Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 412

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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 412
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA’ E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE
Direzione Sanzioni
Reg. Sanz. 163/2011
DETERMINAZIONE N.
DEL
GAVEGLIA RAFFAELE (all’epoca dei fatti) legale rappresentante pro –tempore della
DIESEL SERVICE sas di CERRATO GIOVANNI & C. (all’epoca dei fatti) DIESEL
SERVICE sas di GAVEGLIA RAFFAELE & C ed in solido con la medesima.;
IL DIRIGENTE
vista la Determina di contestazione n. 4839 del 02/05/2011 dell’Amministrazione Provinciale di
Napoli a carico di GAVEGLIA RAFFAELE (all’epoca dei fatti) legale rappresentante pro –tempore
della DIESEL SERVICE sas di GAVEGLIA RAFFAELE & C).;
rilevato che la suddetta determina di contestazione ha ad oggetto la tardiva comunicazione alla Camera di
Commercio (MUD) delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti nell’anno 2009 in
violazione dell’ art. 189 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto dell’avvenuta notifica della contestazione;
tenuto conto dei criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 11 della
Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto disposto in merito con Deliberazione di Giunta Provinciale n.
7/2000;
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la Legge 25 gennaio 1994, n. 70;
ORDINA
Al Sig. GAVEGLIA RAFFAELE nato a Napol il 03/03/1974 (all’epoca dei fatti) legale rappresentante
pro –tempore della DIESEL SERVICE sas di CERRATO GIOVANNI & C. (all’epoca dei fatti
--------------------------------------------------------------------------------Sede uffici: Via Don Bosco,4/F – 80141 Napoli – Tel. 0817949572/557 - Fax 0817949575
(invio corrispondenza presso Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli)
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Oggetto: ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 a carico di
DIESEL SERVICE sas di GAVEGLIA RAFFAELE & C.), ed in solido con la medesima con sede in
Via De Roberto n. 12 – 80143 Napoli, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall’art. 258 comma 1 D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, nella misura complessiva di € 39,58 (EURO
TRENTANOVE/58) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad € 11,00), per i
seguenti
MOTIVI
Napoli la comunicazione della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Napoli dalla quale risultava che il Sig. GAVEGLIA RAFFAELE (all’epoca dei fatti) legale
rappresentante pro –tempore della DIESEL SERVICE sas di GAVEGLIA RAFFAELE & C., aveva
effettuato la comunicazione annuale di cui all’ art.189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 in data
01/07/2010.
Acquisiti gli atti, l’ Ente procedente, ai sensi e agli effetti dell’ art. 14 della legge 689/81, ha provveduto, a
notificare all’interessato la determina dirigenziale n. 4839 del 02/05/2011 con la quale si contestava la
violazione dell’art. 189, comma 3 del D. lgs .152/2006 per aver effettuato la comunicazione annuale oltre il
termine stabilito dalla legge n. 70 del 25.01.1994 e s.m.i. (30 aprile 2010, prorogato al 30/06/2010 dal
D.L. 72/2010 convertito nella Legge n. 111 del 19/07/2010) ma entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
dello stesso.
Si rileva che nulla osta ad irrogare l’importo della sanzione così calcolata e ricondurre la fattispecie in
oggetto sotto l’egida degli artt. 189 co. 3 e 258 co. 1 del D.L.vo 152/06, per i motivi che di seguito si
espongono:
In primo luogo la società di cui all’oggetto per l’anno in questione, aveva prodotto rifiuti pericolosi (Filtri
dell’olio Cod. CER 160107 – Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Cod. CER 130208) ed era
quindi obbligata alla presentazione del MUD alla Camera di Commercio; relativamente all’anno 2009 tale
presentazione avveniva in data 01/07/2010 e dunque oltre il termine ultimo previsto (30 giugno) ma entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del predetto termine.
Inoltre, in via del tutto subordinata, si rileva la inerzia della società contestata, che non si è avvalsa
della facoltà di presentare scritti difensivi né ha proposto istanza di audizione per esporre eventuali
motivazioni a discolpa, non può non indurre la scrivente Direzione a proseguire nell’adozione degli
atti del procedimento di cui alla Legge 689/81.
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In data 25/03/2011 è stata acquisita al P. G. n. 36362 – X.03 dell’ Amministrazione Provinciale di
Quanto alla quantificazione della sanzione, questo Ufficio, si ritiene legittimato ad irrogare la sanzione
prevista dall’art. 258, comma 1, del D. lgs. 152/2006, tenuto conto del disposto della deliberazione di Giunta
Provinciale n. 7/2000, nella misura di € 28,58 sanzione pari al minimo edittale previsto (€ 26,00) aumentata
di € 2,58 per ciascun giorno di ritardo, avendo la ditta in oggetto presentato la comunicazione annuale di cui
all’art. 189 comma 3 del decreto citato in data 01/07/2010 oltre il termine ultimo previsto (30 giugno), ma
entro il sessantesimo giorno dalla scadenza dello stesso
INGIUNGE
ai medesimi di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto.
Il pagamento potrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n. 58537531 intestato alla Città
Metropolitana di Napoli, oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le seguenti modalità:
Beneficiario:
IBAN:
Causale:
Città Metropolitana di Napoli – Direzione Sanzioni
IT 13 A 07601 03400 000058537531
Sanzioni amministrative in materia ambientale reg sanz 163/2011.
Copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento dovrà essere tempestivamente inoltrata, via fax, con
nota di accompagnamento, contenente l’indicazione della sanzione di riferimento (Reg. Sanz. n. 163/2011) a:

Città Metropolitana di Napoli – Direzione Sanzioni - fax n. 081/7949933 oppure 081/7949575.
Si avverte che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai
sensi dell’art. 27, comma 1, Legge 689/81.
Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.18, comma 7, della
Legge 689/1981, può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 22 della medesima Legge e
dell’art. 6 del D. Lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la
violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
L’Istruttore Amministrativo
(Alessandro Robledo)
Il Dirigente
(Dr. Giancarlo Gambardella)
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Pertanto