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NOTE INFORMATIVE SULLA MOBILITA’ NON INDENNIZZATA L.236/1993 I lavoratori (operai, impiegati, quadri, soci lavoratori, lavoratori a domicilio, apprendisti) dipendenti da datori di lavoro privati (imprenditori e non) che occupino fino a 15 dipendenti (oppure che occupino più di 15 dipendenti qualora intendano effettuare meno di 5 licenziamenti o, se superiore a 4, abbiano omesso di presentare la procedura di mobilità ex art.24 L.223/91) che presentano i seguenti requisiti: LAVORATORI INTERESSATI TERMINI E SCADENZE o rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia tempo pieno che tempo parziale); o licenziamento per un giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro; o dimissione per giusta causa (mancato pagamento di due mensilità) La domanda per l'inserimento in lista di mobilità deve essere presentata dal lavoratore licenziato al Centro per l'impiego competente per territorio (si fa riferimento al domicilio del lavoratore) entro e non oltre 60 giorni di calendario a partire dal giorno successivo alla comunicazione al lavoratore del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale. Il lavoratore ha la possibilità di presentare la richiesta di inserimento in lista di mobilità anche successivamente, purchè entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro abbia provveduto a rilasciare al Centro per l’Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). o lettera di licenziamento indicante la data ed i motivi; o lettera di dimissioni per mancata retribuzione di almeno due mensilità; documentazione attestante la vertenza in atto per il recupero delle somme dovute. oppure: DOCUMENTI RICHIESTI o L’inserimento in lista di mobilità decorre dal giorno successivo al licenziamento. Permanenza in lista di mobilità, in assenza di cause di esclusione: DURATA o 1 anno per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha meno di 40 anni; o 2 anni per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha tra i 40 ed i 49 anni; o 3 anni per chi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha già compiuto i 50 anni. Il Centro per l’Impiego valuta la completezza della domanda e il possesso dei requisiti per l’inserimento in lista; APPROVAZIONE entro 5 giorni dalla presentazione della domanda i Servizi provinciali per l’Impiego compilano la lista di mobilità, che viene approvata entro i successivi 5 giorni con determina del Responsabile del servizio. L’eventuale esito negativo della domanda di iscrizione viene comunicato al lavoratore a cura dell’Ufficio Mobilità della Provincia. 1 aggiornato 27 ottobre 2011 Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità per una delle seguenti cause: • assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato (qualora sia stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità, tuttavia la Commissione Provinciale per il Lavoro può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta; in caso di dimissioni volontarie non è possibile la reiscrizione in lista); • scadenza del periodo massimo di permanenza in lista; • omessa comunicazione all’INPS, entro 5 giorni dalla data di assunzione, dell’avvenuta rioccupazione con contratto a tempo determinato o parziale; • rifiuto di un’offerta di formazione o di riqualificazione professionale (o di frequenza irregolare); • rifiuto di un’offerta di lavoro “congruo” (*); • dimissioni, durante il periodo di prova, da un rapporto di lavoro a tempo determinato non motivate da giusta causa (instaurazione di CAUSE DI CANCELLAZIONE un nuovo rapporto di lavoro); DALLE LISTE DI MOBILITA’ • mancata risposta, senza giustificato motivo, alle convocazioni del CPI, ai fini del colloquio di orientamento e degli altri adempimenti previsti dal Piano di Azione Individuale (il mancato ritiro della raccomandata con la quale è stato formalizzata la convocazione, equivale alla mancata risposta). (*) La definizione di “lavoro congruo” è quella individuata dall’art.1 quinquies della L. 291/2004, pertanto è possibile identificare la congruità di una offerta di lavoro, dalle seguenti caratteristiche: tipologia di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, lavoro in somministrazione; inquadramento professionale: conforme alla “qualifica” posseduta dal lavoratore, intesa come valore professionale delle mansioni da svolgere e non come specifico profilo professionale (il raffronto pertanto va fatto alla luce delle declaratorie previste dai contratti collettivi di lavoro di riferimento); retribuzione lorda: non inferiore del 20% rispetto alla retribuzione lorda spettante al lavoratore secondo il contratto individuale di lavoro vigente al momento della sospensione o del licenziamento. Gli elementi retributivi da prendere in considerazione sono quelli fissi e ricorrenti, ricavabili dalla busta paga ovvero dalla retribuzione lorda soggetta a contribuzione (legge n. 153/1969, art. 12 e successive modificazioni) corrisposta o dovuta al lavoratore, aumentata dei ratei di mensilità aggiuntive; sede di lavoro: a non più di 50 Km dalla residenza del lavoratore (o in alternativa raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici). A) LAVORO SUBORDINATO 1. TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO O PARZIALE): o rimane iscritto; o proroga la permanenza in lista di un periodo pari a quello lavorato; o Le eventuali dimissioni in periodo di prova da un tempo determinato comportano la cancellazione dalla lista di mobilità, salvo il caso in cui le dimissioni per giusta causa (v. sopra “cause di cancellazione dalle liste di mobilità e perdita dell’indennità’”). RAPPORTI DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI MOBILITA’ 2. TEMPO INDETERMINATO: o a tempo pieno viene cancellato dalla lista il primo giorno di lavoro e può rientrare solo per licenziamento da parte del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova (non per dimissioni in periodo di prova) e per un massimo di due volte; 2 aggiornato 27 ottobre 2011 o a tempo parziale rimane iscritto e proroga la permanenza in lista di un periodo pari a quello lavorato, e comunque entro il limite del massimo differimento. B) LAVORO AUTONOMO (anche in forma coordinata e continua) rimane in lista di mobilità fino alla scadenza naturale della stessa (ma senza differimenti). MATERNITA’ I periodi di congedo di maternità (cioè l’astensione obbligatoria dal lavoro) non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità. La mobilità è uno strumento che serve a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro. L’azienda che assume un lavoratore in mobilità ex L. 236/93, può ottenere sgravi contributivi nella misura prevista per gli apprendisti per la durata di: o massimo 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi); o 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato; AGEVOLAZIONI Per l’ottenimento degli sgravi da parte dell’azienda è sufficiente che il lavoratore risulti iscritto nella lista di mobilità al momento dell’assunzione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 23.07.1991 n.223; Legge 19.07.1993 n.236; Legge 03.12.2004 n.291 art. 1-quinquies, Legge 24.03.2006 n.127; L. 28.02.2009 n.2 legge 23.12.2009 n.191; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.11.2010 n.39; DGRV n.1321 del 03.08.2011. NOTE L’istituto della mobilità è in continua evoluzione, pertanto si invitano tutti gli interessati a tenersi in contatto con i Centri per l’Impiego e con gli uffici INPS per eventuali aggiornamenti. 3 aggiornato 27 ottobre 2011