apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 72197/2011 Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Marina Tavassi Presidente Dott. Paola Maria Gandolfi Relatore Dott. Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 72197/2011 R.G. promossa da: CSG SRL (c.f. 12495920154 ), con il patrocinio degli avv. LAMERI BEATRICE e , ATTRICE contro: pagina http://bit.ly/2cifyy4 1 di 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 72197/2011 Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015 AURORA 2004 SRL (C.F. 03236170167 ), con il patrocinio dell’avv. ROCCA CHIARA e MEZZENA LAURA (MZZLWN76R54F205Y) VIA LAMARMORA 33 20122 MILANO; Conclusioni delle parti: per l’attrice: Nel merito: 1) accertare, dichiarare che la vendita da parte di AURORA 2004 S.r.l., ora con sede legale in via F.lli Galliari n. 13 - 24047 TREVIGLIO (BG) presso il punto vendita <Zadi Andrew’s Ties>, delle camicie con marchio “BONINI” e “M.Y.S.”, “Italea Of Italy” e “GARUFFO” ed, in generale, di camicie con marchi di terzi produttori (diversi da CSG s.r.l.) costituisce uso non autorizzato ed indebito del marchio registrato <Zadi Andrew’s Ties>, in violazione dell’art. 20 e 23, comma 3, C.P.I; nonchè 2) accertare, dichiarare che la AURORA 2004 S.r.l è responsabile di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, co 1°, 2° e 3° cod. civ., nei confronti della CSG S.r.l.; nonché 3) condannare AURORA 2004 S.r.l al risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine, patiti e patiendi dalla CSG S.r.l., nonché il danno morale di quest’ultima, da valutarsi e liquidarsi, anche in via equitativa dal Giudice, per la violazione dei propri diritti sul marchio <Zadi Andrew’s Ties>, nonché per gli atti di concorrenza sleale posti in essere a suo danno; nonchè 4) ordinare la pubblicazione dell’emanando provvedimento, in caratteri doppi del normale, a cura della attrice e a spese della convenuta, sul “Corriere della Sera” e “la Repubblica” per due volte e nelle forme ritenute di giustizia; nonchè 5) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi al procuratore antistatario, anche con riferimento a quelli di cui alla fase cautelare (ricorso e reclamo) che si chiede che vengano liquidati in sede di merito. In via istruttoria 1) ordinare, ai sensi dell’art. 210 Cod. Proc. Civ., ad AURORA 2004 S.r.l l’esibizione e la produzione delle proprie scritture contabili, documenti e pagina http://bit.ly/2cifyy4 2 di 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee CONVENUTA registri contabili (fatture di acquisto e di vendita, documenti di trasporto, bolle doganali, ricevute, ordinativi e qualsiasi altro documenti utile), i propri documenti commerciali (listini prezzo, scambio di corrispondenza commerciale con fornitori e clienti) e promo - pubblicitari relativi ai prodotti in questione alla data del provvedimento di esibizione del Giudice al fine anche di individuare e quantificare il numero di camicie non marchiate <Andrew’s Ties> (di produttori terzi) acquistate e commercializzate da AURORA 2004 presso il punto vendita di Treviglio (BG) e determinare l’importo dovuto a CSG S.r.l a titolo di risarcimento dei danni per la violazione del proprio diritto di privativa industriale e per la concorrenza sleale posta in essere a suo danno; 2) ordinare ad AURORA 2004 S.r.l di comunicare le informazioni relative all’identità di terzi coinvolti nella contraffazione e nella concorrenza sleale, circa le quantità acquistate e commercializzate, ordinate, nonché il prezzo dei prodotti, ai sensi dell’art. 121 bis CPI; 3) disporsi CTU contabile sulle scritture contabili, documenti e registri, sui documenti commerciali e promo - pubblicitari al fine di individuare il numero di camicie non originali (articoli non marchiati <Zadi Andrew’s Ties>) acquistate, e commercializzate da AURORA 2004 e quantificare il risarcimento dei danni dovuto a CSG S.r.l. per la violazione del proprio diritto di privativa industriale. 4) disporsi ex art 121 bis Codice della Proprietà Industriale l’interrogatorio formale del legale rappresentante della AURORA 2004 S.r.l. sui seguenti capitoli per interrogatorio: a) “riferisca l’interrogato il nome e l’indirizzo dei venditori (grossisti e produttori) ed di ogni altro soggetto coinvolto nella produzione e commercializzazione delle camicie contestate e di camicie di produttori diversi da CSG presso il punto vendita <ZADI ANDREW’S TIES> di Treviglio (BG) ”; b) “riferisca l’interrogato per ciascuno dei soggetti indicati alla sub lett. a) la quantità di camicie di cui in narrativa acquistate e commercializzate presso il punto vendita <ZADI ANDREW’S TIES> di Treviglio (BG) ed il prezzo praticato”; c) “riferisca l’interrogato, rispetto alle camicie contestate di cui in narrativa le seguenti informazioni: - data della prima commercializzazione presso il punto vendita <ZADI ANDREW’S TIES> di Treviglio (BG); - quantità vendute a partire dalla data indicata al punto che precede fino ad oggi; pagina http://bit.ly/2cifyy4 3 di 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 72197/2011 Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015 Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 72197/2011 Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015 occorse nel tempo e le differenze di prezzo”. Inoltre, si formulano i seguenti capitoli di prova per testi: 1. Vero che le camicie <M.K.S.> e <BONINI> che si rammostrano al teste sub doc. n. 8 sono state acquistate presso il negozio <Zadi Andrew’s Ties> di Treviglio (BG), gestito da AURORA 2004 S.R.L., XXV Aprile 2, 24047 Treviglio; 2. Vero che le camicie sub punto 1) le venivano consegnate all’interno del sacchetto originale <Zadi Andrew’s ties>, unitamente al materiale promozionale originale Zadi Andrew’s ties> che si rammostrano al teste sub docc. nn. 8 e 9; 3. Vero che - in relazione alle camicie sub punto 1) e 2) le veniva rilasciato lo scontrino fiscale che si rammostra al teste sub doc. n. 8, con impresso il marchio <Zadi Andrew’s ties> e l’indicazione della società AURORA 2004 S.r.l.; 4. Vero che la camicia <M.K.S.> che si rammostra al teste sub doc. n. 11 é stata acquistata presso il negozio <Zadi Andrew’s Ties> di Treviglio (BG), gestito da AURORA 2004 S.R.L., XXV Aprile 2, 24047 Treviglio; 5. Vero che la camicia sub punto 4) le veniva consegnata all’interno del sacchetto originale <Zadi Andrew’s ties>, che si rammostra al teste sub doc. n. 11; 6. Vero che in relazione all’acquisto delle camicie sub punto 4) e 5) AURORA 2004 S.r.l.le rilasciava lo scontrino fiscale che si rammostra al teste sub doc. n. 11, con impresso il marchio <Zadi Andrew’s ties> e l’indicazione della società AURORA 2004 S.r.l.; 7. Vero che presso il punto vendita <Zadi Andrew’s ties> di Treviglio (BG), gestito da AURORA 2004 S.r.l., XXV Aprile 2, 24047 Treviglio, in data 28.10.11, erano esposte e commercializzate camicie con marchio “BONINI”, “M.K.S” e “GARUFFO”; 8. Vero che sulla scaffalatura su cui erano esposte e collocate le camicie a marchio “BONINI” e “M.K.S.” era presente, al suo centro, un cartellino prezzi con impresso il marchio <ZADI ANDREW’S TIES> e la dicitura “camicie 20,00”, come risulta dalla fotografia sub doc. n. 5; 9. Vero che le fotografie sub doc. n. 5 riproducono la vetrina e l’insegna del punto vendita <Zadi Andrew’s ties> di Treviglio (BG) gestito da AURORA 2004 S.R.L., gli espositori ivi presenti, lo zerbino presente all’ingresso del punto vendita e le scaffalature presenti al suo interno alla data del 28.10.11; pagina http://bit.ly/2cifyy4 4 di 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - prezzo unitario praticato indicando le variazioni di prezzo Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 72197/2011 Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015 esterne del punto vendita <Zadi Andrew’s ties> di Treviglio (BG) al 28.10.11; 11. Vero che la dichiarazione sub doc. n. 7 (o nel caso del teste Zanardi, sub doc. n. 10) è stata da Lei resa; 12. Vero che nel novembre 2010 Lei verificava che presso il punto vendita <Zadi Andrew’s ties> di Treviglio (BG) venivano commercializzate camicie contraddistinte con marchi diversi da <ZADI ANDREW’S TIES> di società concorrenti di CSG; 13. Vero che le camicie sub doc. n. 12) venivano commercializzate nel corso della sua verifica (cap. sub 12) in abbinamento a buste e materiale promozionale <ZADI ANDREW’S TIES>; 14. Vero che il punto vendita <Zadi Andrew’s ties> di Treviglio (BG) all’epoca della sua verifica sub cap. 12) presentava le caratteristiche di cui alle fotografie sub doc. n. 5); 15. Vero che all’interno del negozio le vetrine e gli allestimenti erano tutti contraddistinti dal marchio dell’attrice; 16. Vero che le camicie vendute, nell’esercizio commerciale della convenuta, venivano riposte in confezioni riportanti il marchio <Andrew’s ties>; 17. Vero che le camicie nell’esercizio commerciale della convenuta erano contraddistinte dal cartellino prezzi <Zadi Andrew’s ties>; 18. Vero che ogni scontrino battuto dalla cassa riportava il marchio <Andrew’s ties>; 19. Vero che la convenuta abbinava il marchio <Zadi Andrew’s ties> a prodotti di concorrenti; Si indicato a teste: - sui capitoli nn. 1-2-3-7-8–9-10-11 il signor Luca Sandri, Viale Regina Margherita n. 5 Milano (MI); - sui capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 il Sig. Carlo Zanardi, Vicolo Verdi 3, 24055 Cologno al Serio (BG); - sui capitoli nn. 12, 13, 14 il sig. Sergio Minniti, Villa d’Almè (BG), via San Faustino n. 14; - su tutti i capitoli dedotti (da n. 1 a 19)la sig.ra Castelli Monica c/o Camicie e Dintorni snc, con sede in Treviglio (BG), via XXV Aprile n. 2 Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova della controparte, si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria sui capitoli avversi ed a quella indiretta sui cap. 15, 16, 17, 18, 18, 19 con i propri testi. Per la convenuta, v. verbale dell’udienza del 4/3/15 pagina http://bit.ly/2cifyy4 5 di 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee 10. Vero che il video sub doc. n. 6 riproduce le caratteristiche interne ed **** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 21/11/11 CGS s.r.l. chiamava in giudizio AURORA 2004 s.r.l. per sentire accertare che la vendita da parte della convenuta, presso il punto vendita “Zadi Andrew’s Ties”, di camicie a marchi di terzi produttori costituisce uso indebito del marchio di cui è titolare l’attrice. L’atto veniva notificato a mezzo del servizio postale presso la sede della convenuta e non ritirato nel termine di dieci giorni. Effettuata l’ammissione delle prove richieste dall’attrice, all’atto della notifica dell’interrogatorio, si costituiva la convenuta, rilevando la nullità della notifica nei suoi confronti. All’udienza del 3/2/13 il G.I., rilevato che la notifica ex art. 8 L. 890/82 va considerata equivalente a quella ex art. 140 c.p.c. -non prevista dall’art. 145 c.p.c.- rimetteva la convenuta in termini ed autorizzava lo scambio di memorie ex art. 183,VI c.p.c. Ammesse ed esperite le prove dedotte, all’udienza del 4/3/15 la causa veniva rimessa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto va condiviso il provvedimento di rimessione in termini della parte contumace, per la nullità della notifica effettuata il 21/11/11 presso la sua sede, nelle forme di cui all’art. 8 L. 890/82, parificabili a quelle di cui all’art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. 18762/11 ord.) Infatti la notifica alla persona giuridica presso la sua sede ex art. 145 c.p.c. è valida purchè effettuata mediante consegna di copia al legale rappresentante o a persona abilitata a ricevere il piego. In assenza di tali soggetti, l’art. 145 c.p.c. non autorizza la notifica nelle forme di cui all’art. 140 o 143 c.p.c., imponendo la notifica alla persona che abbia la rappresentanza legale, nelle forme di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. Regolarmente effettuata la fase istruttoria nel contraddittorio, nel merito pare al Tribunale che le doglianze dell’attrice si siano rivelate fondate. C.G.S. è titolare del marchio italiano “Zadi Andrew’s Ties” (n. 710745, rinnovato ai n. 1271330 e n. 1275322) per la classe 25, limitatamente alle camicie, calze, boxer, intimi e da bagno, costumi da bagno per uomo, donna e bambino (in forza di cessione parziale in data 24/7/02). La convenuta gestiva, all’epoca dei fatti contestati, un esercizio di vendita al pubblico, anche dei prodotti legittimamente contrassegnati dal marchio in questione. Innanzitutto, è risultata priva di supporti probatori l’allegazione attorea che si trattasse di un negozio “monomarca”, per assenza di un patto contrattuale in tal senso (franchising, licenza non esclusiva o altro), rivestendo Aurora la semplice qualifica di rivenditore autorizzato. pagina http://bit.ly/2cifyy4 6 di 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 72197/2011 Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015 Tuttavia, pare al Collegio che le modalità di commercializzazione dei capi di vestiario da parte della convenuta sia stata effettuata con modalità tali da violare i diritti di privativa dell’attrice. Infatti, le prove testimoniali hanno confermato che le camicie a marchi differenti da quello di cui si discute, prodotte da società terze, venivano offerte in vendita su espositori contrassegnati “Zadi Andrew’s Ties”, il relativo prezzo era manoscritto su cartelli -posti sugli scaffali- predisposti con il marchio attoreo, ed erano collocate spesso insieme a quelle di provenienza attorea. Vetrofanie, zerbino, sacchetti confezione e persino lo scontrino fiscale, tutti contenenti esclusivamente il marchio in questione, avvaloravano che ci si trovasse in presenza di un negozio “monomarca”, che offriva esclusivamente prodotti provenienti dall’organizzazione imprenditoriale dell’attrice. Le circostanze che precedono sono state confermate dal teste Zanardi, che ha realizzato le fotografie ed il video prodotti in causa nel negozio di Treviglio gestito da Aurora (docc. 5 e 6). La stessa teste Castelli, commessa del negozio di Treviglio, pur affermando che le camicie presentate con il prezziario “Anderw’s Ties” sono solo quelle originali, mentre le altre avevano il prezzo sul cartellino individuale, ha confermato quanto risulta dal video sub. 6 (mostratole nel corso della deposizione). Nelle riprese, le camicie di altre marche sono esposte sulle stesse scaffalature e l’unico cartello indicatore del prezzo (comune a tutte) è quello contenente il marchio oggetto di causa. Nei fatti, quindi, la convenuta, pur non avendo alcun vincolo contrattuale che le impedisse di vendere prodotti di terzi produttori, ha scelto modalità di commercializzazione tali da indurre il pubblico a ritenere di trovarsi in una rivendita esclusivista dei capi “Zadi Andrew’s Ties”, alla cui organizzazione produttiva andavano ricondotte anche le camicie con marchi differenti (che ben potevano contrassegnare altre linee della medesima provenienza imprenditoriale). Siffatta scelta è certamente tale da determinare un rischio di confusione sulla provenienza dei beni, anche e soprattutto sotto il profilo del rischio di associazione, inteso come probabile errore del pubblico circa l’ esistenza di rapporti contrattuali o di gruppo fra la titolare del marchio ed i terzi produttori di camicie “M.Y.S”, “Bonini”, “Garuffo” e “Tollegno”. Tale rischio risulta amplificato dalla presenza di arredi e modulistica esclusivamente riferiti al marchio attoreo, che inducono a ritenere tutti i prodotti esposti come espressione della medesima fonte imprenditoriale o di un rapporto di licenza concesso dall’ odierna attrice. Invero, la semplice esistenza del cartellino prezzo e della targhetta interni, con il segno dell’effettivo produttore, non esclude siffatto rischio di confusione e di associazione, ben potendo, come detto, essere percepito solo come espressione di diverse denominazioni di linee stilistiche destinato a contrassegnare altre camicie del medesimo produttore. L’usurpazione del segno di CGS non è invero avvenuto mediante utilizzazione dello stesso sul medesimo prodotto, bensì attraverso modalità di commercializzazione pagina http://bit.ly/2cifyy4 7 di 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 72197/2011 Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015 confusorie e dirette ad un indebito agganciamento, di cui è esclusivamente responsabile la convenuta. Ci si trova quindi di fronte ad una palese violazione dei diritti della titolare del marchio ex art. 20 CPI, inteso tanto nella sua principale funzione di indicatore di origine, che come veicolo di un messaggio ai consumatori. In proposito, pare al Tribunale che sia necessario riguardare al segno non sotto il profilo della lecita privativa conferita nei confronti dei concorrenti, ma sotto quello (ormai preponderante) di strumento di comunicazione e di relazione tra il titolare ed il pubblico dei consumatori. Accanto alla tradizionale funzione di indicatore di origine, il marchio ha infatti una funzione “pubblicitaria”, che veicola informazioni sull’ immagine, qualità e reputazione dell’ impresa, dei suoi prodotti e dei servizi che è in grado di fornire alla clientela, garanzia di determinati standard produttivi e commerciali (funzione che viene lesa in caso di usurpazione, indipendentemente dalla presenza nei prodotti resi confondibili di analoghe qualità in concreto). Siffatte considerazioni, esimono dall’esame approfondito del profilo di violazione dell’art. 20 lett. c) CPI, sul presupposto che le modalità di commercializzazione prescelte dalla convenuta le consentirebbero di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza dei segni dell’ attrice e contemporaneamente ne pregiudicherebbero la forza distintiva e la capacità di essere portatore di un messaggio rilevante nel giudizio del pubblico (che non si esaurisce nella sola indicazione di origine), sfruttandone le potenzialità evocative. Ora, il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti (CG 14/7/99 General Motors), requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’ intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonchè dell’ entità degli investimenti realizzati per promuoverlo (cfr. Cass. 21086/05). Le norme comunitarie (e poi quelle nazionali) hanno inteso, come detto, tutelare il diritto esclusivo sul segno come elemento attrattivo e comunicazionale, impedendone l’ appropriazione ogni volta che questa possa determinare, in via alternativa, un indebito vantaggio per l’ usurpatore o in pregiudizio al titolare. Esistono tuttavia vari livelli di rinomanza, che va dai segni noti alla generalità della popolazione a quelli solo largamente accreditati presso un segmento del pubblico dei consumatori, cui si accompagnano diverse estensioni della tutela, al di là dell’ ambito merceologico e del rischio di confusione in senso stretto (dovendo ritenersi sufficiente un ingiustificato agganciamento, che consenta di collocarsi sul mercato sfruttando le valenze evocative del segno rinomato). La diverso livello di rinomanza incide sull’ onere della prova, ben potendo, in caso di segni notori, farsi ricorso anche alle nozioni di comune esperienza, mentre risulta necessario, a livelli più bassi di conoscenza del pubblico, fornire una prova più pagina http://bit.ly/2cifyy4 8 di 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 72197/2011 Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015 compiuta, attraverso indagini di mercato o dimostrando l’ entità della promozione pubblicitaria e la penetrazione della stessa. Siffatta prova, a carico dell’attrice, è del tutto mancata in questa sede, in cui certamente non può farsi ricorso al notorio. Considerata la condotta contraffattorio-usurpativa, le doglianze relative agli illeciti concorrenziali, fondate sui medesimi fatti costitutivi, risultano assorbite dal riconoscimento della tutela assoluta ex art. 20 CPI Ora, rilevato che la convenuta non aveva alcun vincolo di vendere solo prodotti di provenienza dall’attrice e che solo le modalità di vendita, con effetti confusori e di traino per le altre camicie (per il resto legittimamente commercializzabili all’interno del negozio di Treviglio) sono risultate illecite, e considerato altresì che nulla depone nel senso che i prodotti di terzi avessero qualità inferiore, le conseguenze risarcitorie debbono, secondo il Collegio essere riguardate solo sotto il profilo dell’approfittamento dell’effetto attrattivo del marchio attoreo e del correlativo depauperamento. Ai fini liquidativi va considerato che non risulta provata la durata della condotta illecita, posto che l’accertamento da parte dell’attrice è avvenuto nell’ottobre del 2011 e che l’esercizio è stato ceduto il 11/11/11 alla società della teste Castelli (nè, al di là della legittimazione passiva, risulta contestato che, di conseguenza, la commercializzazione abbia mutato modalità). Tuttavia la stessa teste Castelli, nel riferire le modalità di vendita sembra dare per implicito un uso di una qualche durata nel tempo, sicchè il Tribunale ritiene di poter liquidare, ex art. 1226 e 125,II CPI il danno in euro 10.000,00 in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi al tasso legale dalla comunicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Considerata la natura dell’illecito e la sua ridotta diffusione, non pare al Tribunale che debba essere riconosciuta anche il risarcimento in forma specifica rappresentato dalla pubblicazione della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e pertanto la convenuta deve essere condannata a rifondere all’attrice l’importo qui liquidato (tenuto conto anche dell’effettivo valore della controversia) in euro 4.835,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. Beatrice Lameri, anticipataria. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte CGS s.r.l. nei confronti di AURORA 2004 s.r.l. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, A) accerta che la condotta della convenuta costituisce violazione dei diritti di marchio di titolarità dell’attrice ex art. 20 lett. b) CPI; B) condanna la convenuta a rifondere all’attrice i danni causati dalla sua condotta, come sopra quantificati in euro 10.000,00 in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi al tasso legale dalla comunicazione della presente sentenza al saldo effettivo; pagina http://bit.ly/2cifyy4 9 di 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 72197/2011 Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015 Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015 RG n. 72197/2011 Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015 C) conanna la convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite, come sopra liquidate in euro 4.835,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. Beatrice Lameri, anticipataria. Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 4/6/15 Il giudice est. Dott. Paola Gandolfi pagina http://bit.ly/2cifyy4 10 di 10 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Il Presidente Dott. Marina Tavassi