• il MINISTERO dell`INTERNO, in persona del Ministro pro tempore
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• il MINISTERO dell`INTERNO, in persona del Ministro pro tempore
REPUBBLICA ITALIANA pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11396/2007, proposto dalla società GENER SERVICE persona rappresentata e del legale rappresentante difesa, giusta delega a protempore, margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Sergio Cosentini, con cui è elettivamente domiciliata presso l’avv. Carla Rizzo, in Roma, via Anapo, n. 20, contro • il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12, • il DIPARTIMENTO VIGILI FUOCO SOCCORSO PUBBLICO DIFESA CIVILE - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO, in persona del Comandante pro tempore, e nei confronti della Ditta APICELLA BIAGIO sas, in Anno 2008 anno Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis – ha in n. R.g. n. 11396 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SRL, Sent. persona rappresentante protempore, non costituitasi in giudizio, per l’annullamento, previa sospensiva del legale 2007 2 A) del verbale rep. n. 14 del 18/10/07, recante “verbale di apertura delle buste denominate <Offerta Economica> e verifica dell’eventuale anomalia delle offerte nella procedura di aggiudicazione del Servizio di Pulizie delle Sedi di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale Vigili del Fuoco Salerno per il triennio 20082010” redatto dalla Commissione di gara; B) dell’allegata graduatoria finale; C) del successivo verbale rep. n. 15 del 24/10/2007, recante “verbale di gara relativo all’aggiudicazione del Servizio di Pulizie delle Sedi di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale Vigili del Fuoco Salerno per il triennio 2008-2010” con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della ditta Apicella Biagio; D) nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso l’eventuale provvedimento di approvazione dei verbali e di ratifica dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto stipulato nelle more con l’aggiudicataria, ove esistenti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Interno; Viste le memorie prodotte dalle parti; 3 Viste le ordinanze collegiali n. 1517-c/2007 del 18.12.2007, n. 68c/2008 del 16.01.2008 e n. 908/2008 del 13 febbraio 2008; Visti i motivi aggiunti depositati in data 20.12.2007; Visto il dispositivo di sentenza n. 105/2008 del 27 marzo 2008; Visti gli atti tutti della causa; Alla Udienza Pubblica del 26 marzo 2008, relatore il Consigliere Donatella Scala e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. Sergio Cosentini. FATTO Quale premessa in fatto, riferisce la società Gener Service di avere partecipato alla procedura ristretta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di pulizia presso le strutture dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ed, in particolare, presso il Comando Provinciale VV. FF. di Salerno. Collocatasi nella graduatoria finale delle offerte presentate in posizione non utile, impugna, con il ricorso in epigrafe, notificato in data 11 dicembre, e depositato il 12 dicembre 2007, la procedura osservata, in sede di apertura delle offerte economiche, dalla stazione appaltante, che, a suo dire, omettendo di rettificare il prezzo offerto, giusta espressa disposizione della lettera d’invito, avrebbe distorto l’andamento della stessa competizione, assegnando ad altra ditta l’aggiudicazione del servizio e non alla ricorrente, che invece avrebbe dovuto conseguire il primo posto in graduatoria. 4 Questi i motivi di censura. I – Violazione della lex specialis di gara in parte qua; violazione prassi amministrativa in materia di gare di appalto; eccesso di poter sotto vari profili; difetto di istruttoria, arbitrarietà manifesta, travisamento. Illegittimamente la Commissione avrebbe disatteso la chiara disposizione della lex di gara che ha previsto, in caso di discordanza tra il prezzo orario e quello complessivo di cui all’offerta economica, la prevalenza del primo valore, omettendo, una volta riscontrata la detta incongruenza, di rettificare i dati come indicati, e valutando l’offerta economica della ricorrente sulla base di un importo globale di € 413.804,45, non corrispondente, per mero errore materiale, a quello proposto, pari alla moltiplicazione del costo orario di € 13,57 per il numero di monte ore richiesto dalla stazione appaltante, per complessivi € 291.809,28. Alla riscontrata illegittimità sarebbe conseguita l’attribuzione di un punteggio diverso da quello poi effettivamente assegnato, che, invece, ove correttamente calcolato e sommato a quello conseguito per il progetto tecnico, le avrebbe consentito l’aggiudicazione. II - Eccesso di poter sotto vari profili; omessa applicazione della nota del Ministero dell’Interno prot. n. 114179 del 10.10.2007; contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento. La sopra evidenziata omissione si porrebbe in contrasto, oltre che con la chiara lettera della lettera d’invito, anche con le prescrizioni operative dettate, con la calendata nota ministeriale, ai Comandi 5 Provinciali per le ipotesi quale quella in controversia di ricalcolo delle offerte economiche, con riveniente, tra l’altro, difformità di operato tra le diverse stazioni appaltanti, avendo molte di queste, a differenza di quella insediatasi a Salerno, osservato le dette indicazioni. III - Violazione dell’art. 86 del D. lgs 163/2006; eccesso di potere sotto vari profili; difetto di istruttoria, arbitrarietà manifesta. Censura la ricorrente, sotto altro aspetto, la lacunosità della valutazione della congruità dell’offerta, risultata poi aggiudicataria. IV – Violazione dell’art. 97, Cost.; violazione del principio del buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa; violazione principi in e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e dei materia di partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo; violazione dei principi del giusto procedimento e di esercizio del potere di autotutela da parte della P.A.; eccesso di poter per difetto assoluto di istruttoria. Il comportamento della stazione appaltante si porrebbe, altresì, in violazione anche degli evocati principi generali, per non avere tenuto in minimo conto le osservazioni rassegnate sul punto dalla ricorrente, che già in sede di gara aveva chiesto l’applicazione della regola di gara di cui ora lamenta la violazione, omettendo di adottare doveroso provvedimento in autotutela. Conclude la parte ricorrente, in accoglimento dei proposti mezzi, per l’annullamento dei gravati provvedimenti, ed avanza, altresì, 6 istanza risarcitoria, per il caso di indebita esecuzione dell’appalto de quo nelle more della definizione della controversia. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato Ministero dell’Interno, che, con articolata memoria difensiva, ha eccepito l’infondatezza del gravame avversario. Con le sopra richiamate ordinanze n. 1517-c/2007, del 18.12.2007, e n. 68-c/2008 del 16.01.2008, l’adito tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico del resistente Ministero, richiedendo, tra l’altro, gli importi economici delle offerte pure recanti difformità tra indicazione del costo complessivo e costo orario del servizio, nonché l’esecuzione virtuale dell’eventuale nuovo esito della gara; a tanto l’Amministrazione ha corrisposto con i depositi del 10 e 31 gennaio 2008. La Sezione, pertanto, con la pure sopra richiamata ordinanza n. 908/2008, del 13 febbraio 2008, alla stregua della documentazione versata in atti, e ritenendo la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 23 bis, 3° comma, L. 6.12.1971, n. 1034, per l’apprezzabile fondatezza della censura dedotta con il primo motivo di gravame, sotto il profilo della violazione della lex specialis, ha fissato l’udienza per la discussione nel merito della causa, senza, per altrettanto, sospendere gli atti gravati, non ritenendo, invece, sussistere i presupposti richiesti dall’art. 23 bis, 5° comma. Il ricorso è stato, dunque, ritenuto per la decisione alla fissata Camera di Consiglio del 26 marzo 2008. DIRITTO 7 Con il ricorso in esame insorge la società Gener Service avverso le modalità di scrutinio delle offerte economiche da parte della stazione appaltante, asserendone il contrasto con la clausola della lettera di invito con cui è stato previsto: “In caso di discordanza fra il prezzo unitario espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. In caso, invece, di discordanza tra prezzo orario offerto e prezzo complessivo derivante da evidente errore materiale, avrà valore esclusivamente il prezzo orario” L’inosservanza della riportata clausola avrebbe determinato, sempre secondo quanto asserito dalla parte ricorrente, un distorto esito della competizione, tanto da condurre ad aggiudicare il servizio non alla ricorrente, in realtà migliore offerente, ma ad altra ditta, tra l’altro titolare di offerta anomala. Deve, preliminarmente, dare atto il Collegio, giusta i depositi della resistente Amministrazione in esecuzione delle ordinanze istruttorie della Sezione, della piena ammissibilità dell’introdotta richiesta di giustizia come azionata dalla ricorrente, avuto riguardo all’interesse di cui la medesima società è portatrice, che, in caso di fondatezza delle censure dedotte avverso la gara per l’aggiudicazione del servizio di pulizia presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, risulterebbe effettivamente essere titolare della migliore offerta, alla stregua dei punteggi che conseguirebbe in relazione all’elemento prezzo offerto e progetto tecnico. 8 Tanto precisato, il ricorso è fondato per apprezzabilità del primo motivo di censura dedotto sotto il profilo della violazione della lex di gara. Osserva il Collegio che la lettera di invito, per il profilo di rilievo nella presente controversia, ha stabilito espressamente che nelle ipotesi di discordanza, derivante da evidente errore materiale, tra “prezzo orario offerto” e “prezzo complessivo”, si sarebbe fatto riferimento esclusivamente al prezzo orario. E’ pacifico, invece, che la Commissione nominata per il lotto di interesse della ricorrente, giusta quanto emerso dal verbale del 18 ottobre 2007, si è limitata ad accertare che le offerte economiche presentate dai vari concorrenti fossero state formulate nel rispetto dei criteri formali all’uopo previsti, ma, pure avendo verificato l’incongruenza tra talune (sei) delle offerte complessive ed i costi orari contenuti in ciascuna delle offerte stesse, ha ritenuto non ricorrere l’errore di calcolo, e, pertanto ha omesso la correzione delle stesse offerte, al contrario di quanto invece operato da parte di altre Commissioni, che, contestualmente alla lettura delle offerte economiche, hanno provveduto alla rettifica dei valori economici, ove discordanti. E’ pure pacifico che a tanto ha fatto seguito la nota del 24 novembre 2007, con cui l’odierna ricorrente, nel far presente che, se si fosse provveduto all’eventuale rettifica dell’errore che era stato commesso nella redazione della propria offerta, essa, e non la ditta Apicella Biagio sas, sarebbe risultata titolare del primo posto in 9 graduatoria, ha amministrativi sollecitato, di vanamente, autotutela, l’esercizio chiedendo la dei poteri sospensione dell’aggiudicazione frattanto divenuta definitiva. Tanto precisato, osserva il Collegio che, per giurisprudenza consolidata, quando l’offerta è espressa, come nel caso che ne occupa, in termini di “prezzi unitari” - gli unici a dover essere considerati, in quanto frutto di scelte insindacabili delle imprese concorrenti, fissi ed immutabili - la P.A., effettuati gli opportuni controlli, può ed, anzi, deve correggere gli errori di calcolo che dovessero evidenziarsi. Tanto più quando, come nel caso di specie, la correzione dell’errore materiale, rilevabile – come in effetti è stato rilevato - “prima facie”, senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non avrebbe comportato alcuna modifica dell’offerta economica, globalmente intesa, presentata dalla Gener Service, ma anzi avrebbe permesso alla Stazione appaltante di apprezzare, nella sua reale consistenza, l’offerta economica della ricorrente, con privilegio dell’interesse pubblico alla scelta, attraverso i meccanismi di attribuzione del punteggio come predeterminati dalla stessa Commissione, dell’offerta realmente economicamente più vantaggiosa. Pertanto, come giustamente lamentato dalla società ricorrente, la riscontrata omissione concretizza un evidente difetto di istruttoria da parte della stazione appaltante, in stridente contrasto, peraltro, con le regole di gara che sul punto hanno chiaramente previsto il 10 ricorso alla correzione dell’errore materiale eventualmente riscontrato per i casi quale quello per cui è controversia. E’ principio ormai considerazione consolidato delle finalità in di giurisprudenza pubblico che, interesse in che l’Amministrazione è chiamata a perseguire in occasione della stipula di contratti pubblici, deve essere sempre assicurata una procedura assolutamente rispettosa delle garanzie di parità di trattamento fra i concorrenti e di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Il rispetto delle regole di gara deve potersi evincere tanto più ove l’Amministrazione abbia predeterminato i criteri e le norme di partecipazione nella lex specialis, che è vincolante, non solo per i partecipanti aspiranti all’aggiudicazione in parità di condizioni, ma soprattutto per l’Amministrazione aggiudicatrice. A tanto consegue che il procedimento di valutazione, come in concreto osservato dalla resistente Amministrazione - e cioè, si ribadisce, avere considerato l’offerta economica nel suo importo globale errato, senza avere proceduto all’operazione di emenda, come prescritta dalla lettera d’invito - è illegittimo, e, conseguentemente, è illegittima l’aggiudicazione finale, in quanto determinata in violazione delle stesse regole del procedimento predefinito dalla stazione appaltante, e che avevano una chiara funzione di garanzia della parità di trattamento dei concorrenti, per essere state apprezzate alcune offerte per il reale importo globale, altre, invece, nel senso erroneamente indicato, con riveniente 11 alterazione degli esiti della gara. Da quanto sopra discende, altresì, l’assoluta inconferenza di quanto, invece, sostenuto dalla resistente Amministrazione, che, lungi dall’evitare di stravolgere l’esito della gara - come dalla stessa commissione giudicatrice riferito in verbale, atteso il numero rilevante di offerte globali, i cui importi non corrispondevano al mero computo del prezzo orario unitario offerto per il monte ore richiesto, ma al cumulo, altresì, con il numero di ore aggiuntive, pure facenti parte dell’offerta - ne ha, invece, alterato l’esito, come dato evincere dagli stessi conteggi effettuati dalla Amministrazione su richiesta della Sezione. E’ pacifico, invero, che l’applicazione del doveroso correttivo, finalizzato ad una valutazione di dati tra loro omogenei, avrebbe permesso ad altra ditta competitrice – in specie la ricorrente – di ottenere il miglior punteggio totale (punto attribuito al valore economico e punto per il progetto tecnico), tenuto anche conto che la pure prevista possibilità di offrire un incremento orario rispetto ai livelli minimi indicati nel bando, non avrebbe potuto comunque incidere sul prezzo offerto, in quanto, per espressa previsione della lettera d’invito, da realizzarsi senza alcun onere aggiuntivo, ed ha formato oggetto di valutazione discrezionale nell’ambito della voce “progetto di gestione” del servizio. Non è dubbio, poi, che il predetto errore commesso da talune dalle accorrenti abbia concretato un errore materiale (essendo stato poi moltiplicato il prezzo orario unitario per un monte ore 12 comprendente anche le ore aggiuntive, anziché per un monte ore privo di tali ultime ore) e che lo stesso errore è fornito di evidenza, essendo agevolmente e con certezza riconoscibile tenuto conto degli elementi riportati nelle offerte. Concludendo sul punto, quando l'Amministrazione, in una pubblica gara, si è autolimitata ponendo condizioni procedurali in ordine agli adempimenti della fase di presentazione delle offerte ed alle modalità della loro valutazione, è tenuta poi a rispettarle rigorosamente, pena l'illegittimità del suo operato. Osserva, ancora, il Collegio, argomentando su di un piano più generale, che nel caso di specie la P.A. resistente bene avrebbe potuto ricorrere ai sollecitati poteri di autotutela tradizionalmente riconosciuti in “subjecta materia”. Ed invero, quando la stazione appaltante intende rimediare agli sbagli eventualmente compiuti dalla Commissione di gara nella “lettura” di una determinata offerta, non incorre di certo, qualora l’attività valutativa oggetto di rinnovazione sia vincolata, come nella circostanza, a parametri oggettivi e predeterminati, nella violazione dei principi della “par condicio” dei concorrenti, della segretezza delle offerte e della contestualità della valutazione comparativa delle offerte stesse, essendo incontestabile che, proprio in ragione della natura dell’errore commesso e del carattere della cennata attività rinnovatoria, non si pone più alcuna reale esigenza di segretezza del contenuto delle varie offerte e che, d’altro canto, l’interesse pubblico, concreto e attuale, al ritiro dell’aggiudicazione 13 illegittimamente disposta deve ritenersi, in casi quale quello di cui è causa, pacificamente sussistente. In conclusione, per tutte le superiori assorbenti considerazioni, il ricorso in esame deve ritenersi fondato, ed è, dunque, meritevole di accoglimento, con riveniente annullamento di tutti gli atti con lo stesso impugnati, e, per altrettanto, con ogni effetto in ordine al successivo sviluppo procedimentale concernente l’affidamento in controversia, secondo quanto appresso specificato. Sono, infatti, certamente riservate alla competente Amministrazione, le conseguenti determinazioni in ordine alla gara de qua, con la precisazione che la stessa ha l’obbligo di rinnovare la procedura, ove non sussista una diversa valutazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico in ordine al servizio de quo. Questa Sezione si è già pronunciata sul punto, osservando che l’annullamento di un atto di procedura concorsuale per l’aggiudicazione di un contratto della Pubblica Amministrazione determina il travolgimento automatico di quelli adottati successivamente, e che nello stesso atto trovano il loro presupposto e fondamento. Peraltro, in virtù del generale principio della conservazione degli atti giuridici, nonchè di quello ugualmente operante di economicità dell’azione amministrativa e del divieto di aggravio del procedimento, la concreta portata dell’annullamento degli atti amministrativi va limitata esclusivamente a quelli effettivamente toccati dalla accertata illegittimità; pertanto, la rinnovazione del procedimento deve limitarsi 14 solo alle fasi viziate, e, naturalmente, a quelle successive, conservando i precedenti atti legittimi dello stesso procedimento piena efficacia e validità. In altri termini, non è necessaria la completa rinnovazione di tutto l’iter procedimentale, ben potendo mantenersi l’efficacia degli atti anteriori in ordine ai quali non sussistano altre ed ulteriori ragioni demolitorie. L’accoglimento del gravame, così come disposto dal Collegio, soddisfa integralmente l’interesse fatto valere dalla ricorrente, strumentalmente orientato alla ripetizione della competizione concorsuale, non sussistendo, pertanto i presupposti per l’esame della pure introdotta istanza risarcitoria. Sul punto va precisato che la stessa Gener Service si è limitata a paventare il rischio che l’appalto in questione possa cominciare ad essere eseguito, mentre l’annullamento, disposto per effetto della presente statuizione, del provvedimento impugnato in principalità reintegra “in forma specifica” l’interessata nella posizione che essa aveva al momento dell’emanazione del cennato atto ampliativo, al quale, del resto, non risulta, effettivamente, sia mai stata data attuazione, e soddisfa, per ciò stesso, quanto stabilito dall’art.35, nuovo testo, del D.lgs. 31.3.98, n. 80, in tema di “risarcimento del danno ingiusto”. Le spese di lite seguono la soccombenza, ma vanno poste a carico della sola Amministrazione, unica intimata costituitasi; la loro liquidazione viene fissata nel dispositivo. 15 P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati, fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione. Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese processuali in favore della Società ricorrente, liquidate nella somma di €. 3.000,00 (tremila/00); nulla per le spese quanto alla società controinteressata, non costituitasi in giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma il 26 marzo 2008, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati: Dott. Elia Orciuolo - Presidente Dott. Franco A. M. De Bernardi - Consigliere Dr. ssa Donatella Scala - Consigliere, est. IL PRESIDENTE L’ESTENSORE