DISCIPLINARE A Pacchetto Base PER L`EROGAZIONE DI
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DISCIPLINARE A Pacchetto Base PER L`EROGAZIONE DI
DISCIPLINARE A Pacchetto Base PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN OCCASIONE DI SPESE SANITARIE PER MALATTIA E INFORTUNIO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DELLE AREE PROFESSIONALI E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLA DEUTSCHE BANK SPA E DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO CASPIE CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA C.F.: 97288610583 ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI Polizza N. 70196006 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE TRA ALLIANZ S.P.A. Sede Legale Largo Ugo Irneri, 1 34123 - TRIESTE Part. IVA 05032630963 E CASPIE CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA Via Ostiense 131 00154 Roma C.F. 97288610583 Azienda associata DEUTSCHE BANK SPA 2 Sommario 1 Definizioni, Chi assicuriamo, Premi/Contributi 2 Condizioni generali di assicurazione 3 Norme relative all’assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie 3 1 Definizioni Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Contraente Società Associato alla Cassa di Assistenza Assicurazione Assicurato Day Hospital Day Surgery Franchigia Indennizzo Infortunio Intervento ambulatoriale Intervento chirurgico Istituto di Cura Malattia la Spettabile CASPIE Cassa di Assistenza Sanitaria la Spettabile Allianz SpA Il soggetto che intende provvedere, a favore di una o più categorie di personale dipendente, a prestazioni assistenziali per lui obbligatorie in forza di Contratto, Accordo o Regolamento aziendale. Il Contratto di assicurazione. Il dipendente dell’Azienda associata che usufruisce delle prestazioni garantite Il ricovero in Istituto di Cura che si esaurisce in giornata a seguito di terapie mediche. Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di cura presso il Pronto Soccorso. Il ricovero in Istituto di Cura che si esaurisce in giornata a seguito di prestazioni chirurgiche. Non è considerato Day Surgery la permanenza in Istituto di cura presso il Pronto Soccorso. La somma prestabilita che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per la quale la Società non riconosce l’indennizzo. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Ogni intervento di chirurgia eseguito senza ricovero presso ambulatori o studi medici. Ogni intervento terapeutico o diagnostico mediante l’uso di strumenti, chirurgici diatermocoagulazione, tecnica laser o criotecnica. Struttura sanitaria, pubblica o privata, regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerate Istituti di cura le cliniche aventi finalità dietologiche, salvo se convenzionate con S.S.N ed estetiche. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. 4 Nucleo Assicurato Polizza Contributo/Premio Ricovero Rischio Scoperto Sinistro Le persone indicate nella sezione “Calcolo del premio”. Il documento che prova l’assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per la prestazione. La degenza comprendente pernottamento in Istituto di Cura autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. La probabilità che si verifichi il sinistro. La percentuale di danno prestabilita che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per la quale la Società non riconosce l’indennizzo. Il Ricovero, Day Hospital, Day Surgery o la prestazione per i quali è prestata l’Assicurazione 1.a Chi assicuriamo La presente assicurazione viene stipulata da CASPIE CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA, alla quale la spettabile Associata DEUTSCHE BANK SPA ha aderito, allo scopo di provvedere, a favore dei propri dipendenti (e relativi nuclei familiari), in adempimento degli obblighi da essa derivanti, per Accordo, le prestazioni assistenziali sanitarie previste dalla presente polizza. S’intendono assicurati tutti i dipendenti in servizio ed in prova ( e relativi nuclei familiari ) della Azienda Associata appartenenti alle Categorie: Aree professionali sulla base di un numero iniziale di persone; Quadri Direttivi di 1° - 2° - 3° - 4° livello sulla base di un numero iniziale di persone. Per i neoassunti, in deroga a quanto previsto dall’Art “ VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE” si conviene che la garanzia avrà effetto dal giorno di assunzione. L’Assicurazione s’intende operante sino al permanere del rapporto di lavoro con l’Azienda Associata. Allo scioglimento per qualsiasi causa di detto rapporto, la garanzia cesserà dalle ore 24 della prima scadenza annua successiva a tale data. Inoltre, nel caso in cui l’assicurazione sia prestata a favore del nucleo familiare, l’esclusione della persona regolarmente iscritta nei libri contabili dell’Azienda associata comporta contestualmente l’esclusione dalla copertura anche dei componenti del nucleo familiare nei termini sopra indicati. 5 1.b Contributi/Premi I premi annui – comprensivi di imposta sono pari a: AREE PROFESSIONALI E QUADRI DIRETTIVI 1°, 2°, 3°, 4° LIVELLO PACCHETTO BASE Nucleo familiare base a) Quadri Direttivi e Aree professionali con coniuge e figli fiscalmente a carico nonché ascendenti e collaterali fiscalmente a carico, purché conviventi. Contributo/ Premio b) I figli non conviventi del coniuge per nucleo familiare: separato per i quali vi sia € 850,00 corresponsione degli alimenti. c) I figli fiscalmente a carico del Dipendente e non conviventi. Altri familiari a) Coniuge e figli non fiscalmente a carico e convivente more-uxorio, purché Contributo/ Premio conviventi. b) Coniuge non fiscalmente a carico con per persona: residenza diversa dal Dipendente. € 155,00 c) Figli non fiscalmente a carico e non conviventi, purchè non costituenti nucleo di famiglia separato. Contributo/Premio per persona: € 830,00 Nota: il coniuge e/o convivente more uxorio deve intendersi anche dello stesso sesso 6 2 Condizioni generali di assicurazione ART. 2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, dell’Assicurato e dell’Associata, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART 2.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio - ovvero l’acconto sul premio concordato tra le Parti - sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. ART. 2.3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente. ART. 2.4 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE La presente polizza ha una durata di 4 anni con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2019. A partire da tale data la polizza cesserà la sua efficacia, senza obbligo di disdetta. Tuttavia, con effetto 31/12/2018, le Parti potranno inviare disdetta – mediante lettera raccomandata - inviata almeno 90 giorni prima della predetta scadenza, qualora l’andamento tecnico del biennio 31/12/2015 – 31/12/2017, rilevato al 30/06/2018, sulla base dei sinistri di competenza liquidati e riservati e dei premi imponibili, risulti superiore al 78%. A tale riguardo le Parti si incontreranno nel mese di luglio 2018 per condividere i dati statistici di cui sopra. ART. 2.5 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 2.6 - FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Società o dove ha sede l’azienda associata o la Parte attrice. 7 ART. 2.7 - ASSICURAZIONE STIPULATA INDIPENDENTEMENTE DA OGNI OBBLIGO DI LEGGE La presente polizza è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge per l’assicurazione infortuni e malattia e rimarrà in vigore anche nel caso in cui tale obbligatorietà risultasse o fosse stabilita successivamente. ART. 2.8 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. ART. 2.9 - VALIDITÀ TERRITORIALE L’assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che la liquidazione dei sinistri sarà fatta in Italia ed in euro. ART. 2.10 - CLAUSOLA BROKER Il Contraente, su indicazione dell’azienda associata dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a Deukona Gmbh – filiale di Milano - (in seguito Intermediario); di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con ALLIANZ S.p.A.. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte ad ALLIANZ S.p.A. dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente ad ALLIANZ S.p.A., prevarranno queste ultime. Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza di ALLIANZ S.p.A. da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte ad ALLIANZ S.p.A. soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte ad ALLIANZ S.p.A. e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte di ALLIANZ S.p.A. stessa. Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori regolarmente iscritti alla sezione E del Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi si considera effettuato direttamente ad ALLIANZ S.p.A. , ai sensi dell’art. 118 del D. lgs 209/2005. Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte di ALLIANZ S.p.A. nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato. L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell’art. 55, comma 2, del Regolamento Ivass n. 5/2006. Qualora il Contraente revochi l’incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti di ALLIANZ S.p.A.. ALLIANZ S.p.A. sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico. 8 ART. 2.11 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Salvo diversa disposizione specificatamente richiamata nei singoli articoli tutte le comunicazioni alle quali sono tenuti il Contraente, l’Assicurato o l’Azienda associata devono essere fatte mediante fax o raccomandata alla Società o all’Intermediario. ART. 2.12 - COMUNICAZIONI AGLI ASSICURATI E’ onere dell’ Azienda Associata trasmettere tutte le condizioni d’assicurazione agli Assicurati, prima dell’adesione alla copertura assicurativa. ART. 2.13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i Terzi responsabili per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto, salvo il caso in cui sia l’Assicurato ad autorizzare la Società stessa. ART. 2.14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge italiana. 9 3 Norme relative all’assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie Premessa La presenta polizza è valida dalle ore 24 del giorno di decorrenza della stessa. Sono comprese anche le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto. L’Assicurato è inoltre esonerato dall’obbligo di presentazione del questionario anamnestico. STATISTICA SINISTRI La Società e il Contraente si obbligano a fornire all’Azienda Associata, entro il 30 giugno di ogni anno il report statistico dei sinistri riferito all’annualità precedente e parziale di quella in corso, con suddivisione delle prestazioni. ART. 3.1- OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società garantisce le prestazioni di seguito riportate, purché conseguenti ad Infortunio o Malattia, indennizzabili a termini di Polizza, entro le somme assicurate ed i limiti di indennizzo indicati in polizza, che, salvo diversa specifica indicazione, si intendono quale disponibilità assicurativa annua per ciascun nucleo familiare assicurato. ART. 3.2 – IN CASO DI RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO EFFETTUATO IN ISTITUTO DI CURA O IN AMBULATORIO , DI DEGENZA IN DAY SURGERY O DAY HOSPITAL La Società rimborsa fino a concorrenza di € 400.000,00 per nucleo familiare e per anno assicurativo e secondo le modalità e con i limiti previsti nel presente contratto: a) durante il ricovero o l’intervento chirurgico ambulatoriale gli onorari dei medici e delle equipe chirurgiche; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento, ivi compresi i dispositivi protesici e/o endoprotesici e terapeutici applicati durante l’intervento stesso; l’assistenza medica e infermieristica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali, le cure omeopatiche e gli esami post intervento riguardanti il periodo di ricovero; le rette di degenza; b) nei 120 giorni che precedono il ricovero o l’intervento chirurgico ambulatoriale per gli esami e gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura o dell’ambulatorio; 10 c) nei 120 giorni (elevati a 180 giorni per forme tumorali) successivi a quello di cessazione del ricovero o dell’intervento chirurgico ambulatoriale per accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali (compresi quelli di tipo omeopatico), prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi praticati da operatori sanitari in possesso di diploma di fisioterapista, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera); d) per il trasporto dell’Assicurato – sia in Italia che all’estero – con mezzo sanitariamente attrezzato all’Istituto di cura o all’ambulatorio, per il trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e per il rientro alla propria abitazione, fino a concorrenza di € 5.000,00 per persona e per evento; d) in caso di ricovero con pernottamento per le spese per vitto e pernottamento in Istituto di Cura o struttura alberghiera ove non sussista la disponibilità ospedaliera, di un accompagnatore dell’Assicurato fino alla concorrenza di € 130,00 giornaliere e col limite massimo di 60 giorni per ciascun anno assicurativo. In caso di ricovero con pernottamento effettuato all’estero, la Società rimborsa anche le spese sostenute dall’accompagnatore dell’Assicurato per il viaggio in treno o in aereo di linea fino a concorrenza di € 1.500,00 per ricovero e per anno assicurativo. La Società provvede, in caso di ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale e purchè l’Assicurato abbia preattivato il network entro le 72 ore dal giorno del ricovero o intervento ambulatoriale, al pagamento diretto delle prestazioni sopraindicate, alla struttura sanitaria, con applicazione di uno scoperto pari al 5% delle spese effettivamente sostenute e documentate, con il minimo di € 258,00 e con il massimo di € 516,00 per sinistro; Nel caso in cui l’assicurato non abbia preattivato il network nei termini convenuti al precedente capoverso, la Società provvede al pagamento delle prestazioni sopraindicate, con applicazione di uno scoperto pari al 15% delle spese effettivamente sostenute e documentate, con il minimo di € 1.000,00 per sinistro. CASPIE è inoltre disponibile a valutare l’ampliamento ulteriore del proprio network in base alle eventuali esigenze manifestate In caso di ricovero o di intervento ambulatoriale a seguito di Grande intervento chirurgico, sempreché rientranti tra quelli riportati nell’Art. ’”Elenco grandi interventi chirurgici”, la Società riconosce le spese indennizzabili a termini di polizza senza applicazione degli scoperti previsti. PRESTAZIONI PER IL PARTO La Società, in caso di Ricovero dovuto a parto con taglio cesareo, rimborsa, le spese di cui sopra con il limite di € 7.750,00 per evento, senza l’applicazione dell’eventuale scoperto o franchigia ove previsti. Nel caso in cui, invece, il Ricovero sia dovuto a parto non cesareo, Ia Società rimborsa, le spese di cui sopra con il limite di € 2.600,00 per evento, senza l’applicazione dell’eventuale scoperto o franchigia ove previsti. 11 Inoltre, in caso di ricovero per interruzione di gravidanza spontanea, post traumatica o terapeutica, la Società rimborsa le spese di cui sopra fino a concorrenza del massimale indicato al primo capoverso dell‘Art. “In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico effettuato in istituto di cura o in ambulatorio, di degenza in day surgery o day hospital” e con applicazione dell’eventuale scoperto o franchigia ove previsti. PRESTAZIONI PER IL NEONATO La Società rimborsa, secondo le modalità e con i limiti previsti in Polizza, in caso di parto indennizzabile a termini di Polizza, le spese sostenute per il Ricovero del neonato reso necessario da Infortunio, Malattia o per la correzione o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite. L’assicurazione non vale per la prima visita pediatrica e per la cura dell’ittero emolitico. TRAPIANTO DI ORGANI In caso di trapianto di organi, la Società rimborsa, secondo le modalità e con i limiti previsti in polizza: se l’Assicurato è donatore: le spese previste al punto A); se l’Assicurato è ricevente: le spese previste al punto A) e sostenute dal donatore vivente per l’espianto degli organi o parte di essi, ivi compreso il relativo trasporto. In questo caso, al donatore non verrà riconosciuta l’eventuale indennità sostitutiva prevista dall’articolo “Diaria sostitutiva in caso di ricovero a carico del S.S.N.”. RIMPATRIO DELLA SALMA L’assicurazione comprende, in caso di Infortunio o Malattia indennizzabile a termini di Polizza che provochi il decesso dell’Assicurato mentre si trova all’estero, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato stesso, fino al luogo di sepoltura in Italia. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di € 5.000,00. per nucleo familiare e per anno assicurativo. SPESE AMBULATORIALI DI PRONTO SOCCORSO In caso di cure ambulatoriali di pronto soccorso presso Istituto di Cura a seguito di infortunio che non comporti ricovero, la Società rimborsa le spese sostenute per l’applicazione di apparecchi gessati, immobilizzazione di arti, nonché relativi accertamenti diagnostici, assistenza medica e medicinali, trasporto dell’Assicurato in ambulanza, con il massimo di € 2.600,00 per evento. La Società rimborsa anche l’eventuale ticket rimasto a carico dell’Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti a malattia e infortunio. ART. 3.3 - DIARIA SOSTITUTIVA IN CASO DI RICOVERO A CARICO DEL S.S.N. (CON SPESE PRE E POST) La Società riconosce nel caso in cui il ricovero (con pernottamento) sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (considerandosi tale anche il caso in cui l’Assicurato sia soggetto al pagamento di eventuali ticket per il ricovero) un'indennità giornaliera di € 130,00 con il limite massimo di gg. 150 per ricovero, per persona e per anno assicurativo, ed in caso di convalescenza prescritta dal medico curante immediatamente successiva alla dimissione da un Istituto di cura pubblico in seguito ad intervento chirurgico, un’indennità giornaliera di € 50,00 per una durata pari a quella del ricovero con il massimo di 20 giorni per ogni sinistro. Il giorno di ricovero e quello di dimissione sono considerati agli effetti della liquidazione come giorno unico. 12 Relativamente al ricovero con pernottamento ed in regime di Day Hospital o Day surgery, la Società rimborserà comunque le spese sostenute per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, esami, terapie (trattamenti fisioterapici e rieducativi) e medicinali (compresi quelli di tipo omeopatico), effettuati nei 60 giorni precedenti il ricovero o l'intervento chirurgico e nei 60 giorni successivi la dimissione, fino a concorrenza € 1.500,00 per ogni ricovero, per persona e per anno assicurativo, senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto. La somma così rimborsata non determina la riduzione del massimale previsto All’Art. “Prestazioni extraospedaliere”. ART. 3.4 - CURE DENTARIE DA INFORTUNIO A parziale deroga dell’Art. “Esclusioni”, la garanzia di cui al l’Art. “In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura o in ambulatorio , di degenza in Day Surgery o Day Hospital” s’intende estesa alle cure odontoiatriche e acquisto di protesi. Sono escluse le spese relative agli apparecchi per la correzione del processo di dentizione. La garanzia è operante a condizione che l’assicurato presenti la documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso che certifichi l’infortunio. La Società rimborsa le spese sostenute e documentate senza applicazione d’alcuno scoperto. ART. 3.5 - PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE La Società rimborsa le spese per: a) Accertamenti di alta specializzazione: ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA ( ESAMI STRATIGRAFICI E CONTRASTOGRAFICI ) AMNIOCENTESI ( per età superiore a 35 ANNI ) ARTOGRAFIA ED ARTOGRAFIA DIGITALE; ANGIOGRAFIA; ANGIOGRAFIA DIGITALE; BIOPSIA; BRONCOSCOPIA; CORONOGRAFIA; DIALISI; DOPPLER ED ECODOPPLER; ECOGRAFIA; ELETTROCARDIOGRAFIA; ELETTROENCELOGRAFIA; ECG ANCHE SECONDO HOLTER; ELETTROMIOGRAFIA ENDOSCOPIA; LASERTERAPIA; LITOTRIPSIA PER CALCOLOSI RENALE E COLICISTICA; MOC; PET CEREBRALE; RADIONEFROGRAMMA; 13 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE; SCINTIGRAFIA; TAC; TELECUORE. Le prestazioni di cui al presente punto a) sono prestate fino alla concorrenza di € 8.500,00 intendendosi tale somma quale disponibilità unica per ciascun nucleo familiare assicurato e per ciascun anno assicurativo. E’ prevista la possibilità di accedere alle Strutture sanitarie convenzionate con CASPIE, come disciplinato all’Art. “Modalità di accesso alle Strutture sanitarie convenzionate”. Ciascuna prestazione o ciclo di terapia (quest’ultimo purchè previsto da un’unica prestazione medica) viene indennizzata previa detrazione di uno scoperto pari al 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tale scoperto s’intende ridotto al 15%, nel caso in cui le predette prestazioni siano erogate da Istituti di cura, centri diagnostici, ecc. convenzionati con CASPIE. Si conviene inoltre che in assenza di una struttura sanitaria convenzionata con CASPIE nel raggio di 50km dall’abitazione dell’Assicurato, le prestazioni sanitarie sostenute verranno rimborsate con applicazione di uno scoperto pari al 15% delle spese effettivamente sostenute e documentate. CASPIE è comunque disponibile a valutare l’ampliamento ulteriore del proprio network in base alle eventuali esigenze manifestate. Qualora le prestazioni sopraindicate siano erogate a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, l’Impresa rimborsa integralmente all’Assicurato l’eventuale ticket sanitario rimasto a suo carico, senza applicazione dello scoperto previsto. b) Cure domiciliari e ambulatoriali non conseguenti a ricovero: - - onorari medici per visite specialistiche, esclusi quelli per le visite pediatriche relative al controllo naturale della crescita, odontoiatriche ed ortodontiche; onorari medici per visite specialistiche per accertare disturbi psichici e comportamenti nevrotici (esclusa psicoterapia), con sottolimite di € 550,00 per nucleo familiare e per anno assicurativo; analisi, esami diagnostici e di laboratorio; cure fisioterapiche post malattia, prescritte da medici regolarmente iscritti all’Albo e praticate da personale medico o paramedico abilitato (compresi osteopati, chiropratici, massofisioterapisti e fisioterapisti), purchè non effettuate in centri estetici o di fitness, con sottolimite di € 1.550,00 per nucleo familiare e per anno assicurativo; agopuntura ed elettroagopuntura, praticati da personale medico o paramedico abilitato, purchè non effettuati in centri estetici o di fitness. Le prestazioni di cui al presente punto b) sono prestate fino alla concorrenza di € 4.000,00 intendendosi tale somma quale disponibilità unica per ciascun nucleo familiare e per ciascun anno assicurativo. 14 E’ prevista la possibilità di accedere alle Strutture sanitarie convenzionate con CASPIE, come disciplinato all’Art. “Modalità di accesso alle Strutture sanitarie convenzionate”. Ciascuna prestazione o ciclo di terapia (quest’ultimo purchè previsto da un’unica prestazione medica) viene indennizzata previa detrazione di uno scoperto pari al 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tale scoperto s’intende ridotto al 15%, nel caso in cui le predette prestazioni siano erogate da Istituti di cura, centri diagnostici, ecc. convenzionati con CASPIE. Si conviene inoltre che in assenza di una struttura sanitaria convenzionata con CASPIE nel raggio di 50km dall’abitazione dell’Assicurato, le prestazioni sanitarie sostenute verranno rimborsate con applicazione di uno scoperto pari al 15% delle spese effettivamente sostenute e documentate. CASPIE è comunque disponibile a valutare l’ampliamento ulteriore del proprio network in base alle eventuali esigenze manifestate Qualora le prestazioni sopraindicate siano erogate a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, l’Impresa rimborsa integralmente all’Assicurato l’eventuale ticket sanitario rimasto a suo carico, senza applicazione dello scoperto previsto. L’indennizzabilità delle prestazioni previste ai punti a) e b) è soggetta alla prescrizione comprensiva di diagnosi o sospetto diagnostico effettuata dal medico di base (S.S.N.) o dal medico specialista. ART. 3.6 – PROTESI ORTOPEDICHE ED APPARECCHI ACUSTICI A parziale deroga dell’Art. “Esclusioni”, la garanzia si intende estesa all’acquisto di protesi ortopediche (intese come sostitutive di parti anatomiche), vocali, ed apparecchi acustici sino alla concorrenza di € 3.000,00 intendendosi tale somma quale disponibilità unica per ciascun nucleo familiare e per anno assicurativo. ART. 3.7 – TERAPIE ONCOLOGICHE Nei casi di malattie neoplastiche, la Società rimborsa le spese sostenute e documentate relative a chemioterapia, cobaltoterapia e terapie radianti, non necessariamente in regime di ricovero o di Day Hospital, sino a concorrenza di € 18.000,00 per ciascun nucleo familiare e per anno assicurativo. ART. 3.8 – LONG TERM CARE (LTC) Qualora l’Assicurato, si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente – clinicamente accertata – di svolgere in via autonoma nessuna delle seguenti attività quotidiane: lavarsi, vestirsi, nutrirsi e muoversi a seguito di infortunio occorso o malattia manifestatasi successivamente alla data di stipula del contratto, la Società rimborsa le spese sostenute per adeguare l’abitazione di residenza dell’assicurato per abbattere eventuali barriere architettoniche conseguenti al nuovo stato di salute, fino a concorrenza di € 5.000,00 da intendersi quale disponibilità unica per nucleo familiare. Contestualmente al pagamento dell’indennità, la presente garanzia decade relativamente all’Assicurato per cui è stata erogata la prestazione. Art. 3.9 - EVENTI NATURALI ALL’ESTERO A parziale deroga dell’Art. “Esclusioni”, la garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 15 Art. 3. 10 - ESCLUSIONI L’assicurazione non vale per le spese relative a: a) degenze dovute alla necessità dell’Assicurato divenuto permanentemente non autosufficiente, di avere l’assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza, quando siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale; b) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza, se effettuati in strutture private, per tutte le spese eccedenti € 50.000,00 per nucleo familiare e per anno assicurativo; c) malattie mentali; d) gli infortuni causati da partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato; e) infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni; f) cura dell’A.I.D.S. e sieropositività HIV, se effettuata in struttura privata; g) interruzione volontaria della gravidanza, nel caso in cui la gravidanza stessa non sia condizionata da alcuna patologia; h) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia); i) protesi dentarie e cure dentarie e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; j) acquisto, manutenzione, riparazione e sostituzione di dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi, salvo quanto previsto dalle singole prestazioni; k) infortuni causati da guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali o civili, invasioni, atti di nemici stranieri (sono invece comprese le conseguenze di atti di terrorismo al di fuori del territorio italiano e di quei paesi ritenuti non in pace) ostilità e azioni belliche. La copertura assicurativa vale tuttavia per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio della guerra, purchè gli infortuni non siano conseguenza di contaminazione nucleare, biologica e/o chimica e sempreché l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trova all’estero in una nazione sino ad allora in condizioni di pace e purchè non vi abbia partecipato in modo volontario. l) conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); m) conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche e terremoti ; n) infortuni derivanti da sports aerei e dalle partecipazioni a corse o gare motoristiche ed alle relative prove ed allenamenti; o) comfort o ai bisogni non essenziali dell’Assicurato (spese per telefono, televisione, servizio di bar, ristorante e simili); p) cura della sterilità nonché ogni onere relativo alle tecniche di fecondazione assistita; q) ricoveri allo scopo di effettuare check up clinici. ART. 3.11 – ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale in tutto il mondo. 16 ART. 3.12 - VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE Le inclusione ed esclusioni di Assicurati effettuate nel corso della annualità assicurativa dovranno essere comunicate dal Contraente a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata. La garanzia avrà effetto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento della comunicazione del Contraente. Alla fine di ogni anno, si procederà alla regolazione contabile del premio dovuto in via definitiva alla Società - calcolato sulla base delle inclusioni avvenute - mediante emissione da parte della Società di apposite appendici di regolazione. Appendici, che il Contraente si impegna a pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse e, precisamente: se l'inclusione è avvenuta nel primo semestre dell'anno, verrà computato l'intero premio annuo; se l'inclusione è avvenuta nel secondo semestre dell'anno, verrà computato il 50% del premio annuo. Eventuali esclusioni non daranno luogo a rimborso del premio che si considera pertanto acquisito dalla Società. La garanzia cesserà di avere effetto, al termine dell’annualità nel quale è avvenuta l’esclusione. L’esclusione – a qualsiasi titolo - della persona iscritta nei libri contabili dell’Azienda Associata dal presente contratto, determina automaticamente l’estromissione anche del relativo nucleo familiare; in tali casi, la copertura prestata s’intende disdettata alla prima scadenza annuale utile. Le comunicazioni relative ad inserimenti di famigliari durante l’annualità (es: nascita, matrimonio) devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data dell’evento. Nel caso in cui l’inserimento in copertura prevedesse il pagamento di un contributo ed il termine di 60 giorni di cui sopra non fosse rispettato, le garanzie oggetto della presente polizza decorreranno: - dal 271esimo giorno per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; - dal 181esimo giorno per la cura delle malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza del diritto alle prestazioni (data di comunicazione di inserimento in copertura). ART. 3.13 – ANTICIPO DEPOSITO Nel caso in cui l’Istituto di Cura richieda come deposito per un ricovero una somma superiore a € 3.500,00, la Società anticiperà, all’Assicurato che ne faccia richiesta, entro il limite del 60% del massimale assicurato, la somma occorrente per tale deposito. Tale anticipo avverrà a condizione che: - non sorgano contestazioni sull’indennizzabilità a termini di polizza delle spese di ricovero; - sia presentata la certificazione dell’ Istituto di Cura che attesti l’avvenuta richiesta del deposito ed il presunto ammontare delle spese sanitarie; - l’Assicurato indichi la presunta data del ricovero che non può essere oltre il 30° giorno dalla data della richiesta di anticipo. Trascorso tale periodo la Società avrà diritto di richiedere la restituzione di detto anticipo in caso di verificato mancato ricovero. 17 La Società avrà comunque diritto alla restituzione dell’anticipo in caso di accertata irrisarcibilità, a termini di polizza, delle spese di ricovero. ART. 3.14 - CRITERI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE Per ottenere il rimborso, nei limiti previsti dalla presente polizza, delle spese sostenute, l'Assicurato deve presentare la relativa richiesta, redatta su apposito modulo, di norma entro 30 gg. dalla data in cui si è concluso il ciclo di cura. La presentazione della richiesta può avvenire via web mediante caricamento sul portale della CASPIE: www.CASPIEonline.eu (previa registrazione) o mediante trasmissione cartacea. La richiesta deve essere corredata da documentazione attestante la diagnosi di malattia, dalla cartella clinica, dalle prescrizioni medico-specialistiche delle prestazioni avute, dalle ricevute, fatture, notule o parcelle debitamente quietanzate, nonché dalla documentazione sanitaria specificata nel modulo stesso. Le ricevute sanitarie e di spesa devono essere trasmesse in fotocopia (salvo impegno a produrre i documenti originali su richiesta). Tutta la documentazione dovrà essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. La CASPIE non restituisce gli eventuali originali dei documenti di spesa, nonché quelli relativi alla documentazione sanitaria, allegati alle richieste di rimborso accettate, salvo che non vi sia espressa documentata richiesta degli stessi da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’estratto conto liquidativo, contenente il dettaglio delle prestazioni sanitarie liquidate dalla CASPIE ed utile a fini fiscali, può essere consultato e scaricato sul sito internet www.CASPIEonline.eu previa registrazione. La CASPIE effettua il rimborso direttamente all'Assicurato, anche per le spese che riguardano altri componenti il suo nucleo familiare, di norma entro 30/20 gg. (termine decorrente dalla data di ricezione della documentazione completa e conforme alla presente polizza, ivi inclusa quella relativa all’eventuale struttura sanitaria convenzionata che ha erogato la prestazione). Il rimborso verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate iban trasmesse dall’Assicurato al momento dell’adesione all’assistenza. Ove, successivamente, il rimborso dovuto risulti inferiore a quello erogato o non dovuto affatto, la CASPIE provvederà allo storno parziale o totale dell’importo rimborsato. I rimborsi vengono effettuati in Italia in euro. Per le spese sostenute in Paesi extra area euro, i rimborsi vengono effettuati in euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, secondo le rilevazioni della Banca Centrale Europea. L'Assicurato si impegna a fornire ogni chiarimento necessario, anche a cura dei medici che li hanno visitati o curati, nonché a sottoporsi ad eventuali accertamenti medici che dovessero risultare necessari secondo il motivato giudizio della CASPIE, in proporzione al profilo oggetto dell’accertamento e in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali, pena la perdita del diritto al rimborso e/o all’assistibilità. A partire dal 31/03/2016, a conclusione della fase di avvio, sarà introdotta una penale in favore dell'Assicurato pari allo 0,25% del rimborso spettante per ogni giorno di ritardo nella liquidazione del sinistro successivo al 45° giorno dalla data di ricezione della documentazione completa da parte di CASPIE. 18 Tale penale verrà liquidata direttamente dalla Cassa con specifica voce entro 20 giorni dalla data dell’erogazione del rimborso. ART. 3.15 - CONTROVERSIE In caso di controversie su ogni aspetto applicativo del presente testo afferente il diritto al rimborso, l’Assicurato potrà gestire le controversie stesse secondo le modalità previste dallo Statuto della CASPIE ossia richiedendo che vengano sottoposte all’arbitrato irrituale del Collegio dei Probiviri (tre professionisti nominati dall’Assemblea che dovranno essere terzi rispetto alla Cassa) senza alcun onere a carico dell’Assistito. In caso di esito sfavorevole, l’assicurato potrà avviare l’arbitrato come indicato al successivo art. “Arbitrato”. ART. 3.16 - ARBITRATO L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa – o da un consulente medico da questa incaricato – con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di controversie di natura medico legale sull’ammontare offerto a titolo di Indennizzo o sull’indennizzabilità del Sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici. Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio. Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l’Indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza. Il Collegio dei Medici risiede nel Comune che ospita l’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso. 19 ART. 3.17 - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI CRANIO E SISTEMA NERVOSO CENTRALE Anastomosi vasi intra-extracranici Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche Asportazione di tumori orbitali per via endocranica Cranioplastiche Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche Emisferectomia Endoarterioctomia o chirurgia dei vasi del collo Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splancnici Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre affezioni meningomidollari Interventi per tumori della base cranica per via transorale Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale Laminectomia per tumori intra-durali extramidollari Laminectomia per tumori intra-midollari Malformazioni an€ismatiche (aneurismi sacculari, aneurismi artero-venosi) Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico Operazioni per encefalo meningocele Psicochirurgia Surrenelectomia e altri interventi sulla capsula surrenale Terapia chirurgica delle fistole artero-venose: a) aggressione diretta b) legatura vaso-afferente intra-cranico c) legatura vaso-afferente extra-cranico Vagotomia per via toracica FACCIA E BOCCA Asportazione della parotide per neoplasie maligne Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario Demolizione dell'osso frontale Fratture dei mascellari superiori. Trattamento chirurgico e ortopedico Fratture del condilo e della apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico e ortopedico Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario Plastica per paralisi del nervo facciale Resezione mascellare superiore Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi 20 COLLO Asportazione della ghiandola sottomascellare per infiammazioni croniche e neoplasie benigne e tumori maligni Asportazione della ghiandola sottomascellare per infiammazioni croniche e neoplasie benigne Interventi per asportazioni di tumori maligni del collo Svuotamento ganglionare latero cervicale bilaterale Tiroidectomia totale per neoplasie maligne ESOFAGO Collocazioni di protesi endoesofagea per via toraco-laparatomica Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria Interventi di varici esofagee Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico Operazioni sull'esofago per stenosi benigna, per tumori, resezioni parziali basse, alte e totali Resezione dell'esofago cervicale Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo TORACE Asportazione del timo Asportazione di tumori bronchiali per via endoscopica Asportazione di tumori maligni con svuotamento del cavo ascellare Decorticazione polmonare Interventi per fistole bronchiali cutanee Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi Interventi sul mediastino per tumori Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare Pleuro pneumectomia Pneumectomia Pneumolisi a cielo aperto Pneumotomia per asportazioni di cisti da echinococco Resezione bronchiale, con reimpianto Resezione segmentarie e lobectomia Toracoplastica parziale Toracoplastica totale Toracotomia esplorativa CHIRURGIA CARDIACA Interventi a cuore aperto Interventi a cuore chiuso Pericardiectomia STOMACO E DUODENO Cardiomotomia extramucosa Esofago - cardioplastica Gastroectomia totale 21 Gastroectomia totale per via toraco-laparotomica Intervento per fistola gastro-digiuno-colica Intervento per mega esofago Piloroplastica + vagotomia Reintervento per mega-esofago Resezione gastrica Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica Sutura di perforazioni gastriche e intestinali non traumatiche PERITONEO E INTESTINO Colectomia segmentaria Colectomia totale Enteroanastomosi Exeresi di tumori retroperitoneali Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione di organi interni parenchimali Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione dell'intestino - resezioni intestinali Occlusione intestinale di varia natura - resezione intestinale Resezione del tenue Resezione ileo-cecale Resezione intestinale Sutura della lesione RETTO E ANO Amputazione del retto per via addomino perineale: in più tempi Amputazione del retto per via addomino perineale: in un tempo Amputazione del retto per via addomino-perineale Amputazione del retto per via perianale Amputazione del retto per via sacrale Operazione per mega colon Resezione anteriore del retto FEGATO E VIE BILIARI Colecistectomia Drenaggio biliodigestivo intraepatico Epatico e coledocotomia Epatico - digiuno - duodenostomia Epatotomia semplice per cisti da echinococco Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto enterostomia) Interventi per la ricostruzione delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto enterostomia) Papillotomia per via trans-duodenale Resezione epatica PANCREAS E MILZA Anastomosi mesenterica-cava Anastomosi porta-cava e spleno-renale 22 Deconnessione azygos-portale Interventi demolitivi del pancreas: a) totale o della testa b) della coda Interventi di necrosi acuta del pancreas Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas: a) enucleazione delle cisti b) marsupializzazione c) cistovisceroanastomosi Interventi per fistole pancreatiche Splenectomia VASI Disostruzione by-pass aorta addominale Interventi per aneurisma dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco brachiocefalico, iliache Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica superiore o celiaca Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima Operazione sulla aorta toracica e sulla aorta addominale Resezione arteriosa con plastica vasale ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Artoprotesi di anca Artoprotesi di ginocchio Artoprotesi di gomito Disarticolazione interscapolo toracica Emipelvectomia Protesi di femore Protesi di ginocchio Protesi di polso Protesi di spalla e gomito Protesi di Thompson Vertebrotomia UROLOGIA Cistectomia totale Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia Fistole vescico-vaginale Ileocisto plastica - colecisto plastica Intervento per estrofia della vescica Intervento per fistola vescico - intestinale Intervento per fistola vescico - rettale Nefrectomia allargata per tumore 23 Nefroctomia bivalve in ipotermia (tecnica nuova) Nefroureterectomia totale (taglio allargato) Resezione renale con clampaggio vascolare Surrenalectomia Uretero-ileo-anastomosi ( o colo-bilaterale o totale) APPARATO GENITALE Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma) Cura chirurgica di fistola retto-vaginale Cura chirurgica di fistola ureterale Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale Eviscerazione pelvica Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria Isterectomia per via vaginale Isterectomia totale con annessiectomia per via laparatomica Isterectomia totale per via laparatomica Metroplastica Orchiectomia allargata per tumore Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia Pannisterectomia radicale per via addominale Pannisterectomia radicale per via vaginale Vulvectomia allargata Vulvectomia totale OCULISTICA Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile Iridocicloretrazione Trabeculoctomia OTORINOLARINGOIATRIA Anastomosi e trapianti nervosi Asportazione di tumori dell'orecchio medio Asportazione di tumori dell'orecchio medio e del temporale Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale Chirurgia del sacco endolinfatico Chirurgia della sindrome di Mènière Chirurgia endoauricolare della vertigine Distruzione del labirinto Interventi per otosclerosi Neurinoma dell'VIII paio Ricostruzione della catena ossiculare Sezione del nervo cocleare Sezione del nervo vestibolare Timpanoplastica 24 LARINGE Interventi per paralisi degli abduttori Laringectomia orizzontale sopraglottica Laringectomia parziale verticale Laringectomia ricostruttiva Laringectomia totale Laringefaringoctomia Tumori maligni di altre sedi (tonsille, eccetera) Tumori maligni di altre sedi (tonsille, eccetera) con svuotamento latero-cervicale Tumori parafaringei TRAPIANTI Tutti i tipi di trapianto ART. 3.18 – MODALITÀ DI ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE NETWORK - ACCESSO A CENTRI CONVENZIONATI CASPIE L’Assicurato e relativi nuclei familiari, potranno accedere al Network CASPIE per: Ricoveri; Prestazioni extra ricovero (Accertamenti di alta specializzazione e Cure domiciliari e ambulatoriali non conseguenti a ricovero previsti all’Art. “Prestazioni extraospedaliere”) ; Interventi ambulatoriali; Prestazioni fisioterapiche; Terapie odontoiatriche (se previste dal Piano sanitario); Lenti ed occhiali (se previste dal Piano sanitario). L’elenco delle Strutture, dei centri/studi e dei medici specialisti convenzionati e la relativa procedura per attivarsi è a disposizione degli Assicurati, previa registrazione, sul sito web https://www.CASPIEonline.eu. IN CASO DI SINISTRO Per usufruire del Circuito di Strutture Sanitarie Convenzionate con CASPIE è necessario che l’Assicurato segua la procedura di preattivazione, come di seguito illustrata: SCELTA DELLA STRUTTURA SANITARIA Individuare la Struttura Sanitaria più adatta alle proprie esigenze, tra quelle convenzionate con CASPIE. Tale informazione è facilmente reperibile consultando il sito https://www.caspieonline.eu alla voce “Rete Sanitaria.” o contattando la Centrale Operativa tramite il numero verde 800.400.717. 25 PREATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE PREVISTE DAL PIANO La procedura di preattivazione prevede che l’Assicurato abbia scelto autonomamente la Struttura ove effettuare la prestazione sanitaria e si sia accertato che la Struttura Sanitaria e l’èquipe medica abbia aderito al circuito convenzionato (tramite la struttura stessa o il numero verde CASPIE) e sia stato fissato un appuntamento (giorno ed ora). In caso di richiesta di prestazione sanitaria è obbligatorio inviare a mezzo E-mail all’indirizzo [email protected] o a mezzo fax al numero 06/94443447, almeno 72 ore lavorative prima della data prevista per la prestazione sanitaria, il Modulo di Preattivazione, compilato in ogni sua parte, corredato da un certificato medico indicante la diagnosi di malattia accertata o presunta e la prestazione richiesta. La Centrale Operativa comunicherà a mezzo E-mail – previa valutazione del consulente medico la conferma dell’avvenuta autorizzazione sia all’assicurato che alla Struttura sanitaria con l’indicazione dei dettagli sulla prestazione autorizzata. Qualora, un medico risultasse non convenzionato al network, la CASPIE si rende disponibile a convenzionamento spot per il caso specifico (previa richiesta pervenuta per tempo ed accettazione del medico delle tariffe CASPIE) al fine di permettere l’attivazione del convenzionamento diretto. 26