Contratto: SCUOLE PRIVATE - Materne

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Contratto: SCUOLE PRIVATE - Materne
Contratto: SCUOLE PRIVATE - Materne - FISM
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti delle scuole materne non statali
13 GENNAIO 1995
(Decorrenza: 1° ottobre 1994 - Scadenza: 31 dicembre 1997)
La parte economica scadrà il 31 dicembre 1995
rinnovato per la parte economica
11 GIUGNO 1996
(Decorrenza: 1° gennaio 1996 - Scadenza: 31 dicembre 1997)
Parti stipulanti
Federazione italiana scuole materne (FISM)
e
SINASCEL-CISL
SISM-CISL
Sindacato nazionale scuola CGIL
UIL-Scuola
Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola (SNALS)
(Il testo dell'accordo di rinnovo della parte economica è riportato in calce al testo del c.c.n.l.)
Testo del c.c.n.l.
I
SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1
(Sfera di applicazione del contratto)
Il presente contratto si applica al personale dipendente delle scuole materne gestite da enti,
da privati e da enti morali aderenti e rappresentati dalla FISM, ivi compresa le IPAB, per quanto
compatibile con le norme di legge.
La presente normativa può applicarsi anche ad altri istituti non associati alla FISM a
condizione che accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta
portata a conoscenza delle parti contraenti tramite raccomandata A.R.
Il c.c.n.l. è applicabile anche per i rapporti di lavoro concernenti attività similari ad istruzione
scolare e prescolare, rivolte ai bambini (esempio colonie estive e soggiorno).
Il c.c.n.l. si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione
italiana scuole materne salvo che sia già in atto l'applicazione di altro contratto nazionale di
lavoro più favorevole ai lavoratori.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo
indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato.
Art. 2
(Decorrenza e durata)
Il presente contratto collettivo decorre dal 1° ottobre 1994 ed ha scadenza 31 dicembre
1995 per materie retributive e 31 dicembre 1997 per materie normative.
Qualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale di 3 mesi dalla data di scadenza del
contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposto, a partire dal mese successivo,
ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un incremento provvisorio
delle retribuzioni.
Tale incremento, applicato ai minimi contrattuali vigenti ed alla contingenza sarà pari al
30% del tasso di inflazione programmata e al 50% sempre al tasso di inflazione programmata,
dopo 6 mesi di vacanza contrattuale.
I suddetti incrementi (indennità di vacanza contrattuale) cesseranno di essere erogati dalla
decorrenza dell'accordo di rinnovo contrattuale.
In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
Qualora intervenissero modifiche strutturali delle scuole, disposte dalle competenti autorità
scolastiche, le parti si incontreranno per concordare eventuali variazioni delle norme del
presente c.c.n.l.
Art. 3
(Inscindibilità delle norme contrattuali)
Le parti stipulanti convengono che le norme del presente contratto in quanto realizzano
trattamenti normativi ed economici minimi globalmente valutati dalle parti, debbono essere
considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e
sostituiscono ad ogni effetto il precedente c.c.n.l. salvo le norme espressamente richiamate.
Art. 4
(Ambito del rapporto)
Ai fini del presente contratto è Scuola materna il complesso delle attività educative e
scolastico-formative di cui all'art. 1, comma 1.
La Scuola è retta dal legale rappresentante, il quale provvede all'organizzazione della
Scuola, ne determina l'indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale
nei rapporti con i terzi.
Il personale direttivo coordina l'attività didattica delle Scuole unitamente agli organi
collegiali nel rispetto delle finalità delle Scuole.
Ai docenti nell'ambito dell'attuazione dello specifico progetto educativo della Scuola, è
garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli
alunni e dei genitori e nel rispetto delle norme costituzionali.
In ogni Scuola sono istituiti gli organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale
docente, direttivo e A.T.A. (Ausiliario, Tecnico ed Amministrativo) così come previsto dalle leggi
vigenti relative agli Organi collegiali della Scuola.
II
CLASSIFICAZIONE
Art. 5
(Classificazione)
Ai fini del presente contratto il personale è classificato come segue:
I Livello
Personale ausiliario: bidelli, lavoranti di cucina addetti alle pulizie, accompagnatrici di bus;
II Livello
Personale esecutivo: cuochi, impiegati d'ordine, custodi, portieri;
III Livello
Puericultrici, cuochi in possesso di diploma di scuola alberghiera ovvero con più di 5 anni di
servizio alle dipendenze dello stesso istituto con la medesima mansione, economi;
IV Livello
Segretari, docenti di scuola materna, compresi coloro che sono assunti per lo svolgimento
delle attività di sostegno degli alunni portatori di handicap, assistenti di colonie, personale
educativo degli asili nido, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
altro personale con idoneo diploma;
V Livello
Personale direttivo senza insegnamento: direttori di scuola materna con 5 o più sezioni o
responsabile di due scuole.
Art. 6
(Mutamenti di qualifica)
Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per
almeno 6 giorni lavorativi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per
l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.
Quando il periodo superi i 3 mesi continuativi in un anno scolastico il dipendente ha diritto a
tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato segnato comportano.
Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il
livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza
nelle voci di paga base e contingenza.
Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione
di personale temporaneamente assente con il diritto alla conservazione del posto, non
comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo la
differenza di retribuzione.
Art. 7
(Mansioni promiscue)
Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la retribuzione
mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di
quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le
mansioni affidategli.
Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza
viene considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si riferisce per l'orario e la
retribuzione secondo l'art. 25.
Al docente cui sia stato affidato un incarico di coordinamento di una scuola da 2 a 4
sezioni, spetta una indennità mensile onnicomprensiva per sezione funzionante nella misura di
lire 32.000 per sezione.
Art. 8
(Composizione delle sezioni)
Le sezioni di scuola materna saranno costituite di norma di 25 alunni con la possibilità in
presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali di un incremento
pari al 20% di alunni in più. In presenza di alunni portatori di handicap, con diagnosi funzionale
rilasciata dalla competente USL, la sezione non può superare il numero massimo di 20 bambini.
In tale evenienza deve essere prevista la presenza di personale di sostegno: insegnante
provvisto dello specifico titolo rilasciato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 970/1975 e/o personale
autorizzato dalla USSL o Enti locali competenti.
III
ASSUNZIONE
Art. 9
(Assunzione)
L'assunzione del personale viene effettuata dal legale rappresentante della Scuola
mediante sottoscrizione del contratto individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore
l'altra per la Scuola. L'assunzione viene fatta in base a domanda scritta nella quale l'interessato
dichiara di essere consapevole dell'indirizzo educativo dell'istituto. Il personale che accetta
l'assunzione deve collaborare alla realizzazione di detto indirizzo educativo. Il contratto
individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente
contratto e dal regolamento interno dell'istituto, ove esista, e/o statuto.
Esso deve inoltre contenere:
A) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti
indicati nell'art. 13;
B) il livello, la qualifica, le mansioni;
C) l'orario di lavoro settimanale;
D) il trattamento economico;
E) la durata del periodo di prova;
F) la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di cessazione
presunta, nonchè nel caso di supplenza con il nome della persona supplita;
G) la sede di lavoro;
H) eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale.
All'atto dell'assunzione il lavoratore, produrrà i seguenti documenti:
1. libretto di lavoro;
2. carta d'identità o documento equipollente;
3. codice fiscale;
4. codice individuale del lavoratore agli effetti della posizione assicurativa INPS in quanto
posseduto;
5. certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni
assegnate;
6. documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari;
7. certificato generale penale e dei carichi pendenti;
8. libretto sanitario;
9. certificati di servizio prestato;
10. ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi
vigenti, compresi gli eventuali rinnovi.
Per l'assunzione dei cittadini stranieri l'istituto chiederà alle competenti autorità
l'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L. 10 gennaio 1935, n. 112, qualora il
lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, il libretto di lavoro dovrà restare
depositato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione attestante il
deposito.
L'istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Nota a verbale
L'art. 25 della legge n. 223/1991 istituisce per i datori di lavoro che occupino più di 10
dipendenti la riserva del 12% per le "fasce deboli".
Per fasce deboli si intendono, ai sensi dello stesso articolo, i disoccupati e i cassintegrati.
La riserva opera non attraverso l'avvio obbligatorio come per le categorie protette ex L. n.
480, ma con richiesta spontanea e nominativa del datore di lavoro che sa di essere soggetto
alla riserva citata.
La legge esclude: gli apprendisti, i lavoratori assunti a contratto di formazione lavoro, i
lavoratori assunti con contratto di reinserimento.
L'elencazione della stessa legge esclude anche il personale appartenente alle qualifiche
appositamente individuata nei contratti collettivi di categoria.
Le OO.SS., CGIL-CISL-UIL e SNALS, firmatarie del contratto collettivo nazionale FISM si
sono incontrate l'8 novembre 1994 per definire quanto previsto dal comma 2 dell'art. 25 della L.
n. 233 del 23 luglio 1991.
Le parti nel rispetto della legge ritengono necessario ribadire che gli istituti nel procedere
ad assunzioni devono dare:
- l'indicazione, ovvero il trattamento economico e normativo offerto;
- dichiarazione che nei dodici mesi precedenti non vi sono stati dipendenti della stessa
qualifica licenziati per riduzione di personale;
- dichiarazione nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 3 bis della legge
n. 863/1984;
- per quanto riguarda il rispetto della riserva a favore dei lavoratori appartenenti alla
categoria di cui al comma dell'art. 25 della legge in oggetto le parti concordano che:
- rientrano nella riserva di cui al comma 1 dell'art. 25 della legge n. 223/1991
esclusivamente i lavoratori inquadrati al I livello sopracitato c.c.n.l. mentre ne restano esclusi i
lavoratori inquadrati ai livelli II/III/IV/V che già in precedenza erano soggetti a chiamata
nominativa.
Art. 10
(Tirocinio)
Il tirocinio nella scuola materna non comporta ai fini del presente c.c.n.l. nessun
riconoscimento normativo e/o economico, ma, solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso
è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
Il presente art. ha valenza esclusivamente per il personale inviato dall'autorità scolastica o
di altre istituzioni autorizzate e comunque a norma di legge.
Art. 11
(Periodo di prova)
La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto d'assunzione, non può
superare:
- I e II livello: 30 giorni calendario;
- III livello: 60 giorni calendario;
- IV livello: 90 giorni calendario;
- V livello: 120 giorni calendario;
- per tutto il personale assunto con C.f.l.: come previsto dal progetto di F.L.
Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente
c.c.n.l. compreso t.f.r., tredicesima mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del
rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
Trascorso il periodo di prova, senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del
personale di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà
computato ad ogni effetto.
Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo matrimoniale.
Il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di
riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal 1° comma.
Art. 12
(Durata del rapporto di lavoro)
Il rapporto di lavoro fra la Scuola e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto
prevede la L. n. 230/1962 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i casi in
cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della L. n. 230/1962, l'assunzione a
tempo determinato con l'indicazione della data di presunta scadenza del rapporto.
Resta inteso che, nel caso della sostituzione, il termine del rapporto deve coincidere con il
rientro del lavoratore assente o con la sospensione dell'attività didattica.
Ferma restando la possibilità di ricorso per l'assunzione al contratto a termine ai sensi delle
disposizioni sopracitate, l'apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 23, 1° comma, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ulteriori
ipotesi:
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche non
aventi carattere straordinario od occasionale;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento
all'interno dell'istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l'aspettativa;
- per sostituire il personale dimissionario ad anno scolastico iniziato qualora la sostituzione
avvenga dopo il 7 gennaio.
Nelle ipotesi indicate, applicative della L. n. 56 del 28 febbraio 1987, il numero massimo di
lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 10% del
numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'istituto con un numero minimo di 2.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate
all'unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le OO.SS. locali o
nazionali, le percentuali di lavoro assunti con contratto a termine possono essere elevate in
funzione delle specifiche esigenze dell'istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente
contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. n. 638/1983.
Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore il t.f.r. secondo la L. n. 297/1982.
Art. 13
(Part-time)
Ai sensi della L. n. 863/1984 gli istituti possono assumere a tempo parziale come pure
procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per
prestazioni di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal
presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell'anno.
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
- il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere
indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 gg. al competente Ispettorato
provinciale del lavoro;
- su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'Ufficio provinciale del
lavoro, sentito il lavoratore interessato, è ammessa, la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Per il personale docente tale trasformazione
non può essere al di sotto del 50% dell'orario intero per sezione;
- applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del
rapporto stesso;
- volontarietà delle parti in caso di modifiche. Il trattamento economico, fatto salvo il
rapporto proporzionale, sarà identico a quello previsto per il personale a tempo pieno di pari
livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche nonchè indennità di
contingenza.
In riferimento all'art. 4, L. n. 863/1984, le parti riconoscono che, a fronte di esigenze
organizzative, l'istituto potrà chiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario
di lavoro concordato; fino al raggiungimento dell'orario ordinario settimanale le ore prestate
verranno retribuite in misura normale.
Il personale part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la
riduzione del convenuto orario di lavoro o di permessi aggiuntivi, salvo quanto previsto da
particolari disposizioni di legge.
I lavoratori part-time fruiranno di ferie alle stesse condizioni del personale con contratto fulltime.
Art. 14
(Reimpiego)
La Scuola e/o l'Ente gestore, prima di procedere a nuove assunzioni, deve:
a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all'art. 25;
b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e
specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'istituto e siano stati
licenziati esclusivamente per riduzione di personale.
Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno scolastico seguente quello del
licenziamento.
Per la riassunzione si terrà conto dei seguenti criteri:
1. il possesso del titolo abilitante specifico; parità di anzianità maggiore, maggiori carichi di
famiglia;
2. maggiori carichi di famiglia;
3. maggiore età.
Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e
l'anzianità decorrerà, ad ogni effetto, dalla data di riassunzione.
IV
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Art. 15
(Retribuzione mensile)
La retribuzione mensile al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale è composta dai
seguenti elementi:
1) paga base;
2) indennità di contingenza maturata al 30 novembre 1991;
3) aumenti periodici di anzianità;
4) eventuale super-minimo;
5) eventuale salario accessorio;
6) eventuale assegno per il nucleo familiare.
La retribuzione viene corrisposta non oltre il 10° giorno del mese successivo e dovrà
risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo art. 19.
Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo
per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come pure le attività non
di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola secondo quanto previsto
dall'art. 24: consigli di classe, collegio dei docenti, colloqui con i genitori, attività di
programmazione e di aggiornamento.
Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall'art. 24 la
retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali.
Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.
Note
1. L'elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) continuerà ad essere corrisposto con voce
a parte.
2. Con decorrenza 1° gennaio 1994 ove i comuni e/o le regioni tramite convenzioni o atti
deliberativi stabiliscano contributi in conto economico d'esercizio per i costi del personale delle
scuole aderenti alla FISM... o comunque applicanti il presente contratto, con trattativa
rispettivamente a livello provinciale o regionale e di istituto, verrà determinata una integrazione
delle retribuzioni tabellari previste dal presente contratto fino al 20% della paga base, tenuto
conto della convenzione o dell'atto deliberativo.
Per le scuole che ricevono contributi dagli Enti locali tali da garantire la copertura dei costi
del personale almeno all'80% viene stabilita una integrazione salariale del 20% della paga base
con decorrenza della data fissata nella delibera (o atto analogo) di adeguamento dell'Ente
locale.
Tale integrazione verrà indicata come elemento temporaneo accessorio della retribuzione.
Art. 16
(Minimi retributivi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 5 del presente contratto sono correlati i livelli
retributivi delle tabelle A e B del presente articolo.
Tabella A
(Decorrenza dal 1° ottobre 1994)
Tabella B
(Decorrenza dal 1° maggio 1995)
Le percentuali dell'inflazione programmata come da tabella B, sono state applicate sul
totale della retribuzione degli operatori con anzianità media di 4 anni.
Trascorso il biennio 1994/1995 si procederà alla rivalutazione retributiva avendo come
riferimento l'inflazione programmata, e al recupero dell'eventuale scostamento rispetto a quella
verificatasi nel biennio precedente.
Nota a verbale
Quanto corrisposto a titolo di vacanza contrattuale dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994,
si intende onnicomprensivo di tutti gli elementi della retribuzione. Tale importo viene assorbito
dal presente rinnovo contrattuale.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo della parte economica 11 giugno 1996 prevede quanto segue:
A) Parte economica
Con riferimento all'art. 16 del vigente c.c.n.l., relativamente alla rivalutazione retributiva avendo come riferimento
l'inflazione programmata, ed al recupero dell'eventuale scostamento rispetto a quello verificatosi nel biennio precedente
(anno 1994: 3,9%; anno 1995: 5,4% più l'inflazione per l'anno 1996: 3,5% e per l'anno 1997: 3%), e tenuto conto anche
della particolare situazione delle scuole federate alla FISM e di quanto già corrisposto nella prima fase contrattuale, si
conviene che le retribuzioni per il biennio 1996/1997 subiranno i seguenti incrementi:
- dal 1° gennaio 1996 + 6,1% (*);
- dal 1° gennaio 1997 + 3% (*);
per un totale complessivo, a regime, del 9,1%.
Per effetto di quanto anticipato a titolo di indennità vacanza contrattuale verranno riformulate le relative tabelle.
---------(*) Calcolato su paga base e contingenza al 31 dicembre 1995.
Art. 17
(Indennità di contingenza)
L'indennità di contingenza maturata al 30 novembre 1991 ha il valore riportato nella tabella
successiva:
Art. 18
(Aumenti periodici di anzianità)
I dipendenti per l'anzianità maturata presso uno stesso ente - o enti diversi gestiti dallo
stesso gestore - avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare
aumenti periodici di anzianità fissati nella seguente misura:
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si
compie il biennio di anzianità.
Essi non assorbono nè possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o
superminimi salvo, per quest'ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e saranno erogati al personale
per 13 mensilità.
In caso di passaggio di livello, dal 1° ottobre 1994, il dipendente conserva in cifra l'importo
maturato ed avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità nel nuovo livello fino a
concorrenza con il numero massimo raggiungibile.
Nota a verbale
Il numero degli scatti di anzianità è: n. 6 scatti a scadenza biennale ed i successivi 3 scatti
a scadenza quadriennale.
Art. 19
(Prospetto paga)
In applicazione di quanto disposto dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4 la retribuzione deve
risultare da apposito prospetto paga, nel quale dovranno essere specificati le generalità del
lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo
della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli eventuali
altri elementi che concorrono a formare la somma erogata nonchè tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga da consegnare ai dipendenti, contestualmente alla retribuzione, deve
recare i dati identificativi della scuola.
Art. 20
(Tredicesima mensilità)
A tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 20 dicembre, una tredicesima
mensilità pari alla retribuzione di fatto, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vanno corrisposti
tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal
caso equiparate ad un mese intero.
Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più/in meno nel corso dell'anno solare, la
tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro medie mensili per
la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.
Art. 21
(Determinazione della quota giornaliera e
della quota oraria mensile)
La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in godimento per
26.
La quota oraria mensile viene determinata come segue:
- per i dipendenti a 37 ore settimanali: retrib. mensile diviso 160;
- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retrib. mensile diviso 139.
Art. 22
(Trattamento previdenziale)
Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in
materia.
In applicazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella L.
4 agosto 1978, n. 467, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro il termine
previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all'INPS.
Fermi restando i termini di consegna della denuncia all'INPS, nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro i termini stabiliti dalla
legge, copia della denuncia riservata al lavoratore.
Art. 23
(Supplenza personale docente)
Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente
contratto e dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, la supplenza dovrà essere proposta, con contratto a
termine, prima al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle
lezioni.
Le misure di retribuzione complementare nel presente contratto si applicano anche nei
confronti degli insegnanti assunti per il personale assente, nei limiti del servizio prestato.
Al personale insegnante, qualora la supplenza raggiunga la durata di 180 giorni nell'anno
scolastico, compete l'intera retribuzione nel periodo estivo semprechè non rientri il dipendente
supplito.
Anche ai supplenti secondo la quota parte, vengono corrisposte la tredicesima mensilità, il
t.f.r. ed i giorni di ferie maturati.
La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo parziale è considerata lavoro
aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore normali fino
al completamento di orario.
V
ORARIO DI LAVORO
Art. 24
(Orario di lavoro)
L'orario di lavoro del personale appartenente ai livelli I, II, III e V è di 37 ore settimanali.
Per il personale appartenente al IV livello l'orario di lavoro è di 32 ore settimanali.
L'orario di cui ai commi precedenti, è comprensivo delle ore di insegnamento e degli
obblighi connessi all'attività relativa al funzionamento della scuola.
Al fine di garantire l'estensione temporale del servizio, la scuola può richiedere di svolgere
fino a 35 ore settimanali e l'insegnante, nel rispetto della programmazione della scuola, dovrà
prestarle.
Tali ore verranno recuperate sentiti i lavoratori:
a) come permessi retribuiti anche conglobati;
b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie.
Le eventuali ore eccedenti le 35 e fino alle 38 settimanali verranno retribuite con una
maggiorazione oraria del 60% della paga base.
L'attività didattica si articola su 10 mesi dell'anno.
Avuto riguardo alle effettive esigenze dell'utenza laddove intervengano accordi formali tra i
gestori ed il personale e/o le R.S.U., possono essere concordate diversificazioni
nell'applicazione dell'orario di lavoro.
Durante il periodo estivo al di fuori delle ferie ordinarie il personale potrà essere impegnato
solamente in attività di programmazione e di aggiornamento nel rispetto della professionalità e
qualifica cui è adibito.
Il calendario delle attività di programmazione sarà deliberato dal collegio dei docenti
d'intesa con la Direzione della Scuola.
Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dalla scuola ed effettuati fuori
dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali, avverrà di comune intesa tra il
lavoratore e scuola secondo le seguenti modalità:
a. come permessi retribuiti anche conglobati;
b. in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie;
c. mediante la corresponsione di una indennità giornaliera di L. 10.000.
Art. 25
(Completamento orario)
Il personale che avesse un orario inferiore alle ore di insegnamento previste all'art. 24, ha
diritto al completamento del suo orario prima che si proceda a nuove assunzioni.
Tale priorità, nel caso di più insegnanti nella medesima situazione, terrà conto del titolo
abilitante specifico, dell'anzianità di servizio e dei maggiori carichi di famiglia.
Art. 26
(Lavoro notturno, festivo e straordinario)
E' considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle ore 6
antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche, nei giorni di festività
nazionale (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1°
novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre).
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre
le ore giornaliere prefissate, secondo quanto previsto dall'art. 24.
Al personale del I, II, III e V livello può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un
massimo di 120 ore annuali.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario,
quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente contratto.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente contratto deve essere autorizzato dal
Direttore o coordinatore.
Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei
casi in cui la legge consente il riposo compensativo viene corrisposta la seguente
maggiorazione della quota oraria di retribuzione:
- lavoro notturno
25%
- lavoro festivo
50%
Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della
retribuzione, determinata come previsto dall'art. 21 maggiorata dalle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno feriale 25%
- lavoro straordinario notturno
40%
- lavoro straordinario festivo 75%
- lavoro straordinario notturno-festivo
100%
Art. 27
(Ferie)
I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale
retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno.
Compatibilmente alle esigenze dell'istituto le ferie dovranno essere godute nei periodi di
inattività didattica.
La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente
maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i
15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno
considerate.
Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio nè con il
periodo di preavviso.
Le ferie sono irrinunciabili.
Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la
distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.
Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due
periodi, compatibilmente con le esigenze dell'istituto.
In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie non inferiore ai
2/3 dei giorni spettanti.
Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di
maturazione.
Il calendario delle ferie sarà definito dalla Direzione previa consultazione con la R.S.U. di
norma entro il mese di aprile di ogni anno.
Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.
Nelle istituzioni non scolastiche le ferie potranno essere godute in qualsiasi periodo
dell'anno e maturano sulla base dell'anno solare.
L'utilizzo del periodo è interrotto in caso di ricovero ospedaliero di oltre 2 gg.; nel caso di
malattia, che non comporti il ricovero ospedaliero, il dipendente dovrà darne immediata
comunicazione, anche con raccomandata a.r. al gestore dell'ente e all'Istituto assicuratore, al
fine di poter predisporne il controllo, ed al fine di valutare se detta malattia può impedire il
recupero delle energie psico-fisiche tramite il riposo.
Nota a verbale
Le parti intendono riconoscere, con l'ultimo capoverso dell'art. di cui sopra, l'interpretazione
autentica della giurisprudenza in atto al momento della stipula del presente c.c.n.l.
Art. 28
(Festività soppresse)
I dipendenti hanno diritto a 4 gg. di permesso retribuito in relazione alla soppressione di
alcune festività nazionali infrasettimanali per ciascun anno scolastico.
I 4 gg. per recupero delle festività soppresse possono essere goduti solo in periodi di
sospensione dell'attività didattica.
Le festività non godute verranno retribuite in ventiseiesimi al termine dell'anno solare.
La ricorrenza del S. Patrono viene considerata come giornata festiva.
Art. 29
(Riposo settimanale)
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la
domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno, da
concordare tra il dipendente e il datore di lavoro.
Art. 30
(Vitto e alloggio)
La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2 mesi, vitto e/o
alloggio al personale che lo richieda per iscritto.
Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua
assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro, in tale
caso la fruizione del pasto deve essere gratuita.
VI
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 31
(Assenze per malattia e infortunio)
In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:
A) Periodo di comporto
1) Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6
mesi, anche a cavallo di 2 anni solari; nel caso di superamento dei 6 mesi il dipendente potrà
richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro
presentazione di un certificato medico. La richiesta dovrà essere presentata almeno venti gg.
prima della scadenza di 6 mesi previsti per la conservazione del posto. Detto periodo di
aspettativa non è computabile ad alcun effetto senza oneri per la gestione.
2) Mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un
massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno dovute anche ad eventi morbosi
diversi.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà dell'istituto
risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente
al t.f.r.
B) Trattamento economico
Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia l'istituto
corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire
durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del
mese precedente la malattia per un massimo di 180 gg. nell'anno solare. Agli effetti retributivi
per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di
ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono
computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia è
facoltà della Direzione fare verificare lo stato e la durata della malattia.
Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono
espletate dalle Unità sanitarie locali e dall'INPS alle quali spetta la competenza esclusiva di tale
accertamento.
Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali le fasce orarie di reperibilità di
cui al decreto del ministero della sanità dell'8 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio
1985 sono così determinate: 10.00 - 12.00/17.00 - 19.00, sabato e domenica compresi.
Art. 32
(Congedo matrimoniale)
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di
calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data di celebrazione.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno
15 gg. di anticipo.
Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti con diritto alla
normale retribuzione.
Art. 33
(Tutela delle lavoratrici madri)
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla L. n. 1204 del
30 dicembre 1971 e al D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 34
(Servizio militare)
La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo, anche il richiamo alle
armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta sospeso per tutta la durata dell'assenza.
Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato e ai fini della
maturazione degli scatti e del salario di anzianità.
Entro 30 giorni dal collocamento in congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di
congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'istituto per riprendere servizio.
Trascorso inutilmente tale termine il rapporto di lavoro è risolto di diritto.
Art. 35
(Aspettativa)
Dopo un anno di servizio l'istituto ha facoltà di concedere al dipendente che lo richieda un
periodo di aspettativa senza retribuzione fino al massimo di 12 mesi senza alcun onere per la
gestione.
Tale periodo, non è computabile ad alcun effetto.
Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova
aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.
Art. 36
(Permessi per gravi motivi)
Per comprovati e gravi motivi il lavoratore può godere fino a 7 gg. anche non continuativi di
permessi dal lavoro con diritto alla normale retribuzione dopo preavviso alla Direzione della
Scuola e al relativo assenso da parte del gestore.
Art. 37
(Permessi non retribuiti)
In casi di eccezionali motivi, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di
10 giorni nell'anno previa autorizzazione dell'istituto.
Art. 38
(Permessi elettorali)
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle
regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di
lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o
gruppi politici e promotori del referendum hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
Per il trattamento economico relativo alle giornate in cui si svolgono le operazioni elettorali
si farà riferimento alle norme di legge in vigore.
Art. 39
(Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali)
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali
o nazionali viene concessa una aspettativa per la durata della carica.
Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione, mentre continua a
decorrere l'anzianità.
Art. 40
(Diritto allo studio)
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella
misura massima di 150 ore.
I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al
conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione primaria e secondaria, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali riconosciuti dalla
pubblica amministrazione. I dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire nell'anno
solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare
1/5 del personale della struttura formativa.
Il lavoratore che chiederà permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare
il corso di studio al quale intende partecipare e che dovrà comportare l'effettiva frequenza,
anche in ore non coincidenti in orario di lavoro, ad un numero di ore doppie di quelle chieste
con permesso retribuito.
Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed
inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino le frequenze ai corsi e la
preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario durante i giorni
festivi o di riposo settimanale.
Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare
idonea certificazione di iscrizione al corso e di frequenza con certificazione delle relative ore.
R
VII
EGOLAMENTO DI ISTITUTO E NORME DISCIPLINARI
Art. 41
(Regolamento interno)
Il regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a
conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione
e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente c.c.n.l. e con la vigente
legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.
Art. 42
(Provvedimenti disciplinari)
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite a seconda della gravità dei
fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo
lavoro (3/26);
e) licenziamento per mancanze.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva
contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa salvo per quanto
riguarda il richiamo e il licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell'art. 45.
La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà
indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale
termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della
contestazione.
Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce
il mandato.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 10
gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni.
Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le
giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.
I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, sono inefficaci. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
trascorsi i 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 43
(Richiamo scritto, multa e sospensione)
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo,
oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza
stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'istituto;
e) commetta indiscrezioni informative relative a segreti d'ufficio e deliberazioni dei consigli
di classe;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione
per quelle di maggior rilievo.
Art. 44
(Licenziamento)
Il licenziamento può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo e secondo i criteri
e le procedure previste dalle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, n. 108/1990 e n. 223/1991.
Sono da considerarsi motivi, tra gli altri, che giustificano il licenziamento:
a) sentenza di condanna penale passata in giudicato per i reati previsti quale causa di
destituzione dal pubblico impiego;
b) gestione in proprio di scuole o assunzione di responsabilità di direzione in altre scuole
private;
c) atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione nonchè in riferimento
ai principi indicati agli artt. 4 e 9 del presente contratto;
d) chiusura definitiva della scuola per cessazione di attività e riduzione di sezioni dovuta a
verificata contrazione della popolazione scolastica rispetto all'anno precedente; in tali casi la
direzione della scuola deve notificare alla rappresentanza sindacale, ed in ogni caso al
personale interessato la reale sussistenza di dette cause.
Il provvedimento nei casi di riduzione verrà assunto, nell'ordine, nei confronti di:
- quanti fruiscono di una pensione diretta;
- quanti esercitano altra attività remunerata;
- quanti abbiano una minore anzianità di servizio della scuola.
Inoltre:
per il personale docente:
in tal caso il provvedimento verrà adottato nei confronti del personale docente a parità di
titoli e di abilitazione con i seguenti criteri:
- minore anzianità di servizio;
- minore carico familiare;
- minore età;
per il personale non docente:
in tal caso il provvedimento verrà adottato con i seguenti criteri:
- minore anzianità di servizio;
- minore carico familiare;
- minore età.
L'onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo è a carico della
scuola.
Per i soli docenti la risoluzione del rapporto d'impiego per licenziamento ordinario può
avvenire soltanto alla fine dell'anno scolastico e deve essere comunicata alla parte interessata
entro il 30 giugno; eccetto il caso di imprevista contrazione della popolazione scolastica, di cui
al precedente paragrafo d), la scuola potrà comunicare il licenziamento oltre il 30 giugno ma
non oltre il 30 settembre.
Art. 45
(Licenziamento per mancanze)
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla
diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo
precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
- comportamento in contrasto con quanto previsto dal regolamento interno e dal 2° comma
dell'art. 8;
- assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate ripetute almeno tre volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi;
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente
affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo
successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 43 quando siano stati
comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 43, salvo quanto disposto
dall'ultimo comma dell'art. 42.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'istituto grave nocumento morale
o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che
costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nell'istituto;
- danneggiamento doloso del materiale dell'istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle
persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi
pregiudizi;
- rissa all'interno dell'istituto;
- percosse nei confronti degli alunni;
- diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell'istituto e della morale
cattolica;
- diffamazione pubblica nei riguardi dell'istituto.
Art. 46
(Disciplina dei licenziamenti individuali)
L'istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore.
Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o per giustificato
motivo.
Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno
determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli
per iscritto.
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di
licenziamento spetta al datore di lavoro.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 gg. dalla ricezione
della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'Organizzazione sindacale
firmataria del presente accordo diretti ad impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento
ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del
licenziamento.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è
inefficace.
Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o
risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
VIII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 47
(Preavviso di licenziamento)
La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve dare il preavviso,
salvo che nei casi previsti dalla legge.
Il preavviso non può coincidere nè con assenze per malattia, nè con il periodo di ferie, nè
con congedo matrimoniale.
I termini del preavviso per il caso di licenziamento o di dimissioni, una volta superato il
periodo di prova, sono stabiliti nella misura di due mesi per tutti i livelli di inquadramento.
La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di
preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione lorda che
sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso, calcolata ai sensi dell'art. 2121 cod. civ.
Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze dovute al lavoratore a qualsiasi
titolo.
L'istituto può dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di preavviso
corrispondendogli un'indennità sostitutiva di importo pari alla retribuzione che il lavoratore
avrebbe percepito durante tale periodo.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso, anche sostituito con la corresponsione della retribuzione, è utile a
tutti gli effetti contrattuali. Durante il periodo di preavviso il lavoratore dipendente avrà diritto ad
un permesso retribuito di complessive 15 ore per le pratiche relative alla ricerca di un'altra
occupazione.
Art. 48
(Chiusura degli istituti)
Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura totale dell'istituto, il Gestore
ne darà informazione tempestiva al personale interessato.
Art. 49
(Risoluzione per sopravvenuta
inidoneità permanente)
Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che
impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.
Art. 50
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivo,
alla scadenza del termine.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti
disposizioni di legge.
Per quanto riguarda i docenti si risolve automaticamente alla fine dell'anno scolastico in cui
il docente raggiungerà l'età del pensionamento.
Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile e non abbia raggiunto il
numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio, su
richiesta, fino al raggiungimento del limite minimo e comunque non oltre il settantesimo anno di
età.
La facoltà di cui alla L. n. 54/1982 deve essere espressa dal lavoratore in forma scritta 6
mesi prima del compimento del sessantesimo anno di età. Entro gli stessi termini e con la
stessa forma il datore di lavoro può chiedere di prolungare il rapporto di lavoro per motivi
didattici fino al sessantacinquesimo anno di età.
Art. 51
(Decesso del lavoratore)
In applicazione dell'art. 2122 cod. civ., la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga
per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al t.f.r. di cui all'art. 55 del presente
contratto e all'indennità di due mensilità in conformità dell'art. 2118 cod. civ.
Art. 52
(Trattamento di fine rapporto - T.f.r.)
In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e
comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5,
computando per il mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non considerando quelle
fino a 15 gg.
La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in
dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto
di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota maturata
nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di
un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre
dell'anno precedente.
Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente in caso di
frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del
rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
superiori a 15 gg. si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano.
Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può chiedere, in costanza
di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto
nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% (la legge direbbe 10%)
degli aventi diritto di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalle necessità di:
a) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile;
b) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Art. 53
(Restituzione dei documenti di lavoro)
Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi contestazione in
atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti documenti:
a) libretto di lavoro;
b) mod. 01/M;
c) certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, del livello e
delle mansioni;
d) eventuale certificato di licenziamento valevole per l'indennità di disoccupazione (su
modulo fornito dall'INPS);
e) documenti relativi agli assegni familiari;
f) certificato dal quale risultino i redditi corrispostigli nell'anno solare in cui avviene il
licenziamento e le ritenute fiscali;
g) quant'altro previsto dalle leggi vigenti.
Art. 54
(Contratti formazione lavoro)
Al fine di incrementare l'occupazione giovanile le parti convengono di stipulare contratti di
formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/1984.
Detti contratti avranno scadenza coincidente con quella del c.c.n.l. vigente.
IX
DIRITTI SINDACALI
Art. 55
(Rappresentanza sindacale)
Possono essere costituite, ad iniziativa dei dipendenti rappresentanze sindacali di scuole
aderenti alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e
firmatarie del presente c.c.n.l. così composte:
- nelle scuole fino a 15 dipendenti: 1 R.S.A. per ogni O.S. con un massimo complessivo fra
tutte le OO.SS. di tre;
- nelle scuole con oltre 15 dipendenti: 1 R.S.A. per ogni O.S. con un massimo complessivo
tra tutte le OO.SS. di tre; soltanto due membri nel caso di una sola O.S. presente nell'istituto.
Tuttavia nelle scuole con un numero di dipendenti non superiori a 5 la rappresentanza
sindacale è affidata, ad iniziativa del lavoratore, ad un unico delegato aziendale il cui nome
verrà comunicato alla direzione della scuola e alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente
contratto.
Ogni rappresentante sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali di lavoro, cumulabili, di
permesso retribuito per l'esplicazione del proprio mandato con un massimo di 3 gg. lavorativi
per i non docenti.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno 5 gg. di anticipo alla Direzione dell'istituto
delle Organizzazioni territoriali della OO.SS.
I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'istituto per
iscritto dalla OO.SS. cui aderiscono.
Art. 56
(Assemblea)
I dipendenti degli istituti potranno riunirsi all'interno dell'istituto di appartenenza nei locali
indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
Il personale potrà riunirsi, in orario di servizio, per un massimo di 10 ore nell'anno
scolastico.
Le assemblee in orario di lavoro, saranno indette dalle R.S.A. presenti nella scuola. Le
richieste di assemblea devono pervenire 6 gg. prima della data fissata alla Direzione che le
affigge nella stessa giornata all'albo della scuola.
Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la
stessa data e ora.
All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli istituti, dirigenti esterni delle
OO.SS. cui aderiscono le RR.SS.AA.
La richiesta presentata dai membri delle RR.SS. o dalle Organizzazioni sindacali territoriali
dovrà contenere:
- data, ora e durata dell'assemblea;
- ordine del giorno;
- eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS.
Art. 57
(Permessi ai dirigenti sindacali nazionali)
Ai dirigenti delle OO.SS. firmatari del presente contratto vengono concessi
complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 gg. per ogni anno scolastico.
Art. 58
(Affissioni)
I RR.SS.AA. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente c.c.n.l. possono affiggere,
in appositi spazi indicati dalla Direzione ad essi accessibili, comunicati, pubblicazioni e testi di
interesse sindacale.
Art. 59
(Ritenute sindacali)
L'istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne
facciano richiesta mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.
Il sindacato competente fa pervenire alla scuola:
1) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
2) parte della delega firmata dal dipendente.
I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli
lavoratori secondo i deliberanti degli organi dirigenti dei rispettivi sindacati.
Il contributo per l'intero anno è determinante convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al
1° gennaio di ciascun anno per tredicesima mensilità.
La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo revoca scritta del
lavoratore, che deve essere presentata entro il 31 ottobre con effetto dal 1° gennaio successivo.
Art. 60
(Personale religioso)
Al personale religioso si applicano quelle parti del presente contratto non in contrasto con
le convenzioni stipulate fra gli enti gestori e i singoli istituti religiosi cui appartiene detto
personale.
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli enti e gli istituti cureranno che il
presente c.c.n.l. venga recepito dalle nuove convenzioni.
Art. 61
(Rinvio alle leggi)
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme
contenute nella L. 15 luglio 1966, n. 604, L. 20 maggio 1970, n. 300, sullo Statuto dei lavoratori
nella L. 11 maggio 1990, n. 108, nella L. 29 dicembre 1990, n. 407 e nella L. 23 luglio 1991, n.
223 e nelle leggi sul lavoro, applicabili indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Art. 62
(Quote di servizio)
Per l'applicazione pratica di quanto previsto in caso di conciliazione di controversie in sede
sindacale e per rassicurare l'efficacia delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e
dei datori di lavoro, le OO.SS. procederanno alla riscossione di contributi di assistenza
contrattuale ai sensi della legge n. 311/1973.
La misura del contributo e le relative norme di esazione concorrono a formare oggetto di
accordi fra le parti.
Pertanto per quanto previsto dal presente articolo si richiede, per la copertura delle spese,
a norma della L. n. 311 del 4 giugno 1973 un contributo volontario da parte dei lavoratori. Un
eventuale dissenso da questa iniziativa, va espresso con l'invio di una dichiarazione
debitamente firmata, simile al modello riportato.
*
*
*
Il sottoscritto
........................................................................ in servizio
in qualità di ............................................................................... presso
l'istituto/scuola
.....................................................................................
Via .................................... n.
.............................................................
Città
....................................................................................................
dichiara che non intende aderire a quanto previsto dall'art. 62 del c.c.n.l. 1994-1997, lo
esplicita con la presente lettera e, pertanto, rinuncia al ritiro della copia del c.c.n.l.
.................................
(Firma)
Dichiarazione a verbale
Le istituzioni alla FISM, non avendo scopo di lucro, ai fini contrattuali e contributivi, sono
inquadrate nel settore "professioni e arti" e non rientrano nei settori di produzione - commercio credito e turismo; essendo inoltre enti privati, sono escluse dalla regolamentazione che riguarda
gli enti locali.
La firma del c.c.n.l. avvenuto l'8 novembre 1994 con la FISM e con le strutture federate
FISM ripropone l'occasione per stabilire un contatto più diretto con i lavoratori delle scuole non
statali.
Per questa ragione si è ritenuto utile fornire ad ogni lavoratore che opera in dette scuole,
una copia del nuovo contratto 1994-1997, che ha validità quadriennale per la parte normativa e
biennale per la parte economica, con accluse le norme legislative del lavoro, utili per una più
attenta interpretazione dell'articolato contrattuale.
I
Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi
interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna organizzazione,
confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso reciproche informazioni su
organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti
sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire
momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle
problematiche del settore.
La FISM conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo
correlativo al mantenimento delle istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni della Federazione
CGIL-CISL- UIL - Scuola e SNALS ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella
salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio della FISM nella convinzione
che solo gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le
garanzie per la continuità dell'impiego e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento
di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato e
dare un contributo allo sviluppo dell'occupazione con il ricorso a forme di collaborazione
introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione-lavoro, il rapporto a
tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare durante la vigenza del presente
contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo in quattro livelli
operativi:
- Commissione paritetica nazionale o di contratto;
- Commissione paritetica regionale;
- Tempo determinato;
- Contratti formazione-lavoro.
II
Commissione paritetica nazionale o di contratto
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La Commissione paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto
delle intese intercorse e l'aggiornamento del contratto in materia di classificazione del
personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie ed è costituita dalle parti
firmatarie del presente accordo per:
1) esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore scuola non statale, con particolare
riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei contratti di formazione-lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di
singole clausole contrattuali;
3) verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai
contratti formazione-lavoro come previsto ai capitoli successivi;
4) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
5) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
6) concordare eventuali modifiche delle norme del c.c.n.l. qualora intervenissero situazioni
strutturali della scuola disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La segreteria della Commissione paritetica ha sede presso altra sede accettata dalle parti,
provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere
sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dalla FISM o dalle
Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente
accordo.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla
presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire
ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti
interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non
potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale nè legale.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo della parte economica 11 giugno 1996 prevede quanto segue:
B) Commissione paritetica nazionale o di contratto
Con riferimento al punto A) delle Relazioni sindacali in Premessa del c.c.n.l., i componenti firmatari del presente
accordo, si intendono costituiti, con compiti previsti dallo stesso punto A), quali membri effettivi della Commissione
paritetica nazionale o di contratto.
Pertanto la suddetta Commissione formalmente costituita esamina e delibera sulle seguenti controverse clausole
contrattuali:
1) Quota di servizio
Dall'importo ricavato dalla sottoscrizione di n. 394 quote di servizio (pari a L. 7.880.000) verranno dedotte le spese
postali di spedizione degli stessi, più l'importo della stampa di ulteriori 1.000 copie aggiunte da consegnare alle OO.SS.
(a L. 4.000 cad.); dal rimanente subtotale verrà dato credito alle OO.SS. firmatarie del c.c.n.l. 1994/1997.
Nel caso di ulteriore sottoscrizione di quote di servizio il netto ricavo del conto economico verrà ripartito in funzione di
1/5 per ogni Organizzazione sindacale firmataria.
2) Contratto di formazione lavoro
Facendo riferimento alla lettera-circolare FISM (prot. n. 939/95 del 16 ottobre 1995) e dalla legge n. 451/1994, ad
eccezione del personale docente direttivo così definito nella declaratoria di cui all'art. 5 del c.c.n.l., le parti
concordano di attuare la formula proposta, riservandosi di verificare a distanza di qualche tempo l'esatta portata del
ricorso al predetto Istituto, da parte delle scuole aderenti alla FISM, trasmettendo nel contempo copia dell'accordo al
Ministero del lavoro per la registrazione prevista dalle norme di legge.
3) Flessibilità dell'orario di lavoro
Laddove intervengono accordi tra lavoratori dipendenti e/o le R.S.U., in presenza di richieste dell'utenza, possono
essere date applicazioni a diversificazioni dell'orario di lavoro.
Le eventuali ore utilizzate in esubero dell'orario settimanale contrattuale, potranno essere in parte utilizzate ed in
parte retribuite secondo quanto precisato dall'art. 24 del vigente c.c.n.l.
Le parti convengono di incontrarsi a breve per concordare e definire l'articolazione complessiva dell'orario di servizio.
III
Commissione paritetica regionale
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della
Commissione paritetica regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'organismo sarà formato da un rappresentante territoriale di ogni Organizzazione
sindacale firmataria del presente accordo e dalla FISM;
- l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un
membro delle OO.SS. e dalla FISM.
Compiti della Commissione paritetica regionale:
1) verificare l'esatta applicazione dell'art. 12 del c.c.n.l. e quindi delle assunzioni di
personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale.
E' compito della Commissione paritetica regionale esaminare casi di contrattazione
decentrata di cui all'art. 15 del presente c.c.n.l., fra cui:
- organizzazione turni e orari di lavoro per il personale;
- organizzazione ferie per il personale;
- eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge.
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto
a quelli retributivi propri del c.c.n.l.
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono strettamente legate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del
c.c.n.l., nonchè ai risultati legati all'andamento economico della scuola.
La Commissione paritetica regionale può prevedere una griglia di requisiti per la
valutazione della professionalità ed elementi più certi per valutare la produttività.
IV
Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente
contratto, circa i rapporti di lavoro negli istituti compresi nella sfera di applicazione del presente
contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le
modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso UPLMO con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa FISM, attraverso i suoi rappresentanti;
b) per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati nazionali scuola
CGIL-CISL-UIL e dello SNALS-CONFAL.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di
conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito
mandato.
L'Organizzazione sindacale, che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta
denunciare la controversia alla FISM. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in
sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive
associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del lavoro competente per
territorio - e una copia alla FISM - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 cod. proc. civ.
e art. 2113 cod. civ. come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma
relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.
V
Contratto a termine
La grave crisi occupazionale, dell'ultimo biennio nelle scuole non statali, impegna le parti
ad individuare, nell'obiettivo di favorire l'occupazione, ipotesi per le quali è consentita
l'assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della
L. n. 56 del 28 febbraio 1987.
Le parti, nell'art. 12 dell'articolato contrattuale hanno individuato le fattispecie per le quali in
aggiunta a quanto previsto dalla L. n. 230/1962 è consentita la stipula di contratti a termine:
- per sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa o chiamati a svolgere funzioni di
coordinamento all'interno dell'istituto, ecc.;
- per nuove assunzioni di personale docente.
L'assunzione a tempo determinato di personale docente, che deve avvenire nel rispetto
delle procedure e dei vincoli previsti dall'art. 12, non è rinnovabile ed i lavoratori assunti, ai
sensi della prevista normativa, se non vi sono altri ostacoli, hanno diritto di precedenza
all'assunzione qualora la scuola assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e
mansione.
Le parti convengono che a livello territoriale le Commissioni paritetiche regionali sono
competenti a verificare:
- la corretta applicazione dell'art. 12 e perciò delle assunzioni a tempo determinato;
- il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo
indeterminato.
Le parti convengono che, per tutti i casi di assunzione ai sensi della L. n. 56/1987, il
numero dei lavoratori con contratto a termine, che possono essere contemporaneamente in
servizio in ogni scuola rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non
possa essere superiore al 10%, l'applicazione di tale percentuale non può determinare un
numero di lavoratori assumibili inferiore a 2 unità.
Ai fini della percentuale predetta non si computano solo le assunzioni effettuate con
contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (L. n. 230/1962).
VI
Contratto formazione-lavoro
Per il contratto di formazione-lavoro, se adeguatamente riformato con idonee modifiche
legislative e negoziali, le parti ritengono che possa ancora costituire uno dei principali strumenti
di formazione in alternanza e conseguentemente di incentivazione dell'occupazione.
Difatti, lo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta, anche in questi istituti, una
imprescindibile esperienza per una completa acquisizione della professionalità.
In tal senso, le parti ritengono necessario, ognuno per il proprio ruolo, puntare ad una
ridefinizione normativa dell'istituto.
Le parti convengono di definire, entro 6 mesi dalla firma del presente contratto, le
disposizioni in materia di contratto formazione-lavoro e di prevedere un ruolo più incisivo delle
Commissioni paritetiche territoriali.
VII
Costituzione R.S.U.
Le Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL-Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la
costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire
attraverso il c.c.n.l. poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle
rappresentanze sindacali di istituto.
Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di
altre Organizzazioni sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
La FISM si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal
Protocollo di accordo del 23 luglio 1993 che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a
consentire e facilitare, con idonea predisposizione di mezzi, la elezione della Rappresentanza
sindacale unitaria, nonchè a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti
alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente Protocollo di accordo e di tutti
quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
Nota dello SNALS al punto VII della presente intesa
Lo SNALS esprime riserve sulle parti del presente documento che attengono all'istituzione
e all'operatività delle R.S.U.; nel merito, lo SNALS ha da tempo sollevato, nelle opportune sedi,
le proprie perplessità su tale istituto di rappresentatività nel comparto scuola.
Pertanto, lo SNALS, pur condividendo, senza riserva alcuna, i contenuti politici, sindacali e
programmatici del c.c.n.l. 1994/1997 e del presente documento, alla cui stesura ha
congruamente contribuito con le altre OO.SS., fa riserva di accettazione solo di quella parte che
afferisce all'istituzione ed al funzionamento delle R.S.U.
La riserva in questione, tra l'altro, è tesa all'approfondimento della valenza politica dello
strumento di rappresentatività sindacale proposto, alla valutazione della sua funzione sindacale,
nonchè alla capacità operativa nell'ambito del settore della scuola.
VIII
Accordo 11 giugno 1996
per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.
per i dipendenti dalle scuole materne non statali
A) Parte economica
Con riferimento all'art. 16 del vigente c.c.n.l., relativamente alla rivalutazione retributiva
avendo come riferimento l'inflazione programmata, ed al recupero dell'eventuale scostamento
rispetto a quello verificatosi nel biennio precedente (anno 1994: 3,9%; anno 1995: 5,4% più
l'inflazione per l'anno 1996: 3,5% e per l'anno 1997: 3%), e tenuto conto anche della particolare
situazione delle scuole federate alla FISM e di quanto già corrisposto nella prima fase
contrattuale, si conviene che le retribuzioni per il biennio 1996/1997 subiranno i seguenti
incrementi:
- dal 1° gennaio 1996 + 6,1% (*);
- dal 1° gennaio 1997 + 3% (*);
per un totale complessivo, a regime, del 9,1%.
Per effetto di quanto anticipato a titolo di indennità vacanza contrattuale verranno
riformulate le relative tabelle.
---------(*) Calcolato su paga base e contingenza al 31 dicembre 1995.
B) Commissione paritetica nazionale
o di contratto
Con riferimento al punto A) delle Relazioni sindacali in Premessa del c.c.n.l., i componenti
firmatari del presente accordo, si intendono costituiti, con compiti previsti dallo stesso punto A),
quali membri effettivi della Commissione paritetica nazionale o di contratto.
Pertanto la suddetta Commissione formalmente costituita esamina e delibera sulle seguenti
controverse clausole contrattuali:
1) Quota di servizio
Dall'importo ricavato dalla sottoscrizione di n. 394 quote di servizio (pari a L. 7.880.000)
verranno dedotte le spese postali di spedizione degli stessi, più l'importo della stampa di
ulteriori 1.000 copie aggiunte da consegnare alle OO.SS. (a L. 4.000 cad.); dal rimanente
subtotale verrà dato credito alle OO.SS. firmatarie del c.c.n.l. 1994/1997.
Nel caso di ulteriore sottoscrizione di quote di servizio il netto ricavo del conto economico
verrà ripartito in funzione di 1/5 per ogni Organizzazione sindacale firmataria.
2) Contratto di formazione lavoro
Facendo riferimento alla lettera-circolare FISM (prot. n. 939/95 del 16 ottobre 1995) e dalla
legge n. 451/1994, ad eccezione del personale docente direttivo così definito nella declaratoria
di cui all'art. 5 del c.c.n.l., le parti concordano di attuare la formula proposta, riservandosi di
verificare a distanza di qualche tempo l'esatta portata del ricorso al predetto Istituto, da parte
delle scuole aderenti alla FISM, trasmettendo nel contempo copia dell'accordo al Ministero del
lavoro per la registrazione prevista dalle norme di legge.
3) Flessibilità dell'orario di lavoro
Laddove intervengono accordi tra lavoratori dipendenti e/o le R.S.U., in presenza di
richieste dell'utenza, possono essere date applicazioni a diversificazioni dell'orario di lavoro.
Le eventuali ore utilizzate in esubero dell'orario settimanale contrattuale, potranno essere
in parte utilizzate ed in parte retribuite secondo quanto precisato dall'art. 24 del vigente c.c.n.l.
Le parti convengono di incontrarsi a breve per concordare e definire l'articolazione
complessiva dell'orario di servizio.