Attività Libero Professionale Intramoenia

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Attività Libero Professionale Intramoenia
ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
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Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175
DECRETO n. 64
del 29/01/2015
Cl.: 1.1.02
OGGETTO:
Revisione
del
Intramoenia.
Regolamento
dell’Attività
Libero
Professionale
Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010
Acquisito il parere di competenza del
DIRETTORE SOCIALE
Dott.ssa Anna Calvi
Acquisito il parere di legittimità del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Mario Azzoni
_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Deliberazione D.G. n. 236 del 27.04.2011 è stato approvato il
Regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia in vigore dal
giorno 01.05.2011, Regolamento parzialmente modificato con Decreto D.G. n. 558
del 30.10.2014;
Considerato che si sono verificate le seguenti necessità di aggiornamento, per
adeguamento a nuove normative ed esigenze organizzative:
modifiche della Legge 3 agosto 2007, n. 120, apportate dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 13 settembre
2012, n. 158 (cosiddetto Decreto Balduzzi), in particolare per quanto attiene la
trattenuta di una somma pari al 5% del compenso del libero professionista,
vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste
d’attesa;
superamento di situazioni di incompatibilità connesse alla funzione di controllo
ove, trattandosi di personale di profilo sanitario, tale funzione sia assunta dal
Direttore Sanitario Aziendale;
previsione del monitoraggio, mediante un sistema di contabilità analitica, dei
ricavi e dei costi diretti ed indiretti derivanti dall’esercizio dell’a.l.p.i.;
Dato atto che la nuova versione del Regolamento è stata approvata dal Comitato di
Garanzia in data 20.11.2014 e discussa dalle OO.SS. in data 20.11.2014;
Evidenziato che il testo è stato approvato dal Collegio di Direzione in data
07.01.2015;
Precisato che per quanto riguarda i controlli inerenti l’attività libero professionale
degli Psicologi, competente per materia è il Direttore Sociale;
Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo, qui anche
Responsabile del procedimento, che attesta la conformità del presente
provvedimento al disposto dell’art. 13, comma 17, della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e
ne dichiara la regolarità tecnica;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
Acquisito il parere di competenza del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni;
DECRETA
a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento per
l’Attività Libero Professionale Intramoenia, nel testo allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”, composto da
n. 15 pagine);
b) di disporre che il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno 01.02.2015 e
che da tale data cesseranno di avere effetto tutte le disposizioni contenute nei
precedenti Regolamenti;
c) di precisare che per quanto riguarda i controlli inerenti l’attività libero
professionale degli Psicologi, competente per materia è il Direttore Sociale;
d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
_________________________________________________________________
f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32
della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
Allegato A
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA-MOENIA
Articolo 1: Definizione. 1
1.Per attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della
dirigenza del ruolo sanitario, si intende l'attività che detto personale, individualmente o in
équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio, comprese le attività di diagnostica
strumentale e di laboratorio, in favore e su libera scelta dell’utente e con oneri a carico
dello stesso.
2.L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria non deve essere in contrasto né
concorrenziale con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda ma deve concorrere ad
aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva dei servizi resi all’utenza,
integrandosi con quella istituzionale; il suo svolgimento deve essere organizzato in modo
tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena
funzionalità dei servizi.
3.E' fatto divieto di esercitare l'attività libero professionale durante i turni di pronta
disponibilità, i periodi di aspettativa a vario titolo, le assenze per malattia e per permessi
retribuiti che interessano l'intera giornata, i giorni di festività infrasettimanali compreso il
giorno del Santo Patrono (ad eccezione in quest'ultimo caso per l’attività dei Veterinari a
domicilio e l’attività di ispezione sulla macellazione fuori orario di servizio).
4.Il Direttore Sanitario è il titolare delle funzioni di governo e controllo in materia di attività
libero professionale intramoenia. Ad esso i Direttori di Dipartimento riferiscono
periodicamente sullo stato di applicazione del regolamento. Il Direttore Sanitario riferisce
al Direttore Generale, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di applicazione del
presente Regolamento.
Articolo 2: Limiti.
1.Deve essere garantita, da parte del dirigente interessato, la prevalenza dell’attività
istituzionale definita dai LEA sull’attività libero professionale intramuraria, sia in termini di
orario che di volumi di prestazioni. 2
2.L’attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun
dirigente o equipe, un volume orario superiore al 25% del numero delle ore
contrattualmente dovute annualmente ed in ogni caso non potrà superare, a livello di
Direzione Gestionale Distrettuale/Struttura organizzativa, il 100% dei volumi delle stesse
prestazioni rese in attività istituzionale ove comparabili, ed il 50% del valore lordo della
retribuzione lorda complessiva annua del dirigente dell’anno precedente.
3.Nell’ambito dell’attività resa in Commissione Medica Locale per l’accertamento dei
requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a motore, il limite del 100% dei volumi delle
stesse prestazioni rese in attività istituzionale va computato e verificato complessivamente
a livello aziendale.
4. 3 Costituisce una giustificata deroga al principio dell’equilibrato rapporto tra attività libero
professionale intramoenia ed attività istituzionale l’esercizio in a.l.p.i. di prestazioni
rientranti nell’attività istituzionale secondo la definizione dei LEA, ma non implementate in
ambito aziendale per ragioni organizzative e di mercato, a condizione che vengano
pienamente acclarati i seguenti presupposti:
- impossibilità di programmare, per ragioni organizzative e di mercato, l’esecuzione in
attività istituzionale delle prestazioni considerate;
- piena disponibilità da parte del dirigente, qualora ciò divenisse possibile, a svolgere le
stesse prestazioni anche in attività istituzionale.
5.Di norma l’attività libero professionale è esercitata nella propria articolazione territoriale,
1
salvo i casi già previsti all’art. 8 del presente regolamento.
Articolo 3: Tipologie.4
1.L'esercizio dell’attività libero professionale può avvenire nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell’utente
in forma singola o associata del singolo professionista cui viene richiesta la
prestazione;
b) attività libero professionale a pagamento svolta in equipe, all'interno delle strutture
aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente all’équipe, che
vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
c) attività libero-professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, Enti o Aziende e
svolta individualmente o in equipe, così come meglio dettagliato al successivo art. 12,
previa convenzione;
d) prestazioni aggiuntive veterinarie, ad integrazione dell’attività istituzionale, così
come meglio dettagliato al successivo art. 29 del presente Regolamento;
e) attività svolta in sede di Commissione Medica Locale per l’accertamento dei
requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a motore.
2.Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera c) anche le prestazioni
singole/occasionali richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende od enti) all’Azienda.
3.Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera c) anche le prestazioni
richieste da terzi all’Azienda ed assicurate dal Laboratorio di Sanità Pubblica in equipe
all’interno delle strutture dell’Azienda ed avvalendosi della strumentazione della stessa. I
proventi di tali prestazioni sono ripartiti come indicato nella tabella allegata al presente
provvedimento (tabella n. 1) per la tipologia “Diagnostica strumentale (in azienda)”.
Rispettando tali percentuali, la ripartizione della quota viene poi effettuata in parti uguali,
con riduzione proporzionale in caso di part-time, tra i dipendenti (dirigenza e comparto) in
possesso della disciplina/qualifica necessaria per svolgere l’attività e che vi aderiscono.
4.Per occasionale si intende la prestazione posta in essere in modo non abituale o
sporadico.
Articolo 4: Attività certificatorie.
1.In ragione della coerenza tra l’attività svolta in ambito istituzionale e l’attività libero
professionale, l’esercizio della libera professione per le attività certificatorie è consentito
esclusivamente ai dirigenti che sono autorizzati a svolgere tale attività per compiti di
istituto.
2.L’esercizio dell’attività certificatoria deve essere uniformato al criterio di un’equa
opportunità di accesso a tutti i dirigenti.
Articolo 5: Attività escluse. 5
1.Non rientrano fra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la
corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:
a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di
specializzazione e diploma, in qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti o
Ministeri;
d) relazione a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
e) partecipazione a comitati scientifici;
f) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o
sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
2
g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con il solo rimborso delle
spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di
lucro, previa comunicazione all’azienda della dichiarazione da parte
dell’organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
h) l’espletamento dell’incarico di perito o consulente tecnico d’ufficio a seguito di
nomina da parte dell’autorità giudiziaria (D.M. 28/02/1997 e nota Dipartimento
funzione pubblica 16/12/1996, prot. 10108). L’attività non occasionale di consulente
tecnico d’ufficio deve essere previamente comunicata al Responsabile di afferenza
gerarchica ed al Direttore del Dipartimento competente per materia. I proventi
derivanti dall’incarico in argomento sono da corrispondere direttamente al dirigente
interessato dal richiedente la prestazione senza l’utilizzo del bollettario fatture
aziendale 6.
Articolo 6: Controlli e situazioni di incompatibilità.
1.L’attività di controllo sulla libera professione è garantita, per gli ambiti di rispettiva
competenza, dai Direttori di Dipartimento, dai Direttori Gestionali Distrettuali / Direttori dei
Distretti Veterinari. Tali competenze (da prevedere espressamente nel contratto
individuale) rendono incompatibile lo svolgimento della libera professione nell’ambito in cui
esercitano il controllo.
L’incompatibilità non opera per la partecipazione alla Commissione Medica Locale per
l’accertamento dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a motore, la cui attività è
regolata da specifica normativa ed è stata assimilata per ragioni di carattere organizzativo
ad attività libero professionale, limitatamente alle sedute svolte in orario serale, al sabato e
parzialmente nelle sedi decentrate 7, e tenuto conto che il personale coinvolto, ancorché
con funzioni direzionali, non espleta, per tale ambito di attività, funzioni di controllo, che
vengono assorbite dal Direttore Sanitario Aziendale.
L’incompatibilità non opera per i Direttori di Dipartimento, i Direttori Gestionali Distrettuali
ed i Direttori dei Distretti Veterinari ove, trattandosi di personale di profilo sanitario, la
funzione di controllo sia assunta dal Direttore Sanitario Aziendale.
2.Tale attività di controllo si esercita mediante verifica della regolarità della prestazione
resa in regime di libera professione (art. 3) o di attività aziendale a pagamento (art. 12).
3.I Direttori di Dipartimento, delle Direzioni Gestionali Distrettuali e dei Distretti Veterinari
trasmetteranno specifiche relazioni trimestrali al Direttore Sanitario. 8
4.A tal fine: 9
¾
il dirigente trasmette, al Direttore di Dipartimento, al Direttore Gestionale
Distrettuale, al Direttore del Distretto Veterinario o, (nell’eventualità in cui il dirigente operi
presso un Servizio/UO in Staff alle Direzioni Aziendali) al Direttore Aziendale competente
secondo il profilo professionale di appartenenza (che può anche affidare l’attività mediante
atto formale di delega al Direttore/Responsabile del Servizio/UO di Staff), l’agenda CUP
con le prestazioni effettivamente erogate (per i dirigenti veterinari l'agenda CUP è
sostituita dal registro delle prenotazioni, vidimato dal Direttore del Dipartimento di
Prevenzione Veterinario e affidato alla custodia dei Direttori di Distretto Veterinario; tali
dirigenti trasmettono al Direttore del Distretto Veterinario copia della attestazione-ricevuta
rilasciata al cliente attraverso l'apposito bollettario intestato all'A.S.L. con indicate le
prestazioni erogate ed il relativo compenso, la sede, il giorno e l'ora di erogazione della
prestazione, così come meglio dettagliato nella sezione “Ulteriori disposizioni per
l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei Dirigenti Medici Veterinari”);
¾
nei casi di attività aziendale a pagamento l'Ente/Azienda/Istituzione presso il/la
quale il dipendente espleta la consulenza trasmette periodicamente al Direttore di
Dipartimento, al Direttore Gestionale Distrettuale, al Direttore del Distretto Veterinario o,
3
(nell’eventualità in cui il dirigente operi presso un Servizio/UO in Staff alle Direzioni
Aziendali) al Direttore Aziendale competente secondo il profilo professionale di
appartenenza (che può anche affidare l’attività mediante atto formale di delega al
Direttore/Responsabile del Servizio/UO di Staff), il rendiconto della/e prestazione/i resa/e.
¾
il Direttore di Dipartimento, il Direttore Gestionale Distrettuale / il Direttore del
Distretto Veterinario o Direttore Aziendale competente secondo il profilo professionale di
appartenenza (che può anche affidare l’attività mediante atto formale di delega al
Direttore/Responsabile del Servizio/UO di Staff), effettuata la verifica in ordine alla
conformità delle prestazioni espletate al presente Regolamento, segnala al Servizio
Risorse Economico Finanziarie eventuali contestazioni delle prestazioni, mentre, per
quanto riguarda il rendiconto dell’attività aziendale a pagamento, comunica il nulla osta
all’emissione della fattura ed alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, trasmettendo il
medesimo al Servizio Risorse Economico Finanziarie;
¾
in assenza di contestazioni il Servizio Risorse Economico Finanziarie (responsabile
degli aspetti economico contabili e fiscali) effettua la ripartizione dei proventi in conformità
alla tabella allegata al presente Regolamento e – con riguardo all’attività aziendale a
pagamento – alla tabella di cui all’articolo 12, e comunica al Servizio Risorse Umane
(responsabile degli aspetti retributivi e contributivi, ivi compresa la gestione dei debiti orari)
la quota da erogare al personale interessato con la retribuzione del mese successivo
nonché il debito orario che eventualmente ne consegue.
Articolo 7: Organizzazione dell'attività.
1.L’attività libero professionale deve essere esercitata in fasce temporali diverse dal
normale orario di servizio e, comunque, secondo i seguenti criteri:
a) l'attività libero professionale ambulatoriale deve espletarsi in orari
preventivamente concordati con il Responsabile della struttura di appartenenza
del Dirigente interessato. Essa deve comunque essere prestata al di fuori
dell'impegno di servizio e al di fuori dei turni di pronta disponibilità;
b) per le prestazioni assicurate dal Laboratorio di Sanità Pubblica, per le quali, per
ragioni tecnico organizzative, non è possibile l'articolazione dell'attività libero
professionale in orari predeterminati, è stabilito un importo orario, riferito a
ciascuna delle categorie di personale coinvolto, per il quale dividere il compenso
mensile, determinando in tal modo il debito orario;
c) l'attività libero professionale viene svolta presso le strutture dell'Azienda,
individuate con specifico provvedimento 10 previa autorizzazione del Direttore
Sanitario, acquisito il parere del Responsabile gerarchico ai fini del controllo
della libera professione, del Responsabile di Struttura ove l’attività viene svolta,
del Direttore del Dipartimento competente per materia;
d) deve essere garantito l’allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di
libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima
sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza
nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale. 11
Il relativo controllo compete al Direttore di Dipartimento, al Direttore Gestionale
Distrettuale / al Direttore del Distretto Veterinario, al Direttore del Servizio/UO di
Staff o al Direttore Aziendale di appartenenza del personale coinvolto
nell'attività, in conformità alle linee di indirizzo emanate dal Direttore Sanitario 12;
e) nello svolgimento dell'attività libero professionale di cui all'art. 2 non è consentito
l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale;
f) la prenotazione delle prestazioni avviene esclusivamente tramite il CUP
aziendale, senza ulteriori oneri aggiuntivi. Nessun dirigente è autorizzato alla
4
prenotazione diretta delle prestazioni libero professionali. Il CUP aziendale
fornirà per ogni seduta l’elenco delle prenotazioni al dirigente interessato; tale
elenco, sottoscritto dal dirigente, sarà conservato dal Direttore di Dipartimento,
dal Direttore Gestionale Distrettuale, dal Direttore del Distretto Veterinario, dal
Direttore del Servizio di Staff o dal Direttore Aziendale di afferenza, secondo le
competenze di cui al precedente art. 6.
Non saranno liquidate prestazioni eseguite senza prenotazione attraverso il
CUP o, per i dirigenti veterinari, senza annotazione nell'apposito registro.
La prenotazione delle prestazioni di cui all’art. 21 del presente Regolamento è
affidata al CUP con modalità operative particolari, normate da apposite
disposizioni applicative; 13
La prenotazione delle prestazioni dei dirigenti medici veterinari è disciplinata
nella sezione del presente Regolamento contenente “Ulteriori disposizioni per
l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei Dirigenti Medici
Veterinari”;
g) Le prestazioni di urgenza e non programmabili e, quindi, non prenotabili
mediante CUP, non possono essere erogate in libera professione; 14
la presente disposizione non si applica ai dirigenti medici veterinari;
h) le tariffe e la ripartizione dei proventi sono definite in base al presente
Regolamento; gli oneri per l'eventuale utilizzo di materiale sanitario di consumo
– esclusi i farmaci - sono a carico dell'Azienda, che vi provvede con la "Quota
Aziendale" dei proventi tariffari;
i) le modalità di riscossione sono quelle di cui all'art. 13 del presente Regolamento
e di cui alla sezione contenente “Ulteriori disposizioni per l'esercizio della libera
professione intramuraria da parte dei Dirigenti Medici Veterinari” limitatamente a
tali dirigenti.
Articolo 8: Categorie professionali.
1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale Medico
Chirurgo, Veterinario e delle altre professionalità della Dirigenza del Ruolo sanitario
nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale
sanitario dell'equipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività
libero professionale.
2.L’attività libero professionale intramuraria è prestata di norma nella disciplina di
appartenenza. 15
3.Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non
può esercitare l’attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina
può essere autorizzato dal Direttore Sanitario (per delega del Direttore Generale), con il
parere favorevole del Collegio di Direzione e delle organizzazioni sindacali medica e
sanitaria rappresentate nel Comitato di Garanzia, ad esercitare l’attività in altra struttura
dell’azienda o in una disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre che sia in
possesso della specializzazione o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina
stessa, purché tale attività sia compresa tra quelle erogabili in via istituzionale 16 .
Articolo 9: Autorizzazione all'esercizio.
1.Il Dirigente con rapporto di lavoro esclusivo che intende svolgere l’attività libero
professionale deve presentare richiesta, per il tramite del responsabile della struttura di
appartenenza, alla Direzione Sanitaria.
2.L’istanza di esercizio della libera professione dovrà essere redatta nel seguente modo:
a. Generalità e recapito;
b. Specializzazioni possedute se richieste per l’esercizio; disciplina di appartenenza;
c. Calendari e orari riservati all'esercizio dell'attività libero professionale;
5
d. Tipologia delle prestazioni, e dettaglio dei certificati in caso di attività medico legale;
e. Tariffa prescelta, che non deve essere inferiore a quella praticata in regime
istituzionale 17;
f. Locali ed attrezzature;
g. Sede/i prescelta/e per l'esercizio dell'attività;
h. Eventuale personale di supporto;
i. se prestata in equipe, indicazione degli altri componenti.
3.Eventuali modifiche dei punti sopra elencati (da b a i) prevedono il medesimo iter.
4.Le consulenze tecniche di parte, fatta eccezione per quelle medico-legali, devono
essere richieste singolarmente di volta in volta, per il tramite del Responsabile della
struttura di appartenenza e del Direttore del Dipartimento competente per materia, i quali
avranno cura di verificare preventivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse.
5.Solo per tali prestazioni è possibile indicare una tariffa minima ed una tariffa massima,
in considerazione della complessità e diversità di impegno richiesto da ogni prestazione.
6.La nomina e l’inserimento nell’elenco dei membri della Commissione Medica Locale per
l’accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a motore, disposta dal
Presidente della Commissione, costituisce anche autorizzazione all’esercizio di attività
libero professionale intramoenia, limitatamente alle prestazioni assicurate dalla
Commissione medesima.
Tali medici dovranno espletare l’attività propria della Commissione Medica Locale sia in
regime istituzionale che libero professionale, nel limite di volume di prestazioni di cui al
comma 3. dell’art. 2.
Articolo 10: Personale coinvolto nella ripartizione dei proventi. 18
1.II personale coinvolto nell'attività libero professionale in regime ambulatoriale è
individuato come segue:
a) Dirigente (singolo o in equipe) al quale l'utente, pagante in proprio, richiede la
prestazione e che esercita l'attività libero professionale ambulatoriale fuori
dall'impegno di servizio;
b) Personale di supporto diretto: personale del comparto del ruolo sanitario, che
collabora direttamente allo svolgimento delle prestazioni libero professionali, rese
sia individualmente che in équipe. Per le prestazioni assicurate dal Laboratorio di
Sanità Pubblica in equipe all’interno delle strutture dell’Azienda ed avvalendosi
della strumentazione della stessa, anche il personale del comparto del ruolo
amministrativo svolge – su base volontaria - attività di supporto diretto collaborando
allo svolgimento delle prestazioni libero professionali, per la parte pre-analitica e
post-analitica.
L'adesione di detto personale all'attività libero professionale è volontaria ed avviene
fuori dall'impegno di servizio.
c) Personale di supporto indiretto: personale dei restanti ruoli che collabora per
assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale ai sensi del comma 1, lett. c)
art. 8 D.M. Sanità 28.2.1997.
d) Personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività libero
professionale intramuraria e che, in ragione delle funzioni svolte, dell’incarico
gestionale assegnato o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività
libero-professionale ai sensi del comma 1, lett. b) art. 8 D.M. Sanità 28.2.1997.
Articolo 11: Tariffe. 19
1.Il tariffario è determinato in accordo con i professionisti e deve essere idoneo ad
assicurare l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla
gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle
attività di prenotazione, fatturazione e riscossione degli onorari.
6
Le tariffe per le prestazioni della Commissione Medica Locale per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a motore e la ripartizione delle stesse sono
stabilite dal D.M. n. 245 del 27.12.1994.
2.Al fine di prevenire forme di concorrenza sleale le tariffe delle prestazioni rese in regime
libero professionale non devono essere inferiori a quelle previste per le stesse tipologie di
prestazioni rese in regime istituzionale.
3. 20In ambito libero professionale sono consentite tariffe diversificate per le medesime
prestazioni, nel rispetto delle scelte e delle professionalità individuali del singolo dirigente;
in tale circostanza, nel tariffario è indicato un minimo ed un massimo e la tariffa applicata
dal singolo dirigente, compresa tra il limite minimo e massimo, risulta dall’autorizzazione
all’esercizio della libera professione intramoenia in suo possesso.
4. 21Il tariffario è adottato con Decreto del Direttore Generale, di norma con cadenza
biennale. (Tariffario dirigenti medici e dirigenti psicologi adottato con Decreto D.G. n. 217
del 3.4.2014, tariffario dirigenti veterinari adottato con Decreto D.G. n.678 del 22.12.2014).
5. 22Qualora il Direttore Sanitario autorizzi nuove prestazioni non ricomprese nel tariffario,
quest’ultimo deve intendersi automaticamente integrato.
Articolo 12: Attività aziendale a pagamento.
1.Il dirigente a rapporto esclusivo può essere autorizzato a svolgere attività di consulenza,
richiesta da soggetti terzi all’Azienda, al di fuori dell’impegno di servizio, nei seguenti casi
e con le seguenti modalità:
a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita
convenzione tra le istituzioni interessate
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di
lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l’attività
non è in contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio Sanitario Nazionale
c) presso istituzioni/enti/aziende private anche aventi scopo di lucro, mediante
apposita convenzione tra le istituzioni interessate.
2.La convenzione di cui ai punti a), b) e c) deve disciplinare:
¾ la durata del rapporto;
¾ i limiti orari minimi e massimi dell’impegno (con specifica indicazione degli
orari in cui potrà/dovrà essere espletata l'attività di consulenza), comprensivi
anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’orario
di lavoro;
¾ l’entità del compenso, da considerare omnicomprensiva di tutte le spese
correlate all’espletamento della consulenza;
¾ la natura della prestazione e le modalità di svolgimento;
¾ le motivazioni ed i fini della consulenza al fine di accertarne la compatibilità
con l’attività di istituto;
¾ la periodicità di rendicontazione dell’attività, commisurata al volume ed alla
frequenza delle prestazioni;
¾ il Dirigente titolare della funzione di controllo in conformità all'articolo 6 del
presente Regolamento.
3.L’attività di consulenza di cui al presente articolo, sommata alle tipologie di attività libero
professionale di cui al precedente art. 3, non può comportare per il Dirigente un impegno
superiore alle 12 ore settimanali calcolate su base annua.
4.L’attività di consulenza di cui al presente articolo si applica anche alla Dirigenza
Amministrativa, Tecnica e Professionale.
5.Le prestazioni la cui effettuazione è disciplinata con convenzioni non sono soggette alla
prenotazione tramite il CUP aziendale 23.
6.I compensi per l’attività di consulenza vengono ripartiti come indicato nella seguente
tabella:
7
QUOTA INTERVENTI
QUOTA AZIENDALE QUOTA DIRIGENTE PREVENZIONE/RIDUZIONE
LISTE D’ATTESA
CONSULENZE DI CUI AI
PUNTI a) E b)
13,5%
82,2%
4,3%
66,5%
3,5%
comprensiva di: utile e
irap
CONSULENZE DI CUI AL
PUNTO c)
20%
comprensiva di: utile e
irap, oneri previdenziali
Soltanto per le consulenze di cui al punto c), la trattenuta per il Fondo Perequativo è pari
al 4%, la trattenuta per il Supporto Indiretto è pari al 6%.
Articolo 13: Fatturazione delle prestazioni e riscossione dei proventi. 24
1.La riscossione degli onorari è gestita esclusivamente dall’Azienda tramite bollettino
postale, bonifico bancario e Pos, di norma in via anticipata (es. visita e certificazione di
idoneità alla guida di autoveicoli pat. A e B, visita e certificazione di idoneità alla guida di
autoveicoli pat. C, D, E, K, visita e certificazione di idoneità alla guida di natanti, visita e
certificazione di idoneità per licenza caccia/tiro al volo/porto d'armi ed esplosivi,
certificazione esonero cinture di sicurezza, certificazione idoneità conduzione caldaie e
generatori di vapore, counselling del viaggiatore senza esecuzione di vaccinazione,
Ambulatorio di Omeoterapia, Visita specialistica e trattamento con agopuntura), in via
posticipata rispetto all’erogazione per le prestazioni che prevedono frequentemente più
accessi ripetuti ai fini del completamento dell'iter assistenziale (es. Medico competente,
Medico legale).
La riscossione dei proventi delle prestazioni dei dirigenti medici veterinari è disciplinata
nella sezione del presente Regolamento contenente “Ulteriori disposizioni per l'esercizio
della libera professione intramuraria da parte dei Dirigenti Medici Veterinari”;
2.La fatturazione è espletata, a livello centrale, dal Servizio Risorse Economico
Finanziarie, secondo modalità normate da apposite disposizioni applicative.
Articolo 14: Pubblicità.
1.Presso tutte le strutture, ed a cura del responsabile del presidio ove viene svolta l'attività
libero-professionale, saranno esposti, in modo ben visibile per gli utenti, gli orari
dell'attività libero professionale e di quella istituzionale con pari evidenza e con indicazione
delle relative tariffe.
Le sopraddette notizie saranno pubblicate sul portale web aziendale.
2.Il Direttore Sanitario curerà l'aggiornamento degli elenchi dei Dirigenti autorizzati alla
libera professione.
3.Al di fuori delle sopra citate modalità, non sono consentite altre forme di pubblicità.
8
Articolo 15: Ripartizione dei proventi.
1.I proventi sono ripartiti come indicato nella tabella allegata al presente provvedimento
(tabella n. 1 ). Il riparto dei proventi è soggetto a verifiche periodiche.
2.Una somma pari al 5% del compenso del libero professionista viene trattenuta per
essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste
d’attesa. 25
3.Il presente articolo non si applica alle prestazioni aggiuntive veterinarie, ad integrazione
dell’attività istituzionale, di cui all’art. 29 del presente Regolamento, ed all’attività libero
professionale della Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psicofisici
per la guida dei veicoli a motore, le cui modalità di remunerazione al personale dirigente
sono normate separatamente, da accordi decentrati nel primo caso e da disposizioni
ministeriali nel secondo caso.
Articolo 16: Responsabilità e conseguenze sanzionatorie dei professionisti.
1.Nell’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria il dirigente ha le stesse
responsabilità personali (penale e civile) e amministrative (disciplinare, contabile) di quelle
assunte in orario di servizio.
2.L'Azienda risponde di eventuali danni causati a terzi durante lo svolgimento dell'attività
libero professionale solamente se esercitata all’interno delle proprie strutture o a domicilio
dei richiedenti.
3.Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile dal vigente
ordinamento giuridico, la violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di
responsabilità amministrativa e costituisce grave inosservanza delle direttive impartite,
sanzionabile ai sensi dell’art. 36 del C.C.N.L. 05.12.1996 Area dirigenza medica e
veterinaria e dell’art. 35 del C.C.N.L. 05.12.1996 Area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa, con risoluzione del rapporto di lavoro con o senza
preavviso 26 .
4.Al fine di garantire tuttavia una graduazione delle sanzioni, le violazioni che non
costituiscono grave inosservanza sono sanzionate con la sospensione dell'esercizio di
attività libero professionale per la durata da 1 a 6 mesi.
5.Si intendono violazioni non gravi le seguenti:
a) inottemperanza reiterata alle disposizioni inerenti le rendicontazioni e gli adempimenti
connessi all'A.L.P.I. nella tempistica prevista;
b) superamento di uno o più dei limiti stabiliti dall'art. 2 c. 2 del presente Regolamento;
c) attività libero professionale svolta durante turni di pronta disponibilità;
d) attività libero professionale svolta durante assenze dal servizio effettuate a titolo di
aspettativa, permessi retribuiti (che interessano l'intero arco della giornata), festività
infrasettimanali compreso il giorno del Santo Patrono (ad eccezione in quest'ultimo
caso per l'attività dei Veterinari a domicilio e l’attività di ispezione sulla macellazione
fuori orario di servizio), sciopero, malattia;
e) prestazioni libero professionali svolte senza prenotazione CUP o, per i dirigenti medici
veterinari, senza annotazione nell'apposito registro (tali prestazioni non saranno
remunerate ai dirigenti);
f) prestazioni libero professionali svolte al di fuori degli orari autorizzati (tali prestazioni
non saranno remunerate ai dirigenti);
g) prestazioni libero professionali svolte al di fuori delle sedi autorizzate (tali prestazioni
non saranno remunerate ai dirigenti).
6.Le sanzioni di cui sopra sono comminate dal Direttore Sanitario Aziendale, secondo la
seguente procedura:
¾ contestazione addebiti: Responsabile di afferenza gerarchica ai fini del controllo della
libera professione, che informa contestualmente il Direttore Sanitario;
9
¾ valutazione riscontro: Direttore Sanitario, Responsabile di afferenza gerarchica ai fini
del controllo della libera professione, Direttore del Dipartimento competente per
materia, Direttore del Servizio Risorse Umane; qualora la valutazione del riscontro da
parte di detti Dirigenti non sia univoca, il caso viene sottoposto al Collegio di Direzione.
7.Per quanto riguarda le violazioni di cui ai punti b (escluso il tetto dei volumi), c) e d), oltre
alla sanzione prevista, sarà attivato anche il recupero forzoso delle somme percepite.
Art. 17: Conflitto di interessi 27
1.E’ fatto divieto di espletare attività libero professionale a favore di fruitori che coincidono
con i soggetti controllati.
2.Il divieto di cui al comma 1 non si esplica nella fattispecie di cui all'art. 29.
3.La violazione del presente articolo costituisce grave inosservanza.
Articolo 18: Regime fiscale.
1.II Dirigente che esercita solamente l'attività libero-professionale intramoenia non
necessita del possesso di partita IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, in quanto le somme
pagate dai cittadini vengono direttamente incassate dall'A.S.L.
2.Il compenso del Dirigente erogato con le competenze stipendiali è, ai fini fiscali,
assimilato al reddito da lavoro dipendente.
Articolo 19 : Comitato di Garanzia.
1.Il Direttore Sanitario, attraverso un apposito organismo di verifica costituito in forma
paritetica tra rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria e rappresentanti
dell'Azienda, denominato Comitato di Garanzia 28, monitora costantemente il rapporto tra
attività istituzionale resa in regime ordinario o di area a pagamento e attività libero
professionale intramuraria, e propone al Direttore Generale eventuali misure correttive in
caso di superamento del limite di cui all’art. 2, ivi compresa la riduzione/sospensione del
monte ore autorizzato.
2.Inoltre, il Comitato di Garanzia valuta in via generale le casistiche controverse relative
alla corretta applicazione del Regolamento aziendale, proponendo eventuali misure
correttive al Direttore Sanitario. 29
3.Il Direttore Sanitario riferisce al Direttore Generale sull’operato del Comitato di Garanzia,
ogni volta che tale Organismo si riunisce.
Articolo 20: Funzioni di controllo.
1.Il Direttore Sanitario si avvale, per la finalità di controllo del corretto esercizio dell’attività
libero professionale, dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori Gestionali Distrettuali e dei
Direttori del Distretti Veterinari, fatti salvi i casi in cui la funzione di controllo sia assunta
dal Direttore Sanitario.
2.Tali dirigenti possono beneficiare del cosiddetto “fondo perequativo”, con tetto
individuale massimo di Euro 700,00 all’anno.
Articolo 21: Deroghe alla sede ed agli orari predeterminati.
1.Per le seguenti tipologie di prestazioni da rendere in attività libero professionale
individuale (partecipazione a collegi medici, visite domiciliari, consulenze tecniche di
parte, consulenze tecniche di parte in consulenze tecniche d’ufficio in materia di Medicina
Legale, attività di formazione e partecipazione a riunioni collegiali ai sensi del d.lgs
81/2008, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) oppure in attività aziendale a pagamento
(vigilanza sanitaria su dipendenti, attività da espletarsi in altre Aziende per cui sia
richiesta la presenza di personale dipendente della stessa) l’esercizio dell’attività libero
professionale viene autorizzato con l’indicazione di sedi ed orari predeterminati.
10
2.Nell’atto autorizzativo possono tuttavia essere previste deroghe alla sede ed agli orari
predeterminati, da rilasciare caso per caso dal Responsabile di afferenza gerarchica in via
preventiva, dopo aver valutato la compatibilità con l’integrale assolvimento dei compiti
d’istituto e la piena funzionalità dei servizi.
3.Le suddette prestazioni rese in questa forma di deroga possono pertanto essere
espletate anche nella fascia oraria dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.
4.Tali prestazioni, qualora siano da rendere in attività libero professionale individuale,
devono essere prenotate al CUP aziendale con modalità operative particolari, normate da
apposite disposizioni applicative. 30
Articolo 22: Vertenze. 31
1.Al Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e s.m.i., è affidato il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all’attività
libero-professionale intramuraria.
Ulteriori disposizioni per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte
dei Dirigenti Medici Veterinari
Articolo 23: Premessa.
1.La legge 3 agosto 2007, n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria” ha disposto all'art. 1, comma 12 la
definizione da parte delle regioni di una specifica regolamentazione finalizzata a garantire
ai dirigenti veterinari l'effettuazione delle prestazioni libero professionali. La necessità di
una regolamentazione ad hoc trova fondamento nella particolare tipologia di prestazioni e
modalità di erogazione delle stesse.
2.La presente sezione regolamenta pertanto l'effettuazione da parte dei medici veterinari
delle prestazioni libero-professionali intramurali, ai sensi delle Linee di indirizzo regionali di
cui alla DGR n. VIII/007441 del 13.6.2008.
Articolo 24: Incompatibilità.
1.L'attività libero professionale intramuraria è autorizzabile quando vi è assenza di
contrasto effettivo con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell’Azienda nella
specifica prestazione professionale e, quindi, assenza di sovrapposizione in via non
incidentale delle figure del controllore e del controllato per la specifica prestazione libero
professionale, verificata per il singolo dipendente.
2.L'inesistenza di incompatibilità deve essere certificata dal Direttore del Distretto
Veterinario competente, in qualità di Responsabile gerarchico.
Articolo 25: Tipologie di prestazioni.
1.Le tipologie di attività libero professionale oggetto della presente sezione sono quelle
svolte in forma individuale e di equipe di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) e b) del presente
Regolamento.
2.L'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici veterinari va distinta come
segue:
x Attività ambulatoriali
x Attività necessariamente extra-ambulatoriali.
3.Per attività ambulatoriali si intendono tutte quelle prestazioni cliniche o professionali
erogate presso specifiche strutture:
x
Visite cliniche ambulatoriali;
x
Interventi chirurgici ambulatoriali;
x
Autopsie di piccoli animali o animali da cortile;
x
Analisi biochimiche;
11
Studio di dati, referti clinici, progettualità, piani di intervento, ecc.
4.Per attività necessariamente extra-ambulatoriali si intendono tutte quelle prestazioni che
devono essere erogate presso le strutture di custodia degli animali o presso le strutture
produttive:
x Visite cliniche presso il domicilio dei richiedenti;
x Visite cliniche presso gli allevamenti;
x Sopralluoghi conoscitivi o di verifica presso strutture produttive primarie o secondarie;
x Accertamenti presso le sedi dei richiedenti in genere.
x
Articolo 26: Modalità di prenotazione.
1.La prenotazione delle prestazioni programmabili da erogarsi in regime di attività libero
professionale intramoenia da parte dei dirigenti medici veterinari deve essere registrata
preventivamente presso le segreterie amministrative dei Distretti Veterinari.
2.La prenotazione di cui sopra può comunque essere richiesta direttamente al dirigente
veterinario; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di comunicare alla segreteria
amministrativa del Distretto Veterinario la prenotazione della prestazione, ai fini della sua
registrazione preventiva rispetto all'effettuazione.
3.Le prestazioni a carattere d'urgenza o richieste fuori dall'orario di servizio direttamente al
veterinario devono essere registrate presso le segreterie amministrative dei Distretti
Veterinari il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta d'intervento, la registrazione
viene effettuata direttamente a cura del dirigente veterinario che ha erogato la prestazione.
4.Il registro delle prenotazioni, vidimato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Veterinario, affidato alla custodia dei Direttori di Distretto Veterinario, deve essere
compilato consecutivamente in maniera chiara e non deve contenere cancellature o
abrasioni.
5.Le prestazioni che, a seguito della verifica del Dipartimento di Prevenzione Veterinario o
del Direttore del Distretto Veterinario, seppur erogate e fatturate, non risultassero
regolarmente registrate, saranno considerate irregolari.
Articolo 27 : Riscossione dei proventi.
1.La riscossione dei proventi relativi all'erogazione di prestazioni libero-professionali,
tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 4 della L. 3 agosto 2007 n. 120 e
delle determinazioni di cui alla D.G.R. n. 5162 del 25 luglio 2007, avviene, di norma,
attraverso il pagamento con il POS/bancomat.
2.Tenuto conto delle peculiarità delle prestazioni che spesso si svolgono direttamente
presso il domicilio dei richiedenti o presso gli allevamenti, l'Azienda Sanitaria Locale
provvederà a fornire al proprio personale medico veterinario, che esercita l'attività libero
professionale intramuraria, i POS cordless.
3.In caso di impossibilità di utilizzo del bancomat sarà il dirigente veterinario a consegnare
all'utente il bollettino con il quale saldare il costo della prestazione.
4.Il dirigente veterinario che effettua la prestazione presso il domicilio del richiedente e che
verifica al momento della stessa una reale situazione di impossibilità al pagamento tramite
POS e di difficoltà e disagio al pagamento mediante bollettino di c/c postale, potrà in via
eccezionale riscuotere direttamente il costo della prestazione.
5.Per “situazione di difficoltà e disagio” si intendono i seguenti casi:
x
le persone anziane
x
le situazioni geograficamente disagiate nelle zone montane.
6.Nei casi di cui al comma 4. il Dirigente provvederà a versare quanto percepito all'Ente di
appartenenza, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'esecuzione della
prestazione.
12
7.Il dirigente veterinario, indipendentemente dalla modalità di riscossione della
prestazione, rilascerà al Cliente attestazione-ricevuta della prestazione effettuata
attraverso l'apposito bollettario intestato all'A.S.L. con indicate le prestazioni erogate ed il
relativo compenso, la sede, il giorno e l'ora di erogazione della prestazione.
8.Successivamente alla riscossione della somma l'Azienda Sanitaria Locale emetterà al
cliente regolare fattura quietanzata e provvederà a erogare al Dirigente, nello stipendio del
primo mese utile successivo all'avvenuto incasso, le somme da corrispondere nella misura
stabilita nella tabella n. 1.
Articolo 28: Prestazioni ripetute.
1.In caso di prestazioni ripetute il dirigente veterinario rilascerà al cliente attestazione
attraverso l'apposito bollettario intestato all'A.S.L. con indicate le prestazioni erogate ed il
relativo compenso.
2.L'Azienda Sanitaria Locale emetterà al cliente fattura riepilogativa delle prestazioni
effettuate.
3.Il cliente verserà all'Azienda Sanitaria Locale l'importo indicato nella fattura tramite
bancomat, bonifico bancario o bollettino postale. L'Azienda provvederà a erogare al
Dirigente, nello stipendio del primo mese utile successivo all'avvenuto incasso, le somme
da corrispondere nella misura stabilita nella tabella n. 1.
Articolo 29: Attività di ispezione sulla macellazione fuori orario di servizio.
1.L’attività di ispezione sulla macellazione fuori orario di servizio (ante 6 e sabato) è
assicurata mediante l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 55, comma 2 del CCNL
8.6.2000 ed è normata da procedure emanate specificatamente dal Dipartimento di
Prevenzione Veterinario. In tale fattispecie il compenso orario lordo da corrispondere al
dirigente è definito in contrattazione decentrata.
2. L’esercizio di tale attività libero professionale è possibile solo dopo aver garantito gli
obiettivi prestazionali negoziati.
Articolo 30: Disposizioni generali
1.La reportistica dell’attività di monitoraggio, mediante un sistema di contabilità analitica,
dei ricavi e dei costi diretti e indiretti derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale
intramoenia, sarà portata all’attenzione del Comitato di Garanzia di cui all’art. 19, con
cadenza trimestrale.
Articolo 31: Entrata in vigore.
1.II presente regolamento entra in vigore dal giorno 1.2.2015.
13
Tabella n. 1
RIPARTIZIONE TARIFFA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA
QUOTA INTERVENTI
PREVENZIONE/
RIDUZIONE LISTE
D’ATTESA
TIPOLOGIA PRESTAZIONI
QUOTA AZIENDALE
QUOTA
DIRIGENTE
VISITE (IN AZIENDA)
15%
70,3%
comprensiva di: utile,costi,
irap, oneri previdenziali
(se con supporto
dir: 60,8% e
9,5%)
36%
50,35%
comprensiva di: utile,costi,
irap, oneri previdenziali.
(se con supporto
dir, sanitario e
amministrativo:
29,35% e 21%)
13,5%
71,7%
3,8%
15%
70,3%
3,7%
comprensiva di: utile,costi,
irap, oneri previdenziali
(se con supporto
dir: 60,8% e
9,5%)
DIAGNOSTICA
STRUMENTALE (IN
AZIENDA)
PRESTAZIONI
CHIRURGICHE SU
ANIMALI (C/O CANILE)
VISITE/PRESTAZIONI A
DOMICILIO
EXTRAZIEDALE
3,7%
2,65%
comprensiva di: utile, irap,
oneri previdenziali.
PRESTAZIONE
SINGOLA/OCCASIONALE
Per tutte le tipologie di prestazioni la trattenuta per il Fondo Perequativo è pari al 5%, la trattenuta
per il Supporto Indiretto è pari al 6%
14
1 CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria, art. 54
2 DGRL n. VIII/2308 del 5.4.2006 “Linee Guida Regionali per la predisposizione dei Regolamenti Aziendali
che disciplinano l'attività libero professionale intramuraria”
3 Parere Dirigente Responsabile Servizio Legale ASL prot. n. 60989 del 2.5.2006
4 CCNL 8.6.2000 art. 55
5 CCNL 8.6.2000 art. 60
6 Parere Dirigente Responsabile Servizio Legale ASL prot. n. 60989 del 2.5.2006; Risoluzione del
12.3.2007 n. 42 Agenzia delle Entrate
7 Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 27.4.2011
8 Nota prot. n.40495 del 20.3.2006: Esercizio della libera professione – attività di verifica e controllo; nota
prot. n. 13958 del 29.1.2007: Disposizioni attuative deliberazione n. 659/06 “Aggiornamento Regolamento
Attività Libero Professionale Intramoenia”; nota prot. n. 62286 del 30.4.2007: Verifica e controllo
sull'attività libero professionale: criticità emerse.
9 Note prot. n. 146415 del 25.10.2007 e n. 163802 del 3.12.2007 attuative deliberazione DG 621/07
concernente: “Adozione misure organizzative in adempimento alla Deliberazione Giunta Regionale
Lombardia n. VIII/5162 del 25.7.2007 ad oggetto: “Determinazioni in ordine all’esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria”
10 Decreto D.G. n. 379 dell’11.7.2014: “Aggiornamento periodico elenco degli spazi utilizzabili per l’esercizio
dell’attività libero professionale intramoenia all’interno dell’Azienda”
11 Legge 3 agosto 2007, n. 120: “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre
norme in materia sanitaria”, e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. g)
12 Nota prot. n.40495 del 20.3.2006: Esercizio della libera professione – attività di verifica e controllo; nota
prot. n. 13958 del 29.1.2007: Disposizioni attuative deliberazione n. 659/06 “Aggiornamento Regolamento
Attività Libero Professionale Intramoenia”; nota prot. n. 62286 del 30.4.2007: Verifica e controllo
sull'attività libero professionale: criticità emerse.
13 Note prot. n. 146415 del 25.10.2007 e n. 163802 del 3.12.2007 attuative deliberazione DG 621/07
14 Deliberazione DG n. 621 del 23.10.2007
15 DGRL n. VIII/2308 del 5.4.2006 “Linee Guida Regionali...”
16 DGRL n. VIII/2308 del 5.4.2006 “Linee Guida Regionali...”
17 Legge 3.8.2007, n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. c) e lett. e)
18 D.M. Sanità 28.2.1997 art. 8
19 Legge 3.8.2007 n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. c) e lett. e)
20 Deliberazione DG n. 621/07
21 Deliberazione DG n. 621/07
22 Deliberazione DG n. 621/07
23 Deliberazione DG n. 659 del 15.11.2006: “Aggiornamento Regolamento Attività Libero Professionale
Intramoenia”, in vigore dal 1.1.2007 al 30.6.2008
24 Deliberazione DG n. 621/07; conseguenti disposizioni attuative prot. n. 146415 del 25.10.2007 e n.
163802 del 3.12.2007
25 Legge 3 agosto 2007 n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. c)
26 DGRL n. VIII/2308 del 5.4.2006 “Linee Guida Regionali...”
27 Legge 3 agosto 2007 n. 120 art. 1 c. 4 lett. e)
28 DGRL n. VIII/2308 del 5.4.2006 “Linee Guida Regionali...”
29 Contratto Collettivo Integrativo Aziendale siglato il 31.8.2007
30 Nota prot. n. 146415 del 25.10.2007 attuativa deliberazione DG 621/07
31 Legge 3 agosto 2007 n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 11
15