È ASSICURATO PRESSO DIVERSI ASSICURATORI,
L’ASSICURATO PERCEPISCE COMUNQUE UNA SOMMA PARI AL
DANNO SOFFERTO (ART. 1910 C.C.)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONE
CONTRATTO CON IL QUALE L’ASSICURATORE,
VERSO IL PAGAMENTO DI UN PREMO,
SI OBBLIGA
A RIVALERE L’ASSICURATO,
ENTRO I LIMITI CONVENUTI,
DEL DANNO AD ESSO PRODOTTO
DA UN SINISTRO
A PAGARE UN CAPITALE
O UNA RENDITA AL VERIFICARSI
DI UN EVENTO ATTINENTE
LA VITA UMANA
I SOGGETTI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
SOGGETTI DEL CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE
 ASSUME IL RISCHIO
CONTRAENTE
 PAGA IL PREMIO
ASSICURATO
 È TITOLARE DEL RISCHIO
BENEFICIARIO
 PERCEPIRÀ LA SOMMA
PATTUITA
FASE PRECONTRATTUALE
LE DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
DICHIARAZIONI DEL
CONTRAENTE PER
RAPPRESENTARE IL
RISCHIO
NOTIZIE FORNITE
NELLA PROPOSTA
AFFERMAZIONI CONTENUTE
IN POLIZZA E SOTTOSCRITTE
DICHIARAZIONI
INESATTE
NOTIZIE NON RISPONDENTI
AL VERO
RETICENTI
OMISSIONE O INCOMPLETEZZA
DELLE NOTIZIE
DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI
CON DOLO O COLPA GRAVE
DICHIARAZIONI
FALSE E RETICENTI
DOLO O
COLPA GRAVE
ASSICURATORE NON AVREBBE
CONCLUSO IL CONTRATTO SE
AVESSE CONOSCIUTO LA VERITÀ
ANNULLAMENTO
DEL CONTRATTO
IMPUGNATIVA
ENTRO TRE MESI
SINISTRI NON
INDENNIZZABILI
PAGAMENTO DEL
PREMIO IN CORSO
DICHIARAZIONI FALSE E RETICENTI
SENZA DOLO O COLPA GRAVE
DICHIARAZIONI
FALSE E RETICENTI
SENZA DOLO O
COLPA GRAVE
ASSICURATORE PUÒ RECEDERE
DAL CONTRATTO ENTRO
TRE MESI
SINISTRI INDENNIZZABILI
PARZIALMENTE
IL RISCHIO (art.1895 c.c.)
INCERTO
RISCHIO
= EVENTO
FUTURO
DANNOSO
PRESUPPOSTO DEL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE
SE IL RISCHIO È MAI ESISTITO O
HA CESSATO DI ESISTERE
PRIMA DELLA CONCLUSIONE
CONTRATTO NULLO
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
AGGRAVAMENTO DEL
RISCHIO
SE FOSSE ESISTITO DALL’INIZIO,
L’ASSICURATORE NON AVREBBE
CONCLUSO IL CONTRATTO ALLE
STESSE CONDIZIONI
OBBLIGO DI AVVISO
ALL’ASSICURATORE
ASSICURATORE PUÒ
RECEDERE DAL
CONTRATTO
EFFICACIA
DEL RECESSO
ENTRO UN MESE
DALL’AVVISO
IMMEDIATA
DOPO 15 GIORNI
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
CONSEGUENZE
SINISTRI ACCADUTI
ENTRO IL TERMINE
UTILE PER IL RECESSO
ASSICURATORE
NON AVREBBE CONSENTITO
L’ASSICURAZIONE
ASSICURATORE
AVREBBE RICHIESTO
UN PREMIO MAGGIORE
NON INDENNIZZABILI
INDENNIZZABILI PARZIALMENTE
CESSAZIONE DEL RISCHIO
CESSAZIONE DEL RISCHIO
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
DURANTE L’EFFICACIA
DEL CONTRATTO
PAGAMENTO DEL PREMIO
IN CORSO FINO ALLA
COMUNICAZIONE
DOPO LA CONCLUSIONE E
PRIMA DELL’EFFICACIA
DEL CONTRATTO
RIMBORSO SPESE PER
ASSICURATORE
IL PREMIO
PREMIO
PREZZO DOVUTO PER
LA COPERTURA DEL
RISCHIO
INDICATO NEL
CONTRATTO
ELEMENTO ESSENZIALE
DEL CONTRATTO
DETERMINABILE
IN BASE ALLE
TARIFFE
MANCATO PAGAMENTO
DEL PRIMO PREMIO: EFFETTI
PRIMO PREMIO
MANCATO
PAGAMENTO
SOSPENSIONE
DELLA
GARANZIA
SINISTRO NON
INDENNIZZABILE
OBBLIGO DI
PAGAMENTO PER
IL CONTRAENTE
PRIMA RATA
FINO ALLE ORE
24 DEL GIORNO
DEL PAGAMENTO
MANCATO PAGAMENTO
DEI PREMI SUCCESSIVI: EFFETTI
MANCATO PAGAMENTO
ALLE SCADENZE
SUCCESSIVE
FINO ALLE ORE 24
DEL
15° GIORNO
DALLE ORE 24
DEL
15° GIORNO
GARANZIA
OPERANTE
GARANZIA
SOSPESA
SINISTRI
INDENNIZZABILI
SINISTRI NON
INDENNIZZABILI
EFFETTI DEL MANCATO
PAGAMENTO DEL PREMIO
(art. 1901 c. c.)
• Il contratto è risolto di diritto se entro sei mesi
l’assicuratore non agisce per la riscossione
ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI
PRINCIPI COMUNI
PRINCIPI COMUNI
AVVENIMENTI ECCEZIONALI
ESCLUSI DALLA GARANZIA,
SALVO PATTO CONTRARIO
EVENTI CATASTROFICI
NATURALI
MOVIMENTI
TELLURICI ENDOGENI
GUERRE
UMANI
INSURREZIONI
TUMULTI POPOLARI
OBBLIGO DI AVVISO
FORMA
OBBLIGO DI
AVVISO DI
SINISTRO
TERMINE
DILATORIO
DESTINATARI
LIBERA, SALVA
DIVERSA
DISPOSIZIONE
ENTRO
TRE GIORNI
ASSICURATORE
O AGENTE
AUTORIZZATO
AVVISO NON NECESSARIO SE
L’ASSICURATORE INTERVIENE NEI
TERMINI DELLA DENUNCIA
OBBLIGO DI SALVATAGGIO
OBBLIGO DI
SALVATAGGIO
A CARICO DEL
CONTRAENTE O
DELL’ASSICURATO
SPESE A CARICO
DELL’ASSICURATORE
PURCHÉ NON FATTE
INCONSIDERATAMENTE
EVITARE IL RISCHIO
EVITARE O RIDURRE IL
DANNO
IN PROPORZIONE DEL
VALORE ASSICURATO
ANCHE IN AGGIUNTA ALLA
SOMMA ASSICURATA
ANCHE SE NON SI
RAGGIUNGE LO SCOPO
L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI AVVISO
E SALVATAGGIO
INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI
DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
COLPOSA
DOLOSA
RIDUZIONE
DELL’INDENNIZZO
IN RAGIONE DEL
PREGIUDIZIO
DECADENZA DAL
DIRITTO
ALL’INDENNIZZO
SURROGA DELL’ASSICURATORE
TERZO
RESPONSABILE
ASSICURATORE
OBBLIGO
LEGALE
DANNO
OBBLIGO
CONTRATTUALE
RISARCIMENTO
ASSICURATO
INDENNIZZO
SURROGA
DELL’ASSICURATORE
PER QUOTA PARI
ALL’INDENNIZZO
RAPPORTO TRA SOMMA ASSICURATA E
VALORE ASSICURABILE
VALORE
FORFETARIO
VALORE
REALE
COINCIDE SEMPRE CON LA SOMMA
ASSICURATA
SOMMA ASSICURATA
COINCIDE COL VALORE
ASSICURAZIONE PIENA
SOMMA ASSICURATA
INFERIORE AL VALORE
SOTTOASSICURAZIONE
SOMMA ASSICURATA
SUPERIORE AL VALORE
SOVRASSICURAZIONE
SOTTOASSICURAZIONE
SOTTOASSICURAZIONE O
ASSICURAZIONE PARZIALE
VOLONTARIA
IN QUALSIASI MOMENTO DEL RAPPORTO
ASSICURATIVO IL CONTRAENTE PUO’
CHIEDERE L’AUMENTO DELLA SOMMA
ASSICURATA
INVOLONTARIA
SOTTOASSICURAZIONE: CONSEGUENZE
• Regola proporzionale di valore: il danno verrà
indennizzato in proporzione della copertura assunta
• Indennizzo = danno x somma assicurata : valore reale
SOVRASSICURAZIONE
SOVRASSICURAZIONE O
ASSICURAZIONE
ECCEDENTE
IN QUALSIASI MOMENTO
PUO’ ESSERE ADEGUATO
INUTILE
PERICOLOSA
INDENNIZZO MAI
SUPERIORE AL VALORE
PUÒ DIMINUIRE LA
CURA NELL’EVITARE IL
SINISTRO
SOVRASSICURAZIONE DOLOSA E NON DOLOSA
SOVRASSICURAZIONE
DOLOSA
NON DOLOSA
CONTRATTO NON VALIDO
CONTRATTO VALIDO
NESSUN INDENNIZZO
INDENNIZZO FINO AL
VALORE REALE
DOVUTO IL PREMIO IN
CORSO
A RICHIESTA
DELL’ASSICURATO
RIDUZIONE DEL PREMIO
FUTURO
L’ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI
ASSICURATORI
ASSICURAZIONE IN SECONDO RISCHIO
• STESSO RISCHIO
• 2 CONTRATTI DIVERSI
• 2 COMPAGNIE DIVERSE
• QUELLA A SECONDO RISCHIO INTERVIENE:
O IN MANCANZA DI COPERTURE DELLA
POL. A PRIMO RISCHIO O NEL CASO CHE IL
MASSIMALE DI QUELLA A PRIMO RISCHIO
NON SIA SUFFICIENTE
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
GENERALITÀ
ASSICURAZIONE PLURIMA
STESSO ASSICURATO
STESSO INTERESSE
STESSI RISCHI
STESSO TEMPO
INIZIATIVA
DELL’ASSICURATO
INIZIATIVA
DELL’ASSICURATORE
COASSICURAZIONE
INDIRETTA
COASSICURAZIONE
DIRETTA
LA COASSICURAZIONE DIRETTA
Si ha coassicurazione diretta quando:
 Un assicuratore chiama altri assicuratori a
partecipare al rischio
 Tutti insieme stipulano un unico contratto con
l’assicurato
IL CONTRATTO IN COASSICURAZIONE DIRETTA

Il rischio viene ripartito tra diversi assicuratori

Ciascun assicuratore ne assume una quota prestabilita e
fissata nel contratto unico

Tutte le compagnie sono menzionate nel contratto e
ciascuna risponde solo per la propria quota

In caso di lite giudiziaria: citazione di tutte le
coassicuratrici
LA COASSICURAZIONE DIRETTA
La partecipazione di più Assicuratori alla copertura ad un rischio sulla
base di un unico contratto, dà origine alla coassicurazione diretta.
E’ questo un rapporto intercorrente tra l’Assicurato e più assicuratori
che trova un precisa regolamentazione in base all’articolo 1911 del
C.C.
In base al suddetto articolo del C.C. ogni Assicuratore risponde nei
confronti dell’Assicurato per la quota di rischio attribuitagli: non c’è
quindi responsabilità solidale tra i diversi Assicuratori nei confronti
dell’Assicurato.
La gestione di un contratto nel quale sono cointeressate più Società è
demandata alla Compagnia delegataria che ha paternità dell’affare.
COASSICURAZIONE DIRETTA
MODALITÀ OPERATIVE
UNICO
CONTRATTO
CIASCUN
ASSICURATORE
RISPONDE PRO
QUOTA
ESCLUSA
SOLIDARIETÀ
TRA
ASSICURATORI
IN CASO DI
SINISTRO
INDENNIZZO
PRO QUOTA
QUOTA
ASSICURATORE
INSOLVENTE RESTA
A CARICO
DELL’ASSICURATO
COASSICURAZIONE INDIRETTA
SI HA QUANDO UN ASSICURATO:

ASSICURA LO STESSO RISCHIO PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

VI SONO CONTRATTI DISTINTI
LA COASS. INDIRETTA
L’ASSICURATORE :

SE LA SOMMA DEGLI INDENNIZZI SUPERA L’AMMONTARE DEL
DANNO, PAGA IN PROPORZIONE DEL PROPRIO CONTRATTO

PARTECIPA A COPRIRE LA QUOTA DI INDENNIZZO
DELL’ASSICURATORE INSOLVENTE
LA COASSICURAZIONE INDIRETTA
Anche
questo
rapporto
contrattuale
trova
regolamentazione nel Codice Civile all’art. 1910.
apposita
Per l’Assicurato:
• l’obbligo di avvisare tutte le società della stipulazione di più contratti
per il rischio in oggetto
• l’obbligo di comunicare a tutti in caso di sinistro il nominativo delle
diverse Società interessate
• la possibilità di richiedere ad un unico Assicuratore l’indennizzo,
ovviamente in base al relativo contratto
Per l’Assicuratore:
• La possibilità del regresso di colui che ha pagato nei confronti delle
altre partecipanti
COASSICURAZIONE INDIRETTA
ASSICURAZIONI CONCLUSE
SEPARATAMENTE CON PIÙ
ASSICURATORI
CONTRATTI DISTINTI
COASSICURAZIONE
INDIRETTA
SOMMA ASSICURATA NON
CONCORDATA PREVENTIVAMENTE
PERICOLO DI
SOVRASSICURAZIONE DOLOSA
LA COASS. INDIRETTA
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
OBBLIGO
DELL’ASSICURATO
DOPPIO AVVISO
A CIASCUN ASSICURATORE DI TUTTE LE
ASSICURAZIONI ESISTENTI
A TUTTI GLI ASSICURATORI IN CASO DI
SINISTRO
PER INOSSERVANZA DOLOSA
DECADENZA DAL DIRITTO
ALL’INDENNIZZO
LA COASS. INDIRETTA
IN CASO DI
SINISTRO
DIRITTO
DELL’ASSICURATO
DI CHIEDERE
L’INDENNIZZO
ASSICURATORI
SOLIDALMENTE OBBLIGATI
(DEROGABILE)
A CIASCUN ASSICURATORE
PER LA QUOTA PARTE
A UN SOLO ASSICURATORE
PER L’INTERO
LA COASS. INDIRETTA
DIRITTO DI REGRESSO
ASSICURATORE
CHE HA PAGATO
L’INTERO DANNO
DIRITTO DI
REGRESSO VERSO
GLI ALTRI
ASSICURATORI
IN CASO DI
INSOLVENZA
PER QUOTA A CARICO DI
CIASCUNO
RIPARTIZIONE DELLA
QUOTA TRA GLI ALTRI
LA RIASSICURAZIONE
CONTRATTO COL QUALE L’ASSICURATORE,
VERSO IL PAGAMENTO DI UN PREMIO
COPRE PRESSO ALTRA IMPRESA
(RIASSICURATORE)
IL DANNO DERIVANTEGLI DAL VERIFICARSI DI
UN RISCHIO DA LUI ASSICURATO
NORMALMENTE MEDIANTE TRATTATI GENERALI
LA RIASSICURAZIONE
E’un contratto tra imprese di assicurazioni
(compagnia cedente – riassicuratore), mediante il quale:
l’impresa che ha assunto il rischio cede al riassicuratore una
quota del rischio.
Coassicurazione e riassicurazione possono coesistere ma
instaurano rapporti giuridici completamente diversi
IL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE
ASSICURATO
ASSICURATORE
CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI
RIASSICURAZIONE
ASSICURATORE
RIASSICURATORE
IL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE
Forme di contratto di riassicurazione:
Obbligatorio (trattato)
impegna preventivamente la compagnia cedente
riassicuratore a cedere e accettare determinati rischi
e
il
IL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE
Forme di contratto di riassicurazione:
Facoltativo:
Il riassicuratore accetta una quota di rischio solo previo
esame tecnico
FORME DI RIASSICURAZIONE
RIASSICURAZIONE PROPORZIONALE O DI RISCHIO:

LA CEDENTE RIASSICURA UNA QUOTA DEL RISCHIO E IN CASO DI
SINISTRO VIENE RIMBORSATA DAL RIASSICURATORE PER LA
STESSA QUOTA
RIASSICURAZIONE NON PROPORZIONALE O DI SINISTRO:

QUANDO NON ESISTE PROPORZIONALITÀ TRA PREMIO DI
RIASSICURAZIONE E SINISTRO
RIASSICURAZIONE NON PROPORZIONALE
PER ECCESSO DI SINISTRO SINGOLO (EXCESS OF LOSS):
•
IL RIASSICURATORE RIMBORSA L’ASSICURATORE DI QUELLA
PARTE DI OGNI SINISTRO CHE ECCEDE UN DETERMINATO
MASSIMALE
PER ECCESSO DI SINISTRI GLOBALE (STOP LOSS):
•
FISSATO UN IMPORTO MASSIMO PER L’INSIEME DEI SINISTRI CHE
L’ASSICURATORE PREVEDE DI POTER INDENNIZZARE IN UN
CERTO PERIODO, IL RIASSICURATORE RIMBORSA LE SOMME
ECCEDENTI
RIASSICURAZIONE
EFFICACIA DEL CONTRATTO
LA RIASSICURAZIONE NON CREA RAPPORTI GIURIDICI
TRA ASSICURATO E RIASSICURATORE
IN CASO DI SINISTRO
ASSICURATORE
RIASSICURATORE
INDENNIZZO
INDENNIZZO
ASSICURATO
RIASSICURATO
CARATTERI DISTINTIVI
COASSICURAZIONE
DIRETTA
COASSICURAZIONE
INDIRETTA
RIASSICURAZIONE
PREVIO ACCORDO
TRA ASSICURATORI
NESSUN ACCORDO
TRA ASSICURATORI
CONTRATTO TRA
ASSICURATO E
ASSICURATORE
CONTRATTO UNICO
CONTRATTI
DISTINTI
NESSUNA
SOLIDARIETÀ TRA
ASSICURATORI
SOLIDARIETÀ TRA
ASSICURATORI
SUCCESSIVO
CONTRATTO TRA
ASSICURATORE E
RIASSICURATORE
NESSUN RAPPORTO
TRA ASSICURATO E
RIASSICURATORE
LA POLIZZA
LA POLIZZA
COME
CONTRATTO PER ADESIONE
CONTRATTO PER
ADESIONE
ART.1370 c.c.
CONDIZIONI – TIPO
PREDISPOSTE DAL
CONTRAENTE PIÙ FORTE
NORME A TUTELA DEL
CONTRAENTE DEBOLE
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI
APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE
VESSATORIE
PREVALENZA DELLE CLAUSOLE AGGIUNTIVE
ART 1932 C. C.
LA POLIZZA
NORME INDEROGABILI
NORME INDEROGABILI
LIMITI CHE LO STATO PONE AL POTERE
CONTRATTUALE DELLE PARTI
ART. 1932 COD. CIV.
NORME CHE NON POSSONO ESSERE
DEROGATE SE NON IN SENSO PIÙ
FAVOREVOLE ALL’ASSICURATO
INTERPRETAZIONE
DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
• Il contratto di assicurazione segue le regole
interpretative dei contratti per adesione
ART 1888 C. C.
LA POLIZZA COME PROVA DEL CONTRATTO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DEVE ESSERE PROVATO PER ISCRITTO
ASSICURATORE OBBLIGATO A RILASCIARE
LA POLIZZA O ALTRO DOCUMENTO SOTTOSCRITTO
SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE
PER LE CLAUSOLE VESSATORIE
ELEMENTI DELLA POLIZZA
NOME E DOMICILIO DEI CONTRAENTI
RISCHIO E INTERESSE ASSICURATO
DATA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
DURATA DEL CONTRATTO
PREMIO O TARIFFA APPLICABILE
SOMMA ASSICURATA
LA PRESCRIZIONE
LA PRESCRIZIONE
CAUSA DI ESTINZIONE DEL DIRITTO
DETERMINATA DAL MANCATO ESERCIZIO
DELLO STESSO ENTRO IL TERMINE
STABILITO DALLA LEGGE
PRESCRIZIONE ART 2952 C. C.
• I DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SI
PRESCRIVONO IN UN ANNO, QUELLI DERIVANTI DAL
CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE IN DUE ANNI DAL GIORNO
IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO SU CUI IL DIRITO SI FONDA
• IN RESPONSABILITA’ CIVILE IL TERMINE DECORRE DAL
GIORNO IN CUI IL TERZO DANNEGGIATO HA RICHIESTO IL
RISARCIMENTO ALL’ASSICURATO
• IL DIRITTO DEL TERZO DANNEGGIATO AD ESSERE RISARCITO
DALL’ASSICURATO SI PRESCRIVE IN 2 ANNI PER I DANNI DA
CIRCOLAZIONE E IN 5 ANNI NEGLI ALTRI CASI DAL GIORNO IN
CUI IL FATTO SI E’ VERIFICATO
ART . 2941 C.C.
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE
A) PER PARTICOLARI
RAPPORTI TRA LE PARTI
SOSPENSIONE
B) PER CONDIZIONE DEL
TITOLARE DEL DIRITTO
LE CAUSE DI SOSPENSIONE SONO TASSATIVE:
A) TRA CONIUGI, ADOTTANTE E ADOTTATO, TUTORE E
MINORE E SIMILI, PERSONE GIURIDICHE E
AMMINISTRATORI,
B) MINORI NONEMANCIPATI E INTERDETTI PER
INFERMITA’ DI MENTE SENZA RAPPR. LEGALE, MILITARI
IN GUERRA
ART . 2943 C.C.
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
IL DIRITTO È STATO
ESERCITATO
INTERRUZIONE
IL DIRITTO È STATO
RICONOSCIUTO DALL’ALTRA
PARTE
INIZIA A
DECORRERE UN
NUOVO PERIODO DI
PRESCRIZIONE
LA RESPONSABILITÀ CIVILE
ELEMENTI ESSENZIALI
DIRITTI ASSOLUTI E DIRITTI RELATIVI
VIOLAZIONE DI
DIRITTI
RELATIVI
DIRITTI
ASSOLUTI
RESPONSABILITÀ CIVILE
R.C. CONTRATTUALE ED
EXTRACONTRATTUALE
LA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO RELATIVO COMPORTA UNA
RESPONSABILITÀ CIVILE CHE SI CHIAMA CONTRATTUALE
LA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO ASSOLUTO COMPORTA UNA
RESPONSABILITÀ CIVILE CHE SI CHIAMA
EXTRACONTRATTUALE
Norma fondamentale art. 2043 c. c.
• Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga
chi lo ha commesso a risarcire il danno
IL DANNO
PERCHÉ CI SIA RESPONSABILITÀ OCCORRE:
a)
CHE IL DANNO SIA EFFETTO DEL
COMPORTAMENTO (ATTIVO OD OMISSIVO)
DOLOSO (INTENZIONALE) O COLPOSO
b) CHE IL DANNO SIA INGIUSTO
IL RISARCIMENTO
RISARCIMENTO
STRUMENTO GIURIDICO PER RIPORTARE IL
DANNEGGIATO IN UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE
UGUALE O QUASI A QUELLA PRECEDENTE
L’EVENTO DANNOSO
NO ARRICHIMENTO SENZA CAUSA
RISARCIMENTO
• PER EQUIVALENTE
• IN FORMA SPECIFICA
(denaro)
(restituzione del bene dovuto)
• danno emergente
• lucro cessante
• capitale,interessi e spese
• differenze di valutazione del danno in r. c.:cose e lesioni
ELEMENTO PSICOLOGICO DELL’ILLECITO: LA
COLPA (C. P.)
• Il fatto illecito è colposo quando l’evento anche
se preveduto non è voluto dall’agente
LA COLPA
•
NEGLIGENZA
•
IMPRUDENZA
•
IMPERIZIA
•
INOSSERVANZA
L’ONERE DELLA PROVA
• C’è stato un danno ingiusto?
• Di quale entità?
• A quale fatto risale?
• Chi lo ha commesso?
• C’è dolo o colpa?
Deve provarlo il danneggiato
LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
RISPONDONO DEI DANNI ANCHE SENZA
DOLO O COLPA:
• Il gestore di centrali nucleari
• Il trasportatore di materiali fissili
• Il datore di lavoro per danni (art. 2049) provocati dai
dipendenti
• Il conducente per cattiva manutenzione (art. 2054)
• Gestore di satelliti
RESPONSABILITÀ PRESUNTA E DA PROVARE
IN ALCUNI CASI LA LEGGE PRESCRIVE CHE
SIA L’AUTORE DEL FATTO A DOVER PROVARE
CHE NEL SUO COMPORTAMENTO NON C’È STATO
DOLO O COLPA
INVERSIONE
DELL’ONERE DELLA PROVA
RESPONSABILITA’ PRESUNTA E DA PROVARE
Art. 2050 C.C. Attività pericolosa
Art.- 2051 C.C. Cose in custodia
Art. 2052 C.C. Animali
Art. 2053 C.C. Rovina di edificio
Art. 2054 Circolazione dei veicoli
Responsabilità che prescinde dalla colpa:
Prodotti
RESPONSABILITÀ PRESUNTA:
ATTIVITÀ PERICOLOSA
• Per natura
• Per la natura dei mezzi adoperati
• Prova liberatoria: aver adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno
• Cass. Sezione III, sentenza 8 ottobre 1996 n.
8784
• Edilizia
• Ai fini della responsabilità sancita dall'articolo
2050 del c. c., devono ritenersi pericolose oltre
alle attività previste dalle leggi di pubblica
sicurezza, anche tutte quelle che abbiano una
pericolosità intrinseca o comunque dipendente
dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro
impegnati, ivi compresa quella edilizia, che, per
le attrezzature e i macchinari utilizzati, impone a
chi la esercita un obbligo di particolare prudenza
al fine di evitare danni a persone e cose.
COSE IN CUSTODIA
• Intrinsecamente atte a provocare danni
• Rese atte a provocare danni da un fattore esterno
• Il custode risponde dei danni provocati dalle cose che ha in
custodia, a meno che non provi il caso fortuito
INSIDIA
• Elemento oggettivo: non visibilità
• Elemento soggettivo: non prevedibilità
• Cass. Sezione III, sentenza 21 ottobre 1998 .
• Insidia: caduta su pavimento bagnato
• In tema di responsabilità per i danni cagionati dalle cose
che si hanno in custodia il caso fortuito che esclude il
ricorrere di tale responsabilità può identificarsi (anche)
con la colpa dello stesso danneggiato, da intendere
come fatto dotato d'impulso causale autonomo nel
determinismo del fatto dannoso (nella specie, l'attrice
aveva riportato lesioni, con postumi, per essere scivolata
sul pavimento bagnato, di un locale di un ospedale. In
applicazione del principio sopra riassunto, la Suprema
corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva
escluso la responsabilità dell'ente ospedaliero avendo
accertato che l'attrice, sapendo della scivolosità del
pavimento, avrebbe dovuto astenersi dall'entrare nel
locale, prima che si fosse asciugato, o avrebbe dovuto
evitare di passeggiarvi).
ANIMALI
• Risponde chi ha la disponibilità dell’animale
• Anche quando l’animale risulta smarrito
• Dei danni provocati da un animale risponde o il proprietario o
chi al momento se ne serve, a meno che non provi il caso fortuito
CASO FORTUITO
• Quando al di fuori delle ipotesi di forza maggiore
nessun rimprovero neppure di semplice
leggerezza può essere mosso all’ autore del
fatto dannoso astrattamente configurabile come
illecito
• Evento: imprevedibile, non intenzionale,
accidentale,inevitabile
ROVINA D’ EDIFICIO
• Dal massimo: crollo
• Al minimo: tegola
Dei danni dovuti a rovina (anche minima) di un fabbricato
risponde il proprietario, a meno che non provi che il danno non è
dovuto a difetto di costruzione o manutenzione
I SOGGETTI DELLA RESPONSABILITÀ
• Normalmente chi ha l’obbligo di risarcire è l’autore del danno
• In certi casi tale obbligo si trasferisce su soggetti diversi
dall’autore del danno.
• infermo di mente, infante: chi e tenuto alla sorveglianza
• minori: genitori e tutori
• allievi: insegnanti e istruttori
• dipendenti: datore di lavoro
ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
• Stato di necessità
• Incapacità di intendere o volere
• Legittima difesa
• Chi agisce per legittima difesa o in stato di necessità o nella
incapacità di intendere o volere non è responsabile dei danni
provocati
• APPALTO
• Cass. 10 gennaio 1977 n. 80.
La responsabilità di cui all’art. 2049
c.c. sorge solo per il fatto dei lavoratori
subordinati, domestici o commessi, e non anche
per il fatto dell’appaltatore. Il committente
risponde del fatto dannoso di quest’ultimo solo
quando 1) abbia affidato il lavoro ad un’impresa
obiettivamente e palesemente inidonea (culpa in
eligendo) ovvero 2) l’appaltatore abbia agito
quale nudus minister del committente
medesimo, attuandone specifiche direttive.
L’ASSICURAZIONE DI R.C.
L’ASSICURATORE DI R.C. SI OBBLIGA A:
TENERE INDENNE L’ASSICURATO
DA QUANTO QUESTI DEVE PAGARE AD UN TERZO
PER EFFETTO DI UNA RESPONSABILITÀ DEDOTTA IN
CONTRATTO
RESPONSABILITÀ
EXTRA-CONTRATTUALE
LA GARANZIA È LIMITATA ALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE
EXTRA-CONTRATTUALE
FATTI DOLOSI (ART. 1917 C.C.)
ESCLUSI
FATTI CHE RISALGONO ALLA
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
BENE TUTELATO E MASSIMALI
BENE TUTELATO
PATRIMONIO PRESENTE E
FUTURO DELL’ASSICURATO
VALORE INDETERMINATO
LIMITE DI COPERTURA
MASSIMALE ASSICURATO: MAI SOTTO/SOVRASSICURAZIONE
SOMMA MASSIMA ENTRO LA QUALE
RISPONDE L’ASSICURATORE
ACCIDENTALITA’
SOLO I DANNI
PROVOCATI DA FATTI
ACCIDENTALI
(IMPROVVISI E CONCENTRATI NEL TEMPO)
SONO COPERTI DALLA GARANZIA
• Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 1992, n.
1214
• Un evento può qualificarsi accidentale, quando
pur sussistendo la generica possibilità del suo
accadimento, intervengano circostanze estranee
all'attività dell'assicurato - predisposta con le
cautele necessarie ad evitare l'altrui pregiudizio che concretino l'astratta potenzialità dannosa di
tale attività in uno specifico danno a carico di un
determinato bene appartenente ad un terzo,
mentre l'accidentalità va esclusa quando
l'evento dannoso si verifichi naturalmente in
dipendenza della sola attività dell'assicurato e
delle stesse modalità con cui è stata predisposta
ed eseguita.
L’ AZIONE DIRETTA
TERZO
DANNEGGIATO
AZIONE DIRETTA
DI NORMA NON
AMMESSA
AZIONE DI
RISARCIMENTO
ASSICURATO
RESPONSABILE
RICHIESTA
INDENNIZZO
ASSICURATORE
RISCHI DESCRITTI IN POLIZZA
• danni provocati nell’ambito di attività diverse da
quelle descritte in polizza sono esclusi dalla
garanzia
TERZIETÀ
NON SONO CONSIDERATI TERZI
• Il coniuge, i genitori, i figli dell’ass.to e/o
contraente nonché q.si altro parente e affine con
lui convivente
• Legali rapp.ti, soci a resp. illimitata, amm.ri e
loro familiari prossimi
• Dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti,
TERZIETÀ (2)
• Chi partecipa a lavori manuali relativi all’attività
assicurata
• Le società controllanti e controllate e i loro
amministratori
PRESCRIZIONE
• RCA
2 ANNI PER
RICHIESTA DANNI
• RCG
5 ANNI PER
RICHIESTA DANNI
• ( PER ASS.TO
1 ANNO . . .)
• + ALTRI TERMINI
LE POLIZZE
C. A. R. – E. A. R.
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO
POLIZZA C.A.R. / E.A.R.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE I°
SEZIONE II°
DANNI ALLE COSE
R.C.T.
CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
CONDIZIONI PARTICOLARI
CLAUSOLE SPECIALI
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (dattiloscritte)
SCHEDA DI POLIZZA
LA POLIZZA CAR - EAR
LE PARTITE DELLA SEZIONE I°
Part. 1 → Impianti ed opere da realizzare/montare/costruire
Part. 2 → Impianti ed opere preesistenti
Part. 3 → Spese di demolizione e di sgombero
Part. 4 → Impianti, macchinari ed attrezzature di cantiere
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA C. A. R.
LA POLIZZA CAR – EAR
LE GARANZIE DELLA SEZIONE I°
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione la Società si obbliga …
… per i danni …
… che colpiscono le cose assicurate …
… da qualunque causa determinate …
FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI”
(all risks)
LA POLIZZA CAR – EAR
LE ESCLUSIONI DELLA SEZIONE I°
LE ESCLUSIONI NON DEROGABILI
• costi di rifacimento dei lavori eseguiti in difformità ai
contratti e progetti;
• la sostituzione dei materiali difettosi (CAR)
• il rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte (CAR)
• i difetti di rendimento (EAR)
• i danni di corrosione o usura;
• gli ammanchi non giustificati;
• guerra, rivolta, insurrezione ecc.
• radiazioni e rischi nucleari
LE ESCLUSIONI DELLA SEZIONE I°
ESCLUSIONI DEROGABILI:
- danni da errori di progettazione e calcolo
- danni alle opere ed impianti preesistenti
- danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di
cantiere
- danni che si verificano durante la manutenzione
* scioperi… tumulti popolari atti di terrorismo e sabotaggio
organizzato
LA POLIZZA CAR - EAR
GLI INDENNIZZI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
… indennizzare … per i DANNI MATERIALI E DIRETTI …
… stimati al MOMENTO DEL SINISTRO …
Art. 5 – Interventi provvisori e modifiche
I costi di interventi provvisori sono a carico della
Società solo nel caso costituiscano parte di quelli
definitivi e non aumentino il costo complessivo
del sinistro.
LA POLIZZA CAR - EAR
GLI INDENNIZZI - 2
ESCLUSIONI NON DEROGABILI
• le penalità
• i danni indiretti
• le spese per modifiche
• le spese per localizzare il danno
ESCLUSIONI DEROGABILI
• i costi di demolizione e sgombero
• i maggiori costi per trasporto “a grande velocità”
• i maggiori costi per trasporto aereo
• i maggiori costi per lavoro straordinario
LA POLIZZA CAR – EAR
LE GARANZIE DELLA SEZIONE - 2
Art. 6 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato …
… di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile ai sensi di legge a titolo, di risarcimento …
… di danni involontariamente cagionati a terzi …
… in conseguenza di un fatto accidentale
• connesso ai lavori
• con origine nel cantiere
• verificatosi nel periodo assicurato
LA POLIZZA CAR – EAR
LE ESCLUSIONI DELLA SEZIONE - 2
ESCLUSIONI NON DEROGABILI
- i danni alle cose assicurate o assicurabili nella sezione 1
- opere
- enti preesistenti
- macchinario, baraccamenti, attrezzatura
-
i danni da inquinamento
i danni da polvere
i danni da interruzioni di attività e forniture
i danni da vibrazione
LA POLIZZA CAR – EAR
LE ESCLUSIONI DELLA SEZIONE - 2
ESCLUSIONI DEROGABILI
• la responsabilità civile incrociata
• il franamento o cedimento di terreno
• o danni a cavi e condutture sotterranee
- i danni da polvere
- i danni da interruzione di attività e forniture
- i danni da vibrazione
LA POLIZZA CAR – EAR
LE ESCLUSIONI DELLA SEZIONE - 2
ESCLUSIONI DEROGABILI
• la responsabilità civile incrociata
• il franamento o cedimento di terreno
• i danni a cavi e condutture sotterranee
- i danni da polvere
- i danni da interruzione di attività e forniture
- i danni da vibrazione
LE DELIMITAZIONI TEMPORALI PER LA
MANUTENZIONE – POLIZZA CAR
ANCHE LA COPERTURA ASSICURATIVA PER L’EVENTUALE
PERIODO DI MANUTENZIONE VIENE DEFINITA
TEMPORALMENTE DA UNA SERIE DI EVENTI.
 VIENE ATTIVATA AL VERIFICARSI DI ENTRAMBI I SEGUENTI
EVENTI:
- IL TERMINE DEI LAVORI
- LA DATA DI INIZIO DELLA MANUTENZIONE RIPORTATA IN
POLIZZA
 ED HA TERMINE AL VERIFICARSI DEL PRIMO EVENTO TRA:
- LA DATA DI TERMINE DELLA MANUTENZIONE RIPORTATA IN
POLIZZA
- LA DATA DI TERMINE DELLA MANUTENZIONE PREVISTA NEL
CAPITOLATO DI APPALTO
I VALORI ASSICURATI - 1
PART. 1 – OPERE E IMPIANTI PERMANENTI E
TEMPORANEI
• ALL’INIZIO DELL’ASSICURAZIONE
- il valore contrattuale/stimato della costruzione
• ALLA SCADENZA DI OGNI ANNUALITA’
- aggiornamento sulla base:
- della revisione prezzi
- perizie supplettive
- variazioni del progetto/opera
LA POLIZZA CAR – EAR
I VALORI ASSICURATI - 2
PART. 2 – OPERE ED IMPIANTI PREESISTENTI
- massimale a primo rischio assoluto
PART. 3 – COSTI DI DEMOLIZIONE O DI SGOMBERO
- massimale a primo rischio assoluto
LA POLIZZA CAR – EAR
I VALORI ASSICURATI - 3
IL MASSIMALE PER LA R.C.T.
Viene definito in base alla situazione “al contorno”
o con riferimento agli obblighi contrattuali
CAMPI DI APPLICAZIONE - 1
CIVILE
INDUSTRIALE
C.A.R.
E.A.R.
LISTA DI CONTROLLO
(generica)
 CAUSE/EVENTI
-
terremoto
cedimento del terreno
Frane
Allagamento (pioggia)
Alluvione
Vento
Grandine
Temperatura/gelo
Fulmine
Urto veicoli
Furto
Sociopolitici
Errore di progettazione
Materiali difettosi
Errore/difetto di costruzione
Errore di manovra
…
IL QUADRO INFORMATIVO
DOCUMENTI E DATI DA ACQUISIRE
- PLANIMETRIE
- DISEGNI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
- DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI
COSTRUZIONE /MONTAGGIO, DELLE OPERE
PROVVISORIE, DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE
ECC.
- CRONOGRAMMA LAVORI ED INCREMENTO VALORI
RELATIVO ALLA PARTE COSTRUITA/MONTATA
- ORGANIZZAZIONE, ESPERIENZE PRECEDENTI,
CAPACITA’ FINANZIARIE ECC. DEL COSTRUTTORE
COSTI INDICATIVI
TIPOLOGIA CAR
- Edifici a nuovo
- Ristrutturazione di edifici
- non strutturale
- strutturale
- Acquedotti/Fognature
- Ponti e viadotti
- Gallerie naturali
- Dighe
TASSI IMPONIBILI
1,50 + 3,00 ‰
1,50 + 3,00 ‰
2,00 + 6,00 %
3,00 + 4,00 ‰
3,00 + 5,00 ‰
4,00 + > 10,00 ‰
5,00 + 10,00 ‰
POLIZZA
DECENNALE POSTUMA
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO
POSTUMA RISARCITORIA – 1669 C.C.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DANNI ALLE OPERE
CONDIZIONI PARTICOLARI
C.P. 1 – Gravi difetti
C.P. 2 - Impermeabilizzazioni
SCHEDA DI POLIZZA
LA POSTUMA RISARCITORIA
LE PARTITE DI POLIZZA
- Part. 1 OPERA
(intera opera assicurata)
- Part. 2 IMPERMEABILIZZAZIONI
(tetti)
- Part. 3 DEMOLIZIONE E SGOMBERO
LE GARANZIE – DANNI ALL’OPERA
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione … ad indennizzare
l’Assicurato per i danni … causati all’opera …
… da un evento di cui sia responsabile
l’Appaltatore ai sensi dell’Art. 1669 del
Codice Civile
FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI”
LE GARANZIE – DANNI ALL’OPERA
LE CAUSE PRIME
-
difetto di costruzione
vizio di materiale
errore di progettazione
vizio del suolo
…
GLI EVENTI DANNOSI
- crollo totale o parziale
- lesione che pregiudica la stabilità
LE ESCLUSIONI - DANNI ALL’OPERA
ESCLUSIONI NON DEROGABILI:
- guerra … scioperi … tumulti popolari, atti di terrorismo e
sabotaggio organizzato
- Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni … derivanti
dal nucleo dell’atomo
- Terremoto, alluvioni ed altri eventi simili
- Corrosione o altri effetti graduali degli agenti atmosferici
- Danni da modifiche effettuate dopo il collaudo
- Danni da manutenzione o da mancata manutenzione
- Danni da incendio
- Danni da difetto di costruzione “non gravi”
LA POLIZZA POSTUMA
LE ESCLUSIONI DEROGABILI
1 – IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE
(tetto)
2 – GRAVE DIFETTO
(alle parti dell’opera destinate per loro natura a
lunga durata)
D. Lgs. 122/05 del 20/06/2005
Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2
agosto 2004, n. 210
Art. 4 – Assicurazione dell’immobile
Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto
del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria
decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione
dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile,
derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle
opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque
manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di
compravendita o di assegnazione.
SENTENZE DELLA CASSAZIONE
Cassazione – Sez. II, sent. n. 8053 del 8 agosto 1990
Denuncia dei vizi e termini di decadenza:
- accertamento della conoscenza: valutazione riservata al giudice del merito
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti
della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669, comma primo, cod.
civ., a pena di decadenza dell’azione di responsabilità contro l’appaltatore,
decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile
grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro
derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera, non
essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza ed a
semplici sospetti. L’accertamento del momento nel quale l’anzidetta
conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è
riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità,
sempre che sia sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici
o da errori di diritto.
Cassazione – Sez. II, sent. N. 13112 del 11 dicembre 1992
Gravi difetti:
- fattispecie
- copertura del fabbricato
I gravi difetti dell’edificio o di altro immobile che possono dar luogo a
responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell’acquirente,
ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., sono ravvisabili oltre che nell’ipotesi di
rovina e di evidente pericolo di rovina, anche in presenza di fatti che, senza
influire sulla stabilità, pregiudicano in modo grave la funzione cui l’immobile
è destinato. Rientrano pertanto fra i gravi difetti rilevanti sotto il profilo
considerato quelli inerenti alla realizzazione della copertura di un
fabbricato (terrazza o tetto) che determinino non esigue e non
contenute infiltrazioni di acqua e di umidità negli alloggi sottostanti.
Cassazione – Sez. II, sent. n. 13 del 4 gennaio 1993
Termini dell’azione
La responsabilità prevista dall’art. 1669 cod. civ. in materia di appalto per
rovina o difetti di un immobile si rende applicabile nei confronti del
costruttore non soltanto con riferimento alla costruzione oggetto del
contratto, ma anche in relazione alla stessa opera che sia stata
ricostruita dallo stesso costruttore nell’assolvimento dell’obbligo di
garanzia (nella specie, ricostruzione del muro di cinta dell’edificio) per
eliminarne i vizi costruttivi. In tale ipotesi, il termine decennale durante il
quale l’appaltatore è tenuto a garantire l’integrità dell’opera, inizia a
decorrere “ex novo” dall’ultimazione degli interventi ricostruttivi, per
effetto del nuovo rapporto di garanzia sorto con la ricostruzione, totale o
parziale, dell’edificio destinato a lunga durata.
Cassazione – Sez. II, sent. n. 5002 del 21 maggio 1994
Gravi difetti:
- fattispecie
- impianto di riscaldamento
La responsabilità per rovina o gravi difetti di edificio sancita dall’art. 1669
cod. civ. per finalità di ordine generale ha natura extracontrattuale ed opera
non solo a carico dell’appaltatore nei confronti del committente, ma
anche a carico del costruttore nei confronti dell’acquirente. Per la
configurabilità della responsabilità suddetta vanno ritenuti gravi difetti
dell’edificio non solo quelli costruttivi che possono pregiudicare la
sicurezza o la stabilità del fabbricato, ma anche quelli da cui deriva un
apprezzabile danno alla funzione economica o una sensibile
menomazione del normale godimento dell’edificio stesso, come nel
caso di difetti incidenti sull’impianto centralizzato di riscaldamento,
conseguendone grave limitazione al normale godimento delle abitazioni.
Cassazione – Sez. II, sent. n. 7550 del 27 agosto 1994
Legittimazione passiva:
- progettista e direttore dei lavori
In tema di rovina di edificio e di gravi difetti di costruzione, l’art. 1669 cod.
civ. è applicabile non soltanto nei riguardi del costruttore, ma anche
nei confronti del progettista, la cui responsabilità esula dai limiti del
rapporto contrattuale intercorso fra le parti per assumere il connotato della
responsabilità per fatto illecito, con la conseguenza che tanto il costruttore
che il progettista sono tenuti a risarcire integralmente il danneggiato
quando entrambi abbiano concorso a causare il danno, quando cioè
questo sia ascrivibile ad errata progettazione ed a cattiva esecuzione
dell’opera.
Cassazione – Sez. II, sent. n. 245 del 10 gennaio 1995
Gravi difetti:
- rilevante menomazione della funzionalità dell’opera
- in generale
I “gravi difetti” dell’edificio, previsti dall’art. 1669 cod. civ. come causa di
responsabilità dell’appaltatore, non si identificano con quei fenomeni che
influiscono sulla stabilità della costruzione e che comportano pericolo di
rovina, previsti dalla stessa norma, ma consistono in tutte le alterazioni
che incidono sulla sostanza dell’opera e su tutti quegli elementi che
devono essere presenti affinché l’opera stessa possa fornire la
normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica.
Cassazione – Sez. II, sent. 5103 del 10 maggio 1995
Denuncia dei vizi e termine di decadenza:
- “scoperta” dei difetti
Il termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi costruttivi che
danno luogo a responsabilità dell’appaltatore ex. art. 1669 cod. civ. decorre
dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado
di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti
dell’edificio, ma anche dell’incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di
lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all’attività di
esecuzione dell’opera, realizzata dall’appaltatore e dal progettista-direttore
dei lavori.
Cassazione – Sez. I, sent. N. 8050 del 22 luglio 1995
Natura della responsabilità ed ambito di applicazione
Il termine decennale di cui all’art. 1669 cod. civ. – entro il quale
l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi
causa se l’opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in
tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti –
decorre, anche per gli appalti pubblici, dalla data della materiale
ultimazione dell’opera nel suo complesso e nei suoi elementi
necessari, come da verbale di ultimazione dei lavori, indipendentemente
dall’esecuzione del collaudo.
Cassazione – Sez. II, sent. n. 169 del 10 gennaio 1996
Responsabilità dell’appaltatore:
- riparazioni ad opera del committente
La responsabilità del costruttore per i vizi della cosa, siano questi
riconducibili alla fattispecie regolata dall’art. 1669 cod. civ. o a quella dell’art.
1667 cod. civ., non può essere esclusa dall’errata esecuzione di
interventi riparatori del committente o dei suoi aventi causa, tenuti a
non aggravare le conseguenze del vizio e non a ripararlo.
Cassazione – Sez. II, sent. n. 8395 del 23 settembre 1996
Responsabilità dell’appaltatore:
- inidoneità del suolo
L’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio
rientra tra gli obblighi dell’appaltatore, in quanto l’esecuzione a regola
d’arte di una costruzione dipende dall’adeguatezza del progetto rispetto alle
caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni; con
la conseguenza che, nell’ipotesi in cui detta indagine non presenti difficoltà
particolari, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate
dall’organizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività edilizia,
l’appaltatore deve rispondere, in solido con il progettista (a sua volta,
responsabile per inadempimento del contratto d’opera professionale,
essendosi rivelata inadeguata la progettazione) dei vizi dell’opera
dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche
geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto.
GLI INDENNIZZI 1 – DANNI ALL’OPERA
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione … indennizzare …
i danni materiali e diretti …
* valutati al costo di ricostruzione al momento del
sinistro
GLI INDENNIZZI 2
Art. 11 – Spese di demolizione e sgombero …
indennizzare … le spese necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare …
… i residui del sinistro …
* con il limite del massimale previsto in polizza
I VALORI ASSICURATI - 1
PART. 1 – OPERA
- Il valore di ricostruzione dell’opera al momento del
sinistro
PART. 2 – IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE
COPERTURE
- Il valore di ricostruzione dell’opera al momento del
sinistro
PART. 3 – SPESE DI DEMOLIZIONE E DI
SGOMBERO
- Massimale a primo rischio assoluto stimato in funzione
dell’M.P.L. relativo alle spese per la demolizione e
sgombero dei residui del sinistro
I VALORI ASSICURATI 2
ADEGUAMENTO DEI VALORI ASSICURATI
- INDICIZZAZIONE AUTOMATICA ANNUA PARI
AL 5% DEI VALORI INIZIALI
- DEROGA ALLA PROPORZIONALE PARI AL
20%
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO
POSTUMA INDENNITARIA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI DANNI ALLE OPERE
CONDIZIONI PARTICOLARI
C.P. a) – Frazionamento del premio
C.P. b) – Deroga alla proporzionale
C.P. c) - Indicizzazione
CONDIZIONI SPECIALI
C.S.1 - Impermeabilizzazioni
SCHEDA DI POLIZZA
LE GARANZIE
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
… ad indennizzare l’Assicurato per i danni …
causati da uno dei seguenti eventi …
a) rovina totale dell’opera
b) rovina e gravi difetti delle parti dell’opera
definite a “lunga durata” che compromettono
la stabilità dell’opera
c) pericolo di rovina totale o parziale dell’opera
IL COLLEGAMENTO GARANZIA
PARTI DELL’OPERA ASSICURATA
GARANZIE
C.G.A.
• Crollo
• Lesione che pregiudica
la stabilità
PARTI DELL’OPERA
• Struttura
• Fondazioni
• Terreno
C.P. 1
•Difetto grave
• Involucro
C.P. 2
* Impermeabilizzazione
• Tetto
IL QUADRO INFORMATIVO
DOCUMENTI NECESSARI PER LA
QUOTAZIONE
•
•
•
•
Contrattualistica e disegni a definizione dell’opera:
Definizione degli operatori
- appaltatori/subappaltatori
- progettisti
- fornitori
Caratteristiche del sito
- idrogeologia
- orografia
Descrizione delle parti componenti l’opera
- fondazioni
- struttura
- tamponamenti
- impermeabilizzazioni
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2
IL CONTROLLO TECNICO
copertura
Assicurativa
pagamento del premio
ASSICURATO
EDIFICIO
COMPAGNIA
POLIZZA
obblighi di
controllo
rapporti tecnici
di controllo
pagamento
del controllo
controllo
tecnico
CONTROLLORE TECNICO
CONTROLLO “BUONA REGOLA D’ARTE”
POLIZZA
GARANZIA DI FORNITURA
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO
LA GARANZIA DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME IN GENERALE
NORME PER LA GARANZIA DI FORNITURA
CONDIZIONI SPECIALI
(sempre operanti)
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate)
SCHEDA DI POLIZZA
LE PARTITE ASSICURATE
POLIZZA CONVENZIONE
INSIEME DI UNA
PRODUZIONE INDUSTRIALE
POLIZZA SINGOLA
P1
P2
ENTE ASSICURATO
SPESE DI DEMOLIZIONE O SGOMBERO
LE GARANZIE
Art. 10 – Oggetto dell’assicurazione
…ad indennizzare i danni …
agli ENTI ASSICURATI
… causati da:
- errori di calcolo
- errori di progettazione
- difetti di fusione
- vizi di materiale
- errori di fabbricazione
- errori di montaggio
ESEMPIO DI WORDING
GARANZIA DI FORNITURA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Con il presente allegato la Società risponde sino al massimale sottoindicato per ciascun
sinistro e periodo di assicurazione, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare in
conseguenza di un contratto di vendita o di fornitura dei prodotti assicurati o quale civilmente
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese) subiti
dal committente del prodotto per mancata rispondenza del prodotto stesso alle caratteristiche
concordate nel contratto di acquisto a causa di difetti di progettazione e di esecuzione del
prodotto, e/o difetti di fusione e di materiale.
Sono esclusi dalla garanzia:
La penalità di inosservanza dei termini di consegna o di altre condizioni previste
contrattualmente anche se tale inosservanza deriva da un danno risarcibile.
I danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,
commerciali od agricole.
I danni dovuti a dolo o colpa grave del Consiglio di Amministrazione dell’Assicurato.
I danni da corrosione, erosione e ruggine.
I danni dovuti a difettosa e/o mancata manutenzione durante l’esercizio dei prodotti assicurati.
I danni dovuti ad errori nella fornitura.
- Limite di indennizzo: €. 100.000,00 = per sinistro e per periodo assicurativo.
- Franchigia €. 5.000,00 = per sinistro.
LE ESCLUSIONI
ESCLUSIONI NON DEROGABILI
•
•
•
•
•
danni ad utensili
spese di progettazione
danni di serie
difetti di rendimento
esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni …
derivanti dal nucleo dell’atomo
LE ESCLUSIONI DEROGABILI
* i danni alle componenti elettroniche
• DI DIFFICILE DEROGABILITA’
* i costi di trasferta dei tecnici
* i costi di riprogettazione
GLI INDENNIZZI
Art. 10 – Oggetto dell’assicurazione
… ad indennizzare … i danni materiali e
diretti
* valutati in base al costo di riparazione al
momento del sinistro
* esclusi i costi per eventuali miglioramenti
LE DELIMITAZIONI TEMPORALI
INIZIO DELL’ASSICURAZIONE
* ………
* al termine del collaudo
TERMINE DELL’ASSICURAZIONE
* ………
* allo scadere del periodo previsto in polizza:
6 mesi
12 mesi
18 mesi
24 mesi
LA GARANZIA DI FORNITURA
I VALORI ASSICURATI
COSTO DI RIMPIAZZO A NUOVO VALUTATO
AL MOMENTO DEL SINSITRO
* comprensivo di ogni onere compreso nel
contratto di fornitura
* esclusi sconti o prezzi di favore
CAMPI DI APPLICAZIONE
BENI STRUMENTALI FABBRICATI IN SERIE
UTILIZZATI IN AMBITO INDUSTRIALE,
ABITUALMENTE SONO ESCLUSI I PROTOTIPI
ANALISI DEL RISCHIO
 LA GARANZIA DI FORNITURA DA’
COPERTURA PER L’EVENTUALE “MINOR
QUALITA’ ACCIDENTALE” PER DIFETTO DI
FABBRICAZIONE
 RISULTA NECESSARIO VALUTARE:
* LA DURATA DELLA VITA UTILE DEL PRODOTTO
* L’AFFIDABILITA’ DEL LIVELLO QUALITATIVO
DELLA PRODUZIONE
DOCUMENTI E DATI PER LA QUOTAZIONE
 DESCRIZIONE DELL’ENTE:
- dati di targa
- descrizione tecnica
- valore
 DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI
FABBRICAZIONE:
- tecnologia
- controllo di qualità
 PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO E GARANZIA
I COSTI INDICATIVI
 IL TASSO DI PRIMA VALUTAZIONE E’ PARI
AL 50 ÷ 70% DEL TASSO GUASTO
MACCHINE
 VIENE OTTIMIZZATO SULLA BASE DI:
- limiti di indennizzo
- rapporto tra la vita utile e durata della garanzia
- manutenibilità/riparabilità
POLIZZA
ELETTRONICA
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO
POLIZZA ELETTRONICA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME IN GENERALE
NORME PER L’ASSICURAZIONE DELLE
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
CONDIZIONI SPECIALI
(sempre operanti)
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate)
SCHEDA DI POLIZZA
LE PARTITE ASSICURATE
PART. 1
Hardware assicurato
PART. 2
Maggiori costi
(per uso di hardware sostitutivo)
PART. 3
Supporti dei dati
(nastri, dischi, ecc.)
LE GARANZIE - HARDWARE
Art. 11 – RISCHIO ASSICURATO
… risarcire i danni …
… da un qualunque evento accidentale non
espressamente escluso …
FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI”
LE ESCLUSIONI - HARDWARE
ESCLUSIONI NON DEROGABILI:
- i danni da usura, corrosione, graduale effetto
degli agenti atmosferici
- danni rientranti nella garanzia del fornitore
- manutenzione presso terzi
- danni da mancata manutenzione
- danni alle sole fonti di luce
- gli ammanchi da inventario
- esplosioni, emanazione di calore o radiazioni …
derivanti dal nucleo dell’atomo
LE ESCLUSIONI - HARDWARE
ESCLUSIONI DEROGABILI
- scioperi … tumulti popolari, atti di terrorismo e
sabotaggio organizzato
- danni durante il trasporto o l’impiego mobile
- danni alle sole valvole elettroniche o tubi speciali
LE GARANZIE – SUPPORTI DI DATI
COND. PART. B
La Società risponde dei danni … causati a nastri o
dischi magnetici, schede perforate o altri supporti
di dati … alle condizioni tutte di polizza
FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI”
LE GARANZIE – MAGGIORI COSTI
COND. PART. A
… a seguiti di sinistro agli enti assicurati …
indennizza i maggiori costi … rispetto a quelli
normali necessari alle prosecuzione dell’attività
FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI”
LA POLIZZA ELETTRONICA
GLI INDENNIZZI - 1
HARDWARE
IL DANNO MATERIALE E DIRETTO
• danno “PARZIALE
- costo di riparazione
• Danno “TOTALE”
- valore dell’ente sinistrato considerando vetustà
e deperimento
- solo per enti “nuovi” valore di rimpiazzo a nuovo
LA POLIZZA ELETTRONICA
GLI INDENNIZZI - 2
MAGGIORI COSTI
a) costo per impianto sostitutivo
b) costo per altri metodi di elaborazione
c) costo per servizi di terzi
SUPPORTO DATI
- costo del supporto
- costo per la ricostruzione dei dati
GLI INDENNIZZI - HARDWARE
LE ESTENSIONI
- lavoro straordinario
- trasporti aerei
I VALORI ASSICURATI
HARDWARE
-
VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO AL MOMENTO DEL
SINISTRO PER OGNI SINGOLO ENTE
SUPPORTI DATI
-
MASSIMALE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
MAGGIORI COSTI
-
MASSIMALE A PRIMO RSCHIO ASSOLUTO PER GIORNO E PERIODO
CAMPI DI APPLICAZIONE
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE A
CORRENTE DEBOLE:
- ELABORATORI ELETTRONICI
- ELETTROMEDICALI
- STRUMENTI DI MISURA
- APPARECCHIATURE PER
FOTOCOMPOSIZIONE
- …
ANALISI DEL RISCHIO
IL RISCHIO E’ ANALIZZATO SULLA BASE DEI
SEGUENTI FATTORI:
- LA TIPOLOGIA DELL’ENTE ASSICURATO
- L’AMBITO OPERATIVO
- LE CONDIZIONI AL CONTORNO “ESTERNE”
DOCUMENTI E DATI PER LA QUOTAZIONE
 DESCRIZIONE DEL SINGOLO ENTE
- dati di targa
- descrizione tecnica (solo in casi particolari)
- valore
 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI
 DESCRIZIONE MISURE DI PREVENZIONE
 ESISTENZA E TIPOLOGIA CONTRATTI DI
MANUTENZIONE
I COSTI INDICATIVI
MACCHINE PER UFFICIO
7 – 15‰
COMPUTERS
3 – 6‰
ELETTROMEDICALI
8 - 20‰
FOTOCOMPOSIZIONE
6 - 8‰
POLIZZA
INFORMATICA
LA POLIZZA INFORMATICA
SEZIONE 2 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’
OPZIONE “A”: MAGGIORI COSTI DI ESERCIZIO PER LA
PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’
INDENNIZZO PER:
•
impianti e macchine in sostituzione
•
procedure di lavoro alternative
•
procedure di terzi
LIMITI DI INDENNIZZO:
•
per singolo giorno
•
per l’intero periodo di indennizzo
OPZIONE “B”: PERDITA DI “PROFITTO LORDO”
INDENNIZZO PER:
Riduzione del fatturato
Aumento dei costi di esercizio
LA POLIZZA INFORMATICA
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE
SOTTOSEZIONE 3-A
RESPONSABILITA’ CIVILE
• verso terzi (R.C.T.)
• verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
SOTTOSEZIONE 3-B
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
derivante da contratti per:
- elaborazione dati conto terzi
- servizi informatici
LA POLIZZA INFORMATICA
SEZIONE 4 – PERDITE PATRIMONIALI DA ATTI DOLOSI
O FRAUDOLENTI
INDENNIZZO DELLE PERDITE PATRIMONIALI
CONNESSE CON:
a) perdita di valori (moneta)
b) Perdita di beni mobili (merci)
c) Riproduzione di software ed archivi
d) Utilizzo indebito di potenza elaborativa
e) Perdita di “margine di contribuzione” causata da b), c),
d)
CONDIZIONE VINCOLANTE
RISERVATEZZA SULL’ESISTENZA DELLA GARANZIA
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO
POLIZZA INFORMATICA
• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
• NORME COMUNIT. A TUTTE LE SEZIONI
VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
SEZIONE 1
DANNI ALLE COSE
SEZIONE 2
DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’
SEZIONE 3
RESPONSABILITA’ CIVILE
SEZIONE 4
PERDITE PATRIMONIALI DA ATTI DOLOSI
O FRAUDOLENTI
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(dattiloscritte)
SCHEDA DI POLIZZA
LA POLIZZA INFORMATICA
SEZIONE 1 – DANNI ALLE COSE
SEZIONE 1 – DANNI ALLE COSE
SOTTOSEZIONE – 1 “A”
Danni materiali e diretti alle cose assicurate (Hardware)
[polizza elettronica]
SOTTOSEZIONE – 1 “B”
Ricostruzione degli archivi anche per furto e manipolazione
elettronica
SOTTOSEZIONE – 1 “C”
Danni materiali e diretti a cose di terzi:
- hardware
- archivi
POLIZZA
GUASTO MACCHINE
LA POLIZZA GUASTO MACCHINE
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI SPECIALI
(sempre operanti)
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate)
SCHEDA DI POLIZZA
LE GARANZIE – Sezione A
Art. 11 – Oggetto dell’assicurazione
… da indennizzare i danni …
… da qualunque evento accidentale non
espressamente escluso
FORMULAZIONE “TUTTI I RISCHI”
E CIOE’ IL GUASTO DOVUTO A:
• difetto di fabbricazione
• errori umani di manovra
• “incidenti” di esercizio
- sovracorrente/sovratensione
- malfunzionamento apparecchiature di
controllo
- corpi estranei
- mancanza d’acqua
-…
GLI INDENNIZZI
LE ESTENSIONI
- Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti
a grande velocità
- Maggiori costi per trasporti aerei
- Danni subiti dai fabbricati
LE ESCLUSIONI
-
Incendio
Furto
Danni rientranti nella garanzia del fornitore
Uso improprio
Non corretta manutenzione
Deperimento/logoramento da uso
Graduale effetto degli agenti atmosferici
Danni agli utensili, guarnizioni, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in
genere
Manutenzioni effettuate presso terzi
Allagamenti, alluvioni, terremoto, tromba d’aria, franamento, crollo
fabbricato per neve e similari
Guerra … sciopero … tumulto popolare, atti di terrorismo e
sabotaggio organizzato
Esplosioni, emanazione di calore o radiazioni … derivanti dal nucleo
dell’atomo
LE ESTENSIONI DI GARANZIA
Per gli enti a impiego mobile
- incendio
- inondazione/allagamento
- franamento
- terremoto
Per le centrali idroelettriche
- inondazione/allagamento per rottura degli impianti
Per le macchine da cantiere
- montaggio e smontaggio nel luogo di impiego
- trasporto/trasferimento
- carico/scarico
Per gli impianti a terra
- valanga, allagamento
- prove di carico e frenatura
- danni alle funi (con degrado)
GLI INDENNIZZI
- IL DANNO MATERIALE E DIRETTO
- STIMATO “A NUOVO” AL MOMENTO DEL
SINISTRO
- CON IL LIMITE DEL VALORE REALE
DELL’ENTE DANNEGGIATO
I VALORI ASSICURATI
VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO AL
MOMENTO DEL SINISTRO PER OGNI
SINGOLO ENTE
CAMPI DI APPLICAZIONE
 IMPIANTI E MACCHINE
- settore metalmeccanico
- settore alimentare
- settore cartario/cartotecnico
- settore tessile
 CENTRALI IDRO/TERMOELETTRICHE
 IMPIANTI E MACCHINE PER LE COSTRUZIONI
 IMPIANTI DI RISALITA
 IMPIANTI DI DEPURAZIONE
POLIZZE LEASING
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO
POLIZZA LEASING
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
SEZIONE 1
DANNI ALLE COSE
SEZIONE 2
R.C.T.
CONDIZIONI GENERALI VALIDE
PER ENTRAMBE LE SEZIONI
CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)
CONDIZIONI SPECIALI
(valide se richiamate)
SCHEDA DI POLIZZA
I COSTI INDICATIVI
TIPOLOGIA
TASSI IMPONIBILI
CALDAIE
TURBOGENERATORI
MOTORI A SCOPPIO
MOTORI ELETTRICI
TRASFORMATORI ELETTRICI
GRU
TORNI, FRESATRICI
12 - 20‰
10 - 16‰
14 - 28‰
12 - 20‰
16 - 22‰
6 - 10‰
3,50‰
L’ANALISI DEL RISCHIO
 I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA
VALUTAZIONE, UTILI ANCHE PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE, SONO I
SEGUENTI:
- la tipologia degli enti
- la possibilità di riparazione con spesa limitata
- il tipo di utilizzo (a tempo pieno, saltuariamente, ecc.)
- le modalità di manutenzione
- la vetustà dell’Ente
LE ESCLUSIONI – SEZIONE 2
- i danni commessi all’uso da parte del locatario
- i danni ad altri enti in leasing
- i danni coperti da assicurazioni obbligatorie
- i danni da inquinamento
LE GARANZIE – SEZIONE 2
Art. 12 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
…si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle
somme che egli sia tenuto a pagare …
… a titolo di risarcimento … per danni a lui
imputabili …
L’Assicurazione viene estesa ai danni conseguenti
ai vizi di costruzione
GLI INDENNIZZI – SEZIONE 1
LE ESTENSIONI
- maggiori costi per trasporti aerei
- maggiori costi per ore straordinarie e trasporti
a grande velocità
GLI INDENNIZZI – SEZIONE 1
DANNO PARZIALE
- costo di riparazione (a nuovo) stimato al momento
del sinistro
DANNO TOTALE
- valore dell’ente sinistrato tenuto conto di
obsolescenza, vetustà e deperimento
LE ESCLUSIONI – SEZIONE 1
ESCLUSIONI DEROGABILI
- danni da terremoto
- danni da trasporto (solo per enti mobili)
- scioperi … tumulti popolari, atti di terrorismo e
sabotaggio organizzato
LE ESCLUSIONI – SEZIONE 1
ESCLUSIONI NON DEROGABILI:
- deperimento/logoramento da uso
- graduale effetto degli agenti atmosferici
- danni agli utensili e parti ad “usura”
- inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione
- danni agli enti di età superiore a dieci anni
- trasporto e manutenzione presso terzi
- esplosioni, emanazione di calore o radiazioni …
derivanti dal nucleo dell’atomo
- guerra
POLIZZA SINGOLA / CONVENZIONE
ASSICURATO
SOCIETA’ DI LEASING
(LOCATORE)
POLIZZA SINGOLA
CONTRAENTE
IL CONDUTTORE
(LOCATARIO)
POLIZZA
CONVENZIONE
CONTRAENTE
SOCIETA’ DI LEASING
(LOCATORE)
I VALORI ASSICURATI – SEZIONE 1
VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO AL MOMENTO DEL
SINISTRO PER OGNI SINGOLO ENTE
DEROGA ALLA PROPORZIONALE PARI AL 20%
LE GARANZIE LIMITATE
LE GARANZIE SONO DEFINITE A “RISCHI ELENCATI”
1° LIVELLO
- incendio, esplosione, scoppio
- fulmine
- caduta aerei
- fenomeni meteo
- alluvioni ed allagamenti
2° LIVELLO
- vengono aggiunti furto e rapina
CAMPI DI APPLICAZIONE
BENI STRUMENTALI DATI IN LOCAZIONE CON
FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE
IMPIANTI E MACCHINE
- settore industriale
- settore delle costruzioni
- settore dei servizi
- settore dell’agricoltura
DOCUMENTI E DATI PER LA QUOTAZIONE
DESCRIZIONE DEL SINGOLO ENTE
- dati di targa
- descrizione tecnica
- valore
TEMPI E MODALITA’ DI UTILIZZO
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO
I COSTI INDICATIVI
TIPOLOGIA
(settore)
MECCANICA
ELETTROMECCANICA
LEGNO
PLASTICA
CARTA
TESSILE
COSTRUZIONI
COMPUTERS
TASSI IMPONIBILI
(garanzia “all risks”)
3 - 5‰
3 - 6‰
4 - 7‰
4 - 6‰
4 - 6‰
3 - 5‰
4 - 12‰
4 - 6‰
CASE HISTORY DI SINISTRI E
DISCUSSIONE DI CASI IN AULA
LE COPERTURE DANNI INDIRETTI
PRINCIPI DI BASE
SUI DANNI INDIRETTI
PRINCIPI DI BASE SUI DANNI INDIRETTI
Conseguenze di un sinistro
DANNI DIRETTI
• Fabbricati
• Macchinari
• Merci
VISIBILI
VALUTABILI
ASSICURABILI
DANNI INDIRETTI
• Produzione
Profitto
• Spese supplementari
DANNI INDOTTI
• Perdita di quote di mercato
• Perdita di immagine
• Perdita di opportunità
POCO VISIBILI
DIFFICILMENTE VALUTABILI
NON ASSICURABILI
Impatto economico
DANNI INDIRETTI
DANNO
DANNI DIRETTI
EVENTO
TEMPO
Ore o giorni
Settimane o mesi
Impatto finanziario: il ritardo nei flussi di cassa
FLUSSI DI CASSA
Flussi senza sinistro
Flussi con sinistro
EVENTO
TEMPO
• Costi variabili
– Proporzionali al livello di attività
• Costi fissi
– Indipendenti dal livello di attività
• Il fattore tempo
Valore
Break Even Point
Costi totali
Ricavi
Costi variabili
Costi fissi
Q.tà
Margine di Contribuzione e Profitto Lordo
Rv - Cv = Mc/Pl
Rv
Mc
Cv
RV = RICAVI DI VENDITA
CV = COSTO VARIABILE DELLA PRODUZIONE VENDUTA
Mc = MARGINE DI CONTRIBUZIONE
Pl = PROFITTO LORDO
Advanced Loss Of Profit
Covers indirect damages which are the consequence of an
event that has delayed the erection of a plant or completion
of a work (appendix to a EAR/CAR policy)
Also known as:
• Advance(d) Business Interruption Insurance
• Delayed Earnings Insurance
• Delayed in Start-up Coverage
The insured amount is assessed from the company budgets