01-pp. 1÷31
Transcript
01-pp. 1÷31
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL VOLUME 514/1 TULPS Regolamento e leggi complementari (ed. 2007) R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (G.U. 26-6-1931, n. 146). — Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 110. (1) — 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (2). 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (2). 4. L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e apparecchi di cui al comma 6 (3). 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali 4 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO insieme all’elemento aleatorio sono presenti anche gli elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina [in monete metalliche] (4). Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (5); a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a) (6); b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (7). 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità f isica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 5 [b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2004, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo 14bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni] (8); c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. 7bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 (9). 8. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. 8bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8 (10). 9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli 6 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita’ di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio (11) (12). 9bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso (10). 9ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio (10). APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 7 9quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (10). 10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88 (2). 11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria (2). (1) Art. sostituito ex l. 27-12-2002, n. 289 (cd. legge finanziaria 2003) (art. 22, c. 3). (2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 540-546, l. 23-12-2005, n. 266 (cd. Legge finanziaria 2006). (3) Comma così modificato ex art. 1, c. 85, l. 27-12-2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). (4) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 38, c. 7, d.l. 4-72006, n. 223, conv. in l. 4-8-2006, n. 248. (5) Lettera così modificata ex art. 1, c. 282, l. 24-12-2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). (6) Lettera inserita ex art. 1, c. 282, l. 244/2007 cit. (7) Comma da ultimo modificato ex art. 1, c. 525, l. 266/2005. In precedenza il comma era stato modificato ex art. 39, c. 7, d.l. 30-9-2003, n. 269, conv. in l. 2411-2003, n. 326. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui alla lett. a) del presente comma 6, è fissato nella misura del 12% delle somme giocate, ex art. 1, c. 531, l. 266/2005 cit. (8) Lettera prima modificata ex art. 39, c. 7, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 cit. e successivamente abrogata ex art. 1, c. 495, l. 30-12-2004, n. 311. (9) Comma inserito ex art. 39, c. 7, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 cit. e poi modificato dallo stesso art. 39, d.l. 269/2003 cit. come a sua volta modificato ex art. 4, c.195, l. 24-12-2003, n. 350. (10) Comma inserito ex art. 1, c. 542 e 544, l. 23-12-2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006). (11) Comma così sostituito ex art. 1, c. 86, l. 296/2006 cit. (Legge finanziaria 2007). Il comma era stato sostituito ex art. 1, c. 543, l. 266/2005 cit. 8 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO NORME COMPLEMENTARI DEPENALIZZAZIONE L. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. 30-11-1981, n. 329). — Modifiche al sistema penale 22bis. Competenza per il giudizio di opposizione. (1) — Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdena e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria; g-bis) antiriciclaggio (2); L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge. (1) Art. inserito ex d.lgs. 30-12-1999, n. 507 (art. 98). (2) Lettera aggiunta ex art. 66, c. 8, d.lgs. 21-11-2007, n. 231. APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 9 ESERCIZI PUBBLICI D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (G.U. 24-4-1998, n. 95, s.o. 80/L). — Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 5. Requisiti di accesso all’attività. — 1. Ai sensi del presente decreto l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 2. Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: [a) coloro che sono stati dichiarati falliti] (1); b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali. e) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 3. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 688 del Codice di procedura penale, dall’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall’articolo 10bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 10 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 5. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Inps; c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375. 6. In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma precedente è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale. 7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale f ine saranno considerate in via prioritaria le Camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti. 8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l’apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all’ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione di consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale. 10. Le regioni garantiscono l’inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell’ambito dei propri programmi di formazione professionale. APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 11 11. L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L’Albo istituito dall’articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso. (1) Lettera abrogata ex art. 20, c. 1, d.lgs. 12-9-2007, n. 169, a decorrere dall’1-1-2008. 24. Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi. — 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887 e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per f inalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio nel turismo e nei servizi. 2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti: a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti; b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull’intero territorio nazionale; c) siano iscritte all’apposito elenco tenuto dal ministro del Tesoro, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società f inanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti. 4. Il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate: a) all’incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti (1); b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell’efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi; c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1 (2). 5. Con decreto del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, bilancio e programmazione economica, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti di- 12 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO sposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4 (3). 6. (Omissis). (1) Lettera modificata ex art. 1, c. 877, l. 27-12-2006, n. 296, a decorrere dall’1-1-2007. (2) Lettera aggiunta ex art. 54, c. 3, l. 23-12-1998, n. 448 (Legge finanziaria 1999). (3) Cfr. d.m. 22-5-2007 (G.U. 26-10-2007, n. 250). STRANIERI D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. 18-8-1998, n. 191, s.o. 139/L). — Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 13. Espulsione amministrativa (L. 6-3-1998, n. 40, art. 11). (1) — 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il ministro dell’Interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli Affari esteri. 2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo (2); c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 2bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine (3). APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 13 3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo 14 (4). 3bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3 (5). 3ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore (5). 3quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3bis e 3ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13bis, 13ter e 14 (5). 3quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale (5). 14 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO [3sexies. Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente testo unico] (6). 4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5 (4). 5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento (4). 5bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica (7) territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale ordinario in composizione monocratica (7) deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria (8). 5ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 15 questure forniscono al tribunale ordinario in composizione monocratica (7), nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo (8). [6. Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di polizia di frontiera. Quando l’espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento] (9). 7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica (7) del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale ordinario in composizione monocratica (7) accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete (10). [9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell’articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il 16 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile] (9). [10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete] (9). 11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quatro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29 (10). 13bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni (11). 13ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo (11). 14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia (4). APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 17 15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1. 16. L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall’anno 1998. (1) Per il divieto di rientro per gli stranieri espulsi cfr. art. 19, d.P.R. 31-81999, n. 394 (Regolamento di attuazione T.U. stranieri). (2) Lettera così sostituita ex art. 5, c. 1, lett. a), d.l. 15-2-2007, n. 10, conv. in l. 6-4-2007, n. 46. (3) Comma inserito ex art. 2, c. 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 8-1-2007, n. 5. (4) Comma così sostituito ex art. 12, l. 30-7-2002, n. 189. (5) Comma inserito ex art. 12, l. 189/2002 cit. (6) Comma abrogato ex art. 3, c. 7, d.l. 27-7-2005, n. 144, conv. in l. 31-72005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale). In precedenza il comma era stato inserito ex art. 12, l. 189/2002 cit. (7) Le parole «tribunale ordinario in composizione monocratica» sostituiscono le precedenti «giudice di pace» ex art. 2, d.l. 29-12-2007, n. 249 in corso di conversione. In precedenza il d.l. 241/2004 conv. in l. 24/2004 aveva sostituito le orginarie parole «tribunale in composizione monocratica» con le parole «giudice di pace». (8) Il precedente comma 5bis, introdotto ex art. 2, d.l. 4-4-2002, n. 51, conv. in l. 7-6-2002, n. 106 è stato sostituito dagli attuali 5bis e 5ter ex art. 1, c. 1, d.l. 14-92004, n. 241, conv. in l. 12-11-2004, n. 271 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione). (9) Comma abrogato ex art. 12, l. 189/2002 cit. (10) Comma prima sostituito ex art. 12, c. 1, l. 189/2002 e successivamente così modificato prima ex art. 1, c. 2ter d.l. 241/2004, conv. in l. 271/2004 cit. e poi ex art. 2, c. 1, lett. c), n. 2, d.lgs. 8-1-2007, n. 5, che ha aggiunto l’ultimo periodo. (11) Comma inserito ex art. 12, l. 189/2002 cit. e successivamente modificato ex art. 1, c. 2ter, d.l. 241/2004 conv. in l. 271/2004 cit. La Corte cost., con sent. 28-12-2005, n. 466, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo periodo del presente comma nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 12, della l. 30-7-2002, n. 189 che così disponeva: «La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale». 13bis. Partecipazione dell’amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio. (1) — 1. Se il ricorso di cui all’articolo 13 è tempestivamente proposto, il tribunale ordinario in composizione monocratica (2) fissa l’udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all’autorità che ha emesso il provvedimento. 18 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 2. L’autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all’articolo 14, comma 4. 3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione. (1) Art. inserito ex d.lgs. 13-4-1999, n. 113 (art. 4). (2) Le parole «tribunale ordinario in composizione monocratica» sostituiscono le precedenti parole «giudice di pace» ex art. 2, d.l. 29-12-2007, n. 249, in corso di conversione. In precedenza il d.l. 241/2004 conv. in l. 271/2004 aveva sostituito le originarie parole «tribunale in composizione monocratica» con le parole «giudice di pace». 14. Esecuzione dell’espulsione (L. 6-3-1998, n. 40, art. 12). (1) — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con i ministri per la Solidarietà sociale e del tesoro del bilancio e della programmazione economica. 2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica (2) territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento. 4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 19 sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione (3). 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice (4). 5bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione (5). 5ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (6). 5quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni (6). 5quinquies. Per i reati previsti ai commi 5ter e 5quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5ter, primo periodo, e 5quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto (6). 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura. 20 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. 8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il ministro dell’Interno adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il ministro dell’Interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri ministri. (1) Per il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza cfr. art. 20, d.P.R. 31-8-1999, n. 394 (Regolamento di attuazione T.U. stranieri). (2) Le parole «tribunale ordinario in composizione monocratica» sostituiscono le precedenti parole «giudice di pace» ex art. 2, d.l. 29-12-2007, n. 249, in corso di conversione. In precedenza il d.l. 241/2004 conv. in l. 271/2004 aveva sostituito le originarie parole «tribunale in composizione monocratica» con le parole «giudice di pace territorialmente competente, per la convalida». (3) Comma prima modificato ex art. 28, l. 189/2002 e ora così sostituito ex art. 1, c. 5, d.l. 241/2004 conv. in l. 271/2004 cit. (4) Comma così sostituito ex art. 13, l. 30-7-2002, n. 189. (5) Comma inserito ex art. 13, l. 189/2002 cit. (6) Comma inserito ex art. 13, l. 189/2002 cit. e così sostituito ex art. 1, c. 5bis, d.l. 241/2004, conv. in l. 271/2004 cit. 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale (L. 6-3-1998, n. 40, art. 16). — 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del Codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rila- APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 21 scia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo e alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza e integrazione sociale sono comunicate al sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente locale e per l’espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l’assistenza e l’integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 22 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 6bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo (1). 7. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l’anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall’anno 1998 (2). (1) Comma inserito ex art. 6, c. 4, d.l. 28-12-2006, n. 300, conv. in l. 26-22007, n. 17. (2) Per il programma di assistenza ed integrazione sociale e per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale cfr. rispettivamente artt. 25 e 27, d.P.R. 31-8-1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. stranieri). 27. Ingresso per lavoro in casi particolari (L. 6-3-1998, n. 40, art. 25; L. 30-12-1986, n. 943, art. 14 commi 2 e 4). (1) — 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea; b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (2); d) traduttori e interpreti; e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato; g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 23 h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione; i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone f isiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone f isiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»; r-bis) infermieri professionali assunti presso le strutture sanitarie pubbliche e private (3). 1bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone f isiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettu- 24 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO ra-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno» (4). 2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma. 3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività. 4. Il regolamento di cui all’articolo 1 contiene altresì norme per l’attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 5. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all’Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 5bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili (5). (1) Per i casi particolari di ingresso per lavoro cfr. art. 40, d.P.R. 31-8-1999, n. 394 (Regolamento di attuazione T.U. stranieri). (2) Lettera così sostituita ex art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs. 9-1-2008, n. 17. APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 25 (3) Lettera aggiunta ex art. 22, l. 30-7-2002, n. 189. (4) Comma inserito ex art. 5, c. 1, lett. b), d.l. 15-2-2007, n. 10, conv. in l. 6-42007, n. 46. (5) Comma aggiunto ex art. 22, l. 189/2002 cit. 27bis. Ingresso e soggiorno per volontariato. (1) — 1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell’interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico. 2. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti: a) appartenenza dell’organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie: 1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione; 2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; 3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l’organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l’indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana; c) sottoscrizione da parte dell’organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell’articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. 26 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l’esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta. 4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l’immigrazione, alle rappresentanze consolari all’estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. 5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specif icamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi. 6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9bis. (1) Art. inserito ex dlgs. 10-8-2007, n. 154 (art. 1, c. 1, lett. a). 27ter. Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica. (1) — 1. L’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell’applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’università e della ricerca. 2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e, fra l’altro, prevede: a) l’iscrizione nell’elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 27 b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell’istituto privato per chiedere l’ingresso di ricercatori e il numero consentito; c) l’obbligo dell’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione d’irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3; d) le condizioni per la revoca dell’iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo. 3. Il ricercatore e l’istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell’istituto medesimo che valutano l’oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. 4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell’attestato di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall’istituto di ricerca allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. 5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. 6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all’estero a cura dello Sportello unico per l’immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto. 7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell’attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso 28 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l’attività di ricerca. Per le finalità di cui all’articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale. 8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall’articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. 9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell’effettiva residenza all’estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4. 10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell’istituto di ricerca. 11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l’Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all’Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell’altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l’attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall’ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell’istituto presso cui si svolge l’attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l’attività di ricerca. (1) Art. inserito ex d.lgs. 9-1-2008, n. 17 (art. 1, c. 1, lett. b). APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 29 39. Accesso ai corsi delle università (L. 6-3-1998, n. 40, art. 37). — 1. In materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. 2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all’articolo 3, promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza. 3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell’università, e l’esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso (1); c) l’erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità; d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell’uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all’istruzione universitaria in Italia; f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. 4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con 30 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO il ministro dell’Interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. 4bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l’Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all’Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell’altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente: a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all’Unione europea per almeno due anni; b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto (2). 4ter. Le condizioni di cui al comma 4bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia (2). 5. È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (3). (1) Lettera così sostituita ex art. 1, c. 1, lett. b), d.lgs. 10-8-2007, n. 154. (2) Comma inserito ex art. 1, c. 1, lett. b), d.lgs. 154/2007 cit. APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 31 (3) Comma prima sostituito ex art. 26, l. 30-7-2002, n. 189 e poi così modificato ex art. 1, c. 6bis, d.l. 14-9-2004, n. 241, conv. in l. 12-11-2004, n. 271 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione). 39bis. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale. (1) — 1. È consentito l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri: a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore; b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell’ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281; c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela; d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell’università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. (1) Art. inserito ex d.lgs. 10-8-2007, n. 154 (art 1, c. 1 lett c)). STUPEFACENTI D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (G.U. 31-10-1990, n. 255 s.o.). — Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1) (1) Si riportano di seguito solo le tabelle allegate al d.P.R. 309/1990 che sono state oggetto di modifica ex dd.m. 18-4-2007, 18-7-2007, 25-9-2007, 21-12-2007. Beta-idrossimetil-3-fentanil DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE 4-bromo-2, 5-dimetossifeniletilamina 2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina 2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina 4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina 4-metiltioamfetamina N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil] acetanilide Acetildietilammide dell’acido (+)-lisergico estere acetico del 9, 10-dideidro-N, Ndietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide Acetildiidrocodeina estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-Nmetil-4,5-epossimorfinano Acetorfina 3-O-acetiltetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1- acetato di etorfina metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina Acido gamma-idrossibutirrico (GHB) acido 4-idrossibutirrico Alcaloidi totali dell’oppio (1) DENOMINAZIONE COMUNE 2C-B 2C-I 2C-T-2 2C-T-7 4-metilaminorex 4-MTA Acetil-alfa-metilfentanil TABELLA I (segue) (Articoli 13, comma 1, e 14) APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 32 DENOMINAZIONE COMUNE Argyeia nervosa semi (2) Aminorex Anileridina Amfetamina Amide dell’acido lisergico Allilprodina Alfaprodina Alfametiltiofentanil Alfametadolo Alfametilfentanil Alfameprodina Alfacetilmetadolo DENOMINAZIONE CHIMICA alfa-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano alfa-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-eptanolo N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil] propioanilide N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]- 4-piperidil] propioanilide alfa 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina (±)-alfa-metilfeniletilamina 9, 10-dideidro-6-metilergolina-8-betacarbossamide 2-amino-5-fenil-2-ossazolina estere etilico dell’acido 1-para-aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico ALTRA DENOMINAZIONE alidina 3-metiltiofentanil 3-metilfentanil alfa-acetilmetadone (segue) APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 33 DENOMINAZIONE COMUNE Butirrato di diossafetile Catha edulis pianta Buprenorfina (1) Betaprodina Betametadolo Betameprodina Beta-idrossifentanil Betacetilmetadolo Benzilmorfina Benzilpiperazina (BZP) (3) Benzitramide Benzetidina DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE estere etilico dell’acido 1-(2-benzilossie- benzilossietilnorpetidina til)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico 3-O-benzilmorfina ipesandrina N-Benzylpiperazina 1-Benzilpiperazina 1-(3-ciano-3, 3-difenilpropril)-4-(2-ossi-3propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine beta-3-acetossi-6-dimetilamino-4, 4-difenileptano N-[1-(beta-idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide beta-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3eptanolo beta-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina 21-ciclopropil-7-alfa-[(S)]-1-idrossi1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan6,7,8,14-tetraidrooripavina 4-morfolino-2,-difenilbutirrato di etile (segue) 34 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE Destromoramide intermedio(1) DET (N, N-dietiltriptamina) Diampromide Desomorfina Destroamfetamina Destromoramide Coca foglie Cocaina Codossina Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC) Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) Clonitazene Catina Catinone Chetobemidone DENOMINAZIONE CHIMICA 3-[2-(dietilamino)etil]indolo N-[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide (6aR, 10aR)-6a, 7, 8, 10a-tetraidro-6, 6, 9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-olo Diidrodesossimorfina (+)-alfa-metilfeniletilamina (+)-4-[2-metil-4-osso-3, 3-difenil-4-(1pirrolidinil) butil]-morfolino estere metilico della benzoilecgonina diidrocodeinone-6-carbossimetilossima (+)-norpseudoefedrina (–)-(S)-2-aminopropiofenone 4-meta-idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina 2-para-clorobenzil-1-dietilaminoetil-5nitrobenzimidazolo ALTRA DENOMINAZIONE (segue) APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 35 DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE Dietilamide dell’acido(+)-1-metillisergico (1) Dietiltiambutene 3-dietilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butene Difenossilato estere etilico dell’acido 1-(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico Difenossina acido 1-(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico Diidroetorfina 7, 8-diidr o-7-alfa-[1-(R)-idrossi-1metilbutil]-6, 14-endoetanotetraidrooripavina Diidromorfina (5-alfa, 6-alfa)-4, 5-epossi-17-metil- paramorfano morfinan-3, 6-diolo Dimefeptanolo 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-eptanolo Dimenossadolo 2-dimetilaminoetil-1-etossi-1, 1-difenilacetato Dimetiltiambutene 3-dimetilamino-1, 1-di- (2'-tienil)-1-butene Dipipanone 4, 4-difenil-6-piperdin-3-eptanone fenilpiperone DMA (2,5-dimetossiamfetamina) (±)-2, 5-dimetossi-alfa-metilfeniletilamina DMHP (1-idrossi-3(1, 2-dimetileptil)-7, 3-(1, 2-dimetileptil)-7, 8, 9, 10-tetraidro-6, 8, 9, 10-tetraidro-6, 6, 9-trimetril-6H- 6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-olo dibenzo [b,d] pirano) (segue) 36 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO ALTRA DENOMINAZIONE STP ossimetebanolo (segue) N, N-dimetil-1H-indol-3-etanamina brolamfetamina Eroina diamorfina Estere etilico dell’acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico (4) Etclorvinolo 1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo Etifossina 6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4H3, 1-benzossazina Etilciclidina (4) N-etil-1-fenilcicloesilamina PCE Etilmetiltiambutene 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1butene Etilmorfina 3-O-etilmorfina Etonizatene 1-dietilaminoetil-2-para-etossibenzil-5nitrobenzimidazolo Ecgonina DENOMINAZIONE CHIMICA 3-[2-(dimetilamino)etil]indolo (±)-4-bromo-2, 5-dimetossi-alfa-metilfeniletilamina (±)4-etil-2, 5-dimetossi-alfa-feniletilamina 2, 5-dimetossi-alfa, 4-dimetilfeniletilamina 3, 4-dimetossi-17-metilmorfinan-6-beta, 14-diolo acido 3-beta-idrossi-1-alfa-H,-5alfa-Htropan-2-beta-carbossilico Diacetilmorfina DENOMINAZIONE COMUNE DMT (N, N-dimetiltriptamina) DOB (4-bromo-2, 5-dimetossiamfetamina) DOET (4-etil,2,5-dimetossiamfetamina) DOM (4-metil-2, 5-dimetossiamfetamina) Drotebanolo APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 37 DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA tetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6, 14-entoeteno-oripavina estere etilico dell’acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico 3-(2-aminobutil)indolo 6-morfolin-4, 4'-difenil-3-eptanone N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide 2'-idrossi-5, 9-dimetil-2-feniletil-6, 7-benzomorfano 7-[2-[(alfa-metilfeniletil) amino]etil]teofillina 3-metil-2-fenilmorfolina 3-idrossi-N-feniletilmorfinano estere etilico dell’acido 1-(3-idrossi-3fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico 5-(orto-fluorofenil)-1, 3-diidro-1-metil-7nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one Morfoniletilmorfina fenetilazocina; fenobenzorfano alfa-etiltriptamina morfodone; eptazone ALTRA DENOMINAZIONE Folcodina omocodeina Funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe Furetidina estere etilico dell’acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico Flunitrazepam Fenetillina Fenmetrazina Fenomorfano Fenoperidina Etriptamina Fenadoxone Fenampromide Fenazocina Etosseridina Etorfina (segue) 38 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE ALTRA DENOMINAZIONE 6-dimetilamino-5-metil-4, 4-difenil-3esanone (±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone (-)-(R)-alfa-metilfeniletilamina (1)-3-idrossi-N-fenacilmorfinano (-)-N, alfa-dimetilfeniletilamina (-)-3-metossi-N-metilmorfinano (-)-4-[2-metil-4-ossi-3, 3-difenil-4-(1pirrolidinil)-butil] morfolina (-)-3-idrossi-N-metilmorfinano 14-idrossidiidromorfina estere etilico dell’acido 4-meta-idrossife- demidone; ossipetidina nil-1-metilpiperidin-4-carbossilico DENOMINAZIONE CHIMICA 9, 10-dideidro-N, N-dietil-6-metilergoli- (+)-lysergide; (+)-N, N-dietil-lysergamina-8-beta-carbossamide de; LSD 25 MBDB (N-metil-(3, 4-metilendiossife- N-metil-alfa-etil-3, 4-metilendiossi-feninil)-2-butanamina letilamina (segue) Levorfanolo Lophophora Williamsii pianta (Peyote) LSD (Deitilamide dell’acido lisergico) Levoamfetamina Levofenoacilmorfano Levometamfetamina Levometorfano Levomoramide Ketamina Ipomoea violacea semi (2) Isometadone Gamma-butirrolattone (GBL) Idromorfinolo Idrossipetidina APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 39 DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA Metilcatinone Metildesorfina Metildiidromorfina Metilfenidato Metazocina ALTRA DENOMINAZIONE N, alfa-dimetil-omopiperonilamina alfa-metil-3, 4-(metilendiossi)-feniletilamina MDE; N-etil-MDA (segue) desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano 2'-idrossi-2, 5, 9-trimetil-6, 7-benzomor- metobenzorfano fano 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one metcatinone 6-metil-delta-6-deidrossimorfina 6-metil-diidromorfina estere metilico dell’acido 2-fenil-2-(2- fenilidato piperidil)-acetico Tenamfetamina MDA (3, 4-metilendiossiamfetamina) MDEA (3, 4-metilendiossietilamfetamina (±)-N-etil-alfa-metil-3, 4-(metilendiossi) feniletilamina MDMA (3, 4-metilendiossimetamfetamina) (±)-N, alfa-dimetil-3, 4-(metilendiossi) feniletilamina Meclofenossato estere 2-(dimetilamino) etilico dell’acido 4-cloro-fenossiacetico Mescalina (5) Mesocarb 3-(alfa-metilfeniletil)-N-(fenilcarbamoil) sidnone ammina Metadone 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-eptanone Metadone intermedio 4-ciano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutano Metamfetamina (+)-(S)-N, alfa-dimetilfeniletilamina 40 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE 5-metil-didromorfinone Miristilbenzilmorfina 3-benzil-6-miristil-morfina 2-metossi-alfa-metil-4, 5-(metilendiossi) feniletilamina 9, 10-dideidro-N-etil-N-[1-idrossi-metilpropril]-1, 6-metilergolina-8-beta-carbossamide 9, 10-dideidro-N-etil-6-metilergolina-8beta-carbossamide estere etilico dell’acido 1-(2-morfolinoe- morfolinetilnorpetidina til)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico 7, 8-deidro-4, 5-epossi-3, 6-diidrossi-Nmetilmorfinano Morfina metil bromuro ed altri derivati morfinici ad «azoto pentavalente» tra i quali i derivati N-ossimorfinici (quale la N-ossicodeina) (1) Morfolide dell’acido (+) lisergico MPPP estere propionico dell’1-metil-4-fenil-4piperidinolo N-etilamfetamina N-etil-alfa-metilfeniletilamina Morfina Morferidina Monoetilamide dell’acido (+)-lisergico Metopone Mirofina MMDA (5-metossi-3, 4-metilendiossiamfetamina) Monoetilamide dell’acido (+)- 1-metillisergico (segue) APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 41 DENOMINAZIONE COMUNE PCE (eticiclidina) PCP (fenciclidina) Para-fluorofentanil Norcodeina Norlevorfanolo Normetadone Normorfina Norpipanone Oppio Paglia di papavero Paraesil Noracimetadolo Nicocodina Nicodicodina Nicomorfina N-idrossi-MDA DENOMINAZIONE CHIMICA (-)-morfinan-3-olo desmetilmetadone Morfina N-demetilata NDHC ALTRA DENOMINAZIONE (segue) 3-esil-7, 8, 9, 10-tetraidro-6, 6, 9-trime- 5'-metil-delta6a-10a-tetraidrocannabinolo til-6H-dibenzo [b,d] piran-1-olo 4'-fluoro-N-(1-feniletil-4-piperidil) propionanilide N-etil-1-fenilcicloesilamina cicloesamina 1-(1-fenilcicloesil)piperidina 6-nicotinilcodeina 6-nicotinildiidrocodeina 3, 6-dicotinilmorfina (±)-N-[alfa-metil-3, 4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina (±)-alfa-3-acetossi-6-metilamino-4, 4-difenileptano N-demetilcodeina (-)-3-idrossimorfinano 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-esanone Demetilmorfina 4, 4-difenil-6-piperidin-3-esanone 42 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze) Pirrolidide dell’acido (+) lisergico PMA (para-metossiamfetamina) PMMA (parametossiametamfetamina) Piritramide PHP (roliciclidina) Piminodina Petidina intermedio C Petidina intermedio A Petidina intermedio B Petidina Pemolina PEPAP DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE para-metossi-alfametilfeniletilamina para-metossi-N, alfadimetilfeniletilamina (segue) 2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one estere acetico dell’1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo estere etilico dell’acido 1-metil-4-fenilpi- meperidina peridin-4-carbossilico 1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina estere etilico dell’acido 4-fenilpiperidin- normeperidina; norpetidina 4-carbossilico acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico 1-(1-fenilcicloesil) pirrolidina PCPY estere etilico dell’acido 4-fenil-1-(3-fenila- anopridina minopropil) piperidin-4-carbossilico amide dell’acido 1-(3-ciano-3, 3-difenil- pirinitramide propril)-4-(1-piperidin) piperidin-4-carbossilico APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 43 DENOMINAZIONE COMUNE Racemorfano Rivea corymbosa semi (2) Salvia divinorum pianta Salvinorina A TCP (tenociclidina) Tebacone Psilocina Racemetorfano Racemoramide Psilocibina Propiram Prolintano Properidina Proeptazina DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE metorfinano (segue) psilotsina deossidiidrotebacodina; metorfano indocibina ipropetidina; gevelina; isopedina dimefeprimina 1-[1-(2-tienil)cicloesil] piperidina 6-acetossi-4, 5-epossi-3-metossi-N-metil- acetildiidrocodeinone morfin-6-ene 1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano 1-[1-(fenilmetil) butil] pirrolidina estere isopropilico dell’acido 1-metil-4fenilpiperidin-4-carbossilico N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamide diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-olo 3-[2-(dimetilamino) etil] indol-4-olo (±)-3-metossi-N-metilmorfinano (±)-4-[2-metil-4-ossi-3, 3-difenil-4-(1pirrolidinil)-butil]-morfolina (±)-3-idrossi-N-metilmorfinano 44 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE 6, 7, 8, 14-tetradeidro-4, 5alfa-epossi-3, paramorfina 6-dimetossi-17-metilmorfinano (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3cicloesene-1-carbossilato (±)-3, 4, 5trimetossi-alfa-metilfeniletilamina 2, 4, 5-trimetossiamfetamina 1, 2, 5-trimetil-4-fenil-4-propionos- dimetilmeperidina sipiperidina (1) Sostanze aggiunte ex art. 1, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007. (2) Sostanza aggiunta ex art. 1, d.m. 25-9-2007, a decorrere dal 12-10-2007. (3) Sostanza aggiunta ex art. 1, d.m. 18-7-2007, a decorrere dal 28-7-2007. (4) Sostanza esclusa ex art. 4, d.m. 18-4-2007 a decorrere dal 28-4-2007. (5) La parola «Mescalina» sostituisce la precedente «Messalina» ex art. 3, d.m. 18-4-2007 a decorrere dal 28-4-2007. (6) Nota in calce aggiunta ex art. 5, d.m. 18-4-2007 a decorrere dal 28-4-2007. (*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all’indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all’articolo 13 comma 1. Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometorfano e Destrorfano (6). Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±)-2-amino-1-fenilpropan1-olo) come da D.Lgs. 258/1996. Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere. TMA (3, 4, 5-trimetossiamfetamina) TMA-2 Trimeperidina Tilidina Tebaina APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 45 Ciclobarbital Codeina** Amobarbital Buprenorfina** Alfentanil DENOMINAZIONE COMUNE Acetildiidrocodeina (segue) DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-Nmetil-4, 5-epossimorfinano N-[1-[2-(4-etil-4, 5-diidro-5-ossi-1Htetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4piperidinil]-N-fenilpropanamide acido 5-etil-5-(3-metilbutil) barbiturico acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico 21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1, 2,2-trimetilpropil]-6, 14-endo-etan-6, 7, 8, 14-tetraidrooripavina acido 5-(1-cicloesen-1-il)5-etilbarbiturico tetraidrofenobarbitale; tetraidrogardenale 3-0-metilmorfina (1) Le parole «ricetta a ricalco» e «i medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato IIIbis)» sono così sostituite ex art. 7, d.m. 18-4-2007. I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l’allegato IIIbis del testo unico (1). Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E (1). TABELLA II - SEZIONE A (Articoli 13, comma 1, e 14) 46 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE Idromorfone** Folcodina Glutetimide Idrocodone** Dipipanone Eptabarbital Etilmorfina Fentanil** Flunitrazepam Diidrocodeina** Difenossina Difenossilato Destromoramide DENOMINAZIONE CHIMICA (+)-4-[2-metil-4-osso-3, 3-difenil-4-(1pirrolidinil)butil]-morfolino estere etilico dell’acido 1-(3-ciano-3, 3difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico acido 1 -(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4fenilisonipecotico 3-metossi-4, 5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfinano 4, 4-difenil-6-piperidin-3-eptanone acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico 3-0-etilmorfina 1-feniletil-4-N-propionilanilino piperidina 5-(orto-fluorofenil)-1, 3-diidro-1-metil-7nitro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one morfoniletilmorfina 2-etil-2-fenilglutarimide 3-metossi-4, 5-epossi-6-ossi-N-metilmorfinano 3-idrossi-N-metil-6-ossi-4, 5-epossimorfinano Diidromorfinone diidrocodeinone Omocodeina Fenilpiperone ALTRA DENOMINAZIONE (segue) APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 47 DENOMINAZIONE COMUNE Nicocodina Nicodicodina Norcodeina Ossicodone** Ossimorfone** Pentobarbital Petidina Morfina** Metadone** Metaqualone Metilfenidato Levorfanolo Mecloqualone Ketamina DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE (±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone (-)-3-idrossi-N-metilmorfinano 3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-eptanone 3-(2-metilfenil)-2-metil-4(H)-chinazolinone estere metilico dell’acido 2-fenil-2-(2- fenilidato piperidil)-acetico 7, 8-deidro-4, 5-epossi-3, 6-diidrossi-Nmetilmorfinano 6-nicotinilcodeina 6-nicotinildiidrocodeina NDHC N-demetilcodeina 14-idrossidiidrocodeinone 14-idrossidiidromorfinone acido 5-etil-5-(1-metilbutil) barbiturico estere etilico dell’acido 1-metil-4-fenil- Meperidina piperidin-4-carbossilico (segue) 48 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamide estere metilico dell’acido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)piperidin-4-carbossilico acido 5-allil-5-(1-metilbutil) barbiturico N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]4-piperidil] propioanilide 6, 7, 8, 14-tetradeidro-4, 5alfa-epossi-3, paramorfina 6-dimetossi-17-metilmorfinano N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo (1) Nota in calce soppressa ex art. 5, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007. Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: Destrometorfano e Destrorfano (1). Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere. Zipeprolo Tiofentanil Tebaina Secobarbital Sufentanil Remifentanil Propiram APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 49 Aprobarbital Amfepramone Amineptina Alprazolam Allobarbital Alossazolam DENOMINAZIONE COMUNE Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico Acido gamma-idrossibutirrico (GHB) Alazepam ALTRA DENOMINAZIONE acido 4-idrossibutirrico 7-cloro-1, 3-diidro-5-fenil-1-(2, 2, 2tifluoroetil)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one acido 5,5-diallilbarbiturico 10-bromo-11b-(ortofluorofenil)-2, 3, 7, 11b-tetraidroossazolo [3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one 8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo [4, 3-a] [1,4] benzodiazepina 2-(dietilamino) propiofenone dietilpropione 7 [(10,11-diidro-5H-dibenzo [a,d] cicloepten5il) amino] acido eptanoico acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico DENOMINAZIONE CHIMICA (segue) (1) Le parole «Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta» sono così sostituite ex art. 7, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 29-4-2007. Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta (1). TABELLA II - SEZIONE B 50 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE Clorazepato Clonazepam Clobazam Camazepam Butalbital Butallilonale Butobarbitale Butorfanolo Brotizolam Barbexaclone Barbital Benzfetamina Brallobarbitale Bromazepam DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE fenobarbital propilesedrina acido 5,5-dietilbarbiturico dietilmalonilurea N-benzil-N, alfadimetilfeniletilamina N-benzil-N-metilamfetamina acido 5-allil-5-(2-bromoallil) barbiturico 7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4benzodiazepin-2-one 2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6Htieno [3,2-f]-s-triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico sonbutal acido 5-butil-5-etilbarbiturico (-)-N-ciclobutilmetil-3, 14-diidrossimorfinano 7-cloro-1, 3-diidro-3-(N,N-dimetilcarbamoil) 1-metil-5-fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 7-cloro-1 -metil-5-fenil-1 H1,5-benzodiazepin-2, 4 (3H, 5H)-dione 5-(orto-clorofenil)-1, 3-diidro-7-nitro2H-1, 4-benzodiazepin-2-one acido 7-cloro-2, 3-diidro-2-ossi-5-fenil1H-1, 4-benzodiazepin-3-carbossilico (segue) APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 51 DENOMINAZIONE COMUNE Etinamato Etil loflazepato Estazolam Diazepam Destropropossifene Delta-9-tetraidrocannabinolo (1) Delorazepam Clotiazepam Clossazolam Clordiazepossido DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE (segue) 7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1, 4- metaminodiazepossido; clopossido benzodiazepina 4-ossido 10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2, 3, 7, 11b-tetraidro-ossazolo-[3, 2-d] [1,4] benzodiazepin-6 (5H)-one 5-(orto-clorofenil)-7-etil-1, 3-diidro-1metil-2H-tieno [2,3-e]-1, 4-diazepin-2-one 7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1, 3-diidro- clordemetildiazepam 2H-1, 4-benzodiazepin-2-one (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran1-olo alfa-(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3metil-2-butanol propionato 7-cloro-1, 3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] benzodiazepina estere etilico dell’acido 7-cloro-5-(2fluorofenil)-2, 3-diidro-2-ossi-1H-1, 4benzodiazepin-3-carbossilico 1-etinilcicloesanolcarbamato carbamato di 1-etil cicloesile 52 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE Lefetamina Loprazolam Ketazolam Flurazepam Fentermina Fludiazepam Fencamfamina Fendimetrazina Fenobarbital Fenproporex Etizolam DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE 4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno [3, 2-f] [1, 2, 4] triazolo [4, 3-a] [1, 4] diazepina N-etil-3-fenil-2-norbornanamina 2-etilamino-3-fenil-norcanfano (+)-(2S, 3S)-3, 4-dimetil-2-fenilmorfolina acido 5-etil-5-fenilbarbiturico (±)-3-[(alfa-metilfeniletil) amino] propionitrile alfa, alfa-dimetilfeniletilamina 7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1, 3-diidro-1metil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(ortofluorofenil)-1, 3-diidro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 11-cloro-8, 12b-diidro-2, 8-dimetil-12bfenil-4H-[1,3] ossazino [3, 2-d] [1,4] benzodiazepin-4, 7(6H)-dione (-)-N, N-dimetil-1, 2-difeniletilamina SPA 6-(orto-clorofenil)-2, 4-diidro-2-[(4-metil1-piperazinil) metilene]-8-nitro-1Himidazo [1, 2-a] [1,4] benzodiazepin-1-one (segue) APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 53 DENOMINAZIONE COMUNE Nimetazepam Nabilone (1) Metarbitale Metilfenobarbitale Metiprilone Midazolam Mefenorex Meprobamato Medazepam Mazindolo Lormetazepam Lorazepam DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE (segue) 7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1, 3-diidro-3idrossi-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1, 3-diidro-3- N-metillorazepam idrossi-1-metil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 5-(para-clorofenil)-2, 5-diidro-3H-imidazo [2, 1-a] isoindol-5-olo 7-cloro-2, 3-diidro-1-metil-5-fenil-1-H-1, 4-benzodiazepina N-(3-cloropropil)-alfa-metilfeniletilamina 2-meitl-2-propil-1, 3-propandiol dicarba- estere dicarbamico del 2-metil-2-propilmato 1, 3-propandiolo acido 5, 5-dietil-1-metilbarbiturico acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico 3, 3-dietil-5-metil-piperidin-2, 4-dione 8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4Himidazol [1, 5-a] [1,4] benzodiazepina 3-(1,1-dimetileptil)-6, 6a, 7, 8, 10, 10aesaidro-1-idrossi-6,6-dimetil-9Hdibenzo[b,d]piran-9-one 1, 3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 54 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE Propilesedrina Prazepam Pipradrolo Pirovalerone Pinazepam Pentazocina Ossazolam Ossazepam Nordazepam Nitrazepam DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE 1, 3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 7-cloro-1, 3-diidro-5-fenil-2H-1, 4-benzo- desmetildiazepam; nordiazepam diazepin-2-one 7-cloro-1, 3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H1, 4-benzodiazepin-2-one 10-cloro-2, 3, 7, 11b-tetraidro-2-metil-11bfenilossazolo [3, 2-d] [1,4] benzodiazepin2-one (2R, 6R, 11R) - 1, 2, 3, 4, 5, 6-esaidro-6, 11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2, 6-metano-3-benzazocin-8-olo 7-cloro-1, 3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 1, 1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo 1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone 7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1, 3-diidro5-fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one 1-cicloesil-2-metilaminopropano (segue) APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 55 DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE (segue) 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1, 3-diidro-1(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-tione acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico 7-cloro-1, 3-diidro-3-idrossi-1-metil- N-metilossazepam, 3-idrossi diazepam 5fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato) Tetrazepam 7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1, 3-diidro-1metil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one Tramadolo (2) 2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil) cicloesanolo Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (1) Dronabinol Triazolam 8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-striazolo [4, 3-a] [1,4] benzodiazepina Vinilbital acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico Zaleplon N-[3-(3-cianopirazolo [1, 5-a] pirimidin7-il)fenil]-N-etilacetamide Zolpidem N, N-6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo [1, 2-a] piridin-3-acetamide Secbutabarbital Temazepam Quazepam 56 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6, 7-diidro7-ossi-5H-pirrolo-[3, 4b]-pirazin-5-ilico dell’acido 4-metil-1-piperazincarbossilico PENTAZOCINA FENOBARBITAL DESTROPROPOSSIFENE BARBEXACLONE Composizioni medicinali contenenti: (1) Parole soppresse ex art. 7, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007. [Ricetta da rinnovarsi volta per volta] (1) TABELLA II - SEZIONE C (1) Sostanze aggiunte ex art. 2, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007. (2) Sostanza esclusa ex art. 1, c. 1, d.m. 19-6-2006. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere. Zopiclone ALTRA DENOMINAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 57 COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 ore (Tabella n. 8 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana), contengono ossicodone e suoi sali per un quantitativo complessivo della suddetta sostanza, espresso come base anidra, inferiore al 2,5 per cento incluso per le composizioni multidose o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o non superiore a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,300 g della suddetta sostanza. Le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi (2). (segue) COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l’1 per cento e il 2,5 per cento inclusi o per le composizioni monodose una quantità superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100 g per unità di somministrazione e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,500 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. (1) Le parole in parentesi sono soppresse ex art. 7, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007. [Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato IIIbis): Ricetta a ricalco] (1). [Ricetta da rinnovarsi volta per volta] (1) TABELLA II - SEZIONE D 58 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (1) Le parole da «COMPOSIZIONI» fino a «principi attivi» sono eliminate ex art. 6, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007. (2) Voce inserita ex art. 1, c. 1, d.m. 21-12-2007 (G.U. 29-1-2008, n. 24) a decorrere dal 3-2-2008. MIDAZOLAM LORAZEPAM DIAZEPAM CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM) COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti: COMPOSIZIONI contenenti tramadolo. COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi (1). COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa. COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina. COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all’1 per cento della quantità di difenossilato. COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina, espresso come base anidra, non superiore allo 0,05 per cento; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 59 BROTIZOLAM BROMAZEPAM ALPRAZOLAM ALAZEPAM COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti: (segue) COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi (2). COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B. Composizioni ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (F.U. Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, inferiore all’1% p/p per le composizioni multidose, o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi (1). (1) Le parole in parentesi sono soppresse ex art. 7, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007. [Ricetta medica] (1) TABELLA II - SEZIONE E 60 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO NORDAZEPAM NITRAZEPAM NIMETAZEPAM MIDAZOLAM MEPROBAMATO MEDAZEPAM LORMETAZEPAM LORAZEPAM KETAZOLAM FLURAZEPAM ETIZOLAM ESTAZOLAM DIAZEPAM DELORAZEPAM CLOTIAZEPAM CLORDIAZEPOSSIDO CLORAZEPATO CLONAZEPAM CLOBAZAM (segue) APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 61 (1) Le parole da «COMPOSIZIONI» fino a «procedimenti estrattivi» sostituiscono le precedenti ex art. 8, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-42007. (2) Le parole da «COMPOSIZIONI» fino a «principi attivi» sono aggiunte ex art. 6, d.m. 18-4-2007 cit. ZOPICLONE ZOLPIDEM ZALEPLON TRIAZOLAM TETRAZEPAM TEMAZEPAM QUAZEPAM PRAZEPAM PINAZEPAM OSSAZOLAM OSSAZEPAM 62 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO