la finalità del sistema penitenziario

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la finalità del sistema penitenziario
LA FINALITÀ DEL SISTEMA PENITENZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Luccarelli
Pedagogista – Sociologo - Mediatore familiare - Criminologo
Breve excursus storico del carcere e della pena
I reati si riscontrano in tutte le società, non esistono società in cui non vi sia qualche tipo di criminalità. La
criminalità muta di forma, così gli atti qualificati come reati non sono dappertutto i medesimi, ma
dappertutto e in ogni tempo vi sono stati uomini la cui condotta è stata tale da attirare su se stessi la
repressione sociale.
Il reato consiste in un atto volontario che offende certi sentimenti collettivi ed è quindi soggetto a pena. La
parola pena deriva dal latino “poena” e significa pena, castigo e quindi una punizione conseguente ad un
“errore” commesso che offende o la società, o la tribù, o la divinità.
Inizialmente la pena era privata, non esisteva la pena pubblica, era il privato che aveva subito il torto/danno
che si rifaceva sul reo offensore (“la legge del taglione” o “la legge del contrappasso”). La pena
successivamente diventa pubblica ed era decisa dal capo tribù, o dal sacerdote fino a giungere negli anni
dell’autorità costituita. All’epoca non esisteva il carcere inteso come luogo di custodia, ma era un posto dove
i rei erano confinati in attesa di giudizio. Il problema carcere si pose nel momento in cui la società
“politicamente organizzata” per perseguire il suo obiettivo di sicurezza sociale, decise di isolare dalla
collettività coloro che violavano l’ordine costituito: il carcere era quindi concepito come edificio atto a
custodire il reo a cui doveva essere inflitta la pena prevista per il crimine commesso; la pena era intesa come
vendetta sociale che mirava ad annullare il colpevole. I luoghi dove erano detenuti i colpevoli erano i più
svariati: recinti, cave, cisterne, incula (i luoghi dove venivano custoditi i cavalli); ci troviamo nel 400-500
D.C..
Uno sguardo particolare merita il sistema punitivo romano che distingueva tra pene a carattere privato (pene
private previste per i trasgressori di norme dettate nel prevalente interesse individuale; le pene private
consistevano per lo più in una somma di denaro che doveva essere versata all’offeso in ristoro del danno
subito) e pene a carattere pubblico ( per i trasgressori di norme dettate nel prevalente interesse collettivo da
comminarsi per il tramite del processo penale; le pene pubbliche variano nel corso della evoluzione storica,
la pena più grave rimaneva quella capitale, trovavano larga applicazione l’esilio, la fustigazione, la
destinazione ai lavori forzati o ai giochi del circo).
Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, il sistema punitivo basato sulla pena pubblica non trovò più
applicazione e ritornò a prevalere la concezione della pena privata.
Nell’ordinamento feudale, essendo la giustizia amministrata dal Signore le pene erano determinate in modo
assai vario, secondo la volontà di questo. Solo verso la metà del secolo XVIII il carcere fu inteso come luogo
di espiazione delle pene detentive e acquistò rilevanza sociale, perché il ricorso alla pena come privazione
della libertà divenne la sanzione prevalente che veniva applicata ai condannati. In tale epoca, per opera di
Cesare Beccaria in Italia emersero alcuni principi profondamente innovativi. Beccaria pubblicò nel 1764 un
breve saggio “Dei delitti e delle pene” dove vi propugnava l’abolizione della pena di morte per motivi
umanitari e pratici, perché tale pena non ha mai impedito il crimine, e la concezione della pena come
strumento di prevenzione e sicurezza sociale e non come pubblico spettacolo deterrente per la sua crudeltà.
In un’epoca di grande movimento culturale (Illuminismo) queste idee conquistarono tenaci sostenitori che
bandirono una vera e propria crociata all’insegna delle riforme penitenziarie da luoghi di infamia e crudeltà
in luoghi di rigenerazione del reo.
Sulla scia di tale movimento (inizi 1800) fu fondata in Italia da Volpicella, Morichini, Porro, Incoronato,
una scuola impegnata nella ricerca di una corretta impostazione della funzione detentiva: “Scienza delle
Prigioni”.
Lo sforzo di questa scuola era diretto sostanzialmente alla soluzione del problema delle prigioni sotto un
duplice profilo:
I) il profilo disciplinare dove veniva ribadita la necessità dell’isolamento, del lavoro e dell’istruzione,
soprattutto religiosa, del recluso;
II) il profilo architettonico dove veniva individuato un nuovo modello strutturale delle carceri, modello
fornito da J. Bentham, che prevedeva la disposizione a raggiera delle celle, in modo che l’occhio del
sorvegliante, posto al centro, vigila su tutta la popolazione detenuta (il Panottico).
Fu con Cesare Lombroso che iniziò un’era nuova per la giustizia penale internazionale. Lombroso sotto
l’influsso del pensiero darwiniano identificò alcune particolari anomalie somatiche e costituzionali che
affermò essere alla base del comportamento criminale. Accanto a Lombroso occorre ricordare l’opera di E.
Ferri e di R. Garofalo che approfondirono gli aspetti sociologici e giuridici dell’approccio positivista
introducendo concetti quali quelli della responsabilità sociale e della difesa sociale.
Dal 1900
Il 1900 fu il periodo in cui si svilupparono studi relativi all’antropologia, alla psichiatria, all’ereditarietà, alla
psicologia e alla sociologia con l’obiettivo di far quanta più luce possibile sulla formazione della personalità
del delinquente per stabilire il trattamento più idoneo a ciascun deviante.
Con il fiorire di studi più approfonditi nella materia penitenziaria e col superamento di quelle voci che
regolavano il diritto penitenziario a semplice funzione di regolatore della esecuzione penale, negli anni
Trenta, la scienza penitenziaria fu individuata come branca autonoma sia di materia giuridica, sia di materia
socio-psico-pedagogica. Nel frattempo nacquero laboratori e cattedre specializzate di antropologia criminale,
psicologia, psichiatria forense, presso le Università, mentre l’Amministrazione Penitenziaria attrezzò
all’interno di alcuni istituti carcerari e nei manicomi giudiziari laboratori e gabinetti specialistici.
È la legge 1133/1971 che diede l’avvio ad un programma di rinnovamento delle strutture penitenziarie di
ampia portata.
La Legge n.354 del 26 luglio 1975 intitolata “Norme sull’ordinamento e sulla esecuzione delle misure
preventive e limitative della libertà” disciplina tutta la materia che attiene agli aspetti applicative delle misure
penali. La legge si compone di 91 articoli suddivisi in due blocchi:
I) riguarda il trattamento penitenziario dall’art.1 all’art. 58;
II) riguarda l’organizzazione penitenziaria dall’art. 59 all’art.91.
Si possono così riassumere i punti più importanti di questa legge:
1) principio sulla qualificazione del trattamento (il trattamento penitenziario deve essere improntato in modo
da tutelare la dignità e la personalità e salvaguardare i diritti di tutti gli individui privati della libertà
personale);
2) disciplina del lavoro in carcere;
3) creazione di nuove forme di operatori penitenziari specializzati;
4) misure alternative alla detenzione;
5) la giurisdizionalizzazione dell’esecuzione penale.
La legge 354/’75 subirà delle modifiche aventi per lo più carattere di aggiustamenti dovuti a fatti traumatici
come l’esplosione del terrorismo e la recrudescenza della criminalità organizzata. Tra le più significative
ricordiamo la legge n.663 del 10 ottobre del 1986 conosciuta come legge Gozzini, che ha per titolo
“Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative
della libertà” ; questa legge ha rappresentato un poderoso sforzo del legislatore rivolto al recupero delle
fondamentali valenze innovative che erano alla base della legge del 1995 (l’individuazione del trattamento
rieducativo personalizzato, le misure alternative alla detenzione, le garanzie del controllo giurisdizionale
sull’esecuzione).
La legge n.165 del 27 maggio 1998 detta legge Simeone-Saraceni, dà vita ad una rielaborazione delle misure
alternative alla detenzione. Sempre nell’abito delle misure alternative si ha la legge n. 231 del 12 luglio 1999
che ha introdotto l’art. 47 quoter relativo alla concessione della norma dell’affidamento in prova e della
detenzione domiciliare ai soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, che
abbiano in corso o intendano sottoporsi ad un programma di cura o di assistenza. Le “modifiche” alla legge
354/75 sono varie in questi trentun anni, ma si può affermare che l’approdo delle norme penitenziarie è
rappresentato dall’ordinamento penitenziario del 1975 e dal regolamento di esecuzione introdotto con D.P.R.
30 giugno 2000 n. 230, a cui si affiancano importanti interventi settoriali quali la legge n. 193 del 22/06/2000
che introduce norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti e la legge n. 40 del 08/03/2001 recante
misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.
Retribuzione, riabilitazione e riparazione
La pena occupa gran parte del pensiero politico-filosofico-sociale della storia dell’uomo, infatti, la riflessione
sui fondamenti della pena nasceva in concomitanza con l’affermarsi di grandi sistemi di pensiero e delle
grandi sintesi omniinterpretatrici che hanno fatto la storia della filosofia.
La sentenza definitiva di condanna fa venir meno la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, il
passaggio alla fase esecutiva è caratterizzato da un controllo giurisdizionale sul momento applicativo della
sanzione, quale risultato finale di un’evoluzione secolare della normativa in materia, nel segno di una
crescita della civiltà giuridica. La condanna definitiva è si una pena restrittiva della libertà personale, ma le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato(art. 27 comma 3° Cost.): la norma sancisce che la pena restrittiva della libertà personale non
è in sé contraria al senso di umanità e non esaurisce i suoi fini nella retribuzione del reato in misura adeguata
alla gravità del fatto e alla personalità del reo, dovendo il legislatore porsi il problema del rientro del
condannato nella società dalla quale si è autoescluso con il reato, una volta che la pena inflitta abbia termine
e dovendo altresì porsi l’obiettivo di un rientro meno traumatico possibile sia per il reo che per la società
nella quale tornerà a vivere e ad agire.
Il carcere non è un mondo a sé, ma è un problema della società nel suo complesso. La pena detentiva è sì una
risposta efficace al reo se diventa anche un’occasione per arricchire di contenuti positivi e propositivi
l’intervento restrittivo della libertà personale del detenuto. Si può affermare che ciò guida il cammino delle
riforme nel sistema penitenziario è la “nuova presa di coscienza” che porta a respingere fermamente la logica
custodialistica dove la pena era vista come lo strumento per isolare per un tempo determinato gli autori di
reato e va verso una logica rieducativi manifestando non tanto l’obiettivo ristretto di escludere dal contesto
sociale chi se ne è dimostrato indegno, quanto la preoccupazione di quale soggetto rientrerà nella società una
volta che la pena abbia avuto termine. Vi è, quindi, una scelta a livello costituzionale per un approccio non
miope ma lungimirante, quindi una presa in carico, un preciso interesse della collettività prima ancora che di
un interesse per il condannato.
La finalità rieducativa
La pena inflitta è determinata tenendo conto di due componenti essenziali:
1) la gravità del fatto e
2) la personalità del reo. L’espiazione della pena e il discorso del tempo non possono incidere sulla gravità
del fatto come evento naturale e giuridico, ma possono modificare la personalità del detenuto sia nel suo
porsi rispetto alle regole sociali in genere, che il suo porsi alle regole penali in specie.
L'art.30 ter comma 8 Ord. Penitenziario ( "Manuale della Esecuzione Penitenziaria", pag 14), sancisce che la
condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli
istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali. È ancora lontana dal descrivere una compiuta
rieducazione pur evidenziando i concreti passi in tale direzione perché l’ambiente carcerario “può indurre ad
atteggiamenti artificiali”. Alla luce di ciò, la rieducazione del condannato va verificata, nei casi opportuni,
all’interno del carcere, ma diventa rilevante principalmente in previsione del, o attraverso il, fattivo operare
del condannato della società esterna: la rieducazione implica un concetto di relazione, essendo decisivo
l’atteggiarsi dell’individuo una volta tornato nella società.
Rieducato è colui che in qualsiasi condizione si trovi si astiene dal delinquere, riconoscendo il valore della
regola più che la temibilità della sanzione; rieducare non è l’imposizione di un modello dominante, ma è il
pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione costruttiva alla vita libera (processo di
modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali).
Bibliografia
• Beccaria C., Dei delitti e delle pene, Mondatori editore, Milano, 1991.
• Ciappi S., Cosuccia A., Giustizia criminale, Franco Angeli, Milano, 2004.
• Corso P.(a cura di), Manuale della esecuzione penitenziaria, Monduzzi editore, Bologna, 2004.
• Di Tullio B., Manuale di antropologia e psicologia criminale, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1931.
• Parente A., Architettura e pena. Roma Rebibbia: dalla bonifica umana all’umanizzazione della pena; in A.V.,
Rassegna penitenziaria e criminologia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Nuova Serie – Anno VII,
Roma, Agosto 2003.