comunità` economica europea
Transcript
comunità` economica europea
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
2264/66
7 . 7 . 66
COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA
INFORMAZIONI
LA COMMISSIONE
DIRETTIVE E DECISIONI
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1966
che proroga le decisioni prese in applicazione della decisione del Consiglio
del 4 aprile 1962, che autorizza alcuni Stiti membri a riscuotere tasse di
compensazione all'importazione di alcuni prodotti, risultanti dalla tra
sformazione di prodotti agricoli, da altri Stati membri
(66/394/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,
Visto iil Trattato che istituisce ila Comunità Eco
nomica Europea,
Vista La decisione del Consiglio del 4 aprile
1962 (1), fondata in particolare sull' articolo 235 del
Trattato, relativa alla percezione di una tassa di
compensazione su talune merci multanti dalla tra
sformazione di prodotti agricoli, prorogata e modi
ficata con decisione del Consiglio del 29 marzo
1965 (2), prorogata con decisione del Consiglio idei
15 giugno 1965 (3), prorogata e modificata con de
cisione del 26 ottobre 1965 (4), prorogata nuovamente
con decisione del 28 giugno 1966 (5) ;
Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile
1962 (6), che stabilisce l'elenco delle merci alle quali
può essere applicata la summenzionata decisione ;
Vista ila decisione del 6 novembre 1964 (7), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica federale di Ger
mania, di pane e prodotti simili, dal Regno dei Paesi
Baséi, modificata e prorogata ultimamente con le
(») GU n.
(2) GU n.
(3) GU n.
(4) GU n.
(5) GU n.
(«) GU n.
(7) GU n .
30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
109 del 23. 6. 1965, ,pag. 1866/65.
179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
117 del 29. 6. 1966, pag. 2166/66.
30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
206 dell'I 1 . 12. 1964, pag. 3517/64.
decisioni del 27 ottobre 1965 (8) e del 2 marzo
1966 (9) ;
Vista la decisione del 7 febbraio 1966 (10), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica federale di Ger
mania, di biscotti e cialde, dagli altri Stati membri ;
Vista la decisione del 21 dicembre 1964 (n), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
sulle importazioni nella Repubblica federale di Ger
mania, di caramelle tenere, di caramelle dure, di
confetti e cosi pure di pasta per fondente, d'agili altri
Stati membri, prorogata e modificata ultimamente
con le decisioni del 27 ottobre 1965 (8) e del 2 mar
zo 1966 (12) ;
Vista la decisione de1! 6 novembre 1964 (13), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica francese, di pro
dotti a base di zuccheri senza cacao non contenenti
sostanze alcoliche, dagli altri Stati membri, proro
gata e modificata ultimamente con le decisioni del
27 ottobre 1965 (8) e del 2 marzo 1966 (14) ;
(8) GU n. 193 del 15. 11 . 1965, pag. 2953/65.
(9) GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 845/66.
(10) GU n . 58 del 29. 3. 1966, pag. 847/66.
(") GU n . 7 del 22. 1 . 1965, pag. 65/65.
( 12) GU n . 58 del 29. 3. 1966, pag. 849/66.
(13) GU n. 206 del'll . 12. 1964, pag. 3524/64.
(,4) GU n . 58 del 29. 3. 1966, pag. 852/66.
7 . 7 . 66
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Vista la decisione del 6 novembre 1964 (*), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione nella Repubblica francese di cioc
colato e prodotti a base idi zuccheri e preparati di
2265/66
all'importazione, nel Regno del Belgio, nel Grandu
cato del Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, di
pasta per fondente, dalla Repubblica federale di
Germania ;
cacao o di cioccolato, senza sostanze alcoliche, da
alcuni Stati membri, prorogata e modificata ulti
mamente con le decisioni dell 27 ottobre 1965 (2) e
del 2 marzo 1966 (3) ;
Vista la decisione del 30 novembre 1964 (4), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica francese, di glu
cosio (destrosio) da taluni Stati membri, prorogata
e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ot
tobre 1965 (2) e del 2 marzo 1966 (5) ;
Vista la decisione idei 10 novembre 1964 (6), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica federale di Ger
mania di ' destrine fabbricate con fecola di patate,
cosi pure d'i fecole idi patate solubili o torrefatte, da
taluni Stati membri, prorogata e modificata ultima
mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 (2) e del
1° aprile 1966 (7) ;
Vista la decisione del 10 novembre 1964 (8), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica italiana, di destri
ne fabbricate con fecola di patate, d'i fecole di pa
tate solubili o torrefatte, da taluni Stati membri,
prorogata e modificata ultimamente con le decisioni
Vista la decisione del 18 maggio 1966 (14), che
autorizza ila riscossione di tasse idi compensazione al
l'importazione, nella Repubblica francese, di pro
dotti della biscotteria, da taluni Stati 'membri ;
Considerando che ili
precitate decisioni della
30 giugno 1966 incluso
questa stessa data, della
4 aprile 1962, prorogata
periodo di validità delle
Commissione è .limitato al
a causa della scadenza, a
decisione del Consiglio del
ultimamente con decisione
del 26 ottobre 1965 ;
Considerando che esistono ancora le difficoltà
che hanno motivato tali decisioni della Commis
sione ; che, tenuto conto della proroga della deci
sione precitata del 28 giugno 1966, è opportuno pro
rogare tali decisioni della Commissione fino al
31 ottobre 1966 incluso, senza per questo pregiu
dicare ila loro abrogazione o le modifiche che la
Commissione potrebbe apportare a una qualsiasi
delle sue disposizioni prima di questa data,
HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
del 27 ottobre 1965 (2) o del 27 maggio 1966 (9) ;
Vista la decisione del 21 dicembre 1964 (10), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica francese, di de
strine, amidi e fecale solubili o torrefatte, e cosi pu
re di bozzime e appretti, preparati a base di materie
amidacee, da alcuni Stati membri, prorogata e mo
dificata ultimamente con le decisioni del 27 ottobre
1965 (2) e del 1° aprile 1966 (n) ;
Vista la decisione del 19 aprile 1966 (12), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica italiana, di fette
biscottate e biscotti, da alcuni Stati membri ;
Vista la decisione del 18 maggio 1966 (13), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
(x) GU n. 206 dell' ll . 12. 1964, pag. 3529/64.
(2) GU n. 193 del 15. 11 . 1965, pag. 2953/65.
(3) GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 855/66.
(4) GU n. 207 del 12'. 12. 1964, pag. 3544/64 .
(5) GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 858/66.
(6) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3417/64.
(7) GU n. 80 del 3. 5. 1966, pag. 1209/66.
(8) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3423/64 .
(9) GU n. 100 del 7. 6. 1966, pag. 1595/66.
(10) GU n. 21 deJJ'8. 2. 1965, pag. 348/65.
(») GU n. 80 del 3. 5. 1966, pag. 1220/66.
(12) GU n. 81 del 5. 5. 1966, pag. 1233/66.
(13) GU n. 107 del 16. 6. 1966, pag. 1913/66,
Sono prorogate fino al 31 ottobre 1966 incluso :
— la decisione del 6 novembre 1964, che auto
rizza la riscossione di tasse di compensazione all'im
portazione, nella Repubblica federale di Germania,
di pane e prodotti simili, dal Regno dei Paesi Bassi,
prorogata e modificata ultimamente con le decisioni
del 27 ottobre 1965 e del 2 marzo 1966 ;
— la decisione del 7 febbraio 1966, che auto
rizza la riscossione di tasse di compensazione al
l'importazione, nella Repubblica federale di Ger
mania, di biscotti e cialde, da alcuni Stati membri ;
— la decisione del 21 dicembre 1964, che au
torizza la riscossione di tasse di compensazione sul
le importazioni nella Repubblica federale di Ger
mania di caramelle tenere, . di caramelle dure, di
confetti e cosi pure di pasta per fondente, dagli
altri Stati membri, prorogata e modificata ultima
mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del
2 marzo 1966 ;
— la decisione del 6 novembre 1964, che au
torizza la riscossione di tasse di compensazione .al
l'importazione, nella Repubblica francese, di pro
dotti a base idi zuccheri senza cacao non contenenti
sostanze alcoliche, dagli altri Stati membri , proro
( u ) GU n . 107 dei 16 . 6. 1966, pag. 1917/ 66 .
2266/66
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
gata e modificata ultimamente con le decisioni del
27 ottobre 1965 e del 2 marzo 1966 ;
— la decisione del 6 novembre 1964, che auto
rizza ila riscossione idi tasse di compensazione al
l'importazione nella Repubblica francese di ciocco
lato e prodotti a base di zuccheri e preparati di ca
cao o di cioccolato, senza sostanze alcoliche, da al
cuni Stati membri, prorogata e modificata ultima
mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del
2 marzo 1966 ;
— la decisione del 30 novembre 1964, che au
torizza la riscossione di tasse ' di compensazione al
l'importazione, nella Repubblica francese, di glu
cosio ( destrosio) da taluni Stati membri, prorogata
e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ot
tobre 1965 e del 2 marzo 1966 ;
7. 7. 66
— la decisione del 21 dicembre 1964, che au
torizza La riscossione idi tasse di compensazione al
l'importazione nella Repubblica francese, di de
strine,
amidi e fecole 'solubili o torrefatte, e cosi
pure di bozzime e appretti, preparati a base di
materie amidacee, da alcuni Stati membri, proro
gata e modificata ultimamente con le decisioni del
27 ottobre 1965 e del 1° aprile 1966 ;
— la decisione del 19 aprile 1966 , che autorizza
la riscossione di tasse di compensazione alil'importa
zione, nella Repubblica italiana, idi . fette biscottate
e di biscotti, da taluni Stati membri ;
— la decisione del 18 maggio 1966, che auto
rizza la riscossione di tasse di compensazione al
l'importazione , nel Regno del Belgio, nel Grandu
cato idei Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi,
di pasta per fondente, dalla Repubblica federale di
Germania ;
— la decisione del 10 novembre 1964, che au
torizza la riscossione di tasse idi compensazione al
l'importazione, nella Repubblica federale idi Ger
mania di destrine fabbricate con feoola idi patate,
cosi pure . di fecole dà patate solubili o torrefatte, da
taluni Stati membri, prorogata e modificata ultima
— la decisione del 18 maggio 1966, che autoriz
za la riscossione di tasse di compensazione all'im
portazione, nella Repubblica francese, di prodotti
della biscotteria, da alcuni Stati membri.
Articolo 2
mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del
1° aprile 1966 ;
La presente decisione è destinata a tutti gli Stati
membri .
— la decisione del 10 novembre 1964, che au
torizza la riscossione di tasse di compensazione al
l'importazione, nella Repubblica italiana, idi destrine
fabbricate con fecola di patate, di fecale di patate
solubili o torrefatte, da taluoi Stati membri, proro
gata e modificata ultimamente con le decisioni del
27 ottobre 1965 e del 27 maggio 1966 ;
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1966 .
Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN