DICHIARAZIONI DI INTENTO 2017

Transcript

DICHIARAZIONI DI INTENTO 2017
IMPOSTE E TASSE
IVA
imposte e tasse
DICHIARAZIONI DI INTENTO 2017
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• MODELLO DI DICHIARAZIONE
D’INTENTO
D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1 D.L. 29.12.1983, n. 746 - D.M. 6.12.1986 - Art. 20 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175
Circ. Ag. Entr. 13.03.2009, n. 8/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E - Ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/E
Provv. Ag. Entrate 2.12.2016, prot. 0213221 - Provv. Ag. Entrate 11.02.2015, prot. 19388
Nota Ag. Dogane 20.04.2015, prot. 46452/RU - Nota Ag. Dogane 11.02.2015, prot. 17631/RU
Nota Ag. Dogane 20.05.2015, prot. 58510/RU - Comunicato Stampa Ag. Entrate 2.12.2016
Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o
altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito
nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate
entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore
o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione all’Agenzia delle
Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall’esportatore
abituale. In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è
tenuto a emettere fattura con l’applicazione dell’Iva. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile
la nuova versione della dichiarazione d’intento, da utilizzare in relazione alle operazioni da
effettuare dal 1.03.2017. La novità concerne l’ambito delle forniture in sospensione d’imposta
richieste dal dichiarante, che potrà riguardare, in alternativa, una sola operazione per un importo
massimo predeterminato, oppure più operazioni fino a concorrenza di un importo predeterminato,
mentre non è più prevista la possibilità di richiedere l’agevolazione in relazione alle forniture da effettuare in un determinato arco temporale nell’anno solare, senza specificazione
dell’ammontare.
SCHEMA DI SINTESI
Trasmissione
 all’Agenzia
delle Entrate
Trasmissione
 al fornitore
o Dogana
OBBLIGHI
DEGLI
ESPORTATORI
ABITUALI
Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza
 applicazione dell’IVA trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, la
dichiarazione d’intento.
La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia
 delle Entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.
 Controlli
Obblighi
 del fornitore
• Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione,
unitamente alla ricevuta di presentazione, di cui deve riscontrare
l’avvenuto rilascio.
 • Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo
dopo avere verificato l’avvenuta presentazione della comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, deve riepilogare, nella dichiarazione Iva annuale, i dati delle
 Riepilogo  operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute dai singoli esportatori abituali.
Oggetto

La dichiarazione può riguardare un’operazione singola per un importo massimo predeterminato o più operazioni tra le stesse parti, fino a concorrenza di un importo predeterminato.
 Non è più possibile chiedere l’agevolazione in relazione alle forniture da effettuare in un
determinato arco temporale nell’anno solare (senza specificarne l’ammontare).
La dichiarazione d’intento può essere ripetuta per ogni singola
 Importazioni
DICHIARAZIONE
D’INTENTO
 operazione oppure può riguardare una serie di operazioni, fino  La dichiarazio-
ne deve sempre precedere
Acquisti
l’effettuazione
L’obbligo della dichiarazione d’intento non sussiste (art. 42, c.
intracomunitari
del primo ac in sospensione  2 D.L. 331/1993).

quisto (1).
d’imposta
a concorrenza di un determinato importo.
La dichiarazione d’intento deve essere progressivamente numerata dal dichiarante
e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito registro
 Registrazione  (registro delle dichiarazioni d’intento), oppure in apposite sezioni dei registri Iva
(vendite o corrispettivi).
Nota (1)
Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con Iva, poiché
non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, l’esportatore ha diritto ad esercitare la detrazione dell’Iva secondo le
regole ordinarie. Il D. Lgs. 158/2015 ha previsto l’applicazione della sanzione, da € 250 a € 2.000, al fornitore che effettua operazioni
non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di avere
riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 12.12.2016
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
11606-1
25
IVA
imposte e tasse
MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO
DICHIARAZIONE
D’INTENTO
• Esportatore
abituale
• Gli esportatori abituali che intendono • La dichiarazione, unitamente
alla ricevuta di presentazione
effettuare acquisti o importazioni senza
rilasciata dall’Agenzia delle Enapplicazione dell’Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate
trate, è consegnata al fornitore
o prestatore, ovvero in dogana.
la dichiarazione d’intento.
• Fornitore
• Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente
alla ricevuta di presentazione, riscontrando l’avvenuto rilascio(1).
• Inoltre, deve riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati delle operazioni
effettuate senza applicazione dell’Iva contenuti nelle dichiarazioni d’intento
ricevute nei confronti dei singoli esportatori abituali.
Art 1, c. 1, lett. c),
D.L. 29.12.1983, n. 746
Art. 20, D. Lgs. 21.11.2014, n. 175
Nota
(1)
MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE
• Trasmissione
telematica
Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo
dopo la verifica dell’avvenuta presentazione della comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate.
• La dichiarazione può essere trasmessa diretta- • Per la consegna al
mente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia
fornitore è consentita
delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati
la stampa della sola
utilizzando il software, denominato “DICHIAdichiarazione d’inRAZIONE D’INTENTO”, disponibile sul sito
tento escludendo il
Internet www.agenziaentrate.gov.it.
quadro A “Plafond”.
• Il nuovo modello, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento 2.12.2016, deve essere utilizzato per le lettere d’intento relative
alle operazioni di acquisto da effettuare dal 1.03.2017.
È possibile raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da
inviare, in un’unica soluzione, più lettere di intento.
RISCONTRO
TELEMATICO
• Impegno
alla
trasmissione
• L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della
dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,
l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i
dati in essa contenuti.
• Ricevuta
• L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della
dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle
Entrate riceve i dati.
• Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione
a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della
dichiarazione d’intento.
Compilazione del registro delle dichiarazioni di intento ricevute
Esempio n. 1
Rossi S.r.l. - P.I. 01234560789
Dichiarazioni esportatori ricevute (D.L. 29.12.1983, conv. nella L. 27.02.1984, n. 17) - Anno 2017
Denominazione o ragione sociale o cognome
Dichiarazione
Domicilio fiscale
N°
attribuito
Data
Cap
N°
Comune
Partita Iva
Provincia
Note
Ufficio IVA competente
Verdi S.p.a. - Via Rubini, n. 23
01
1.03.2017
01
46100
00223340556
Nota
26
Mantova
MN
Mantova
• Le dichiarazioni d’intento, numerate progressivamente dal dichiarante e dal ricevente, devono essere annotate entro 15 giorni dall’emissione o dal ricevimento.
• L’annotazione può anche essere effettuata in apposita sezione del registro fatture emesse o corrispettivi, oppure in un apposito registro.
R
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
11606-1
Aggiornato al 12.12.2016
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
IMPOSTE E TASSE
IVA
imposte e tasse
Esempio n. 2
Dichiarazione d’intento 2017
00223340556
01
2017
01
2017
00223340556
Verdi S.p.a.
VRDLGU44P07C118R
1
Verdi
07
Luigi
09
1944
M
Castel Goffredo
0376 780000
MN
[email protected]
X
2017
Materie prime e/o prodotti finiti
€ 200.000
01234560789
01234560789
Rossi S.r.l.
Luigi Verdi
X
X
X
BNCGPP55P07C118S
01
03
Giuseppe Bianchi
2017
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 12.12.2016
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
11606-1
27
IVA
imposte e tasse
Procedura operativa per verificare le ricevute delle lettere d’intento
1
2
3
• Collegarsi al sito dell’Agenzia Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it); da “Servizi online” selezionare
“Servizi fiscali”.
• Nella pagina che si apre sono presenti tutti i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con
o senza registrazione. Nella colonna dei “Servizi senza registrazione” scorrere fino a selezionare “Verifica
ricevuta lettere d’intento”.
• In questa pagina occorre indicare tutti i dati contenuti nella ricevuta telematica relativa alla trasmissione
effettuata per la comunicazione della dichiarazione di intento. Inserire “Protocollo dichiarazione:”, la
cui lunghezza deve essere di 17 caratteri; “Progressivo dichiarazione”; “Anno dichiarazione:”; “Codice
fiscale dichiarante:”. Nel caso in cui, come destinatario, sia scelto un “Codice fiscale” occorre indicare
anche il “Codice fiscale destinatario:”. Per terminare occorre indicare il “Codice di sicurezza:”, che appare
nel riquadro visuale o che si decide di ascoltare tramite l’apposito pulsante. Cliccare su “Verifica” per
ottenere il risultato della ricerca.
2017
00223340556
01234560789
4
• Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “DICHIARAZIONE D’INTENTO
CORRETTAMENTE PRESENTATA”.
12345678912345678
2017
00223340556
01234560789
... omissis ...
28
R
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
11606-1
Aggiornato al 12.12.2016
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
IMPOSTE E TASSE
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
SOMMARIO
Art. 6 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. da L. 1.12.2016, n. 225
• SCHEMA DI SINTESI
• APPROFONDIMENTI
Con la conversione in legge del D.L. 193/2016 da parte della L. 225/2016 sono individuate,
in via definitiva, le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di
mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2016. I contribuenti con pendenze aperte nei confronti degli agenti della riscossione potranno decidere di
aderire alla sanatoria entro il 31.03.2017. Fermo restando l’obbligo di integrale pagamento
del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sarà possibile pagare con una
dilazione fino a 5 rate di pari importo nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel
2018. Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017
e il restante 30% nell’anno 2018. Uno “sconto” parziale è previsto per le somme dovute a
titolo di aggio della riscossione, mentre nessuno “sconto” è previsto per le spese relative
alle procedure esecutive e di notifica.
SCHEMA DI SINTESI

AMBITO
APPLICATIVO
Carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso fra il 1.01.2000
e il 31.12.2016.
• La definizione agevolata riguarda:
.. cartelle di pagamento;
 .. avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli;
.. avvisi di addebito dell’Inps.
• La definizione agevolata riguarda le somme riferite a:
.. imposte (Irpef, Ires, Irap, Iva, ecc.);
.. contributi previdenziali, contributi Inail;
 .. ruoli in contenzioso;
.. entrate locali (Imu, Tasi) per le quali l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della
riscossione.
SOMME
STRALCIATE
OGGETTO
DELLA
DEFINIZIONE
CARICHI
NON DEFINIBILI
• Sanzioni incluse nei carichi.
 • Interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973.
• Sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999.
• L’agevolazione si perfeziona con il pagamento, in unica soluzione o dilazionato, delle somme:
.. affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
 .. maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per
procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.
• Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada:
.. è dovuta la sanzione amministrativa;

.. non sono dovuti gli interessi, compresi quelli ex art. 27, c. 6 L. 689/1981 (maggiorazione per
ritardato pagamento pari ad 1/10).
• Risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea.
• Iva riscossa all’importazione.
• Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999.
• Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
 • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna.
• Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 12.12.2016
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
12462-2
11
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
APPROFONDIMENTI
• La volontà di adesione si manifesta presentando, entro il 31.03.2017(1), l’apposito modello “DA1
- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.
• Nello stesso dovranno essere riportati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato e alla dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta, le informazioni riguardanti:
a) l’avviso di accertamento esecutivo/cartella (riportando il relativo numero identificativo) per le
quali è richiesta la definizione agevolata;
b) il carico (con l’indicazione del relativo identificativo) per il quale si intende effettuare la definizione;
c) il numero di rate scelto per effettuare il pagamento delle somme dovute;
d) la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’assunzione dell’impegno del contribuente a rinunciarvi. Tale indicazione deve essere riportata in presenza di un contenzioso in corso.
MODALITÀ DI ADESIONE
• La definizione può essere anche parziale nel senso che il debitore può decidere se
Definizione
definire tutti i ruoli o solamente alcuni di essi.
parziale
• Infatti, ai sensi dell’art. 6, c. 13-bis la definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.
Nota(1)
Entro la stessa data del 31.03.2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
ACCESSO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA
• Entro il 31.05.2017, l’agente della riscossione comunica al soggetto interessato:
1) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
2) l’ammontare delle singole rate;
3) il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
PAGAMENTO DELLE SOMME
• Le somme definibili potranno essere pagate in un’unica soluzione (entro luglio 2017) oppure nel
massimo di 5 rate, da pagarsi in 2 anni. In quest’ultimo caso, sono dovuti gli interessi a decorrere
dal 1.08.2017, nella misura di cui all’art. 21, c. 1 del D.P.R. 602/1973 (4,50%).
• Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 nel numero
massimo di 3 rate e il restante 30% nell’anno 2018, nel numero massimo di 2 rate.
• Pertanto, il piano di rateazione con 5 rate di pari importo sarà il seguente:
.. 1ª rata
luglio 2017
24% del dovuto;
.. 2ª rata
settembre 2017
23% del dovuto;
.. 3ª rata
novembre 2017
23% del dovuto;
.. 4ª rata
aprile 2018
15% del dovuto;
.. 5ª rata settembre 2018
15% del dovuto.
• Il contribuente potrà scegliere di pagare in 2, 3 o 4 rate: in tal caso, sarà necessario indicare uno dei
codici della tabella che si trova all’interno del Modello DA1.
Modalità
di
pagamento
INFORMAZIONI DA PARTE
DELL’AGENTE
DELLA RISCOSSIONE
12
R
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
• Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione in esame utilizzando una delle seguenti modalità:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad
allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione sul conto corrente;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
• Al fine di consentire la definizione agevolata, l’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati
necessari a individuare i carichi definibili:
.. presso i propri sportelli;
.. nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale.
• Entro il 28.02.2017 l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi
affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31.12.2016, risulta non ancora notificata la cartella
di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’art. 29, c. 1, lett. b), ultimo periodo del D.L.
78/2010, ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’art. 30, c. 1 del medesimo D.L. 78/2010.
-
12462-2
Aggiornato al 12.12.2016
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
IMPOSTE E TASSE
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
EFFETTI DELLA
DICHIARAZIONE
DI ADESIONE
• La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ha l’effetto di interrompere le azioni esecutive/cautelari dell’Agente della riscossione con riferimento alle somme/
carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa.
• Infatti, è previsto che a seguito della presentazione del modello:
a) sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;
b) sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al
31.12.2016;
c) l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi/somme oggetto della richiesta di definizione
agevolata, non può:
.. avviare nuove azioni esecutive;
.. iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche;
.. proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto
luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
ESTENSIONE
ALLE PROCEDURE
DI SOVRAINDEBITAMENTO
• Sono altresì compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti di cui alla L. 3/2012, ossia l’accordo da sovraindebitamento, il piano del
consumatore e la liquidazione del patrimonio.
• Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora (art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973) ovvero le sanzioni e
le somme aggiuntive (art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999), provvedendo al pagamento del debito, anche
falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
DECADENZA DALLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
• Il contribuente decade dalla definizione agevolata in esame in caso di:
.. mancato versamento;
.. versamento insufficiente;
.. tardivo versamento.
Effetti
della
decadenza
Nota
bene
Non si applica l’art. 15ter D.P.R. 602/1973 “lieve
inadempimento”.
RATEAZIONE GIÀ IN ESSERE
Dell’unica rata ovvero di una delle rate che compongono
la dilazione del pagamento.
• La definizione non produce effetti.
• Riprende la decorrenza dei termini di prescrizione/decadenza per il recupero delle
somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione.
• I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto della somma iscritta a ruolo
e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione
prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
• Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione (3.12.2016), la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data
di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento di cui all’art. 29, c. 1, lett. a) D.L. 31.05.2010,
n. 78 ovvero dell’avviso di addebito di cui all’art. 30, c. 1 D.L. 78/2010.
• La facoltà di definizione può essere esercitata anche dal debitore che ha già pagato parzialmente,
anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili.
• In tal caso, il debitore è ammesso alla definizione a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1.10.2016 al 31.12.2016.
Effetti
• Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto
esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei
carichi affidati, nonché, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 112/1999, di aggio e di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.
• Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche
anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1 del D.P.R. 602/1973,
e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1 del D. Lgs. 46/1999.
• Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione
determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
Domanda
Il soggetto che, per effetto dei pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la definizione agevolata, al fine di usufruire dei relativi benefici è comunque tenuto a presentare la domanda di adesione, con le modalità sopra evidenziate.
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 12.12.2016
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
12462-2
13
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
Modello
Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - Modello DA1
Rossi Mario
Castel Goffredo
7.09.1944
Mn
RSSMRA44P07C118R
X
Castel Goffredo
Mn
Via Milano 50
46042
0376/78910
[email protected]
123456789
... omissis ...
14
R
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
12462-2
Aggiornato al 12.12.2016
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
IMPOSTE E TASSE
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA
COLLABORAZIONE VOLONTARIA
SOMMARIO
Art. 5-septies D.L. 28.06.1990, n. 167, conv. L. 4.08.1990, n. 227 - Art. 1, cc. 2-5 L. 15.12.2014, n. 186
Art. 2, c. 2 D.L. 30.09.2015, n. 153, conv. L. 20.11.2015, n. 187 - Art. 7 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. L. 1.12.2016, n. 225
• SCHEMA DI SINTESI
• APPROFONDIMENTI
L’art. 7 del D.L. 193/2016, rubricato «Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria», consente di regolarizzare i patrimoni e le attività finanziarie detenute
all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, nonché le infedeltà dichiarative relative alle imposte dirette, Iva e sostituti d’imposta, commesse fino al 30.09.2016.
Il provvedimento conferma in buona parte la disciplina dettata per la precedente versione
della voluntary, con qualche rilevante differenza.
In particolare, la nuova procedura introduce un’autoliquidazione facoltativa delle somme
da versare derivanti dalla regolarizzazione; in assenza del pagamento spontaneo degli importi dovuti, l’Agenzia delle Entrate può notificare un invito al contradditorio.
L’autoliquidazione, di fatto, trasla la responsabilità e gli oneri sui contribuenti e sui professionisti che li assistono; l’Agenzia delle Entrate avrà solo un ruolo di eventuale controllo
a posteriori, con applicazione di sanzioni nel caso di errori commessi da parte del contribuente.
SCHEMA DI SINTESI
Elementi
Termine invio istanza
di accesso
Termine invio relazione
Modalità di liquidazione
delle imposte, sanzioni
e interessi
Nuova Voluntary
Precedente Voluntary
31.07.2017.
30.11.2015.
30.09.2017 (è sabato, per cui 2.10.2017).
• Autoliquidazione da parte del contribuente entro il
30.09.2017.
oppure
• A seguito di emissione degli inviti a comparire e
dell’atto di contestazione entro i termini di decadenza
per l’accertamento (con maggiorazione di sanzioni).
31.12.2015.
A seguito di emissione degli inviti a comparire e dell’atto di contestazione entro i termini di decadenza per l’accertamento.
Termini di decadenza
per l’accertamento
31.12.2018.
30.06.2017 (originariamente previsto al 31.12.2016, prorogato
con il D.L. 193/2016).
Termini e modalità
per effettuare
il pagamento
• In caso di autoliquidazione in unica soluzione, entro il
30.09.2017 o in 3 rate mensili a partire dal 30.09.2017.
• Altrimenti in unica soluzione o in 3 rate mensili, a partire dalla scadenza prevista per il singolo atto notificato.
In unica soluzione o in 3 rate
mensili a partire dalla scadenza
prevista per il singolo atto notificato.
Perfezionamento
della procedura
Pagamento dell’unica o della terza rata.
Pagamento dell’unica o della terza rata.
Adempimenti successivi
Periodi d’imposta
successivi
all’ultimo oggetto
di collaborazione
volontaria
• In caso di autoliquidazione è l’Agenzia a comunicare
al contribuente via Pec il perfezionamento della procedura.
• In assenza di autoliquidazione è necessaria la trasmissione delle quietanze di pagamento e del modello di
comunicazione di adesione agli inviti a comparire.
• Indicazione nella relazione di accompagnamento dei
dati relativi al periodo successivo all’ultimo oggetto di
collaborazione fino alla data di invio della richiesta di
accesso alla procedura, sia per i redditi sia per il quadro RW e conseguente autoliquidazione delle imposte
dovute entro il 30.09.2017.
• In alternativa, compilazione del Modello Unico.
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 12.12.2016
A
T
I
O
Trasmissione delle quietanze di
pagamento e del modello di comunicazione di adesione agli inviti a comparire.
Indicazione in Unico 2015 e successivi fino al perfezionamento
del rimpatrio (fisico o giuridico)
sia per i redditi sia per il quadro
RW e liquidazione imposte dovute.
N . 1 / 2 0 1 7
-
12521-1
15
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
APPROFONDIMENTI
AMBITO APPLICATIVO
ISTANZE
• Soggetti
• Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, trust e altri soggetti
assimilati (art. 5 Tuir) residenti in Italia.
• La procedura può essere utilizzata anche:
.. dai contribuenti diversi dai precedenti per sanare le violazioni degli obblighi
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e mod. 770;
.. dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale” (compilazione quadro RW).
• Resta impregiudicata la facoltà di presentare l’istanza di collaborazione nazionale se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30.11.2015, istanza per la
voluntary internazionale e viceversa.
• Oggetto
• Violazioni in materia di monitoraggio fiscale commesse fino al 30.09.2016, nonché le violazioni reddituali connesse (voluntary internazionale e nazionale).
• L’adesione alla procedura deve riguardare:
.. tutti i patrimoni o le attività finanziarie estere detenute direttamente o per
interposta persona;
.. tutti i periodi d’imposta accertabili.
Non si applica il raddoppio dei termini nel caso di Paesi collaborativi, rilascio
del waiver o in presenza di rimpatrio giuridico o materiale.
• Condizioni
• Il soggetto che presenta l’istanza deve:
.. non deve averla già inviata in precedenza, anche per interposta persona;
.. non deve avere avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche,
o dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali,
per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della
procedura di collaborazione (ferme restando le cause ostative di cui all’art.
5-quater, c. 2 D.L. 167/1990).
• Normativa
applicabile
• Alle istanze, presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate, si applicano gli artt. da 5-quater a 5-septies D.L.
167/1990, l’art. 1, cc. da 2 a 5 L. 186/2014 e l’art. 2, c. 2, lett. b) e b-bis) D.L.
153/2015, in quanto compatibili con le specifiche previsioni e modifiche.
• Presentazione
• Dal 24.10.2016 e fino al 31.07.2017 è possibile avvalersi della procedura di
collaborazione di cui agli artt. 5 quater - 5 septies D.L. 167/1990.
• Integrazione
• L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni possono essere presentati entro il 30.09.2017.
NOTIFICA
• Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria per tutti gli atti che per legge devono essere
notificati al contribuente si applicano le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata.
È esclusa la ripetizione delle spese di notifica.
TERMINI DI DECADENZA
PER L’ACCERTAMENTO
• I termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva che scadono a decorrere dal
1.01.2015 sono fissati al:
.. 31.12.2018, per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di
collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
.. 30.06.2017, per le istanze di collaborazione presentate per la prima volta ai sensi dell’art. 5-quater, c. 5 D.L. 167/1990.
ESONERI DICHIARATIVI
• Per le sole attività oggetto della nuova collaborazione volontaria gli interessati sono esonerati:
.. dalla presentazione del Quadro RW del modello Unico per il 2016 e per la frazione del periodo
d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza;
.. dall’indicazione dei redditi, nella relativa dichiarazione, delle attività suscettibili di generare
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l’Irpef con l’aliquota massima oltre all’addizionale regionale e comunale.
Condizioni
16
R
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
Ciò a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di
accompagnamento; in tal caso si deve provvedere spontaneamente al versamento in unica
soluzione, entro il 30.09.2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite per il ravvedimento operoso, per il
2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.
12521-1
Aggiornato al 12.12.2016
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
IMPOSTE E TASSE
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
EFFETTI DELLA PROCEDURA
• Decorrenza
• Gli effetti dell’adesione (art. 5-quater e 5-quinquies D.L. 167/1990) decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della
3° rata.
• In tali casi l’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuto perfezionamento della
procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite Pec.
• Sanzioni
penali
• Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura della
nuova collaborazione volontaria al fine di fare emergere attività finanziarie e patrimoniali, o denaro contante provenienti
da reati non tributari, ossia diversi da quelli coperti da esclusione della punibilità per effetto della collaborazione, è punito
penalmente con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
Nuova
fattispecie
di reato.
Limitatamente alle attività oggetto della nuova collaborazione volontaria, le
condotte previste dall’art. 648-ter.1 C.P. non sono punibili se commesse in
relazione ai delitti previsti dall’art. 5-quinquies, c. 1, lett. a) D.L. 167/1990,
fino alla data del versamento della prima o unica rata (riciclaggio, autoriciclaggio, impiego in attività di denaro o beni di provenienza illecita commesse
in relazione ai reati tributari).
• Sanzioni
amministrative
• Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti anche per
l’ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione nel quadro RW e per le violazioni in materia di imposte sui
redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.
Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute si applicano le disposizioni
dell’art. 12, cc. 1 e 5 D. Lgs. 472/1997, per le violazioni relative alle comunicazione dei dati relative alle fatture e dei dati delle liquidazioni Iva periodiche e le disposizioni dell’art. 12, c. 8 D. Lgs. 472/1997 per le violazioni
in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste
dall’art. 5, c. 1-bis D. Lgs. 218/1997 e dall’art. 16, c. 3 D. Lgs. 472/1997.
• Precedente
adesione
alla
collaborazione
Tavola n. 1
• Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. da
5-quater a 5-septies D.L. 167/1990, introdotti dall’art. 1, c. 1, L. 186/2014,
non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti
dall’art. 4, c. 1 D.L. 167/1990 (commesse con il quadro RW), per i periodi
d’imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti
connessi alle disposizioni di cui alla L. 186/2014 (2014 e 2015), a condizione
che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016 (ossia dal
3.12.2016).
Periodi d’imposta accertabili
Situazione
Paese di localizzazione attività
Omessa
dichiarazione
dei redditi
Paese
black list
Senza accordo.
Con accordo entrato in vigore entro
il 24.10.2016 o non entrato in vigore
ma firmato entro il 2.03.2015.
Paese non black list.
Senza accordo.
Infedele
dichiarazione
dei redditi
Paese
black list
Con accordo entrato in vigore entro
il 24.10.2016 o non entrato in vigore
ma firmato entro il 2.03.2015.
Paese non black list.
Condizione
Riproduzione vietata
Aggiornato al 12.12.2016
Imposte dirette
-
2004-2015
2004-2015
No waiver nè rimpatrio
2004-2015
2004-2015
Waiver o rimpatrio
2009-2015
2009-2015
-
2009-2015
2009-2015
-
2004-2015
2006-2015
No waiver né rimpatrio
2004-2015
2006-2015
Waiver o rimpatrio
2009-2015
2010-2015
-
2009-2015
2010-2015
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
RW
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
12521-1
17
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
VERSAMENTO
• Spontaneo
• Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento,
in unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi,
interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30.09.2017, senza avvalersi
della compensazione.
• Il versamento può essere ripartito in 3 rate mensili di pari importo; in tal
caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30.09.2017.
Le sanzioni sono le medesime della precedente disclosure.
• Non spontaneo
• Se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento
delle somme dovute entro il termine previsto o qualora il versamento delle
somme dovute risulti insufficiente, l’Agenzia, ai soli fini della procedura di
collaborazione volontaria e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle
ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per
tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può notificare un invito
al contradditorio fino al 31.12.2018, applicando le disposizioni di cui all’art.
5, cc. da 1-bis a 1-quinquies D. Lgs. 218/1997.
• L’autore della violazione può versare le somme dovute:
.. in base all’invito entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate per l’adesione ai contenuti
dell’invito; ovvero
.. in base all’accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell’atto;
.. oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento
di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione
nel quadro RW entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avvalersi della compensazione. In tal caso le sanzioni sono pari, rispettivamente,
all’85% per le violazioni da RW e al 60% per l’omessa indicazione di redditi
(innalzato all’85% in caso di Paesi black list).
Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
Tavola n. 2
Sanzioni amministrative applicabili
Sanzioni
Violazioni RW
Versamenti
Stati collaborativi,
waiver
Altri casi
o rimpatrio
Violazioni
di tributi
Differenza
rispetto
al dovuto
AUTOLIQUIDAZIONE
50% del minimo 75% del minimo 75% del minimo
Versamento sufficiente entro il
edittale, ridotte edittale, ridotte edittale, ridotte
30.09.2017.
a 1/3.
a 1/3.
a 1/6.
La differenza si riferisce ai soli redditi
soggetti a ritenuta a
titolo d’imposta o ad
imposta sostitutiva
Sulla differenza:
Sulla differenza:
Sulla differenza:
e relative sanzioni,
Versamento
incluse quelle sulle
insufficiente. attività suscettibili di 60% del minimo 85% del minimo 85% del minimo
edittale, ridotte edittale, ridotte edittale, ridotte
generare tali redditi.
a 1/3.
a 1/3.
a 1/6.
Altri casi.
Maggiorazione
-
No
Superiore
al 10%.
Maggiorazione
del 10%.
Inferiore
o uguale
al 10%.
Maggiorazione
del 3%.
Superiore
al 30%.
Maggiorazione
del 10%.
NON AUTOLIQUIDAZIONE
Inferiore o
Maggiorazione
uguale al 30%.
del 3%.
Nessun versamento.
Note
• Nel caso di versamento in eccesso, la differenza può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione [art. 7, c. 1, lett. h) D.L. 193/2016].
• Le sanzioni così determinate devono poi essere confrontate con il cumulo giuridico ex art. 12 D. Lgs. 472/1997, cc. 1 e 5 (per RW) e 8 (per i tributi).
18
R
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
60% del minimo 85% del minomo 85% del minimo
edittale, ridotte a edittale, ridotte a edittale, ridotte
1/3.
1/3.
a 1/6.
-
-
No
12521-1
Aggiornato al 12.12.2016
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
IMPOSTE E TASSE
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
SANZIONI PER VIOLAZIONI
RELATIVE AL QUADRO RW
IN AUTOLIQUIDAZIONE
• Mancata
compilazione
del quadro RW
• Riduzione alla metà del minimo edittale se:
.. le attività sono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea
o in Stati aderenti all’Accordo S.E.E. (Stati collaborativi); ovvero
.. se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute (rimpatrio); ovvero
.. se l’autore delle violazioni rilascia, all’intermediario finanziario estero
presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle
autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività
oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (waiver).
• Nei casi diversi da quelli citati, la sanzione è determinata nella misura del
minimo edittale, ridotto di 1/4.
Qualora l’autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta,
le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori
dell’Italia o di uno degli Stati Ue o S.E.E., l’autore della violazione è obbligato a rilasciare,
entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, l’autorizzazione di trasmettere alle
autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione
volontaria all’intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60
giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie
italiane, pena l’applicazione di una sanzione.
• Paradisi
fiscali
• La misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività
estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato,
è fissata al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati.
• Se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l’Italia accordi che consentano un effettivo
scambio di informazioni (Paesi white list o che hanno formato un TIEA entro il 24.10.2016): al ricorrere di tale condizione non si applica il raddoppio
delle sanzioni di cui all’art. 12, c. 2 D.L. 78/2009.
• La sanzione del 3% (riducibile di fatto allo 0,50%) sul quadro RW si applica
non solo per le attività detenute in Paesi che hanno firmato un accordo per lo
scambio di informazioni (ex art. 26 modello Ocse e conforme a tale modello,
denominato TIEA) entro il 1.03.2015, ma a tutti i Paesi per i quali l’accordo è
entrato in vigore entro il 24.10.2016. In tali situazioni non si applica il raddoppio delle sanzioni e, in presenza di rimpatrio giuridico o materiale oppure del
rilascio del waiver, non si applica il raddoppio dei termini di accertamento.
• Ulteriore
riduzione
• Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore può
definire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata nell’atto e, comunque, non inferiore a 1/3 dei minimi edittali
previsti per le violazioni più gravi.
• Pertanto, fermo il rispetto dei relativi requisiti, la sanzione ridotta sul monitoraggio fiscale è pari a:
.. 0,50% annuo (3% x 0,5% x 1/3) dell’importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in Paesi
collaborativi;
.. 1,00% annuo (6% x 0,50% x 1/3) se detenuti in Paesi black list nel caso di assenza di accordi.
SANZIONI TRIBUTARIE
SU MAGGIORI IMPOSTE
IN AUTOLIQUIDAZIONE
• La misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, di Iva e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di 1/4.
• È possibile fruire dell’ulteriore abbattimento fino a 1/6 del minimo dovuto per effetto dell’adesione
all’invito al contradditorio.
La sanzione minima(1) è pari al 100% (per i redditi prodotti all’estero è aumentata di 1/3 e raddoppiata dal 2008 per Paesi black list).
Nota(1)
• La sanzione è pari al 120% nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, aumentata di 1/3 (160%) per i redditi prodotti all’estero [raddoppiata (240%) dal 2008
per i Paesi black list].
• La sanzione ai fini Iva, in caso di infedele dichiarazione, è generalmente pari al 100%
(120% per omessa dichiarazione), ma è aumentata da 1/4 al doppio in applicazione
del cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 12.12.2016
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
12521-1
19
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
Tavola n. 3
Trattamento delle sanzioni penali
• Al contribuente che adempia agli obblighi di collaborazione volontaria e per le condotte relative a imponibili, imposte
e ritenute oggetto della collaborazione volontaria si applica la causa di non punibilità per i seguenti reati:
.. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
.. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
.. dichiarazione infedele;
.. omessa dichiarazione;
.. omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
.. omesso versamento di Iva (artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter D. Lgs. 74/2000).
Reati oggetto
della causa
di non punibilità
• Se commessi in relazione ai predetti reati tributari:
.. riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale);
.. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 48-ter Codice Penale).
• In relazione ai reati tributari non punibili, per attività oggetto di collaborazione volontaria e fino al versamento della
prima o unica rata:
.. autoriciclaggio (art. 648-ter1 Codice Penale).
• Altri reati tributari (artt. 8, 10, 10-quater e 11, cc. 1 e 2 D. Lgs. 74/2000):
.. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
.. occultamento o distruzione di documenti contabili;
.. indebita compensazione;
.. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e falso nella transazione fiscale.
• Reati non inclusi nell’elenco, da ritenersi tassativo, di cui all’art. 5-quinquies, c. 1:
.. appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale);
.. reati societari, tra cui le fattispecie di false comunicazioni sociali (art. 2621 CC), infedeltà patrimoniale (art. 2634
C.C.) e corruzione tra privati (art. 2635 C.C.);
.. fittizia intestazione di beni (art. 12-quinquies D.L. 306/1992);
.. distrazioni fallimentari (artt. 216 e 223 Legge Fallimentare);
.. reati contro la pubblica amministrazione;
.. reati contro il patrimonio, diversi dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 Codice Penale;
.. reati di falsità in atti (artt. 476 e seguenti Codice Penale);
.. reati finanziari, quali l’insider trading (art. 184 Tuf) e la manipolazione del mercato (art. 185 del Tuf);
.. ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita configurabile in
capo all’ente (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001).
Reati esclusi
dalla causa
di non punibilità
COLLABORAZIONE
VOLONTARIA IN PRESENZA
DI CONTANTE
• Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova
contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli
obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione
dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei 4 periodi d’imposta precedenti.
• I contribuenti:
.. rilasciano unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli fiscali oggetto di
protezione nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria;
.. provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura
e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito
verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria
sono custoditi;
.. provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento
dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in
un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.
• Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria restano fermi gli obblighi prescritti per
finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio
• A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l’adeguata verifica della
clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei
contanti e valori al portatore oggetto della procedura.
20
R
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
12521-1
Aggiornato al 12.12.2016
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
IMPOSTE E TASSE
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
NUOVE COMUNICAZIONI
TRIMESTRALI IVA DAL 2017
SOMMARIO
D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. L. 30.07.2010, n. 122 - D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 11 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471
Art. 4 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. L. 1.12.2016, n. 225
• SCHEMA DI SINTESI
• ADEMPIMENTI
Il D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016 introduce, dal 2017, due specifici nuovi obblighi:
• invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
• invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche.
L’Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle
liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di
tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato.
Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella
comunicazione, l’Agenzia informerà il contribuente che potrà:
• fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia;
• versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.
Si propone l’elenco delle scadenze conseguente alla conversione in legge del D.L. 193/2016,
anche se il calendario delle nuove comunicazioni Iva potrebbe subire ulteriori modifiche
nell’ambito del decreto di fine anno, con le correzioni alla Legge di bilancio.
SCHEMA DI SINTESI
Adempimenti
Liquidazione Iva
Spesometro
Liquidazione Iva
Spesometro
Liquidazione Iva
Spesometro
Liquidazione Iva
Spesometro
Dichiarazione Iva
(in forma autonoma)
Nota(1)
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Gen-Feb-Mar
Aprile
Maggio
Giugno
Apr-Mag-Giu
Luglio
Agosto
Settembre
Lug-Ago-Set
Ottobre
Novembre
Dicembre
Ott-Nov-Dic
Trimestre
I trimestre
I trimestre
II trimestre
II trimestre
III trimestre
III trimestre
IV trimestre
IV trimestre
Versamenti
16.02.n
16.03.n
16.04.n
16.05.n
-------16.05.n
16.06.n
16.07.n
16.08.n
-------16.08.n
16.09.n
16.10.n
16.11.n
-------16.11.n
16.12.n
16.01.(n+1)
16.02.(n+1) / 16.03.(n+1)(1)
--------
Invio dati a regime
2017
31.05.n
25.07.2017
16.09.n
Annuale
30.11.n
30.11.2017
28.02.(n+1)
28.02.2018
30.04.(n+1)
28.02.2017
Il 16.02 interessa i trimestrali “speciali” (ad esempio, distributori di carburante). Per i trimestrali “normali” il versamento è effettuato entro il 16.03 (termine di versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale).
ENTRATA
IN VIGORE
 Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017.
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 12.12.2016
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
1 2 5 2 3
7
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
ADEMPIMENTI
COMUNICAZIONE
DEI DATI
DELLE FATTURE
EMESSE E RICEVUTE
(SPESOMETRO
TRIMESTRALE)
• Oggetto
• In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva effettuate i
soggetti passivi trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento,
nonché di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
• Periodicità
• La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre.
• La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09
e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
Anno
2017
• Contenuto
Conservazione
• Soggetti
esonerati
8
R
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
Per il primo anno di applicazione della disposizione la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro
il 25.07.2017.
• I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, comprendono almeno:
.. i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
.. la data ed il numero della fattura;
.. la base imponibile;
.. l’aliquota applicata;
.. l’imposta;
.. la tipologia dell’operazione.
Per tali operazioni gli obblighi di
conservazione si intendono soddi- Tempi e modalità di applicasfatti per tutte le fatture elettroni- zione della disposizione sono
che, nonché per tutti i documenti stabiliti con apposito provveinformatici trasmessi attraverso il dimento dell’Agenzia delle
sistema di interscambio, e memo- Entrate.
rizzati dall’Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli sono, altresì, stabilite le modalità di conservazione degli
scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli
operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad
adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
• A decorrere dal 1.01.2017 sono esonerati dalla comunicazione i
soggetti passivi di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972 (imprenditori agricoli in regime di esonero), situati nelle zone montane (art.
9 D.P.R. 601/1973).
• Si ricorda che l’art. 3 D. Lgs. 127/2015 prevede l’esonero dallo
spesometro per i soggetti che si avvalgono dell’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture
nonché, ricorrendone i presupposti, dell’opzione per la trasmissione
telematica dei corrispettivi.
1 2 5 2 3
Aggiornato al 12.12.2016
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
IMPOSTE E TASSE
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
COMUNICAZIONE
TRIMESTRALE
DELLE LIQUIDAZIONI
PERIODICHE
• Termini
• I soggetti passivi Iva trasmettono, negli stessi termi- • L’invio telematico
ni (trimestrali) e con le medesime modalità previste deve, quindi, esseper la comunicazione delle fatture, una comunicazio- re effettuato entro
ne dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni l’ultimo giorno del
periodiche Iva (indipendentemente dalla periodicità 2° mese successivo
a ogni trimestre.
delle liquidazioni, mensile o trimestrale).
• Versamenti
• Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base
alle liquidazioni periodiche effettuate.
• Modalità
• Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità e
le informazioni da trasmettere con la comunicazione.
• Credito
• La comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
• Più attività
• In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i
soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Soggetti
esonerati
ELABORAZIONE
DEI DATI
• Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non
obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione
delle liquidazioni periodiche (per esempio, soggetti che effettuano solo operazioni esenti, soggetti in regime dei minimi o in regime forfettario).
• Ciò a condizione che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
• Dati a
disposizione
• L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo
intermediario, le risultanze dell’esame dei dati trasmessi dalle liquidazioni e
le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni
dei dati delle fatture (spesometro), nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.
• Controlli
• Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello
indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con
modalità previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati
ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto
dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
• L’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti
dell’imposta tramite i controlli automatizzati, con le modalità di cui all’art.
54-bis D.P.R. 633/1972, a prescindere dalle condizioni previste, ossia di
“pericolo per la riscossione”.
SANZIONI
• Comunicazione
dei dati
delle fatture
• Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si
applica la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite
massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.
• La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
• Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).
• Comunicazione
delle liquidazioni
periodiche
• L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000.
• La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15
giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine,
è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
• Ravvedimento
operoso
• La norma nulla dice in merito al ravvedimento operoso che, quindi, sembra
applicabile nel caso di definizione spontanea delle sanzioni.
R
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 12.12.2016
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
1 2 5 2 3
9
ACCERTAMENTO
imposte e tasse
CREDITO DI IMPOSTA
PER ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO
• Soggetti
• Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi della
comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche
ovvero all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un
credito d’imposta pari a € 100.
• Condizioni
• Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in
cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno
realizzato un volume d’affari non superiore a € 50.000.
• Utilizzo
• Il credito:
.. non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;
.. è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal
1.01.2018;
.. deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude
l’utilizzo.
• Ulteriore
credito
• Ai medesimi soggetti che, sussistendone i presupposti, hanno esercitato anche l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi entro
il 31.12.2017, è attribuito, unitamente al credito citato, un ulteriore
credito d’imposta di € 50,00.
• Il credito:
.. non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
.. è indicato nella dichiarazione dei redditi utilizzato secondo le modalità stabilite per il credito di imposta di € 100, cui si aggiunge.
• Limiti
• I crediti d’imposta sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti
dal Reg. Ue 1407/2013 (aiuti “de minimis”).
In pratica, l’importo totale massimo degli aiuti concedibili ad una
singola impresa non può superare, nell’arco di 3 anni, € 2.000.
• Dal 1.01.2017
• Limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato
membro dell’Unione Europea, le comunicazioni Intrastat sono
soppresse.
• Comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di
leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, è soppressa.
SOPPRESSIONE
DI ADEMPIMENTI
La dichiarazione Iva annuale deve essere presentata, per l’Iva dovuta per il 2016, nel mese di febbraio; per l’Iva dovuta a decorrere dal
2017, invece, tra il 1.02 e il 30.04.
• Dal 2016
10
R
A
T
I
O
N . 1 / 2 0 1 7
-
• È abrogata la comunicazione delle operazioni Iva con soggetti
residenti in Paesi black list con riferimento alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e successivi.
1 2 5 2 3
Aggiornato al 12.12.2016
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata