Disciplina organizzativa dell`Ufficio casa in materia di assegnazione

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Disciplina organizzativa dell`Ufficio casa in materia di assegnazione
Disciplina organizzativa dell'Ufficio
casa in materia di assegnazione di
alloggi e modalità tra inquilini e
gestione del fondo sociale
approvato con atto consiliare n. 14 del
modificato con atto consiliare n. 27 del
modificato con atto consiliare n. 59 del
modificato con atto consiliare n. 77 del
modificato con atto consiliare n. 66 del
14/03/1997
28/04/1997
25/06/2001
02/08/2001
29/09/2004
Disciplina organizzativa dell'Ufficio casa in materia di assegnazione di
alloggi e modalità tra inquilini e gestione del fondo sociale
TITOLO I
Disciplina e modalità per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.
Art. 1
Indizione di bando di pubblico concorso
E' indetto entro il 30 settembre di ogni anno dal Settore Servizi Sociali, Ufficio Casa, il Bando di
pubblico concorso per l'assegnazione di alloggi E.R.P., con determinazione a firma del Dirigente
del Settore Servizi Sociali.
Al Bando in questione viene data la massima pubblicità mediante affissione, oltre che all'Albo
Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, presso i punti strategici della Città, comprese le
frazioni, avvalendosi della Ditta concessionaria del servizio affissioni.
Il Bando è trasmesso per la conseguente pubblicazione presso le seguenti strutture:
-) A.T.E.R. della Provincia di Padova;
-) Prefettura;
-) ULSS n. 14;
-) Azienda Ospedaliera.
Art. 2
Presentazione e ricezione delle domande di alloggio
Le domande di alloggio, da presentare unicamente durante la vigenza del Bando di concorso
generale, vengono redatte su apposito modulo distribuito dall'Ufficio Casa.
La ricezione delle domande di alloggio viene curata dall'Ufficio Casa, che verificherà la regolarità
della domanda e della documentazione presentata, con particolare riferimento ai principi di
semplificazione amministrativa stabiliti dalla L. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni
e all'applicazione dell'imposta di bollo, rispetto alla quale il personale addetto cura, sotto la propria
esclusiva responsabilità, gli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.P.R. 642/1972 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Istruttoria delle domande di alloggio
Commissione per la formazione della graduatoria provvisoria
L'istruttoria delle domande presentate per l'assegnazione di alloggio di E.R.P. viene operata da
una apposita Commissione nominata dal Segretario generale e formata da:
-) il Dirigente dei Servizi Sociali;
-) un Assistente Sociale;
-) un Istruttore amministrativo del Settore Servizi Sociali, che funge anche da segretario.
La Commissione ha funzioni istruttorie ed esprime parere obbligatorio sull'attribuzione dei punteggi
provvisori per l'assegnazione di alloggio di E.R.P., secondo le condizioni e i criteri previsti dall'art. 7
della legge.
L'attività svolta dalla Commissione è considerata attività di servizio ad ogni effetto e dà diritto,
qualora sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro, alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario.
La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi provvisori ordinando preliminarmente in
ordine alfabetico tutte le domande pervenute all'Ufficio Casa.
La Commissione attribuisce i punteggi sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e
della documentazione allegata dal richiedente alla domanda stessa o comunque in possesso
dell'Ufficio Casa, in quanto presentata in occasione di precedenti bandi di concorso. In quest'ultima
ipotesi è fatto obbligo al richiedente di indicare con precisione il tipo di documentazione già
depositato presso l'Ufficio Casa e il Bando di concorso in occasione del quale è stata presentata la
documentazione stessa; in caso contrario non verrà attribuito il relativo punteggio, che potrà
eventualmente essere richiesto in sede di ricorso.
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Nella valutazione del nucleo familiare così come autocerticato dal richiedente, la Commissione
dovrà ritenere compatibili con la nozione di cui all’art. 2, comma 4, della L.R. 10/96, le seguenti
situazioni:
a) nucleo familiare anagrafico, come risultante ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/89;
b) componente il nucleo familiare anagrafico che, non legato da vincoli di parentela e affinità
con gli altri componenti, presenta domanda solo per sé;
c) richiedente con prole in età minore che, a seguito di sentenza di separazione, è ritornato
nel nucleo parentale originario ma presenta domanda per sé e per i figli che gli sono stati
affidati;
d) richiedente coniugato che convive con i genitori o i suoceri ma che presenta domanda per il
proprio nucleo familiare (coniuge ed eventuali figli).
E' esclusa la possibilità di integrazione successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di alloggio, con la sola eccezione della certificazione relativa
all'alloggio antigienico e/o sovraffollato, quando la preventiva richiesta di accertamento sia stata
fatta entro i termini di scadenza del Bando.
L'esame delle domande al fine dell'attribuzione provvisoria del punteggio di legge verrà completato
entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Qualora la Commissione ritenga inattendibile la situazione reddituale del nucleo familiare che ha
presentato la domanda di alloggio, il Dirigente del Settore Servizi Sociali provvede a trasmettere
una segnalazione all' Ufficio Finanziario competente per le conseguenti verifiche, richiedendo
contestualmente apposito rapporto informativo al Comando di Polizia Municipale. In tal caso la
posizione del richiedente viene collocata in graduatoria provvisoria con riserva, in attesa degli esiti
dell'accertamento richiesto. Qualora a seguito dell'accertamento o di altre notizie acquisite o in
ogni caso da elementi oggettivi risultasse l'inattendibilità o non veridicità del reddito dichiarato, il
Dirigente del Settore Servizi Sociali provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria e alla
segnalazione di reato all'Autorità Giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Analoga procedura può essere seguita richiedendo apposito accertamento alla Polizia Municipale
qualora ciò sia ritenuto necessario al fine della verifica dei requisiti e/o dell'attribuzione dei
punteggi.
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali prende atto delle risultanze dell'esame istruttorio svolto dalla
Commissione e provvede alla formazione della graduatoria provvisoria che, compilata in ordine
alfabetico, viene pubblicata con le stesse modalità indicate dall'art. 1 del presente disciplinare. Alla
graduatoria viene allegato l'elenco delle domande escluse, con le relative motivazioni.
Copia della graduatoria provvisoria viene trasmessa all'A.T.E.R. di Padova.
Art. 4
Presentazione dei ricorsi
Formazione della graduatoria definitiva
Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio (45 giorni
per gli emigrati all'estero) gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione prevista
dall'art. 6 della legge, utilizzando apposito modulo, in regola con l'imposta di bollo, distribuito
dall'Ufficio Casa.
I ricorsi vengono presentati, in orario di ricevimento, all'Ufficio protocollo del Comune oppure
trasmessi per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Al fine del rispetto del termine
di cui al primo comma fa fede la data del timbro postale.
L'Ufficio protocollo provvederà quindi a trasmettere i suddetti ricorsi all'Ufficio Casa per le
procedure conseguenti.
I ricorsi, unitamente a copia della graduatoria provvisoria, vengono trasmessi, a cura dell'Ufficio
Casa, alla Commissione prevista dall'art. 6 della legge entro i 10.giorni successivi alla scadenza
del termine per la presentazione dei ricorsi, utilizzando a tal fine il termine assegnato per la
presentazione dei ricorsi ai richiedenti emigrati all'estero (45 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio).
Entro i 90 giorni la Commissione di cui all'art. 6 della legge decide sui ricorsi presentati dandone
comunicazione all'Ufficio Casa del Comune, che provvede entro i successivi 10 giorni alla
formazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., compilata in ordine alfabetico, è
pubblicata con le stesse modalità indicate all'art. 1 del presente disciplinare.
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Contestualmente e con le medesime modalità viene pubblicata la stessa graduatoria definitiva
ordinata secondo la composizione dei nuclei familiari.
Art. 5
Convocazione del concorrente e scelta degli alloggi
Il responsabile dell'Ufficio Casa convoca il concorrente utilmente collocato nella graduatoria
definitiva in ordine di punteggio utilizzando la graduatoria definitiva stilata per composizione dei
nuclei familiari, per la scelta tra gli alloggi disponibili, tenuto conto della distribuzione dei vani degli
alloggi e nel rispetto ove possibile dei parametri di superficie previsti dall'art. 9, 3° comma, della
legge:
da mq. 46 a mq. 59 1 persona
da mq. 60 a mq. 69 2 persone
da mq. 70 a mq. 84 3 persone
da mq. 85 a mq. 94 4 persone
da mq. 95 a mq. 110 5 persone
oltre mq. 110 più di 5 persone.
I suddetti parametri di superficie sono utilizzabili come riferimento di massima, valutata in ogni
caso la distribuzione dei vani in relazione alla composizione del nucleo familiare per un corretto
utilizzo del patrimonio ERP.
Per i nuclei familiari composti da una sola persona vanno utilizzati anche gli alloggi disponibili e
dichiarati abitabili con metratura inferiore a mq. 46.
Gli alloggi con metratura di mq. 46 possono essere utilizzati anche per nuclei familiari composti da
n. 2 persone, quando nella graduatoria definitiva generale siano utilmente collocati prima dei nuclei
composti da una sola persona.
La scelta avviene alla presenza del responsabile dell'Ufficio Casa, il quale segnala al concorrente
le disponibilità abitative in relazione alla composizione del nucleo familiare e tenuto conto dei
suddetti limiti di superficie.
La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici forniti dall'Ufficio Casa e di ogni altra utile
informazione in relazione all'ubicazione dell'alloggio e suo stato manutentivo, esclusa la possibilità
di effettuare un materiale sopralluogo preventivo all'interno dell'immobile.
E' consentita l'accettazione dell'alloggio con riserva di successivo sopralluogo prima della
sottoscrizione del contratto di locazione.
Della scelta operata tra gli alloggi proposti viene redatto verbale in duplice copia, di cui una viene
consegnata al concorrente.
In caso di rifiuto all'accettazione dell'alloggio o degli alloggi proposti, le relative motivazioni devono
risultare dal verbale.
E' ritenuto motivato il rifiuto all'alloggio proposto quando questo sia determinato dai seguenti
motivi:
a) esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio proposto in caso di concorrente affetto da
handicap motorio o di anziano di età superiore ai 70 anni;
b) necessità di vicinanza a luoghi di assistenza in caso di malattie gravi debitamente certificate;
c) non conformità dell'alloggio ai requisiti previsti dalla L. 46/1990 in materia di sicurezza degli
impianti;
d) antiigienicità dell'alloggio;
e) quando l'alloggio, di superficie parametrata per nuclei familiari di 1 persona, sia stato comunque
offerto ad un nucleo di 2 persone, e ritenuto dalle stesse inadeguato.
In caso di rinuncia dettata da uno o più dei suddetti motivi l'interessato non perde il diritto
all'assegnazione, e verrà convocato per una nuova scelta di alloggio allorché se ne renderà
disponibile uno adeguato.
In caso di rinuncia immotivata o comunque motivata da ragioni diverse da quelle su indicate, il
Dirigente del Settore Servizi Sociali delegato dal Sindaco provvede all'esclusione del concorrente
dalla graduatoria.
Il rifiuto alla sottoscrizione del verbale equivale a rinuncia immotivata all'accettazione dell'alloggio
proposto, con conseguente esclusione dalla graduatoria.
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Art. 6
Assegnazione dell'alloggio
Effettuata la scelta da parte dei concorrenti, all'assegnazione si procede con ordinanza a firma del
Sindaco da notificarsi agli interessati.
L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede con lettera raccomandata
con avviso di ritorno alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto e la successiva
consegna dell'alloggio.
L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla consegna delle relative
chiavi (entro 45 giorni in caso di lavoratore emigrato all'estero), salvo proroga, da concedersi
dall'ente gestore, fino ad ulteriori 30 giorni nel ricorrere di una delle seguenti circostanze:
a) oggettive difficoltà collegate all'effettuazione del trasloco;
b) impossibilità ad occupare l'alloggio entro 30 giorni determinata da condizione di malattia od
invalidità certificata;
c) ritardo non dovuto a propria incuria o negligenza negli allacciamenti delle utenze domestiche.
In caso di mancata occupazione dell'alloggio nei termini concessi verrà attività la procedura di
decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 27, primo comma, lett. e) della legge.
TITOLO II
Disciplina per la mobilità negli alloggi di E.R.P.
Art. 7
Indizione bando di concorso per la mobilità dell'utenza
Il Settore Servizi Sociali, Ufficio Casa, indice, di norma ogni due anni, il Bando di concorso per la
mobilità in alloggi di E.R.P., con determinazione a firma del Dirigente del Settore stesso.
Al Bando in questione viene data la massima pubblicità mediante affissione, oltre che all'Albo
Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, presso i punti strategici della Città, comprese le
frazioni, avvalendosi della Ditta concessionaria del servizio affissioni.
Il Bando è trasmesso per la conseguente pubblicazione presso le seguenti strutture:
-) A.T.E.R. della Provincia di Padova;
-) Prefettura;
-) ULSS n. 14;
-) Azienda Ospedaliera.
Art. 8
Presentazione delle domande di mobilità e relativa istruttoria
Le domande di mobilità, da presentare durante il periodo di pubblicazione del Bando all'Albo
Pretorio, vengono redatte su apposito modulo distribuito gratuitamente dal Settore Casa.
La ricezione delle domande di mobilità viene curata dall'Ufficio Casa, che verificherà la regolarità
della domanda e della documentazione presentata, con particolare riferimento ai principi di
semplificazione amministrativa stabiliti dalla L. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni
e all'applicazione dell'imposta di bollo, rispetto alla quale il personale addetto all'Ufficio Casa cura,
sotto la propria esclusiva responsabilità, gli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.P.R. 642/1972 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
Istruttoria delle domande di cambio alloggio
Commissione per la formazione della graduatoria provvisoria
L'istruttoria delle domande presentate per il cambio di alloggio viene operata da una apposita
Commissione, nominata con ordinanza a firma del Segretario generale, formata da:
-) il Dirigente del Settore Servizi Sociali;
-) un Assistente Sociale;
-) un Istruttore amministrativo del Settore Servizi Sociali, che funge anche da segretario.
La Commissione ha funzioni istruttorie ed esprime parere obbligatorio sull'attribuzione dei punteggi
provvisori per le richieste di mobilità, secondo le seguenti priorità e punteggi:
1) - inidoneità dell'alloggio occupato in relazione alle condizioni di salute di almeno un componente
il nucleo familiare che si trovi nelle seguenti condizioni:
a) per ciascun anziano presente nel nucleo con età superiore ai 65 anni:
5
1.a.1. abitanti al 2° piano senza ascensore punti 2
1.a.2. abitanti al 3° piano senza ascensore punti 5
b) per ciascuna persona nel nucleo affetta da disturbi di natura motoria e/o cardiocircolatoria
1.b.1. ove abitino al 1° piano senza ascensore punti 4
1.b.2. ove abitino al 2° piano senza ascensore punti 6
1.b.3. ove abitino al 3° piano senza ascensore punti 8
2) - sovraffollamento rispetto allo standard previsto dall'art. 9 della legge:
2.a. grave: 4 o più persone in più rispetto allo standard abitativo punti 8
2.b. medio: 3 persone in più rispetto allo standard abitativo punti 7
2.c. leggero: 1 o 2 persone in più rispetto allo standard abitativo punti 6
3) - sottoutilizzo rispetto allo standard previsto dall'art. 9 della legge:
3.a. grave: 4 o più persone in meno rispetto allo standard abitativo punti 8
3.b. medio: 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo punti 7
3.c. leggero: 1 o 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo punti 6
4) - esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura o di assistenza, qualora trattasi di
anziani o handicappati:
4.a. alloggio distante dalle strutture socio-sanitarie o dal posto di assistenza familiare o di terzi
punti 3 (specificare da quale struttura o luogo di assistenza si ritiene distante l'alloggio,
indicandone l'ubicazione)
4.b. alloggio distante dal posto di lavoro punti 2 (specificare per quale componente il nucleo
familiare sussiste il disagio e indicare il luogo di lavoro)
5) - ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della Commissione:
5.a. motivi di disagio sociale dipendenti dal rapporto con il vicinato punti 1
5.b. motivi di disagio economico, ossia, onerosità del canone e delle spese condominiali in
rapporto a redditi bassi punti 3
L'attività svolta dalla Commissione è considerata attività di servizio ad ogni effetto e dà diritto,
qualora sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro, alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario.
La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti dal presente articolo sulla base delle
dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata dal richiedente o
comunque in possesso dell'Ufficio Casa.
Quando sia ritenuto necessario al fine della verifica dei requisiti e/o dell'attribuzione dei punteggi
può anche essere richiesto apposito accertamento alla Polizia Municipale.
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali prende atto delle risultanze dell'esame istruttorio svolto dalla
Commissione e provvede alla formazione della graduatoria provvisoria che, compilata in ordine
alfabetico, viene pubblicata con le stesse modalità indicate dall'art. 1 del presente disciplinare. Alla
graduatoria viene allegato l'elenco delle domande escluse, con le relative motivazioni.
Copia della graduatoria provvisoria viene trasmessa all'A.T.E.R. di Padova.
Art. 10
Presentazione dei ricorsi
Formazione della graduatoria definitiva
Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli
interessati possono proporre ricorso in opposizione alla Commissione prevista dall'art. 9, primo
comma del presente disciplinare, utilizzando apposito modulo, in regola con l'imposta di bollo,
distribuito dall'Ufficio Casa.
A tale modulo potranno essere allegati documenti integrativi di quelli già allegati alla domanda.
I ricorsi vengono presentati, in orario di ricevimento, all'Ufficio protocollo del Comune ovvero
trasmessi per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ai fini del rispetto del termine di cui al presente comma fa fede la data del timbro postale. L'Ufficio
protocollo provvederà quindi a trasmettere i suddetti ricorsi all'Ufficio Casa per le procedure
conseguenti.
I ricorsi raccolti vengono trasmessi, a cura dell'Ufficio Casa, alla suddetta Commissione che
decide, sulla base delle motivazioni del ricorso, dei documenti già acquisiti o di quelli integrativi
eventualmente allegati al ricorso, entro 30 gg. dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle opposizioni.
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Il Dirigente del Settore Servizi Sociali prende atto delle risultanze dell'esame delle opposizioni
svolto dalla Commissione e provvede alla formazione della graduatoria definitiva degli aspiranti al
cambio di alloggio in ordine di punteggio, che viene pubblicata con le stesse modalità indicate
dall'art. 1 del presente disciplinare.
Copia della graduatoria provvisoria viene trasmessa all'A.T.E.R. di Padova.
Art. 11
Gestione della mobilità
Il responsabile dell'Ufficio Casa convoca l'assegnatario utilmente inserito nella graduatoria della
mobilità per la scelta di uno tra gli alloggi disponibili, tenendo conto della zona di preferenza
indicata dall'interessato, e delle caratteristiche degli alloggi disponibili, da assegnare di norma nel
rispetto dei parametri indicati al precedente art. 5.
Della scelta operata viene redatto verbale in duplice copia, di cui una viene consegnata
all'interessato.
In caso di rifiuto all'accettazione dell'alloggio o degli alloggi proposti, le relative motivazioni devono
risultare dal verbale.
Il rifiuto dell'alloggio proposto è ritenuto motivato se determinato dai seguenti motivi:
a) esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio proposto, in caso di nucleo familiare al cui
interno vi siano uno o più componenti affetti da gravi disturbi di natura motoria o con età superiore
ai 65 anni;
b) lontananza da luoghi di assistenza;
c) non conformità dell'alloggio ai requisiti previsti dalla L. 46/90 in materia di sicurezza degli
impianti;
d) antiigienicità dell'alloggio o stato di particolare degrado dello stesso;
e) alloggio ubicato in zona diversa da quella indicata come preferenza.
In caso di rinuncia dettata dai suddetti motivi il Dirigente, dopo aver effettuato gli opportuni
accertamenti, comunicherà successivamente all'interessato la conservazione della posizione nel
programma della mobilità, avvisando che una nuova convocazione sarà subordinata alla
disponibilità di un altro alloggio adeguato.
In caso di rinuncia immotivata o comunque motivata da ragioni diverse da quelle su indicate, il
Dirigente provvede all'esclusione del richiedente dal programma della mobilità.
Il rifiuto alla sottoscrizione del verbale equivale a rinuncia immotivata all'accettazione dell'alloggio
proposto, con conseguente esclusione dal programma di mobilità.
Il cambio di alloggio viene autorizzato con provvedimento a firma del Sindaco, da notificarsi
all'interessato.
Qualora l'interessato, dopo aver accettato il cambio di alloggio, non ottemperi al cambio stesso, è
da considerarsi escluso dal programma della mobilità con perdita del diritto al cambio di alloggio.
TITOLO III
Fondo sociale
Art. 12
(Istituzione)
Il Comune di Piove di Sacco gestisce, secondo le modalità del presente regolamento, il fondo
sociale istituito e alimentato mediante conferimento, da parte dell’Ater di Padova, di una somma
pari all’1% dei canoni riscossi dall’ente gestore.
Il fondo sociale è destinato esclusivamente agli assegnatari residenti in gravi difficoltà economicosociali inclusi
a) nell’area di protezione A di cui all’art. 18, comma 1, lett. a)
b) nell’area sociale B1 all’art. 18, comma 1
c) ai concorrenti all’assegnazione di un alloggio, utilmente collocati in graduatoria, che non
beneficino di altri contributi sia statali che regionali a sostegno delle spese per gli affitti.
sia allo scopo di fronteggiare le spese per i canoni che per le spese accessorie.
Nell’ambito delle spese accessorie possono essere considerate anche quelle che l’assegnatario
sia chiamato a sostenere in caso di mobilità.
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Art. 13
(Accesso)
Periodicamente l’ATER comunica al Comune l’elenco degli assegnatari che presentano una
situazione di morosità e che si trovano in fasce A1, A2, B1; l’Ufficio casa invita gli interessati inclusi
nell’elenco a presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda per l’accesso al fondo sociale.
Nella domanda dovrà essere indicata la composizione del nucleo familiare come risulta
all’anagrafe e il reddito per l’anno di riferimento di ciascun componente.
La commissione di cui all’art. 4 procederà a verificare:
a) l’ammissibilità della richiesta sia in ordine ai termini di presentazione che ai dati dichiarati;
b) la disponibilità del fondo erogabile;
c) le somme erogabili a ciascun richiedente, tenuto conto del rapporto di cui all’art. 3.
La commissione potrà erogare contributi anche nel corso dell’anno, a favore di assegnatari nei
confronti dei quali si renda necessario un intervento immediato al fine di evitare l’avvio nei loro
confronti del procedimento di decadenza. La somma singolarmente erogabile è determinata
secondo le modalità di calcolo di cui all’art. 14.
Inoltre, la commissione potrà erogare un contributo a sostegno delle spese documentate di
trasloco e per l’attivazione delle nuove utenze in caso di mobilità, non superiore a complessive £
500.000 (cinquecentomila).
Art. 14
(Criteri di erogazione)
Al fine di erogare il contributo con criterio di proporzionalità inversa al reddito pro capite percepito,
si utilizza lo strumento del minimo vitale, al quale vanno aggiunti gli importi relativi al canone di
locazione e alle spese accessorie: il limite di reddito così determinato viene denominato reddito di
riferimento, che deve essere diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la
seguente formula:
(a + b + c) : d = e
dove
a) sta per minimo vitale del nucleo familiare
b) per canone di locazione
c) per spese per spese accessorie
d) per numero componenti il nucleo familiare
e) per reddito pro capite di riferimento.
Il richiedente che percepisca un reddito pro capite effettivo inferiore al limite di reddito pro capite di
riferimento potrà ottenere un contributo pari ad una percentuale variabile dall’80 % al 100 % degli
importi dovuti per servizi accessori e/o a canoni.
Il richiedente che percepisca un reddito pro capite effettivo superiore al reddito pro capite di
riferimento potrà ottenere un contributo pari ad una percentuale variabile dal 30 % al 50 % delle
spese per servizi accessori e/o canoni.
Art. 15
(Limiti di accesso)
Il contributo non può essere concesso
a) alle famiglie occupanti un alloggio sovradimensionato rispetto agli standard di legge e qualora
l’assegnatario abbia rifiutato il cambio con un altro alloggio adeguato alle proprie necessità;
b) nei casi in cui sono state avviate procedure per la decadenza;
c) nei casi di violazione di norme contrattuali formalmente contestate dall’ente gestore;
d) nei casi di morosità di canoni o spese accessorie riferite a periodi precedenti l’entrata in vigore
della L.R. 10/1996;
e) quando il debito maturato sia pari o inferiore a euro 150. Questo importo potrà essere rivisto
dalla Giunta comunale con cadenza biennale a far data dal 1° gennaio 2007 sulla scorta di
accertate mutate variazioni del costo della vita.
Il contributo non potrà essere richiesto né concesso per 2 (due) anni consecutivi. Non saranno
considerati i debiti maturati nell’anno successivo a quello già preso in esame ai fini della
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erogazione del contributo; è fatto salva la documentata insorgenza di fatti nuovi e straordinari
nelle vicende economiche familiari rispetto alle motivazioni portate a supporto del contributo per
l’anno precedente.
Art. 16
(Modalità di erogazione)
I contributi sono erogati, previa acquisizione delle somme relative al fondo sociale, sulla scorta
della specifica istruttoria da parte di una apposita Commissione formata da:
- dirigente dell’area
- assistente sociale
- responsabile del procedimento dell’Ufficio casa.
La Commissione valuta le varie richieste, sulla scorta anche della documentazione
appositamente fornita dall’ATER, decide in maniera insindacabile circa l’ammissione al fondo e la
relativa quantificazione, fino al concorso della disponibilità.
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