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Convegno AGIDI Immobili Commerciali: evoluzione normativa, aspetti contrattuali e prospettive di mercato Milano, Hotel Scala 31 marzo 2015 I ricorsi alla giustizia amministrativa contro gli insediamenti commerciali a cura di Umberto Fantigrossi Avvocato FANTIGROSSI STUDIO LEGALE Vicepresidente AGIDI Indice 1. La legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso in materia di insediamenti commerciali; 1.1. Il requisito della «vicinitas» alla luce dei principali orientamenti giurisprudenziali; 1.2. Casi pratici e peculiari in punto di legittimazione ad agire; 1.3. L’interesse ad agire nelle Associazioni di categoria e nei Comitati dei cittadini; 2. Gli atti impugnabili: distinzione tra provvedimenti di natura urbanistica e provvedimenti di natura commerciale; 3. I profili concorrenziali in relazione all’eventuale azione risarcitoria. www.fantigrossi.it 3 La legittimazione ad agire Riferimento normativo: Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 (c.d. legge urbanistica) art. 31, comma 9 «Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione». www.fantigrossi.it 4 La legittimazione ad agire L’espressione «chiunque», introdurrebbe, stando ad un mero dato letterale, un’atipica azione popolare urbanistica nel nostro ordinamento, diretta a tutelare efficacemente l’interesse generale ad un corretto utilizzo del territorio. Tale disposizione va, però, integrata con il concetto di VICINITAS che, in base alle molteplici fattispecie, assume connotati differenti. www.fantigrossi.it 5 La legittimazione ad agire VICINITAS «esprime la relazione giuridica che avvince l’interesse fatto valere da chi assume l’iniziativa giurisdizionale con il provvedimento contestato che ne minaccia l’integrità» (Cons. Stato, sez. V, n. 5881/2013) www.fantigrossi.it 6 La legittimazione ad agire VICINITAS in ambito edilizio • Nelle prime pronunce, la giurisprudenza tendeva a circoscrivere la legittimazione ad agire ai soli proprietari frontisti. • Successivamente, la platea dei soggetti è stata allargata a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (Cons. Stato, sez. IV, n. 4821/2007). www.fantigrossi.it 7 La legittimazione ad agire VICINITAS in materia «commerciale» • NON è sufficiente invocare il predetto nesso topografico. • Da vicinitas in senso spaziale si passa a vicinitas nell’ambito della nozione di BACINO COMMERCIALE «area in cui si dispiega l’influenza economica del concorrente, idonea ad incidere sulle posizioni di mercato del controinteressato» (Cons. Stato, n.4480/2014) da verificarsi sulle seguenti caratteristiche dell’opera NATURA DIMENSIONI IMPLICAZIONI URBANISTICHE www.fantigrossi.it DESTINAZIONE 8 La legittimazione ad agire Chiunque operi nel medesimo bacino d’utenza della nascitura attività commerciale è legittimato, dunque al ricorso? La vicinitas funge da requisito indispensabile ma sufficiente? www.fantigrossi.it 9 La legittimazione ad agire Secondo giurisprudenza maggioritaria... NO «il timore di vedere diminuiti i livelli di vendita non è ragione sufficiente a qualificare l’interesse ad impedire l’apertura di un nuovo esercizio» (TAR Calabria, n.138/2009, TAR Abruzzo-Aquila, n.850/2008 e 1583/2008) «per l’impugnazione di un’autorizzazione commerciale non è sufficiente la mera vicinitas» ma... www.fantigrossi.it 10 La legittimazione ad agire «è necessaria la prova del danno che da questa vicinanza egli riceva nella sua sfera giuridica » (Cons. Stato, n. 6113/2012) Il ricorrente non può dunque limitarsi a prospettare un pregiudizio ipotetico perché un interesse di fatto assurga a posizione legittimante un’impugnativa giurisdizionale amministrativa, ma deve fornire indici di differenziazione e qualificazione di tale interesse. www.fantigrossi.it 11 La legittimazione ad agire La prova del danno: Il danno non deve essere concretamente provato nella sua effettiva consistenza, ma occorre che sia prospettato in modo non implausibile e suffragato da elementi di prova dotati di apprezzabile significatività» (Cons. Stato, n.6113/2012) Fra questi, si possono citare: 1. natura dell’attività esercitata 2. genere di prodotti venduti www.fantigrossi.it 12 La legittimazione ad agire La prova del danno: «Il criterio della legittimazione della vicinitas descrive una situazione di fatto nella piena disponibilità del ricorrente che deve essere adeguatamente provata da quest’ultimo» (Cons. Stato, n.5881/2013) quanto più la distanza sarà ampia, tanto più andrà comprovato il danno lamentato Non si può invocare in alcun modo l’intervento di poteri istruttori ufficiosi del giudice www.fantigrossi.it 13 La legittimazione ad agire Ratio dell’indirizzo giurisprudenziale maggioritario «Sia per l’esigenza di evitare slittamenti verso una giurisdizione di tipo obiettivo sia per ragioni attinenti all’evoluzione dei principi in materia di concorrenza». (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2006, n. 4206) «La libertà di esercizio dell’attività commerciale, in quanto espressione del più generale principio della libertà di iniziativa economica privata garantita dalla su richiamata norma costituzionale, può essere limitata soltanto per gravi prevalenti ragioni di pubblico interesse, essenzialmente consistenti nell’esigenza di tutela dei consumatori e non già in quella (presunta) di evitare a soggetti privati eventuali concorrenti». (TAR Sicilia – Catania, n.894/2006) www.fantigrossi.it 14 Legittimazione ad agire Casi specifici e corollari Sono portatori di posizioni che l'ordinamento riconosce meritevoli di tutela i titolari di impresa rispetto ai quali gli atti impugnati sono suscettibili di restringere i loro margini di profitto; in tali casi essi sono quindi legittimati all'impugnativa degli atti che autorizzano l'insediamento di nuovi centri commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni e ubicazione. T.A.R. Bari (Puglia), sez. II, 17/12/2010, n. 4242, in Foro amm. TAR 2010, 12, 4010 I titolari di piccole attività commerciali hanno un interesse tutelato a ricorrere avverso la delibera comunale che, in sede di revisione del regolamento disciplinante le medie strutture di vendita, ha aumentato il numero degli insediamenti consentiti, in ragione del danno che essi subirebbero sul piano concorrenziale. T.A.R. Potenza (Basilicata), sez. I, 08/06/2011, n. 342, in Foro amm. TAR 2011, 6, 2108 www.fantigrossi.it 15 Legittimazione ad agire Casi specifici e corollari L'elemento della vicinitas, proprio perché suscettibile di una molteplicità di contenuti correlati a situazioni soggettive, è ex se sufficiente a conferire la legittimazione al ricorso, tenuto conto che quest'ultimo costituisce strumento di difesa della tipologia di zona e dunque di tutela delle esistenti proprietà (o attività imprenditoriali) di fronte ad opere che ne turbino l'ordinato sviluppo. Questo concetto di vicinitas, nella contestazione dell’insediamento di grandi strutture commerciali, si specifica identificandosi nella nozione di "stesso bacino d'utenza della concorrente", tale potendo essere ritenuto anche un raggio di azione di decine di chilometri, come nella specie. Cons. Stato, sez. IV, 12/09/2007, n. 4821 La localizzazione geografica delle attività imprenditoriali nel territorio di due comuni diversi, e ad una distanza di circa 10 km l’una dall’altra, non costituisce elemento sufficiente ad escludere la sussistenza del requisito della vicinitas che, in considerazione di quanto sopra, non può declinarsi secondo parametri meramente spaziali sganciati da quelli, di carattere più marcatamente economico, innanzi descritti. TAR Lazio – Roma, sez. I quater, 26/02/2015, n. 3384 Il concetto di vicinitas assume connotati del tutto peculiari, per espandersi fino a ricomprendere un’area molto estesa, in ragione delle caratteristiche dell’attività da esercitarsi. Nel caso di specie, si tratta di attività di outlet, vale a dire di vendita diretta di beni di marca da parte dei loro produttori, avente un bacino d’utenza che abbraccia un’area particolarmente ampia, ben maggiore dei quaranta chilometri che separano le due realizzande “factories outlet” in questione. La ricorrente sta realizzando analoga tipologia commerciale nello stesso bacino d’utenza e, perciò, l’insediamento contestato in questa sede andrebbe a rivolgersi alla medesima clientela. Ne deriva che alla ricorrente deve riconoscersi tanto la legittimazione processuale attiva, vantando essa un interesse sostanziale qualificato in ragione della rilevata titolarità di un similare insediamento nel Comune di Albano Sant’Alessandro, quanto l’interesse al ricorso, individuandosi un possibile danno a suo carico nell’apertura della concorrente factory outlet in Rodengo Saiano. TAR Lombardia – Brescia, 16/07/2003, n. 1080 www.fantigrossi.it 16 Legittimazione ad agire: le Associazioni di categoria - il principio «L'interesse sul quale poggia la legittimazione delle associazioni professionali ad agire in giudizio non corrisponde alla somma degli interessi individuali dei singoli iscritti, ma deve avere carattere collettivo, deve cioè riferirsi alla categoria considerata in modo complessivo ed unitario». (Cons. Stato, sez. IV, 27/05/2002, n. 2921) www.fantigrossi.it 17 Legittimazione ad agire: le Associazioni di categoria - Confcommercio e Confesercenti Enti esponenziali dei piccoli e medi commercianti, portatori dunque di un interesse collettivo e, precisamente, un interesse di categoria. (T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, 16/04/2004, n. 1850) L'interesse collettivo deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati (se infatti si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale che i principi generali ammettono solo nei in cui la legge espressamente la prevede). (TAR Lazio – Latina, sez. I, 18/07/2007, n. 523; Cons. Stato, sez. IV, 02/04/2004, n. 1826, Idem, 07/11/2002, n. 6049) www.fantigrossi.it 18 Legittimazione ad agire: le Associazioni di categoria - Confcommercio e Confesercenti - «Le associazioni Confcommercio e Confesercenti non sono legittimate ad impugnare gli atti di localizzazione di un centro commerciale (ipermercato), atteso che potrebbe esserne pregiudicato l'interesse di alcuni commercianti, ma non quello comune a tutti gli appartenenti alla categoria (il provvedimento impugnato offre infatti anche la possibilità di attivare altri esercizi commerciali)… www.fantigrossi.it 19 Legittimazione ad agire: le Associazioni di categoria - Confcommercio e Confesercenti - …sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee». (Cons. Stato, sez. IV, 27/04/2005, n. 1240) √ www.fantigrossi.it 20 Legittimazione ad agire: i Comitati dei cittadini Un comitato cittadino, costituendo un autonomo centro di imputazione rispetto ai diritti ed interessi degli associati, non rappresenta di per sé un soggetto legittimato a ricorrere contro un intervento edilizio (TAR Toscana, sez. I, 11/03/2002, n. 391), né contro provvedimenti che incidano sul governo del territorio, giacché la sua posizione non si presenta differenziata e qualificata rispetto a quella propria della generalità dei cittadini, laddove la legittimazione al sindacato giurisdizionale presuppone la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, del come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta negativamente sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale (Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 1997, n. 1325). www.fantigrossi.it 21 Gli atti impugnabili Numerosi e di varia natura possono essere gli atti che attengono, in via generale, ad un insediamento commerciale. Se ne riportano di seguito i principali. Provvedimenti a carattere urbanistico ed edilizio Permessi di costruire, D.I.A. e S.C.I.A. cd. edilizia, Certificati di agibilità, Nulla osta vari Provvedimenti a carattere commerciale Autorizzazioni alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali, ovvero all’ampliamento o modifica di esistenti Piani di Lottizzazione e Convenzioni Subentri nella titolarità di preesistenti urbanistiche (e relative Varianti) autorizzazioni Previsioni urbanistiche (piani, regolamenti, ecc.) Accordi di programma Altro S.C.I.A. cd. commerciale e altri www.fantigrossi.it 22 Gli atti impugnabili Quale rapporto intercorre fra il titolo edilizio e l’autorizzazione commerciale? www.fantigrossi.it 23 Gli atti impugnabili Esiste un rapporto di presupposizione giuridica tra il rilascio del titolo edilizio e di quello per l'esercizio di un'attività commerciale. Il secondo è subordinato al primo, stante la necessità che il commercio sia collegato alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistica ed edilizia dei locali in cui esso è svolto. (Cons. Stato, sez. IV, 03/09/2014, n. 4480) www.fantigrossi.it 24 Gli atti impugnabili Da tale rapporto di presupposizione giuridica tra titolo edilizio e licenza commerciale deriva anche una relazione tra le rispettive impugnazioni e, quindi, tra le azioni proponibili in giudizio: l'impugnativa del titolo edilizio è dedotta unicamente al fine di perseguire strumentalmente la caducazione del titolo commerciale di cui il primo costituisce presupposto. Di fatti, si è affermato che «l'inammissibilità per carenza di legittimazione dell'azione di annullamento proposta avverso i permessi di costruire rilasciati in relazione all'immobile su cui insiste l'esercizio commerciale condotto dalla controinteressata lascia comunque integra la possibilità che i relativi vizi di legittimità siano esaminati al fine di sindacare la legittimità dell'autorizzazione commerciale rilasciata alla stessa in quanto la legittimità di tale ultimo provvedimento presuppone la regolarità urbanistica ed edilizia dei locali in cui l'attività è svolta». (TAR Lazio - Roma, sez. II, 13/03/2014, n. 2804) www.fantigrossi.it 25 Gli atti impugnabili Quindi: il rapporto tra i due diversi provvedimenti, legati per presupposizione, consente il reale allargamento del concetto di vicinitas, dando vita ad un parallelo ampliamento del concetto di interesse al ricorso e di legittimazione ad impugnare i titoli edilizi, anche in favore di altri operatori spazialmente distanti dall'area di intervento, come sopra argomentato. www.fantigrossi.it 26 I profili concorrenziali - Le fonti normative - – Costituzione (art. 41); – Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»; – D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; – D.L. 4 luglio 2006, n. 223; – D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recepimento della Direttiva 2006/123/CE (art. 11); – D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (art. 3); – D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (artt. 31 e 34); – D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 1). www.fantigrossi.it 27 I profili concorrenziali - La tutela - In che momento si attua la tutela della concorrenza in materia di apertura di insediamenti commerciali? Ex ante Ex post Al momento della predisposizione degli strumenti urbanistici necessari (pianificazione) e dello svolgimento del procedimento per il rilascio dei titoli autorizzativi. Destinatari principali Le Amministrazioni www.fantigrossi.it In relazione alla realizzazione di successivi insediamenti commerciali Destinatari principali Gli operatori del settore 28 Con riferimento al primo momento – La libertà di iniziativa economica può essere limitata solo per motivi imperativi di interesse generale e attraverso misure proporzionate agli obiettivi perseguiti. – l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere e possono essere vietate solo in funzione della tutela di interessi pubblici primari tassativamente enumerati come la salute, la conservazione delle specie animali, l’ambiente, il paesaggio etc.. – l’apertura di nuovi esercizi commerciali non può essere sottoposta a contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, salvi solo quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente (anche urbano) e dei beni culturali. – Sono illegittime le disposizioni che pongano divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché quelle di pianificazione e programmazione temporale con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico che pongano limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati, ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate. (Ex multis, TAR Lombardia – Milano, sez. I, 10 0ttobre 2013, n. 2271) www.fantigrossi.it 29 Con riferimento al secondo momento – Divieto di intese restrittive della concorrenza (art. 101 TFUE); – Divieto di abuso di dominante (art. 102 TFUE). www.fantigrossi.it posizione 30 Il caso: Cons. Stato, sez. VI, 08/04/2014, n. 1673 - massima L’abuso di posizione dominante, disciplinato dall’art. 102 TFUE, è un illecito mediante il quale un soggetto, attraverso condotte abusive e in virtù della sua posizione dominante, falsa il livello di concorrenza sul mercato. Dato il carattere atipico della fattispecie, anche condotte costituite da comportamenti autorizzati da una norma di settore possono ingenerare abuso di posizione dominante, qualora per mezzo di esse si realizzino comunque finalità illecite. www.fantigrossi.it 31 Il caso: Cons. Stato, sez. VI, 08/04/2014, n. 1673 - Tre step Step Descrizione 1. Verifica della sussistenza di una Analisi svolta su fattori strutturali quali le quote di posizione dominante sul mercato mercato, le barriere amministrative all’ingresso, la reputazione e la presenza storica sul mercato. 2. Analisi condotte 3. Verifica degli effetti lesivi per la Restrizione della possibilità per i concorrenti di concorrenza competere efficacemente sul mercato, anche potenziale. dell’abusività delle L’intento dell’azione è abusivo ogni qual volta il vantaggio che il titolare trae dal compimento dell’atto è nettamente inferiore al pregiudizio subito dal terzo (regime speciale di responsabilità). Non è necessaria, invece, la presenza del nesso di causalità fra condotta abusiva ed evento dannoso www.fantigrossi.it 32 Il caso: Cons. Stato, sez. VI, 08/04/2014, n. 1673 - Le sanzioni Il Consiglio di Stato conferma quelle previste in un primo momento dall’Autorità garante: • Dovere di porre fine ai comportamenti contestati e astenersi in futuro dal compierli; • Dovere di collaborare con la concorrente per la formulazione di un nuovo piano di recupero, al fine di cancellare i risultati anticoncorrenziali (contemporanea funzione inibitoria e sanzionatoria, alla luce del principio dell’effetto utile); • Sanzione pecuniaria. www.fantigrossi.it 33