L`applicazione dell`ICI per i fabbricati incompleti
Transcript
L`applicazione dell`ICI per i fabbricati incompleti
L’applicazione dell’ICI per i fabbricati incompleti Sommario: 1. Introduzione – 2. La base imponibile per i fabbricati non ultimati – 3. La sentenza della Corte di Cassazione n. 22808 del 23 ottobre 2006 – 4. Le conclusioni 1. INTRODUZIONE Per un fabbricato costruito su un’area edificabile si paga l’Imposta comunale sugli immobili – Ici – anche se l’immobile non è stato ultimato e non è comunque utilizzabile in quanto mancano pavimenti e bagni. Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 23 ottobre 2006 n. 22808 con la quale il contribuente ricorrente è stato condannato al pagamento dell’imposta sull’intero fabbricato. Con la sentenza si è sottolineato la peculiarità della disciplina prevista in caso di area edificabile dagli articoli 2 e 5 comma 6 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 da interpretarsi nel senso che l’imposta è dovuta anche se di fatto l’immobile non è abitabile1. Secondo il collegio, dunque, l’imposta è dovuta sull’intero fabbricato anche se, di fatto, l’immobile non è ancora abitabile e le altre unità immobiliari non sono state ancora ultimate, posto che il contribuente, terminata la realizzazione di un piano, lo utilizzi o lo accatasti. 2. LA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI NON ULTIMATI Presupposto dell’Ici è il possesso di fabbricati2, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o che debbono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e i fabbricati di nuova costruzione, quest’ultimi soggetti all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati3. Una delle prime circolari del ministero dell’economia e delle finanze4 relative all’Ici ha fissato il principio secondo cui i fabbricati sono soggetti a tale imposta indipendentemente dalla loro destinazione e dal fatto che siano utilizzati o meno; possono formare oggetto di iscrizione in catasto ma senza attribuzione di rendita i fabbricati e le loro porzioni in corso di costruzione o di definizione ai soli effetti identificativi5. Ai fini della determinazione della base imponibile l’articolo 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/1992 prevede che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto 1 Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree.1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato. Art. 5 - Base imponibile. 6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato. 2 Così come previsto dall’articolo 1 comma 2 del d.lgs. n. 504/1992. 3 Situazione disciplinata dall’articolo 2 comma 1 lett. a). 4 Circolare Ministero dell’economia e delle finanze n. 65/E del 21 maggio 1994. 5 Così come previsto dal D.M. n. 28 del 2 gennaio 1999, articolo 3 comma 2 lett. a). 1 stabilito dall’articolo 2, senza considerare il valore del fabbricato in corso d’opera e questo fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero (se antecedente) fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. La normativa risulta di chiara applicazione nei casi ordinari, quali quelli relativi a fabbricati non ultimati nella loro interezza o non utilizzati nella loro interezza (se costituiti da più unità), mentre è più difficile nell’ipotesi di fabbricati, costituiti da più unità, ultimate o utilizzate soltanto in parte. Sul punto la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto un andamento non sempre lineare. Nei primi anni dall’introduzione dell’Ici, il caso prospettato si riteneva potesse trovare soluzione sulla base di quanto precisato dal Mef con la risoluzione6 n. 9/112 che in materia di Imposta straordinaria sugli immobili – Isi -relativamente agli appartamenti ultimati e costituenti una autonoma unità immobiliare, imponeva il riferimento alle risultanze catastali o, nel caso di immobile non ancora accatastato, alle sue effettive caratteristiche (rendita presunta); relativamente alle unità immobiliari in corso di costruzione, appartenenti a soggetti non imprenditori, l'Isi andava calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area sulla quale insiste il fabbricato in misura proporzionale alla quota di incidenza dell'unità non ultimata rispetto a tutte le unità che insistono sull'area stessa. L’identità della normativa Isi con quella Ici rendeva applicabile anche a quest’ultima la risoluzione sopra richiamata. La tesi sostenuta dal Mef era condivisa da una parte della dottrina per la quale la sopraelevazione di un fabbricato era equiparabile al caso di fabbricato parzialmente ultimato mentre altra dottrina contestava tale impostazione considerando tale sopraelevazione come parte integrante del fabbricato già esistente e quindi – ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 504/1992 – non costituente oggetto di autonoma tassazione. All’interno, poi, del dibattito dottrinale è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza7 n. 23347 del 15 dicembre 2004, in sede di verifica della correttezza di una liquidazione Ici fatta da un comune in base all’area utilizzabile limitatamente all’appartamento sito al secondo piano e ancora in costruzione, osservava che non si può ritenere operante la norma dell’articolo 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/1992 che disciplina l’utilizzazione edificatoria dell’area individuando come base imponibile il valore dell’area stessa, ma – continuava la Suprema Corte – questo criterio era stato utilizzato in relazione all’appartamento al pian terreno, da tempo ultimato ed utilizzato; per l’appartamento al secondo piano, ancora in corso di costruzione, si rendeva operante la normativa di cui all’articolo 2 comma 1 lett. a) del già citato d.lgs., che determina due criteri alternativi: 1. 2. la data di ultimazione dei lavori; la data di utilizzazione. Nel caso concreto la Corte non aveva considerato applicati nessuno dei due criteri e quindi il comune non poteva assoggettare all’Ici l’area su cui si trovava l’unità al secondo piano, in quanto non vi era altra area edificabile oltre quella su cui insisteva l’appartamento realizzato al primo piano e sarebbe stata operante la soggezione all’Ici anche dell’appartamento sito al secondo piano se la realizzazione fosse stata compiuta o se l’immobile fosse stato comunque utilizzato. La nostra tesi è che le unità immobiliari, in particolar modo se utilizzate o utilizzabili – e spesso è sufficiente l’allacciamento alle utenze idriche ed elettriche – debbano essere assoggettate all’Ici come fabbricati, dato che bisogna far, comunque riferimento alle risultanze catastali senza alcun riferimento all’area. Se la nostra tesi non venisse accolta l’immobile sfuggirebbe all’imposizione e ciò in contrasto con gli articoli 1 e 2 del citato d.lgs., non essendo legittimo far riferimento all’area su cui sorge l’immobile stesso; la Corte di Cassazione con la 6 Risoluzione Mef n. 9/112, del 14 dicembre 1992 ad oggetto: xxx. 7 Per un commento della sentenza si veda Bollettino tributario n. 4/2005. 2 sentenza n. 23347 – sopra citata – ha affermato che in tema di Ici la disposizione di cui all’articolo 5, comma 6 che disciplina l'utilizzazione edificatoria dell'area, individuando come base imponibile il valore dell'area stessa, non può trovare applicazione in presenza di fabbricato in costruzione qualora, ultimato il primo piano e assoggettato ad imposta l'appartamento così realizzato, sia ancora in corso di costruzione l'appartamento soprastante e per il quale sia già stata conseguita la concessione edilizia. Non esistendo altra area edificabile oltre quella su cui insiste l'appartamento realizzato al piano terra, deve escludersi, infatti, sia soggetto a ICI l'appartamento al secondo piano, prima della sua ultimazione. L’elemento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale è rappresentato dall’ultimazione o dall’utilizzo dell’immobile e cioè dal momento della sua esistenza fisica; non assume rilevanza il rilascio del certificato di abitabilità che non incide sull’esistenza dell’immobile ma ne consente solo l’uso; basti dire che l’Ici è dovuta anche per i fabbricati abusivi (che quindi non possono ottenere l’abitabilità). Si deve ribadire che un’unità immobiliare è da considerarsi assoggettabile all’Ici per il semplice fatto di essere iscritta in catasto ed è, comunque, irrilevante il rilascio del certificato di agibilità, essendo determinante l’accatastamento, in quanto è estraneo al rapporto tributario tutto quanto afferisce all’effettiva abitabilità del bene o alle sue caratteristiche igienico sanitarie. La definizione del procedimento relativo alla verifica dell’abitabilità è estranea al rapporto tributario e la norma – articolo 2 comma 1 e articolo 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/1992 – non lo ha previsto tra i requisiti per l’applicazione dell’Ici. Sul tema e in maniera conforme a quanto sopra indicato è intervenuta la Corte di Cassazione8 con la sentenza n. 7905 del 22 febbraio 2005. La tesi secondo la quale il fabbricato non ultimato o comunque non accatastato non è assoggettato all’Ici neanche come area edificabile è stato ribadito anche da alcune sentenze9, laddove il comune poneva a fondamento della pretesa impositiva l’equiparazione della superficie dell’unità non ancora ultimata alla superficie su cui sorge il fabbricato. Il comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 504/1992 stabilisce che il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; per area fabbricabile va quindi inteso solo il suolo – il terreno – sui cui potrà (a livello potenziale) sorgere un edificio, in quanto questo è previsto dagli strumenti urbanistici. Le nuove unità immobiliari acquistano rilevanza propria sotto il profilo dell’imponibilità ai fini Ici soltanto dopo la loro effettiva realizzazione o quando sono comunque utilizzate e quindi questa tesi ha affermato che tali unità sono, fino al verificarsi di uno di questi due presupposti, da considerarsi come inesistenti, escludendo l’assoggettamento all’Ici sia come fabbricati che come aree edificabili. 3. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 22808 DEL 23 OTTOBRE 2006 La Suprema Corte è intervenuta sull’argomento dei fabbricati composti da più unità immobiliari, alcune ultimate (o accatastate) ed altre no. I signori M. e D hanno impugnato gli avvisi con i quali il comune di Isernia chiedeva l’Ici, in relazione ad un’unità immobiliare ultimata nel 2001 e questo per gli anni dal 1994 al 1997. La Commissione Tributaria Regionale del Molise – Ctr – nel confermare la sentenza di primo grado ha ritenuto che l’immobile essendo stato accatastato nel 1994, benché ancora 8 Per un compiuto commento della sentenza si veda M. Bonazzi, Fabbricati l’abitabilità non conta, ItaliaOggi del 6 maggio 2005. 9 Si veda la sentenza n. 1 del 4 aprile 2000 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria. 3 mancante di alcune rifiniture (bagni e pavimenti) nell’unità al secondo piano, è da assoggettare all’Ici fin dalla data di accatastamento. I contribuenti hanno sostenuto nel loro ricorso che la norma in tema di Ici prevede l’assoggettabilità al tributo per i fabbricati ultimati per cui tale presupposto non ricorreva per il fabbricato oggetto degli avvisi in quanto era stato segnalato al comune la non ultimazione dei lavori e non era neanche applicabile l’imposta all’area fabbricabile in quanto questa sarebbe di pertinenza della parte di fabbricato ultimata per la quale era stata già regolarmente pagata l’Ici (l’appartamento al primo piano). La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso presentato dai contribuenti non fondato in quanto l’articolo 2, sempre del d.lgs. n. 504/1992, prevede che l’Ici si applichi su un fabbricato di nuova costruzione a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data in cui è stato comunque utilizzato e l’articolo 5 comma 6 dispone che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area la base imponibile è costituita dal valore dell’area senza considerare il valore del fabbricato in corso d’opera fino dalla data di ultimazione dei lavori ovvero (se antecedente) fino alla data in cui il fabbricato è stato comunque utilizzato. E’ quindi corretta la sentenza della Ctr secondo cui l’avvenuto accatastamento del fabbricato (non ultimato nei piani superiori) ha determinato l’utilizzazione dello stesso e, quindi, l’assoggettabilità ai fini Ici10. Per i giudici di Piazza Cavour la nozione di fabbricato rispetto all’area su cui questo sorge, è unitaria e quindi una volta utilizzata tale area edificabile, il valore della base imponibile si trasferisce dall’area alla costruzione realizzata11. Ai fini dell’applicazione dell’Ici la norma non fa alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni ma individua due criteri (già indicati sopra) quali quelli dalle data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, quello di utilizzazione. Nella fattispecie concreta l’avvenuto accatastamento del fabbricato determina l’avvenuta utilizzazione dello stesso e questo indipendentemente dal fatto che il secondo piano sia incompleto nelle rifiniture. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando la decisione della Ctr della tassabilità ai fini Ici dell’intero fabbricato. 4. CONCLUSIONI La tesi della Suprema Corte, nella sentenza in commento – secondo cui l’avvenuto accatastamento del fabbricato (non interamente ultimato nei piani superiori, secondo i contribuenti) ha determinato l’utilizzazione dello stesso, e quindi l’imponibilità ai fini Ici (dell’intero edificio), in difetto di applicazione dell’imposta sull’area, come possibile, anche in deroga all’articolo 2 – è pienamente accoglibile anche se sembra generare una deroga allo stesso articolo per il quale l’imposta si applica ai fabbricati di nuova costituzione a partire dalla data in cui sono stati comunque utilizzati, laddove la richiesta del comune (confermata in tutti i gradi di giudizio) era riferita al periodo 1994-1997 mentre l’immobile era stato ultimato solo nel 2001 – con accatastamento di uno degli appartamenti nel 1994. Secondo i Giudici, dalla lettura congiunta degli articoli 2 e 5 del d.lgs. n. 504/1992, si evince che l'accatastamento del fabbricato, anche se non completamente finito, determina l'utilizzo dello stesso e conseguentemente l'assoggettamento ad Ici. La sentenza in commento ha individuato come elemento decisivo ai fini della debenza del tributo l’ultimazione dei lavori o, se antecedente, l’utilizzo dell’immobile, non assumendo rilievo 10 In difetto di applicazione dell’imposta sull’area,come possibile, anche in deroga all’articolo 2,in forza del dettato del cit. articolo 5 comma. 6 del d.lgs. n. 504/1992. 11 In tal senso anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 6501 del xxx 2005, commentata tra gli altri xxx. 4 altri elementi – quale ad esempio il rilascio del certificato di abitabilità; in tal modo ha accolto le recenti sentenze (citate) della stesso Collegio, anche nella parte in cui si afferma l’unitarietà della nozione di fabbricato e di area fabbricabile, in quanto una volta che tale area viene utilizzata il valore della base imponibile si trasferisce dall’area alla costruzione realizzata. Ma è da dire, infine, che la stessa Suprema Corte si discosta dalle stesse sentenze citate per altri punti, laddove prevede l’assoggettabilità all’Ici dell’intero fabbricato (anche se in parte non ultimato), in quanto il suo accatastamento equivale alla sua esistenza fisica. Eugenio Piscino Responsabile del Settore Finanziario Comune di Gragnano 5