DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Articolo 74

Transcript

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Articolo 74
Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
D. Lgs. 81/08 TITOLO III Capo II
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI
a cura di : Claudio Arcari e Mariacristina Mazzari
Piacenza 16 marzo 2011
Articolo 74 - DEFINIZIONI
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro
nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo
Sono esclusi da questa categoria:
– indumenti di lavoro ordinari e uniformi non
specificatamente destinati alla protezione;
– attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
– attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, polizia etc.;
– attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto stradali;
– i materiali sportivi (non utilizzati per lavoro);
– i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
– gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.
Articolo 75 – OBBLIGO D’USO
Devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da:
‰ misure tecniche di prevenzione
‰ da mezzi di protezione collettiva
‰ da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
Articolo 76 - REQUISITI DEI DPI
– Devono essere conformi ai requisiti di cui al D.
Lgs. 475/92
– Devono essere adeguati ai rischi da prevenire,
senza comportare di per sé un rischio maggiore
– Devono essere adeguati alle condizioni esistenti
sul luogo di lavoro
– Devono tenere conto delle esigenze ergonomiche
o di salute del lavoratore
– Devono poter essere adattati all’utilizzatore
secondo le sue necessità
– Se è necessario l’uso simultaneo di più DPI questi
devono essere tra loro compatibili e mantenere la
propria efficacia nei confronti del rischio
Articolo 77
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1. Ai fini della scelta:
• Valuta i rischi che non possono essere evitati
• Individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché siano adeguati ai rischi
• Valuta sulla base delle informazioni fornite dal
fabbricante le caratteristiche dei DPI disponibili e
le raffronta con quelle individuate
• Aggiorna la scelta in caso di variazione
significativa degli elementi di valutazione
Articolo 77
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
2. Individua, anche sulla base delle
informazioni fornite dal fabbricante, le
condizioni in cui il DPI deve essere utilizzato,
specie per quanto riguarda la durata dell’uso,
in funzione di:
• Entità del rischio
• Frequenza dell’esposizione
• Caratteristiche del posto di lavoro
• Prestazioni dei DPI
Articolo 77 comma 4
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
• Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie
• Provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti
• Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
• Destina ogni DPI ad un uso personale
• Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi da cui il DPI
lo protegge
• Rende disponibili informazioni adeguate su ogni DPI
• Stabilisce le procedure da seguire per la riconsegna e il
deposito dei DPI
• Assicura una formazione adeguata e organizza uno
specifico addestramento, se necessario
Articolo 77 comma 5
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
• per ogni DPI che, ai sensi del D. Lgs. 475/92,
appartiene alla terza categoria
• per i dispositivi di protezione dell’udito.
Articolo 78
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
• Si sottopongono al programma di formazione e
addestramento
• Utilizzano i DPI messi a disposizione
• Hanno cura dei DPI messi a disposizione
• Non vi apportano modifiche di propria iniziativa
• Al termine dell’utilizzo seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI
• Segnalano immediatamente al datore di lavoro
o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a
loro disposizione.
Articolo 79
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E L’USO
1. Il contenuto dell’ allegato VIII, costituisce elemento di
riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto (…) tenendo conto della natura, dell'attività
e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le
priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2
restano ferme le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in
data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001.
ALLEGATO VIII D. Lgs. 81/08
CONTENUTI
•
•
•
•
•
Indicazioni di carattere generale relativi a
protezioni particolari
Schema indicativo per gli inventario dei rischi ai fini
dell’impiego di attrezzature di protezione
individuale
Elenco indicativo e non esauriente delle
attrezzature di protezione individuale
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e
dei settori di attività per i quali può rendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale
Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei
dispositivi di protezione individuale
L’individuazione e la scelta del DPI vedono il
coinvolgimento dei diversi soggetti che
collaborano col Datore di Lavoro alla
Valutazione dei Rischi, in particolare il
Medico Competente e il RSPP (art. 18
comma 1 lett. d) e, ai sensi dell’art. 19, ai fini
della gestione dei DPI assume un ruolo di
vigilanza e controllo anche il Preposto.
Infine, anche i Lavoratori Autonomi sono
soggetti all’applicazione di quanto previsto al
Titolo III Capo II come espressamente
previsto dall’art. 21 comma 1 lett. b) che li
obbliga a “munirsi di dispositivi di protezione
individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al titolo III”.
SISTEMA SANZIONATORIO
SISTEMA SANZIONATORIO
SISTEMA SANZIONATORIO – TITOLI SPECIFICI
SISTEMA SANZIONATORIO – TITOLI SPECIFICI
LINEE GUIDA N. 8
1. PREMESSA
2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
3. INDIVIDUAZIONE DEL DPI
4. USO E MANUTENZIONE DEL DPI
5. LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO
6. DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Punto 1 - ALLEGATO VIII D. Lgs. 81/08
Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini
dell’impiego di attrezzature di protezione individuale
PER OGNI MANSIONE
DVR
TABELLA 1 – Linee Guida
• Sono state riportate nella Tabella le norme
tecniche di rifermento UNI e UNI EN relative
alle diverse tipologie di DPI.
• Nell’ambito di questo elenco sono state
selezionate le norme che contengono le
guide per la selezione, l’uso e la
manutenzione.
UNI 11114:2004
Dispositivi di protezione individuale - Elmetti di protezione Guida per la selezione
UNI EN 458:2005
Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione,
l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida
UNI 10912:2000
Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione,
l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione
individuale degli occhi e del viso per attività lavorative
UNI EN 529:2006
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la
manutenzione - Documento guida
UNI 11115:2004
Dispositivi di protezione individuale - Guanti di protezione
per rischi meccanici - Guida per la selezione
UNI 9609:1990
Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi
pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l' uso e la
manutenzione
UNI 11158:2005
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto
- Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso
Tabella 1 – Linee Guida
SCHEMA DECISIONALE DI TIPO GENERALE PER LA SCELTA E LA
GESTIONE DEI DPI DESUNTO DALLE NORME UNI
• E’ bene ricordare che l’uso non corretto di
questi dispositivi può comportare anche un
rischio di patologie per l’utilizzatore dovuto
alla loro manipolazione e a una conservazione
non adeguata.
• L’utilizzo ripetuto dello stesso dispositivo
monouso, la permanenza di DPI in ambienti
polverosi o con presenza di sostanze
contaminanti, la mancanza di procedure per il
lavaggio o la sostituzione, la non disponibilità
di luoghi igienicamente idonei in cui riporre i
DPI, l’utilizzo promiscuo di dispositivi destinati
ad uso personale sono tutti elementi che
espongono i lavoratori ad ulteriori rischi per la
loro salute.
La Nota Informativa del Fabbricante
contiene tutte le istruzioni di deposito,
d’impiego, di pulizia, di manutenzione, di
revisione e di disinfezione del DPI,
informazioni in merito alla disponibilità di
accessori utilizzabili con i DPI e le
caratteristiche dei pezzi di ricambio
appropriati e la data di scadenza
NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE
• Le istruzioni per il deposito, l’impiego, la pulizia, la
manutenzione, la revisione e la disinfezione.
• Le prestazioni ottenute dagli esami tecnici effettuati per
verificare i livelli o le classi di protezione.
• Gli accessori utilizzabili e le caratteristiche dei pezzi di
ricambio.
• Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i
corrispondenti limiti di utilizzazione.
• La data ed il termine di scadenza.
• Il tipo di imballaggio per il trasporto.
• Il significato della marcatura.
• I riferimenti delle direttive applicate.
• Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi
notificati che intervengono nella fase di certificazione.
Punto 4 - ALLEGATO VIII D. Lgs. 81/08
Capitolo 4 - USO E MANUTENZIONE
• E’ utile definire una specifica procedura aziendale con
l’individuazione dei compiti e dei soggetti responsabili
• Fornitura e sostituzione a carico di una figura aziendale
evitando situazioni non controllate con registrazione della
fornitura
• Spazio adeguato alla conservazione dei DPI (armadietto ad
hoc)
• DPI non monouso: ispezioni periodiche, pulizia degli
indumenti a cura del DdL
• DPI monouso: sostituzione dopo ogni utilizzo anche nello
stesso turno di lavoro
• Uso promiscuo dei DPI: specifiche istruzioni relative alla
pulizia e alle modalità di deposito e conservazione
• Nelle procedure aziendali prevedere sistema di controllo
sulla osservanza delle disposizioni in materia di DPI (art. 18
e 19 D. Lgs. 81/08)
Capitolo 5
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
1.
DPI DI USO GENERALE E CONTINUATIVO:
(es. scarpe, elmetti, alta visibilità, ecc.)
INFORMAZIONI agli utilizzatori sui rischi da cui i DPI proteggono
e sulle procedure anche con depliant
2.
DPI PER RISCHI SPECIFICI
(es. otoprotettori, apvr, dispositivi anticaduta, ecc.)
FORMAZIONE specifica che metta in relazione rischio, misure di
prevenzione attuate e necessità di utilizzare DPI, identificando le
fasi di lavoro e le procedure per la loro gestione, nonché i controlli
per verificarne l’integrità.
3.
DPI DI III CAT.
Dovranno essere individuati i DPI di III cat. e gli otoprotettori per
cui va previsto lo specifico ADDESTRAMENTO che prevede per
ciascun soggetto interessato almeno una prova pratica di
indossamento e di verifica di funzionalità
Capitolo 5
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
4. Il datore di lavoro:
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il
DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l’uso
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito..
Capitolo 5
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Le attività di informazione, formazione e
addestramento relative all’utilizzo dei DPI, che
risultano tutte sanzionate come reati contravvenzionali
nell’ambito del Titolo III Capo II, dovranno essere
documentate con attestazione avente i seguenti
contenuti minimi:
9 Data e indicazione della durata dell’attività;
9 Nominativo del formatore;
9 Modalità con cui l’attività è stata svolta;
9 Indicazione dei Contenuti trattati
9 Elenco dei partecipanti
9 Registro delle presenze
Capitolo 6
DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto
a conclusione della valutazione, deve
contenere, oltre a una relazione sulla
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante l’attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa, l’indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuale adottati (art.
28 comma 2).
Articolo 28 comma 2
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta
dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con
criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente
che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
Capitolo 6
DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
L’ obbligo vige anche per quanto riguarda le
valutazioni specifiche previste all’interno del Decreto
81/08 che riguardano la sicurezza:
• “Uso delle attrezzature di lavoro” Titolo III Capo I
• “Cantieri Temporanei o mobili” Titolo IV
e la salute dei lavoratori:
• “Agenti Fisici” Titolo VIII
• “Sostanze Pericolose” Titolo IX
• “Esposizione ad Agenti Biologici” Titolo X.
SITUAZIONI PARTICOLARI
In due casi il DPI concorre alla valutazione dei
rischi:
• gli otoprotettori per cui al Capo II del Titolo
VIII è previsto che il datore di lavoro tenga
conto dell’attenuazione fornita dal DPI
uditivo ai fini del rispetto del valore limite ;
• la protezione delle vie respiratorie nel caso
dell’amianto dove per il DPI occorre
stimare la concentrazione “sotto maschera”.
Capitolo 6
DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
La scheda costituisce un buon modello attraverso cui “documentare” la
scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale e consente:
¾ di programmare le attività di informazione, formazione e
addestramento secondo le indicazioni fornite nel precedente
capitolo 5;
¾ di consegnare al medico competente, congiuntamente alle schede
individuali di rischio, un quadro riepilogativo dei dispositivi di
protezione messi a disposizione dei lavoratori;
¾di costruire e rendere disponibile a tutti i lavoratori una tabella
informativa sintetica da collocare, ben visibile, in rispondenza delle
singole postazioni di lavoro con funzione di “segnaletica” sui DPI.