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Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 N. R.G. 8940/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Anna Maria Rossi Giudice dott.ssa Daria Sbariscia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8940/2013 promossa da: LUIGI ARMANI (C.F. RMNLGU75M15G337R), con il patrocinio dell’avv. IORIO DANIELE, dell’avv. GIANGROSSI ILARIO e dell’avv. ZUCCONI VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA DEL CESTELLO 4 BOLOGNA, presso il difensore avv. ZUCCONI VITTORIO. ATTORE pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 1 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 QUARTA SEZIONE CIVILE Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 contro FEDERICO MINOLI (C.F. MNLFRC49L02D869W), con il patrocinio dell’avv. SCOTA SILVIA, elettivamente domiciliato in P.ZZA S. DOMENICO, 5 BOLOGNA presso il difensore avv. SCOTA SILVIA. CONVENUTO Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, Luigi Armani conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, Federico Minoli, chiedendo che l’adìto Tribunale condannasse il convenuto ad adempiere l’obbligo, assunto nei suoi confronti con l’accordo denominato “Lettera d’intenti” del 12/10/2012, di vendita della quota di partecipazione pari al 33% del capitale sociale della neocostituita società Staremilia s.r.l., nonché al risarcimento dei patiti danni. In via subordinata, l’attore chiedeva dichiararsi la risoluzione del suddetto accordo per inadempimento del convenuto, ovvero, in via di ulteriore subordine, accertarsi la responsabilità precontrattuale del Minoli, con conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni. In particolare, l’attore esponeva che, dopo aver ricevuto dal Minoli la conferma dell’avvenuto invio, in data 8/10/2012, all’altro socio prelazionario Paolo Gigante della lettera raccomandata contenente la comunicazione della volontà del convenuto di porre in vendita la propria quota di partecipazione nella suddetta società Staremilia s.r.l., aveva pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 2 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 CONCLUSIONI Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 sottoscritto, in data 12/10/2012, la predetta “Lettera d’intenti”, in forza della quale il Minoli, dietro il pattuito corrispettivo di complessivi € 683.440,00, si era impegnato a trasferire a favore di un’altra costituenda società la predetta quota a condizione che, alla scadenza del termine statutariamente previsto di trentacinque giorni, decorrente dalla ricezione della predetta denuntiatio, l’altro socio, Paolo Gigante, non avesse formalmente esercitato il relativo diritto di prelazione. l’intempestivo esercizio da parte del Gigante del diritto di prelazione, il convenuto si era illegittimamente rifiutato di dare esecuzione agli impegni assunti con il predetto accordo del 12/10/2012. Si costituiva in giudizio il Minoli, il quale, ricusando ogni addebito, contestava la fondatezza delle domande formulate dall’attore, chiedendone l’integrale reiezione. In particolare, premesso che alcun affidamento era stato da lui ingenerato nell’attore circa l’avveramento della condizione cui era stata subordinata l’efficacia dell’impegno di vendita della propria partecipazione nella società Staremilia s.r.l., così come assunto con la richiamata lettera di intenti del 12/10/2012, nel merito, il convenuto asseriva che il mancato avveramento della predetta condizione sospensiva non era dipeso da fatto a lui imputabile, in quanto il socio prelazionario, Paolo Gigante, aveva tempestivamente esercitato tale diritto con lettera raccomanda ricevuta in data 14/11/2012. Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all’art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva, in parte, le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dal convenuto, nonché la prova per testi, a prova contraria diretta, dedotta dall’attore, rigettando le restanti istanze istruttorie. Infine, all’udienza del 14/4/2016, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 3 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 Asseriva, quindi, l’attore che, nonostante il mancato o, comunque, Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, giova, preliminarmente, osservare che, con l’atto introduttivo del una domanda di adempimento dell’accordo (c.d. “Lettera di intenti”) stipulato con il convenuto in data 12/10/2012, allegando, quale fatto costitutivo della predetta richiesta, l’avveramento della pattuita condizione sospensiva, costituita dal mancato o intempestivo esercizio del diritto di prelazione da parte del socio destinatario della c.d. denuntiatio, tale Paolo Gigante. L’attore, successivamente, con la memoria n. 1 ex art. 183 c. VI c.p.c., oltre che in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, ha poi chiesto che l’adìto Tribunale condannasse il convenuto ad adempiere agli obblighi assunti con il predetto accordo, previa declaratoria non soltanto dell’avveramento della pattuita condizione sospensiva, ma, in alternativa, anche di nullità e/o inefficacia sia della denuntiatio effettuata dal Minoli, quale socio della società Staremilia, nei riguardi dell’altro socio di questa, Paolo Gigante, con raccomandata A/R datata 8/10/2012, sia della comunicazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione da parte di quest’ultimo con raccomandata del 12/11/2012 – 16/11/2012, per asserita indeterminatezza e non conformità di tali atti negoziali rispetto al contenuto della suddetta “Lettera di intenti”. Orbene, a prescindere da ogni considerazione di merito sui dedotti motivi di nullità e/o inefficacia, la domanda di adempimento, così come riformulata dall’odierno attore, risulta, tuttavia, parzialmente inammissibile, in quanto “nuova” limitatamente alla richiesta di pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 4 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 presente giudizio, l’attore, in via principale, aveva espressamente formulato Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 accertamento e dichiarazione di nullità/inefficacia degli atti contenenti la c.d. denuntiatio e la manifestazione di volontà di esercitare il diritto di prelazione, nei cui riguardi alcuna contestazione o censura era stata mossa in citazione sotto i predetti specifici profili. L’Armani, infatti, con l’atto introduttivo del presente giudizio, aveva fondato la domanda di adempimento, assumendo unicamente l’intempestività dell’esercitata prelazione ed il conseguente avveramento Le nuove allegazioni svolte dall’attore in corso di causa, in quanto inedite ed affatto rinvenibili in citazione, determinano un sensibile ampliamento del thema decidendum e del thema probandum, comportando, per ciò, in parte qua, una inammissibile mutatio libelli. Deve, peraltro, evidenziarsi come la domanda di adempimento in esame, oltre a non contenere in citazione alcuna specifica contestazione circa la validità e l’efficacia degli atti prodromici all’atto di cessione delle quote sociali in questione (id est, denuntiatio e sua accettazione), sia stata dall’attore soprattutto proposta e, come detto, poi parzialmente modificata nella sua causa petendi, senza neppure evocare e, quindi, coinvolgere nel presente giudizio il soggetto (Paolo Gigante) il cui esercizio del diritto di prelazione è contestato, oltre che sotto il profilo della tempestività, adesso anche per inefficacia e/o invalidità, e senza nemmeno impugnare il successivo atto di trasferimento delle quote che, verosimilmente, sono state, medio tempore, definitivamente acquisite dal menzionato socio prelazionario. Va altresì rilevato come l’odierno attore abbia chiesto, in proprio, la condanna del convenuto a dare esecuzione ad un accordo i cui effetti, però, non si sarebbero comunque riverberati nella sua sfera giuridicopatrimoniale, atteso che l’Armani non sarebbe stato, in concreto, destinatario delle quote poste in vendita. pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 5 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 della pattuita condizione sospensiva. Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 Infatti, la lettera d’intenti datata 12/10/2012 prevedeva che, qualora si fosse verificata la condizione sospensiva ivi espressamente pattuita, il Minoli avrebbe ceduto le proprie quote (di Staremilia s.r.l.) ad una costituenda società, a sua volta, partecipata dallo stesso Minoli in misura del 51%, e da soggetto in quella sede nominato dall’attore, nella persona di tale Alessandro Grimaldi, per il residuo 49%. Ne consegue che alcun danno, emergente o da lucro cessante, può essere cessione di quote di cui, come detto, lo stesso non sarebbe divenuto titolare ed intestatario. Per le ragioni sopra esposte e per i plurimi profili in precedenza illustrati, la domanda di adempimento così come proposta, in via principale, dall’attore, qualificabile come una sorta di azione di riscatto del terzo extraneus nei confronti dei soci inadempienti, appare, prima ancora che infondata in punto di an e di quantum debeatur, soprattutto inammissibile, risultando semmai l’Armani unicamente legittimato a formulare nei confronti del Minoli una domanda di risarcimento dei danni eventualmente patiti in conseguenza della mancata conclusione o perfezionamento del predetto accordo inter partes. Detto questo e passando, comunque, al merito delle domande formulate dall’attore in citazione, per quel che concerne la domanda principale (adempimento della Lettera di intenti per avveramento della condizione sospensiva) e la prima domanda subordinata (risoluzione della Lettera di intenti per inadempimento del convenuto), occorre osservare come entrambe presuppongano la natura definitiva, cogente e traslativa dell’accordo siglato in data 12/10/2012. L’ulteriore domanda subordinata (risarcimento danni da responsabilità precontrattuale), formulata a norma dell’art. 1337 c.c., postula invece l’esistenza di trattative non concluse per colpa o mala fede del Minoli, e un pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 6 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 legittimamente lamentato dall’odierno attore per effetto della mancata Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 danno, in termini di c.d. interesse negativo, da legittimo affidamento nella conclusione dell’accordo. Sulla base del suo contenuto, la lettera di intenti datata 12/10/2011 costituisce, invece, un accordo con effetti meramente obbligatori tra le parti, in forza del quale il Minoli si era impegnato a vendere la propria quota di partecipazione, pari al 33% del capitale sociale della società Staremilia s.r.l., ad una società ancora da costituire, la quale, a sua volta, restante 49%, da persona, in concreto, già nominata dall’Armani, tale Alessandro Grimaldi. Come in precedenza esposto, l’operatività di detto accordo era stata espressamente ed incontestatamente subordinata all’avveramento di una data condizione, ovverosia al mancato o intempestivo esercizio del diritto di prelazione da parte dell’altro socio di Staremilia s.r.l., Paolo Gigante, il quale, per espressa previsione statutaria, avrebbe dovuto manifestare la volontà di acquistare le quote poste in vendita mediante raccomandata A/R da recapitare al proponente la vendita nel termine, sempre statutariamente previsto, di trentacinque giorni decorrente dalla ricezione della c.d. denuntiatio del Minoli da effettuarsi, anch’essa, con raccomandata A/R. Le modalità formali e le tempistiche specificamente stabilite dallo statuto della società Staremilia s.r.l. ai fini della comunicazione della denuntiatio da parte del proponente la vendita e della sua successiva accettazione da parte del socio prelazionario, rendono quindi del tutto irrilevanti e, comunque, non opponibili al terzo, modalità e forme alternative eventualmente impiegate dai soci per il compimento dei suddetti atti, come, ad esempio, la loro consegna a mani. Come detto, l’attore ha chiesto darsi adempimento alla Lettera di intenti del 12/10/2012, contestando ritualmente soltanto la tempestività dell’esercizio del diritto di prelazione da parte del socio Paolo Gigante. pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 7 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 sarebbe stata partecipata, nella misura del 51%, dallo stesso Minoli e, per il Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 La domanda in esame, oltre che inammissibile per le ragioni in precedenza esplicitate, risulta anche infondata. Ed invero, la lettera raccomandata contenente la c.d. denuntiatio, datata 8/10/2012, è stata, per tabulas (doc. nn. 4 convenuto) ed incontestatamente, spedita il successivo 10/10/2012. Come risulta dal doc. n. 11 allegato dal convenuto al proprio foglio di precisazione delle conclusioni del 14/4/2016, ammissibile, ex art. 153 ovverosia in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, non è stato possibile acquisire agli atti di causa l’avviso di ricevimento della suddetta raccomandata. Tuttavia, l’atto in questione deve ritenersi recapitato al socio prelazionario in data 12/10/2012. Infatti, nella raccomandata (v. doc. n. 5 convenuto) con cui è stata formalmente manifestata l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione, il socio prelazionario Paolo Gigante ha espressamente dichiarato di aver ricevuto la denuntiatio in data 12/10/2012. In sede di escussione testimoniale, il Gigante ha, poi, riconosciuto e confermato il documento in esame, il suo contenuto e la sua sottoscrizione, e, quindi, anche di aver ricevuto la c.d. denuntiatio alla data dallo stesso indicata nella lettera di accettazione. Appare, quindi, irrilevante la circostanza che il suddetto teste, a distanza di alcuni anni, non ricordasse esattamente la data in cui gli era stata recapitata la lettera del Minoli. Ciò che, infatti, rileva, ai fini della presente causa, è che il teste abbia confermato il contenuto del proprio atto e, per ciò, di aver ricevuto la raccomandata del Minoli alla data ivi indicata, e quindi, giusta la predetta attestazione, il giorno 12/10/2012. pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 8 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 c.p.c., in quanto emesso dall’amministrazione postale in data 15/5/2015, Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 Del resto, secondo nozioni di comune esperienza ed in assenza di significativi elementi di valutazione di segno contrario, è più che verosimile che una missiva, spedita a mezzo raccomanda A/R da una città a l’altra (Bologna - Roma), impieghi almeno 48 ore per giungere a destinazione, sicchè è assolutamente ragionevole ritenere che, come risulta dall’attestazione resa e confermata dal Gigante, la raccomandata spedita dal Minoli il 10/10/2012 sia, poi, giunta a destinazione il 12/10/2012. raccomanda in questione sia arrivata a destinazione l’8/10/2012, addirittura prima della data della sua spedizione, mentre è del tutto inverosimile, sempre per l’id quod plerumque accidit e per la distanza da coprire, che la stessa, come sostenuto dall’attore, sia pervenuta al Gigante lo stesso giorno del suo invio, cioè il 10/10/2012. Individuato alla data del 12/10/2012 il dies a quo per la decorrenza del termine di trentacinque giorni statutariamente previsto per l’esercizio del diritto di prelazione, deve, conseguentemente, affermarsi la tempestività della raccomandata (v. avviso di ricevimento all. n. 5 convenuto) contenente l’accettazione del Gigante, inviata il 12/11/2012 e pervenuta al Minoli in data 16/11/2012, nel rispetto, quindi, del termine decadenziale previsto in statuto. Il tempestivo esercizio del diritto di prelazione da parte del Gigante ha, quindi, impedito l’avveramento della condizione cui era stata subordinata l’efficacia della Lettera di intenti oggetto di causa e, quindi, precluso il successivo trasferimento delle quote in questione all’odierno attore in conformità sia al predetto accordo inter partes, sia alla clausola statutaria derogatrice del principio generale di libera trasferibilità delle partecipazioni di cui all’art. 2469 c.c. In merito al mancato avveramento della predetta condizione sospensiva, deve altresì negarsi la sua imputabilità all’odierno convenuto. pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 9 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 Per ovvi motivi è, invece, impossibile che, come asserito dall’Armani, la Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 L’attore, infatti, non ha fornito alcun elemento di valutazione comprovante il compimento da parte del Minoli di atti finalizzati ad impedire il verificarsi della condizione de qua e, quindi, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’invocata disciplina di cui all’art. 1359 cod. civ. Né il Minoli può essere ritenuto inadempiente sotto gli ulteriori profili allegati dall’attore. Infatti, per quel che concerne le modalità e, soprattutto, le tempistiche di osservare come il convenuto, benchè tra le parti non fosse stato concordato alcun preciso termine entro il quale inoltrare la denuntiatio al socio prelazionario, abbia comunque inviato la relativa raccomandata il 10/10/2012, ovverosia addirittura due giorni prima della sottoscrizione della Lettera di intenti, in conformità non soltanto allo Statuto e a quanto previsto e dichiarato nel predetto accordo, ma anche ai generali doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione dell’accordo de quo. Alla luce delle argomentazioni che precedono, quindi, la domanda principale di adempimento e, quella, in via subordinata, di risoluzione dell’accordo inter partes, devono essere senz’altro rigettate. Quanto alla ipotizzata responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., dedotta dall’attore in via di ulteriore subordine, al riguardo, è sufficiente osservare come l’Armani non abbia fornito alcun elemento di giudizio comprovante il doloso o colposo compimento da parte del Minoli, in pendenza della predetta condizione sospensiva, non soltanto di atti diretti ad impedirne l’avveramento, ma anche di atti idonei ad ingenerare nell’aspirante acquirente il legittimo e ragionevole affidamento circa il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell’altro socio Gigante, né sotto forma di rassicurazioni circa il verificarsi della condizione prevista nella suddetta lettera di intenti, né confidando all’Armani pregresse manifestazioni di disinteresse del Gigante ad acquisire il controllo assoluto e totalitario della società Staremilia. pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 10 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 comunicazione della proposta di vendita delle quote, sul punto è sufficiente Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 Non è fondatamente ascrivibile al Minoli neppure una responsabilità da violazione del dovere di informazione sull’andamento delle trattative e, segnatamente, sull’esito della denuntiatio, atteso che, in primis, l’esistenza di siffatti obblighi informativi, asseritamente da adempiersi peraltro in forma scritta, non ha trovato alcun riscontro documentale e, in secondo luogo, le dichiarazioni rese sul punto dal teste Manuel Ghiretti, indotto dall’attore, circa l’assunzione da parte del convenuto di uno specifico da parte del Gigante, oltre che del tutto generiche, non sono nemmeno utilizzabili ex art. 2722 c.c., trattandosi di deposizione testimoniale avente ad oggetto patti, anteriori o coevi, aggiunti al contenuto di un accordo negoziale. In ogni caso, risulta per tabulas (v. mail datata 9/11/2012, prodotta dal convenuto sub all. n. 8, redatta dall’attore e da questi confermata in sede di interrogatorio formale), che il Minoli, nonostante la mancata previsione convenzionale di modalità e termini per la comunicazione dell’avvenuto o del mancato esercizio del diritto di prelazione, aveva comunque assolto al generale dovere di comportarsi secondo buona fede durante le trattative, comunicando telefonicamente all’attore la sopravvenuta accettazione del Gigante, e dandone pure formale e pressochè immediata notizia, a mezzo di raccomandata A/R, al Grimaldi, soggetto nominato dallo stesso Armani nella lettera di intenti del 12/10/2012 quale socio della new-co a cui sarebbe stata ceduta la partecipazione de qua nel caso di mancato esercizio della prelazione. Il negativo accertamento in capo al convenuto delle responsabilità dedotte dall’attore, ovviamente, preclude anche l’accoglimento della domanda di risarcimento danni. Peraltro, le richieste risarcitorie formulate dall’Armani scontano un grave ed insanabile deficit assertivo ancor prima che probatorio. pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 11 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 impegno a dare notizia per iscritto all’Armani dell’avvenuta accettazione Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 Sul punto, va nuovamente rilevato come alcun danno emergente o lucro cessante da mancata cessione di quote può essere legittimamente lamentato dall’Armani, in proprio, atteso che questi, come esposto, non avrebbe acquisito la titolarità, diretta o mediata, delle partecipazioni societarie oggetto di causa. Inoltre, le allegazioni svolte al riguardo dall’Armani con riferimento alle diverse tipologie di responsabilità dedotte in causa, risultano, poi, del tutto termini di danno emergente, di lucro cessante e, quanto, alla responsabilità precontrattuale, nei limiti del c.d. interesse negativo, assolutamente astratto ed ipotetico, privo comunque di qualsiasi riscontro probatorio concreto e reale. Pertanto, le domande così come formulate dall’attore devono essere integralmente rigettate. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell’attore. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande formulate dall’attore. CONDANNA l’attore al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite liquidate in € pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 12 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 generiche ed indeterminate, avendo l’attore allegato un pregiudizio, in Sentenza n. 2214/2016 pubbl. il 30/08/2016 RG n. 8940/2013 9.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile del Tribunale – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, Il Presidente est. Dott. Giovanni Salina pagina http://bit.ly/2fA3ZmA 13 di 13 Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c16c - Firmato Da: SALINA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 243d3 il 24/08/2016.