20 Maggio 2015
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20 Maggio 2015
74 20 maggio 2015 Naspi, le prime indicazioni In questo numero: Circolare INPS n°94 12 maggio 2015 INPS pubblica la prima circolare, la n°94 del 12 maggio 2015 (scarica il testo), sulla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), introdotta dal DLgs 22/2015. Nella presente nota riepiloghiamo brevemente e schematicamente la norma, già ampiamente trattata sulla NL n°57 del 21.01.2015, soffermandoci sulle questioni di interpretazione che la circolare tratta, per alcuni aspetti anche con numerosi esempi. La Naspi sostituisce le indennità ASpI e MiniASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1 maggio 2015. Agli eventi di disoccupazione intervenuti fino al 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, si applicano, fino alla scadenza naturale, le norme in materia di ASPI e MiniAspi. Come prima, i destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e il personale artistico pure con rapporto di lavoro subordinato. A queste ultime due categorie, dal 1° di maggio, la misura della NASpI, prima ridotta per effetto dell’allineamento graduale delle aliquote di finanziamento, è allineata a quella della generalità dei lavoratori. Per il riconoscimento della NASpI sono richiesti, congiuntamente, la presenza dello stato di disoccupazione Segue a pag.2 NASpI, la circolare INPS n°94 del 12.05.2015 pag.1-2-3-4 Notizie in breve pag.4 NASpI: stato di disoccupazione, 13 settimane di contributi contro la disoccupazione, 30 gg di effettivo lavoro…. . e di due requisiti contributivi, uno da ricercare negli ultimi 4 anni precedenti l’evento disoccupazione (13 sett. di contribuzione utili per la disoccupazione), l’altro, minimo, da ricercarsi negli ultimi 12 mesi ( 30 gg di effettivo lavoro). Sui singoli requisiti, la circolare detta alcune precisazioni: Stato di disoccupazione La Naspi è riconosciuta anche a seguito di dimissioni che avvengano: Per giusta causa (mancato pagamento retribuzione, molestie sessuali, mobbing ecc.- si veda circolare INPS 163/2003); Entro il compimento del primo anno di vita del figlio; Per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL (art.1, comma 40, legge 92/2012). 13 settimane di contribuzione Per perfezionare il requisito sono valide tutte le settimane retribuite, purché sia soddisfatto, anno per anno, il minimale contributivo per l’accredito settimanale ( art.7 legge 638/83). Per perfezionare il requisito, sono utili i: Contributi comuni, versati durante il rapporto di lavoro subordinato, comprensivi di quota DS e ASpI; Contributi figurativi versati per maternità obbligatoria (con contributi versati o dovuti prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro) e per congedo parentale indennizzato e in costanza di rapporto di lavoro; I periodi di lavoro all’estero, totalizzabili (quindi in paesi comunitari o convenzionati), I periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età e per un massimo di 5 giorni. Lavoro agricolo e non agricolo se nel periodo di riferimento per la ricerca delle 13 settimane vi è presenza anche di lavoro in agricoltura, tutti i periodi sono cumulabili per soddisfare il requisito purché 2 nel quadriennio risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la domanda sia presentata entro i 68 giorni dal licenziamento anche se avvenuto in agricoltura. Periodi non utili ma neutri la presenza nel periodo di rifermento di periodi figurativi ininfluenti al diritto, deve essere neutralizzata, con il conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento per la ricerca delle 13 settimane. Sono quindi neutri i periodi coperti da contribuzione figurativa per: Malattia e infortunio sul lavoro, a “copertura”, quindi senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (si applica art.7 legge 638/83) Integrazione salariale a zero ore, Assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore convivente di soggetto con handicap grave. 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere del minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La durata oraria della giornata non incide sulla effettiva presenza al lavoro (anche con 1 ora di lavore il codice Uniemens è pari a S = presenza sul lavoro) Alcuni eventi che si verificano o siano in corso nel periodo di riferimento di 12 mesi, determinano un ampliamento, pari alla durata degli eventi, del periodo annuale dove ricercare i 30 giorni di effettivo lavoro: Malattia e infortunio sul lavoro a “copertura” quindi senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (si applica art.7 legge 638/83), Integrazione salariale a zero ore, Assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore convivente di soggetto con handicap grave. Maternità obbligatoria (con contributi versati o dovuti prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro) Congedo parentale indennizzato e in costanza di rapporto di lavoro, segue a pag.3 INCA INFormazione – N.74 Calcolo e misura la base retributiva da utilizzare è quella imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione (senza verifica del minimale e indipendentemente che siano totalmente o parzialmente retribuite) e moltiplicata per 4,33 per ottenere la retribuzione mensile. Per pagamenti di indennità relativa a frazioni di mese, l’importo mensile va diviso per 30 per ottenere il valore giornaliero dell’indennità. Nulla da rilevare sul calcolo dell’indennità mensile, del resto già in uso con l’ASpI. L’indennità mensile massima erogabile, per il 2015, è pari a 1300€. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo, quindi l’importo è al lordo della sola tassazione. Riduzione percentuale sulla riduzione del 3% ogni mese a partire dal 91° giorno della prestazione, la circolare è piuttosto scarna. In proposito si richiama la circolare sulla DIS-Coll, la n° 83/2015 (vedi NL 72 del 6 maggio), in particolare gli esempi riportati sulla riduzione percentuale che in tal caso opera sull’importo mensile in pagamento il mese precedente. Durata della prestazione Alla ricerca della contribuzione nell’ultimo quadriennio utile a determinare la durata della NASpI ( pari al 50% di tale contribuzione) si applicano gli stessi criteri previsti per la verifica del requisito contributivo delle 13 settimane. Perciò, i periodi considerati neutri determinano l’ampliamento del periodo quadriennale in cui ricercare le settimane di contribuzione utili alla durata della prestazione. I periodi contributivi che hanno già dato luogo alla erogazione di periodi di disoccupazione, anche liquidata in forma anticipata, e che si collocano immediatamente prima della prestazione di disoccupazione che hanno originato, sono esclusi dalle settimane che determinano la durata della NASpI. La circolare su quest’ultimo aspetto presenta una dettagliata casistica con numerosi esempi che vi invitiamo a consultare e a stampare. 3 Va da se che, ai fini della durata delle indennità NASpI successive alla prima, le indennità Naspi già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita. La domanda: il termine dei 68 gg per la presentazione telematica della domanda di NASpI, decorre dalla Data cessazione ultimo rapporto di lavoro Data di cessazione della maternità indennizzata insorta durante il rapporto di lavoro in seguito cessato Data di cessazione della malattia o infortunio sul lavoro /malattia professionale insorti durante il rapporto di lavoro in seguito cessato Data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria Data di fine del mancato preavviso (in giornate) 30mo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa Casi di sospensione del termine di 68 gg. per un periodo pari alla durata degli eventi. Il termine riprende a decorrere al termine degli eventi, per la parte residua: Maternità indennizzabile insorta entro i 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro Malattia comune indennizzata o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzati, insorti entro 60gg dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato Nuova attività lavorativa in corso di prestazione la circolare tratta delle possibili ipotesi di ripresa dell’attività lavorativa, subordinata e autonoma e delle conseguenze sulla prestazione di disoccupazione in essere (sospensione, riduzione, decadenza) a seconda della durata (superiore o meno a 6 mesi) e/o del reddito prodotto. Ci preme in questa sede, sottolineare gli aspetti su cui avevamo avanzato dei dubbi interpretativi (si veda NL 66 del 25 marzo 2015), la circolare nel merito non è chiarissima, qualche dubbio rimane: segue a pag.4 INCA INFormazione – N.74 1- Sospensione indennità per nuovo rapporto lavoro subordinato (di durata non superiore ai 6 mesi). La contribuzione versata durante il periodo di sospensione, è utile ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della durata di una nuova NASpI. 2- Riduzione indennità per nuovo rapporto lavoro subordinato (reddito annuale inferiore a € 8.145 nel 2015). La contribuzione versata durante il periodo di riduzione (mantenimento), è utile ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della durata di una nuova NASpI. 3- Riduzione indennità per nuova attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o parasubordinata. Per mantenere lo stato di disoccupazione, il reddito annuo prodotto da tali attività non deve essere superiore a 4.800 €. 4- La contribuzione versata all’AGO IVS per lo svolgimento del nuovo rapporto di lavoro subordinato o di attività nelle forme autonome, che hanno originato la riduzione dell’indennità, non viene accreditata sulla posizione assicurativa individuale ma interamente versata alla Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti. Su questo punto la circolare non è chiara, e qualche dubbio interpretativo rimane, ad esempio, il non accredito vale anche in caso di sospensione dell’indennità? Regime fiscale l’indennità di disoccupazione NASpI costituisce reddito assimilabile al reddito da lavoro ai sensi dell’art.6, comma 2 del Tuir (testo unico imposta redditi). All’indennità, perciò, INPS applica le ritenute IRPEF, riconosce le detrazioni fiscali, effettua i conguagli fiscali di fine anno, rilascia la Certificazione Unica (CU). A riguardo della decorrenza della prestazione, della condizionalità, della decadenza, della retribuzione massima accreditata figurativamente, non rilevando in circolare particolari casi, si rinvia per un approfondimento alla NL 57/2015 e alla stessa circolare. Sull’incentivo all’autoimprenditorialità (anticipo in unica soluzione dell’indennità), diversamente da quanto avevamo scritto sulla più volte citata NL, l’anticipo compete anche al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente poi cessato. Notizie in breve INPS: “la mia pensione” L’operazione “La mia pensione” permette ai lavoratori attivi in possesso di PIN personale di simulare l’importo della propria pensione. Il calcolo tiene conto della normativa attualmente in vigore e si basa su tre fondamentali elementi: l’età, la storia lavorativa e la retribuzione/reddito. Potranno usufruire del servizio i lavoratori con contribuzione versata al FPLD, alle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e alla Gestione separata, dal 1° maggio, i lavoratori sotto i 40 anni; dal 1° giugno, i lavoratori sotto i 50 anni; dal 1° luglio, tutti i lavoratori sopra i 50 anni. ll servizio permette di: controllare i contributi e segnalare mancanze conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata; calcolare l’importo stimato della pensione “a moneta costante”, prescindendo cioè dall’andamento dell’inflazione; ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l’ultimo stipendio (tasso di sostituzione). Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.74