art. 18/3 del CCNL comparto Scuol

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art. 18/3 del CCNL comparto Scuol
Aspettativa non retribuita per altra esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova (art. 18/3 del
CCNL comparto Scuola)
1. RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATIVI
L’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova è espressamente prevista dal CCNL
comparto Scuola che all’art. 18/3 recita:
“Il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per
realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.
2. DESTINATARI
Ai sensi dell’art. 18/3 del CCNL comparto Scuola l’aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa
attività lavorativa o per superare un periodo di prova è attribuita a domanda dal dirigente scolastico al
personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato (non è necessario aver superato il
periodo di prova).
Sono equiparati ai dipendenti di ruolo e hanno diritto a richiedere l’aspettativa per realizzare l’esperienza di
una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova di cui all’art. 18/3 gli insegnanti di
religione cattolica (IRC) incaricati stabilizzati, cioè coloro che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio,
hanno il posto orario completo (anche con l’unione di più spezzoni) e almeno quattro anni di
insegnamento.
Rientrano altresì in questa categoria gli insegnanti di religione cattolica (IRC) della scuola di infanzia e
primaria con una nomina di almeno 12 ore e che abbiano maturato il quadriennio di insegnamento (C.M. n.
77/1990).
È escluso dai beneficiari tutto il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato (non
importa la scadenza del contratto).
3. COSA DEVE FARE IL DIPENDENTE
Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili)
richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico
contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della
stessa.
La richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova.
Nell’istanza il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere
collocato in aspettativa:

se l’esperienza lavorativa è presso un Ente pubblico, basterà un’autocertificazione a supporto della
richiesta;

se l’esperienza lavorativa è presso un soggetto privato, è bene che il dipendente esibisca una
certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa.
4. PER QUALI MOTIVI È POSSIBILE RICHIEDERE L’ASPETTATIVA
L’attuale norma ha modificato in parte l’art. 18/3 rispetto al precedente CCNL (2003), omettendo le parole
“nell’ambito di altro comparto della P.A.”.
Pertanto, la nuova norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro presso
altra amministrazione pubblica o ente pubblico o presso soggetti privati.
Per quanto riguarda l’“altra amministrazione pubblica o ente pubblico” si precisa che questi devono essere
al di fuori dal comparto Scuola.
Per quanto riguarda invece l’“altro lavoro” presso soggetti privati, non vi è nessun particolare vincolo (in
questo caso, per esempio, l’aspettativa può essere utilizzata anche per insegnare nelle scuole non statali).

Non bisogna confondere l’art. 18/3 con gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola
Gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola affermano che il personale docente e ATA può accettare,
nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno,
mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. E che l’accettazione
dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale
assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Come si evince dall’art. citato, la possibilità di accettare una supplenza è espressamente prevista dal
Contratto Scuola per cui l’unico riferimento possibile è lo stesso art. 36 (personale docente) o 59 (personale
ATA).
Non è possibile emettere dei decreti in riferimento all’art. 18, comma 3.
Tale ultimo articolo afferma, come finora specificato, che il dipendente è collocato in aspettativa, a
domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa
o per superare un periodo di prova.
Pertanto, il personale docente o ATA che vuole accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a
tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per
tre anni, la titolarità della sede, lo potrà fare solo in virtù degli artt. 36 o 59 citati.

Nota della Ragioneria Provinciale del Tesoro di Reggio Emilia (6/12/2012)
“Pervengono alla scrivente Ragioneria parecchi decreti di collaboratori scolastici di ruolo che chiedono
aspettativa ai sensi art. 18 c. 3 C.C.N.L. 29.11.2007 per accettare incarichi con contratti art. 40 su posti
disponibili di assistente amministrativo.
Premesso che per tale specifica fattispecie esiste l’art. 59 del medesimo CCNL che permette all’interno dello
stesso comparto di accettare incarichi per la stessa motivazione, si ritiene quanto meno inopportuno il
ricorso all’aspettativa per famiglia prevista dal comma 3 dell’art.18 in quanto la medesima è preordinata
alla realizzazione di una diversa attività lavorativa (privata o pubblica in diverso comparto).
Si fa pertanto presente che la scrivente Ragioneria non potrà far altro che formalizzare nei casi in esame
osservazione impeditiva alla registrazione, supportata e suffragata anche dall’interpretazione fornita
dall’ARAN con orientamento applicativo del 14 dicembre 2011.”

Orientamento applicativo ARAN
Cosa significano le locuzioni “per un anno scolastico” e “diversa attività lavorativa” espresse all’art. 18,
comma 3, del CCNL del 29.11.2007 ?
E’ possibile reiterare il periodo di aspettativa di cui al terzo comma dell’art. 18 così come prevedono gli
artt. 36 e 59 dello stesso contratto?
“L’art. 18, comma 3 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola prevede la concessione di un periodo di
aspettativa per un tempo corrispondente ad un anno scolastico al dipendente della scuola a tempo
indeterminato che volesse realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o superare un periodo di
prova Tale esperienza può essere effettuata in qualsiasi ambito lavorativo, pubblico o privato.
Gli artt. 36 e 59 del su citato contratto, invece, disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di
accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non
inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo
di anni tre.
Ne consegue che diversa è la species del genus aspettativa di riferimento dei due articoli, e che solo per l’art.
18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico.”
5. CASI PARTICOLARI
L’art. 45 commi 9 e 10 del CCNL comparto Scuola prevede per il solo personale ATA:
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il periodo di
prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della
prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore
di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza
retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
Tali commi sono specifici per il personale ATA e non sono previsti per quello docente.
Il personale ATA, quindi, in base ai comma 9 e 10 sopra citati dispone di un’aspettativa senza retribuzione
che non ha un periodo di tempo predefinito.
Ai sensi del comma 9 il dipendente può fruire di un’aspettativa durante il periodo di prova nella scuola
statale e nello stesso tempo “conservare”, senza retribuzione, il posto di cui era titolare nella stessa o altra
Amministrazione. Al termine del periodo di prova nella scuola, il dipendente potrà decidere, sia in caso di
esito favorevole che sfavorevole della prova, di rimanere in servizio oppure di ritornare
nell’Amministrazione di provenienza.
Ai sensi del comma 10, invece, il dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso
un’Amministrazione del comparto, ha la possibilità, senza limitazioni di tempo (l’art. 18/3 ricordiamo invece
che stabilisce la limitazione di “un anno scolastico”) e senza retribuzione, di assumere servizio presso
l’Amministrazione o ente di altro comparto a seguito di superamento di concorso per la durata del periodo
di prova.
6. COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE
L’aspettativa di cui all’art. 18/3 per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare
un periodo di prova spetta di diritto al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo
indeterminato e non è subordinata alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze
dell’amministrazione”.
La norma, infatti, prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non
lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio.
Pertanto, il dirigente si deve limitare ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo
alcuna discrezionalità, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e
delle condizioni prescritti dalla norma (autocertificazione o certificazione a giustificazione della richiesta).
Nel momento in cui il dirigente concede l’aspettativa tale provvedimento assume la veste di decreto e deve
essere trasmesso, unitamente all’istanza in carta semplice prodotta dal dipendente e alla documentazione
eventualmente presentata, alla Ragioneria provinciale dello Stato per il visto. L’aspettativa infatti non è
retribuita e di conseguenza incide sul trattamento economico.
Il decreto sarà numerato progressivamente ed annotato nell’apposito registro dei decreti.
Per il personale in regime di part time (verticale/orizzontale) il periodo di aspettativa non va in alcun modo
ridotto, ma può essere concesso con le medesime modalità e regole con cui si concede per il personale a
tempo pieno.
Pertanto l’aspettativa, una volta concessa, copre l’intero periodo richiesto.
Il dipendente sarà assente continuativamente per tutto il periodo coperto dall’aspettativa richiesta e
concessa dalla scuola.
7. POSSIBILITÀ DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

Personale docente

Se l’aspettativa è concessa prima del 31/12 e determina l’assenza di un docente per tutto l’anno
scolastico: Trattandosi di un posto di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al
termine dell’anno scolastico, la supplenza va conferita dall’Ufficio Scolastico Territoriale (ex
Provveditorato) utilizzando le cosiddette “graduatorie ad esaurimento”. Qualora esse siano
esaurite, la supplenza va conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto ai
sensi dell’art. 1 del D.M. 131/2007. La supplenza in entrambi i casi dura fino al 30/6.

Se l’aspettativa è concessa dopo il 31/12 e determina l’assenza di un docente per tutto l’anno
scolastico: La supplenza va conferita direttamente fino al termine delle lezioni utilizzando le
graduatorie di istituto. Infatti, a norma degli artt. 1 e 7 del D.M. 131/2007 tutti i posti che si
rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre, vanno coperti con supplenze
temporanee da parte del dirigente scolastico utilizzando le graduatorie d’istituto. La supplenza dura
sino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale).

Personale ATA
Il D.M. 430/2000, che regolamenta il conferimento delle supplenze al personale ATA, all’art. 1 dispone
che le supplenze annuali sono quelle per la copertura di posti vacanti e disponibili fino al 31 dicembre, e
le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono quelle per la copertura di posti
non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre.
Il successivo comma 6 prevede che il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti
di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall’interessato, che hanno effetti
esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato
dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche, cioè il 30 giugno.
L’art. 2 prevede che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei
cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei
concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di
esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all’articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici le graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli, o in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie
provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze.
Mentre l’art. 6 riguarda le supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto e prevede:
1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di
circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti
resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al
conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, e per il
tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.
3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al
conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di
viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
4. Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo,
assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la
conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare
lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata,
prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di
servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.
5. In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio
profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.
Pertanto, per la sostituzione del personale ATA che richiede l’aspettativa per altra esperienza lavorativa o
per superare un periodo di prova, anche in riferimento all’art. 45 commi 9 e 10 del CCNL comparto Scuola,
si applicano gli stessi criteri del personale docente, a seconda se il posto si libera prima o dopo il 31/12.
Ricordiamo che se l’aspettativa è fruita da un titolare in part time al 50%, con il supplente dovrà essere
stipulato un contratto di 18/36 ore settimanali (se ATA) o di 9 ore (se docente) la cui durata coincide con
quella dell’aspettativa concessa al titolare.
8. MODALITÀ E CRITERI DI FRUIZIONE
L’art. 18/3 del CCNL comparto Scuola offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di
lavoro con un’altra amministrazione pubblica o ente pubblico diverse dalle Istituzioni Scolastiche (non è
infatti possibile svolgere un’attività che sia in “conflitto di interessi” con quella prestata presso
l’Amministrazione di appartenenza) o soggetto privato (su questo aspetto non ci sono vincoli).
L’aspettativa può avere anche durata inferiore all’anno scolastico tenendo presente che la norma fa
riferimento esclusivo ad “un anno scolastico” da intendere ad un determinato anno scolastico e non ad un
periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno.
Pertanto, se un dipendente chiede l’aspettativa in questione per l’anno scolastico 2013/2014 limitata ad un
numero di mesi (es. la richiesta è a novembre e non a partire dal 1° settembre), non potrà essere accolta
una nuova richiesta di proroga per l’anno scolastico successivo.
Il periodo di aspettativa non potrà quindi essere prorogato, risultando l’anno scolastico il periodo massimo
di durata.
In mancanza di una circolare o sentenza interpretativa sul punto, si ritiene inoltre che la dicitura “per un
anno scolastico” è da intendere che il dipendente può fruire dell’aspettativa una volta sola nell’arco della
vita lavorativa.
9. INTERRUZIONE DELL’ASPETTATIVA
L’aspettativa potrebbe essere interrotta prima della scadenza del periodo richiesto nel momento in cui
vengono meno i motivi che l’hanno originata (termine dell’attività lavorativa o del periodo di prova).
Il dirigente nel momento in cui riceve la richiesta del dipendente contenente valide motivazioni e le ritenga
tali, può accettarla, con la precisazione che non potrà però essere modificata la situazione del supplente a
suo tempo nominato in sostituzione del titolare assente.
Giova infatti ricordare come la clausola del “rientro anticipato del titolare” ai fini di un’eventuale revoca
della supplenza era espressamente prevista dal CCNL/1995, mentre analoga previsione non è stata
riportata nei successivi CCNL del 2003 e del 2007 (quest’ultimo ancora in vigore).
Dello stesso parere è L’ARAN che alla domanda Il contratto stipulato con il supplente si risolve nel caso di
rientro anticipato del titolare? risponde:
“Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione
del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è
stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”
Oggi l’unico art. di riferimento è il 25 comma 4 del CCNL/2007 il quale prevede che nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, siano, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
Il comma 5 dello stesso articolo per il personale docente indica che “Il contratto individuale specifica le
cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla
disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura
di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
Pertanto, l’unica ipotesi di risoluzione del rapporto è l’annullamento della procedura che ha dato titolo
all’attribuzione del contratto.
Nel momento in cui il dirigente accetterà il rientro anticipato del titolare questi potrà essere a disposizione
della scuola per il suo orario di servizio, mentre il dipendente supplente continuerà a svolgere normalmente
la sua attività fino alla naturale scadenza del contratto.
10. EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI
Durante l’aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione.
Il tempo trascorso in aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione
di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e
previdenza nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse.
Cessato dalla posizione di aspettativa il dipendente prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta,
detratto il tempo passato in tale posizione.
Tale periodo può essere valutato ai fini della pensione previa regolarizzazione contributiva da parte
dell’interessato.
Il riscatto dei predetti periodi può essere richiesto nella misura massima di tre anni.
Si veda D.Lgs. 30/4/1997, n. 184 (artt. 5 e seguenti); circolare INPDAP n. 23/1998 e n. 6/2008; art. 5 D.Lgs.
n. 564/1996 (i periodi sono riscattabili, nella misura massima di 3 anni, purché successivi al 31/12/1996). 1
Nota bene
Dal momento che l’aspettativa, una volta concessa, comporta solo il diritto alla conservazione del posto,
senza retribuzione e con l’interruzione dell’anzianità di servizio, si precisa che tale periodo non è utile ai fini
del compimento del periodo di prova o dell’anno di formazione (docenti neo immessi in ruolo o che hanno
ottenuto il passaggio di ruolo) nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio specifico
nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione del personale soprannumerario.
A tal proposito si ricorda che qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa di cui all’art. 18 del
CCNL comparto Scuola, il punteggio per i servizi di ruolo e di pre ruolo sarà attribuito per intero, a
condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180
giorni.
11. CUMULABILITÀ CON ALTRI PERMESSI E/O ASPETTATIVE
Nessuna normativa prevede che il dipendente già collocato in altra aspettativa (motivi di famiglia, personali
o di studio; per anno sabbatico ecc.) debba necessariamente rientrare in servizio per poter poi usufruire
dell’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova.
Pertanto, il dipendente già collocato in congedo per altra aspettativa (motivi di famiglia, personali o di
studio; per anno sabbatico, dottorato di ricerca ecc), può richiedere l’aspettativa per motivi di lavoro o per
superare un periodo di prova secondo le modalità e per la durata finora descritte senza obbligo di rientrare
in servizio. Lo stesso discorso vale per il dipendente già collocato in aspettativa per motivi di lavoro o per
superare un periodo di prova che vuole chiedere altra tipologia di aspettativa.
Inoltre l’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova non si conteggia nei “due anni e
mezzo in un quinquennio” dell’”aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio” e quindi, anche una
volta terminato il periodo dell’aspettativa per motivi di famiglia di cui all’art. 18/1 del CCNL comparto
Scuola, il dipendente può fruire dell’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova (art.
18/3 dello stesso Contratto).
1 Il D.Lgvo n. 184 del 30/04/1987 entrato in vigore il 12/07/1987, ha introdotto all’art. 5 anche per i
dipendenti pubblici la possibilità di proseguire volontariamente il versamento dei contributi in caso di
interruzione o cessazione del rapporto di lavoro. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa
qualora l’interessato possa far valere: – 5 anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca ovvero 3 anni
di contributi effettivi nel quinquennio precedente la domanda; – 1 anno di contributi nel quinquennio
precedente la domanda per coloro che svolgono dal 31/12/1996 in poi un lavoro a tempo parziale;- 1 anno
di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono una attività di lavoro
dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31/12/1996 e non
coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. La circolare n. 11 del 17/05/2008 dell’Inps gestione Ex
Inpdap, precisa al punto 1: “con la presente, si chiarisce che la facoltà di proseguire volontariamente il
versamento contributivo è ammessa non solo per raggiungere il diritto alla pensione ma anche per
incrementarne la misura.” Pertanto l’anno di aspettativa così valutato è valido sia al raggiungimento
del requisito pensionistico che alla misura della pensione. Si ricorda, che come previsto dalla Circolare
Inps n. 12 del 25/01/2013, dal 4/04/2013 la modalità di trasmissione dell’istanza di prosecuzione
volontaria (e non solo) avviene via: – Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite
PIN attraverso il portale dell’Istituto; – Contact Center Integrato – n. 803164; – Patronati.