UNIVERSITA` DEGLI STUDI “CARLO BO`” URBINO

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UNIVERSITA` DEGLI STUDI “CARLO BO`” URBINO
Prof. Bruno Pirozzi
Anno accademico 2004-2005
Materiale ad uso esclusivamente
didattico e con circolazione
limitata agli studenti
PROGRAMMA
Ore 60
MODULO 1
1-l’azienda e il suo insieme :struttura e risorse e le interazioni con il
mercato
pag 3-28
2-le principali operazioni di gestione e la loro rilevazione contabile
pag 29-31
3-Elementi di contabilità per la comprensione del bilancio di esercizio
pag 32-47
4-Il bilancio di esercizio e la sua rappresentazione
pag 48-96
5-il fabbisogno finanziario dell’impresa e i principi, la natura, la durata
e le modalità di calcolo delle necessità finanziarie
pag 97-120
MODULO 2
6-Il mercato monetario e finanziario: I principali intermediari finanziari
pag 121-148
7-Il finanziamento delle imprese:le forme tecniche a breve e a lungo
termine
pag 149-173
8-L’internazionalizzazione delle imprese e le principali forme di
regolamento e finanziamento nel commercio internazionale.
pag 174-220
9-I finanziamenti agevolati e la creazione di nuova imprenditorialità
pag 221-233
10-l rapporto banca impresa alla luce della nuova normativa
di Basilea 2
pag 234-248
2
CAPITOLO 8
IL COMMERCIO CON L’ESTERO
a)
Esportare o Importare: come fare?
Esportare o importare beni e servizi, comporta una serie di problemi di tipo
economico, normativo e valutario, a volte semplici ed a volte più complessi.
Un piano di esportazione consiste principalmente di due fasi: una fase informativa ed
una fase operativa.
Per quanto riguarda la fase informativa è innanzitutto necessario compiere una
valutazione preliminare delle aree potenzialmente più interessanti per il prodotto da
esportare. A tal fine si possono utilizzare per esempio i dati relativi ai flussi
commerciali per prodotto e per area geografica disponibile presso l'ISTAT e l'UIC.
Nella fase di tipo informativo è essenziale reperire quante più informazioni è possibile
in tempi brevi ed a costi accessibili. Per questo motivo, il ruolo dei servizi
all’internazionalizzazione per sistemi di imprese, erogati dal mercato privato o da
strutture pubbliche o rappresentative di interessi aggregati, è andato fortemente
crescendo negli ultimi anni , in connessione e parallelamente con i processi di
internazionalizzazione e di mondializzazione dell’economia e con gli sviluppi del
processo di integrazione dell’ Europa comunitaria.
Il problema principale del settore dei servizi all’internazionalizzazione, pur nel
contesto della sua crescente rilevanza per i sistemi di impresa, sta ancora oggi nei
limiti di visibilità e di definizione. Infatti esso si colloca molto spesso nel quadro di
strutture di servizio più generali, che erogano una molteplicità di servizi, fra i quali, e
spesso in misura ancora marginale, quelli all’internazionalizzazione (questo accade
ad esempio per le banche o per le società di pubblicità o ancora per la maggior parte
degli studi professionali).
Le stesse strutture di servizio pubbliche o associative, presentano in molti casi una
caratteristica simile, cioè offrono servizi all’internazionalizzazione (e in misura
limitata) solo nel contesto di funzioni più generali. Questo fatto rende il settore dei
servizi all’internazionalizzazione ancora poco visibile e trasparente. In altre parole,
questi servizi, sembrano collocarsi in un mercato per più aspetti “imperfetto” dove
domanda ed offerta hanno non poche difficoltà a riconoscersi e quindi ad incontrarsi
proficuamente. In particolare, sembra ancora molto debole, un’esplicita domanda di
servizi all’internazionalizzione da parte delle PMI. Esse tendono ad esprimere una
domanda esplicita, solo se sollecitate da soggetti “visibili” ed “attraenti”. In un
contesto, sostanzialmente di mercato ancora in costruzione, il ruolo delle strutture di
offerta pubbliche e delle strutture rappresentative di interessi aggregati (associazioni
ed anche consorzi di export) appare particolarmente importante e per certi aspetti
strategico.
Le organizzazioni che offrono un apporto all’internazionalizzazione delle imprese per
quanto riguarda l’offerta pubblica sono:
- le Regioni,
- i centri esteri delle Camere di commercio,
- le banche dati (tra queste ricordiamo: ITIS, Mark, IBIS, STEN, NODO)
- l’Istituto Nazionale per il Commercio con l’estero.
2.
Analisi di un mercato estero
Vediamo ora nel dettaglio come si fa l’analisi di un mercato estero.
Per vendere all’estero un prodotto il primo passo che le imprese devono compiere è
quello di procedere ad un’attenta analisi dei mercati esteri, al fine di raggiungere due
obiettivi principali:
- individuare nuovi mercati
- seguire costantemente i mercati nei quali l’impresa già opera ed individuare
tempestivamente eventuali variazioni della domanda.
Poiché inoltre, l’ingresso in un mercato comporta sempre il sostenimento di costi,
prima di trovare una forma di penetrazione commerciale all’estero occorre trovare un
metodo per selezionare i mercati che hanno una domanda potenziale superiore ad
una soglia minima accettabile.
Per individuarli bisogna passare attraverso tre fasi:
1.
2.
3.
Selezione dei mercati con maggiore potenziale;
Analisi “a tavolino”;
Analisi in profondità: Rapporto prodotto/mercato.
Va poi sottolineato che quando l’impresa è già entrata su un mercato ed ha già
sviluppato una certa politica commerciale è comunque necessario continuare a fare
analisi molto attente per più ragioni: la domanda cambia costantemente, i concorrenti
propongono prodotti nuovi e le prospettive di lungo termine possono cambiare. In
questo caso la ricerca si deve limitare non solo a quanto è avvenuto o sta
avvenendo, ma si deve spingere a previsioni di breve e medio periodo. E’ necessario
quindi predisporre un sistema di analisi dei sintomi che preannunciano i cambiamenti
della situazione economica, sociale e politica, occorre seguire costantemente le
strategie adottate dalla concorrenza, l’evoluzione dei gusti del consumatore per
quanto riguarda i beni di consumo e le esigenze dei potenziali compratori per quanto
riguarda i beni strumentali.
3.
L'
attività doganale negli scambi con l'
estero
L’intervento dello stato negli scambi internazionali di merci è provocato
principalmente da due esigenze: la necessità di regolare l’attività commerciale e
l’interesse a procurarsi un flusso di entrate tributarie.
Tale intervento è attuato attraverso l’azione delle dogane, che costituiscono per tale
ragione, gli organi di politica commerciale ed economica della Stato. La loro attività
non attiene solo agli aspetti economici e tributari, ma anche ai settori sanitario,
fitopatologico, di difesa del patrimonio artistico, di polizia e di statistica.
L’attività economica internazionale, che ha assunto un rilievo sempre maggiore negli
ultimi anni, è stata regolata ed istituzionalizzata mediante accordi e organizzazioni
internazionali.
Particolare importanza nel contesto della cooperazione internazionale, ai fini della
progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali, ha assunto l’attività che si è
sviluppata a seguito della conclusione il 30 Ottobre 1947 a Ginevra, dell’accordo
generale sulle tariffe e sul commercio (Gatt)
Sull'attività doganale hanno avuto un forte impatto la creazione della Ceca nel 1951 e
della Cee e Ceea nel 1957.
Ai sensi dell’articolo XXIV del Gatt, nell’ “unione doganale” si ha la sostituzione di un
solo territorio doganale a due o più territori doganali in modo che:
·
dazi doganali ed altre norme restrittive degli scambi commerciali siano eliminati
nel complesso dei territori costitutivi dell’unione;
·
dazi doganali identici, e altre norme pure identiche, siano applicati da ciascuno
dei membri dell’unione al commercio con i territori che non fanno parte della stessa.
Gli Stati dell’unione doganale, a differenza di quelli della “zona di libero scambio”,
applicano nei confronti degli Stati terzi, una tariffa doganale e una politica
commerciale comune.
Vige inoltre al suo interno il principio della “libera pratica” e non il principio
dell’origine.
Questo significa che possono circolare liberamente all’interno dell’unione sia i
prodotti originari degli Stati membri, sia quelli provenienti da Paesi terzi per i quali
siano state adempiute in uno degli Stati membri le formalità di importazione e riscossi
i dazi doganali e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale dei dazi.
In particolare nella Comunità europea, la libera circolazione delle merci è consentita
alle merci originarie della comunità stessa ed alle merci terze per le quali sono stati
assolti, in un paese membro i dazi previsti dalla tariffa esterna comune, e le altre
formalità previste all’importazione per le merci extracomunitarie, venendo così a
trovarsi in una posizione simile a quella delle merci comunitarie, che è definita di
libera pratica dal trattato.
4.
Accordi con gli Stati terzi
Essi vanno suddivisi in base alla reciprocità o meno del trattamento preferenziale. Si
avranno quindi: accordi basati sull’istituzione progressiva di un’unione doganale o di
una zona di libero scambio ai sensi delle regole del Gatt; accordi che stabiliscono
trattamenti preferenziali da parte della Comunità, senza obbligo di reciprocità, a taluni
Paesi a titolo di “aiuti allo sviluppo”, accettati dal Gatt come compatibili con le regole
dell’accordo medesimo.
Con alcuni Paesi non membri esistono particolari accordi che facilitano il commercio
internazionale. Si parla in questi casi di :
Accordi preferenziali reciproci
TURCHIA
L’accordo in questione prevede l’istituzione di un’unione doganale.Gli scambi
avvengono sulla base di una nozione di “libera pratica” diversa da quella in vigore
per gli scambi all’interno dell’unione doganale comunitaria, in quanto ne sono
escluse le merci importate nella Comunità o in Turchia da Paesi terzi con un regime
doganale particolare, a causa della loro origine o provenienza per esempio da Paesi
legati ad accordi preferenziali. Le merci in questione non possono considerarsi in
libera pratica quando vengono riesportate nell’altra parte contraente. La loro
ammissione al beneficio delle disposizioni previste dall’accordo è subordinata alla
riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo di compensazione.
CIPRO E MALTA
L’obiettivo degli accordi con questi Paesi è realizzare un’unione doganale. Negli
scambi con i Paesi terzi Cipro e Malta non adottano per ora la tariffa doganale della
Comunità europea e, quindi, la circolazione delle merci è disciplinata come negli
accordi per l’istituzione di una zona di libero scambio. Vengono applicate tariffe
agevolate solo alle merci considerate “originarie” delle parti contraenti, in base alle
regole stabilite dagli accordi medesimi. Sono invece interamente aboliti, tranne che
per un ristretto numero di prodotti agricoli, per i quali è prevista una riduzione
progressiva, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente.
Paesi Efta
Quando tre dei Paesi facenti parte dell’Efta entrarono a far parte delle Comunità
europee, al fine di mantenere il regime preferenziale già esistente tra questi e i Paesi
Efta non aderenti, la Comunità stipulò con ciascuno di questi accordi che
rappresentano altrettante zone di libero scambio limitatamente ai prodotti industriali
classificati nei capitoli dal 25 al 99 della tariffa doganale. Evoluzione di tali accordi è
la creazione dal 1° Gennaio 1994 dello Spazio Economico Europeo tra l’Unione
europea e i Paesi già facenti parte dell’Efta, esclusa la Svizzera che non lo ha
ratificato. L’accordo comporta una maggiore integrazione dei Paesi in questione con
la Comunità, ma non l’abolizione delle formalità doganali.
Polonia, Ungheria,Rep.Ceca, Slovacchia,Bulgaria e Romania
Gli scambi con questi Paesi sono regolati da accordi aventi come obiettivo la
realizzazione di altrettante zone di libero scambio. Viene realizzato l’abbattimento
daziario per tappe successive, per taluni prodotti nell’ambito di contigenti o massimali
annuali. Il trattamento è applicato ai prodotti considerati originari in base alle regole
di origine stabilite in ciascun accordo. Con l’allargamento previsto tutti gli accordi
verranno eliminati
Israele
Anche l’accordo con questo Paese ha come obiettivo la realizzazione di una zona di
libero scambio. L’abbattimento daziario è completo tranne che per un certo numero
di prodotti agricoli. E’ applicato ai prodotti considerati originari in base alle regole
stabilite dall’accordo.
Accordi preferenziali non reciproci
Maghreb-Machrak
Hanno come obiettivo la realizzazione da parte della Cee della politica mediterranea.
I prodotti originari di questi Paesi sono ammessi all’importazione nella Comunità in
esenzione da dazi e senza restrizioni quantitative. L’origine è attestata da certificati di
circolazione.
Ex Iugoslavia
L’accordo, sottoscritto quando si trattava ancora di un unico Paese, spingeva al
miglioramento delle condizioni di accesso dei prodotti di questo al mercato
comunitario, attraverso l’abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative,
facendo eccezione per alcuni prodotti. Partendo dalle differenze nelle condizioni di
sviluppo la Cee non ha preteso reciprocità di trattamento.Dopo la separazione del
Paese in Stati indipendenti, il trattamento preferenziale previsto dall’accordo è per
ora riservato a Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e alla Repubblica iugoslava di
Macedonia.
Stati Acp
Gli scambi commerciali con questi Paesi sono regolati dalla Terza convenzione di
Lomè conclusasi l’8 dicembre 1984.All’interno dell’accordo è tra l’altro stabilito il
libero accesso nella Comunità, in esenzione da dazi e senza restrizioni quantitative,
di alcuni prodotti industriali e agricoli, che rientrano nella politica agricola comune e
che sono considerati originari degli Stati Acp in base alle regole di origine stabilite
dalla convenzione.
Trattamenti preferenziali concessi in via unilaterale
Paesi e territori d’oltremare
(Ptom)
Attraverso decisioni rinnovate dalla Comunità europea ogni cinque anni e
secondo l’art.131 del trattato di Roma e la relativa convenzione allegata, tali Paesi
sono associati automaticamente alla Comunità. Gli scambi commerciali sono regolati
facendo riferimento alla regolamentazione stabilita per i Paesi Acp.
Paesi in via di sviluppo (Pvs)
La Comunità europea accorda a tali Paesi, in via unilaterale, concessioni tariffarie
che vanno sotto il nome di “preferenze tariffarie generalizzate”. Queste sono
rinnovate di anno in anno e sono concesse con delle limitazioni:
· per alcuni prodotti agricoli: esenzione dai dazi per le importazioni dai Pvs meno
progrediti; riduzione parziale dei dazi per le importazioni dagli altri Pvs;
· per i prodotti tessili: esenzione dai dazi nell’ambito di massimali o di contingenti nel
rispetto dell’accordo Multifibre;
· per prodotti semilavorati e finiti del settore industriale: esenzione dai dazi
nell’ambito di contingenti per ogni singolo Paese fornito e di massimali (oltre i quali i
dazi possono essere reintrodotti).
Non possono però essere imputate le importazioni che beneficiano già di esenzioni
daziarie ai sensi di un altro regime preferenziale concesso dalla Comunità.
5.
Applicazione delle tariffe doganali
La tariffa doganale rappresenta lo strumento primario con il quale un Paese regola,
nell’ambito della propria politica economica, gli scambi commerciali con il resto del
mondo.
Si tratta di una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni nelle quali
trovano collocazione le merci oggetto di scambi internazionali.
Per ogni merce, attraverso la tariffa doganale vengono stabilite: l’imposta doganale,
cioè i dazi o altri diritti di effetto equivalente, a cui le merci devono essere
assoggettate all’atto dell’importazione.
Per quanto riguarda la Comunità economica europea, dal 1968, momento in cui ha
avuto attuazione l’unione doganale, i Paesi membri hanno adottato un’unica tariffa
doganale verso l’esterno, sia per quanto riguarda la nomenclatura sia per
l’imposizione daziaria.
L’entrata in vigore del sistema armonizzato ha determinato un adeguamento della
tariffa doganale comunitaria. Il passaggio al nuovo sistema non è avvenuto con la
semplice trasposizione dal vecchio al nuovo codice, in quanto la Commissione delle
Comunità europee ha, con l’occasione, riordinato il suo sistema di classificazione
numerico. Partendo dal Sa la Comunità ha istituito una “
nomenclatura combinata (Nc)” che ha sostituito unificandoli i due documenti
precedentemente utilizzati al fine sia di attribuire le aliquote daziarie ai prodotti
considerati (tariffa doganale comune) sia di rilevare le statistiche del commercio fra
gli Stati membri della stessa (Nimexe).
La tariffa esterna della Comunità, oltre a coprire le aliquote dei dazi autonomi e
convenzionali applicabili alle importazioni dei Paesi terzi, prevede una gamma molto
ampia di dazi preferenziali, a seconda del Paese di origine delle merci e di altre
misure specifiche. Per gestire tutte queste misure non sarebbero state sufficienti le
9500 linee della NC.
Per tale ragione la Commissione ha provveduto a introdurre a partire dalla Nc le
suddivisioni comunitarie complementari necessarie per la designazione delle merci
che formano oggetto di tali misure, con ulteriori due cifre del codice che si
aggiungono al codice Nc.
Nasce in questo modo la Tariffa integrata comunitaria (Taric) che contiene circa
13.000 voci identificate da un codice ad 11 cifre.
Oltre al dazio previsto dalla tariffa esterna comune, sono applicati all’importazione
altri diritti doganali che non vengono stabiliti a livello comunitario e che continuano ad
essere gestiti autonomamente dagli Stati membri; ci si riferisce in particolare
all’imposta sul valore aggiunto ed alle accise.
Per l’applicazione della tariffa doganale, il Ministero delle Finanze, in Italia ha
strutturato sulla base della tariffa integrata comunitaria, la tariffa nazionale d’uso
integrata che comprende, oltre alle misure comunitarie stabilite dalla Taric, anche le
relative misure nazionali.
6.
Operazione doganale
Nel rapporto doganale vanno distinti un soggetto attivo ed un soggetto passivo.
Sono i soggetti passivi che devono provvedere al compimento delle operazioni
doganali secondo una delle seguenti modalità:
·
in proprio, o anche attraverso propri dipendenti muniti di appositi poteri e agenti
sotto la responsabilità del proprietario;
·
rappresentanza diretta, riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo
professionale istituiti con la legge 22 dicembre 1960 n.1612, i quali agiscono in nome
e per conto del proprietario;
·
rappresentanza indiretta, riservata: agli spedizionieri iscritti negli elenchi di cui
alla legge 14 novembre 1941, n.1442; alle imprese esercenti attività di trasporto, per
le merci dalle stesse trasportate; a coloro che esercitano attività di deposito, per le
merci destinate a essere depositate nei loro locali, aree o magazzini. Essi agiscono
in nome proprio e per conto del proprietario, e possono agire a mezzo di propri
dipendenti muniti degli appositi poteri.
Da quanto detto deriva che non esiste l’obbligo che l’operazione doganale sia
effettuata in nome e/o per conto dell’effettivo proprietario della merce.
Va però sottolineato che alcune destinazioni doganali fanno sorgere in capo al
“dichiarante” una serie di diritti ed obblighi specifici: in questi casi è necessario che la
bolletta doganale sia intestata all’acquirente o, rispettivamente, al venditore verso
l’estero.
L’attività doganale e i relativi istituti sono disciplinate principalmente dalle norme di
funzionamento dell’Unione doganale comunitaria.
La legislazione di base che si applica agli scambi tra i dodici Paesi membri e i
Paesi terzi, è contenuta nel “Codice doganale comunitario” entrato in vigore il
1° Gennaio 1994e successivi aggiornamenti
La legislazione doganale è invece contenuta principalmente nel “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale”, le cui norme si applicano in quanto non
incompatibili con quelle comunitarie, considerata comunque la prevalenza della
norma comunitaria su quella nazionale.
Nei testi menzionati non sono comunque contenuti tutti i provvedimenti applicabili agli
scambi. Ne sono in particolare escluse le disposizioni tariffarie, applicabili prodotto
per prodotto, per le quali occorre consultare la Tariffa doganale e le misure
preferenziali derivanti da accordi commerciali con Paesi terzi.
Le procedure doganali che disciplinano gli scambi con le merci hanno subito notevoli
modifiche a partire dal 1° Gennaio 1993. La regola generale da allora applicata è che
per le merci comunitarie scambiate fra i Paesi membri sono stati completamente
aboliti i controlli e le formalità doganali, fatte salve alcune eccezioni; di conseguenza i
termini “importazione” ed “esportazione” sono riferiti esclusivamente agli scambi con i
Paesi terzi.
Analizziamo ora le fasi della procedura doganale normale, ovvero applicabile alla
generalità degli operatori:
·
presentazione alla dogana delle merci e della dichiarazione doganale;
·
registrazione della dichiarazione, con l’indicazione del numero e della data;
·
pagamento dei diritti, o annotazione nel conto di debito se l’operatore è
ammesso al pagamento periodico e/o differito;
·
controllo della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati;
·
·
eventuale verifica fisica della merce;
rilascio della merce.
Esistono anche procedure più agevoli di quella normale sopra descritta. Queste
possono essere utilizzate dagli operatori appositamente autorizzati dalla pubblica
Amministrazione. Loro caratteristica comune è la possibilità di prescindere dalla
presentazione alla dogana delle merci che devono formare oggetto di operazioni
doganali relative ad alcuni regimi doganali: importazione definitiva, temporanea
importazione, reimportazione e introduzione in deposito, per le merci provenienti
dall’estero; esportazione definitiva e temporanea, riesportazione o transito, per le
merci destinate all’estero.
7.
I Mezzi di Pagamento Internazionali
Quando si parla di regolamenti valutari delle operazioni con l’estero, ci si riferisce al
pagamento dei debiti ed alla riscossione dei crediti in contropartita con i non
residenti.
Per operazioni valutarie si intendono invece le operazioni relative al trasferimento di
valuta estera e/o di lire in esecuzione di operazioni con l’estero.
I mezzi di pagamento sono gli strumenti tecnici attraverso i quali si effettuano i
trasferimenti di valuta tra debitori e creditori residenti in Paesi diversi.
Le cose sono notevolmente cambiate con la liberalizzazione valutaria, in quanto essa
ha introdotto il principio della “libertà” delle relazioni economiche e finanziarie con
l’estero.
In particolare i residenti sono autorizzati a:
·
detenere valuta estera sotto qualsiasi forma in Italia ed all’estero;
·
intrattenere liberamente conti in lire e/o valuta estera presso banche in Italia ed
all’estero;
·
regolare le operazioni con l’estero attraverso:
a- operazioni canalizzate: eseguite cioè attraverso il canale bancario e
l’amministrazione postale;
b - operazioni decanalizzate: eseguite mediante il passaggio diretto della valuta tra
residente e non residente.
Le valute utilizzabili per effettuare i pagamenti con l’estero sono le valute convertibili.
8.
I mezzi di pagamento
Le forme tecniche di regolamento delle operazioni con l’estero sono:
1-·LA RIMESSA DIRETTA con:
a) bonifico bancario
b) assegno
c) banconote
a- Bonifico Bancario
Si tratta di un trasferimento di fondi ordinato da un debitore a favore di un creditore
ed effettuato tramite una o più banche.
I soggetti che intervengono in tali operazioni sono:
- l’ordinante
- il beneficiario
- la banca dell’ordinante
- la banca del beneficiario
Il bonifico può essere effettuato in vari modi:
- via Swift
- via lettera
- via telegramma
- via telex
Il bonifico può inoltre essere fatto:
1.
2.
- in via anticipata
- in via posticipata
Il bonifico è uno strumento di pagamento estremamente semplice ed è il meno
costoso ma implica sempre che uno dei due partner rimanga in rischio. Per il debitore
esiste infatti il rischio di inadempienza dell’esportatore, mentre per il creditore esiste il
rischio di insolvenza del debitore, al quale si aggiunge il rischio Paese.
La banca prima di formalizzare il bonifico al beneficiario lo sottopone ad una serie di
controlli per accertare:
·
l’autenticità dell’ordine
·
l’eseguibilità dell’ordine in relazione all’esatta identificazione e reperibilità del
beneficiario ed all’assenza di disposizioni o istruzioni speciali che vincolino l’accredito
a formalità che la banca non è in grado né vuole espletare.
Dal punto di vista valutario, per effetto della liberalizzazione, le banche non hanno
più nessun obbligo di accertamento ma devono fornire all’Uic, per fini statistici, le
informazioni e i dati di flusso concernenti le operazioni con l’estero.
Il bonifico avviene su input del beneficiario. Gli elementi indispensabili per eseguirlo
sono:
·
·
·
·
·
i dati identificativi del beneficiario
la banca del beneficiario
il motivo del pagamento
la scelta del mezzo di trasmissione
l’importo del bonifico.
L’ordine del bonifico va firmato dall’ordinante (o da una persona da lui delegata) se è
una persona fisica; o da chi ha i poteri di firma a norma di statuto, se l’ordinante è
una società.
b-Assegno
L’assegno è un titolo di credito, astratto, formale e completo, che contiene l’ordine
incondizionato, diretto ad una banca, di pagare a vista una determinata somma,
all’ordine di una persona o al portatore.
Per i pagamenti internazionali vengono usati vari tipi di assegni tra cui:
·
·
·
assegno bancario
assegno piazzato
International Money Order
Nel nostro Paese l’assegno è considerato valuta estera quando è espresso in
moneta avente corso legale all’estero oppure in euro
In tal caso l’assegno deve sottostare alle seguenti norme:
·
emissione: è libera l’emissione in lire o valuta da parte di residenti
·
circolazione: la consegna di assegni espressi in lire o valuta in Italia e all’estero
è libera ma bisogna tener conto che l’importazione o esportazione di assegni o altri
titoli di credito è soggetta ad alcuni vincoli
·
inquadramento dell’operazione: il pagamento o l’introito che avviene a mezzo
assegno va considerato operazione decanalizzata
·
segnalazioni statistiche: in conseguenza del punto precedente il residente, per
importi superiori a 20 milioni deve segnalare l’operazione all’Uic.
Chi riceve l’assegno può sia utilizzarlo come mezzo di pagamento girandolo, sia
presentarlo alla propria banca per la negoziazione.
c-banconote
Un’operazione con l’estero può essere regolata tramite banconote anche se il loro
utilizzo è vincolato dall’art.3 della legge 227 del 4 agosto 1990. E' questa una delle
ragioni per cui il loro utilizzo è assolutamente marginale rispetto al totale dei
pagamenti internazionali.
L’operatore che riceve in pagamento banconote estere può decidere se detenerle o
cederle ad una banca abilitata per il successivo utilizzo.
Se vuole cambiarle deve tenere conto del fatto che il “cambio banconota” è diverso
dal cambio commerciale “cable” e compensa la banca dei giorni di valuta necessari
per ottenere la trasformazione delle banconote in fondi liquidi presso la banca
centrale e delle spese sostenute per la loro custodia e sicurezza.
2-·L’INCASSO CONTRO DOCUMENTI
E’ quella formula di pagamento che prevede il regolamento della compravendita
all’atto del trasferimento al compratore dei documenti rappresentativi della merce. In
compratore per ricevere i documenti che gli consentono il ritiro della merce deve
provvedere all’adempimento dei suoi obblighi contrattuali. La stessa formula di
pagamento può essere utilizzata anche quando si è in presenza di documenti non
rappresentativi della merce, di documenti finanziari o di documenti attestanti
l’erogazione di un servizio.
Sono state predisposte, a questo proposito, dalla Camera di Commercio
internazionale una serie di disposizioni denominate “Norme uniformi relative agli
incassi (Nui)” che disciplinano ruoli, responsabilità e procedure relative all’incasso di
effetti e/o di documenti.
Le norme in questione sono autonome dalle varie legislazioni e sono vincolanti per
tutte le parti che intervengono.
L’incasso, indipendentemente dai documenti inviati potrà essere: semplice o
documentario.
A seconda delle prestazioni richieste al debitore si avranno differenti forme di
incasso:
·
·
·
documenti contro pagamento (D/P)
documenti contro accettazione (D/A)
documenti contro trust receipt (impegno pagamento banca)
Un aspetto molto importante dell’incasso contro documenti è rappresentato dalla
bollatura degli effetti, ovvero dall’aspetto fiscale. Infatti quando una rimessa
documentaria contiene uno o più titoli di credito, gli effetti per poter esercitare i diritti
giuridici relativi all’esecutività del titolo stesso, devono aver assolto agli obblighi
previsti dalle norme fiscali italiane, ed in particolare: le cambiali devono essere
sottoposte alla bollatura prima dell’accettazione; le cambiali e le ricevute, a carico di
importatori italiani, sono soggette all’imposta di bollo solo in caso d’uso.
L’incasso contro documenti sembra rappresentare una forma di pagamento senza
rischi in quanto vincola entrambi i partner ad adempiere agli obblighi contrattuali.
Nella realtà esistono delle aree di elevata criticità che portano ai seguenti
rischi.
Per l’esportatore:
·
mancato ritiro dei documenti giunti presso la banca presentatrice da parte
dell’importatore per rifiuto della merce
·
mancato ritiro dei documenti perché l’importatore è per qualche motivo già
riuscito a sdoganare la merce
·
insolvenza dell’importatore che alla scadenza non onora gli effetti accettati;
·
rischio Paese
L’esportatore che vuole utilizzare questa formula di pagamento deve verificare
alcune condizioni:
- accertarsi del grado di solvibilità, della serietà ed onestà commerciale
dell’acquirente estero;
- accertare se il prodotto venduto è un prodotto di largo consumo, facilmente
collocabile anche presso eventuali acquirenti nel luogo di destino;
- accertarsi di quali siano nel Paese di destinazione le procedure per
l’ottenimento di visti, licenze o permessi di importazione, e quali documenti sono
necessari per lo sdoganamento;
- concordare con l’acquirente che deve accollarsi le spese e le commissioni
bancarie che di norma vengono ripartite tra i due contraenti;
- accertarsi di quali siano le norme relative all’eventuale protesto per mancata
accettazione e/o per mancato pagamento dell’effetto, per poter trasmettere alla
banca trasmittente istruzioni dettagliate e precise in merito;
- controllare il grado di rischiosità del Paese dove si va ad esportare.
Per l’importatore:
·
pagare o impegnarsi a farlo senza aver potuto esaminare la merce (N.B.);
·
rischi ed oneri per la sosta in dogana della merce che arriva prima che i
documenti giungano alla banca presentatrice.
Un ruolo fondamentale in queste operazioni hanno le banche che devono attenersi in
maniera estremamente scrupolosa alle istruzioni ricevute in merito alla gestione dei
documenti e alla consegna degli stessi all’importatore trassato, alle procedure da
osservare per il trasferimento dei fondi ed alle azioni da intraprendere in caso di
mancato ritiro dei documenti o di insolvenza del debitore, così come stabilito nelle
Norme. Le banche non si assumono però alcun obbligo né alcuna responsabilità
relativamente al buon fine dell’operazione.
Quando si è in presenza di vendite con grosse dilazioni di pagamento, viene
generalmente utilizzata la cambiale internazionale, mezzo di pagamento regolato
dalla convenzione di Ginevra del 1930 in vigore nei Paesi che l’ hanno sottoscritta.
Il titolo di credito in questione ha le caratteristiche di autonomia, astrattezza e
letteralità: il debitore sottoscrive con l’emissione della cambiale un impegno di
pagamento inderogabile, che assume una propria fisionomia giuridica indipendente
dalla buona esecuzione del contratto sottostante. Il beneficiario per tale ragione non
deve più dimostrare la validità della transazione che ha originato l’obbligazione: è
sufficiente il possesso del titolo.
Il creditore può inoltre richiedere che l’effetto venga garantito da un avvallante
solitamente rappresentato da una banca primaria o da un organismo equivalente, nel
Paese dell’importatore. In tal modo il beneficiario potrà in seguito smobilizzare il
proprio credito vendendo i titoli, con una cessione pro-soluto o pro-solvendo, sul
mercato finanziario internazionale.
Per utilizzare le cambiali internazionali è necessario avvalersi degli appositi moduli
redatti in lingua inglese e francese e predisposti per l’utilizzo nel commercio
internazionale. Essi sono completi di tutti i requisiti formali richiesti dalle leggi per i
titoli di credito.
Sotto il profilo fiscale esse devono rispettare le leggi vigenti in Italia in merito alla
bollatura degli effetti.
Crediti documentari.
La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha elaborato le "Norme ed Usi
Uniformi" che disciplinano i crediti documentari, prevedendo ruoli, responsabilità e
procedure per le parti interessate.
Il credito documentario, lo strumento più diffuso per il pagamento del corrispettivo dei
contratti internazionali, consiste nell'impegno assunto da una banca, su istruzioni
dell'acquirente/importatore, ad effettuare una certa prestazione a favore del
venditore, contro presentazione dei documenti richiesti, nei limiti di una somma
prestabilita ed entro una scadenza fissata.
titoli di credito.
Si tratta di mezzi di pagamento regolamentati dalla Convenzione di Ginevra del 1930,
tutt'oggi in vigore per i paesi aderenti. Il titolo di credito presenta le caratteristiche di
autonomia, astrattezza e letteralità. Il debitore, sottoscrivendo l'impegno, assume una
obbligazione inderogabile indipendentemente dal contratto di fornitura sottostante. La
cambiale internazionale può assumere la forma di promissory note o bill of
exchange.
Recenti sistemi di pagamento
La progressiva deregulation valutaria, che tende ad abbattere le barriere normative
tra gli Stati, e l'incremento degli accordi di collaborazione tra le banche a livello
mondiale, hanno consentito negli ultimi tempi l'espansione di sistemi di pagamento
internazionali sempre più raffinati e perfezionati, che, grazie a circuiti elettronici,
garantiscono un notevole abbattimento dei costi ed un miglioramento dell'efficienza
nel trattamento delle operazioni commerciali internazionali.
Tra questi nuovi sistemi di pagamento rientrano:
il Lock Box System, mediante il quale l'esportatore si fa pagare tramite assegno dai
propri clienti ed i pagamenti affluiscono ad una casella postale gestita da una banca
di sua fiducia nel paese del compratore;
il Check Disbursement System, che consiste nell'effettuazione via Swift di un
ordine di bonifico ad una banca estera e l'emissione di assegni internazionali a valere
sul bonifico stesso;
il Sistema RID, caratterizzato da una esazione automatizzata, per conto del
creditore, di incassi di natura diversa, mediante addebito preautorizzato sul conto del
debitore;
il Banklastscrift, che consente all'esportatore/creditore di poter incassare i suoi
crediti con semplice richiesta di pagamento indirizzata alla banca del debitore, a
questo scopo precedentemente autorizzata dal debitore stesso.
il “Cash on delivery” (Cod).
E’ una formula di incasso che avviene tramite il vettore, che può consegnare la
merce all’importatore soltanto dopo che quest’ultimo ha assolto ai suoi obblighi di
pagamento o rilascio di un effetto accettato. E’ diffuso soprattutto nell’ambito della
Cee, dove le distanze relativamente brevi ed il sistema di trasporto via camion
consentono la consegna delle merci in tempi brevi.
Con la crescita del traffico internazionale tale formula dovrebbe essere diffusa anche
a Paesi extra-europei. Anche con questa formula non viene in alcun modo tutelato il
rischio Paese.
L'
ASSISTENZA CREDITIZIA NELL'
INTERSCAMBIO
CON L'ESTERO
1.1 PREMESSA
La globalizzazione dei mercati é la conseguenza della progressiva
internazionalizzazione che investe tutte le principali aree economiche del mondo.
Tale evoluzione é ancor più vivace nel contesto europeo ove la realizzazione del
Mercato Unico, dell'Unione Economica e di quella monetaria hanno dato luogo ad un
sistema economico aperto e orientato verso un mercato molto competitivo.
In questo contesto e, a fronte di questa prospettiva, le imprese italiane si trovano
esposte alla concorrenza crescente sia di aziende extraeuropee sia di quelle degli
altri paesi dell'Europa in fase d’ingresso nella UE.
Le aziende italiane seppur tradizionalmente presenti sui mercati non domestici
scontano purtroppo una carenza ed una discontinuità di presenza su tali mercati.
In particolare ciò è maggiormente vero per le piccole e medie imprese la cui attività di
import export non è sostenuta da adeguate politiche commerciali capaci di
contrastare le frequenti fluttuazioni della domanda internazionale.
Le imprese di minori dimensioni (tra l'altro riconosciute dalla Comunità come il
motore dello sviluppo economico) si trovano nella necessità di dover definire
adeguate strategie industriali commerciali e finanziarie atte a sostenere i processi di
internazionalizzazione sopraricordati.
Abbisognano
quindi
di
assistenza,di
consulenza
di
carattere
tecnico,giuridico,commerciale e finanziario; a tale bisogno le banche ed, in
particolare quelle di maggiori dimensioni e vocazione internazionale ,rispondono
fornendo il loro sostegno .
I servizi offerti in generale possono variare da Banca a Banca e dovrà essere
l'operatore che effettuerà la sua scelta in base alle sue esigenze.
Per fornire una chiave di lettura più semplice possibile i servizi offerti sono stati
suddivisi in due Macro Aree:
A- SERVIZI COMMERCIALI
Si riferisce a quelli offerti dalle Banche per agevolare la penetrazione commerciale
delle imprese sui mercati esteri,
B-SERVIZI FINANZIARI
Riguarda i più tradizionali supporti alla gestione finanziaria dell'attività internazionale
dell'azienda.
Di seguito vedremo in dettaglio le due aree.
1.2 IL CONTESTO NORMATIVO
L'attuale contesto in cui le imprese e le banche si trovano ad operare, se confrontato
con quello di alcuni anni fa (fine anni 80) in scenari completamente modificati.
Infatti, l'adozione di norme di tipo " europeo" ha radicalmente modificato il modo di
operare delle aziende, ma soprattutto ha inciso profondamente nell'attività delle
banche.
Il passaggio da un regime valutario "controllato" basato su norme rigide ad uno
completamente aperto ha avuto profonde conseguenze nel modo di operare delle
aziende favorendone appunto la progressiva internazionalizzazione.
Le norme prevedono ai fini valutari solo n. 2 categorie di operatori
- residenti (persone fisiche e/o giuridiche)
- non residenti "
e disciplinano:
a) Operazioni con l'estero
operazioni Correnti
•
•
•
•
•
•
importazioni
esportazioni
transito
cessioni di merci allo stato estero
prestazioni di servizi o beni immateriali
transazioni invisibili
Investimenti diretti
(all'estero)
Operazioni di natura finanziaria
b) Operazioni valutarie
(trasferimento di divise in dipendenza di operazioni con l'estero)
c) Operazioni in cambi
Le conseguenze più significative che si sono verificate negli ultimi anni sono state :
eliminazione del monopolio dei cambi dell'UIC
i residenti possono aprire conti all'estero e conti in divisa con le banche italiane
libera circolazione delle merci e dei capitali come:
•
eliminazione delle dogane alle frontiere
•
•
liberta di insediamento per gli intermediari finanziari e riconoscimento
reciproco delle norme di regolamento e controllo del paese di origine
armonizzazione fiscale con l'adozione di trattati contro la doppia imposizione,
con la normativa "madre figlia" regolante i rapporti fiscali tra società…
controllate e /o branches estere
Introduzione di un sistema di monitoraggio fiscale
•
•
volto a monitorare i movimenti di capitale
volto a contrastare il riciclaggio di denaro sporco
1.3 MONITORAGGIO FISCALE
DL.28/6/1990 N.167 CONVERTITO NELLA LEGGE N.27 DEL 4/8/90 E succ.
INTEGRAZIONI
La normativa attuale si muove lungo due direttrici e riguarda le movimentazioni tra
l’Italia e l’area dei paesi UE di fatto quasi coincidente con area euro:
a) Fiscale
attraverso il monitoraggio dei movimenti di capitale, dall'estero e per l'estero,
effettuati dai residenti non soggetti ad obblighi di bilancio con un limite minimo di
75.000.(organismo delegato Banca d’Italia attraverso la sezione Uic)
b) non tributario
mirante a contenere, per quanto possibile, l'uso del denaro contante nelle transazioni
(ponendo precisi vincoli alla possibilità di effettuare importazioni ed esportazioni di
denaro, titoli e valori mobiliari ) onde evitare eventuali operazioni di riciclaggio
proveniente da operazioni illecite
Il monitoraggio fiscale delle operazioni, da e per l'estero, si sostanzia in realtà in
una serie di obblighi e adempimenti che possono interessare:
-
solamente le banche abilitate e gli altri intermediari che si interpongono
nell'esecuzione delle operazioni
solamente i soggetti che effettuano le operazioni stesse (persone fisiche, enti
non commerciali, società semplici, società di persone, società di armamento e
associazioni fra professionisti.
entrambi le categorie di soggetti
Il monitoraggio fiscale delle operazioni da e per l'estero si sostanzia in una serie di
obblighi e adempimenti in relazione a:
1- trasferimenti effettuati attraverso intermediari bancari e non
2- trasferimenti effettuati attraverso non residenti
3- trasferimenti effettuati informa diretta.,attraverso l'
importazione o l'
esportazione al
seguito ovvero mediante plico postale di denaro titoli e valori mobiliari
1- trasferimenti effettuati attraverso intermediari (bancari e non )
Adempimenti delle Banche
- istituzione di un archivio e obbligo di segnalazione di movimenti superiori a 75.000
effettuate dalle persone fisiche e assimilate sopradescritte in relazione ad
investimenti all'estero e o in attività finanziarie estere
Adempimenti dei soggetti interessati al provvedimento:
obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti all'estero e le attività
finanziarie estere superiori ai 75.000,nonché l'ammontare dei trasferimenti da e per
l'estero sempre di importo superiore ai
12.500,00 e relativi agli investimenti e
attività finanziarie estere detenute e /o acquistate
2- trasferimenti effettuati attraverso non residenti (con o senza il tramite delle
banche e degli intermediari )
obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'ammontare dei trasferimenti da e
per l'estero sempre di importo superiore ai 12.500,00 e relativi agli investimenti e
attività finanziarie estere detenute e /o acquistate attraverso tali canale.
3- trasferimenti effettuati in forma diretta,
attraverso l'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale di
denaro
Importazione/esportazione:
Libero sino a 12.500,00 per somme in valuta e titoli al portatore
Per importi superiori a
12.500,00 dichiarazione in dogana
A-.AREA DI INTERVENTO DEI SERVIZI COMMERCIALI
Come ricordato in precedenza le strategie commerciali di penetrazione nei mercati
esteri sono la base per quell'internazionalizzazione che i mercati globali richiedono,
pertanto le imprese, per avere un quadro di riferimento delle opportunità offerte dai
mercati esteri e dei possibili sviluppi di relazioni, possono usufruire dalle banche di
servizi del seguente tipo:
SERVIZI A SUPPORTO DELLE STRATEGIE COMMERCIALI SUI MERCATI
ESTERI
1- servizi per l'identificazione di canali potenziali di commercializzazione
2- servizi di informazione di gare ,appalti ecc, promossi da organismi multilaterali
internazionali ecc
3- servizi di consulenza valutaria, doganale, societaria, fiscale
4- servizi di assistenza nella gestione di polizze assicurative sui crediti
all'esportazione
a)
Identificazione sbocchi commerciali
Per poter sfruttare le possibilità aperte dalla internazionalizzazione dei mercati è
necessario conoscere la realtà dei vari paesi.
A tal fine un servizio offerto dalle Banche è quello delle schede paese che possono
essere semplici reports su un paese oppure studi più approfonditi che possano
permettere all'operatore di prendere le sue decisioni.
I punti salienti di un buon report sarebbero:
-dati macroeconomici
-andamento economia reale e ipotesi di sviluppo previsti
-mercato interno
-valutazione economica finanziaria del paese
-problematiche societarie e fiscali
Esigenze più specifiche possono essere soddisfatte da
-ricerche di mercato su specifici settori merceologici
-ricerche di partners
La ricerca di partners è un supporto all'azienda offerto dalle banche attraverso i
canali di interscambio usuali con le corrispondenti.
Questo canale informativo,oggi, con la diffusione informatici è molto diffuso anche
fuori dal settore bancario,in particolare nell'area europea è diventato una prerogativa
delle CCIIA ,degli eurosportelli e di tutti quegli organismi operanti in tale settore.
La ricerca di partners può• interessare tre aree:
-COMMERCIALE
collaborazione nella distribuzione di prodotti e servizi
-TECNICO INDUSTRIALE
collaborazione che investe un settore più ampio con scambio di licenze, know how, le
operazioni di partnership hanno lo scopo di verificare possibili intese senza effettuare
investimenti nella ricerca
-FINANZIARIO
L'evoluzione principalmente in tale settore è manifestata in modo precipuo verso i
paesi a basso costo di manodopera al fine di permettere una delocalizzazione delle
attività.
La partnership i tal caso riguarda sia acquisizioni sia jointventures con partner locali.
In tal caso oltre all'impegno finanziario alla società che intende investire normalmente
viene richiesto un impegno tecnologico.
b)
Servizi di informazione di gare, appalti ecc promossi da organismi
multilaterali internazionali ecc
In tale settore le banche, piucchè fornire un supporto informativo su gare e appalti
all'estero, settore abbondantemente coperto dagli organismi istituzionali, sono
maggiormente presenti nell'assistenza attraverso l'emissione di garanzie di firma.
Tali garanzie possono essere rilasciate direttamente dalla Banca (magari in pool per
diminuire il rischio) ma soprattutto sono emesse da banche del paese ove la gara si
svolge per conto delle banche italiane:
-BID BOND
Garanzia per la partecipazione alla gara di solito in percentuale dell'importo
dell'appalto
-TENDER BOND
Garanzia di mantenimento dell'offerta per il periodo di tempo in cui la gara è indetta
(di solito abbinata al bid bond)
Questa è la fase di partecipazione, qualora il cliente italiano risultasse aggiudicatario
dovranno essere rilasciate altre garanzie quali
-PERFORMANCE BOND
Garanzia a tutela della mancata esecuzione della prestazione da parte dell'impresa
appaltante
-RETENTION BOND
Garanzia sostitutiva del deposito cauzionale (decimi di garanzia)
Qualora la stazione appaltante effettuasse pagamenti anticipati sarebbe necessaria
anche
-ADVANCE PAYMENT BOND
Garanzia per la restituzione delle somme anticipate
Le garanzie sopra riportate sono chiaramente una linea di credito concessa dalla
banca italiana al suo cliente.
Tali garanzie,in moltissimi paesi, per vincoli contrattuali dovranno essere emesse
obbligatoriamente da parte di una banca locale
Le richieste di escussione sono normalmente a first demand e quindi le garanzie
sono escutibili dal beneficiario con una semplice dichiarazione di mancato
pagamento da parte del cliente italiano.
Sempre collegati agli appalti ci sono i servizi di informazione sulle
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE CONCESSE DA ISTITUZIONI ITALIANE E/O
ESTERE destinate ad investitori italiani in determinati paesi.
Esistono,oltre ad agevolazioni per investimenti in particolari aree europee (di solito
zone con settori in crisi o deindustrializzate) esistono ampi piani di intervento per i
PVS, paesi in via di sviluppo.
Normalmente le opportunità sono offerte o da organismi internazionali(BIRS, IDA,
IFC; BANCA ASIATICA PER LO SVILUPPO, BANCA MONDIALE ecc)o da europei
(FONDO Sociale ecc)o da programmi interni.
Di particolare interesse sono i crediti di Aiuto ai PVS, di fatto dei regali ai paesi poveri
destinati al finanziamento di programmi di intervento infrastrutturale realizzati da
un’azienda italiana.
Altra fonte di intervento sono i finanziamenti agevolati per la costituzione di joint
ventures all'estero in paesi in via di sviluppo o insufficientemente sviluppati.
Da ultimo ricordiamo i fondi agevolati destinati allo smobilizzo di crediti a medio
lungo termine sorti in dipendenza di forniture o lavori, se garantiti da banca del
paese estero.
c)
servizi di consulenza valutaria, doganale, societaria, fiscale
Le Banche di maggiori dimensioni e con stabile presenza all'estero mettono a
disposizione degli operatori una serie di servizi riguardante la consulenza valutaria in
particolare.
Infatti, per non incorrere in inadempienze derivanti dalla mancata conoscenza della
normativa valutaria e doganale le aziende debbono poter utilizzare supporti
informativi in materia, e, infatti, le banche unitamente agli organismi internazionali
sono piuttosto presenti.
Un ulteriore forma di assistenza agli operatori può• essere fornita sia nel campo della
contrattualistica sia soprattutto nell'insediamento di una branch estera dell'azienda.
Sì può affermare che un’effettiva assistenza dovrebbe fornire:
-il quadro di insieme delle problematiche connesse all'iniziativa
-
gli adempimenti e i vincoli per la realizzazione
-i costi da sostenere e il piano economico finanziario
-le eventuali possibilità… agevolative
-i riferimenti in loco per l'assistenza
Per completezza di informazione va ricordato che esistono delle possibilità di
finanziamento per piani di penetrazione commerciale all'estero.
d)
Servizi di assistenza nella gestione di polizze assicurative sui crediti
all'esportazione
Uno dei problemi che l'operatore con l'estero deve fronteggiare, soprattutto quando
affronta rapporti commerciali nuovi e significativi in rapporto al fatturato dell'azienda è
quello delle garanzie di pagamento del credito derivanti dalla concessione di dilazioni
alla controparte.
Parlare di assicurazioni per l'operatore significa essenzialmente tutelarsi dai rischi di
mancata insolvenza dovuto sia a rischi commerciali sia politici, rischi imputabili sia a
eventi politici, catastrofici, modificazioni di leggi, impossibilità di trasferimenti valutari
etc.
Questi rischi sono normalmente coperti da SACE ex società di emanazione pubblica
che si occupa di coprire appunto tali rischi.
Il principale settore di intervento della Sace è la copertura dei rischi di insolvenza per
gli eventi sopra ricordati di crediti sorti in dipendenza di operazioni dilazionate (anche
di vari anni) soprattutto in PVS.
Pertanto c'è una valutazione del paese, il rischio di mancato pagamento dello stesso,
la Sace opera a valere sui fondi messi a disposizione dallo Stato attraverso il
Mediocredito Centrale (l.227), copertura del 70 % e i crediti sono normalmente
assistiti da garanzie bancarie o avallo su effetti da parte di enti statali
Altro settore è quello della copertura dei rischi di insolvenza
commerciali a breve, in tale settore è presente fortemente al Siac che provvede ad
assicurare sia tutti i crediti verso un determinato paese che verso un singolo debitore
attraverso la concessione di plafonds:
Di fatto tale operatività è assimilabile a quella delle società di factoring internazionale.
B - SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
L'internazionalizzazione sempre più spinta e la gestione dei rischi valutari insiti
nell'attività dell’impresa inserita in un mercato globale, la finanziarizzazione
progressiva della gestione aziendale con lo sviluppo delle transazioni finanziarie in
modo più marcato della stesse transazioni commerciali.
La gestione delle operazioni commerciali in valuta fa si che le aziende di maggiori
dimensioni, con largo interscambio con l’estero o con società estere, si trovano a
gestire una tesoreria multivaluta con la necessità di affrontare il problema della
copertura dei rischi di cambio connessi alle transazioni. e ciò è ancor più vero in
funzione delle dimensioni aziendali.
In questo settore la Banche, vuoi per una connotazione naturale di appoggio, vuoi
per ricercare canali di sbocco per le proprie attività, possono concretamente svolgere
un’azione di supporto alle piccole e medie aziende.
Tale operatività si svolge in tre macro aree:
a- sistemi di pagamento e di incasso
b- linee di credito e servizi finanziari
c- assistenza e gestione della tesoreria
a-SISTEMI DI PAGAMENTO E DI INCASSI
Nell'esaminare la prima area dobbiamo prima ricordare quali siano le modalità…
corrente di incasso e pagamento con l'estero.
Se consideriamo un’analogia con il mercato domestico il regolamento di
un’esportazione o importazione può essere
1-a vista
2-a scadenza
1-REGOLAMENTO A VISTA
Il regolamento a vista a sua volta può essere:
a mezzo bonifico bancario
rimessa diretta di assegni
Il bonifico bancario, in analogia con il mercato domestico, viene effettuato in rete
ma attraverso una rete internazionale particolare che è lo swift, sia in euro che in
altra valuta.
Una precisazione va fatta sulla opportunità di emissione della fattura in euro o in altra
valuta, dipendendo la stessa dai rapporti commerciali esistenti con la controparte
estera con l'emissione in valuta il nostro operatore domestico non avrà rischi di
cambio trasferendo al cliente estera tale onere.
Operando in valuta la fatturazione potrà essere multivaluta in funzione dei mercati di
sbocco.
Ritornando al regolamento in termini pratici la Banca riceverà dall'estero un importo
che sarà accreditato al cliente che a sua volta provvederà ad indicare la causale per
permettere (in caso di importo superiore a 12.500 ) la comunicazione valutaria
statistica all' Ufficio Italiano dei cambi.
Anche con il regolamento a mezzo assegno si ha una analogia con il mercato
domestico in quanto gli assegni possono essere :
emessi direttamente dal cliente
emessi come assegni circolari dalla Banca
Nel primo caso si hanno i rischi ordinari di accettazione di un pagamento a mezzo
assegni .
Possono essere in euro o in altra valuta ed essere tratti direttamente dal cliente sul proprio conto .
Da tenere presente che tali assegni in caso di mancato pagamento non hanno la
possibilità,come previsto dalla legge italiana, di svolgere una funzione esecutiva .
Diverso è l'assegno emesso da una banca cioè un assegno circolare, anche in
questo caso il titolo viene emesso in euro o divisa. L'unico rischio,peraltro molto
modesto in quanto tale controllo è demandato alla banca italiana, è che l'assegno sia
irregolarmente emesso dalla Banca estera.
Pertanto anche in questo caso l'accettazione come modalità di pagamento ha il solo
rischio insito nella negoziazione di assegni circolari.
Una parola va infine spesa per gli incassi dell'estero a favore di non residenti; infatti il
concetto di residente ai fini valutari è legato alla produzione di un reddito in Italia
,pertanto un non residente può avere tranquillamente un conto estero in Italia.
Tali conto soggetti alle norme dei conti bancari in Italia possono essere alimentati da
fondi provenienti dall'estero (in qualsiasi forma lecita).
La banca può agevolare il cliente attraverso la Negoziazione sbf degli assegni esteri.
Infatti il rischio che viene assunto dalla Banca è analogo a quello dell'accoglimento di
un versamento da parte del cliente di assegni emessi su banche italiane in Italia.
I problemi da non sottovalutare sono:
il diverso tempo per la compensazione dell'assegno e quindi il tempo
necessario per ottenere l'esito del pagato o meno
la diversa valenza giuridica del titolo in funzione della normativa italiana
sull'assegno.Infatti gli assegni esteri non sono generalmente titoli di credito
pertanto non protestabili nè sono titoli esecutivi
2-REGOLAMENTO A SCADENZA
Il regolamento a scadenza delle operazioni ordinarie non documentate puo'
avvenire :
a mezzo ricevute bancarie
a mezzo rilascio di “pagherò internazionali''
Il regolamento a scadenza delle operazioni ordinarie documentate puo'
avvenire attraverso
operazioni documentate semplici
documenti Contro pagamento o accettazione
crediti documentari o lettere di credito
operazioni ordinarie non documentate
Tale forma di regolamento, in analogia ad operazioni commerciali nel paese
residente, può essere effettuato con emissione di ricevute bancarie inviate all’incasso
(ad esempio tale sistema è piuttosto efficiente in Francia ove le ricevute provenienti
da altri paesi vengono gestite attraverso il sistema centralizzato di incassi ).
Altra forma abbastanza usata in vari paesi è l'emissione di pagherò internazionali
BILLS. Anche in questo caso le problematiche di rischio riguardano la solvibilità del
sottoscrittore il titolo, in molti casi, a garanzia della solvibilità del debitore, tali titoli
vengono accettati da banche del luogo o internazionali o da primarie società
finanziarie.
Tale modalità è tipica per il pagamento dilazionato di forniture legate ad accordi
internazionali tra l’Italia e il paese estero (di solito in via di sviluppo)e pertanto si ha
una accettazione degli effetti da parte della banca centrale.
operazioni ordinarie documentate
Tra le varie modalità di pagamento o incasso previste nell'interscambio con l'estero
un peso ancora elevato èquello mantenuto dalle operazioni con regolamento assistito
da documenti.
Le operazioni si suddividono in:
Operazioni di documenti contro pagamento (D/P)
operazioni di documenti contro accettazione (D/A)
La prima tipologia prevede l'intervento di quattro soggetti:
ESPORTATORE e/o IMPORTATORE IN ITALIA
BANCA ITALIANA
BANCA STRANIERA
OPERATORE COMMERCIALE ESTERO
L'esportatore italiano attraverso la Banca Italiana trasmette alla banca dell'operatore
estero i documenti rappresentativi della merce, in pratica i documenti necessari a
poter ritirare la merce, incaricando la Banca italiana non solo di incassare in sua vece
ma di far rilasciare i documenti dalla banca estera all'operatore estero contro
l'immediato pagamento dell'importo o attraverso l'accettazione di un effetto
incassabile a scadenza.
Il mandato conferito alla banca italiana è ben definito e quindi le istruzioni devono
essere impartite in modo chiaro sia per quanto riguarda l'incasso parziale o totale
della somma sia per il comportamento da tenere in caso di mancato pagamento .
Questa tipologia di pagamento è molto usata soprattutto in presenza di documenti
rappresentativi della merce come la polizza di carico o bill of lading sia marittima
che area o la lettera di vettura per trasporti ferroviari o camionistici.
Altri documenti comunemente usati sono:
i certificati di assicurazione,provenienza,sanitari etc.
Questa modalità di regolamento di fatto comporta che il rischio di viaggio della merce
sia a carico dell'esportatore italiano fino all'arrivo a destinazione, ove per poter
essere acquisita in proprietà dall'importatore, deve essere espletata la clausola base
del contratto di incasso documentario e precisamente la controprestazione che
appunto può essere il pagamento o l'accettazione di un impegno di pagamento .
E’ evidente che la presente forma di regolamento si basa su una reciproca fiducia tra
i due partner commerciali, ma ciò non basta perché in moltissimi casi vuoi per la
scarsa fiducia reciproca, vuoi per le usanze commerciali dei vari mercati si preferisce
adottare lo strumento principe del commercio internazionale cioè il CREDITO
DOCUMENTARIO.
Storicamente la lettera di credito nasce con il colonialismo e precisamente con in
traffici della Compagnia delle Indie, quando i mercanti per poter acquistare su
mercati lontani si facevano rilasciare dalle Banche Londinesi, in primo luogo, delle
Lettere di credito che erano pagabili ai presentatori in buona fede di tali documenti,
pertanto anche ai venditori stranieri .
Il presupposto dell'incasso documentario è che esiste una promessa della Banca di
pagare al portatore della Lettera di credito o a terzi nel credito documentario.
E' quindi una promessa condizionata di pagare, su ordine del cliente acquirente,
direttamente al presentatore di tale documento subordinando il tutto all'espletamento
di determinati clausole documentarie.
Non è un vero rapporto astratto cartolare ma solo il rispetto di regole ben precise,
infatti se il presentatore in buona fede adempie a tutte le clausole indicate per poter
essere pagato, verrà regolarmente pagato dalla Banca promittente.
E' evidentemente la forma piu' semplice di lettera di credito, ma già emerge una
caratteristica fondamentale che è quella della sostituzione del debitore che diventa la
Banca.
Infatti la Banca pagherà se saranno soddisfatte le previste clausole di tipo
documentario, non entrando nel merito del rapporto principale fra le due imprese.
Per poter offrire ancora maggiori garanzie e opportunità per l'acquirente venne
introdotta una forma più complessa.Il CREDITO DOCUMENTARIO.
Il contesto giuridico del Credito documentario può esplicitarsi in vari modo con
alcune modificazioni ma comunque i soggetti in gioco sono i seguenti:
cliente estero
banca estera
documenti
documenti
cliente italiano
banca italiana
Il cliente estero apre un credito documentario a favore dell'esportatore italiano:
1^ fattispecie
La banca estera, su mandato del suo cliente, mette a disposizione dell'esportatore
una somma utilizzabile solo se verranno rispettate determinate condizioni di tipo
documentale
La banca Italiana può eseguire il semplice mandato da parte della Banca estera di
avvisare il cliente italiano che è stata messa a sua disposizione la somma.
In tal caso siamo nella configurazione del mandato, l'esame della conformità o meno
dei documenti alle clausole contrattuali del Credito spetta alla Banca estera che
assume in proprio l'obbligazione di pagare direttamente al cliente italiano non
entrando nel merito del rapporto sottostante.
La documentazione viene esaminata secondo standard conformi che sono le regole
internazionali della CCI (Camera Commercio Internazionale), emanate a suo tempo
per dare uniformità e omogeneità nei criteri di esame e di interpretazione.
In questa prima configurazione l'obbligato principale è quindi la Banca estera.
2^fattispecie
Questa prima configurazione può essere modificata con la banca estera che da
mandato alla banca italiana di esaminare in sua vece i documenti e pagare se ritenuti
conformi.
E' evidente che in questo caso la tutela per il beneficiario è maggiore in quanto la
decisione di pagamento si sposta alla banca italiana che paga in forza del mandato
avuto.
La struttura giuridica diventa una delegazione di pagamento ,in quanto la Banca
italiana ha l'incarico di esaminare le formalità del credito e paga in sostituzione della
Banca estera.
3^fattispecie
Tale situazione diventa ancor più migliorativa per il cliente italiano qualora la Banca
italiana appone la sua conferma al credito documentario, infatti secondo tale
configurazione la banca italiana diventa obbligata principale nei confronti del
cliente italiano.
Riassumendo i tre livelli del credito documentario sono:
esame dei documenti e pagamento sulle casse della Banca ordinante
esame dei documenti e pagamento sulle casse della Banca italiana in forza di
preciso incarico
come nella fattispecie di cui sopra ,ma alla banca italiana viene richiesto di
coobbligarsi per il pagamento,per cui è utilizzabile presso le sue casse
Nel primo e nel secondo caso il rischio per il cliente italiano, è solo l'insolvenza della
banca straniera.
Nel terzo caso, qualora la Banca italiana aggiunga la sua conferma al credito
documentario, siamo in presenza di una vera e propria traslazione del rischio sulla
Banca italiana.
Nel parlare di crediti documentari occorre tener conto di altri due aspetti:
1- I crediti documentari sono irrevocabili
2- I crediti documentari sono soggetti a norme uniformi che permettono la
standardizzazione delle formalità e del giudizio di merito nell'esame di tali
formalità.Ciò comporta che il giudizio della banca italiana sia uniforme e
perfettamente confrontabile ed equiparabile con quello della banca estera.
Questa necessità di equiparabilità ha portato alla creazione di un contesto di regole
universalmente accettate e riconosciute, la cui accettazione diventa strumento
operativo dello stesso credito documentario.
I crediti documentari, al pari delle altre forme di regolamento commerciale ,possono
quindi essere:
A VISTA con pagamento del controvalore subito dopo l'esame dei documenti
A SCADENZA dilazionato a d un certo n°. giorni dopo l'esame dei documenti.
Gli elementi caratterizzanti del credito documentario sono:
l'ordinante
la somma messa a disposizione
il tempo entro cui tale disponibilità deve essere utilizzata
il tempo massimo per l'esecuzione contrattuale e quindi il tempo per la
spedizione etc.
la modalità di pagamento ( a vista o a scadenza).
la documentazione da presentare e quindi l'aspetto formale da assolvere
l'indicazione sulle casse di quale Banca sia pagabile il credito documentario.
Oltre agli elementi di cui sopra, sempre presenti in ogni fattispecie, esistono varie
forme di credito modellate su determinati usi commerciali quali :
- il credito stand by
(sostitutivo di una fideiussione bancaria, viene messa a disposizione dell’operatore
italiano una certo plafond per un periodo di tempo determinato, utilizzabile più volte)
- il credito revolving
un credito documentario utilizzabile più volte con le stesse modalità
- il credito trasferibile
utilizzabile da più beneficiari
A completamento di tutte le varie forme di incasso e pagamento vanno anche inseriti
anche i conti in valuta accesi a residenti e non residenti .
L'unica differenza fra le due tipologie sono le modalità di alimentazione .
La opportunità di avere conti in divisa estera nasce dalla possibilità di poter utilizzare
proprie disponibilità o linee di credito in maniera tale da ridurre o eliminare il rischio di
cambio .
B-LINEE DI CREDITO E SERVIZI FINANZIARI
Il primo aspetto che si intende esaminare è quello delle :
LINEE DI CREDITO SPECIFICHE
L'azienda, che nel mercato domestico a fronte del proprio fatturato ha la possibilità di
smobilizzare i propri crediti, vuoi attraverso l'anticipo sbf di ricevute, lo sconto di
portafoglio o l'anticipo su fatture, ha analoghe possibilità anche operando sul mercato
internazionale.
Infatti le operazioni che possono essere effettuate vanno a coprire le esigenze
finanziarie dell'operatore,
- finanziamento non connesso ad operazioni commerciali
- finanziamento a fronte di importazioni
La prima suddivisione che potremmo fare in questa disamina delle linee di credito è
quella classica fra interventi di CASSA e di FIRMA.
AFFIDAMENTI PER CASSA
1.APERTURE DI CREDITO E/O FINANZIAMENTI
a- finanziamento senza connessione con operazioni commerciali
Trattasi in effetti di un finanziamento in divisa estera di durata a revoca ,o meglio di
durata prefissata con possibilità di estinzioni o ripristini.
La richiesta del cliente di tale forma di finanziamento normalmente è basata sulla
presunzione di pagare un tasso di interesse ridotto, rispetto ad una apertura di
credito in c/c .
Quanto sopra può essere vero qualora i tassi per la valuta siano inferiori all’euro, ma
al rischio creditizio o del finanziamento va aggiunto il rischio di cambio che il cliente
potrebbe correre.
b- finanziamenti all'importazione
Trattasi di linea di credito destinata al pagamento di importazioni e/o prestazioni di
servizi .
b.finanziamento di fornitura
c- anticipo su contratti e/o lettere di credito o crediti documentari
1-anticipo su contratto
Trattasi del classico anticipo SU CONTRATTO, in bianco, che rientrerà
progressivamente con l'anticipo sulle fatture mano a mano che verranno emesse .
2-anticipo su lettera di credito o credito documentario
La differenza con quanto sopra è che il contratto di fatto è rappresentato dalla Lettera
di credito o dal Credito documentario pertanto le modalità e la fonte di rimborso
dell'anticipo sono conosciute .
L'estinzione dell'anticipo avverrà con l'incasso della lettera di credito (se a vista ) o
con anticipo sulle fatture emesse a valere sulla L/C o CREDOC qualora il pagamento
sia previsto dilazionato .
2 .OPERAZIONI DI SMOBILIZZO DI CREDITI
d- anticipi all'
esportazione
In questo raggruppamento rientrano tutte le tipologie di finanziamento delle
esportazioni .
Vanno comunque effettuate delle distinzioni in dipendenza delle modalità di rientro e
di incasso:
1-anticipo su fatture estere
Tali fatture potrebbero essere incassate a mezzo bonifico (in tal caso il cliente
dovrebbe indicare la sua banca come banca di appoggio) o a mezzo assegno (
modalità molto diffusa soprattutto in Europa)
La soluzione ideale sarebbe quella che il cliente assicurasse i suoi crediti per non
avere rischi di insolvenza commerciale.
2- anticipo su fatture emesse a fronte di documenti inviati per l'incasso
A differenza del caso sub 1 oltre alla fattura potrebbero esserci altri documenti quali
effetti, documenti di spedizione etc .
3- anticipo su fatture emesse a fronte di lettere di credito con incasso dilazionato o
pagabili all'estero
In questo caso esiste la certezza dell'incasso, qualora la lettera di credito fosse
utilizzata sulle casse della banca del cliente, l'operazione diverrebbe garantita in
quanto il debitore sarebbe la banca stessa.
e- sconto effetti
Trattasi di operazioni di smobilizzo di effetti (tratte accettate e/ promissory notes)
rilasciati da non residenti a fronte di di operazioni all'esportazione
3-CREDITI DI FIRMA
f-rilascio di garanzie commerciali su estero
Trattasi delle garanzie che la banca rilascia sia a fronte di una pagamento dilazionato
che soprattutto a fronte di emissione di aperture di credito Import .
In tale categoria rientrano anche le garanzie connesse alle operazioni di
realizzazione di impiantistica all'estero come:
Tender bond
(partecipazione a gara di appalto)
Bid bond
(mantenimento dell'offerta per una gara )
Performance bond
(buona esecuzione)
Advance payment bond (restituzione dell'acconto)
g-rilascio garanzie finanziarie su estero
Trattasi di rischi di firma concessi alla clientela a fronte di operazioni finanziarie o a
fronte di operazioni di options, futures, outrights, swaps, etc.
4.LINEE DI CREDITO PARTICOLARI
L'attuale offerta di servizi finanziari è molto ampia e le aziende di maggiori dimensioni
possono ricorrere anche a
-finanziamenti in pool e syndicated loans
Trattasi di finanziamenti messi a disposizioni da un pool di banche, di cui una
capofila che ha il mandato di trattare la linea di credito che poi verrà erogata secondo
le quote di partecipazione al" sindacato".
Tradizionalmente tali operazioni vengono effettuate sull'Euromercato con riferimento
all’euroribor o al $
-credito fornitore
Una delle forme più usate di finanziamento alle esportazioni con regolamento
dilazionato è rappresentata appunto dal Credito Fornitore.che si traduce in:
Anticipazioni Prosolvendo della quota dilazionata di crediti insorti in dipendenza di
una fornitura o più spesso di lavori etc.
Non vengono assunti normalmente impegni circa il buon fine o meno dei crediti, gli
interventi qualora non rientrino fra quelli previsti dal Mediocredito Centrale (agevolati)
vengono effettuati ai tassi di mercato.
Qualora ci sia l'intervento del Mediocredito Centrale lo stesso è effettuato in base ai
tassi previsti dal "consensus" , accordo internazionale fra i vari paesi industrializzati.
Intervento analogo è quello dello
Sconto Prosolvendo degli effetti avuti in pagamento dalla controparte estera, gli
effetti di cui sopra possono essere altresì garantiti da società o banche del paese
compratore.
Le operazioni di cui sopra di fatto prendono in considerazione lo standing della
controparte italiana in quanto la linea di credito è data all’esportatore.
Lo Sconto Prosoluto o forfaiting mira a superare le limitazioni di quelle pro
solvendo.
Tale operazione si sostanzia nell'acquisto da parte di una società finanziaria di un
portafoglio di effetti ottenuti in pagamento di una esportazione di beni e servizi con
pagamento differito a medio termine, senza rivalsa verso il precedente possessore
dei titoli.
Alla base c'è quindi una esportazione di beni durevoli ( lavori) con pagamento
dilazionato in più anni.
Salvo nel caso che il debitore sia di importanza internazionale, l'istituto che procede
al "forfaiting" richiede che il credito sia assistito da garanzia bancaria o sotto forma di
avallo dei titoli di cambiari o di lettera di garanzia separata.
Qualora l'operazione abbia i requisiti per la forfettizzazione i vantaggi per
l'esportatore sono :
-smobilizzo di un credito differito
-eliminazione di rischi di insolvenza commerciale
-eliminazione dei rischi politici
-eliminazione dei rischi di cambio
-semplificazione delle procedure di incasso.
I vantaggi di cui sopra sono in effetti caricati sul costo dell'operazione che in genere ,
se non rientra fra quelle agevolate dal mediocredito centrale, è abbastanza elevato.
L'operazione di forfaiting può essere anche effettuata a valere sulle possibilità
previste dalla Legge 227 (Ossola) che regolamenta le operazioni assicurando
all'esportatore, in presenza di determinate condizioni, lo sconto a tasso agevolato.
Le operazioni a valere sulla LEGGE 227 hanno la garanzia SACE (statale)sui rischi
commerciali e politici .
Una forma di intervento ancor più particolare è quella del:
credito compratore (buyer's credit).
Tali operazioni si traducono in un linea di credito concessa dallo Stato Italiano o da
una banca italiana ad un paese estero (di solito in via di sviluppo) attraverso una
banca di tale paese destinata al pagamento di forniture effettuate da esportatori
Italiani .
Pertanto vengono predeterminati importi, ambiti, condizioni per gli utilizzi di tali linee.
Infatti gli interventi sono :
closed
destinati a finanziare una specifica fornitura
open
destinati a finanziare una serie ampia di esportazioni.
Le particolari modalità di tali interventi, con l’utilizzo da parte del paese estero della
linea di credito,.consentono un rapido incasso da parte dell'operatore italiano
Molto spesso tali crediti, in caso di mancato rimborso da parte del debitore estero,
vengono trasformati dall’Italia in CREDITI DI AIUTO cioè a fondo perduto.
Da ultimo parliamo di ulteriori forme di finanziamento ancor più particolari e
precisamente:
Project Financing
Leasing Internazionale
Factoring internazionale
Le caratteristiche del Project financing ne fanno uno strumento finanziario in fase di
sviluppo ,in quanto è destinato in forma precipua alla realizzazione di grossi
investimenti in infrastrutture o strutture produttive,si pensi all'EUROTUNNEL
Ferroviario ad esempio.
In tali casi insieme al progetto operativo, viene presentata la copertura finanziaria che
può utilizzare il finanziamento a mezzo emissione di titoli sull'Euromercato, oppure
un consorzio di finanziamento composte di banche internazionali etc.
Il progetto esecutivo e la relativa copertura finanziaria vengono proposti chiavi in
mano per realizzare un’opera che, per la caratteristica di infrastruttura potrebbe
avere carattere pubblico,.con la contropartita dello sfruttamento in forma privatistica
dell'investimento per un certo numero di anni.
Il Leasing Internazionale è una contratto di leasing a tutti gli effetti caratterizzato dal
fatto che il proprietario e l'utilizzatore del bene locato, risiedono in paesi diversi .
Tali operazioni presentano solo particolarità dovute alle possibili asimmetrie tra le
legislazioni e le norme tributarie correnti nei paesi delle società partecipanti
all'operazione.
Da ultimo ricordiamo il Factoring Internazionale, non dissimile da quello domestico
fatto salvo che i creditori ceduti sono residenti in paesi esteri .
La società di factoring acquiserà quindi i crediti e girerà questo credito ad un Factor
corrispondente residente nel paese del debitore .
Questo Factor svolgerà pertanto tutte le operazioni relative alla gestione di tali crediti
per conto della società italiana a cui l'esportatore avrà ceduto il credito.
C-ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA
Le forme di intervento possono essere sintetizzate in due comparti :
a) gestione dei flussi e dell'
indebitamento in valuta
b) copertura dei rischi di cambio
a) gestione dei flussi e dell'
indebitamento in valuta
La GESTIONE dei FLUSSI derivanti dall'attività commerciale e quindi dai rapporti
con le banche rappresentano il fulcro dell'attività finanziaria in valuta.
Infatti la corretta gestione mirata all'ottimizzazione delle risorse finanziarie e al
contenimento dei costi dei mezzi finanziari di terzi diventa un po' più complessa se le
fonti sono in valuta e soprattutto multivaluta.
Infatti in tal caso è compito della gestione operativa presiedere ai rischi di cambio e
tasso connessi all'incasso e pagamenti in valuta.
Una delle modalità per il contenimento dei rischi connessi alle attività in valuta è
quella del bilanciamento della posizione mirante a fronteggiare passività ed attività in
valuta con posizioni appunto bilanciate.
Tipica
applicazione è riscontrabile nelle multinazionali con una tesoreria
centralizzata intergruppo che funga da clearing (compensazione ) fra fussi espressi
in valute diverse.
Quanto sopra trova di norma applicazione solo nelle multinazionali mentre la maggior
parte degli operatori è rappresentata da Piccole e Medie Imprese, ove spesso è
scarsamente presente la consapevolezza dei rischi valutari.
b)copertura dei rischi di cambio
Affinché possa essere perseguita in modo efficace una gestione dei flussi valutari è
innanzitutto necessario definire quale sia il rischio che l'azienda intende assumersi.
Infatti l'impresa che esporta può fatturare in euro, in valuta o in una combinazione dei
due in funzione dei rapporti commerciali e contrattuali instaurati.
La decisione di incassare o pagare in valuta appunto comporta l'assunzione del
rischio di cambio, senza spesso aver precisa consapevolezza degli elementi interni
ed esterni che lo influenzano.
Si può ricordare tra gli elementi esterni le variabili macroeconomiche del paese la
cui valuta si intenda utilizzare..
Tali informazioni sono disponibili sul mercato ed è una caratteristica delle Banche
specializzate nell'operatività in divisa fornire un servizio agli operatori.
Tra gli elementi interni ricordiamo la situazione economica interna, la politica
monetaria esistente e l'influenza sulla bilancia dei pagamenti .
Alle imprese che vogliano predeterminare il livello del rischio cambio si offrono
numerose possibilità di scelta quali:
Anticipo dei crediti nella medesima valuta in cui si incasserà
Vendita/acquisto a termine della valuta
Domestic currency swaps
Option su currency
1-Anticipo crediti in divisa
L'anticipo di crediti (fatture o altro) espressi in divisa è la forma più semplice di fissare
il cambio sulle somme che saranno incassate in dipendenza dell'esportazione.
L'indebitamento che viene creato rientrerà progressivamente con i vari incassi,
qualora l'azienda non abbia necessità di utilizzo immediato delle somme ma può
aspettare la maturazione effettiva dell'incasso, potrà procedere ad un investimento in
euro della liquidità creata dall'indebitamento in valuta, al fine di sfruttare un eventuale
differenziale positivo del tasso euro contro divisa .
2-Acquisto e vendita a termine di divisa
Parallelamente alle transazioni a contanti esiste un mercato della divisa a termine
destinato appunto a soddisfare le esigenze di copertura degli operatori.
Gli acquisti e vendite a termine consistono in una compravendita di valuta a cambi
concordati fra le parti ,la cui effettiva esecuzione dovrà avvenire in un momento
successivo a scadenze concordate.
Tecnicamente le operazioni a termine si distinguono in due tipologie :
a- outright (termine secco)
ovvero la compravendita a termine senza movimento dei fondi al momento della
sottoscrizione del contratto ma solo a scadenza
b- swap
ovvero la doppia compravendita con cambio differente e regolamento a scadenza del
solo differenziale fra i due cambi
Entrambe le operazioni poggiano sullo scarto tra il cambio Spot (a pronti) e quello del
termine derivante dal differenziale dei tassi fra le divise .
2a- outright (termine secco)
Nella prima fattispecie l'operatore che intende tutelarsi da un rialzo della divisa
(importatore) o da un ribasso della divisa (esportatore) effettuerà l'acquisto o la
vendita della divisa estera oggetto della contrattazione con la Banca.
L'operatore quindi si impegna a ritirare o consegnare alla scadenza la divisa estera
relativa al contratto commerciale sottoscritto ( o all'attività finanziaria in suo
possesso) ad cambio fissato .
Il cambio concordato sarà :
cambio a pronti + premio = cambio a termine(forward)
Lo scarto a termine o premio (tassato con l'aliquota del 12,50%)è uguale a :
(tasso euro-tasso divisa)*gg(periodo riferimento)* cambio pronti
-----------------------------------------------------------------365 * 100 P
Premio su base annua =
premio* 365*100
-------------------------------------gg(periodo rif.)* cambio pronti
tale valore esprime la percentuale da calcolare sul cambio a pronti per avere il
termine e determina in presenza di un finanziamento chiuso a scadenza con una
operazione a termine il costo effettivo della copertura .
Tale costo in linea di massima dovrebbe esprimere solo un differenziale fra due tassi
ma in realtà esprime (anche se in misura minore delle opzioni) anche le aspettative
sulla divisa.
2b-Swap
Le operazioni di swap consistono in uno scambio fra due posizioni opposte
(importatori con debiti in valuta ed esportatori con crediti in valuta ) incrociate fra loro
da un intermediario .
Tale scambio si basa sulla determinazione di un cambio alla scadenza pattuita che
sia accettato da entrambe le controparti.
Il cambio a scadenza viene cosi' determinato :
M=C(1+(i-j))*gg/360
Cambio = cambio pronti*(1+(tasso euro -tasso divisa))* durata/360
a scadenza
L'intermediario che stipula due contratti con le controparti assicura che alla scadenza
della operazione avvenga lo scambio del differenziale fra il cambio concordato e il
cambio a pronti :
Le operazioni di Domestic Currency Swap sono state utilizzate in particolari momenti
in alternativa alle operazioni a termine per motivi di semplificazione.
3-option su divise
Uno strumento di copertura piu' sofisticato è l'utilizzo di option su currency.
Si definisce Option il contratto stipulato tra un venditore (writer) e un compratore
(holder) che conferisce al secondo il diritto, ma non l'obbligo,di acquistare (CALL)o di
vendere (PUT) una determinata attività (divisa,titolo,futures etc)ad un prezzo
determinato entro una data scadenza (tipo americano) o alla scadenza
predeterminata (tipo europeo).
Tale diritto è conferito all'acquirente dietro corresponsione di un premio al venditore,
commisurato al rischio (volatilità/tempo) sopportato da quest'ultimo.
Le call option costituiscono una opportunità per l'acquirente del diritto di poter
comprare ad una scadenza fissa una determinata quantità di divisa ad un cambio
predeterminato.
Se alla scadenza di tale impegno :
il cambio spot è minore del prezzo di esercizio l'operatore abbandonerà il diritto e
comprerà la divisa sul mercato
il cambio spot è superiore al prezzo di esercizio l'operatore eserciterà l'opzione
E’evidente come tali operazioni si prestino ottimamente alla copertura di passività o
di impegni di acquisto a termine effettuando una difesa in caso di incrementi del
rapporto di cambio della lira sulla divisa oggetto della transazione.
Le put option rappresentano opportunità esattamente contrarie in quanto
costituiscono una opportunità per l'acquirente dell'option di vendere una quantità di
divisa ad una scadenza predeterminata ad un cambio prefissato.
Se alla scadenza di tale impegno :
il cambio spot è minore del prezzo di esercizio l'operatore eserciterà l'opzione
il cambio spot è superiore al prezzo di esercizio l'operatore abbandonerà il diritto e
vendere la divisa sul mercato
E’evidente come tali operazioni si prestino ottimamente alla copertura di attività o di
impegni di vendita a termine effettuando una difesa in caso di decrementi del
rapporto di cambio della lira sulla divisa oggetto della transazione.
L'
acquirente della Call di fatto assume una posizione LUNGA cioè rialzista sul
rapporto di cambio e pertanto vuole assicurarsi oltre alla copertura del rischio anche
la possibilità di fare profitti in caso di rialzo e pertanto per tale facoltà paga un premio.
L'
acquirente della Put di fatto assume una posizione CORTA, cioè ribassista sul
rapporto di cambio e pertanto vuole assicurarsi oltre alla copertura del rischio di
cambio di poter beneficiare di eventuali profitti in caso di ribassi.
Il premio abbiamo detto è calcolato attraverso complesse funzioni matematiche che tengono conto di :
differenziale tassi fra le divise prese
la durata dell'operazione
la volatilità, intesa come variabile che esprime una valutazione soggettiva del
writer sulla rischiosità teorica dell'operazione in funzione di una possibile
evoluzione dello scenario .
Da ultimo ricordiamo per completezza di informazione un ulteriore strumento di
copertura dai rischi di cambio che il FUTURE su divisa .
Il financial future su divisa al pari di quelli su titoli e su indici si realizza attraverso
contratti di acquisto o vendita standardizzati trattati in mercati regolamentati (LIFFE
Londra ad esempio) per quantità standard e su scadenze standard.
La quotazione future è una estrapolazione della quotazione a pronti e rapportata alla
consegna differita.
In effetti trattasi sempre di un mercato a termine con il vantaggio della
standardizzazione dei contratti e della estrema liquidità del mercato che appunto ne
permette una operatività ampia.
I CREDITI DOCUMENTARI
COMMENTO ALLE Norme ed Usi Uniformi
pubblicazione numero 500 rev. 1993 della
Camera di Commercio Internazionale
INTRODUZIONE
I Crediti documentari sono stati e saranno ancora per molti anni uno strumento
indispensabile per il buon andamento del commercio internazionale.
Sono inoltre il segno indiscutibile che la comunità internazionale, di qualunque razza
o religione, quali siano gli usi ed i costumi, nella necessità di una crescita della
comunità, è in grado di giungere ad un accordo su qualsiasi problema.
Questo testo, per ovvi motivi, riporta in lingua italiana i termini ed i nomi; quando però
ne esiste anche una versione in altra lingua, o una abbreviazione, che risultano
essere di uso comune, queste vengono riportate tra parentesi accanto alla
terminologia italiana.
Parte I°
Uno dei principali compiti della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) è
facilitare i rapporti commerciali tra imprenditori di paesi diversi, contribuendo così
all'espansione del commercio internazionale.
L'attività della CCI, per portare a termine questo compito, consiste appunto nel
preparare strumenti universali, riconosciuti ed accettati da tutti gli operatori del
mondo, che consentano la sicurezza nelle transazioni commerciali.
1. Le Norme ed Usi Uniformi n.500 Rev. 1993, relative ai Crediti Documentari.
2. Le Norme ed Usi Uniformi n.522 Rev. 1995, relative agli incassi.
3. Le ISP 98 n. 590, relative alle regole e prassi internazionali sulle Standby
Letters of Credit.
4. Le Norme ed Usi Uniformi n. 458, relative alle garanzie su domanda.
5. Le Norme ed Usi Uniformi n. 525, relative ai rimborsi fra banca e banca.
Il Credito Documentario è il miglior strumento per le operazioni di export verso tutti
quei paesi in cui esiste, oltre al normale rischio commerciale, legato a qualsiasi
operazione, anche un rischio politico legato alle difficoltà economiche o alle tensioni
sociali (c.d. rischio paese), che potrebbero creare difficoltà nel recupero delle somme
dovute all'esportatore.
Questa operazione, anche se un po' costosa, può poi essere messa in atto anche
per assicurare quelle esportazioni verso paesi più sicuri, quando manca la fiducia
nella controparte (per es. quando si entra in affari per la prima volta con un
compratore sconosciuto di cui non si hanno informazioni commerciali).
Il credito documentario è dunque uno strumento di regolamento garantito, che
consiste in un impegno irrevocabile, assunto dalla banca estera del compratore a
favore dell'esportatore, di pagare
presentazione di documenti conformi.
l'importo previsto dal
credito
contro
la
Una definizione molto asettica, ma chiara, la possiamo anche trovare nell'articolo 2
delle norme.
Un principio base, che deve entrare nella mente di ogni persona che utilizza questi
strumenti, è quello sancito dagli art. 3 e 4 - e cioè che tutta l'operazione è fondati sui
documenti, e non sugli accordi sottostanti, siano essi contratti o semplici strette di
mano.
Sarà quindi l'esame dei documenti richiesti, e nient'altro, che permetterà alla banca
incaricata di effettuare il pagamento o di rilasciare l'impegno di pagare alla scadenza.
Un Credito Documentario deve essere chiaro, completo e preciso - Art. 5 - le banche,
anche nel loro interesse, devono scoraggiare il tentativo di inserire nei crediti
eccessivi dettagli, sia per quanto riguarda le istruzioni sia per quanto riguarda i
documenti.
Il beneficiario di un credito, ha comunque la possibilità di fare modificare quelle parti
che non gradisce, sia richiedendo alla banca avvisante di intervenire sulla banca
emittente (Via indiretta) sia contattando il cliente e richiedendo modifiche desiderate
(Via diretta e solitamente più veloce).
L'utilizzo di un credito è comunque un atto facoltativo, il beneficiario non è
assolutamente obbligato a farlo, ma, se decide di utilizzarlo, dovrà sottostare alle
norme che ne regolano l'operatività.
Forma e Tipologia dei Crediti Documentari
Nella forma un credito può essere revocabile o irrevocabile (Art. 6). In mancanza di
esplicita
indicazione
nel
testo
il
credito
si
intende
irrevocabile.
Con l'emissione di un Credito Documentario irrevocabile la banca emittente si
impegna in maniera inderogabile nei confronti del beneficiario, a patto che tutte le
condizioni siano correttamente rispettate(Art.9).
Al contrario un credito revocabile può essere annullato o modificato in qualsiasi
momento ed il beneficiario non può opporre alcuna eccezione, salvo pretendere il
rimborso di documenti conformi presentati prima di ricevere l'avviso di annullamento
o modifica (Art.8 ).
L'accettare ed utilizzare un Credito Documentario revocabile espone il beneficiario ad
un alto grado di rischio, che deve essere attentamente valutato.
Un credito può essere avvisato direttamente dalla banca emittente, ma nella pratica
questo non avviene quasi mai.
La banca emittente si servirà invece di una banca avvisante, risiedente quanto più
vicino possibile alla piazza di residenza del beneficiario. Questi può comunque
indicare all'ordinante, preventivamente, quale è la sua banca preferita, o
successivamente alla notifica, chiedere che il Credito venga appoggiato su altra
banca più gradita.
Tutto è più semplice quando il credito risulta "liberamente negoziabile" (available with
any bank), questo significa che pur essendo stato avvisato dalla banca x, esso può
essere utilizzato, presentandone il testo insieme ai documenti, presso qualunque
banca gradita al beneficiario.
Quando una banca avvisa un Credito Documentario al beneficiario significa anche
che ha impiegato una ragionevole cura nel controllarne l'autenticità della
provenienza.
Se così non fosse la banca avvisata deve comunicare al beneficiario che non è stata
in grado di controllarne l'autenticità, facendone chiara menzione all'atto dell'avviso.
Sulla tipologia dei crediti documentari è ora necessario fare una ulteriore
distinzione (Art.9).
A) Crediti avvisati. - Nel credito avvisato l'intera responsabilità, vale a dire l'impegno
irrevocabile (o revocabile) di pagamento ricade unicamente sulla banca emittente.
Cosa vuol dire questo? Che a fronte di documenti conformi la banca emittente deve
pagare senza eccezione (o rilasciare impegno di pagamento a scadenza o accettare
le tratte emesse a suo carico).
B) Crediti confermati. - Nel credito confermato, un'altra banca (banca confermante)
su autorizzazione della banca emittente, aggiunge il suo impegno inderogabile al
pagamento, all'accettazione o al rilascio di impegno di pagare a scadenza.
Questa aggiunta di conferma, quando avviene da parte di una banca del nostro
paese, toglie al credito qualunque alea di rischio politico e commerciale, perché la
banca italiana confermante eseguirà la prestazione di utilizzo dei documenti in Italia,
dando all'esportatore la totale sicurezza che, a fronte di documenti conformi verrà
pagato senza alcuna eccezione.
Ovviamente questa conferma ha un costo: la commissione di conferma; che viene
calcolata dalle banche in base a vari parametri, quali la rischiosità politica del paese
dell'importatore, lo standing internazionale della banca emittente, la durata del
credito, eventuali clausole particolari; in più, nel caso di pagamento a scadenza, sarà
richiesta al beneficiario una commissione di "pagamento differito", che verrà calcolata
in base agli stessi parametri. Queste commissioni si possono equiparare a tutti gli
effetti a dei premi di assicurazione, che danno all'operatore la tranquillità assoluta
sull'esito dell'esportazione.
L'
art. 9 contiene ancora due importanti affermazioni:
1. Un credito può essere modificato; ma:
A. è necessario l'accordo della banca emittente, della banca confermante
e del beneficiario. Queste modifiche vincolano le parti in momenti
diversi:
a) per la banca emittente il vincolo nasce nel momento
dell'emissione della modifica, cioè della sua comunicazione alle
altre parti.
b) Per la banca confermante nasce nel momento in cui avvisa la
modifica al beneficiario. Detta banca potrebbe anche rifiutare di
aggiungere la conferma alla modifica, ma in questo caso deve
chiaramente specificarlo sia al beneficiario che alla banca
emittente.
c) Per il beneficiario la modifica è vincolante solo quando viene
accettata; la presentazione di documenti conformi significa
implicita accettazione della modifica.
B. non è corretto imporre al beneficiario un tempo limite per rifiutare la
modifica, ma è bene che questi, per evitare confusioni, valuti subito la
portata delle modifiche che gli vengono avvisate, e, se necessario, le
rifiuti subito e per scritto.
C. Se con un unico avviso vengono comunicate più modifiche queste
devono essere accettate o rifiutate in blocco, in quanto l'accettazione
parziale non è consentita a nessuna delle parti.
2. Se un credito prevede l'emissione di tratte, queste dovrebbero essere
emesse a carico della banca emittente o confermante, e non a carico
dell'ordinante.
L'
art. 10 continua la serie delle distinzioni sulla tipologia dei Crediti
Documentari:
infatti ogni credito deve chiaramente indicare se è utilizzabile per il pagamento a vista
o
a
scadenza,
per
l'accettazione
o
la
negoziazione.
Un Credito Documentario può prevedere l'utilizzo dei documenti presso la stessa
banca emittente, ma solitamente è previsto che ci sia una banca "designata", che è
autorizzata a pagare, a rilasciare impegno di pagamento differito, ad accettare o
negoziare
tratte.
Diversamente un credito può anche essere utilizzabile liberamente presso qualsiasi
banca per negoziazione (any bank).
Vediamo ora il significato dei termini di utilizzo
Un Credito Documentario può essere utilizzabile:
A. Per pagamento a vista (by payment). - Significa che la banca designata,
contro la presentazione di documenti conformi, paga in via liberatoria il
beneficiario. è il tipo di pagamento più conveniente per l'esportatore, il quale
viene pagato in via definitiva, ciò significa che, se anche i documenti, ad un
successivo controllo, non fossero riscontrati in regola, questa contestazione
non gli sarebbe più opponibile.
B. Contro rilascio di impegno di pagamento differito (by deferred payment).
- significa che la banca designata, contro presentazione di documenti in
ordine, è autorizzata a rilasciare un impegno scritto incondizionato di
pagamento ad una scadenza già preventivamente stabilita nel testo del
credito . anche in questo caso si tratta di una prestazione a carattere
liberatorio; tutte le vicende del credito o dei documenti che accadono dopo il
rilascio dell'impegno non riguardano più il beneficiario. Nella forma l'impegno
di pagamento differito corrisponde solitamente ad una lettera della banca
designata indirizzata al beneficiario, nella quale, dopo un preciso richiamo ai
dati del Credito Documentario, viene enunciato l'impegno di pagare una
determinata cifra ad una determinata scadenza. Nella sostanza si tratta di un
documento che si potrebbe equiparare ad una cambiale (promessa di
pagamento a scadenza) e di valore certamente alto visto l'elevato standing di
chi l'ha rilasciata. La stessa banca emittente l'impegno è solitamente
favorevole allo sconto del medesimo, quando il beneficiario ha la necessità di
attualizzare il ricavo, ed il tasso di sconto è certamente favorevole data
l'assenza di rischio.
C. Per accettazione (by acceptance). - Il significate è uguale al precedente. La
banca incaricata, in questo caso, a fronte di documenti in regola accetta una
cambiale a scadenza emessa a suo carico ed a favore del beneficiario del
credito. Bisogna dire che le banche italiane, normalmente rifiutano di accettare
un effetto, e rilasciano invece un impegno scritto; questo conferma tutto
quanto già detto al punto precedente.
D. Per negoziazione (by negotiation). - Si intende in questo caso, il
riconoscimento al beneficiario, da parte della banca negoziatrice, di un importo
a fronte di documenti conformi. Questo riconoscimento è però effettuato "salvo
buon fine" e non in via liberatoria; vale a dire che le vicende dei documenti,
successive a questo riconoscimento di corrispettivo, investono il presentatore
beneficiario, mettendolo in pericolo anche per eventuali "non conformità" dei
documenti, sollevati dalle banche emittenti a volte anche in maniera
pretestuosa.
Vi è poi una particolare tipologia di Credito Documentario, molto frequente nella
pratica, che presente le seguenti condizioni:
•
Utilizzo: per negoziazione presso una banca designata o qualsiasi banca.
•
Conferma: No.
•
Pagamento o rimborso: istruzioni di rimborso omesse; "a ricezione di
documenti in ordine la banca emittente provvederà direttamente a rimborsare
la banca negoziatrice secondo le sue istruzioni.
Questa tipologia, particolarmente usata dalle banche dell'estremo oriente, è piuttosto
pericolosa per il beneficiario, perché lo mette di fronte alla seguente situazione:
•
La banca negoziatrice esegue solo una semplice verifica dei documenti, non
essendo in grado di negoziarli effettivamente in quanto mancano, nel testo del
Credito Documentario le istruzioni di rimborso; il vero esame definitivo, ed il
successivo pagamento competono quindi alla banca emittente, che
provvederà solo quando i documenti saranno giunti a destino e saranno stati
controllati.
•
Il pagamento, anche se "a vista", sarà quindi dilazionato per il numero di giorni
necessari al "viaggio" dei documenti ed al tempo occorrente per il loro
controllo, sempre che, con pretestuosi cavilli, questo "tempo necessario", non
venga artatamente dilazionato (per il tempo necessario al controllo dei
documenti vedi il commento all'articolo 13).
•
Il rischio di smarrimento dei documenti è a totale carico del beneficiario, che
non verrà pagato se i documenti non perverranno alla banca emittente per
qualsiasi motivo. Lo smarrimento o un disguido nel recapito dei documenti è
un'evenienza che per fortuna si verifica raramente, ma va comunque tenuta
presente nella valutazione dei rischi e dei costi dell'imprenditore.
Facciamo un esempio:
Caio spedisce un carico di merci particolarmente ingombranti in oriente via mare; il
pagamento avverrà a vista presso la banca emittente "a ricezione documenti in
ordine".
La banca designata verifica i documenti (senza impegno come servizio di
consulenza) e, rilevandoli in ordine, li spedisce alla banca emittente via corriere
espresso.
Dopo due settimane dalla partenza la merce arriva a destino; l'ordinante del credito
richiede con urgenza i documenti in quanto necessari per lo sdoganamento.
La banca designata, dopo un controllo, appura che il corriere ha smarrito i
documenti, e si rende necessario l'emissione di duplicati. Il tempo tecnico necessario
è di circa una settimana.
La merce, in sosta nei magazzini doganali del porto di destinazione, sempre che non
sia deperibile, paga una tassa che può anche essere molto alta.
A questo punto il compratore, se non è un filantropo, può rifiutare la merce se i
documenti sono giunti in ritardo, e quindi non pagare il credito, oppure obbligare il
venditore ad accettare una riduzione del prezzo almeno pari alle spese di sosta.
Ne il venditore può tentare di rivalersi sul corriere, che, come recitano chiaramente le
polizze di trasporto dei documenti, è responsabile al massimo per il valore materiale
dei documenti trasportati (cioè il valore della carta), e non per il valore che essi
rappresentano.
Nella sostanza questi crediti documentari sono dunque delle semplici operazioni di
invio documenti al dopo incasso, con la sola maggior sicurezza data dalla
irrevocabilità del Credito Documentario.
Diverso discorso sarebbe stato se si fosse trattato di un vero credito di negoziazione
con clausola di rimborso. In questo caso la banca negoziatrice avrebbe infatti
avvisato la banca emittente dell'utilizzo, e questa avrebbe lamentato il mancato arrivo
dei documenti dopo pochi giorni e non dopo due settimane.
Meglio ancora, nel caso di Credito Documentario confermato, il rischio di viaggio dei
documenti ricade sulla banca emittente dal momento in cui questi le vengono spediti,
e quindi l'attenzione è ancora maggiore.
La trasmissione delle istruzioni Nella prassi ordinaria i Crediti Documentari sono
trasmessi in forma telematica autenticata; è quindi normalmente esclusa la forma
epistolare, e, se una conferma scritta venisse inviata, sarebbe comunque inutile e
priva di effetto, a meno che il messaggio telematico non specifichi che i dettagli
contenuti nella lettera costituiscano parte integrante ed operativa del credito (art. 11).
Se una banca emittente si avvale di una determinata altra banca per avvisare il
credito, dovrà avvalersi della stessa anche per avvisare le modifiche e le eventuali
riserve.
Il preavviso di emissione di un credito può essere revocabile o irrevocabile, in questo
secondo caso la banca che lo invia sarà vincolata secondo i termini stabiliti nel
preavviso.
Le istruzioni impartite dalle banche emittenti devono essere chiare, complete e
precise.
Una banca incaricata di notificare o confermare un credito non è tenuta a fornire
alcuna prestazione in caso di incertezza sulle istruzioni, ma al massimo può fornire al
beneficiario un semplice avviso a titolo informativo nelle more di ricevere le dovute
precisazioni (Articolo 12).
criteri generali per l'esame dei documenti.
Momento culminante nella vita del Credito Documentario
presentazione dei documenti alla banca incaricata.
è
quello
della
Tale attività, tecnicamente denominata "utilizzo" consiste nell'esame dei documenti e
nell'esecuzione della prestazione, vale a dire il pagamento, l'accettazione di una
tratta a scadenza o il rilascio di un impegno di pagamento.
Prima di approfondire la delicata casistica dei singoli documenti, l'
art. 13 fissa
alcuni criteri generali per uniformare questa operazione in tutte le banche di
tutto il mondo.
I.
L'esame dei documenti deve essere eseguito con ragionevole cura per
accertare la loro conformità formale al dettato del credito. Quindi le banche
non devono fare un esame di carattere inquisitorio, sostituendosi agli organi
finanziari o doganali, ma procedere con "ragionevole cura" ad un esame di
carattere "formale".
II.
Gli articoli delle Norme e Usi Uniformi stabiliscono una prassi bancaria
internazionale; quindi l'esame dei documenti eseguito da banche italiane,
coreane, marocchine, brasiliane o di qualunque altro paese, avviene secondo
gli stessi criteri.
III.
Esiste un "principio generale di concordanza dei documenti" che non è
possibile trascurare, e che deve guidare tutta la procedura dell'esame.
Se vengono presentati documenti non richiesti le banche (nessuna delle banche
coinvolte nel credito) non li esamineranno, e li respingeranno al presentatore, a
meno che venga loro richiesto, senza responsabilità, ed al di fuori delle condizioni del
credito, di inoltrarli all'ordinante.
Ogni banca ha a disposizione un ragionevole periodo di tempo per esaminare i
documenti presentati, ma questo periodo non può comunque eccedere i sette giorni
lavorativi.
Se un credito prevede una determinata condizione, ma non è richiesto nessun
documento relativo a tale previsione, essa sarà ignorata dalle banche.
Facciamo un esempio:
a. il beneficiario deve dare avviso di spedizione all'ordinante entro due giorni
dalla data di partenza della nave. CONDIZIONE NON DOCUMENTALE
b. il beneficiario deve dare avviso di spedizione via fax all'ordinante entro due
giorni dalla data di partenza della nave, il report del fax deve essere allegato ai
documenti. condizione documentale
Il buon senso comunque consiglia di chiedere all'ordinante una sollecita modifica del
credito che cancelli la condizione non documentale o specifichi il documenta
richiesto.
documenti discordanti.
A fronte di documenti conformi, presentati entro i termini previsti, la banca emittente
o confermante è contrattualmente obbligata a rimborsare la banca designata e quindi
il beneficiario (Art. 14). Bisogna tenere presente che, superato il termine di scadenza,
cessano gli obblighi contrattuali delle banche operanti, che possono anche rifiutare i
documenti nonostante il benestare dell'ordinante.
Nei casi ordinari comunque, la banca designata, che rilevi documenti non conformi, è
tenuta a darne avviso entro il termine stabilito di sette giorni lavorativi alla banca da
cui li ha ricevuti o al beneficiario presentatore, specificando tutte le discordanze ed
indicando se i documenti vengono resi o tenuti a disposizione.
È importante ricordare che il beneficiario ha il diritto di sostituire i documenti non
conformi con altri nuovi fino alla scadenza del credito; ed il nuovo esame potrà
riguardare solo i nuovi documenti, mentre quelli riscontrati in ordine nel primo esame
non potranno più essere contestati.