L`imposta personale sui redditi Irpef
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L`imposta personale sui redditi Irpef
Università Bocconi a.a. 2011-12 30018 Scienza delle Finanze – CLEAM Classe 4 L’imposta personale sui redditi Irpef Alberto Zanardi IRPEF: elementi fondamentali Imposta diretta, personale, progressiva (per scaglioni) g ) 1. Presupposto: possesso di un reddito imponibile in d denaro o in i natura t 2. Base imponibile: reddito complessivo = somma dei redditi di ogni categoria (determinati in base a specifici criteri) (eccezioni → rimando) 3. Soggetti passivi: persone fisiche residenti (per tutti i redditi dd posseduti d ovunque prodotti) d ) e non residenti d (per i soli redditi prodotti in Italia) Sulle imposte pagate all’estero all estero sui redditi ivi prodotti l’Irpef italiana riconosce un credito di imposta nei limiti del minore tra il debito di imposta italiano e quello estero La struttura dell dell’Irpef Irpef L’imposta personale sul reddito: scelte fondamentali 1. 2. 3. 4. 5. Unità impositiva: individuo o famiglia Concetto di reddito: prodotto, entrata, consumo Reddito nominale o reddito reale Trattamento dei redditi a formazione pluriennale Meccanismi di accertamento 1. Scelta dell’unità impositiva Va a sottoposto a tassa tassazione: o e • Individuo – Tassazione pura su base individuale: non prevede alcun riferimento alla struttura familiare • Famiglia – Tassazione pura su base familiare: richiede cumulo dei redditi poi sottoposti a imposizione Scelta rilevante se l'imposta personale è progressiva Esempio • Due D genitori it i Y1=20000; 20000 Y2=85000 85000 + due d figli fi li senza reddito ddit • Y= 105000 A) IMPOSTA PROPORZIONALE (t=t’=20%) (t t’ 20%) Individuale: T=T1+T2=0,2(85000) + 0,2(20000)= 0,2(105000)= 21000 = familiare Scelta dell’unità dell unità impositiva B) IMPOSTA PROGRESSIVA Scaglioni in euro Aliquota marginale t’ Fino a 10000 10% d 10000 a 40000 da 20% Oltre 40000 30% B1) IMPOSIZIONE SU BASE INDIVIDUALE • Y1=20000 T1= 10000*0,1 +10000*0,2= 3000 t1’=20% =20% t1media=15% • Y2= 85.000 T2= 20500 t2’=30% =30% t2media=24% • Famiglia: Ttot=3000 + 20500 = 23500 tmediafam=22,3% La scelta dell’unità dell unità impositiva B2)) IMPOSIZIONE SU BASE FAMILIARE (nessuna ( correzione)) B=Y1+Y2= 105000 Ttot = 26500 tmed=25,2% NB. t’=30% tmed più elevata che in precedenza t’ id identico ti per entrambi t bi i coniugi i i (elemento ( l t comune a tutti t tti i sistemi i t i su base b familiare) Criteri di scelta • Qual Q è il modo migliore g di misurare la capacità p contributiva? • Incentivi a comportamenti elusivi • Neutralità nei confronti della scelta di costituire un vincolo familiare • Neutralità nei confronti della struttura economica f mili e familiare • Effetti sull’offerta di lavoro Confronti • Capacità p contributiva – Famiglia migliore indicatore • Comportamenti elusivi – Tassazione su base individuale: incentivi fiscali all’intestazione di fonti di reddito al coniuge con reddito inferiore – Tassazione su base familiare: neutrale • Famiglia/convivenza – Tassazione su base individuale: neutrale – Con tassazione familiare disincentivi fiscali alla costituzione di un vincolo familiare Confronti • Struttura economica familiare (famiglie mono o plurireddito) – A parità di reddito complessivo della famiglia • Tassazione su base individuale: penalizza le famiglie monoreddito • Tassazione su base familiare: neutrale • Offerta di lavoro – Tassazione su base individuale: neutrale – Tassazione su base familiare: gli incentivi al lavoro sono modificati dalla presenza di vincolo familiare • In particolare effetti negativi sull’offerta di lavoro femminile Scelta dell’unità impositiva • In entrambi i casi bisognerebbe tenere conto della dimensione della famiglia – Tassazione su base familiare: quoziente familiare – Tassazione su base individuale: introduzione di deduzioni o detrazioni per carichi familiari La scelta dell’unità dell unità impositiva B3) IMPOSIZIONE SU BASE FAMILIARE (QUOZIENTE FAMILIARE) - tiene conto della d ll numerosità à del d l nucleo l familiare f l (Francia) ( ) Y a) Si calcola il quoziente familiare Q coeff . familiari i i q i • • coeff. familiari = 1 per ciascuno dei due genitori, 0,5 per i primi due figli, 1 per 3° figlio .... Qf =105000/3=35000 105000/3 35000 b) Applico la scala delle aliquote a Qf e ottengo TQf = 6000 c) Moltiplico TQf = 6000 per la somma dei coefficienti familiari ed ottengo T = 18000 tmed=17% t1’=t2’=20% (aliquota rilevante su 35.000) t e t’ t si sono ridotte rispetto a tassazione pura su base familiare Si attenua (ma non si elimina) il disincentivo alla partecipazione al lavoro (soprattutto femminile) La scelta dell’unità impositiva • ITALIA: – la riforma tributaria del 1974 aveva optato per la FAMIGLIA – nel 1976: una sentenza della corte costituzionale ne dichiara l’incostituzionalità (discriminazione) – Attualmente: imposta personale su base individuale + detrazioni per familiari a carico – Problema assai dibattuto: introdurre il quoziente familiare? Altre p proposte: p fattore famiglia. g Più in generale: per sostenere i carichi familiari meglio sconti fiscali o fornitura di servizi per la conciliazione lavoro-famiglia (asili-nido)? 2. Concetto di reddito Fonti e usi del patrimonio FONTI USI 1. Patrimonio di inizio periodo 6. Consumi 2. Reddito di lavoro 7. Minusvalenze patrimoniali 3. Redditi di capitale 8. Donazioni effettuate 4. Plusvalenze patrimoniali 5 Donazioni ricevute e successioni 5. 9. Patrimonio di fine periodo: 1+2+3+4+5-6-7-8 1+2+3+4+5 678=9 10. Variazione del patrimonio: 9-1 = 11+12+13 = 10 11. Risparmio corrente: 2+3-6 12 Plusvalenze nette: 4 12. 4-7 7 13. Donazioni ricevute nette: 5-8 Concetto di reddito SISTEMI D’IMPOSIZIONE 1. REDDITO PRODOTTO + DONAZIONI/SUCCESSIONI 2. REDDITO ENTRATA + DONAZIONI/SUCCESSIONI 3. 3 4. REDDITO O ENTRATA REDDITO CONSUMO + DONAZIONI/SUCCESSIONI 5. REDDITO CONSUMO BASE IMPONIBILE 2+3 5/8 2+3+(4-7) 5/8 2+3+(4-7)+5 2 3 ( ) 6 5/8 6+8 Reddito prodotto • RP = somma delle remunerazione dei fattori produttivi, K e L =2+3 2 3 (sono ( escluse l d donazioni i i e plusvalenze l l patrimoniali). Corrispondenza con prodotto nazionale ((identità de t tà d di co contabilità tab tà nazionale) a o a e) • Concetto tradizionale prevalente fino a anni ‘50-‘60 • Problemi: – Equità: à non coglie la vera capacità à contributiva in quanto esenta donazioni e plusvalenze patrimoniali – Elusione: trasformazione reddito in plusvalenza (es: distribuzione azioni a dipendenti a prezzo minore di quello di mercato; mancata distribuzione degli utili di società) – Giustificazione della tassazione donazioni/successioni (se esiste): • integrazione al funzionamento dell’imposta sul reddito (tassazione di materia imponibile “sfuggita”) sfuggita ) • tassazione di “fortune immeritate” Reddito entrata ((reddito omnicomprensivo)) Due differenti definizioni • Dal D l lato l degli d li impieghi i i hi di reddito: ddi RE = potenzialità i li à di consumo del contribuente sotto il vincolo di invarianza del patrimonio. Equivalentemente = consumo effettivamente realizzato + variazione netta del patrimonio = 6 + (9-1) • Dal D l lato l delle d ll fonti f i di reddito: ddi RE = somma delle d ll remunerazioni dei fattori produttivi + plusvalenze nette + successioni/donazioni ricevute = (2+3)+(4 (2+3)+(4-7)+5 7)+5 Reddito entrata ((reddito omnicomprensivo)) Innovazione sostanziale rispetto a RP: allargamento base imponibile: RE include plusvalenze nette (e successioni/donazioni ricevute) • Inclusione plusvalenze risolve problemi di equità e svuotamento base imponibile • Ma comporta difficoltà pratiche: – Plusvalenze maturate: difficoltà di accertamento (arbitrarietà), problemi di liquidità – Plusvalenze realizzate: salto d d’aliquota aliquota (incentivo al lock-in) e conseguentemente necessità di aggiustamenti ad hoc, trattamento componente nominale • Successioni S i i e donazioni: d i i nella ll realtà l à imposta i autonoma Reddito consumo • RC = consumo effettivo del contribuente = 6 • Risparmio esentato • No problema di valutazione e inserimento nella base imponibile delle plusvalenze • Applicazione concreta: conti registrati • RC = RP – risparmio corrente = RP – (depositi + prelievi )= RP – (2 3 6) (2+3-6) • Riguardo al trattamento di successioni e donazioni, due casi: – Trasferimenti di ricchezza rientrano nella base imponibile come atto di consumo del donante: lifetime expenditure tax – Trasferimenti di ricchezza non rientrano nella base imponibile: fiscalmente rilevanti nel momento in cui finanziano attività di consumo dell’e ede o del donatario dell’erede donata io • Vantaggio fondamentale rispetto a RP o RE: no doppia tassazione del risparmio , no discriminazione late spenders → Esempio: trattamento fiscale degli early e late spenders con un un’imposta imposta sul reddito Contribuente A periodo 1 periodo 2 reddito consumo reddito consumo 100 100 100 100 Imposta reddito 10 10 imposta consumo 10 10 Contribuente B pperiodo 1 pperiodo 2 reddito consumo reddito consumo 100 60 104 144 Imposta reddito Imposta reddito 10 10 4 10.4 imposta consumo 6 14.4 Tasso di interesse = tasso di sconto = 10% Aliquota di imposta = 10% valore attuale imposta 10+10/1.1=19.09 10+10/1.1=19.09 valore attuale imposta 10+10.4/1.1=19.45 10+10 4/1 1=19 45 6+14.4/1.1=19.09 Reddito consumo • Problemi: – Necessario ridefinire il concetto di consumo: esclusione necessità ineludibili, formazione (spese per istruzione), mantenimento t i t del d l capitale it l umano (spese ( per sanità) ità) – Effetti redistributivi non graditi: • come abbiamo visto nell’esempio, nell esempio, tassare il consumo (ed esentare il risparmio) equivale a tassare i redditi da lavoro (ed esentare i redditi da capitale) => discriminazione qualitativa al contrario • in un’ottica lifetime, tassare il consumo (e non il risparmio) significare tassare relativamente di più i giovani e i vecchi (quando il consumo è relativamente più elevato rispetto al reddito) rispetto ai contribuenti delle fasce di età centrali Riassumendo: i tre concetti di reddito • Reddito prodotto 2+3 – Colpisce il risparmio ed esenta plusvalenze – Problemi di equità q interindividuale e di elusione dell’imposta p (svuotamento base imponibile) • Reddito entrata 2+3+4-7 (+5) – C Colpisce l i risparmio i i e plusvalenze l l – Problemi pratici per inserimento plusvalenze (trattamenti ad hoc) • Reddito consumo 6 (+8) – Esenta il risparmio (elimina problema inserimento plusvalenze) – Problemi: effetti redistributivi Esempio Si determini la base imponibile di un’imposta sul reddito coerente rispettivamente con i criteri del reddito entrata, reddito prodotto e del reddito consumo per un individuo che ha ricevuto i seguenti introiti: A. Redditi da lavoro = 1000 B. Dividendi azionari = 100 C C. Interessi da obbligazioni = 50 D. Plusvalenza su un terreno di proprietà = 3000 E. Plusvalenza sul valore delle azioni possedute = 1000 Ha inoltre sostenuto le seguenti spese: F. Pagamento di premi assicurativi = 50 G. Acquisto di titoli di Stato = 60 Reddito prodotto = A+B+C = 1150 Reddito entrata = A+B+C+D+E = 5150 Reddito consumo = reddito entrata – variazione del patrimonio = A+B+C+D+E A+B+C+D+E(D+E+F+G) = 1040 = A+B+C – (F+G) = reddito prodotto – risparmio Caratteristiche della base imponibile in pratica • IIn It Italia: li tradizionalmente t di i l t fondata f d t su reddito ddit prodotto, d tt con aperture a: – reddito entrata: inclusione di alcune tipologie di plusvalenze – reddito consumo: esenzione del risparmio previdenziale • USA: reddito entrata (ma risparmio previdenziale non in b.i.) • Germania: ibrida: detassazione risparmio (esenzioni rendimenti da principali impieghi: depositi bancari, obbligazioni) • Paesi nordici Europa: Dual income tax (imposta proporzionale uniforme per redditi di capitale all’aliquota minima dell’imposta sui redditi, imposta progressiva per redditi di lavoro e assimilati) 3. Imponibile reale o nominale • I sistemi tributari sono in genere definiti su base nominale – Non correggono per l’inflazione • Se l’imposta l imposta è progressiva (e redditi indicizzati): – Aliquota media aumenta – Riduzione in termini reali di deduzioni e detrazioni in ammontare fisso – L’onere tributario cresce in termini reali: fiscal drag g • Fiscal drag: imposte progressive e inflazione – aliquota media aumenta all’aumentare della base imponibile nominale a causa dell’inflazione – valore reale del gettito aumenta (imposta proporzionale: i l valore l reale l del d l gettito ttit costante) t t ) • Fiscal drag in Italia: forte nel periodo 1975-1982 – Inflazione elevata – Scala S l di aliquote li t molto lt progressiva i • Da 1982 (in ritardo!): provvedimenti per contrastare crescita automatica dell’aliquota media a causa del fiscal drag • 1989-91: 1989 91 meccanismo i di revisione i i automatica t ti delle d ll aliquote li t e degli d li scaglioni (ampliamento) per eliminare fiscal drag • Dal 1992: revisione solo parziale (no aliquote, più volte derogata): fiscal drag presente ma in misura minore che in precedenza grazie a minore inflazione 4. Redditi a formazione pluriennale p • Se imposizione è progressiva, l’inclusione l inclusione (nel momento della loro realizzazione) nella base imponibile di redditi che si formano in un arco di tempo p pluriennale p determinerebbe un notevole innalzamento dell'aliquota media per quel periodo di imposta • Esempio: TFR, plusvalenze • Soluzioni: – Tassazione separata – Tassazione nei diversi p periodi di formazione del reddito (maturazione e non nel momento della realizzazione) 5. Meccanismi di accertamento • Problemi di accertamento quando tassazione di massa e, in particolare, quando si ha un elevato numero di imprese di piccole dimensioni e lavoratori autonomi • Da 1998: studi di settore – Redditi presunti (a partire da valori normali desunti da documenti contabili ed extra contabili – concertazione tra amministrazione finanziaria f e organizzazioni d di categoria)) – Contribuente assegnato ad un gruppo omogeneo congruità dei ricavi – Posizione fiscale verificata rispetto a “congruità” dichiarati e “coerenza” di alcuni indicatori economici sintetici (da informazioni dichiarate da contribuente. es: rotazione di magazzino produttività per addetto magazzino, addetto, ecc.) ecc ) – Studi di settore utilizzati: • Da contribuente – per allinearsi • Da amministrazione finanziaria – per effettuare accertamenti con regole diverse a seconda della tipologia di contribuenti Irpef: determinazione del reddito complessivo Per la determinazione del reddito complessivo i redditi sono classificati in sei categorie, categorie ciascuna con particolari criteri di determinazione (e accertamento): – A. A redditi fondiari – B. redditi di capitale – C. redditi di lavoro dipendente – D. redditi di lavoro autonomo – E. redditi di impresa p – F. redditi diversi Alcuni redditi che rientrano nelle sei categorie precedenti sono tuttavia soggetti a regimi fiscali sostitutivi (la maggioranza dei redditi di capitale e le plusvalenze finanziarie) A. Redditi fondiari • Redditi dei terreni : – DOMINICALI: remunerazione del proprietario a titolo di rendita fondiaria e interessi sui capitali permanentemente investiti nel terreno – AGRARI: profitto dell’imprenditore agricolo • Redditi dei fabbricati – DA FABBRICATI: • Unità residenziali che il proprietario utilizza come propria abitazione (redditi figurativi) • Fabbricati in genere (anche fabbricati ad uso commerciale) locati Non rientrano tra i redditi dei fabbricati i redditi figurativi attribuibili a fabbricati utilizzati dal proprietario nell’ambito di esercizio di imprese commerciali o agricole Terreni e fabbricati sono iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano A. Redditi fondiari Tariffa d’estimo catastale: – Il reddito afferente al terreno o al fabbricato è ottenuto moltiplicando la tariffa d’estimo catastale per la dimensione dell’unità fondiaria (cd. rendita catastale) – Tariffa d’estimo catastale stimata sulla base del reddito normalmente ottenibile dal terreno o dal fabbricato per unità di misura i (ettari/vani) ( tt i/ i) • Semplicità ( ) • Incentiva l’attività economica (fabbricati?) • Tuttavia generale sottovalutazione dei redditi (tariffe d’estimo non aggiornate e generalmente inferiori ai redditi di mercato) – Rivalutate nel 1992 (+5% nel 1996) – A fini della tassazione patrimoniale sugli immobili (Imu- Imposta municipale propria => federalismo fiscale) abitazioni rivalutate del 60% dal 2012 – Probabilmente a breve una legge delega di riforma del catasto basata sui valori di mercato A. Redditi fondiari (redditi da fabbricati) • Abitazione principale utilizzata direttamente dal proprietario (reddito in natura) – reddito = rendita catastale ((inclusa nel RC)) – deducibilità integrale della rendita catastale dal RC (dal 2000) • atteggiamento di favore nei confronti della casa di abitazione principale (la casa costituisce un bene di prima necessità. Ma allora perché non trattamento analogo per gli altri beni necessari?) • trattamento non pienamente paritario per i non proprietari (esigua detrazione per affitto) • il valore catastale (basato sulla rendita) è assoggettata ad imposta patrimoniale (IMU) • Abitazioni locate (diverse dall’abitazione principale) – reddito = max [rendita catastale; reddito effettivo (canone di locazione) ridotto del 15%] => > tassazione su redditi effettivi • Abitazioni non locate (diverse dall’abitazione principale) – reddito = rendita catastale aumentata di 1/3 – dal 2012 il reddito non rientra in Irpef (solo tassazione patrimoniale Imu) => no tassazione su redditi figurativi A. Redditi fondiari (redditi da fabbricati) Possibilità di un’imposta sostitutiva sui canoni di locazione delle abitazioni (cd cedolare secca): il proprietario di un immobile residenziale dato in locazione,, in alternativa al regime g ordinario Irpef, può optare per una imposizione proporzionale con aliquota relativamente bassa (applicata sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti o alla rendita catastale se il canone è inferiore): – 21% sui contratti a canone libero – 19% sui contratti a canone convenzionato (comuni con carenze di disponibilità abitative + comuni ad alta tensione abitativa) Obiettivo: Obi i • rendere più conveniente l‘offerta sul mercato delle locazioni • incoraggiare co agg a e l'emersione e e s o e de dei ca canoni o irregolari ego a Riduce il carico fiscale sugli immobili residenziali dati in locazione, in particolare per i proprietari di immobili con redditi più elevati E’ un tributo erariale il cui gettito è compartecipato dai Comuni E (aliquota 21,7% (2011)) B. Redditi di capitale • Costituiscono redditi da capitale i redditi derivanti dall’impiego di capitale finanziario diversi da quelli conseguiti nell’esercizio di impresa (che invece sono considerati reddito di impresa) e dai redditi diversi • Tipologie più importanti: – – – – – – – – interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti i t interessi i da d obbligazioni bbli i i e titoli tit li similari i il i utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali proventi derivanti da gestioni collettive del risparmio (fondi comuni di i investimento) ti t ) proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza complementare e i di id l individuale rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita e per contratti di capitalizzazione N Norma di chiusura: hi “ogni “ i provento t d derivante i t d dall’impiego ll’i i del d l capitale, it l esclusi l ii rapporti da cui possono derivare utili o perdite in dipendenza di un evento incerto” ( redditi diversi) » CAPITALE: certa la prestazione; eventualmente incerta l’entità l entità » DIVERSI: incerta entità e prestazione Redditi da capitale • Di fatto le principali forme di impiego del risparmio sono assoggettate a regimi sostitutivi (mediante ritenute alla fonte a titolo d’imposta) d imposta) con aliquote relativamente basse: 20%, 12.5% (titoli pubblici) e 11% (risparmio p previdenziale) ) • Distinzione: – RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA: i redditi oggetto della ritenuta non vengono inclusi nella base imponibile Irpef e quanto pagato esaurisce l’imposta l’ dovuta d – RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO: i redditi (al lordo della ritenuta) vanno inclusi nella base imponibile Irpef. La ritenuta costituisce solo un acconto dell’imposta che dovrà essere versata in relazione al reddito complessivo del contribuente B. Redditi di capitale • Gli utili di impresa costituiscono l’unica tipologia rilevante di reddito da capitale inserito nella base imponibile Irpef: 1 I dividendi 1. di id di da d partecipazione t i i qualificata lifi t in i società i tà non residente in un paese a regime fiscale privilegiato: – il 49,72% dei dividendi in base imponibile Irpef (parziale doppia tassazione) 2 di 2. dividendi id di da d partecipazione t i i in i una società i tà residente id t in i un paese a regime fiscale privilegiato: – inseriti interamente nella base imponibile Irpef (doppia tassazione) PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: • percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria maggiore del 2% (società quotate) e del 20% (società non quotate) oppure • percentuale di capitale sociale maggiore del 5% (società quotate) e del 25% (società non quotate). 3 I dividendi da partecipazione non qualificate (in società non 3. residenti in un paese a regime fiscale privilegiato) sono assoggettati ad una imposta sostitutiva (ritenuta alla fonte a titolo di imposta): aliquota 20% (doppia tassazione). tassazione) C. Redditi da lavoro dipendente • Tutti i compensi (in denaro o in natura) che derivano da rapporti appo t di d lavoro a o o alle a e dipendenze d pe de e e sotto la ad direzione e o ed di altri (incluse le erogazioni liberali) • Sono assimilati – Pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati – Proventi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative • Il reddito di lavoro dipendente rappresenta la componente più importante dell dell’imponibile imponibile dichiarato ai fini Irpef (circa pari al 75%) • Il reddito imponibile è un reddito lordo: non sono deducibili le spese sostenute per la produzione del reddito ddit – però maggiore detrazione (rimando) C. Redditi da lavoro dipendente • N Non costituiscono i i reddito ddi imponibile: i ibil – i contributi previdenziali obbligatori versati dal datore di lavoro e dal lavoratore • Esenta il RISPARMIO PREVIDENZIALE (apertura al REDDITO CONSUMO) • Entra in BI al momento del RISCOSSIONE in forma di pensione → differimento dell’imposta – i contributi t ib ti di assistenza i t sanitaria it i versati ti dal d l datore d t di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi finalità assistenziali (limite di 3.615,20 euro) • Incentivare I ti lle assicurazioni i i i sanitarie it i – il valore delle azioni offerte ai dipendenti per un importo non superiore a 2065 euro, a condizione che non siano cedute entro tre anni dalla percezione • Diffondere l’azionariato Dal 2008 è previsto un regime fiscale agevolato per i dipendenti privati che ricevono premi di produttività erogati in base ad accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali Fino a 6.000 euro lordi per redditi da lavoro che non superano i 35.000 euro si pp un’imposta p con aliquota q del 10% sostitutiva dell’IRPEF e applica d ll addizionali delle dd l regionalil e comunalil C. Redditi da lavoro dipendente p • I datori di lavoro e gli enti previdenziali svolgono la funzione di sostituti di imposta: operano, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef e effettuano il relativo versamento all’erario Limitati spazi di d evasione fiscale: f l contrasto di d interessi tra datore di lavoro (costo del lavoro deducibile dall’imposta sui redditi di impresa) e lavoratore D. Redditi da lavoro autonomo • Redditi che derivano: – dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) di arti e professioni f i i (assenza ( del d l vincolo i l di subordinazione) b di i ) – dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di brevetti industriali (se non conseguiti nell nell’esercizio esercizio di impresa). impresa) • Il reddito imponibile è un reddito netto: – arti e professioni: differenza tra compensi percepiti nel periodo di imposta e le spese sostenute per la produzione del reddito • Per prevenire fenomeni elusivi, l’ammissibilità della deduzione di alcune spese è limitata (beni strumentali a uso promiscuo, spese alberghiere, ecc.)) – negli altri casi: deduzione forfetaria del 25% dei compensi • C Compensii percepiti iti all lordo l d dei d i contributi t ib ti assistenziali i t i li e previdenziali (resi netti mediante deduzioni) E. Redditi d d’impresa impresa • Reddito derivante dall’esercizio di imprese commerciali (a fini Irpef: imprenditori individuali, società di persone e in alcuni casi società a responsabilità limitata) • Criteri di determinazione del reddito di impresa sono p che all’Ires ((rimando): ) reddito netto,, comuni sia all’Irpef di competenza – reddito di impresa utile con alcune variazioni rispetto alla normativa civilistica • Nel caso in sia prodotto in forma societaria, il reddito di impresa è attribuito a ciascun socio (partnership approach) – indipendentemente dalla effettiva percezione – in i proporzione i alla ll quota t di partecipazione t i i agli li utili tili E Tassazione separata reddito d’impresa E. d impresa • I soggetti Irpef che esercitano attività d’impresa (titolare di redditi d’impresa o di partecipazione in snc o sas residenti) possono optare per la tassazione separata con aliquota del 27.5% 27 5% (analoga a soggetti Ires) • Condizioni: – il contribuente deve essere residente nel territorio dello Stato – deve essere in contabilità ordinaria, per obbligo o per opzione – glil utilil non devono d essere prelevati l i o distribuiti di ib i i • Finalità: ridurre la discriminazione di trattamento fiscale tra società di persone e società di capitali F. Redditi diversi • I redditi diversi comprendono p categorie g di reddito non riconducibili ai redditi di capitale e non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o imprese commerciali: 1. Plusvalenze (prezzo di vendita – prezzo d’acquisto) – ((a)) immobiliari (il prezzo di acquisto è aumentato dei costi sostenuti) – (b) da cessione di azioni – (c) da cessione di titoli, valute e metalli preziosi 2 I redditi conseguiti mediante contratti a termine e 2. prodotti derivati (swap, option, future, ecc.) 3. Proventi derivanti dall’impiego p g del capitale p in cui possono p derivare utili o perdite in dipendenza di un evento incerto (norma di chiusura) F. Redditi diversi • 1. Sono rilevanti ai fini IRPEF: Nella categoria (a), le plusvalenze ottenute da: – – lottizzazione di terreni e successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici su essi costruiti la cessione a titolo oneroso di immobili costruiti o acquistati da meno di 5 anni anni, ad esclusione di quelli acquisiti per successione o per donazione e di quelli adibiti ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari – Irrilevanti dal punto di vista pratico; finalità anti-elusione • Presunzione di attività d d’impresa impresa o semiprofessionale • Reddito = differenza tra ricavato dalla vendita e prezzo di acquisto (aumentato dei costi sostenuti). F. Redditi diversi 2. Nella categorie (b): – Plusvalenze da partecipazioni qualificate in società non residenti in un paese a regime fiscale f privilegiato: • – Plusvalenze da partecipazioni in società à residenti in un paese a regime fiscale privilegiato • – interamente inserite nella base imponibile Irpef (doppia tassazione) Plusvalenze da cessione di azioni = differenza tra corrispettivo percepito e costo d’acquisto. • • • inserite per il 49,72% del loro valore nella base imponibile Irpef (parziale doppia tassazione) plusvalenze nette (al netto di eventuali minusvalenze su partecipazioni qualificate) se plusvalenze nette<0, l’eccedenza può essere portata in deduzione delle plusvalenze >0 dei periodi d’imposta successivi (non oltre il quarto) Le plusvalenze connesse a partecipazioni non qualificate (in società non residenti in un paese a regime fiscale privilegiato) e tutti gli altri redditi diversi non rientrano nella base imponibile p Irpef p e sono sottoposti p a regimi sostitutivi (aliquota 20%) (doppia tassazione) Reddito complessivo • L’imposta personale si applica al reddito complessivo del contribuente calcolato come somma delle singole categorie di reddito • Molti redditi sono esclusi dalla progressività dell’Irpef ed assoggettati tt ti a regimi i i sostitutivi tit ti i di tipo ti proporzionale i l – i redditi di capitale e i redditi diversi • I criteri di determinazione del reddito sono molto eterogenei – Reddito normale per i redditi fondiari – Reddito lordo per il lavoratore dipendente – Reddito netto e di competenza per i redditi d’impresa • Nozione di reddito prodotto, con qualche apertura a – reddito entrata (inclusione di alcune tipologie di plusvalenze) – reddito consumo (esenzione del risparmio previdenziale) Irpef: distribuzione dei contribuenti per classi di reddito complessivo dichiarato Gli oneri deducibili (d) • Deduzioni più rilevanti: – contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (versati da l lavoratori t i autonomi) t i) • Dal 2001 è consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza – i contributi versati alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione pe s o e negoziali, ego a , ape aperti,, individuali), d dua ), per pe un u importo po o massimo ass o di d 5.165 € – rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale – contributi t ib ti e donazioni d i i alle ll ONG per PVS, PVS per un importo i t non superiore al 2% del reddito complessivo – erogazioni g liberali ad istituzioni religiose, g , non-profit, p , università,, enti di ricerca – contributi a fondi integrativi del SSN – donazioni d i i a favore f di Onlus, O l ( (max 10% d dell RC RC; 70 70.000 000 €) Aliquote (redditi 2011) Scaglioni in euro Aliquota marginale t’ Fino a 15.000 23% da 15.000 a 28.000 27% da 28.000 a 55.000 38% da 55.000 a 75.000 41% oltre 75.000 43% • Regioni e Comuni hanno la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF entro limiti stabiliti dalla legge (Regioni 1,23% obbligatoria + 0,5% facoltativa; Comuni 0,8% facoltativa) differenziazione (seppur controllata) dell dell'onere onere dell'imposta dell imposta personale • Evoluzione storica 1974: 32 scaglioni; 2002: 5 scaglioni; 2005: 4 scaglioni; t’[10% - 72%] t’[18% - 45%] t’[23% - 43%] Aliquote (redditi 2011) Contributo di solidarietà: Intervento straordinario consistente nell’applicazione dei un contributo del 3% sul reddito complessivo di importo superiore ad euro 300.000 lordi annui per gli anni 2011-12-13 (prorogabile fino al raggiungimento del pareggio di bilancio) Il contributo è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef, dell’addizionale comunale e di quella regionale Le detrazioni (f) • Una volta determinata l'imposta lorda, si applicano le detrazioni Tre categorie: detrazioni. 1. detrazioni per tipo di reddito • Variano in funzione del RC e della tipologia p g di reddito 2. detrazioni per carichi familiari • Variano in funzione del RC e legame 3. detrazioni d per oneri all 19% (detrazioni (d per altri l oneri)) Inoltre: Inolt e 4. detrazioni per canoni di locazione 5 Detrazioni introdotte nel 1998 per interventi di recupero del 5. patrimonio edilizio 1 Detrazioni per tipo di reddito 1. R ddit Reddito I Importo t detrazione d t i Lavoro dipendente Fino a 8.000 euro 1.840 Da 8.001 a 55.000 euro A scalare al crescere di RC Pensionato (meno di 75 anni) Fino a 7500 euro 1725 Da 7501 a 55000 A scalare al crescere di RC Pensionato (più di 75 anni) Fino a 7750 1783 Da 7751 a 55000 A scalare al crescere di RC Altri redditi (compresi autonomi) Fino a 4.800 1104 Da 4801 a 55000 A scalare al crescere di RC TUTTI I REDDITI : Oltre 55000 0 Detrazioni per tipologia di reddito e “no tax area” FINALITA’ : – discriminazione qualitativa dei redditi – introdurre implicitamente un livello di reddito minimo esente (“no tax area”) attraverso l’ammontare massimo i di detrazione d t i • • • • lavoratori dipendenti: 8.000 euro pensionati al di sotto dei 75 anni: 7.500 euro pensionati di età pari o superiore a 75 anni: 7.750 euro per i contribuenti con altri tipi di reddito: 4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell nell’anno anno – accentuare il grado di progressività dell’IRPEF 2 Detrazioni per carichi di famiglia 2. Finalità: personalizzazione dell’imposta Importo detrazione Coniuge Figli Minori di 3 anni Maggiori di d 3 anni Altri familiari 800 a scalare l all crescere di RC (fino (fi a 80.000 euro) 900 a scalare al crescere di RC (fino a 95 95.000 000 euro)) 800 a scalare al crescere di RC (fino a 95 000 euro) 95.000 750 a scalare al crescere di RC (fino a 80.000)) 3. Le detrazioni per oneri al 19% • Principali detrazioni: – spese mediche (generiche e specialistiche): possono essere detratte per la parte che supera la franchigia di 129€ – interessi p passivi p per mutui ipotecari p per p l'acquisto q di immobili adibiti ad abitazione principale (con tetto massimo 4000 euro) • N.B.: per i redditi di impresa gli interessi passivi sono interamente deducibili; per le persone fisiche vincoli (tetto, garanzia ipotecaria, finalizzazione del mutuo) finalità: à incentivo all'acquisto della prima casa – premi per contratti di assicurazione sulla vita puri (rischio morte, invalidità permanente o non autosufficienza) con tetto massimo – spese per frequenza di corsi di istruzione superiore e universitaria (in misura non superiore alle tasse statali) – liberalità a favore delle Onlus in alternativa a deduzioni (con tetto massimo) – liberalità a favore del settore dello spettacolo (con tetto massimo) Le detrazioni per oneri al 19% • FINALITA’ – personalizzare il tributo in relazione a circostanze che modificano difi la l capacità i à contributiva ib i – introdurre agevolazioni e incentivi in seguito a determinati impieghi del reddito ritenuti meritevoli di tutela e incentivo Irpef: effetti redistributivi (redditi 2006)