DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Articolo 74
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Articolo 74
Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro D. Lgs. 81/08 TITOLO III Capo II DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI a cura di : Claudio Arcari e Mariacristina Mazzari Piacenza 16 marzo 2011 Articolo 74 - DEFINIZIONI Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo Sono esclusi da questa categoria: – indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati alla protezione; – attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio; – attrezzature di protezione individuale delle forze armate, polizia etc.; – attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; – i materiali sportivi (non utilizzati per lavoro); – i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; – gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Articolo 75 – OBBLIGO D’USO Devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da: misure tecniche di prevenzione da mezzi di protezione collettiva da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Articolo 76 - REQUISITI DEI DPI – Devono essere conformi ai requisiti di cui al D. Lgs. 475/92 – Devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore – Devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro – Devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore – Devono poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità – Se è necessario l’uso simultaneo di più DPI questi devono essere tra loro compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio Articolo 77 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 1. Ai fini della scelta: • Valuta i rischi che non possono essere evitati • Individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché siano adeguati ai rischi • Valuta sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante le caratteristiche dei DPI disponibili e le raffronta con quelle individuate • Aggiorna la scelta in caso di variazione significativa degli elementi di valutazione Articolo 77 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 2. Individua, anche sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante, le condizioni in cui il DPI deve essere utilizzato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: • Entità del rischio • Frequenza dell’esposizione • Caratteristiche del posto di lavoro • Prestazioni dei DPI Articolo 77 comma 4 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO • Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie • Provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti • Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori • Destina ogni DPI ad un uso personale • Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi da cui il DPI lo protegge • Rende disponibili informazioni adeguate su ogni DPI • Stabilisce le procedure da seguire per la riconsegna e il deposito dei DPI • Assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento, se necessario Articolo 77 comma 5 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO In ogni caso l’addestramento è indispensabile: • per ogni DPI che, ai sensi del D. Lgs. 475/92, appartiene alla terza categoria • per i dispositivi di protezione dell’udito. Articolo 78 OBBLIGHI DEI LAVORATORI • Si sottopongono al programma di formazione e addestramento • Utilizzano i DPI messi a disposizione • Hanno cura dei DPI messi a disposizione • Non vi apportano modifiche di propria iniziativa • Al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI • Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Articolo 79 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E L’USO 1. Il contenuto dell’ allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4. 2. Con decreto (…) tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. 2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001. ALLEGATO VIII D. Lgs. 81/08 CONTENUTI • • • • • Indicazioni di carattere generale relativi a protezioni particolari Schema indicativo per gli inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale L’individuazione e la scelta del DPI vedono il coinvolgimento dei diversi soggetti che collaborano col Datore di Lavoro alla Valutazione dei Rischi, in particolare il Medico Competente e il RSPP (art. 18 comma 1 lett. d) e, ai sensi dell’art. 19, ai fini della gestione dei DPI assume un ruolo di vigilanza e controllo anche il Preposto. Infine, anche i Lavoratori Autonomi sono soggetti all’applicazione di quanto previsto al Titolo III Capo II come espressamente previsto dall’art. 21 comma 1 lett. b) che li obbliga a “munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III”. SISTEMA SANZIONATORIO SISTEMA SANZIONATORIO SISTEMA SANZIONATORIO – TITOLI SPECIFICI SISTEMA SANZIONATORIO – TITOLI SPECIFICI LINEE GUIDA N. 8 1. PREMESSA 2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 3. INDIVIDUAZIONE DEL DPI 4. USO E MANUTENZIONE DEL DPI 5. LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO 6. DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Punto 1 - ALLEGATO VIII D. Lgs. 81/08 Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale PER OGNI MANSIONE DVR TABELLA 1 – Linee Guida • Sono state riportate nella Tabella le norme tecniche di rifermento UNI e UNI EN relative alle diverse tipologie di DPI. • Nell’ambito di questo elenco sono state selezionate le norme che contengono le guide per la selezione, l’uso e la manutenzione. UNI 11114:2004 Dispositivi di protezione individuale - Elmetti di protezione Guida per la selezione UNI EN 458:2005 Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida UNI 10912:2000 Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative UNI EN 529:2006 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida UNI 11115:2004 Dispositivi di protezione individuale - Guanti di protezione per rischi meccanici - Guida per la selezione UNI 9609:1990 Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l' uso e la manutenzione UNI 11158:2005 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso Tabella 1 – Linee Guida SCHEMA DECISIONALE DI TIPO GENERALE PER LA SCELTA E LA GESTIONE DEI DPI DESUNTO DALLE NORME UNI • E’ bene ricordare che l’uso non corretto di questi dispositivi può comportare anche un rischio di patologie per l’utilizzatore dovuto alla loro manipolazione e a una conservazione non adeguata. • L’utilizzo ripetuto dello stesso dispositivo monouso, la permanenza di DPI in ambienti polverosi o con presenza di sostanze contaminanti, la mancanza di procedure per il lavaggio o la sostituzione, la non disponibilità di luoghi igienicamente idonei in cui riporre i DPI, l’utilizzo promiscuo di dispositivi destinati ad uso personale sono tutti elementi che espongono i lavoratori ad ulteriori rischi per la loro salute. La Nota Informativa del Fabbricante contiene tutte le istruzioni di deposito, d’impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione del DPI, informazioni in merito alla disponibilità di accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati e la data di scadenza NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE • Le istruzioni per il deposito, l’impiego, la pulizia, la manutenzione, la revisione e la disinfezione. • Le prestazioni ottenute dagli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione. • Gli accessori utilizzabili e le caratteristiche dei pezzi di ricambio. • Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzazione. • La data ed il termine di scadenza. • Il tipo di imballaggio per il trasporto. • Il significato della marcatura. • I riferimenti delle direttive applicate. • Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione. Punto 4 - ALLEGATO VIII D. Lgs. 81/08 Capitolo 4 - USO E MANUTENZIONE • E’ utile definire una specifica procedura aziendale con l’individuazione dei compiti e dei soggetti responsabili • Fornitura e sostituzione a carico di una figura aziendale evitando situazioni non controllate con registrazione della fornitura • Spazio adeguato alla conservazione dei DPI (armadietto ad hoc) • DPI non monouso: ispezioni periodiche, pulizia degli indumenti a cura del DdL • DPI monouso: sostituzione dopo ogni utilizzo anche nello stesso turno di lavoro • Uso promiscuo dei DPI: specifiche istruzioni relative alla pulizia e alle modalità di deposito e conservazione • Nelle procedure aziendali prevedere sistema di controllo sulla osservanza delle disposizioni in materia di DPI (art. 18 e 19 D. Lgs. 81/08) Capitolo 5 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 1. DPI DI USO GENERALE E CONTINUATIVO: (es. scarpe, elmetti, alta visibilità, ecc.) INFORMAZIONI agli utilizzatori sui rischi da cui i DPI proteggono e sulle procedure anche con depliant 2. DPI PER RISCHI SPECIFICI (es. otoprotettori, apvr, dispositivi anticaduta, ecc.) FORMAZIONE specifica che metta in relazione rischio, misure di prevenzione attuate e necessità di utilizzare DPI, identificando le fasi di lavoro e le procedure per la loro gestione, nonché i controlli per verificarne l’integrità. 3. DPI DI III CAT. Dovranno essere individuati i DPI di III cat. e gli otoprotettori per cui va previsto lo specifico ADDESTRAMENTO che prevede per ciascun soggetto interessato almeno una prova pratica di indossamento e di verifica di funzionalità Capitolo 5 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 4. Il datore di lavoro: c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito.. Capitolo 5 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Le attività di informazione, formazione e addestramento relative all’utilizzo dei DPI, che risultano tutte sanzionate come reati contravvenzionali nell’ambito del Titolo III Capo II, dovranno essere documentate con attestazione avente i seguenti contenuti minimi: 9 Data e indicazione della durata dell’attività; 9 Nominativo del formatore; 9 Modalità con cui l’attività è stata svolta; 9 Indicazione dei Contenuti trattati 9 Elenco dei partecipanti 9 Registro delle presenze Capitolo 6 DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere, oltre a una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati (art. 28 comma 2). Articolo 28 comma 2 a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Capitolo 6 DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE L’ obbligo vige anche per quanto riguarda le valutazioni specifiche previste all’interno del Decreto 81/08 che riguardano la sicurezza: • “Uso delle attrezzature di lavoro” Titolo III Capo I • “Cantieri Temporanei o mobili” Titolo IV e la salute dei lavoratori: • “Agenti Fisici” Titolo VIII • “Sostanze Pericolose” Titolo IX • “Esposizione ad Agenti Biologici” Titolo X. SITUAZIONI PARTICOLARI In due casi il DPI concorre alla valutazione dei rischi: • gli otoprotettori per cui al Capo II del Titolo VIII è previsto che il datore di lavoro tenga conto dell’attenuazione fornita dal DPI uditivo ai fini del rispetto del valore limite ; • la protezione delle vie respiratorie nel caso dell’amianto dove per il DPI occorre stimare la concentrazione “sotto maschera”. Capitolo 6 DPI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE La scheda costituisce un buon modello attraverso cui “documentare” la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale e consente: ¾ di programmare le attività di informazione, formazione e addestramento secondo le indicazioni fornite nel precedente capitolo 5; ¾ di consegnare al medico competente, congiuntamente alle schede individuali di rischio, un quadro riepilogativo dei dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori; ¾di costruire e rendere disponibile a tutti i lavoratori una tabella informativa sintetica da collocare, ben visibile, in rispondenza delle singole postazioni di lavoro con funzione di “segnaletica” sui DPI.