CCNL IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE: UNA
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CCNL IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE: UNA
INFORMATIVA N. 215 – 05 GIUGNO 2015 Contrattuale CCNL IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE: UNA TANTUM E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA MENSILE (AFM) Verbale di intesa del 21 maggio 2015 Protocollo del 21 maggio 2015 In data 21 maggio 2015, tra FEDERAMBIENTE, FP – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, in attesa del rinnovo del CCNL 17 giugno 2011 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana, scaduto il 31 dicembre 2013, sono stati stipulati: il Verbale d’intesa sull’Elemento di Copertura Economica (E.C.E.), che prevede la corresponsione di un compenso forfettario una tantum, nonché l’erogazione di un importo a titolo di anticipazione forfettaria mensile (AFM) per il 2015; il Protocollo, con cui sono state definite le problematiche oggetto del negoziato per il rinnovo contrattuale. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 215 / 2015 - pagina 2 di 6 Similmente a quanto già avvenuto per il CCNL Igiene ambientale – aziende private (si veda Aggiornamento AP n. 17/2015), in data 21 maggio 2015 FEDERAMBIENTE, FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, in attesa del rinnovo del CCNL 17 giugno 2011 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana, scaduto il 31 dicembre 2013 (si veda Aggiornamento AP n. 219/2011), hanno sottoscritto il Verbale d’intesa relativo all’Elemento di Copertura Economica (E.C.E.) che stabilisce relativamente al periodo: maggio 2014 – maggio 2015, la corresponsione di un compenso forfettario a titolo di una tantum, pari complessivamente ad euro 218,00 per il livello 3A (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali; giugno – ottobre 2015, l’erogazione di un compenso a titolo di “Anticipazione forfettaria mensile 2015 (AFM 2015)”, pari ad euro 11,00 per il livello 3A (da riparametrare sugli altri livelli contrattuali). Inoltre, con il Protocollo del 21 maggio 2015 le Parti hanno individuato le tematiche su cui sarà sviluppato il confronto per il rinnovo del CCNL. UNA TANTUM Nell’ambito del rinnovo del CCNL per il comparto igiene ambientale – aziende municipalizzate, le Parti hanno individuato una soluzione economica straordinaria collegata all’aggiornamento delle tabelle del costo del lavoro del settore ed alla vertenza interpretativa concernente la corresponsione dell’elemento di copertura economica (E.C.E.), relativamente al periodo seguente i primi quattro mesi del nuovo triennio di vigenza contrattuale (2014 – 2016), che non ha permesso di sottoscrivere le tabelle aggiornate con decorrenza maggio 2014. Infatti, secondo le previsioni contrattuali (art. 2, lett. A), comma 6 del CCNL), nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014, relativamente al mancato rinnovo del CCNL 17 giugno 2011 in tale periodo, ai lavoratori in forza all’azienda è stato corrisposto un importo mensile, denominato Elemento di Copertura Economica (E.C.E.), nella misura di 15,00 euro per il livello 3A, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento. Ora, per risolvere la controversia sull’erogazione dell’E.C.E. relativamente al periodo successivo ad aprile 2014, è stata convenuta la corresponsione ai dipendenti di un importo forfettario una tantum procapite, a totale saldo e definizione di ogni e qualsiasi spettanza per il primo anno del nuovo triennio di vigenza contrattuale 2014/2016, ovvero 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014 e per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 maggio 2015. Una tantum 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014 A totale copertura economica del periodo 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014, a favore dei dipendenti in forza alla data di stipula della presente intesa (21 maggio 2015), esclusi i dipendenti in aspettativa al momento della maturazione, è prevista la corresponsione, con la retribuzione relativa al mese di giugno 2015, di un compenso una tantum nelle seguenti misure: RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 215 / 2015 - pagina 3 di 6 Livello Q 8 7A 7B 6A 6B 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1 Parametro 230,00 204,67 184,41 175,36 166,84 159,15 151,29 144,86 138,57 134,36 130,07 124,00 123,51 111,11 100,00 Importo 265,24 236,03 212,66 202,23 192,40 183,53 174,47 167,05 159,80 154,94 150,00 143,00 142,43 128,13 115,32 A proposito dell’erogazione di tale somma una tantum, si sottolinea che: ai lavoratori assunti successivamente al 1° maggio 2014, viene riconosciuta in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato dalla data di assunzione fino al 31 dicembre 2014 (le frazioni di mese di servizio pari o superiore a 15 giorni sono considerate come mese intero, quelle inferiori sono trascurate); viene proporzionalmente ridotta in caso di contratto di lavoro part-time, in ragione della ridotta prestazione lavorativa; per i lavoratori passati nel suddetto periodo da contratto a tempo parziale a quello a tempo pieno o viceversa, l’importo spettante sarà pari alla somma dei ratei mensili maturati nelle distinte condizioni contrattuali; per i lavoratori che, nel corso del suddetto periodo, passino al superiore parametro retributivo o livello d’inquadramento, l’importo spettante sarà riferito alla posizione in atto al 31 dicembre 2014 ovvero, se precedente, riferito alla posizione in atto alla cessazione del rapporto di lavoro (che non sia seguita da assunzione ex novo); le assenze retribuite a vario titolo ai sensi di legge o di contratto, nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale intervenute nel periodo suddetto, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e/o ad integrazione retributiva a carico delle aziende, sono utili ai fini della maturazione dell’importo forfettario; il compenso non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale; ai lavoratori che cessino dal servizio prima della data di corresponsione (giugno 2015), l’importo sarà riconosciuto con le competenze di fine rapporto di lavoro. Si conviene, altresì, che l’onere della corresponsione dell’una tantum spetta al datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore si trovi alla data di pagamento (giugno 2015). Sono comunque fatti salvi gli eventuali, diversi accordi, relativi all’onere di corresponsione di tale compenso, stipulati tra imprese nel periodo 1° maggio 2014 – RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 215 / 2015 - pagina 4 di 6 31 dicembre 2014 impegnate nell’avvicendamento nella gestione dell’appalto/affidamento (art. 6 CCNL). La contrattazione aziendale di 2° livello può definire modalità di remunerazione alternative o sostitutive di importo pari a quello dell’una tantum. Una tantum 1° gennaio 2015 – 31 maggio 2015 A favore dei dipendenti in forza alla data di stipula del presente accordo (21 maggio 2015), esclusi quelli in aspettativa non retribuita al momento della maturazione, è riconosciuta con la retribuzione del mese di agosto 2015, ad integrale copertura economica del periodo 1° gennaio 2015 – 31 maggio 2015, una somma forfettaria una tantum pari ad euro 68,00 per il livello 3A, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. Gli importi una tantum, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti Livello Q 8 7A 7B 6A 6B 5A 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1 Parametro 230,00 204,67 184,41 175,36 166,84 159,15 151,29 144,86 138,57 134,36 130,07 124,00 123,51 111,11 100,00 Importo 120,24 107,00 96,41 91,68 87,22 83,20 79,09 75,73 72,44 70,24 68,00 64,83 64,57 58,09 52,28 A proposito dell’erogazione di tale somma una tantum, si sottolinea che: ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2015, è corrisposta in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato dalla data di assunzione al 31 maggio 2015 (le frazioni di mese di servizio pari o superiore a 15 giorni sono considerate come mese intero, quelle inferiori sono trascurate); viene proporzionalmente ridotta in caso di contratto di lavoro part-time, in ragione della ridotta prestazione lavorativa; per i lavoratori passati nel suddetto periodo da contratto a tempo parziale a quello a tempo pieno o viceversa, l’importo spettante sarà pari alla somma dei ratei mensili maturati nelle distinte condizioni contrattuali; per i lavoratori che, nel corso del periodo considerato, passino al superiore parametro retributivo o livello d’inquadramento, l’importo spettante sarà riferito alla posizione in atto al 31 maggio 2015 ovvero, se precedente, riferito alla posizione in atto alla cessazione del rapporto di lavoro (che non sia seguita da assunzione ex novo); RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 215 / 2015 - pagina 5 di 6 le assenze retribuite a vario titolo ai sensi di legge o di contratto, nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale intervenute nel periodo suddetto, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e/o ad integrazione retributiva a carico delle aziende, sono utili ai fini della maturazione dell’importo forfettario; il compenso non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale; ai lavoratori che cessino dal servizio prima della data di corresponsione (agosto 2015), l’importo sarà riconosciuto con le competenze di fine rapporto di lavoro. Inoltre, si evidenzia che l’onere della corresponsione dell’una tantum spetta al datore di lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore si trovi alla data di pagamento (agosto 2015). Sono comunque fatti salvi gli eventuali, diversi accordi, relativi all’onere di corresponsione di tale compenso, stipulati tra imprese nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 maggio 2015 impegnate nell’avvicendamento nella gestione dell’appalto/affidamento (art. 6 CCNL). La contrattazione aziendale di 2° livello può definire modalità di remunerazione alternative o sostitutive di importo pari a quello dell’una tantum. ANTICIPAZIONE FORFETTARIA MENSILE 2015 (AFM 2015) Nelle more della ridefinizione in sede di rinnovo del CCNL della norma contrattuale relativa alla corresponsione dell’E.C.E. (art. 2, lett. A), comma 6), a totale copertura economica del 2015 le Parti concordano che, a partire dal 1° giugno 2015 e fino al 31 ottobre 2015, ai lavoratori in forza all’azienda, esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita, viene eccezionalmente erogato un importo mensile a titolo di anticipazione, denominato “Anticipazione forfettaria mensile 2015 (AFM 2015)”. Nel mese di ottobre 2015, considerato lo stato del rinnovo contrattuale, saranno assunte le determinazioni in merito all’eventuale prosecuzione della corresponsione dell’AFM 2015 dopo il 31 dicembre 2015. Il suddetto compenso forfettario: è fissato nella misura di euro 11,00 mensili per il livello 3A, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali; va riproporzionato per il personale part-time, in relazione alla ridotta attività lavorativa; non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale. Gli importi mensili corrisposti a titolo di AFM 2015, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti: Livello Q 8 7A 7B 6A 6B 5A Parametro 230,00 204,67 184,41 175,36 166,84 159,15 151,29 Importo mensile AFM 19,45 17,31 15,60 14,83 14,11 13,46 12,79 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 215 / 2015 - pagina 6 di 6 5B 4A 4B 3A 3B 2A 2B 1 144,86 138,57 134,36 130,07 124,00 123,51 111,11 100,00 12,25 11,72 11,36 11,00 10,49 10,45 9,40 8,46 In sede di accordo di rinnovo del CCNL, nell’ipotesi in cui l’AFM sia ancora erogata, cesserà definitivamente di essere corrisposta a partire dalla data di decorrenza degli aumenti retributivi fissata dall’accordo stesso. RINNOVO CONTRATTUALE Come anticipato, sempre in data 21 maggio 2015, FEDERAMBIENTE, FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL hanno sottoscritto un apposito Protocollo con cui hanno individuato le seguenti problematiche da affrontare in sede di negoziato per il rinnovo del CCNL: avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi e internalizzazione/esternalizzazione dei servizi; orario di lavoro; razionalizzazione del sistema dei permessi retribuiti (art. 57 CCNL), mediante l’individuazione di un percorso che pur garantendo lo svolgimento di un’adeguata rappresentanza dei lavoratori, ne contenga costi e modalità, nell’intento di ottimizzare il sistema delle relazioni sindacali; inquadramento del personale; adeguamento della regolamentazione di costituzione e funzionamento della RSU; adeguamento della procedura di conciliazione e dell’esercizio del diritto di sciopero; criticità su risarcimento danni, sospensione/revoca/rinnovo patente di guida anche professionale: procedura di garanzia; mercato del lavoro; assistenza sanitaria integrativa; previdenza complementare; aumenti retributivi. 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