deontologia - Ordine degli Avvocati di Perugia
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La deontologia del difensore del minore – 16 maggio 2016 Introduzione ed aspetti generali La “lezione di deontologia” giunge a conclusione o, meglio, a completamento di questo corso per difensori d’ufficio nel processo minorile. Intendo “completamento” in quanto a mio avviso non può leggersi e, a maggior ragione, interpretarsi il ruolo del difensore di un soggetto minore di età se non attraverso la corretta lettura, la comprensione e la piena assimilazione della reale funzione della professione forense e delle regole che ne disciplinano l’esercizio. Nel codice deontologico vigente, a ben vedere, il soggetto minore di età è nominato soltanto in quattro articoli. Interamente dedicato al soggetto minorenne è l’art. 56 (ascolto del minore); vi è poi l’art. 57 (rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione) e già prima il corrispondente principio generale di cui all’art. 18 (doveri nei rapporti con gli organi di informazione), ove – in entrambi i casi al secondo comma - è previsto che l’avvocato deve assicurare l’anonimato dei minori; infine l’art. 68 (assunzione di incarichi contro una parte assistita), che prevede al comma 5 che l’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari debba sempre astenersi del prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa. Non molto, a prima vista, se per “deontologia del difensore del minore” volessimo intendere solo ciò che sia espressamente consentito o vietato nel codice deontologico: in realtà così non è. 1 Ad offrirci i fondamenti sui quali modellare il nostro comportamento è innanzi tutto la Legge 31.12.2012 n. 247, cioè la fonte della disciplina dell’ordinamento della professione forense. Personalmente ritengo di essenziale e primaria importanza sottolineare – per il vero non solo nell’ambito di discussione che ci occupa, ma più in generale ove si disquisisca di deontologia professionale – ciò che la Legge prevede all’art. 2, comma 4: “l’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche”. Prendiamone atto: la Legge che disciplina la nostra attività ci impone normativamente di osservare le regole deontologiche. Non si tratta pertanto di un complesso di norme di residuale influenza nell’esercizio della professione, come una sorta di desueto “galateo” da considerare fastidioso esercizio di buone maniere. Si tratta invece di ciò che, insieme al complesso delle leggi, deve uniformare e conformare l’esercizio della professione forense (si veda, al riguardo, anche l’art. 3 della L. 247/2012, che declina i generali doveri deontologici, precisando al comma 3 che “l’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico …”) Impariamo a considerare, quindi, le regole deontologiche come il “vestito invisibile” che un avvocato deve indossare ogni giorno, sia nell’esercizio della professione che nella vita privata (su questo inscindibile atteggiamento possiamo richiamare specificamente anche l’art. 17 della Legge, che indica i requisiti per l’iscrizione all’albo e prevede fra l’altro che l’avvocato debba essere “di condotta irreprensibile, secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense”; l’art. 2 del C.D.: “Le norme deontologiche si applicano a 2 tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense”; l’art. 9 del C.D.: “L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense”). Ma torniamo più propriamente al tema in discussione ed alle concrete ragioni che ci inducono ad ampliare il quadro di riferimento al fine di individuare compiutamente tutti i principi ai quali debba ispirarsi l’avvocato che si occupi di situazioni che coinvolgono i minorenni, giudiziarie o meno. Muovendo dal Codice e dagli articoli nei quali l’attenzione ai minori è espressa, lasciamo ad un “capitolo a parte” (oggetto di altra relazione) l’illustrazione della principale novità introdotta nella specifica materia dal nuovo Codice deontologico, cioè a dire l’art. 56. Quanto invece alle disposizioni (artt. 18 e 57) concernenti i rapporti con gli organi di informazione e l’attività di comunicazione (cui pure andrebbe dedicato un intero modulo, anche in considerazione della sciatteria – per usare un eufemismo – con la quale nei media si tratta delle vicende che hanno come protagonisti i soggetti minori di età), qui ritengo opportuno ed utile evidenziare che “assicurare l’anonimato dei minori” è qualcosa di più che non comunicare il suo nome. Non è sufficiente, infatti, un atteggiamento di mera astensione dal riferirne i dati anagrafici, posto che l’adempimento a tale dovere implica una condotta 3 attiva: significa, in concreto, adoperarsi per evitare in ogni caso che si possa individuare il minore, se del caso grazie all’accostamento di altri particolari (ricordiamo per inciso, sotto questo aspetto, anche il dovere di segretezza di cui all’art. 15, nonché il dovere/diritto di riserbo e segreto professionale di cui all’art. 28). E’ fin troppo ovvio, ad esempio, che nel caso in cui costituisca fatto notorio che un avvocato assista un adulto in una vicenda che ha coinvolto un minore, il fatto stesso che quell’avvocato rilasci dichiarazioni (e magari anche particolari) sul caso consente inevitabilmente di risalire al minore: con buona pace del suo anonimato. Rimanendo alle disposizioni del Codice richiamate in esordio, possiamo poi sottolineare la diversa attenzione riservata alla materia familiare rispetto alle altre situazioni, che può cogliersi dalla stesura dell’art. 68 (assunzione di incarichi contro una parte già assistita). Notiamo che, se il divieto incontra, in generale, il limite temporale dei due anni, nel caso di assistenza a coniugi e conviventi è prevista una preclusione assoluta (c. 4). Così pure, nel caso in cui l’avvocato abbia assistito il minore in controversie familiari, è naturalmente assoluto l’obbligo di astenersi dal prestare assistenza ad uno dei genitori in successive controversie della medesima natura e viceversa (c. 5); ciò, si noti, a prescindere che si sia posto o si possa porre un problema di diretto conflitto di interessi. Simile impostazione è chiaro segno, a mio avviso, di una significativa considerazione nell’impianto del Codice delle peculiarità delle controversie 4 familiari rispetto alle altre e dell’interesse dei soggetti in esse coinvolti, primi fra tutti i minori. Come anticipato, peraltro, non possiamo fermarci a queste disposizioni, dovendo invece guardare “più in alto”. L’art. 1 della Legge n. 247/2012 ci ricorda in esordio che la professione di avvocato è disciplinata “nel rispetto di principi costituzionali, nella normativa comunitaria e dei trattati internazionali” e che l’ambito di attività dell’ordinamento forense si caratterizza per la “specificità della funzione difensiva” e per la “primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta”; tanto che l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato è regolamentata “nell’interesse pubblico”, assicurando l’idoneità degli iscritti a garantire la “tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide”, la cui effettività è condizionata dall’indipendenza ed autonomia degli avvocati. L’art. 2 della Legge prevede appunto che l’avvocato svolge la propria attività “in libertà, autonomia e indipendenza” (c.1) ed ha “la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti” (c.2). L’art. 3 della Legge sottolinea ancora che l’esercizio della nostra attività debba essere “fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale” (c.1) e svolto con “indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa ...” (c. 2). Ritroviamo tali principi nella relazione illustrativa al Codice Deontologico Forense attualmente vigente, ove è opportunamente ribadito che “tutte le 5 norme che presiedono alla deontologia della funzione difensiva… si coniugano con la tutela del pubblico interesse ad un idoneo, qualificato e corretto esercizio della professione” e naturalmente essi vengono compiutamente esplicati nel titolo primo (dedicato appunto ai principi generali). E dunque: - l’art. 1 del Codice prevede che l’avvocato tutela in ogni sede il diritto alla liberà, inviolabilità e effettività della difesa assicurando nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio (c.1.) e che l’avvocato, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione dell’ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (c. 2) e che le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione della tutela dell’affidamento della collettività e della clientela della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale (c.3); - l’art. 9 del Codice prevede che l’avvocato debba esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza (c.1). Ebbene: si evince immediatamente da questi richiami e dalla declinazione dei doveri imposti alla classe forense dalla Legge e dal Codice Deontologico, che in realtà l’avvocato non ha, diciamo così, un unico “interlocutore”, bensì due: la parte assistita (dalla quale pure egli deve mantenersi autonomo ed indipendente) e la collettività. Proprio in virtù della rilevanza sociale della nostra professione, in questo senso è stato autorevolmente sostenuto che uno dei fondamenti dell’attività 6 forense è costituito dal “principio della doppia fedeltà”: fedeltà verso il cliente, ma anche fedeltà verso l’ordinamento (appunto in tema di diritto di famiglia, Remo Danovi “La deontologia e i processi di famiglia, in “La previdenza forense”, 2009, n. 3). Se è vero, quindi, che l’avvocato debba sempre informare la propria attività tenendo conto della funzione sociale della professione e dell’interesse pubblico cui è preordinata, tanto più è vero che nelle controversie in materia familiare e minorile – che, coinvolgendo minori la cui tutela ed il cui interesse assumono prioritaria importanza ed esigono l’adozione di cautele particolari – l’avvocato – si sostiene ancora - dovrà ispirare il proprio comportamento ad un “superiore criterio di responsabilità etica e sociale” (cito Marco Canonico, La deontologia dell’avvocato matrimonialista, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale” rivista telematica n. 13/2015). Ritengo sicuramente condivisibile tale prospettiva. Una corretta interpretazione dei doveri deontologici che fanno capo all’avvocatura (la responsabilità sociale dell’avvocato e l’obbligo, normativo e deontologico, di rispettare i principi costituzionali, la normativa comunitaria ed i trattati internazionali; così come quello di tutelare gli interessi individuali e collettivi, nonché di assicurare la regolarità del giudizio e del contraddittorio) impone infatti una diversa lettura del ruolo e della responsabilità dell’avvocato in generale ed in particolare di colui che si accosti alla materia familiare e minorile. In questi contesti egli ha un ruolo delicatissimo: sia quando sia chiamato ad assumere la difesa del minore, sia quando, officiato da un adulto, si trovi 7 comunque a dover consigliare ed agire nell’ambito di situazioni che coinvolgono il minore ed i suoi interessi. E’ innegabile che l’assunzione del ruolo di avvocato del minore richieda attitudini e competenze specifiche, oltre che un bagaglio di esperienza professionale nel settore della tutela - in senso lato - dei diritti dei minori di età: lo scopo di questo corso, del resto, è proprio questo, cioè formare professionisti “specializzati” che esercitino con continuità la professione nel settore minorile. Il diritto del minore all’assistenza legale comporta innanzi tutto il riconoscimento di una posizione di autonomia del minore stesso, rispetto sia ai genitori (nei confronti dei quali è ipotizzabile una situazione di conflitto di interessi) che al giudice. Secondo molti autori, peraltro, la tutela giurisdizionale del minore non è soltanto tutela dei diritti soggettivi di cui egli è titolare alla stessa stregua di ogni persona fisica nell’ambito della specifica vicenda che lo investe; ma è anche tutela del suo interesse esistenziale alla formazione della personalità, un interesse che il legislatore italiano e le convenzioni internazionali qualificano come interesse superiore. Per comprendere appieno quale sia detto “interesse superiore” ed in quale modo l’effettività della tutela dei diritti del minore sia garantita nel rapporto professionale, è spesso necessario il ricorso a diverse professionalità, cioè ad esperti che aiutino il difensore ad orientare le scelte difensive: è necessario, infatti, che questi sappia interpretare correttamente i bisogni del minore, per renderlo veramente presente con detti bisogni nelle procedure che lo riguardano. 8 Il tema dell’ascolto del minore e delle sue modalità, con le eventuali implicazioni di carattere deontologico, sarà trattato separatamente: certo è che il dovere di informazione di cui all’art. 27 del Codice non sempre può trovare pieno compimento (si pensi al neonato nei procedimenti di adottabilità, oppure al bambino non ancora capace di discernimento). L’avvocato dovrà coordinamento, di quindi lavorare sinergia con in le un’ottica diverse di cooperazione professionalità e coinvolte (magistrati, psicologi, assistenti sociali etc.) e da ciò consegue che per l’assunzione del ruolo di avvocato del minore sia richiesta non solo una competenza specialistica, ma anche conoscenze interdisciplinari e – inevitabilmente - un comportamento deontologico ancora più attento. Ecco, dunque, che entrano in campo altri canoni deontologici da richiamare specificamente: il dovere di diligenza (art. 12), il dovere di competenza (art. 14) e quello di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15) fra i principi generali, oltre al precetto dell’art. 26, ove è previsto che l’accettazione dell’incarico presuppone la competenza a svolgerlo. Questi principi sono puntualmente ripresi da alcuni protocolli che hanno approvato le associazioni che operano in campo minorile e familiare, anticipando l’adozione di un codice etico nazionale in materia (possono citarsi gli esempi di “Cammino” e “Aiaf”) richiesto da più parti (sul tema e sulla necessità di aggiornamento specifico e continuo ha scritto anche Carla Loda nel volume “Il giusto processo e la protezione del minore”, a cura di A. Pè e A. Ruggiu, ed. Angeli, 2011). 9 La stessa specifica competenza richiesta per l’avvocato che assuma direttamente l’assistenza del minore è tuttavia doverosa anche per l’avvocato che si occupi, più in generale, di diritto di famiglia. Proprio per l’elevata responsabilità dell’avvocato, questi è chiamato a dare il proprio apporto di specifica professionalità che non deve essere esclusivamente giuridica, ma svolto con competenza e con la capacità di agevolare il raggiungimento di un equilibrio familiare adeguato alle esigenze di vita dei minori coinvolti. Il rigoroso rispetto dei principi ricordati poc’anzi comporta infatti che, anche quando l’avvocato assista il genitore in una controversia familiare (o magari un nonno), egli si trovi di fatto a svolgere un ruolo di garanzia nei confronti dei minori, i quali – come è ovvio – costituiscono la parte debole della famiglia. Pur non essendo coinvolti nel rapporto professionale cliente-avvocato, è su di loro che ricadono le conseguenze di molte – se non di tutte – le iniziative giudiziarie e le scelte difensive messe in atto dalle “parti principali” della controversia. Il problema delle conseguenze delle scelte difensive, del resto, si pone non soltanto nei confronti del proprio assistito, ma appunto – in linea con quanto detto in precedenza - nei confronti della collettività; ancora più attenzione deve essere posta nella materia familiare, essendo la posizione del minore ancora oggi estremamente fragile e a rischio di essere piegata alle esigenze degli altri (si rimanda, in tema della valutazione delle conseguenze dell’operato dell’avvocato nell’ambito di procedimenti che coinvolgono 10 minorenni, a “Deontologia e responsabilità sociale: l’avvocato e il minore” di Alarico Mariani Marini, in quaderni AIAF, 2004 n. 1). Rilevante importanza, quindi, assumerà la capacità di ascolto dell’avvocato, la sua capacità di mediazione ed individuazione di metodi alternativi al contenzioso, al di là delle richieste dei clienti adulti, spesso “viziate” da rancori personali ed insanabili fratture. L’avvocato, infatti, come ogni operatore coinvolto in questi giudizi, non può sottrarsi all’obbligo di tutela dell’interesse del minore: pur nel rispetto delle esigenze difensive del proprio assistito, il professionista dovrà mantenere la necessaria obiettività per poter discernere caso per caso quando e se sia davvero necessario il ricorso al contenzioso giudiziale. Soprattutto, grazie ed in ossequio al dovere (che va letto anche come diritto) di autonomia ed indipendenza, l’avvocato dovrà evitare di identificarsi con la parte che assiste e dovrà agevolare, per quanto possibile, la soluzione del conflitto evitandone l’esasperazione (e, a maggior ragione, evitando accuratamente di alimentarlo). Ci offre una sintetica ma completa lettura del ruolo e funzione dell’avvocato che assista un genitore in procedimenti che vedono coinvolti i minori, una recente ordinanza del Tribunale di Milano, sez. IX civile, 23.3.2016 (est. G. Buffone): trovo che la pregevole motivazione del provvedimento sia emblematica anche di come l’avvocato debba – o, meglio, non debba – porsi innanzi a richieste della parte assistita che all’evidenza appaiano ingiustificate e pretestuose. 11 Mi piace sottolineare in particolare come il Tribunale di Milano attribuisca al difensore – del tutto condivisibilmente - “non solo il dovere ma invero l’obbligo di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto invece che alimentarlo”. L’estensore giunge a tale conclusione alla luce di un’interpretazione sistematica dell’ordinamento vigente, fornendo un escursus delle fonti normative nazionali ed internazionali che impongono di tener conto primariamente dell’interesse nel minore in ogni atto che lo coinvolga (il “valore protettivo del minore” che deve ispirare l’attività dell’avvocato è desunto anche dalle Linee Guida del Comitato dei Ministeri del Consiglio d’Europa sulla Giustizia a Misura di Minore: testo che sintetizza e richiama la necessità che in tutti i procedimenti giudiziari i minori siano protetti da eventuali pregiudizi, tra cui intimidazioni, rappresaglie e vittimizzazione secondaria). Ma non solo: grazie al richiamo dei principi della Legge professionale e del Codice Deontologico di cui si è disquisito sino ad ora e della natura di servizio di pubblica necessità svolto dall’avvocato (art. 359 c.p.), secondo il Tribunale di Milano l’avvocato diviene parte del “servizio pubblico di Giustizia”. A parere di quel giudicante, in definitiva, “quando l’avvocato stipula un contratto di patrocinio con un genitore per assisterlo in un procedimento minorile in cui sono coinvolti i figli, di fatto perviene alla conclusione di un “contratto ad effetti protettivi verso terzi” ove terzi sono i figli, secondo il modello negoziale collaudato in settori affini, come quello sanitario”. 12 Ma anche al di là di una simile configurazione, ciò che certamente deve condividersi è l’affermazione di principio secondo la quale nei procedimenti che vedono contrapporsi i genitori i figli sono in una posizione neutrale, per cui gli avvocati assumendo la difesa dei loro genitori si impegnano a proteggerli ed a operare anche le loro interesse: “nei procedimenti di famiglia, dunque, l’avvocato è difensore del padre o della madre; ma certamente è anche difensore del minore. Qualunque sia la sua posizione processuale”. Interessante che, in questo caso, a fornirci “istruzioni per l’uso” sia un magistrato. Perugia, 16 maggio 2016 Avv. Silvia Cutini 13