Disciplinare di gestione dell`Elenco Comunale Baby Sitter
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Disciplinare di gestione dell`Elenco Comunale Baby Sitter
COMUNE DI PASIAN DI PRATO, Ente capofila COMUNI DI BASILIANO – CAMPOFORMIDO - CODROIPO COLLOREDO DI MONTE ALBANO – MARTIGNACCO - MORUZZO PAGNACCO – POZZUOLO DEL FRIULI – PRADAMANO – REANA DEL ROJALE REMANZACCO – TAVAGNACCO – TRICESIMO, Enti associati PROGETTO “BABY SITTER COMUNALE” DISCIPLINARE DI GESTIONE DELL’ELENCO INTERCOMUNALE BABY-SITTER Approvato con D.G.C. di Pasian di Prato n. 209 del 16.10.2006 e D.G.C. di Pozzuolo del Friuli n. 199 del 19.10.2006. Modificato dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Pasian di Prato e Pozzuolo del Friuli in data 15.11.2006 Modificato in sede di sottoscrizione della Convenzione tra i Comuni in data 12.03.2007 Modificato dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni in intestazione in data 04.06.2007 - 30.6.2008 – 30.10.2008 (in vigore dal 15.11.2008) – 25.5.2009 (in vigore dal 3.6.2009) – 30.9.2009 (in vigore dal 12.10.2009) – 19.10.2010 (in vigore dal 28.10.2010) Art. 1 – Istituzione dell’Elenco In attuazione del Progetto “Baby sitter comunale”, nei Comuni di Campoformido, Martignacco, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Reana del Rojale, è istituito l’“Elenco Intercomunale Baby Sitter”, di seguito denominato Elenco. Il Comune di Pasian di Prato è l’ente capofila del Progetto. Quali organi referenti per la gestione dell’Elenco vengono individuati i seguenti soggetti: 1 per il Comune di Pasian di Prato, la Commissione Pari Opportunità in seno all’Assessorato alla Cultura; 2 per il Comune di Pozzuolo del Friuli, l’Assessorato alle Pari Opportunità; 3 per il Comune di Campoformido l’Assessorato ai Servizi Sociali e Sanità, Cultura e Attività ricreative; 4 per il Comune di Martignacco l’Assessorato alle Politiche Socio-Assistenziali; 5 per il Comune di Moruzzo l’Assessorato al Settore Sociale e Sportivo; 6 per il Comune di Pagnacco la Commissione comunale per le Pari Opportunità in seno all’Assessorato all’Istruzione, Pari Opportunità, Sanità, Politiche Sociali e Famiglia; 7 per il Comune di Reana del Rojale l’Assessorato alla Cultura, Pari Opportunità e Informazione. Previa richiesta al Comune capofila e con l’assenso dei Comuni già inclusi nel Progetto, possono aderire altri Comuni che, al momento dell’adesione, dichiarano il rispettivo soggetto referente. L’Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti all’Elenco si riunisce periodicamente per verificare l’andamento del Progetto e dell’Elenco, per approvare i documenti di gestione economica relativi alla Convenzione, nonché per deliberare sull’autorizzazione all’adesione di nuovi Comuni o su altre determinazioni di rilevante importanza per la gestione della Convenzione. Le deliberazioni dall’Assemblea dei Sindaci, adottate con le maggioranze di cui all’art. 22, ivi comprese le deliberazioni di autorizzazione all’adesione di nuovi Comuni, sono vincolanti per gli Enti aderenti alla Convenzione, senza necessità di approvazione o ratifica da parte degli organi deliberativi dei singoli Comuni. Art. 2 – Caratteristiche dell’Elenco L’Elenco si configura quale registro di persone fisiche che hanno svolto un corso di aggiornamento per l’esercizio a titolo occasionale o continuativo dell’attività di baby-sitter, in favore della cittadinanza anagraficamente residente nei Comuni della Provincia di Udine che abbiano aderito formalmente alla relativa Convenzione. Art. 3 – Finalità dell’Elenco Le finalità dell’Elenco intercomunale dei baby-sitter sono le seguenti: a) offrire un Elenco di persone fisiche operatrici del settore in favore delle famiglie residenti interessate ad ottenere servizi di baby-sitting ed altre attività di animazione aventi caratteristiche COMUNE DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, TAVAGNACCO. TRICESIMO – Disciplinare di Gestione dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter Pagina 1 di 10 di peculiare offerta professionale con specifiche qualità in fatto di sicurezza e preparazione; b) ai fini di cui al punto precedente, provvedere all'aggiornamento degli operatori; c) operare un costante e severo controllo sulla qualità delle attività offerte dagli operatori inclusi nell’Elenco; d) disciplinare, con caratteristiche di certezza e pubblicità, le condizioni economiche e tecniche di fornitura delle attività. e) contribuire alla costituzione di un gruppo di lavoro al fine di ampliare costantemente l’offerta di servizi ed iniziative di animazione rivolte ai giovanissimi residenti nei comuni aderenti al Progetto. Art. 4 – Corsi di aggiornamento per l’inclusione all’Elenco e per la selezione del Coordinatore dell’Elenco Le persone incluse nell’Elenco (da qui in poi: “operatori”) si ritengono idonee al raggiungimento degli obiettivi del Progetto in quanto abbiano frequentato un corso di aggiornamento di almeno 100 ore, organizzato dagli Enti aderenti alla gestione dell’Elenco, che può comprendere un tirocinio da svolgere presso istituti scolastici ed altre strutture educative, e abbiano altresì superato formalmente un esame finale di idoneità. I risultati dell’esame finale sono espressi dalla Commissione giudicatrice in 60/60. Vengono ammesse all’Elenco le persone che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 30/60 e viene altresì redatta una graduatoria al fine di individuare, nella persona che avrà ottenuto il miglior punteggio (in caso di parità la più anziana d’età), la persona che sarà incaricata dai comuni gestori di svolgere le funzioni di Coordinatore dell’Elenco. Il Coordinatore dell’Elenco resta in carica fino ad espressa rinuncia dell’interessato, con successivo subentro nella carica della prima persona che segue in graduatoria e che abbia dichiarato la propria disponibilità. I Comuni gestori hanno la facoltà di rinunciare all’individuazione del Coordinatore o di revocare l’incarico al Coordinatore individuato con le modalità di cui sopra, qualora ritengano opportuno provvedere alle attività di informazione o alla gestione delle attività amministrative con personale proprio o con risorse diversamente individuate, ivi compresa la gestione informatizzata e telematica del servizio informativo. In seguito allo svolgimento di nuovi corsi di aggiornamento, le persone che hanno superato l'esame finale di idoneità vengono inserite nella graduatoria nella posizione risultante dal punteggio ottenuto negli esami finali (in caso di parità con precedenza della persona più anziana d’età), fatta salva la posizione del Coordinatore, ove individuato, che resta in carica anche nel caso di superamento del punteggio individuale da parte di persone che abbiano svolto successivamente il corso di aggiornamento. La graduatoria degli operatori è utilizzata esclusivamente dai Comuni che gestiscono il progetto, ai fini della definizione della posizione da attribuire al Coordinatore o ad eventuali Vice Coordinatori, nonché per le finalità di cui all’art. 18. I Comuni gestori – in caso di necessità o nell’impossibilità di indire lo svolgimento di nuovi corsi di aggiornamento ai fini dell’ammissione – hanno la facoltà di consentire l’accesso all’Elenco Intercomunale Baby Sitter da parte di persone che abbiano superato positivamente i Corsi di formazione organizzati ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. n. 20 del 18 agosto 2005. L’effettiva inclusione in graduatoria e la stessa ammissione all’Elenco è subordinata al superamento di un esame di verifica dei titoli curricolari e della preparazione nelle materie di interesse del Progetto, finalizzato all’attribuzione di un punteggio in 60/60 conformemente a quanto previsto dal comma 2. Ai fini di equiparare la preparazione delle persone candidate all’accesso con gli operatori già inclusi nell’Elenco, i Comuni gestori, possono subordinare l’ammissione all’esame di cui sopra alla frequenza di un corso di aggiornamento relativo alle materie non approfondite dai Corsi di formazione di cui all’art 4 bis della L.R. n. 20 del 18 agosto 2005 . Il positivo superamento dell’esame finale di cui al comma 2 o l’ammissione ai sensi del comma 6 non danno diritto al rilascio di attestazioni, se non trascorso un anno solare di attività continuativa da parte dell’operatore, sempre che lo stesso non risulti aver commesso irregolarità nell’effettuazione dei servizi. Ciò in quanto il Corso di aggiornamento è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’Elenco e all’esercizio dell’attività di baby-sitter. La permanenza nell’Elenco dà altresì diritto ad un punto di merito nella graduatoria per ogni anno solare di attività continuativa da parte dell’operatore. In ogni caso, l’effettiva inclusione in graduatoria e la stessa ammissione all’Elenco, sono subordinate alla COMUNE DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, TAVAGNACCO. TRICESIMO – Disciplinare di Gestione dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter Pagina 2 di 10 sottoscrizione di una formale dichiarazione di adesione all’Elenco e di accettazione del Disciplinare di gestione e del Codice Deontologico vigente. La data di decorrenza dell’inclusione all’Elenco corrisponde alla data di sottoscrizione del citato documento. In caso di mancata dichiarazione di adesione entro 30 giorni dal positivo superamento dell’esame finale, l’interessato decade dal diritto di ammissione all’Elenco. L’operatore deve garantire, per ogni anno solare, un periodo di disponibilità minima per gli utenti pari a ore 600, di cui almeno 525 in orario diurno e nelle giornate dal Lunedì al Venerdì non festive. Il mancato rispetto del limite annuale di cui sopra comporta – al termine dell’anno solare – l’esclusione di diritto dall’Elenco. Di regola i periodi di disponibilità devono essere dichiarati anticipatamente per ogni semestre e devono essere pianificati con criterio di stabilità in riferimento ad una organizzazione settimanale. Eventuali deroghe a tale forma di pianificazione potranno essere concesse dal Comune gestore per gravi e comprovati motivi. Il Comune gestore provvede a pubblicare le disponibilità dichiarate nelle forme ritenute opportune. Viene altresì escluso di diritto dall’Elenco, l’operatore che, all’interno dei periodi dichiarati di disponibilità, risulti non aver risposto positivamente alle chiamate degli utenti, nel caso in cui lo stesso operatore non risulti contemporaneamente impegnato in altre prestazioni inerenti al Progetto. Le cause di diritto di esclusione dall’Elenco non si applicano in caso di indisponibilità conseguente a malattia propria o di un familiare, maternità, paternità, aspettativa per iscrizione a corsi di formazione di durata almeno semestrale. L’operatore che intenda avvalersi di tali giuste cause di indisponibilità, dovrà inoltrare apposita richiesta, unitamente alle opportune certificazioni comprovanti la condizione oggettiva di indisponibilità. Non possono far parte dell’Elenco e, pertanto, non possono partecipare ai corsi di aggiornamento, i rappresentanti in carica degli organi referenti del Progetto Baby Sitter in seno ai Comuni aderenti, come individuati dall’art. 1, comma 2, nonché i membri di Commissioni consiliari o tecniche dei Comuni stessi. Nel caso in cui un Comune aderisca alla Convenzione in data successiva all’ammissione all’Elenco del soggetto interessato, quest’ultimo decade di diritto dall’iscrizione all’Elenco stesso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Art. 5 – Attività e responsabilità del Coordinatore dell’Elenco Il Coordinatore dell’Elenco, ove individuato, svolge le seguenti attività: 1. riceve le richieste di informazione da parte dei cittadini, nell’orario e con le modalità stabilite dall’Assemblea dei Sindaci, gestendo l’attività di un apposito sportello informativo. 2. organizza l'attività, inviando ai richiedenti via fax o e-mail o per telefono l'elenco delle operatrici disponibili nelle giornate, orari e territori comunali di interesse dei richiedenti. Successivamente la famiglia provvede ad identificare l’operatore idoneo per l’incarico da attribuire e a contattare direttamente l'operatore. 3. tiene la contabilità oraria dei servizi prestati da ogni operatore, con riferimento all’acquisizione da parte di ognuno dei requisiti per l’ottenimento di attestazioni e punteggi, come stabilito dall’art. 4; 4. riceve la documentazione prodotta dalle famiglie ed eventuali osservazioni o reclami che possono essere ricevuti esclusivamente in forma scritta; 5. conserva la documentazione completa relativa agli operatori e alle famiglie che hanno utilizzato i servizi, nel rigoroso rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza e di tutte le normative in materia; 6. organizza e presiede le riunioni periodiche degli operatori inclusi nell’Elenco; 7. collabora con i Comuni per la realizzazione di attività di animazione e laboratori creativi permanenti per bambini e ragazzi; 8. provvede a verbalizzare qualsiasi anomalia riscontrata nel servizio, nonché eventuali irregolarità commesse dagli operatori ovvero dagli utenti, delle quali informa senza ritardo gli organi referenti; 9. può personalmente svolgere le attività di baby-sitter e purché ciò non sia di nocumento alle sue funzioni di coordinamento. Le attività organizzative e amministrative del Coordinatore potranno essere svolte con personale proprio degli Enti convenzionati o con risorse diversamente individuate. Parimenti le attività informative potranno essere realizzate con le medesime modalità e mediante servizi di comunicazione informatizzati. Non compete al Coordinatore, o ai soggetti che ne svolgono le funzioni ai sensi del comma precedente, l’attività di consulenza sullo svolgimento del servizio di baby-sitting e sui rapporti contrattuali e fiscali intercorrenti tra gli operatori e gli utenti del servizio, fatta salva l’attività meramente informativa di cui al COMUNE DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, TAVAGNACCO. TRICESIMO – Disciplinare di Gestione dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter Pagina 3 di 10 comma 1. Agli stessi non compete altresì alcuna funzione di rappresentanza giuridica o di fatto del Progetto Baby Sitter Comunale o dell’Elenco, né in prima persona né quale Coordinatore. Pertanto i rapporti esterni e le attività di comunicazione e promozione del Progetto e dell’Elenco Intercomunale vengono svolti esclusivamente dal Comune capofila e dagli organi referenti dei singoli Comuni aderenti, come individuati dall’art. 1. Parimenti ai soggetti di cui sopra non compete l’iniziativa concernente l’attivazione e la promozione di nuove iniziative o servizi del Progetto Baby Sitter Comunale o dell’Elenco, pur essendo loro riconosciuta una competenza propositiva nei confronti del Comune capofila e degli altri Comuni aderenti. I Soggetti di cui sopra non sono inoltre responsabili per le caratteristiche e la qualità dei servizi erogati dagli operatori, né per il rispetto, da parte degli operatori e degli utenti del servizio, delle normative vigenti in materia fiscale, contrattuale e previdenziale. Art. 6 – Attività dei baby-sitter Il baby-sitter svolge le seguenti attività: 1. fornisce, in prima persona e senza alcun vincolo di subordinazione rispetto agli enti gestori dell’Elenco, nonché in piena autonomia professionale, contrattuale e fiscale, i servizi di babysitting e i servizi accessori, in favore degli utenti, per un numero massimo di tre minori per servizio; 2. informa ed aggiorna il Coordinatore circa i servizi erogati, ai fini della corretta gestione del piano di lavoro e della contabilità oraria dei servizi stessi, con riferimento all’acquisizione da parte di ogni operatore dei requisiti per l’ottenimento di attestazioni e punteggi, come stabilito dall’art. 4; 3. consegna con sollecitudine al Coordinatore i verbali di effettuazione dei servizi ed altra eventuale documentazione ricevuta dagli utenti; 4. interviene alle riunioni operative convocate dal Coordinatore; 5. svolge l’attività rispettando il Codice Deontologico elaborato in regime di autodisciplina da parte degli operatori iscritti all’Elenco; 6. contribuisce propositivamente e progettualmente alla realizzazione di attività permanenti sul territorio, anche in collaborazione o su richiesta dei Comuni; 7. segnala al Coordinatore eventuali anomalie e problematiche emerse nel corso dell’attività; 8. segnala all’Assistente Sociale del Comune competente eventuali situazioni problematiche riscontrate all’interno delle famiglie utenti, delle quali dovesse venire a conoscenza nell’esercizio dell’attività, nell’esclusivo interesse dei minori e delle famiglie stesse, nonché nel pieno rispetto delle normative in vigore sulla tutela della riservatezza; 9. cura personalmente ed individualmente i propri obblighi contrattuali, previdenziali e fiscali, nel rispetto delle normative che regolano le materie. 10. collabora volontariamente alle attività e iniziative promozionali e di informazione rivolte al pubblico o a Enti non convenzionati in relazione al Progetto e ai servizi dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter. Per lo svolgimento di tali attività potrà essere prevista l’attribuzione di punteggio aggiuntivi a valere sulla graduatoria di merito, fino ad un massimo di tre punti per anno solare. Non compete al baby-sitter alcuna delle seguenti attività: 1. lavori di pulizia, manutenzione e riordino delle abitazioni degli utenti, fatta salva l’opportunità di effettuare le pulizie di dettaglio e le operazioni di riordino direttamente collegate con l’attività di educazione; 2. custodia di immobili, valori e suppellettili; 3. effettuazione di commissioni o pagamenti o riscossione di crediti nell’interesse degli utenti; 4. effettuazione di spese o rifornimenti per gli utenti; 5. prestazione di servizi di segreteria o simili. Art. 7 – Attività incluse nei servizi di baby-sitting Rientrano nei “servizi di baby-sitting” le seguenti attività: a) custodia e sorveglianza dei minori; b) attività di intrattenimento e gioco; c) attività di laboratorio creativo (educazione all’immagine, atelier di lettura e simili); COMUNE DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, TAVAGNACCO. TRICESIMO – Disciplinare di Gestione dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter Pagina 4 di 10 d) cura del bambino; e) accompagnamento e ritiro dei minori presso le scuole di appartenenza, purché con autorizzazione scritta dei genitori; f) accompagnamento dei minori nelle attività sportive e formative ulteriori, purché con autorizzazione scritta dei genitori; g) accompagnamento dei minori a visite mediche o prestazioni ambulatoriali, purché con autorizzazione scritta dei genitori. h) accompagnamento e ritiro dei minori presso parenti o persone terze, purché con autorizzazione scritta dei genitori. i) accompagnamento dei minori a spettacoli o manifestazioni, purché con autorizzazione scritta dei genitori. Art. 8 – Prezzi per i servizi di baby-sitting Per l’attività svolta ai sensi dell’art. 7, gli operatori iscritti all’Elenco sono tenuti ad applicare un prezzo orario lordo pari a € 10,00. Nel caso di richieste di servizi inferiori ai 60 minuti il prezzo richiesto sarà arrotondato a quella corrispondente all’ora intera superiore. L’Assemblea dei Sindaci si riserva la facoltà di adottare – senza necessità di modifica del presente disciplinare – un sistema di prezzi differenziato in favore delle famiglie che necessitano di prestazioni di baby sitting di rilevante entità e relativamente prolungate nel tempo, fermo restando il prezzo base di cui al comma 1 per la richiesta di servizi meramente occasionali e non estesi. In caso di incarichi che utilizzano la tipologia del lavoro occasionale di tipo accessorio di cui alla Legge 30 del 14 febbraio 2003, gli importi totali non corrispondenti a multipli del valore unitario del buono lavoro disponibile pro-tempore saranno arrotondati in difetto se inferiori a € 5,00, o in eccesso se uguali o superiori a € 5,00. Qualora, ai sensi dell’art. 11, comma 2, i rapporti economici tra gli operatori e i fruitori dei servizi siano regolati tramite il ricorso a contratti di lavoro collettivi, dovrà essere adottato il valore tabellare di retribuzione oraria più prossimo agli importi stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci ai sensi del comma 2. Gli operatori non potranno porre a carico degli utenti le spese derivanti dai trasferimenti dalla loro abitazione o domicilio al luogo di erogazione del servizio. I limiti di prezzo di cui al comma 1 sono soggetti a revisione periodica da parte degli Enti gestori: le revisioni sono approvate dall’Assemblea dei Sindaci a maggioranza dei Comuni presenti, ovvero, in caso di parità, a maggioranza di popolazione legale al 31 dicembre dell’anno precedente. In caso di revisione dei limiti di prezzo di cui al comma 1 o dei sistemi di prezzo differenziato di cui al comma 3, le modifiche si applicano agli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore della revisione, mentre gli incarichi in corso restano regolati dagli importi precedenti, fino alla conclusione del relativo contratto. Art. 9 – Rapporti contrattuali e fiscali tra il Coordinatore e i Comuni aderenti I Comuni aderenti affidano l’incarico di Coordinamento all’operatore individuato con le modalità di cui all’articolo 4. L’incarico ha durata di 365 giorni dal conferimento, salvo rinnovo. La prestazione si configura quale “obbligazione di mezzi” per il 80% della prestazione e quale “obbligazione di risultato” per il 20% della prestazione. L’ 80% del corrispettivo viene erogato in base al numero di giorni di effettivo servizio prestato; pertanto vengono dedotte dal totale di 365 giorni le giornate in cui il Coordinatore risulta impedito dallo svolgere l’incarico per qualsiasi motivo, compresa la malattia. Il 20% del corrispettivo viene erogato proporzionalmente al positivo raggiungimento dei risultati di gestione, avuto riguardo ad obiettivi di funzionalità ed efficienza dell’Elenco. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi è fissata dalla media delle valutazioni deliberate dagli organismi referenti di ogni Comune aderente. L’onorario previsto per l’incarico al Coordinatore in caso di raggiungimento del 100% dell’obbligazione di COMUNE DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, TAVAGNACCO. TRICESIMO – Disciplinare di Gestione dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter Pagina 5 di 10 risultato è stabilito di anno in anno dall’Assemblea dei Sindaci al momento dell’approvazione del piano finanziario preventivo dell'Elenco, avuto riguardo alle caratteristiche e all’entità del piano di lavoro annuale del Coordinatore. Nei periodi di assenza del Coordinatore, il Comune capofila provvede ad incaricare della sostituzione la prima persona in graduatoria che si dichiari disponibile ad assumere l’incarico di Vice-Coordinatore, alle medesime condizioni contrattuali del titolare. In conseguenza dell’eventuale adesione alla gestione dell’Elenco da parte di altri Comuni, ovvero in seguito all’estensione dei servizi e dei progetti connessi alle finalità dell’Elenco, l’Assemblea dei Sindaci potrà deliberare l’opportunità di affiancare il Coordinatore con uno o più Vice-Coordinatori, ai quali sarà conferito un incarico professionale con condizioni contrattuali che saranno di volta in volta stabilite dall’Assemblea stessa. Nel caso in cui i Comuni gestori, intendano provvedere alle attività di informazione e gestione amministrativa con personale proprio o con risorse diversamente individuate, come previsto dall’art. 4, comma 4, il personale interessato non è soggetto ai criteri di valutazione dei compensi di cui al comma 1, essendo il servizio esclusivamente disciplinato dalla relativa normativa contrattuale. Art. 10 - Elenco pubblico delle operatrici L’elenco, continuamente aggiornato, delle operatrici iscritte viene reso pubblico – ad uso dell’utenza interessata all’acquisizione dei servizi – tramite inserimento nel sito internet del Progetto, nonché utilizzando ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Le informazioni sul medesimo elenco sono altresì fornitenelle forme di cui all’art. 5 - dal Coordinatore o dai soggetti che ne svolgano le funzioni ai sensi dell’art. 4, comma 4. In ogni caso la consultazione dell’elenco delle operatrici, in qualsiasi forma attuato, è tassativamente riservato alla cittadinanza anagraficamente residente nei Comuni della Provincia di Udine che abbiano aderito formalmente alla Convenzione. Art. 11 - Rapporti contrattuali e fiscali tra gli operatori e i fruitori dei servizi I rapporti economici, contrattuali e previdenziali derivanti dall’erogazione dei servizi di baby-sitting e dei servizi aggiuntivi intercorrono esclusivamente tra l’operatore e l’utente, non sussistendo alcun vincolo di subordinazione o rapporto di incarico nei confronti i dei Comuni gestori. La forma contrattuale in base alla quale il servizio viene erogato dal singolo operatore è rimessa alla libera scelta delle parti secondo la normativa vigente pro tempore. Le parti sono personalmente responsabili – secondo la normativa in vigore ed ognuno per quanto di competenza – della correttezza fiscale, contrattuale e previdenziale del servizio prestato. Poiché l’Elenco intercomunale si configura quale lista di persone fisiche che erogano personalmente ed individualmente servizi professionali, è esclusa per gli operatori inclusi nell’Elenco ogni forma di associazione di tipo imprenditoriale volta a sostituire, nei rapporti economici con gli utenti e con gli Enti gestori, la prestazione individuale con la cessione di servizi da parte di società, cooperative, associazioni con o senza scopo di lucro, o associazioni professionali. E’ altresì vietata l’adesione a imprese già costituite al fine di erogare i medesimi servizi che costituiscono gli obiettivi del Progetto. L’eventuale costituzione, da parte di uno o più operatori, di un’impresa, con qualsiasi forma, finalizzata all’erogazione dei medesimi servizi di cui agli articoli 7 e 8 e 18, comporta per gli operatori l’obbligo di rinuncia all’inclusione nell’Elenco. Il medesimo obbligo è previsto in caso di adesione ad imprese già costituite. Gli obblighi previsti dal presente articolo si considerano vigenti esclusivamente per le prestazioni erogate nel territorio dei Comuni aderenti alla gestione dell’Elenco. Non rientrano tra le attività disciplinate dal presente documento le lezioni private o le ripetizioni di qualsiasi materia. Pertanto gli operatori inclusi nell’Elenco possono svolgere tali attività anche nei comuni aderenti, senza alcun obbligo verso i gestori dell’Elenco. Art. 12 – Documentazione del servizio COMUNE DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, TAVAGNACCO. TRICESIMO – Disciplinare di Gestione dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter Pagina 6 di 10 Al termine di ogni prestazione l’operatore e gli utenti sono tenuti alla compilazione di un apposito verbale sintetico contenente menzione del nominativo della famiglia e dell’operatore, del numero di ore effettuate, degli eventuali servizi aggiuntivi e del numero e dell’età dei minori. Il verbale sarà successivamente consegnato dall’operatore al Coordinatore, o ai soggetti che ne svolgano le funzioni ai sensi dell’art. 4, comma 4, come azione di monitoraggio del progetto. Gli utenti sono inoltre chiamati periodicamente a provvedere alla compilazione di un questionario di valutazione sulle qualità operative e professionali dei baby-sitter, e sul puntuale rispetto delle norme stabilite dal presente disciplinare. Art. 13 – Sostituzioni e supplenze Nel caso in cui un operatore risulti impossibilitato, per malattia od altro grave motivo, a provvedere all’erogazione dei servizi già concordati con un utente, quest’ultimo potrà richiedere al Coordinatore, o ai soggetti che ne svolgano le funzioni, di ricevere l'elenco degli operatori disponibili per provvedere autonomamente alla scelta di un operatore sostitutivo. Art. 14 – Responsabilità e Assicurazione Gli operatori sono direttamente e personalmente responsabili per le caratteristiche e la qualità dei servizi erogati, nonché per eventuali incidenti, anomalie od infortuni che si siano verificati durante l’attività. Nessuna responsabilità può essere imputata agli enti gestori dell’Elenco, al Coordinatore o ai soggetti che ne svolgano le funzioni, per fatti o infortuni avvenuti nel corso dell’erogazione dei servizi da parte degli operatori, né avuto riguardo alla qualità dei servizi erogati dagli operatori. Gli operatori hanno la facoltà di sottoscrivere, con oneri a proprio carico e senza variazioni nei prezzi sopra stabiliti, una polizza assicurativa per eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento del servizio. Art. 15 – Esclusione e rinunzia dall’inclusione all’Elenco Su segnalazione del Coordinatore o degli Uffici competenti in ciascun Comune, in seguito ad opportuna istruttoria e tenuto conto delle deduzioni dell’interessato, gli operatori possono essere esclusi dall’Elenco per gravi irregolarità commesse nell’effettuazione dei servizi o per il mancato rispetto delle norme stabilite dal presente disciplinare. Costituiscono inoltre legittime motivazioni di radiazione dall’Elenco, il mancato rispetto delle normative fiscali e previdenziali nonché la violazione delle norme sulla tutela della riservatezza, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 6, punto 8. Gli operatori hanno facoltà in qualsiasi momento di rinunziare all’inclusione all’Elenco, e ne hanno l’obbligo nei casi stabiliti dal presente disciplinare. Art. 16 – Obblighi per gli utenti del servizio Al momento della prima richiesta di erogazione dei servizi, gli utenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di adesione alle norme che li riguardano fissate dal presente disciplinare. Gli stessi pertanto si impegnano al rigoroso rispetto del disposto dei seguenti articoli: Art. 5 – Attività del Coordinatore dell’Elenco Art. 6 – Attività dei baby-sitter Art. 7 – Attività incluse nei servizi di baby sitting Art. 8 – Prezzi per i servizi di baby-sitting Art. 11 – Rapporti contrattuali e fiscali tra gli operatori e i fruitori dei servizi Art. 12 – Documentazione del servizio Art. 13 – Sostituzioni e supplenze Art. 22 – Modifiche al disciplinare Gli utenti inoltre dichiarano di essere consapevoli che gli operatori che riscontrassero eventuali situazioni COMUNE DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, TAVAGNACCO. TRICESIMO – Disciplinare di Gestione dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter Pagina 7 di 10 problematiche all’interno delle famiglie utenti, possono segnalare le situazioni stesse all’Assistente Sociale del Comune competente, nell’esclusivo interesse dei minori e delle famiglie, nonché nel pieno rispetto delle normative in vigore sulla tutela della riservatezza. Al momento della prima richiesta di erogazione dei servizi, gli utenti dovranno dichiarare la propria residenza in uno dei Comuni aderenti alla Convenzione, impegnandosi a comunicare al Comune gestore la rinuncia al servizio in caso di emigrazione nel territorio di un Comune non convenzionato. Art. 17 – Gratuità dell’accesso all’Elenco per gli utenti Nessun onere è previsto a carico degli utenti per la gestione dell'Elenco e per le attività informative, in quanto il Servizio di gestione dell’Elenco e delle attività connesse è essenzialmente gratuito; per converso, nessuna responsabilità potrà essere imputata ai Comuni e al Coordinatore dell’Elenco per fatti e danni derivanti dai rapporti contrattuali e fiscali intercorrenti tra gli utenti del servizio e gli operatori. Art. 18 – Utilizzo dell’Elenco per la realizzazione di servizi diversi o convenzionati I Comuni aderenti si riservano la facoltà di estendere i servizi tipici dell’Elenco o di utilizzare le persone incluse in esso – ove consentito dalle norme vigenti pro-tempore – per realizzare servizi ulteriori e accessori rispetto all’attività di baby-sitting. A titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi ulteriori ed accessori menzionati nel precedente capoverso possono identificarsi come segue: a. realizzazione di laboratori didattici e creativi b. sorveglianza presso strutture educative e scolastiche (es. pre e post accoglienza degli allievi, sorveglianza presso le mense) c. prestazioni di coordinamento o animazione nei centri estivi o simili nel rispetto della normativa regionale vigente in materia; d. attività di dopo-scuola presso strutture educative e scolastiche. e. prestazioni di supporto e animazione con più minori in presenza di situazioni di disagio sociale, conformemente a progetti di sostegno a famiglie in difficoltà promossi dall’Assistente Sociale del Comune interessato La scelta degli operatori da incaricare per lo svolgimento dei servizi di cui al punto a) del comma precedente è effettuata dai Comuni aderenti interessati al conferimento degli incarichi, sulla base di specifici progetti creativi presentati dagli operatori iscritti all’Elenco. I progetti potranno essere presentati anche da gruppi di operatori composti da un numero di iscritti non superiore agli incarichi da conferire. A fini di cui sopra, i Comuni trasmetteranno preventivamente e periodicamente al Comune Capofila e al Coordinatore, o ai soggetti che ne svolgano le funzioni, appositi avvisi contenenti termini e modalità per la redazione dei progetti. Successivamente alla scelta di un progetto e al conferimento di un incarico per i servizi di cui al punto a), qualora si dovesse verificare la defezione o l’impedimento di uno o più operatori incaricati, i necessari sostituti potranno essere indicati dai presentatori del progetto. In assenza di indicazioni, il Comune interessato provvederà alle sostituzioni nel rispetto della graduatoria vigente. La scelta degli operatori da incaricare per lo svolgimento degli altri servizi di cui al comma 2 è rimessa ai Comuni interessati, nel rispetto della graduatoria dell’Elenco o delle altre norme vigenti nelle singole materie interessate. L’elenco delle persone incluse nell’Elenco può essere messo a disposizione di altre Amministrazioni Pubbliche per il conferimento di incarichi professionali, purché aventi obiettivi compatibili con le finalità dell’Elenco. Per favorire l’occupazione delle persone incluse nell’Elenco e la valorizzazione delle relative professionalità, l’elenco degli operatori può inoltre essere messo a disposizione di soggetti privati operanti in ambito educativo e di assistenza all’infanzia, purché l’oggetto degli incarichi non comporti lo svolgimento, nel territorio dei Comuni aderenti, dei medesimi servizi di cui all’art.7. L’utilizzo da parte di Amministrazioni Pubbliche o di soggetti privati dell’elenco degli operatori, come previsto dai commi precedenti, deve essere autorizzata dall’Assemblea dei Sindaci ed è in ogni caso subordinata ad una puntuale valutazione di opportunità avuto riguardo alla necessità di garantire la piena operatività COMUNE DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, TAVAGNACCO. TRICESIMO – Disciplinare di Gestione dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter Pagina 8 di 10 dell’Elenco e la più congrua disponibilità di operatori in favore dell’utenza interessata. Art. 19 - Condizioni contrattuali ed economiche per prestazione di servizi diversi o convenzionati in favore dei Comuni gestori Nel caso in cui i Comuni aderenti intendano valersi delle facoltà previste dai commi primo e secondo dell’articolo 18, sia in forma diretta che in convenzione con altri Enti pubblici o soggetti privati, valuteranno l’opportunità di provvedere al conferimento di incarichi professionali ovvero di stipulare contratti di lavoro individuali di tipo subordinato o parasubordinato eventualmente anche nella forma del contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio di cui alla Legge 30 del 14 febbraio 2003, nel rispetto della normativa vigente pro tempore. Nel caso in cui i Comuni intendano valersi delle facoltà previste dai commi primo e secondo dell’articolo 18, con le modalità previste dal comma precedente, le condizioni economiche del rapporto saranno regolate come segue TIPOLOGIA DELL’INCARICO COMPENSO ORARIO LORDO laboratori didattici e creativi sorveglianza presso strutture educative e scolastiche (es. pre e post-accoglienza, sorveglianza presso le mense) prestazioni di animazione nei centri estivi o simili prestazioni di coordinamento nei centri estivi o simili attività di dopo scuola presso strutture educative e scolastiche prestazioni di supporto e animazione con più minori in presenza di situazioni di disagio sociale, conformemente a progetti di sostegno a famiglie in difficoltà promossi dall’Assistente Sociale del Comune interessato € 20,00 € 10,00 € 12,00 € 16,00 € 15,00 € 18,00 Ai fini del calcolo dei predetti compensi, il quantitativo orario delle prestazioni rese dagli operatori per frazioni di ora, viene arrotondato di diritto all’ora intera eccedente. In caso di incarichi che utilizzano la tipologia del lavoro occasionale di tipo accessorio di cui alla Legge 30 del 14 febbraio 2003, gli importi totali non corrispondenti a multipli del valore unitario del buono lavoro disponibile pro-tempore saranno arrotondati secondo quanto disposto dall’art.8 comma 4. Nel caso in cui altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati ottengano dai Comuni aderenti l’autorizzazione ad utilizzare l’elenco delle persone incluse nell’Elenco per il conferimento di incarichi professionali aventi i requisiti previsti dai commi sesto e settimo dell’articolo precedente, le relative condizioni economiche sono rimesse alla libera contrattazione delle parti. Art. 20– Oneri a carico degli enti gestori Gli oneri per la gestione dell’Elenco vengono stabiliti annualmente dai Comuni aderenti. Tali oneri si riferiscono, genericamente e non esaustivamente, alle seguenti voci di spesa: 1. organizzazione di corsi di aggiornamento professionale; 2. conferimento dell’incarico annuale di coordinamento dell’Elenco o spese conseguenti allo svolgimento delle medesime funzioni con le modalità di cui all’art. 4, comma 4; 3. pagamento dell’utenza telefonica mobile a disposizione del Coordinatore; 4. spese di economato per la gestione del servizio di coordinamento; 5. diffusione di pubblicazioni e annunci sul funzionamento dell’Elenco. I Corsi di aggiornamento degli operatori possono prevedere una quota di compartecipazione dei costi a carico degli operatori stessi. Per converso la frequenza a Corsi di aggiornamento disposti dai Comuni aderenti possono prevedere, per gli operatori che abbiano conseguito l’opportuna frequenza, l’attribuzione di punteggio aggiuntivo a valere sulla graduatoria vigente. Gli oneri sopra descritti sono a carico dei Comuni aderenti al Progetto, proporzionalmente alla popolazione COMUNE DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, TAVAGNACCO. TRICESIMO – Disciplinare di Gestione dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter Pagina 9 di 10 legale al 31 dicembre dell’anno precedente, e sono corrisposti al Comune capofila secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Assemblea dei Sindaci dopo l’approvazione del piano finanziario preventivo dell’Elenco dell’anno interessato. Al Comune capofila è riconosciuta una quota di finanziamento, stabilita in sede di Assemblea dei Sindaci per le spese connesse all’esercizio delle funzioni di gestione tecnico-amministrativa della Convenzione, nonché per quelle derivanti dall’impiego di risorse proprie della struttura organizzativa del Comune capofila; In caso di adesione di altri Comuni in corso di esercizio, la quota di partecipazione sarà definita i proporzionalmente al periodo di partecipazione alla gestione dell’Elenco. La gestione economica del Progetto è affidata al Comune capofila. Art. 21 – Sede La sede giuridica e amministrativa del Progetto e dell’Elenco è stabilità presso l’Area Servizi Demografici e Culturali del Comune di Pasian di Prato, in via Roma 44, Pasian di Prato. Art. 22 – Modifiche al disciplinare Le modifiche al disciplinare sono approvate dall’Assemblea dei Comuni aderenti al Progetto, a maggioranza dei Comuni presenti ovvero, in caso di parità, a maggioranza di popolazione rappresentata, con riferimento alla popolazione legale al 31 dicembre dell’anno precedente. Le modifiche sono vincolanti per gli Enti aderenti alla Convenzione, senza necessità di approvazione o ratifica da parte degli organi deliberativi dei singoli Comuni Le modifiche sono immediatamente vincolanti per gli operatori inclusi nell’Elenco, fatta salva la possibilità per gli stessi di rinunziare all’inclusione nell’Elenco stesso, entro dieci giorni dalla comunicazione delle modifiche. Le modifiche sono altresì immediatamente vincolanti per gli utenti, fatta salva la possibilità di revocare la propria dichiarazione di cui all’art. 16. *** COMUNE DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO, REANA DEL ROJALE, REMANZACCO, TAVAGNACCO. TRICESIMO – Disciplinare di Gestione dell’Elenco Intercomunale Baby Sitter Pagina 10 di 10