Attività Libero Professionale Intramoenia
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Attività Libero Professionale Intramoenia
ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - [email protected] Posta certificata: [email protected] Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175 DECRETO n. 64 del 29/01/2015 Cl.: 1.1.02 OGGETTO: Revisione del Intramoenia. Regolamento dell’Attività Libero Professionale Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010 Acquisito il parere di competenza del DIRETTORE SOCIALE Dott.ssa Anna Calvi Acquisito il parere di legittimità del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pier Mario Azzoni _________________________________________________________________ IL DIRETTORE GENERALE Premesso che con Deliberazione D.G. n. 236 del 27.04.2011 è stato approvato il Regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia in vigore dal giorno 01.05.2011, Regolamento parzialmente modificato con Decreto D.G. n. 558 del 30.10.2014; Considerato che si sono verificate le seguenti necessità di aggiornamento, per adeguamento a nuove normative ed esigenze organizzative: modifiche della Legge 3 agosto 2007, n. 120, apportate dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto Decreto Balduzzi), in particolare per quanto attiene la trattenuta di una somma pari al 5% del compenso del libero professionista, vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa; superamento di situazioni di incompatibilità connesse alla funzione di controllo ove, trattandosi di personale di profilo sanitario, tale funzione sia assunta dal Direttore Sanitario Aziendale; previsione del monitoraggio, mediante un sistema di contabilità analitica, dei ricavi e dei costi diretti ed indiretti derivanti dall’esercizio dell’a.l.p.i.; Dato atto che la nuova versione del Regolamento è stata approvata dal Comitato di Garanzia in data 20.11.2014 e discussa dalle OO.SS. in data 20.11.2014; Evidenziato che il testo è stato approvato dal Collegio di Direzione in data 07.01.2015; Precisato che per quanto riguarda i controlli inerenti l’attività libero professionale degli Psicologi, competente per materia è il Direttore Sociale; Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la conformità del presente provvedimento al disposto dell’art. 13, comma 17, della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e ne dichiara la regolarità tecnica; Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda; Acquisito il parere di competenza del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi; Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente; Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni; DECRETA a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento per l’Attività Libero Professionale Intramoenia, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”, composto da n. 15 pagine); b) di disporre che il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno 01.02.2015 e che da tale data cesseranno di avere effetto tutte le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti; c) di precisare che per quanto riguarda i controlli inerenti l’attività libero professionale degli Psicologi, competente per materia è il Direttore Sociale; d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda; e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; _________________________________________________________________ f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009. Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella Allegato A REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA-MOENIA Articolo 1: Definizione. 1 1.Per attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio, comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, in favore e su libera scelta dell’utente e con oneri a carico dello stesso. 2.L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria non deve essere in contrasto né concorrenziale con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda ma deve concorrere ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva dei servizi resi all’utenza, integrandosi con quella istituzionale; il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. 3.E' fatto divieto di esercitare l'attività libero professionale durante i turni di pronta disponibilità, i periodi di aspettativa a vario titolo, le assenze per malattia e per permessi retribuiti che interessano l'intera giornata, i giorni di festività infrasettimanali compreso il giorno del Santo Patrono (ad eccezione in quest'ultimo caso per l’attività dei Veterinari a domicilio e l’attività di ispezione sulla macellazione fuori orario di servizio). 4.Il Direttore Sanitario è il titolare delle funzioni di governo e controllo in materia di attività libero professionale intramoenia. Ad esso i Direttori di Dipartimento riferiscono periodicamente sullo stato di applicazione del regolamento. Il Direttore Sanitario riferisce al Direttore Generale, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di applicazione del presente Regolamento. Articolo 2: Limiti. 1.Deve essere garantita, da parte del dirigente interessato, la prevalenza dell’attività istituzionale definita dai LEA sull’attività libero professionale intramuraria, sia in termini di orario che di volumi di prestazioni. 2 2.L’attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente o equipe, un volume orario superiore al 25% del numero delle ore contrattualmente dovute annualmente ed in ogni caso non potrà superare, a livello di Direzione Gestionale Distrettuale/Struttura organizzativa, il 100% dei volumi delle stesse prestazioni rese in attività istituzionale ove comparabili, ed il 50% del valore lordo della retribuzione lorda complessiva annua del dirigente dell’anno precedente. 3.Nell’ambito dell’attività resa in Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a motore, il limite del 100% dei volumi delle stesse prestazioni rese in attività istituzionale va computato e verificato complessivamente a livello aziendale. 4. 3 Costituisce una giustificata deroga al principio dell’equilibrato rapporto tra attività libero professionale intramoenia ed attività istituzionale l’esercizio in a.l.p.i. di prestazioni rientranti nell’attività istituzionale secondo la definizione dei LEA, ma non implementate in ambito aziendale per ragioni organizzative e di mercato, a condizione che vengano pienamente acclarati i seguenti presupposti: - impossibilità di programmare, per ragioni organizzative e di mercato, l’esecuzione in attività istituzionale delle prestazioni considerate; - piena disponibilità da parte del dirigente, qualora ciò divenisse possibile, a svolgere le stesse prestazioni anche in attività istituzionale. 5.Di norma l’attività libero professionale è esercitata nella propria articolazione territoriale, 1 salvo i casi già previsti all’art. 8 del presente regolamento. Articolo 3: Tipologie.4 1.L'esercizio dell’attività libero professionale può avvenire nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell’utente in forma singola o associata del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione; b) attività libero professionale a pagamento svolta in equipe, all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente all’équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; c) attività libero-professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, Enti o Aziende e svolta individualmente o in equipe, così come meglio dettagliato al successivo art. 12, previa convenzione; d) prestazioni aggiuntive veterinarie, ad integrazione dell’attività istituzionale, così come meglio dettagliato al successivo art. 29 del presente Regolamento; e) attività svolta in sede di Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a motore. 2.Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera c) anche le prestazioni singole/occasionali richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende od enti) all’Azienda. 3.Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera c) anche le prestazioni richieste da terzi all’Azienda ed assicurate dal Laboratorio di Sanità Pubblica in equipe all’interno delle strutture dell’Azienda ed avvalendosi della strumentazione della stessa. I proventi di tali prestazioni sono ripartiti come indicato nella tabella allegata al presente provvedimento (tabella n. 1) per la tipologia “Diagnostica strumentale (in azienda)”. Rispettando tali percentuali, la ripartizione della quota viene poi effettuata in parti uguali, con riduzione proporzionale in caso di part-time, tra i dipendenti (dirigenza e comparto) in possesso della disciplina/qualifica necessaria per svolgere l’attività e che vi aderiscono. 4.Per occasionale si intende la prestazione posta in essere in modo non abituale o sporadico. Articolo 4: Attività certificatorie. 1.In ragione della coerenza tra l’attività svolta in ambito istituzionale e l’attività libero professionale, l’esercizio della libera professione per le attività certificatorie è consentito esclusivamente ai dirigenti che sono autorizzati a svolgere tale attività per compiti di istituto. 2.L’esercizio dell’attività certificatoria deve essere uniformato al criterio di un’equa opportunità di accesso a tutti i dirigenti. Articolo 5: Attività escluse. 5 1.Non rientrano fra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività: a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente; b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali; c) partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti o Ministeri; d) relazione a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi; e) partecipazione a comitati scientifici; f) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali; 2 g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con il solo rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all’azienda della dichiarazione da parte dell’organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni; h) l’espletamento dell’incarico di perito o consulente tecnico d’ufficio a seguito di nomina da parte dell’autorità giudiziaria (D.M. 28/02/1997 e nota Dipartimento funzione pubblica 16/12/1996, prot. 10108). L’attività non occasionale di consulente tecnico d’ufficio deve essere previamente comunicata al Responsabile di afferenza gerarchica ed al Direttore del Dipartimento competente per materia. I proventi derivanti dall’incarico in argomento sono da corrispondere direttamente al dirigente interessato dal richiedente la prestazione senza l’utilizzo del bollettario fatture aziendale 6. Articolo 6: Controlli e situazioni di incompatibilità. 1.L’attività di controllo sulla libera professione è garantita, per gli ambiti di rispettiva competenza, dai Direttori di Dipartimento, dai Direttori Gestionali Distrettuali / Direttori dei Distretti Veterinari. Tali competenze (da prevedere espressamente nel contratto individuale) rendono incompatibile lo svolgimento della libera professione nell’ambito in cui esercitano il controllo. L’incompatibilità non opera per la partecipazione alla Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a motore, la cui attività è regolata da specifica normativa ed è stata assimilata per ragioni di carattere organizzativo ad attività libero professionale, limitatamente alle sedute svolte in orario serale, al sabato e parzialmente nelle sedi decentrate 7, e tenuto conto che il personale coinvolto, ancorché con funzioni direzionali, non espleta, per tale ambito di attività, funzioni di controllo, che vengono assorbite dal Direttore Sanitario Aziendale. L’incompatibilità non opera per i Direttori di Dipartimento, i Direttori Gestionali Distrettuali ed i Direttori dei Distretti Veterinari ove, trattandosi di personale di profilo sanitario, la funzione di controllo sia assunta dal Direttore Sanitario Aziendale. 2.Tale attività di controllo si esercita mediante verifica della regolarità della prestazione resa in regime di libera professione (art. 3) o di attività aziendale a pagamento (art. 12). 3.I Direttori di Dipartimento, delle Direzioni Gestionali Distrettuali e dei Distretti Veterinari trasmetteranno specifiche relazioni trimestrali al Direttore Sanitario. 8 4.A tal fine: 9 ¾ il dirigente trasmette, al Direttore di Dipartimento, al Direttore Gestionale Distrettuale, al Direttore del Distretto Veterinario o, (nell’eventualità in cui il dirigente operi presso un Servizio/UO in Staff alle Direzioni Aziendali) al Direttore Aziendale competente secondo il profilo professionale di appartenenza (che può anche affidare l’attività mediante atto formale di delega al Direttore/Responsabile del Servizio/UO di Staff), l’agenda CUP con le prestazioni effettivamente erogate (per i dirigenti veterinari l'agenda CUP è sostituita dal registro delle prenotazioni, vidimato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario e affidato alla custodia dei Direttori di Distretto Veterinario; tali dirigenti trasmettono al Direttore del Distretto Veterinario copia della attestazione-ricevuta rilasciata al cliente attraverso l'apposito bollettario intestato all'A.S.L. con indicate le prestazioni erogate ed il relativo compenso, la sede, il giorno e l'ora di erogazione della prestazione, così come meglio dettagliato nella sezione “Ulteriori disposizioni per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei Dirigenti Medici Veterinari”); ¾ nei casi di attività aziendale a pagamento l'Ente/Azienda/Istituzione presso il/la quale il dipendente espleta la consulenza trasmette periodicamente al Direttore di Dipartimento, al Direttore Gestionale Distrettuale, al Direttore del Distretto Veterinario o, 3 (nell’eventualità in cui il dirigente operi presso un Servizio/UO in Staff alle Direzioni Aziendali) al Direttore Aziendale competente secondo il profilo professionale di appartenenza (che può anche affidare l’attività mediante atto formale di delega al Direttore/Responsabile del Servizio/UO di Staff), il rendiconto della/e prestazione/i resa/e. ¾ il Direttore di Dipartimento, il Direttore Gestionale Distrettuale / il Direttore del Distretto Veterinario o Direttore Aziendale competente secondo il profilo professionale di appartenenza (che può anche affidare l’attività mediante atto formale di delega al Direttore/Responsabile del Servizio/UO di Staff), effettuata la verifica in ordine alla conformità delle prestazioni espletate al presente Regolamento, segnala al Servizio Risorse Economico Finanziarie eventuali contestazioni delle prestazioni, mentre, per quanto riguarda il rendiconto dell’attività aziendale a pagamento, comunica il nulla osta all’emissione della fattura ed alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, trasmettendo il medesimo al Servizio Risorse Economico Finanziarie; ¾ in assenza di contestazioni il Servizio Risorse Economico Finanziarie (responsabile degli aspetti economico contabili e fiscali) effettua la ripartizione dei proventi in conformità alla tabella allegata al presente Regolamento e – con riguardo all’attività aziendale a pagamento – alla tabella di cui all’articolo 12, e comunica al Servizio Risorse Umane (responsabile degli aspetti retributivi e contributivi, ivi compresa la gestione dei debiti orari) la quota da erogare al personale interessato con la retribuzione del mese successivo nonché il debito orario che eventualmente ne consegue. Articolo 7: Organizzazione dell'attività. 1.L’attività libero professionale deve essere esercitata in fasce temporali diverse dal normale orario di servizio e, comunque, secondo i seguenti criteri: a) l'attività libero professionale ambulatoriale deve espletarsi in orari preventivamente concordati con il Responsabile della struttura di appartenenza del Dirigente interessato. Essa deve comunque essere prestata al di fuori dell'impegno di servizio e al di fuori dei turni di pronta disponibilità; b) per le prestazioni assicurate dal Laboratorio di Sanità Pubblica, per le quali, per ragioni tecnico organizzative, non è possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari predeterminati, è stabilito un importo orario, riferito a ciascuna delle categorie di personale coinvolto, per il quale dividere il compenso mensile, determinando in tal modo il debito orario; c) l'attività libero professionale viene svolta presso le strutture dell'Azienda, individuate con specifico provvedimento 10 previa autorizzazione del Direttore Sanitario, acquisito il parere del Responsabile gerarchico ai fini del controllo della libera professione, del Responsabile di Struttura ove l’attività viene svolta, del Direttore del Dipartimento competente per materia; d) deve essere garantito l’allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale. 11 Il relativo controllo compete al Direttore di Dipartimento, al Direttore Gestionale Distrettuale / al Direttore del Distretto Veterinario, al Direttore del Servizio/UO di Staff o al Direttore Aziendale di appartenenza del personale coinvolto nell'attività, in conformità alle linee di indirizzo emanate dal Direttore Sanitario 12; e) nello svolgimento dell'attività libero professionale di cui all'art. 2 non è consentito l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale; f) la prenotazione delle prestazioni avviene esclusivamente tramite il CUP aziendale, senza ulteriori oneri aggiuntivi. Nessun dirigente è autorizzato alla 4 prenotazione diretta delle prestazioni libero professionali. Il CUP aziendale fornirà per ogni seduta l’elenco delle prenotazioni al dirigente interessato; tale elenco, sottoscritto dal dirigente, sarà conservato dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore Gestionale Distrettuale, dal Direttore del Distretto Veterinario, dal Direttore del Servizio di Staff o dal Direttore Aziendale di afferenza, secondo le competenze di cui al precedente art. 6. Non saranno liquidate prestazioni eseguite senza prenotazione attraverso il CUP o, per i dirigenti veterinari, senza annotazione nell'apposito registro. La prenotazione delle prestazioni di cui all’art. 21 del presente Regolamento è affidata al CUP con modalità operative particolari, normate da apposite disposizioni applicative; 13 La prenotazione delle prestazioni dei dirigenti medici veterinari è disciplinata nella sezione del presente Regolamento contenente “Ulteriori disposizioni per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei Dirigenti Medici Veterinari”; g) Le prestazioni di urgenza e non programmabili e, quindi, non prenotabili mediante CUP, non possono essere erogate in libera professione; 14 la presente disposizione non si applica ai dirigenti medici veterinari; h) le tariffe e la ripartizione dei proventi sono definite in base al presente Regolamento; gli oneri per l'eventuale utilizzo di materiale sanitario di consumo – esclusi i farmaci - sono a carico dell'Azienda, che vi provvede con la "Quota Aziendale" dei proventi tariffari; i) le modalità di riscossione sono quelle di cui all'art. 13 del presente Regolamento e di cui alla sezione contenente “Ulteriori disposizioni per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei Dirigenti Medici Veterinari” limitatamente a tali dirigenti. Articolo 8: Categorie professionali. 1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale Medico Chirurgo, Veterinario e delle altre professionalità della Dirigenza del Ruolo sanitario nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'equipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale. 2.L’attività libero professionale intramuraria è prestata di norma nella disciplina di appartenenza. 15 3.Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non può esercitare l’attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Sanitario (per delega del Direttore Generale), con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle organizzazioni sindacali medica e sanitaria rappresentate nel Comitato di Garanzia, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’azienda o in una disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa, purché tale attività sia compresa tra quelle erogabili in via istituzionale 16 . Articolo 9: Autorizzazione all'esercizio. 1.Il Dirigente con rapporto di lavoro esclusivo che intende svolgere l’attività libero professionale deve presentare richiesta, per il tramite del responsabile della struttura di appartenenza, alla Direzione Sanitaria. 2.L’istanza di esercizio della libera professione dovrà essere redatta nel seguente modo: a. Generalità e recapito; b. Specializzazioni possedute se richieste per l’esercizio; disciplina di appartenenza; c. Calendari e orari riservati all'esercizio dell'attività libero professionale; 5 d. Tipologia delle prestazioni, e dettaglio dei certificati in caso di attività medico legale; e. Tariffa prescelta, che non deve essere inferiore a quella praticata in regime istituzionale 17; f. Locali ed attrezzature; g. Sede/i prescelta/e per l'esercizio dell'attività; h. Eventuale personale di supporto; i. se prestata in equipe, indicazione degli altri componenti. 3.Eventuali modifiche dei punti sopra elencati (da b a i) prevedono il medesimo iter. 4.Le consulenze tecniche di parte, fatta eccezione per quelle medico-legali, devono essere richieste singolarmente di volta in volta, per il tramite del Responsabile della struttura di appartenenza e del Direttore del Dipartimento competente per materia, i quali avranno cura di verificare preventivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse. 5.Solo per tali prestazioni è possibile indicare una tariffa minima ed una tariffa massima, in considerazione della complessità e diversità di impegno richiesto da ogni prestazione. 6.La nomina e l’inserimento nell’elenco dei membri della Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a motore, disposta dal Presidente della Commissione, costituisce anche autorizzazione all’esercizio di attività libero professionale intramoenia, limitatamente alle prestazioni assicurate dalla Commissione medesima. Tali medici dovranno espletare l’attività propria della Commissione Medica Locale sia in regime istituzionale che libero professionale, nel limite di volume di prestazioni di cui al comma 3. dell’art. 2. Articolo 10: Personale coinvolto nella ripartizione dei proventi. 18 1.II personale coinvolto nell'attività libero professionale in regime ambulatoriale è individuato come segue: a) Dirigente (singolo o in equipe) al quale l'utente, pagante in proprio, richiede la prestazione e che esercita l'attività libero professionale ambulatoriale fuori dall'impegno di servizio; b) Personale di supporto diretto: personale del comparto del ruolo sanitario, che collabora direttamente allo svolgimento delle prestazioni libero professionali, rese sia individualmente che in équipe. Per le prestazioni assicurate dal Laboratorio di Sanità Pubblica in equipe all’interno delle strutture dell’Azienda ed avvalendosi della strumentazione della stessa, anche il personale del comparto del ruolo amministrativo svolge – su base volontaria - attività di supporto diretto collaborando allo svolgimento delle prestazioni libero professionali, per la parte pre-analitica e post-analitica. L'adesione di detto personale all'attività libero professionale è volontaria ed avviene fuori dall'impegno di servizio. c) Personale di supporto indiretto: personale dei restanti ruoli che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale ai sensi del comma 1, lett. c) art. 8 D.M. Sanità 28.2.1997. d) Personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività libero professionale intramuraria e che, in ragione delle funzioni svolte, dell’incarico gestionale assegnato o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale ai sensi del comma 1, lett. b) art. 8 D.M. Sanità 28.2.1997. Articolo 11: Tariffe. 19 1.Il tariffario è determinato in accordo con i professionisti e deve essere idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione, fatturazione e riscossione degli onorari. 6 Le tariffe per le prestazioni della Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a motore e la ripartizione delle stesse sono stabilite dal D.M. n. 245 del 27.12.1994. 2.Al fine di prevenire forme di concorrenza sleale le tariffe delle prestazioni rese in regime libero professionale non devono essere inferiori a quelle previste per le stesse tipologie di prestazioni rese in regime istituzionale. 3. 20In ambito libero professionale sono consentite tariffe diversificate per le medesime prestazioni, nel rispetto delle scelte e delle professionalità individuali del singolo dirigente; in tale circostanza, nel tariffario è indicato un minimo ed un massimo e la tariffa applicata dal singolo dirigente, compresa tra il limite minimo e massimo, risulta dall’autorizzazione all’esercizio della libera professione intramoenia in suo possesso. 4. 21Il tariffario è adottato con Decreto del Direttore Generale, di norma con cadenza biennale. (Tariffario dirigenti medici e dirigenti psicologi adottato con Decreto D.G. n. 217 del 3.4.2014, tariffario dirigenti veterinari adottato con Decreto D.G. n.678 del 22.12.2014). 5. 22Qualora il Direttore Sanitario autorizzi nuove prestazioni non ricomprese nel tariffario, quest’ultimo deve intendersi automaticamente integrato. Articolo 12: Attività aziendale a pagamento. 1.Il dirigente a rapporto esclusivo può essere autorizzato a svolgere attività di consulenza, richiesta da soggetti terzi all’Azienda, al di fuori dell’impegno di servizio, nei seguenti casi e con le seguenti modalità: a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l’attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio Sanitario Nazionale c) presso istituzioni/enti/aziende private anche aventi scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate. 2.La convenzione di cui ai punti a), b) e c) deve disciplinare: ¾ la durata del rapporto; ¾ i limiti orari minimi e massimi dell’impegno (con specifica indicazione degli orari in cui potrà/dovrà essere espletata l'attività di consulenza), comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’orario di lavoro; ¾ l’entità del compenso, da considerare omnicomprensiva di tutte le spese correlate all’espletamento della consulenza; ¾ la natura della prestazione e le modalità di svolgimento; ¾ le motivazioni ed i fini della consulenza al fine di accertarne la compatibilità con l’attività di istituto; ¾ la periodicità di rendicontazione dell’attività, commisurata al volume ed alla frequenza delle prestazioni; ¾ il Dirigente titolare della funzione di controllo in conformità all'articolo 6 del presente Regolamento. 3.L’attività di consulenza di cui al presente articolo, sommata alle tipologie di attività libero professionale di cui al precedente art. 3, non può comportare per il Dirigente un impegno superiore alle 12 ore settimanali calcolate su base annua. 4.L’attività di consulenza di cui al presente articolo si applica anche alla Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale. 5.Le prestazioni la cui effettuazione è disciplinata con convenzioni non sono soggette alla prenotazione tramite il CUP aziendale 23. 6.I compensi per l’attività di consulenza vengono ripartiti come indicato nella seguente tabella: 7 QUOTA INTERVENTI QUOTA AZIENDALE QUOTA DIRIGENTE PREVENZIONE/RIDUZIONE LISTE D’ATTESA CONSULENZE DI CUI AI PUNTI a) E b) 13,5% 82,2% 4,3% 66,5% 3,5% comprensiva di: utile e irap CONSULENZE DI CUI AL PUNTO c) 20% comprensiva di: utile e irap, oneri previdenziali Soltanto per le consulenze di cui al punto c), la trattenuta per il Fondo Perequativo è pari al 4%, la trattenuta per il Supporto Indiretto è pari al 6%. Articolo 13: Fatturazione delle prestazioni e riscossione dei proventi. 24 1.La riscossione degli onorari è gestita esclusivamente dall’Azienda tramite bollettino postale, bonifico bancario e Pos, di norma in via anticipata (es. visita e certificazione di idoneità alla guida di autoveicoli pat. A e B, visita e certificazione di idoneità alla guida di autoveicoli pat. C, D, E, K, visita e certificazione di idoneità alla guida di natanti, visita e certificazione di idoneità per licenza caccia/tiro al volo/porto d'armi ed esplosivi, certificazione esonero cinture di sicurezza, certificazione idoneità conduzione caldaie e generatori di vapore, counselling del viaggiatore senza esecuzione di vaccinazione, Ambulatorio di Omeoterapia, Visita specialistica e trattamento con agopuntura), in via posticipata rispetto all’erogazione per le prestazioni che prevedono frequentemente più accessi ripetuti ai fini del completamento dell'iter assistenziale (es. Medico competente, Medico legale). La riscossione dei proventi delle prestazioni dei dirigenti medici veterinari è disciplinata nella sezione del presente Regolamento contenente “Ulteriori disposizioni per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei Dirigenti Medici Veterinari”; 2.La fatturazione è espletata, a livello centrale, dal Servizio Risorse Economico Finanziarie, secondo modalità normate da apposite disposizioni applicative. Articolo 14: Pubblicità. 1.Presso tutte le strutture, ed a cura del responsabile del presidio ove viene svolta l'attività libero-professionale, saranno esposti, in modo ben visibile per gli utenti, gli orari dell'attività libero professionale e di quella istituzionale con pari evidenza e con indicazione delle relative tariffe. Le sopraddette notizie saranno pubblicate sul portale web aziendale. 2.Il Direttore Sanitario curerà l'aggiornamento degli elenchi dei Dirigenti autorizzati alla libera professione. 3.Al di fuori delle sopra citate modalità, non sono consentite altre forme di pubblicità. 8 Articolo 15: Ripartizione dei proventi. 1.I proventi sono ripartiti come indicato nella tabella allegata al presente provvedimento (tabella n. 1 ). Il riparto dei proventi è soggetto a verifiche periodiche. 2.Una somma pari al 5% del compenso del libero professionista viene trattenuta per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa. 25 3.Il presente articolo non si applica alle prestazioni aggiuntive veterinarie, ad integrazione dell’attività istituzionale, di cui all’art. 29 del presente Regolamento, ed all’attività libero professionale della Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a motore, le cui modalità di remunerazione al personale dirigente sono normate separatamente, da accordi decentrati nel primo caso e da disposizioni ministeriali nel secondo caso. Articolo 16: Responsabilità e conseguenze sanzionatorie dei professionisti. 1.Nell’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria il dirigente ha le stesse responsabilità personali (penale e civile) e amministrative (disciplinare, contabile) di quelle assunte in orario di servizio. 2.L'Azienda risponde di eventuali danni causati a terzi durante lo svolgimento dell'attività libero professionale solamente se esercitata all’interno delle proprie strutture o a domicilio dei richiedenti. 3.Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile dal vigente ordinamento giuridico, la violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di responsabilità amministrativa e costituisce grave inosservanza delle direttive impartite, sanzionabile ai sensi dell’art. 36 del C.C.N.L. 05.12.1996 Area dirigenza medica e veterinaria e dell’art. 35 del C.C.N.L. 05.12.1996 Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, con risoluzione del rapporto di lavoro con o senza preavviso 26 . 4.Al fine di garantire tuttavia una graduazione delle sanzioni, le violazioni che non costituiscono grave inosservanza sono sanzionate con la sospensione dell'esercizio di attività libero professionale per la durata da 1 a 6 mesi. 5.Si intendono violazioni non gravi le seguenti: a) inottemperanza reiterata alle disposizioni inerenti le rendicontazioni e gli adempimenti connessi all'A.L.P.I. nella tempistica prevista; b) superamento di uno o più dei limiti stabiliti dall'art. 2 c. 2 del presente Regolamento; c) attività libero professionale svolta durante turni di pronta disponibilità; d) attività libero professionale svolta durante assenze dal servizio effettuate a titolo di aspettativa, permessi retribuiti (che interessano l'intero arco della giornata), festività infrasettimanali compreso il giorno del Santo Patrono (ad eccezione in quest'ultimo caso per l'attività dei Veterinari a domicilio e l’attività di ispezione sulla macellazione fuori orario di servizio), sciopero, malattia; e) prestazioni libero professionali svolte senza prenotazione CUP o, per i dirigenti medici veterinari, senza annotazione nell'apposito registro (tali prestazioni non saranno remunerate ai dirigenti); f) prestazioni libero professionali svolte al di fuori degli orari autorizzati (tali prestazioni non saranno remunerate ai dirigenti); g) prestazioni libero professionali svolte al di fuori delle sedi autorizzate (tali prestazioni non saranno remunerate ai dirigenti). 6.Le sanzioni di cui sopra sono comminate dal Direttore Sanitario Aziendale, secondo la seguente procedura: ¾ contestazione addebiti: Responsabile di afferenza gerarchica ai fini del controllo della libera professione, che informa contestualmente il Direttore Sanitario; 9 ¾ valutazione riscontro: Direttore Sanitario, Responsabile di afferenza gerarchica ai fini del controllo della libera professione, Direttore del Dipartimento competente per materia, Direttore del Servizio Risorse Umane; qualora la valutazione del riscontro da parte di detti Dirigenti non sia univoca, il caso viene sottoposto al Collegio di Direzione. 7.Per quanto riguarda le violazioni di cui ai punti b (escluso il tetto dei volumi), c) e d), oltre alla sanzione prevista, sarà attivato anche il recupero forzoso delle somme percepite. Art. 17: Conflitto di interessi 27 1.E’ fatto divieto di espletare attività libero professionale a favore di fruitori che coincidono con i soggetti controllati. 2.Il divieto di cui al comma 1 non si esplica nella fattispecie di cui all'art. 29. 3.La violazione del presente articolo costituisce grave inosservanza. Articolo 18: Regime fiscale. 1.II Dirigente che esercita solamente l'attività libero-professionale intramoenia non necessita del possesso di partita IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, in quanto le somme pagate dai cittadini vengono direttamente incassate dall'A.S.L. 2.Il compenso del Dirigente erogato con le competenze stipendiali è, ai fini fiscali, assimilato al reddito da lavoro dipendente. Articolo 19 : Comitato di Garanzia. 1.Il Direttore Sanitario, attraverso un apposito organismo di verifica costituito in forma paritetica tra rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria e rappresentanti dell'Azienda, denominato Comitato di Garanzia 28, monitora costantemente il rapporto tra attività istituzionale resa in regime ordinario o di area a pagamento e attività libero professionale intramuraria, e propone al Direttore Generale eventuali misure correttive in caso di superamento del limite di cui all’art. 2, ivi compresa la riduzione/sospensione del monte ore autorizzato. 2.Inoltre, il Comitato di Garanzia valuta in via generale le casistiche controverse relative alla corretta applicazione del Regolamento aziendale, proponendo eventuali misure correttive al Direttore Sanitario. 29 3.Il Direttore Sanitario riferisce al Direttore Generale sull’operato del Comitato di Garanzia, ogni volta che tale Organismo si riunisce. Articolo 20: Funzioni di controllo. 1.Il Direttore Sanitario si avvale, per la finalità di controllo del corretto esercizio dell’attività libero professionale, dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori Gestionali Distrettuali e dei Direttori del Distretti Veterinari, fatti salvi i casi in cui la funzione di controllo sia assunta dal Direttore Sanitario. 2.Tali dirigenti possono beneficiare del cosiddetto “fondo perequativo”, con tetto individuale massimo di Euro 700,00 all’anno. Articolo 21: Deroghe alla sede ed agli orari predeterminati. 1.Per le seguenti tipologie di prestazioni da rendere in attività libero professionale individuale (partecipazione a collegi medici, visite domiciliari, consulenze tecniche di parte, consulenze tecniche di parte in consulenze tecniche d’ufficio in materia di Medicina Legale, attività di formazione e partecipazione a riunioni collegiali ai sensi del d.lgs 81/2008, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) oppure in attività aziendale a pagamento (vigilanza sanitaria su dipendenti, attività da espletarsi in altre Aziende per cui sia richiesta la presenza di personale dipendente della stessa) l’esercizio dell’attività libero professionale viene autorizzato con l’indicazione di sedi ed orari predeterminati. 10 2.Nell’atto autorizzativo possono tuttavia essere previste deroghe alla sede ed agli orari predeterminati, da rilasciare caso per caso dal Responsabile di afferenza gerarchica in via preventiva, dopo aver valutato la compatibilità con l’integrale assolvimento dei compiti d’istituto e la piena funzionalità dei servizi. 3.Le suddette prestazioni rese in questa forma di deroga possono pertanto essere espletate anche nella fascia oraria dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. 4.Tali prestazioni, qualora siano da rendere in attività libero professionale individuale, devono essere prenotate al CUP aziendale con modalità operative particolari, normate da apposite disposizioni applicative. 30 Articolo 22: Vertenze. 31 1.Al Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., è affidato il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all’attività libero-professionale intramuraria. Ulteriori disposizioni per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei Dirigenti Medici Veterinari Articolo 23: Premessa. 1.La legge 3 agosto 2007, n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” ha disposto all'art. 1, comma 12 la definizione da parte delle regioni di una specifica regolamentazione finalizzata a garantire ai dirigenti veterinari l'effettuazione delle prestazioni libero professionali. La necessità di una regolamentazione ad hoc trova fondamento nella particolare tipologia di prestazioni e modalità di erogazione delle stesse. 2.La presente sezione regolamenta pertanto l'effettuazione da parte dei medici veterinari delle prestazioni libero-professionali intramurali, ai sensi delle Linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. VIII/007441 del 13.6.2008. Articolo 24: Incompatibilità. 1.L'attività libero professionale intramuraria è autorizzabile quando vi è assenza di contrasto effettivo con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell’Azienda nella specifica prestazione professionale e, quindi, assenza di sovrapposizione in via non incidentale delle figure del controllore e del controllato per la specifica prestazione libero professionale, verificata per il singolo dipendente. 2.L'inesistenza di incompatibilità deve essere certificata dal Direttore del Distretto Veterinario competente, in qualità di Responsabile gerarchico. Articolo 25: Tipologie di prestazioni. 1.Le tipologie di attività libero professionale oggetto della presente sezione sono quelle svolte in forma individuale e di equipe di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) e b) del presente Regolamento. 2.L'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici veterinari va distinta come segue: x Attività ambulatoriali x Attività necessariamente extra-ambulatoriali. 3.Per attività ambulatoriali si intendono tutte quelle prestazioni cliniche o professionali erogate presso specifiche strutture: x Visite cliniche ambulatoriali; x Interventi chirurgici ambulatoriali; x Autopsie di piccoli animali o animali da cortile; x Analisi biochimiche; 11 Studio di dati, referti clinici, progettualità, piani di intervento, ecc. 4.Per attività necessariamente extra-ambulatoriali si intendono tutte quelle prestazioni che devono essere erogate presso le strutture di custodia degli animali o presso le strutture produttive: x Visite cliniche presso il domicilio dei richiedenti; x Visite cliniche presso gli allevamenti; x Sopralluoghi conoscitivi o di verifica presso strutture produttive primarie o secondarie; x Accertamenti presso le sedi dei richiedenti in genere. x Articolo 26: Modalità di prenotazione. 1.La prenotazione delle prestazioni programmabili da erogarsi in regime di attività libero professionale intramoenia da parte dei dirigenti medici veterinari deve essere registrata preventivamente presso le segreterie amministrative dei Distretti Veterinari. 2.La prenotazione di cui sopra può comunque essere richiesta direttamente al dirigente veterinario; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di comunicare alla segreteria amministrativa del Distretto Veterinario la prenotazione della prestazione, ai fini della sua registrazione preventiva rispetto all'effettuazione. 3.Le prestazioni a carattere d'urgenza o richieste fuori dall'orario di servizio direttamente al veterinario devono essere registrate presso le segreterie amministrative dei Distretti Veterinari il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta d'intervento, la registrazione viene effettuata direttamente a cura del dirigente veterinario che ha erogato la prestazione. 4.Il registro delle prenotazioni, vidimato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, affidato alla custodia dei Direttori di Distretto Veterinario, deve essere compilato consecutivamente in maniera chiara e non deve contenere cancellature o abrasioni. 5.Le prestazioni che, a seguito della verifica del Dipartimento di Prevenzione Veterinario o del Direttore del Distretto Veterinario, seppur erogate e fatturate, non risultassero regolarmente registrate, saranno considerate irregolari. Articolo 27 : Riscossione dei proventi. 1.La riscossione dei proventi relativi all'erogazione di prestazioni libero-professionali, tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 4 della L. 3 agosto 2007 n. 120 e delle determinazioni di cui alla D.G.R. n. 5162 del 25 luglio 2007, avviene, di norma, attraverso il pagamento con il POS/bancomat. 2.Tenuto conto delle peculiarità delle prestazioni che spesso si svolgono direttamente presso il domicilio dei richiedenti o presso gli allevamenti, l'Azienda Sanitaria Locale provvederà a fornire al proprio personale medico veterinario, che esercita l'attività libero professionale intramuraria, i POS cordless. 3.In caso di impossibilità di utilizzo del bancomat sarà il dirigente veterinario a consegnare all'utente il bollettino con il quale saldare il costo della prestazione. 4.Il dirigente veterinario che effettua la prestazione presso il domicilio del richiedente e che verifica al momento della stessa una reale situazione di impossibilità al pagamento tramite POS e di difficoltà e disagio al pagamento mediante bollettino di c/c postale, potrà in via eccezionale riscuotere direttamente il costo della prestazione. 5.Per “situazione di difficoltà e disagio” si intendono i seguenti casi: x le persone anziane x le situazioni geograficamente disagiate nelle zone montane. 6.Nei casi di cui al comma 4. il Dirigente provvederà a versare quanto percepito all'Ente di appartenenza, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'esecuzione della prestazione. 12 7.Il dirigente veterinario, indipendentemente dalla modalità di riscossione della prestazione, rilascerà al Cliente attestazione-ricevuta della prestazione effettuata attraverso l'apposito bollettario intestato all'A.S.L. con indicate le prestazioni erogate ed il relativo compenso, la sede, il giorno e l'ora di erogazione della prestazione. 8.Successivamente alla riscossione della somma l'Azienda Sanitaria Locale emetterà al cliente regolare fattura quietanzata e provvederà a erogare al Dirigente, nello stipendio del primo mese utile successivo all'avvenuto incasso, le somme da corrispondere nella misura stabilita nella tabella n. 1. Articolo 28: Prestazioni ripetute. 1.In caso di prestazioni ripetute il dirigente veterinario rilascerà al cliente attestazione attraverso l'apposito bollettario intestato all'A.S.L. con indicate le prestazioni erogate ed il relativo compenso. 2.L'Azienda Sanitaria Locale emetterà al cliente fattura riepilogativa delle prestazioni effettuate. 3.Il cliente verserà all'Azienda Sanitaria Locale l'importo indicato nella fattura tramite bancomat, bonifico bancario o bollettino postale. L'Azienda provvederà a erogare al Dirigente, nello stipendio del primo mese utile successivo all'avvenuto incasso, le somme da corrispondere nella misura stabilita nella tabella n. 1. Articolo 29: Attività di ispezione sulla macellazione fuori orario di servizio. 1.L’attività di ispezione sulla macellazione fuori orario di servizio (ante 6 e sabato) è assicurata mediante l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 55, comma 2 del CCNL 8.6.2000 ed è normata da procedure emanate specificatamente dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario. In tale fattispecie il compenso orario lordo da corrispondere al dirigente è definito in contrattazione decentrata. 2. L’esercizio di tale attività libero professionale è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. Articolo 30: Disposizioni generali 1.La reportistica dell’attività di monitoraggio, mediante un sistema di contabilità analitica, dei ricavi e dei costi diretti e indiretti derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, sarà portata all’attenzione del Comitato di Garanzia di cui all’art. 19, con cadenza trimestrale. Articolo 31: Entrata in vigore. 1.II presente regolamento entra in vigore dal giorno 1.2.2015. 13 Tabella n. 1 RIPARTIZIONE TARIFFA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA QUOTA INTERVENTI PREVENZIONE/ RIDUZIONE LISTE D’ATTESA TIPOLOGIA PRESTAZIONI QUOTA AZIENDALE QUOTA DIRIGENTE VISITE (IN AZIENDA) 15% 70,3% comprensiva di: utile,costi, irap, oneri previdenziali (se con supporto dir: 60,8% e 9,5%) 36% 50,35% comprensiva di: utile,costi, irap, oneri previdenziali. (se con supporto dir, sanitario e amministrativo: 29,35% e 21%) 13,5% 71,7% 3,8% 15% 70,3% 3,7% comprensiva di: utile,costi, irap, oneri previdenziali (se con supporto dir: 60,8% e 9,5%) DIAGNOSTICA STRUMENTALE (IN AZIENDA) PRESTAZIONI CHIRURGICHE SU ANIMALI (C/O CANILE) VISITE/PRESTAZIONI A DOMICILIO EXTRAZIEDALE 3,7% 2,65% comprensiva di: utile, irap, oneri previdenziali. PRESTAZIONE SINGOLA/OCCASIONALE Per tutte le tipologie di prestazioni la trattenuta per il Fondo Perequativo è pari al 5%, la trattenuta per il Supporto Indiretto è pari al 6% 14 1 CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria, art. 54 2 DGRL n. VIII/2308 del 5.4.2006 “Linee Guida Regionali per la predisposizione dei Regolamenti Aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramuraria” 3 Parere Dirigente Responsabile Servizio Legale ASL prot. n. 60989 del 2.5.2006 4 CCNL 8.6.2000 art. 55 5 CCNL 8.6.2000 art. 60 6 Parere Dirigente Responsabile Servizio Legale ASL prot. n. 60989 del 2.5.2006; Risoluzione del 12.3.2007 n. 42 Agenzia delle Entrate 7 Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 27.4.2011 8 Nota prot. n.40495 del 20.3.2006: Esercizio della libera professione – attività di verifica e controllo; nota prot. n. 13958 del 29.1.2007: Disposizioni attuative deliberazione n. 659/06 “Aggiornamento Regolamento Attività Libero Professionale Intramoenia”; nota prot. n. 62286 del 30.4.2007: Verifica e controllo sull'attività libero professionale: criticità emerse. 9 Note prot. n. 146415 del 25.10.2007 e n. 163802 del 3.12.2007 attuative deliberazione DG 621/07 concernente: “Adozione misure organizzative in adempimento alla Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. VIII/5162 del 25.7.2007 ad oggetto: “Determinazioni in ordine all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria” 10 Decreto D.G. n. 379 dell’11.7.2014: “Aggiornamento periodico elenco degli spazi utilizzabili per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia all’interno dell’Azienda” 11 Legge 3 agosto 2007, n. 120: “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. g) 12 Nota prot. n.40495 del 20.3.2006: Esercizio della libera professione – attività di verifica e controllo; nota prot. n. 13958 del 29.1.2007: Disposizioni attuative deliberazione n. 659/06 “Aggiornamento Regolamento Attività Libero Professionale Intramoenia”; nota prot. n. 62286 del 30.4.2007: Verifica e controllo sull'attività libero professionale: criticità emerse. 13 Note prot. n. 146415 del 25.10.2007 e n. 163802 del 3.12.2007 attuative deliberazione DG 621/07 14 Deliberazione DG n. 621 del 23.10.2007 15 DGRL n. VIII/2308 del 5.4.2006 “Linee Guida Regionali...” 16 DGRL n. VIII/2308 del 5.4.2006 “Linee Guida Regionali...” 17 Legge 3.8.2007, n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. c) e lett. e) 18 D.M. Sanità 28.2.1997 art. 8 19 Legge 3.8.2007 n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. c) e lett. e) 20 Deliberazione DG n. 621/07 21 Deliberazione DG n. 621/07 22 Deliberazione DG n. 621/07 23 Deliberazione DG n. 659 del 15.11.2006: “Aggiornamento Regolamento Attività Libero Professionale Intramoenia”, in vigore dal 1.1.2007 al 30.6.2008 24 Deliberazione DG n. 621/07; conseguenti disposizioni attuative prot. n. 146415 del 25.10.2007 e n. 163802 del 3.12.2007 25 Legge 3 agosto 2007 n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. c) 26 DGRL n. VIII/2308 del 5.4.2006 “Linee Guida Regionali...” 27 Legge 3 agosto 2007 n. 120 art. 1 c. 4 lett. e) 28 DGRL n. VIII/2308 del 5.4.2006 “Linee Guida Regionali...” 29 Contratto Collettivo Integrativo Aziendale siglato il 31.8.2007 30 Nota prot. n. 146415 del 25.10.2007 attuativa deliberazione DG 621/07 31 Legge 3 agosto 2007 n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 11 15