CIA SASA
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SASA SASA Vita S.p.A. Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE Scadenza 31 Dicembre 2008 Il giorno 18/05/2006 tra la SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e la SASA Vita S.p.A., rappresentate dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. Giovan Battista Mazzucchelli, dal Vice Direttore Generale dott. Marco Cardinaletti e dal Direttore del Personale dott. Ettore Savino, e la FIBA CISL rappresentata dal dott. Piero Canali e dal dott. Pietro Ferfoglia; la FNA rappresentata dai sigg.ri Claudio Altenburger, sig. Alessandro Bonut, dott. Lucio Cernitz e dalla sig.ra Daniela Muran; lo SNFIA rappresentato dal sig. Silvio Cicconetti, dott. Enzo Dubini e sig. Renato Gallani, si è convenuto di rinnovare il Contratto Integrativo Aziendale del 27/11/2002 come segue: 1 ART. 1 Sfera di applicazione Il presente accordo si applica al personale non dirigente della SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e della SASA Vita S.p.A., in servizio alla data di stipula ed a quello assunto successivamente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato superato il periodo di prova. Ove non escluso, si applica altresì al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. ART. 2 Diritto all'informazione L’Azienda s’impegna alla puntuale applicazione delle disposizioni del CCNL in materia di diritto all’informazione, laddove prevista in tutti gli istituti contrattuali. L’Azienda consegnerà altresì alle RSA elenchi semestrali sulle promozioni effettuate, impegnandosi ad emettere appositi comunicati per promozioni che comportino l’attribuzione di responsabilità unitamente al numero di riconoscimenti economici deliberati nell'anno. Su richiesta delle RSA, l’Impresa esaminerà le eventuali situazioni di non corretto inquadramento, anche per quanto riguarda l’art. 120 del CCNL, che venissero evidenziate e ciò allo scopo di sanarle. ART. 3 Pari opportunità - Legge 10 aprile 1991, n. 125 La Commissione Paritetica Aziendale - confermando quanto espresso nella dichiarazione congiunta contenuta nel CCNL - s’impegnerà a promuovere e valorizzare la presenza femminile, per favorirne la riqualificazione e professionalizzazione. La suddetta Commissione Paritetica Aziendale lavorerà in raccordo con la Commissione mista nazionale. La Commissione Paritetica Aziendale è composta da un membro per ogni sigla sindacale e da due membri di cui uno per SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. ed uno per SASA Vita S.p.A. ART. 4 Famiglie di fatto Tutti gli istituti del CIA in cui sono previsti benefici per il nucleo familiare del dipendente, s'intendono estesi alle famiglie di fatto, sempreché tale situazione venga attestata da idonea documentazione ufficiale (stato di famiglia, certificato di residenza e/o altro documento equipollente). ART. 5 Cambiamento e/o rotazione delle mansioni L'Azienda comunicherà alle RSA le esigenze relative a posizioni vacanti che richiedano l'inserimento di uno o più lavoratori. La copertura di dette posizioni sarà effettuata dall’Azienda mediante Bando interno affisso all’Albo della Sede e delle Aree Territoriali di Genova, Milano, Roma, Napoli e Trieste. A seguito del relativo comunicato e degli incontri avuti tra i dipendenti interessati e l’Azienda, quest’ultima informerà le RSA sull’esito delle consultazioni. 2 Per quanto attiene in modo specifico l’art. 98 del CCNL, l’Azienda esaminerà le richieste dei lavoratori inquadrati nell’Area professionale B posizione organizzativa 1 e 2 e nell’Area professionale C, al fine di favorirne la riqualificazione professionale attraverso l’assegnazione a mansioni superiori, tenendo in considerazione quanto previsto dall’art. 3 del presente Accordo. Nota a verbale. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. ART. 6 Orario di lavoro A) Orario flessibile. A decorrere dal mese di luglio c.a. alla firma del contratto l’orario flessibile, come sotto indicato, è applicato a tutto il personale dipendente della Sede e delle Aree Territoriali di Genova, Milano, Roma, Napoli e Trieste. Premesso che l'orario normale di lavoro è dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 da lunedì a giovedì e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì, è consentito ai lavoratori di usufruire dell'orario flessibile. Esso consiste nella possibilità di scegliere l'ingresso e l'uscita entro i seguenti limiti: - entrata dalle ore 08.00 alle ore 9.30; uscita dalle ore 17.00 alle ore 19.00 da lunedì a giovedì, dalle ore 12.30 alle ore 15.00 il venerdì; intervallo: riconfermato il principio che l'intervallo tra il turno del mattino e quello del pomeriggio deve avere, ai sensi del CCNL, la durata di un'ora, il dipendente potrà effettuare un intervallo, compreso tra le ore 12.30 e le ore 14.00 della durata minima di 30 minuti e massima di 90 minuti. Tale ritardo o anticipo rispetto all'ora, verrà assoggettato alle regole che disciplinano l'orario flessibile e dovrà quindi essere compensato secondo la normativa in vigore. Il tempo di lavoro decorre dalla rilevazione oraria. Le ferie potranno essere fruite anche a mezze giornate lavorative, convenzionalmente di quattro ore, dal lunedì al giovedì, con il limite massimo di dieci mezze giornate lavorative. Tale facoltà non può essere esercitata nei giorni considerati semifestivi. Per questa fattispecie non sussiste il diritto all’ottenimento del buono pasto. La compensazione totale delle ore di lavoro deve avvenire nell'ambito del mese, con la possibilità di riportare al mese successivo non più di dodici ore (ridotte proporzionalmente per il personale a part time) sia in difetto che in eccesso. Si intendono confermate le disposizioni del CCNL in materia di lavoro straordinario. Lo stesso dovrà essere autorizzato preventivamente ed in mancanza di tale autorizzazione non potrà esser considerato straordinario ad alcun effetto. Il lavoro straordinario decorre fuori dell’orario normale di cui al punto A), 2° comma del presente articolo. In caso di sciopero, permessi, ferie e trasferte sarà ripristinato l'orario normale di cui al punto A), 2° comma del presente articolo. Inoltre, su richiesta del dipendente, sarà 3 concesso un permesso non superiore a 12 ore mensili, anche consecutive, con recupero entro il mese successivo (ridotte proporzionalmente per il personale a part time). Essendo libera la scelta dell'orario di lavoro da parte del lavoratore entro le fasce di flessibilità previste, l'Azienda non potrà influenzare detta scelta né direttamente né attraverso la propria organizzazione. B) Orario parziale. Per i lavoratori che effettuano il part time la fascia oraria prevista in entrata va dalle ore 08.00 alle ore 09.30, quella in uscita è la seguente: - part time orizzontale 18,50 ore/settimana (50,00%): - - part time orizzontale 25,00 ore/settimana (67,56%): - - lunedì/giovedì dalle 12.30 alle 14.00 venerdì dalle 12.30 alle 14.30 NO intervallo/NO buono pasto part time orizzontale 28,00 ore/settimana (75,68%) TIPO A): - - lunedì/giovedì dalle 12.00 alle 13.30 venerdì dalle 10.30 alle 12.00 NO intervallo/NO buono pasto regime orario di 5 ore/settimana al mattino dal lunedì al venerdì e di 3 ore/settimana per un pomeriggio concordato fra l’Impresa ed il/la lavoratore/trice in forma scritta lunedì/giovedì dalle 12.30 alle 14.00 venerdì dalle 12.30 alle 14.30 1 intervallo/1 buono pasto part time orizzontale 28,00 ore/settimana (75,68%) TIPO B): - regime orario di 5,45 ore/settimana al mattino dal lunedì al giovedì e di 5 ore/settimana il venerdì. lunedì/giovedì dalle 12.30 alle 14.00 venerdì dalle 12.30 alle 14.30 NO intervallo/NO buono pasto Nota a Verbale. L’Azienda verificherà la possibilità di inserire nel S.I. le timbrature dei dipendenti in maniera che gli stessi ne possano fare riscontro sul proprio terminale. 4 ART. 7 Part time Premesso che per tutto il personale di cui all’art. 1 del CIA, il numero delle ore di lavoro settimanali è regolato dal CCNL, i lavoratori in servizio potranno richiedere di passare da un orario a tempo pieno ad un orario di lavoro ridotto, da distribuirsi orizzontalmente nell’arco della settimana. L’accoglimento delle richieste sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive Aziendali, avuto riguardo alle mansioni svolte dai lavoratori. L’Azienda, riconoscendo l’importanza e la valenza dell’istituto del part-time, dichiara la sua disponibilità a valutare le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale in un’ottica di elasticità e positività anche al di fuori della casistica sotto elencata: ♦ ♦ documentata necessità di assistere genitori, coniuge o convivente legale, figli ed altri familiari; necessità di seguire i figli fino al termine dell’età scolare. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, che ha durata annuale e sarà rinnovabile su richiesta dell’interessato e su accettazione della Compagnia di anno in anno, è regolato dalle disposizioni di Legge e dalla contrattazione collettiva, salvo quanto previsto dalle seguenti norme: 1) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, non comporta novazione dello stesso; 2) la retribuzione complessiva lorda è ridotta in proporzione alle ore di lavoro settimanali; 3) in ogni caso di passaggio dal full time al part time e viceversa, il servizio pregresso alle dipendenze dell'Azienda determinerà l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali sulla cui attuazione influirà il decorso del tempo (ad esempio: classi di anzianità, ferie, malattia, premi di anzianità, preavviso, ecc.); 4) l’Azienda informerà semestralmente le RSA sulla situazione in atto, sia per quanto riguarda le richieste per i part time in corso che sulle eventuali assunzioni di lavoratori a part time; 5) è facoltà del dipendente richiedere e, dell'Azienda di accogliere, che il part time cessi prima della scadenza del termine stabilito, con preavviso di almeno un mese; qualora si renda necessario assegnare il lavoratore a diversa unità produttiva od attribuirgli diverse mansioni, l’Azienda e le RSA, unitamente al lavoratore, s’incontreranno per definire le soluzioni più idonee; 6) è facoltà del dipendente richiedere e, dell’Azienda di accogliere, che il contratto a part time diventi permanente; la trasformazione del nuovo contratto di lavoro dovrà avvenire alla presenza della R.S.A. indicata dal lavoratore stesso. E’ fatto salvo il diritto del lavoratore, in caso di sopravvenuti nuovi e gravi motivi (ad esempio stato di vedovanza, unico reddito familiare, ecc.), di richiedere, e dell’Azienda di accogliere, il ripristino del contratto a tempo pieno. Nota a verbale. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. L’eventuale contrattazione relativa al part time verticale viene differita all’esito del CCNL. 5 ART. 8 Aspettative L’aspettativa della durata massima di 2 mesi prevista dall’art. 37 del C.C.N.L. in vigore, potrà essere goduta, a scelta del dipendente, in un’unica soluzione ovvero in frazioni di quattro periodi nell’arco dei 5 anni. ART. 9 Permessi Saranno considerati permessi retribuiti le assenze dovute al disbrigo di pratiche amministrative che comportino contestualmente le seguenti condizioni: A) presenza fisica del lavoratore B) espletamento durante l'orario di lavoro Tali permessi saranno riconosciuti nel limite di 20 ore all’anno. Possono essere accordati permessi brevi per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'Azienda di corrispondere gli emolumenti. Saranno considerati retribuiti, fino ad un massimo di 16 ore annue (ridotte in proporzione per il personale a part time) e comprovati da idoneo giustificativo, i permessi che il lavoratore utilizzi per il necessario accompagnamento a visita medica dei figli, dei genitori, del coniuge e del convivente more uxorio. Saranno considerati permessi retribuiti, dietro presentazione di certificato medico - fino ad un massimo di tre giorni all’anno - le assenze del lavoratore dovute a malattia dei figli di età uguale o inferiore a 10 anni. Il lavoratore potrà assentarsi, in permesso retribuito, per visita medica presso strutture pubbliche e/o private. Detta visita dovrà essere comprovata da idoneo giustificativo attestante la durata della permanenza presso la struttura sanitaria. Verrà altresì considerato permesso retribuito, il tempo complessivamente necessario per gli spostamenti dalla sede di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa con i seguenti limiti: - massimo di tre ore se la struttura sanitaria si trova nel territorio della provincia di residenza del lavoratore; - massimo di otto ore se la struttura sanitaria si trova fuori del territorio della provincia di residenza del lavoratore. Qualora la documentazione esibita non attestasse l’ora di entrata e uscita presso la struttura sanitaria, la durata complessiva del permesso per visita medica verrà di volta in volta valutata. Nota a verbale. Il presente articolo trova applicazione salvo diversa disciplina introdotta dal CCNL in corso di rinnovo. Le parti si incontreranno per definire tale nuova disciplina. ART. 10 Banca ore Qualora tali permessi non vengano utilizzati entro i primi cinque mesi dalla maturazione del relativo diritto, il lavoratore non sarà tenuto a dare il preavviso di almeno due giorni previsto dall'art. 115 del CCNL. 6 I permessi banca ore non ancora usufruiti entro la fine dell'esercizio, potranno essere comunque utilizzati entro i primi sei mesi dell'anno successivo, pena la perdita delle ore accumulate. ART. 11 Festività soppresse Le festività soppresse potranno essere utilizzate con frazionamento in ore. Per quanto concerne il 2006 rimarranno fatti salvi i patti precedentemente intercorsi in data 17/01/2006. ART. 12 Permessi e contributi per lavoratori studenti I lavoratori studenti, nel corso dell'anno scolastico, in aggiunta a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, avranno diritto a: PERMESSI A) lavoratori universitari: gg. 20 retribuiti per la preparazione della tesi di laurea, purché la stessa sia sostenuta; gg. 5 retribuiti anche anticipati e/o in un’unica soluzione per ogni esame previsto dal piano di studi e realmente sostenuto, a prescindere dall’esito. La reiterazione dell’esame non dà diritto ad ulteriore permesso retribuito. B) lavoratori delle Scuole Secondarie di primo grado e secondo grado: gg. 20 retribuiti per gli esami di stato, diploma, licenza e idoneità, purché gli stessi siano sostenuti. I lavoratori di cui ai punti A) e B) avranno inoltre diritto ad altri permessi fino a 30 giorni frazionabili, non retribuiti. C) lavoratori che sostengano esami di qualificazione professionale attinenti all'attività assicurativa: l'Azienda concederà, per non più di due volte e per la medesima qualifica, un permesso retribuito per ciascun giorno di svolgimento della prova d'esame. Le parti firmatarie del presente accordo si riservano d'esaminare tutti i casi qui non previsti. CONTRIBUTI I contributi per tasse d'iscrizione ed acquisto libri ai lavoratori studenti sono i seguenti: - scuola Secondaria di primo grado - corsi di qualificazione professionale - scuola Secondaria di secondo grado - università in corso - università fuori corso € € € € € 100,00 100,00 150,00 350,00 350,00 annui; annui; annui; annui; annui. Nessun contributo e permesso retribuito è concesso per chi ha già usufruito di detto contributo per un periodo superiore a dieci anni. D) Esami di Stato e di abilitazione all’esercizio di una professione: l'Azienda concederà, per non più di due volte e per la medesima qualifica, un permesso retribuito per ciascun giorno di svolgimento della prova d'esame. 7 Nota a verbale. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. ART. 13 Borse di studio Sono istituiti tre gruppi di borse di studio da destinare ai figli del Personale dipendente, intendendosi tali i figli a carico per i quali il dipendente usufruisce delle deduzioni per oneri di famiglia “no tax family area” ex Art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Le borse di studio vengono così suddivise: Per gli studenti delle Scuole Secondarie - 10 borse di studio di € 300,00 ciascuna per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado; 10 borse di studio di € 400,00 ciascuna per gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado; Sono requisiti indispensabili per l’amtrasferta al riconoscimento delle borse di studio: a) La frequenza presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Gli studenti di scuola non statale dovranno presentare - oltre alla documentazione più oltre elencata - apposita dichiarazione rilasciata da tale scuola, dalla quale risulti la disposizione ministeriale relativa alla parificazione del medesimo; b) Per gli studenti che hanno frequentato la prima e la seconda classe della Scuola Secondaria di primo grado la promozione alla classe superiore agli scrutini di giugno con una votazione media non inferiore al “Buono”. Per gli studenti della terza classe l’ottenimento della licenza con l’attribuzione di un giudizio non inferiore al “Buono” e l’attestazione dell’iscrizione alla Scuola Secondaria di secondo grado; c) Per gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado la promozione alla classe superiore agli scrutini di giugno con una votazione media non inferiore ai 7/10 e l’ottenimento del Diploma con votazione non inferiore a 70/100. Le domande per l’ottenimento delle borse di studio dovranno essere presentate all’Ufficio Personale corredate dai seguenti documenti entro e non oltre il 30 settembre dell’anno scolastico per il quale si fa la richiesta: - Certificato indicante la votazione riportata nello scrutinio o agli esami della sessione estiva; Certificato confermante che lo studente non era ripetente; Dichiarazione che lo studente non svolge attività retribuita e che non gode di altra borsa di studio. Per gli studenti universitari - 10 borse di studio di € 600,00 ciascuna per gli studenti universitari. Sono requisiti indispensabili per l’amtrasferta al riconoscimento delle borse di studio l’aver superato, entro l’appello di febbraio, tutti gli esami degli anni precedenti e aver superato tutti quelli previsti dal programma di studio per l’anno accademico in corso, con una media 8 non inferiore ai 27/30 e l’ottenimento del diploma di laurea con una votazione non inferiore a 105/110. Le domande per l’ottenimento delle borse di studio dovranno essere presentate all’Ufficio Personale corredate dai seguenti documenti entro e non oltre i 60 giorni dalla data dell’ultimo esame previsto per il corso di studi per il quale si fa la richiesta: - Certificato indicante le votazioni riportate negli esami previsti per il corso di studi dell’anno accademico; Dichiarazione dell’istituto che lo studente ha superato tutti gli esami dei corsi precedenti; Certificato attestante l’iscrizione ad una Università legalmente riconosciuta; Dichiarazione che lo studente non svolge attività retribuita, non gode di altre borse di studio e non percepisce assegno di studio. In caso di particolare distinzione, gli importi delle borse di studio saranno raddoppiati. La particolare distinzione si ha nei casi seguenti: - giudizio non inferiore a “Ottimo” per le Scuole Secondarie di primo grado; votazione non inferiore a 9/10 per le Scuole Secondarie di secondo grado; votazione non inferiore ai 90/100 al diploma di Scuola Secondaria di secondo grado; votazione media non inferiore ai 30/30 per i successivi anni di corso universitario; ottenimento del diploma di laurea con votazione di 110/110 e lode. Qualora vi fossero concorrenti in eccedenza al numero delle borse di studio previste, la priorità, a parità di rendimento, sarà stabilita in ordine inversamente proporzionale al reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare. Le domande dovranno essere evase entro 60 giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data di ricevimento dell’ultimo documento necessario all’erogazione della borsa di studio. Non sono ammessi a concorrere alle borse di studio: - gli studenti ripetenti; gli studenti universitari già in possesso di un diploma di laurea; gli studenti che svolgono attività retribuita o che fruiscono già di altra borsa di studio o assegno di studio. Nota a verbale. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. ART. 14 Corsi professionali L'Azienda attribuisce la massima importanza alla qualificazione professionale dei propri collaboratori ed intende, anche per il futuro, investire nella formazione ed addestramento. Richiamati gli impegni di cui al CCNL e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di Legge in materia di parità uomo/donna, l'Impresa, allo scopo di favorire la più idonea preparazione professionale per lo svolgimento dei compiti attinenti all'attività assicurativa, 9 promuove l'aggiornamento delle conoscenze individuali sull'evoluzione delle tecniche assicurative mediante l'effettuazione di corsi di aggiornamento e qualificazione professionale. L’Azienda si dichiara inoltre disponibile - in presenza di valide condizioni organizzative e quando si verifichi un reale interessamento del lavoratore per una qualificata crescita professionale - a prendere in considerazione richieste individuali di partecipazione ai corsi di formazione ed addestramento, sostenendone anche i relativi costi. Nell’organizzazione dei corsi l’Azienda terrà conto del personale che effettua orario di lavoro a tempo parziale. Le modalità di partecipazione ai corsi saranno oggetto di confronto tra le Parti. Quando le mansioni svolte dal dipendente prevedono contatti in lingua straniera e l’Azienda consideri necessario che lo stesso, per poterle adempiere produttivamente, frequenti corsi di approfondimento della o delle lingue in cui si trova a dover operare, il relativo costo sarà interamente a carico della SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. o SASA Vita S.p.A. ART. 15 Prestiti ai lavoratori L'Azienda eroga dei prestiti al personale che abbia superato il periodo di prova, nella misura massima di € 10.000,00 pro capite rimborsabili in 12, 24, 36, 48 rate mensili, a scelta del lavoratore. Il limite annuo (1°gennaio/31dicembre) d'esposizione dell'Azienda è fissato in € 115.000,00. Su tale prestito si applicherà il 90% del tasso di interesse Euribor su base 360 e scadenza 1 anno indicato sul quotidiano “Il Sole – 24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente l’erogazione del prestito medesimo ed in forma fissa per tutta la durata del prestito. I prestiti verranno concessi per i seguenti motivi: - acquisto, manutenzione e ristrutturazione della prima casa d'abitazione e locali accessori alla stessa (quali ad esempio garage, soffitte o cantine); spese di trasloco; spese inerenti la costituzione di nuovi nuclei familiari per sé e per i figli; acquisto mobili, acquisto auto, acquisto moto e ciclomotore; spese di separazione e divorzio; spese legali, notarili, di successione e sistemazioni posizioni INPS; spese riconducibili ai casi previsti all’art. 25) punto 3 e punto 7; spese funebri, con eventuale anticipazione a richiesta del lavoratore; cartelle esattoriali. La Commissione Paritetica Aziendale definirà le priorità ed eventuali altri documentati validi motivi. Le richieste di prestiti per gravi motivi non riconducibili alle casistiche sopra esposte, saranno vagliate dalla Commissione Paritetica Aziendale stessa; qualora tali richieste fossero considerate positivamente, saranno evase indipendentemente da tutti i limiti precedentemente citati, con modalità di rimborso da definire appositamente. 10 Non potrà essere richiesto un ulteriore prestito se non sarà prima estinto il precedente. Il dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro è obbligato all'immediata estinzione totale del residuo importo del debito contratto, con facoltà per l'Impresa d'intervenire in caso di morosità sulle spettanze di fine rapporto. Le domande di prestito o di rimborso anticipato devono essere indirizzate, in busta chiusa, alla Commissione Paritetica Aziendale presso la Direzione del Personale entro il giorno quattro d'ogni mese; esse verranno evase, di norma, contestualmente all’erogazione dello stipendio del mese. La domanda di prestito deve contenere l’impegno scritto del lavoratore alla sua completa restituzione. L’eventuale plafond residuo di ogni anno verrà utilizzato in aggiunta a quello dell’anno successivo. Nota a verbale. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. Art. 16 Piccolo prestito L'Azienda eroga dei prestiti al personale che abbia superato il periodo di prova, nella misura massima di € 2.500,00 pro capite rimborsabili in 12 rate mensili. Il limite annuo (1°gennaio/31dicembre) d'esposizione dell'Azienda è fissato in € 50.000,00. Su tale prestito si applicherà il 90% del tasso di interesse Euribor su base 360 e scadenza 1 anno indicato sul quotidiano “Il Sole – 24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente l’erogazione del prestito medesimo ed in forma fissa per tutta la durata del prestito. I prestiti verranno concessi a richiesta e la priorità sarà determinata esclusivamente dalla data di presentazione della stessa. Non potrà essere richiesto un ulteriore prestito se non sarà prima estinto il precedente erogato in virtù del presente articolo. Il dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro è obbligato all'immediata estinzione totale del residuo importo del debito contratto, con facoltà per l'Impresa d'intervenire in caso di morosità sulle spettanze di fine rapporto. Le domande di prestito o di rimborso anticipato devono essere indirizzate, in busta chiusa, alla Commissione Paritetica Aziendale presso la Direzione del Personale entro il giorno quattro d'ogni mese; esse verranno evase, di norma, contestualmente all’erogazione dello stipendio del mese. La domanda di prestito deve contenere l’impegno scritto del lavoratore alla sua completa restituzione. 11 L’eventuale plafond residuo di ogni anno verrà utilizzato in aggiunta a quello dell’anno successivo. Nota a verbale. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. ART. 17 Assegnazione alloggi in stabili di proprietà dell’Impresa o del Gruppo L’Azienda si impegna a favorire i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato, che abbiano almeno due anni d’anzianità di servizio, per l’assegnazione in locazione o vendita, di alloggi di proprietà, ad uso abitativo, che si rendessero disponibili. La locazione o la vendita da parte dell’Impresa sarà effettuata a condizioni di maggior favore nei confronti del lavoratore. Nota a verbale. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. L’Azienda si impegna a far conoscere, tramite affissioni in bacheca, l’elenco degli alloggi disponibili con frequenza trimestrale. ART. 18 Acquisto autovetture Aziendali Si rinvia alla Procedura di Gruppo “VEICOLI RITROVATI A SEGUITO DI FURTO TOTALE GIA’ INDENNIZZATO” del 21/03/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 19 Personale interno inviato in trasferta Il Personale ha diritto al rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell’attività fuori dalla Sede di lavoro, secondo le seguenti modalità ed i seguenti importi: Rimborso chilometrico Al personale autorizzato all’uso della propria autovettura, verrà corrisposto per ogni chilometro percorso: ¾ fuori Comune sede di lavoro € 0,42; ¾ nel Comune sede di lavoro € 0,46. L’importo di cui sopra è determinato con riferimento al costo chilometrico per una percorrenza di Km. 15.000/annui, di autovettura FIAT Stilo 1.6 16V 103 CV 3 porte ACTIVE, secondo i costi analitici d’esercizio calcolati in base alle tabelle ACI. I predetti importi saranno suscettibili di revisione automatica in misura percentuale pari alla variazione del costo chilometrico relativo all’autovettura ed alla percorrenza annuale di riferimento sopra indicata, sulla base del confronto con la rilevazione ACI del semestre successivo. Tali aggiornamenti avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla diffusione da parte dell’ACI del dato di riferimento (attualmente fissata al 30 Settembre e al 31 Marzo). 12 Spese di trasferimento Il rimborso del biglietto aereo e del treno avverrà previa preventiva autorizzazione del Responsabile; verranno altresì rimborsate le spese relative all’utilizzo di mezzi pubblici, di parcheggio ed autostradali, da giustificare con ricevuta. Trattamento di trasferta Al personale inviato in trasferta fuori dal Comune sede di lavoro, spetta il trattamento di rimborso spese a piè di lista nella seguente misura massima: ¾ un pasto € 27,00; ¾ due pasti € 50,00. Tale ultimo importo verrà rimborsato a condizione che il dipendente effettui il pernottamento, ovvero qualora il percorso della trasferta giornaliera sia complessivamente di almeno Km. 400 e il consumo del secondo pasto avvenga almeno a 100 Km. dal comune di residenza. Per le trasferte all’estero il trattamento di rimborso spese di cui sopra spetterà senza limite di spesa. Gli importi dei rimborsi spese a piè di lista, verranno adeguati a partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel mese di dicembre rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Pernottamento Il pernottamento viene riconosciuto a piè di lista per alberghi tre stelle. Nel caso in cui l’Azienda lo ritenga più opportuno, potrà riconoscere un rimborso spese a pié di lista per alberghi quattro stelle, purché preventivamente autorizzati. Piccole spese Solo in caso di pernottamento, per la prima colazione e/o per spese non documentabili € 3,50 dall’entrata in vigore del presente CIA, € 4,50 dal 01/01/2007 ed € 5,90 dal 01/01/2008. Nota a verbale. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, convocati fuori sede, sono considerati, a tutti gli effetti, come personale in trasferta. ART. 20 Personale con mansioni esterne L’Impresa, tenuto conto sia dei profili professionali del Personale con mansioni esterne, sia delle disposizioni stabilite dagli Organismi di controllo del Settore assicurativo, riconferma di volersi attenere al disposto della nota a verbale in calce all’art. 101 del CCNL. Fondo Spese Al personale incaricato di svolgere normalmente mansioni esterne verrà attribuito su richiesta, il 1° Febbraio di ogni anno, un fondo spese pari all'80% della media mensile dei rimborsi spese percepiti nell'anno solare precedente. Non verrà effettuato alcun conguaglio mensile tra il fondo e le spese sostenute cosicché queste verranno rimborsate per intero nella misura spettante. 13 Il fondo dovrà essere restituito in caso di attribuzione a mansioni che non comportino un'attività esterna, oppure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La restituzione avverrà mediante conguaglio con l'ultimo rimborso spese liquidato ovvero, nel caso di insufficienza dello stesso, mediante ritenuta sullo stipendio o sul trattamento di fine rapporto. In caso di assunzione, dopo il superamento del periodo di prova, e contestualmente in caso di assegnazione a mansioni esterne, il fondo spese verrà attribuito nella misura del 50% della media dei rimborsi spese percepiti dal personale esterno della stessa area nell'anno solare precedente. Alla scadenza del 1° anno, verrà riconosciuto il restante 30% sulla base della media mensile dei rimborsi spese percepiti dal personale esterno della stessa area nei 12 mesi precedenti. Dal 1° Febbraio successivo si applica la norma di carattere generale di cui al 1° comma. Il Personale con mansioni esterne ha diritto al rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro, secondo le seguenti modalità ed importi: Rimborso chilometrico Al personale autorizzato all’uso della propria autovettura, verrà corrisposto per ogni chilometro percorso: ¾ fuori Comune sede di lavoro € 0,42; ¾ nel Comune sede di lavoro € 0,46. L’importo di cui sopra è determinato con riferimento al costo chilometrico per una percorrenza di Km. 15.000/annui, di autovettura FIAT Stilo 1.6 16V 103 CV 3 porte ACTIVE, secondo i costi analitici d’esercizio calcolati in base alle tabelle ACI. I predetti importi saranno suscettibili di revisione automatica in misura percentuale pari alla variazione del costo chilometrico relativo all’autovettura ed alla percorrenza annuale di riferimento sopra indicata, sulla base del confronto con la rilevazione ACI del semestre successivo. Tali aggiornamenti avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla diffusione da parte dell’ACI del dato di riferimento (attualmente fissata al 30 Settembre e al 31 Marzo). Spese di trasferimento Il rimborso del biglietto aereo e del treno avverrà previa preventiva autorizzazione del Responsabile; verranno altresì rimborsate le spese relative all’utilizzo di mezzi pubblici, di parcheggio ed autostradali, da giustificare con ricevuta. Trattamento di trasferta Al personale inviato in trasferta fuori dal Comune sede di lavoro, spetta il trattamento di rimborso spese a piè di lista nella seguente misura massima: ¾ un pasto € 27,00; ¾ due pasti € 50,00. Tale ultimo importo verrà rimborsato a condizione che il dipendente effettui il pernottamento, ovvero qualora il percorso della trasferta giornaliera sia complessivamente 14 di almeno Km. 400 e il consumo del secondo pasto avvenga almeno a 100 Km. dal comune di residenza. Per le trasferte all’estero il trattamento di rimborso spese di cui sopra spetterà senza limite di spesa. Gli importi dei rimborsi spese a piè di lista, verranno adeguati a partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel mese di dicembre rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. In alternativa il personale può optare per il seguente trattamento a diaria: ¾ un pasto € 24,00; ¾ due pasti € 42,00. Tale ultimo importo verrà rimborsato a condizione che il dipendente effettui il pernottamento, ovvero qualora il percorso della trasferta giornaliera sia complessivamente di almeno Km. 400 e il consumo del secondo pasto avvenga almeno a 100 Km. dal comune di residenza. Nei giorni in cui il personale con mansioni esterne opera nella propria sede di lavoro per l’intera giornata lavorativa, spetta la corresponsione del buono pasto come definito all’art. 22 del presente contratto. L’opzione di cui al precedente comma deve pervenire alla Direzione del Personale entro il 30 novembre dell’anno precedente. Gli importi dei rimborsi spese a piè di lista, verranno adeguati a partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel mese di dicembre rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Pernottamento Il pernottamento viene riconosciuto a piè di lista per alberghi tre stelle. Nel caso in cui l’Azienda lo ritenga più opportuno potrà riconoscere un rimborso spese a pié di lista per alberghi quattro stelle, purché preventivamente autorizzati. Prestito per acquisto dell’auto Al personale con mansioni esterne, l’Impresa concederà un prestito per l’acquisto della prima autovettura utilizzata per ragioni di servizio fissato in € 12.500,00. Su tale prestito, rimborsabile in 12, 24, 36, 48 rate mensili, a scelta del lavoratore, si applicherà il 90% del tasso di interesse Euribor su base 360 e scadenza 1 anno indicato sul quotidiano “Il Sole – 24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente l’erogazione del prestito medesimo ed in forma fissa per tutta la durata del prestito. La richiesta di prestito ed il successivo acquisto dell'autovettura dovranno essere comprovati mediante idonea documentazione e l'auto dovrà essere immatricolata a nome del dipendente. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si procederà al recupero del debito residuo sulle competenze complessive di fine rapporto. Qualora il dipendente al momento della richiesta non dia sufficienti garanzie di copertura dell’esposizione debitoria, l'Azienda si riserva il diritto di dar corso all'iscrizione di un vincolo di privilegio sull'autovettura, procedendo alla successiva cancellazione a prestito rimborsato. Le spese saranno a carico dell’Azienda. Il prestito non verrà erogato in caso di acquisto dell'autovettura da un familiare. 15 Non potrà essere richiesto un ulteriore prestito se non sarà prima estinto il precedente, salvo il caso d’incidente automobilistico oppure di furto totale. In questi casi il prestito non potrà eccedere la somma già restituita per il precedente prestito. Nota a verbale. Le disposizioni relative al Prestito per l’acquisto dell’auto non si applicano al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. ART. 21 Coperture assicurative a favore dell’autovettura privata per uso Aziendale Ai dipendenti interni inviati in trasferta ed autorizzati all'uso per lavoro dell'auto personale, sarà riconosciuta, a carico dell'Impresa, la copertura assicurativa, per i giorni di trasferta, per i rischi incendio, furto, eventi speciali e kasko. Le predette garanzie saranno operanti senza applicazione di scoperti, franchigie e degrado d'uso. Ai dipendenti con mansioni esterne, autorizzati all'uso per lavoro dell'auto personale, sarà riconosciuta, a carico dell'Impresa, la copertura assicurativa, per i giorni di trasferta, per i rischi incendio, furto, eventi speciali e kasko. Le predette garanzie saranno operanti senza applicazione di scoperti, franchigie e degrado d'uso. Le condizioni d'assicurazione saranno adeguate in conformità alle condizioni contrattuali del prodotto ARD offerto dall’Impresa alla propria rete di vendita. Il normale bagaglio sia dei dipendenti interni inviati in trasferta, sia di quelli con mansioni esterne è garantito, durante le trasferte fuori dalla sede di lavoro, da apposita polizza assicurativa contro l’incendio, furto, scippo e rapina. L’importo massimo risarcibile è fissato in € 1.100,00. Ai fini della copertura assicurativa, il cui costo è a carico della Società, sono esclusi denaro, gioielli ed altri valori in genere. In caso di sinistro, il quale dovrà essere prontamente denunciato presso l’autorità giudiziaria, l’eventuale risarcimento avverrà senza l’applicazione di franchigia. ART. 22 Buono Pasto Per il personale che effettua l’intervallo dal lunedì al giovedì, il buono pasto previsto dal CCNL viene elevato a € 7,00. I dipendenti utilizzeranno il buono pasto secondo le disposizioni che formano oggetto del contratto sottoscritto dall'Impresa con la Ditta fornitrice dei buoni, che deve avere caratteristiche di buon servizio ed essere presente in tutta Italia. Per quanto non stabilito dalla presente norma, varranno le disposizioni in materia previste dal CCNL. Qualora in sede di rinnovo del CCNL venissero apportati ulteriori aumenti del buono pasto, le Parti si incontreranno per le conseguenti valutazioni al riguardo. 16 ART. 23 Premio Aziendale A) Parte Variabile (PAV) Al fine di ottenere un sempre maggior coinvolgimento del personale sui risultati Aziendali ed anche in relazione alla necessità di stabilire parametri coerenti con l'obiettivo della professionalità dei lavoratori e dell'efficienza dell'Azienda, in una corretta dinamica dei costi compatibili rispetto all'evoluzione del mercato assicurativo, le Parti convengono sull'opportunità di confermare l'erogazione di un premio di rendimento legato al reale andamento Aziendale. Le cifre di riferimento per l’erogazione del premio variabile sono: - anno 2006: € 325,00 lordi; - anno 2007: € 325,00 lordi; - anno 2008: € 325,00 lordi. Per la determinazione del premio sono stati individuati tre coefficienti di determinazione del premio (indici di variabilità) ciascuno dei quali determina l'erogazione delle cifre di seguito specificate. a) Indici di variabilità' 1) Indice di produttività per addetto (40% della cifra di riferimento) Questo indice è dato dalla seguente formula: PD – PDO PDO dove: PD = Premi di riferimento con deflazionamento RC Auto N° medio dipendenti anno di riferimento PDO = Premi anno precedente N° medio dipendenti anno precedente Per premi si intende la somma delle voci 1 e 30 del conto economico. Per il deflazionamento si fa riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per numero medio dei dipendenti si intende il numero medio dei dipendenti assicurativi pubblicato nella Relazione al Bilancio al paragrafo Personale. 17 Dall’applicazione dell’indice di produzione sulla griglia di oscillazione di seguito indicata deriverà l’erogazione della somma specificata per ciascuno degli anni di vigenza del contratto. GRIGLIA DI OSCILLAZIONE PRODUTTIVITA' (indici percentuali) 5,00 >= 4,00 4,99 3,00 3,99 2,00 2,99 2006 (bilancio 2005) € 130 € 110 € 90 € 70 2007 (bilancio 2006) € 130 € 110 € 90 € 70 2008 (bilancio 2007) € 130 € 110 € 90 € 70 2) Indice di redditività' (40% della cifra di riferimento) Tale indice, calcolato complessivamente per i rami danni e vita, viene dato dalla formula: STD + STV P dove: STD = Saldo Tecnico Danni - voce 1 all. 3 del bilancio; STV = Saldo Tecnico Vita - voce 21 all. 3 del bilancio; P = Premi derivanti dalla somma delle voci 1 e 30 del conto economico. La formula, che prende in considerazione esclusivamente le voci relative al bilancio dell'anno di riferimento (esercizio precedente a quello di erogazione), determina l’importo della somma da erogare sulla base della seguente griglia di oscillazione: GRIGLIA DI OSCILLAZIONE REDDITIVITA' (indici percentuali) 3,00 >= 2,50 2,99 2,00 2,49 1,50 1,99 2006 (bilancio 2005) € 130 € 110 € 90 € 70 2007 (bilancio 2006) € 130 € 110 € 90 € 70 2008 (bilancio 2007) € 130 € 110 € 90 € 70 3) Utile civilistico di bilancio (20% della cifra di riferimento) GRIGLIA DI OSCILLAZIONE 2006 (bilancio 2005) 8,00 >= € 65 6,00 - 7,99 € 55 5,00 - 5,99 € 45 Milioni di Euro 2007 (bilancio 2006) € 65 € 55 € 45 2008 (bilancio 2007) € 65 € 55 € 45 Per utili di bilancio si intendono quelli civilistici totali (danni + vita) di cui alla voce 107 del conto economico relativi al bilancio dell’anno di riferimento (esercizio precedente a quello di erogazione). 18 b) Criteri di erogazione Gli importi lordi del premio variabile indicati nelle griglie di oscillazione sono riferiti al 4° livello e verranno riparametrati secondo la seguente scala parametrica: LIVELLO CLASSE 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7F3 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 - 7F2 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 - 7F1 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 - 6B 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 6 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 5 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 2 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 Il premio Aziendale variabile verrà pagato sotto forma di Una Tantum contestualmente alle mensilità solari dei mesi di ottobre 2006, ottobre 2007 e ottobre 2008. Il premio di partecipazione e rendimento, sarà corrisposto al solo personale in servizio, al momento dell’erogazione, che ha concorso al conseguimento del risultato di cui alle formule sopra indicate ed il premio stesso sarà proporzionale all’effettiva prestazione lavorativa dell’anno precedente all’erogazione. Per il personale con contratto part time l’importo del premio sarà erogato in misura proporzionale. Non costituiscono effettiva prestazione lavorativa le assenze per: A) aspettativa B) maternità (aspettativa facoltativa) Costituiscono invece effettiva prestazione lavorativa le assenze per: D) ferie E) permessi retribuiti. L’importo erogato non verrà computato ai fini del T.F.R., ai sensi dell’art. 2120 c.c. così come modificato dalla legge 297/82. Qualora per gli esercizi successivi al 2008 il contratto integrativo non venisse rinnovato, le Parti si incontreranno per verificare la sussistenza dei presupposti per l’erogazione di un premio Aziendale variabile correlato a quello erogato l’anno precedente. NORMA CONCLUSIVA Le Parti concordano che qualora negli anni di vigenza del presente CIA dovessero mutare gli elementi di riferimento dei citati parametri, i criteri, le modalità e quantità di erogazione del premio saranno oggetto di verifica ed eventuale nuova negoziazione. 19 B) Premio Aziendale Consolidato (PAC) A decorrere dal 1/1/2006 per tutto il personale SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e SASA Vita S.p.A., il premio Aziendale di produttività sarà pari per il 4° livello/7a classe all'importo di € 3.333,18 annui lordi e sarà parametrato per classi e livello di inquadramento come da tabella sotto riportata. LIVELLO CLASSE 7F3 6 5 4 7F2 3 2 1 6 5 4 7F1 3 2 1 6 5 4 3 2 1 1 6.127,34 6.033,96 5.940,56 5.847,34 5.753,96 5.660,56 5.660,56 5.570,60 5.480,64 5.390,76 5.300,80 5.210,84 5.206,22 5.121,26 5.036,58 4.951,92 4.867,24 4.782,56 2 6.246,98 6.153,60 6.060,20 5.966,98 5.873,60 5.780,20 5.780,20 5.690,24 5.600,28 5.510,40 5.420,44 5.330,48 5.325,86 5.240,90 5.156,22 5.071,56 4.986,88 4.902,20 3 6.366,62 6.273,24 6.179,84 6.086,62 5.993,24 5.899,84 5.899,84 5.809,88 5.719,92 5.630,04 5.540,08 5.450,12 5.445,50 5.360,54 5.275,86 5.191,20 5.106,52 5.021,84 4 6.486,26 6.392,88 6.299,48 6.206,26 6.112,88 6.019,48 6.019,48 5.929,52 5.839,56 5.749,68 5.659,72 5.569,76 5.565,14 5.480,18 5.395,50 5.310,84 5.226,16 5.141,48 5 6.605,90 6.512,52 6.419,12 6.325,90 6.232,52 6.139,12 6.139,12 6.049,16 5.959,20 5.869,32 5.779,36 5.689,40 5.684,78 5.599,82 5.515,14 5.430,48 5.345,80 5.261,12 6 6.725,54 6.632,16 6.538,76 6.445,54 6.352,16 6.258,76 6.258,76 6.168,80 6.078,84 5.988,96 5.899,00 5.809,04 5.804,42 5.719,46 5.634,78 5.550,12 5.465,44 5.380,76 7 6.859,10 6.765,70 6.672,30 6.579,10 6.485,70 6.392,32 6.392,30 6.302,34 6.212,38 6.122,52 6.032,56 5.942,58 5.937,96 5.853,02 5.768,34 5.683,66 5.598,98 5.514,32 8 6.992,64 6.899,26 6.805,86 6.712,64 6.619,26 6.525,86 6.525,86 6.435,90 6.345,94 6.256,06 6.166,10 6.076,14 6.071,52 5.986,56 5.901,88 5.817,22 5.732,54 5.647,86 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - CLASSE 6B 6 5 4 3 2 1 3.524,46 3.429,46 3.126,52 2.854,62 2.577,70 2.323,54 2 3.619,52 3.524,52 3.212,32 2.931,14 2.649,12 2.382,88 3 3.714,60 3.619,60 3.298,10 3.007,64 2.720,52 2.442,24 4 3.809,66 3.714,66 3.383,88 3.084,16 2.791,94 2.501,60 5 3.904,72 3.809,72 3.469,68 3.160,68 2.863,36 2.560,96 6 3.999,78 3.904,78 3.555,46 3.237,18 2.934,76 2.620,32 7 4.118,04 4.023,04 3.661,20 3.333,18 3.021,48 2.691,26 8 4.236,28 4.141,28 3.766,92 3.429,16 3.108,20 2.762,22 9 4.354,52 4.259,52 3.872,66 3.525,16 3.194,92 2.833,16 10 4.472,78 4.377,78 3.978,38 3.621,14 3.281,62 2.904,12 11 4.591,02 4.496,02 4.084,10 3.717,14 3.368,34 2.975,06 12 4.709,28 4.614,28 4.189,84 3.813,12 3.455,06 3.046,00 13 4.827,52 4.732,52 4.295,56 3.909,12 3.541,78 3.116,96 Il PAC sarà corrisposto per anno solare in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di maggio. Detto premio verrà corrisposto ai lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno in misura proporzionale al periodo lavorato. Per il personale con contratto part time l’importo del premio sarà erogato proporzionalmente. Il PAC sarà incrementato nelle seguenti misure percentuali: - anno 2008: 50% del premio variabile da erogare nello stesso anno. Tale incremento sarà erogato contestualmente al PAV di riferimento e sarà consolidato con il PAC della tabella di cui sopra a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2009. Nota a verbale. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. 20 ART. 24 Trattamento di fine rapporto Con riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell’art. 2120 c.c., così come modificato dall'art. 1 della legge 29.5.1982, n. 297, anche al fine di prevedere condizioni di miglior favore rispetto alla disciplina legale delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto, sono definiti i seguenti criteri d'applicazione: A) Anticipazione per spese sanitarie. 1. Nel caso in cui l’anticipazione sul T.F.R. venga concessa per far fronte a spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, il limite del 70% sul maturato, previsto dal 6° comma dell’art. 2120 c.c., deve intendersi elevato al 100%. Non saranno inoltre considerati i limiti numerici di cui al 7° comma dello stesso articolo e verrà altresì meno il divieto di reiterabilità previsto dal 9° comma, talché l’anticipazione potrà essere ottenuta per più di una volta nel corso del rapporto di lavoro, fermo naturalmente il limite del 100% della somma di cui avrebbe diritto il richiedente al momento della domanda, dedotto quanto già corrisposto. L’anticipazione potrà essere richiesta, in deroga a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 2120 c.c., dal personale con anzianità di servizio pari o superiore a tre anni. 2. L’anticipazione per spese sanitarie, comprovata da adeguata documentazione, sarà erogata per terapie e/o interventi straordinari che riguardino il dipendente e/o il coniuge, il convivente more uxorio, i figli ed i genitori. 3. Eventuali casi particolari verranno esaminati appositamente. B) Anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione. 1. L'anticipazione sarà erogata al dipendente, ferme le modalità di concessione previste al punto A) 1., per l'acquisto di un alloggio da parte dello stesso, ovvero da parte di un figlio, alle condizioni che egli od il figlio beneficiario intenda andare ad abitare permanentemente nell'alloggio da acquistare. 2. Si considerano ricompresi nel concetto di "acquisto", oltre l'acquisto da terzi, anche l'assegnazione di alloggi in cooperativa, la costruzione in proprio ed il riscatto ai sensi di legge da parte dell'inquilino nei confronti di Enti od Istituti pubblici locatori. 3. Nel caso di acquisto da terzi, la richiesta deve essere corredata da atto notarile di compravendita, ovvero da altro documento comprovante l'impegno all'acquisto dell'alloggio (preliminare di compravendita, dichiarazione impegnativa del proprietario di disponibilità a vendere, contratto di opzione, compromesso). 4. L'atto notarile di compravendita, se non presentato immediatamente, dovrà essere consegnato entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di acquisto, salvo cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. 5. Nel caso di acquisto in cooperativa il lavoratore dovrà corredare la richiesta con la seguente documentazione: ¾ copia autenticata dell'atto notarile di compravendita del terreno da parte della cooperativa o di assegnazione dello stesso da parte dell'ente locale; ¾ copia autenticata del verbale di assegnazione di alloggio a titolo di proprietà individuale, redatto dal consiglio di amministrazione; ¾ documentazione nella quale sia descritta l'unità immobiliare assegnata ed indicata l'ubicazione. 21 L'erogazione dell'anticipazione resta comunque subordinata alla presentazione dell'atto di assegnazione definitiva, intendendosi per tale l'atto notarile con il quale viene trasferita a tutti gli effetti la proprietà individuale di porzione di immobile di cooperativa edilizia. L'erogazione dell'anticipazione potrà essere effettuata anche qualora, in luogo dell'atto di cui sopra, venga prodotta tempestivamente la dichiarazione del Presidente della cooperativa, dalla quale risulti che il richiedente è socio assegnatario dell'alloggio di cooperativa a proprietà individuale, nonché l'ammontare delle somme versate e da versare da parte del medesimo, in base al piano finanziario predisposto dalla cooperativa. ¾ copia autenticata del verbale di assegnazione di alloggio dovrà essere presentata immediatamente o, comunque, non appena l’acquirente non sia in grado di produrla. 6. Nel caso di costruzione dell'immobile in proprio, la richiesta dovrà essere corredata con i seguenti documenti: ¾ atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno; ¾ concessione edilizia del Comune; ¾ contratti di appalto debitamente registrati o, nell'ipotesi di costruzione in economia, progetto e preventivo di spesa redatti da professionisti iscritti all'Albo. Il lavoratore dovrà in ogni modo presentare un certificato rilasciato dal Comune attestante il termine dei lavori. La richiesta dovrà essere corredata con i seguenti documenti: a) preventivo dei lavori da effettuare; b) originale della fattura regolarmente quietanzata, comprovante l'avvenuto pagamento dei lavori stessi o l'acquisto dei materiali. 7. Nel caso di riscatto da Ente od Istituto pubblico, la richiesta dovrà essere corredata dall'attestazione rilasciata dall'Ente od istituto proprietario circa l'impegno del medesimo a consentire la cessione in proprietà, dietro versamento del prezzo stabilito in un'unica soluzione. L'atto notarile di compravendita dovrà essere prodotto il più presto possibile. C) Anticipazione per la ristrutturazione della casa di abitazione. L'anticipazione potrà essere erogata, ferme le condizioni già previste per l'acquisto di cui al punto B) 1., anche nel caso di ristrutturazioni della casa di abitazione nei seguenti casi: a) lavori che vengano disposti contestualmente all'acquisto dell'abitazione; b) lavori di manutenzione straordinaria dell’abitazione. D) Anticipazioni per sistemazione posizione INPS. Il dipendente potrà accedere, nel rispetto dei limiti di Legge, all'anticipazione del TFR anche per far fronte al pagamento di somme dovute per la sistemazione della propria situazione contributiva INPS (ricongiunzioni, riscatto laurea, ecc.). Nota a verbale n. 1. Le parti concordano che le condizioni di maggior favore disciplinate nel presente articolo, devono essere coordinate con le eventuali norme di legge che modifichino la situazione esistente per l'accesso al TFR in relazione ai fondi pensione. Nota a verbale n. 2. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. 22 ART. 25 Forme previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti 1. E' prevista la possibilità per il lavoratore di stipulare con SASA Vita S.p.A. polizze vita individuali (a tassi di premio puro) il cui premio potrà essere pagato utilizzando da un minimo del 30% sino ad un massimo dell’100% della quota annua del trattamento di fine rapporto. Tali polizze, per le quali è prevista dall’anno corrente una retrocessione massima applicata alla migliore clientela a favore dell’assicurato, dovranno prevedere la facoltà di riscattare la riserva matematica, qualora l'assicurato necessiti di somme giustificate dai motivi indicati alle lettere a) e b) dell’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. 2. Il trattamento previdenziale previsto dalla normativa contrattuale nazionale, è disciplinato da apposito accordo come da Allegato al presente CIA (Allegato N. 1). 3. L'Azienda versa alla Cassa di assistenza un contributo per consentire alla stessa la sottoscrizione di una polizza assicurativa che preveda il rimborso, sino ad € 1.550,00 per anno assicurativo e previa esibizione dei relativi giustificativi, degli oneri sostenuti dal lavoratore per sé e per i componenti del suo nucleo familiare per i quali competano le deduzioni per oneri di famiglia “no tax family area” ex Art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al coniuge o al convivente more uxorio ancorché fiscalmente non a carico, per le seguenti prestazioni: a) - b) c) - d) e) - f) - g) - spese odontostomatologiche; spese sostenute per visite specialistiche, domiciliari o ambulatoriali; spese sostenute per esami diagnostici di laboratorio; trattamenti fisioterapici e di agopuntura, purché detti trattamenti siano prescritti da medici regolarmente iscritti al relativo Albo professionale; spese relative al ricovero e/o all'eventuale intervento chirurgico a seguito di malattia o infortunio; spese relative ad interventi chirurgici ambulatoriali a seguito di malattia od infortunio; spese sostenute per parto naturale; spese sostenute per parto cesareo; spese per l'acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto con il limite massimo di € 600,00 entro il limite di cui sopra di € 1.550,00. Il limite di € 600,00 non si applica per particolari patologie comprovate da certificazione medica; spese per l'acquisto di apparecchi ortopedici; diaria per ricovero, del solo dipendente, nella misura di € 28,41 giornaliere per un massimo di 120 giorni per anno assicurativo. In caso di ricovero senza interventi chirurgici è prevista una franchigia relativa di tre giorni; diaria per l'accompagnatore nel caso di intervento fuori dal comune di residenza nella misura di € 50,00 per un massimo di 30 giorni; medicinali acquistati a seguito di ricetta medica con il limite massimo di € 130,00, per anno assicurativo, comunque entro il limite di € 1.550,00. Il rimborso di detta spesa verrà effettuato dietro presentazione della ricetta medica, della ricevuta o dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia e della fustella inerente detta spesa. Nel caso in cui la spesa per il medicinale sia mutuabile, verrà rimborsato il costo del ticket, dedotta la franchigia di € 5,00. Nel caso in cui la spesa per il medicinale non sia mutuabile, verrà rimborsato il costo della stessa, al netto dello scoperto del 20%. 23 Il rimborso per le prestazioni di cui al presente punto 3. non comprendono il rimborso per le prestazioni mediche di cui al successivo punto 4. I punti 3. a), b), c) non si applicano ai Funzionari. 4. L'Azienda versa alla Cassa di assistenza un contributo per consentire alla stessa la sottoscrizione di una polizza assicurativa che preveda il rimborso, sino ad € 1.000,00 per anno assicurativo e previa esibizione della prescrizione medica, dei relativi giustificativi e degli oneri sostenuti dal lavoratore per sé e per i componenti del suo nucleo familiare per i quali competano le deduzioni per oneri di famiglia “no tax family area” ex Art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al coniuge o al convivente more uxorio ancorché fiscalmente non a carico per le seguenti prestazioni: Ecografia/Ecotomografia Elettromiografia Mammografia Amniocentesi Radioterapia Prestazioni di medicina nucleare Nel caso in cui la spesa sia mutuabile, verrà rimborsato il costo del ticket. Nel caso in cui la spesa non sia mutuabile, verrà rimborsato il costo della stessa, al netto dello scoperto del 20%. Il predetto massimale si intende raddoppiato in caso di malattie oncologiche. Nei limiti di detto massimale è ricompreso anche il rimborso dei medicinali specialistici afferenti le suddette malattie, sempre al netto dello scoperto del 20%. Il rimborso di detta spesa, nel caso in cui sia mutuabile, comporterà il rimborso del ticket. Nel caso in cui non sia mutuabile sarà rimborsabile previa presentazione della ricetta medica, della ricevuta o dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia e della fustella inerente detta spesa. 5. L’Azienda provvederà a garantire a favore di ciascun Dipendente che abbia superato il periodo di prova una polizza assicurativa per gli infortuni con i seguenti massimali: - caso morte: cinque volte la retribuzione annua lorda; - invalidità permanente: sei volte la retribuzione annua lorda. La suddetta polizza dovrà prevedere un franchigia assoluta di tre punti percentuali sul grado d’invalidità per i soli infortuni extra professionali. Per gradi d’invalidità superiori ai tre punti, verrà applicata la tabella annessa al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro approvato con DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modificazioni. 6. L’Azienda provvederà a garantire a favore di ciascun Dipendente che abbia superato il periodo di prova una polizza assicurativa per malattie con i seguenti massimali: - caso morte: cinque volte la retribuzione annua lorda; - invalidità permanente: sei volte la retribuzione annua lorda. La suddetta polizza prevederà, per il caso di invalidità permanente, una franchigia di 50 punti percentuali sul grado di invalidità accertato. Per i casi di invalidità permanente accertata di grado superiore al 50% della totale, verrà riconosciuto a titolo di indennizzo il 100% della somma assicurata. 24 Sono escluse le invalidità manifestatesi antecedentemente all’entrata in vigore del presente contratto. 7. L'Azienda verserà alla Cassa di Assistenza un contributo tale da consentire alla stessa la sottoscrizione di una polizza che rimborsi al dipendente ed ai componenti del suo nucleo familiare per i quali competano le deduzioni per oneri di famiglia “no tax family area” ex Art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al coniuge o al convivente more uxorio ancorché fiscalmente non a carico, entro il limite di € 25.000,00 per anno assicurativo ed alle condizioni in appresso indicate, le spese per ricovero e/o intervento chirurgico, sostenute in Italia ed all'estero. Tale somma si intende raddoppiata in caso di gravi patologie, intendendosi per tali le seguenti: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ cardiochirurgia neurochirurgia chirurgia neonatale e pediatrica chirurgia toraco-polmonare chirurgia aortica trapianti protesi totale di anca, spalla, ginocchio ¾ sul rachide cervico-dorso-lombo-sacrale L'Azienda anticiperà le predette spese direttamente o tramite Enti dalla stessa a ciò delegati. In particolare, saranno rimborsate le spese sostenute relativamente a: ¾ accertamenti diagnostici, compresi i relativi onorari medici; ¾ gli onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, diritto sala operatoria, materiale d'intervento e gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento; ¾ l'assistenza medica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami post intervento, riguardanti il periodo di ricovero; ¾ le rette di degenza; ¾ esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, nonché trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali; ¾ trasferimento dell'assicurato con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura per l'intervento ed il ritorno in Italia dall'estero. La richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi. 8. Il lavoratore, su sua richiesta, potrà usufruire di un check-up "standard" a spese della Compagnia, con frequenza biennale se il lavoratore ha raggiunto il 40° anno di età, annuale se il lavoratore ha raggiunto il 50° anno di età. Nota a verbale n. 1. Per quanto riguarda il punto 3. resta inteso che non verranno riaperti i sinistri già liquidati nel limite del massimale previsto dal precedente contratto. Le parti convengono che la nuova normativa di cui ai punti 3. e 6. comprende quanto previsto dall’art. 87 del CCNL in materia di assistenza sanitaria. 25 Nota a verbale n. 2. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. ART. 26 Assunzione dei figli o coniuge dei dipendenti In caso di decesso del lavoratore o di grave invalidità permanente che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda esaminerà la possibilità di assumere il coniuge o il convivente more uxorio o uno dei figli. L'Azienda terrà conto delle domande di assunzione dei figli dei dipendenti. Nota a verbale. Il presente articolo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. ART. 27 Accordo Aziendale per interventi finanziari a favore dei dipendenti per l'acquisto di alloggi per propria abitazione Il finanziamento è regolato dalle norme contenute nello specifico Allegato 2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I FUNZIONARI ART. 28 Ruolo del Funzionario L'impresa, anche con riferimento a quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale il 20 marzo 1986, riconosce l'importanza del ruolo svolto dai propri Funzionari, sia sotto il profilo delle autonomie decisionali che operative. L'Azienda si impegna a coinvolgerli ulteriormente nei processi decisionali ed a tenerli in particolare considerazione nei piani di sviluppo delle risorse, specialmente per quanto attiene il loro accesso a più alti livelli di responsabilità. ART. 29 Qualificazione professionale Al Funzionario che, d'intesa con l'Azienda, partecipi a corsi di istruzione/formazione ed aggiornamento, pur non attinenti al campo specifico da lui trattato ma comunque riguardanti la materia assicurativa in generale, verranno riconosciuti 6 giorni all'anno di permesso retribuito per consentirgli la partecipazione. ART. 30 Assistenza integrativa di malattia La Società s’impegna a versare alla Cassa di assistenza un contributo tale da consentire la stipulazione di una polizza che assicuri ai Funzionari il rimborso degli oneri sostenuti per sé stesso e per i suoi familiari (intendendosi per tali quelli previsti dalla normativa del CCNL) per: A) le prestazioni previste dal CCNL aumentate del 10%. B) le spese per visite specialistiche, domiciliari od ambulatoriali (escluse quelle odontoiatriche ed ortodontiche in quanto già previste dal CCNL), le spese per analisi ed esami diagnostici di laboratorio, le spese per trattamenti fisioterapici e di 26 agopuntura, purché detti trattamenti siano prescritti da medici regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, le spese per apparecchi ortopedici. Le predette spese sono rimborsate con il limite massimo di € 1.550,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare. Il Funzionario potrà optare per il rimborso delle spese per analisi ed esami diagnostici di laboratorio, secondo quanto previsto dal precedente punto B), oppure secondo quanto previsto dalla corrispondente lett. a), punto 4) art. 4 dell’Accordo per l’assistenza sanitaria dei Funzionari (Allegato N. 5 al CCNL). Le spese per acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, con il massimo di € 600,00 entro il limite di cui sopra di € 1.550,00. Il limite di € 600,00 non si applica per particolari patologie comprovate da certificazione medica. C) I limiti previsti per le spese odontoiatriche, come dalle Tariffe per l’Assistenza Odontoiatrica per i Funzionari delle Imprese Assicuratrici (Allegato N. 2 dell’Allegato N. 5 del vigente CCNL), vengono aumentati del 10%. Nota a verbale. Per quanto riguarda il punto B) resta inteso che non verranno riaperti i sinistri già liquidati nel limite del massimale previsto dal precedente contratto. ART. 31 Polizza collettiva temporanea per il caso morte ed invalidità permanente totale L’Azienda provvederà a garantire a favore di ciascun Funzionario una copertura con un capitale assicurato pari ad € 70.000,00. Nota a verbale n. 1: Le disposizioni degli artt. 28, 29, 30 e 31 non si applicano ai Funzionari assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. ART. 32 Allegati Formano parte integrante del presente accordo i sottoelencati allegati: 1) accordo e convenzione sul trattamento previdenziale; 2) accordo Aziendale per interventi finanziari per acquisto alloggi; 3) tabella relativa alla liquidazione delle invalidità permanenti derivanti da infortunio. ART. 33 Abrogazione di norme e consuetudini precedenti Si intendono abrogate e, quindi, non applicabili tutte le norme riferite al/ai precedenti CIA, nonché tutte le consuetudini dagli stessi discendenti, attualmente in vigore. ART. 34 Decorrenza e durata del C.I.A. Il presente C.I.A. decorre dal 01/06/2006, salve diverse specifiche decorrenze indicate nei singoli articoli. 27 Esso scadrà il 31.12.2008 e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo qualora non venga data disdetta da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza. 28 ALLEGATO N. 1 ACCORDO E CONVENZIONE SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE Premesso che il CCNL prevede a favore di ciascun lavoratore/ice un trattamento previdenziale finanziato in parte dal contributo del lavoratore/ice e in parte mediante contributo dell’Impresa, si è convenuto quanto segue: ART. 1 Il trattamento previdenziale è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo Pensione. Detto trattamento si applica ai lavoratori già soci del Fondo alla data di stipula del CIA, nonché a quelli che aderiranno successivamente. ART. 2 L’Azienda contribuisce al finanziamento del trattamento di cui sopra mediante versamento annuale al Fondo a favore di ciascun dipendente che abbia aderito al trattamento, di un contributo in aggiunta a quello stabilito dal CCNL e dal precedente CIA firmato il 27 novembre 2002, pari a: a) b) c) +0,30% dal 01.01.2006 +0,30% dal 01.01.2007 +0,30% dal 01.01.2008 della retribuzione annua, come convenzionalmente determinata dalla normativa contrattuale nazionale. Il versamento a carico dell’Azienda verrà effettuato il 1° gennaio di ogni anno, con rivalutazione da tale data. ART. 3 Il contributo annuo a carico del lavoratore non può essere inferiore al 50% di quello a carico dell’Azienda ed è calcolato sulla retribuzione come determinata al precedente art. 2. Il lavoratore potrà optare, in alternativa al contributo a suo carico, per la destinazione di TFR di tale quota nei limiti contemplati dalla Legge. In aggiunta al contributo di cui sopra, e con riferimento ai soli lavoratori che alla data del 28/4/93 non risultavano iscritti ad un fondo pensione esistente alla data del 5/11/92 (di seguito indicati come “nuovi iscritti”), vengono annualmente accantonate alla previdenza complementare le seguenti somme: a) una quota del TFR pari al contributo erogato dall’Azienda per i "nuovi iscritti” non di prima occupazione; b) l’intero TFR annuo maturato per i “nuovissimi iscritti” di nuova occupazione. ART. 4 Il contributo a carico del lavoratore, che abbia aderito al trattamento previdenziale verrà determinato secondo i criteri indicati dalle disposizioni del CCNL e dal Dlgs 21/04/1993 n° 124 e Dlgs 08/08/1995 n° 335. Nell’ipotesi di utilizzo del TFR, il versamento della quota del lavoratore al Fondo, verrà effettuato in un’unica soluzione, contestualmente a quello dell’Impresa. Il 29 dipendente che abbia optato per il predetto utilizzo non potrà richiedere, sino alla scadenza del presente accordo, di modificare il sistema di versamento. ART. 5 Il dipendente s’impegna a versare al Fondo il contributo prescelto in sede di adesione al trattamento previdenziale. ART. 6 Per i lavoratori che utilizzano il versamento con trattenuta in busta paga, la percentuale da utilizzare per la determinazione del contributo potrà essere modificata di anno in anno mediante comunicazione da inoltrare all’Ufficio del personale entro il 30 settembre di ogni anno. ART. 7 Il dipendente aderisce al trattamento previdenziale attraverso apposita scheda e tale adesione - salvo quanto previsto al precedente art. 6 - vale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’Impresa, incluso l’eventuale periodo lavorativo successivo al compimento del 60° anno di età. ART. 8 L’adesione al trattamento previdenziale è esclusa per coloro che sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. ART. 9 Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che non preveda il passaggio ad altro Fondo Pensione, si applicheranno le disposizioni dello Statuto e Regolamento che disciplinano il Fondo stesso. ART. 10 Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per quiescenza il lavoratore, in luogo della rendita diretta, potrà optare, nei limiti di legge ed in funzione della sua data di iscrizione al Fondo, tra: - la liquidazione del capitale; - la liquidazione di una rendita reversibile. ART. 11 Il versamento dei contributi rispettivamente a carico dell’Impresa e del lavoratore è sospeso nel caso in cui, in costanza del rapporto di lavoro, vi sia sospensione della retribuzione, a qualsiasi causa dovuta. Il versamento riprende al cessare della sospensione stessa. ART. 12 Agli effetti della determinazione del contributo a carico rispettivamente dell’Azienda e del lavoratore (artt. 2 e 3), si farà riferimento all’importo annuo che al momento del versamento del contributo è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale, nonché dell’indennità di carica per i Funzionari. ART. 13 Per quanto non previsto dal presente accordo, varranno le disposizioni della normativa contrattuale vigente. ART. 14 Qualora disposizioni legislative rendessero obbligatorio per l’Impresa e/o per i lavoratori il versamento di contributi per le stesse finalità di cui al presente accordo, i rispettivi obblighi di versamento dei contributi non faranno cumulo. ART. 15 Facendo riferimento a quanto stabilito dall’Allegato: “Regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del CCNL 18 luglio 2003” il concorso del lavoratore avverrà secondo il seguente criterio: 30 • • • il lavoratore di cui all’art. 7, comma a) “vecchio iscritto” avente inquadramento pari od inferiore al VI livello verserà il 50% del contributo versato dall’Impresa (vedi art. 2 del presente Allegato) con possibilità di aumentare il versamento fino al 4,75%; il lavoratore avente inquadramento pari o superiore al VI livello Sezione B) dell’Area Professionale A) (vedi art. 93 del CCNL in vigore) verserà il 50% del contributo versato dall’Impresa (vedi art. 2 del presente Allegato) con possibilità di aumentare il versamento fino al 7,00%; il lavoratore di cui all’art. 7, comma b) “nuovo iscritto”, avente inquadramento pari od inferiore al VI livello verserà il 50% del contributo versato dall’Impresa (vedi art. 2 del presente Allegato) con possibilità di aumentare il versamento fino al 4,75%; il lavoratore avente inquadramento pari o superiore al VI livello Sezione B) dell’Area Professionale A) (vedi art. 93 del CCNL in vigore) verserà il 50% del contributo versato dall’Impresa (vedi art. 2 del presente Allegato) con possibilità di aumentare il versamento fino al 7,00%; il lavoratore di cui all’art. 7, comma c) “nuovo iscritto”, avente inquadramento pari od inferiore al VI livello potrà versare un contributo, a scelta, non inferiore allo 0,50% aumentabile con multipli di 0,25 e fino al 4,75%; il lavoratore avente inquadramento pari o superiore al VI livello Sezione B) dell’Area Professionale A) (vedi art. 93 del CCNL in vigore) potrà versare un contributo, a scelta, non inferiore allo 0,50% aumentabile con multipli di 0,25 e fino al 7,00%. Il presente Accordo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. Nota a verbale. Le parti s’incontreranno per un esame delle eventuali normative di Legge che venissero introdotte in futuro circa la materia previdenziale. 31 ALLEGATO N. 2 ACCORDO AZIENDALE PER INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DEI DIPENDENTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE ART. 1 Scopo dell'accordo Scopo dell'accordo è quello di facilitare ai dipendenti di cui all’art. 1 del presente CIA l'acquisto della prima casa di abitazione per uso proprio e della propria famiglia. Il finanziamento verrà concesso anche nei casi di ristrutturazione della prima casa di abitazione del dipendente, soltanto se, una volta esauriti i finanziamenti per l'acquisto della prima casa, vi siano eccedenze di somme mutuabili, sempre nel limite globale annuo. ART. 2 Sfera di applicazione dell'accordo L’istituto si applica ai dipendenti di cui all’Articolo 1) del presente CIA i quali, all’atto della presentazione della domanda: A) siano assunti con contratto a tempo indeterminato superato il periodo di prova; B) abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio; C) non abbiano formalizzato la risoluzione del rapporto di lavoro ART. 3 Cause di esclusione Sono esclusi dal presente beneficio i dipendenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: A) risultino proprietari o comproprietari, essi stessi o il coniuge (purché non legalmente separato), di almeno una abitazione che possa essere idoneamente adibita a dimora abituale; B) abbiano già ottenuto, nel corso dei cinque anni precedenti, l’accesso al presente beneficio; C) abbiamo complessivamente già goduto per due volte del presente beneficio. Inoltre, nel caso in cui i coniugi, non legalmente separati, siano entrambi dipendenti, uno solo di essi potrà usufruire delle provvidenze del presente accordo. Nota a verbale. Eventuali casi sopra non contemplati saranno esaminati in sede di Commissione Paritetica Aziendale. ART. 4 Finanziamenti A) La Società stipulerà con Banca Sai o con analogo Istituto, una convenzione in base alla quale l’ente finanziatore erogherà mutui di durata quindici – venti – venticinque anni a tasso fisso (4,00% per 15 anni – 4,40% per 20 anni – 5,00% per 25 anni), fino alla concorrenza della quota massima annuale prevista dalla contrattazione Aziendale (attualmente pari ad € 500.000,00 per ciascuno degli anni di vigenza contrattuale), con possibilità di utilizzare i residui non assegnati riportandoli all’anno successivo. B) Il dipendente interessato, munito di una lettera di presentazione della Società, si rivolgerà all’istituto suddetto per il finanziamento e, previa accettazione dell’istituto, il finanziamento avrà corso. 32 C) Il finanziamento, salvo accettazione da parte dell’istituto finanziatore, sarà erogato nella misura del 100 % del valore di acquisto dell’abitazione. D) Il limite massimo di finanziamento per singolo richiedente è quello risultante dalla contrattazione Aziendale (attualmente pari ad € 55.000,00); E) Saranno a carico dell’interessato tutte le spese per l’istruttoria della pratica, le spese erariali e notarili, i diritti di Commissione e quant’altro; F) Il rimborso della somma mutuata verrà effettuato in 30 / 40 / 50 rate semestrali consecutive costanti; G) L’Istituto finanziatore corrisponderà il mutuo previa garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di acquisto. ART. 5 Presentazione della domanda La domanda, corredata da tutta la documentazione utile alla formazione della graduatoria, dovrà essere presentata alla Direzione del Personale. Detta domanda dovrà pervenire entro il giorno 4 di ogni mese. ART. 6 Formazione della graduatoria La Commissione Paritetica Aziendale, istituita, a norma del successivo art. 7, predisporrà la formazione della graduatoria degli aspiranti, sulla base dei punteggi indicati al punto: "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA MUTUI CASE". In caso di parità di punteggio verrà preferito il dipendente con maggiore anzianità di servizio. Il Giudizio della Commissione Paritetica Aziendale circa l'attribuzione del punteggio è insindacabile. ART. 7 Commissione Paritetica Aziendale La Commissione Paritetica Aziendale deve: a) predisporre le procedure amministrative connesse alle modalità di presentazione delle domande e della concessione dei mutui; b) curare la formazione e la pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente art. 6; c) risolvere casi particolari. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA MUTUI CASE 1. 2. 3. 4. 5. Coniuge a carico 3 punti Figli a carico 1 figlio :2 punti 2 figli :4 punti 3 o più figli :5 punti Familiari a carico oltre i precedenti 1 punto per familiare con il massimo di 2 punti. Anzianità di servizio in Azienda computabile agli effetti dell'indennità di anzianità, escluse le anzianità convenzionali Fino a 10 anni di anzianità :1 punto oltre 10 anni e sino a 20 anni :2 punti oltre 20 anni :3 punti Sovraffollamento 33 Quando il rapporto stanze/nucleo familiare più conviventi a carico è inferiore ad uno (col massimo di 3 stanze) 1 punto (s'intenda stanze utili e cioè escluso servizi e cucina). 6. 7. 8. Ordinanza di sgombero o sentenza di sfratto non per morosità 2 punti. Anzianità di graduatoria Per ogni anno di permanenza in graduatoria per coloro che hanno presentato regolarmente la domanda e non hanno raggiunto il punteggio necessario per l'assegnazione del mutuo 1 punto (escluso mezzo punto, col massimo di 2 punti). Separazione e/o divorzio 3 punti. Nota a verbale n. 1. La Commissione Paritetica Aziendale si riserva di modificare il regolamento in funzione di eventuali esigenze che dovessero sopravvenire. Nota a verbale n. 2. Per l’assegnazione dei punteggi di cui al n. 2 e successivi si considera la situazione in atto alla data in cui viene presentata la domanda. Nota a verbale n. 3. Il presente Accordo non si applica al personale assunto con contratto di inserimento, apprendistato, tempo indeterminato durante il periodo di prova e tempo determinato. 34 ALLA COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE (Allegato n.1 del regolamento per finanziamenti mutui casa) Il/la sottoscritto/a _____________________________________ dipendente della Società, residente in____________________ Via _____________________________ tel. _______________, presa visione dell’accordo Aziendale e del regolamento inerenti la concessione dei “MUTUI CASA” per l’acquisto dell’abitazione da adibire a dimora abituale, propria o della propria famiglia, fa domanda di essere ammesso/a a fruire dei benefici di quanto sopra dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, che non sussiste nei suoi confronti alcun caso di esclusione tra quelli indicati dalla specifica regolamentazione in vigore e che adempirà a tutti gli obblighi previsti in tale regolamentazione. Ai fini della determinazione del punteggio e della conseguente graduatoria unisce i seguenti documenti: 1) 2) 3) 4) Questionario regolarmente compilato e sottoscritto; Stato di famiglia; Fotocopia del CUD, redditi anno precedente; Autocertificazione che attesti che il richiedente/coniuge non sia proprietario di una o più abitazioni; 5) Copia autentica del provvedimento giudiziale che ordina il rilascio dell’abitazione; 6) Documentazione atta alla valutazione della idoneità della unità immobiliare che si intende acquistare (compromesso, proposta d’acquisto e simili). In mancanza della suddetta documentazione potrà essere prodotta dichiarazione che attesti le caratteristiche e l’ubicazione dell’immobile ricercato, per permettere la valutazione della richiesta. Nel caso che tale richiesta rientri tra gli aventi diritto, la Commissione comunicherà la disponibilità all’erogazione che potrà avvenire solo previa produzione, entro 100 giorni di calendario dalla data di ricevuta della predetta comunicazione, degli idonei documenti previsti nel presente capitolo. Trascorso tale termine, senza che il dipendente abbia prodotto la idonea documentazione, la richiesta viene respinta d’ufficio e subentra come avente diritto il primo escluso della graduatoria. Il/la sottoscritto/a ___________________________ si dichiara a disposizione per gli accertamenti che Codesta Spettabile Commissione ritenga utile effettuare, nonché per fornire l’ulteriore documentazione che gli fosse richiesta. Data _______________ Firma (per esteso)_________________________________ 35 ALLEGATO N. 3 Tabella allegata al regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30/6/65 n. 1124 Tabella “INAIL” 36 37 SASA SASA Vita S.p.A. Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE APPENDICE Scadenza 31 Dicembre 2008 PRECISAZIONI Con la presente appendice ad effetto dal 01/06/2006 sulla base di quanto previsto dall’ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale sottoscritta in data 18/05/2006, si conviene di apportare le seguenti variazioni. Il primo comma dell’Art. 30 Assistenza integrativa di malattia viene sostituito dal seguente: La Società s’impegna a versare alla Cassa di assistenza un contributo tale da consentire la stipulazione di una polizza che assicuri ai Funzionari il rimborso degli oneri sostenuti per sé e per i componenti del suo nucleo familiare per i quali competano le deduzioni per oneri di famiglia “no tax family area” ex Art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al coniuge o al convivente more uxorio ancorché fiscalmente non a carico per: A) le prestazioni previste dal CCNL aumentate del 10%. B) le spese per visite specialistiche, domiciliari od ambulatoriali (escluse quelle odontoiatriche ed ortodontiche in quanto già previste dal CCNL), le spese per analisi ed esami diagnostici di laboratorio, le spese per trattamenti fisioterapici e di agopuntura, purché detti trattamenti siano prescritti da medici regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, le spese per apparecchi ortopedici. Il punto B) Orario parziale dell’Art. 6 Orario di lavoro viene sostituito dal seguente: a decorrere dal mese di luglio c.a. alla firma del contratto per i lavoratori che effettuano il part time la fascia oraria prevista in entrata va dalle ore 08.00 alle ore 09.30, quella in uscita è la seguente: - part time orizzontale 18,50 ore/settimana (50,00%): - part time orizzontale 25,00 ore/settimana (67,56%): - - lunedì/giovedì dalle 12.30 alle 14.30; venerdì dalle 12.30 alle 14.30; NO intervallo/NO buono pasto; part time orizzontale 28,00 ore/settimana (75,68%) TIPO A): - - lunedì/giovedì dalle 12.00 alle 13.30; venerdì dalle 10.30 alle 12.00; NO intervallo/NO buono pasto; regime orario di 5 ore/settimana al mattino dal lunedì al venerdì e di 3 ore/settimana per un pomeriggio concordato fra l’Impresa ed il/la lavoratore/trice in forma scritta; lunedì/giovedì dalle 12.30 alle 14.30; venerdì dalle 12.30 alle 14.30; il pomeriggio concordato dalle 17.00 alle 19.00; 1 intervallo/1 buono pasto; part time orizzontale 28,00 ore/settimana (75,68%) TIPO B): - regime orario di 5,45 ore/settimana al mattino dal lunedì al giovedì e di 5 ore/settimana il venerdì; lunedì/giovedì dalle 12.30 alle 15.15; venerdì dalle 12.30 alle 15.15; NO intervallo/NO buono pasto. SASA SASA Vita S.p.A. Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE APPENDICE Scadenza 31 Dicembre 2008 PRECISAZIONI Con la presente appendice ad effetto dal 01/06/2006 sulla base di quanto previsto dall’ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale sottoscritta in data 18/05/2006, si conviene di apportare le seguenti variazioni. Il punto D) dell’Art. 24 viene sostituito dal seguente: D) Anticipazioni per sistemazione posizione INPS. L'anticipazione sarà erogata al dipendente, ferme le modalità di concessione previste al punto A) 1., anche per far fronte al pagamento di somme dovute per la sistemazione della propria situazione contributiva INPS (ricongiunzioni, riscatto laurea, ecc.). All’Allegato N. 1 – Accordo e convenzione sul Trattamento Previdenziale viene aggiunto il seguente articolo: ART. 16 Facendo riferimento a quanto stabilito dall’Allegato al CCNL: “Regolamento per l’attuazione del trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 86 del CCNL 18 luglio 2003” per avvalersi delle facoltà di cui al punto 9) valgono le stesse condizioni previste dall’Art. 24 del vigente CIA. SASA SASA Vita S.p.A. Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE APPENDICE Scadenza 31 Dicembre 2008 PRECISAZIONI Con la presente appendice ad effetto dal 01/06/2006 sulla base di quanto previsto dall’ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale sottoscritta in data 18/05/2006, si conviene di apportare le seguenti variazioni. Il quarto comma dell’Art. 15 di cui all’Allegato N. 1 – Accordo e convenzione sul Trattamento Previdenziale viene sostituito dal seguente: • il lavoratore di cui all’art. 7, comma c) “nuovo iscritto”, avente inquadramento pari od inferiore al VI livello potrà versare un contributo, a scelta, non inferiore allo 0,75% aumentabile con multipli di 0,25 e fino al 4,75%; il lavoratore avente inquadramento pari o superiore al VI livello Sezione B) dell’Area Professionale A) (vedi art. 93 del CCNL in vigore) potrà versare un contributo, a scelta, non inferiore allo 0,75% aumentabile con multipli di 0,25 e fino al 7,00%.