CIA SASA

Transcript

CIA SASA
SASA
SASA Vita S.p.A.
Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Scadenza 31 Dicembre 2008
Il giorno 18/05/2006 tra la SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e la SASA Vita
S.p.A., rappresentate dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. Giovan
Battista Mazzucchelli, dal Vice Direttore Generale dott. Marco Cardinaletti e dal Direttore
del Personale dott. Ettore Savino, e la FIBA CISL rappresentata dal dott. Piero Canali e
dal dott. Pietro Ferfoglia; la FNA rappresentata dai sigg.ri Claudio Altenburger, sig.
Alessandro Bonut, dott. Lucio Cernitz e dalla sig.ra Daniela Muran; lo SNFIA
rappresentato dal sig. Silvio Cicconetti, dott. Enzo Dubini e sig. Renato Gallani,
si è convenuto di rinnovare il Contratto Integrativo Aziendale del 27/11/2002 come segue:
1
ART. 1 Sfera di applicazione
Il presente accordo si applica al personale non dirigente della SASA Assicurazioni
Riassicurazioni S.p.A. e della SASA Vita S.p.A., in servizio alla data di stipula ed a quello
assunto successivamente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato superato il
periodo di prova.
Ove non escluso, si applica altresì al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
ART. 2 Diritto all'informazione
L’Azienda s’impegna alla puntuale applicazione delle disposizioni del CCNL in materia di
diritto all’informazione, laddove prevista in tutti gli istituti contrattuali.
L’Azienda consegnerà altresì alle RSA elenchi semestrali sulle promozioni effettuate,
impegnandosi ad emettere appositi comunicati per promozioni che comportino
l’attribuzione di responsabilità unitamente al numero di riconoscimenti economici deliberati
nell'anno.
Su richiesta delle RSA, l’Impresa esaminerà le eventuali situazioni di non corretto
inquadramento, anche per quanto riguarda l’art. 120 del CCNL, che venissero evidenziate
e ciò allo scopo di sanarle.
ART. 3 Pari opportunità - Legge 10 aprile 1991, n. 125
La Commissione Paritetica Aziendale - confermando quanto espresso nella dichiarazione
congiunta contenuta nel CCNL - s’impegnerà a promuovere e valorizzare la presenza
femminile, per favorirne la riqualificazione e professionalizzazione.
La suddetta Commissione Paritetica Aziendale lavorerà in raccordo con la Commissione
mista nazionale.
La Commissione Paritetica Aziendale è composta da un membro per ogni sigla sindacale
e da due membri di cui uno per SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. ed uno per
SASA Vita S.p.A.
ART. 4 Famiglie di fatto
Tutti gli istituti del CIA in cui sono previsti benefici per il nucleo familiare del dipendente,
s'intendono estesi alle famiglie di fatto, sempreché tale situazione venga attestata da
idonea documentazione ufficiale (stato di famiglia, certificato di residenza e/o altro
documento equipollente).
ART. 5 Cambiamento e/o rotazione delle mansioni
L'Azienda comunicherà alle RSA le esigenze relative a posizioni vacanti che richiedano
l'inserimento di uno o più lavoratori. La copertura di dette posizioni sarà effettuata
dall’Azienda mediante Bando interno affisso all’Albo della Sede e delle Aree Territoriali di
Genova, Milano, Roma, Napoli e Trieste.
A seguito del relativo comunicato e degli incontri avuti tra i dipendenti interessati e
l’Azienda, quest’ultima informerà le RSA sull’esito delle consultazioni.
2
Per quanto attiene in modo specifico l’art. 98 del CCNL, l’Azienda esaminerà le richieste
dei lavoratori inquadrati nell’Area professionale B posizione organizzativa 1 e 2 e nell’Area
professionale C, al fine di favorirne la riqualificazione professionale attraverso
l’assegnazione a mansioni superiori, tenendo in considerazione quanto previsto dall’art. 3
del presente Accordo.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
ART. 6 Orario di lavoro
A)
Orario flessibile.
A decorrere dal mese di luglio c.a. alla firma del contratto l’orario flessibile, come sotto
indicato, è applicato a tutto il personale dipendente della Sede e delle Aree Territoriali di
Genova, Milano, Roma, Napoli e Trieste.
Premesso che l'orario normale di lavoro è dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 17.00 da lunedì a giovedì e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì, è consentito ai
lavoratori di usufruire dell'orario flessibile.
Esso consiste nella possibilità di scegliere l'ingresso e l'uscita entro i seguenti limiti:
-
entrata dalle ore 08.00 alle ore 9.30;
uscita dalle ore 17.00 alle ore 19.00 da lunedì a giovedì, dalle ore 12.30 alle ore 15.00
il venerdì;
intervallo:
riconfermato il principio che l'intervallo tra il turno del mattino e quello del pomeriggio
deve avere, ai sensi del CCNL, la durata di un'ora, il dipendente potrà effettuare un
intervallo, compreso tra le ore 12.30 e le ore 14.00 della durata minima di 30 minuti e
massima di 90 minuti. Tale ritardo o anticipo rispetto all'ora, verrà assoggettato alle
regole che disciplinano l'orario flessibile e dovrà quindi essere compensato secondo la
normativa in vigore.
Il tempo di lavoro decorre dalla rilevazione oraria.
Le ferie potranno essere fruite anche a mezze giornate lavorative, convenzionalmente di
quattro ore, dal lunedì al giovedì, con il limite massimo di dieci mezze giornate lavorative.
Tale facoltà non può essere esercitata nei giorni considerati semifestivi. Per questa
fattispecie non sussiste il diritto all’ottenimento del buono pasto.
La compensazione totale delle ore di lavoro deve avvenire nell'ambito del mese, con la
possibilità di riportare al mese successivo non più di dodici ore (ridotte proporzionalmente
per il personale a part time) sia in difetto che in eccesso.
Si intendono confermate le disposizioni del CCNL in materia di lavoro straordinario. Lo
stesso dovrà essere autorizzato preventivamente ed in mancanza di tale autorizzazione
non potrà esser considerato straordinario ad alcun effetto.
Il lavoro straordinario decorre fuori dell’orario normale di cui al punto A), 2° comma del
presente articolo.
In caso di sciopero, permessi, ferie e trasferte sarà ripristinato l'orario normale di cui al
punto A), 2° comma del presente articolo. Inoltre, su richiesta del dipendente, sarà
3
concesso un permesso non superiore a 12 ore mensili, anche consecutive, con recupero
entro il mese successivo (ridotte proporzionalmente per il personale a part time).
Essendo libera la scelta dell'orario di lavoro da parte del lavoratore entro le fasce di
flessibilità previste, l'Azienda non potrà influenzare detta scelta né direttamente né
attraverso la propria organizzazione.
B)
Orario parziale.
Per i lavoratori che effettuano il part time la fascia oraria prevista in entrata va dalle ore
08.00 alle ore 09.30, quella in uscita è la seguente:
-
part time orizzontale 18,50 ore/settimana (50,00%):
-
-
part time orizzontale 25,00 ore/settimana (67,56%):
-
-
lunedì/giovedì
dalle 12.30 alle 14.00
venerdì
dalle 12.30 alle 14.30
NO intervallo/NO buono pasto
part time orizzontale 28,00 ore/settimana (75,68%) TIPO A):
-
-
lunedì/giovedì
dalle 12.00 alle 13.30
venerdì
dalle 10.30 alle 12.00
NO intervallo/NO buono pasto
regime orario di 5 ore/settimana al mattino dal lunedì al venerdì e di 3 ore/settimana
per un pomeriggio concordato fra l’Impresa ed il/la lavoratore/trice in forma scritta
lunedì/giovedì
dalle 12.30 alle 14.00
venerdì
dalle 12.30 alle 14.30
1 intervallo/1 buono pasto
part time orizzontale 28,00 ore/settimana (75,68%) TIPO B):
-
regime orario di 5,45 ore/settimana al mattino dal lunedì al giovedì e di 5
ore/settimana il venerdì.
lunedì/giovedì
dalle 12.30 alle 14.00
venerdì
dalle 12.30 alle 14.30
NO intervallo/NO buono pasto
Nota a Verbale.
L’Azienda verificherà la possibilità di inserire nel S.I. le timbrature dei dipendenti in
maniera che gli stessi ne possano fare riscontro sul proprio terminale.
4
ART. 7 Part time
Premesso che per tutto il personale di cui all’art. 1 del CIA, il numero delle ore di lavoro
settimanali è regolato dal CCNL, i lavoratori in servizio potranno richiedere di passare da
un orario a tempo pieno ad un orario di lavoro ridotto, da distribuirsi orizzontalmente
nell’arco della settimana.
L’accoglimento delle richieste sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche,
organizzative e produttive Aziendali, avuto riguardo alle mansioni svolte dai lavoratori.
L’Azienda, riconoscendo l’importanza e la valenza dell’istituto del part-time, dichiara la sua
disponibilità a valutare le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale in
un’ottica di elasticità e positività anche al di fuori della casistica sotto elencata:
♦
♦
documentata necessità di assistere genitori, coniuge o convivente legale, figli ed altri
familiari;
necessità di seguire i figli fino al termine dell’età scolare.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, che ha durata annuale e sarà rinnovabile su
richiesta dell’interessato e su accettazione della Compagnia di anno in anno, è regolato
dalle disposizioni di Legge e dalla contrattazione collettiva, salvo quanto previsto dalle
seguenti norme:
1) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa,
non comporta novazione dello stesso;
2) la retribuzione complessiva lorda è ridotta in proporzione alle ore di lavoro settimanali;
3) in ogni caso di passaggio dal full time al part time e viceversa, il servizio pregresso alle
dipendenze dell'Azienda determinerà l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali sulla
cui attuazione influirà il decorso del tempo (ad esempio: classi di anzianità, ferie,
malattia, premi di anzianità, preavviso, ecc.);
4) l’Azienda informerà semestralmente le RSA sulla situazione in atto, sia per quanto
riguarda le richieste per i part time in corso che sulle eventuali assunzioni di lavoratori
a part time;
5) è facoltà del dipendente richiedere e, dell'Azienda di accogliere, che il part time cessi
prima della scadenza del termine stabilito, con preavviso di almeno un mese; qualora
si renda necessario assegnare il lavoratore a diversa unità produttiva od attribuirgli
diverse mansioni, l’Azienda e le RSA, unitamente al lavoratore, s’incontreranno per
definire le soluzioni più idonee;
6) è facoltà del dipendente richiedere e, dell’Azienda di accogliere, che il contratto a part
time diventi permanente; la trasformazione del nuovo contratto di lavoro dovrà avvenire
alla presenza della R.S.A. indicata dal lavoratore stesso. E’ fatto salvo il diritto del
lavoratore, in caso di sopravvenuti nuovi e gravi motivi (ad esempio stato di
vedovanza, unico reddito familiare, ecc.), di richiedere, e dell’Azienda di accogliere, il
ripristino del contratto a tempo pieno.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
L’eventuale contrattazione relativa al part time verticale viene differita all’esito del CCNL.
5
ART. 8 Aspettative
L’aspettativa della durata massima di 2 mesi prevista dall’art. 37 del C.C.N.L. in vigore,
potrà essere goduta, a scelta del dipendente, in un’unica soluzione ovvero in frazioni di
quattro periodi nell’arco dei 5 anni.
ART. 9 Permessi
Saranno considerati permessi retribuiti le assenze dovute al disbrigo di pratiche
amministrative che comportino contestualmente le seguenti condizioni:
A) presenza fisica del lavoratore
B) espletamento durante l'orario di lavoro
Tali permessi saranno riconosciuti nel limite di 20 ore all’anno.
Possono essere accordati permessi brevi per giustificati motivi personali o di famiglia,
restando in facoltà dell'Azienda di corrispondere gli emolumenti.
Saranno considerati retribuiti, fino ad un massimo di 16 ore annue (ridotte in proporzione
per il personale a part time) e comprovati da idoneo giustificativo, i permessi che il
lavoratore utilizzi per il necessario accompagnamento a visita medica dei figli, dei genitori,
del coniuge e del convivente more uxorio.
Saranno considerati permessi retribuiti, dietro presentazione di certificato medico - fino ad
un massimo di tre giorni all’anno - le assenze del lavoratore dovute a malattia dei figli di
età uguale o inferiore a 10 anni.
Il lavoratore potrà assentarsi, in permesso retribuito, per visita medica presso strutture
pubbliche e/o private.
Detta visita dovrà essere comprovata da idoneo giustificativo attestante la durata della
permanenza presso la struttura sanitaria.
Verrà altresì considerato permesso retribuito, il tempo complessivamente necessario per
gli spostamenti dalla sede di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa con i seguenti limiti:
- massimo di tre ore se la struttura sanitaria si trova nel territorio della provincia di
residenza del lavoratore;
- massimo di otto ore se la struttura sanitaria si trova fuori del territorio della provincia di
residenza del lavoratore.
Qualora la documentazione esibita non attestasse l’ora di entrata e uscita presso la
struttura sanitaria, la durata complessiva del permesso per visita medica verrà di volta in
volta valutata.
Nota a verbale.
Il presente articolo trova applicazione salvo diversa disciplina introdotta dal CCNL in corso
di rinnovo. Le parti si incontreranno per definire tale nuova disciplina.
ART. 10 Banca ore
Qualora tali permessi non vengano utilizzati entro i primi cinque mesi dalla maturazione
del relativo diritto, il lavoratore non sarà tenuto a dare il preavviso di almeno due giorni
previsto dall'art. 115 del CCNL.
6
I permessi banca ore non ancora usufruiti entro la fine dell'esercizio, potranno essere
comunque utilizzati entro i primi sei mesi dell'anno successivo, pena la perdita delle ore
accumulate.
ART. 11 Festività soppresse
Le festività soppresse potranno essere utilizzate con frazionamento in ore.
Per quanto concerne il 2006 rimarranno fatti salvi i patti precedentemente intercorsi in data
17/01/2006.
ART. 12 Permessi e contributi per lavoratori studenti
I lavoratori studenti, nel corso dell'anno scolastico, in aggiunta a quanto previsto dallo
Statuto dei Lavoratori, avranno diritto a:
PERMESSI
A) lavoratori universitari:
gg. 20 retribuiti per la preparazione della tesi di laurea, purché la stessa sia sostenuta;
gg. 5 retribuiti anche anticipati e/o in un’unica soluzione per ogni esame previsto dal piano
di studi e realmente sostenuto, a prescindere dall’esito. La reiterazione dell’esame non dà
diritto ad ulteriore permesso retribuito.
B) lavoratori delle Scuole Secondarie di primo grado e secondo grado:
gg. 20 retribuiti per gli esami di stato, diploma, licenza e idoneità, purché gli stessi siano
sostenuti.
I lavoratori di cui ai punti A) e B) avranno inoltre diritto ad altri permessi fino a 30 giorni
frazionabili, non retribuiti.
C) lavoratori che sostengano esami di qualificazione professionale attinenti all'attività
assicurativa:
l'Azienda concederà, per non più di due volte e per la medesima qualifica, un permesso
retribuito per ciascun giorno di svolgimento della prova d'esame.
Le parti firmatarie del presente accordo si riservano d'esaminare tutti i casi qui non
previsti.
CONTRIBUTI
I contributi per tasse d'iscrizione ed acquisto libri ai lavoratori studenti sono i seguenti:
- scuola Secondaria di primo grado
- corsi di qualificazione professionale
- scuola Secondaria di secondo grado
- università in corso
- università fuori corso
€
€
€
€
€
100,00
100,00
150,00
350,00
350,00
annui;
annui;
annui;
annui;
annui.
Nessun contributo e permesso retribuito è concesso per chi ha già usufruito di detto
contributo per un periodo superiore a dieci anni.
D) Esami di Stato e di abilitazione all’esercizio di una professione:
l'Azienda concederà, per non più di due volte e per la medesima qualifica, un permesso
retribuito per ciascun giorno di svolgimento della prova d'esame.
7
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
ART. 13 Borse di studio
Sono istituiti tre gruppi di borse di studio da destinare ai figli del Personale dipendente,
intendendosi tali i figli a carico per i quali il dipendente usufruisce delle deduzioni per oneri
di famiglia “no tax family area” ex Art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Le borse di studio vengono così suddivise:
Per gli studenti delle Scuole Secondarie
-
10 borse di studio di € 300,00 ciascuna per gli studenti delle Scuole Secondarie di
primo grado;
10 borse di studio di € 400,00 ciascuna per gli studenti delle Scuole Secondarie di
secondo grado;
Sono requisiti indispensabili per l’amtrasferta al riconoscimento delle borse di studio:
a) La frequenza presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Gli
studenti di scuola non statale dovranno presentare - oltre alla documentazione più oltre
elencata - apposita dichiarazione rilasciata da tale scuola, dalla quale risulti la
disposizione ministeriale relativa alla parificazione del medesimo;
b) Per gli studenti che hanno frequentato la prima e la seconda classe della Scuola
Secondaria di primo grado la promozione alla classe superiore agli scrutini di giugno
con una votazione media non inferiore al “Buono”. Per gli studenti della terza classe
l’ottenimento della licenza con l’attribuzione di un giudizio non inferiore al “Buono” e
l’attestazione dell’iscrizione alla Scuola Secondaria di secondo grado;
c) Per gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado la promozione alla classe
superiore agli scrutini di giugno con una votazione media non inferiore ai 7/10 e
l’ottenimento del Diploma con votazione non inferiore a 70/100.
Le domande per l’ottenimento delle borse di studio dovranno essere presentate
all’Ufficio Personale corredate dai seguenti documenti entro e non oltre il 30 settembre
dell’anno scolastico per il quale si fa la richiesta:
-
Certificato indicante la votazione riportata nello scrutinio o agli esami della sessione
estiva;
Certificato confermante che lo studente non era ripetente;
Dichiarazione che lo studente non svolge attività retribuita e che non gode di altra
borsa di studio.
Per gli studenti universitari
- 10 borse di studio di € 600,00 ciascuna per gli studenti universitari.
Sono requisiti indispensabili per l’amtrasferta al riconoscimento delle borse di studio l’aver
superato, entro l’appello di febbraio, tutti gli esami degli anni precedenti e aver superato
tutti quelli previsti dal programma di studio per l’anno accademico in corso, con una media
8
non inferiore ai 27/30 e l’ottenimento del diploma di laurea con una votazione non inferiore
a 105/110.
Le domande per l’ottenimento delle borse di studio dovranno essere presentate
all’Ufficio Personale corredate dai seguenti documenti entro e non oltre i 60 giorni dalla
data dell’ultimo esame previsto per il corso di studi per il quale si fa la richiesta:
-
Certificato indicante le votazioni riportate negli esami previsti per il corso di studi
dell’anno accademico;
Dichiarazione dell’istituto che lo studente ha superato tutti gli esami dei corsi
precedenti;
Certificato attestante l’iscrizione ad una Università legalmente riconosciuta;
Dichiarazione che lo studente non svolge attività retribuita, non gode di altre borse di
studio e non percepisce assegno di studio.
In caso di particolare distinzione, gli importi delle borse di studio saranno raddoppiati.
La particolare distinzione si ha nei casi seguenti:
-
giudizio non inferiore a “Ottimo” per le Scuole Secondarie di primo grado;
votazione non inferiore a 9/10 per le Scuole Secondarie di secondo grado;
votazione non inferiore ai 90/100 al diploma di Scuola Secondaria di secondo grado;
votazione media non inferiore ai 30/30 per i successivi anni di corso universitario;
ottenimento del diploma di laurea con votazione di 110/110 e lode.
Qualora vi fossero concorrenti in eccedenza al numero delle borse di studio previste, la
priorità, a parità di rendimento, sarà stabilita in ordine inversamente proporzionale al
reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare.
Le domande dovranno essere evase entro 60 giorni dalla data di ricevimento ovvero
dalla data di ricevimento dell’ultimo documento necessario all’erogazione della borsa di
studio.
Non sono ammessi a concorrere alle borse di studio:
-
gli studenti ripetenti;
gli studenti universitari già in possesso di un diploma di laurea;
gli studenti che svolgono attività retribuita o che fruiscono già di altra borsa di studio o
assegno di studio.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
ART. 14 Corsi professionali
L'Azienda attribuisce la massima importanza alla qualificazione professionale dei propri
collaboratori ed intende, anche per il futuro, investire nella formazione ed addestramento.
Richiamati gli impegni di cui al CCNL e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di
Legge in materia di parità uomo/donna, l'Impresa, allo scopo di favorire la più idonea
preparazione professionale per lo svolgimento dei compiti attinenti all'attività assicurativa,
9
promuove l'aggiornamento delle conoscenze individuali sull'evoluzione delle tecniche
assicurative mediante l'effettuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione
professionale.
L’Azienda si dichiara inoltre disponibile - in presenza di valide condizioni organizzative e
quando si verifichi un reale interessamento del lavoratore per una qualificata crescita
professionale - a prendere in considerazione richieste individuali di partecipazione ai corsi
di formazione ed addestramento, sostenendone anche i relativi costi.
Nell’organizzazione dei corsi l’Azienda terrà conto del personale che effettua orario di
lavoro a tempo parziale.
Le modalità di partecipazione ai corsi saranno oggetto di confronto tra le Parti.
Quando le mansioni svolte dal dipendente prevedono contatti in lingua straniera e
l’Azienda consideri necessario che lo stesso, per poterle adempiere produttivamente,
frequenti corsi di approfondimento della o delle lingue in cui si trova a dover operare, il
relativo costo sarà interamente a carico della SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. o
SASA Vita S.p.A.
ART. 15 Prestiti ai lavoratori
L'Azienda eroga dei prestiti al personale che abbia superato il periodo di prova, nella
misura massima di € 10.000,00 pro capite rimborsabili in 12, 24, 36, 48 rate mensili, a
scelta del lavoratore.
Il limite annuo (1°gennaio/31dicembre) d'esposizione dell'Azienda è fissato in €
115.000,00.
Su tale prestito si applicherà il 90% del tasso di interesse Euribor su base 360 e scadenza
1 anno indicato sul quotidiano “Il Sole – 24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese
precedente l’erogazione del prestito medesimo ed in forma fissa per tutta la durata del
prestito.
I prestiti verranno concessi per i seguenti motivi:
-
acquisto, manutenzione e ristrutturazione della prima casa d'abitazione e locali
accessori alla stessa (quali ad esempio garage, soffitte o cantine);
spese di trasloco;
spese inerenti la costituzione di nuovi nuclei familiari per sé e per i figli;
acquisto mobili, acquisto auto, acquisto moto e ciclomotore;
spese di separazione e divorzio;
spese legali, notarili, di successione e sistemazioni posizioni INPS;
spese riconducibili ai casi previsti all’art. 25) punto 3 e punto 7;
spese funebri, con eventuale anticipazione a richiesta del lavoratore;
cartelle esattoriali.
La Commissione Paritetica Aziendale definirà le priorità ed eventuali altri documentati
validi motivi.
Le richieste di prestiti per gravi motivi non riconducibili alle casistiche sopra esposte,
saranno vagliate dalla Commissione Paritetica Aziendale stessa; qualora tali richieste
fossero considerate positivamente, saranno evase indipendentemente da tutti i limiti
precedentemente citati, con modalità di rimborso da definire appositamente.
10
Non potrà essere richiesto un ulteriore prestito se non sarà prima estinto il precedente.
Il dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro è obbligato all'immediata
estinzione totale del residuo importo del debito contratto, con facoltà per l'Impresa
d'intervenire in caso di morosità sulle spettanze di fine rapporto.
Le domande di prestito o di rimborso anticipato devono essere indirizzate, in busta chiusa,
alla Commissione Paritetica Aziendale presso la Direzione del Personale entro il giorno
quattro d'ogni mese; esse verranno evase, di norma, contestualmente all’erogazione dello
stipendio del mese.
La domanda di prestito deve contenere l’impegno scritto del lavoratore alla sua completa
restituzione.
L’eventuale plafond residuo di ogni anno verrà utilizzato in aggiunta a quello dell’anno
successivo.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
Art. 16 Piccolo prestito
L'Azienda eroga dei prestiti al personale che abbia superato il periodo di prova, nella
misura massima di € 2.500,00 pro capite rimborsabili in 12 rate mensili.
Il limite annuo (1°gennaio/31dicembre) d'esposizione dell'Azienda è fissato in € 50.000,00.
Su tale prestito si applicherà il 90% del tasso di interesse Euribor su base 360 e scadenza
1 anno indicato sul quotidiano “Il Sole – 24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese
precedente l’erogazione del prestito medesimo ed in forma fissa per tutta la durata del
prestito.
I prestiti verranno concessi a richiesta e la priorità sarà determinata esclusivamente dalla
data di presentazione della stessa.
Non potrà essere richiesto un ulteriore prestito se non sarà prima estinto il precedente
erogato in virtù del presente articolo.
Il dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro è obbligato all'immediata
estinzione totale del residuo importo del debito contratto, con facoltà per l'Impresa
d'intervenire in caso di morosità sulle spettanze di fine rapporto.
Le domande di prestito o di rimborso anticipato devono essere indirizzate, in busta chiusa,
alla Commissione Paritetica Aziendale presso la Direzione del Personale entro il giorno
quattro d'ogni mese; esse verranno evase, di norma, contestualmente all’erogazione dello
stipendio del mese.
La domanda di prestito deve contenere l’impegno scritto del lavoratore alla sua completa
restituzione.
11
L’eventuale plafond residuo di ogni anno verrà utilizzato in aggiunta a quello dell’anno
successivo.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
ART. 17 Assegnazione alloggi in stabili di proprietà dell’Impresa o del Gruppo
L’Azienda si impegna a favorire i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato, che
abbiano almeno due anni d’anzianità di servizio, per l’assegnazione in locazione o vendita,
di alloggi di proprietà, ad uso abitativo, che si rendessero disponibili.
La locazione o la vendita da parte dell’Impresa sarà effettuata a condizioni di maggior
favore nei confronti del lavoratore.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
L’Azienda si impegna a far conoscere, tramite affissioni in bacheca, l’elenco degli alloggi
disponibili con frequenza trimestrale.
ART. 18 Acquisto autovetture Aziendali
Si rinvia alla Procedura di Gruppo “VEICOLI RITROVATI A SEGUITO DI FURTO TOTALE
GIA’ INDENNIZZATO” del 21/03/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 19 Personale interno inviato in trasferta
Il Personale ha diritto al rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell’attività
fuori dalla Sede di lavoro, secondo le seguenti modalità ed i seguenti importi:
Rimborso chilometrico
Al personale autorizzato all’uso della propria autovettura, verrà corrisposto per ogni
chilometro percorso:
¾ fuori Comune sede di lavoro € 0,42;
¾ nel Comune sede di lavoro € 0,46.
L’importo di cui sopra è determinato con riferimento al costo chilometrico per una
percorrenza di Km. 15.000/annui, di autovettura FIAT Stilo 1.6 16V 103 CV 3 porte
ACTIVE, secondo i costi analitici d’esercizio calcolati in base alle tabelle ACI.
I predetti importi saranno suscettibili di revisione automatica in misura percentuale pari alla
variazione del costo chilometrico relativo all’autovettura ed alla percorrenza annuale di
riferimento sopra indicata, sulla base del confronto con la rilevazione ACI del semestre
successivo.
Tali aggiornamenti avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla
diffusione da parte dell’ACI del dato di riferimento (attualmente fissata al 30 Settembre e al
31 Marzo).
12
Spese di trasferimento
Il rimborso del biglietto aereo e del treno avverrà previa preventiva autorizzazione del
Responsabile; verranno altresì rimborsate le spese relative all’utilizzo di mezzi pubblici, di
parcheggio ed autostradali, da giustificare con ricevuta.
Trattamento di trasferta
Al personale inviato in trasferta fuori dal Comune sede di lavoro, spetta il trattamento di
rimborso spese a piè di lista nella seguente misura massima:
¾ un pasto € 27,00;
¾ due pasti € 50,00.
Tale ultimo importo verrà rimborsato a condizione che il dipendente effettui il
pernottamento, ovvero qualora il percorso della trasferta giornaliera sia complessivamente
di almeno Km. 400 e il consumo del secondo pasto avvenga almeno a 100 Km. dal
comune di residenza.
Per le trasferte all’estero il trattamento di rimborso spese di cui sopra spetterà senza limite
di spesa.
Gli importi dei rimborsi spese a piè di lista, verranno adeguati a partire dal 1° gennaio di
ogni anno successivo, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel mese di dicembre rispetto al mese di
dicembre dell’anno precedente.
Pernottamento
Il pernottamento viene riconosciuto a piè di lista per alberghi tre stelle. Nel caso in cui
l’Azienda lo ritenga più opportuno, potrà riconoscere un rimborso spese a pié di lista per
alberghi quattro stelle, purché preventivamente autorizzati.
Piccole spese
Solo in caso di pernottamento, per la prima colazione e/o per spese non documentabili €
3,50 dall’entrata in vigore del presente CIA, € 4,50 dal 01/01/2007 ed € 5,90 dal
01/01/2008.
Nota a verbale.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, convocati fuori sede, sono considerati, a
tutti gli effetti, come personale in trasferta.
ART. 20 Personale con mansioni esterne
L’Impresa, tenuto conto sia dei profili professionali del Personale con mansioni esterne,
sia delle disposizioni stabilite dagli Organismi di controllo del Settore assicurativo,
riconferma di volersi attenere al disposto della nota a verbale in calce all’art. 101 del
CCNL.
Fondo Spese
Al personale incaricato di svolgere normalmente mansioni esterne verrà attribuito su
richiesta, il 1° Febbraio di ogni anno, un fondo spese pari all'80% della media mensile dei
rimborsi spese percepiti nell'anno solare precedente.
Non verrà effettuato alcun conguaglio mensile tra il fondo e le spese sostenute cosicché
queste verranno rimborsate per intero nella misura spettante.
13
Il fondo dovrà essere restituito in caso di attribuzione a mansioni che non comportino
un'attività esterna, oppure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
La restituzione avverrà mediante conguaglio con l'ultimo rimborso spese liquidato ovvero,
nel caso di insufficienza dello stesso, mediante ritenuta sullo stipendio o sul trattamento di
fine rapporto.
In caso di assunzione, dopo il superamento del periodo di prova, e contestualmente in
caso di assegnazione a mansioni esterne, il fondo spese verrà attribuito nella misura del
50% della media dei rimborsi spese percepiti dal personale esterno della stessa area
nell'anno solare precedente.
Alla scadenza del 1° anno, verrà riconosciuto il restante 30% sulla base della media
mensile dei rimborsi spese percepiti dal personale esterno della stessa area nei 12 mesi
precedenti. Dal 1° Febbraio successivo si applica la norma di carattere generale di cui al
1° comma.
Il Personale con mansioni esterne ha diritto al rimborso delle spese sostenute durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro, secondo le seguenti modalità
ed importi:
Rimborso chilometrico
Al personale autorizzato all’uso della propria autovettura, verrà corrisposto per ogni
chilometro percorso:
¾ fuori Comune sede di lavoro € 0,42;
¾ nel Comune sede di lavoro € 0,46.
L’importo di cui sopra è determinato con riferimento al costo chilometrico per una
percorrenza di Km. 15.000/annui, di autovettura FIAT Stilo 1.6 16V 103 CV 3 porte
ACTIVE, secondo i costi analitici d’esercizio calcolati in base alle tabelle ACI.
I predetti importi saranno suscettibili di revisione automatica in misura percentuale pari alla
variazione del costo chilometrico relativo all’autovettura ed alla percorrenza annuale di
riferimento sopra indicata, sulla base del confronto con la rilevazione ACI del semestre
successivo.
Tali aggiornamenti avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla
diffusione da parte dell’ACI del dato di riferimento (attualmente fissata al 30 Settembre e al
31 Marzo).
Spese di trasferimento
Il rimborso del biglietto aereo e del treno avverrà previa preventiva autorizzazione del
Responsabile; verranno altresì rimborsate le spese relative all’utilizzo di mezzi pubblici, di
parcheggio ed autostradali, da giustificare con ricevuta.
Trattamento di trasferta
Al personale inviato in trasferta fuori dal Comune sede di lavoro, spetta il trattamento di
rimborso spese a piè di lista nella seguente misura massima:
¾ un pasto € 27,00;
¾ due pasti € 50,00.
Tale ultimo importo verrà rimborsato a condizione che il dipendente effettui il
pernottamento, ovvero qualora il percorso della trasferta giornaliera sia complessivamente
14
di almeno Km. 400 e il consumo del secondo pasto avvenga almeno a 100 Km. dal
comune di residenza.
Per le trasferte all’estero il trattamento di rimborso spese di cui sopra spetterà senza limite
di spesa.
Gli importi dei rimborsi spese a piè di lista, verranno adeguati a partire dal 1° gennaio di
ogni anno successivo, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel mese di dicembre rispetto al mese di
dicembre dell’anno precedente.
In alternativa il personale può optare per il seguente trattamento a diaria:
¾ un pasto € 24,00;
¾ due pasti € 42,00.
Tale ultimo importo verrà rimborsato a condizione che il dipendente effettui il
pernottamento, ovvero qualora il percorso della trasferta giornaliera sia complessivamente
di almeno Km. 400 e il consumo del secondo pasto avvenga almeno a 100 Km. dal
comune di residenza.
Nei giorni in cui il personale con mansioni esterne opera nella propria sede di lavoro per
l’intera giornata lavorativa, spetta la corresponsione del buono pasto come definito all’art.
22 del presente contratto.
L’opzione di cui al precedente comma deve pervenire alla Direzione del Personale entro il
30 novembre dell’anno precedente. Gli importi dei rimborsi spese a piè di lista, verranno
adeguati a partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo, sulla base delle variazioni
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi
nel mese di dicembre rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Pernottamento
Il pernottamento viene riconosciuto a piè di lista per alberghi tre stelle. Nel caso in cui
l’Azienda lo ritenga più opportuno potrà riconoscere un rimborso spese a pié di lista per
alberghi quattro stelle, purché preventivamente autorizzati.
Prestito per acquisto dell’auto
Al personale con mansioni esterne, l’Impresa concederà un prestito per l’acquisto della
prima autovettura utilizzata per ragioni di servizio fissato in € 12.500,00. Su tale prestito,
rimborsabile in 12, 24, 36, 48 rate mensili, a scelta del lavoratore, si applicherà il 90% del
tasso di interesse Euribor su base 360 e scadenza 1 anno indicato sul quotidiano “Il Sole –
24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente l’erogazione del prestito medesimo
ed in forma fissa per tutta la durata del prestito.
La richiesta di prestito ed il successivo acquisto dell'autovettura dovranno essere
comprovati mediante idonea documentazione e l'auto dovrà essere immatricolata a nome
del dipendente.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si procederà al recupero del debito residuo
sulle competenze complessive di fine rapporto.
Qualora il dipendente al momento della richiesta non dia sufficienti garanzie di copertura
dell’esposizione debitoria, l'Azienda si riserva il diritto di dar corso all'iscrizione di un
vincolo di privilegio sull'autovettura, procedendo alla successiva cancellazione a prestito
rimborsato. Le spese saranno a carico dell’Azienda.
Il prestito non verrà erogato in caso di acquisto dell'autovettura da un familiare.
15
Non potrà essere richiesto un ulteriore prestito se non sarà prima estinto il precedente,
salvo il caso d’incidente automobilistico oppure di furto totale. In questi casi il prestito non
potrà eccedere la somma già restituita per il precedente prestito.
Nota a verbale.
Le disposizioni relative al Prestito per l’acquisto dell’auto non si applicano al personale
assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il
periodo di prova e tempo determinato.
ART. 21 Coperture assicurative a favore dell’autovettura privata per uso Aziendale
Ai dipendenti interni inviati in trasferta ed autorizzati all'uso per lavoro dell'auto personale,
sarà riconosciuta, a carico dell'Impresa, la copertura assicurativa, per i giorni di trasferta,
per i rischi incendio, furto, eventi speciali e kasko.
Le predette garanzie saranno operanti senza applicazione di scoperti, franchigie e
degrado d'uso.
Ai dipendenti con mansioni esterne, autorizzati all'uso per lavoro dell'auto personale, sarà
riconosciuta, a carico dell'Impresa, la copertura assicurativa, per i giorni di trasferta, per i
rischi incendio, furto, eventi speciali e kasko.
Le predette garanzie saranno operanti senza applicazione di scoperti, franchigie e
degrado d'uso.
Le condizioni d'assicurazione saranno adeguate in conformità alle condizioni contrattuali
del prodotto ARD offerto dall’Impresa alla propria rete di vendita.
Il normale bagaglio sia dei dipendenti interni inviati in trasferta, sia di quelli con mansioni
esterne è garantito, durante le trasferte fuori dalla sede di lavoro, da apposita polizza
assicurativa contro l’incendio, furto, scippo e rapina. L’importo massimo risarcibile è fissato
in € 1.100,00.
Ai fini della copertura assicurativa, il cui costo è a carico della Società, sono esclusi
denaro, gioielli ed altri valori in genere.
In caso di sinistro, il quale dovrà essere prontamente denunciato presso l’autorità
giudiziaria, l’eventuale risarcimento avverrà senza l’applicazione di franchigia.
ART. 22 Buono Pasto
Per il personale che effettua l’intervallo dal lunedì al giovedì, il buono pasto previsto dal
CCNL viene elevato a € 7,00. I dipendenti utilizzeranno il buono pasto secondo le
disposizioni che formano oggetto del contratto sottoscritto dall'Impresa con la Ditta
fornitrice dei buoni, che deve avere caratteristiche di buon servizio ed essere presente in
tutta Italia.
Per quanto non stabilito dalla presente norma, varranno le disposizioni in materia previste
dal CCNL.
Qualora in sede di rinnovo del CCNL venissero apportati ulteriori aumenti del buono pasto,
le Parti si incontreranno per le conseguenti valutazioni al riguardo.
16
ART. 23 Premio Aziendale
A) Parte Variabile (PAV)
Al fine di ottenere un sempre maggior coinvolgimento del personale sui risultati Aziendali
ed anche in relazione alla necessità di stabilire parametri coerenti con l'obiettivo della
professionalità dei lavoratori e dell'efficienza dell'Azienda, in una corretta dinamica dei
costi compatibili rispetto all'evoluzione del mercato assicurativo, le Parti convengono
sull'opportunità di confermare l'erogazione di un premio di rendimento legato al reale
andamento Aziendale.
Le cifre di riferimento per l’erogazione del premio variabile sono:
- anno 2006: € 325,00 lordi;
- anno 2007: € 325,00 lordi;
- anno 2008: € 325,00 lordi.
Per la determinazione del premio sono stati individuati tre coefficienti di determinazione
del premio (indici di variabilità) ciascuno dei quali determina l'erogazione delle cifre di
seguito specificate.
a) Indici di variabilità'
1) Indice di produttività per addetto (40% della cifra di riferimento)
Questo indice è dato dalla seguente formula:
PD – PDO
PDO
dove:
PD
=
Premi di riferimento con deflazionamento RC Auto
N° medio dipendenti anno di riferimento
PDO
=
Premi anno precedente
N° medio dipendenti anno precedente
Per premi si intende la somma delle voci 1 e 30 del conto economico.
Per il deflazionamento si fa riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati.
Per numero medio dei dipendenti si intende il numero medio dei dipendenti assicurativi
pubblicato nella Relazione al Bilancio al paragrafo Personale.
17
Dall’applicazione dell’indice di produzione sulla griglia di oscillazione di seguito indicata
deriverà l’erogazione della somma specificata per ciascuno degli anni di vigenza del
contratto.
GRIGLIA DI OSCILLAZIONE
PRODUTTIVITA'
(indici percentuali)
5,00 >=
4,00
4,99
3,00
3,99
2,00
2,99
2006
(bilancio 2005)
€
130
€
110
€
90
€
70
2007
(bilancio 2006)
€
130
€
110
€
90
€
70
2008
(bilancio 2007)
€
130
€
110
€
90
€
70
2) Indice di redditività' (40% della cifra di riferimento)
Tale indice, calcolato complessivamente per i rami danni e vita, viene dato dalla formula:
STD + STV
P
dove:
STD = Saldo Tecnico Danni - voce 1 all. 3 del bilancio;
STV = Saldo Tecnico Vita - voce 21 all. 3 del bilancio;
P
= Premi derivanti dalla somma delle voci 1 e 30 del conto economico.
La formula, che prende in considerazione esclusivamente le voci relative al bilancio
dell'anno di riferimento (esercizio precedente a quello di erogazione), determina l’importo
della somma da erogare sulla base della seguente griglia di oscillazione:
GRIGLIA DI OSCILLAZIONE
REDDITIVITA'
(indici percentuali)
3,00 >=
2,50
2,99
2,00
2,49
1,50
1,99
2006
(bilancio 2005)
€
130
€
110
€
90
€
70
2007
(bilancio 2006)
€
130
€
110
€
90
€
70
2008
(bilancio 2007)
€
130
€
110
€
90
€
70
3) Utile civilistico di bilancio (20% della cifra di riferimento)
GRIGLIA DI OSCILLAZIONE
2006
(bilancio 2005)
8,00 >=
€
65
6,00 - 7,99 €
55
5,00 - 5,99 €
45
Milioni di Euro
2007
(bilancio 2006)
€
65
€
55
€
45
2008
(bilancio 2007)
€
65
€
55
€
45
Per utili di bilancio si intendono quelli civilistici totali (danni + vita) di cui alla voce 107 del
conto economico relativi al bilancio dell’anno di riferimento (esercizio precedente a quello
di erogazione).
18
b) Criteri di erogazione
Gli importi lordi del premio variabile indicati nelle griglie di oscillazione sono riferiti al 4°
livello e verranno riparametrati secondo la seguente scala parametrica:
LIVELLO
CLASSE
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7F3
4,54
4,54
4,54
4,54
4,54
4,54
4,54
4,54
-
7F2
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
-
7F1
3,11
3,11
3,11
3,11
3,11
3,11
3,11
3,11
-
6B
2,09
2,09
2,09
2,09
2,09
2,09
2,09
2,09
2,09
2,09
2,09
2,09
2,09
6
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
5
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
4
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
2
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
Il premio Aziendale variabile verrà pagato sotto forma di Una Tantum contestualmente alle
mensilità solari dei mesi di ottobre 2006, ottobre 2007 e ottobre 2008.
Il premio di partecipazione e rendimento, sarà corrisposto al solo personale in servizio, al
momento dell’erogazione, che ha concorso al conseguimento del risultato di cui alle
formule sopra indicate ed il premio stesso sarà proporzionale all’effettiva prestazione
lavorativa dell’anno precedente all’erogazione.
Per il personale con contratto part time l’importo del premio sarà erogato in misura
proporzionale.
Non costituiscono effettiva prestazione lavorativa le assenze per:
A) aspettativa
B) maternità (aspettativa facoltativa)
Costituiscono invece effettiva prestazione lavorativa le assenze per:
D) ferie
E) permessi retribuiti.
L’importo erogato non verrà computato ai fini del T.F.R., ai sensi dell’art. 2120 c.c. così
come modificato dalla legge 297/82.
Qualora per gli esercizi successivi al 2008 il contratto integrativo non venisse rinnovato, le
Parti si incontreranno per verificare la sussistenza dei presupposti per l’erogazione di un
premio Aziendale variabile correlato a quello erogato l’anno precedente.
NORMA CONCLUSIVA
Le Parti concordano che qualora negli anni di vigenza del presente CIA dovessero mutare
gli elementi di riferimento dei citati parametri, i criteri, le modalità e quantità di erogazione
del premio saranno oggetto di verifica ed eventuale nuova negoziazione.
19
B) Premio Aziendale Consolidato (PAC)
A decorrere dal 1/1/2006 per tutto il personale SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.
e SASA Vita S.p.A., il premio Aziendale di produttività sarà pari per il 4° livello/7a classe
all'importo di € 3.333,18 annui lordi e sarà parametrato per classi e livello di
inquadramento come da tabella sotto riportata.
LIVELLO
CLASSE
7F3
6
5
4
7F2
3
2
1
6
5
4
7F1
3
2
1
6
5
4
3
2
1
1
6.127,34
6.033,96
5.940,56
5.847,34
5.753,96
5.660,56
5.660,56
5.570,60
5.480,64
5.390,76
5.300,80
5.210,84
5.206,22
5.121,26
5.036,58
4.951,92
4.867,24
4.782,56
2
6.246,98
6.153,60
6.060,20
5.966,98
5.873,60
5.780,20
5.780,20
5.690,24
5.600,28
5.510,40
5.420,44
5.330,48
5.325,86
5.240,90
5.156,22
5.071,56
4.986,88
4.902,20
3
6.366,62
6.273,24
6.179,84
6.086,62
5.993,24
5.899,84
5.899,84
5.809,88
5.719,92
5.630,04
5.540,08
5.450,12
5.445,50
5.360,54
5.275,86
5.191,20
5.106,52
5.021,84
4
6.486,26
6.392,88
6.299,48
6.206,26
6.112,88
6.019,48
6.019,48
5.929,52
5.839,56
5.749,68
5.659,72
5.569,76
5.565,14
5.480,18
5.395,50
5.310,84
5.226,16
5.141,48
5
6.605,90
6.512,52
6.419,12
6.325,90
6.232,52
6.139,12
6.139,12
6.049,16
5.959,20
5.869,32
5.779,36
5.689,40
5.684,78
5.599,82
5.515,14
5.430,48
5.345,80
5.261,12
6
6.725,54
6.632,16
6.538,76
6.445,54
6.352,16
6.258,76
6.258,76
6.168,80
6.078,84
5.988,96
5.899,00
5.809,04
5.804,42
5.719,46
5.634,78
5.550,12
5.465,44
5.380,76
7
6.859,10
6.765,70
6.672,30
6.579,10
6.485,70
6.392,32
6.392,30
6.302,34
6.212,38
6.122,52
6.032,56
5.942,58
5.937,96
5.853,02
5.768,34
5.683,66
5.598,98
5.514,32
8
6.992,64
6.899,26
6.805,86
6.712,64
6.619,26
6.525,86
6.525,86
6.435,90
6.345,94
6.256,06
6.166,10
6.076,14
6.071,52
5.986,56
5.901,88
5.817,22
5.732,54
5.647,86
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CLASSE
6B
6
5
4
3
2
1
3.524,46
3.429,46
3.126,52
2.854,62
2.577,70
2.323,54
2
3.619,52
3.524,52
3.212,32
2.931,14
2.649,12
2.382,88
3
3.714,60
3.619,60
3.298,10
3.007,64
2.720,52
2.442,24
4
3.809,66
3.714,66
3.383,88
3.084,16
2.791,94
2.501,60
5
3.904,72
3.809,72
3.469,68
3.160,68
2.863,36
2.560,96
6
3.999,78
3.904,78
3.555,46
3.237,18
2.934,76
2.620,32
7
4.118,04
4.023,04
3.661,20
3.333,18
3.021,48
2.691,26
8
4.236,28
4.141,28
3.766,92
3.429,16
3.108,20
2.762,22
9
4.354,52
4.259,52
3.872,66
3.525,16
3.194,92
2.833,16
10
4.472,78
4.377,78
3.978,38
3.621,14
3.281,62
2.904,12
11
4.591,02
4.496,02
4.084,10
3.717,14
3.368,34
2.975,06
12
4.709,28
4.614,28
4.189,84
3.813,12
3.455,06
3.046,00
13
4.827,52
4.732,52
4.295,56
3.909,12
3.541,78
3.116,96
Il PAC sarà corrisposto per anno solare in un’unica soluzione con la retribuzione del mese
di maggio.
Detto premio verrà corrisposto ai lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno in misura
proporzionale al periodo lavorato.
Per il personale con contratto part time l’importo del premio sarà erogato
proporzionalmente.
Il PAC sarà incrementato nelle seguenti misure percentuali:
- anno 2008: 50% del premio variabile da erogare nello stesso anno.
Tale incremento sarà erogato contestualmente al PAV di riferimento e sarà consolidato
con il PAC della tabella di cui sopra a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2009.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
20
ART. 24 Trattamento di fine rapporto
Con riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell’art. 2120 c.c., così come
modificato dall'art. 1 della legge 29.5.1982, n. 297, anche al fine di prevedere condizioni di
miglior favore rispetto alla disciplina legale delle anticipazioni del trattamento di fine
rapporto, sono definiti i seguenti criteri d'applicazione:
A) Anticipazione per spese sanitarie.
1. Nel caso in cui l’anticipazione sul T.F.R. venga concessa per far fronte a spese
sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, il limite del 70% sul maturato, previsto dal 6° comma dell’art. 2120 c.c., deve
intendersi elevato al 100%. Non saranno inoltre considerati i limiti numerici di cui al 7°
comma dello stesso articolo e verrà altresì meno il divieto di reiterabilità previsto dal 9°
comma, talché l’anticipazione potrà essere ottenuta per più di una volta nel corso del
rapporto di lavoro, fermo naturalmente il limite del 100% della somma di cui avrebbe
diritto il richiedente al momento della domanda, dedotto quanto già corrisposto.
L’anticipazione potrà essere richiesta, in deroga a quanto previsto dal 6° comma
dell’art. 2120 c.c., dal personale con anzianità di servizio pari o superiore a tre anni.
2. L’anticipazione per spese sanitarie, comprovata da adeguata documentazione, sarà
erogata per terapie e/o interventi straordinari che riguardino il dipendente e/o il
coniuge, il convivente more uxorio, i figli ed i genitori.
3. Eventuali casi particolari verranno esaminati appositamente.
B) Anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione.
1. L'anticipazione sarà erogata al dipendente, ferme le modalità di concessione previste
al punto A) 1., per l'acquisto di un alloggio da parte dello stesso, ovvero da parte di un
figlio, alle condizioni che egli od il figlio beneficiario intenda andare ad abitare
permanentemente nell'alloggio da acquistare.
2. Si considerano ricompresi nel concetto di "acquisto", oltre l'acquisto da terzi, anche
l'assegnazione di alloggi in cooperativa, la costruzione in proprio ed il riscatto ai sensi
di legge da parte dell'inquilino nei confronti di Enti od Istituti pubblici locatori.
3. Nel caso di acquisto da terzi, la richiesta deve essere corredata da atto notarile di
compravendita, ovvero da altro documento comprovante l'impegno all'acquisto
dell'alloggio (preliminare di compravendita, dichiarazione impegnativa del proprietario
di disponibilità a vendere, contratto di opzione, compromesso).
4. L'atto notarile di compravendita, se non presentato immediatamente, dovrà essere
consegnato entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di acquisto, salvo cause
indipendenti dalla volontà del lavoratore.
5. Nel caso di acquisto in cooperativa il lavoratore dovrà corredare la richiesta con la
seguente documentazione:
¾ copia autenticata dell'atto notarile di compravendita del terreno da parte della
cooperativa o di assegnazione dello stesso da parte dell'ente locale;
¾ copia autenticata del verbale di assegnazione di alloggio a titolo di proprietà
individuale, redatto dal consiglio di amministrazione;
¾ documentazione nella quale sia descritta l'unità immobiliare assegnata ed indicata
l'ubicazione.
21
L'erogazione dell'anticipazione resta comunque subordinata alla presentazione
dell'atto di assegnazione definitiva, intendendosi per tale l'atto notarile con il quale
viene trasferita a tutti gli effetti la proprietà individuale di porzione di immobile di
cooperativa edilizia.
L'erogazione dell'anticipazione potrà essere effettuata anche qualora, in luogo dell'atto
di cui sopra, venga prodotta tempestivamente la dichiarazione del Presidente della
cooperativa, dalla quale risulti che il richiedente è socio assegnatario dell'alloggio di
cooperativa a proprietà individuale, nonché l'ammontare delle somme versate e da
versare da parte del medesimo, in base al piano finanziario predisposto dalla
cooperativa.
¾ copia autenticata del verbale di assegnazione di alloggio dovrà essere presentata
immediatamente o, comunque, non appena l’acquirente non sia in grado di produrla.
6. Nel caso di costruzione dell'immobile in proprio, la richiesta dovrà essere corredata
con i seguenti documenti:
¾ atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno;
¾ concessione edilizia del Comune;
¾ contratti di appalto debitamente registrati o, nell'ipotesi di costruzione in economia,
progetto e preventivo di spesa redatti da professionisti iscritti all'Albo.
Il lavoratore dovrà in ogni modo presentare un certificato rilasciato dal Comune attestante
il termine dei lavori. La richiesta dovrà essere corredata con i seguenti documenti:
a) preventivo dei lavori da effettuare;
b) originale della fattura regolarmente quietanzata, comprovante l'avvenuto pagamento
dei lavori stessi o l'acquisto dei materiali.
7. Nel caso di riscatto da Ente od Istituto pubblico, la richiesta dovrà essere corredata
dall'attestazione rilasciata dall'Ente od istituto proprietario circa l'impegno del medesimo
a consentire la cessione in proprietà, dietro versamento del prezzo stabilito in un'unica
soluzione.
L'atto notarile di compravendita dovrà essere prodotto il più presto possibile.
C) Anticipazione per la ristrutturazione della casa di abitazione.
L'anticipazione potrà essere erogata, ferme le condizioni già previste per l'acquisto di cui
al punto B) 1., anche nel caso di ristrutturazioni della casa di abitazione nei seguenti casi:
a) lavori che vengano disposti contestualmente all'acquisto dell'abitazione;
b) lavori di manutenzione straordinaria dell’abitazione.
D) Anticipazioni per sistemazione posizione INPS.
Il dipendente potrà accedere, nel rispetto dei limiti di Legge, all'anticipazione del TFR
anche per far fronte al pagamento di somme dovute per la sistemazione della propria
situazione contributiva INPS (ricongiunzioni, riscatto laurea, ecc.).
Nota a verbale n. 1.
Le parti concordano che le condizioni di maggior favore disciplinate nel presente articolo,
devono essere coordinate con le eventuali norme di legge che modifichino la situazione
esistente per l'accesso al TFR in relazione ai fondi pensione.
Nota a verbale n. 2.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
22
ART. 25 Forme previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti
1. E' prevista la possibilità per il lavoratore di stipulare con SASA Vita S.p.A. polizze vita
individuali (a tassi di premio puro) il cui premio potrà essere pagato utilizzando da un
minimo del 30% sino ad un massimo dell’100% della quota annua del trattamento di
fine rapporto.
Tali polizze, per le quali è prevista dall’anno corrente una retrocessione massima
applicata alla migliore clientela a favore dell’assicurato, dovranno prevedere la facoltà
di riscattare la riserva matematica, qualora l'assicurato necessiti di somme giustificate
dai motivi indicati alle lettere a) e b) dell’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. Il trattamento previdenziale previsto dalla normativa contrattuale nazionale, è
disciplinato da apposito accordo come da Allegato al presente CIA (Allegato N. 1).
3. L'Azienda versa alla Cassa di assistenza un contributo per consentire alla stessa la
sottoscrizione di una polizza assicurativa che preveda il rimborso, sino ad € 1.550,00
per anno assicurativo e previa esibizione dei relativi giustificativi, degli oneri sostenuti
dal lavoratore per sé e per i componenti del suo nucleo familiare per i quali competano
le deduzioni per oneri di famiglia “no tax family area” ex Art. 12 D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al coniuge o al
convivente more uxorio ancorché fiscalmente non a carico, per le seguenti prestazioni:
a)
-
b)
c)
-
d)
e)
-
f)
-
g)
-
spese odontostomatologiche;
spese sostenute per visite specialistiche, domiciliari o ambulatoriali;
spese sostenute per esami diagnostici di laboratorio;
trattamenti fisioterapici e di agopuntura, purché detti trattamenti siano prescritti da
medici regolarmente iscritti al relativo Albo professionale;
spese relative al ricovero e/o all'eventuale intervento chirurgico a seguito di
malattia o infortunio;
spese relative ad interventi chirurgici ambulatoriali a seguito di malattia od
infortunio;
spese sostenute per parto naturale;
spese sostenute per parto cesareo;
spese per l'acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto con il limite massimo di €
600,00 entro il limite di cui sopra di € 1.550,00. Il limite di € 600,00 non si applica
per particolari patologie comprovate da certificazione medica;
spese per l'acquisto di apparecchi ortopedici;
diaria per ricovero, del solo dipendente, nella misura di € 28,41 giornaliere per un
massimo di 120 giorni per anno assicurativo. In caso di ricovero senza interventi
chirurgici è prevista una franchigia relativa di tre giorni;
diaria per l'accompagnatore nel caso di intervento fuori dal comune di residenza
nella misura di € 50,00 per un massimo di 30 giorni;
medicinali acquistati a seguito di ricetta medica con il limite massimo di € 130,00,
per anno assicurativo, comunque entro il limite di € 1.550,00. Il rimborso di detta
spesa verrà effettuato dietro presentazione della ricetta medica, della ricevuta o
dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia e della fustella inerente detta spesa.
Nel caso in cui la spesa per il medicinale sia mutuabile, verrà rimborsato il costo
del ticket, dedotta la franchigia di € 5,00. Nel caso in cui la spesa per il medicinale
non sia mutuabile, verrà rimborsato il costo della stessa, al netto dello scoperto del
20%.
23
Il rimborso per le prestazioni di cui al presente punto 3. non comprendono il rimborso per
le prestazioni mediche di cui al successivo punto 4.
I punti 3. a), b), c) non si applicano ai Funzionari.
4. L'Azienda versa alla Cassa di assistenza un contributo per consentire alla stessa la
sottoscrizione di una polizza assicurativa che preveda il rimborso, sino ad € 1.000,00
per anno assicurativo e previa esibizione della prescrizione medica, dei relativi
giustificativi e degli oneri sostenuti dal lavoratore per sé e per i componenti del suo
nucleo familiare per i quali competano le deduzioni per oneri di famiglia “no tax family
area” ex Art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché al coniuge o al convivente more uxorio ancorché fiscalmente non
a carico per le seguenti prestazioni:
Ecografia/Ecotomografia
Elettromiografia
Mammografia
Amniocentesi
Radioterapia
Prestazioni di medicina nucleare
Nel caso in cui la spesa sia mutuabile, verrà rimborsato il costo del ticket. Nel caso in
cui la spesa non sia mutuabile, verrà rimborsato il costo della stessa, al netto dello
scoperto del 20%.
Il predetto massimale si intende raddoppiato in caso di malattie oncologiche. Nei limiti
di detto massimale è ricompreso anche il rimborso dei medicinali specialistici afferenti
le suddette malattie, sempre al netto dello scoperto del 20%. Il rimborso di detta
spesa, nel caso in cui sia mutuabile, comporterà il rimborso del ticket. Nel caso in cui
non sia mutuabile sarà rimborsabile previa presentazione della ricetta medica, della
ricevuta o dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia e della fustella inerente detta
spesa.
5. L’Azienda provvederà a garantire a favore di ciascun Dipendente che abbia superato il
periodo di prova una polizza assicurativa per gli infortuni con i seguenti massimali:
- caso morte:
cinque volte la retribuzione annua lorda;
- invalidità permanente:
sei volte la retribuzione annua lorda.
La suddetta polizza dovrà prevedere un franchigia assoluta di tre punti percentuali sul
grado d’invalidità per i soli infortuni extra professionali.
Per gradi d’invalidità superiori ai tre punti, verrà applicata la tabella annessa al T.U.
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
approvato con DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modificazioni.
6. L’Azienda provvederà a garantire a favore di ciascun Dipendente che abbia superato il
periodo di prova una polizza assicurativa per malattie con i seguenti massimali:
- caso morte:
cinque volte la retribuzione annua lorda;
- invalidità permanente:
sei volte la retribuzione annua lorda.
La suddetta polizza prevederà, per il caso di invalidità permanente, una franchigia di 50
punti percentuali sul grado di invalidità accertato. Per i casi di invalidità permanente
accertata di grado superiore al 50% della totale, verrà riconosciuto a titolo di
indennizzo il 100% della somma assicurata.
24
Sono escluse le invalidità manifestatesi antecedentemente all’entrata in vigore del
presente contratto.
7. L'Azienda verserà alla Cassa di Assistenza un contributo tale da consentire alla stessa
la sottoscrizione di una polizza che rimborsi al dipendente ed ai componenti del suo
nucleo familiare per i quali competano le deduzioni per oneri di famiglia “no tax family
area” ex Art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché al coniuge o al convivente more uxorio ancorché fiscalmente non
a carico, entro il limite di € 25.000,00 per anno assicurativo ed alle condizioni in
appresso indicate, le spese per ricovero e/o intervento chirurgico, sostenute in Italia ed
all'estero.
Tale somma si intende raddoppiata in caso di gravi patologie, intendendosi per tali le
seguenti:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
cardiochirurgia
neurochirurgia
chirurgia neonatale e pediatrica
chirurgia toraco-polmonare
chirurgia aortica
trapianti
protesi totale di anca, spalla, ginocchio
¾ sul rachide cervico-dorso-lombo-sacrale
L'Azienda anticiperà le predette spese direttamente o tramite Enti dalla stessa a ciò
delegati.
In particolare, saranno rimborsate le spese sostenute relativamente a:
¾ accertamenti diagnostici, compresi i relativi onorari medici;
¾ gli onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, diritto sala
operatoria, materiale d'intervento e gli apparecchi protesici o terapeutici applicati
durante l'intervento;
¾ l'assistenza medica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli
esami post intervento, riguardanti il periodo di ricovero;
¾ le rette di degenza;
¾ esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche,
nonché trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali;
¾ trasferimento dell'assicurato con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura per
l'intervento ed il ritorno in Italia dall'estero.
La richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi.
8. Il lavoratore, su sua richiesta, potrà usufruire di un check-up "standard" a spese della
Compagnia, con frequenza biennale se il lavoratore ha raggiunto il 40° anno di età,
annuale se il lavoratore ha raggiunto il 50° anno di età.
Nota a verbale n. 1.
Per quanto riguarda il punto 3. resta inteso che non verranno riaperti i sinistri già liquidati
nel limite del massimale previsto dal precedente contratto.
Le parti convengono che la nuova normativa di cui ai punti 3. e 6. comprende quanto
previsto dall’art. 87 del CCNL in materia di assistenza sanitaria.
25
Nota a verbale n. 2.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
ART. 26 Assunzione dei figli o coniuge dei dipendenti
In caso di decesso del lavoratore o di grave invalidità permanente che comporti la
risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda esaminerà la possibilità di assumere il coniuge
o il convivente more uxorio o uno dei figli.
L'Azienda terrà conto delle domande di assunzione dei figli dei dipendenti.
Nota a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
ART. 27 Accordo Aziendale per interventi finanziari a favore dei dipendenti per
l'acquisto di alloggi per propria abitazione
Il finanziamento è regolato dalle norme contenute nello specifico Allegato 2.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I FUNZIONARI
ART. 28 Ruolo del Funzionario
L'impresa, anche con riferimento a quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto in
sede ministeriale il 20 marzo 1986, riconosce l'importanza del ruolo svolto dai propri
Funzionari, sia sotto il profilo delle autonomie decisionali che operative.
L'Azienda si impegna a coinvolgerli ulteriormente nei processi decisionali ed a tenerli in
particolare considerazione nei piani di sviluppo delle risorse, specialmente per quanto
attiene il loro accesso a più alti livelli di responsabilità.
ART. 29 Qualificazione professionale
Al Funzionario che, d'intesa con l'Azienda, partecipi a corsi di istruzione/formazione ed
aggiornamento, pur non attinenti al campo specifico da lui trattato ma comunque
riguardanti la materia assicurativa in generale, verranno riconosciuti 6 giorni all'anno di
permesso retribuito per consentirgli la partecipazione.
ART. 30 Assistenza integrativa di malattia
La Società s’impegna a versare alla Cassa di assistenza un contributo tale da consentire
la stipulazione di una polizza che assicuri ai Funzionari il rimborso degli oneri sostenuti per
sé stesso e per i suoi familiari (intendendosi per tali quelli previsti dalla normativa del
CCNL) per:
A) le prestazioni previste dal CCNL aumentate del 10%.
B) le spese per visite specialistiche, domiciliari od ambulatoriali (escluse quelle
odontoiatriche ed ortodontiche in quanto già previste dal CCNL), le spese per analisi
ed esami diagnostici di laboratorio, le spese per trattamenti fisioterapici e di
26
agopuntura, purché detti trattamenti siano prescritti da medici regolarmente iscritti al
relativo Albo professionale, le spese per apparecchi ortopedici.
Le predette spese sono rimborsate con il limite massimo di € 1.550,00 per anno
assicurativo e per nucleo familiare.
Il Funzionario potrà optare per il rimborso delle spese per analisi ed esami diagnostici
di laboratorio, secondo quanto previsto dal precedente punto B), oppure secondo
quanto previsto dalla corrispondente lett. a), punto 4) art. 4 dell’Accordo per
l’assistenza sanitaria dei Funzionari (Allegato N. 5 al CCNL).
Le spese per acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, con il massimo di € 600,00
entro il limite di cui sopra di € 1.550,00.
Il limite di € 600,00 non si applica per particolari patologie comprovate da
certificazione medica.
C) I limiti previsti per le spese odontoiatriche, come dalle Tariffe per l’Assistenza
Odontoiatrica per i Funzionari delle Imprese Assicuratrici (Allegato N. 2 dell’Allegato N.
5 del vigente CCNL), vengono aumentati del 10%.
Nota a verbale.
Per quanto riguarda il punto B) resta inteso che non verranno riaperti i sinistri già liquidati
nel limite del massimale previsto dal precedente contratto.
ART. 31 Polizza collettiva temporanea per il caso morte ed invalidità permanente
totale
L’Azienda provvederà a garantire a favore di ciascun Funzionario una copertura con un
capitale assicurato pari ad € 70.000,00.
Nota a verbale n. 1:
Le disposizioni degli artt. 28, 29, 30 e 31 non si applicano ai Funzionari assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato.
ART. 32 Allegati
Formano parte integrante del presente accordo i sottoelencati allegati:
1) accordo e convenzione sul trattamento previdenziale;
2) accordo Aziendale per interventi finanziari per acquisto alloggi;
3) tabella relativa alla liquidazione delle invalidità permanenti derivanti da infortunio.
ART. 33 Abrogazione di norme e consuetudini precedenti
Si intendono abrogate e, quindi, non applicabili tutte le norme riferite al/ai precedenti CIA,
nonché tutte le consuetudini dagli stessi discendenti, attualmente in vigore.
ART. 34 Decorrenza e durata del C.I.A.
Il presente C.I.A. decorre dal 01/06/2006, salve diverse specifiche decorrenze indicate nei
singoli articoli.
27
Esso scadrà il 31.12.2008 e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo
qualora non venga data disdetta da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
28
ALLEGATO N. 1
ACCORDO E CONVENZIONE SUL TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE
Premesso che
il CCNL prevede a favore di ciascun lavoratore/ice un trattamento previdenziale finanziato
in parte dal contributo del lavoratore/ice e in parte mediante contributo dell’Impresa, si è
convenuto quanto segue:
ART. 1
Il trattamento previdenziale è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento del
Fondo Pensione.
Detto trattamento si applica ai lavoratori già soci del Fondo alla data di
stipula del CIA, nonché a quelli che aderiranno successivamente.
ART. 2
L’Azienda contribuisce al finanziamento del trattamento di cui sopra
mediante versamento annuale al Fondo a favore di ciascun dipendente che
abbia aderito al trattamento, di un contributo in aggiunta a quello stabilito dal
CCNL e dal precedente CIA firmato il 27 novembre 2002, pari a:
a)
b)
c)
+0,30% dal 01.01.2006
+0,30% dal 01.01.2007
+0,30% dal 01.01.2008
della retribuzione annua, come convenzionalmente determinata dalla
normativa contrattuale nazionale.
Il versamento a carico dell’Azienda verrà effettuato il 1° gennaio di ogni anno,
con rivalutazione da tale data.
ART. 3
Il contributo annuo a carico del lavoratore non può essere inferiore al 50% di
quello a carico dell’Azienda ed è calcolato sulla retribuzione come
determinata al precedente art. 2. Il lavoratore potrà optare, in alternativa al
contributo a suo carico, per la destinazione di TFR di tale quota nei limiti
contemplati dalla Legge.
In aggiunta al contributo di cui sopra, e con riferimento ai soli lavoratori che
alla data del 28/4/93 non risultavano iscritti ad un fondo pensione esistente
alla data del 5/11/92 (di seguito indicati come “nuovi iscritti”), vengono
annualmente accantonate alla previdenza complementare le seguenti
somme:
a) una quota del TFR pari al contributo erogato dall’Azienda per i "nuovi
iscritti” non di prima occupazione;
b) l’intero TFR annuo maturato per i “nuovissimi iscritti” di nuova
occupazione.
ART. 4
Il contributo a carico del lavoratore, che abbia aderito al trattamento
previdenziale verrà determinato secondo i criteri indicati dalle disposizioni del
CCNL e dal Dlgs 21/04/1993 n° 124 e Dlgs 08/08/1995 n° 335. Nell’ipotesi di
utilizzo del TFR, il versamento della quota del lavoratore al Fondo, verrà
effettuato in un’unica soluzione, contestualmente a quello dell’Impresa. Il
29
dipendente che abbia optato per il predetto utilizzo non potrà richiedere, sino
alla scadenza del presente accordo, di modificare il sistema di versamento.
ART. 5
Il dipendente s’impegna a versare al Fondo il contributo prescelto in sede di
adesione al trattamento previdenziale.
ART. 6
Per i lavoratori che utilizzano il versamento con trattenuta in busta paga, la
percentuale da utilizzare per la determinazione del contributo potrà essere
modificata di anno in anno mediante comunicazione da inoltrare all’Ufficio del
personale entro il 30 settembre di ogni anno.
ART. 7
Il dipendente aderisce al trattamento previdenziale attraverso apposita
scheda e tale adesione - salvo quanto previsto al precedente art. 6 - vale per
tutta la durata del rapporto di lavoro con l’Impresa, incluso l’eventuale
periodo lavorativo successivo al compimento del 60° anno di età.
ART. 8
L’adesione al trattamento previdenziale è esclusa per coloro che sono
assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
ART. 9
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che non preveda il passaggio
ad altro Fondo Pensione, si applicheranno le disposizioni dello Statuto e
Regolamento che disciplinano il Fondo stesso.
ART. 10
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per quiescenza il
lavoratore, in luogo della rendita diretta, potrà optare, nei limiti di legge ed in
funzione della sua data di iscrizione al Fondo, tra:
- la liquidazione del capitale;
- la liquidazione di una rendita reversibile.
ART. 11
Il versamento dei contributi rispettivamente a carico dell’Impresa e del
lavoratore è sospeso nel caso in cui, in costanza del rapporto di lavoro, vi sia
sospensione della retribuzione, a qualsiasi causa dovuta. Il versamento
riprende al cessare della sospensione stessa.
ART. 12
Agli effetti della determinazione del contributo a carico rispettivamente
dell’Azienda e del lavoratore (artt. 2 e 3), si farà riferimento all’importo annuo
che al momento del versamento del contributo è previsto per la classe di
appartenenza della tabella stipendiale, nonché dell’indennità di carica per i
Funzionari.
ART. 13
Per quanto non previsto dal presente accordo, varranno le disposizioni della
normativa contrattuale vigente.
ART. 14
Qualora disposizioni legislative rendessero obbligatorio per l’Impresa e/o per
i lavoratori il versamento di contributi per le stesse finalità di cui al presente
accordo, i rispettivi obblighi di versamento dei contributi non faranno cumulo.
ART. 15
Facendo riferimento a quanto stabilito dall’Allegato: “Regolamento per
l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del
CCNL 18 luglio 2003” il concorso del lavoratore avverrà secondo il seguente
criterio:
30
•
•
•
il lavoratore di cui all’art. 7, comma a) “vecchio iscritto” avente
inquadramento pari od inferiore al VI livello verserà il 50% del
contributo versato dall’Impresa (vedi art. 2 del presente Allegato) con
possibilità di aumentare il versamento fino al 4,75%; il lavoratore
avente inquadramento pari o superiore al VI livello Sezione B)
dell’Area Professionale A) (vedi art. 93 del CCNL in vigore) verserà il
50% del contributo versato dall’Impresa (vedi art. 2 del presente
Allegato) con possibilità di aumentare il versamento fino al 7,00%;
il lavoratore di cui all’art. 7, comma b) “nuovo iscritto”, avente
inquadramento pari od inferiore al VI livello verserà il 50% del
contributo versato dall’Impresa (vedi art. 2 del presente Allegato) con
possibilità di aumentare il versamento fino al 4,75%; il lavoratore
avente inquadramento pari o superiore al VI livello Sezione B)
dell’Area Professionale A) (vedi art. 93 del CCNL in vigore) verserà il
50% del contributo versato dall’Impresa (vedi art. 2 del presente
Allegato) con possibilità di aumentare il versamento fino al 7,00%;
il lavoratore di cui all’art. 7, comma c) “nuovo iscritto”, avente
inquadramento pari od inferiore al VI livello potrà versare un
contributo, a scelta, non inferiore allo 0,50% aumentabile con multipli
di 0,25 e fino al 4,75%; il lavoratore avente inquadramento pari o
superiore al VI livello Sezione B) dell’Area Professionale A) (vedi art.
93 del CCNL in vigore) potrà versare un contributo, a scelta, non
inferiore allo 0,50% aumentabile con multipli di 0,25 e fino al 7,00%.
Il presente Accordo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
Nota a verbale.
Le parti s’incontreranno per un esame delle eventuali normative di Legge che venissero
introdotte in futuro circa la materia previdenziale.
31
ALLEGATO N. 2
ACCORDO AZIENDALE PER INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DEI
DIPENDENTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
ART. 1 Scopo dell'accordo
Scopo dell'accordo è quello di facilitare ai dipendenti di cui all’art. 1 del presente CIA
l'acquisto della prima casa di abitazione per uso proprio e della propria famiglia.
Il finanziamento verrà concesso anche nei casi di ristrutturazione della prima casa di
abitazione del dipendente, soltanto se, una volta esauriti i finanziamenti per l'acquisto della
prima casa, vi siano eccedenze di somme mutuabili, sempre nel limite globale annuo.
ART. 2 Sfera di applicazione dell'accordo
L’istituto si applica ai dipendenti di cui all’Articolo 1) del presente CIA i quali, all’atto della
presentazione della domanda:
A) siano assunti con contratto a tempo indeterminato superato il periodo di prova;
B) abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio;
C) non abbiano formalizzato la risoluzione del rapporto di lavoro
ART. 3 Cause di esclusione
Sono esclusi dal presente beneficio i dipendenti che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
A) risultino proprietari o comproprietari, essi stessi o il coniuge (purché non legalmente
separato), di almeno una abitazione che possa essere idoneamente adibita a dimora
abituale;
B) abbiano già ottenuto, nel corso dei cinque anni precedenti, l’accesso al presente
beneficio;
C) abbiamo complessivamente già goduto per due volte del presente beneficio.
Inoltre, nel caso in cui i coniugi, non legalmente separati, siano entrambi dipendenti, uno
solo di essi potrà usufruire delle provvidenze del presente accordo.
Nota a verbale.
Eventuali casi sopra non contemplati saranno esaminati in sede di Commissione Paritetica
Aziendale.
ART. 4 Finanziamenti
A) La Società stipulerà con Banca Sai o con analogo Istituto, una convenzione in base
alla quale l’ente finanziatore erogherà mutui di durata quindici – venti – venticinque
anni a tasso fisso (4,00% per 15 anni – 4,40% per 20 anni – 5,00% per 25 anni), fino
alla concorrenza della quota massima annuale prevista dalla contrattazione Aziendale
(attualmente pari ad € 500.000,00 per ciascuno degli anni di vigenza contrattuale), con
possibilità di utilizzare i residui non assegnati riportandoli all’anno successivo.
B) Il dipendente interessato, munito di una lettera di presentazione della Società, si
rivolgerà all’istituto suddetto per il finanziamento e, previa accettazione dell’istituto, il
finanziamento avrà corso.
32
C) Il finanziamento, salvo accettazione da parte dell’istituto finanziatore, sarà erogato
nella misura del 100 % del valore di acquisto dell’abitazione.
D) Il limite massimo di finanziamento per singolo richiedente è quello risultante dalla
contrattazione Aziendale (attualmente pari ad € 55.000,00);
E) Saranno a carico dell’interessato tutte le spese per l’istruttoria della pratica, le spese
erariali e notarili, i diritti di Commissione e quant’altro;
F) Il rimborso della somma mutuata verrà effettuato in 30 / 40 / 50 rate semestrali
consecutive costanti;
G) L’Istituto finanziatore corrisponderà il mutuo previa garanzia ipotecaria di primo grado
sull’immobile oggetto di acquisto.
ART. 5 Presentazione della domanda
La domanda, corredata da tutta la documentazione utile alla formazione della graduatoria,
dovrà essere presentata alla Direzione del Personale. Detta domanda dovrà pervenire
entro il giorno 4 di ogni mese.
ART. 6 Formazione della graduatoria
La Commissione Paritetica Aziendale, istituita, a norma del successivo art. 7, predisporrà
la formazione della graduatoria degli aspiranti, sulla base dei punteggi indicati al punto:
"CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA MUTUI CASE".
In caso di parità di punteggio verrà preferito il dipendente con maggiore anzianità di
servizio.
Il Giudizio della Commissione Paritetica Aziendale circa l'attribuzione del punteggio è
insindacabile.
ART. 7 Commissione Paritetica Aziendale
La Commissione Paritetica Aziendale deve:
a) predisporre le procedure amministrative connesse alle modalità di presentazione delle
domande e della concessione dei mutui;
b) curare la formazione e la pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente art. 6;
c) risolvere casi particolari.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA MUTUI CASE
1.
2.
3.
4.
5.
Coniuge a carico
3 punti
Figli a carico
1 figlio
:2 punti
2 figli
:4 punti
3 o più figli :5 punti
Familiari a carico oltre i precedenti
1 punto per familiare con il massimo di 2 punti.
Anzianità di servizio in Azienda computabile agli effetti dell'indennità di
anzianità, escluse le anzianità convenzionali
Fino a 10 anni di anzianità
:1 punto
oltre 10 anni e sino a 20 anni
:2 punti
oltre 20 anni
:3 punti
Sovraffollamento
33
Quando il rapporto stanze/nucleo familiare più conviventi a carico è inferiore ad uno
(col massimo di 3 stanze) 1 punto (s'intenda stanze utili e cioè escluso servizi e
cucina).
6.
7.
8.
Ordinanza di sgombero o sentenza di sfratto non per morosità
2 punti.
Anzianità di graduatoria
Per ogni anno di permanenza in graduatoria per coloro che hanno presentato
regolarmente la domanda e non hanno raggiunto il punteggio necessario per
l'assegnazione del mutuo 1 punto (escluso mezzo punto, col massimo di 2 punti).
Separazione e/o divorzio
3 punti.
Nota a verbale n. 1.
La Commissione Paritetica Aziendale si riserva di modificare il regolamento in funzione di
eventuali esigenze che dovessero sopravvenire.
Nota a verbale n. 2.
Per l’assegnazione dei punteggi di cui al n. 2 e successivi si considera la situazione in atto
alla data in cui viene presentata la domanda.
Nota a verbale n. 3.
Il presente Accordo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento,
apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato.
34
ALLA COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE
(Allegato n.1 del regolamento per finanziamenti mutui casa)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ dipendente della Società,
residente in____________________ Via _____________________________ tel.
_______________, presa visione dell’accordo Aziendale e del regolamento inerenti la
concessione dei “MUTUI CASA” per l’acquisto dell’abitazione da adibire a dimora abituale,
propria o della propria famiglia, fa domanda di essere ammesso/a a fruire dei benefici di
quanto sopra dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, che non sussiste nei
suoi confronti alcun caso di esclusione tra quelli indicati dalla specifica regolamentazione
in vigore e che adempirà a tutti gli obblighi previsti in tale regolamentazione.
Ai fini della determinazione del punteggio e della conseguente graduatoria unisce i
seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
Questionario regolarmente compilato e sottoscritto;
Stato di famiglia;
Fotocopia del CUD, redditi anno precedente;
Autocertificazione che attesti che il richiedente/coniuge non sia proprietario di una o più
abitazioni;
5) Copia autentica del provvedimento giudiziale che ordina il rilascio dell’abitazione;
6) Documentazione atta alla valutazione della idoneità della unità immobiliare che si
intende acquistare (compromesso, proposta d’acquisto e simili).
In mancanza della suddetta documentazione potrà essere prodotta dichiarazione che
attesti le caratteristiche e l’ubicazione dell’immobile ricercato, per permettere la
valutazione della richiesta. Nel caso che tale richiesta rientri tra gli aventi diritto, la
Commissione comunicherà la disponibilità all’erogazione che potrà avvenire solo
previa produzione, entro 100 giorni di calendario dalla data di ricevuta della predetta
comunicazione, degli idonei documenti previsti nel presente capitolo. Trascorso tale
termine, senza che il dipendente abbia prodotto la idonea documentazione, la richiesta
viene respinta d’ufficio e subentra come avente diritto il primo escluso della
graduatoria.
Il/la sottoscritto/a ___________________________ si dichiara a disposizione per gli
accertamenti che Codesta Spettabile Commissione ritenga utile effettuare, nonché per
fornire l’ulteriore documentazione che gli fosse richiesta.
Data _______________
Firma (per esteso)_________________________________
35
ALLEGATO N. 3
Tabella allegata al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/6/65 n. 1124
Tabella “INAIL”
36
37
SASA
SASA Vita S.p.A.
Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
APPENDICE
Scadenza 31 Dicembre 2008
PRECISAZIONI
Con la presente appendice ad effetto dal 01/06/2006 sulla base di quanto previsto
dall’ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale sottoscritta in data 18/05/2006, si conviene di
apportare le seguenti variazioni.
Il primo comma dell’Art. 30 Assistenza integrativa di malattia viene sostituito dal
seguente:
La Società s’impegna a versare alla Cassa di assistenza un contributo tale da
consentire la stipulazione di una polizza che assicuri ai Funzionari il rimborso degli oneri
sostenuti per sé e per i componenti del suo nucleo familiare per i quali competano le
deduzioni per oneri di famiglia “no tax family area” ex Art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al coniuge o al convivente more
uxorio ancorché fiscalmente non a carico per:
A) le prestazioni previste dal CCNL aumentate del 10%.
B) le spese per visite specialistiche, domiciliari od ambulatoriali (escluse quelle
odontoiatriche ed ortodontiche in quanto già previste dal CCNL), le spese per analisi
ed esami diagnostici di laboratorio, le spese per trattamenti fisioterapici e di
agopuntura, purché detti trattamenti siano prescritti da medici regolarmente iscritti al
relativo Albo professionale, le spese per apparecchi ortopedici.
Il punto B) Orario parziale dell’Art. 6 Orario di lavoro viene sostituito dal seguente:
a decorrere dal mese di luglio c.a. alla firma del contratto per i lavoratori che
effettuano il part time la fascia oraria prevista in entrata va dalle ore 08.00 alle ore 09.30,
quella in uscita è la seguente:
-
part time orizzontale 18,50 ore/settimana (50,00%):
-
part time orizzontale 25,00 ore/settimana (67,56%):
-
-
lunedì/giovedì
dalle 12.30 alle 14.30;
venerdì
dalle 12.30 alle 14.30;
NO intervallo/NO buono pasto;
part time orizzontale 28,00 ore/settimana (75,68%) TIPO A):
-
-
lunedì/giovedì
dalle 12.00 alle 13.30;
venerdì
dalle 10.30 alle 12.00;
NO intervallo/NO buono pasto;
regime orario di 5 ore/settimana al mattino dal lunedì al venerdì e di 3 ore/settimana
per un pomeriggio concordato fra l’Impresa ed il/la lavoratore/trice in forma scritta;
lunedì/giovedì
dalle 12.30 alle 14.30;
venerdì
dalle 12.30 alle 14.30;
il pomeriggio concordato dalle 17.00 alle 19.00;
1 intervallo/1 buono pasto;
part time orizzontale 28,00 ore/settimana (75,68%) TIPO B):
-
regime orario di 5,45 ore/settimana al mattino dal lunedì al giovedì e di 5
ore/settimana il venerdì;
lunedì/giovedì
dalle 12.30 alle 15.15;
venerdì
dalle 12.30 alle 15.15;
NO intervallo/NO buono pasto.
SASA
SASA Vita S.p.A.
Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
APPENDICE
Scadenza 31 Dicembre 2008
PRECISAZIONI
Con la presente appendice ad effetto dal 01/06/2006 sulla base di quanto previsto
dall’ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale sottoscritta in data 18/05/2006, si conviene di
apportare le seguenti variazioni.
Il punto D) dell’Art. 24 viene sostituito dal seguente:
D) Anticipazioni per sistemazione posizione INPS.
L'anticipazione sarà erogata al dipendente, ferme le modalità di concessione previste al
punto A) 1., anche per far fronte al pagamento di somme dovute per la sistemazione della
propria situazione contributiva INPS (ricongiunzioni, riscatto laurea, ecc.).
All’Allegato N. 1 – Accordo e convenzione sul Trattamento Previdenziale viene
aggiunto il seguente articolo:
ART. 16
Facendo riferimento a quanto stabilito dall’Allegato al CCNL: “Regolamento
per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86
del CCNL 18 luglio 2003” per avvalersi delle facoltà di cui al punto 9) valgono
le stesse condizioni previste dall’Art. 24 del vigente CIA.
SASA
SASA Vita S.p.A.
Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
APPENDICE
Scadenza 31 Dicembre 2008
PRECISAZIONI
Con la presente appendice ad effetto dal 01/06/2006 sulla base di quanto previsto
dall’ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale sottoscritta in data 18/05/2006, si conviene di
apportare le seguenti variazioni.
Il quarto comma dell’Art. 15 di cui all’Allegato N. 1 – Accordo e convenzione sul
Trattamento Previdenziale viene sostituito dal seguente:
• il lavoratore di cui all’art. 7, comma c) “nuovo iscritto”, avente inquadramento pari od
inferiore al VI livello potrà versare un contributo, a scelta, non inferiore allo 0,75%
aumentabile con multipli di 0,25 e fino al 4,75%; il lavoratore avente inquadramento pari
o superiore al VI livello Sezione B) dell’Area Professionale A) (vedi art. 93 del CCNL in
vigore) potrà versare un contributo, a scelta, non inferiore allo 0,75% aumentabile con
multipli di 0,25 e fino al 7,00%.