Newsletter Payroll nr.26_2014_ITA

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Newsletter Payroll nr.26_2014_ITA
Nr. 26/ 03.07.2014
Considerazioni sul distacco dei lavoratori romeni nell'Unione Europea
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OGGETTO: Il ruolo del documento A1
Secondo il Codice del Lavoro, il distaccamento è l’istituto attraverso il quale si dispone il cambiamento
temporaneo del posto di lavoro, su disposizione del proprio datore di lavoro, presso un nuovo datore di lavoro.
Contrariamente, la legge romena, ai sensi dell'art. 12 comma (1) del Regolamento n. 883/2004 definisce il
distaccamento come la situazione in cui "un dipendente che svolge la sua attività lavorativa in uno Stato Membro
(per un datore di lavoro che abitualmente svolge le proprie attività nello stesso Stato Membro), viene inviato in un
altro Stato Membro, al fine di lavorare nell'interesse di quest'ultimo". Di conseguenza, il contratto individuale di
lavoro del dipendente distaccato sarà sospeso per tutto il periodo del distaccamento, poiché il dipendente
risulterà assunto dal nuovo datore di lavoro - e ciò determinerà l'erogazione dello stipendio e dell’indennità di
distaccamento da parte di quest’ultimo, nonché l'obbligo del dipendente di subordinarsi allo stesso.
Invece, nel caso del distaccamento, in conformità alla legislazione europea, il dipendente distaccato svolgerà il
lavoro a favore del datore di lavoro che lo ha distaccato, continuando ad essere un suo dipendente. In questo
caso, il contratto individuale di lavoro non viene sospeso, tutti i diritti salariali e di indennità gravano sull'azienda
distaccante, cui il dipendente rimarrà subordinato.
In conformità al Regolamento n. 883/2004, la persona che svolge un'attività salariale in un altro Stato Membro
dell'Unione Europea è assoggettata alla legislazione del Stato Membro di destinazione - principio conosciuto
come lex loci laboris.
Una delle eccezioni alla regola riguarda il dipendente che svolge l'attività in un altro Stato Membro e che viene
inviato dallo stesso datore di lavoro in un altro Stato Membro rimandendo a dipendenza dello stesso (il
distaccamento in conformità ai regolamenti comunitari). In questo caso, il dipendente distaccato, continua ad
essere assoggettato alla legislazione dello Stato di origine da cui è stato distaccato (e sul cui territorio risiede il
datore di lavoro che lo distacca) relativamente al sistema di sicurezza sociale (assicurazione per la pensione,
incidenti sul lavoro e malattie professionali, assicurazioni sociali per la salute, prestazioni familiari).
Per stabilire la legislazione applicabile, l'autorità competente dello Stato di distaccamento emetterà, su richiesta,
il documento A1, il cui ruolo è quello di dimostrare l'assoggettamento del dipendente distaccato alla legislazione
dello Stato di origine. Nel caso in cui tale documento non esistesse, il dipendente potrà svolgere l'attività nello
Stato in cui è stato distaccato (non essendo il documento A1 un permesso di lavoro) solo con l'applicazione del
principio lex loci laboris e con le conseguenze da esso generate.
A seguito dell'ottenimento del documento A1, il Regolamento n. 883/2004 prevede che la presunta durata
dell'attività del dipendente distaccato non superi ventiquattro mesi e che il dipendente non sia stato distaccato per
sostituire un altro dipendente, a sua volta distaccato, e che l'attività dello stesso sia svolta presso il datore di
lavoro che lo ha distaccato.
Oltre agli elementi menzionati in precedenza, per l'ottenimento del documento A1 da parte del datore di lavoro, le
autorità competenti analizzeranno una serie di altre condizioni che riguardano sia il datore di lavoro che distacca
(ad esempio, il fatturato realizzato tanto in Romania che nello stato di distaccamento, il numero totale di
dipendenti), sia il dipendente distaccato (ad esempio, l'attività del dipendente deve essere svolta per conto del
datore di lavoro che lo ha distaccato, il rapporto di subordinazione tra questi deve essere mantenuto per tutto il
periodo del distaccamento).
Per l'interpretazione di alcuni provvedimenti del Regolamento n. 883/2004 è stata emessa dalla Commissione
Amministrativa di Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale una decisione che prevede alcuni criteri
necessari alla determinazione dell'esistenza della relazione diretta tra il dipendente distaccato e il datore di lavoro
che lo trasferisce, quali: la breve interruzione dell'attività del dipendente distaccato nello Stato in cui è stato
inviato (congedo di riposo, malattia, ecc.) non costituirà un'interruzione del periodo di distaccamento, un nuovo
periodo di distaccamento per lo stesso dipendente presso uno Stato terzo.
Per quanto riguarda la registrazione del distaccamento nel Registro generale di previdenza dei dipendenti, se il
dipendente è stato distaccato, ai sensi del Regolamento n. 883/2004 e della Direttiva n. 96/71/CE, il datore di
lavoro non ha l'obbligo di registrare né il distaccamento né la sospensione del contratto di lavoro (giacché questa
non interviene).Considerando la distinzione che si fa con riguardo al distaccamento, le condizioni che sia il datore
di lavoro sia il dipendente devono adempiere per l’ottenimento del documento che attesta la legislazione
applicabile per quanto riguarda il sistema previdenziale, nonché gli obblighi del datore di lavoro di conservazione
e registrazione nel Registro generale di previdenza dei dipendenti, i datori di lavoro romeni dovranno decidere, al
momento della determinazione delle relazioni contrattuali con i partner stranieri, il modo in cui saranno adempiuti
gli obblighi contrattuali assunti, tramite i dipendenti romeni.
Bibliografia:
Regolamento(CE) n. 883/2004 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 riguardante
il coordinamento dei sistemi per la sicurezza sociale;
Regolamento(CE) n. 987/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 che
sancisce le procedure d’applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 riguardante il coordinamento dei sistemi
per la sicurezza sociale;
La DIRETTIVA 96/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COSIGLIO del 16 dicembre 1996 riguardante il
distaccamento dei lavoratori nell'ambito delle prestazioni di servizi;
CODICE DEL LAVORO del 24 gennaio 2003 (Legge n. 53 del 24 gennaio 2003) - RIPUBBLICATO - Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 345 del 18 maggio 2011;
Il distaccamento dei lavoratori nell'Unione Europea - problemi e soluzioni pratici - Pubblicato nella “RIVISTA
ROMENA DI DIRITTO DEL LAVORO” numero 1 del 31 gennaio 2013.
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