regolamento per la distribuzione dell`acqua
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regolamento per la distribuzione dell`acqua
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL’ACQUA Approvato con atto consiliare n. 168 del 19.12.1989 e successivo della giunta comunale n. 95 del 22.1.1990 modificato con atto consiliare n. 30 del 03.03.1995 TITOLO I GENERALITA’ Art. 1 – Gestione del Servizio Il servizio dell’acqua potabile è assunto dal Comune in economia, con diritto di privativa e a termine dell’art. 15 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 per la assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. Le norme tecniche ed amministrative per l’esercizio dell’acquedotto sono previste nel presente regolamento. Il servizio dell’acquedotto può essere affidato in gestione “per conto” ad una Azienda Municipalizzata di altro Comune. In tal caso l’utente è assoggettato alle disposizioni della convenzione con la quale il Comune affida a tale Azienda la gestione tecnica e contabile del servizio. Art. 2 – Sistema di distribuzione dell’acqua. La fornitura d’acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, ed eccezionalmente a deflusso continuo modulato da lente idrotermica. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche da incendio. Art. 3 – Tipo di fornitura. Le forniture si distinguono in: • a) forniture per uso pubblico; • b) forniture per uso privato. Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti. Art. 4 – Durata di contratti di fornitura. I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato. Art. 5 – Modalità per il recesso del contratto di fornitura Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare preavviso scritto di almeno tre mesi. Tuttavia il contratto cessa anche se non sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa concessione. Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti sono a carico degli utenti. Art. 6 – Divieto di rivendita dell’acqua E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua. TITOLO II FORNITURE PER USO PUBBLICO Art. 7 – Impianti per uso pubblico Sono considerati impianti per usi pubblici: a) b) c) d) le fontane e le fontanine pubbliche; le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi; le bocche da incendio situate sul suolo pubblico. Art. 8 – Misurazione dell’acqua Per gli usi di cui alle lettere a), b), c), l’acqua viene misurata con contatore o, limitatamente al caso a), con lenti idrometriche; per gli usi di cui alla lettera d) l’erogazione è a deflusso libero, senza misurazione, secondo le modalità di cui all’art.32 del presente regolamento. Art. 9 – Prelievi abusivi E’ fatto divieto: a) di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o di altro materiale equivalente; b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d’incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b). TITOLO III FORNITURE AD USO PRIVATO Capo I Norme Generali Art. 10 – Forniture su strade canalizzate Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto a cedere la fornitura dell’acqua per uso domestico e per gli altri usi ed ha diritto di esigere dal richiedente i contributi di allacciamenti in vigore “pro tempore”, di cui all’allegato “A”. Art. 11 – Forniture su strade non canalizzate Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione il Comune può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per la spesa di costruzione della tubazione stradale. L’entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinate dal comune secondo le particolarità del caso. Art. 12 – Norme per le forniture. Le forniture d’acqua potabile sono effettuate ai proprietari ed agli usufruttuari degli immobili. Potranno essere concesse pure agli affittuari con il consenso del proprietario. Nel caso di edifici in condominio, nel quale siano installati contatori generali, la fornitura viene effettuata alla Amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge. Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell’Amministrazione in condominio, il comune può ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali. A giudizio insindacabile del Comune per ragioni economiche e tecniche, può farsi luogo a più utenze e nel numero che verrà stabilito dal Comune. Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse. Quando la fornitura dell’acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti, deve essere esibito, se del caso, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell’impianto. Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie. Art. 13 – Domanda di fornitura La domanda di fornitura dell’acqua deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto dal comune e deve essere sottoscritta dal richiedente o dal suo rappresentante. Nel caso che l’impianto interno non sia già allacciato alla rete stradale la domanda dovrà essere corredata dalla relativa autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell’immobile sul quale dovranno essere installate le tubazioni ed il contatore. L’utente deve provvedere ad ottenere dal proprietario dell’immobile l’autorizzazione ad eseguire i lavori ed il riconoscimento da parte del proprietario stesso che il materiale dell’impianto fino al complesso di misura, questo compreso, s’intende di proprietà del Comune, che potrà quindi usufruirne per alimentare altri utenti, o ritirarlo in caso di cessazione dell’utenza. Qualora per provvedere all’allacciamento dell’impianto alla rete di distribuzione fosse necessario attraversare terreni o fabbricati non di proprietà dell’utente, strade, opere pubbliche o beni immobili di proprietà di terzi , l’esecuzione dei lavori e l’inizio della fornitura s’intendono subordinati all’ottenimento delle relative autorizzazioni, sia da parte delle autorità competenti che dei privati proprietari interessati. L’utente è da parte sua tenuto a consentire al Comune l’installazione gratuita nelle sue proprietà delle tubazioni necessarie per l’adduzione dell’acqua oggetto di contratto e così pure per eventuali altre forniture da effettuare a terzi. Ferma restando la preventiva necessità dell’autorizzazione da parte dei proprietari si può soprassedere dalla domanda di fornitura stipulando immediatamente il contratto di fornitura fra utenti ed Amministrazione Comunale quando la fornitura avvenga su strade già canalizzate o non riguardi grandi utenze. Art. 14 – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune, valutare insindacabilmente. Art. 15 – Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa preventivata, delle indennità, dei contributi e degli eventuali anticipi consumi stabiliti. Art. 16 – Norme per l’esecuzione delle derivazioni Spetta al Comune di determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri e la ubicazione delle diramazioni fino al contatore dell’utente. Qualunque lavoro di costruzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio fino al misuratore compreso è eseguito esclusivamente dal Comune direttamente o per mezzo di installatori da esso autorizzati, ad eccezione degli scavi, reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata che sono a carico dei richiedenti. Art. 17 – Proprietà delle condotte Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni, fino al contatore seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune di Montechiarugolo restando all’utente il diritto d’uso per l’erogazione richiesta. Sono invece, di proprietà privata le tubazioni dell’impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione. Il Comune potrà utilizzare le condotte e le derivazioni fino al contatore anche se costruiti in proprietà privata dell’utente per alimentare altri utenti ed effettuare altre forniture. Art. 18 – Manutenzione delle condotte Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all’apparecchio misuratore compreso, sono fatte esclusivamente dal Comune o dall’azienda incaricata e le relative spese sono ripartite fra Comune ed Azienda secondo le disposizioni del contratto di appalto per la gestione per conto. Le spese relative agli scavi, reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata sono a carico degli utenti e proprietari. Le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni di cui sopra sono pertanto vietate agli utenti od a chi per essi sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge, da parte del Comune. Art. 19 - Voltura dell’utenza In caso di passaggio del prelievo dell’acqua da una persona ad un’altra, il subentrante deve darne comunicazione scritta al Comune. La mancata comunicazione da parte del subentrante farà considerare abusivo il consumo dell’acqua da parte sua con tutte le conseguenze di legge. Art. 20 - Variazioni delle tariffe e del regolamento Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione delle Autorità competenti, le disposizioni del presente regolamento e delle tariffe di vendita dandone avviso mediante la pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Parma. Nel caso l’utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alla pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Art. 21 - Portata garantita Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione l’acqua non salga ai piani superiori. Il Comune ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore. Art. 22 - Interruzioni di servizio Il Comune non assume responsabilità alcune per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva –previa autorizzazione del Comune – rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli. Per sopperire ai fabbisogni d’emergenza nell’eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua ai privati. Art. 23 - Responsabilità dell’utente e conservazione della derivazione L’utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l’impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà. L’utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell’utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni. Art. 24 - Uso dell’acqua L’utente non può derivare l’acqua per uso diverso da quello indicato in contratto ed in particolare non può cederla a terzi, senza esplicita autorizzazione del Comune e alle condizioni e modalità che dallo stesso saranno stabilite. Art. 25 - Risoluzioni di diritto delle concessioni La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune, quando per morosità dell’utente sia stata sospesa l’erogazione dell’acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento. Art. 26 - Prelievi abusivi Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge. Art. 27 - Interventi del Comune per ragioni dell’utente Qualora, a richiesta dell’utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa stradale dell’impianto l’utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo fissato dal comune. Art. 28 - Quantitativo minimo garantito. Eccedenza Sia per gli usi domestici che per gli usi non domestici i quantitativi minimi garantiti di acqua da pagare anche se non consumati, sono quelli stabiliti nei provvedimenti relativi ai sistemi tariffari approvati dagli organi competenti. I consumi eccedenti i minimi garantiti saranno fatturati secondo le tariffe fissate per le varie fasce dal regime tariffario in vigore. Art. 29 - Anticipo consumi L’utente è tenuto a versare, a titolo di anticipo infruttifero, una somma in contanti commisurata all’entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione - secondo gli importi eventualmente indicati dal comune – adeguabile in corso di contratto. Il Comune potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge. L’anticipo viene restituito all’utente alla cessazione del contratto dopo che l’utente stesso abbia liquidato ogni debito. Art. 30 - Tariffe Ai fini dell’applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi: a) usi domestici. Si considera destinata ad usi domestici l’acqua utilizzata per l’alimentazione, per i servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici e per comunità; ivi compreso l’innaffiamento di piccoli giardini privati; b) usi agricoli Gli usi agricoli sono distinti in: • usi domestici: essi vengono definiti come i domestici prioritariamente detti; • usi per allevamento del bestiame: per questo uso occorre un contatore esclusivo. • Agli usi promiscui fra domestici e per allevamento del bestiame si applica la tariffa domestica c) usi non domestici – Tutti gli altri usi non compresi ai punti a), b) e d) del presente articolo. Le tariffe di vendita dell’acqua sono fissate nella tabella “B” del presente regolamento. Le tariffe di cui alla lettera d) vengono attribuite agli Enti pubblici, morali, privati ed associazioni che utilizzano l’acqua per scopi socialmente rilevanti quali scuole, case di riposo, associazioni sportive, ecc. Viene fatta salva la condizione più favorevole di cui alla tariffa della lettera A) per coloro che non superano i 17 mc. mensili Spetta alla Giunta comunale il riconoscimento, in capo agli utenti, delle funzioni di particolare rilevanza sociale che non enumerate sopra consentano di applicare la tariffa d). Art. 31 – Forniture ad uso promiscuo Con riferimento alla diversa classificazione di utilizzazione di cui all’articolo precedente, quando l’acqua debba servire a diversi usi soggetti a differenti tariffe, e il Comune non ritenga opportuno installare alimentazioni distinte per i predetti usi, regolandoli con altrettanti contratti di fornitura, sarà stipulato un unico contratto ad uso promiscuo. In tal caso poiché viene installato un solo apparecchio misuratore su un’unica presa vengono convenuti tra il Comune e l’utente i minimi garantiti per i diversi usi, in proporzione ai quali devono essere ripartite le eventuali eccedenze. Non è ammesso uso promiscuo per l’allevamento del bestiame. Art. 32 - Bocche antincendio private Per l’alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le relative prese di alimentazione , le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse. Il Comune provvede – con spesa a carico del richiedente - alla costruzione delle suddette prese sino alle bocche antincendio secondo lo schema di installazione fornito dal richiedente stesso. Per la manutenzione delle prese sopracitate valgono le norme di cui all’art.18 del presente regolamento. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L’utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso d’incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l’utente deve darne comunicazione al Comune entro 48 ore, affinchè questo possa provvedere alla risiggellatura. In caso di inadempimento, il Comune ha diritto di applicare all’utente, a titolo di penale, per ogni bocca d’incendio installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno. In caso di utilizzazione delle bocche antincendio per usi diversi dallo spegnimento si applicherà una penale corrispondente al triplo del canone annuo di abbonamento per le bocche antincendio installate. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell’acqua e la portata al momento dell’uso. Art. 33 - Tariffe per bocche antincendio private Per ciascuna bocca da incendio l’utente deve versare un canone annuo stabilito in funzione dello stabile ove dette bocche vengono installate, e del loro tipo. La misura dei canoni per i vari tipi di bocche antincendio sono fissate dal Comune nel precedente regolamento. Art. 34 - Cauzione per bocche antincendio A garanzia dell’uso delle bocche antincendio, deve essere versato, a titolo di cauzione, un deposito infruttifero pari al doppio del canone ed eventuali accessori. Sin dal momento della stipulazione del contratto, resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Comune, ove si riscontrassero irregolarità nell’uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie. Art. 35- Forniture temporanee a privati da bocche antincendio situate sul suolo pubblico Il Comune in seguito a presentazione da parte degli interessati del nulla osta del comando locale dei Vigili del Fuoco, può procedere alla stipulazione con terzi di contratti per la fornitura mediante prelievo da bocche antincendio. A tali forniture vengono applicate le tariffe previste per gli usi di cui al punto c) dell’art. 30 e delle norme e condizioni del presente regolamento con le seguenti aggiunte e varianti: a) il prelievo d’acqua deve essere effettuato esclusivamente mediante speciale colonnetta di presa, con relativo contatore, fornito dal Comune; b) la durata del contratto decorre dalla data di consegna della colonnetta, e termina alla data della sua restituzione; c) alla consegna della colonnetta, l’utente deve versare a titolo cauzionale, un deposito infruttifero pari al valore della colonnetta e relativo contatore ; detto deposito sarà dal comune rimborsato all’atto della restituzione in buon stato della colonnetta e relativo apparecchio di misura, salvo rivalsa per eventuali danni apportati al materiale stesso; d) l’utente deve versare a titolo di noleggio della colonnetta e relativo contatore le somme fissate dal Comune; e) l’utente resta impegnato a smontare la colonnetta su eventuale richiesta dei Vigili del Fuoco e comunque alla cessazione dell’orario di lavoro del cantiere servito. CAPO II Accertamenti dei consumi – Eccedenze – Modi di pagamento – Apparecchi di misura Art. 36 - Misure e pagamento dell’acqua L’acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto. Art. 37 – Ecedenze Le eccedenze rispetto alla tariffa agevolata del consumo dell’acqua sono determinate dalla differenza tra il consumo segnato dal contatore tra le due letture e successive e il quantitativo minimo garantito per il periodo corrispondente. Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e le eccedenze negative rispetto al minimo garantito nei diversi intervalli di lettura. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero di un mc. rilevato dalla lettura del contatore. Vengono quindi trascurate le frazioni di mc. Art. 38 – Pagamenti Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate alla presentazione delle bollette di pagamento. Trascorso il termine di scadenza, ferma la facoltà di sospensione delle forniture saranno addebitati all’utente sulle bollette successive gli interessi di mora e spese di esazione nella misura stabilita dal comune. La morosità, inoltre dà diritto al comune di procedere alla sospensione dell’erogazione dell’acqua senza preavviso e senza l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa all’utente stesso. L’utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. In caso di ripristino dell’erogazione, l’utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell’impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti. Art. 39 - Tipi degli apparecchi di misura – Quote nolo e manutenzione Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell’acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato. Il Comune ha facoltà di cambiare agli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione di calibro il Comune si riserva di addebitare all’utente le spese relative, al netto dei recuperi. Gli apparecchi sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti. Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate dal Comune. Art. 40 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune e di facile accesso al personale del Comune stesso. A valle del contatore viene collocato inoltre, a cura del Comune ed a spese dell’utente, un rubinetto d’arresto. Di norma l’installazione di tali apparecchi viene fatta nell’atrio di entrata degli stabili od in altro locale a pian terreno o scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell’edificio, o eccezionalmente, in apposito pozzetto nell’ambito della proprietà privata. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell’utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell’apparecchio. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito soggetto di garanzia apposto dal Comune. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l’utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura. Art. 41 – Guasti agli apparecchi L’utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinchè questa possa provvedere. Art. 42 – Rimozione e spostamento degli apparecchi di misura Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati. Art. 43 – Lettura dei misuratori La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari. Qualora, per causa dell’utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, può essere disposta la chiusura dell’utenza, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione. Art. 44 – Irregolare funzionamento del contatore Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell’acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell’utente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è terminato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili. Art. 45 – Verifica dei misuratori a richiesta dell’utente Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all’allegato “A” del presente regolamento, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l’inconveniente lamentato dallo utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l’accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente. Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, fra 1/10 e ¼ della portata caratteristica il Comune incamera il deposito effettuato, comprensivo anche delle spese di verifica. Art. 46 – Prescrizioni e collaudi L’impianto per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, dopo l’apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell’utente, che ne ha la piena responsabilità. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno. Qualora tale installazione non risultasse idonea, il comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell’acqua. Art. 47 – Installazione delle condutture Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all’esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano di terra a sufficiente distanza dei canali di rifiuto e a quota ad essi superiore. Nell’interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare di camini. Qualora quest’ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell’impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell’attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto di intercettazione. Art. 48 – Collegamenti di impianti ed apparecchi E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. L’eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di “non ritorno”. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori. L’impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Art. 49 – Impianti di pompaggio Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E’ vietato in ogni caso l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi d’impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all’approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche. Art. 50 – Serbatoi Nel caso che si renda indispensabile l’accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento. Art. 51 – Modifiche Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l’utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. In caso d’inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l’erogazione finchè l’utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali. Art. 52 – Perdite, danni, responsabilità Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni. Art. 53 – Vigilanza Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno della privata proprietà. I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi delle regolarità dell’impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’erogazione dell’acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’utente. Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato CAPO IV Disposizioni varie Art. 54 – Infrazioni Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del Comune o dell’Azienda che eventualmente gestisce il servizio, che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale. Ogni infrazione dà al Comune il diritto di procedere alla sospensione della fornitura. Art. 55 – Identificazione dei dipendenti I dipendenti del Comune o dell’Azienda che gestisce il servizio sono muniti di tessere di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell’espletamento delle loro funzioni. Art. 56 – Tasse e imposte Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusiva carico dell’utente. Art. 57 – Applicabilità del diritto comune Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, disposizioni e gli usi vigenti. Art. 58 – Obbligatorietà Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all’utente il diritto di averne copia gratuita all’atto della stipulazione del contratto o all’atto del suo rinnovo. ALLEGATO A CONTRIBUTI E CONCORSO SPESE DI ALLACCIAMENTI 1) I contributi per la costruzione di nuove tubazioni stradali sono fissate di volta in volta dal Comune. 2) I contributi di allacciamento alla rete di distribuzione (derivazioni salienti e nuovi innesti) sono stabiliti con apposito provvedimento del COMUNE 3) Subentro d’utenza L. 4) Chiusura o riapertura dell’utenza a richiesta Dell’utente o per ragioni imputabili allo stesso L. DEPOSITO PER VERIFICA CONTATORE L’utente che richiede la verifica del contatore deve depositare presso il Comune L. ___________per le finalità di cui all’art. 45 del presente regolamento. ALLEGATO B TARIFFE DEI PREZZI PER LA CONCESSIONE DI ACQUA La tariffa è calcolata come segue: E’ prevista una tariffa agevolata per un quantitativo di acqua stabilito come minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali pari a 5 mc. Mensili; per le utenze non domestiche, la tariffa agevolata riguarda un quantitativo di acqua minimo garantito di 10 mc. Mensili. Tanto per gli usi domestici compresi i domestici “agricoli” che per gli usi non domestici i quantitativi minimi garantiti di cui sopra vengono pagati anche se non consumati. E’ prevista la tariffa base. E’ prevista una tariffa super a) utenze domestiche - consumi fino a 5 mc. Mensili: tariffa agevolata L. - consumi dal 6° al 17° mc mensili: tariffa base L. - consumi oltre il 17 ° mc mensili: tariffa super L. mc. mc. mc. b1) utenze agricole - consumi fino a 5 mc mensili tariffa agevolata - consumi dal 6° AL 17° mc mensili: tariffa base - consumi oltre il 17° mc. Mensili: tariffa super L. L. L. b2) Utenze specifiche per allevamento animali: tariffa base ridotta alla metà L. mc. mc. mc. mc. c) utenze non domestiche - consumi fino a 10 mc. mensili – tariffa base L. - consumi oltre il 10° mc. Mensili – tariffa super L. d) Uso Enti Pubblici, morali, enti privati ed Associazioni del volontariato operanti nel Campo sociale Senza limitazioni di consumo L. mc. mc. mc. Le voci tariffarie vengono determinate con apposito atto consiliare. Spetta alla Giunta comunale la competenza a definire le tariffe. Diritto fisso per nolo contatori - per consumi fino a 100/mc./mese - per consumi da 101 a 500/mc./mese - per consumi da 501 a 1500/mc./mese - per consumi oltre 1500/mc./mese L. L. L. L. Bocche da incendio - per ogni bocca da mm. 30 - per ogni bocca da mm. 40 L. L. /mese per utente /mese per utente /mese per utente / mese per utente INDICE Titolo I – Generalità Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 6 Gestione del Servizio Sistema di distribuzione dell’acqua Tipo di fornitura Durata di contratti di fornitura Modalità per il recesso del contratto di fornitura Divieto di rivendita dell’acqua Titolo II – Forniture per uso pubblico Art. 7 Impianti per uso pubblico Art. 8 Misurazione dell’acqua Art. 9 Prelievi abusivi Titolo III – Forniture ad uso privato – Capo I – Norme Generali Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Forniture su strade canalizzate Forniture su strade non canalizzate Norme per le forniture Domanda di fornitura Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura Norme per l’esecuzione delle derivazioni Proprietà delle condotte Manutenzione delle condotte Voltura dell’utenza Variazioni delle tariffe e del regolamento Portata garantita Interruzioni di servizio Reponsabilità dell’utente e conservazione della derivazione Uso dell’acqua Risoluzioni di diritto delle concessioni Prelievi abusivi Interventi del Comune per ragioni dell’utente Quantitativo minimo garantito. Eccedenza Anticipo consumi Tariffe Forniture ad uso promiscuo Bocche antincendio private Tariffe per bocche antincendio private Cauzione per bocche antincendio Capo III – Accertamenti dei consumi – Eccedenze – Modi di pagamento – Apparecchi di misura Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Misure e pagamento dell’acqua Eccedenze Pagamenti Tipi degli apparecchi di misura – Quote nolo e manutenzione Posizione e custodia degli apparecchi di misura Guasti agli apparecchi Rimozione e spostamento degli apparecchi di misura Lettura dei misuratori Irregolare funzionamento del contatore Verifica dei misuratori a richiesta dell’utente Prescrizioni e collaudi Installazione delle condutture Collegamenti di impianti ed apparecchi Impianti di pompaggio Serbatoi Modifiche Perdite, danni, responsabilità Vigilanza Capo IV – Disposizioni varie Art. 54 Infrazioni Art. 55 Identificazione dei dipendenti Art. 56 Tasse e imposte Art. 57 Applicabilità del diritto COMUNE Art. 58 Obbligatorietà