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LA COSTITUZIONE ITALIANA «L'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore.» realizzatore.» (Umberto Terracini, Terracini, presidente dell'Assemblea dell'Assemblea Costituente) Costituente) Alcune domande sulla nostra Costituzione a cui si dovrebbe saper rispondere 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A quale età si vota? Quanti sono i membri del Parlamento? A quanti anni si può essere eletti deputati o senatori? Chi elegge il Presidente della Repubblica? Occorre un’età minima per poter essere eletto Presidente della Repubblica? Quando ha validità un referendum? Su che cosa si può fare un referendum? Che cos’è il federalismo? Che cos’è una legge elettorale? Che cos’è la costituzione? E’ il corpo di leggi fondamentali di uno Stato. Tali leggi sono prodotte dalla sovranità del popolo, di solito per il tramite di una assemblea costituente, cioè di un'assemblea eletta e costituita con lo scopo di scrivere (o riformare drasticamente) e/o adottare una costituzione. 2 La Costituzione: la carta d’identità della nostra democrazia La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. italiano. Fu approvata dall'Assemblea dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. 1948. Un passo indietro Lo Stato italiano nasce, nasce, da un punto di vista istituzionale, con la legge del 17 marzo 1861 che attribuisce a Vittorio Emanuele II, II, «re di Sardegna», e ai suoi successori, il titolo di «re d'Italia». La prima costituzione dello Stato italiano fu lo Statuto albertino, albertino, concesso nel 1848 da Carlo Alberto di Savoia al Regno sardosardopiemontese ed esteso a tutti i territori d'Italia progressivamente annessi al regno sabaudo nel corso delle guerre d'indipendenza. 3 Un passo indietro Lo Statuto albertino fu simile alle altre costituzioni rivoluzionarie vigenti nel 1848 e rese l'Italia una monarchia costituzionale, con concessioni di poteri al popolo su base rappresentativa. Era una tipica costituzione "ottriata", ottriata", ossia concessa dal sovrano, sovrano, e, da un punto di vista giuridico, si caratterizzava per la sua natura "flessibile ", ossia derogabile ed integrabile "flessibile", in forza di atto legislativo ordinario (le sue disposizioni potevano essere, integrate, modificate o abrogate con le stesse procedure previste per le leggi). Lo Statuto albertino divenne la Carta costituzionale della nuova Italia unita e rimase formalmente tale, pur con modifiche, fino al biennio 1944/ 1944/'46 quando fu adottato un regime costituzionale transitorio valido fino all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana. italiana. Chiariamo alcuni concetti Monarchia: Monarchia: governo di uno; si distingue in: assoluta, in cui il monarca ha ogni potere, perché, in base al concetto di "Diritto divino dei re”, re”, l'autorità di un governante deriverebbe direttamente da Dio; Dio; costituzionale, in cui esistono una costituzione, concessa dal sovrano, che pone alcuni limiti al potere del sovrano stesso, un parlamento, parlamento, al quale è attribuita la funzione legislativa, legislativa, un potere giudiziario, al quale è attribuita la funzione giurisdizionale. giurisdizionale. Democrazia: Democrazia: governo del popolo: il suffragio universale, universale, il primato della costituzione, la separazione dei poteri e la separazione tra tra Stato e Chiesa sono le basi della democrazia rappresentativa. Oligarchia: Oligarchia: governo di pochi, di una minoranza, di un gruppo ristretto di persone Egemonia: Egemonia: è il dominio totale di un gruppo su altri gruppi, con o senza la minaccia della forza Tirannide/dispotismo/dittatura/totalitarismo: Tirannide/dispotismo/dittatura/totalitarismo: tiranno è colui che dapprima raggiunge e poi esercita in maniera egemonica il potere attraverso la violenza e il dispotismo, dispotismo, dando vita così ad una tirannide o ad una dittatura. dittatura. Termini assimilabili o sinonimi di tiranno sono perciò despota e dittatore; dittatore; quest’ultimo però è usato per i regimi odierni, i primi due per quelli del passato. 4 La separazione dei poteri La separazione (o divisione) divisione) dei poteri è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto, diritto, in quanto è volta a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro applicazione. Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche legislazione, amministrazione e giurisdizione - e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello Stato, intesi come organi o complessi di organi dello stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. giudiziario. Montesquieu, Montesquieu, filosofo francese, nello Spirito delle leggi, pubblicato nel 1748, 1748, fonda tale teoria sull'idea che “chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti [...]. Perché non si possa abusare del potere occorre che [...] il potere arresti il potere". I tre poteri Nelle moderne democrazie: la funzione legislativa, ossia il potere di fare le leggi, è attribuita al parlamento, nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa, che costituiscono il potere legislativo; la funzione amministrativa è attribuita agli organi che compongono il governo e, alle dipendenze di questo, la pubblica amministrazione, i quali costituiscono il potere esecutivo, cioè il potere di applicare le leggi; la funzione giurisdizionale è attribuita ai giudici, che costituiscono il potere giudiziario, ossia il potere di giudicare, ed eventualmente punire, chi non rispetta le leggi. 5 Una distinzione fondamentale Democrazia diretta: diretta: il potere è esercitato direttamente dal popolo, come avveniva nell'antica Grecia, dove i cittadini si riunivano nell'agorà nell'agorà (piazza) e prendevano direttamente le decisioni che li riguardavano (esempio odierno di democrazia diretta è il referendum). Democrazia indiretta: indiretta: il potere è esercitato da rappresentanti eletti dal popolo (il parlamento), che li delega a decidere al suo posto. Un’ altra distinzione fondamentale Repubblica parlamentare: parlamentare: i cittadini eleggono il parlamento, che, a sua volta, elegge il presidente, che ha funzioni prevalentemente rappresentative dell’unità nazionale. Repubblica presidenziale: presidenziale: il presidente è eletto direttamente dai cittadini ed ha ampi poteri, in quanto è sia capo dello Stato sia capo del governo (es. Stati Uniti). 6 Che cos’è l’Italia? L'Italia è una repubblica parlamentare (quindi a democrazia indiretta) che usa come unici strumenti di democrazia diretta il referendum e l'iniziativa popolare. Come è nata la Costituzione: la Costituente Il 2 giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea dell'Assemblea Costituente, Costituente, con la partecipazione dell'89% degli aventi diritto. Il 54% dei voti (più di 12 milioni) fu per lo stato repubblicano, superando di 2 milioni i voti a favore dei monarchici (che contestarono l'esito). L'Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi: dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana, Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista, socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito comunista, comunista, 18,9% e 104 seggi. 7 Il compromesso costituzionale L'intesa che permise la realizzazione della costituzione è stata più volte definita «compromesso costituzionale», consistente in una commistione di concezioni politiche diverse, risultato di reciproche rinunce e successi: le componenti cattoliche e laiche, comuniste, socialiste, liberali, repubblicane… Composizione e struttura La Costituzione è composta da 139 articoli (ma 5 articoli sono stati abrogati: 115; 124; 128; 129; 130), divisi in quattro sezioni: principi fondamentali (artt (artt.. 11-12); parte prima, diritti e doveri dei cittadini (artt (artt.. 131354); parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (artt (artt.. 5555-139); 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi. 8 Principali caratteristiche È una costituzione scritta (in Gran Bretagna, Bretagna, paese la Costituzione è in forma orale) È una costituzione “rigida ”: significa che è “rigida”: necessario un procedimento parlamentare complesso per la riforma dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza), e che le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale. costituzionale. Principali caratteristiche Mette l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva Si ispira ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare Ratifica i patti lateranensi del 1929, sostituiti da un nuovo concordato con la Chiesa cattolica nel 1984 Accorda una autonomia regionale tanto più marcata nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche 9 I principi fondamentali della repubblica italiana Sono principi non revisionabili. Principio personalista Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”: tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Principio pluralista È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delle delle minoranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle delle associazioni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, com. 1), delle scuole (art. 33, com. 3), delle istituzioni istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, com. 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49). Principio lavorista Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che che nobilita l'uomo. Non è solo un diritto, diritto, bensì anche un dovere che eleva il singolo. I disoccupati, disoccupati, senza colpa, non devono comunque essere discriminati. Principio democratico Già gli altri tre principi sono tipici degli stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela della minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti; ma soprattutto il principio di sovranità popolare popolare (art. 1, com. 2). Principio di uguaglianza Come è affermato con chiarezza nell'art.3, tutti i cittadini, senza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale, comma 1) e devono essere in grado di sviluppare pienamente la loro loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza (uguaglianza sostanziale, comma 2) 10 Principio di laicità e di tolleranza Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, ordine, sovrani e indipendenti (art. 7) e tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge (art. 8) Principio solidarista Esistono doveri civici di solidarietà politica, sociale ed economica economica tra i cittadini. Il principale riferimento è l'art. 2, com. 2; essi rappresentano rappresentano l'interpretazione che la Costituzione ha dato al concetto di stato sociale. sociale. Principio internazionalista Come viene sancito dall'art. 10, l'ordinamento italiano si conforma conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; ciò comporta un "rinvio mobile" ovvero un adattamento automatico di tali norme nel nel nostro ordinamento. Inoltre l'art. 11 consente, in condizioni di parità con gli altri stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare assicurare una pacifica coesistenza tra le Nazioni. Principio pacifista Come viene sancito all' art. 11, la Repubblica italiana ripudia la guerra e promuove gli organismi internazionali per assicurare il mantenimento mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni. Parte prima: diritti e doveri dei cittadini 1. La parte prima è composta da 42 articoli e si divide in: Rapporti civili: dall'articolo 13 al 28 Le libertà individuali: individuali: gli articoli dal 13 al 16 affermano che la libertà è un valore sacro e quindi inviolabile (art. 13), che il domicilio è inviolabile (art. 14), che la corrispondenza è libera e segreta (art. 15), che ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente nel Paese (art. 16). Le libertà collettive: collettive: gli articoli dal 17 al 21 affermano che i cittadini italiani hanno il diritto di riunirsi (art. 17) e di associarsi associarsi liberamente (art. 18), che ogni persona ha il diritto di professare professare liberamente il proprio credo (art. 19), che ogni individuo è libero libero di professare il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione (art. 21). Il diritto penale: penale: gli articoli dal 22 al 28 affermano il principio della forza legittima (art. 23), il diritto attivo e passivo alla difesa difesa in tribunale (art. 24), il principio di legalità della pena (art. 25), 25), limitazioni all'estradizione dei cittadini (art. 26), il principio principio di personalità nella responsabilità penale (art. 27, com. 1), il principio principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27, com. 2) ed il principio principio di umanità e rieducatività della pena (art. 27, com. 3). 11 2. 3. Rapporti eticoetico-sociali: dall'articolo 29 al 34 la famiglia gli articoli dal 29 al 31 affermano che la Repubblica italiana riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e afferma anche che è di dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. la salute l'art. 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. Afferma inoltre che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che la legge "non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". l'arte e la cultura l'art. 33 afferma che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. la scuola l'art. 34 afferma che la scuola è aperta a tutti. Rapporti economici: dall'articolo 35 al 47 l'organizzazione del lavoro: lavoro: gli articoli dal 35 al 47 affermano che la Repubblica tutela il lavoro e la libertà di emigrazione (art. 35), il diritto al giusto salario (art. 36, com. 1), la durata massima della giornata lavorativa (art. 36, com. 2), il diritto/dovere al riposo settimanale (art. 36, com. 3), il lavoro femminile e minorile (art. 37), i lavoratori invalidi, malati, anziani o disoccupati (art. 38), la libertà di organizzazione sindacale (art. 39), il diritto di sciopero (art. 40), la libertà di iniziativa economica (art. 41), il diritto alla proprietà (art. 42), la possibilità ed i limiti all'espropriazione (art 43), la proprietà terriera (art. 44), le cooperative e l'artigianato (art. 45), la collaborazione tra i lavoratori (art. 46) ed il risparmio (art. 47). 12 4. Rapporti politici: dall'articolo 48 al 54 Le elezioni: elezioni: l'art. 48 afferma che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età; afferma anche che il voto è personale ed eguale, libero e segreto, e che il suo esercizio è dovere civico. I partiti: partiti: l'art. 49 afferma il principio della libertà di associarsi in partiti e del pluripartitismo politico. Le tasse: tasse: l'art. 53 afferma che il dovere di tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche pagando le tasse (com. 1) ed il principio di progressività della tassazione (com. 2). I doveri: doveri: l'art. 52 afferma il dovere di difendere la patria mentre l'art. 54 afferma il dovere di essere fedeli alla Repubblica, alla Costituzione ed alle leggi. Parte seconda: ordinamento della repubblica Il Parlamento: Parlamento: dall'articolo 55 al 82: "Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero“ (art. 56); "Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero". La Formazione delle Leggi: dall'articolo 70 al 82 Il Presidente della Repubblica: Repubblica: dall'articolo 83 al 91 Il Consiglio dei Ministri: dall'articolo 92 al 96 La Pubblica Amministrazione: dall'articolo 97 al 98 Gli Organi Ausiliari: dall'articolo 99 al 100 La Magistratura: Magistratura: dall'articolo 101 al 113 Le Regioni, le Province, i Comuni: dall'articolo 114 al 133 Garanzie Costituzionali: dall'articolo 134 al 139 13 Il Parlamento Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'Organo l'Organo costituzionale titolare della funzione legislativa. legislativa. Il Parlamento ha una struttura bicamerale perfetta, perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni identiche: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. Repubblica. La prima è formata da 630 Deputati e la seconda da 315 Senatori cui vanno aggiunti i Senatori di diritto e a vita (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i Senatori a vita. vita. Secondo il disposto dell'art. dell'art. 59 della Costituzione essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e sono nominati (fino massimo di 5) dal presidente della Repubblica. Repubblica. Una legislatura (dovrebbe) dura(re) 5 anni. Elezioni del Parlamento Italiano 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18 aprile 1948: 1948: Elezioni politiche italiane del 1948 7 giugno 1953: 1953: Elezioni politiche italiane del 1953 25 maggio 1958: 1958: Elezioni politiche italiane del 1958 28 aprile 1963: 1963: Elezioni politiche italiane del 1963 19 maggio 1968: 1968: Elezioni politiche italiane del 1968 7 maggio 1972: 1972: Elezioni politiche italiane del 1972 20 giugno 1976: 1976: Elezioni politiche italiane del 1976 3 giugno 1979: 1979: Elezioni politiche italiane del 1979 26 giugno 1983: 1983: Elezioni politiche italiane del 1983 14 giugno 1987: 1987: Elezioni politiche italiane del 1987 5 aprile 1992: 1992: Elezioni politiche italiane del 1992 2727-28 marzo 1994: 1994: Elezioni politiche italiane del 1994 21 aprile 1996: 1996: Elezioni politiche italiane del 1996 13 maggio 2001: 2001: Elezioni politiche italiane del 2001 9-10 aprile 2006: 2006: Elezioni politiche italiane del 2006 1313-14 aprile 2008: 2008: Elezioni politiche italiane del 2008 14 Il Parlamento La sede della Camera dei Deputati è a Palazzo Montecitorio; la sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama; entrambe le camere sono presiedute da un proprio presidente. In alcune circostanze le due camere si riuniscono in seduta comune: per esempio per l'elezione del presidente della Repubblica. Chi altri può fare le leggi oltre al Parlamento? Anche il Governo ( artt. artt. 7676-77 della Costituzione) può emanare un atto avente forza di legge (chiamato decreto legge), legge), ma questo deve essere confermato successivamente dal Parlamento, pena la decadenza del decreto legge. Inoltre il Parlamento può delegare il Governo (tramite una legge chiamata appunto legge delega), delega), affinché legiferi su una certa materia, ma al contempo stabilisce i margini entro i quali il Governo può muoversi nel legiferare. L'atto normativo emanato in questo modo dal Governo prende il nome di decreto legislativo. legislativo. C’è poi l'istituto della proposta di legge di carattere popolare, effettuata tramite la raccolta di almeno 50mila firme. Ma il compito di legiferare, nell’ultima legislatura, è stato usurpato dal potere esecutivo nel 90% delle volte: su 68 leggi approvate 61 erano su iniziativa del Governo, stando ai dati dell’Osservatorio civico sul Parlamento italiano del giugno 2009. 15 Il Governo Il Governo in Italia è un organo complesso dello Stato, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri, nonché dai sottosegretari di stato; tale organo è posto al vertice del potere esecutivo. Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma. “In Parlamento ormai si lavora davvero poco. In 19 settimane, ovvero dall'inizio dell'anno, a Montecitorio le ore d'aula sono state poco meno di 305, ovvero 16 per ogni settimana lavorativa. Che poi va dal lunedì pomeriggio (pochissimi sugli scranni) al giovedì. Le sedute sono state 60, ma è fallito il tentativo del presidente Fini di prolungare i lavori al venerdì. L'attività è quasi del tutto assorbita dai provvedimenti del governo. Su 40 approvati nel 2010, sono 23 i ddl governativi, 10 decreti e solo sette disegni di legge di iniziativa parlamentare”. “Al Senato va anche peggio. Settimana "cortissima" ancor più a Palazzo Madama, dove non si è mai tenuta una seduta il lunedì o il venerdì… le ore lavorate risultano essere 179, in queste prime 19 settimane. Media invidiabile per qualsiasi lavoratore: 9 ore a settimana. E i progetti di legge approvati nel 2010 sono stati infatti 19: quindici di iniziativa governativa, quattro parlamentare”. Fonte: “La Repubblica” del 18 maggio 2010 16 Il Governo Il presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal presidente della Repubblica dopo una serie di consultazioni tra i rappresentanti del Parlamento. Anche i Ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica. Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica e successivamente si reca in entrambe le camere del Parlamento per ottenerne la fiducia, tramite una votazione effettuata per appello nominale dei rappresentati eletti detta voto di fiducia. fiducia. Il governo deve presentarsi in Parlamento per chiederne la fiducia entro dieci giorni dalla nomina. Questione di fiducia Il governo pone la questione di fiducia su una legge (o più comunemente su un emendamento ad una legge), qualificando tale atto come fondamentale della propria azione politica e facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica. carica. Ponendo la fiducia tutti gli emendamenti decadono e la legge deve deve essere votata così come è stata presentata. Nel caso in cui il Parlamento respinga la questione di fiducia posta dal Governo, quest'ultimo è considerato privo della fiducia della Camera/Senato Camera/Senato e pertanto è tenuto a rassegnare il mandato nelle mani del Capo dello dello Stato. Esistono altri due casi in cui il governo può porre la questione di fiducia: successivamente al "rimpasto" cioè una modifica nella composizione del gabinetto e successivamente alla modifica del programma di governo. Nella pratica politica tale strumento viene usato dal Governo per per compattare (o ricattare) la maggioranza parlamentare che lo sostiene o per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione: fino a al 20 maggio 2010, 31 fiducie richieste. 17 Il Presidente della Repubblica Il Presidente della repubblica è la massima figura istituzionale rappresentativa di uno Stato con forma di governo repubblicana e generalmente corrisponde al rango di capo di stato. stato. In Italia dura in carica 7 anni, è eletto dal Parlamento, oltre ad avere funzioni di rappresentanza dell'unità nazionale e di garante del rispetto della carta costituzionale, ha un certo numero di funzioni in campo esecutivo, legislativo e giudiziario, nonché di indirizzo politico: promulga le leggi, nomina alcuni membri in importanti organismi istituzionali e presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, è destinatario di ricorsi straordinari contro la pubblica amministrazione, può rinviare alle camere un atto legislativo, può concedere la grazia ecc. La Corte costituzionale La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni, regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra Regioni sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. inoltre spetta alla Corte giudicare l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo. E’ composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 18 Amnistia, indulto, grazia L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale; l’amnistia comporta l’estinzione di un determinato reato, con l’indulto viene condonata in tutto o in parte la pena inflitta per un reato, ma non si cancella il reato. La grazia è concessa dal Presidente della Repubblica, con la necessaria controfirma del Ministro della Giustizia ad un singolo detenuto. Quanti i detenuti? Attualmente (maggio 2010) i detenuti sono 67.593, 23.000 in più più del limite massimo consentito dalla capienza delle carceri – 44.218 posti - e 600 in più più rispetto al limite di tollerabilità tollerabilità di 66.905 detenuti: 24.910 stranieri; 36.001 i condannati in via definitiva, gli altri in attesa di giudizio; condannati all’ all’ergastolo sono 1493 (11.460 sono i detenuti che devono scontare una pena residua di 1 anno). 19 Plebiscito e referendum Plebiscito: Plebiscito: presso i Romani indicava la deliberazione della sola plebe riunita nei concilia plebis; il termine ha conservato il significato di voto popolare, distanziandosi fondamentalmente dal referendum in quanto il plebiscito viene definito come scelta scelta popolare di tipo politico (per l’Italia ricordiamo i plebisciti del 1860 di annessione per la costituzione del Regno d'Italia); il plebiscito è stato usato storicamente più volte per avere una convalida popolare a situazioni di fatto, con votazioni spesso dall'esito scontato, da cui il termine plebiscitario è entrato nell'uso comune per indicare un voto a larghissima maggioranza, la maggior parte delle volte ottenuto con mezzi non democratici, con violenze o brogli. brogli. Referendum: Referendum: tutti i cittadini con diritto di voto (in Italia i maggiorenni) vengono consultati direttamente su alcuni temi specifici; si differenzia dal plebiscito, plebiscito, in quanto il suo uso è ben regolamentato e può anche essere frequente. In pratica, il referendum può essere considerato uno strumento democratico, democratico, mentre la valenza democratica del plebiscito risulta dubbia. Il referendum in Italia Il referendum è normalmente riservato all'abrogazione all'abrogazione di leggi ordinarie: occorrono le firme di 500.000 elettori o 5 Consigli regionali per proporre un referendum abrogativo di una legge (ma sono escluse le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali). Solo in caso di modifiche alla Costituzione può essere indetto un referendum consultivo; si possono inoltre indire referendum riguardanti la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni o il passaggio da una Regione ad un'altra di Province o Comuni (art. 132). 20 I principali referendum della storia italiana I referendum abrogativi su scala nazionale in Italia sono stati in totale 62 (per 27 dei quali non si è raggiunto il quorum: 24 dal 1997 ad oggi). A questi vanno aggiunti 4 referendum non abrogativi. Ricordiamo almeno i seguenti: 2 giugno 1946: 1946: referendum istituzionale 1974: referendum sul divorzio 1987: referendum sul nucleare 1993: referendum sul sistema elettorale 2006: referendum costituzionale (fallito) Il federalismo La nuova Costituzione repubblicana ridiede dignità alle autonomie locali, conculcate dal fascismo, e istituì le Regioni quali enti autonomi con poteri legislativi: in verità però l'autonomia delle regioni, venne applicata con grossi limiti soltanto nel 1970 a causa delle dure opposizioni politiche del governo centrale alla possibilità di amministrazioni regionali rette da forze di opposizione, come in Emilia e in Toscana. Oggi alcune forze politiche aspirano a rendere molto più autonome le regioni (con il passaggio di attribuzione di poteri su talune materie - ad esempio scuola, scuola, sanità, sanità, polizia locale dallo stato alle regioni), regioni), e un’importante mutamento in tal senso si è avuto con la riforma della Costituzione Italiana del 2001 che ha notevolmente ampliato le competenze regionali. Il 19 maggio 2010 commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera della al decreto legislativo sul federalismo demaniale, il primo dei tre decreti attuativi previsti (a inizio giugno dovrebbe essere pronto il secondo decreto, quello sulle entrate). 21 Le regioni Le regioni sono, assieme ai comuni, comuni, alle province, province, alle città metropolitane e allo stato centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana. Italiana. Ogni regione è un ente autonomo con propri statuti, poteri e funzioni. Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. 131, 131, sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno statuto speciale di autonomia ed una di queste (Trentino (Trentino--Alto Adige/Südtirol Adige/Südtirol)) è costituita dalle uniche province autonome, autonome, dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni, dell'ordinamento italiano (Trento (Trento e Bolzano). Bolzano). Gli organi della regione sono indicati dall'art. dall'art. 121 della Costituzione e sono: il consiglio regionale; regionale; la giunta regionale; regionale; il presidente della giunta regionale. regionale. - Le province La Provincia è un ente locale territoriale il cui territorio è per estensione inferiore a quello della Regione (della quale, a sua volta, fa parte) e comprende il territorio di più Comuni. Comuni. La disciplina delle Province è contenuta nel titolo V della parte II della Costituzione (artt. artt. 114 ss.) Attualmente le province italiane sono 110, 110, includendo nel computo la Regione Valle d'Aosta che svolge anche funzioni provinciali. Tre di queste, la provincia di BarlettaBarletta-AndriaAndria-Trani, Trani, la provincia di Fermo e la provincia di Monza e della Brianza, Brianza, sono state istituite, ma non sono ancora operative. Il numero delle province italiane è costantemente aumentato nel dopoguerra: nel 1968 viene istituita la provincia di Pordenone, Pordenone, cui segue nel 1970 quella di Isernia e nel 1974 quella di Oristano, Oristano, per un totale di 95 province (inclusa la Valle d'Aosta). d'Aosta). L'incremento diviene più sostanziale nel 1992 con la creazione di ben 8 province: VerbanoVerbano-CusioCusioOssola, Ossola, Biella, Biella, Lecco, Lecco, Lodi, Lodi, Rimini, Rimini, Prato, Prato, Crotone, Crotone, Vibo Valentia, Valentia, mentre Forlì viene rinominata ForlìForlì-Cesena. Cesena. Nel 2001 la Regione Autonoma della Sardegna istituisce altre 4 province, divenute operative operative nel 2005: 2005: OlbiaOlbia-Tempio, Tempio, Ogliastra, Ogliastra, Medio Campidano e CarboniaCarboniaIglesias; Iglesias; mentre nel 2004 il Parlamento ha istituito le 3 province di Monza e della Brianza, Brianza, di Fermo e di BarlettaBarletta-AndriaAndria-Trani che sono diventate operative in seguito alle elezioni provinciali di giugno giugno 2009. 22 Le province Gestiscono strade, trasporto pubblico extraurbano, immobili scolastici, corsi di formazione professionale, sovrintendono ai Centri per l’impiego, si occupano di promozione turistica e sportiva del territorio. Alcune forze politiche, di orientamento trasversale, propongono l'abolizione l'abolizione delle province. province. Secondo i favorevoli all'abolizione, il federalismo avrebbe sì spostato molte competenze agli enti locali, ma queste sarebbero svolte in prevalenza da Comuni e Regioni. Le province avrebbero inoltre organici troppo ampi in rapporto alla popolazione del territorio amministrato, competenze che si sovrappongono a quelle degli altri enti locali, la più bassa produttività del lavoro lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni. Secondo un’ inchiesta del giornale “la Repubblica” (del 5 marzo 2010), le province costano allo stato italiano 14 miliardi di euro all’anno (160 euro pro capite) e vi lavorano 61 mila persone; se ne contano 19 con meno di 200 mila abitanti (il 17% del totale) e ci sono richieste per istituirne altre 21. Le città metropolitane La Città metropolitana è un ente amministrativo italiano, italiano, previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica italiana (dopo la riforma dell'Ordinamento della Repubblica del 2001, 2001, con la modifica del Titolo V della Costituzione). Corrisponde al concetto internazionale di metropoli. metropoli. L'istituzione della Città metropolitana è stata prevista per 10 aree metropolitane italiane: Bari, Bari, Bologna, Bologna, Firenze, Firenze, Genova, Genova, Milano, Milano, Napoli, Napoli, Reggio Calabria, Calabria, Roma, Roma, Torino, Torino, Venezia A queste vanno aggiunte le aree metropolitane riconosciute dalle regioni a statuto speciale: speciale: Cagliari, Cagliari, Catania, Catania, Messina, Messina, Palermo, Palermo, Trieste All'ente sono attribuite le funzioni della Provincia e parte delle funzioni di interesse sovracomunale proprie dei singoli Comuni. In Italia non è ancora stata istituita nessuna città metropolitana, metropolitana, poiché nel 2008 lo scioglimento anticipato delle Camere ha rinviato il compito di istituire le città metropolitane al Parlamento della XVI legislatura repubblicana. 23 Revisione della Costituzione Le modifiche al testo della Costituzione non devono compromettere compromettere lo spirito repubblicano e gli ideali sui quali essa si fonda: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139) e neanche i principi fondamentali (art. dall'1 al 12). Secondo la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione per per l'adozione delle leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi costituzionali sono necessarie due deliberazioni di entrambe entrambe le camere ad un intervallo non minore di tre mesi ed a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di queste nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare, quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o 5 Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Il progetto di riforma costituzionale del 2005 Il progetto di riforma costituzionale del 2005 è stato rigettato dal referendum del 25/26 giugno 2006: il Parlamento italiano aveva approvato una rilevante modifica delle disposizioni dell'attuale Costituzione (una cinquantina di articoli furono modificati da tale legge). Qualora tale riforma fosse entrata in vigore, si sarebbe prospettata la nascita di una Repubblica federale con un esecutivo nettamente più forte. La legge era stata approvata a maggioranza assoluta e, successivamente, è stato richiesto un referendum confermativo da tutti e tre i diversi soggetti abilitati a farlo (almeno un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori, cinque consigli regionali) per chiedere all'elettorato la conferma o il rigetto di tale riforma. riforma. Attraverso il voto popolare del referendum, referendum, svoltosi il 2525-26 giugno 2006, 2006, il 61,70% dei votanti (53,70% di affluenza) ha espresso la volontà di impedire l'entrata in vigore della riforma, votando NO. 24 Sistema elettorale Il sistema elettorale, modificabile con una legge ordinaria, è costituito dall’insieme delle regole che si adottano in una democrazia rappresentativa rappresentativa per trasformare le preferenze degli elettori in voti e i voti in seggi seggi ed è composto da due elementi fondamentali: il sistema di votazione e il metodo per l'attribuzione seggi. seggi. Quest'ultimo richiede l’applicazione di una formula matematica predefinita, che viene detta formula elettorale. elettorale. Tradizionalmente, la formula elettorale era classificabile in due due grandi categorie: formule maggioritarie (che sono le più antiche e tendono a premiare i candidati o partiti vincitori in collegi uninominali o plurinominali); plurinominali); formule proporzionali (che sono state elaborate a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e tendono a stabilire un rapporto proporzionale tra tra i voti ottenuti da un partito ed i seggi ad esso assegnati). Molto brevemente, la differenza fra maggioritario e proporzionale proporzionale si può riassumere così: il maggioritario favorisce la governabilità, governabilità, il proporzionale favorisce la rappresentatività; rappresentatività; col primo il parlamento è egemonizzato da pochi partiti, col secondo il parlamento ha una composizione abbastanza abbastanza fedele all'orientamento degli elettori. Spetta al legislatore decidere quale dei due utilizzare. A partire dagli anni Novanta si è fatta sempre più ampia una terza terza categoria, quella dei sistemi misti in cui compaiono elementi caratterizzanti di entrambe le due precedenti categorie. Il sistema elettorale maggioritario Il sistema elettorale maggioritario è quello matematicamente più semplice ed ha accompagnato le prime forme di rappresentanza politica diretta, nel mondo classico (Grecia) e fin dal Seicento (mondo anglosassone). Nei Paesi anglosassoni (tra cui Gran Bretagna, Stati Uniti ed India) India) ed in Francia (ma anche in parecchi Stati francofoni) il sistema maggioritario è basato su un collegio uninominale* uninominale* in ciascuno dei quali è in palio un unico seggio, che viene assegnato al candidato candidato che ottiene il maggior numero di voti; a differenza di quanto comunemente si pensa, il sistema uninominale* uninominale* così posto in essere è il punto di approdo di un lungo cammino, dato che sia in in Gran Bretagna che in Francia si era partiti dall’utilizzo di sistemi sistemi plurinominali. *Il collegio uninominale è l'entità fondamentale per il funzionamento dei sistemi elettorali di tipo maggioritario (talvolta anche dei sistemi elettorali di tipo tipo proporzionale). Esso consiste in una suddivisione territoriale che comprende un certo numero di elettori facenti parte del corpo corpo elettorale. 25 Sistema elettorale maggioritario Nei sistemi maggioritari puri, come quelli in vigore in Francia, Francia, Gran Bretagna e negli Stati Uniti, Uniti, viene eletto un solo candidato per collegio uninominale. in tali sistemi, l'intero territorio nazionale viene suddiviso in tanti collegi quanti sono i seggi della assemblea da eleggere. In ciascun collegio le liste elettorali (partiti o coalizioni) presentano ciascuna il nome di un solo candidato (da qui l'aggettivo uninominale): viene eletto il candidato associato alla lista che ottiene la maggioranza dei voti. Sistema elettorale proporzionale Il sistema elettorale proporzionale, proporzionale, o di lista, fu introdotto nel corso del Novecento su spinta delle grandi formazioni politiche di massa, quelle centriste popolari, e quelle di sinistra socialiste. socialiste. Il primo paese ad applicarlo fu il Belgio nel 1900. 1900. Elemento caratterizzante del sistema proporzionale è l'assegnazione l'assegnazione dei seggi in circoscrizioni elettorali plurinominali, suddividendoli fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti. Si presenta quindi quindi come un sistema elettorale basato sulla democraticità e rappresentatività rappresentatività in quanto permette di fotografare la situazione reale del Paese. Aspetto positivo, quindi, è la possibilità di una rappresentanza parlamentare che rifletta in maniera meno distorta possibile la reale situazione politica di un paese, con una significativa tutela delle delle minoranze. Qualora i partiti siano notevolmente frazionati, però, però, il proporzionale riflette questo frazionamento reale in parlamento e la formazione di un governo richiede coalizioni che uniscano più partiti, partiti, con conseguente forte instabilità. 26 Sistema elettorale proporzionale Il sistema proporzionale può prevedere o meno la possibilità per l'elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all'interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero numero maggiore di preferenze. Se invece non è previsto il voto di preferenza, i candidati vengono scelti secondo l'ordine in cui compaiono in lista, delegando ai partiti l'individuazione degli eletti: si parla in questo caso di lista bloccata. bloccata. Il voto di preferenza ha benefici controversi. A favore vi è la maggiore possibilità di scelta per l'elettore; contro vi è il fatto fatto che il singolo candidato, per ottenere la preferenza, è costretto ad una una costosa campagna elettorale personale, e la necessità di raccogliere i fondi necessari può potenzialmente stimolare episodi di corruzione. corruzione. Sistemi maggioritari corretti Non esiste dunque un sistema elettorale che si possa considerare perfetto, ma entrambi i tipi possiedono i propri vantaggi e i propri svantaggi. svantaggi. Per ovviare a tali inconvenienti, si sono col tempo andati ad elaborare sistemi sistemi corretti, o misti, dei due modelli originari. L'aspetto negativo del maggioritario è la scarsa, se non nulla, rappresentanza e di conseguenza tutela delle formazioni politiche minori. Per ovviare ovviare a tale problema, è stata proposta e talvolta adottata (ma solo in tempi molto recenti, dal 1993 in avanti) l'introduzione di quote proporzionali: la maggior maggior parte dei seggi viene assegnata con criterio maggioritario uninominale, mentre mentre una parte viene assegnata con criterio proporzionale. Il primo esempio in tal senso venne costituito dalle leggi italiane 276 e 277 del 1993, relative rispettivamente rispettivamente all’elezione del Senato ed all’elezione della Camera. Esse erano entrambe caratterizzate dall’assegnazione di circa il 75% dei seggi in collegi collegi maggioritari uninominale; e del restante 25% con criterio proporzionale, previo previo lo scorporo dei voti ottenuti dai vincitori dei collegi uninominali. La conseguenza conseguenza era che il riparto proporzionale ridimensionava di molto l’effetto maggioritario maggioritario determinato dal collegio uninominale, portando la coalizione vincitrice a disporre disporre di un ridotto numero di seggi di vantaggio sull’opposizione. Un ulteriore elemento elemento di debolezza dei Governi fu determinato dal fatto che, in tal modo, divenivano determinanti i seggi ottenuti dalle liste minoritarie od estremiste, estremiste, all’interno della coalizione vincitrice. 27 Sistemi proporzionali corretti Si è detto che l'inconveniente l'inconveniente maggiore provocato dalla proporzionale è quello di creare instabilità governativa, governativa, sia perché, garantendo i partiti minori, consegna loro in verità verità la possibilità di condizionare i governi in misura ben maggiore del proprio reale peso elettorale, sia perché, a causa dell'alta frammentazione, le maggioranze sono spesso assai risicate ed esposte a continue imboscate da parte dell'opposizione. Per ovviare al primo inconveniente, sono stati elaborati sistemi che limitino il meccanismo proporzionale sottraendo i partiti minori ai benefici che esso fornirebbe fornirebbe loro. Esistono due metodi, uno implicito ed uno esplicito, per ottenere tale scopo: quello implicito si ottiene limitando la dimensione delle circoscrizioni circoscrizioni elettorali. Caratteristica saliente della proporzionale rispetto al maggioritario è, lo abbiamo abbiamo visto, l'ampio numero di elettori, e conseguentemente seggi, compresi nella circoscrizione circoscrizione proporzionale rispetto ai collegi maggioritari. Riducendo l'ampiezza della circoscrizioni, dunque, si riduce il tasso di proporzionalità del sistema, diminuendo le probabilità dei partiti partiti minori di ottenere i pochi seggi disponibili in ciascuna delle succitate circoscrizioni. È il meccanismo previsto dal sistema elettorale spagnolo e, de facto, dal sistema elettorale svizzero per la Camera bassa elvetica. quello esplicito consiste nell'introdurre una clausola di sbarramento (o di accesso), cioè una percentuale minima di voti che il partito deve ottenere per poter entrare in Parlamento. Ne è esempio il sistema elettorale tedesco che stabilisce di regola nel 5% la soglia minima di voti necessari per entrare a far parte del Bundestag. Bundestag. Per aggirare invece il secondo problema, quello delle scarse maggioranze maggioranze su cui si basano solitamente i governi nati da elezioni proporzionali, un meccanismo meccanismo tipico (ma assai poco utilizzato nel mondo) è quello di attribuire un premio di maggioranza (bonus), consistente in una quota variabile di seggi assegnati “in regalo” alla lista o coalizione vincitrice della tornata elettorale, qualora non abbia già raggiunto un livello predeterminato predeterminato di seggi. Tale sistema costringe i partiti a coalizzarsi fin da prima delle elezioni come come accade col maggioritario. Sistema elettorale italiano La situazione italiana è complessa e differenziata a seconda del tipo di elezione. Il sistema proporzionale puro, in auge per tutte le elezioni italiane prima del 1993, è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo. europeo. Anche i restanti appuntamenti elettorali si svolgono sulla base di sistemi elettorali proporzionali, ma significativamente corretti con premi di maggioranza variamente assegnati: nelle elezioni politiche, la riforma del 2005 ha introdotto, con modalità differenziate fra le due Camere, una quota minima di seggi pari al 55% assegnata alla coalizione meglio piazzata nella tornata elettorale (precedenti: la legge Acerbo del 1923 e la cosiddetta "legge "legge truffa" truffa" del 1953) 1953) 28 Riforma elettorale del 2005 La legge nº 270 del 21 dicembre 2005 è l'attuale legge elettorale italiana, italiana, scritta principalmente dal Ministro Roberto Calderoli (che, in una intervista la definì «una porcata»), denominata proprio per questo dal politologo Giovanni Sartori Porcellum. Porcellum. Sostituì le leggi 276 e 277 del 1993 (c.d. Mattarellum), Mattarellum), introducendo un sistema radicalmente differente: ha modificato il precedente meccanismo misto, per 3/4 3/4 a ripartizione maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema proporzionale corretto, corretto, a coalizione, con premio di maggioranza, soglie di sbarramento, ed elezione di più parlamentari contemporaneamente contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze (l'elettore (l'elettore si limita a votare solo per delle liste di candidati, senza la possibilità, possibilità, come si verifica tuttora per le elezioni europee, regionali e comunali, comunali, d'indicare preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti). partiti). Si è votato con questa legge alle elezioni del 2006 e del 2008. 2008. Su di essa sono stati promulgati tre referendum, referendum, formalmente abrogativi, ma tesi a modificare la legge in più punti. Tali referendum, tenutesi tenutesi il 21 giugno 2009, 2009, non sono riusciti a raggiungere il quorum del 50% più un elettore, pertanto sono stati dichiarati non validi. 29