Scarica il documento

Transcript

Scarica il documento
LA COSTITUZIONE
ITALIANA
«L'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione
come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo
italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode
severo e disciplinato realizzatore.»
realizzatore.» (Umberto Terracini,
Terracini,
presidente dell'Assemblea
dell'Assemblea Costituente)
Costituente)
Alcune domande sulla nostra
Costituzione a cui si dovrebbe saper
rispondere
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A quale età si vota?
Quanti sono i membri del Parlamento?
A quanti anni si può essere eletti deputati o
senatori?
Chi elegge il Presidente della Repubblica?
Occorre un’età minima per poter essere eletto
Presidente della Repubblica?
Quando ha validità un referendum?
Su che cosa si può fare un referendum?
Che cos’è il federalismo?
Che cos’è una legge elettorale?
Che cos’è la costituzione?
E’ il corpo di leggi fondamentali di uno
Stato.
Tali leggi sono prodotte dalla sovranità del
popolo, di solito per il tramite di una
assemblea costituente, cioè di
un'assemblea eletta e costituita con lo
scopo di scrivere (o riformare
drasticamente) e/o adottare una
costituzione.
2
La Costituzione: la carta d’identità
della nostra democrazia
La Costituzione della Repubblica Italiana è
la legge fondamentale e fondativa dello Stato
italiano.
italiano.
Fu approvata dall'Assemblea
dall'Assemblea Costituente il 22
dicembre 1947 e promulgata dal capo
provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27
dicembre 1947.
1947.
Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 298, edizione
straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in
vigore il 1º gennaio 1948.
1948.
Un passo indietro
Lo Stato italiano nasce,
nasce, da un punto di vista
istituzionale, con la legge del 17 marzo 1861
che attribuisce a Vittorio Emanuele II,
II, «re di
Sardegna», e ai suoi successori, il titolo di «re
d'Italia».
La prima costituzione dello Stato italiano fu lo
Statuto albertino,
albertino, concesso nel 1848 da
Carlo Alberto di Savoia al Regno sardosardopiemontese ed esteso a tutti i territori d'Italia
progressivamente annessi al regno sabaudo nel
corso delle guerre d'indipendenza.
3
Un passo indietro
Lo Statuto albertino fu simile alle altre costituzioni
rivoluzionarie vigenti nel 1848 e rese l'Italia una
monarchia costituzionale, con concessioni di poteri al
popolo su base rappresentativa. Era una tipica
costituzione "ottriata",
ottriata", ossia concessa dal sovrano,
sovrano,
e, da un punto di vista giuridico, si caratterizzava per la
sua natura "flessibile
", ossia derogabile ed integrabile
"flessibile",
in forza di atto legislativo ordinario (le sue disposizioni
potevano essere, integrate, modificate o abrogate con le
stesse procedure previste per le leggi).
Lo Statuto albertino divenne la Carta costituzionale della
nuova Italia unita e rimase formalmente tale, pur con
modifiche, fino al biennio 1944/
1944/'46 quando fu adottato
un regime costituzionale transitorio valido fino all'entrata
in vigore della Costituzione della Repubblica italiana.
italiana.
Chiariamo alcuni concetti
Monarchia:
Monarchia: governo di uno; si distingue in:
assoluta, in cui il monarca ha ogni potere, perché, in base al concetto di
"Diritto divino dei re”,
re”, l'autorità di un governante deriverebbe
direttamente da Dio;
Dio;
costituzionale, in cui esistono una costituzione, concessa dal sovrano,
che pone alcuni limiti al potere del sovrano stesso, un parlamento,
parlamento, al
quale è attribuita la funzione legislativa,
legislativa, un potere giudiziario, al quale
è attribuita la funzione giurisdizionale.
giurisdizionale.
Democrazia:
Democrazia: governo del popolo: il suffragio universale,
universale, il primato
della costituzione, la separazione dei poteri e la separazione tra
tra Stato e
Chiesa sono le basi della democrazia rappresentativa.
Oligarchia:
Oligarchia: governo di pochi, di una minoranza, di un gruppo ristretto
di persone
Egemonia:
Egemonia: è il dominio totale di un gruppo su altri gruppi, con o senza
la minaccia della forza
Tirannide/dispotismo/dittatura/totalitarismo:
Tirannide/dispotismo/dittatura/totalitarismo: tiranno è colui che
dapprima raggiunge e poi esercita in maniera egemonica il potere
attraverso la violenza e il dispotismo,
dispotismo, dando vita così ad una tirannide o
ad una dittatura.
dittatura. Termini assimilabili o sinonimi di tiranno sono perciò
despota e dittatore;
dittatore; quest’ultimo però è usato per i regimi odierni, i
primi due per quelli del passato.
4
La separazione dei poteri
La separazione (o divisione)
divisione) dei poteri è uno dei
principi fondamentali dello stato di diritto,
diritto, in quanto è
volta a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro
applicazione.
Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche legislazione, amministrazione e giurisdizione - e
nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello
Stato, intesi come organi o complessi di organi dello
stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il
potere esecutivo e il potere giudiziario.
giudiziario.
Montesquieu,
Montesquieu, filosofo francese, nello Spirito delle leggi,
pubblicato nel 1748,
1748, fonda tale teoria sull'idea che
“chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli
arriva sin dove non trova limiti [...]. Perché non si possa
abusare del potere occorre che [...] il potere arresti il
potere".
I tre poteri
Nelle moderne democrazie:
la funzione legislativa, ossia il potere di fare le
leggi, è attribuita al parlamento, nonché
eventualmente ai parlamenti degli stati federati o
agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di
autonomia legislativa, che costituiscono il potere
legislativo;
la funzione amministrativa è attribuita agli organi
che compongono il governo e, alle dipendenze di
questo, la pubblica amministrazione, i quali
costituiscono il potere esecutivo, cioè il potere di
applicare le leggi;
la funzione giurisdizionale è attribuita ai giudici, che
costituiscono il potere giudiziario, ossia il potere di
giudicare, ed eventualmente punire, chi non rispetta
le leggi.
5
Una distinzione fondamentale
Democrazia diretta:
diretta: il potere è esercitato
direttamente dal popolo, come avveniva
nell'antica Grecia, dove i cittadini si riunivano
nell'agorà
nell'agorà (piazza) e prendevano direttamente le
decisioni che li riguardavano (esempio odierno
di democrazia diretta è il referendum).
Democrazia indiretta:
indiretta: il potere è esercitato da
rappresentanti eletti dal popolo (il parlamento),
che li delega a decidere al suo posto.
Un’ altra distinzione fondamentale
Repubblica parlamentare:
parlamentare: i cittadini
eleggono il parlamento, che, a sua volta, elegge
il presidente, che ha funzioni prevalentemente
rappresentative dell’unità nazionale.
Repubblica presidenziale:
presidenziale: il presidente è
eletto direttamente dai cittadini ed ha ampi
poteri, in quanto è sia capo dello Stato sia capo
del governo (es. Stati Uniti).
6
Che cos’è l’Italia?
L'Italia è una repubblica
parlamentare (quindi a
democrazia indiretta) che usa
come unici strumenti di
democrazia diretta il
referendum e l'iniziativa
popolare.
Come è nata la Costituzione: la
Costituente
Il 2 giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il
referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea
dell'Assemblea
Costituente,
Costituente, con la partecipazione dell'89% degli aventi
diritto. Il 54% dei voti (più di 12 milioni) fu per lo stato
repubblicano, superando di 2 milioni i voti a favore dei
monarchici (che contestarono l'esito).
L'Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e
furono assegnati 556 seggi: dominarono le elezioni tre
grandi formazioni: la Democrazia Cristiana,
Cristiana, che ottenne
il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista,
socialista, 20,7%
dei voti e 115 seggi; il Partito comunista,
comunista, 18,9% e 104
seggi.
7
Il compromesso costituzionale
L'intesa che permise la realizzazione della
costituzione è stata più volte definita
«compromesso costituzionale»,
consistente in una commistione di
concezioni politiche diverse, risultato di
reciproche rinunce e successi: le
componenti cattoliche e laiche, comuniste,
socialiste, liberali, repubblicane…
Composizione e struttura
La Costituzione è composta da 139 articoli (ma 5
articoli sono stati abrogati: 115; 124; 128; 129;
130), divisi in quattro sezioni:
principi fondamentali (artt
(artt.. 11-12);
parte prima, diritti e doveri dei cittadini (artt
(artt.. 131354);
parte seconda, concernente l'ordinamento della
Repubblica (artt
(artt.. 5555-139);
18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti
situazioni relative al trapasso dal vecchio al
nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.
8
Principali caratteristiche
È una costituzione scritta (in Gran Bretagna,
Bretagna,
paese la Costituzione è in forma orale)
È una costituzione “rigida
”: significa che è
“rigida”:
necessario un procedimento parlamentare
complesso per la riforma dei suoi contenuti (non
bastando la normale maggioranza), e che le
disposizioni aventi forza di legge in contrasto
con la Costituzione vengono rimosse con un
procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
costituzionale.
Principali caratteristiche
Mette l'accento sui diritti economici e sociali e
sulla loro garanzia effettiva
Si ispira ad una concezione antiautoritaria dello
Stato con una chiara diffidenza verso un potere
esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento
del sistema parlamentare
Ratifica i patti lateranensi del 1929, sostituiti da
un nuovo concordato con la Chiesa cattolica nel
1984
Accorda una autonomia regionale tanto più
marcata nelle isole e nelle regioni con forti
minoranze linguistiche
9
I principi fondamentali della
repubblica italiana
Sono principi non revisionabili.
Principio personalista
Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo”: tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati
giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti.
Principio pluralista
È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata
dichiarata una
ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni
formazioni
sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delle
delle minoranze
linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle
delle
associazioni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura
(art. 33, com. 1), delle scuole (art. 33, com. 3), delle istituzioni
istituzioni
universitarie e di alta cultura (art. 33, com. 6), dei sindacati (art. 39)
e dei partiti politici (art. 49).
Principio lavorista
Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che
che
nobilita l'uomo. Non è solo un diritto,
diritto, bensì anche un dovere che eleva il
singolo. I disoccupati,
disoccupati, senza colpa, non devono comunque essere
discriminati.
Principio democratico
Già gli altri tre principi sono tipici degli stati democratici, ma ci sono anche
altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi
elettivi e
rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela della minoranze
(anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e
aperti a tutti; ma soprattutto il principio di sovranità popolare
popolare (art. 1, com.
2).
Principio di uguaglianza
Come è affermato con chiarezza nell'art.3, tutti i cittadini, senza
senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
politiche, di condizioni
sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale,
comma 1) e devono essere in grado di sviluppare pienamente la loro
loro
personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza
(uguaglianza
sostanziale, comma 2)
10
Principio di laicità e di tolleranza
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
ordine, sovrani e
indipendenti (art. 7) e tutte le confessioni religiose, diverse da quella
cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge (art. 8)
Principio solidarista
Esistono doveri civici di solidarietà politica, sociale ed economica
economica tra i
cittadini. Il principale riferimento è l'art. 2, com. 2; essi rappresentano
rappresentano
l'interpretazione che la Costituzione ha dato al concetto di stato sociale.
sociale.
Principio internazionalista
Come viene sancito dall'art. 10, l'ordinamento italiano si conforma
conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; ciò comporta un
"rinvio mobile" ovvero un adattamento automatico di tali norme nel
nel nostro
ordinamento. Inoltre l'art. 11 consente, in condizioni di parità con gli altri
stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare
assicurare una
pacifica coesistenza tra le Nazioni.
Principio pacifista
Come viene sancito all' art. 11, la Repubblica italiana ripudia la guerra e
promuove gli organismi internazionali per assicurare il mantenimento
mantenimento della
pace e della giustizia fra le Nazioni.
Parte prima: diritti e doveri dei
cittadini
1.
La parte prima è composta da 42 articoli e si divide in:
Rapporti civili: dall'articolo 13 al 28
Le libertà individuali:
individuali: gli articoli dal 13 al 16 affermano che la
libertà è un valore sacro e quindi inviolabile (art. 13), che il domicilio
è inviolabile (art. 14), che la corrispondenza è libera e segreta (art.
15), che ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente nel
Paese (art. 16).
Le libertà collettive:
collettive: gli articoli dal 17 al 21 affermano che i
cittadini italiani hanno il diritto di riunirsi (art. 17) e di associarsi
associarsi
liberamente (art. 18), che ogni persona ha il diritto di professare
professare
liberamente il proprio credo (art. 19), che ogni individuo è libero
libero di
professare il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di comunicazione (art. 21).
Il diritto penale:
penale: gli articoli dal 22 al 28 affermano il principio della
forza legittima (art. 23), il diritto attivo e passivo alla difesa
difesa in
tribunale (art. 24), il principio di legalità della pena (art. 25),
25),
limitazioni all'estradizione dei cittadini (art. 26), il principio
principio di
personalità nella responsabilità penale (art. 27, com. 1), il principio
principio
della presunzione di non colpevolezza (art. 27, com. 2) ed il principio
principio
di umanità e rieducatività della pena (art. 27, com. 3).
11
2.
3.
Rapporti eticoetico-sociali: dall'articolo 29 al 34
la famiglia gli articoli dal 29 al 31 affermano che la
Repubblica italiana riconosce la famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio, e afferma anche che
è di dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli.
la salute l'art. 32 afferma che la Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo ed
interesse della collettività. Afferma inoltre che
"nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge"
e che la legge "non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana".
l'arte e la cultura l'art. 33 afferma che l'arte e la
scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
la scuola l'art. 34 afferma che la scuola è aperta a
tutti.
Rapporti economici: dall'articolo 35 al 47
l'organizzazione del lavoro:
lavoro: gli articoli dal 35 al 47
affermano che la Repubblica tutela il lavoro e la libertà
di emigrazione (art. 35), il diritto al giusto salario (art.
36, com. 1), la durata massima della giornata
lavorativa (art. 36, com. 2), il diritto/dovere al riposo
settimanale (art. 36, com. 3), il lavoro femminile e
minorile (art. 37), i lavoratori invalidi, malati, anziani o
disoccupati (art. 38), la libertà di organizzazione
sindacale (art. 39), il diritto di sciopero (art. 40), la
libertà di iniziativa economica (art. 41), il diritto alla
proprietà (art. 42), la possibilità ed i limiti
all'espropriazione (art 43), la proprietà terriera (art.
44), le cooperative e l'artigianato (art. 45), la
collaborazione tra i lavoratori (art. 46) ed il risparmio
(art. 47).
12
4.
Rapporti politici: dall'articolo 48 al 54
Le elezioni:
elezioni: l'art. 48 afferma che sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età; afferma anche che il voto è personale
ed eguale, libero e segreto, e che il suo esercizio è
dovere civico.
I partiti:
partiti: l'art. 49 afferma il principio della libertà di
associarsi in partiti e del pluripartitismo politico.
Le tasse:
tasse: l'art. 53 afferma che il dovere di tutti i
cittadini di concorrere alle spese pubbliche pagando le
tasse (com. 1) ed il principio di progressività della
tassazione (com. 2).
I doveri:
doveri: l'art. 52 afferma il dovere di difendere la
patria mentre l'art. 54 afferma il dovere di essere
fedeli alla Repubblica, alla Costituzione ed alle
leggi.
Parte seconda: ordinamento della
repubblica
Il Parlamento:
Parlamento: dall'articolo 55 al 82: "Il numero dei
deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero“ (art. 56); "Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero".
La Formazione delle Leggi: dall'articolo 70 al 82
Il Presidente della Repubblica:
Repubblica: dall'articolo 83 al 91
Il Consiglio dei Ministri: dall'articolo 92 al 96
La Pubblica Amministrazione: dall'articolo 97 al 98
Gli Organi Ausiliari: dall'articolo 99 al 100
La Magistratura:
Magistratura: dall'articolo 101 al 113
Le Regioni, le Province, i Comuni: dall'articolo 114 al
133
Garanzie Costituzionali: dall'articolo 134 al 139
13
Il Parlamento
Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'Organo
l'Organo
costituzionale titolare della funzione legislativa.
legislativa. Il
Parlamento ha una struttura bicamerale perfetta,
perfetta, poiché
composto da due Camere aventi funzioni identiche: la
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.
Repubblica.
La prima è formata da 630 Deputati e la seconda da
315 Senatori cui vanno aggiunti i Senatori di diritto e a
vita (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i Senatori a
vita.
vita. Secondo il disposto dell'art.
dell'art. 59 della Costituzione
essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario, e sono nominati (fino massimo di 5) dal
presidente della Repubblica.
Repubblica.
Una legislatura (dovrebbe) dura(re) 5 anni.
Elezioni del Parlamento Italiano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18 aprile 1948:
1948: Elezioni politiche italiane del 1948
7 giugno 1953:
1953: Elezioni politiche italiane del 1953
25 maggio 1958:
1958: Elezioni politiche italiane del 1958
28 aprile 1963:
1963: Elezioni politiche italiane del 1963
19 maggio 1968:
1968: Elezioni politiche italiane del 1968
7 maggio 1972:
1972: Elezioni politiche italiane del 1972
20 giugno 1976:
1976: Elezioni politiche italiane del 1976
3 giugno 1979:
1979: Elezioni politiche italiane del 1979
26 giugno 1983:
1983: Elezioni politiche italiane del 1983
14 giugno 1987:
1987: Elezioni politiche italiane del 1987
5 aprile 1992:
1992: Elezioni politiche italiane del 1992
2727-28 marzo 1994:
1994: Elezioni politiche italiane del 1994
21 aprile 1996:
1996: Elezioni politiche italiane del 1996
13 maggio 2001:
2001: Elezioni politiche italiane del 2001
9-10 aprile 2006:
2006: Elezioni politiche italiane del 2006
1313-14 aprile 2008:
2008: Elezioni politiche italiane del 2008
14
Il Parlamento
La sede della Camera dei Deputati è a
Palazzo Montecitorio; la sede del Senato
della Repubblica è Palazzo Madama;
entrambe le camere sono presiedute da
un proprio presidente.
In alcune circostanze le due camere si
riuniscono in seduta comune: per esempio
per l'elezione del presidente della
Repubblica.
Chi altri può fare le leggi oltre al
Parlamento?
Anche il Governo ( artt.
artt. 7676-77 della Costituzione) può
emanare un atto avente forza di legge (chiamato decreto
legge),
legge), ma questo deve essere confermato successivamente
dal Parlamento, pena la decadenza del decreto legge. Inoltre
il Parlamento può delegare il Governo (tramite una legge
chiamata appunto legge delega),
delega), affinché legiferi su una certa
materia, ma al contempo stabilisce i margini entro i quali il
Governo può muoversi nel legiferare. L'atto normativo
emanato in questo modo dal Governo prende il nome di
decreto legislativo.
legislativo.
C’è poi l'istituto della proposta di legge di carattere popolare,
effettuata tramite la raccolta di almeno 50mila firme.
Ma il compito di legiferare, nell’ultima legislatura, è stato
usurpato dal potere esecutivo nel 90% delle volte: su 68 leggi
approvate 61 erano su iniziativa del Governo, stando ai dati
dell’Osservatorio civico sul Parlamento italiano del giugno
2009.
15
Il Governo
Il Governo in Italia è un organo
complesso dello Stato, composto dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dai
ministri, che insieme formano il Consiglio
dei Ministri, nonché dai sottosegretari di
stato; tale organo è posto al vertice del
potere esecutivo.
Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in
piazza Colonna a Roma.
“In Parlamento ormai si lavora davvero poco. In 19
settimane, ovvero dall'inizio dell'anno, a Montecitorio le
ore d'aula sono state poco meno di 305, ovvero 16 per
ogni settimana lavorativa. Che poi va dal lunedì
pomeriggio (pochissimi sugli scranni) al giovedì. Le
sedute sono state 60, ma è fallito il tentativo del
presidente Fini di prolungare i lavori al venerdì. L'attività
è quasi del tutto assorbita dai provvedimenti del
governo. Su 40 approvati nel 2010, sono 23 i ddl
governativi, 10 decreti e solo sette disegni di legge di
iniziativa parlamentare”.
“Al Senato va anche peggio. Settimana "cortissima"
ancor più a Palazzo Madama, dove non si è mai tenuta
una seduta il lunedì o il venerdì… le ore lavorate
risultano essere 179, in queste prime 19 settimane.
Media invidiabile per qualsiasi lavoratore: 9 ore a
settimana. E i progetti di legge approvati nel 2010 sono
stati infatti 19: quindici di iniziativa governativa, quattro
parlamentare”.
Fonte: “La Repubblica” del 18 maggio 2010
16
Il Governo
Il presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal
presidente della Repubblica dopo una serie di
consultazioni tra i rappresentanti del Parlamento. Anche i
Ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono
nominati dal presidente della Repubblica. Ottenuta la
nomina, il governo giura nelle mani del presidente della
Repubblica e successivamente si reca in entrambe le
camere del Parlamento per ottenerne la fiducia, tramite
una votazione effettuata per appello nominale dei
rappresentati eletti detta voto di fiducia.
fiducia. Il governo deve
presentarsi in Parlamento per chiederne la fiducia entro
dieci giorni dalla nomina.
Questione di fiducia
Il governo pone la questione di fiducia su una legge (o più
comunemente su un emendamento ad una legge), qualificando tale
atto come fondamentale della propria azione politica e facendo
dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica.
carica.
Ponendo la fiducia tutti gli emendamenti decadono e la legge deve
deve
essere votata così come è stata presentata. Nel caso in cui il
Parlamento respinga la questione di fiducia posta dal Governo,
quest'ultimo è considerato privo della fiducia della Camera/Senato
Camera/Senato e
pertanto è tenuto a rassegnare il mandato nelle mani del Capo dello
dello
Stato.
Esistono altri due casi in cui il governo può porre la questione di
fiducia: successivamente al "rimpasto" cioè una modifica nella
composizione del gabinetto e successivamente alla modifica del
programma di governo.
Nella pratica politica tale strumento viene usato dal Governo per
per
compattare (o ricattare) la maggioranza parlamentare che lo
sostiene o per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione: fino a al 20
maggio 2010, 31 fiducie richieste.
17
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della repubblica è la massima figura
istituzionale rappresentativa di uno Stato con forma di
governo repubblicana e generalmente corrisponde al
rango di capo di stato.
stato.
In Italia dura in carica 7 anni, è eletto dal Parlamento,
oltre ad avere funzioni di rappresentanza dell'unità
nazionale e di garante del rispetto della carta
costituzionale, ha un certo numero di funzioni in campo
esecutivo, legislativo e giudiziario, nonché di indirizzo
politico: promulga le leggi, nomina alcuni membri in
importanti organismi istituzionali e presiede il Consiglio
Superiore della Magistratura, è destinatario di ricorsi
straordinari contro la pubblica amministrazione, può
rinviare alle camere un atto legislativo, può concedere la
grazia ecc.
La Corte costituzionale
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e
delle regioni,
regioni,
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra Regioni
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.
inoltre spetta alla Corte giudicare l'ammissibilità delle
richieste di referendum abrogativo.
E’ composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica,
Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
18
Amnistia, indulto, grazia
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale; l’amnistia
comporta l’estinzione di un determinato reato,
con l’indulto viene condonata in tutto o in parte
la pena inflitta per un reato, ma non si cancella il
reato.
La grazia è concessa dal Presidente della
Repubblica, con la necessaria controfirma del
Ministro della Giustizia ad un singolo detenuto.
Quanti i detenuti?
Attualmente (maggio 2010) i detenuti sono
67.593, 23.000 in più
più del limite massimo
consentito dalla capienza delle carceri – 44.218
posti - e 600 in più
più rispetto al limite di
tollerabilità
tollerabilità di 66.905 detenuti:
24.910 stranieri; 36.001 i condannati in via
definitiva, gli altri in attesa di giudizio;
condannati all’
all’ergastolo sono 1493 (11.460 sono
i detenuti che devono scontare una pena residua
di 1 anno).
19
Plebiscito e referendum
Plebiscito:
Plebiscito: presso i Romani indicava la deliberazione della sola
plebe riunita nei concilia plebis; il termine ha conservato il
significato di voto popolare, distanziandosi fondamentalmente
dal referendum in quanto il plebiscito viene definito come scelta
scelta
popolare di tipo politico (per l’Italia ricordiamo i plebisciti del
1860 di annessione per la costituzione del Regno d'Italia); il
plebiscito è stato usato storicamente più volte per avere una
convalida popolare a situazioni di fatto, con votazioni spesso
dall'esito scontato, da cui il termine plebiscitario è entrato
nell'uso comune per indicare un voto a larghissima maggioranza,
la maggior parte delle volte ottenuto con mezzi non democratici,
con violenze o brogli.
brogli.
Referendum:
Referendum: tutti i cittadini con diritto di voto (in Italia i
maggiorenni) vengono consultati direttamente su alcuni temi
specifici; si differenzia dal plebiscito,
plebiscito, in quanto il suo uso è ben
regolamentato e può anche essere frequente. In pratica, il
referendum può essere considerato uno strumento democratico,
democratico,
mentre la valenza democratica del plebiscito risulta dubbia.
Il referendum in Italia
Il referendum è normalmente riservato
all'abrogazione
all'abrogazione di leggi ordinarie: occorrono le
firme di 500.000 elettori o 5 Consigli regionali
per proporre un referendum abrogativo di una
legge (ma sono escluse le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali).
Solo in caso di modifiche alla Costituzione può
essere indetto un referendum consultivo; si
possono inoltre indire referendum riguardanti la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di
nuove Regioni o il passaggio da una Regione ad
un'altra di Province o Comuni (art. 132).
20
I principali referendum della storia
italiana
I referendum abrogativi su scala nazionale in
Italia sono stati in totale 62 (per 27 dei quali non
si è raggiunto il quorum: 24 dal 1997 ad oggi). A
questi vanno aggiunti 4 referendum non
abrogativi.
Ricordiamo almeno i seguenti:
2 giugno 1946:
1946: referendum istituzionale
1974: referendum sul divorzio
1987: referendum sul nucleare
1993: referendum sul sistema elettorale
2006: referendum costituzionale (fallito)
Il federalismo
La nuova Costituzione repubblicana ridiede dignità alle
autonomie locali, conculcate dal fascismo, e istituì le Regioni
quali enti autonomi con poteri legislativi: in verità però
l'autonomia delle regioni, venne applicata con grossi limiti
soltanto nel 1970 a causa delle dure opposizioni politiche del
governo centrale alla possibilità di amministrazioni regionali
rette da forze di opposizione, come in Emilia e in Toscana.
Oggi alcune forze politiche aspirano a rendere molto più
autonome le regioni (con il passaggio di attribuzione di poteri
su talune materie - ad esempio scuola,
scuola, sanità,
sanità, polizia locale dallo stato alle regioni),
regioni), e un’importante mutamento in tal
senso si è avuto con la riforma della Costituzione
Italiana del 2001 che ha notevolmente ampliato le
competenze regionali. Il 19 maggio 2010 commissione
Bilancio della Camera ha dato il via libera della al decreto
legislativo sul federalismo demaniale, il primo dei tre decreti
attuativi previsti (a inizio giugno dovrebbe essere pronto il
secondo decreto, quello sulle entrate).
21
Le regioni
Le regioni sono, assieme ai comuni,
comuni, alle province,
province, alle città
metropolitane e allo stato centrale, uno dei cinque elementi
costitutivi della Repubblica Italiana.
Italiana. Ogni regione è un ente
autonomo con propri statuti, poteri e funzioni.
Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. 131,
131, sono venti. Cinque
di queste sono dotate di uno statuto speciale di autonomia ed una di
queste (Trentino
(Trentino--Alto Adige/Südtirol
Adige/Südtirol)) è costituita dalle uniche
province autonome,
autonome, dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli
delle regioni, dell'ordinamento italiano (Trento
(Trento e Bolzano).
Bolzano).
Gli organi della regione sono indicati dall'art.
dall'art. 121 della Costituzione
e sono:
il consiglio regionale;
regionale;
la giunta regionale;
regionale;
il presidente della giunta regionale.
regionale.
-
Le province
La Provincia è un ente locale territoriale il cui territorio è per
estensione inferiore a quello della Regione (della quale, a sua volta, fa
parte) e comprende il territorio di più Comuni.
Comuni. La disciplina delle
Province è contenuta nel titolo V della parte II della Costituzione (artt.
artt.
114 ss.)
Attualmente le province italiane sono 110,
110, includendo nel computo la
Regione Valle d'Aosta che svolge anche funzioni provinciali. Tre di
queste, la provincia di BarlettaBarletta-AndriaAndria-Trani,
Trani, la provincia di Fermo e la
provincia di Monza e della Brianza,
Brianza, sono state istituite, ma non sono
ancora operative.
Il numero delle province italiane è costantemente aumentato nel
dopoguerra: nel 1968 viene istituita la provincia di Pordenone,
Pordenone, cui
segue nel 1970 quella di Isernia e nel 1974 quella di Oristano,
Oristano, per un
totale di 95 province (inclusa la Valle d'Aosta).
d'Aosta). L'incremento diviene più
sostanziale nel 1992 con la creazione di ben 8 province: VerbanoVerbano-CusioCusioOssola,
Ossola, Biella,
Biella, Lecco,
Lecco, Lodi,
Lodi, Rimini,
Rimini, Prato,
Prato, Crotone,
Crotone, Vibo Valentia,
Valentia,
mentre Forlì viene rinominata ForlìForlì-Cesena.
Cesena. Nel 2001 la Regione
Autonoma della Sardegna istituisce altre 4 province, divenute operative
operative
nel 2005:
2005: OlbiaOlbia-Tempio,
Tempio, Ogliastra,
Ogliastra, Medio Campidano e CarboniaCarboniaIglesias;
Iglesias; mentre nel 2004 il Parlamento ha istituito le 3 province di
Monza e della Brianza,
Brianza, di Fermo e di BarlettaBarletta-AndriaAndria-Trani che sono
diventate operative in seguito alle elezioni provinciali di giugno
giugno 2009.
22
Le province
Gestiscono strade, trasporto pubblico extraurbano, immobili
scolastici, corsi di formazione professionale, sovrintendono ai
Centri per l’impiego, si occupano di promozione turistica e
sportiva del territorio.
Alcune forze politiche, di orientamento trasversale,
propongono l'abolizione
l'abolizione delle province.
province. Secondo i
favorevoli all'abolizione, il federalismo avrebbe sì spostato
molte competenze agli enti locali, ma queste sarebbero svolte
in prevalenza da Comuni e Regioni. Le province avrebbero
inoltre organici troppo ampi in rapporto alla popolazione del
territorio amministrato, competenze che si sovrappongono a
quelle degli altri enti locali, la più bassa produttività del lavoro
lavoro
all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Secondo un’ inchiesta del giornale “la Repubblica” (del 5
marzo 2010), le province costano allo stato italiano 14 miliardi
di euro all’anno (160 euro pro capite) e vi lavorano 61 mila
persone; se ne contano 19 con meno di 200 mila abitanti (il
17% del totale) e ci sono richieste per istituirne altre 21.
Le città metropolitane
La Città metropolitana è un ente amministrativo italiano,
italiano, previsto
dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica italiana (dopo la
riforma dell'Ordinamento della Repubblica del 2001,
2001, con la modifica
del Titolo V della Costituzione).
Corrisponde al concetto internazionale di metropoli.
metropoli.
L'istituzione della Città metropolitana è stata prevista per 10 aree
metropolitane italiane: Bari,
Bari, Bologna,
Bologna, Firenze,
Firenze, Genova,
Genova, Milano,
Milano,
Napoli,
Napoli, Reggio Calabria,
Calabria, Roma,
Roma, Torino,
Torino, Venezia
A queste vanno aggiunte le aree metropolitane riconosciute dalle
regioni a statuto speciale:
speciale: Cagliari,
Cagliari, Catania,
Catania, Messina,
Messina, Palermo,
Palermo,
Trieste
All'ente sono attribuite le funzioni della Provincia e parte delle
funzioni di interesse sovracomunale proprie dei singoli Comuni.
In Italia non è ancora stata istituita nessuna città metropolitana,
metropolitana,
poiché nel 2008 lo scioglimento anticipato delle Camere ha rinviato il
compito di istituire le città metropolitane al Parlamento della XVI
legislatura repubblicana.
23
Revisione della Costituzione
Le modifiche al testo della Costituzione non devono compromettere
compromettere
lo spirito repubblicano e gli ideali sui quali essa si fonda: la forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art.
139) e neanche i principi fondamentali (art. dall'1 al 12).
Secondo la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione per
per
l'adozione delle leggi di revisione della Costituzione e per le altre
leggi costituzionali sono necessarie due deliberazioni di entrambe
entrambe le
camere ad un intervallo non minore di tre mesi ed a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna di queste nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare, quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o 5 Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.
Il progetto di riforma costituzionale
del 2005
Il progetto di riforma costituzionale del 2005 è stato rigettato
dal referendum del 25/26 giugno 2006: il Parlamento italiano
aveva approvato una rilevante modifica delle disposizioni
dell'attuale Costituzione (una cinquantina di articoli furono
modificati da tale legge). Qualora tale riforma fosse entrata in
vigore, si sarebbe prospettata la nascita di una Repubblica
federale con un esecutivo nettamente più forte.
La legge era stata approvata a maggioranza assoluta e,
successivamente, è stato richiesto un referendum
confermativo da tutti e tre i diversi soggetti abilitati a farlo
(almeno un quinto dei membri di una Camera,
cinquecentomila elettori, cinque consigli regionali) per
chiedere all'elettorato la conferma o il rigetto di tale riforma.
riforma.
Attraverso il voto popolare del referendum,
referendum, svoltosi il 2525-26
giugno 2006,
2006, il 61,70% dei votanti (53,70% di affluenza) ha
espresso la volontà di impedire l'entrata in vigore della
riforma, votando NO.
24
Sistema elettorale
Il sistema elettorale, modificabile con una legge ordinaria, è costituito
dall’insieme delle regole che si adottano in una democrazia rappresentativa
rappresentativa per
trasformare le preferenze degli elettori in voti e i voti in seggi
seggi ed è composto da
due elementi fondamentali: il sistema di votazione e il metodo per l'attribuzione
seggi.
seggi. Quest'ultimo richiede l’applicazione di una formula matematica
predefinita, che viene detta formula elettorale.
elettorale.
Tradizionalmente, la formula elettorale era classificabile in due
due grandi categorie:
formule maggioritarie (che sono le più antiche e tendono a premiare i
candidati o partiti vincitori in collegi uninominali o plurinominali);
plurinominali);
formule proporzionali (che sono state elaborate a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento e tendono a stabilire un rapporto proporzionale tra
tra i voti ottenuti
da un partito ed i seggi ad esso assegnati).
Molto brevemente, la differenza fra maggioritario e proporzionale
proporzionale si può
riassumere così: il maggioritario favorisce la governabilità,
governabilità, il proporzionale
favorisce la rappresentatività;
rappresentatività; col primo il parlamento è egemonizzato da pochi
partiti, col secondo il parlamento ha una composizione abbastanza
abbastanza fedele
all'orientamento degli elettori. Spetta al legislatore decidere quale dei due
utilizzare.
A partire dagli anni Novanta si è fatta sempre più ampia una terza
terza categoria,
quella dei sistemi misti in cui compaiono elementi caratterizzanti di entrambe
le due precedenti categorie.
Il sistema elettorale
maggioritario
Il sistema elettorale maggioritario è quello matematicamente più
semplice ed ha accompagnato le prime forme di rappresentanza
politica diretta, nel mondo classico (Grecia) e fin dal Seicento
(mondo anglosassone).
Nei Paesi anglosassoni (tra cui Gran Bretagna, Stati Uniti ed India)
India)
ed in Francia (ma anche in parecchi Stati francofoni) il sistema
maggioritario è basato su un collegio uninominale*
uninominale* in ciascuno dei
quali è in palio un unico seggio, che viene assegnato al candidato
candidato
che ottiene il maggior numero di voti; a differenza di quanto
comunemente si pensa, il sistema uninominale*
uninominale* così posto in
essere è il punto di approdo di un lungo cammino, dato che sia in
in
Gran Bretagna che in Francia si era partiti dall’utilizzo di sistemi
sistemi
plurinominali.
*Il collegio uninominale è l'entità fondamentale per il funzionamento dei sistemi elettorali di
tipo maggioritario (talvolta anche dei sistemi elettorali di tipo
tipo proporzionale). Esso consiste in una
suddivisione territoriale che comprende un certo numero di elettori facenti parte del corpo
corpo
elettorale.
25
Sistema elettorale maggioritario
Nei sistemi maggioritari puri, come quelli in
vigore in Francia,
Francia, Gran Bretagna e negli Stati
Uniti,
Uniti, viene eletto un solo candidato per collegio
uninominale. in tali sistemi, l'intero territorio
nazionale viene suddiviso in tanti collegi quanti
sono i seggi della assemblea da eleggere. In
ciascun collegio le liste elettorali (partiti o
coalizioni) presentano ciascuna il nome di un
solo candidato (da qui l'aggettivo uninominale):
viene eletto il candidato associato alla lista che
ottiene la maggioranza dei voti.
Sistema elettorale proporzionale
Il sistema elettorale proporzionale,
proporzionale, o di lista, fu introdotto nel
corso del Novecento su spinta delle grandi formazioni politiche di
massa, quelle centriste popolari, e quelle di sinistra socialiste.
socialiste. Il
primo paese ad applicarlo fu il Belgio nel 1900.
1900.
Elemento caratterizzante del sistema proporzionale è l'assegnazione
l'assegnazione
dei seggi in circoscrizioni elettorali plurinominali, suddividendoli fra
le varie liste in proporzione ai voti ottenuti. Si presenta quindi
quindi come
un sistema elettorale basato sulla democraticità e rappresentatività
rappresentatività
in quanto permette di fotografare la situazione reale del Paese.
Aspetto positivo, quindi, è la possibilità di una rappresentanza
parlamentare che rifletta in maniera meno distorta possibile la reale
situazione politica di un paese, con una significativa tutela delle
delle
minoranze. Qualora i partiti siano notevolmente frazionati, però,
però, il
proporzionale riflette questo frazionamento reale in parlamento e la
formazione di un governo richiede coalizioni che uniscano più partiti,
partiti,
con conseguente forte instabilità.
26
Sistema elettorale proporzionale
Il sistema proporzionale può prevedere o meno la possibilità per
l'elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato
all'interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti
nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero
numero
maggiore di preferenze. Se invece non è previsto il voto di
preferenza, i candidati vengono scelti secondo l'ordine in cui
compaiono in lista, delegando ai partiti l'individuazione degli eletti:
si parla in questo caso di lista bloccata.
bloccata.
Il voto di preferenza ha benefici controversi. A favore vi è la
maggiore possibilità di scelta per l'elettore; contro vi è il fatto
fatto che il
singolo candidato, per ottenere la preferenza, è costretto ad una
una
costosa campagna elettorale personale, e la necessità di raccogliere
i fondi necessari può potenzialmente stimolare episodi di corruzione.
corruzione.
Sistemi maggioritari corretti
Non esiste dunque un sistema elettorale che si possa considerare perfetto, ma
entrambi i tipi possiedono i propri vantaggi e i propri svantaggi.
svantaggi. Per ovviare a
tali inconvenienti, si sono col tempo andati ad elaborare sistemi
sistemi corretti, o misti,
dei due modelli originari.
L'aspetto negativo del maggioritario è la scarsa, se non nulla, rappresentanza e
di conseguenza tutela delle formazioni politiche minori. Per ovviare
ovviare a tale
problema, è stata proposta e talvolta adottata (ma solo in tempi molto recenti,
dal 1993 in avanti) l'introduzione di quote proporzionali: la maggior
maggior parte dei
seggi viene assegnata con criterio maggioritario uninominale, mentre
mentre una parte
viene assegnata con criterio proporzionale. Il primo esempio in tal senso venne
costituito dalle leggi italiane 276 e 277 del 1993, relative rispettivamente
rispettivamente
all’elezione del Senato ed all’elezione della Camera. Esse erano entrambe
caratterizzate dall’assegnazione di circa il 75% dei seggi in collegi
collegi maggioritari
uninominale; e del restante 25% con criterio proporzionale, previo
previo lo scorporo
dei voti ottenuti dai vincitori dei collegi uninominali. La conseguenza
conseguenza era che il
riparto proporzionale ridimensionava di molto l’effetto maggioritario
maggioritario determinato
dal collegio uninominale, portando la coalizione vincitrice a disporre
disporre di un ridotto
numero di seggi di vantaggio sull’opposizione. Un ulteriore elemento
elemento di
debolezza dei Governi fu determinato dal fatto che, in tal modo, divenivano
determinanti i seggi ottenuti dalle liste minoritarie od estremiste,
estremiste, all’interno della
coalizione vincitrice.
27
Sistemi proporzionali corretti
Si è detto che l'inconveniente
l'inconveniente maggiore provocato dalla proporzionale è quello di creare instabilità
governativa,
governativa, sia perché, garantendo i partiti minori, consegna loro in verità
verità la possibilità di
condizionare i governi in misura ben maggiore del proprio reale peso elettorale, sia perché, a
causa dell'alta frammentazione, le maggioranze sono spesso assai risicate ed esposte a continue
imboscate da parte dell'opposizione.
Per ovviare al primo inconveniente, sono stati elaborati sistemi che limitino il meccanismo
proporzionale sottraendo i partiti minori ai benefici che esso fornirebbe
fornirebbe loro. Esistono due metodi,
uno implicito ed uno esplicito, per ottenere tale scopo:
quello implicito si ottiene limitando la dimensione delle circoscrizioni
circoscrizioni elettorali. Caratteristica
saliente della proporzionale rispetto al maggioritario è, lo abbiamo
abbiamo visto, l'ampio numero di
elettori, e conseguentemente seggi, compresi nella circoscrizione
circoscrizione proporzionale rispetto ai
collegi maggioritari. Riducendo l'ampiezza della circoscrizioni, dunque, si riduce il tasso di
proporzionalità del sistema, diminuendo le probabilità dei partiti
partiti minori di ottenere i pochi
seggi disponibili in ciascuna delle succitate circoscrizioni. È il meccanismo previsto dal
sistema elettorale spagnolo e, de facto, dal sistema elettorale svizzero per la Camera bassa
elvetica.
quello esplicito consiste nell'introdurre una clausola di sbarramento (o di accesso), cioè
una percentuale minima di voti che il partito deve ottenere per poter entrare in Parlamento.
Ne è esempio il sistema elettorale tedesco che stabilisce di regola nel 5% la soglia minima di
voti necessari per entrare a far parte del Bundestag.
Bundestag.
Per aggirare invece il secondo problema, quello delle scarse maggioranze
maggioranze su cui si basano
solitamente i governi nati da elezioni proporzionali, un meccanismo
meccanismo tipico (ma assai poco
utilizzato nel mondo) è quello di attribuire un premio di maggioranza (bonus), consistente in
una quota variabile di seggi assegnati “in regalo” alla lista o coalizione vincitrice della tornata
elettorale, qualora non abbia già raggiunto un livello predeterminato
predeterminato di seggi. Tale sistema
costringe i partiti a coalizzarsi fin da prima delle elezioni come
come accade col maggioritario.
Sistema elettorale italiano
La situazione italiana è complessa e differenziata a
seconda del tipo di elezione. Il sistema proporzionale
puro, in auge per tutte le elezioni italiane prima del
1993, è ancora usato per le elezioni del Parlamento
europeo.
europeo. Anche i restanti appuntamenti elettorali si
svolgono sulla base di sistemi elettorali proporzionali, ma
significativamente corretti con premi di maggioranza
variamente assegnati: nelle elezioni politiche, la riforma
del 2005 ha introdotto, con modalità differenziate fra le
due Camere, una quota minima di seggi pari al 55%
assegnata alla coalizione meglio piazzata nella tornata
elettorale (precedenti: la legge Acerbo del 1923 e la
cosiddetta "legge
"legge truffa"
truffa" del 1953)
1953)
28
Riforma elettorale del 2005
La legge nº 270 del 21 dicembre 2005 è l'attuale legge elettorale
italiana,
italiana, scritta principalmente dal Ministro Roberto Calderoli (che, in
una intervista la definì «una porcata»), denominata proprio per questo
dal politologo Giovanni Sartori Porcellum.
Porcellum. Sostituì le leggi 276 e 277
del 1993 (c.d. Mattarellum),
Mattarellum), introducendo un sistema radicalmente
differente: ha modificato il precedente meccanismo misto, per 3/4
3/4 a
ripartizione maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema
proporzionale corretto,
corretto, a coalizione, con premio di maggioranza, soglie
di sbarramento, ed elezione di più parlamentari contemporaneamente
contemporaneamente
in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze (l'elettore
(l'elettore si
limita a votare solo per delle liste di candidati, senza la possibilità,
possibilità, come
si verifica tuttora per le elezioni europee, regionali e comunali,
comunali,
d'indicare preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi
quindi
completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti).
partiti).
Si è votato con questa legge alle elezioni del 2006 e del 2008.
2008. Su di
essa sono stati promulgati tre referendum,
referendum, formalmente abrogativi, ma
tesi a modificare la legge in più punti. Tali referendum, tenutesi
tenutesi il 21
giugno 2009,
2009, non sono riusciti a raggiungere il quorum del 50% più un
elettore, pertanto sono stati dichiarati non validi.
29