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NOTE INFORMATIVE SULLA MOBILITA’ NON INDENNIZZATA
L.236/1993
I lavoratori (operai, impiegati, quadri, soci lavoratori, lavoratori a
domicilio, apprendisti) dipendenti da datori di lavoro privati
(imprenditori e non) che occupino fino a 15 dipendenti (oppure che
occupino più di 15 dipendenti qualora intendano effettuare meno di 5
licenziamenti o, se superiore a 4, abbiano omesso di presentare la
procedura di mobilità ex art.24 L.223/91) che presentano i seguenti
requisiti:
LAVORATORI INTERESSATI
TERMINI E SCADENZE
o
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia
tempo pieno che tempo parziale);
o
licenziamento per un giustificato motivo
oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o lavoro;
o
dimissione per giusta causa (mancato pagamento
di due mensilità)
La domanda per l'inserimento in lista di mobilità deve essere
presentata dal lavoratore licenziato al Centro per l'impiego competente
per territorio (si fa riferimento al domicilio del lavoratore) entro e non
oltre 60 giorni di calendario a partire dal giorno successivo alla
comunicazione al lavoratore del licenziamento, ovvero dalla
comunicazione dei motivi, ove non contestuale.
Il lavoratore ha la possibilità di presentare la richiesta di inserimento in
lista di mobilità anche successivamente, purchè entro 60 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro abbia provveduto a rilasciare al
Centro per l’Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
o
lettera di licenziamento indicante la data ed i motivi;
o
lettera di dimissioni per mancata retribuzione di almeno
due mensilità;
documentazione attestante la vertenza in atto per il
recupero delle somme dovute.
oppure:
DOCUMENTI RICHIESTI
o
L’inserimento in lista di mobilità decorre dal giorno successivo al
licenziamento.
Permanenza in lista di mobilità, in assenza di cause di esclusione:
DURATA
o
1 anno per chi all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro ha meno di 40 anni;
o
2 anni per chi all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro ha tra i 40 ed i 49 anni;
o
3 anni per chi all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro ha già compiuto i 50 anni.
Il Centro per l’Impiego valuta la completezza della domanda e il
possesso dei requisiti per l’inserimento in lista;
APPROVAZIONE
entro 5 giorni dalla presentazione della domanda i Servizi provinciali
per l’Impiego compilano la lista di mobilità, che viene approvata entro i
successivi 5 giorni con determina del Responsabile del servizio.
L’eventuale esito negativo della domanda di iscrizione viene
comunicato al lavoratore a cura dell’Ufficio Mobilità della Provincia.
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Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità per una delle seguenti
cause:
• assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato (qualora
sia stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova,
viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità,
tuttavia la Commissione Provinciale per il Lavoro può disporre in
casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità
per una terza volta; in caso di dimissioni volontarie non è
possibile la reiscrizione in lista);
• scadenza del periodo massimo di permanenza in lista;
• omessa comunicazione all’INPS, entro 5 giorni dalla data di
assunzione, dell’avvenuta rioccupazione con contratto a tempo
determinato o parziale;
• rifiuto di un’offerta di formazione o di riqualificazione professionale
(o di frequenza irregolare);
• rifiuto di un’offerta di lavoro “congruo” (*);
• dimissioni, durante il periodo di prova, da un rapporto di lavoro a
tempo determinato non motivate da giusta causa (instaurazione di
CAUSE DI CANCELLAZIONE
un nuovo rapporto di lavoro);
DALLE LISTE DI MOBILITA’
• mancata risposta, senza giustificato motivo, alle convocazioni del
CPI, ai fini del colloquio di orientamento e degli altri adempimenti
previsti dal Piano di Azione Individuale (il mancato ritiro della
raccomandata con la quale è stato formalizzata la convocazione,
equivale alla mancata risposta).
(*) La definizione di “lavoro congruo” è quella individuata dall’art.1 quinquies della L.
291/2004, pertanto è possibile identificare la congruità di una offerta di lavoro, dalle seguenti
caratteristiche:
tipologia di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo indeterminato e
determinato, lavoro in somministrazione;
inquadramento professionale: conforme alla “qualifica” posseduta dal lavoratore,
intesa come valore professionale delle mansioni da svolgere e non come specifico
profilo professionale (il raffronto pertanto va fatto alla luce delle declaratorie
previste dai contratti collettivi di lavoro di riferimento);
retribuzione lorda: non inferiore del 20% rispetto alla retribuzione lorda spettante al
lavoratore secondo il contratto individuale di lavoro vigente al momento della
sospensione o del licenziamento. Gli elementi retributivi da prendere in
considerazione sono quelli fissi e ricorrenti, ricavabili dalla busta paga ovvero dalla
retribuzione lorda soggetta a contribuzione (legge n. 153/1969, art. 12 e successive
modificazioni) corrisposta o dovuta al lavoratore, aumentata dei ratei di mensilità
aggiuntive;
sede di lavoro: a non più di 50 Km dalla residenza del lavoratore (o in alternativa
raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici).
A) LAVORO SUBORDINATO
1. TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO O PARZIALE):
o
rimane iscritto;
o
proroga la permanenza in lista di un periodo pari a quello
lavorato;
o
Le eventuali dimissioni in periodo di prova da un tempo
determinato comportano la cancellazione dalla lista di
mobilità, salvo il caso in cui le dimissioni per giusta causa
(v. sopra “cause di cancellazione dalle liste di mobilità e
perdita dell’indennità’”).
RAPPORTI DI LAVORO
DURANTE IL PERIODO DI
MOBILITA’
2. TEMPO INDETERMINATO:
o
a tempo pieno viene cancellato dalla lista il primo giorno di
lavoro e può rientrare solo per licenziamento da parte del
datore di lavoro per mancato superamento del periodo di
prova (non per dimissioni in periodo di prova) e per
un massimo di due volte;
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o
a tempo parziale rimane iscritto e proroga la permanenza
in lista di un periodo pari a quello lavorato, e comunque
entro il limite del massimo differimento.
B) LAVORO AUTONOMO (anche in forma coordinata e continua)
rimane in lista di mobilità fino alla scadenza naturale della stessa
(ma senza differimenti).
MATERNITA’
I periodi di congedo di maternità (cioè l’astensione obbligatoria dal lavoro)
non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle
liste di mobilità.
La mobilità è uno strumento che serve a facilitare il reinserimento nel
mondo del lavoro.
L’azienda che assume un lavoratore in mobilità ex L. 236/93, può
ottenere sgravi contributivi nella misura prevista per gli
apprendisti per la durata di:
o
massimo 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (nel
caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro
venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio
contributivo spetta per ulteriori 12 mesi);
o
18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato;
AGEVOLAZIONI
Per l’ottenimento degli sgravi da parte dell’azienda è sufficiente che il
lavoratore risulti iscritto nella lista di mobilità al momento
dell’assunzione.
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Legge 23.07.1991 n.223; Legge 19.07.1993 n.236; Legge 03.12.2004
n.291 art. 1-quinquies, Legge 24.03.2006 n.127; L. 28.02.2009 n.2 legge
23.12.2009 n.191; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 18.11.2010 n.39; DGRV n.1321 del 03.08.2011.
NOTE
L’istituto della mobilità è in continua evoluzione, pertanto si invitano tutti gli
interessati a tenersi in contatto con i Centri per l’Impiego e con gli uffici
INPS per eventuali aggiornamenti.
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