amianto notifiche e piani di lavoro
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amianto notifiche e piani di lavoro
AMIANTO NOTIFICHE E PIANI DI LAVORO Il D.Lgs. 81/08 titolo IX capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” si applica alle attività lavorative (manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate) che possono comportare esposizione ad amianto. In tali attività ogni datore di lavoro deve verificare la sussistenza di situazioni di rischio per i propri dipendenti. La principale finalità della norma è di definire le azioni che il datore di lavoro deve intraprendere per perseguire l’obiettivo di prevenzione delle malattie amianto correlate: • notifica all’organo di vigilanza (SPISAL) [art. 250]; • adozione di misure di prevenzione, protezione [art. 251] e igiene [art. 252]; • controllo dell’esposizione [art. 253]; • pianificazione preventiva delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la protezione dell’ambiente esterno sul luogo di lavoro oggetto di demolizione o rimozione d’amianto (art. 256 comma 3) • informazione [art. 257] e formazione [art. 258] dei lavoratori; • sorveglianza sanitaria [art. 259]; • registrazione dell’esposizione [art. 260]. Attività per cui prevista la presentazione del “Piano di lavoro” [art. 256] Le imprese esecutrici di lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto devono presentare allo SPISAL un “Piano di lavoro” almeno 30 giorni prima dell'inizio della bonifica. Attività per cui è prevista la presentazione della “Notifica” [art. 250] Prima dell'inizio di lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, nei casi in cui non vi sia rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro presenta una notifica allo SPISAL. A titolo esemplificativo, l’obbligo di notifica può essere individuato per le seguenti attività: • manutenzione di impianti, macchine o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto; • smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate. Attività per cui non è prevista alcuna segnalazione [art. 249] Il datore di lavoro non deve presentare allo SPISAL nessun documento o segnalazione in caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità che avvengono nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale; A tal proposito si rimanda alla Circolare Ministeriale “ orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto ”. Relazione annuale delle imprese di bonifica dell’amianto [art. 9 L. 257/1992] Ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L. 257/1992, le imprese che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell’amianto devono inviare alla Regione e alla Unità Sanitaria Locale una relazione contenente i dati relativi alle bonifiche effettuate, elencati nel documento “Punti fondamentali Relazioni Annuali Amianto”. La relazione deve essere presentata annualmente, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 2 Circolare Min. Industria n° 124976 del 17-2-1993). Censimento dei materiali contenenti amianto [art. 12 L. 257/1992] Ai sensi dell’art. 12 comma 5 della L. 257/1992, i proprietari degli immobili devono comunicare alle Unità Sanitarie Locali i dati relativi alla presenza dei materiali di amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. L’art. 4° del D.M. Sanità 6-9-1994 estende tale obbligo, oltre che ai proprietari degli immobili, ai responsabili dell’attività lavorativa che vi si svolge. INAIL, su incarico dei Ministeri competenti, ha elaborato un algoritmo per classificare detti materiali sulla base di una griglia di informazioni. Per applicare tali criteri, i soggetti obbligati a presentare la comunicazione devono fornire i dati elencati nel documento “Punti fondamentali Mappatura Proprietari”. Enti con competenze specifiche sul tema Amianto COMUNE - Il sindaco rappresenta l’autorità sanitaria deputata all’emanazione delle ordinanze per interventi di monitoraggio e/o bonifica di siti contaminati da materiale contenete amianto ARPAV - E’ la struttura tecnica alla quale il Sindaco può richiedere un parere in merito alla relazione sullo stato di conservazione delle coperture in c.a. fornite dai proprietari degli stabili e/o dai responsabili delle attività che vi si svolgono. In situazioni particolari di effettivo potenziale pregiudizio per l’ambiente (es. crollo di un edificio, incendio con possibile presenza di rifiuti contaminati) l’ARPAV può eseguire indagini ambientali finalizzate ad accertare e quantificare la presenza di fibre aerodisperse. AZIENDA ULSS Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) – Mira alla tutela della salute pubblica. Con specifico riferimento alle problematiche connesse con il percolo di esposizione a polveri di amianto, è competente per le attività di verifica ed intervento negli ambienti di vita e ambienti aperti al pubblico. SPISAL - Le competenze del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda ULSS, riguardano, nel caso specifico, esclusivamente la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti ad amianto nello svolgimento della propria attività lavorativa. Vigilanza SPISAL Gli obiettivi che SPISAL si pone con l’attività di vigilanza sono: • valutare la documentazione presentata con le “Notifiche” o i “Piani di lavoro” verificando l’idoneità dell’impresa, quando prevista, la completezza delle informazioni presentate, le modalità operative e le misure di prevenzione definite al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell’ambiente dall’inquinamento da fibre aero disperse; • controllare in corso d’opera, con sopralluoghi in cantiere, l’adeguatezza e la corretta attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di protezione dell’ambiente esterno; • verificare che, al termine dell’intervento di bonifica, sussistano le condizioni ambientali di restituibilità dell’area in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla normativa vigente (materiali friabili e locali confinati).