Circolare N.86 del 8 Giugno 2011 Contributi volontari 2011. La

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Circolare N.86 del 8 Giugno 2011 Contributi volontari 2011. La
Circolare N.86 del 8 Giugno 2011
Contributi volontari 2011. La prima scadenza è al 30 giugno
Contributi volontari 2011:
la prima scadenza è al 30 giugno
Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che, il 30.06.2011 scadrà il termine per il
versamento dei contributi volontari per l’anno in corso e precisamente per quelli relativi al
primo trimestre coinvolgente i mesi di gennaio-marzo (per il II° trimestre ovvero aprile-giugno
il termine è al 30.09.2011; per il III° trimestre ovvero luglio-settembre il termine è al 31.12.2011; per
il IV° trimestre ovvero ottobre-dicembre il termine è al 31.03.2012). Ciò detto, informiamo, però che
quest’anno versare i contributi volontari sarà più oneroso, per effetto dell’aumento
dell’1,60% delle retribuzioni medie settimanali sulle quali vengono calcolati, così come
comunicato dall’Istat.
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Cosa sono i versamenti volontari
I versamenti volontari sono uno speciale tipo di contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, che
hanno lo scopo di consentire ai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa:
 di raggiungere il diritto alla prestazione pensionistica o
 di incrementare il numero dei contributi versati e l’importo della futura pensione, se sono già
stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti. Perciò i soggetti interessati a versare i contributi
volontari sono i soggetti che non hanno più un lavoro ovvero i disoccupati.
Ciò detto, i versamenti volontari servono per coprire i periodi durante i quali il lavoratore:
 non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella
parasubordinata);
 ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
 ha stipulato un contratto part–time (verticale, orizzontale o ciclico).
OSSERVA
Per i lavoratori part-time l'autorizzazione, con i requisiti ridotti, può essere concessa solo
durante il rapporto di lavoro e non dopo la cessazione dello stesso. I contributi volontari sono
utili per:
1) il perfezionamento del diritto;
2) per la determinazione della misura di tutte le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità,
assegno ordinario di invalidità e inabilità) e indirette (superstiti e reversibilità).
L’autorizzazione per i versamenti dei contributi volontari
Per effettuare i versamenti volontari occorre ottenere l’autorizzazione dall’Inps, il cui rilascio è
subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato
origine all’obbligo assicurativo. Tuttavia vi sono delle eccezioni alla suesposta condizione atteso
che l’autorizzazione ai versamenti volontari, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro
(subordinato o autonomo) non è cessato nei seguenti casi:
 sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla
interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… );
 sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o
disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e
documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero,
interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) in
alternativa alla possibilità di riscatto;
 attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuata a copertura od ad integrazione
dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
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 integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con
iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso
dell’anno;
 i lavoratori iscritti alla gestione separata (i lavoratori subordinati, come co.co.co, i lavoratori a
progetto).
OSSERVA
L’autorizzazione concessa non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti,
possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova
domanda.
L’assicurato, già autorizzato alla prosecuzione volontaria, nel caso riprenda l’attività lavorativa
può richiedere, entro 180 giorni dalla data di cessazione di quest’ultima, la rideterminazione del
contributo in relazione alle retribuzioni o ai redditi percepiti a seguito della nuova attività.
I contribuiti volontari, versati per se e per i familiari a carico, possono essere indicati tra gli
“oneri deducibili” in sede di dichiarazione dei redditi (modello UNICO ovvero mod. 730) con
riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l’imposta dovuta ai fini
fiscali.
Chi può essere autorizzato e le condizioni
Possono essere autorizzati ovvero versare la volontaria:
 i lavoratori dipendenti e autonomi, purché non iscritti all’Inps o ad altre forme di previdenza;
 i lavoratori parasubordinati, purché non iscritti alla gestione separata o ad altre forme di
previdenza obbligatoria;
 i liberi professionisti, purché non iscritti all’apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di
previdenza obbligatoria;
 i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.)
purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
 i titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta (ai superstiti o
reversibilità).
Soggetti esclusi
Non possono effettuare versamenti volontari i titolari di pensione diretta a carico dell’Inps o
di altre forme di previdenza obbligatorie (Stato, Cpdel, Inpdai) o delle Casse di previdenza dei liberi
professionisti.
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Le deroghe
Possono continuare ad effettuare il versamento dei contributi volontari:
 i lavoratori e i pensionati iscritti a forme di previdenza diverse dall’Inps autorizzati
anteriormente al 1° luglio 1972;
 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni autorizzati nell’assicurazione generale obbligatoria con
decorrenza anteriore al 19 febbraio 1983;
 gli artigiani e i commercianti autorizzati nell’assicurazione generale obbligatoria con decorrenza
anteriore al 1° marzo 1983;
 i liberi professionisti autorizzati nell’assicurazione generale obbligatoria con decorrenza
anteriore al 19 febbraio 1983.
I requisiti assicurativi
Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere
uno dei seguenti requisiti:
 almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili)
indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
 almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della
domanda.
OSSERVA
I requisiti richiesti per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere
perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la
contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.
I requisiti assicurativi: domande presentate dal 01.01.2011
Per ottenere l'autorizzazione, relativamente alle domande presentate dal 01.01.2011, devono essere
accreditati, almeno 5 anni di contribuzione:
 per i lavoratori dipendenti e domestici 260 contributi settimanali; per i lavoratori autonomi 60
contributi mensili; per i lavoratori agricoli uomini 465 contributi giornalieri; per i lavoratori agricoli
donne 310 contributi giornalieri, anche se non continuativi, in tutta la vita assicurativa;
oppure in alternativa, almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la data di
presentazione della domanda:
 per i lavoratori dipendenti e domestici: 156 contributi settimanali;
 per i lavoratori autonomi: 36 contributi mensili;
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 per i lavoratori agricoli uomini: 279 contributi giornalieri;
 per i lavoratori agricoli donne: 186 contributi giornalieri;
 per i lavoratori occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono annualmente in determinati
periodi di durata inferiore a 6 mesi: 65 contributi settimanali.
I requisiti assicurativi: domande dal 12.07.1997 al 31.12.2000
L'autorizzazione può essere concessa, nel caso di domande presentate da 12.07.1997 al 31.12.2000,
se risultano accreditati almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la data di
presentazione della domanda.
OSSERVA
Ai fini del perfezionamento dei requisiti è possibile cumulare la contribuzione
accreditata per periodi di attività lavorativa dipendente e autonoma.
I lavoratori a tempo parziale e i lavoratori stagionali, possono ottenere l'autorizzazione con
almeno 1 anno di contribuzione nel quinquennio antecedente la data di presentazione della
domanda.
Non è consentito il cumulo per i lavoratori part-time.
La contribuzione
Sono utili, per perfezionare i requisiti richiesti, i contributi accreditati per:
 lavoro dipendente, anche se non effettivamente versati ma dovuti nei limiti della prescrizione;
 lavoro autonomo (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti);
 riscatto;
 ricongiunzione;
 cassa integrazione guadagni straordinaria e per assistenza antitubercolare (contributi
figurativi);
 contributi ad integrazione volontaria dei contributi obbligatori agricoli.
OSSERVA
Per i lavoratori iscritti a forme assicurative estere in Paesi convenzionati è consentita la
totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all'estero a condizione che risulti versato almeno 1
contributo in Italia. Il contributo versato in Italia non è necessario per SVEZIA E
LIECHTEINSTEIN.
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Periodi neutri
I periodi neutri sono i periodi che non vengono considerati per la determinazione del quinquennio e
consentono quindi di retrodatare, per uno stesso numero di settimane, la data di inizio del
quinquennio stesso e precisamente: servizio militare; gravidanza e puerperio; malattia e infortunio,
sia quelli accreditati nei limiti massimi previsti, sia i periodi non accreditabili perché eccedenti tali
limiti; disoccupazione indennizzata; lavoro dipendente o autonomo prestato all’estero in Paesi non
convenzionati; godimento della pensione di invalidità sospesa per superamento dei limiti di reddito o
revocata per cessazione del diritto.
La domanda
La domanda deve essere presentata, direttamente o tramite Ente di Patronato, all’Inps, compilando
l’apposito modello 0.10/M/02 (per scaricare il modello cliccare qui) e allegando la documentazione
richiesta. Alla domanda i lavoratori:
 dipendenti, con la mensilizzazione dei flussi retributivi (e_mens) non sono tenuti alla
presentazione né del modello CUD né di alcun modello sostitutivo (mod. 01/M sost.);
 autonomi, possono presentare domanda di cancellazione degli elenchi di categoria;
 i collaboratori domestici, devono produrre le attestazioni degli ultimi versamenti effettuati dal
datore di lavoro fino alla cessazione dell’attività;
 i lavoratori parasubordinati con la mensilizzazione dei flussi retributivi (e_mens) vengono
equiparati ai lavoratori dipendenti.
Con la compilazione del modello, l’assicurato può comunicare, in modo semplice, in quale delle
gestioni assicurative in cui è stato iscritto intende effettuare la prosecuzione volontaria e può
fornire tutte le informazioni necessarie per un tempestivo rilascio dell’autorizzazione.
OSSERVA
Coloro che risiedono all’estero in Paesi non convenzionati devono presentare la domanda alla
sede Inps dove è stata versata l’ultima contribuzione direttamente o tramite l’autorità consolare.
Coloro che risiedono all’estero in Paesi convenzionati devono presentare la domanda
all’organismo assicuratore del Paese estero di residenza in modo che la domanda giunga alla sede
Inps già corredata dal prospetto dei periodi assicurativi svolti all’estero.
La decorrenza
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L’autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la
generalità dei lavoratori. Per gli artigiani e i commercianti la decorrenza è stabilità dal primo giorno
del mese di presentazione della domanda.
OSSERVA
L'autorizzazione
può essere
concessa
con
decorrenza
compresa
nel
semestre
antecedente la data di presentazione della domanda, a condizione che nel periodo non sia
stata versata alcuna contribuzione.
Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa
dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata dal primo giorno del sabato successivo ovvero
del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato o alla cancellazione dagli
elenchi dei lavoratori autonomi.
I termini di pagamento
I contributi volontari devono essere versati entro il trimestre solare successivo a quello di
riferimento. Le scadenze sono pertanto:
 30.06 per il I° trimestre (gennaio-marzo);
 30.09 per il II° trimestre (aprile-giugno);
 31.12 per il III° trimestre (luglio-settembre);
 31.03 dell’anno successivo per il IV° semestre (ottobre-dicembre).
Qualora il versamento:
 sia stato effettuato in ritardo, viene annullato e rimborsato oppure, su richiesta, attribuito al
trimestre precedente il versamento;
 sia inferiore a quello dovuto, viene ridotto il numero delle settimane coperte da contributi;
 sia superiore a quello dovuto, l'eccedenza viene automaticamente rimborsata dall'Inps
all'interessato.
L’autorizzazione concessa, come sopra già esposto, non decade mai, pertanto, i versamenti
volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover
presentare una nuova domanda.
I termini per i versamenti volontari sono perentori e il loro mancato rispetto determina:
 l’annullamento dei contributi versati;
 il rimborso di quanto versato, senza alcuna maggiorazione per interessi legali.
Peraltro, se il versamento viene eseguito:
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 in ritardo, l’importo versato può essere imputato, su espressa richiesta dell’assicurato, al trimestre
precedente a quello in cui il versamento è stato effettuato;
 in misura inferiore all’importo dovuto per coprire l’intero trimestre, le settimane accreditate
verranno ridotte proporzionalmente in relazione a quanto effettivamente versato;
 in misura superiore a quello dovuto, l'eccedenza verrà automaticamente rimborsata dall'Inps
all'assicurato.
Il versamento dei contributi volontari può essere sospeso all'atto della presentazione della domanda di
pensione, in attesa che la stessa venga definita dalla sede Inps. Se la domanda di pensione viene
respinta, l'assicurato già in possesso di autorizzazione alla prosecuzione volontaria:
 sarà autorizzato, con apposito bollettino di c/c postale, a versare i contributi sospesi e per i quali
risultano scaduti i normali termini di versamento solo per il periodo compreso tra la data di
presentazione della domanda di pensione e il trimestre precedente la data del provvedimento di
reiezione;
 potrà riprendere i versamenti alle normali scadenze per i periodi il cui termine non è scaduto
alla data di ricezione del provvedimento di reiezione.
Come si paga
I contributi volontari si versano utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale sui
quali è già indicato l’importo e che vengono inviati dall’Inps:
 unitamente al provvedimento di accoglimento della domanda per versare glia arretrati;
 all’inizio di ogni anno per effettuare i versamenti entro le scadenza previste.
È consentito il pagamento anche in “via telematica” tramite il sito www.inps.it.
Le novità per il 2011
Come anticipato in premessa nel 2011 versare i contributi volontari sarà più oneroso, per effetto
dell'aumento dell’1,6% delle retribuzioni medie settimanali sulle quali vengono calcolati. Le retribuzioni di riferimento, infatti, sono annualmente rivalutate sulla base della variazione degli indici dei prezzi
al consumo, rilevati dall'Istat. Più precisamente:
 per i lavoratori dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria dopo il 12 luglio 1997, il
contributo volontario è calcolato sulla retribuzione media imponibile dei 12 mesi precedenti la
domanda. L'importo da pagare si ottiene applicando alla retribuzione settimanale le seguenti
aliquote:
 27,87% per i lavoratori autorizzati entro il 31.12.1995;
 31,87% per gli autorizzati successivamente (dal 01.01.1996 in poi). Quest’ultima quota è
destinata a salire gradualmente sino a che raggiungerà l’aliquota obbligatoria del 33%.
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Sulla quota di retribuzione eccedente i 43.042,00 euro, per il 2011, l'aliquota applicata è
incrementata dell'l%. La retribuzione settimanale sulla quale è calcolato il versamento volontario
non può essere inferiore al minimale previsto per la piena copertura contributiva (187,34 euro per
il 2011). L'importo minimo del contributo volontario per una settimana risulta, pertanto, pari a:
 52,21 euro per gli autorizzati entro il 31/12/1995 (ovvero 2.715 euro annui);
 59,70 euro per gli autorizzati dopo (ovvero 3.104,67 annui);
 per artigiani e commercianti i contributi volontari sono calcolati invece sulla base di 8 classi di
contribuzione stabilite in base alla media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni. I contributi
volontari sono incompatibili con la pensione diretta, l'indennità di disoccupazione e di mobilità e
con qualsiasi attività lavorativa di tipo dipendente e autonomo (compresa l'iscrizione alla Gestione
separata e alle Casse dei liberi professionisti).
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente
anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni esercenti attività di
artigiano: 20,00 %;
 titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni esercenti attività di
commerciante: 20,09 %;

collaboratori di età non superiore ai 21 anni esercenti attività di artigiano: 17,00 %;

collaboratori di età non superiore ai 21 anni esercenti attività di commerciante: 17,09%.
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le
tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2011.
Per gli artigiani si applica la contribuzione che segue:
 fino € 14.552: la contribuzione mensile è pari a 242,53 o 206,15 qualora il collaboratore
abbia meno di 21 anni;

da € 14.553 a € 19.300: la contribuzione mensile è pari a 282,12 o 239,80 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;
 da € 19.301 a € 24.048: la contribuzione mensile è pari a 361,25 o 307,06 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;
 da € 24.049 a € 28.796: la contribuzione mensile è pari a 440,38 o 374,33 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;
 da € 28.797 a € 33.544: la contribuzione mensile è pari a 519,52 o 441,59 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;
 da € 33.545 a € 38.292: la contribuzione mensile è pari a 598,65 o 508,85 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;
 da € 38.293 a € 43.041: la contribuzione mensile è pari a 677,78 o 576,12 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;
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 da € 43.042: la contribuzione mensile è pari a 717,37 o 609,76 qualora il collaboratore abbia
meno di 21 anni.
Per i commercianti, invece, si applica la seguente contribuzione:
 fino € 14.552: la contribuzione mensile è pari a 243,62 o 207,24 qualora il collaboratore
abbia meno di 21 anni;

da € 14.553 a € 19.300: la contribuzione mensile è pari a 283,39 o 241,07 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;

da € 19.301 a € 24.048: la contribuzione mensile è pari a 362,88 o 308,69 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;

da € 24.049 a € 28.796: la contribuzione mensile è pari a 442,37 o 376,31 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;
 da € 28.797 a € 33.544: la contribuzione mensile è pari a 521,85 o 443,93 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;
 da € 33.545 a € 38.292: la contribuzione mensile è pari a 601,34 o 511,55 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;
 da € 38.293 a € 43.041: la contribuzione mensile è pari a 680,83 o 579,17 qualora il
collaboratore abbia meno di 21 anni;

da € 43.042: la contribuzione mensile è pari a 720,59 o 612,99 qualora il collaboratore abbia
meno di 21 anni;
 per la gestione separata l’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve
essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando
all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della
domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Ai fini della determinazione del contributo
volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti
privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2011 al
26,00%. Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno in € 14.552,00, per il
medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non
potrà essere inferiore a € 3.784,00, su base annua, e ad € 315,33 su base mensile. Poiché la
contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà
essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità
dei soggetti autorizzati;
 per il lavoratori occasionali il sistema dei voucher, ossia l'assicurazione a favore di chi effettua
prestazioni occasionali di tipo accessorio, prevede che la contribuzione relativa affluisca alla
gestione separata oppure, nel caso di prestazioni rese nell'ambito dell'impresa
familiare, al Fpld (Fondo pensioni lavoratori dipendenti). Sebbene la normativa di base dispone
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che non possa essere ammessa contribuzione volontaria per contestuali periodi di previdenza
obbligatoria, l'Inps ha invece precisato che nel caso dei voucher non opera l'incompatibilità tra
prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio, affluita alla
gestione separata o al Fpld.
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