DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E LORO

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DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E LORO
COMUNE DI BRESCELLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
ISCRIZIONE ANAGRAFICA da presentare dopo tre mesi dall’ingresso in Italia per una
permanenza ulteriore sul territorio italiano, da parte di:
- CITTADINO STRANIERO U.E.
- FAMILIARE COMUNITARIO DI CITTADINO STRANIERO U.E.
- FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO DI CITTADINO STRANIERO U.E.
I cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtestein (paesi dello Spazio Economico Europeo), Svizzera e
Repubblica di San Marino sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea agli effetti del Decreto
in oggetto.
Cittadino comunitario che soggiorna per motivi di lavoro
Si procede se il richiedente è in possesso dei seguenti documenti:
- documento di identità e codice fiscale;
- documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata:
se lavoratore subordinato: l’ultima busta paga (recente)o ricevuta di versamento dei contributi
INPS, ovvero il contratto di lavoro con ricevuta di avvenuta comunicazione al CIP (centro per
l’impiego) - in caso di contratti a tempo determinato, può essere necessario anche produrre la
dichiarazione del datore di lavoro che dimostra che il soggetto lavora al momento della richiesta
di iscrizione anagrafica con copia documento d’identità del datore di lavoro;
se lavoratore autonomo: certificato di iscrizione alla CCIAA, ovvero, attestazione di
attribuzione di partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la libera
professione sarà necessaria la dimostrazione dell’ iscrizione all’Albo professionale.
Cittadino comunitario che soggiorna per motivi di studio o di formazione
professionale
Si procede se il richiedente è in possesso dei seguenti documenti:
- documento di identità e codice fiscale;
- documentazione che attesti l’iscrizione ad un istituto pubblico o privato riconosciuto che
attesti la frequenza da parte del cittadino di un corso di studi o di formazione (la verifica può
essere richiesta al CSA (ex Provveditorato);
- autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ai sensi
dell’art. .9 c. 3 lett. b) del D.Lgs 30/2007 così come modificato dal D.Lgs. n.160 del
03.10.2008 in vigore dal 5.11.2008 (nel calcolo sono computate le eventuali risorse
economiche dei familiari conviventi con il richiedente). L’importo individuale annuo
dell’assegno sociale riportato in tabella è aggiornato per l’anno 2015.
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Richiedente - 5.830,76 € annui - 485 € mensili
- 1 familiare - 8.746,14 € annui –
- 2 familiari - 11.661,52 € annuali –
- 3 familiari - 14.576,90 € annuali - 4 familiari - 17.492,28 € annuali –
- 2 o più minori di 14 anni - 11.6661,52 € annuali –
- 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.576,90 € annuali
-
documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria (o documenti
equipollenti)
Cittadino comunitario che soggiorna senza svolgere attività lavorativa o di
studio/formazione
Si procede se il richiedente è in possesso dei seguenti documenti:
- documento di identità e codice fiscale;
- autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno (vedi
tabella sopra)
- documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria (o documenti
equipollenti)
Familiare di cittadino dell’Unione (con autonomo diritto di soggiorno per motivi di
lavoro) con cittadinanza di uno Stato membro
I cittadini in questione devono presentare per l’iscrizione anagrafica:
- documento di identità e codice fiscale;
- documento originale che attesti la qualità di familiare tradotto in italiano e legalizzato;
- eventuale autodichiarazione che attesti la qualità di familiare a carico;
- esibizione dell’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente un autonomo
diritto di soggiorno (se residente in altro Comune)
Familiare di cittadino dell’Unione ( con autonomo diritto di soggiorno per motivi i
studio/formazione o disponibilità economica) con cittadinanza di uno Stato
membro
I cittadini in questione devono presentare per l’iscrizione anagrafica:
- documento d’identità e codice fiscale;
- esibizione dell’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente un autonomo
diritto di soggiorno (se residente in altro Comune)
- autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per il
mantenimento di se stesso e dei familiari a carico (vedi tabella sopra);
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- documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria (o documenti
equipollenti)
Familiare di cittadino dell’Unione ( con autonomo diritto di soggiorno per motivi di
lavoro) non avente cittadinanza di uno Stato membro
I cittadini in questione devono presentare per l’iscrizione anagrafica:
- passaporto e visto d’ingresso * se non titolare di autonomo diritto di soggiorno deve chiedere il
rilascio del visto d’ingresso per “residenza elettiva”;
- documento originale che attesti la qualità di familiare tradotto in italiano e legalizzato;
- eventuale dichiarazione sostitutiva (ai sensi art.46 T.U. 445) che attesti la qualità di familiare a
carico;
- esibizione dell’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare comunitario avente
un autonomo diritto di soggiorno (se residente in altro Comune);
- carta di soggiorno di familiare di cittadino U.E. o ricevuta della richiesta alla Questura
Familiare di cittadino dell’Unione ( con autonomo diritto di soggiorno per motivi di
studio/formazione o disponibilità economica) non avente cittadinanza di uno Stato
membro
I cittadini in questione devono presentare per l’iscrizione anagrafica:
- passaporto e visto d’ingresso * se non titolare di autonomo diritto di soggiorno deve chiedere il
rilascio del visto d’ingresso per “residenza elettiva”;
- esibizione dell’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente un autonomo
diritto di soggiorno (se residente in altro Comune)
- autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per il
mantenimento di se stesso e dei familiari a carico (vedi tabella sopra);
- documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria (o documenti
equipollenti)
- carta di soggiorno di familiare di cittadino U.E. o ricevuta della richiesta alla Questura
DISPOSIZIONI GENERALI:
1. cittadini comunitari già iscritti in anagrafe senza carta di soggiorno: con Circ. del
Ministero n.38/2006 era stato disposto, ai fini anagrafici, che l’iscrizione all’anagrafe per i
cittadini U.E. avvenisse senza l’esibizione della carta di soggiorno, per cui:
tutti coloro che sono iscritti all’anagrafe per tale disposizione, e all’entrata in vigore del
decreto in oggetto non sono ancora in possesso
del titolo stesso dovranno rivolgersi
all’ufficio anagrafe con la ricevuta della domanda di carta di soggiorno ed autodichiarare il
possesso dei requisiti previsti dal decreto.
coloro invece non avessero la ricevuta della richiesta della carta di soggiorno (perché non
hanno mai prodotto l’istanza alla Questura) dovranno produrre la documentazione prevista
dal decreto atta dimostrare il possesso dei requisiti per il soggiorno.
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IN ENTRAMBI I CASI SOPRA PREVISTI L’INIZIATIVA DI INTEGRARELA PROPRIA
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEVE ESSERE DEGLI STESSI INTERESSATI, nulla compete
all’Uff. anagrafe per sua iniziativa.
2. cittadini che hanno richiesto l’iscrizione anagrafica prima del 11 aprile, con
procedimento non ancora concluso:
se questi hanno fatto richiesta di carta di soggiorno dovranno esibire la relativa ricevuta e
procedere all’autodichiarzioni delle condizioni di soggiorno
se essi non hanno fatto richiesta della carta di soggiorno dovranno esibire la documentazione
indicata dal decreto.
CONCETTO DI “FAMILIARE” (ai sensi art.2 del D.Lgs.30/2007)
Ai intende familiare di cittadino U.E. il coniuge, il discendente (figlio) proprio o del coniuge (di
età inferiore a 21 anni o a carico) e l’ascendente in linea retta (genitori, nonni, ecc..), a carico,
proprio o del coniuge (suoceri) a prescindere dal grado di parentela.
ALTRI FAMILIARI NON COMPRESI nell’art. 2 di cui sopra ( ma previsti dall’art.3 del
D.Lgs)
Sono da considerarsi altri familiari del cittadino U.E. quelli a carico o conviventi nel paese di
provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, e il
patner (di entrambi i sessi) con cui il cittadino dell’ U.E. abbia una relazione stabile
debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione (…esempio i “DICO” Spagnoli, le
“convivenze registrate” degli Olandesi).
A dimostrazione di ciò i familiari sopra indicati devono produrre:
1. documentazione dello Stato del cittadino dalla quale risulti il rapporto di parentela o la
relazione stabile, registrata nel medesimo stato;
2. autodichiarazione del cittadino della qualità di familiare a carico o convivente, o della
sussistenza dei gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del
cittadino dell’Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
3. assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
4. autodichiarazione del cittadino dell’Unione della disponibilità delle risorse sufficienti per
sé e proprio familiare o convivente ( modello autocertificazione previsto dalla Circ. n.45)
Per i familiari non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, rientranti nella categoria prevista
dall’art. 3 non titolari di un autonomo diritto di soggiorno, possono chiedere il rilascio del permesso
di soggiorno per “residenza elettiva”, per cui il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto
di ingresso per “residenza elettiva”.
MINORI COMUNITARI NON ACCOMPAGNANTI
Per i minori comunitari non accompagnati si può procedere all’iscrizione anagrafica sulla base della
decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela: per cui la
domanda di residenza per i “minori” sarà prodotta dal tutore o dall’affidatario esibendo il
provvedimento del Tribunale del minori.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER “MOTIVI RELIGIOSI”
Chi richiede l’iscrizione anagrafica per “motivi religiosi” deve presentare dichiarazione del
responsabile della comunità religiosa in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto,
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l’assunzione da parte della comunità stessa dell’onere di vitto e all’alloggio per il soggetto,
vistato dalla Curia vescovile o equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
SPESE SANITARIE
il lavoratore cittadino dell’unione con autonomo diritto di soggiorno e i suoi familiari
hanno la regolare copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
invece
i cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio, o di formazione
professionale o altro, nonché i loro familiari, devono produrre una polizza di
assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale di durata
almeno “annua”, o pari al corso di studi o di formazione ( se inferiore all’anno).
I modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37, eventualmente presentati dai cittadini
dell’Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione
anagrafica.
Al contrario la “tessera sanitaria europea” TEAM rilasciata dal paese di provenienza non
sostituisce la polizza assicurativa.
Gli studenti “extra-comunitari”, possono ottenere l’iscrizione al Servizio sanitario
Nazionale pagando € 149,77 (annui): al momento dell’iscrizione anagrafica, in questo caso,
e sufficiente l’esibizione della documentazione rilasciata dall’Azienda USL.
Per ulteriori e maggiori dettagli si invitano gli interessati a visitare il sito del Ministero della
Salute il quale riporta le istruzioni sulle modalità di iscrizione dei cittadini stranieri ai servizi
sanitari in Italia, utili per l’iscrizione anche all’anagrafe.
LAVORATORI STAGIONALI
I lavoratori stagionali che permangono sul territorio nazionale limitatamente al periodo di
svolgimento della propria attività lavorativa possono richiedere l’iscrizione allo “schedario della
popolazione temporanea”, per un periodo massimo pari ad un anno.
Esso dovrà essere cancellato, anche d’ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di
iscrizione, per essere poi iscritto all’anagrafe della popolazione residente dimostrando i requisiti
di residenza e quelli previsti dal D.Lgs. 30/2007.
MATURAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE
Il “diritto di soggiorno permanente” si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo
di cinque anni sul territorio nazionale: nel considerare tale periodo va computato anche il
soggiorno regolare precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 30/2007 ( anche per i cittadini
neo-comunitari).
Come data di decorrenza dei 5 anni si deve considerare la data di inizio di validità del titolo di
soggiorno (permesso o carta ) già posseduti dall’interessato (come da direttiva ministeriale del
18.7.2007). NON E’ QUINDI NECESSARIO DIMOSTRARE L’ISCRIZIONE
ANAGRAFICA IN COMUNI DEL TERRITORIO ITALIANO PER ALMENO 5 ANNI.
Tale titolo esonera l’interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2007 per
il riconoscimento del diritto di soggiorno, trattandosi ormai di un diritto acquisito.
Si possono verificare 2 casi:
coloro che sono iscritti in anagrafe titolari di regolare carta o permesso di soggiorno
come disposto dalla vecchia disciplina, attualmente “scaduti”, qualora non avessero già
maturato il diritto di soggiorno permanente, devono produrre all’ufficio anagrafe i
documenti che dimostrano il possesso dei requisiti previsto dal decreto 30/2007;
qualora il cittadino dell’Unione che ha un titolo di soggiorno “in corso di validità”,
chieda l’iscrizione anagrafica, nei suoi confronti si procederà solo alla verifica della
dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti per il soggiorno è già dimostrato dal
possesso del titolo di soggiorno ancora valido
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MANCANZA DEI REQUISITI DI SOGGIORNO
Qualora nell’ambito del procedimento d’iscrizione anagrafica si constati che non sussistono
le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi è da adottare un “provvedimento di
rifiuto”
della iscrizione anagrafica, contro il quale l’interessato può fare ricorso al
Tribunale ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 30/2007.
ALTRI CASI DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA: vedere specifici riferimenti
normativi
NUMERI UTILI:
Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio E.: tel. 0522/458432
Centro per l’Impiego di Guastalla (CIP): tel. 0522/835240
L’UFFICIO ANAGRAFE
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