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APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
AL VOLUME 514/1
TULPS
Regolamento
e leggi complementari
(ed. 2007)
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (G.U. 26-6-1931, n. 146). —
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza
110. (1) — 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di
apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza,
nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso
questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì,
esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (2).
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto
delle scommesse.
3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita
esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al
pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle
attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (2).
4. L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine
vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e apparecchi di cui al comma 6 (3).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti
rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano
con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
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insieme all’elemento aleatorio sono presenti anche gli elementi di abilità,
che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso
della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di
gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita
non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore
a 100 euro, erogate dalla macchina [in monete metalliche] (4). Le vincite,
computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (5);
a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere prevista la
verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a) (6);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali
apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto
delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al
sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli
apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri
punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera (7).
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore
esprime la sua abilità f isica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore,
per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a
venti volte il costo della partita;
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[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o
da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei
quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo
la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un
massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2004, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo
14bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte.
Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in
uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione
degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni] (8);
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non
distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore
a 50 centesimi di euro.
7bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per
i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1°
maggio 2004 (9).
8. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato
ai minori di anni 18.
8bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e
con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni
è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso
in violazione del divieto posto dal comma 8 (10).
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi
6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio
nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli
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autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo
l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi,
in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b),
c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita’ di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un
periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non
siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da
500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio (11) (12).
9bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso (10).
9ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata
commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è
presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio (10).
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9quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio
1951, n. 168 (10).
10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi
dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge
25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell’articolo 8bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal
questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88 (2).
11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi
installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore
degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria (2).
(1) Art. sostituito ex l. 27-12-2002, n. 289 (cd. legge finanziaria 2003) (art. 22,
c. 3).
(2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 540-546, l. 23-12-2005, n. 266 (cd.
Legge finanziaria 2006).
(3) Comma così modificato ex art. 1, c. 85, l. 27-12-2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
(4) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 38, c. 7, d.l. 4-72006, n. 223, conv. in l. 4-8-2006, n. 248.
(5) Lettera così modificata ex art. 1, c. 282, l. 24-12-2007, n. 244 (Legge
finanziaria 2008).
(6) Lettera inserita ex art. 1, c. 282, l. 244/2007 cit.
(7) Comma da ultimo modificato ex art. 1, c. 525, l. 266/2005. In precedenza
il comma era stato modificato ex art. 39, c. 7, d.l. 30-9-2003, n. 269, conv. in l. 2411-2003, n. 326.
A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con
apparecchi di cui alla lett. a) del presente comma 6, è fissato nella misura del 12%
delle somme giocate, ex art. 1, c. 531, l. 266/2005 cit.
(8) Lettera prima modificata ex art. 39, c. 7, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003
cit. e successivamente abrogata ex art. 1, c. 495, l. 30-12-2004, n. 311.
(9) Comma inserito ex art. 39, c. 7, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 cit. e poi
modificato dallo stesso art. 39, d.l. 269/2003 cit. come a sua volta modificato ex
art. 4, c.195, l. 24-12-2003, n. 350.
(10) Comma inserito ex art. 1, c. 542 e 544, l. 23-12-2005, n. 266 (Legge
finanziaria 2006).
(11) Comma così sostituito ex art. 1, c. 86, l. 296/2006 cit. (Legge finanziaria
2007). Il comma era stato sostituito ex art. 1, c. 543, l. 266/2005 cit.
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NORME COMPLEMENTARI
DEPENALIZZAZIONE
L. 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. 30-11-1981, n. 329). — Modifiche al sistema penale
22bis. Competenza per il giudizio di opposizione. (1) — Salvo quanto
previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone
davanti al giudice di pace.
L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata
applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
b) di previdena e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e
delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria;
g-bis) antiriciclaggio (2);
L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel
massimo a € 15.493;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella
pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni
previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
(1) Art. inserito ex d.lgs. 30-12-1999, n. 507 (art. 98).
(2) Lettera aggiunta ex art. 66, c. 8, d.lgs. 21-11-2007, n. 231.
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ESERCIZI PUBBLICI
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (G.U. 24-4-1998, n. 95, s.o. 80/L). —
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
5. Requisiti di accesso all’attività. — 1. Ai sensi del presente decreto
l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
[a) coloro che sono stati dichiarati falliti] (1);
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII
del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena
pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli
442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali.
e) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata
una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla
base delle disposizioni previste dall’articolo 688 del Codice di procedura
penale, dall’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall’articolo 10bis
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall’articolo 18 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del comma 2
del presente articolo permane per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero,
qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza.
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APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
5. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al
settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto
dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari,
o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Inps;
c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro esercenti il
commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), c) dell’articolo 12, comma 2, del
decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375.
6. In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma
precedente è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le
materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone
l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A
tale f ine saranno considerate in via prioritaria le Camere di commercio, le
organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti
da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l’apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli
aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le
materie, con particolare riferimento alle normative relative all’ambiente, alla
sicurezza e alla tutela e informazione di consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli
operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la
partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore
commerciale.
10. Le regioni garantiscono l’inserimento delle azioni formative di cui ai
commi 7 e 9 nell’ambito dei propri programmi di formazione professionale.
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
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11. L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello
relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso
dei requisiti del presente articolo. L’Albo istituito dall’articolo 3 della legge
25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.
(1) Lettera abrogata ex art. 20, c. 1, d.lgs. 12-9-2007, n. 169, a decorrere
dall’1-1-2008.
24. Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi.
— 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo
9, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge
29 novembre 1982, n. 887 e successive modifiche, possono costituire società
finanziarie aventi per f inalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e
inderogabilmente nei rispettivi statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull’intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all’apposito elenco tenuto dal ministro del Tesoro, in
conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società f inanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:
a) all’incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie
e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva
fidi partecipanti (1);
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell’efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;
c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica
agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1 (2).
5. Con decreto del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, bilancio e programmazione economica, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti di-
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APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
sposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4 (3).
6. (Omissis).
(1) Lettera modificata ex art. 1, c. 877, l. 27-12-2006, n. 296, a decorrere
dall’1-1-2007.
(2) Lettera aggiunta ex art. 54, c. 3, l. 23-12-1998, n. 448 (Legge finanziaria
1999).
(3) Cfr. d.m. 22-5-2007 (G.U. 26-10-2007, n. 250).
STRANIERI
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. 18-8-1998, n. 191, s.o. 139/L).
— Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
13. Espulsione amministrativa (L. 6-3-1998, n. 40, art. 11). (1) — 1. Per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il ministro dell’Interno
può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio
dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli Affari esteri.
2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1bis, o senza aver richiesto il permesso di
soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato,
ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo (2);
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2,
lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo
29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine (3).
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
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3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire
l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo
solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa.
In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa
della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura
del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo 14 (4).
3bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla
osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura
penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere
negato ai sensi del comma 3 (5).
3ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore (5).
3quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3bis e 3ter, il giudice, acquisita la
prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13bis, 13ter e 14 (5).
3quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura
penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma
dell’articolo 307 del codice di procedura penale (5).
14
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
[3sexies. Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso qualora si
proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente testo
unico] (6).
4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
comma 5 (4).
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione
a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento (4).
5bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente
e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in
composizione monocratica (7) territorialmente competente il provvedimento con
il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e
al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento
possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando
la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso
non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale ordinario in composizione
monocratica (7) deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria (8).
5ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
15
questure forniscono al tribunale ordinario in composizione monocratica (7),
nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di
un locale idoneo (8).
[6. Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di polizia di frontiera.
Quando l’espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore
può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest’ultimo si
sottragga all’esecuzione del provvedimento] (9).
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il
ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica (7) del luogo in
cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale ordinario in
composizione monocratica (7) accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con
unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di
deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal
giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove
necessario, da un interprete (10).
[9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è
presentato al pretore del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché
sia disposta la misura di cui al comma 1 dell’articolo 14, provvede il pretore
competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il
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APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile] (9).
[10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal
giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete] (9).
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso è
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo
Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione
lo straniero è punito con la reclusione da uno a quatro anni ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di
cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello
straniero già espulso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il
quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29 (10).
13bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da
uno a cinque anni (11).
13ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13bis è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo (11).
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13
opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia (4).
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
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15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In
tal caso, il questore può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1.
16. L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire
4 miliardi per l’anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall’anno
1998.
(1) Per il divieto di rientro per gli stranieri espulsi cfr. art. 19, d.P.R. 31-81999, n. 394 (Regolamento di attuazione T.U. stranieri).
(2) Lettera così sostituita ex art. 5, c. 1, lett. a), d.l. 15-2-2007, n. 10, conv. in l.
6-4-2007, n. 46.
(3) Comma inserito ex art. 2, c. 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 8-1-2007, n. 5.
(4) Comma così sostituito ex art. 12, l. 30-7-2002, n. 189.
(5) Comma inserito ex art. 12, l. 189/2002 cit.
(6) Comma abrogato ex art. 3, c. 7, d.l. 27-7-2005, n. 144, conv. in l. 31-72005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale). In
precedenza il comma era stato inserito ex art. 12, l. 189/2002 cit.
(7) Le parole «tribunale ordinario in composizione monocratica» sostituiscono le precedenti «giudice di pace» ex art. 2, d.l. 29-12-2007, n. 249 in corso di
conversione.
In precedenza il d.l. 241/2004 conv. in l. 24/2004 aveva sostituito le orginarie
parole «tribunale in composizione monocratica» con le parole «giudice di pace».
(8) Il precedente comma 5bis, introdotto ex art. 2, d.l. 4-4-2002, n. 51, conv. in
l. 7-6-2002, n. 106 è stato sostituito dagli attuali 5bis e 5ter ex art. 1, c. 1, d.l. 14-92004, n. 241, conv. in l. 12-11-2004, n. 271 (Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione).
(9) Comma abrogato ex art. 12, l. 189/2002 cit.
(10) Comma prima sostituito ex art. 12, c. 1, l. 189/2002 e successivamente
così modificato prima ex art. 1, c. 2ter d.l. 241/2004, conv. in l. 271/2004 cit. e poi
ex art. 2, c. 1, lett. c), n. 2, d.lgs. 8-1-2007, n. 5, che ha aggiunto l’ultimo periodo.
(11) Comma inserito ex art. 12, l. 189/2002 cit. e successivamente modificato
ex art. 1, c. 2ter, d.l. 241/2004 conv. in l. 271/2004 cit.
La Corte cost., con sent. 28-12-2005, n. 466, ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo il secondo periodo del presente comma nella formulazione risultante
dalle modifiche introdotte dall’art. 12, della l. 30-7-2002, n. 189 che così disponeva: «La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al
comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale».
13bis. Partecipazione dell’amministrazione nei procedimenti in camera
di consiglio. (1) — 1. Se il ricorso di cui all’articolo 13 è tempestivamente
proposto, il tribunale ordinario in composizione monocratica (2) fissa l’udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso
presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all’autorità che ha
emesso il provvedimento.
18
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
2. L’autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all’articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
(1) Art. inserito ex d.lgs. 13-4-1999, n. 113 (art. 4).
(2) Le parole «tribunale ordinario in composizione monocratica» sostituiscono le precedenti parole «giudice di pace» ex art. 2, d.l. 29-12-2007, n. 249, in
corso di conversione.
In precedenza il d.l. 241/2004 conv. in l. 271/2004 aveva sostituito le originarie parole «tribunale in composizione monocratica» con le parole «giudice di pace».
14. Esecuzione dell’espulsione (L. 6-3-1998, n. 40, art. 12). (1) — 1.
Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più
vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell’Interno,
di concerto con i ministri per la Solidarietà sociale e del tesoro del bilancio e
della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
tribunale ordinario in composizione monocratica (2) territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall’adozione del provvedimento.
4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l’udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza
del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
19
sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può
essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione (3).
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o
il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice (4).
5bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.
L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione (5).
5ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è
stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il
permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato
richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica (6).
5quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5ter, primo periodo,
che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni (6).
5quinquies. Per i reati previsti ai commi 5ter e 5quater si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5ter,
primo periodo, e 5quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto (6).
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione della
misura.
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APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o
con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il ministro dell’Interno adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali,
con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché
per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti
in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il ministro
dell’Interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri ministri.
(1) Per il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza cfr.
art. 20, d.P.R. 31-8-1999, n. 394 (Regolamento di attuazione T.U. stranieri).
(2) Le parole «tribunale ordinario in composizione monocratica» sostituiscono le precedenti parole «giudice di pace» ex art. 2, d.l. 29-12-2007, n. 249, in
corso di conversione. In precedenza il d.l. 241/2004 conv. in l. 271/2004 aveva
sostituito le originarie parole «tribunale in composizione monocratica» con le parole «giudice di pace territorialmente competente, per la convalida».
(3) Comma prima modificato ex art. 28, l. 189/2002 e ora così sostituito ex art.
1, c. 5, d.l. 241/2004 conv. in l. 271/2004 cit.
(4) Comma così sostituito ex art. 13, l. 30-7-2002, n. 189.
(5) Comma inserito ex art. 13, l. 189/2002 cit.
(6) Comma inserito ex art. 13, l. 189/2002 cit. e così sostituito ex art. 1, c. 5bis,
d.l. 241/2004, conv. in l. 271/2004 cit.
18. Soggiorno per motivi di protezione sociale (L. 6-3-1998, n. 40, art.
16). — 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del Codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli
enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rila-
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
21
scia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate,
con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo e alla rilevanza
del contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza e integrazione sociale sono comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi
da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente locale e per
l’espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire
l’assistenza e l’integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate
dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo
è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia
iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il
tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l’espiazione di una
pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato
prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
22
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
6bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in
una situazione di gravità ed attualità di pericolo (1).
7. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per
l’anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall’anno 1998 (2).
(1) Comma inserito ex art. 6, c. 4, d.l. 28-12-2006, n. 300, conv. in l. 26-22007, n. 17.
(2) Per il programma di assistenza ed integrazione sociale e per il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale cfr. rispettivamente artt. 25
e 27, d.P.R. 31-8-1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. stranieri).
27. Ingresso per lavoro in casi particolari (L. 6-3-1998, n. 40, art. 25; L.
30-12-1986, n. 943, art. 14 commi 2 e 4). (1) — 1. Al di fuori degli ingressi
per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote
di cui all’articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti
di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano
la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia
di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico (2);
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero,
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del
lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
23
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite
nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone f isiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in
Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone f isiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
r-bis) infermieri professionali assunti presso le strutture sanitarie pubbliche e private (3).
1bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1
siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone f isiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di
servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di
lavoro nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha sede il datore di
lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettu-
24
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
ra-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno» (4).
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che
provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’autorizzazione è
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo,
determina le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all’articolo 1 contiene altresì norme per l’attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia.
5. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all’Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a
titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da
sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili (5).
(1) Per i casi particolari di ingresso per lavoro cfr. art. 40, d.P.R. 31-8-1999, n.
394 (Regolamento di attuazione T.U. stranieri).
(2) Lettera così sostituita ex art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs. 9-1-2008, n. 17.
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
25
(3) Lettera aggiunta ex art. 22, l. 30-7-2002, n. 189.
(4) Comma inserito ex art. 5, c. 1, lett. b), d.l. 15-2-2007, n. 10, conv. in l. 6-42007, n. 46.
(5) Comma aggiunto ex art. 22, l. 189/2002 cit.
27bis. Ingresso e soggiorno per volontariato. (1) — 1. Con decreto del
Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell’interno e
degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.
2. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l’ingresso
e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la
partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito
nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell’organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di
approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8,
terzo comma, della Costituzione;
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49;
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l’organizzazione
promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per
espletare tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l’indicazione
del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della
lingua italiana;
c) sottoscrizione da parte dell’organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative
all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero periodo di durata del programma, e per
il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2,
che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell’articolo 30 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
26
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice
del programma di volontariato allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove
si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito
dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso
dello straniero nel territorio nazionale e verificata l’esistenza dei requisiti di
cui al comma 1, rilascia il nulla osta.
4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per
l’immigrazione, alle rappresentanze consolari all’estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per
un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specif icamente
individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite
direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso
può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In
nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile
in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a
diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della
presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9bis.
(1) Art. inserito ex dlgs. 10-8-2007, n. 154 (art. 1, c. 1, lett. a).
27ter. Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica. (1) — 1. L’ingresso
ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui
all’articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un
titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a
programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli
fini dell’applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’università e della ricerca.
2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è
disciplinata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e, fra l’altro, prevede:
a) l’iscrizione nell’elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica
per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
27
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell’istituto privato per chiedere l’ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l’obbligo dell’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione d’irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della
convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell’iscrizione nel caso di inosservanza
alle norme del presente articolo.
3. Il ricercatore e l’istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una
convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare
il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il
progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione
dell’istituto medesimo che valutano l’oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una
copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle
risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il
rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l’obbligo per
l’istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell’attestato di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall’istituto di ricerca allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di
ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di
motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il
nulla osta.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di
diniego al rilascio del nulla osta.
6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del
rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all’estero a cura dello Sportello unico per l’immigrazione, ed è rilasciato
prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato,
ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e
consente lo svolgimento dell’attività indicata nella convenzione di accoglienza
nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso
28
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell’attesa del rilascio del
permesso di soggiorno è comunque consentita l’attività di ricerca. Per le finalità di cui all’articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca
scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si
applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni
previste dall’articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di
durata pari a quello del ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello
per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è
rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e
si prescinde dal requisito dell’effettiva residenza all’estero per la procedura
di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7
possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della
convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell’istituto di ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l’Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all’Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire
la ricerca già iniziata nell’altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è
richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l’attività di ricerca da parte
dello straniero, entro otto giorni dall’ingresso. La comunicazione è corredata
da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato,
che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché
una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul
territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell’istituto presso cui
si svolge l’attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato
alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui
comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del
rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l’attività di ricerca.
(1) Art. inserito ex d.lgs. 9-1-2008, n. 17 (art. 1, c. 1, lett. b).
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
29
39. Accesso ai corsi delle università (L. 6-3-1998, n. 40, art. 37). —
1. In materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente
articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi
del documento programmatico di cui all’articolo 3, promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per
la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di
accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del
visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche
con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso
di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa
autorizzazione dell’università, e l’esercizio di attività di lavoro subordinato o
autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso (1);
c) l’erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell’uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all’istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del ministro degli Affari esteri, di concerto
con il ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
30
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
il ministro dell’Interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti all’estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento
per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che
si esprimono entro i successivi trenta giorni.
4bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l’Italia
aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all’Unione europea, in quanto iscritto ad
un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può
fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità
del visto per proseguire gli studi già iniziati nell’altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora
congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale
con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all’Unione europea per almeno
due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell’Unione nel quale ha svolto
il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere
in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto
(2).
4ter. Le condizioni di cui al comma 4bis, lettera a) non sono richieste
qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che
una parte di esso si svolga in Italia (2).
5. È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari e alle scuole di
specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo
di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o
delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei
titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso
per studio (3).
(1) Lettera così sostituita ex art. 1, c. 1, lett. b), d.lgs. 10-8-2007, n. 154.
(2) Comma inserito ex art. 1, c. 1, lett. b), d.lgs. 154/2007 cit.
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
31
(3) Comma prima sostituito ex art. 26, l. 30-7-2002, n. 189 e poi così modificato ex art. 1, c. 6bis, d.l. 14-9-2004, n. 241, conv. in l. 12-11-2004, n. 271 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione).
39bis. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale.
(1) — 1. È consentito l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo
le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di
istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini
formativi nell’ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell’interno e degli
affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate
forme di tutela;
d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell’università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la
frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.
(1) Art. inserito ex d.lgs. 10-8-2007, n. 154 (art 1, c. 1 lett c)).
STUPEFACENTI
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (G.U. 31-10-1990, n. 255 s.o.). —
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (1)
(1) Si riportano di seguito solo le tabelle allegate al d.P.R. 309/1990 che sono
state oggetto di modifica ex dd.m. 18-4-2007, 18-7-2007, 25-9-2007, 21-12-2007.
Beta-idrossimetil-3-fentanil
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
4-bromo-2, 5-dimetossifeniletilamina
2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina
2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina
2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina
4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina
4-metiltioamfetamina
N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]
acetanilide
Acetildietilammide dell’acido (+)-lisergico estere acetico del 9, 10-dideidro-N, Ndietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide
Acetildiidrocodeina
estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-Nmetil-4,5-epossimorfinano
Acetorfina
3-O-acetiltetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1- acetato di etorfina
metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)
acido 4-idrossibutirrico
Alcaloidi totali dell’oppio (1)
DENOMINAZIONE COMUNE
2C-B
2C-I
2C-T-2
2C-T-7
4-metilaminorex
4-MTA
Acetil-alfa-metilfentanil
TABELLA I
(segue)
(Articoli 13, comma 1, e 14)
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
32
DENOMINAZIONE COMUNE
Argyeia nervosa semi (2)
Aminorex
Anileridina
Amfetamina
Amide dell’acido lisergico
Allilprodina
Alfaprodina
Alfametiltiofentanil
Alfametadolo
Alfametilfentanil
Alfameprodina
Alfacetilmetadolo
DENOMINAZIONE CHIMICA
alfa-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano
alfa-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina
alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-eptanolo
N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]
propioanilide
N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]- 4-piperidil] propioanilide
alfa 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina
3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina
(±)-alfa-metilfeniletilamina
9, 10-dideidro-6-metilergolina-8-betacarbossamide
2-amino-5-fenil-2-ossazolina
estere etilico dell’acido 1-para-aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
ALTRA DENOMINAZIONE
alidina
3-metiltiofentanil
3-metilfentanil
alfa-acetilmetadone
(segue)
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
33
DENOMINAZIONE COMUNE
Butirrato di diossafetile
Catha edulis pianta
Buprenorfina (1)
Betaprodina
Betametadolo
Betameprodina
Beta-idrossifentanil
Betacetilmetadolo
Benzilmorfina
Benzilpiperazina (BZP) (3)
Benzitramide
Benzetidina
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
estere etilico dell’acido 1-(2-benzilossie- benzilossietilnorpetidina
til)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
3-O-benzilmorfina
ipesandrina
N-Benzylpiperazina
1-Benzilpiperazina
1-(3-ciano-3, 3-difenilpropril)-4-(2-ossi-3propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine
beta-3-acetossi-6-dimetilamino-4, 4-difenileptano
N-[1-(beta-idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide
beta-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina
beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3eptanolo
beta-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina
21-ciclopropil-7-alfa-[(S)]-1-idrossi1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan6,7,8,14-tetraidrooripavina
4-morfolino-2,-difenilbutirrato di etile
(segue)
34
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
Destromoramide intermedio(1)
DET (N, N-dietiltriptamina)
Diampromide
Desomorfina
Destroamfetamina
Destromoramide
Coca foglie
Cocaina
Codossina
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)
Clonitazene
Catina
Catinone
Chetobemidone
DENOMINAZIONE CHIMICA
3-[2-(dietilamino)etil]indolo
N-[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide
(6aR, 10aR)-6a, 7, 8, 10a-tetraidro-6, 6,
9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo [b,d]
piran-1-olo
Diidrodesossimorfina
(+)-alfa-metilfeniletilamina
(+)-4-[2-metil-4-osso-3, 3-difenil-4-(1pirrolidinil) butil]-morfolino
estere metilico della benzoilecgonina
diidrocodeinone-6-carbossimetilossima
(+)-norpseudoefedrina
(–)-(S)-2-aminopropiofenone
4-meta-idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
2-para-clorobenzil-1-dietilaminoetil-5nitrobenzimidazolo
ALTRA DENOMINAZIONE
(segue)
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
35
DENOMINAZIONE COMUNE
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
Dietilamide dell’acido(+)-1-metillisergico (1)
Dietiltiambutene
3-dietilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butene
Difenossilato
estere etilico dell’acido 1-(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
Difenossina
acido 1-(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico
Diidroetorfina
7, 8-diidr o-7-alfa-[1-(R)-idrossi-1metilbutil]-6, 14-endoetanotetraidrooripavina
Diidromorfina
(5-alfa, 6-alfa)-4, 5-epossi-17-metil- paramorfano
morfinan-3, 6-diolo
Dimefeptanolo
6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-eptanolo
Dimenossadolo
2-dimetilaminoetil-1-etossi-1, 1-difenilacetato
Dimetiltiambutene
3-dimetilamino-1, 1-di- (2'-tienil)-1-butene
Dipipanone
4, 4-difenil-6-piperdin-3-eptanone
fenilpiperone
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)
(±)-2, 5-dimetossi-alfa-metilfeniletilamina
DMHP (1-idrossi-3(1, 2-dimetileptil)-7, 3-(1, 2-dimetileptil)-7, 8, 9, 10-tetraidro-6,
8, 9, 10-tetraidro-6, 6, 9-trimetril-6H- 6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-olo
dibenzo [b,d] pirano)
(segue)
36
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
ALTRA DENOMINAZIONE
STP
ossimetebanolo
(segue)
N, N-dimetil-1H-indol-3-etanamina
brolamfetamina
Eroina
diamorfina
Estere etilico dell’acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico (4)
Etclorvinolo
1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo
Etifossina
6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4H3, 1-benzossazina
Etilciclidina (4)
N-etil-1-fenilcicloesilamina
PCE
Etilmetiltiambutene
3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1butene
Etilmorfina
3-O-etilmorfina
Etonizatene
1-dietilaminoetil-2-para-etossibenzil-5nitrobenzimidazolo
Ecgonina
DENOMINAZIONE CHIMICA
3-[2-(dimetilamino)etil]indolo
(±)-4-bromo-2, 5-dimetossi-alfa-metilfeniletilamina
(±)4-etil-2, 5-dimetossi-alfa-feniletilamina
2, 5-dimetossi-alfa, 4-dimetilfeniletilamina
3, 4-dimetossi-17-metilmorfinan-6-beta,
14-diolo
acido 3-beta-idrossi-1-alfa-H,-5alfa-Htropan-2-beta-carbossilico
Diacetilmorfina
DENOMINAZIONE COMUNE
DMT (N, N-dimetiltriptamina)
DOB (4-bromo-2, 5-dimetossiamfetamina)
DOET (4-etil,2,5-dimetossiamfetamina)
DOM (4-metil-2, 5-dimetossiamfetamina)
Drotebanolo
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
37
DENOMINAZIONE COMUNE
DENOMINAZIONE CHIMICA
tetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,
14-entoeteno-oripavina
estere etilico dell’acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
3-(2-aminobutil)indolo
6-morfolin-4, 4'-difenil-3-eptanone
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide
2'-idrossi-5, 9-dimetil-2-feniletil-6, 7-benzomorfano
7-[2-[(alfa-metilfeniletil) amino]etil]teofillina
3-metil-2-fenilmorfolina
3-idrossi-N-feniletilmorfinano
estere etilico dell’acido 1-(3-idrossi-3fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
5-(orto-fluorofenil)-1, 3-diidro-1-metil-7nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Morfoniletilmorfina
fenetilazocina; fenobenzorfano
alfa-etiltriptamina
morfodone; eptazone
ALTRA DENOMINAZIONE
Folcodina
omocodeina
Funghi del genere strofaria, conocybe e
psilocybe
Furetidina
estere etilico dell’acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
Flunitrazepam
Fenetillina
Fenmetrazina
Fenomorfano
Fenoperidina
Etriptamina
Fenadoxone
Fenampromide
Fenazocina
Etosseridina
Etorfina
(segue)
38
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
ALTRA DENOMINAZIONE
6-dimetilamino-5-metil-4, 4-difenil-3esanone
(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone
(-)-(R)-alfa-metilfeniletilamina
(1)-3-idrossi-N-fenacilmorfinano
(-)-N, alfa-dimetilfeniletilamina
(-)-3-metossi-N-metilmorfinano
(-)-4-[2-metil-4-ossi-3, 3-difenil-4-(1pirrolidinil)-butil] morfolina
(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano
14-idrossidiidromorfina
estere etilico dell’acido 4-meta-idrossife- demidone; ossipetidina
nil-1-metilpiperidin-4-carbossilico
DENOMINAZIONE CHIMICA
9, 10-dideidro-N, N-dietil-6-metilergoli- (+)-lysergide; (+)-N, N-dietil-lysergamina-8-beta-carbossamide
de; LSD 25
MBDB (N-metil-(3, 4-metilendiossife- N-metil-alfa-etil-3, 4-metilendiossi-feninil)-2-butanamina
letilamina
(segue)
Levorfanolo
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)
LSD (Deitilamide dell’acido lisergico)
Levoamfetamina
Levofenoacilmorfano
Levometamfetamina
Levometorfano
Levomoramide
Ketamina
Ipomoea violacea semi (2)
Isometadone
Gamma-butirrolattone (GBL)
Idromorfinolo
Idrossipetidina
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
39
DENOMINAZIONE COMUNE
DENOMINAZIONE CHIMICA
Metilcatinone
Metildesorfina
Metildiidromorfina
Metilfenidato
Metazocina
ALTRA DENOMINAZIONE
N, alfa-dimetil-omopiperonilamina
alfa-metil-3, 4-(metilendiossi)-feniletilamina
MDE; N-etil-MDA
(segue)
desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano
2'-idrossi-2, 5, 9-trimetil-6, 7-benzomor- metobenzorfano
fano
2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one
metcatinone
6-metil-delta-6-deidrossimorfina
6-metil-diidromorfina
estere metilico dell’acido 2-fenil-2-(2- fenilidato
piperidil)-acetico
Tenamfetamina
MDA (3, 4-metilendiossiamfetamina)
MDEA (3, 4-metilendiossietilamfetamina (±)-N-etil-alfa-metil-3, 4-(metilendiossi)
feniletilamina
MDMA (3, 4-metilendiossimetamfetamina) (±)-N, alfa-dimetil-3, 4-(metilendiossi) feniletilamina
Meclofenossato
estere 2-(dimetilamino) etilico dell’acido
4-cloro-fenossiacetico
Mescalina (5)
Mesocarb
3-(alfa-metilfeniletil)-N-(fenilcarbamoil)
sidnone ammina
Metadone
6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-eptanone
Metadone intermedio
4-ciano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutano
Metamfetamina
(+)-(S)-N, alfa-dimetilfeniletilamina
40
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
5-metil-didromorfinone
Miristilbenzilmorfina
3-benzil-6-miristil-morfina
2-metossi-alfa-metil-4, 5-(metilendiossi)
feniletilamina
9, 10-dideidro-N-etil-N-[1-idrossi-metilpropril]-1, 6-metilergolina-8-beta-carbossamide
9, 10-dideidro-N-etil-6-metilergolina-8beta-carbossamide
estere etilico dell’acido 1-(2-morfolinoe- morfolinetilnorpetidina
til)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
7, 8-deidro-4, 5-epossi-3, 6-diidrossi-Nmetilmorfinano
Morfina metil bromuro ed altri derivati
morfinici ad «azoto pentavalente» tra i
quali i derivati N-ossimorfinici (quale la
N-ossicodeina) (1)
Morfolide dell’acido (+) lisergico
MPPP
estere propionico dell’1-metil-4-fenil-4piperidinolo
N-etilamfetamina
N-etil-alfa-metilfeniletilamina
Morfina
Morferidina
Monoetilamide dell’acido (+)-lisergico
Metopone
Mirofina
MMDA (5-metossi-3, 4-metilendiossiamfetamina)
Monoetilamide dell’acido (+)- 1-metillisergico
(segue)
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
41
DENOMINAZIONE COMUNE
PCE (eticiclidina)
PCP (fenciclidina)
Para-fluorofentanil
Norcodeina
Norlevorfanolo
Normetadone
Normorfina
Norpipanone
Oppio
Paglia di papavero
Paraesil
Noracimetadolo
Nicocodina
Nicodicodina
Nicomorfina
N-idrossi-MDA
DENOMINAZIONE CHIMICA
(-)-morfinan-3-olo
desmetilmetadone
Morfina N-demetilata
NDHC
ALTRA DENOMINAZIONE
(segue)
3-esil-7, 8, 9, 10-tetraidro-6, 6, 9-trime- 5'-metil-delta6a-10a-tetraidrocannabinolo
til-6H-dibenzo [b,d] piran-1-olo
4'-fluoro-N-(1-feniletil-4-piperidil)
propionanilide
N-etil-1-fenilcicloesilamina
cicloesamina
1-(1-fenilcicloesil)piperidina
6-nicotinilcodeina
6-nicotinildiidrocodeina
3, 6-dicotinilmorfina
(±)-N-[alfa-metil-3, 4-(metilendiossi)
feniletil] idrossilamina
(±)-alfa-3-acetossi-6-metilamino-4, 4-difenileptano
N-demetilcodeina
(-)-3-idrossimorfinano
6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-esanone
Demetilmorfina
4, 4-difenil-6-piperidin-3-esanone
42
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
Preparati attivi della Cannabis (hashish,
marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)
Pirrolidide dell’acido (+) lisergico
PMA (para-metossiamfetamina)
PMMA (parametossiametamfetamina)
Piritramide
PHP (roliciclidina)
Piminodina
Petidina intermedio C
Petidina intermedio A
Petidina intermedio B
Petidina
Pemolina
PEPAP
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
para-metossi-alfametilfeniletilamina
para-metossi-N, alfadimetilfeniletilamina
(segue)
2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one
estere acetico dell’1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo
estere etilico dell’acido 1-metil-4-fenilpi- meperidina
peridin-4-carbossilico
1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina
estere etilico dell’acido 4-fenilpiperidin- normeperidina; norpetidina
4-carbossilico
acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico
1-(1-fenilcicloesil) pirrolidina
PCPY
estere etilico dell’acido 4-fenil-1-(3-fenila- anopridina
minopropil) piperidin-4-carbossilico
amide dell’acido 1-(3-ciano-3, 3-difenil- pirinitramide
propril)-4-(1-piperidin) piperidin-4-carbossilico
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
43
DENOMINAZIONE COMUNE
Racemorfano
Rivea corymbosa semi (2)
Salvia divinorum pianta
Salvinorina A
TCP (tenociclidina)
Tebacone
Psilocina
Racemetorfano
Racemoramide
Psilocibina
Propiram
Prolintano
Properidina
Proeptazina
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
metorfinano
(segue)
psilotsina
deossidiidrotebacodina; metorfano
indocibina
ipropetidina; gevelina; isopedina
dimefeprimina
1-[1-(2-tienil)cicloesil] piperidina
6-acetossi-4, 5-epossi-3-metossi-N-metil- acetildiidrocodeinone
morfin-6-ene
1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano
1-[1-(fenilmetil) butil] pirrolidina
estere isopropilico dell’acido 1-metil-4fenilpiperidin-4-carbossilico
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamide
diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-olo
3-[2-(dimetilamino) etil] indol-4-olo
(±)-3-metossi-N-metilmorfinano
(±)-4-[2-metil-4-ossi-3, 3-difenil-4-(1pirrolidinil)-butil]-morfolina
(±)-3-idrossi-N-metilmorfinano
44
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
6, 7, 8, 14-tetradeidro-4, 5alfa-epossi-3, paramorfina
6-dimetossi-17-metilmorfinano
(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3cicloesene-1-carbossilato
(±)-3, 4, 5trimetossi-alfa-metilfeniletilamina
2, 4, 5-trimetossiamfetamina
1, 2, 5-trimetil-4-fenil-4-propionos- dimetilmeperidina
sipiperidina
(1) Sostanze aggiunte ex art. 1, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007.
(2) Sostanza aggiunta ex art. 1, d.m. 25-9-2007, a decorrere dal 12-10-2007.
(3) Sostanza aggiunta ex art. 1, d.m. 18-7-2007, a decorrere dal 28-7-2007.
(4) Sostanza esclusa ex art. 4, d.m. 18-4-2007 a decorrere dal 28-4-2007.
(5) La parola «Mescalina» sostituisce la precedente «Messalina» ex art. 3, d.m. 18-4-2007 a decorrere dal 28-4-2007.
(6) Nota in calce aggiunta ex art. 5, d.m. 18-4-2007 a decorrere dal 28-4-2007.
(*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze
sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all’indicazione della quantità di
principio attivo mancante con la procedura di cui all’articolo 13 comma 1.
Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometorfano e Destrorfano (6).
Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±)-2-amino-1-fenilpropan1-olo) come da D.Lgs. 258/1996.
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta
espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi
i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
TMA (3, 4, 5-trimetossiamfetamina)
TMA-2
Trimeperidina
Tilidina
Tebaina
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
45
Ciclobarbital
Codeina**
Amobarbital
Buprenorfina**
Alfentanil
DENOMINAZIONE COMUNE
Acetildiidrocodeina
(segue)
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-Nmetil-4, 5-epossimorfinano
N-[1-[2-(4-etil-4, 5-diidro-5-ossi-1Htetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4piperidinil]-N-fenilpropanamide
acido 5-etil-5-(3-metilbutil) barbiturico acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,
2,2-trimetilpropil]-6, 14-endo-etan-6, 7, 8,
14-tetraidrooripavina
acido 5-(1-cicloesen-1-il)5-etilbarbiturico tetraidrofenobarbitale; tetraidrogardenale
3-0-metilmorfina
(1) Le parole «ricetta a ricalco» e «i medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del
dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato IIIbis)» sono così sostituite ex art. 7, d.m. 18-4-2007.
I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l’allegato IIIbis del testo unico (1).
Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in
associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro
composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E (1).
TABELLA II - SEZIONE A
(Articoli 13, comma 1, e 14)
46
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
Idromorfone**
Folcodina
Glutetimide
Idrocodone**
Dipipanone
Eptabarbital
Etilmorfina
Fentanil**
Flunitrazepam
Diidrocodeina**
Difenossina
Difenossilato
Destromoramide
DENOMINAZIONE CHIMICA
(+)-4-[2-metil-4-osso-3, 3-difenil-4-(1pirrolidinil)butil]-morfolino
estere etilico dell’acido 1-(3-ciano-3, 3difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
acido 1 -(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4fenilisonipecotico
3-metossi-4, 5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfinano
4, 4-difenil-6-piperidin-3-eptanone
acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico
3-0-etilmorfina
1-feniletil-4-N-propionilanilino piperidina
5-(orto-fluorofenil)-1, 3-diidro-1-metil-7nitro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
morfoniletilmorfina
2-etil-2-fenilglutarimide
3-metossi-4, 5-epossi-6-ossi-N-metilmorfinano
3-idrossi-N-metil-6-ossi-4, 5-epossimorfinano
Diidromorfinone
diidrocodeinone
Omocodeina
Fenilpiperone
ALTRA DENOMINAZIONE
(segue)
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
47
DENOMINAZIONE COMUNE
Nicocodina
Nicodicodina
Norcodeina
Ossicodone**
Ossimorfone**
Pentobarbital
Petidina
Morfina**
Metadone**
Metaqualone
Metilfenidato
Levorfanolo
Mecloqualone
Ketamina
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone
(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano
3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone
6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-eptanone
3-(2-metilfenil)-2-metil-4(H)-chinazolinone
estere metilico dell’acido 2-fenil-2-(2- fenilidato
piperidil)-acetico
7, 8-deidro-4, 5-epossi-3, 6-diidrossi-Nmetilmorfinano
6-nicotinilcodeina
6-nicotinildiidrocodeina
NDHC
N-demetilcodeina
14-idrossidiidrocodeinone
14-idrossidiidromorfinone
acido 5-etil-5-(1-metilbutil) barbiturico
estere etilico dell’acido 1-metil-4-fenil- Meperidina
piperidin-4-carbossilico
(segue)
48
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamide
estere metilico dell’acido 1-(2-metossi
carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)piperidin-4-carbossilico
acido 5-allil-5-(1-metilbutil) barbiturico
N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]4-piperidil] propioanilide
6, 7, 8, 14-tetradeidro-4, 5alfa-epossi-3, paramorfina
6-dimetossi-17-metilmorfinano
N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide
alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo
(1) Nota in calce soppressa ex art. 5, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007.
Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: Destrometorfano e Destrorfano (1).
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia
fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre
tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti
isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
Zipeprolo
Tiofentanil
Tebaina
Secobarbital
Sufentanil
Remifentanil
Propiram
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
49
Aprobarbital
Amfepramone
Amineptina
Alprazolam
Allobarbital
Alossazolam
DENOMINAZIONE COMUNE
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)
Alazepam
ALTRA DENOMINAZIONE
acido 4-idrossibutirrico
7-cloro-1, 3-diidro-5-fenil-1-(2, 2, 2tifluoroetil)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
acido 5,5-diallilbarbiturico
10-bromo-11b-(ortofluorofenil)-2, 3, 7,
11b-tetraidroossazolo [3,2-d] [1,4]
benzodiazepin-6(5H)-one
8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo [4, 3-a]
[1,4] benzodiazepina
2-(dietilamino) propiofenone
dietilpropione
7 [(10,11-diidro-5H-dibenzo [a,d] cicloepten5il) amino] acido eptanoico
acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico
DENOMINAZIONE CHIMICA
(segue)
(1) Le parole «Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta» sono così sostituite ex art. 7,
d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 29-4-2007.
Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in
associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta (1).
TABELLA II - SEZIONE B
50
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
Clorazepato
Clonazepam
Clobazam
Camazepam
Butalbital
Butallilonale
Butobarbitale
Butorfanolo
Brotizolam
Barbexaclone
Barbital
Benzfetamina
Brallobarbitale
Bromazepam
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
fenobarbital propilesedrina
acido 5,5-dietilbarbiturico
dietilmalonilurea
N-benzil-N, alfadimetilfeniletilamina
N-benzil-N-metilamfetamina
acido 5-allil-5-(2-bromoallil) barbiturico
7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4benzodiazepin-2-one
2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6Htieno [3,2-f]-s-triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina
acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico
acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico sonbutal
acido 5-butil-5-etilbarbiturico
(-)-N-ciclobutilmetil-3, 14-diidrossimorfinano
7-cloro-1, 3-diidro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)
1-metil-5-fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
7-cloro-1 -metil-5-fenil-1 H1,5-benzodiazepin-2, 4 (3H, 5H)-dione
5-(orto-clorofenil)-1, 3-diidro-7-nitro2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
acido 7-cloro-2, 3-diidro-2-ossi-5-fenil1H-1, 4-benzodiazepin-3-carbossilico
(segue)
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
51
DENOMINAZIONE COMUNE
Etinamato
Etil loflazepato
Estazolam
Diazepam
Destropropossifene
Delta-9-tetraidrocannabinolo (1)
Delorazepam
Clotiazepam
Clossazolam
Clordiazepossido
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
(segue)
7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1, 4- metaminodiazepossido; clopossido
benzodiazepina 4-ossido
10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2, 3, 7,
11b-tetraidro-ossazolo-[3, 2-d] [1,4]
benzodiazepin-6 (5H)-one
5-(orto-clorofenil)-7-etil-1, 3-diidro-1metil-2H-tieno [2,3-e]-1, 4-diazepin-2-one
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1, 3-diidro- clordemetildiazepam
2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran1-olo
alfa-(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3metil-2-butanol propionato
7-cloro-1, 3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,
4-benzodiazepin-2-one
8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4]
benzodiazepina
estere etilico dell’acido 7-cloro-5-(2fluorofenil)-2, 3-diidro-2-ossi-1H-1, 4benzodiazepin-3-carbossilico
1-etinilcicloesanolcarbamato
carbamato di 1-etil cicloesile
52
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
Lefetamina
Loprazolam
Ketazolam
Flurazepam
Fentermina
Fludiazepam
Fencamfamina
Fendimetrazina
Fenobarbital
Fenproporex
Etizolam
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno [3,
2-f] [1, 2, 4] triazolo [4, 3-a] [1, 4] diazepina
N-etil-3-fenil-2-norbornanamina
2-etilamino-3-fenil-norcanfano
(+)-(2S, 3S)-3, 4-dimetil-2-fenilmorfolina
acido 5-etil-5-fenilbarbiturico
(±)-3-[(alfa-metilfeniletil) amino] propionitrile
alfa, alfa-dimetilfeniletilamina
7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1, 3-diidro-1metil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(ortofluorofenil)-1, 3-diidro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
11-cloro-8, 12b-diidro-2, 8-dimetil-12bfenil-4H-[1,3] ossazino [3, 2-d] [1,4] benzodiazepin-4, 7(6H)-dione
(-)-N, N-dimetil-1, 2-difeniletilamina
SPA
6-(orto-clorofenil)-2, 4-diidro-2-[(4-metil1-piperazinil) metilene]-8-nitro-1Himidazo [1, 2-a] [1,4] benzodiazepin-1-one
(segue)
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
53
DENOMINAZIONE COMUNE
Nimetazepam
Nabilone (1)
Metarbitale
Metilfenobarbitale
Metiprilone
Midazolam
Mefenorex
Meprobamato
Medazepam
Mazindolo
Lormetazepam
Lorazepam
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
(segue)
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1, 3-diidro-3idrossi-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1, 3-diidro-3- N-metillorazepam
idrossi-1-metil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
5-(para-clorofenil)-2, 5-diidro-3H-imidazo [2, 1-a] isoindol-5-olo
7-cloro-2, 3-diidro-1-metil-5-fenil-1-H-1,
4-benzodiazepina
N-(3-cloropropil)-alfa-metilfeniletilamina
2-meitl-2-propil-1, 3-propandiol dicarba- estere dicarbamico del 2-metil-2-propilmato
1, 3-propandiolo
acido 5, 5-dietil-1-metilbarbiturico
acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico
3, 3-dietil-5-metil-piperidin-2, 4-dione
8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4Himidazol [1, 5-a] [1,4] benzodiazepina
3-(1,1-dimetileptil)-6, 6a, 7, 8, 10, 10aesaidro-1-idrossi-6,6-dimetil-9Hdibenzo[b,d]piran-9-one
1, 3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,
4-benzodiazepin-2-one
54
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
Propilesedrina
Prazepam
Pipradrolo
Pirovalerone
Pinazepam
Pentazocina
Ossazolam
Ossazepam
Nordazepam
Nitrazepam
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
1, 3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
7-cloro-1, 3-diidro-5-fenil-2H-1, 4-benzo- desmetildiazepam; nordiazepam
diazepin-2-one
7-cloro-1, 3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H1, 4-benzodiazepin-2-one
10-cloro-2, 3, 7, 11b-tetraidro-2-metil-11bfenilossazolo [3, 2-d] [1,4] benzodiazepin2-one
(2R, 6R, 11R) - 1, 2, 3, 4, 5, 6-esaidro-6,
11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2, 6-metano-3-benzazocin-8-olo
7-cloro-1, 3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
1, 1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo
1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone
7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1, 3-diidro5-fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
1-cicloesil-2-metilaminopropano
(segue)
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
55
DENOMINAZIONE COMUNE
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
(segue)
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1, 3-diidro-1(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-tione
acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico
7-cloro-1, 3-diidro-3-idrossi-1-metil- N-metilossazepam, 3-idrossi diazepam
5fenil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
Tetrabamato (associazione molecolare di
fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)
Tetrazepam
7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1, 3-diidro-1metil-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
Tramadolo (2)
2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil) cicloesanolo
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (1)
Dronabinol
Triazolam
8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-striazolo [4, 3-a] [1,4] benzodiazepina
Vinilbital
acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico
Zaleplon
N-[3-(3-cianopirazolo [1, 5-a] pirimidin7-il)fenil]-N-etilacetamide
Zolpidem
N, N-6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo
[1, 2-a] piridin-3-acetamide
Secbutabarbital
Temazepam
Quazepam
56
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
DENOMINAZIONE COMUNE
DENOMINAZIONE CHIMICA
estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6, 7-diidro7-ossi-5H-pirrolo-[3, 4b]-pirazin-5-ilico
dell’acido 4-metil-1-piperazincarbossilico
PENTAZOCINA
FENOBARBITAL
DESTROPROPOSSIFENE
BARBEXACLONE
Composizioni medicinali contenenti:
(1) Parole soppresse ex art. 7, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007.
[Ricetta da rinnovarsi volta per volta] (1)
TABELLA II - SEZIONE C
(1) Sostanze aggiunte ex art. 2, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007.
(2) Sostanza esclusa ex art. 1, c. 1, d.m. 19-6-2006.
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.
Zopiclone
ALTRA DENOMINAZIONE
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
57
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità
totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 ore (Tabella n. 8 della Farmacopea ufficiale della
Repubblica italiana), contengono ossicodone e suoi sali per un quantitativo complessivo della suddetta sostanza,
espresso come base anidra, inferiore al 2,5 per cento incluso per le composizioni multidose o per le composizioni
monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o non superiore a 0,020
g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,300 g della suddetta sostanza. Le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il
recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi (2).
(segue)
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità
totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina,
codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un
quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l’1 per cento e il 2,5 per
cento inclusi o per le composizioni monodose una quantità superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per
via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100 g per unità di
somministrazione e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,500 g delle suddette
sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con
facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.
(1) Le parole in parentesi sono soppresse ex art. 7, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007.
[Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica
o degenerativa (allegato IIIbis): Ricetta a ricalco] (1).
[Ricetta da rinnovarsi volta per volta] (1)
TABELLA II - SEZIONE D
58
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
(1) Le parole da «COMPOSIZIONI» fino a «principi attivi» sono eliminate ex art. 6, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007.
(2) Voce inserita ex art. 1, c. 1, d.m. 21-12-2007 (G.U. 29-1-2008, n. 24) a decorrere dal 3-2-2008.
MIDAZOLAM
LORAZEPAM
DIAZEPAM
CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)
COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:
COMPOSIZIONI contenenti tramadolo.
COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con
altri principi attivi (1).
COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una
quantità almeno uguale di metilcellulosa.
COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come
minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina.
COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato
come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all’1 per cento della quantità di difenossilato.
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina, espresso come base anidra, non
superiore allo 0,05 per cento; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero
dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
59
BROTIZOLAM
BROMAZEPAM
ALPRAZOLAM
ALAZEPAM
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:
(segue)
COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con
altri principi attivi (2).
COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad
azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B.
Composizioni ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità
totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (F.U. Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina,
codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo
complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, inferiore all’1% p/p per le composizioni multidose,
o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o
a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non
superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente
il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi (1).
(1) Le parole in parentesi sono soppresse ex art. 7, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-4-2007.
[Ricetta medica] (1)
TABELLA II - SEZIONE E
60
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
NORDAZEPAM
NITRAZEPAM
NIMETAZEPAM
MIDAZOLAM
MEPROBAMATO
MEDAZEPAM
LORMETAZEPAM
LORAZEPAM
KETAZOLAM
FLURAZEPAM
ETIZOLAM
ESTAZOLAM
DIAZEPAM
DELORAZEPAM
CLOTIAZEPAM
CLORDIAZEPOSSIDO
CLORAZEPATO
CLONAZEPAM
CLOBAZAM
(segue)
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
61
(1) Le parole da «COMPOSIZIONI» fino a «procedimenti estrattivi» sostituiscono le precedenti ex art. 8, d.m. 18-4-2007, a decorrere dal 28-42007.
(2) Le parole da «COMPOSIZIONI» fino a «principi attivi» sono aggiunte ex art. 6, d.m. 18-4-2007 cit.
ZOPICLONE
ZOLPIDEM
ZALEPLON
TRIAZOLAM
TETRAZEPAM
TEMAZEPAM
QUAZEPAM
PRAZEPAM
PINAZEPAM
OSSAZOLAM
OSSAZEPAM
62
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO