statuto 3 vers per stampa assemblea
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Allegato A STATUTO “ COMITATO DI QUARTIERE CONFRERIA” Art.1 – COSTITUZIONE – FINALITA'. Costituzione: Nel comune di Cuneo è costituito il soggetto territoriale denominato “COMITATO DI QUARTIERE CONFRERIA” e di seguito indicato come “COMITATO”, il cui territorio di riferimento è quello della frazione Confreria come individuata nell'acclusa planimetria (all 1). Esso è retto da un Consiglio di Quartiere ed è composto da tutti i cittadini maggiorenni - senza distinzione di sesso, cultura, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni economiche - che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: residenza, domicilio, esercizio di attività economiche o professionali, proprietà di immobili nella parte della città denominata “Confreria” . Non sono candidabili ed eleggibili coloro che abbiano avuto precedenti penali tali da recare grave danno e pregiudizio morale e materiale. La carica di componente del Consiglio di Quartiere è incompatibile con quelle di Sindaco , Consigliere o Assessore della Città di Cuneo, Presidente, Consigliere, Assessore della Provincia di Cuneo o della Regione Piemonte, di componente del Parlamento nazionale, con incarichi di rappresentanza o esecutivi (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere, ecc) in sedi di partiti o movimenti politici nazionali o locali riconosciuti, con la nomina da parte dell'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale, in Enti o società pubbliche gestite dal Comune in proprio o unitamente ad altri soggetti ed è altresì incompatibile con l'incarico di un altro Consiglio di Quartiere. I componenti del Consiglio di Quartiere che intendano candidarsi ad una delle cariche di cui al comma precedente devono rassegnare le proprie dimissioni dal Consiglio almeno 60 giorni prima della data delle elezioni nelle cui liste saranno candidati. Nella seduta di insediamento, il Consiglio di Quartiere dichiara le eventuali ineleggibilità e decadenze e ne provvede alla surroga. 1.2) Finalità: Il COMITATO partecipa alle scelte amministrative dell'Ente locale mediante l'esercizio della funzione consultiva e l'esercizio dei poteri di iniziativa. In relazione a ciò, si prefigge di migliorare le condizioni di vita nel territorio di Confreria mediante l'elaborazione di proposte, per la risoluzione delle problematiche, daproporre ai competenti organismi. Il COMITATO è apartitico, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini socio culturali, sportivi-ricreativi e solidali per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi generali e, in casi particolari anche individuali, degli abitanti di Confreria, pur tenendo conto che nel territorio possono gravitare gli interessi di tutta la comunità cittadina e dei territori limitrofi. In questo ambito collabora anche con gli organismi preesistenti e si propone di non sostituire Enti Associazioni o Rappresentanze di categorie presenti nel territorio; tende, bensì, a promuovere aperture di dialogo con i vari soggetti, al fine di collaborare con essi per la soluzione dei problemi. Richiamandosi ai principi espressi dal D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il COMITATO opera per promuovere e favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita socio-amministrativa locale attraverso: − La tutela civica ed ambientale di Confreria; − L'approfondimento delle problematiche e il miglioramento delle condizioni di vita di Confreria; − Il confronto con gli organi del Comune ; − La formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali,socio-sanitari e culturali di Confreria; − La promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, l'integrazione sociale, l'assistenza alle fasce più deboli, i trasporti pubblici e scolastici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente, del verde pubblico, degli impianti sportivi; − Il recupero e il riutilizzo di spazi e luoghi di interesse collettivo; − La collaborazione con altre forme di associazionismo; − La promozione di forme di volontariato attraverso l'organizzazione della banca del tempo da spendere a favore di progetti socialmente utili; − La gestione diretta di piccoli interventi pubblici per migliorare il decoro di Confreria (pulizia di muri pubblici da scritte, manutenzione dell'arredo urbano, taglio e manutenzione del verde pubblico ecc.). Per gli scopi enunciati nel presente articolo il COMITATO può promuovere, organizzare e gestire manifestazioni pubbliche, preventivamente autorizzate e nel rispetto delle normative e/o regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti. Può inoltre stipulare convenzioni con privati o Enti, gestire contributi di privati e ogni iniziativa ritenuta utile. Qualsiasi forma di contributo può essere utilizzata esclusivamente per le finalità del COMITATO. Con il voto della maggioranza del Consiglio di Quartiere il COMITATO può aderire alla Consulta dei Quartieri, organismo già riconosciuto dall'Amministrazione Comunale di Cuneo e nel qual caso ne accetta loStatuto. 1.1) Art. 2 – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Nei rapporti con l'Amministrazione Comunale il COMITATO può chiedere che: − Il referente sia il Sindaco o un Assessore suo delegato; − Copia dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, venga inviata al Presidente del C.d.Q come documentazione di base per il dibattito nelle riunioni del Consiglio; - pag. 1 - − L'amministrazione Comunale metta a disposizione uno o più locali da eleggere a sede del COMITATO. Al fine di favorire la democrazia partecipata il COMITATO può chiedere al Sindaco di essere interpellato preventivamente dall'Amministrazione Comunale sulle seguenti materie: − Bilanci preventivi e consuntivi annuale e bilanci previsionali pluriennali; − Piano regolatore e varianti generali del P.R.G.; − Piani di viabilità e piani commerciali di interesse di Confreria: − Opere di urbanizzazione riguardanti Confreria; − Istituzione o soppressione, con localizzazione degli edifici, dei servizi di Confreria; − Progetti di interesse diretto o indiretto di Confreria. Il Presidente può chiedere all'Amministrazione Comunale la presenza di Assessori-Delegati-Funzionari comunali in occasione di assemblee promosse dal COMITATO su argomenti di particolare interesse pubblico. Art. 3 – ORGANI Il COMITATO DI QUARTIERE CONFRERIA esprime il proprio potere decisionale attraverso i seguenti organi : − L'Assemblea Generale; − Il Consiglio di Quartiere; − Il Presidente; − Il Vice Presidente; − Il Segretario; − Il Tesoriere. 3.1) L'Assemblea Generale: L'Assemblea Generale, composta dai cittadini maggiorenni che siano in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art.1, è l'organo sovrano del COMITATO e con elezioni pubbliche nomina il Consiglio di Quartiere, ha i seguenti compiti: − Approvare lo Statuto; − Approvare eventuali proposte di modifica dello Statuto avanzate dal Consiglio di Quartiere le quali non possono stravolgerne lo spirito; − Fornire al Consiglio di Quartiere gli indirizzi e i suggerimenti per la definizione degli obiettivi, della gestione delle problematiche di Confreria e approvare il programma annuale; − Approvare il bilancio annuale redatto dal Tesoriere, controllato ed approvato da Consiglio di Quartiere; − Nominare e/o revocare i componenti del Consiglio di Quartiere attraverso l'esercizio del voto; − Determinare lo scioglimento del Consiglio di Quartiere per gravi motivi e/o la revoca di un componente per giusta causa; − Determinare lo scioglimento del COMITATO DI QUARTIERE CONFRERIA. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Quartiere almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di bilancio, attraverso mezzi di comunicazione idonei (manifesti, locandine, volantini, posta elettronica ecc.) contenenti chiaramente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dello svolgimento della stessa. Per particolari problematiche, l'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno 20 cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 1 e residenti a Confreria, o su richiesta del 50% + 1 dei componenti il Consiglio di Quartiere; in questi casi gli argomenti in discussione devono essere indicati nella richiesta formulata al Presidente, sottoscritta con firme autografe e con indicazione della residenza per i cittadini. L'Assemblea, in convocazione unica, è regolarmente costituita e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le decisione dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti; delle riunioni dell'assemblea sono redatti processi verbali, che hanno valore di deliberazione, dal Segretario del C.d.Q., sottoscritti dal Presidente o da un suo delegato, dai membri del C.d.Q presenti alla riunione e da almeno n° 5 cittadini presenti non facenti parte del Consiglio di Quartiere ed aventi i requisiti di cui all'art. 1. Le votazioni di cui sopra avvengono per voto palese; a parità di voti si procede a nuova votazione; se dopo 2 votazioni permane il risultato di parità, la deliberazione si intende respinta. 3.2) Il Consiglio di Quartiere: Il Consiglio di Quartiere è formato da n° 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea Generale delCOMITATO DI QUARTIERE CONFRERIA e scelti da una lista unica formata dai cittadini maggiorenni aventi i requisiti di cui all'art. 1, con le modalità previste all'articolo 4. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, in modo da assicurare la presenza di entrambi i sessi, deve essere garantita la nomina, se possibile, di almeno un componente per sesso nel Consiglio di Quartiere. I componenti del Consiglio di Quartiere che risultano eletti dal verbale redatto dal Presidente della Commissione Elettorale, vengono convocati dalla Commissione elettorale entro 10 giorni dalla elezione e presieduti dal Consigliere più anziano che svolgerà le funzioni di Presidente, dopo aver verificato l'insussistenza di eventuali incompatibilità, eleggono le seguenti cariche da coprire: il Presidente , il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, gli altri componenti del Consiglio hanno la funzione di Consiglieri. Le votazioni del Consiglio di Quartiere sono sempre palesi ad eccezione di quelle inerenti alle cariche di, Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere che sono sempre a scrutinio segreto con le seguenti modalità: − una votazione per ogni carica da eleggere; − una sola preferenza. L'elezione nella carica avviene a maggioranza assoluta, qualora tale maggioranza non venga raggiunta nelle prime due votazioni alla terza votazione è eletto colui che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti espressi. Le schede utilizzate sono conservate dal Segretario. - pag. 2 - I membri del Consiglio di Quartiere durano in carica 3 anni, con possibilità di rielezione per altri due mandati. Il componente del C.d.Q che decade dalla carica per tre assenze ingiustificate, per tre assenze consecutive, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità o per cause di forza maggiore, sarà surrogato nel Consiglio con il primo dei candidati non eletti, fermo restando quanto stabilito per la presenza di almeno un rappresentante di sesso. Se a causa degli eventi sopra indicati venga meno la metà dei componenti, il Consiglio decve essere rinnovato. Il Consigliere presente alla riunione del Direttivo ma che non partecipa anche ad una sola votazione, è considerato assente ingiustificato. Nelle votazioni palesi non è ammessa l'astensione dal voto. Ove per qualunque motivo venga a mancare la figura del Presidente il Consiglio di Quartiere rimane in carica e deve provvedere alla elezione del nuovo Presidente entro 20 giorni. L'Assemblea Generale convalida la surroga di Consiglieri decaduti alla prima seduta utile successiva. Il Consiglio di Quartiere può deliberare solo in presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio di Quartiere sono sempre aperte ai cittadini, devono tenersi almeno 3 volte all'anno, sono convocate dal Presidente con i comuni mezzi di comunicazione scelti dal Consiglio di Quartiere (posta, telefono, mail, ecc.) pubblicizzando la data della seduta su tutto il territorio del COMITATO (manifesti, locandine, volantini ecc). Il C.d.Q si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il C.d.Q ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto di diritto dal Presidente del COMITATO, in sua assenza dal Vice Presidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario/Consigliere, su un apposito libro, il relativo verbale che é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/Consigliere. I Componenti del Consiglio non hanno diritto a compenso alcuno, attesa la natura volontaria del loro impegno fatto salvo, tuttavia, il rimborso di eventuali spese, autorizzate dal Presidente o dal Consiglio e opportunamente documentate. Il Consiglio può proporre all'Assemblea Generale del COMITATO modifiche Statutarie, fermo restando quanto previsto all' Art. 3 punto 3.1 - 2° capoverso; In tal caso è necessaria la votazione favorevole dei 2/3 dei suoi componenti. Prima di procedere alla modifica proposta occorre il voto di maggioranza dell'Assemblea Generale del COMITATO. Il Consiglio di Quartiere esplica le seguenti funzioni: − Gestione ordinaria e straordinaria del COMITATO; − Attua il programma annuale del COMITATO; − Redige, se ritenuto necessario dalla maggioranza dei Consiglieri, il regolamento per il buon funzionamento del Consiglio e lo sottopone, alla prima riunione utile, all'approvazione dell'Assemblea Generale; − Delibera sulla sede del COMITATO; − Controlla il bilancio annuale redatto dal Tesoriere; − Richiede la convocazione del COMITATO e l'esecuzione delle deliberazioni al Presidente; Il Consiglio di Quartiere, quale organo preposto, effettua tutti gli atti necessari allo svolgimento delle elezioni del COMITATO; nomina le commissioni tecniche, composte da volontari non retribuiti, ritenute necessarie per la soluzione di eventuali e specifici problemi, per lo studio di programmi e progetti o la loro implementazione se già definiti. 3.3) Il Presidente: Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Quartiere dell'Assemblea Generale del COMITATO DI QUARTIERE CONFRERIA. Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di legge il COMITATO nei confronti dei terzi. Tiene i rapporti con il Sindaco, l'Assessore delegato e con gli altri organi istituzionali. Presiede di diritto l'Assemblea Generale del COMITATO ed il Consiglio di Quartiere, appone il suo visto su tutti gli atti del COMITATO, congiuntamente al Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente esegue le disposizioni del Consiglio di Quartiere, previa apposizione del proprio visto e di quello del Segretario e del Vice Presidente. Il Presidente può rifiutare il suo visto su eventuali deliberazioni del Segretario o del Vice Presidente, motivando tale rifiuto e demandando all'Assemblea Generale le eventuali controversie. 3.4) Il Vice Presidente: Il Vice Presidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza e/o vacanza. Sostituisce il Presidente in particolari sue funzioni, ove delegato. Vista con il Presidente e congiuntamente al Segretario tutti di documenti del COMITATO. 3.5) Il Segretario: Il Segretario assiste il Presidente ed il Vice Presidente nello loro funzioni. Assiste alle riunioni del Consiglio di Quartiere e dell'Assemblea Generale del COMITATO. Controlla la conformità delled eliberazioni del Consiglio di Quartiere e dell'Assemblea Generale allo Statuto ed al programma approvato, apponendo il proprio visto obbligatorio congiuntamente con il Vice Presidente ed il Presidente. 3.6) Il Tesoriere: − Il Tesoriere gestisce i fondi di cassa, redige il bilancio annuale da approvarsi con le maggioranze previste. − Appone il proprio visto di controllo sulle richieste di esborso presentate dagli Organi Competenti, congiuntamente al Presidente. 3.7) I Consiglieri: I Consiglieri fanno parte del Consiglio di Quartiere e partecipano attivamente alla vita del COMITATO svolgendo le seguenti funzioni: − Partecipano alle Assemblee Generali ed alle riunioni del Consiglio di Quartiere; − Informano il Presidente o il Vice Presidente o il Segretario sulla vita di Confreria e suggeriscono le varie proposte per - pag. 3 - − − − − nuovi progetti e le soluzioni per risolvere gli eventuali problemi; Votano nelle Assemblee a cui partecipano; Verificano gli atti predisposti dagli altri 4 componenti del Consiglio; Su incarico specifico del Consiglio di Quartiere possono presiedere le commissioni tecniche. Art. 4 – NOMINA E RINNOVO DEGLI ORGANI La prima nomina del Consiglio di Quartiere avviene attraverso la convocazione dell'Assemblea Generale del COMITATO DI QUARTIERE CONFRERIA da parte del Gruppo Promotore, da effettuarsi mediante una capillare forma di comunicazione (manifesti, locandine, fonica ecc) indicando la data e il luogo prescelto per le votazioni. Per il nomine successive le convocazioni dell'Assemblea Generale saranno fatte dagli Organismi preposti secondo quanto stabilito negli articoli precedenti. In entrambe le circostanze il diritto al voto, il diritto di candidatura e tutti gli atti e documenti inerenti alla votazioni dei candidati sono riportati nel “REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DEL Consiglio di Quartiere DEL COMITATO DI QUARTIERE CONFRERIA” (all.2). Al Regolamento, che può essere modificato su proposta del Consiglio di Quartiere e approvazione dell'Assemblea Generale, si atterranno il Gruppo Promotore, per la convocazione dell'Assemblea Generale e la prima nomina del C.d.Q e gli organi del COMITATO per le successive nomine. In quest'ultimo caso sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Quartiere uscente convoca l'Assemblea Generale del COMITATO per il rinnovo degli organi, mediante capillare forma di informazione (manifesti, locandine, ecc). Il regolamento elettorale per l'elezione dei componenti il Consiglio di Quartiere deve in ogni caso prevedere che: − Possono candidarsi i cittadini maggiorenni e aventi i requisiti di cui all'art. 1; − La lista unica dei candidati deve essere affissa nel seggio elettorale nei 5 giorni antecedenti le elezioni; − La richiesta di candidatura deve essere fatta con comunicazione scritta nel rispetto del regolamento che disciplina le votazioni; − La votazione si tiene in un giorno festivo, per favorire l'afflusso degli elettori, con apertura del seggio per almeno 10 ore con la presenza costante di un responsabile e di almeno 2 scrutatori; − La votazione, segreta, si esplica con schede e urne già predisposte; − Il seggio elettorale deve garantire la privacy dell'elettore; − L'elettore può proporre tante preferenze quanti sono i membri del C.d.Q da eleggere; − Risulteranno eletti i primi nove candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, se fra loro c'è la rappresentanza di entrambi i sessi, altrimenti sono nominati i primi otto di uguale sesso ed il nono eletto è il rappresentante dell'altro sesso che ha avuto il maggior numero di preferenze; Tutto ciò se nella lista sono presenti entrambi i sessi; − In caso di parità sul nono eletto si procede per estrazione a sorte. Art. 5 – ALTRE NORME: Estinzione: Il COMITATO si estingue: − Con l'esaurimento dello scopo; − Quando vengono a mancare tutti i componenti del Consiglio di Quartiere; − Per deliberazione dell'Assemblea Generale a maggioranza più 1. In caso di estinzione del COMITATO si conviene che gli eventuali fondi residui siano devoluti in beneficenza con regolare votazione dell'Assemblea Generale del COMITATO. 5.2) Organizzazione: Il COMITATO per ogni esigenza di carattere organizzativo può avvalersi di un regolamento interno e di commissioni tecniche. 5.3) Disposizioni di Legge: − I dati anagrafici acquisiti dall'esecutivo del COMITATO vengono conservati nel pieno rispetto della Legge 196/2003; − Il responsabile preposto dal COMITATO al trattamento dei dati è il Segretario in carica, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso COMITATO; − Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, è fatto espresso richiamo al Codice Civile, alle norme sulla trasparenza amministrativa (L. 241/1990), sulla privacy (L.196/2003) e alle norme vigenti in materia di Comitato di Quartiere se applicabili. 5.4) Controversie: − Tutte le eventuali controversie tra i membri del COMITATO e tra questi e i suoi organi, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre persone, da nominarsi rispettivamente dalle parti in causa ed il terzo dal Presidente del C.d.Q, garante del rispetto delle finalità del Collegio Arbitrale; − Nel caso che la controversia riguardi anche il Presidente, il terzo arbitro è nominato dal Vice Presidente ovvero dal membro più anziano di età del Consiglio di Quartiere. 5.1) - pag. 4 -