DICHIARAZIONI DI INTENTO 2017
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DICHIARAZIONI DI INTENTO 2017
IMPOSTE E TASSE IVA imposte e tasse DICHIARAZIONI DI INTENTO 2017 SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1 D.L. 29.12.1983, n. 746 - D.M. 6.12.1986 - Art. 20 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 Circ. Ag. Entr. 13.03.2009, n. 8/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E - Ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/E Provv. Ag. Entrate 2.12.2016, prot. 0213221 - Provv. Ag. Entrate 11.02.2015, prot. 19388 Nota Ag. Dogane 20.04.2015, prot. 46452/RU - Nota Ag. Dogane 11.02.2015, prot. 17631/RU Nota Ag. Dogane 20.05.2015, prot. 58510/RU - Comunicato Stampa Ag. Entrate 2.12.2016 Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall’esportatore abituale. In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l’applicazione dell’Iva. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova versione della dichiarazione d’intento, da utilizzare in relazione alle operazioni da effettuare dal 1.03.2017. La novità concerne l’ambito delle forniture in sospensione d’imposta richieste dal dichiarante, che potrà riguardare, in alternativa, una sola operazione per un importo massimo predeterminato, oppure più operazioni fino a concorrenza di un importo predeterminato, mentre non è più prevista la possibilità di richiedere l’agevolazione in relazione alle forniture da effettuare in un determinato arco temporale nell’anno solare, senza specificazione dell’ammontare. SCHEMA DI SINTESI Trasmissione all’Agenzia delle Entrate Trasmissione al fornitore o Dogana OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Controlli Obblighi del fornitore • Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione, di cui deve riscontrare l’avvenuto rilascio. • Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo dopo avere verificato l’avvenuta presentazione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, deve riepilogare, nella dichiarazione Iva annuale, i dati delle Riepilogo operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute dai singoli esportatori abituali. Oggetto La dichiarazione può riguardare un’operazione singola per un importo massimo predeterminato o più operazioni tra le stesse parti, fino a concorrenza di un importo predeterminato. Non è più possibile chiedere l’agevolazione in relazione alle forniture da effettuare in un determinato arco temporale nell’anno solare (senza specificarne l’ammontare). La dichiarazione d’intento può essere ripetuta per ogni singola Importazioni DICHIARAZIONE D’INTENTO operazione oppure può riguardare una serie di operazioni, fino La dichiarazio- ne deve sempre precedere Acquisti l’effettuazione L’obbligo della dichiarazione d’intento non sussiste (art. 42, c. intracomunitari del primo ac in sospensione 2 D.L. 331/1993). quisto (1). d’imposta a concorrenza di un determinato importo. La dichiarazione d’intento deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito registro Registrazione (registro delle dichiarazioni d’intento), oppure in apposite sezioni dei registri Iva (vendite o corrispettivi). Nota (1) Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con Iva, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, l’esportatore ha diritto ad esercitare la detrazione dell’Iva secondo le regole ordinarie. Il D. Lgs. 158/2015 ha previsto l’applicazione della sanzione, da € 250 a € 2.000, al fornitore che effettua operazioni non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di avere riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 12.12.2016 A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 11606-1 25 IVA imposte e tasse MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO DICHIARAZIONE D’INTENTO • Esportatore abituale • Gli esportatori abituali che intendono • La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione effettuare acquisti o importazioni senza rilasciata dall’Agenzia delle Enapplicazione dell’Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate trate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. la dichiarazione d’intento. • Fornitore • Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione, riscontrando l’avvenuto rilascio(1). • Inoltre, deve riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nei confronti dei singoli esportatori abituali. Art 1, c. 1, lett. c), D.L. 29.12.1983, n. 746 Art. 20, D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 Nota (1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE • Trasmissione telematica Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo dopo la verifica dell’avvenuta presentazione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. • La dichiarazione può essere trasmessa diretta- • Per la consegna al mente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia fornitore è consentita delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati la stampa della sola utilizzando il software, denominato “DICHIAdichiarazione d’inRAZIONE D’INTENTO”, disponibile sul sito tento escludendo il Internet www.agenziaentrate.gov.it. quadro A “Plafond”. • Il nuovo modello, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento 2.12.2016, deve essere utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare dal 1.03.2017. È possibile raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da inviare, in un’unica soluzione, più lettere di intento. RISCONTRO TELEMATICO • Impegno alla trasmissione • L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. • Ricevuta • L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati. • Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Compilazione del registro delle dichiarazioni di intento ricevute Esempio n. 1 Rossi S.r.l. - P.I. 01234560789 Dichiarazioni esportatori ricevute (D.L. 29.12.1983, conv. nella L. 27.02.1984, n. 17) - Anno 2017 Denominazione o ragione sociale o cognome Dichiarazione Domicilio fiscale N° attribuito Data Cap N° Comune Partita Iva Provincia Note Ufficio IVA competente Verdi S.p.a. - Via Rubini, n. 23 01 1.03.2017 01 46100 00223340556 Nota 26 Mantova MN Mantova • Le dichiarazioni d’intento, numerate progressivamente dal dichiarante e dal ricevente, devono essere annotate entro 15 giorni dall’emissione o dal ricevimento. • L’annotazione può anche essere effettuata in apposita sezione del registro fatture emesse o corrispettivi, oppure in un apposito registro. R A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 11606-1 Aggiornato al 12.12.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IVA imposte e tasse Esempio n. 2 Dichiarazione d’intento 2017 00223340556 01 2017 01 2017 00223340556 Verdi S.p.a. VRDLGU44P07C118R 1 Verdi 07 Luigi 09 1944 M Castel Goffredo 0376 780000 MN [email protected] X 2017 Materie prime e/o prodotti finiti € 200.000 01234560789 01234560789 Rossi S.r.l. Luigi Verdi X X X BNCGPP55P07C118S 01 03 Giuseppe Bianchi 2017 R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 12.12.2016 A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 11606-1 27 IVA imposte e tasse Procedura operativa per verificare le ricevute delle lettere d’intento 1 2 3 • Collegarsi al sito dell’Agenzia Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it); da “Servizi online” selezionare “Servizi fiscali”. • Nella pagina che si apre sono presenti tutti i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con o senza registrazione. Nella colonna dei “Servizi senza registrazione” scorrere fino a selezionare “Verifica ricevuta lettere d’intento”. • In questa pagina occorre indicare tutti i dati contenuti nella ricevuta telematica relativa alla trasmissione effettuata per la comunicazione della dichiarazione di intento. Inserire “Protocollo dichiarazione:”, la cui lunghezza deve essere di 17 caratteri; “Progressivo dichiarazione”; “Anno dichiarazione:”; “Codice fiscale dichiarante:”. Nel caso in cui, come destinatario, sia scelto un “Codice fiscale” occorre indicare anche il “Codice fiscale destinatario:”. Per terminare occorre indicare il “Codice di sicurezza:”, che appare nel riquadro visuale o che si decide di ascoltare tramite l’apposito pulsante. Cliccare su “Verifica” per ottenere il risultato della ricerca. 2017 00223340556 01234560789 4 • Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “DICHIARAZIONE D’INTENTO CORRETTAMENTE PRESENTATA”. 12345678912345678 2017 00223340556 01234560789 ... omissis ... 28 R A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 11606-1 Aggiornato al 12.12.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE ACCERTAMENTO imposte e tasse ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE SOMMARIO Art. 6 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. da L. 1.12.2016, n. 225 • SCHEMA DI SINTESI • APPROFONDIMENTI Con la conversione in legge del D.L. 193/2016 da parte della L. 225/2016 sono individuate, in via definitiva, le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2016. I contribuenti con pendenze aperte nei confronti degli agenti della riscossione potranno decidere di aderire alla sanatoria entro il 31.03.2017. Fermo restando l’obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sarà possibile pagare con una dilazione fino a 5 rate di pari importo nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018. Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018. Uno “sconto” parziale è previsto per le somme dovute a titolo di aggio della riscossione, mentre nessuno “sconto” è previsto per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica. SCHEMA DI SINTESI AMBITO APPLICATIVO Carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso fra il 1.01.2000 e il 31.12.2016. • La definizione agevolata riguarda: .. cartelle di pagamento; .. avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli; .. avvisi di addebito dell’Inps. • La definizione agevolata riguarda le somme riferite a: .. imposte (Irpef, Ires, Irap, Iva, ecc.); .. contributi previdenziali, contributi Inail; .. ruoli in contenzioso; .. entrate locali (Imu, Tasi) per le quali l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione. SOMME STRALCIATE OGGETTO DELLA DEFINIZIONE CARICHI NON DEFINIBILI • Sanzioni incluse nei carichi. • Interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973. • Sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999. • L’agevolazione si perfeziona con il pagamento, in unica soluzione o dilazionato, delle somme: .. affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; .. maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento. • Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada: .. è dovuta la sanzione amministrativa; .. non sono dovuti gli interessi, compresi quelli ex art. 27, c. 6 L. 689/1981 (maggiorazione per ritardato pagamento pari ad 1/10). • Risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea. • Iva riscossa all’importazione. • Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999. • Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. • Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 12.12.2016 A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 12462-2 11 ACCERTAMENTO imposte e tasse APPROFONDIMENTI • La volontà di adesione si manifesta presentando, entro il 31.03.2017(1), l’apposito modello “DA1 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it. • Nello stesso dovranno essere riportati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato e alla dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta, le informazioni riguardanti: a) l’avviso di accertamento esecutivo/cartella (riportando il relativo numero identificativo) per le quali è richiesta la definizione agevolata; b) il carico (con l’indicazione del relativo identificativo) per il quale si intende effettuare la definizione; c) il numero di rate scelto per effettuare il pagamento delle somme dovute; d) la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’assunzione dell’impegno del contribuente a rinunciarvi. Tale indicazione deve essere riportata in presenza di un contenzioso in corso. MODALITÀ DI ADESIONE • La definizione può essere anche parziale nel senso che il debitore può decidere se Definizione definire tutti i ruoli o solamente alcuni di essi. parziale • Infatti, ai sensi dell’art. 6, c. 13-bis la definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato. Nota(1) Entro la stessa data del 31.03.2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA • Entro il 31.05.2017, l’agente della riscossione comunica al soggetto interessato: 1) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; 2) l’ammontare delle singole rate; 3) il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. PAGAMENTO DELLE SOMME • Le somme definibili potranno essere pagate in un’unica soluzione (entro luglio 2017) oppure nel massimo di 5 rate, da pagarsi in 2 anni. In quest’ultimo caso, sono dovuti gli interessi a decorrere dal 1.08.2017, nella misura di cui all’art. 21, c. 1 del D.P.R. 602/1973 (4,50%). • Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 nel numero massimo di 3 rate e il restante 30% nell’anno 2018, nel numero massimo di 2 rate. • Pertanto, il piano di rateazione con 5 rate di pari importo sarà il seguente: .. 1ª rata luglio 2017 24% del dovuto; .. 2ª rata settembre 2017 23% del dovuto; .. 3ª rata novembre 2017 23% del dovuto; .. 4ª rata aprile 2018 15% del dovuto; .. 5ª rata settembre 2018 15% del dovuto. • Il contribuente potrà scegliere di pagare in 2, 3 o 4 rate: in tal caso, sarà necessario indicare uno dei codici della tabella che si trova all’interno del Modello DA1. Modalità di pagamento INFORMAZIONI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE 12 R A T I O N . 1 / 2 0 1 7 • Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione in esame utilizzando una delle seguenti modalità: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione; b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione sul conto corrente; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. • Al fine di consentire la definizione agevolata, l’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili: .. presso i propri sportelli; .. nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale. • Entro il 28.02.2017 l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31.12.2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’art. 29, c. 1, lett. b), ultimo periodo del D.L. 78/2010, ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’art. 30, c. 1 del medesimo D.L. 78/2010. - 12462-2 Aggiornato al 12.12.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE ACCERTAMENTO imposte e tasse EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE • La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ha l’effetto di interrompere le azioni esecutive/cautelari dell’Agente della riscossione con riferimento alle somme/ carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa. • Infatti, è previsto che a seguito della presentazione del modello: a) sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa; b) sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31.12.2016; c) l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi/somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può: .. avviare nuove azioni esecutive; .. iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche; .. proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. ESTENSIONE ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO • Sono altresì compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di cui alla L. 3/2012, ossia l’accordo da sovraindebitamento, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. • Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora (art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973) ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999), provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore. DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA • Il contribuente decade dalla definizione agevolata in esame in caso di: .. mancato versamento; .. versamento insufficiente; .. tardivo versamento. Effetti della decadenza Nota bene Non si applica l’art. 15ter D.P.R. 602/1973 “lieve inadempimento”. RATEAZIONE GIÀ IN ESSERE Dell’unica rata ovvero di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento. • La definizione non produce effetti. • Riprende la decorrenza dei termini di prescrizione/decadenza per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione. • I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto della somma iscritta a ruolo e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato. • Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione (3.12.2016), la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento di cui all’art. 29, c. 1, lett. a) D.L. 31.05.2010, n. 78 ovvero dell’avviso di addebito di cui all’art. 30, c. 1 D.L. 78/2010. • La facoltà di definizione può essere esercitata anche dal debitore che ha già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili. • In tal caso, il debitore è ammesso alla definizione a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1.10.2016 al 31.12.2016. Effetti • Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 112/1999, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. • Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1 del D.P.R. 602/1973, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1 del D. Lgs. 46/1999. • Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione. Domanda Il soggetto che, per effetto dei pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la definizione agevolata, al fine di usufruire dei relativi benefici è comunque tenuto a presentare la domanda di adesione, con le modalità sopra evidenziate. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 12.12.2016 A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 12462-2 13 ACCERTAMENTO imposte e tasse Modello Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - Modello DA1 Rossi Mario Castel Goffredo 7.09.1944 Mn RSSMRA44P07C118R X Castel Goffredo Mn Via Milano 50 46042 0376/78910 [email protected] 123456789 ... omissis ... 14 R A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 12462-2 Aggiornato al 12.12.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE ACCERTAMENTO imposte e tasse RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA SOMMARIO Art. 5-septies D.L. 28.06.1990, n. 167, conv. L. 4.08.1990, n. 227 - Art. 1, cc. 2-5 L. 15.12.2014, n. 186 Art. 2, c. 2 D.L. 30.09.2015, n. 153, conv. L. 20.11.2015, n. 187 - Art. 7 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. L. 1.12.2016, n. 225 • SCHEMA DI SINTESI • APPROFONDIMENTI L’art. 7 del D.L. 193/2016, rubricato «Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria», consente di regolarizzare i patrimoni e le attività finanziarie detenute all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, nonché le infedeltà dichiarative relative alle imposte dirette, Iva e sostituti d’imposta, commesse fino al 30.09.2016. Il provvedimento conferma in buona parte la disciplina dettata per la precedente versione della voluntary, con qualche rilevante differenza. In particolare, la nuova procedura introduce un’autoliquidazione facoltativa delle somme da versare derivanti dalla regolarizzazione; in assenza del pagamento spontaneo degli importi dovuti, l’Agenzia delle Entrate può notificare un invito al contradditorio. L’autoliquidazione, di fatto, trasla la responsabilità e gli oneri sui contribuenti e sui professionisti che li assistono; l’Agenzia delle Entrate avrà solo un ruolo di eventuale controllo a posteriori, con applicazione di sanzioni nel caso di errori commessi da parte del contribuente. SCHEMA DI SINTESI Elementi Termine invio istanza di accesso Termine invio relazione Modalità di liquidazione delle imposte, sanzioni e interessi Nuova Voluntary Precedente Voluntary 31.07.2017. 30.11.2015. 30.09.2017 (è sabato, per cui 2.10.2017). • Autoliquidazione da parte del contribuente entro il 30.09.2017. oppure • A seguito di emissione degli inviti a comparire e dell’atto di contestazione entro i termini di decadenza per l’accertamento (con maggiorazione di sanzioni). 31.12.2015. A seguito di emissione degli inviti a comparire e dell’atto di contestazione entro i termini di decadenza per l’accertamento. Termini di decadenza per l’accertamento 31.12.2018. 30.06.2017 (originariamente previsto al 31.12.2016, prorogato con il D.L. 193/2016). Termini e modalità per effettuare il pagamento • In caso di autoliquidazione in unica soluzione, entro il 30.09.2017 o in 3 rate mensili a partire dal 30.09.2017. • Altrimenti in unica soluzione o in 3 rate mensili, a partire dalla scadenza prevista per il singolo atto notificato. In unica soluzione o in 3 rate mensili a partire dalla scadenza prevista per il singolo atto notificato. Perfezionamento della procedura Pagamento dell’unica o della terza rata. Pagamento dell’unica o della terza rata. Adempimenti successivi Periodi d’imposta successivi all’ultimo oggetto di collaborazione volontaria • In caso di autoliquidazione è l’Agenzia a comunicare al contribuente via Pec il perfezionamento della procedura. • In assenza di autoliquidazione è necessaria la trasmissione delle quietanze di pagamento e del modello di comunicazione di adesione agli inviti a comparire. • Indicazione nella relazione di accompagnamento dei dati relativi al periodo successivo all’ultimo oggetto di collaborazione fino alla data di invio della richiesta di accesso alla procedura, sia per i redditi sia per il quadro RW e conseguente autoliquidazione delle imposte dovute entro il 30.09.2017. • In alternativa, compilazione del Modello Unico. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 12.12.2016 A T I O Trasmissione delle quietanze di pagamento e del modello di comunicazione di adesione agli inviti a comparire. Indicazione in Unico 2015 e successivi fino al perfezionamento del rimpatrio (fisico o giuridico) sia per i redditi sia per il quadro RW e liquidazione imposte dovute. N . 1 / 2 0 1 7 - 12521-1 15 ACCERTAMENTO imposte e tasse APPROFONDIMENTI AMBITO APPLICATIVO ISTANZE • Soggetti • Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, trust e altri soggetti assimilati (art. 5 Tuir) residenti in Italia. • La procedura può essere utilizzata anche: .. dai contribuenti diversi dai precedenti per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e mod. 770; .. dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale” (compilazione quadro RW). • Resta impregiudicata la facoltà di presentare l’istanza di collaborazione nazionale se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30.11.2015, istanza per la voluntary internazionale e viceversa. • Oggetto • Violazioni in materia di monitoraggio fiscale commesse fino al 30.09.2016, nonché le violazioni reddituali connesse (voluntary internazionale e nazionale). • L’adesione alla procedura deve riguardare: .. tutti i patrimoni o le attività finanziarie estere detenute direttamente o per interposta persona; .. tutti i periodi d’imposta accertabili. Non si applica il raddoppio dei termini nel caso di Paesi collaborativi, rilascio del waiver o in presenza di rimpatrio giuridico o materiale. • Condizioni • Il soggetto che presenta l’istanza deve: .. non deve averla già inviata in precedenza, anche per interposta persona; .. non deve avere avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura di collaborazione (ferme restando le cause ostative di cui all’art. 5-quater, c. 2 D.L. 167/1990). • Normativa applicabile • Alle istanze, presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, si applicano gli artt. da 5-quater a 5-septies D.L. 167/1990, l’art. 1, cc. da 2 a 5 L. 186/2014 e l’art. 2, c. 2, lett. b) e b-bis) D.L. 153/2015, in quanto compatibili con le specifiche previsioni e modifiche. • Presentazione • Dal 24.10.2016 e fino al 31.07.2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione di cui agli artt. 5 quater - 5 septies D.L. 167/1990. • Integrazione • L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni possono essere presentati entro il 30.09.2017. NOTIFICA • Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata. È esclusa la ripetizione delle spese di notifica. TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO • I termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva che scadono a decorrere dal 1.01.2015 sono fissati al: .. 31.12.2018, per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa; .. 30.06.2017, per le istanze di collaborazione presentate per la prima volta ai sensi dell’art. 5-quater, c. 5 D.L. 167/1990. ESONERI DICHIARATIVI • Per le sole attività oggetto della nuova collaborazione volontaria gli interessati sono esonerati: .. dalla presentazione del Quadro RW del modello Unico per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza; .. dall’indicazione dei redditi, nella relativa dichiarazione, delle attività suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l’Irpef con l’aliquota massima oltre all’addizionale regionale e comunale. Condizioni 16 R A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - Ciò a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso si deve provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30.09.2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite per il ravvedimento operoso, per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza. 12521-1 Aggiornato al 12.12.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE ACCERTAMENTO imposte e tasse EFFETTI DELLA PROCEDURA • Decorrenza • Gli effetti dell’adesione (art. 5-quater e 5-quinquies D.L. 167/1990) decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della 3° rata. • In tali casi l’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite Pec. • Sanzioni penali • Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura della nuova collaborazione volontaria al fine di fare emergere attività finanziarie e patrimoniali, o denaro contante provenienti da reati non tributari, ossia diversi da quelli coperti da esclusione della punibilità per effetto della collaborazione, è punito penalmente con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. Nuova fattispecie di reato. Limitatamente alle attività oggetto della nuova collaborazione volontaria, le condotte previste dall’art. 648-ter.1 C.P. non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dall’art. 5-quinquies, c. 1, lett. a) D.L. 167/1990, fino alla data del versamento della prima o unica rata (riciclaggio, autoriciclaggio, impiego in attività di denaro o beni di provenienza illecita commesse in relazione ai reati tributari). • Sanzioni amministrative • Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti anche per l’ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione nel quadro RW e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute si applicano le disposizioni dell’art. 12, cc. 1 e 5 D. Lgs. 472/1997, per le violazioni relative alle comunicazione dei dati relative alle fatture e dei dati delle liquidazioni Iva periodiche e le disposizioni dell’art. 12, c. 8 D. Lgs. 472/1997 per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall’art. 5, c. 1-bis D. Lgs. 218/1997 e dall’art. 16, c. 3 D. Lgs. 472/1997. • Precedente adesione alla collaborazione Tavola n. 1 • Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies D.L. 167/1990, introdotti dall’art. 1, c. 1, L. 186/2014, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall’art. 4, c. 1 D.L. 167/1990 (commesse con il quadro RW), per i periodi d’imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla L. 186/2014 (2014 e 2015), a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016 (ossia dal 3.12.2016). Periodi d’imposta accertabili Situazione Paese di localizzazione attività Omessa dichiarazione dei redditi Paese black list Senza accordo. Con accordo entrato in vigore entro il 24.10.2016 o non entrato in vigore ma firmato entro il 2.03.2015. Paese non black list. Senza accordo. Infedele dichiarazione dei redditi Paese black list Con accordo entrato in vigore entro il 24.10.2016 o non entrato in vigore ma firmato entro il 2.03.2015. Paese non black list. Condizione Riproduzione vietata Aggiornato al 12.12.2016 Imposte dirette - 2004-2015 2004-2015 No waiver nè rimpatrio 2004-2015 2004-2015 Waiver o rimpatrio 2009-2015 2009-2015 - 2009-2015 2009-2015 - 2004-2015 2006-2015 No waiver né rimpatrio 2004-2015 2006-2015 Waiver o rimpatrio 2009-2015 2010-2015 - 2009-2015 2010-2015 R Centro Studi Castelli S.r.l. RW A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 12521-1 17 ACCERTAMENTO imposte e tasse VERSAMENTO • Spontaneo • Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30.09.2017, senza avvalersi della compensazione. • Il versamento può essere ripartito in 3 rate mensili di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30.09.2017. Le sanzioni sono le medesime della precedente disclosure. • Non spontaneo • Se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine previsto o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l’Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può notificare un invito al contradditorio fino al 31.12.2018, applicando le disposizioni di cui all’art. 5, cc. da 1-bis a 1-quinquies D. Lgs. 218/1997. • L’autore della violazione può versare le somme dovute: .. in base all’invito entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate per l’adesione ai contenuti dell’invito; ovvero .. in base all’accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell’atto; .. oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione nel quadro RW entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avvalersi della compensazione. In tal caso le sanzioni sono pari, rispettivamente, all’85% per le violazioni da RW e al 60% per l’omessa indicazione di redditi (innalzato all’85% in caso di Paesi black list). Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Tavola n. 2 Sanzioni amministrative applicabili Sanzioni Violazioni RW Versamenti Stati collaborativi, waiver Altri casi o rimpatrio Violazioni di tributi Differenza rispetto al dovuto AUTOLIQUIDAZIONE 50% del minimo 75% del minimo 75% del minimo Versamento sufficiente entro il edittale, ridotte edittale, ridotte edittale, ridotte 30.09.2017. a 1/3. a 1/3. a 1/6. La differenza si riferisce ai soli redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva Sulla differenza: Sulla differenza: Sulla differenza: e relative sanzioni, Versamento incluse quelle sulle insufficiente. attività suscettibili di 60% del minimo 85% del minimo 85% del minimo edittale, ridotte edittale, ridotte edittale, ridotte generare tali redditi. a 1/3. a 1/3. a 1/6. Altri casi. Maggiorazione - No Superiore al 10%. Maggiorazione del 10%. Inferiore o uguale al 10%. Maggiorazione del 3%. Superiore al 30%. Maggiorazione del 10%. NON AUTOLIQUIDAZIONE Inferiore o Maggiorazione uguale al 30%. del 3%. Nessun versamento. Note • Nel caso di versamento in eccesso, la differenza può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione [art. 7, c. 1, lett. h) D.L. 193/2016]. • Le sanzioni così determinate devono poi essere confrontate con il cumulo giuridico ex art. 12 D. Lgs. 472/1997, cc. 1 e 5 (per RW) e 8 (per i tributi). 18 R A T I O N . 1 / 2 0 1 7 60% del minimo 85% del minomo 85% del minimo edittale, ridotte a edittale, ridotte a edittale, ridotte 1/3. 1/3. a 1/6. - - No 12521-1 Aggiornato al 12.12.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE ACCERTAMENTO imposte e tasse SANZIONI PER VIOLAZIONI RELATIVE AL QUADRO RW IN AUTOLIQUIDAZIONE • Mancata compilazione del quadro RW • Riduzione alla metà del minimo edittale se: .. le attività sono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo S.E.E. (Stati collaborativi); ovvero .. se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute (rimpatrio); ovvero .. se l’autore delle violazioni rilascia, all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (waiver). • Nei casi diversi da quelli citati, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di 1/4. Qualora l’autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell’Italia o di uno degli Stati Ue o S.E.E., l’autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, l’autorizzazione di trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria all’intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l’applicazione di una sanzione. • Paradisi fiscali • La misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, è fissata al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati. • Se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l’Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni (Paesi white list o che hanno formato un TIEA entro il 24.10.2016): al ricorrere di tale condizione non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all’art. 12, c. 2 D.L. 78/2009. • La sanzione del 3% (riducibile di fatto allo 0,50%) sul quadro RW si applica non solo per le attività detenute in Paesi che hanno firmato un accordo per lo scambio di informazioni (ex art. 26 modello Ocse e conforme a tale modello, denominato TIEA) entro il 1.03.2015, ma a tutti i Paesi per i quali l’accordo è entrato in vigore entro il 24.10.2016. In tali situazioni non si applica il raddoppio delle sanzioni e, in presenza di rimpatrio giuridico o materiale oppure del rilascio del waiver, non si applica il raddoppio dei termini di accertamento. • Ulteriore riduzione • Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata nell’atto e, comunque, non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi. • Pertanto, fermo il rispetto dei relativi requisiti, la sanzione ridotta sul monitoraggio fiscale è pari a: .. 0,50% annuo (3% x 0,5% x 1/3) dell’importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in Paesi collaborativi; .. 1,00% annuo (6% x 0,50% x 1/3) se detenuti in Paesi black list nel caso di assenza di accordi. SANZIONI TRIBUTARIE SU MAGGIORI IMPOSTE IN AUTOLIQUIDAZIONE • La misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, di Iva e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di 1/4. • È possibile fruire dell’ulteriore abbattimento fino a 1/6 del minimo dovuto per effetto dell’adesione all’invito al contradditorio. La sanzione minima(1) è pari al 100% (per i redditi prodotti all’estero è aumentata di 1/3 e raddoppiata dal 2008 per Paesi black list). Nota(1) • La sanzione è pari al 120% nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, aumentata di 1/3 (160%) per i redditi prodotti all’estero [raddoppiata (240%) dal 2008 per i Paesi black list]. • La sanzione ai fini Iva, in caso di infedele dichiarazione, è generalmente pari al 100% (120% per omessa dichiarazione), ma è aumentata da 1/4 al doppio in applicazione del cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997). R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 12.12.2016 A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 12521-1 19 ACCERTAMENTO imposte e tasse Tavola n. 3 Trattamento delle sanzioni penali • Al contribuente che adempia agli obblighi di collaborazione volontaria e per le condotte relative a imponibili, imposte e ritenute oggetto della collaborazione volontaria si applica la causa di non punibilità per i seguenti reati: .. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; .. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; .. dichiarazione infedele; .. omessa dichiarazione; .. omesso versamento di ritenute dovute o certificate; .. omesso versamento di Iva (artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter D. Lgs. 74/2000). Reati oggetto della causa di non punibilità • Se commessi in relazione ai predetti reati tributari: .. riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale); .. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 48-ter Codice Penale). • In relazione ai reati tributari non punibili, per attività oggetto di collaborazione volontaria e fino al versamento della prima o unica rata: .. autoriciclaggio (art. 648-ter1 Codice Penale). • Altri reati tributari (artt. 8, 10, 10-quater e 11, cc. 1 e 2 D. Lgs. 74/2000): .. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; .. occultamento o distruzione di documenti contabili; .. indebita compensazione; .. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e falso nella transazione fiscale. • Reati non inclusi nell’elenco, da ritenersi tassativo, di cui all’art. 5-quinquies, c. 1: .. appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale); .. reati societari, tra cui le fattispecie di false comunicazioni sociali (art. 2621 CC), infedeltà patrimoniale (art. 2634 C.C.) e corruzione tra privati (art. 2635 C.C.); .. fittizia intestazione di beni (art. 12-quinquies D.L. 306/1992); .. distrazioni fallimentari (artt. 216 e 223 Legge Fallimentare); .. reati contro la pubblica amministrazione; .. reati contro il patrimonio, diversi dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 Codice Penale; .. reati di falsità in atti (artt. 476 e seguenti Codice Penale); .. reati finanziari, quali l’insider trading (art. 184 Tuf) e la manipolazione del mercato (art. 185 del Tuf); .. ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita configurabile in capo all’ente (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001). Reati esclusi dalla causa di non punibilità COLLABORAZIONE VOLONTARIA IN PRESENZA DI CONTANTE • Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei 4 periodi d’imposta precedenti. • I contribuenti: .. rilasciano unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli fiscali oggetto di protezione nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria; .. provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; .. provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. • Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Antiriciclaggio • A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l’adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura. 20 R A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 12521-1 Aggiornato al 12.12.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE ACCERTAMENTO imposte e tasse NUOVE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI IVA DAL 2017 SOMMARIO D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. L. 30.07.2010, n. 122 - D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 11 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 Art. 4 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. L. 1.12.2016, n. 225 • SCHEMA DI SINTESI • ADEMPIMENTI Il D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016 introduce, dal 2017, due specifici nuovi obblighi: • invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale); • invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche. L’Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato. Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l’Agenzia informerà il contribuente che potrà: • fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia; • versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso. Si propone l’elenco delle scadenze conseguente alla conversione in legge del D.L. 193/2016, anche se il calendario delle nuove comunicazioni Iva potrebbe subire ulteriori modifiche nell’ambito del decreto di fine anno, con le correzioni alla Legge di bilancio. SCHEMA DI SINTESI Adempimenti Liquidazione Iva Spesometro Liquidazione Iva Spesometro Liquidazione Iva Spesometro Liquidazione Iva Spesometro Dichiarazione Iva (in forma autonoma) Nota(1) Mese Gennaio Febbraio Marzo Gen-Feb-Mar Aprile Maggio Giugno Apr-Mag-Giu Luglio Agosto Settembre Lug-Ago-Set Ottobre Novembre Dicembre Ott-Nov-Dic Trimestre I trimestre I trimestre II trimestre II trimestre III trimestre III trimestre IV trimestre IV trimestre Versamenti 16.02.n 16.03.n 16.04.n 16.05.n -------16.05.n 16.06.n 16.07.n 16.08.n -------16.08.n 16.09.n 16.10.n 16.11.n -------16.11.n 16.12.n 16.01.(n+1) 16.02.(n+1) / 16.03.(n+1)(1) -------- Invio dati a regime 2017 31.05.n 25.07.2017 16.09.n Annuale 30.11.n 30.11.2017 28.02.(n+1) 28.02.2018 30.04.(n+1) 28.02.2017 Il 16.02 interessa i trimestrali “speciali” (ad esempio, distributori di carburante). Per i trimestrali “normali” il versamento è effettuato entro il 16.03 (termine di versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale). ENTRATA IN VIGORE Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 12.12.2016 A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 1 2 5 2 3 7 ACCERTAMENTO imposte e tasse ADEMPIMENTI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO TRIMESTRALE) • Oggetto • In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva effettuate i soggetti passivi trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. • Periodicità • La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre. • La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09 e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. Anno 2017 • Contenuto Conservazione • Soggetti esonerati 8 R A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - Per il primo anno di applicazione della disposizione la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25.07.2017. • I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, comprendono almeno: .. i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; .. la data ed il numero della fattura; .. la base imponibile; .. l’aliquota applicata; .. l’imposta; .. la tipologia dell’operazione. Per tali operazioni gli obblighi di conservazione si intendono soddi- Tempi e modalità di applicasfatti per tutte le fatture elettroni- zione della disposizione sono che, nonché per tutti i documenti stabiliti con apposito provveinformatici trasmessi attraverso il dimento dell’Agenzia delle sistema di interscambio, e memo- Entrate. rizzati dall’Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono, altresì, stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’Amministrazione finanziaria. • A decorrere dal 1.01.2017 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972 (imprenditori agricoli in regime di esonero), situati nelle zone montane (art. 9 D.P.R. 601/1973). • Si ricorda che l’art. 3 D. Lgs. 127/2015 prevede l’esonero dallo spesometro per i soggetti che si avvalgono dell’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture nonché, ricorrendone i presupposti, dell’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi. 1 2 5 2 3 Aggiornato al 12.12.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE ACCERTAMENTO imposte e tasse COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE • Termini • I soggetti passivi Iva trasmettono, negli stessi termi- • L’invio telematico ni (trimestrali) e con le medesime modalità previste deve, quindi, esseper la comunicazione delle fatture, una comunicazio- re effettuato entro ne dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni l’ultimo giorno del periodiche Iva (indipendentemente dalla periodicità 2° mese successivo a ogni trimestre. delle liquidazioni, mensile o trimestrale). • Versamenti • Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. • Modalità • Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione. • Credito • La comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. • Più attività • In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Soggetti esonerati ELABORAZIONE DEI DATI • Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (per esempio, soggetti che effettuano solo operazioni esenti, soggetti in regime dei minimi o in regime forfettario). • Ciò a condizione che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. • Dati a disposizione • L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le risultanze dell’esame dei dati trasmessi dalle liquidazioni e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni dei dati delle fatture (spesometro), nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. • Controlli • Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. • L’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta tramite i controlli automatizzati, con le modalità di cui all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, a prescindere dalle condizioni previste, ossia di “pericolo per la riscossione”. SANZIONI • Comunicazione dei dati delle fatture • Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. • La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. • Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997). • Comunicazione delle liquidazioni periodiche • L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000. • La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. • Ravvedimento operoso • La norma nulla dice in merito al ravvedimento operoso che, quindi, sembra applicabile nel caso di definizione spontanea delle sanzioni. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 12.12.2016 A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - 1 2 5 2 3 9 ACCERTAMENTO imposte e tasse CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO • Soggetti • Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi della comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche ovvero all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a € 100. • Condizioni • Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 50.000. • Utilizzo • Il credito: .. non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap; .. è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1.01.2018; .. deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. • Ulteriore credito • Ai medesimi soggetti che, sussistendone i presupposti, hanno esercitato anche l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi entro il 31.12.2017, è attribuito, unitamente al credito citato, un ulteriore credito d’imposta di € 50,00. • Il credito: .. non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap; .. è indicato nella dichiarazione dei redditi utilizzato secondo le modalità stabilite per il credito di imposta di € 100, cui si aggiunge. • Limiti • I crediti d’imposta sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal Reg. Ue 1407/2013 (aiuti “de minimis”). In pratica, l’importo totale massimo degli aiuti concedibili ad una singola impresa non può superare, nell’arco di 3 anni, € 2.000. • Dal 1.01.2017 • Limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, le comunicazioni Intrastat sono soppresse. • Comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, è soppressa. SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI La dichiarazione Iva annuale deve essere presentata, per l’Iva dovuta per il 2016, nel mese di febbraio; per l’Iva dovuta a decorrere dal 2017, invece, tra il 1.02 e il 30.04. • Dal 2016 10 R A T I O N . 1 / 2 0 1 7 - • È abrogata la comunicazione delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi black list con riferimento alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e successivi. 1 2 5 2 3 Aggiornato al 12.12.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata