apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 895/2017 pubbl. il 25/01/2017
RG n. 27385/2014
N. R.G. 27385/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27385/2014 promossa da:
PRESTIGE POTENZA S.R.L.S. (C.F.01235520325), con il patrocinio dell’avv. TAPPARO
CESARE, elettivamente domiciliata in VIA MERCATOVECCHIO, 28 33100 UDINE
attore
contro
COGETECH GAMING S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA CGT GAMING S.R.L. (C.F.
09102971000), con il patrocinio dell’avv. VIVIO ANDREA e dell’avv. SIDARI VALERIA RITA
(SDRVRR75E61H224Z) VIALE PARIOLI, 24 00197 ROMA; CARDIA CARLO GERONIMO
(CRDCLG71D01H501I) VIALE DEI PARIOLI, 24 00197 ROMA; elettivamente domiciliata in
PIAZZA UMANITARIA, 2 20122 MILANO
convenuto
SERENA BELLESI (C.F. BLLSRN42E41A851Y), STEFANO SOVDAT (SVDSFN63D22D843T),
MAGDALENA ELTIGANI SABOR (LTGMDL77D48Z150X), DOLORES SABOR ABDELABI
(SBRDRS57H42Z149Q) E TANJA BANDERA (BNDTNJ63D61Z118O) con il patrocinio dell’avv.
GENOVESI FRANCESCO MARIA e dell’avv. FALOMO LUCIANO (FLMLCN51H16G888O) VIA
MARSURE, 13 33170 PORDENONE; elettivamente domiciliata in PIAZZALE BANDE NERE, 2
20146 MILANO
terzi chiamati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente
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- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Sentenza n. 895/2017 pubbl. il 25/01/2017
RG n. 27385/2014
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento della domanda ha dedotto che:
 la Cogetech Gaming S.r.l. con contratto 7.08.2013 le aveva ceduto il ramo di azienda corrente in
Torino, Corso Potenza 192, avente ad oggetto tutti i diritti, i cespiti aziendali, i contratti e i
rapporti in essere per l'esercizio della attività di giochi e scommesse;
 su accordo delle parti, l'efficacia del contratto è stata differita al 1.9.2013 e con successivo
accordo negoziale modificativo, al 1 ottobre 2013, per consentire a Prestige Potenza di ottenere
la licenza ex art. 88 TULPS da parte della Questura di Torino;
 al 1.10.2013, tuttavia, non avendo ancora conseguito la licenza, l’attrice sarebbe stata
impossibilitata a svolgere l'attività, che, invece, Cogetech avrebbe invitato ad intraprendere
ugualmente, utilizzando nella more la licenza rilasciata a Cogetech: condotta a suo dire
espressamente vietata dalla legge;
 con missiva 30 settembre 2013, rappresentando l'illiceità di qualsiasi sostituzione di persona
nella conduzione dell'esercizio rispetto al concessionario legittimato l'attrice si dichiarava
disponibile a fissare un appuntamento presso la questura di Torino onde verificare la concreta
possibilità di intraprendere l'attività nelle more e dichiarava "E’ implicito che non è possibile il
trasferimento di proprietà e dipendenti fintanto che non siamo in possesso delle licenze.
Rimango in attesa delle licenze tenendovi informati sull'andamento della pratica .
Se voi ritenete che tempistiche non dipendenti dalla nostra volontà siano insostenibili da parte
vostra possiamo esaminare eventualmente uno scioglimento consensuale del contratto”;
 Cogetech tuttavia inviava “diffida ad adempiere” in data 8.10.2013 del seguente tenore
"facciamo riferimento al contratto di cessione di ramo di azienda del 7 agosto 2013 per
intimarvi e diffidarvi ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti entro e non oltre
cinque giorni dal ricevimento da presente. In mancanza saremo costretti a risolvere il contratto
di cui sopra per vostro grave e inescusabile inadempimento"; conseguentemente dichiarava la
risoluzione del contratto con raccomandata del 16.10.2013 , revocava la lettera di incarico
presso la questura di Torino, provocando, così, il rigetto da parte dell’ente delle istanze
proposte dal sig. Sovdat in qualità di legale rappresentante della società Prestige Potenza, e si
riappropriava di tutti i beni ceduti, riprendendo l’attività ( sotto il proprio nome ed insegna)
“nell’azienda di proprietà della Prestige Potenza”.
Ciò posto in fatto, in diritto l’attrice ha argomentato che il contratto non avrebbe potuto essere risolto
in autotutela, tanto meno con una diffida il rituale non contenente né il termine legale né un termine
congruo non è l'enunciazione di quale obbligazione fosse da considerarsi in adempiuta e dunque quale
adempimento venisse richiesto; sicché la unilaterale dichiarazione di risoluzione della Cgetech doveva
essere intesa come manifestazione dell'intento di non voler adempiere al contratto.
Detta condotta inadempiente avrebbe causato un danno all’attrice pari alla perdita di redditività che il
contratto avrebbe assicurato fino a scadenza naturale (da liquidarsi in euro 13.900,00 giornalieri pro die
dal 1.10.2013 al 31.12.2016), e alla perdita dell’avviamento che sarebbe nel frattempo maturato (da
liquidarsi asseritamente in euro 2.100.000,00).
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La Prestige Potenza S.r.l.s, ha convenuto in giudizio la Cogetech Gaming S.r.l. deducendo
l’inadempimento della stessa al contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato il 7.8.2013 e
chiedendo al Tribunale di dichiarare risolto il contratto e la condanna della convenuta al risarcimento
dei danni.
*
La Cogetech Gaming srl si è costituita chiedendo il rigetto delle domande dell’attore, l’autorizzazione
alla chiamata dei terzi Stefano Sovdat, Serena Bellesi, Magdalena Eltigani Sabor, Dolores Sabor
Abdelabi e Tanja Bandera, e, in via riconvenzionale, previo accertamento del grave inadempimento e
della responsabilità dell’attrice, la risoluzione del contratto e la condanna di quest’ultima e dei terzi
chiamati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati per un importo almeno pari a
complessivi euro 868.414,60, oltre il mancato guadagno da determinarsi anche in via equitativa.
In replica alla allegazione di parte attrice ha dedotto che:
o CGT Gaming è un soggetto che opera nel mercato dei giochi pubblici, sia nel settore delle
scommesse, sia nel settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento;1
o il sig. Stefano Sovdat – odierno legale rappresentante di Prestige Potenza- aveva intrattenuto
rapporti commerciali con CGT Gaming già dal 2011: dapprima personalmente e poi insieme ai
signori Serena Bellesi, Sabor Abdelhadi Dolores, Eltigani Sabor Magdalena e Bandera Tanja,
aveva svolto l’attività di commercializzazione dei Giochi Pubblici in due punti di gioco in
Trieste;
o nel maggio 2013 il sig. Sovdat aveva concluso con CGT l’accordo per acquistare i rami
d’azienda di Torino e Trieste per il tramite di società di nuova costituzione; in particolare:
i. il punto gioco di corso Potenza (di cui è causa) sarebbe stato acquistato da Prestige
Potenza S.r.l.s. avente come socio unico Sabor e come legale rappresentante Sovdat (
ii. la sala di Torino via Barbera sarebeb stato acquistato da Prestige Barbera S.r.l.s., avente
come socio unico Eltigani e come legale rappresentante Bellesi;
iii. le due Sale di Trieste sarebbero state gestite da Prestige S.r.l.s., avente come soci
Bandera ed Eltigani e come legale rappresentante Bellesi2;
o i suddetti contratti avevano identico contenuto, negoziato tra CGT Gaming e Sovdat prima della
costituzione delle nuove società;
o benchè CGT Gaming avesse posto in essere tutte le attività prodromiche all’esecuzione dei
contratti e acconsentito a posticipare il termine di efficacia del Contratto, originariamente
pattuito per consentire a Prestige Potenza di ultimare l’iter relativo al rilascio della licenza ex
art. 88 TULPS, quest’ultima sarebbe rimasta inadempiente agli obblighi contrattualmente
assunti non avendo posto in essere quanto necessario per dare esecuzione al Contratto;
o pertanto CGT Gaming aveva legittimamente inviato a Prestige Potenza una formale diffida ad
adempiere cui controparte avrebbe risposto invocando generiche e non meglio definite
“ragioni che hanno sin qui impedito l’effettività e operatività del rubricato negozio”, tentando
di imporre a CGT Gaming nuove e inaccettabili condizioni ;
o poco tempo dopo anche il rapporto commerciale di CGT Gaming con Sovdat e gli altri soggetti
menzionati relativo alle due Sale di Trieste sarebbe stato ingiustificatamente interrotto da
Prestige S.r.l.s. tanto che CGT Gaming era costretta a inviare il 27.02.2014 diffida a tutti i
1
in particolare, CGT Gaming: (i) nel settore delle scommesse, è uno dei concessionari cui, all’esito di gara pubblica e della conseguente
aggiudicazione, AAMS ha affidato l’esercizio delle scommesse mediante la concessione n. 4505, in virtù della quale è titolare di 72 diritti
per l’attivazione e la conduzione, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, di altrettanti punti di gioco, cioè degli esercizi presso i
quali è possibile effettuare le scommesse (“Punti di Gioco”) (cfr., in particolare, concessione n. 4505 in Allegato 2); (ii) nel settore degli
Apparecchi, esercita l’attività di raccolta delle giocate attraverso gli Apparecchi in forza di specifici accordi con il concessionario di
riferimento negli stessi Punti di Gioco in cui esercita direttamente anche la commercializzazione delle scommesse (cfr., in particolare,
oggetto sociale di CGT Gaming come risulta dalla Camera di Commercio, in Allegato 3 )
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sono pendenti presso il Tribunale di Milano cause relative al contratto di cessione del ramo d’azienda di via Barbera, e a quello relativo
alle sale di Trieste.
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Sentenza n. 895/2017 pubbl. il 25/01/2017
RG n. 27385/2014
Sentenza n. 895/2017 pubbl. il 25/01/2017
RG n. 27385/2014
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I terzi chiamati si sono costituiti eccependo la loro estraneità ai fatti e chiedendo l’estromissione dal
giudizio e, comunque, il rigetto delle domande.
*
Ciò premesso si osserva:
a) infondata è la chiamata dei terzi in quanto:
o i fatti posti a fondamento della domanda dell’attrice riguardano esclusivamente il contratto
di cessione del ramo d’azienda avente ad oggetto la sala di Torino via Potenza, ed il suo
adempimento: il contratto è stato concluso esclusivamente tra Prestige Potenza s.r.l.s e
CGT, onde solo in capo a detti soggetti ha determinato il sorgere di obbligazioni; sicchè
dell’inadempimento delle stesse possono rispondere solo i contraenti, e non i terzi;
o peraltro, stanti i fatti pregressi riferiti da CGT, del tutto infondata è la deduzione relativa
all’esistenza di una ‘società di fatto’ tra le persone fisiche coinvolte nelle distinte società
che hanno assunto distinti ed autonomi obblighi verso CGT (e che quest’ultima ha già
convenuto in specifiche controversie); peraltro, nell’infondata prospettiva della convenuta,
solo detta ‘società di fatto’ (soggetto distinto ed autonomo dai soci) potrebbe/dovrebbe
essere la co-responsabile del preteso inadempimento (non ‘i suoi soci’ uti singuli, che
semmai risponderebbero in seconda battuta, in via solidale con la società di fatto, delle
obbligazioni, anche risarcitorie, da questa eventualmente assunte);
o altrettanto infondata è la prospettazione di una responsabilità del sig. Sovdat ai sensi
dell’art. 2331, 2° comma c.c. per gli obblighi assunti nei confronti di CGT Gaming in
relazione alla cessione del ramo di azienda corrispondente alla sala Potenza: invero la
norma riguarda “le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione” per le
quali stabilisce che “sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro
che hanno agito” mentre nel caso di specie oggetto di causa non sono operazioni compiute
in nome della società prima della sua costituzione bensì l’inadempimento di una contratto di
cessione di ramo d’azienda stipulata dalla società costituita;
o del tutto irrilevanti sono, infine, le considerazioni della convenuta circa la decisione del
giudice istruttore precedente di non accogliere l’istanza di estromissione, atteso che detta
decisione è da far risalire esclusivamente all’infondatezza processuale della pretesa dei terzi
chiamati, non essendo quello in discorso (carenza di legittimazione passiva) uno dei due
unici casi in cui il legislatore ha previsto l’istituto dell’estromissione ( cfr. art. 108 e 109
cpc.); e tanto più quelle svolte a proposito del fatto che gli avvocati “che hanno promosso
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soggetti citati affinchè corrispondessero sia le somme maturate in relazione ai contratti rimasti
inadempiuti sia a risarcire i danni patiti;
o a dire della convenuta l’inadempimento che ha determinato la risoluzione del Contratto sarebbe
da imputarsi non solo a Prestige Potenza ma anche a Sovdat e agli altri terzi chiamati, che
avrebbero “sempre di fatto operato nei confronti di CGT Gaming come un’unica società che
commercializzava giochi pubblici e provvedeva alla raccolta delle giocate a prescindere dallo
specifico veicolo/soggetto giuridico (Prestige Sas, Prestige Potenza, Prestige Barbera, Prestige
Srls) di volta in volta utilizzato”.
Sentenza n. 895/2017 pubbl. il 25/01/2017
RG n. 27385/2014
b) Ciò detto a proposito dei confini del presente contenzioso, quanto alla domanda dell’attrice volta
alla declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della CGT, si osserva:
- il contratto di "cessione di ramo d'azienda” stipulato il 7 agosto 2013 tra le due società in
causa aveva per oggetto il “punto vendita ove si svolge l'attività di commercializzazione di
scommesse e giochi pubblici”, oggetto di una relazione di stima dalla quale risulta - e le parti ne
danno espressamente atto nel contratto - che a detto ramo d'azienda “inerisce:1) contratto di
locazione ove è esercitato il ramo d'azienda (da intendersi contratto di locazione dell'immobile
ove è esercitata l'attività aziendale, ndr); 2) n.13 lavoratori subordinati…;3) attrezzature ed
arredi come esistenti nei locali ove esercitata l'attività”;
- secondo la stima detto ramo d'azienda, incorporando passività superiori alle relative attività,
aveva un valore negativo sicché il prezzo della cessione è stato convenuto nella somma di 1
euro, corrisposto contestualmente alla sottoscrizione;
- dalla cessione erano escluse le concessioni e i diritti a queste collegati, non cedibili e non
trasferibili, “in forza delle quali il cedente svolge l'attività oggetto del ramo d'azienda in quanto
concessionaria di Stato per il gioco lecito”; ciò nondimeno era pattuito che “il Cessionario
sottoscrive (i) contratto per l'esercizio delle attività di scommesse ("Contratto per la
commercializzazione dei giochi pubblici"), (ii) contratto di gestore di sala per le Vlt
(“Contratto Vlt”), (iii) contratto di esercente Awp (“ Contratto Awp”):
- le parti convenivano che la cessione avrebbe avuto effetti dal 1 settembre 2013, termine poi
differito con successivo accordo del 6 settembre, al 1 ottobre 2013;
--- come risulta dal protocollo “aams” del MEF del 7 giugno 2007 (doc.all.16 Cogetech), avente
ad oggetto concessionari dei giochi pubblici di cui all'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006
n.223, relativo alle procedure di selezione indette con l'obiettivo di razionalizzare la rete di
vendita dei giochi pubblici sottraendolo al mercato irregolare o illegale, i concessionari devono
ottenere la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del TULPS quale prerequisito
indispensabile per la commercializzazione della scommessa nei punti e nei negozi di gioco;
i concessionari possono ottenere la licenza attraverso propri rappresentanti legali o per il tramite
dei soggetti dagli stessi incaricati muniti della seguente documentazione: lettera prodotta da
‘aams’ a conferma della stipula della convenzione di concessione (nel caso di richiesta della
licenza da parte del concessionario); lettera di incarico da parte del concessionario a favore del
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il presente giudizio nell’interesse di Prestige Potenza hanno rinunciato in corso di causa
alla difesa della società attrice per assumere, invece, la difesa dei terzi chiamati, con ciò
rendendo palese che Prestige Potenza altro non è, come sempre sostenuto da questa difesa,
che un mero strumento di cui Sovdat. Bellesi, Sabor, Eltigani e Bandera si sono di fatto
avvalsi per gestire i propri interessi schermando le proprie responsabilità”;
o del resto il palese (e dichiarato) interesse di CGT di ottenere quel ristoro ( preteso) che
difficilmente otterrebbe da una società come quella attrice, avrebbe dovuto costituire
oggetto di una preoccupazione in fase di scelta della controparte negoziale e di
determinazione degli accordi, e non può certo costituire ragione fondante della chiamata in
giudizio.
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soggetto richiedente (nel caso di richiesta della licenza da parte di soggetto diverso dal
concessionario ma da questi incaricato);
in altre parole, come chiarito nella circolare 23 aprile 2007 del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza competente (cfr sempre sub all. 16 cit.), “Il concessionario che non possa condurre
personalmente l'attività autorizzata perché avente sede all'estero o perché titolare di pluralità
di sedi in diversi ambiti territoriali, può affidare l'incarico per la raccolta delle scommesse a
soggetti preposti presso il singolo punto vendita. Tali incaricati che accettano in nome proprio
le scommesse ma nell'interesse del concessionario aggiudicatario, possono richiedere l'autorità
di p.s. direttamente il rilascio del titolo autorizzatorio”, producendo la lettera di incarico
rilasciata dal concessionario;
in data 9 agosto 2013, Cogetech onde attivare il "diritto ippico sportivo 36695-concessione
numero 4505 - presso il Vostro locale sito in corso Potenza, 192, Torino”, delegava, quale
titolare della predetta concessione autorizzava, la società cessionaria Prestige Potenza “a
svolgere per suo conto ed in virtù di rapporto contrattuale già in essere tra le parti, la raccolta
dei giochi pubblici in virtù della concessione n.4505 diritto ippico sportivo 36695 …presso
l'ubicazione del Vstro locale”; invitava, pertanto, la società attrice a provvedere alla domanda
per l'ottenimento della licenza come richiesto dalla circolare ‘aams’ e allegava la lettera quale
documento autorizzatorio;
in data 20.9.2013 il rappresentante legale della società attrice presentava presso la Questura di
Torino l'istanza per l'esercizio dei giochi pubblici presso i locali siti in Torino corso Potenza
192;
è pacifico, tuttavia che il primo di ottobre 2013, quando scadeva il differimento del termine di
efficacia del contratto di cessione, la Prestige Potenza non aveva ancora ottenuto la licenza dalla
Questura di Torino ed era, conseguentemente, impossibilitata ad esercitare l’attività
nell’azienda oggetto della cessione come spiegato analiticamente nella media del 30 settembre
2013 dal suo rappresentante legale ( cfr. all.28 Cogetech) .
Ciò premesso si deve concludere che:
 il contratto di cessione aveva ad oggetto un ramo d'azienda che escludeva le autorizzazioni
necessarie all'esercizio dell'attività in quanto dette autorizzazioni non potevano essere oggetto di
cessione;
 alla data del 1° ottobre 2013 pertanto il “contratto di cessione” non poteva considerarsi
inadempiuto da parte dell’attrice, poiché dallo stesso non derivavano altri obblighi che quelli di
corrispondere il prezzo (peraltro già corrisposto) e di stipulare i contratti funzionali
all'esercizio dell'attività: ‘Contratto Vlt’, stipulato il 30 settembre 2013 (cfr. All.30) e il
‘Contratto giochi pubblici’ avente oggetto la commercializzazione dei giochi pubblici tramite il
gestore del punto vendita, stipulato il 1 agosto 2013 ( cfr. All. 31), con i quali sono stati
disciplinati anche i rapporti economici inter partes ad essi connessi; in fatto lavorare, ad
ottenere la licenza e ad assumere i dipendenti;
 benché parte convenuta nulla dica in proposito, l'unico contratto che non risulta stipulato è il
“contratto di esercente”, c.d. contratto Awp, il che tuttavia risulta giustificato dal fatto che la
società non aveva ancora ottenuto la licenza dell'articolo 88 TULPS; e, comunque, si ribadisce,
non è di detta mancata stipulazione che espressamente Cogetech si duole, onde non svolge
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neppure alcuna argomentazione in diritto circa gli effetti della stessa in termini di gravità
dell’inadempimento;
 in ogni caso, anche a voler considerare detta mancanza un inadempimento della cessionaria,
certamente non può trattarsi di un inadempimento grave, idoneo cioè a giustificare una
diffida ad adempiere è una risoluzione del contratto; infatti:
o la procedura volta all'emissione della licenza era stata attivata; è vero che ciò era
avvenuto a distanza di due settimane dalla proroga del termine di efficacia del contratto,
ma comunque quando ancora non era stato sottoscritto tar le parti il ‘contratto Vlt’ (che
data 30.9.2013);
o la proroga del termine di efficacia originariamente convenuto era stata formalizzata il
6.9.2013, ovvero dopo la sua scadenza, e proprio in ragione dei tempi necessari per
ottenere le volturazioni dei contratti oltre che la licenza dalla Questura; sicché la
cessionaria Prestige Potenza, onerata di compiere tutta l'attività necessaria a potere
esercitare l'attività aziendale, ben poteva ritenere in buona fede che Cogetech avrebbe
consentito un’ulteriore proroga una volta rappresentati gli ostacoli che fino a quel
momento avevano impedito il rilascio della licenza ( cfr lettera del 27.8.2013 ed e-mail
del 30 settembre 2013 ove, rappresentando l'illiceità di qualsiasi sostituzione di persona
nella conduzione dell'esercizio rispetto al concessionario legittimato l'attrice si
dichiarava disponibile a fissare un appuntamento presso la questura di Torino onde
verificare la concreta possibilità di intraprendere l'attività nelle more e dichiarava "E’
implicito che non è possibile il trasferimento di proprietà e dipendenti fintanto che non
siamo in possesso delle licenze. Rimango in attesa delle licenze tenendovi informati
sull'andamento della pratica. Se voi ritenete che tempistiche non dipendenti dalla nostra
volontà siano insostenibili da parte vostra possiamo esaminare eventualmente uno
scioglimento consensuale del contratto”);
o del resto la stessa Cogetech nella missiva di risposta del 4.10.2013 (cfrAll.17) non aveva
ritenuto la Prestige Potenza inadempiente ad alcunchè, ma aveva affermato - premessa
l'efficacia del contratto a decorrere dal 1 ottobre - che la società Prestige Potenza,
avrebbe potuto - a suo dire -gestire l'attività di raccolta di gioco “anche con il solo
deposito dell'istanza protocollata per l'ottenimento della licenza”, poiché la stessa,
sotto questo aspetto, andava equiparata alle altre autorizzazioni amministrative richieste
dalla Camera di Commercio;
sicchè da un lato in nessun modo era stata formalmente dichiarata l’urgenza
dell’effettivo subentro di Prestige Potenza nella gestione della Sala, dall’altro non
sembra irragionevole né ingiustificato che Prestige Potenza, quanto ai presupposti di
liceità dell’esercizio dell’attività trattandosi di un aspetto assai delicato dell’attività di
impresa che avrebbe intrapreso, si rimettesse alla lettera della legge e alle disposizioni
della circolare onde escludere il rischio di gravi responsabilità (cfr contenuto missive del
27.8.2013 e del 30.9.2013);
 infine la diffida ad adempiere notificata dalla convenuta non era comunque inidonea a
risolvere il contratto: la diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione
delle parti nell’esecuzione del contratto mettendo sull’avviso l’inadempiente che l’altra parte
non è disposta a tollerare un ulteriore ritardo e che ha già scelto la via della risoluzione per il
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caso di inutile decorso del termine fissato; sicchè la parte che prende l’iniziativa della diffida,
oltre ad essere adempiente o ad offrire il proprio adempimento, deve chiedere l’adempimento di
una precisa obbligazione e assegnare un termine di 15 giorni per l’adempimento
dell’obbligazione medesima, o un termine minore se esso risulta congruo alla luce della natura
del contratto;
in tal caso mancavano, dunque, sia l'indicazione della specifica obbligazione cui la società
cessionaria avrebbe dovuto adempiere, sia l'indicazione di un termine congruo, non potendo
certo reputarsi tale il termine di cinque giorni ivi concesso: del tutto ingiustificato, sia alla luce
delle giustificazioni addotte in causa e relative agli interessi dei lavoratori (che - certamente - la
società Cogetech non era legittimata in quanto tale a far valere) sia del dichiarato interesse della
cedente a rientrare nel più breve tempo possibile nel possesso dei beni aziendali, dal momento
che – come si è visto – Prestige Potenza già il 30.9.2016 aveva offerto una risoluzione
consensuale del contratto per l’ipotesi che la cedente non fosse disponibile ad attendere i tempi
della Questura;
 pertanto la società Cogetch non avrebbe potuto intimare la risoluzione del contratto per grave
inadempimento, né procedere alla revoca della lettera di incarico depositata dall'attrice presso
la Questura di Torino; e ciò facendo è venuta meno ad un preciso obbligo contrattuale assunto
con il contratto del 7 agosto 2013 (cfr. punto 11 de contratto).
Perciò il contratto va dichiarato risolto per inadempimento della società convenuta.
La fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di parte attrice assorbe, evidentemente la
valutazione dell'infondatezza della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento di
controparte, svolta dalla convenuta.
c) Se il contratto va, dunque, dichiarato risolto risulta tuttavia infondata la domanda di risarcimento
danni svolta da parte attrice: detti danni corrisponderebbero alla “perdita di reddittività sino al
2016, anno di scadenza naturale delle concessioni per l'esercizio del gioco e delle scommesse,
nonchè alla perdita dell'avviamento che sarebbe maturato”, pari, “posto che la sala scommesse di
Torino in Corso Potenza, oggetto del contratto di compravendita, è uno dei maggiori punti di
raccolta” a € 2.100.000,00, come da piano industriale cui rimanda (doc.6);
in realtà si tratta di previsioni del tutto prive di fondamento alla luce della stessa perizia di stima
allegata al contratto di cessione del ramo d'azienda:
 premesso che quello che l’attrice chiede è un danno in termini di perdita di chance, si osserva
che, diversamente dal danno futuro che riguarda un pregiudizio non attuale, ma soggetto a
ristoro purché certo e probabile, la perdita di chance costituisce un danno attuale, che
corrisponde alla perdita non di un risultato utile, ma della possibilità di conseguirlo, e postula la
sussistenza di una situazione presupposta idonea a consentire la realizzazione del vantaggio
sperato, da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico e statistico 3; la chance rappresenta,
cioè, una situazione giuridica già esistente nel patrimonio del danneggiato prima del verificarsi
dell’evento lesivo, la cui violazione diventa, quindi, perdita in senso stretto, ossia vanificazione
effettiva del perseguimento del guadagno sperato,
3
cfr., Cons. Stato 21 gennaio 2015, n. 179, in Dejure, Cass., 4 marzo 2004, n. 4400, in Foro it., 2004, I, 1403; Cass. S.U., 27 marzo
2008, n. 7943, in Guida al diritto, 2008,
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Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 162b68 - Firmato Da: DAL MORO ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c5483
Sentenza n. 895/2017 pubbl. il 25/01/2017
RG n. 27385/2014
 sotto il profilo eziologico, alla parte che se ne dolga spetta l’onere di provare il nesso di
causalità tra la condotta illecita dedotta e la perdita di chance, in termini di probabilità
perduta (dimostrare che il fatto illecito dedotto produce come conseguenza la perdita di
occasioni di raggiungere un risultato utile in base al criterio della probabilità degli effetti della
condotta lesiva e della idoneità di quest’ultima a produrli4); sicchè la sua liquidazione potrebbe
assumere come parametro di valutazione proprio il vantaggio economico complessivamente
realizzabile dal danneggiato, diminuito, con criterio equitativo ex art. 1226 c.c. , di un
coefficiente proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo;
 fatte tali premesse nel caso di specie detto rapporto di causalità non pare affatto sussistere se
al di là del ‘piano industriale’ (o delle pretese risarcitorie di Cogetech cui pure fa riferimento
l’attrice) si considera la stima del ramo d’azienda che rende assai improbabile che entro il
2016 la società avrebbe realizzato i guadagni che prospetta in citazione, maturando il predetto
valore di avviamento: si legge, infatti, nella perizia di stima del valore economico delle agenzie
oggetto di cessione (pag. 25 all. 27) che l’Enterprise Value dell'agenzia di Torino Potenza (pari
alla somma del Valore attuale dei flussi di cassa e del Terminal Value) alla data dell'aprile 2013
era negativo, tant'è vero che nel contratto di cessione il corrispettivo della cessione è del tutto
simbolico, ed è pari a 1 euro;
come spiega il perito "le agenzie si trovano in una situazione di squilibrio economico per la
quale le ipotesi adottate a base della stima fanno intravedere un riequilibrio negli ultimi anni
dell'arco temporale considerato. Ne consegue che la sommatoria dei flussi di cassa operativi
netti del periodo 2013-2018 è largamente negativo e il biennio 2017- 2018 rappresenta nella
maggior parte dei casi l'anno del raggiungimento del break even (punto di equilibrio, ndr) a
livello di flusso di cassa operativo (netto imposte)”; ed aggiunge che “… in tutti i casi
considerati l'equilibrio economico richiede per il suo stabile raggiungimento un periodo di
tempo non breve e la realizzazione di impegnativi obiettivi di efficienzamento”.
Spese. Le spese seguono il principio della soccombenza, per cui parte convenuta va condannata a
rifondere quelle sostenute da parte attrice nonché quelle sostenute dai terzi chiamati, tanto più che parte
convenuta ha rifiutato la proposta conciliativa di abbandono della causa a spese compensate che parte
attrice e i convenuti avevano invece accettato. Quanto a parte attrice dette spese si liquidano –
considerati i parametri di legge e l'impegno difensivo in concreto profuso e il fatto che la domanda
risarcitoria è stata respinta in quanto infondata - in euro 6000,00 per compensi, oltre euro 1493,00 per
spese documentate, 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge. Quanto ai terzi
chiamati, considerato l'impegno difensivo in concreto profuso, assai inferiore a quello di parte attrice,
le spese si liquidano in euro 3000,00 per compensi per ciascun terzo chiamato, oltre 15% su compensi
per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa - A, così provvede, in parziale
accoglimento della domanda di parte attrice Prestige Potenza S.r.l.s:
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cfr. Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619, in Corriere Giur., 2008, 1, 35; secondo cui “non è allora censurabile decisione del giudice del
merito, il quale, con motivazione sorretta da ampia e congrua motivazione, abbia ritenuto "più probabile che non" l'esistenza del nesso di
causa”.
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Sentenza n. 895/2017 pubbl. il 25/01/2017
RG n. 27385/2014
1) dichiara risolto il contratto di cessione d'azienda concluso il 13 agosto 2013 tra Prestige
Potenza S.r.l.s, e Cogetech Gaming S.r.l. per inadempimento di quest'ultima;
2) respinge la domanda di risarcimento del danno formulata dall’attrice Prestige Potenza S.r.l.s.
in quanto infondata;
3) respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta Cogetech Gaming S.r.l. nei
confronti dell'attrice Prestige Potenza S.r.l.s e dei terzi chiamati Stefano Sovdat, Serena
Bellesi, Magdalena Eltigani Sabor, Dolores Sabor Abdelabi e Tanja Bandera, in quanto
infondata;
4) condanna Cogetech Gaming S.r.l. a rifondere in favore di Prestige Potenza S.r.l.s le spese di
lite, liquidate in euro 7493,00 oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come
per legge;
5) condanna Cogetech Gaming S.r.l. a rifondere in favore di Stefano Sovdat, Serena Bellesi,
Magdalena Eltigani Sabor, Dolores Sabor Abdelabi e Tanja Bandera, le spese di lite liquidate
per ciascuno in euro 3.000,00 oltre oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA
come per legge
Milano, 24 gennaio 2017
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro
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