documento di sintesi - Intesa Sanpaolo Assicura

Transcript

documento di sintesi - Intesa Sanpaolo Assicura
 DOCUMENTO DI SINTESI
POLIZZA COLLETTIVA N° 100070000083
CARTA INTESA SANPAOLO ALITALIA
Stipulata tra:
INTESA SANPAOLO S.p.A.., Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all’albo dei Gruppi Bancari, con Sede legale e
amministrativa in Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, e sede secondaria in Milano Via Monte di Pietà, 8 Capitale Sociale Euro
8.545.561.614,72, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152,
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 (in
seguito denominata “Contraente”)
e
INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3 -10138 - Torino, Capitale Sociale Euro
27.912.258,00, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 06995220016, autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dello 08/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006
pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006.
Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00125 (in seguito denominata “Società”)
DETTAGLI DELL’ASSICURAZIONE
Definizioni Generali
SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
POLIZZA COLLETTIVA: polizza n. 100070000083 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati.
ASSICURAZIONE: le coperture di cui l’Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza
Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto.
ASSICURATO: il titolare della Carta Intesa Sanpaolo Alitalia, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore
ai sensi dell’art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
CARTA INTESA SANPAOLO ALITALIA/CARTA ASSICURATA: la Carta di Credito Intesa Sanpaolo Alitalia valida ed emessa da
banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
CONTO CORRENTE: conto corrente privato aperto dall’Assicurato presso le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, cui è collegata la
Carta Assicurata.
PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
RISCHIO: la possibilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
GUERRA: per Guerra si intende guerra dichiarata o no, ogni attività di guerra, incluso l’uso di forza militare da parte di uno Stato
sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo.
TERRORISMO: per Atto Terroristico si intende l’uso effettivo o minacciato di forza o violenza diretta a causare danni a cose o persone
o a mettere in pericolo la vita umana o le proprietà, sia verso singoli individui che contro beni di proprietà o governi in genere, con o
senza il dichiarato obbiettivo di perseguire interessi economici, etnici, nazionalistici, politici, razziali o religiosi, quantunque tali interessi
siano palesati o meno. Furti, rapine o altri atti criminali esclusivamente commessi per scopi personali e ogni altro atto criminale
riconducibile esclusivamente a precedenti rapporti interpersonali tra l’esecutore di tali atti e la vittima non sono considerati Atti
Terroristici. Nella definizione di Terrorismo rientra comunque ogni atto provato o riconosciuto come tale dal Governo del luogo ove si
sono esplicati gli effetti dell’atto.
Oggetto dell’Assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative :
Sezione A – Garanzia Protezione Acquisti
Sezione B – Garanzia Scippo / Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)
Sezione C – Garanzia Inconvenienti Viaggi
Sezione D – Garanzia Infortuni in Viaggio
Decorrenza dell’assicurazione – Effetti della copertura assicurativa
Per le carte di credito emesse dal 01/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente
in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata, salvo
disdetta della presente Polizza Collettiva.
Per tutte le Carte di Credito emesse prima del 01/02/2016 la copertura assicurativa verrà prestata da Intesa Sanpaolo Assicura a
decorrere dal 01/02/2016.
Premio di Assicurazione
Il pagamento del Premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per
l’Assicurato.
Soggetti assicurati
La polizza è stipulata tra la Contraente e la Società a favore dei clienti della Contraente che, fermo quanto previsto alle Condizioni di
Polizza Collettiva si intendono i titolari della Carta Intesa Sanpaolo Alitalia, clienti di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di
consumatori ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
Garanzie di Assicurazione
L’assicurazione garantisce ai Soggetti assicurati le seguenti coperture, nei termini e nei limiti indicati nella Polizza Collettiva:
A) Protezione Acquisti
Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:
CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
ASSICURATO: il titolare della Carta Alitalia, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3
lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
CARTA ALITALIA/CARTA ASSICURATA: la Carta di credito Alitalia valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la
quale valgono i benefici della presente polizza.
CONTO CORRENTE: conto corrente privato aperto dall'Assicurato presso le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, cui è collegata la
Carta Assicurata.
BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati con la Carta Assicurata il cui valore di acquisto sia
superiore a Euro 75,00, ad eccezione di:

Gioielli, gemme;

animali e piante;

denaro contante, valuta estera, travelers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri
strumenti negoziabili;

beni di consumo, cibi o bevande;

qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2);

veicoli motorizzati nuovi o usati; telefoni cellulari.
(*1) Quando il prezzo d’acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta Assicurata, il Sinistro sarà indennizzato
proporzionalmente al prezzo totale.
(*2) paio o serie di oggetti: se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si
possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la
garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.
GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.
FURTO AGGRAVATO: furto aggressione o effrazione (con scasso).
AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un Terzo con l’intenzione di privare l'assicurato dei propri beni.
FURTO CON SCASSO E/O EFFRAZIONE: è il furto commesso mediante rottura o forzatura delle serrature e dei mezzi di chiusura dei
locali oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi ovvero la forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi
di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave situato in un parcheggio regolarmente custodito o in rimessa presso garage privato.
FURTO SEMPLICE: sottrazione del Bene Assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza
qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da terzi nei confronti dell’ Assicurato.
TERZI: qualunque persona che non sia l’Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui
convivente.
SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia Protezione Acquisti.
Oggetto della copertura
La garanzia "Protezione Acquisti" ha per oggetto il rimborso all'Assicurato, entro il limite di Indennizzo, del prezzo di acquisto di un bene
nuovo pagato interamente con la Carta Assicurata in caso di furto aggravato del bene stesso.
Il furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del
Bene Assicurato; il Bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente
utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto
la stretta vigilanza dell'assicurato.
Limite di Indennizzo “Protezione Acquisti”
Il limite di Indennizzo per Assicurato e per Carta Assicurata è di Euro 2.500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e in aggregato
per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della Garanzia Protezione Acquisti.
Periodo di garanzia “Protezione Acquisti”
Il periodo di validità della presente garanzia è 24 ore dalla data di acquisto del Bene Assicurato.
Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 24 ore dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di
consegna).
Esclusioni della garanzia “Protezione Acquisti”
Sono escluse dalla presente garanzia le richieste di Indennizzo derivanti da:
perdita o smarrimento del Bene Assicurato.
furto diverso da quello con violenza o con scasso, il furto semplice è escluso.
furto dei beni assicurati contenuti nei bagagli consegnati al vettore comune.
qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more
uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente.
Denuncia di Sinistro “Protezione Acquisti“
Non appena l’Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, dovrà:
verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo
Intesa Sanpaolo a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 – 10138
Torino compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.
Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.
L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul conto corrente dell’Assicurato.
B) Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)
Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:
CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
ASSICURATO: il titolare della Carta Intesa Sanpaolo Alitalia, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore
ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
CARTA INTESA SANPAOLO ALITALIA/CARTA ASSICURATA: la Carta Intesa Sanpaolo Alitalia valida ed emessa da banche del
Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
CONTO CORRENTE: conto corrente privato aperto dall'Assicurato presso le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, cui è collegata la
Carta Assicurata.
AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'Assicurato del denaro contante
prelevato.
RAPINA: il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose mobili mediante violenza alla persona
o minaccia.
TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui
convivente.
SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia Scippo/Aggressione agli
Sportelli Automatici (ATM).
Oggetto della copertura
La Garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di rapina di denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso
uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.
Limite di Indennizzo “Scippo/Aggressione agli sportelli automatici (ATM)”
Il limite di Indennizzo per Assicurato per Carta Assicurata è di Euro 300,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e di Euro 600,00 in
aggregato per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della Garanzia Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM).
Periodo di garanzia
Il periodo di validità della presente garanzia è 24 ore dal momento del prelevamento del contante.
Esclusioni della Garanzia “Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”
Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da:
danni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Assicurato o da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge,
convivente more uxorio, discendenti o ascendenti);
prelevamento di denaro contante effettuato con una Carta diversa dalla Carta Assicurata;
qualsiasi rapina che si verifichi dopo 24 ore dal prelevamento del contante;
qualsiasi rapina di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato
per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a terzi;
qualsiasi rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso.
Denuncia di Sinistro “Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)“
Non appena l’Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, dovrà:
verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo
Intesa Sanpaolo a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 – 10138
Torino compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.
Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.
L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul conto corrente dell’Assicurato.
C) Inconvenienti di viaggio
Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:
CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
ASSICURATO: il titolare della Carta Intesa Sanpaolo Alitalia, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore
al sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
CARTA INTESA SANPAOLO ALlTALlA/CARTA ASSICURATA: la Carta Intesa Sanpaolo Alitalia valida ed emessa da banche del
Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
CONTO CORRENTE: conto corrente privato aperto dall'Assicurato presso le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, cui è collegata la
Carta Assicurata.
CONIUGE: si intende “moglie" o "marito" nonché la persona con cui l'Assicurato convive in un rapporto di coppia di fatto e/o legalmente
riconosciuto e che risiede allo stesso indirizzo dell’Assicurato.
FIGLI A CARICO: i figli di età inferiore al 25 anni considerati a carico dal punto di vista fiscale in conformità alla normativa vigente e che
risiedono allo stesso indirizzo dell'Assicurato.
SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia Inconvenienti di Viaggio
ATTIVAZIONE COPERTURA: l'attivazione di ogni singola copertura è subordinata al pagamento del titolo di viaggio completamente
effettuato a mezzo di Carta Intesa Sanpaolo Alitalia.
Oggetto della copertura
Le garanzie di cui alla presente sezione sono operanti unicamente se il biglietto del viaggio aereo (volo) soggetto a ritardo o
annullamento o a bordo del quale viaggiava il bagaglio non consegnato sia stato interamente pagato a mezzo di Carta Assicurata. Si
considera unico viaggio aereo il percorso indicato sul biglietto comprese le eventuali connessioni. I limiti di Indennizzo riportati nella
presente sezione si intendono per Carta e per viaggio aereo acquistati con la Carta Assicurata che ha attivato la copertura.
1) Ritardo e annullamento volo
La presente Garanzia è operante nel caso in cui, il viaggio aereo prenotato per l'Assicurato e regolarmente confermato, subisca oltre 4
ore di ritardo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo.
2) Ritardo consegna e perdita bagaglio
Nel caso in cui il bagaglio personale che viaggia a seguito dell'Assicurato, che è stato presentato al check-in in custodia della linea
aerea commerciale sul cui aereo stava viaggiando l'Assicurato stesso, non dovesse arrivare a destinazione entro 4 ore dopo l'orario di
arrivo dell'Assicurato alla destinazione indicata sul biglietto aereo, Intesa Sanpaolo Assicura rimborserà le spese relative agli acquisti di
vestiario o accessori di toletta per rimpiazzare vestiario e toeletta indispensabili al proseguimento del viaggio.
Limite di Indennizzo “Inconvenienti di viaggio”

Limiti di Indennizzo per ritardo ed annullamento volo
Il limite di Indennizzo per Carta Assicurata per le garanzie ritardo volo e annullamento volo è di Euro 200,00 per Sinistro. Si
rimborseranno le spese sostenute per gli acquisti necessari ed indispensabili purché gli stessi siano effettuati utilizzando la Carta
Assicurata e si riferiscano a pasti, ristoro, spese di hotel e spese da e per l'aeroporto. L'Indennizzo è in eccesso a qualsiasi
rimborso pagato dal vettore comune.

Limiti di Indennizzo per Ritardo e perdita bagaglio
Il limite di Indennizzo per Carta Assicurata per le garanzie ritardo volo e annullamento volo è di Euro 200,00 per Sinistro. Si
rimborseranno le spese sostenute per gli acquisti necessari ed indispensabili purché gli stessi siano effettuati utilizzando la Carta
Assicurata e si riferiscano a pasti, ristoro, spese di hotel e spese da e per l'aeroporto. L'Indennizzo è in eccesso a qualsiasi
rimborso pagato dal vettore comune.
Esclusioni “Inconvenienti di viaggio“

Esclusioni della Garanzia Ritardo e Annullamento volo
Non sarà liquidato alcun Indennizzo:
nel caso in cui l'Assicurato avrà a disposizione un volo alternativo entro le 4 ore dall'orario originale di partenza;
nel caso di ritardi dovuti alla mancata presentazione dei termini ed in tempo utile per il check-in previsto per il volo
prenotato a meno che ciò non sia dovuto a scioperi o sospensione/cancellazione dei voli non comunicati in tempo
utile;
nel caso di ritardi dovuti a scioperi o le sospensioni/cancellazioni dei voli effettuati dalle compagnie aeree per i quali
sia stata data notizia entro 24 ore della data in cui il viaggio Incominciava;
nel caso di ritardi dovuti alla temporanea o permanente sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuto ad un
ordine o disposizione o suggerimento di ogni autorità aeroportuale o dell'autorità civile aerea o di ogni altro simile
ente di ogni Paese di cui ne sia stato dato avviso prima dell'inizio del viaggio;
per ogni danno derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra compagnia, ditta o
persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Esclusioni per la Garanzia Ritardo consegna e Perdita bagaglio
Non si procederà a liquidare alcun Indennizzo:
per reclami non dichiarati a persone competenti della compagnia aerea non appena l'Assicurato viene a conoscenza
che il bagaglio è in ritardo o è andato perduto;
per ogni capo d'abbigliamento o articoli da toilette che l'Assicurato ha acquistato più di 4 giorni dopo il momento
reale del suo arrivo all'aeroporto di destinazione;
quando il ritardo del bagaglio avviene nel viaggio di ritorno al luogo di abitazione principale o sede di lavoro
dell'Assicurato e comunque nell'ultima tratta di ritorno;
-
per acquisti fatti dopo la consegna del bagaglio all'Assicurato da parte della compagnia aerea confisca od
espropriazione su ordine di ogni autorità pubblica o di governo;
per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da guerra, guerra civile, Invasione, insurrezione,
rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di regime;
per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o
ridurre l’effetto di qualsiasi atto terroristico conosciuto o sospettato;
per ogni ritarda o mancata consegna del bagaglio confiscato da parte delle autorità doganali o da parte di qualsiasi
autorità dello Stato;
derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra società, ditta o persona diventi
insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.
Denuncia di Sinistro “Inconvenienti di viaggio”
II Sinistro deve essere denunciato entro 21 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero da quello in cui è avvenuto il ritardo o la
mancata consegna del bagaglio e il ritardo o l'annullamento del volo.
L'Assicurato dovrà immediatamente notificare al vettore dell'aeroporto di arrivo il ritardo o la perdita del bagaglio.
AI fine di presentare una richiesta di Indennizzo, l'Assicurato dovrà:
inviare denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino compilandolo
in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste dal modulo di denuncia.
L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul conto corrente dell’Assicurato.
D) Infortuni in viaggio
Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:
CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
ASSICURATO: il titolare della Carta Intesa Sanpaolo Alitalia, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore
ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
CARTA INTESA SANPAOLO ALITALIA/CARTA ASSICURATA: la Carta Intesa Sanpaolo Alitalia valida ed emessa da banche del
Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.
CONTO CORRENTE: conto corrente privato aperto dall'Assicurato presso le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, cui è collegata la
Carta Assicurata.
CONIUGE: si intende "moglie" o "marito" nonché la persona con cui l'Assicurato convive in un rapporto di coppia di fatto e/o legalmente
riconosciuto e che risiede allo stesso indirizzo dell'Assicurato.
FIGLI A CARICO: i figli di età inferiore ai 25 anni considerati a carico dal punto di vista fiscale in conformità alla normativa vigente e che
risiedono allo stesso indirizzo dell'Assicurato.
VETTORE COMUNE: per Vettore Comune si intendono i taxi e gli aerei, i treni, i traghetti, le navi e i bus appartenenti a Compagnie che
operino sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri e che siano autorizzati ad esercitare tale attività ai sensi di legge. l voli charter
e i servizi di navetta sono considerati vettore comune se l'aereo o il pullman è stato noleggiato da un'agenzia di viaggi o da un tour
operator. Gli aerei noleggiati da un Assicurato per scopi privati o di affari non sono oggetto di copertura. Si intendono sempre e
comunque esclusi gli Hovercraft e gli elicotteri. –
MEZZI DI TRASPORTO DI LINEA: ogni Vettore Comune con licenza dì trasporto pubblico di passeggeri autorizzato ad esercitare tale
attività ai sensi di legge. INFORTUNIO: è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente totale.
BENEFICIARIO: il soggetto designato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato. Un Assicurato può cambiare il
Beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso del Beneficiario designato, fornendo una richiesta scritta di cambio a Intesa
Sanpaolo Assicura.
Ogni comunicazione di designazione o cambio di Beneficiario dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta.
In mancanza di quanto sopra i Beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi o testamentari.
ESTERO: qualsiasi Nazione diversa da quella ove si trovi il luogo di abitazione principale dell'Assicurato, con l'esclusione comunque
della Nazione in cui abbia residenza l'Assicurato e di quella di emissione della Carta Intesa Sanpaolo Alitalia che ha attivato la
copertura.
SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia Infortuni in Viaggio.
ATTIVAZIONE COPERTURA: l'attivazione di ogni singola copertura è subordinata al pagamento del titolo di viaggio o del diritto all'uso
del mezzo di trasporto completamente effettuato a mezzo di Carta Intesa Sanpaolo Alitalia.
Oggetto della copertura
Le garanzie descritte nella presente sezione si attivano se l'Assicurato paga il titolo di viaggio o il noleggio dell'auto completamente a
mezzo di Carta Intesa Sanpaolo Alitalia.
Ai fini della Garanzia Infortuni In Viaggio, sono considerati assicurati anche il coniuge ed i figli a carico anche quando viaggiano da soli,
fermo restando l'attivazione della copertura con il pagamento del titolo di viaggio con la Carta Assicurata.
Le garanzie del presente contratto di assicurazione cesseranno automaticamente allo scadere del 90° giorno seguente al giorno in cui
decorre la presente assicurazione.
L'assicurazione Vettore Comune decorre dal momento in cui l'Assicurato sale sul mezzo di trasporto fino al momento in cui ne scende.
L'assicurazione Noleggio Auto decorre dal momento In cui l'Assicurato sale sull'auto presa a noleggio fino al momento in cui ne
scende.
TABELLA DELLE GARANZIE E DEGLI INDENNIZZI
Descrizione
Common Carrier - Vettore Comune
Rent Car - Noleggio Auto
Massima somma assicurata
€ 350.000,00
€ 350.000,00
Coperture automatiche infortuni
L’assicurazione di cui alla presente sezione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato mentre lo stesso:
(A) –Common Carrier (Vettore Comune):
viaggia esclusivamente come passeggero a bordo di un Vettore Comune che effettui un tragitto superiore a 100 km, quando il costo
totale del biglietto è stato pagato con Carta Intesa Sanpaolo Alitalia.
L’assicurazione decorre dal momento in cui l’Assicurato sale sul mezzo di trasporto fino al momento in cui ne scende.
La copertura è estesa al viaggio compiuto a bordo di un mezzo di trasporto di linea dall’abitazione principale o sede di lavoro
(considerando l’ultima ubicazione lasciata) fino al punto di partenza del Vettore Comune, e viceversa al ritorno a casa o in ufficio
(considerando la prima ubicazione raggiunta). Rimangono esclusi dalla presente copertura i viaggi normali ed abituali dall’abitazione
dell’Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa.
(B) – Rental Car (Noleggio Auto):
viaggia come passeggero o conducente a bordo di un’auto presa a noleggio a condizione che il costo totale del noleggio sia stato
pagato con Carta Intesa Sanpaolo Alitalia dall’Assicurato. L’assicurazione decorre dal momento in cui l’Assicurato sale sull’auto presa a
noleggio fino al momento in cui ne scende.
Garanzie prestate a seguito di infortunio
Premesso che sono considerati infortuni anche:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore;
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie.
Vengono prestate le seguenti garanzie al verificarsi degli eventi regolati dall’Art. Coperture automatiche infortuni di cui sopra

Indennizzo Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifica entro 24 mesi dalla data dello stesso, la Compagnia
liquida ai Beneficiari designati il capitale previsto nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi sopra riportata. In difetto di
designazione la somma assicurata viene corrisposta agli eredi dell'assicurato in parti uguali.
La Compagnia da atto che ove l'Autorità Giudiziaria competente dichiari, ai sensi del proprio Ordinamento Giuridico, la morte
presunta dell'Assicurato a seguito di infortunio e gli aventi diritto provino che l'infortunio è indennizzabile ai termini di polizza, la
stessa è equiparata a tutti gli effetti del presente contratto alla morte fisica. Quando sia stato effettuato il pagamento delle Indennità
ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la compagnia ha diritto alla restituzione delle somme pagate e
relative spese e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni
indennizzabili a norma della presente polizza.

Indennizzo per Invalidità Permanente Totale
Se l'infortunio ha per conseguenza una delle seguenti lesioni e questa si verifica entro 24 mesi dalla data dello stesso, in base alla
Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi, la compagnia liquida, per la perdita totale:
della vista da un occhio e di un arto superiore o di un arto inferiore
100% del capitale assicurato
di un arto inferiore e di un arto superiore
100% del capitale assicurato
di due o più arti
100% del capitale assicurato
della vista da entrambe gli occhi
100% del capitale assicurato
dell'uso della parola e dell'udito da entrambe le orecchie
100% del capitale assicurato
della vista da un occhio
100% del capitale assicurato
di un arto inferiore o di un arto superiore
100% del capitale assicurato
L'Indennizzo complessivo non potrà comunque superare il 100% del capitale assicurato.
Per perdita totale della vista si Intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà visiva.
Per perdita di un arto inferiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra della caviglia. Per perdita di un arto superiore
si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra del polso. Per perdita totale dell'uso della parola e dell'udito si intende la
totale ed irrecuperabile perdita della facoltà di parlare e di udire.
Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente Totale, entro 24 mesi da quello dell'infortunio ed in conseguenza di
questa l'assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza fra l'indennità pagata e
quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Minorenni
Per gli Assicurati di età inferiore ai 18 anni di età, le somme assicurate si intendono pari al 2,5% di quelle previste nella “Tabella delle
Garanzie degli Indennizzi”, sempre in base a quanto previsto per l’attivazione della copertura.
Persone non assicurabili
L'assicurazione non è prestata per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o dalle seguenti infermità
mentali: schizofrenia, sindromi organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici; l'assicurazione cessa col manifestarsi di
una delle predette condizioni.
Esclusioni Garanzie “Infortuni in viaggio”
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
dalla guida di un veicolo sotto l'influenza di alcool o di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni;
da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di
guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
da suicidio oppure autolesionismo tentato o consumato da una persona non in possesso delle sue facoltà
da atti illeciti di un Assicurato o del Beneficiario designato, degli esecutori oppure degli amministratori legittimi o legali
rappresentanti dell'Assicurato;
dalla pratica a livello professionistico di sport in genere;
dalla pratica, anche se a titolo non professionistico, di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo
con scalata di rocce o ghiacciai, speleologia, salti dal trampolino con sci o idro-sci, sci acrobatico, bob, rugby,
immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultra leggeri e simili);
dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di
regolarità pura dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: regate oceaniche, sci
estremo, ecc.);
durante l'arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o
da esposizione a radiazioni ionizzanti; da contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici; o da sostanze radioattive,
tossiche, esplosive o altre proprietà nocive;
da AIDS.
Persone non assicurabili
L'assicurazione non è prestata per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o dalle seguenti infermità
mentali: schizofrenia, sindromi organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici; l'assicurazione cessa col manifestarsi di
una delle predette condizioni.
Denuncia di Sinistro “Infortuni in viaggio”
Al fine di presentare una richiesta di Indennizzo, l'Assicurato dovrà entro 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli
aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità:
inviare denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo
a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino
compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste dal modulo di denuncia.
Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.
L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul conto corrente dell’Assicurato.
Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
La Compagnia non liquiderà alcun Indennizzo per danni a cose o persone derivanti da:
qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more
uxorio, dal discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di
qualsiasi tipo di regime;
uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi atto terroristico conosciuto o
sospettato;
embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità.
disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti;
da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o
da esposizione a radiazioni ionizzanti;
da contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici.
Sinistri - Modalità di liquidazione delle prestazioni
a) Ricezione delle pratiche - documenti mancanti ed istruttoria
Le pratiche saranno esaminate dalla Società che provvederà direttamente a richiedere all'Assicurato tutte le ulteriori informazioni e/o
documenti integrativi che la Società ritenga necessarie al fine di poter valutare in maniera corretta ed esaustiva l’indennizzabilità del
sinistro.
Le pratiche relative ai Sinistri verranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta come
riportato nei relativi moduli di denuncia del Sinistro nonché dell'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Società.
b)
Gestione attiva delle pratiche Sinistri
La Società, a seguito della ricezione della pratica preparata e inviata dall'Assicurato può, qualora la pratica risulti incompleta, richiedere
informazioni integrative (vedere paragrafo a), oppure chiudere il Sinistro, qualora gli elementi raccolti ne permettano una corretta
valutazione.
Alla ricezione della pratica completa (compresa la denuncia con tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste), la Società si impegna
a comunicare entro 30 giorni all'Assicurato la sua decisione di indennizzare o di rigettare il Sinistro.
b) Indennizzo del Sinistro
Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si
impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto all'Assicurato.
La Società invia all'Assicurato entro detto termine conferma dell'operatività della garanzia.
c) Rigetto del Sinistro
In caso di Sinistro non indennizzabile la Società invia all'Assicurato una lettera raccomandata con A.R. nella quale viene specificata la
ragione del rigetto.
Qualora l'Assicurato o il Contraente rendano in fase di liquidazione del Sinistro delle dichiarazioni false o reticenti cesserà
automaticamente la garanzia di polizza.
d) Modalità del pagamento dell'Indennizzo
In caso di Indennizzo la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo liquidabile, nei termini di cui alla lettera c) che precede,
direttamente all'Assicurato, sempreché non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse assicurato.
Gli Indennizzi vengono liquidati attraverso bonifico bancario direttamente sul medesimo conto corrente dell'Assicurato al quale si
riferisce la Carta Assicurata. Per ragioni di speditezza gli Indennizzi saranno effettuati per ordine di conclusione dell'istruttoria sul
Sinistro. Tale ordine non coinciderà necessariamente con quello di ricezione della denuncia di Sinistro. Il meccanismo di liquidazione
dell'Indennizzo potrà essere rivisto dalla Società e dal Contraente, in funzione dei volumi trattati, con la previsione di possibili scadenze
mensili al fine di semplificare la procedura di liquidazione dell'Indennizzo.
e) Surrogazione
In conformità alla legge italiana, Intesa Sanpaolo Assicura è surrogata, nei limiti di quanto pagato a titolo d'Indennizzo, nei diritti e nelle
azioni degli Assicurati contro i terzi.
f)
Prescrizione
Ogni diritto nei confronti di Intesa Sanpaolo Assicura si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine
al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
g) Perito
Un perito o un investigatore può essere incaricato da Intesa Sanpaolo Assicura per accertare le circostanze della richiesta di
risarcimento e l'ammontare del risarcimento.
Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si
impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all'Assicurato.
In caso di Indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato
dall'Assicurato nel modulo di denuncia del Sinistro, sempreché non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse
assicurato.
Per maggiori dettagli è possibile acquisire le Condizioni di assicurazione disponibili sul sito internet della Società
www.intesasanpaoloassicura.com o presso la filiale di riferimento della banca del Gruppo Intesa Sanpaolo