TITOLO: "St dio nazionale, di fase IIIb, prospettico, a
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TITOLO: "St dio nazionale, di fase IIIb, prospettico, a
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULS 9 01 GROSSETO E LA SOCIETA' ROCHE S.P,A .. CONCERNEEE CONDIZIONI E MOOALITA' PER L'ESECUZIONE DELLA SPERIMENT IONE CLINICA MUL'nCENTRICA, NAZIONALE, 01 FASE IIIB, DAL TITOLO: "St dio nazionale, di fase IIIb, prospettico, a due coorti, non randomizzato, mu/ticentr;c~ in aperto, per valutare la sicurezza di trastuzumab somministrato per via sottocut ea e biomarcatori mo/ecolari in pazienti con carcinoma mammario her2 positivo in tadio iniziale e localmente avanzato" (01 SEGUITO PER BREVITÀ "SPERIMEN AZIONE", AVENTE AD OGGETIO IL PROTOCOLLO ML28879 PRESSO l'UOC 01 ON OLOGIA P,O. MISERICORDIA - GROSSETO Premesso: che con "tanza in data 31072013 Roche con sede legale in Milano, ha richiesto all'Aziend~ USL 9 di Grosseto la pertinente autorizzazione ad effettuare la Sperimenlfazione clinica "Studio nazionale, di fase IfIb, prospettico, a due coorti. non randomiz~to, multicentrico, in aperto, per valutare la sicurezza di trastuzumab somministto per via sottocutanea e biomarcatoti molecolari in pazienti con carcìnoma mammari her2-positivo in stadio iniziale e localmente avanzato" Prot. n. ML28879 Codice E raCT 2013-001161-16 che il co~petente Comitato Etico della medesima Azienda Sanitaria ha espresso il proprio p~ere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, in conformità al D.lgs n. 211 del 24.06.200~ e alle altre norme vigenti in materia, nella seduta del 16.09.2013; che Rocl ha ottenuto. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 211/03. parere unico favorevole all'effettu ione della Sperimentazione da parte del Comitato Etico dell'Ospedale San Raffaele, i. qualità di Centro Coordinatore della Sperimentazione in data 12.092013. che l'Azìe~da e l'U.O. dispongono delle conoscenze scientifiche e delle attrezzature atte allo scopo nonché di un particolare interesse scientifico per la Sperimentazione, e sono disponibili ,ad effettuarla; I che la ~rimentazione clinica sui pazienti nell'ambito di tutte le strutture dell'Azienda U.S L. ~.9 di Grosseto potrà essere operata solo nel pieno rispetto della dignità dell'uo~o e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dal "Trattato di Helsinki" e success,vi eventuali emendamenti, dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanat, dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordoi con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede! inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uorrjo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicin, fatta ad Oviedo il 4 aprile del 1997 e, infine. secondo i contenuti dei COdiCI italiani ~i deontologia medica delle professioni sanitarie e del Regolamenti vigenti in materia. TRA L'Azienda U&L n,9 di Grosseto (di seguito per brevità "Azienda') con sede In Grosseto, Via Cimabue 10~ CF/P.! 00315940536, nella persona del Direttore Generale Dott Fausto Mariotti l E Roche S.pA società unipersonale con sede legale in Milano, Piazza Durante, 11 e sede amministrativ in Monza, Viale G.B. Stucchi 110, CF/P. IVA/Registro delle Imprese di Milano n.007471701 7, Capitale € 34056.000 Lv., rappresentata dai procuratori Dr.ssa Simona Re e Dr.ssa Ilaria MarutL chiamata d'ora in avanti semplicemente "Roche", SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 • Premesse le premesse gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. Art. 2 • Referenti della sperimentazione l'Azienda no seguito di for U.O.C. di On Il referente te Rita Pisanell sanitari incari previsto dalla l'Azienda a Oncologia de incaricata dal ina quale Responsabile della Sperimentazione richiamata in premessa, a aie accettazione, il Dr Carmelo Bengala, in servizio presso la struttura di logia del P.O. Misericordia, in qualità di Sperimentatore. nico scientifico della Sperimentazione per conto del Promotore sarà la Dr.ssa la quale potrà nominare un responsabile di progetto ed avere contatti con i ti di programmare e di eseguire la Sperimentazione nel rispetto di quanto ormativa richiamata in premessa. etta le visite di monitoraggio che verranno eseguite presso la U.O C di PO Misericordia da parte del personale del Promotore o d1 società terza rom atore , al fine di verificare il corretto andamento della Sperimentazione. ART. 3 -Inizio Sperimentazione e numero pazienti La Speriment zione avrà inizio dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normati vigente e dei regolamenti interni. Presso il cen o sperimentale dell'Azienda saranno circa 4 pazienti entro il mese di ottobre 2018 (data s mata), e il completamento della Sperimentazione è prevista per il mese di ottobre 2018 alvo eventuale proroga) Il numero co plessivo massimo, tra tutti i centri partecipanti, sarà di n. 240 pazienti. Essendo una Sperimentazione multicentrica ad arruolamento competitìvo, il numero d1 pazienti per ntro può variare, in più o in meno, in funzione della capacità d'arruolamento di ciascuno Le Parti pren ono atto che un eventuale aumento del numero di pazienti da arruolare presso il centro s rimentale dell'Azienda, dovrà essere preventivamente concordato tra lo Sperimentato ed il Promotore. lo Sperimentatore ha la responsabilità della notifica dell'ampliarne to al Comitato Etico. Resta inteso che l'aumento della casistica, effettuato alle suddette con izioni, non richiede la stipula di un atto integrativo alla presente Convenzione; le condizioni conomiche per paziente pattuite nella stessa SI applicheranno a tutti i pazienti aggiuntivi. i Il Promotore fomuniCherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore la data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero di pazienti complessivamente richiesto a !iv Ilo internazionale o per scadenza dei tempi previsti, e lo Sperimentatore sarà quindi tenuto svolgere la Sperimentazione solo su quei pazienti già arruolati alla data di I i I detta comunidazione. Il Promotore avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i pazienti arruolati Sperimentatore, su sua iniziativa, oltre il numero massimo concordato o in data succes a a quella della comunicazione di interruzione dell'arruolamento non ART. 4 • Obbligazioni delle parti i , 4.1 Il promqtore si impegna. I a) a fornir~ a propria cura e spese, all'Azienda, tramite la Farmacia Ospedaliera (ai sensi dell'art. 120. c. 2, D,Lgs. 211103 e succ. mOdd,) il prodotto sperimentale (lMP come previsto i dal protocollo e in accordo alla definizione del DM 21 dicembre 2007. ovvero Trastuz~mab SC (Herceptin SCi. nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione della Sperimentazione. confezionati ed etichettati secondo quanto descritto dal Protocollo e dalla normativa applicabile. I farmaci debbono essere accompagnati da regolar~ documento di trasporto riportante descrizione dei prodotti, quantità, lotto di prepara~ione, data di scadenza, il riferimento del protocollo sperimentale. il reparto a cui s~' destinati, il nome del responsabile della sperimentazione, Il Servizio farma tico dell'Azienda assicura l'idonea conservazione del prodotto da sperime tare adottando tutte le misure necessarie. fino alla distribuzione allo sperime tatore responsabile che dalla presa in carico ne risulterà consegnatario. Il conseg atario cura la tenuta di un apposito registro di carico e scarico costantemente aggiorn~o." L'Azien a utilizzerà i prodotti sperimentali forniti dal Promotore solo ed esclusivamente ai fini Ila Sperimentazione. impegnandosi inoltre a restituire allo stesso i volumi residua I al termine della Sperimentazione stessa, con spesa a carico del Promotore. Il DiParti~nto Farmaceutico dell'Azienda assicura l'idonea conservazione dei prodotti da speri entare adottando tutte le necessarie misure. Per l'e cuzione della Sperimentazione il Promotore sì impegna inoltre a fornire gratuita ente le schede raccolta dati (se in forma cartacea) ed altro materiale eventualmente previsto dalla Sperimentazione o comunque necessario allo svolgim+nto della stessa. b) A corris~ondere • Oneri fissi del • all'Azienda quanto segue. per spese di carattere generale nella misura prevista dalla Deliberazione Generale n.375 del 1611212009, esecutiva ai sensi di legge, Di~ttore A cop$rtura dei costi derivanti elo generati dalla Sperimentazlone, per ogni paziente eleggibile e valu~abile incluso e trattato secondo il Protocollo e per il quale sarà consegnata la relativa CRF ("Case Report Form") completata e ritenuta valida dal Promotore, gli importi sotto indicati. in base I alle attività svolte (importi in euro, IVA esclusa). Il Compenso massimo a paziente completato e valutabile sarà di € 5,000.00 (euro cinquemila/OD) + IVA per i pazienti arruolati nel settipg adiuvante . • 3 . 500,00 di massinlo € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/OO) + IVA, per i pazienti arruolati nel setting ne41adiuvante secondo lo schema di pagamento seguente: to dell'intero periodo di o PAZIENTE fol~lo-w---u-p-o-p-ro-g-r-e-ss-'i-o-ne-d-:Ci"'-::5:C:O~O-',0:C:0:-----_._..~-; Il contributo pi cui al punto A). verrà corrisposto annualmente (dicembre), sulla base dell'attività effittivamente svolta dall'Azienda Ai fini del pre~ente contratto per paziente arruolato si intende un paziente che soddisfi i criteri di selezione l'evisti dal protocollo. Per paziente alutabile si intende un paziente arruolato nello studio i cui dati possano essere utilizzati in t o e in parte ai fini degli obiettivi dello studio. Per paziente completato SI intende un pafiente che abbia seguito tutto l'iter sperimentale previsto dal protocollo. i Nel caso in ct.li il paziente sia stato arruolato ma non abbia completato tutto l'iter previsto dal protocollo. il p,ntributo di cui al punto Al verrà corrisposto proporzionalmente all'attività effettivamente1 svolta. secondo lo schema di pagamento sopra riportato. Nel caso in C~i l'arruolamento e/o la conduzione della sperimentazione venga effettuata. per cause imput bili allo sperimentatore. in violazione al protocollo nessuna somma verrà corrisposta ali Azienda per il paziente per cui la violazione sia stata commessa. Nel contributq di cui al punto Al sono incfuse anche le prestazioni, indagini strumentali ed esami di lab~ratorio, non specificatamente indicate nello schema di pagamento sopra riportato. I i Oltre a quant~ sopra specificato Roche si farà inoltre carico solo ed escfusivamente del costi relativi a : 1. farmaco d~stinato alla sperimentazione. come meglio specificato al successivo art 7 2. spese di ~iaggio, vitto ed alloggio per gli sperimentatori invitati a riunioni organizzate al fine della realiFazione del presente studio l L.Azienda prowederà a fatturare gli importi dovuti. come da seguenti indicazioni: intestazione fattura Roche S.p.A V.le G.B. Stucchi 110 20900 Monza (MB) cod. fiscale e P.lVA 00747170157 inoltro fattura in formato .pdf al seguente indirizzo di posta elettronica monza. [email protected] oppure in alternativa spedizione fattura per posta al seguente indirizzo RocheSp.A. Att. Fornitori Monza V.leG.B. Stucchi 110 20900 Monza (MB) L'azienda deve inoltre indicare nella fattura quanto segue: numero dello studio e nome dello sperimentatore principale a cui il pagamento si riferisce; numero di conto corrente bancario e relativa intestazione, nome e indirizzo banca con relativi codici IBAN, ABI, CAB e CIN; numero di telefono e nominativo dell'ente responsabile della fatturazione. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese (d.f.fm.). dietro presentazione di regolare fattura rilasciata dall'Azienda. mediante bonifico bancario ai riferimenti indicati nella fattura stessa d) Ad ossèrvare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico. 4.2 L'Azienda e lo Sperimentatore s'impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico. Lo Sperimentatore inoltre, terrà informato il Promotore e il Comitato Etico sull'andamento della Sperimantazione e sarà tenuto a comunicare agli stessi l'eventuale verificarsi, nel corso della Sperimentazione, di eventi awersi o effetti collaterali gravi, direttamente o indirettamente correlabili alla somministrazione del farmaco in Sperimentazione. La documentazione inerente alla Sperimentazione che rimarrà in possesso dell'Azienda, dovrà essere conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. Il Promotore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda il termine dell'obbligo della conservazione. ART. 5 .. Responsabilità in ordine al trattamento di dati personali dei pazienti Ai sensi e a tutti gli effetti del D Igs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali', nonché della Deliberazione del Garante (Del. 52 del 24n108) l'Azienda e il Promotore sono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, Titolari autonomi delle operazioni di trattamento di dati correlate all'effettuazione della Sperimentazione oggetto della presente convenzione Responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Azienda è Titolare è il Responsabile della Sperimentazione o Sperimentatore di cui al precedente art. 2. " Responsabile della Sperimentazione, prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquiSire dal paziente il prescritto documento di consenso informato scritto che dovrà essere prestato anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03. L'Azienda sarà responsabile della conservazione di tale documento. ART. 6 - Dati personali delle Parti Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali, e dà il proprio esplicito consenso, per i seguenti fini' i dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo società del Gruppo del Promotore, società fornitrici di servizi elo di cui le Parti si avvalgano nell'esecuzione delle proprie attività), in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in particolare del diritto di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione. la modifica, la rettifica o la cancellazione Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di CUi al succitato Decreto Legislativo. ART. 7 - Segretezza. - Politica di pubblicazione dei dati, Proprietà dei dati e dei Risultati 7 1 Salvo quanto disposto dal presente articolo 7, l'Azienda manterrà le informazioni correlate alla Sperimentazione nel più stretto riserbo e non divulgherà tali informazioni riservate a terzi senza il consenso del Promotore. L'Azienda garantisce che l'obbligo alla riservatezza sarà esteso allo Sperimentatore e ai suoi collaboratori. I presenti obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore finché le informazioni non saranno rese di dominio pubbliCO da parte del Promotore. 7.2 La divulgazione dei dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 maggio 2006, decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e successivi aggiornamenti. Il Promotore si assume inoltre la responsabilità della preparazione del Rapporto Clinico finale e dell'invio tempestivo allo Sperimentatore ed al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa Oppure [quando i CE avranno accesso alla sezione "risultati" dell'OsSC Il Promotore si assume inoltre la responsabilità della preparazione del Rapporto Clinico finale, dell'inserimento dello stesso nell'apposita sezione dell'OsSC e dell'invio tempestivo allo Sperimentatore] Affinché sia garantita la corretta raccolta e rielaborazione dei dati risultanti dalla Sperimentazione, lo Sperimentatore dovrà sottoporre al Promotore, almeno 60 giorni prima della pubblicazione del manoscritto, ciò che ritiene di divulgare. 1/ Promotore avrà 45 giorni, dal ricevimento del manoscritto, durante i quali potrà suggerire modifiche allo Sperimentatore. Lo Sperimentatore accetterà di incorporare nella pubblicazione commenti che non siano in contrasto con "attendibilità dei dati, con i diritti, con la sicurezza ed il benessere dei pazienti 6 1 laddove la Sperimentazione sia multicentrica, resta inteso che ogni eventuale pubblicazione da parte dello Sperimentatore potrà avvenire solo dopo la pubblicazione multicentrica effettuata dal Promotore, o da terzo da questi designato. laddove la pubblicazione multicentrica ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, non venga effettuata entro dodici (12) mesi dalla fine della Sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l'Azienda. nel rispetto di quanto contenuto nel presente art 7. 7.3 Tutti i dati e quanto prodotto in relazione alla Sperimentazione, incluse tutte le schede raccolta dati, la documentazione, le informazioni, i materiali ed i risultati in qualsiasi forma generati nel corso dell'esecuzione della Sperimentazione, saranno di proprietà del Promotore, al quale verranno trasferiti in virtù della presente Convenzione. Eventuali risultati suscettibili di brevettazione, derivanti direttamente dalla Sperimentazione, saranno in ogni caso di proprietà del Promotore nel rispetto delle normative vigenti. E' consentita anche in questo caso la pubblicazione del risultati della Sperimentazione agli sperimentatori che vi abbiano preso parte fermo restando le procedure di verifica di cui al punto 7.2 precedente, nonché il diritto del Promotore di avere il tempo necessario per ottenere un'adeguata tutela della proprietà intellettuale e del segreto industriale. ART. 8. - Copertura assicurativa Si dà atto che il Promotore, conformemente alle leggi vigenti, ha acceso idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura della morte e di tutte le menomazioni temporanee efo permanenti dello stato di salute del paziente coinvolto nella Sperimentazione o di qualunque altro danno alla persona risarcibile e riconducibile alla responsabilità civile di tutti i soggetti che partecipano alla Spenmentazione Il Promotore ha stipulato con la compagnia Zurich Insurance Plc una Polizza di Assicurazione responsabilità civile Sperimentazioni cliniche n. pOlizza n. 92084108. ART. 9. - Decorrenza del contratto le Parti convengono che la presente scrittura avrà validità a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione della stessa, e rimarrà in vigore fino alla chiusura del centro sperimentale presso l'Azienda. ART. 10. - Recesso -Interruzione anticipata Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva il diritto in qualunque momento, con preavviso scritto di 30 giomi, di recedere dalla convenzione stessa. Tale preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata afr ed avrà effetto dal momento del ricevimento dell'altra parte. Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva inoltre il diritto di interrompere immediatamente la Sperimentazione per gravI e documentate inadempienze dell'altra parte e in qualunque momento nel caso si abbia motivo. valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti coinvolti In tale caso, lo Sperimentatore efo l'Azienda porteranno a termine tutte le attività non ancora concluse, operando per garantire la massima tutela del paziente. AI verificarsi dell'interruzione anticipata della Sperimentazione, il Promotore corrisponderà all'Azienda i rimborsi spese e i compensi effettivamente maturati fino a quel momento. ART. 11. - Registrazione e bolli. l Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico del Promotore. ART. 12. - Foro competente e normativa applicabile. La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione ed interpretazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Grosseto, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo. Art 13 Modifiche ed integrazioni Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli arti. 1341 e 1342, c.c. Letto, approvato e sottoscritto. p. l'Azienda U.S.L 9 il Direttore Generale Dott. Fausto Mariotti Data· _ _ _ __ Firma: _ _ _ _ _ _ __ Data' _ _ _ __ Firma: _ _ _ _ _ _ __ p, ìI Promotore: Roche S.pA i Procuratori Dott.ssa Ilaria Maruti Dott.ssa Simona Re Dala. _ _ _ __ P. lo Sperimentatore Principale Direttore U,O.C. Oncologia PO. Misericordia Dr Carmelo Bengala Data. _ _ _ _ _Firma : _ _ _ _ _ _ __ Firma. _ _ _ _ _ _ __ schema tipo adottato con (specificare-T'atto regionale di adozione). Qualunque eventuale modifica/integrazione al presente documento dovrà essere presentata con una nota a parte ed i punti da modificare/integrare dovranno essere singolarmente ed espressamente i approvati dalle strutture aziendali p~poste ______._. ,___. r --- 8