Regolamento Edilizio - Comune di Revine Lago

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Regolamento Edilizio - Comune di Revine Lago
Comune di Revine Lago
Variante n° 18 al P.R.G. (Recepimento Parere regionale n°3778 del 06/12/2005)
Modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2008 – e n. 14 del 09.04.2014
Regolamento Edilizio
COMUNE DI REVINE LAGO
PIANO REGOLATORE GENERALE – VARIANTE 18
REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ................................................. 5
CAPO I – NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO..............................................5
Art.1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio ....................................................................... 5
Art.2 - Responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori .......................... 5
TITOLO II – TITOLI ABILITATIVI........................................................... 6
CAPO I – ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA, PERMESSO DI COSTRUIRE E
DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITA’..............................................................................6
Art.3 - Attività edilizia libera......................................................Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.4 - Opere soggette a permesso di costruire ................................................................................ 6
Art.5 - Opere soggette a denuncia di inizio attività ........................................................................... 7
Art.6 - Opere eseguite dallo Stato, dalla Regione, dal Comune o da Enti istituzionalmente
competenti......................................................................................................................................... 8
CAPO II – CERTIFICAZIONI E PARERI ..................................................................8
Art.7 - Certificato di destinazione urbanistica.................................................................................... 8
Art.8 - Richiesta di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso in genere.............................. 8
Art.9 - Parere preventivo ................................................................................................................... 9
CAPO III – NORME PROCEDURALI .......................................................................9
Art.10 - Formulazione delle domande ............................................................................................... 9
Art.11 - Asseverazione ...................................................................................................................... 9
Art.12 - Obbligatorietà degli elaborati tecnici .................................................................................. 10
Art.13 - Indicazione degli elaborati tecnici ...................................................................................... 10
Art.14 - I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire, e per la denuncia di inizio attività13
Art.15 - Procedimento ..................................................................................................................... 13
Art.16 - Evidenza degli atti .............................................................................................................. 13
Art.17 - Efficacia temporale del permesso di costruire ................................................................... 13
CAPO IV – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE......................................................14
Art.18 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire ............................................................ 14
Art.19 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione ............................................................ 14
CAPO V – COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE...............................................15
Art.20 - Composizione della Commissione edilizia comunale ........................................................ 15
Art.21 - Attribuzioni della Commissione edilizia comunale ............................................................. 16
Art.22 - Funzionamento della Commissione edilizia comunale ...................................................... 16
CAPO VI – ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE.................................17
Art.23 - Punti di linea e di livello ...................................................................................................... 17
Art.24 - Inizio e termine dei lavori.................................................................................................... 17
Art.25 - Conduzione del cantiere..................................................................................................... 18
Art.26 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico ............................................. 19
Art.27 - Vigilanza sulle costruzioni .................................................................................................. 19
Art.28 - Varianti in corso d’opera..................................................................................................... 19
Art.29 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo .............................. 19
Art.30 - Sospensione dei lavori ....................................................................................................... 20
Art.31 - Decadenza del permesso di costruire................................................................................ 20
Art.32 - Annullamento del permesso di costruire ............................................................................ 20
Art.33 - Poteri eccezionali ............................................................................................................... 21
Art.34 - Certificato di agibilità .......................................................................................................... 21
TITOLO III – caratteristiche degli edifici e degli spazi scoperti....... 23
CAPO I – CARATTERISTICHE EDILIZIE ..............................................................23
Art.35 - Cortili, patii, lastrici solari e cavedi ..................................................................................... 23
Art.36 - Costruzioni accessorie ....................................................................................................... 23
Art.36bis - Opere minori di arredo in legno ..............................Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.37 - Prescrizioni edilizie particolari ............................................................................................ 26
CAPO II – ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI .......................27
Art.38 - Decoro degli edifici ............................................................................................................. 27
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Variante n° 18 al P.R.G. (Recepimento Parere regionale n°3778 del 06/12/2005)
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Regolamento Edilizio
Art.39 - Decoro degli spazi scoperti ............................................................................................... 27
Art.40 - Parcheggi .......................................................................................................................... 28
Art.41 - Recinzioni ........................................................................................................................... 28
Art.42 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico
......................................................................................................................................................... 29
Art.43 - Coperture.....................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.44 - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie.......................................................... 30
Art.45 - Scale esterne ..................................................................................................................... 30
Art.46 - Marciapiedi ......................................................................................................................... 30
Art.47 - Accessi e strade private ..................................................................................................... 31
Art.48 - Portici pubblici o ad uso pubblico ....................................................................................... 31
Art.49 - Percorsi pedonali................................................................................................................ 31
Art.50 - Percorsi ciclabili.................................................................................................................. 32
Art.51 - Strade di distribuzione........................................................................................................ 32
CAPO III – PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE......................................32
Art.52 - Interventi in zone di interesse ambientale, monumentale, archeologico o storicoarchitettonico ................................................................................................................................... 32
Art.53 - Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e cartelli pubblicitari .......................... 33
Art.54 - Numeri civici ....................................................................................................................... 34
TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ....................... 35
CAPO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ..............................................35
Art.55 - Autorizzazioni e concessioni rilasciate in data anteriore all’entrata in vigore del presente
regolamento .................................................................................................................................... 35
Art.56 - Entrata in vigore del presente regolamento ....................................................................... 35
Art.57 - Misure di salvaguardia ....................................................................................................... 35
Art.58 - Poteri di deroga .................................................................................................................. 35
Art.59 - Sanzioni.............................................................................................................................. 35
Art.60 - Nuove disposizioni legislative............................................................................................. 35
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Variante n° 18 al P.R.G. (Recepimento Parere regionale n°3778 del 06/12/2005)
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art.1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio
1.
2.
3.
4.
Il Regolamento Edilizio (d’ora in avanti R.E.) disciplina l’attività edilizia e di
trasformazione urbanistica del suolo nonché le altre opere che modificano l’aspetto del
territorio e del paesaggio, in applicazione dell’art.4, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001,
n.380.
Il R.E. indica gli elaborati tecnici da predisporre per ciascun tipo di intervento; definisce,
per la materia, i compiti del Dirigente o del Responsabile dell’ufficio (d’ora in avanti il
Dirigente); definisce la composizione e le attribuzioni della Commissione Edilizia;
descrive la procedura dei provvedimenti di competenza comunale; disciplina
l’esecuzione degli interventi ed il collaudo delle opere; indica le modalità per il controllo e
la vigilanza che gli uffici comunali esercitano durante l’esecuzione dei lavori; definisce le
caratteristiche edilizie ed abitative delle costruzioni.
Per quanto non puntualmente regolamentato dal presente R.E. si rimanda ai vigenti
regolamenti comunali di settore (Regolamento comunale d’igiene, Regolamento per il
servizio di fognatura e acquedotto comunale), nonché alla vigente normativa nazionale e
regionale.
Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, il R.E. obbliga in quanto non contrasti
con atti normativi primari.
Art.2 - Responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei
lavori
1.
2.
La responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori è stabilita
dal Titolo IV del D.P.R.380/2001, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia. In
particolare il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità
ai sensi degli artt.359 e 481 c.p., è responsabile delle affermazioni rese in sede di
asseverazione, nonché della correttezza e veridicità dei dati contenuti negli elaborati
progettuali. In caso di dichiarazioni non veritiere il Dirigente ne dà comunicazione al
competente Ordine Professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere, nell’ambito delle rispettive
competenze: architetti, ingegneri, pianificatori territoriali, periti edili, geometri, dottori in
agraria o periti agrari, iscritti ai rispettivi Ordini, Collegi ed Albi professionali, qualora
previsti dalla legge.
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TITOLO II – TITOLI ABILITATIVI
CAPO I – ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA, PERMESSO DI COSTRUIRE E
DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITA’
Art.3 - Attività edilizia libera
1.L’esecuzione delle seguenti opere è libera, fatto salvo il rispetto di eventuali normative di
settore o speciali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 - Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali -, e nel successivo Art.36:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
2. L’esecuzione delle opere di cui al comma precedente può essere preceduta da
comunicazione allo sportello unico per l’edilizia effettuata a cura degli aventi titolo
almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
3. Prima dell’inizio dei lavori, è comunque necessario acquisire l’autorizzazione di legge
qualora gli immobili siano soggetti alle norme di vincolo storico-architettonico ,
paesaggistico od ambientale.
Art.4 - Opere soggette a permesso di costruire
1.
L’esecuzione delle seguenti opere è subordinata al permesso di costruire (d’ora in avanti
rilasciato dal Dirigente, a seguito di apposita istanza:
a) gli interventi di nuova costruzione:
a.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di
quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera a.6),
a.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal Comune,
a.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato,
a.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione,
a.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee,
a.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in
relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale,
a.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti
per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
P.d.C.),
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b)
c)
2.
gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli che portano ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Per gli interventi edilizi sugli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli Enti Pubblici, il P.d.C. è dato a coloro che siano muniti di
idoneo titolo, rilasciato dai competenti organi delle rispettive Amministrazioni.
Art.5 - Opere soggette a denuncia di inizio attività
1.
2.
3.
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (d’ora in avanti D.I.A.) gli interventi
non riconducibili all'elenco dei precedenti artt.3 e 4, che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
A titolo esemplificativo, sono quindi assoggettate alla presentazione di D.I.A. le seguenti
opere:
- interventi di manutenzione straordinaria,
- interventi di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria,
- opere costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili od impianti tecnologici al
servizio di edifici già esistenti,
- riporti di terreno e scavi eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per gli
interventi urbanistici ed edilizi,
- collocamenti, modifiche e rimozioni di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi
esterni, materiali e cartelli pubblicitari senza struttura propria, vetrinette, distributori
automatici, tende esterne, lapidi,
- scavi e movimenti terra,
- modifiche di aree a bosco, messa a dimora ed abbattimento di essenze vegetali di
particolare importanza,
- opere di demolizione,
- realizzazione di manufatti minori di arredo in legno, quali pompeiane, realizzate
secondo quanto previsto dal successivo Art.36,
- realizzazione di nuove tombe o modifica di quelle esistenti nei cimiteri,
- nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e modifiche di muri di cinta e di altre
recinzioni per la realizzazione delle quali siano richieste opere edilizie aventi
caratteristiche di stabilità,
- collocazione e modificazione di apparecchiature ed impianti tecnologici esterni,
- collocamento e modifiche di cartelli pubblicitari con struttura propria.
Sono, altresì, realizzabili mediante D.I.A. le varianti a P.d.C. che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel P.d.C.. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, le D.I.A. costituiscono parte integrante
del procedimento relativo al P.d.C. dell'intervento principale e possono essere presentate
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
In alternativa al P.d.C., possono essere realizzati mediante D.I.A.:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti
della destinazione d’uso;
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali
aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano7
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4.
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione delle
previsioni contenute nel Piano regolatore generale (d’ora in avanti P.R.G.), qualora
recante precise disposizioni plano-volumetriche.
La realizzazione degli interventi sopradescritti che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle
norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs.490/1999.
Art.6 - Opere eseguite dallo Stato, dalla Regione, dal Comune o da Enti
istituzionalmente competenti
1.
2.
Le opere di competenza dello Stato che il medesimo effettua d’intesa con la Regione,
sentito il Comune, non sono soggette alle disposizione del presente R.E..
Non si applicano, inoltre, le disposizioni del presente titolo per:
a) opere ed interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione
integrata e coordinata di una pluralità di Amministrazioni pubbliche allorché
l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del Comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell’art.34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su
aree del Demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli
Enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo
accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del
D.P.R. 18 aprile 1994, n.383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei Comuni deliberate dal Consiglio comunale, ovvero dalla Giunta
comunale, assistite dalla validazione del progetto.
CAPO II – CERTIFICAZIONI E PARERI
Art.7 - Certificato di destinazione urbanistica
1.
2.
Lo sportello unico per l’edilizia rilascia un certificato di destinazione urbanistica che
specifica per l’immobile oggetto della richiesta le disposizioni degli strumenti urbanistici
territoriali, generali e attuativi vigenti e/o adottati, nonché gli altri vincoli posti anche da
autorità diverse da quelle aventi competenze in materia urbanistica.
Il certificato va rilasciato dal Comune nel termine di 30 giorni dalla richiesta e conserva
validità a tempo indeterminato fino a che non intervengano modificazioni nella disciplina
vigente. Ai sensi dell’art.18 della L.47/1985, in caso di mancato rilascio del suddetto
certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione
dell’alienante attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Art.8 - Richiesta di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso in genere
1.
I pareri, nulla osta, autorizzazioni, ed in genere tutti gli atti di assenso comunque
denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori edilizi, sono acquisiti dallo sportello
unico per l’edilizia.
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2.
L'avente titolo, in alternativa alle previsioni del precedente comma, può richiede
autonomamente il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o certificazioni.
Art.9 - Parere preventivo
1.
2.
3.
4.
Il privato interessato alla realizzazione di un progetto che risulti particolarmente
impegnativo o che presenti comunque problemi di inserimento urbanistico o
paesaggistico, può chiedere una preliminare valutazione.
A tale fine, il privato fa pervenire senza particolari formalità gli studi preliminari, gli
elaborati di progetto, plastici, schizzi ed una relazione tecnica, idonei ad inquadrare
l’opera nel contesto urbanistico ed ambientale, prospettando le possibili soluzioni
progettuali, i materiali utilizzati e l’inserimento finale.
Il parere della Commissione Edilizia e la relazione del Responsabile del Procedimento si
limiteranno ad indicare le questioni tecniche e progettuali affrontate, le valutazioni
espresse, le prescrizioni particolari alle quali la progettazione esecutiva dovrà fare
riferimento e preciseranno quali elaborati tecnici, oltre a quelli definiti dal presente
regolamento come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni
tecniche sopra indicate.
Il parere espresso sul progetto presentato non è vincolante ai fini dell'esame del progetto
definitivo, ma qualora il richiedente si sia adeguato alle indicazioni fornite in sede di
valutazione preventiva, dovranno essere specificamente indicati i motivi di un'eventuale
determinazione difforme sul progetto definitivo.
CAPO III – NORME PROCEDURALI
Art.10 - Formulazione delle domande
1.
2.
3.
4.
5.
Le domande di P.d.C., ovvero le D.I.A., vanno formulate su moduli forniti dal Comune.
La domanda e tutti gli elaborati devono essere tassativamente firmati per esteso dai
proprietari del terreno o del fabbricato o da chi abbia titolo per richiedere il P.d.C., nonché
dal progettista.
Nella domanda devono essere riportati per ognuna delle persone: nome, cognome,
numero di codice fiscale, residenza o domicilio legale, recapito telefonico. Nel caso si
tratti di persona giuridica deve essere indicata la sede legale.
Ogni variazione dei dati di cui ai precedenti commi, deve essere comunicata allo
sportello unico, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 8 giorni
successivi, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente R.E..
Alle domande ed alla D.I.A. vanno allegate in copia le ricevute di versamento effettuate
per tasse, contributi e diritti previsti da leggi o regolamenti.
Art.11 - Asseverazione
1.
Il progettista deve asseverare, oltre al rispetto di quanto contenuto nel certificato di
destinazione urbanistica:
a) la conformità allo stato di fatto dei rilievi, delle misurazioni effettuate e degli stati di
consistenza rilevati;
b) la conformità alla normativa urbanistico-edilizia ed igienico-costruttiva, ivi compresa
quella contenuta negli strumenti territoriali e urbanistici, anche di livello sovra e
intercomunale e nel R.E.;
c) la rispondenza del progetto ai pareri eventualmente già acquisiti;
d) il rispetto di eventuali vincoli e/o servitù gravanti sugli immobili.
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Art.12 - Obbligatorietà degli elaborati tecnici
1.
2.
3.
Alla domanda diretta ad ottenere il P.d.C. o alla D.I.A., devono essere allegati gli elaborati
tecnici indicati all’articolo successivo.
Deve essere inoltre allegata copia del titolo ad intervenire sull’immobile oppure la
relativa dichiarazione sostitutiva.
Deve essere allegata l’asseverazione del progettista.
Art.13 - Indicazione degli elaborati tecnici
1.
2.
3.
I disegni devono essere datati e depositati in triplice copia, piegati nelle dimensioni UNI
A4, in scala non inferiore a quella di seguito indicata, per l’esame e per l’istruttoria da
parte degli uffici comunali, nonché ulteriori due copie qualora l’immobile richiesto ricada
in zona vincolata ai sensi del D.Lgs.490/1999.
Essi devono in ogni caso comprendere:
a) estratto del P.R.G. in scala 1:5.000 o 1:2.000 con indicazione del perimetro delle aree
oggetto d’intervento;
b) cartografia dello stato di fatto sufficientemente ampia, aggiornata sul posto alla data di
presentazione del progetto, in scala 1:5.000 o 1:2.000 evidenziando un caposaldo
planimetrico cui riferire i profili altimetrici e il censimento delle alberature esistenti;
c) una completa documentazione fotografica dello stato di fatto (formato di stampa
minimo 10cmX15cm) evidenziando in planimetria i punti di presa;
d) planimetria su base catastale in scala 1:2.000 con raggio minimo di ml.200 rispetto ai
limiti dell’area d’intervento;
e) planimetria in scala 1:200 con l’indicazione del piano quotato del terreno finito,
l’eventuale indicazione del nuovo fabbricato, le recinzioni ed altre opere murarie,
nonché la sistemazione del verde e delle alberature;
f) rilievo quotato delle stato di fatto in scala adeguata;
g) sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali e profilo longitudinale del fronte
stradale esteso agli eventuali fabbricati adiacenti nella scala 1:200 compiutamente
quotato se necessario per interventi esterni in edifici di particolare importanza con
grado di protezione 1 e 2;
h) rilievo e descrizione delle finiture interne ed esterne particolarmente dettagliato per
edifici con grado di protezione 1 e 2 corredati obbligatoriamente di specifica
documentazione fotografica che attesti lo stato prima dell’intervento;
i) progetto esecutivo in scala 1:100 con piante, sezioni e prospetti compiutamente quotati
e con l’indicazione grafica differenziata delle nuove opere;
l) descrizione delle finiture interne ed esterne e particolari grafici;
m) particolari costruttivi scala 1:20 per interventi soggetti a grado di protezione 1 e 2;
n) una relazione descrittiva dell’intervento contenente un inquadramento urbanistico con
l’indicazione della disciplina del P.R.G. vigente e delle varianti eventualmente adottate,
nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all’area in esame, e la
descrizione particolareggiata dello stato di fatto esteso alle aree e agli edifici adiacenti,
le motivazioni a sostegno delle scelte progettuali, dei criteri seguiti nella progettazione
e precisamente delle operazioni che si intendono eseguire sulle parti edificate esistenti;
o) aggiornamento della scheda di rilievo facente parte degli elaborati di analisi del P.R.G..
Con riferimento alle singole opere previste i progetti devono essere corredati dagli elaborati
di seguito indicati, con la precisazione che il Dirigente potrà ritenere sufficiente, in relazione
alla consistenza dell’intervento, elaborati in scale di rappresentazione diverse da quelle di
seguito elencate, oppure una sola parte degli elaborati, o chiedere altra documentazione
integrativa. Sono fatte salve le indicazioni di cui alla L.46/1990.
10
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a)
b)
c)
d)
e)
Per interventi in Z.T.O. A - centro storico - oppure riguardanti gli edifici di interesse
storico ed ambientale non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo così
come definiti dal P.R.G.:
i) rilievo quotato dello stato di fatto in scala 1:50 (piante, prospetti, sia esterni che
interni, e sezioni in numero sufficiente per avere una visione chiara ed univoca
dello stato di fatto), e in scala 1:20 eventuali particolari architettonici e costruttivi;
ii) foto degli interni e degli esterni;
iii) relazione sullo stato di conservazione dell’immobile, sulla sua probabile datazione,
su eventuali dati storici, sul suo impianto strutturale originario in quanto ancora
rilevabile, nonché sui materiali e sui colori che si intende usare nell’intervento;
iv) particolari di eventuali emergenze presenti nell’edificio;
v) stato attuale completo, esteso anche alle parti circostanti limitrofe non interessate
dall’intervento ma utili alla comprensione dell’immobile;
vi) il progetto esecutivo redatto in scala 1:50 con piante, sezioni e prospetti
compiutamente quotati e con l’indicazione grafica differenziata delle nuove opere;
vii) ulteriore documentazione finalizzata ad una migliore comprensione e definizione
del progetto e a fornire eventuali ulteriori indicazioni puntuali, richiesta dalla C.E. o
dall’Ufficio tecnico comunale.
Per interventi in Z.T.O. E - verde agricolo:
i) per tutti i tipi di intervento, compresi i progetti di nuove costruzioni, progetto di
massima per la sistemazione delle aree di pertinenza, corredato da
documentazione fotografica, in grado di evidenziare l'inserimento del fabbricato
nel contesto agricolo o edificato, la realizzazione di eventuali recinzioni e la loro
tipologia, l’impianto di specie arboree ed arbustive;
ii) particolari costruttivi o decorativi interni ed esterni che descrivano l’uso dei
materiali in rapporto alle preesistenze e alla tipologia e della tradizione
costruttiva locale;
iii) per gli annessi rustici, relazione agronomica, redatta da tecnico abilitato
(agronomo, perito agrario, agrotecnico), per evidenziare la convenienza
economica dell’investimento, la proporzionalità al fondo e l'idoneità tecnica per
gli scopi che si intendono perseguire. Eventuali richieste, riferite ad un diverso
ordinamento tecnico-economico, dovranno essere supportate da un Piano di
miglioramento aziendale, compatibile con la disponibilità effettiva di lavoro
aziendale.
Per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di ristrutturazione:
i) rappresentazione dello stato di fatto e del progetto su tavola comparativa
adottando colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire
(giallo) e da costruire (rosso);
ii) qualora gli interventi riguardino edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs.490/1999 o
comunque assoggettati a tutela dal P.R.G., è richiesta altresì una relazione storico
tecnica per evidenziare gli elementi di pregio presenti e l’eventuale rilievo
stratigrafico storico-cronologico delle varie strutture dal sotterraneo alla copertura
nella scala 1:50, allo scopo di evidenziare attraverso una lettura filologica i vari
processi di trasformazione subiti dall’edificio, i materiali costruttivi, il tipo di epoca e
lavorazione, il tipo di terreno.
Per le nuove recinzioni o modificazioni di quelle esistenti:
i) planimetria in scala 1:200 o 1:500, con l’andamento planimetrico della recinzione
e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento, con
particolare riferimento a eventuali aree pubbliche prospicienti;
ii) sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20;
iii) sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione
prospetta;
iv) l’indicazione dei materiali impiegati.
Per il collocamento, la modificazione o la rimozione di opere minori:
i) planimetria quotata, prospetti e sezioni quotati, in scala adeguata;
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ii) indicazione di materiali e di colori;
iii) rilievo fotografico dei luoghi alla data di redazione del progetto ove sono previsti i
lavori, controfirmato dal tecnico incaricato e dal committente (formato minimo
fotografia 10cmX15cm).
f) Per le opere di urbanizzazione:
i) planimetria in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva
sistemazione di progetto, con l’indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di
scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei
manufatti da costruire;
ii) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata;
iii) progetto esecutivo adeguatamente quotato e riportante i materiali usati;
iv) computo metrico e capitolato speciale.
g) Per le mostre e i depositi:
i) planimetria dell’area, in scala 1:500, con l’indicazione degli spazi destinati al
deposito, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della
viabilità.
h) Per le demolizioni:
i) piante ed almeno una sezione quotata in scala non inferiore a 1:100 dello stato
attuale del fabbricato, indicando con colore (giallo) indelebile le parti da demolire;
ii) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti.
i) Per gli scavi ed i movimenti di terra, gli impianti sportivi all’aperto, la modifica di aree a
bosco e di alberature di rilievo ambientale, la sistemazione di parchi e di aree aperte al
pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l’apertura di nuove
strade e la costruzione di manufatti stradali:
i) relazione tecnica descrittiva;
ii) planimetria, in scale 1:500, 1:1.000; 1:2.000; quotata, dello stato attuale e della
definitiva sistemazione di progetto, con l’indicazione delle sezioni stradali, delle
sezioni di escavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere
e dei manufatti da costruire;
iii) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.
l) Per varianti a progetti approvati:
i) per le varianti da apportare a progetti depositati va prodotto il progetto approvato
con le modifiche evidenziate in colore rosso o giallo o con apposite retinature. Il
progetto di variante deve essere redatto seguendo le stesse impostazioni grafiche
di quello autorizzato.
m) Per l’installazione o la modifica di impianti di radiotelecomunicazione ai sensi
D.Lgs.198/2002:
i) planimetria in scala 1:2.000 estesa ad un raggio di almeno 500 metri nella
direzione delle onde e 100 metri nelle altre direzioni, indicante la direzione del
fascio d’onda, gli edifici esistenti, le distanze dai centri abitati e dalle case isolate
più vicine;
ii) un profilo longitudinale in scala 1:2.000 passante per l’antenna e coincidente col
fascio d’onda che evidenzi l’andamento del terreno fino ad un raggio di almeno
500 metri, la zona d’ombra e gli abitati esistenti nel tragitto del fascio d’onda;
iii) lo schema dell’antenna in scala 1:200 con indicazione delle caratteristiche
tecniche dell’impianto e altezza da terra;
iv) due sezioni ortogonali in scala 1:200 dimostranti l’ampiezza e la direzione del
fascio d’onda;
v) eventuale documentazione tecnica richiesta dagli organi competenti;
vi) qualora nella zona interessata esistano case destinate ad abitazione fissa,
l'intensità del campo elettrico e magnetico non deve superare i limiti previsti dalla
normativa vigente;
vii) la presente disciplina si applica anche in caso di interventi su impianti che ne
aumentino la potenza o che comunque eccedano la manutenzione ordinaria.
n) Per gli insediamenti produttivi:
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i)
o)
per gli insediamenti produttivi, gli elaborati vanno integrati con le specifiche
schede informative previste dalle disposizioni regionali.
Per gli strumenti urbanistici attuativi:
i) per gli strumenti urbanistici attuativi devono essere prodotti gli elaborati previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
Art.14 - I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire, e per la
denuncia di inizio attività
1.
2.
I procedimenti per il rilascio del P.d.C. o D.I.A., sono regolati dal D.P.R.380/2001.
Prima di procedere a demolizioni dovranno essere rimossi i materiali tossici e/o
pericolosi eventualmente presenti nelle aree o negli edifici, secondo le indicazioni delle
autorità sanitarie competenti.
Art.15 - Procedimento
1.
Il responsabile del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione
dell’istanza, cura l’istruttoria ed acquisisce i pareri prescritti, anche avvalendosi della
conferenza dei servizi prevista dalla legge.
Art.16 - Evidenza degli atti
1.
2.
Gli estremi relativi ai P.d.C. e D.I.A. devono venire evidenziati in apposito cartello
indicatore esposto presso il cantiere in posizione visibile dalla pubblica via.
Detto cartello dovrà contenere le seguenti indicazioni: oggetto e numero del P.d.C. o
D.I.A., committente, progettista, calcolatore e direttore dei lavori, impresa costruttrice,
nominativi degli impiantisti e il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione delle
opere.
Art.17 - Efficacia temporale del permesso di costruire
1.
2.
Nel P.d.C. sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del
titolo; il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può
essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori e può essere prorogato, come previsto
dalla legge.
3. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in
considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia
previsto in più esercizi finanziari.
4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è
subordinata al rilascio di nuovo P.d.C. per le opere ancora da eseguire, salvo che le
stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante D.I.A.. Il Comune procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia al D.P.R.380/2001.
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CAPO IV – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art.18 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ferme restando le ipotesi in cui la legge non prevede, in tutto o in parte, il pagamento
degli oneri accessori, il rilascio del P.d.C. comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è determinata con
deliberazione del Consiglio Comunale sulla base delle apposite tabelle parametriche
approvate dalla Regione e secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale.
La quota di contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune
all'atto del rilascio del P.d.C.. Salva l'applicazione degli interessi legali, il titolare può
richiedere che l'importo del contributo venga suddiviso in non più di 4 rate, l'ultima delle
quali deve essere corrisposta prima della conclusione dei lavori. In questo caso il
Comune richiede al concessionario la prestazione, per sé ed aventi causa, di idonea
garanzia per l'integrale versamento del contributo. Qualora l’importo complessivo dovuto
al Comune non fosse superiore alla somma di € 5.000,00, non è consentita la
rateizzazione del versamento.
Per le attività produttive la quota di contributo comprende anche il costo relativo al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi e a quello per le
sistemazioni ambientali dei luoghi.
Salvi i casi di esonero previsti dalla legge, all'atto del rilascio del P.d.C., il Dirigente
determina, con riferimento agli elaborati progettuali, l'ammontare del contributo relativo
ai costi di costruzione, che verrà definitivamente accertato al momento dell’ultimazione
dei lavori, operando il conguaglio tra quanto dovuto e quanto versato.
Il contributo relativo al costo di costruzione può essere versato in 4 rate, l'ultima delle
quali va corrisposta entro 60 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. In questo
caso si applicano le rate successive alla prima gli interessi legali ed il concessionario
deve prestare, per sé ed aventi causa, idonea garanzia per il corretto adempimento
dell'obbligazione assunta.
Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia al D.P.R.380/2001.
Art.19 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
1.
2.
3.
4.
5.
Il concessionario può, in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza
delle opere di urbanizzazione, chiedere di realizzare direttamente, e a scomputo totale o
parziale della quota dovuta, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente
acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.
Non può essere monetizzata la superficie minima di parcheggio prevista dalla
L.122/1989 (parcheggi pertinenziali), salvi i casi espressamente previsti per legge o
dalle N.T.A. del P.R.G..
In caso di mutamento di destinazione d'uso, laddove la nuova destinazione d'uso
richieda maggiori standards e questi non possano essere reperiti, la differenza potrà
essere monetizzata.
Il Dirigente provvede in conformità all'art.86 della L.R.61/1985 a calcolare l'ammontare
dello scomputo totale o parziale, sulla base del computo metrico relativo alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare.
La determinazione dello scomputo va commisurata al costo reale delle aree e delle
opere che il privato deve cedere al Comune, con obbligo di effettuare il conguaglio ove il
valore tabellare degli oneri risultasse superiore a quello effettivamente sostenuto.
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Regolamento Edilizio
6.
Il costo sostenuto per la realizzazione delle opere, da considerare ai fini dello scomputo,
va attualizzato al momento della determinazione degli oneri concessori secondo gli indici
ISTAT.
7. In sede di approvazione degli strumenti attuativi di iniziativa privata, la convenzione
potrà prevedere, ove risulti più conveniente, la realizzazione delle opere di
urbanizzazione secondaria in aree pubbliche di maggiore accessibilità e fruibilità. In
questo caso, i costi di realizzazione sostenuti dal privato per le opere di urbanizzazione
secondaria vanno calcolati in relazione al costo reale delle aree necessarie e delle opere
di urbanizzazione afferenti allo strumento attuativo.
8. Lo scomputo totale o parziale è ammesso solo tra opere di urbanizzazione nella stessa
categoria, fatta salva diversa convenzione con il Comune.
9. Il Comune dà applicazione alle convenzioni che accompagnano gli strumenti urbanistici
attuativi di iniziativa privata, assicurando che vengano eseguite, nei tempi e nelle
modalità concordate, le opere di urbanizzazione che i privati si sono impegnati a
realizzare.
10. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia al D.P.R.380/2001.
CAPO V – COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
Art.20 - Composizione della Commissione edilizia comunale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
La Commissione edilizia (d’ora in avanti C.E.) è composta da un membro di diritto e da
cinque membri eletti dal Consiglio comunale.
È membro di diritto il Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale, o un tecnico
delegato, con funzioni di Presidente.
Sono membri eletti cinque esperti in materie attinenti la pianificazione territoriale,
l’architettura, la tutela e la salvaguardia del territorio, il diritto urbanistico, l’impiantistica, la
prevenzione incendi, l’agronomia e la geologia. I membri sono eletti dal Consiglio
comunale con voto limitato a uno. In ogni caso è garantita l’elezione di almeno un
rappresentante della minoranza.
I membri laureati o diplomati vengono individuati sulla base di idoneo curriculum
professionale inviato a seguito di appositi bandi, rivolti agli ordini, collegi, associazioni
professionali, alle università, alle sovrintendenze, alle associazioni della proprietà edilizia,
delle imprese edili, nonché agli altri organismi che l’Amministrazione ritiene di invitare.
In ogni caso è garantita la presenza di un esperto in materia di pianificazione territoriale o
architettura.
La C.E. è, inoltre, integrata ai sensi dell’art.6 della L.R.63/1994, da due membri eletti,
esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente. Tali esperti sono nominati
dal Consiglio comunale, con voto limitato ad uno, sulla base di curriculum e competenze
documentate, tra i laureati in architettura, pianificazione territoriale, ingegneria, agraria,
materie ambientali ed artistico-monumentali o equipollenti.
Assiste alle sedute quale segretario e per redigere i verbali, un dipendente incaricato
dal presidente, senza diritto di voto. In mancanza del Segretario, i componenti della
C.E., per quella seduta, lo nomineranno scegliendolo fra i propri membri.
La C.E. decade dalle sue funzioni con la decadenza del Consiglio comunale che l’ha
eletta.
I membri della C.E. sono rieleggibili per una sola volta e, successivamente, con intervallo
di almeno due mandati.
I componenti della C.E., nel periodo di svolgimento della nomina, possono assumere
nell’ambito del territorio comunale soltanto incarichi relativi a opere o impianti pubblici.
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Art.21 - Attribuzioni della Commissione edilizia comunale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La C.E. è l'organo consultivo del comune in materia urbanistica ed edilizia.
Previo esame da parte del responsabile del procedimento, che esprime la propria
valutazione tecnica e giuridica ed il proprio parere, i progetti sono inoltrati alla C.E..
Dell'istruttoria deve essere redatta specifica relazione a firma del tecnico istruttore, da
acquisire agli atti nella pratica stessa.
La C.E. esprime il proprio parere consultivo sull'osservanza di tutte le leggi e i
regolamenti vigenti in materia di edilizia, di urbanistica, di igiene, di tutela ambientale, di
assetto del territorio nonché sull’adeguatezza del progetto sotto il profilo architettonico
ed ambientale.
Per l'esame dei progetti di opere da realizzarsi su aree o fabbricati assoggettati a vincolo
ambientale la C.E. è integrata dai membri esperti in materia.
La richiesta di parere alla C.E. deve essere formulata dal responsabile del procedimento:
dalla data di tale richiesta decorre il termine temporale assegnato alla commissione
stessa, è fissato in quindici giorni, per l'espressione del proprio parere. Decorso tale
termine temporale, il responsabile del procedimento procede indipendentemente dal
parere della C.E..
Deve obbligatoriamente essere richiesto il parere della C.E.:
a) sui piani attuativi di iniziativa pubblica e privata;
b) sui progetti di opere soggette a P.d.C. relativamente a nuovi insediamenti, o
modificazione del patrimonio edilizio esistente, che prevedano, anche parzialmente,
destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali;
c) su progetti di opere concernenti immobili assoggettati ai vincoli ambientali, e relativi
alla disciplina di cui alla L.R.63/1994, concernente la subdelega ai comuni in materia
ambientale.
Non necessita richiedere, quindi, il parere della C.E. sui rimanenti procedimenti
urbanistici ed edilizi quali, a titolo esemplificativo:
a) sui progetti di opera pubblica;
b) sulle richieste di volture a P.d.C. già rilasciati, qualunque sia la destinazione d'uso;
c) sulle richieste di proroga ai termini per l'ultimazione dei lavori;
d) sull'annullamento di P.d.C., nonché sull'emissione dell'ordinanza di demolizione;
e) sulle D.I.A..
È data facoltà, tuttavia, al responsabile del procedimento, nei casi di particolare
complessità istruttoria, di richiedere il parere della C.E., anche per progetti di norma non
soggetti al preventivo esame della stessa.
La C.E. esprime il proprio parere sulla base degli atti, documenti, e pareri preliminari,
trasmessi dal responsabile del procedimento; non è consentita l'adozione di pareri
sospensivi su alcun procedimento. I provvedimenti di diniego devono sempre riportare il
riferimento alla norma di legge, o di regolamento, violata.
Art.22 - Funzionamento della Commissione edilizia comunale
1.
2.
La C.E. si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente. L'avviso di
convocazione è comunicato ai componenti almeno dieci giorni prima di ogni seduta,
salva, in caso di urgenza, la convocazione telegrafica. È anche consentita l'automatica
riconvocazione della C.E. stessa, senza particolari formalità, se non ai membri assenti
nella relativa seduta.
Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza
di almeno tre membri, nel caso di C.E. non integrata, e di quattro membri, dei quali uno
almeno esperto in materia ambientale, nel caso di C.E. integrata ai sensi della
L.R.63/1994. In caso di assenza del Presidente e del Vice-presidente, al fine di
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9.
10.
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13.
consentire lo svolgimento dei lavori della C.E., la presidenza viene temporaneamente
assunta dal commissario più anziano.
Qualora nel corso dello svolgimento della seduta venisse a mancare il numero minimo
dei membri della C.E. stessa, i lavori della C.E. verranno interrotti.
Qualora uno dei membri eletti risulti assente per cinque volte, anche non consecutive,
senza valida giustificazione, il Consiglio comunale lo dichiara dimissionario e provvede
alla sua sostituzione.
Il Consiglio comunale sostituisce altresì quei membri che, per qualunque motivo, non
potessero continuare a ricoprire l'incarico.
I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera
C.E..
I pareri della C.E. sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
La C.E. può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire
tutti gli elementi necessari per un’esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il
suo parere. Il Presidente ha facoltà di incaricare i membri della commissione a fungere
da relatori su particolari progetti.
La C.E. può, per consentire una migliore valutazione di taluni progetti, chiedere la
presenza del responsabile del procedimento, ovvero dell'istruttore, della pratica edilizia.
Dei pareri espressi dalla C.E. il segretario redige un verbale che viene sottoscritto dal
Presidente designato e dal segretario stesso. I pareri negativi devono essere corredati
da adeguata e puntuale motivazione.
Quando la C.E. sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o
indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare
tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio
relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota
nel verbale.
I componenti della C.E. sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.
Ai componenti della C.E. spettano, a titolo di rimborso spese, i gettoni di presenza
dell'importo stabilito dall'Amministrazione comunale.
CAPO VI – ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art.23 - Punti di linea e di livello
1.
2.
Il titolare del P.d.C. o D.I.A. deve, preliminarmente all’inizio dei lavori, comunicare il
nominativo del direttore dei lavori, della ditta assuntrice ed inoltre il nominativo del
coordinatore per l’esecuzione delle opere in materia di sicurezza dei lavori, oltre alla
comunicazione all’A.S.L., ed è tenuto ad osservare i punti di livello e le quote indicate
negli elaborati approvati e/o tacitamente assentiti.
Vanno pure comunicati gli eventuali cambiamenti del direttore o dell’assuntore dei lavori
da parte dei titolari del P.d.C., per la responsabilità loro riconosciuta dalla legge.
Art.24 - Inizio e termine dei lavori
1.
2.
Il titolare del titolo abilitativo, nonché il direttore dei lavori ed il costruttore devono
denunciare al Dirigente le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro 10 giorni prima
del giorno di inizio ed entro 5 giorni dalla loro ultimazione.
La mancata presentazione delle dichiarazioni suddette comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dal successivo Art.59; sono assunte, come data di inizio dei lavori, la
data del titolo abilitativo e, come data di ultimazione, quella dell'accertamento comunale.
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Regolamento Edilizio
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura all’escavo delle fondazioni e
la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare
esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato.
Nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni per inizio dei lavori si intende
l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di
predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori
valgono le prescrizioni del comma precedente.
Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di
terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione, di cui
all'art.63 della L.R.61/1985.
Prima della denuncia di inizio dei lavori di nuove costruzioni, ampliamenti,
ristrutturazioni, ecc., il committente deve depositare, al competente ufficio comunale,
una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di
isolamento termico a quanto previsto dalle vigenti leggi.
Prima dell'inizio dei lavori per l'installazione dell'impianto termico deve essere inoltre
prodotto il progetto dell'impianto termico corredato da una relazione tecnica, fatta
eccezione per quegli edifici espressamente esentati dalle leggi vigenti.
Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata la dichiarazione di avvenuto deposito
presso la Regione - Genio Civile, di quanto previsto dalla L.1086/1971 o, se non
necessario, un’attestazione da parte del progettista che attesti la non necessità della
documentazione ai sensi della L.1086/1971.
Art.25 - Conduzione del cantiere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La conduzione del cantiere deve avvenire nel rispetto integrale delle disposizioni
contenute nel D.Lgs.494/1996 e D.Lgs.626/1994.
Nell’esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e
demolizioni di fabbricati esistenti, ecc.), l’assuntore dei lavori deve evitare pericoli o
danni a persone o a cose, provvedendo ad attenuare rumori e molestie. In particolare si
richiama la particolare normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei
cantieri e, per quanto attiene il presente R.E., devono essere visibili all’esterno tutte le
tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, va recintato il
luogo destinato all’opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie
devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml.2,00 ed essere
costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive
richieste dall’Ufficio comunale competente.
Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l’interno o
essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere
evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono
rimanere accese dal tramonto al levar del sole.
Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e
simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle
disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve
distare dal suolo non meno di ml.4,50 per la viabilità veicolare e ml.2,50 per il transito
pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio
sottostante. Il Dirigente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni,
fissando i termini per l’esecuzione e riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli
interessati.
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Variante n° 18 al P.R.G. (Recepimento Parere regionale n°3778 del 06/12/2005)
Modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2008 – e n. 14 del 09.04.2014
Regolamento Edilizio
Art.26 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o
permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico,
l'interessato deve presentare apposita domanda al Dirigente ed ottenere
l'autorizzazione.
La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve
contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni
caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica
incolumità.
Il Dirigente ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino,
provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che
siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.
In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Dirigente può subordinare il rilascio
dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che
le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta
regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio tecnico comunale.
In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.
Art.27 - Vigilanza sulle costruzioni
1.
Il Dirigente esercita la vigilanza sulle trasformazioni e costruzioni che si eseguono nel
territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme legislative,
regolamentari, del presente R.E., ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Art.28 - Varianti in corso d’opera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il privato può modificare in sede di esecuzione dei lavori il progetto autorizzato previa
approvazione di specifica variante.
Si considerano “variazioni essenziali” le modificazioni quantitative e qualitative apportate
all’originario progetto relative ai parametri e nei limiti previsti al comma 3 dell’art.92 della
L.R.61/1985, che necessitano di P.d.C. da richiedersi nei modi e con la procedura
prevista per l’atto originario.
Il rilascio del nuovo P.d.C. può determinare tempi diversi per l’ultimazione dei lavori che il
Dirigente nel proprio atto verrà a definire.
Alle varianti essenziali si applicano le disposizioni relative all’onerosità dell’intervento,
come per il P.d.C. originario.
Tutte le altre varianti, che sono quindi classificabili come non essenziali devono essere
comunicate al Dirigente prima della certificazione di ultimazione dei lavori, il quale,
verificata la consistenza della variante, valuterà la necessità di un nuovo titolo abilitativo
che si affiancherà al precedente senza modificarne il termine di inizio e fine lavori.
Le varianti, anche non essenziali se relative ad immobili vincolati o che interessino beni
vincolati dal D.Lgs.490/1999, richiedono il parere della C.E. integrata.
Art.29 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo
1.
Le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo abilitativo sono sanzionate ai sensi
degli artt.91 e successivi della L.R.61/1985.
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Regolamento Edilizio
2.
Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia al D.P.R.380/2001.
Art.30 - Sospensione dei lavori
1.
2.
3.
4.
5.
La sospensione dei lavori è il provvedimento cautelativo provvisorio che il Dirigente
emette perché nell’esecuzione di lavori o interventi sono state riscontrate irregolarità,
che nello stesso provvedimento vanno indicate, relative a:
a) opere prive di titolo di P.d.C.;
b) opere difformi dal progetto approvato o che disattendono le prescrizioni formulate;
c) inizio o prosecuzione dei lavori senza avere comunicato al Dirigente il nominativo
del direttore dei lavori o l’esecutore degli stessi;
d) mancato deposito delle certificazioni richieste ed elencate all’art.24 prima dell’inizio
dei lavori;
e) mancato deposito dei pareri resi dagli Enti titolari di vincoli o competenze specifiche,
o mancata documentazione dell’intercorso silenzio-assenso, quando ciò è
riconosciuto possibile;
f) mancata trascrizione di obblighi contrattuali con terzi o Enti pubblici, da acquisire
prima dell’esecuzione dei lavori o relative a prescrizioni puntuali.
L’ordinanza di sospensione:
a) va emessa dal Dirigente entro 15 giorni dall’accertamento;
b) va notificata nelle forme previste dal codice di procedura civile, a mezzo di ufficiale o
di agente di polizia giudiziaria al proprietario dell’immobile, al richiedente il P.d.C. o
D.I.A., al direttore e all’esecutore dei lavori.
L’ordinanza di sospensione dei lavori deve riguardare opere o lavori per i quali sia stato
redatto da parte degli ufficiali o agenti di polizia municipale o da parte della struttura
tecnica comunale competente, verbale di accertamento di irregolarità trasmesso al
Dirigente.
Nei termini di 60 giorni dall’ordinanza di sospensione dei lavori il Dirigente emette il
provvedimento definitivo.
Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia al D.P.R.380/2001.
Art.31 - Decadenza del permesso di costruire
1.
2.
3.
4.
Si richiamano le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art.78 della L.R.61/1985 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il P.d.C. decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i
lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
Il termine di validità del P.d.C. viene sospeso e corrispondentemente prorogato nel caso
di interruzione dei lavori per cause di forza maggiore. Il Direttore dei lavori deve
comunicare per iscritto allo sportello unico per l’edilizia entro 24 ore dall’evento, l’inizio e
il termine della sospensione e le sue cause.
La decadenza può essere dichiarata con apposito provvedimento del Dirigente, da
notificare all’interessato.
Art.32 - Annullamento del permesso di costruire
1.
2.
Il P.d.C. può essere annullato per motivi di legittimità.
Ove riscontri un vizio di legittimità il Dirigente invita l'interessato a introdurre le modifiche
progettuali o a produrre i documenti integrativi necessari per un’eventuale sanatoria,
assegnando a tal fine un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni.
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Modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2008 – e n. 14 del 09.04.2014
Regolamento Edilizio
3.
4.
Qualora i vizi riscontrati non siano sanabili, il Dirigente, sentita la C.E. e con
provvedimento motivato, annulla il P.d.C..
Nel caso che i lavori assentiti siano già iniziati, il provvedimento di annullamento può
essere adottato solo se è ravvisabile un concreto ed attuale interesse pubblico,
prevalente rispetto a quello privato, salvo che l’illegittimità sia stata causata da infedele
rappresentazione della realtà nei grafici di progetto o nelle dichiarazioni contenute nella
domanda di P.d.C., e che tali infedeltà siano state influenti ai fini del rilascio.
Art.33 - Poteri eccezionali
1.
2.
3.
4.
Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, il
Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di
sanità ed igiene, edilizia e polizia locale.
Negli stessi casi è consentito agli interessati presentare richiesta, completa di
asseverazioni tecniche, per l'esecuzione di lavori di demolizione degli immobili pericolosi
per la pubblica incolumità, per i quali non sono proponibili soluzioni alternative. Il
Dirigente ha l'obbligo di decidere in merito alla richiesta nel termine di 15 giorni dal
ricevimento della domanda.
Per motivi di igiene, salubrità e decoro il Sindaco può imporre ai proprietari delle aree
libere, accessibili al pubblico o visibili dall'esterno, di rimuovere quanto costituisca
pericolo per l'igiene e la sanità pubbliche e deturpi l'ambiente.
In caso di inottemperanza il Sindaco ordina che si provveda d'ufficio a spese degli
interessati.
Art.34 - Certificato di agibilità
1.
2.
3.
4.
5.
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni,
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali,
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al
comma 1.
Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del P.d.C. o il
soggetto che ha presentato la D.I.A., o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a
chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e
integrazioni.
Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui al
comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato
di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto,
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di
conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all’avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti,
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c)
dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti
installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli artt.113 e 127,
nonché all’art.1 della L.10/1991, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove
previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli
artt.111 e 126 del D.P.R.380/2001.
6. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda
di cui al comma 5, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli artt.4 e
5 della L.241/1990.
7. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 5, il Dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio,
rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’art.67 del D.P.R.380/2001,
b) certificato del competente ufficio tecnico della Regione, di cui all’art.62 del
D.P.R.380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche
alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R.380/2001,
c) la documentazione indicata al comma 5,
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia
di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.77 del
D.P.R.380/2001, nonché all’art.82.
8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7, l’agibilità si intende attestata nel caso
sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. di cui all’art.5, comma 3, lettera a) del
D.P.R.380/2001. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio
assenso è di 60 giorni.
9. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o
che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di 30 giorni
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
10. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di
inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art.222 del regio decreto 27 luglio
1934, n.1265.
11. Negli edifici esistenti ad uso pubblico è consentita l’agibilità dei locali interrati,
seminterrati o locali assimilabili a quelli fuori terra, con altezza netta superiore a ml.2,70
ed inferiore a ml.3,00.
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TITOLO III – caratteristiche degli edifici e degli spazi
scoperti
CAPO I – CARATTERISTICHE EDILIZIE
Art.35 - Cortili, patii, lastrici solari e cavedi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma
delle superfici delle pareti che li circondano.
La distanza tra corpi di fabbrica dello stesso edificio, limitatamente alla parte
sovrapponibile, non deve essere inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto, con
un minimo di ml.10,00 qualora le finestre riguardino locali abitabili, e a ml.5,00 in ogni
altro caso. Il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il
rapporto tra profondità e larghezza sia inferiore a 1/3.
Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti
a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle
proiezioni di detti balconi o poggioli non superi il 20% dell'area del cortile stesso, nonché
le sporgenze medesime non superino i ml.1,20.
Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate
al fine della determinazione del rapporto tra la superficie del cortile e superficie dei muri
del perimetro.
I patii devono avere una superficie non inferiore al 40% della somma delle superfici delle
pareti che li circondano.
Il patio deve essere interamente compreso all’interno di un’unica unità abitativa e
completamente delimitato da fabbricazione.
La distanza minima tra le pareti che delimitano il patio non deve essere inferiore
all'altezza della parete più elevata, con un minimo di ml.6,00.
I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e
canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
I cortili ed i patii devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di
locali comuni di disobbligo e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a
ml.1,00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.
I cortili chiusi, nel caso servano più unità abitative, devono comunicare con gli spazi
pubblici attraverso un passaggio carraio.
La superficie del cavedio non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici
delle pareti di perimetro del cavedio stesso ferme restando le superfici minime di cui al
comma successivo.
Nella sezione orizzontale del cavedio si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di
ml.2,00. Nei cavedi devono essere previste: la pavimentazione, lo smaltimento delle
acque meteoriche, una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno e
deve essere garantita l'accessibilità per la manutenzione ordinaria.
Nei cavedi possono affacciarsi solo locali di servizio o di disobbligo.
Art.36 - Costruzioni accessorie
1.
Tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, ecc., devono
generalmente far corpo unico con il fabbricato principale ed essere armonicamente
composti con esso, sia nella forma, sia nei materiali.
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2.
Locali accessori interrati: Vengono definiti come locali interrati quei locali che non
emergono dal terreno per più di ml. 0,50 misurati dal piano di campagna originale
all’intradosso del solaio di copertura.
Salvo diversa precisazione delle N.T.A. del P.R.G., è sempre consentita, senza il computo
del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, anche esterno al sedime del
fabbricato principale, di locali per ricovero automezzi, cantine o simili, anche in
eccezione alla normativa sul distacco dai confini, purché contenuti entro un rapporto
massimo di 1/2 del volume edificabile o edificato.
Art.36bis - Opere minori di arredo in legno
1. Sono vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio, ad eccezione
delle opere minori di arredo in legno di cui ai seguenti punti:
a) Z.T.O. A: è consentita la realizzazione/collocazione di legnaie;
b)
Z.T.O.
B e C: è consentita la realizzazione/collocazione, di casette in legno per il
ricovero di attrezzi da giardinaggio, pompeiane e legnaie, di stretta pertinenza agli
edifici residenziali.
C)
Z.T.O. E al di sotto dell’isoipsa di 450 m s.l.m. è consentita la
realizzazione/collocazione di:
- pompeiane di stretta pertinenza agli edifici residenziali;
- casette in legno per il ricovero attrezzi e legnaie, anche disgiunte dal vincolo di
pertinenza ad edifici residenziali, all’interno di appezzamenti di proprietà di almeno
mq. 2.000, nel numero massimo di una casetta e di una legnaia .
b) Z.T.O. E, al di sopra dell’isoipsa di 450 m s.l.m., è consentita la realizzazione/collocazione
di:
- legnaie, vincolate all’esistenza di un fabbricato al quale devono essere contigue e
in allineamento con il corpo di fabbrica.
2. I manufatti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente dovranno rispettare le
tipologie di seguito descritte e illustrate nell’Allegato D delle n.t.a. del p.r.g., essere
improntati alla massima semplicità e inseriti in modo armonico rispetto al contesto, nel
rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
- la superficie coperta complessiva, ottenuta dalla somma di tutte le superfici delle
singole opere minori di arredo, nelle z.t.o. B e C non dovrà eccedere il 15% della
superficie scoperta del lotto, fino ad un massimo di 30 mq. Nelle z.t.o. E al di sotto
dell’isoipsa di 450 m s.l.m., la superficie coperta complessiva, non potrà eccedere i
30 mq;
- dovranno essere rispettate le distanze da strade e confini previste dal Codice della
Strada e dal Codice Civile;
- è tassativamente vietato aggiungere ai singoli manufatti elementi di natura diversa
da quanto previsto al comma successivo;
- tali manufatti non possono in nessun caso essere adibiti al ricovero o
all’allevamento di animali.
I manufatti di cui al presente articolo non costituiscono volumetria né superficie coperta
ai fini del calcolo degli indici fondiari né degli altri parametri urbanistici;
Se si verranno a determinare situazioni nelle quali le sopraindicate strutture siano di
ostacolo all’effettuazione di interventi d’interesse pubblico, il proprietario dovrà
provvedere all’immediata rimozione delle stesse a propria cura e spese su semplice
richiesta del Comune; tale impegno dovrà essere sottoscritto dal proprietario del terreno
interessato unitamente alla citata Comunicazione al Comune dell’istallazione del
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manufatto;
3. I manufatti di cui sopra dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) casetta in legno per il ricovero attrezzi;
- struttura interamente in legno, coperta a due falde e tamponata sui quattro lati in
tavolato regolare, preferibilmente staccata dall’edificio residenziale di almeno due
metri, se ciò non fosse possibile il manufatto dovrà essere addossato all’edificio
residenziale e realizzato con un’unica falda;
- la pianta dovrà avere forma rettangolare o quadrata con dimensione massima di
mq.15,00 e il lato lungo pari al massimo a ml. 5,00;
- l’altezza massima della linea di gronda dovrà essere pari a ml 2,40;
- le falde di copertura dovranno avere una pendenza compresa tra il 25% e il 35%,
gli sporti dovranno essere minimali (massimo cm. 30,00) il manto di copertura
dovrà essere realizzato in tegola ardesiata di colore opaco grigio, bruno o verde
scuro;
- le aperture sono ammesse nel numero di una per ogni lato con un massimo di tre
sull’intero manufatto;
- le porte possono avere larghezza massima pari a cm. 120,00, le finestre possono
avere una dimensione massima di mq. 1,00;
- le strutture dovranno essere prive di impianti fatta eccezione per l’illuminazione
elettrica da realizzarsi a norma di legge;
- non sono ammesse pavimentazioni in calcestruzzo gettato
in opera.
b) legnaia:
- struttura in legno, da realizzarsi preferibilmente addossata alla casetta in legno per
il ricovero attrezzi, se esistente, costituita da una semplice tettoia su due o quattro
sostegni lignei di sezione regolare e tamponata in tavolato di legno su uno, due o
tre lati mentre uno dei lati deve essere mantenuto aperto e privo di chiusure;
- la pianta dovrà avere forma rettangolare o quadrata con dimensione massima di:
•
ZTO A
mq 6.00
•
ZTO B e C mq 10,00
•
ZTO E
mq 15,00
- l’altezza massima della linea di gronda dovrà essere pari a ml.2,00;
- se addossata lateralmente alla casetta in legno, la falda dovrà proseguire in
continuità con quella di quest’ultima e comunque non superarne in alcun punto la
sagoma perimetrale in altezza;
- le falde di copertura dovranno avere una pendenza compresa tra il 25% e il 35%,
gli sporti dovranno essere minimali (massimo cm.30,00), il manto di copertura
dovrà essere realizzato in tegola ardesiata di colore opaco grigio, bruno o verde
scuro e comunque con lo stesso materiale nel caso dell’impiego di un modulo
costituito da casetta e legnaia;
- non sono ammesse pavimentazioni in calcestruzzo gettato in opera.
c) pompeiana:
- struttura in legno da realizzarsi con caratteristiche di massima semplicità e
leggerezza strutturale;
- due dei lati dovranno sempre essere liberi mentre al massimo due potranno
essere delimitati mediante grigliati in legno di disegno lineare;
- la pianta dovrà avere forma rettangolare o quadrata con dimensione massima di
mq. 25,00;
- l’altezza, misurata all’intradosso della copertura, dovrà essere inferiore a ml. 2,50;
- la struttura di copertura dovrà avere andamento piano e potrà essere
temporaneamente protetta unicamente con tende mobili di dimensioni e forme
essenziali, in tinta unita, di colore beige chiaro o similare;
- non sono ammesse pavimentazioni in calcestruzzo gettato in opera.
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Regolamento Edilizio
4. La Comunicazione di cui all’Art. 3 dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti
informazioni:
c) oggetto della Comunicazione: realizzazione di una legnaia e/o di una casetta per ricovero
attrezzi – Art.36bis del Regolamento edilizio comunale;
d) dati anagrafici del richiedente avente titolo (nome, cognome, luogo e data di nascita,
Codice Fiscale, residenza);
e) dati identificativi dell’immobile interessato dalla realizzazione/collocazione e/o rimozione
del manufatto in legno (identificazione catastale e identificazione urbanistica e relativi
estratti cartografici con indicazione dell’area interessata dall’intervento);
f) documentazione fotografica esaustiva dello stato di fatto (foto numerate);
g) planimetria catastale riportante l’individuazione del manufatto in legno, dei punti di ripresa
fotografica (riportante la numerazione delle foto) e le distanze del manufatto dai confini
e/o strade;
testo della comunicazione: “Il sottoscritto M dichiara che procederà alla
realizzazione/collocazione e/o rimozione del manufatto in oggetto all’interno della propria
proprietà, nel rispetto delle distanze minime dai confini e dalle strade previste dal Codice
Civile e dal Codice della Strada; che tale manufatto non sarà ancorato al terreno con opere
di fondazione ma sarà solamente appoggiato allo stesso e avrà dimensioni pari a ml. M x M
ed un’altezza massima di gronda di ml. M; che a seguito di richiesta formulata dal Comune
provvederà all’immediata rimozione del manufatto in oggetto a propria cura e spese”. Il
costruttore ed il proprietario dovranno inoltre dichiarare sotto la loro responsabilità:
che l’opera è stata eseguita ed installata in conformità alla buona regola d’arte e
che a loro farà carico ogni responsabilità dall’opera derivante per danni a persone
e cose;
che non vi sono nell’appezzamento di terreno stesso altre opere accessorie
analoghe pre-esistenti, ovvero che le opere da eseguire “sostituiscono le seguenti
opere accessorie pre-esistentiM”.
Art.37 - Prescrizioni edilizie particolari
1.
2.
3.
4.
Nei nuovi interventi edilizi non sono realizzabili unità minime abitabili, intese quali unità
immobiliari autonome, con superficie complessiva inferiore a 30mq; all’interno di queste,
oltre al rispetto dei rapporti aeroilluminanti e dei parametri igienico-sanitari di legge,
dovranno essere garantite le seguenti dimensioni minime dei locali: le stanze singole
non potranno avere superficie utile inferiore a 9mq e le stanze doppie non potranno
avere superficie utile inferiore a 14 mq mentre la zona giorno non potrà avere una
superficie inferiore a 16mq. Sono ammessi i monolocali.
L’ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura
particolare ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali
di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, ecc., sono valutati caso per
caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali. Detti
impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata, collocarsi al di fuori
degli spazi pubblici riservati alle attività collettive ed essere eventualmente protetti da
cortine arborate. Devono comunque rispettare la distanza di ml.5,00 dai confini di
proprietà.
Le cabine elettriche saranno costruite nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e
delle norme di Codice Civile; il volume del fabbricato e l’area di sua pertinenza non
influiscono sulle possibilità edificatorie del lotto dal quale l’area stessa è stata
scorporata; i fabbricati che dovessero essere eretti nel lotto stesso osserveranno la
distanza minima di ml.5,00 dai confini dell’area di pertinenza della cabina.
Le cabine elettriche potranno essere inserite anche nelle aree di rispetto stradale ed in
aree destinate ad altri usi pubblici, quali: parcheggi, verde pubblico, verde pubblico attrezzato, ecc. purché, a giudizio dei Dirigente, sentita la C.E., l’inserimento non ne
pregiudichi sostanzialmente l’utilizzo.
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Variante n° 18 al P.R.G. (Recepimento Parere regionale n°3778 del 06/12/2005)
Modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2008 – e n. 14 del 09.04.2014
Regolamento Edilizio
5.
La distanza minima dal confine di strade comunali, provinciali, statali, al di fuori del
perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal P.R.G., è di ml.3,00, riducibile
a ml.1,50 dal confine di strade vicinali e di altri spazi pubblici o all’interno di detti ambiti;
distanze inferiori possono essere consentite quando le cabine elettriche non
oltrepassano l’allineamento dei fabbricati esistenti nelle immediate vicinanze e di
recinzioni prospicienti le strade e gli spazi pubblici.
CAPO II – ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
Art.38 - Decoro degli edifici
1.Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi
armonicamente nel contesto urbano.
2. A tal riguardo il Dirigente, sentita la C.E. in sede di valutazione dei progetti per rilascio di
titolo abilitativo, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere
(intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritti, insegne,
decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le
caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette. Il dirigente ha la
facoltà di autorizzare l’esecuzione di tinteggiature e decorazioni sulle facciate degli
edifici con caratteristiche ambientali consone ai luoghi ed alle costruzioni circostanti
ovvero deve autorizzare l’esecuzione stessa in conformità alla pianificazione del colore
quando fosse stata adottata dal Comune ; qualora si tratti di immobili vincolati egli può
acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata, fermo restando i casi di
necessaria autorizzazione delle autorità preposte. Il rifacimento delle tinteggiature
originarie non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
3. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi
aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Dirigente,
sentita la C.E., di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
4.
Il Dirigente deve, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti,
indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei
lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo.
5. Al fine del rispetto e della coerenza degli edifici con le caratteristiche ambientali,
paesaggistiche, urbanistiche e storico-architettoniche si fa riferimento all’osservanza
delle prescrizioni tipologiche contenute nelle N.T.A. del P.R.G..
6. Si definiscono i seguenti elementi architettonici:
a) Portico – parte di edificio, a livello del suolo, aperto su uno, due o tre lati e
delimitato da una serie di pilastri, all’interno della sagoma di sedime
dell’edificio; in zona agricola, sono ammessi portici addossati all’edificio
principale anche privi si soprastante corpo chiuso, coperti generalmente a una
falda inclinata, nel rispetto delle tipologie tradizionali;
b) Loggia – parte di edificio, posta ai piani superiori a quello terreno, aperta su
un lato e ricavata all’interno della sagoma di sedime dell’edificio;
c) Loggiato: parte di edificio, posta ai piani superiori a quello terreno, delimitata
da una serie di pilastri, all’interno della sagoma di sedime dell’edificio.
Art.39 - Decoro degli spazi scoperti
1.
2.
3.
Sono spazi scoperti ai sensi del presente articolo, tutti gli spazi pubblici o privati, di
pertinenza delle unità edilizie.
Gli spazi scoperti devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono per tanto
avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile,
sistemati e mantenuti a verde arborato.
Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, è prescritta la sistemazione a verde di tutti
gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d'accesso alle unità edilizie, in modo
da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli. Qualora si proceda alla messa a
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Modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2008 – e n. 14 del 09.04.2014
Regolamento Edilizio
4.
5.
6.
dimora di piante d’alto fusto la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto
rigoroso delle specie vegetazionali autoctone.
A tal riguardo il Dirigente, sentita la C.E., ha la facoltà di imporre la manutenzione e la
conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e
materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la
pubblica incolumità.
Il Dirigente, sentita la C.E., ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei
terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
Il Dirigente deve, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti,
indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei
lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo.
Art.40 - Parcheggi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Per ogni nuovo edificio, per gli ampliamenti, nei restauri e nelle ristrutturazioni, devono
essere assicurati almeno due posti macchina (privati) per alloggio nella misura minima di
mq.1 per ogni mc.10 di volume lordo.
Gli spazi pubblici per la sosta e la manovra degli autoveicoli sono da realizzarsi secondo
le prescrizioni quantitative e di localizzazione come determinate dal P.R.G..
Nella loro progettazione e realizzazione si dovrà tener conto dei criteri che garantiscono
la sicurezza sia del traffico sulla rete viaria cui sono collegati, sia delle manovre di
stazionamento. La dimensione minima di un posto macchina deve essere di ml.2,50 per
ml.5,00.
Dovrà inoltre essere ricavata la connessione con i percorsi di movimento pedonale.
Nel caso di parcheggi funzionalmente connessi con l’utilizzazione di strutture pubbliche
e di carattere collettivo-sociale, dovranno essere rispettate le disposizioni relative
all’eliminazione delle “barriere architettoniche” di cui agli artt.4, 5 e 6 dei
D.P.R.384/1978, L.13/1989.
I parcheggi vanno integrati con la piantumazione di essenze arboree ed arbustive
vegetazionali autoctone.
Art.41 - Recinzioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, cancellate, muri, e
non superare l’altezza massima di ml.1,50 misurata dalla quota media dei piano stradale
prospettante o dal piano di campagna per i confini interni.
In corrispondenza degli incroci, ferma restando l’altezza massima di ml.1,50, la parte
non trasparente della recinzione non potrà superare l’altezza di ml.0,50.
Particolare attenzione deve essere riservata alle caratteristiche ambientali,
paesaggistiche, urbanistiche e storico-architettoniche delle recinzioni in rapporto ai siti
ove si vanno ad inscrivere. In tale contesto va posto l’accento sull’obbligatorietà nell’uso
di materiali costruttivi tipici dei luoghi e della tradizione.
È ammessa deroga all’altezza massima delle recinzioni per l’adeguamento a quelle
preesistenti, adiacenti o contermini, all’interno delle Z.T.O. A ed E ovvero se ad esse
contermini o interessanti, comunque aree di pertinenza di edifici vincolati dal P.R.G..
Le nuove recinzioni che utilizzino materiali tradizionali quali sasso a vista, possono
essere previste con altezza massima di ml.2,00.
Allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della
circolazione, il Dirigente, sentita la C.E., ha la facoltà di imporre l’arretramento della
recinzione dalla pubblica via, nonché la realizzazione di un varco per la posa di
cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
All'interno dei centri abitati la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare
lateralmente alle strade siepi, tenute ad altezza non superiore a ml.1,00 sul terreno non
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può essere inferiore a ml.1,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non
superiori a ml.1,00.
8. La distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade,
siepi o piantagioni di altezza superiore a ml.1,00 sul terreno, non può essere inferiore a
ml.3,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a ml.1,00.
9. I cancelli d’ingresso prospettanti su strade e spazi pubblici, di norma, devono essere
arretrati di almeno ml.4,00.
10. Gli strumenti urbanistici attuativi possono dettare norme e prescrizioni tipologiche
particolari per le recinzioni.
11. Per tutte le nuove recinzioni e per la ristrutturazione delle recinzioni esistenti, in
prossimità dell’accesso carraio, dovrà essere riservato uno spazio a parcheggio pari ad
almeno un posto auto per unità edilizia.
Art.42 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico
o ad uso pubblico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:
a) fino a ml. 5,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per
sporgenze non superiori a cm.10;
b) oltre i ml.5,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a
condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio
prospettante, con un massimo di ml.1,20.
Nelle vie di larghezza inferiore a ml.6,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale.
Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale
aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a
ml.2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm.50 dal filo
esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse
costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
b) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare
alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al comma 1.
Deve essere curata l’omogeneità delle tende esterne.
I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml.4,50
devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.
Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale,
sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai
sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti aventi superficie scabra,
staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli
zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di
opportune difese quali inferriate a maglie fitte.
Art.43 – Coperture
1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse ambientale, paesaggistico,
urbanistico, storico-architettonico e figurativo. Esse devono pertanto essere concepite in
relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante e rispettare rigorosamente le
pendenze che caratterizzano le coperture tipiche degli edifici circostanti.
2. Per le nuove coperture, nelle Z.T.O. A e B, la pendenza deve essere compresa fra un
minimo del 33% ed un massimo del 45%.
3. Salvo dove diversamente previsto, per gli edifici nelle ZTO “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”, sono
privilegiate le coperture con coppi di laterizio tipo Possagno di colorazione variegata, ma
in presenza di apposita perizia firmata da tecnico abilitato, comprovante l’impossibilità di
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utilizzo dei coppi laterizi tipo Possagno ai fini dell’adeguamento strutturale antisismico
dell’edificio, potranno essere ammesse coperture canalizzate a coppi che rispettino nella
forma e colorazione i tradizionali coppi in laterizio di colorazione variegata. In presenza di
tetti in pietra, se possibile se ne opererà il recupero integrale.
Per gli edifici posti a quota superiore ai m. 800 s.l.m. è ammesso fatte salve indicazioni in
scheda puntuale l’impiego di manto di copertura in metallo con finitura non riflettente e di
colore non saturo: rame ossidato, bruno, verde scuro, grigio-antracite.
Nelle ZTO “D”, è ammesso fatte salve indicazioni in scheda puntuale l’impiego di manto
di copertura in metallo con finitura non riflettente e di colore non saturo: rame ossidato,
bruno, verde scuro, grigio-antracite.
Per le strutture non residenziali realizzate nelle ZTO “E”, oltre a quanto previsto per le
altre zone, il manto di copertura potrà essere realizzato in tavolato grezzo cannella di
lago o tegola artesiana di colore opaco grigio, bruno o verde scuro
Per le strutture realizzate nelle ZTO “F”, oltre a quanto previsto per le altre zone il manto
di copertura potrà essere realizzato in tavolato grezzo, cannella di lago o tegola artesiana
di colore opaco grigio, bruno o verde scuro.
4. Eventuali installazioni di pannelli solari, nelle zone “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”, quando
insistono sugli edifici, debbono rientrare nella linea di falda della copertura.
5. L’altezza minima dalla linea di gronda della falda del tetto da terra non deve essere
inferiore a ml.2,20.
Art.44 - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie
1.
2.
Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti
architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza
agli agenti atmosferici.
L’installazione di antenne televisive, in tutti i nuovi edifici con destinazione residenziale,
deve avvenire con impianto centralizzato.
Art.45 - Scale esterne
1.
2.
Sono ammesse scale esterne unicamente per ragioni di sicurezza e scale di accesso ai
primi piani di edifici esistenti tamponate con muratura nei casi espressamente consentiti
dalle N.T.A. del P.R.G..
Tali scale esterne dovranno essere comunque realizzate in aderenza all’edificio
principale e localizzate riducendone al minimo l’impatto visivo.
Art.46 - Marciapiedi
1.
2.
3.
4.
Il Dirigente può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico
del proprietario dell’area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i
materiali e le modalità costruttive.
Il Dirigente fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento
sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Nel caso in cui l’edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area
rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata, l'area stessa deve
essere pavimentata o comunque adeguatamente sistemata, a cura e spese del
proprietario frontista secondo le modalità dei commi precedenti.
Le opere di manutenzione dei marciapiedi, per tutti i guasti ed i deterioramenti che non
siano causati dal proprietario frontista, sono a carico del Comune.
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Art.47 - Accessi e strade private
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da
non risultare pregiudizievoli per il decoro, l’incolumità e l’igiene pubblica.
Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque
ed illuminati convenientemente.
Per ogni accesso carrabile e pedonale deve essere garantito un idoneo deflusso delle
acque.
L‘uscita da passi carrai, da autorimesse e da garages deve essere realizzata in modo da
assicurare la buona visibilità del conducente, eventualmente anche con l’ausilio di
specchi opportunamente disposti in modo da non recare intralcio al traffico.
Fra le uscite di autorimesse collettive e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole,
cinema, ecc.), deve sempre intercorrere una distanza minima di almeno ml.10,00
misurata fra gli stipiti più vicini e uscite da autorimesse pubbliche o private.
Uscite da autorimesse interrate o seminterrate debbono essere realizzate con rampe di
pendenza massima del 20%. La pendenza dovrà essere inferiore se si tratta di rampe
non rettilinee. Tutte le rampe debbono terminare almeno ml.5,00 prima del punto
d’immissione sulla viabilità pubblica o sugli spazi ad uso pubblico. Le rampe devono
essere realizzate in materiale antisdrucciolevole.
Le rampe non possono avere una larghezza inferiore a ml.2,50 se rettilinee e a ml.3,50
se in curva. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a ml.5,00 e a
ml.6,00 per le autorimesse di grandi dimensioni collettive.
Art.48 - Portici pubblici o ad uso pubblico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere
costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
Il pavimento dei portici, destinati ad uso pubblico, deve essere costruito con materiale
riconosciuto idoneo dal Comune.
Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario, escluse quelle
relative alla pavimentazione che sono a carico del Comune.
Il Dirigente fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento
sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura
dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipologie stabilite dal Comune. Al Comune
spettano la manutenzione dell’impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla
fornitura di energia elettrica.
I portici ed i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio rimangono di
proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.
L’ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il
filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml.3,00 così come
l’altezza non deve essere inferiore a ml.3,00.
Art.49 - Percorsi pedonali
1.
2.
3.
I marciapiedi, i porticati ed in generale tutti gli spazi di passaggio pubblico pedonale
devono essere lastricati con materiale antisdrucciolevole e di norma delimitati da cordoli
di altezza non inferiore a cm.10 rispetto al piano della viabilità.
Nel caso che detti spazi prospettino su zone a quote inferiori di più di cm.30, è prescritta
l’adozione di parapetti o di altro tipo di ripari.
I marciapiedi devono avere, di norma, larghezza non inferiore a ml.1,20.
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4.
5.
Tutti i percorsi pedonali di uso pubblico, ed in particolare quelli che danno accesso ad
edifici ed attrezzature collettivi, devono rispondere alle caratteristiche dimensionali e
qualitative richieste dall’art.3 del D.P.R.384/1978 in relazione all’eliminazione delle
barriere architettoniche.
È consentito ridurre la larghezza minima dei percorsi pedonali a ml.1,00 solo nel caso di
accessi a edifici e/o attrezzature private.
Art.50 - Percorsi ciclabili
1.
2.
Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere una
larghezza minima di ml.1,50; se sono a due sensi di marcia devono avere una larghezza
minima di ml.2,00.
La pavimentazione deve essere in materiale idoneo, con superficie regolare, non
sdrucciolevole.
Art.51 - Strade di distribuzione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nelle zone residenziali gli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. non possono, di
norma, prevedere strade interne di larghezza di carreggiata inferiore a ml.6,00 oltre alla
banchina laterale, riducibili a ml.4,50 se si tratta di una strada ad un’unica corsia di
marcia.
Nelle zone produttive (artigianali, industriali, commerciali) la larghezza minima di
carreggiata è, di norma, fissata in ml.8,00 oltre alle banchine laterali, riducibile a ml.6,00
se si tratta di strade ad un’unica direzione di marcia.
Gli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. debbono, di norma, prevedere strade interne
con pendenza inferiore al 10%. Soluzioni diverse dovranno essere validamente
argomentate dall’opportunità di limitare le alterazioni dello stato naturale dei luoghi.
Per le strade a fondo cieco a servizio di almeno quattro unità immobiliari dovrà essere
prevista, nella parte terminale, una piazzola tale da consentire un’agevole manovra degli
automezzi e nella quale sia inseribile un cerchio di diametro almeno doppio della
larghezza della carreggiata di accesso.
II Dirigente, sentita la C.E., può richiedere, nelle zone di completamento, la redazione di
un piano guida viario nel quale sia identificato l’assetto della circolazione dell’intera
superficie interessata.
Le strade di distribuzione esistenti che servano più di quattro unità immobiliari devono
avere, di norma, una larghezza minima di ml.6,00.
CAPO III – PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE
Art.52 - Interventi in zone di interesse ambientale, monumentale, archeologico
o storico-architettonico
1.
Oltre agli obblighi di legge in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del
patrimonio storico-architettonico concernenti gli immobili vincolati, il Dirigente può
richiedere il preventivo nulla osta degli Enti e degli Organi competenti per tutte le opere
ricadenti:
a) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del
territorio, ancorché non vincolate;
b) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con preesistenze storico-artistiche o
archeologiche, ancorché non vincolate.
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2.
3.
4.
Nelle zone del territorio comunale contemplate dal presente articolo, vincolate o meno,
non è ammessa l’installazione di cartelli pubblicitari, di insegne pubblicitarie e di
indicazioni commerciali, professionali o produttive.
Particolare cura va osservata nel consentire interventi edilizi che comportino
conseguenze sui gruppi arborei e sulla vegetazione caratteristica.
Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere
immediatamente denunciato al Dirigente sospendendo, nel contempo, eventuali lavori in
corso per un periodo massimo di 10 giorni trascorsi i quali, nel silenzio delle Autorità cui
la denuncia è stata presentata, i lavori possono venire ripresi.
Art.53 - Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e cartelli
pubblicitari
i.
5.
6.
7.
8.
1.Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli
interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
a. tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
b. segnaletica stradale e turistica;
c. piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di
saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
d. mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e
simili;
e. quadri per affissioni e simili.
2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della
legislazione vigente.
3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopraccitati;
non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti
o danneggiati per fatti loro imputabili.
2. Le applicazioni di carattere commerciale reclamistico quali insegne e cartelli
pubblicitari, devono essere previste e realizzate in modo da rispondere a requisiti di
ordine e decoro e tali da non arrecare disturbo alla circolazione stradale e sono
subordinate all’autorizzazione del Dirigente e disciplinate dalle norme di cui al presente
articolo e la domanda per la loro applicazione deve essere corredata da:
11. una fotografia formato minimo cm.15X10, comprendente la fronte del fabbricato sul
quale deve applicarsi l’insegna o il sito ove si intende installare il cartello reclamistico,
12. triplice copia di disegni formato UNI del prospetto e della sezione dell’edificio,
13. un particolare, in scala 1/20, dell’iscrizione.
La pubblicità stradale deve essere inserita esclusivamente entro gli appositi spazi dei
tabelloni rettangolari bifacciali delle paline di attesa dei Bus, ad esclusione della
pubblicità relativa ad attività presenti nel territorio comunale ad una distanza non
superiore a m. 500 dalla strada interessata dalla installazione; in quest’ultimo caso la
pubblicità è ammessa con tabelle di dimensioni massime di cm. 150 per cm. 100
escludendo comunque collocazioni in centro storico del piano regolatore comunale.
Lungo la viabilità comunale, provinciale e/o statale i messaggi pubblicitari possono
essere installati solo ed esclusivamente, in prossimità degli incroci, con frecce direzionali
delle dimensioni previste dalla circolare dei M.LL.PP.400/1979, da porre in un unico
sostegno, con colori diversi da quelli previsti per la segnaletica pubblica e debbono
essere armonizzati fra loro.
Le insegne luminose e non le targhe devono essere studiate in funzione dei prospetti
degli edifici e inserirsi in questi con materiali, colori e forma coerentemente al carattere
dell’edificio e dell’ambiente.
Non sono ammesse, di regola, le insegne con impianto a variazione di colore ed a luce
intermittente.
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Regolamento Edilizio
9.
Le insegne a bandiera sono consentite esclusivamente senza sottolettere e senza
scatolatura, con la parte inferiore a quota non minore ai ml.4,20 da terra e con
sporgenza massima di ml.1,00 dal filo di fabbrica e, comunque, non oltre i ml.0,40 dalla
verticale al bordo del marciapiede.
10. È consentita l’installazione di pensiline di attesa autobus, nelle apposite aree ricavate
fuori dalla sede viaria e individuate con delibera consiliare, previo parere della C.E..
Art.54 - Numeri civici
1.
2.
3.
All’atto del rilascio del certificato di agibilità il Comune assegna all’immobile il numero
civico e provvede all’applicazione della relativa piastrina.
La spesa conseguente è a carico del privato interessato.
Al Comune è riservata la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la
segnaletica.
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Comune di Revine Lago
Variante n° 18 al P.R.G. (Recepimento Parere regionale n°3778 del 06/12/2005)
Modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2008 – e n. 14 del 09.04.2014
Regolamento Edilizio
TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.55 - Autorizzazioni e concessioni rilasciate in data anteriore all’entrata in
vigore del presente regolamento
1.
2.
L’entrata in vigore del presente R.E. comporta la decadenza delle concessioni edilizie
(CONC.) e delle autorizzazioni (AUT.) in contrasto con il R.E. stesso, salvo che i relativi
lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, la CONC. o AUT. si intendono
decadute per la parte non realizzata.
Art.56 - Entrata in vigore del presente regolamento
1.
Il presente R.E. entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del relativo provvedimento
di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Art.57 - Misure di salvaguardia
1.
Dalla data di adozione a quella dell’entrata in vigore del presente R.E., le normali misure
di salvaguardia sono obbligatorie.
Art.58 - Poteri di deroga
1.
Il Dirigente, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto della legislazione
vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente R.E.,
conformemente alle disposizioni della legge urbanistica regionale e del D.P.R.380/2001.
Art.59 - Sanzioni
1.
2.
Nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente R.E., oltre ad eventuali
diverse sanzioni previste dalla legislazione vigente nazionale o regionale, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie nella misura minima di € 250,00.
Il provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria viene emanato dal Dirigente.
Art.60 - Nuove disposizioni legislative
1.
L’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, che modifichino od integrino le
disposizioni legislative esplicitamente citate nel presente R.E., costituisce automatica
modifica ed integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli precedenti.
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