L`imposta personale sui redditi Irpef

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L`imposta personale sui redditi Irpef
Università Bocconi a.a. 2011-12
30018 Scienza delle Finanze – CLEAM
Classe 4
L’imposta personale sui redditi
Irpef
Alberto Zanardi
IRPEF: elementi fondamentali
Imposta diretta, personale, progressiva (per
scaglioni)
g
)
1. Presupposto: possesso di un reddito imponibile in
d
denaro
o in
i natura
t
2. Base imponibile: reddito complessivo = somma dei
redditi di ogni categoria (determinati in base a
specifici criteri) (eccezioni → rimando)
3. Soggetti passivi: persone fisiche residenti (per tutti
i redditi
dd posseduti
d ovunque prodotti)
d ) e non residenti
d
(per i soli redditi prodotti in Italia)
Sulle imposte pagate all’estero
all estero sui redditi ivi prodotti
l’Irpef italiana riconosce un credito di imposta nei limiti
del minore tra il debito di imposta italiano e quello estero
La struttura dell
dell’Irpef
Irpef
L’imposta personale sul reddito:
scelte fondamentali
1.
2.
3.
4.
5.
Unità impositiva: individuo o famiglia
Concetto di reddito: prodotto, entrata, consumo
Reddito nominale o reddito reale
Trattamento dei redditi a formazione pluriennale
Meccanismi di accertamento
1. Scelta dell’unità impositiva
Va
a sottoposto a tassa
tassazione:
o e
• Individuo
– Tassazione pura su base individuale: non prevede alcun riferimento alla struttura
familiare
• Famiglia
– Tassazione pura su base familiare: richiede cumulo dei redditi poi sottoposti a
imposizione
Scelta rilevante se l'imposta personale è progressiva
Esempio
• Due
D genitori
it i Y1=20000;
20000 Y2=85000
85000 + due
d figli
fi li senza reddito
ddit
• Y= 105000
A) IMPOSTA PROPORZIONALE (t=t’=20%)
(t t’ 20%)
 Individuale: T=T1+T2=0,2(85000) + 0,2(20000)= 0,2(105000)= 21000 =
familiare
Scelta dell’unità
dell unità impositiva
B) IMPOSTA PROGRESSIVA
Scaglioni in euro
Aliquota marginale t’
Fino a 10000
10%
d 10000 a 40000
da
20%
Oltre 40000
30%
B1) IMPOSIZIONE SU BASE INDIVIDUALE
• Y1=20000  T1= 10000*0,1 +10000*0,2= 3000
t1’=20%
=20%
t1media=15%
•
Y2= 85.000  T2= 20500
t2’=30%
=30%
t2media=24%
•
Famiglia: Ttot=3000 + 20500 = 23500
tmediafam=22,3%
La scelta dell’unità
dell unità impositiva
B2)) IMPOSIZIONE SU BASE FAMILIARE (nessuna
(
correzione))
B=Y1+Y2= 105000
Ttot = 26500
tmed=25,2%
NB.
t’=30%
tmed più elevata che in precedenza
t’ id
identico
ti per entrambi
t
bi i coniugi
i i (elemento
( l
t comune a tutti
t tti i sistemi
i t i su base
b
familiare)
Criteri di scelta
• Qual
Q
è il modo migliore
g
di misurare la capacità
p
contributiva?
• Incentivi a comportamenti elusivi
• Neutralità nei confronti della scelta di costituire
un vincolo familiare
• Neutralità nei confronti della struttura economica
f mili e
familiare
• Effetti sull’offerta di lavoro
Confronti
• Capacità
p
contributiva
– Famiglia migliore indicatore
• Comportamenti elusivi
– Tassazione su base individuale: incentivi fiscali
all’intestazione di fonti di reddito al coniuge con reddito
inferiore
– Tassazione su base familiare: neutrale
• Famiglia/convivenza
– Tassazione su base individuale: neutrale
– Con tassazione familiare disincentivi fiscali alla costituzione
di un vincolo familiare
Confronti
• Struttura economica familiare (famiglie mono o
plurireddito)
– A parità di reddito complessivo della famiglia
• Tassazione su base individuale: penalizza le famiglie monoreddito
• Tassazione su base familiare: neutrale
• Offerta di lavoro
– Tassazione su base individuale: neutrale
– Tassazione su base familiare: gli incentivi al lavoro sono
modificati dalla presenza di vincolo familiare
• In particolare effetti negativi sull’offerta di lavoro femminile
Scelta dell’unità impositiva
• In entrambi i casi bisognerebbe tenere conto della
dimensione della famiglia
– Tassazione su base familiare: quoziente familiare
– Tassazione su base individuale: introduzione di deduzioni o
detrazioni per carichi familiari
La scelta dell’unità
dell unità impositiva
B3) IMPOSIZIONE SU BASE FAMILIARE (QUOZIENTE FAMILIARE)
- tiene conto della
d ll numerosità
à del
d l nucleo
l familiare
f
l
(Francia)
(
)
Y
a) Si calcola il quoziente familiare Q  coeff . familiari

i
i
q
i
•
•
coeff. familiari = 1 per ciascuno dei due genitori, 0,5 per i primi due
figli, 1 per 3° figlio ....
Qf =105000/3=35000
105000/3 35000
b) Applico la scala delle aliquote a Qf e ottengo TQf = 6000
c) Moltiplico TQf = 6000 per la somma dei coefficienti familiari ed ottengo T =
18000
 tmed=17%
 t1’=t2’=20% (aliquota rilevante su 35.000)
 t e t’
t si sono ridotte rispetto a tassazione pura su base familiare
Si attenua (ma non si elimina) il disincentivo alla partecipazione al lavoro
(soprattutto femminile)
La scelta dell’unità impositiva
• ITALIA:
– la riforma tributaria del 1974 aveva optato per la
FAMIGLIA
– nel 1976: una sentenza della corte costituzionale ne
dichiara l’incostituzionalità (discriminazione)
– Attualmente: imposta personale su base individuale
+ detrazioni per familiari a carico
– Problema assai dibattuto: introdurre il quoziente
familiare? Altre p
proposte:
p
fattore famiglia.
g
Più in
generale: per sostenere i carichi familiari meglio
sconti fiscali o fornitura di servizi per la conciliazione
lavoro-famiglia (asili-nido)?
2. Concetto di reddito
Fonti e usi del patrimonio
FONTI
USI
1. Patrimonio di inizio periodo 6. Consumi
2. Reddito di lavoro
7. Minusvalenze patrimoniali
3. Redditi di capitale
8. Donazioni effettuate
4. Plusvalenze patrimoniali
5 Donazioni ricevute e successioni
5.
9. Patrimonio di fine periodo:
1+2+3+4+5-6-7-8
1+2+3+4+5
678=9
10. Variazione del patrimonio:
9-1 = 11+12+13 = 10
11. Risparmio corrente: 2+3-6
12 Plusvalenze nette: 4
12.
4-7
7
13. Donazioni ricevute nette: 5-8
Concetto di reddito
SISTEMI D’IMPOSIZIONE
1.
REDDITO PRODOTTO
+ DONAZIONI/SUCCESSIONI
2.
REDDITO ENTRATA
+ DONAZIONI/SUCCESSIONI
3.
3
4.
REDDITO
O ENTRATA
REDDITO CONSUMO
+ DONAZIONI/SUCCESSIONI
5.
REDDITO CONSUMO
BASE IMPONIBILE
2+3
5/8
2+3+(4-7)
5/8
2+3+(4-7)+5
2
3 ( )
6
5/8
6+8
Reddito prodotto
• RP = somma delle remunerazione dei fattori produttivi, K
e L =2+3
2 3 (sono
(
escluse
l
d
donazioni
i i e plusvalenze
l
l
patrimoniali). Corrispondenza con prodotto nazionale
((identità
de t tà d
di co
contabilità
tab tà nazionale)
a o a e)
• Concetto tradizionale prevalente fino a anni ‘50-‘60
• Problemi:
– Equità:
à non coglie la vera capacità
à contributiva in quanto
esenta donazioni e plusvalenze patrimoniali
– Elusione: trasformazione reddito in plusvalenza (es:
distribuzione azioni a dipendenti a prezzo minore di quello di
mercato; mancata distribuzione degli utili di società)
– Giustificazione della tassazione donazioni/successioni (se
esiste):
• integrazione al funzionamento dell’imposta sul reddito
(tassazione di materia imponibile “sfuggita”)
sfuggita )
• tassazione di “fortune immeritate”
Reddito entrata ((reddito omnicomprensivo))
Due differenti definizioni
• Dal
D l lato
l
degli
d li impieghi
i i hi di reddito:
ddi
RE = potenzialità
i li à di
consumo del contribuente sotto il vincolo di invarianza
del patrimonio. Equivalentemente = consumo
effettivamente realizzato + variazione netta del
patrimonio = 6 + (9-1)
• Dal
D l lato
l
delle
d ll fonti
f i di reddito:
ddi
RE = somma delle
d ll
remunerazioni dei fattori produttivi + plusvalenze nette
+ successioni/donazioni ricevute = (2+3)+(4
(2+3)+(4-7)+5
7)+5
Reddito entrata ((reddito omnicomprensivo))
Innovazione sostanziale rispetto a RP: allargamento base
imponibile: RE include plusvalenze nette (e
successioni/donazioni ricevute)
• Inclusione plusvalenze risolve problemi di equità e
svuotamento base imponibile
• Ma comporta difficoltà pratiche:
– Plusvalenze maturate: difficoltà di accertamento
(arbitrarietà), problemi di liquidità
– Plusvalenze realizzate: salto d
d’aliquota
aliquota (incentivo al lock-in)
e conseguentemente necessità di aggiustamenti ad hoc,
trattamento componente nominale
• Successioni
S
i i e donazioni:
d
i i nella
ll realtà
l à imposta
i
autonoma
Reddito consumo
• RC = consumo effettivo del contribuente = 6
• Risparmio esentato
• No problema di valutazione e inserimento nella base imponibile delle
plusvalenze
• Applicazione concreta: conti registrati
• RC = RP – risparmio corrente = RP – (depositi + prelievi )= RP –
(2 3 6)
(2+3-6)
• Riguardo al trattamento di successioni e donazioni, due casi:
– Trasferimenti di ricchezza rientrano nella base imponibile come atto di
consumo del donante: lifetime expenditure tax
– Trasferimenti di ricchezza non rientrano nella base imponibile:
fiscalmente rilevanti nel momento in cui finanziano attività di consumo
dell’e ede o del donatario
dell’erede
donata io
• Vantaggio fondamentale rispetto a RP o RE: no doppia tassazione del
risparmio , no discriminazione late spenders →
Esempio: trattamento fiscale degli early e
late spenders con un
un’imposta
imposta sul reddito
Contribuente A periodo 1
periodo 2
reddito consumo reddito consumo
100
100
100
100
Imposta reddito
10
10
imposta consumo
10
10
Contribuente B
pperiodo 1
pperiodo 2
reddito consumo reddito consumo
100
60
104
144
Imposta reddito
Imposta reddito
10
10 4
10.4
imposta consumo
6
14.4
Tasso di interesse = tasso di sconto = 10%
Aliquota di imposta = 10%
valore attuale imposta
10+10/1.1=19.09
10+10/1.1=19.09
valore attuale imposta
10+10.4/1.1=19.45
10+10
4/1 1=19 45
6+14.4/1.1=19.09
Reddito consumo
• Problemi:
– Necessario ridefinire il concetto di consumo: esclusione
necessità ineludibili, formazione (spese per istruzione),
mantenimento
t i
t del
d l capitale
it l umano (spese
(
per sanità)
ità)
– Effetti redistributivi non graditi:
• come abbiamo visto nell’esempio,
nell esempio, tassare il consumo (ed
esentare il risparmio) equivale a tassare i redditi da lavoro (ed
esentare i redditi da capitale) => discriminazione qualitativa al
contrario
• in un’ottica lifetime, tassare il consumo (e non il risparmio)
significare tassare relativamente di più i giovani e i vecchi
(quando il consumo è relativamente più elevato rispetto al
reddito) rispetto ai contribuenti delle fasce di età centrali
Riassumendo: i tre concetti di reddito
• Reddito prodotto 2+3
– Colpisce il risparmio ed esenta plusvalenze
– Problemi di equità
q
interindividuale e di elusione dell’imposta
p
(svuotamento base imponibile)
• Reddito entrata 2+3+4-7 (+5)
– C
Colpisce
l i
risparmio
i
i e plusvalenze
l
l
– Problemi pratici per inserimento plusvalenze (trattamenti ad
hoc)
• Reddito consumo 6 (+8)
– Esenta il risparmio (elimina problema inserimento
plusvalenze)
– Problemi: effetti redistributivi
Esempio
Si determini la base imponibile di un’imposta sul reddito coerente rispettivamente con i
criteri del reddito entrata, reddito prodotto e del reddito consumo per un individuo che ha
ricevuto i seguenti introiti:
A.
Redditi da lavoro = 1000
B.
Dividendi azionari = 100
C
C.
Interessi da obbligazioni = 50
D.
Plusvalenza su un terreno di proprietà = 3000
E.
Plusvalenza sul valore delle azioni possedute = 1000
Ha inoltre sostenuto le seguenti spese:
F.
Pagamento di premi assicurativi = 50
G.
Acquisto di titoli di Stato = 60
Reddito prodotto = A+B+C = 1150
Reddito entrata = A+B+C+D+E = 5150
Reddito consumo = reddito entrata – variazione del patrimonio = A+B+C+D+E
A+B+C+D+E(D+E+F+G) = 1040 = A+B+C – (F+G) = reddito prodotto – risparmio
Caratteristiche della base
imponibile in pratica
• IIn It
Italia:
li tradizionalmente
t di i
l
t fondata
f d t su reddito
ddit prodotto,
d tt con
aperture a:
– reddito entrata: inclusione di alcune tipologie di plusvalenze
– reddito consumo: esenzione del risparmio previdenziale
• USA: reddito entrata (ma risparmio previdenziale non in b.i.)
• Germania: ibrida: detassazione risparmio (esenzioni rendimenti da
principali impieghi: depositi bancari, obbligazioni)
• Paesi nordici Europa: Dual income tax (imposta proporzionale
uniforme per redditi di capitale all’aliquota minima dell’imposta sui
redditi, imposta progressiva per redditi di lavoro e assimilati)
3. Imponibile reale o nominale
• I sistemi tributari sono in genere definiti su base nominale
– Non correggono per l’inflazione
• Se l’imposta
l imposta è progressiva (e redditi indicizzati):
– Aliquota media aumenta
– Riduzione in termini reali di deduzioni e detrazioni in ammontare fisso
– L’onere tributario cresce in termini reali: fiscal drag
g
• Fiscal drag: imposte progressive e inflazione – aliquota media
aumenta all’aumentare della base imponibile nominale a causa
dell’inflazione – valore reale del gettito aumenta (imposta
proporzionale:
i
l valore
l
reale
l del
d l gettito
ttit costante)
t t )
• Fiscal drag in Italia: forte nel periodo 1975-1982
– Inflazione elevata
– Scala
S l di aliquote
li
t molto
lt progressiva
i
• Da 1982 (in ritardo!): provvedimenti per contrastare crescita
automatica dell’aliquota media a causa del fiscal drag
• 1989-91:
1989 91 meccanismo
i
di revisione
i i
automatica
t
ti delle
d ll aliquote
li
t e degli
d li
scaglioni (ampliamento) per eliminare fiscal drag
• Dal 1992: revisione solo parziale (no aliquote, più volte derogata):
fiscal drag presente ma in misura minore che in precedenza grazie a
minore inflazione
4. Redditi a formazione pluriennale
p
• Se imposizione è progressiva, l’inclusione
l inclusione (nel momento
della loro realizzazione) nella base imponibile di redditi
che si formano in un arco di tempo
p pluriennale
p
determinerebbe un notevole innalzamento dell'aliquota
media per quel periodo di imposta
• Esempio: TFR, plusvalenze
• Soluzioni:
– Tassazione separata
– Tassazione nei diversi p
periodi di formazione del reddito
(maturazione e non nel momento della realizzazione)
5. Meccanismi di accertamento
• Problemi di accertamento quando tassazione di massa e, in
particolare, quando si ha un elevato numero di imprese di
piccole dimensioni e lavoratori autonomi
• Da 1998: studi di settore
– Redditi presunti (a partire da valori normali desunti da
documenti contabili ed extra contabili – concertazione tra
amministrazione finanziaria
f
e organizzazioni d
di categoria))
– Contribuente assegnato ad un gruppo omogeneo
congruità dei ricavi
– Posizione fiscale verificata rispetto a “congruità”
dichiarati e “coerenza” di alcuni indicatori economici sintetici (da
informazioni dichiarate da contribuente. es: rotazione di
magazzino produttività per addetto
magazzino,
addetto, ecc.)
ecc )
– Studi di settore utilizzati:
• Da contribuente – per allinearsi
• Da amministrazione finanziaria – per effettuare accertamenti con
regole diverse a seconda della tipologia di contribuenti
Irpef: determinazione del reddito
complessivo
Per la determinazione del reddito complessivo i redditi
sono classificati in sei categorie,
categorie ciascuna con particolari
criteri di determinazione (e accertamento):
– A.
A redditi fondiari
– B. redditi di capitale
– C. redditi di lavoro dipendente
– D. redditi di lavoro autonomo
– E. redditi di impresa
p
– F. redditi diversi
Alcuni redditi che rientrano nelle sei categorie precedenti sono
tuttavia soggetti a regimi fiscali sostitutivi (la maggioranza
dei redditi di capitale e le plusvalenze finanziarie)
A. Redditi fondiari
• Redditi dei terreni :
– DOMINICALI: remunerazione del proprietario a titolo di rendita
fondiaria e interessi sui capitali permanentemente investiti nel
terreno
– AGRARI: profitto dell’imprenditore agricolo
• Redditi dei fabbricati
– DA FABBRICATI:
• Unità residenziali che il proprietario utilizza come propria abitazione
(redditi figurativi)
• Fabbricati in genere (anche fabbricati ad uso commerciale) locati
Non rientrano tra i redditi dei fabbricati i redditi figurativi attribuibili
a fabbricati utilizzati dal proprietario nell’ambito di esercizio di
imprese commerciali o agricole
Terreni e fabbricati sono iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto
edilizio urbano
A. Redditi fondiari
Tariffa d’estimo catastale:
– Il reddito afferente al terreno o al fabbricato è ottenuto moltiplicando
la tariffa d’estimo catastale per la dimensione dell’unità fondiaria (cd.
rendita catastale)
– Tariffa d’estimo catastale stimata sulla base del reddito
normalmente ottenibile dal terreno o dal fabbricato per unità di
misura
i
(ettari/vani)
( tt i/
i)
• Semplicità
(
)
• Incentiva l’attività economica (fabbricati?)
• Tuttavia generale sottovalutazione dei redditi (tariffe d’estimo non
aggiornate e generalmente inferiori ai redditi di mercato)
– Rivalutate nel 1992 (+5% nel 1996)
– A fini della tassazione patrimoniale sugli immobili (Imu- Imposta
municipale propria => federalismo fiscale) abitazioni rivalutate del
60% dal 2012
– Probabilmente a breve una legge delega di riforma del catasto
basata sui valori di mercato
A. Redditi fondiari (redditi da fabbricati)
• Abitazione principale utilizzata direttamente dal
proprietario (reddito in natura)
– reddito = rendita catastale ((inclusa nel RC))
– deducibilità integrale della rendita catastale dal RC (dal
2000)
• atteggiamento di favore nei confronti della casa di abitazione
principale (la casa costituisce un bene di prima necessità. Ma allora
perché non trattamento analogo per gli altri beni necessari?)
• trattamento non pienamente paritario per i non proprietari (esigua
detrazione per affitto)
• il valore catastale (basato sulla rendita) è assoggettata ad imposta
patrimoniale (IMU)
• Abitazioni locate (diverse dall’abitazione principale)
– reddito = max [rendita catastale; reddito effettivo (canone di
locazione) ridotto del 15%] =>
> tassazione su redditi effettivi
• Abitazioni non locate (diverse dall’abitazione principale)
– reddito = rendita catastale aumentata di 1/3
– dal 2012 il reddito non rientra in Irpef (solo tassazione
patrimoniale Imu) => no tassazione su redditi figurativi
A. Redditi fondiari (redditi da fabbricati)
Possibilità di un’imposta sostitutiva sui canoni di locazione
delle abitazioni (cd cedolare secca): il proprietario di un
immobile residenziale dato in locazione,, in alternativa al regime
g
ordinario Irpef, può optare per una imposizione proporzionale
con aliquota relativamente bassa (applicata sul canone di locazione
annuo stabilito dalle parti o alla rendita catastale se il canone è
inferiore):
– 21% sui contratti a canone libero
– 19% sui contratti a canone convenzionato (comuni con carenze
di disponibilità abitative + comuni ad alta tensione abitativa)
Obiettivo:
Obi
i
• rendere più conveniente l‘offerta sul mercato delle locazioni
• incoraggiare
co agg a e l'emersione
e e s o e de
dei ca
canoni
o irregolari
ego a
Riduce il carico fiscale sugli immobili residenziali dati in locazione,
in particolare per i proprietari di immobili con redditi più elevati
E’ un tributo erariale il cui gettito è compartecipato dai Comuni
E
(aliquota 21,7% (2011))
B. Redditi di capitale
• Costituiscono redditi da capitale i redditi derivanti dall’impiego di
capitale finanziario diversi da quelli conseguiti nell’esercizio di impresa
(che invece sono considerati reddito di impresa) e dai redditi diversi
• Tipologie più importanti:
–
–
–
–
–
–
–
–
interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti
i t
interessi
i da
d obbligazioni
bbli
i i e titoli
tit li similari
i il i
utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali
proventi derivanti da gestioni collettive del risparmio (fondi comuni di
i
investimento)
ti
t )
proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute
rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza complementare e
i di id l
individuale
rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita e per contratti di
capitalizzazione
N
Norma
di chiusura:
hi
“ogni
“
i provento
t d
derivante
i
t d
dall’impiego
ll’i i
del
d l capitale,
it l esclusi
l ii
rapporti da cui possono derivare utili o perdite in dipendenza di un evento
incerto” ( redditi diversi)
» CAPITALE: certa la prestazione; eventualmente incerta l’entità
l entità
» DIVERSI: incerta entità e prestazione
Redditi da capitale
• Di fatto le principali forme di impiego del risparmio sono
assoggettate a regimi sostitutivi (mediante ritenute alla
fonte a titolo d’imposta)
d imposta) con aliquote relativamente basse:
20%, 12.5% (titoli pubblici) e 11% (risparmio
p
previdenziale)
)
• Distinzione:
– RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA: i redditi oggetto della ritenuta
non vengono inclusi nella base imponibile Irpef e quanto pagato
esaurisce l’imposta
l’
dovuta
d
– RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO: i redditi (al lordo della ritenuta)
vanno inclusi nella base imponibile Irpef. La ritenuta costituisce solo
un acconto dell’imposta che dovrà essere versata in relazione al
reddito complessivo del contribuente
B. Redditi di capitale
•
Gli utili di impresa costituiscono l’unica tipologia rilevante di
reddito da capitale inserito nella base imponibile Irpef:
1 I dividendi
1.
di id di da
d partecipazione
t i
i
qualificata
lifi t in
i società
i tà non
residente in un paese a regime fiscale privilegiato:
–
il 49,72% dei dividendi in base imponibile Irpef (parziale doppia tassazione)
2 di
2.
dividendi
id di da
d partecipazione
t i
i
in
i una società
i tà residente
id t in
i un paese a
regime fiscale privilegiato:
–
inseriti interamente nella base imponibile Irpef (doppia tassazione)
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA:
•
percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria maggiore del 2% (società quotate) e
del 20% (società non quotate)
oppure
• percentuale di capitale sociale maggiore del 5% (società quotate) e del 25% (società non quotate).
3 I dividendi da partecipazione non qualificate (in società non
3.
residenti in un paese a regime fiscale privilegiato) sono assoggettati
ad una imposta sostitutiva (ritenuta alla fonte a titolo di
imposta): aliquota 20% (doppia tassazione).
tassazione)
C. Redditi da lavoro dipendente
• Tutti i compensi (in denaro o in natura) che derivano da
rapporti
appo t di
d lavoro
a o o alle
a e dipendenze
d pe de e e sotto la
ad
direzione
e o ed
di
altri (incluse le erogazioni liberali)
• Sono assimilati
– Pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati
– Proventi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative
• Il reddito di lavoro dipendente rappresenta la
componente più importante dell
dell’imponibile
imponibile
dichiarato ai fini Irpef (circa pari al 75%)
• Il reddito imponibile è un reddito lordo: non sono
deducibili le spese sostenute per la produzione del
reddito
ddit
– però maggiore detrazione (rimando)
C. Redditi da lavoro dipendente
• N
Non costituiscono
i i
reddito
ddi imponibile:
i
ibil
– i contributi previdenziali obbligatori versati dal datore di
lavoro e dal lavoratore
• Esenta il RISPARMIO PREVIDENZIALE (apertura al REDDITO CONSUMO)
• Entra in BI al momento del RISCOSSIONE in forma di pensione → differimento
dell’imposta
– i contributi
t ib ti di assistenza
i t
sanitaria
it i versati
ti dal
d l datore
d t
di
lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi finalità
assistenziali (limite di 3.615,20 euro)
• Incentivare
I
ti
lle assicurazioni
i
i i sanitarie
it i
– il valore delle azioni offerte ai dipendenti per un importo non
superiore a 2065 euro, a condizione che non siano cedute entro
tre anni dalla percezione
• Diffondere l’azionariato
Dal 2008 è previsto un regime fiscale agevolato per i dipendenti
privati che ricevono premi di produttività erogati in base ad
accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali Fino a 6.000
euro lordi per redditi da lavoro che non superano i 35.000 euro si
pp
un’imposta
p
con aliquota
q
del 10% sostitutiva dell’IRPEF e
applica
d ll addizionali
delle
dd
l regionalil e comunalil
C. Redditi da lavoro dipendente
p
• I datori di lavoro e gli enti previdenziali svolgono la
funzione di sostituti di imposta: operano, all’atto del
pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef e
effettuano il relativo versamento all’erario
 Limitati spazi di
d evasione fiscale:
f
l contrasto di
d interessi tra
datore di lavoro (costo del lavoro deducibile dall’imposta sui
redditi di impresa) e lavoratore
D. Redditi da lavoro autonomo
• Redditi che derivano:
– dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) di arti e
professioni
f i i (assenza
(
del
d l vincolo
i
l di subordinazione)
b di
i
)
– dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di brevetti
industriali (se non conseguiti nell
nell’esercizio
esercizio di impresa).
impresa)
• Il reddito imponibile è un reddito netto:
– arti e professioni: differenza tra compensi percepiti nel periodo
di imposta e le spese sostenute per la produzione del reddito
• Per prevenire fenomeni elusivi, l’ammissibilità della deduzione di alcune
spese è limitata (beni strumentali a uso promiscuo, spese alberghiere,
ecc.))
– negli altri casi: deduzione forfetaria del 25% dei compensi
• C
Compensii percepiti
iti all lordo
l d dei
d i contributi
t ib ti assistenziali
i t
i li e
previdenziali (resi netti mediante deduzioni)
E. Redditi d
d’impresa
impresa
• Reddito derivante dall’esercizio di imprese commerciali (a
fini Irpef: imprenditori individuali, società di
persone e in alcuni casi società a responsabilità
limitata)
• Criteri di determinazione del reddito di impresa sono
p che all’Ires ((rimando):
) reddito netto,,
comuni sia all’Irpef
di competenza
– reddito di impresa  utile con alcune variazioni rispetto alla
normativa civilistica
• Nel caso in sia prodotto in forma societaria, il reddito di
impresa è attribuito a ciascun socio (partnership
approach)
– indipendentemente dalla effettiva percezione
– in
i proporzione
i
alla
ll quota
t di partecipazione
t i
i
agli
li utili
tili
E Tassazione separata reddito d’impresa
E.
d impresa
• I soggetti Irpef che esercitano attività d’impresa
(titolare di redditi d’impresa o di partecipazione in
snc o sas residenti) possono optare per la tassazione
separata con aliquota del 27.5%
27 5% (analoga a soggetti
Ires)
• Condizioni:
– il contribuente deve essere residente nel territorio dello
Stato
– deve essere in contabilità ordinaria, per obbligo o per
opzione
– glil utilil non devono
d
essere prelevati
l
i o distribuiti
di ib i i
• Finalità: ridurre la discriminazione di trattamento fiscale
tra società di persone e società di capitali
F. Redditi diversi
• I redditi diversi comprendono
p
categorie
g
di reddito non
riconducibili ai redditi di capitale e non conseguiti
nell’esercizio di arti e professioni o imprese commerciali:
1. Plusvalenze (prezzo di vendita – prezzo d’acquisto)
– ((a)) immobiliari (il prezzo di acquisto è aumentato dei costi sostenuti)
– (b) da cessione di azioni
– (c) da cessione di titoli, valute e metalli preziosi
2 I redditi conseguiti mediante contratti a termine e
2.
prodotti derivati (swap, option, future, ecc.)
3. Proventi derivanti dall’impiego
p g del capitale
p
in cui possono
p
derivare utili o perdite in dipendenza di un evento incerto
(norma di chiusura)
F. Redditi diversi
•
1.
Sono rilevanti ai fini IRPEF:
Nella categoria (a), le plusvalenze ottenute da:
–
–
lottizzazione di terreni e successiva vendita, anche parziale, dei terreni o
degli edifici su essi costruiti
la cessione a titolo oneroso di immobili costruiti o acquistati da meno
di 5 anni
anni, ad esclusione di quelli acquisiti per successione o per donazione
e di quelli adibiti ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari
– Irrilevanti dal punto di vista pratico; finalità anti-elusione
• Presunzione di attività d
d’impresa
impresa o semiprofessionale
•
Reddito = differenza tra ricavato dalla vendita e prezzo di acquisto
(aumentato dei costi sostenuti).
F. Redditi diversi
2.
Nella categorie (b):
–
Plusvalenze da partecipazioni qualificate in società non residenti in un
paese a regime fiscale
f
privilegiato:
•
–
Plusvalenze da partecipazioni in società
à residenti in un paese a regime
fiscale privilegiato
•
–
interamente inserite nella base imponibile Irpef (doppia tassazione)
Plusvalenze da cessione di azioni = differenza tra corrispettivo percepito e
costo d’acquisto.
•
•
•
inserite per il 49,72% del loro valore nella base imponibile Irpef (parziale doppia
tassazione)
plusvalenze nette (al netto di eventuali minusvalenze su partecipazioni qualificate)
se plusvalenze nette<0, l’eccedenza può essere portata in deduzione delle
plusvalenze >0 dei periodi d’imposta successivi (non oltre il quarto)
Le plusvalenze connesse a partecipazioni non qualificate (in società non
residenti in un paese a regime fiscale privilegiato) e tutti gli altri redditi
diversi non rientrano nella base imponibile
p
Irpef
p e sono sottoposti
p
a
regimi sostitutivi (aliquota 20%) (doppia tassazione)
Reddito complessivo
• L’imposta personale si applica al reddito complessivo del
contribuente calcolato come somma delle singole categorie di
reddito
• Molti redditi sono esclusi dalla progressività dell’Irpef ed
assoggettati
tt ti a regimi
i i sostitutivi
tit ti i di tipo
ti proporzionale
i
l
– i redditi di capitale e i redditi diversi
• I criteri di determinazione del reddito sono molto eterogenei
– Reddito normale per i redditi fondiari
– Reddito lordo per il lavoratore dipendente
– Reddito netto e di competenza per i redditi d’impresa
• Nozione di reddito prodotto, con qualche apertura a
– reddito entrata (inclusione di alcune tipologie di
plusvalenze)
– reddito consumo (esenzione del risparmio previdenziale)
Irpef: distribuzione dei contribuenti per classi di reddito
complessivo dichiarato
Gli oneri deducibili (d)
• Deduzioni più rilevanti:
– contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (versati da
l
lavoratori
t i autonomi)
t
i)
• Dal 2001 è consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza
– i contributi versati alle forme pensionistiche complementari (fondi
pensione
pe
s o e negoziali,
ego a , ape
aperti,, individuali),
d dua ), per
pe un
u importo
po o massimo
ass o di
d
5.165 €
– rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale
– contributi
t ib ti e donazioni
d
i i alle
ll ONG per PVS,
PVS per un importo
i
t non
superiore al 2% del reddito complessivo
– erogazioni
g
liberali ad istituzioni religiose,
g
, non-profit,
p
, università,, enti di
ricerca
– contributi a fondi integrativi del SSN
– donazioni
d
i i a favore
f
di Onlus,
O l
(
(max
10% d
dell RC
RC; 70
70.000
000 €)
Aliquote (redditi 2011)
Scaglioni in euro
Aliquota marginale t’
Fino a 15.000
23%
da 15.000 a 28.000
27%
da 28.000 a 55.000
38%
da 55.000 a 75.000
41%
oltre 75.000
43%
•
Regioni e Comuni hanno la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF
entro limiti stabiliti dalla legge (Regioni 1,23% obbligatoria + 0,5%
facoltativa; Comuni 0,8% facoltativa)  differenziazione (seppur
controllata) dell
dell'onere
onere dell'imposta
dell imposta personale
•
Evoluzione storica
1974: 32 scaglioni;
2002: 5 scaglioni;
2005: 4 scaglioni;
t’[10% - 72%]
t’[18% - 45%]
t’[23% - 43%]
Aliquote (redditi 2011)
Contributo di solidarietà:
Intervento straordinario consistente nell’applicazione dei un contributo
del 3% sul reddito complessivo di importo superiore ad euro 300.000
lordi annui per gli anni 2011-12-13 (prorogabile fino al raggiungimento
del pareggio di bilancio)
Il contributo è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef,
dell’addizionale comunale e di quella regionale
Le detrazioni (f)
•
Una volta determinata l'imposta lorda, si applicano le
detrazioni Tre categorie:
detrazioni.
1. detrazioni per tipo di reddito
•
Variano in funzione del RC e della tipologia
p g di reddito
2. detrazioni per carichi familiari
•
Variano in funzione del RC e legame
3. detrazioni
d
per oneri all 19% (detrazioni
(d
per altri
l oneri))
Inoltre:
Inolt
e
4. detrazioni per canoni di locazione
5 Detrazioni introdotte nel 1998 per interventi di recupero del
5.
patrimonio edilizio
1 Detrazioni per tipo di reddito
1.
R ddit
Reddito
I
Importo
t detrazione
d t
i
Lavoro dipendente
Fino a 8.000 euro
1.840
Da 8.001 a 55.000 euro
A scalare al crescere di RC
Pensionato (meno di 75 anni)
Fino a 7500 euro
1725
Da 7501 a 55000
A scalare al crescere di RC
Pensionato (più di 75 anni)
Fino a 7750
1783
Da 7751 a 55000
A scalare al crescere di RC
Altri redditi (compresi autonomi)
Fino a 4.800
1104
Da 4801 a 55000
A scalare al crescere di RC
TUTTI I REDDITI : Oltre 55000
0
Detrazioni per tipologia di reddito e
“no tax area”
FINALITA’ :
– discriminazione qualitativa dei redditi
– introdurre implicitamente un livello di reddito minimo
esente (“no tax area”) attraverso l’ammontare
massimo
i
di detrazione
d t i
•
•
•
•
lavoratori dipendenti: 8.000 euro
pensionati al di sotto dei 75 anni: 7.500 euro
pensionati di età pari o superiore a 75 anni: 7.750 euro
per i contribuenti con altri tipi di reddito: 4.800 euro,
indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell
nell’anno
anno
– accentuare il grado di progressività dell’IRPEF
2 Detrazioni per carichi di famiglia
2.
Finalità: personalizzazione dell’imposta
Importo detrazione
Coniuge
Figli
Minori di 3 anni
Maggiori di
d 3
anni
Altri familiari
800 a scalare
l
all crescere di RC (fino
(fi a
80.000 euro)
900 a scalare al crescere di RC (fino
a 95
95.000
000 euro))
800 a scalare al crescere di RC (fino a
95 000 euro)
95.000
750 a scalare al crescere di RC (fino
a 80.000))
3. Le detrazioni per oneri al 19%
• Principali detrazioni:
– spese mediche (generiche e specialistiche): possono essere detratte
per la parte che supera la franchigia di 129€
– interessi p
passivi p
per mutui ipotecari
p
per
p l'acquisto
q
di immobili adibiti
ad abitazione principale (con tetto massimo 4000 euro)
• N.B.: per i redditi di impresa gli interessi passivi sono interamente deducibili; per le persone
fisiche vincoli (tetto, garanzia ipotecaria, finalizzazione del mutuo)
 finalità:
à incentivo all'acquisto della prima casa
– premi per contratti di assicurazione sulla vita puri (rischio morte,
invalidità permanente o non autosufficienza) con tetto massimo
– spese per frequenza di corsi di istruzione superiore e universitaria (in
misura non superiore alle tasse statali)
– liberalità a favore delle Onlus in alternativa a deduzioni (con tetto
massimo)
– liberalità a favore del settore dello spettacolo (con tetto massimo)
Le detrazioni per oneri al 19%
• FINALITA’
– personalizzare il tributo in relazione a circostanze che
modificano
difi
la
l capacità
i à contributiva
ib i
– introdurre agevolazioni e incentivi in seguito a determinati
impieghi del reddito ritenuti meritevoli di tutela e incentivo
Irpef: effetti redistributivi (redditi 2006)