regolamento per la distribuzione dell`acqua

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regolamento per la distribuzione dell`acqua
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE
E FORNITURA DELL’ACQUA
Approvato con atto consiliare
n.
168 del 19.12.1989 e
successivo della giunta comunale
n. 95 del 22.1.1990 modificato con
atto consiliare n. 30 del 03.03.1995
TITOLO I
GENERALITA’
Art. 1 – Gestione del Servizio
Il servizio dell’acqua potabile è assunto dal Comune in economia, con diritto
di privativa e a termine dell’art. 15 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 per la
assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.
Le norme tecniche ed amministrative per l’esercizio dell’acquedotto sono
previste nel presente regolamento.
Il servizio dell’acquedotto può essere affidato in gestione “per conto” ad una
Azienda Municipalizzata di altro Comune.
In tal caso l’utente è assoggettato alle disposizioni della convenzione con la
quale il Comune affida a tale Azienda la gestione tecnica e contabile del
servizio.
Art. 2 – Sistema di distribuzione dell’acqua.
La fornitura d’acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da
contatore, ed eccezionalmente a deflusso continuo modulato da lente
idrotermica.
Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche da
incendio.
Art. 3 – Tipo di fornitura.
Le forniture si distinguono in:
• a) forniture per uso pubblico;
• b) forniture per uso privato.
Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di
volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.
Art. 4 – Durata di contratti di fornitura.
I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato.
Art. 5 – Modalità per il recesso del contratto di fornitura
Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare
preavviso scritto di almeno tre mesi. Tuttavia il contratto cessa anche se non
sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri abbiano sottoscritto
nuovo contratto per la stessa concessione.
Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti sono a carico
degli utenti.
Art. 6 – Divieto di rivendita dell’acqua
E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua.
TITOLO II
FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. 7 – Impianti per uso pubblico
Sono considerati impianti per usi pubblici:
a)
b)
c)
d)
le fontane e le fontanine pubbliche;
le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici
gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
le bocche da incendio situate sul suolo pubblico.
Art. 8 – Misurazione dell’acqua
Per gli usi di cui alle lettere a), b), c), l’acqua viene misurata con contatore o,
limitatamente al caso a), con lenti idrometriche; per gli usi di cui alla lettera d)
l’erogazione è a deflusso libero, senza misurazione, secondo le modalità di
cui all’art.32 del presente regolamento.
Art. 9 – Prelievi abusivi
E’ fatto divieto:
a) di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi
dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi
domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di
gomma o di altro materiale equivalente;
b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici
giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò
autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento
d’incendi.
Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle
precedenti lettere a) e b).
TITOLO III
FORNITURE AD USO PRIVATO
Capo I
Norme Generali
Art. 10 – Forniture su strade canalizzate
Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il
Comune, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che
condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto a cedere la fornitura
dell’acqua per uso domestico e per gli altri usi ed ha diritto di esigere dal
richiedente i contributi di allacciamenti in vigore “pro tempore”, di cui
all’allegato “A”.
Art. 11 – Forniture su strade non canalizzate
Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione il Comune può
accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti,
quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto
per la spesa di costruzione della tubazione stradale.
L’entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno
determinate dal comune secondo le particolarità del caso.
Art. 12 – Norme per le forniture.
Le forniture d’acqua potabile sono effettuate ai proprietari ed agli usufruttuari
degli immobili.
Potranno essere concesse pure agli affittuari con il consenso del proprietario.
Nel caso di edifici in condominio, nel quale siano installati contatori generali,
la fornitura viene effettuata alla Amministrazione del condominio stesso, la
quale ne risponde ai sensi di legge.
Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la
costituzione dell’Amministrazione in condominio, il comune può ugualmente
concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre
che i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per
tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.
A giudizio insindacabile del Comune per ragioni economiche e tecniche, può
farsi luogo a più utenze e nel numero che verrà stabilito dal Comune.
Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi distinti da
tariffe diverse.
Quando la fornitura dell’acqua venga richiesta solo per una parte di un
edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti, deve essere esibito,
se del caso, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla
costruzione dell’impianto.
Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma
precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.
Art. 13 – Domanda di fornitura
La domanda di fornitura dell’acqua deve essere redatta sull’apposito modulo
predisposto dal comune e deve essere sottoscritta dal richiedente o dal suo
rappresentante.
Nel caso che l’impianto interno non sia già allacciato alla rete stradale la
domanda dovrà essere corredata dalla relativa autorizzazione del proprietario
o dei proprietari dell’immobile sul quale dovranno essere installate le
tubazioni ed il contatore.
L’utente deve provvedere ad ottenere dal proprietario dell’immobile
l’autorizzazione ad eseguire i lavori ed il riconoscimento da parte del
proprietario stesso che il materiale dell’impianto fino al complesso di misura,
questo compreso, s’intende di proprietà del Comune, che potrà quindi
usufruirne per alimentare altri utenti, o ritirarlo in caso di cessazione
dell’utenza.
Qualora per provvedere all’allacciamento dell’impianto alla rete di
distribuzione fosse necessario attraversare terreni o fabbricati non di
proprietà dell’utente, strade, opere pubbliche o beni immobili di proprietà di
terzi , l’esecuzione dei lavori e l’inizio della fornitura s’intendono subordinati
all’ottenimento delle relative autorizzazioni, sia da parte delle autorità
competenti che dei privati proprietari interessati.
L’utente è da parte sua tenuto a consentire al Comune l’installazione gratuita
nelle sue proprietà delle tubazioni necessarie per l’adduzione dell’acqua
oggetto di contratto e così pure per eventuali altre forniture da effettuare a
terzi.
Ferma restando la preventiva necessità dell’autorizzazione da parte dei
proprietari si può soprassedere dalla domanda di fornitura stipulando
immediatamente il contratto di fornitura fra utenti ed Amministrazione
Comunale quando la fornitura avvenga su strade già canalizzate o non
riguardi grandi utenze.
Art. 14 – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture.
Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del
Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino
condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi
che spetta al Comune, valutare insindacabilmente.
Art. 15 – Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della
spesa preventivata, delle indennità, dei contributi e degli eventuali anticipi
consumi stabiliti.
Art. 16 – Norme per l’esecuzione delle derivazioni
Spetta al Comune di determinare il diametro e il punto di derivazione della
presa ed i diametri e la ubicazione delle diramazioni fino al contatore
dell’utente.
Qualunque lavoro di costruzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio fino
al misuratore compreso è eseguito esclusivamente dal Comune direttamente
o per mezzo di installatori da esso autorizzati, ad eccezione degli scavi,
reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata che sono a carico dei
richiedenti.
Art. 17 – Proprietà delle condotte
Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli
utenti, e le derivazioni, fino al contatore seppure eseguite a spese degli
utenti, appartengono al Comune di Montechiarugolo restando all’utente il
diritto d’uso per l’erogazione richiesta. Sono invece, di proprietà privata le
tubazioni dell’impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di
utilizzazione.
Il Comune potrà utilizzare le condotte e le derivazioni fino al contatore anche
se costruiti in proprietà privata dell’utente per alimentare altri utenti ed
effettuare altre forniture.
Art. 18 – Manutenzione delle condotte
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla
presa stradale fino all’apparecchio misuratore compreso, sono fatte
esclusivamente dal Comune o dall’azienda incaricata e le relative spese sono
ripartite fra Comune ed Azienda secondo le disposizioni del contratto di
appalto per la gestione per conto. Le spese relative agli scavi, reinterri,
ripristini ed opere murarie in proprietà privata sono a carico degli utenti e
proprietari. Le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni di cui sopra
sono pertanto vietate agli utenti od a chi per essi sotto pena del pagamento
dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge, da
parte del Comune.
Art. 19 - Voltura dell’utenza
In caso di passaggio del prelievo dell’acqua da una persona ad un’altra, il
subentrante deve darne comunicazione scritta al Comune. La mancata
comunicazione da parte del subentrante farà considerare abusivo il consumo
dell’acqua da parte sua con tutte le conseguenze di legge.
Art. 20 - Variazioni delle tariffe e del regolamento
Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione delle
Autorità competenti, le disposizioni del presente regolamento e delle tariffe di
vendita dandone avviso mediante la pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali
della Provincia di Parma. Nel caso l’utente non receda dal contratto entro
trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alla pubblicazione
predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.
Art. 21 - Portata garantita
Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della
derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o
rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione l’acqua non salga ai piani
superiori.
Il Comune ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata
commisurato alle massime prestazioni del contatore.
Art. 22 - Interruzioni di servizio
Il Comune non assume responsabilità alcune per eventuali interruzioni di
deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a
necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una
assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un
adeguato impianto di riserva –previa autorizzazione del Comune –
rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.
Per sopperire ai fabbisogni d’emergenza nell’eventualità di incidenti, il
Comune avrà comunque facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua ai
privati.
Art. 23 - Responsabilità dell’utente e conservazione della derivazione
L’utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da
danneggiamenti gli apparecchi costituenti l’impianto e la derivazione nel tratto
che corre lungo la sua proprietà. L’utente è quindi responsabile dei danni
quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a
rimborsare le spese di riparazione. In particolare egli deve attuare i
provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono
comunque a carico dell’utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni
o sostituzioni.
Art. 24 - Uso dell’acqua
L’utente non può derivare l’acqua per uso diverso da quello indicato in
contratto ed in particolare non può cederla a terzi, senza esplicita
autorizzazione del Comune e alle condizioni e modalità che dallo stesso
saranno stabilite.
Art. 25 - Risoluzioni di diritto delle concessioni
La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da
parte del Comune, quando per morosità dell’utente sia stata sospesa
l’erogazione dell’acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in
tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.
Art. 26 - Prelievi abusivi
Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è
vietato ed è perseguito a norma di legge.
Art. 27 - Interventi del Comune per ragioni dell’utente
Qualora, a richiesta dell’utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia
necessario chiudere e riaprire la presa stradale dell’impianto l’utente è tenuto,
per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo
fissato dal comune.
Art. 28 - Quantitativo minimo garantito. Eccedenza
Sia per gli usi domestici che per gli usi non domestici i quantitativi minimi
garantiti di acqua da pagare anche se non consumati, sono quelli stabiliti nei
provvedimenti relativi ai sistemi tariffari approvati dagli organi competenti.
I consumi eccedenti i minimi garantiti saranno fatturati secondo le tariffe
fissate per le varie fasce dal regime tariffario in vigore.
Art. 29 - Anticipo consumi
L’utente è tenuto a versare, a titolo di anticipo infruttifero, una somma in
contanti commisurata all’entità della fornitura ed alla periodicità della
fatturazione - secondo gli importi eventualmente indicati dal comune –
adeguabile in corso di contratto.
Il Comune potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri
crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento
e dalla legge. L’anticipo viene restituito all’utente alla cessazione del contratto
dopo che l’utente stesso abbia liquidato ogni debito.
Art. 30 - Tariffe
Ai fini dell’applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
a) usi domestici.
Si considera destinata ad usi domestici l’acqua utilizzata per l’alimentazione,
per i servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici e per comunità; ivi
compreso l’innaffiamento di piccoli giardini privati;
b) usi agricoli
Gli usi agricoli sono distinti in:
• usi domestici: essi vengono definiti come i domestici prioritariamente detti;
• usi per allevamento del bestiame: per questo uso occorre un contatore
esclusivo.
• Agli usi promiscui fra domestici e per allevamento del bestiame si applica
la tariffa domestica
c) usi non domestici – Tutti gli altri usi non compresi ai punti a), b) e d) del
presente articolo.
Le tariffe di vendita dell’acqua sono fissate nella tabella “B” del presente
regolamento.
Le tariffe di cui alla lettera d) vengono attribuite agli Enti pubblici, morali,
privati ed associazioni che utilizzano l’acqua per scopi socialmente rilevanti
quali scuole, case di riposo, associazioni sportive, ecc.
Viene fatta salva la condizione più favorevole di cui alla tariffa della lettera A)
per coloro che non superano i 17 mc. mensili
Spetta alla Giunta comunale il riconoscimento, in capo agli utenti, delle
funzioni di particolare rilevanza sociale che non enumerate sopra consentano
di applicare la tariffa d).
Art. 31 – Forniture ad uso promiscuo
Con riferimento alla diversa classificazione di utilizzazione di cui all’articolo
precedente, quando l’acqua debba servire a diversi usi soggetti a differenti
tariffe, e il Comune non ritenga opportuno installare alimentazioni distinte per
i predetti usi, regolandoli con altrettanti contratti di fornitura, sarà stipulato un
unico contratto ad uso promiscuo. In tal caso poiché viene installato un solo
apparecchio misuratore su un’unica presa vengono convenuti tra il Comune e
l’utente i minimi garantiti per i diversi usi, in proporzione ai quali devono
essere ripartite le eventuali eccedenze. Non è ammesso uso promiscuo per
l’allevamento del bestiame.
Art. 32 - Bocche antincendio private
Per l’alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito
contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le
relative prese di alimentazione , le quali non possono in alcun modo essere
destinate ad utilizzazioni diverse.
Il Comune provvede – con spesa a carico del richiedente - alla costruzione
delle suddette prese sino alle bocche antincendio secondo lo schema di
installazione fornito dal richiedente stesso. Per la manutenzione delle prese
sopracitate valgono le norme di cui all’art.18 del presente regolamento.
Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal
Comune uno speciale sigillo. L’utente ha diritto di servirsi della bocca da
incendio esclusivamente in caso d’incendio e limitatamente alle operazioni
relative allo spegnimento.
Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l’utente deve darne
comunicazione al Comune entro 48 ore, affinchè questo possa provvedere
alla risiggellatura.
In caso di inadempimento, il Comune ha diritto di applicare all’utente, a titolo
di penale, per ogni bocca d’incendio installata, il doppio della tariffa ordinaria
per la durata di un anno.
In caso di utilizzazione delle bocche antincendio per usi diversi dallo
spegnimento si applicherà una penale corrispondente al triplo del canone
annuo di abbonamento per le bocche antincendio installate.
Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell’acqua e
la portata al momento dell’uso.
Art. 33 - Tariffe per bocche antincendio private
Per ciascuna bocca da incendio l’utente deve versare un canone annuo
stabilito in funzione dello stabile ove dette bocche vengono installate, e del
loro tipo.
La misura dei canoni per i vari tipi di bocche antincendio sono fissate dal
Comune nel precedente regolamento.
Art. 34 - Cauzione per bocche antincendio
A garanzia dell’uso delle bocche antincendio, deve essere versato, a titolo di
cauzione, un deposito infruttifero pari al doppio del canone ed eventuali
accessori. Sin dal momento della stipulazione del contratto, resta stabilito che
detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del
Comune, ove si riscontrassero irregolarità nell’uso delle bocche antincendio,
senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.
Art. 35- Forniture temporanee a privati da bocche antincendio situate sul
suolo pubblico
Il Comune in seguito a presentazione da parte degli interessati del nulla osta
del comando locale dei Vigili del Fuoco, può procedere alla stipulazione con
terzi di contratti per la fornitura mediante prelievo da bocche antincendio.
A tali forniture vengono applicate le tariffe previste per gli usi di cui al punto c)
dell’art. 30 e delle norme e condizioni del presente regolamento con le
seguenti aggiunte e varianti:
a) il prelievo d’acqua deve essere effettuato esclusivamente mediante
speciale colonnetta di presa, con relativo contatore, fornito dal Comune;
b) la durata del contratto decorre dalla data di consegna della colonnetta, e
termina alla data della sua restituzione;
c) alla consegna della colonnetta, l’utente deve versare a titolo cauzionale,
un deposito infruttifero pari al valore della colonnetta e relativo contatore ;
detto deposito sarà dal comune rimborsato all’atto della restituzione in
buon stato della colonnetta e relativo apparecchio di misura, salvo rivalsa
per eventuali danni apportati al materiale stesso;
d) l’utente deve versare a titolo di noleggio della colonnetta e relativo
contatore le somme fissate dal Comune;
e) l’utente resta impegnato a smontare la colonnetta su eventuale richiesta
dei Vigili del Fuoco e comunque alla cessazione dell’orario di lavoro del
cantiere servito.
CAPO II
Accertamenti dei consumi – Eccedenze – Modi di pagamento – Apparecchi di
misura
Art. 36 - Misure e pagamento dell’acqua
L’acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo
restando, in ogni caso, l’obbligo del pagamento per le quantità minime
stabilite dal contratto.
Art. 37 – Ecedenze
Le eccedenze rispetto alla tariffa agevolata del consumo dell’acqua sono
determinate dalla differenza tra il consumo segnato dal contatore tra le due
letture e successive e il quantitativo minimo garantito per il periodo
corrispondente. Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze
positive e le eccedenze negative rispetto al minimo garantito nei diversi
intervalli di lettura.
Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero di
un mc. rilevato dalla lettura del contatore. Vengono quindi trascurate le
frazioni di mc.
Art. 38 – Pagamenti
Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate alla
presentazione delle bollette di pagamento.
Trascorso il termine di scadenza, ferma la facoltà di sospensione delle
forniture saranno addebitati all’utente sulle bollette successive gli interessi di
mora e spese di esazione nella misura stabilita dal comune.
La morosità, inoltre dà diritto al comune di procedere alla sospensione
dell’erogazione dell’acqua senza preavviso e senza l’intervento dell’Autorità
Giudiziaria, addebitando la relativa spesa all’utente stesso.
L’utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla
sospensione dell’erogazione. In caso di ripristino dell’erogazione, l’utente è
tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la
rimessa in servizio dell’impianto e per le azioni svolte dal Comune per la
tutela dei suoi diritti.
Art. 39 - Tipi degli apparecchi di misura – Quote nolo e manutenzione
Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell’acqua sono stabiliti dal
Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo
impegnato.
Il Comune ha facoltà di cambiare agli apparecchi di misura quando lo ritenga
opportuno, senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di
variazione di calibro il Comune si riserva di addebitare all’utente le spese
relative, al netto dei recuperi.
Gli apparecchi sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i
consegnatari, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o
danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.
Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono
fissate dal Comune.
Art. 40 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura
Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal
Comune e di facile accesso al personale del Comune stesso.
A valle del contatore viene collocato inoltre, a cura del Comune ed a spese
dell’utente, un rubinetto d’arresto.
Di norma l’installazione di tali apparecchi viene fatta nell’atrio di entrata degli
stabili od in altro locale a pian terreno o scantinato, in immediata adiacenza al
muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell’edificio, o
eccezionalmente, in apposito pozzetto nell’ambito della proprietà privata.
Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a
spese dell’utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga
a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione
dell’apparecchio.
Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito soggetto di garanzia
apposto dal Comune.
L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le
nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a
turbare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore, possono dare
luogo ad azione giudiziaria contro l’utente, alla sospensione immediata della
erogazione ed alla revoca della fornitura.
Art. 41 – Guasti agli apparecchi
L’utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore
e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che
avvenissero per qualsiasi causa.
Nel caso di guasti l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al
Comune affinchè questa possa provvedere.
Art. 42 – Rimozione e spostamento degli apparecchi di misura
Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per
disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
Art. 43 – Lettura dei misuratori
La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli
regolari. Qualora, per causa dell’utente, non sia stato possibile eseguire una
lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso
del periodo successivo, può essere disposta la chiusura dell’utenza, la quale
potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l’utente
abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga
opportuno, letture supplementari a sua discrezione.
Art. 44 – Irregolare funzionamento del contatore
Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il
consumo dell’acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il
funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in
misura eguale a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente ed in
mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di
dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell’utente, o
quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il
consumo è terminato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.
Art. 45 – Verifica dei misuratori a richiesta dell’utente
Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune,
dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all’allegato “A” del
presente regolamento, dispone le opportune verifiche.
Se queste confermano l’inconveniente lamentato dallo utente, le spese delle
prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale
disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di
lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l’accertamento,
oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.
Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di
tolleranza del 5% in più o in meno, fra 1/10 e ¼ della portata caratteristica il
Comune incamera il deposito effettuato, comprensivo anche delle spese di
verifica.
Art. 46 – Prescrizioni e collaudi
L’impianto per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata,
dopo l’apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a
cura e spese dell’utente, che ne ha la piena responsabilità.
Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie
e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni
prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.
Qualora tale installazione non risultasse idonea, il comune potrà rifiutare o
sospendere la fornitura dell’acqua.
Art. 47 – Installazione delle condutture
Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all’esterno degli stabili
entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità
non inferiore a 60 cm. dal piano di terra a sufficiente distanza dei canali di
rifiuto e a quota ad essi superiore.
Nell’interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali
da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né,
in particolare di camini.
Qualora quest’ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte
dovranno essere convenientemente coibentate.
Nessun tubo dell’impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro
fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.
Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi
dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica
convenientemente rivestito contro la corrosione.
Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità
dell’attraversamento.
Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.
Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico
anche un rubinetto di intercettazione.
Art. 48 – Collegamenti di impianti ed apparecchi
E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni,
impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o
comunque commiste a sostanze estranee.
L’eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per
la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata
idonea valvola di “non ritorno”.
E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con
apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con
rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di
sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.
L’impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con
apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per
il collegamento di apparecchi elettrici.
Art. 49 – Impianti di pompaggio
Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli
edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete
dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
E’ vietato in ogni caso l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte
derivate da quelle stradali.
Gli schemi d’impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti
all’approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
Art. 50 – Serbatoi
Nel caso che si renda indispensabile l’accumulo di acqua in serbatoi, la
bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da
impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento.
Art. 51 – Modifiche
Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga
necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l’utente è tenuto
ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.
In caso d’inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l’erogazione
finchè l’utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso
possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi
contrattuali.
Art. 52 – Perdite, danni, responsabilità
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti
interni. Nessun abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per
eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da
qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente
essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti
interni.
Art. 53 – Vigilanza
Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti
e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno della privata
proprietà.
I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di
accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo,
sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi
misuratori, e comunque per assicurarsi delle regolarità dell’impianto e del
servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti
contrattuali.
In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di
sospendere immediatamente l’erogazione dell’acqua fino a che le verifiche
abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità
dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od
indennizzi di sorta da parte dell’utente.
Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di
esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato
CAPO IV
Disposizioni varie
Art. 54 – Infrazioni
Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da
agenti del Comune o dell’Azienda che eventualmente gestisce il servizio, che
potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico
ufficiale.
Ogni infrazione dà al Comune il diritto di procedere alla sospensione della
fornitura.
Art. 55 – Identificazione dei dipendenti
I dipendenti del Comune o dell’Azienda che gestisce il servizio sono muniti di
tessere di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell’espletamento
delle loro funzioni.
Art. 56 – Tasse e imposte
Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti
e sugli apparecchi, sarà ad esclusiva carico dell’utente.
Art. 57 – Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme,
disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 58 – Obbligatorietà
Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.
Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che
ne occorra la materiale trascrizione, salvo all’utente il diritto di averne copia
gratuita all’atto della stipulazione del contratto o all’atto del suo rinnovo.
ALLEGATO A
CONTRIBUTI E CONCORSO SPESE DI ALLACCIAMENTI
1) I contributi per la costruzione di nuove tubazioni stradali sono fissate di
volta in volta dal Comune.
2) I contributi di allacciamento alla rete di distribuzione (derivazioni salienti e
nuovi innesti) sono stabiliti con apposito provvedimento del COMUNE
3) Subentro d’utenza
L.
4) Chiusura o riapertura dell’utenza a richiesta
Dell’utente o per ragioni imputabili allo stesso
L.
DEPOSITO PER VERIFICA CONTATORE
L’utente che richiede la verifica del contatore deve depositare presso il
Comune L. ___________per le finalità di cui all’art. 45 del presente
regolamento.
ALLEGATO B
TARIFFE DEI PREZZI PER LA CONCESSIONE DI ACQUA
La tariffa è calcolata come segue:
E’ prevista una tariffa agevolata per un quantitativo di acqua stabilito come
minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali pari a 5 mc.
Mensili; per le utenze non domestiche, la tariffa agevolata riguarda un
quantitativo di acqua minimo garantito di 10 mc. Mensili. Tanto per gli usi
domestici compresi i domestici “agricoli” che per gli usi non domestici i
quantitativi minimi garantiti di cui sopra vengono pagati anche se non
consumati.
E’ prevista la tariffa base.
E’ prevista una tariffa super
a) utenze domestiche
- consumi fino a 5 mc. Mensili: tariffa agevolata L.
- consumi dal 6° al 17° mc mensili: tariffa base
L.
- consumi oltre il 17 ° mc mensili: tariffa super
L.
mc.
mc.
mc.
b1) utenze agricole
- consumi fino a 5 mc mensili tariffa agevolata
- consumi dal 6° AL 17° mc mensili: tariffa base
- consumi oltre il 17° mc. Mensili: tariffa super
L.
L.
L.
b2) Utenze specifiche per allevamento animali:
tariffa base ridotta alla metà
L.
mc.
mc.
mc.
mc.
c) utenze non domestiche
- consumi fino a 10 mc. mensili – tariffa base
L.
- consumi oltre il 10° mc. Mensili – tariffa super L.
d) Uso Enti Pubblici, morali, enti privati ed
Associazioni del volontariato operanti nel
Campo sociale
Senza limitazioni di consumo
L.
mc.
mc.
mc.
Le voci tariffarie vengono determinate con apposito atto consiliare. Spetta
alla Giunta comunale la competenza a definire le tariffe.
Diritto fisso per nolo contatori
- per consumi fino a
100/mc./mese
- per consumi da 101 a 500/mc./mese
- per consumi da 501 a 1500/mc./mese
- per consumi oltre
1500/mc./mese
L.
L.
L.
L.
Bocche da incendio
- per ogni bocca da mm. 30
- per ogni bocca da mm. 40
L.
L.
/mese per utente
/mese per utente
/mese per utente
/ mese per utente
INDICE
Titolo I – Generalità
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
6
Gestione del Servizio
Sistema di distribuzione dell’acqua
Tipo di fornitura
Durata di contratti di fornitura
Modalità per il recesso del contratto di fornitura
Divieto di rivendita dell’acqua
Titolo II – Forniture per uso pubblico
Art. 7 Impianti per uso pubblico
Art. 8 Misurazione dell’acqua
Art. 9 Prelievi abusivi
Titolo III – Forniture ad uso privato – Capo I – Norme Generali
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Forniture su strade canalizzate
Forniture su strade non canalizzate
Norme per le forniture
Domanda di fornitura
Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture
Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
Norme per l’esecuzione delle derivazioni
Proprietà delle condotte
Manutenzione delle condotte
Voltura dell’utenza
Variazioni delle tariffe e del regolamento
Portata garantita
Interruzioni di servizio
Reponsabilità dell’utente e conservazione della derivazione
Uso dell’acqua
Risoluzioni di diritto delle concessioni
Prelievi abusivi
Interventi del Comune per ragioni dell’utente
Quantitativo minimo garantito. Eccedenza
Anticipo consumi
Tariffe
Forniture ad uso promiscuo
Bocche antincendio private
Tariffe per bocche antincendio private
Cauzione per bocche antincendio
Capo III – Accertamenti dei consumi – Eccedenze – Modi di pagamento –
Apparecchi di misura
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Misure e pagamento dell’acqua
Eccedenze
Pagamenti
Tipi degli apparecchi di misura – Quote nolo e manutenzione
Posizione e custodia degli apparecchi di misura
Guasti agli apparecchi
Rimozione e spostamento degli apparecchi di misura
Lettura dei misuratori
Irregolare funzionamento del contatore
Verifica dei misuratori a richiesta dell’utente
Prescrizioni e collaudi
Installazione delle condutture
Collegamenti di impianti ed apparecchi
Impianti di pompaggio
Serbatoi
Modifiche
Perdite, danni, responsabilità
Vigilanza
Capo IV – Disposizioni varie
Art. 54 Infrazioni
Art. 55 Identificazione dei dipendenti
Art. 56 Tasse e imposte
Art. 57 Applicabilità del diritto COMUNE
Art. 58 Obbligatorietà