apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016
RG n. 8940/2013
N. R.G. 8940/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Giovanni Salina
Presidente Relatore
dott.ssa Anna Maria Rossi
Giudice
dott.ssa Daria Sbariscia
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8940/2013 promossa da:
LUIGI ARMANI (C.F. RMNLGU75M15G337R), con il patrocinio
dell’avv. IORIO DANIELE, dell’avv. GIANGROSSI ILARIO e dell’avv.
ZUCCONI VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA
DEL
CESTELLO 4 BOLOGNA, presso il difensore avv. ZUCCONI
VITTORIO.
ATTORE
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QUARTA SEZIONE CIVILE
Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016
RG n. 8940/2013
contro
FEDERICO MINOLI (C.F. MNLFRC49L02D869W), con il patrocinio
dell’avv. SCOTA SILVIA, elettivamente domiciliato in P.ZZA S.
DOMENICO, 5 BOLOGNA presso il difensore avv. SCOTA SILVIA.
CONVENUTO
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione delle conclusioni.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Luigi Armani conveniva in
giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, Federico Minoli, chiedendo che
l’adìto Tribunale condannasse il convenuto ad adempiere l’obbligo, assunto
nei suoi confronti con l’accordo denominato “Lettera d’intenti” del
12/10/2012, di vendita della quota di partecipazione pari al 33% del
capitale sociale della neocostituita società Staremilia s.r.l., nonché al
risarcimento dei patiti danni.
In via subordinata, l’attore chiedeva dichiararsi la risoluzione del suddetto
accordo per inadempimento del convenuto, ovvero, in via di ulteriore
subordine, accertarsi la responsabilità precontrattuale del Minoli, con
conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni.
In particolare, l’attore esponeva che, dopo aver ricevuto dal Minoli la
conferma dell’avvenuto invio, in data 8/10/2012, all’altro socio
prelazionario Paolo Gigante della lettera raccomandata contenente la
comunicazione della volontà del convenuto di porre in vendita la propria
quota di partecipazione nella suddetta società Staremilia s.r.l., aveva
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CONCLUSIONI
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sottoscritto, in data 12/10/2012, la predetta “Lettera d’intenti”, in forza
della quale il Minoli, dietro il pattuito corrispettivo di complessivi €
683.440,00, si era impegnato a trasferire a favore di un’altra costituenda
società la predetta quota a condizione che, alla scadenza del termine
statutariamente previsto di trentacinque giorni, decorrente dalla ricezione
della predetta denuntiatio, l’altro socio, Paolo Gigante, non avesse
formalmente esercitato il relativo diritto di prelazione.
l’intempestivo esercizio da parte del Gigante del diritto di prelazione, il
convenuto si era illegittimamente rifiutato di dare esecuzione agli impegni
assunti con il predetto accordo del 12/10/2012.
Si costituiva in giudizio il Minoli, il quale, ricusando ogni addebito,
contestava la fondatezza delle domande formulate dall’attore, chiedendone
l’integrale reiezione.
In particolare, premesso che alcun affidamento era stato da lui ingenerato
nell’attore circa l’avveramento della condizione cui era stata subordinata
l’efficacia dell’impegno di vendita della propria partecipazione nella
società Staremilia s.r.l., così come assunto con la richiamata lettera di
intenti del 12/10/2012, nel merito, il convenuto asseriva che il mancato
avveramento della predetta condizione sospensiva non era dipeso da fatto a
lui imputabile, in quanto il socio prelazionario, Paolo Gigante, aveva
tempestivamente esercitato tale diritto con lettera raccomanda ricevuta in
data 14/11/2012.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all’art. 183 c.p.c., il
G.I. ammetteva, in parte, le prove per interrogatorio formale e per testi
dedotte dal convenuto, nonché la prova per testi, a prova contraria diretta,
dedotta dall’attore, rigettando le restanti istanze istruttorie.
Infine, all’udienza del 14/4/2016, sulle conclusioni precisate dai difensori
delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione,
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Asseriva, quindi, l’attore che, nonostante il mancato o, comunque,
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assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio di
comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, giova, preliminarmente, osservare che, con l’atto introduttivo del
una domanda di adempimento dell’accordo (c.d. “Lettera di intenti”)
stipulato con il convenuto in data 12/10/2012, allegando, quale fatto
costitutivo della predetta richiesta, l’avveramento della pattuita condizione
sospensiva, costituita dal mancato o intempestivo esercizio del diritto di
prelazione da parte del socio destinatario della c.d. denuntiatio, tale Paolo
Gigante.
L’attore, successivamente, con la memoria n. 1 ex art. 183 c. VI c.p.c., oltre
che in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, ha poi chiesto che
l’adìto Tribunale condannasse il convenuto ad adempiere agli obblighi
assunti con il predetto accordo, previa declaratoria non soltanto
dell’avveramento della pattuita condizione sospensiva, ma, in alternativa,
anche di nullità e/o inefficacia sia della denuntiatio effettuata dal Minoli,
quale socio della società Staremilia, nei riguardi dell’altro socio di questa,
Paolo Gigante, con raccomandata A/R datata 8/10/2012, sia della
comunicazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione da parte di
quest’ultimo con raccomandata del 12/11/2012 – 16/11/2012, per asserita
indeterminatezza e non conformità di tali atti negoziali rispetto al contenuto
della suddetta “Lettera di intenti”.
Orbene, a prescindere da ogni considerazione di merito sui dedotti motivi
di nullità e/o inefficacia, la domanda di adempimento, così come
riformulata
dall’odierno
attore,
risulta,
tuttavia,
parzialmente
inammissibile, in quanto “nuova” limitatamente alla richiesta di
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presente giudizio, l’attore, in via principale, aveva espressamente formulato
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accertamento e dichiarazione di nullità/inefficacia degli atti contenenti la
c.d. denuntiatio e la manifestazione di volontà di esercitare il diritto di
prelazione, nei cui riguardi alcuna contestazione o censura era stata mossa
in citazione sotto i predetti specifici profili.
L’Armani, infatti, con l’atto introduttivo del presente giudizio, aveva
fondato
la
domanda
di
adempimento,
assumendo
unicamente
l’intempestività dell’esercitata prelazione ed il conseguente avveramento
Le nuove allegazioni svolte dall’attore in corso di causa, in quanto inedite
ed affatto rinvenibili in citazione, determinano un sensibile ampliamento
del thema decidendum e del thema probandum, comportando, per ciò, in
parte qua, una inammissibile mutatio libelli.
Deve, peraltro, evidenziarsi come la domanda di adempimento in esame,
oltre a non contenere in citazione alcuna specifica contestazione circa la
validità e l’efficacia degli atti prodromici all’atto di cessione delle quote
sociali in questione (id est, denuntiatio e sua accettazione), sia stata
dall’attore soprattutto proposta e, come detto, poi parzialmente modificata
nella sua causa petendi, senza neppure evocare e, quindi, coinvolgere nel
presente giudizio il soggetto (Paolo Gigante) il cui esercizio del diritto di
prelazione è contestato, oltre che sotto il profilo della tempestività, adesso
anche per inefficacia e/o invalidità, e senza nemmeno impugnare il
successivo atto di trasferimento delle quote che, verosimilmente, sono
state, medio tempore, definitivamente acquisite dal menzionato socio
prelazionario.
Va altresì rilevato come l’odierno attore abbia chiesto, in proprio, la
condanna del convenuto a dare esecuzione ad un accordo i cui effetti, però,
non si sarebbero comunque riverberati nella sua sfera giuridicopatrimoniale, atteso che l’Armani non sarebbe stato, in concreto,
destinatario delle quote poste in vendita.
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della pattuita condizione sospensiva.
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Infatti, la lettera d’intenti datata 12/10/2012 prevedeva che, qualora si fosse
verificata la condizione sospensiva ivi espressamente pattuita, il Minoli
avrebbe ceduto le proprie quote (di Staremilia s.r.l.) ad una costituenda
società, a sua volta, partecipata dallo stesso Minoli in misura del 51%, e da
soggetto in quella sede nominato dall’attore, nella persona di tale
Alessandro Grimaldi, per il residuo 49%.
Ne consegue che alcun danno, emergente o da lucro cessante, può essere
cessione di quote di cui, come detto, lo stesso non sarebbe divenuto titolare
ed intestatario.
Per le ragioni sopra esposte e per i plurimi profili in precedenza illustrati, la
domanda di adempimento così come proposta, in via principale, dall’attore,
qualificabile come una sorta di azione di riscatto del terzo extraneus nei
confronti dei soci inadempienti, appare, prima ancora che infondata in
punto di an e di quantum debeatur, soprattutto inammissibile, risultando
semmai l’Armani unicamente legittimato a formulare nei confronti del
Minoli una domanda di risarcimento dei danni eventualmente patiti in
conseguenza della mancata conclusione o perfezionamento del predetto
accordo inter partes.
Detto questo e passando, comunque, al merito delle domande formulate
dall’attore in citazione, per quel che concerne la domanda principale
(adempimento della Lettera di intenti per avveramento della condizione
sospensiva) e la prima domanda subordinata (risoluzione della Lettera di
intenti per inadempimento del convenuto), occorre osservare come
entrambe presuppongano la natura definitiva, cogente e traslativa
dell’accordo siglato in data 12/10/2012.
L’ulteriore domanda subordinata (risarcimento danni da responsabilità
precontrattuale), formulata a norma dell’art. 1337 c.c., postula invece
l’esistenza di trattative non concluse per colpa o mala fede del Minoli, e un
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legittimamente lamentato dall’odierno attore per effetto della mancata
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danno, in termini di c.d. interesse negativo, da legittimo affidamento nella
conclusione dell’accordo.
Sulla base del suo contenuto, la lettera di intenti datata 12/10/2011
costituisce, invece, un accordo con effetti meramente obbligatori tra le
parti, in forza del quale il Minoli si era impegnato a vendere la propria
quota di partecipazione, pari al 33% del capitale sociale della società
Staremilia s.r.l., ad una società ancora da costituire, la quale, a sua volta,
restante 49%, da persona, in concreto, già nominata dall’Armani, tale
Alessandro Grimaldi.
Come in precedenza esposto, l’operatività di detto accordo era stata
espressamente ed incontestatamente subordinata all’avveramento di una
data condizione, ovverosia al mancato o intempestivo esercizio del diritto
di prelazione da parte dell’altro socio di Staremilia s.r.l., Paolo Gigante, il
quale, per espressa previsione statutaria, avrebbe dovuto manifestare la
volontà di acquistare le quote poste in vendita mediante raccomandata A/R
da recapitare al proponente la vendita nel termine, sempre statutariamente
previsto, di trentacinque giorni decorrente dalla ricezione della c.d.
denuntiatio del Minoli da effettuarsi, anch’essa, con raccomandata A/R.
Le modalità formali e le tempistiche specificamente stabilite dallo statuto
della società Staremilia s.r.l. ai fini della comunicazione della denuntiatio
da parte del proponente la vendita e della sua successiva accettazione da
parte del socio prelazionario, rendono quindi del tutto irrilevanti e,
comunque, non opponibili al terzo, modalità e forme alternative
eventualmente impiegate dai soci per il compimento dei suddetti atti, come,
ad esempio, la loro consegna a mani.
Come detto, l’attore ha chiesto darsi adempimento alla Lettera di intenti del
12/10/2012, contestando ritualmente soltanto la tempestività dell’esercizio
del diritto di prelazione da parte del socio Paolo Gigante.
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sarebbe stata partecipata, nella misura del 51%, dallo stesso Minoli e, per il
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La domanda in esame, oltre che inammissibile per le ragioni in precedenza
esplicitate, risulta anche infondata.
Ed invero, la lettera raccomandata contenente la c.d. denuntiatio, datata
8/10/2012, è stata, per tabulas (doc. nn. 4 convenuto) ed incontestatamente,
spedita il successivo 10/10/2012.
Come risulta dal doc. n. 11 allegato dal convenuto al proprio foglio di
precisazione delle conclusioni del 14/4/2016, ammissibile, ex art. 153
ovverosia in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, non
è stato possibile acquisire agli atti di causa l’avviso di ricevimento della
suddetta raccomandata.
Tuttavia, l’atto in questione deve ritenersi recapitato al socio prelazionario
in data 12/10/2012.
Infatti, nella raccomandata (v. doc. n. 5 convenuto) con cui è stata
formalmente manifestata l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione, il
socio prelazionario Paolo Gigante ha espressamente dichiarato di aver
ricevuto la denuntiatio in data 12/10/2012.
In sede di escussione testimoniale, il Gigante ha, poi, riconosciuto e
confermato il documento in esame, il suo contenuto e la sua sottoscrizione,
e, quindi, anche di aver ricevuto la c.d. denuntiatio alla data dallo stesso
indicata nella lettera di accettazione.
Appare, quindi, irrilevante la circostanza che il suddetto teste, a distanza di
alcuni anni, non ricordasse esattamente la data in cui gli era stata recapitata
la lettera del Minoli.
Ciò che, infatti, rileva, ai fini della presente causa, è che il teste abbia
confermato il contenuto del proprio atto e, per ciò, di aver ricevuto la
raccomandata del Minoli alla data ivi indicata, e quindi, giusta la predetta
attestazione, il giorno 12/10/2012.
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c.p.c., in quanto emesso dall’amministrazione postale in data 15/5/2015,
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Del resto, secondo nozioni di comune esperienza ed in assenza di
significativi elementi di valutazione di segno contrario, è più che
verosimile che una missiva, spedita a mezzo raccomanda A/R da una città a
l’altra (Bologna - Roma), impieghi almeno 48 ore per giungere a
destinazione, sicchè è assolutamente ragionevole ritenere che, come risulta
dall’attestazione resa e confermata dal Gigante, la raccomandata spedita dal
Minoli il 10/10/2012 sia, poi, giunta a destinazione il 12/10/2012.
raccomanda in questione sia arrivata a destinazione l’8/10/2012, addirittura
prima della data della sua spedizione, mentre è del tutto inverosimile,
sempre per l’id quod plerumque accidit e per la distanza da coprire, che la
stessa, come sostenuto dall’attore, sia pervenuta al Gigante lo stesso giorno
del suo invio, cioè il 10/10/2012.
Individuato alla data del 12/10/2012 il dies a quo per la decorrenza del
termine di trentacinque giorni statutariamente previsto per l’esercizio del
diritto di prelazione, deve, conseguentemente, affermarsi la tempestività
della raccomandata (v. avviso di ricevimento all. n. 5 convenuto)
contenente l’accettazione del Gigante, inviata il 12/11/2012 e pervenuta al
Minoli in data 16/11/2012, nel rispetto, quindi, del termine decadenziale
previsto in statuto.
Il tempestivo esercizio del diritto di prelazione da parte del Gigante ha,
quindi, impedito l’avveramento della condizione cui era stata subordinata
l’efficacia della Lettera di intenti oggetto di causa e, quindi, precluso il
successivo trasferimento delle quote in questione all’odierno attore in
conformità sia al predetto accordo inter partes, sia alla clausola statutaria
derogatrice del principio generale di libera trasferibilità delle partecipazioni
di cui all’art. 2469 c.c.
In merito al mancato avveramento della predetta condizione sospensiva,
deve altresì negarsi la sua imputabilità all’odierno convenuto.
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Per ovvi motivi è, invece, impossibile che, come asserito dall’Armani, la
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L’attore, infatti, non ha fornito alcun elemento di valutazione comprovante
il compimento da parte del Minoli di atti finalizzati ad impedire il
verificarsi della condizione de qua e, quindi, la sussistenza dei presupposti
per l’applicabilità dell’invocata disciplina di cui all’art. 1359 cod. civ.
Né il Minoli può essere ritenuto inadempiente sotto gli ulteriori profili
allegati dall’attore.
Infatti, per quel che concerne le modalità e, soprattutto, le tempistiche di
osservare come il convenuto, benchè tra le parti non fosse stato concordato
alcun preciso termine entro il quale inoltrare la denuntiatio al socio
prelazionario, abbia comunque inviato la relativa raccomandata il
10/10/2012, ovverosia addirittura due giorni prima della sottoscrizione
della Lettera di intenti, in conformità non soltanto allo Statuto e a quanto
previsto e dichiarato nel predetto accordo, ma anche ai generali doveri di
buona fede e correttezza nell’esecuzione dell’accordo de quo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, quindi, la domanda
principale di adempimento e, quella, in via subordinata, di risoluzione
dell’accordo inter partes, devono essere senz’altro rigettate.
Quanto alla ipotizzata responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c.,
dedotta dall’attore in via di ulteriore subordine, al riguardo, è sufficiente
osservare come l’Armani non abbia fornito alcun elemento di giudizio
comprovante il doloso o colposo compimento da parte del Minoli, in
pendenza della predetta condizione sospensiva, non soltanto di atti diretti
ad impedirne l’avveramento, ma anche di atti idonei ad ingenerare
nell’aspirante acquirente il legittimo e ragionevole affidamento circa il
mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell’altro socio Gigante,
né sotto forma di rassicurazioni circa il verificarsi della condizione prevista
nella suddetta lettera di intenti, né confidando all’Armani pregresse
manifestazioni di disinteresse del Gigante ad acquisire il controllo assoluto
e totalitario della società Staremilia.
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comunicazione della proposta di vendita delle quote, sul punto è sufficiente
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Non è fondatamente ascrivibile al Minoli neppure una responsabilità da
violazione del dovere di informazione sull’andamento delle trattative e,
segnatamente, sull’esito della denuntiatio, atteso che, in primis, l’esistenza
di siffatti obblighi informativi, asseritamente da adempiersi peraltro in
forma scritta, non ha trovato alcun riscontro documentale e, in secondo
luogo, le dichiarazioni rese sul punto dal teste Manuel Ghiretti, indotto
dall’attore, circa l’assunzione da parte del convenuto di uno specifico
da parte del Gigante, oltre che del tutto generiche, non sono nemmeno
utilizzabili ex art. 2722 c.c., trattandosi di deposizione testimoniale avente
ad oggetto patti, anteriori o coevi, aggiunti al contenuto di un accordo
negoziale.
In ogni caso, risulta per tabulas (v. mail datata 9/11/2012, prodotta dal
convenuto sub all. n. 8, redatta dall’attore e da questi confermata in sede di
interrogatorio formale), che il Minoli, nonostante la mancata previsione
convenzionale di modalità e termini per la comunicazione dell’avvenuto o
del mancato esercizio del diritto di prelazione, aveva comunque assolto al
generale dovere di comportarsi secondo buona fede durante le trattative,
comunicando telefonicamente all’attore la sopravvenuta accettazione del
Gigante, e dandone pure formale e pressochè immediata notizia, a mezzo di
raccomandata A/R, al Grimaldi, soggetto nominato dallo stesso Armani
nella lettera di intenti del 12/10/2012 quale socio della new-co a cui
sarebbe stata ceduta la partecipazione de qua nel caso di mancato esercizio
della prelazione.
Il negativo accertamento in capo al convenuto delle responsabilità dedotte
dall’attore, ovviamente, preclude anche l’accoglimento della domanda di
risarcimento danni.
Peraltro, le richieste risarcitorie formulate dall’Armani scontano un grave
ed insanabile deficit assertivo ancor prima che probatorio.
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impegno a dare notizia per iscritto all’Armani dell’avvenuta accettazione
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Sul punto, va nuovamente rilevato come alcun danno emergente o lucro
cessante da mancata cessione di quote può essere legittimamente lamentato
dall’Armani, in proprio, atteso che questi, come esposto, non avrebbe
acquisito la titolarità, diretta o mediata, delle partecipazioni societarie
oggetto di causa.
Inoltre, le allegazioni svolte al riguardo dall’Armani con riferimento alle
diverse tipologie di responsabilità dedotte in causa, risultano, poi, del tutto
termini di danno emergente, di lucro cessante e, quanto, alla responsabilità
precontrattuale, nei limiti del c.d. interesse negativo, assolutamente astratto
ed ipotetico, privo comunque di qualsiasi riscontro probatorio concreto e
reale.
Pertanto, le domande così come formulate dall’attore devono essere
integralmente rigettate.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da
dispositivo, vanno liquidate a carico dell’attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione
disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
le domande formulate dall’attore.
CONDANNA
l’attore al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite liquidate in €
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generiche ed indeterminate, avendo l’attore allegato un pregiudizio, in
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9.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per
legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile
del Tribunale – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale,
Il Presidente est.
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