1468396188429_ALBANO_Melinda

Transcript

1468396188429_ALBANO_Melinda
Al
Dirigente
dell’Ufficio
Scolastico
Regionale
Palermo-
[email protected]
Al
Dirigente
dell’Ambito
territoriale
Provinciale
di
Agrigento-
[email protected]
All’Ufficio di Segreteria per la conciliazione presso AT di AgrigentoResponsabile del procedimento
[email protected]
All'Ufficio Contenzioso Responsabile del Procedimento c/o AT di Agrigento
[email protected]
e p.c. Sottosegretario Faraone [email protected]
Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del
C.C.N.L. 2007 per rigetto reclamo (silenzio-rifiuto) erronea valutazione
del titolo di precedenza relativo alla domanda di MOBILITA
INTERPROVINCIALE per la provincia di Messina per l’a.s. 2016/2017 e
presentata dalla Insegnante di Scuola Primaria Albano Melinda.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La sottoscritta Albano Melinda nata a Porto Empedocle (AG) il 27/11/1964 e
ivi residente SS.115 Piazza Rosa dei Venti, pal. C n.16, domiciliata ai fini del
p r e s e n t e a t t o a M e s s i n a p r e s s o lo Studio del Dr. Francesco Crisafulli Via
Ghibellina 75 is.218 cell: 3474149072 pec: [email protected] ,
docente con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria ed in servizio
presso l’I.C. “Salvatore Quasimodo” di Agrigento, avendo presentato
domanda di Trasferimento Interprovinciale per l’a.s. 2016/2017, domanda
convalidata da parte dell’Ufficio Territoriale per la provincia di Agrigento
solo ai fini del punteggio così come comunicato con prot. del 20/06/2016, e,
notificato alla scrivente sempre in data 20/06/2016 sul sito del Miur
all’indirizzo di posta istituzionale [email protected] e, avendo
presentato
RECLAMO in data 26/06/2016 per erronea valutazione DEL
RICHIESTO TITOLO DI PRECEDENZA ,
non avendo avuto a tutt’oggi
alcun riscontro al reclamo,
CHIEDE,
l’attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del
C.C.N.L. 29.11.2007, richiamato dal comma 2 e dalla nota 1 dell’art.17 del
C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08/04/2016, tenuto conto delle modifiche
in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per contestazione e
atto di diniego del mancato titolo di precedenza. =
A tale fine devono essere qui considerati e quindi ripetuti tutti i motivi già
fatti valere con la presentazione del reclamo che si devono intendere qui parte
integrante dello stesso procedimento di conciliazione.=
“Il Punto III/2 dell’art. 13 del C.C.N.I. 2016-2017, dispone, infatti, che, spetta
la precedenza per il personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno
per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio
chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le
preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.
Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi
dello stesso comune”.=
In tal senso va qui confermato che il punto III/2 dell’art. 13 del CCNI 20162017 e la sua applicazione deriva unicamente dalla clausola negoziale con la
quale è stata prevista. Quindi le condizioni richieste dallo stesso punto III/2
dell’art. 13 del C.C.N.I. 2016-2017 per sua corretta applicazione vengono
chiaramente indicate:
a) presenza di una grave patologia e necessità conseguente di particolari cure
continuative;=
b) la prima delle preferenze espresse nella domanda di trasferimento deve
riguardare il comune dove esiste un centro di cura specializzato.=
A ben vedere, la clausola negoziale di riferimento non prevede un elenco di
cure specifico ed il riferimento alle cure chemioterapiche e/o radioterapiche è
certamente fuorviante in quanto chi è bisognoso di tali cure “continuative”,
normalmente, non può durante l’effettuazione della terapia recarsi al lavoro e
che certamente, ad esempio, la stessa chemio viene prevista per cicli brevi a
volte ripetuti a distanza di anni o la stessa radioterapia evoluta con sedute a
ciclo unico e che la cui esposizione per il rilascio massiccio di raggi x
sconsiglia proprio per evitare conseguenze
la vicinanza a terzi soggetti
durante il periodo del trattamento. Questo viene precisato per sottolineare
come, nei casi indicati (a titolo esemplificativo), proprio in questi casi, risulti,
alla luce della motivazione in parola, fuor di luogo, poter richiedere il
trasferimento di sede in quanto durante l’effettuazione di tali cure non si può
recare normalmente al lavoro e spesso neanche subito dopo o addirittura in
conseguenza ritornarci più. Quindi a parere di chi scrive, proprio in questi
casi, non può legittimamente richiedersi la precedenza per il trasferimento. A
meno che, non si ritenga che, sia legittimo avvalersi di questa precedenza per
sottoporsi solamente ad un paio di analisi diagnostiche al mese per monitorare
una grave patologia, ma di fatto, in questi casi, non segue nessuna terapia
continuativa e quindi si ribadisce non sarebbe legittimo. Ma cosa si intende
quindi per cure continuative? E quindi per assiduità della terapia? E che per
beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre
apposita certificazione così come dettagliato nella successiva O.M. n.
241/2016 all’art. 4 punto 4) lettera a). Documentazione e Certificazioni:
“per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle
certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e
l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono
essere rilasciate dalle competenti A.S.L.” E quindi si può ben comprendere
che anche sotto il profilo della tempistica tali domande appaiano inconferenti:
Considerati i tempi di presentazione della domanda di trasferimento,
in
questo caso Maggio 2016 con deposito della documentazione medica presso
la scuola di servizio, e, di cui l’insegnante deve già essere in possesso, e
l’inizio dell’anno scolastico Ottobre 2016, chi di fatto secondo la citata O.M.
aveva già in atto l’effettuazione delle cure continuative visto il lasso di tempo
intercorrente di cinque mesi da quando viene proposta la domanda a quando
comincia l’anno scolastico con ogni probabilità le cure in esame sarebbero
già concluse da un pezzo e l’interessato di fatto nel comune dove viene
trasferito non svolgerebbe più nessuna terapia continuativa.=
Orbene, nel caso dell’insegnante Albano è stata prodotta varia certificazione
medica da cui risulta che è affetta da grave patologia invalidante non
riformabile (Sindrome di Brugada con blocco branchia dx in soggetto
iperteso) ed è stata indicata anche la terapia da effettuare e l’istituto di cura
dove poterla effettuare (Centro di Cardiologia del Policlinico Universitario di
Messina).
Inoltre, la stessa insegnante ha espresso un unico ambito
territoriale e come prima preferenza dell’unico ambito, proprio il comune
(quello di Messina) in cui è presente la struttura e presso la quale devono
essere effettuare le cure in parola. =
Le certificazioni, come prevede l’O.M. n. 241/2016 all’art. 4 punto 4)
lettera a), devono essere rilasciate dall’ASL.=
A tal proposito al fine di sgombrare il campo da equivoci in cui si può
incorrere facilmente sulla qualità dell’Ente attestatore genericamente indicato
come “Asl” (VEDI ALL.1) si precisa quanto segue:
Certificati
rilasciati
da
medici
appartenenti
alla
Pubblica
Amministrazione: Sono probabilmente le certificazioni di riscontro più
frequente, segnatamente quelle tese ad attestare il possesso da parte del
richiedente di requisiti psicofisici tali da renderlo idoneo all’esercizio di una
particolare attività. Il rapporto di dipendenza da un Ente pubblico (in linea
generale ASL o Azienda Ospedaliera)
implica per prevalente
giurisprudenza la qualificazione giuridica del medico come pubblico ufficiale;
ne derivano rilevanti conseguenze sotto il profilo della responsabilità penale
in caso di falso in certificato, in quanto la fattispecie rientra nella previsione
dell’art.480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in
certificati o autorizzazioni amministrative), punita ben più severamente
rispetto all’analogo reato commesso dal medico non investito della qualifica
di pubblico ufficiale (art.481 cp: Falsità ideologica in certificati commessa da
persona esercente un servizio di pubblica necessità ).=
Certificati rilasciati da medici in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale. Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta è
richiesta una notevole quantità di certificazioni inerenti lo stato di salute dei
propri assistiti, realizzando una vera e propria prosecuzione amministrativa
dell’atto medico.=
Fra i quali: La certificazione contenente le gravi patologie e le relative
terapie che devono essere effettuate deve essere rilasciata dai medici
dell’ASL. Quindi può essere il medico di famiglia come il medico
specialista dipendente dall’ASL.=
Rimane impregiudicata anche la circostanza che essendo la
struttura indicata quella presente all’interno dell’ Azienda
Policlinico Universitario di Messina struttura diversa dall’Asl
e quindi come tale non facente capo alle competenze dell’Asl
stessa
non
si
comprende
come
quest’ultima
avrebbe
potuto/potrebbe rilasciare una certificazione in tal senso. =
Non in ultimo si ribadisce anche che come attestato nelle certificazioni
prodotte sul territorio di Agrigento non è presente una struttura adeguata dove
l’interessato possa fare ricorso per la propria grave patologia a monitoraggio e
cure continuative.
Pertanto anche alla luce delle considerazioni che precedono la certificazione
prodotta dalla Insegnante Albano sotto il profilo dell’Ente attestatore rispetta
tutti canoni previsti dalla legge applicabile su tutto il Territorio Italiano e
quindi in tutti gli ambiti Amministrativi nel pieno rispetto del principio
della gerarchia delle fonti del diritto stesso.
In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, nella riserva di
produrre ulteriori documentazione all’atto dell’udienza di conciliazione, si
chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate a Messina presso lo Studio
del Dr. Francesco Crisafulli Via Ghibellina 75 is.218 cell. 3474149072, pec:
[email protected]
Messina li, 12/07/2016
Allegati:
1) Tipologie specifiche di certificati medici;
2) Carta d’identita’ asciata dal Comune di Porto
Empedocle il 13 novembre 2014.
FIRMA