Dichiarazione IVA 2012: modello VR

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Dichiarazione IVA 2012: modello VR
FISCO
Dichiarazioni
Dichiarazione IVA 2012:
modello VR
di Roberto Fanelli (*)
L’ADEMPIMENTO
dichiarazione annuale da parte delle società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, in uno dei
prossimi numeri della Rivista).
Il quadro VR deve essere invece compilato nell’ipotesi di uscita dal gruppo per cessazione del controllo nel corso dell’anno.
Il quadro VR deve essere utilizzato solo dai
contribuenti IVA che intendano richiedere il
rimborso del credito d’imposta emergente
dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2011.
" Riferimenti
– Agenzia delle Entrate, Provvedimento
16 gennaio 2012, n. 5810
– Agenzia delle Entrate, Provvedimento
28 gennaio 2011, n. 5822
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
– D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8
I soggetti che chiudono la dichiarazione con un credito IVA, che intendono riportare all’anno successivo senza chiederlo a rimborso, non devono compilare il Quadro VR.
Struttura del quadro
Il Quadro è costituito da una Sezione unica, composta da 9 righi.
Quadro normativo
L’art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che i rimborsi IVA, nei casi previsti dall’art.
30, terzo comma, dello stesso decreto (v. infra), sono
eseguiti ‘‘su richiesta fatta in sede di dichiarazione
annuale’’, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando,
contestualmente all’esecuzione del rimborso e per
una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se
inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito o da altri soggetti indicati nel medesimo art. 38bis.
La richiesta del rimborso IVA relativo al periodo
d’imposta 2011 si effettua mediante compilazione
del Quadro VR della dichiarazione annuale IVA/
2012.
Attenzione
Il quadro VR non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che
hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell’ambito del gruppo, per le quali la società
controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette
eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto
solo dall’ente o società controllante in sede di
compilazione del prospetto riepilogativo IVA 26
PR/2012 (si rinvia, a tal proposito, al commento
sulle modalità di compilazione e presentazione della
Casi in cui è ammesso chiedere
il rimborso
L’art. 30, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che il contribuente può chiedere, in tutto o in
parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di
importo superiore ad euro 2.582,28:
(*) Pubblicista
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Concorrono a formare le operazioni non imponibili:
le cessioni all’esportazione (art. 8), le operazioni
assimilate (art. 8-bis), i servizi internazionali (art.
9), le operazioni con San Marino e Vaticano (art.
71), le operazioni effettuate nei confronti di determinati organismi internazionali (art. 72), le operazioni intracomunitarie di cui al D.L. n. 331/1993.
L’art. 3, comma 6 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250,
convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 prevede
che agli effetti dell’art. 30, terzo comma, lettera a), il
rimborso si intende spettante se l’aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le
operazioni effettuate, maggiorata del 10%. Nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.
Il rimborso è ammissibile quando il relativo ammontare riguarda l’IVA afferente l’acquisizione di tali
beni, anche in esecuzione di contratti di appalto
(C.M. n. 2/450014 del 12/01/1990), mentre non
compete per i beni acquisiti in locazione finanziaria
(cfr. Risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007, che
riconosce il diritto al concedente e non al locatario).
ESEMPIO
Acquisti
(acquisti ed importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi quelli di beni
ammortizzabili e comprese le spese generali):
Imponibile: 11.350;
IVA 1.830
Aliquota media: 1.830x100/11.350 = 16,12% (nel
calcolo dell’aliquota media occorre tenere conto
della seconda cifra decimale)
Operazioni attive
(le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo
sono esclusivamente le operazioni imponibili, con
esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e comprese: le cessioni di oro da investimento imponibile a
seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le
cessioni di rottami di cui all’art. 74, commi 7 e 8, le
operazioni effettuate con applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, nonché le cessioni
effettuate nei confronti dei soggetti terremotati).
Imponibile: 25.450
IVA: 2.860
Aliquota media: 2.860x100/25.450 = 11,23%
Attenzione
Nelle ipotesi previste dall’art. 30, comma 3, il rimborso, come già detto, compete solo se l’eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a euro 2.582,28 ma può essere richiesto anche
per un importo inferiore (cfr. istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA/2012, rigo VR2)
Maggiorazione del 10%
11,23 + 10% (1,12) = 12,35
16.12% > 12,35: sussiste la possibilità di chiedere, in
tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza (se l’importo dell’eccedenza stessa è superiore ad euro 2.582,28)
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Rimborso della minore eccedenza detraibile
del triennio
Il quarto comma dello stesso art. 30 prevede, inoltre,
che il contribuente, anche fuori dei casi previsti nel
terzo comma, può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale,
‘‘se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può
essere richiesto per un ammontare comunque non
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superiore al minore degli importi delle predette eccedenze’’.
In pratica, occorre esaminare se dalle dichiarazioni
relative agli ultimi 3 anni (2009-2010-2011) risultino eccedenze d’imposta a credito (anche se inferiori a euro 2.582,28). In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello
F24).
Nel caso in cui il contribuente richiede il rimborso
della minore eccedenza detraibile del triennio, può
ottenere, eventualmente, anche il rimborso per acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi
per studi e ricerche, sempreché l’imposta afferente
i detti acquisti non risulti già compresa nel minor
credito chiesto a rimborso.
ne) e che hanno effettuato cessioni all’esportazione
e/o cessioni intracomunitarie (e/o altre operazioni
non imponibili di cui agli artt. 38-quater e 72 dello
D.P.R. n. 633/1972) di prodotti agricoli e ittici
compresi nella prima parte della tabella A), ‘‘compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di
compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato’’.
In pratica, per i produttori agricoli che operano con
applicazione del regime speciale ‘‘naturale’’ forfetario, senza avere optato, quindi, per il regime ordinario, e che effettuano le dette operazioni imponibili,
la norma riconosce il diritto (alla detrazione o) al
rimborso della cd. ‘‘IVA teorica’’.
Attenzione
Anche nell’ipotesi prevista dall’art. 34, comma 9, il
rimborso compete solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a euro
2.582,28, ma può essere richiesto anche per un importo inferiore (cfr. istruzioni per la compilazione
della dichiarazione IVA/2012, rigo VR2)
Cessazione di attività
L’art. 30, primo comma prevede che il contribuente
può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile
‘‘comunque in caso di cessazione di attività’’. In
tale ipotesi, il soggetto può chiedere il rimborso dell’eccedenza di credito qualunque ne sia l’importo.
Produttori agricoli
Causale del rimborso
In base all’art. 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972,
i produttori agricoli che nel 2011 hanno applicato il
regime speciale di cui allo stesso art. 34 (detrazione
forfetizzata in base alle percentuali di compensazio-
La causale del rimborso deve essere indicata dal
contribuente barrando una delle caselle poste nel
rigo VR2.
Nell’ipotesi di rimborso della minore eccedenza
detraibile del triennio devono essere compilati i
righi VR3 e VR4.
Scelta delle modalità di rimborso
importo da liquidare direttamente dall’Agente della Riscossione (campo 2).
Il rigo VR1 contiene due campi:
importo (totale) chiesto a rimborso (campo 1);
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L’importo indicato nel campo 2 costituisce un ‘‘di
cui’’ dell’importo totale indicato nel campo 1 e rappresenta la quota parte del rimborso per la quale il
contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’agente della riscossione.
cui alle lettere a), b) e d) del terzo comma dell’art.
30. L’esonero vale entro il limite del 100% della
media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel
biennio precedente la richiesta di rimborso.
I contribuenti che soddisfano tali condizioni devono
compilare il rigo VR9, barrando la casella 1 e indicando nel campo 2 l’importo erogabile senza garanzia.
Attenzione
Il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di
rimborsi richiesti dai contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché dai contribuenti che hanno
cessato l’attività, in quanto l’erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli Uffici delle Entrate (C.M. n. 84 del 12 marzo 1998).
Attenzione
Tali soggetti devono produrre la dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7,
dell’art. 38 bis, in cui si attesta di trovarsi, alla data
di presentazione dell’istanza, nelle condizioni previste
dalla legge (cfr. Circ. n. 54 del 4 marzo 1999 e Provvedimento n. 5822 del 28 gennaio 2011 del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate).
L’importo rimborsabile dall’Agente della Riscossione incontra comunque il limite di 516.456,90 euro,
per il raggiungimento del quale occorre tenere conto
anche del credito eventualmente compensato con
altri tributi nel corso dell’anno 2012 nel mod. F24.
Per effetto dell’art. 35, comma 6-ter del D.L. n. 223/
2006, convertito dalla legge n. 248/2006, il predetto
limite annuo è elevato ad un milione di euro nei
confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito
per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione
di contratti di subappalto (in tal caso, occorre segnalare la sussistenza di tale condizione barrando la
casella del rigo VR7).
Attestazione di operatività
Le società e gli enti ‘‘non operativi’’, come individuati
dall’art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, non hanno diritto a richiedere il rimborso
dell’IVA (art. 3, comma 45 della legge n. 662/1996).
Pertanto tutti i contribuenti devono segnalare, in sede di richiesta del rimborso, la condizione di operatività barrando la casella del rigo VR8.
Le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
IVA/2012 (rigo VR8) ricordano ‘‘che deve essere
prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi (C.M. n.
146/E del 10 giugno 1998).
Garanzie e soggetti ‘‘virtuosi’’
L’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede che per
ottenere il rimborso del credito IVA devono essere
prestate idonee garanzie (fideiussioni e polizze fideiussorie), che devono avere effetto dalla data di
erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni
dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante
al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio (art. 57, comma 1), aumentato di un numero di giorni pari a quelli di ritardo nella consegna
della documentazione relativa al rimborso oltre il
quindicesimo giorno dalla relativa richiesta.
Erogazione prioritaria del rimborso
Alcune categorie di soggetti sono ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla
richiesta. Si tratta dei contribuenti individuati dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 38-bis.
I soggetti in questione devono compilare il rigo VR6
ed indicare il relativo codice (cfr. Tavola)
Attenzione
Pertanto, alla dichiarazione annuale non devono essere allegate garanzie, che saranno richieste dall’Ufficio
al momento di erogazione del rimborso.
Sono previsti alcuni casi di esonero dalla garanzia.
Uno, in particolare, riguarda i c.d. soggetti ‘‘virtuosi’’, ossia quelle imprese che soddisfano determinate
condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente indicate nell’art. 38-bis, comma settimo e seguenti, che sono esonerati dalla garanzia esclusivamente con riferimento alle richieste di rimborso di
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D.M.
Soggetti
Codice
22 marzo 2007
Prestazioni derivanti dai
contratti di subappalto per
lavori edilizi di cui alla lett.
a), del comma 6, dell’art.
17
1
25 maggio 2007
Attività individuate dal codice ATECOFIN 2004
37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di
cascami e rottami metallici)
2
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Dichiarazioni
D.M.
Soggetti
Codice
18 luglio 2007
Attività individuate dal codice ATECOFIN 2004
27.43.0, (produzione di
zinco, piombo e stagno,
nonché i semilavorati degli
stessi metalli di base non
ferrosi)
3
21 dicembre 2007 Attività individuate dal codice ATECOFIN 2004
27.42.0, (produzione di alluminio e semilavorati)
4
L’art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i soggetti che aderiscono ad una liquidazione
IVA di gruppo non possono far confluire nel gruppo
IVA l’eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente all’anno di adesione alla procedura di
gruppo. Pertanto, come correttamente indicato, la società in questione, avendo aderito alla liquidazione di
gruppo a partire dall’anno 2010 non ha potuto conferire al gruppo il credito IVA relativo all’anno 2009.
Tale credito può essere oggetto di richiesta di rimborso
quale minore eccedenza detraibile del triennio. A tal
fine, il contribuente può chiedere il rimborso con la
dichiarazione IVA/2012. L’importo del credito IVA relativo all’anno 2009 risulta da rigo VX5 della dichiarazione relativa a tale anno e deve essere assunto al
netto di eventuali compensazioni effettuate nel corso
dell’anno successivo (indicate nel rigo VL9 del modello IVA/2011). Tale importo deve essere indicato nel
rigo VR5, anno 2009. Nei righi VR5 anni 2010 e
2011 devono essere indicati gli importi riportati nel
rigo VL10 della dichiarazione IVA/2011, relativa al
2010 ed IVA/2012, relativa al 2011 (se il contribuente
ha riportato il credito 2009 senza mai utilizzarlo in
compensazione, gli importi saranno identici). Il contribuente, quindi, potrà chiedere a rimborso il minore
importo tra quelli indicati nel rigo VR5, quale minore
eccedenza del triennio.
Casi particolari
1. Contribuenti ‘‘virtuosi’’
Un contribuente rientra tra i c.d. contribuenti ‘‘virtuosi’’ e, quindi, non è tenuto alla presentazione
della fideiussione. Si chiede di conoscere come e
quando produrre la autocertificazione in cui si attesta di trovarsi, alla data di presentazione dell’istanza, nelle condizioni previste dalla legge.
Il Provvedimento n. 5822 del 28 gennaio 2011 del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate precisa che,
qualora il richiedente, in sede di dichiarazione annuale, abbia effettuato la scelta per l’erogazione del
rimborso in conto fiscale (cioè con procedura semplificata, entro 60 giorni dalla richiesta, per importi
fino a euro 516.456,90), l’Agente della riscossione
chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di
una delle garanzie di cui all’art. 38-bis del D.P.R. n.
633/1972 ‘‘ovvero la dichiarazione sostitutiva prevista dalla lettera c), settimo comma, del medesimo
art. 38-bis’’. Nell’ipotesi di procedura ordinaria,
la dichiarazione sostitutiva potrà essere presentata,
al più tardi congiuntamente alla documentazione
richiesta dall’Amministrazione finanziaria per attestare l’esistenza del credito e la spettanza del rimborso.
Pertanto, la dichiarazione sostitutiva prevista per i
c.d. ‘‘contribuenti virtuosi’’ non deve essere trasmessa con la dichiarazione annuale, ma dovrà essere presentata a richiesta dell’Agente della riscossione ovvero dell’Ufficio.
2. Rimborso del credito IVA maturato prima
dell’adesione alla liquidazione di gruppo
Una società ha aderito alla liquidazione di Gruppo
a partire dall’anno 2010. La dichiarazione relativa
all’anno 2009 è stata chiusa a credito che, come
noto, non è potuto essere trasferito alla liquidazione
di gruppo. La procedura dell’IVA di Gruppo è continuata sia nel 2011 sia nel 2012. Si chiede di sapere
quando tale credito potrà essere chiesto a rimborso.
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