20 Maggio 2015

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20 Maggio 2015
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20 maggio 2015
Naspi, le prime
indicazioni
In questo numero:
Circolare INPS n°94 12 maggio 2015
INPS pubblica la prima circolare, la n°94 del 12 maggio 2015
(scarica il testo), sulla Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego (NASpI), introdotta dal DLgs 22/2015.
Nella presente nota riepiloghiamo brevemente e
schematicamente la norma, già ampiamente trattata sulla
NL n°57 del 21.01.2015, soffermandoci sulle questioni di
interpretazione che la circolare tratta, per alcuni aspetti
anche con numerosi esempi.
La Naspi sostituisce le indennità ASpI e MiniASpI con
riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1
maggio 2015.
Agli eventi di disoccupazione intervenuti fino al 30 aprile 2015,
indipendentemente dalla data di presentazione della
domanda, si applicano, fino alla scadenza naturale, le norme
in materia di ASPI e MiniAspi.
Come prima, i destinatari della NASpI sono i lavoratori
dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di
cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e il personale
artistico pure con rapporto di lavoro subordinato. A queste
ultime due categorie, dal 1° di maggio, la misura della NASpI,
prima ridotta per effetto dell’allineamento graduale delle
aliquote di finanziamento, è allineata a quella della
generalità dei lavoratori.
Per il riconoscimento della NASpI sono richiesti,
congiuntamente, la presenza dello stato di disoccupazione
Segue a pag.2
NASpI, la circolare INPS
n°94 del 12.05.2015
pag.1-2-3-4
Notizie in breve
pag.4
NASpI: stato di disoccupazione, 13 settimane di contributi
contro la disoccupazione, 30 gg di effettivo lavoro….
.
e di due requisiti contributivi, uno da
ricercare negli ultimi 4 anni precedenti
l’evento disoccupazione (13 sett. di
contribuzione utili per la disoccupazione),
l’altro, minimo, da ricercarsi negli ultimi 12
mesi ( 30 gg di effettivo lavoro). Sui singoli
requisiti, la circolare detta alcune
precisazioni:
Stato di disoccupazione
La Naspi è riconosciuta anche a seguito di
dimissioni che avvengano:



Per giusta causa (mancato pagamento
retribuzione, molestie sessuali, mobbing
ecc.- si veda circolare INPS 163/2003);
Entro il compimento del primo anno di vita
del figlio;
Per risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro intervenuta nell’ambito della
procedura di conciliazione presso la DTL
(art.1, comma 40, legge 92/2012).
13 settimane di contribuzione
Per perfezionare il requisito sono valide tutte
le settimane retribuite, purché sia
soddisfatto, anno per anno, il minimale
contributivo per l’accredito settimanale (
art.7 legge 638/83).
Per perfezionare il requisito, sono utili i:




Contributi comuni, versati durante il
rapporto di lavoro subordinato,
comprensivi di quota DS e ASpI;
Contributi figurativi versati per maternità
obbligatoria (con contributi versati o
dovuti prima dell’inizio dell’astensione
dal lavoro) e per congedo parentale
indennizzato e in costanza di rapporto di
lavoro;
I periodi di lavoro all’estero, totalizzabili
(quindi in paesi comunitari o
convenzionati),
I periodi di astensione dal lavoro per
malattia dei figli fino a 8 anni di età e per
un massimo di 5 giorni.
Lavoro agricolo e non agricolo
se nel periodo di riferimento per la ricerca
delle 13 settimane vi è presenza anche di
lavoro in agricoltura, tutti i periodi sono
cumulabili per soddisfare il requisito purché
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nel quadriennio risulti prevalente la
contribuzione non agricola e sempre che la
domanda sia presentata entro i 68 giorni
dal licenziamento anche se avvenuto in
agricoltura.
Periodi non utili ma neutri
la presenza nel periodo di rifermento di
periodi figurativi ininfluenti al diritto, deve
essere neutralizzata, con il conseguente
ampliamento del quadriennio di riferimento
per la ricerca delle 13 settimane. Sono
quindi neutri i periodi coperti da
contribuzione figurativa per:



Malattia e infortunio sul lavoro, a
“copertura”, quindi senza integrazione
della retribuzione da parte del datore di
lavoro (si applica art.7 legge 638/83)
Integrazione salariale a zero ore,
Assenza per permessi e congedi fruiti dal
lavoratore convivente di soggetto con
handicap grave.
30 giornate di lavoro effettivo,
a prescindere del minimale contributivo, nei
12 mesi precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione.
La durata oraria della giornata non incide
sulla effettiva presenza al lavoro (anche con
1 ora di lavore il codice Uniemens è pari a S
= presenza sul lavoro)
Alcuni eventi che si verificano o siano in
corso nel periodo di riferimento di 12 mesi,
determinano un ampliamento, pari alla
durata degli eventi, del periodo annuale
dove ricercare i 30 giorni di effettivo lavoro:





Malattia e infortunio sul lavoro a “copertura”
quindi senza integrazione della retribuzione
da parte del datore di lavoro (si applica
art.7 legge 638/83),
Integrazione salariale a zero ore,
Assenza per permessi e congedi fruiti dal
lavoratore convivente di soggetto con
handicap grave.
Maternità obbligatoria (con contributi
versati o dovuti prima dell’inizio
dell’astensione dal lavoro)
Congedo parentale indennizzato e in
costanza di rapporto di lavoro,
segue a pag.3
INCA INFormazione – N.74
Calcolo e misura
la base retributiva da utilizzare è quella
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4
anni, comprensiva degli elementi
continuativi e non continuativi e delle
mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle
settimane di contribuzione (senza verifica
del minimale e indipendentemente che
siano totalmente o parzialmente retribuite)
e moltiplicata per 4,33 per ottenere la
retribuzione mensile. Per pagamenti di
indennità relativa a frazioni di mese,
l’importo mensile va diviso per 30 per
ottenere il valore giornaliero dell’indennità.
Nulla da rilevare sul calcolo dell’indennità
mensile, del resto già in uso con l’ASpI.
L’indennità mensile massima erogabile, per
il 2015, è pari a 1300€. Alla NASpI non si
applica il prelievo contributivo, quindi
l’importo è al lordo della sola tassazione.
Riduzione percentuale
sulla riduzione del 3% ogni mese a partire
dal 91° giorno della prestazione, la circolare
è piuttosto scarna. In proposito si richiama la
circolare sulla DIS-Coll, la n° 83/2015 (vedi
NL 72 del 6 maggio), in particolare gli
esempi riportati sulla riduzione percentuale
che in tal caso opera sull’importo mensile in
pagamento il mese precedente.
Durata della prestazione
Alla ricerca della contribuzione nell’ultimo
quadriennio utile a determinare la durata
della NASpI ( pari al 50% di tale
contribuzione) si applicano gli stessi criteri
previsti per la verifica del requisito
contributivo delle 13 settimane. Perciò, i
periodi considerati neutri determinano
l’ampliamento del periodo quadriennale in
cui ricercare le settimane di contribuzione
utili alla durata della prestazione.
I periodi contributivi che hanno già dato
luogo alla erogazione di periodi di
disoccupazione, anche liquidata in forma
anticipata, e che si collocano
immediatamente prima della prestazione di
disoccupazione che hanno originato, sono
esclusi dalle settimane che determinano la
durata della NASpI.
La circolare su quest’ultimo aspetto
presenta una dettagliata casistica con
numerosi esempi che vi invitiamo a
consultare e a stampare.
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Va da se che, ai fini della durata delle
indennità NASpI successive alla prima, le
indennità Naspi già percepite determinano
il non computo di un numero di settimane di
contribuzione doppio rispetto alla durata
della prestazione NASpI percepita.
La domanda: il termine dei 68 gg per la
presentazione telematica della domanda
di NASpI, decorre dalla






Data cessazione ultimo rapporto di
lavoro
Data di cessazione della maternità
indennizzata insorta durante il rapporto
di lavoro in seguito cessato
Data di cessazione della malattia o
infortunio sul lavoro /malattia
professionale insorti durante il rapporto di
lavoro in seguito cessato
Data di definizione della vertenza
sindacale o dalla data di notifica della
sentenza giudiziaria
Data di fine del mancato preavviso (in
giornate)
30mo giorno successivo alla data di
cessazione per licenziamento per giusta
causa
Casi di sospensione del termine di 68 gg.
per un periodo pari alla durata degli eventi.
Il termine riprende a decorrere al termine
degli eventi, per la parte residua:


Maternità indennizzabile insorta entro i 68
gg dalla cessazione del rapporto di
lavoro
Malattia comune indennizzata o
infortunio sul lavoro/malattia
professionale indennizzati, insorti entro
60gg dalla cessazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato
Nuova attività lavorativa in corso di
prestazione
la circolare tratta delle possibili ipotesi di
ripresa dell’attività lavorativa, subordinata e
autonoma e delle conseguenze sulla
prestazione di disoccupazione in essere
(sospensione, riduzione, decadenza) a
seconda della durata (superiore o meno a
6 mesi) e/o del reddito prodotto.
Ci preme in questa sede, sottolineare gli
aspetti su cui avevamo avanzato dei dubbi
interpretativi (si veda NL 66 del 25 marzo
2015), la circolare nel merito non è
chiarissima, qualche dubbio rimane:
segue a pag.4
INCA INFormazione – N.74
1- Sospensione indennità per nuovo
rapporto lavoro subordinato (di durata
non superiore ai 6 mesi). La
contribuzione versata durante il periodo
di sospensione, è utile ai fini dei requisiti
per l’accesso che ai fini della durata di
una nuova NASpI.
2- Riduzione indennità per nuovo rapporto
lavoro subordinato (reddito annuale
inferiore a € 8.145 nel 2015). La
contribuzione versata durante il periodo
di riduzione (mantenimento), è utile ai
fini dei requisiti per l’accesso che ai fini
della durata di una nuova NASpI.
3- Riduzione indennità per nuova attività
lavorativa autonoma, di impresa
individuale o parasubordinata. Per
mantenere lo stato di disoccupazione, il
reddito annuo prodotto da tali attività
non deve essere superiore a 4.800 €.
4- La contribuzione versata all’AGO IVS
per lo svolgimento del nuovo rapporto
di lavoro subordinato o di attività nelle
forme autonome, che hanno originato
la riduzione dell’indennità, non viene
accreditata sulla posizione assicurativa
individuale ma interamente versata alla
Gestione prestazioni temporanee
lavoratori dipendenti. Su questo punto
la circolare non è chiara, e qualche
dubbio interpretativo rimane, ad
esempio, il non accredito vale anche in
caso di sospensione dell’indennità?
Regime fiscale
l’indennità di disoccupazione NASpI
costituisce reddito assimilabile al reddito da
lavoro ai sensi dell’art.6, comma 2 del Tuir
(testo unico imposta redditi). All’indennità,
perciò, INPS applica le ritenute IRPEF,
riconosce le detrazioni fiscali, effettua i
conguagli fiscali di fine anno, rilascia la
Certificazione Unica (CU).
A riguardo della decorrenza della
prestazione, della condizionalità, della
decadenza, della retribuzione massima
accreditata figurativamente, non rilevando
in circolare particolari casi, si rinvia per un
approfondimento alla NL 57/2015 e alla
stessa circolare.
Sull’incentivo all’autoimprenditorialità
(anticipo in unica soluzione dell’indennità),
diversamente da quanto avevamo scritto
sulla più volte citata NL, l’anticipo compete
anche al lavoratore che intenda sviluppare
a tempo pieno un’attività autonoma già
iniziata durante il rapporto di lavoro
dipendente poi cessato.
Notizie in breve
INPS: “la mia pensione”
L’operazione “La mia pensione” permette ai
lavoratori attivi in possesso di PIN personale di
simulare l’importo della propria pensione.
Il calcolo tiene conto della normativa
attualmente in vigore e si basa su tre
fondamentali elementi: l’età, la storia lavorativa
e la retribuzione/reddito.
Potranno usufruire del servizio i lavoratori con
contribuzione versata al FPLD, alle Gestioni
Speciali dei Lavoratori Autonomi e alla Gestione
separata,
 dal 1° maggio, i lavoratori sotto i 40 anni;
 dal 1° giugno, i lavoratori sotto i 50 anni;
 dal 1° luglio, tutti i lavoratori sopra i 50 anni.
ll servizio permette di:
 controllare i contributi e segnalare
mancanze
 conoscere la data in cui si matura il diritto
alla pensione di vecchiaia o anticipata;
 calcolare l’importo stimato della
pensione “a moneta costante”,
prescindendo cioè dall’andamento
dell’inflazione;
 ottenere una stima del rapporto fra la prima
rata di pensione e l’ultimo stipendio (tasso di
sostituzione).
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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