DIRITTO DI VOTO, DI INTERVENTO E DI IMPUGNATIVA corriere

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DIRITTO DI VOTO, DI INTERVENTO E DI IMPUGNATIVA corriere
GIURISPRUDENZA•SOCIETA’
Sequestro di azioni
CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 18 giugno 2005, n. 13169
Pres. Criscuolo - Rel. Rordorf - D.F. (avv. Porcacchia) e Società Gestione per il Realizzo s.p.a.
(avv. Aloisio) c. Sagrim Società Agraria Immobiliare s.p.a. (Avv. Marasà).
Società di capitali - Società per azioni - Azionisti - Diritto di voto in caso di sequestro di azioni - Sequestro preventivo
penale di quote o azioni sociali - Natura e finalità della misura - Diritti corporativi del socio - Diritto di intervento e di
voto in assemblea - Attribuzione (provvisoria) al custode - Impugnazione della deliberazione assembleare - Legittimazione
(Artt. 321, 323 c.p.p.; artt. 2370, 2377, 2393 c.c.)
Il sequestro preventivo, previsto dall’art. 321 c.p.p., delle quote o delle azioni sociali, in quanto
idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata e indiretta, per
natura sua - salva espressa indicazione contraria nel provvedimento - priva i soci dei diritti relativi alle quote, sicché la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto, anche in ordine all’eventuale nomina e revoca degli amministratori, spettano al custode designato in sede penale. Una
siffatta misura cautelare - cui è connaturato il carattere della provvisorietà, secondo il successivo
art. 323 - è infatti diretta a scongiurare il pericolo che la “libera disponibilità” di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze, oppure possa agevolare la commissione di altri reati, e quindi ad evitare che quel bene possa essere adoperato dal proprietario per
esplicare a proprio vantaggio le utilità in esso insite, sicché l’affidamento delle azioni sequestrate
al custode ha la sua ragion d’essere nell’esigenza di sottrarre al socio la possibilità di continuare a
gestire dette azioni esercitando i diritti e le facoltà in esse incorporati, e primi tra tutti i cd. diritti amministrativi (o corporativi) del socio, ivi compresi il diritto d’intervento e di voto in assemblea. Il conferimento al custode - chiamato a gestire la complessa posizione giuridica facente
capo al titolare delle azioni sequestrate - del potere-dovere di intervenire in assemblea e di esprimervi il voto implica necessariamente che soltanto a lui sia riservata la legittimazione ad impugnare ex art. 2377 c.c. la deliberazione assembleare illegittima dalla quale abbia dissentito (o rispetto alla quale non abbia concorso), senza che sull’esercizio di tale potere-dovere possa interferire il socio, al quale il sequestro lo inibisce (nella specie, cui ratione temporis è applicabile la disciplina anteriore alle modifiche recate al codice dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nell’assemblea
della società per azioni, con il voto favorevole del custode giudiziario, non era stato approvato il
bilancio d’esercizio ed era stato autorizzato l’esperimento dell’azione sociale di responsabilità nei
confronti dell’amministratore, che si era quindi visto revocare dalla carica ai sensi dell’art. 2393,
terzo comma, c.c.).
Società di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità verso la società - Azione sociale - Deliberazione dell’assemblea - Motivazione - Necessità - Esclusione
(Art. 2393 c.c.)
Per la deliberazione con la quale l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori a norma dell’art. 2393 c.c. non è richiesta una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano la scelta, rientrante nel novero delle determinazioni che l’assemblea può, del tutto liberamente, assumere, restando affatto impregiudicata la fondatezza degli addebiti mossi all’amministratore, destinati ad essere vagliati approfonditamente solo
nella causa contro di lui successivamente instaurata, di tal che non è in alcun modo dall’esito di tale
giudizio che si possa inferire un qualsiasi motivo di invalidità della deliberazione che l’esercizio dell’azione abbia autorizzato. Ciò tuttavia non implica che tale deliberazione non sia censurabile, sotto
il profilo della correttezza del procedimento con cui è stata adottata, anche per aspetti concernenti
il suo contenuto, segnatamente per eventuali vizi di eccesso di potere o per una situazione di conflitto d’interessi in cui eventualmente versi il socio che abbia espresso in quell’assemblea un voto
determinante, dovendosi, in tal caso, certamente riconoscere la legittimazione dell’amministratore
revocato ad impugnare la deliberazione stessa.
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…Omissis…
Motivi della decisione
…Omissis…
5. Le doglianze espresse nei due ricorsi, di cui si sono già
prima indicati riassuntivamente i punti essenziali, in
parte si sovrappongono. Appare perciò preferibile, piuttosto che procedere al loro esame in successione, prendere in considerazione direttamente le questioni che esse pongono, che sono essenzialmente riconducibili a
due distinti interrogativi, l’uno logicamente subordinato all’altro: se il sequestro preventivo di azioni di società, disposto dal giudice penale ai sensi dell’art 321
c.p.p., valga ad attribuire al custode giudiziario il diritto
d’intervento e di voto in assemblea, privandone il socio
ed incidendo altresì sulla legittimazione di costui ad impugnare le deliberazioni assembleari; e se le modalità
con le quali in concreto quel potere di voto è stato esercitato da parte del custode, nel caso in discussione, fossero legittime.
5.1. In ordine al primo punto, è quasi superfluo premettere che non può trovare qui applicazione il disposto
dell’art. 2352, ult. comma, c.c., come risultante dopo le
modifiche introdotte col d. lgs. del 17 gennaio 2003, n.
6, non avendo tale nuova disposizione carattere retroattivo.
La normativa precedente, ancora perciò applicabile, ratione temporis, alla presente fattispecie, non conteneva
alcuna espressa disposizione volta a disciplinare l’esercizio di voto e degli altri diritti amministrativi in caso di
sequestro (civile o penale) di azioni di società. Ed occorre aggiungere che la giurisprudenza formatasi in sede
civile con riguardo ad ipotesi di sequestro giudiziario o
conservativo di azioni di società non appare di ausilio
nel presente caso, stante la diversa funzione cui è preordinato il sequestro penale previsto dal citato art. 321.
Più pertinente, invece, è il richiamo alla giurisprudenza
formatasi in sede penale, a tenore della quale il sequestro preventivo delle quote o delle azioni sociali, in
quanto idoneo ad impedire la commissione di ulteriori
reati, pur se in maniera mediata e indiretta, priva i soci
dei diritti relativi alle quote, sicché la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all’eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (si vedano, al riguardo, Cass. 11 novembre 1997, Paolillo; e Cass. 7 luglio 1995, Nocerino).
Siffatto orientamento appare del tutto condivisibile e
pertanto meritevole in questa sede di piena conferma. Il
sequestro penale preventivo, infatti, è concepito dal legislatore per fronteggiare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o
protrarre le conseguenze del reato medesimo, oppure
possa agevolare la commissione di altri reati. La funzione cui il vincolo è preordinato non è tanto, quindi,
quella d’impedire la cessione a terzi del bene sequestrato
e di conservarlo perciò nel patrimonio del suo titolare, o
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di consentirne comunque la successiva apprensione ad
opera dell’avente diritto, quanto piuttosto di evitare che
quel bene possa essere adoperato dal proprietario per
esplicare a proprio vantaggio le utilità in esso insite,
giacché è proprio in questo - cioè nell’uso ulteriore del
bene di cui si tratta - che si annidano i rischi che il legislatore ha inteso così evitare o attenuare. La “libera disponibilità”, cui la citata norma del codice di procedura
penale allude, è cioè sinonimo di libera utilizzabilità del
bene, ed è questa che il vincolo intende impedire, perché è da essa che possono scaturire i pericoli per fronteggiare i quali siffatto tipo di sequestro è stato previsto.
Quando perciò il sequestro preventivo penale abbia ad
oggetto quei beni di assai particolare natura che sono le
azioni o le quote di società, è affatto ovvio che il relativo vincolo colpisca i diritti e le facoltà ad essi inerenti,
e primi tra tutti i cosiddetti diritti amministrativi (o
corporativi) del socio, ivi compresi il diritto d’intervento e di voto in assemblea. È soprattutto nell’esercizio di
tali diritti e facoltà che si esplica la “libera disponibilità”, nel senso dianzi chiarito, di azioni o quote di società. Dunque l’affidamento delle azioni sequestrate ad
un custode ha appunto la sua ragion d’essere nell’esigenza - giustificata dalle suaccennate ragioni di preventiva cautela penale che determinano il sequestro - di
sottrarre al socio la possibilità di continuare a gestire
dette azioni esercitando i diritti in esse incorporati.
Deve pertanto considerarsi effetto naturale di un simile
provvedimento l’attribuzione al custode, in luogo del
socio, del diritto d’intervento e di voto in assemblea.
Non v’è dubbio che ad un vincolo siffatto sia connaturato il carattere della provvisorietà, come è reso esplicito dal disposto dell’art. 323 c.p.p.; ma, finché esso perdura, è destinato a riflettersi sulle attività della società
che comportano l’esercizio di diritti inerenti alle azioni
sequestrate.
La tesi di parte ricorrente, secondo cui si verrebbe in tal
modo ad espropriare indebitamente dei propri diritti il
titolare delle azioni sequestrate, non può essere assolutamente condivisa. Si tratta, infatti, di limitazioni che,
per un verso, non incidono sul diritto dominicale del
socio e, per altro verso, come si è già sottolineato, rivestono carattere temporaneo e sono giustificate da esigenze di natura pubblicistica, quali quelle di evitare i
pericoli cui fa riferimento il citato art. 321; esigenze della cui idoneità a prevalere sul temporaneo sacrificio del
destinatario del provvedimento di sequestro non può
certo dubitarsi, se non a patto di mettere paradossalmente in discussione la legittimità dell’istituto stesso
del sequestro penale.
È poi appena il caso di ricordare che un eventuale non
corretto uso di tale strumento può sempre trovare rimedio nell’impugnazione del provvedimento di sequestro
da parte dell’interessato (nell’ambito, ovviamente, del
procedimento penale nel corso del quale è stato emesso) e nella conseguente rimozione di esso per opera del
giudice del gravame.
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5.1.1. Giova ancora chiarire come quanto in precedenza osservato non valga ad escludere necessariamente
che, in certi casi, le esigenze funzionali del sequestro penale, come sopra individuate, possano non richiedere
che sia spinto a tal punto il temporaneo sacrificio della
posizione del soggetto che il sequestro subisca; ed è perciò possibile ipotizzare che, nel disporre il sequestro, il
giudice penale definisca in termini più riduttivi i poteri
attribuiti al custode. Ma è cosa da verificare in concreto, e qualora sorga contestazione in ordine alla legittimità dell’operare del custode è compito del giudice di
merito accertare se una tale limitazione sia davvero ravvisabile nel tenore del provvedimento penale.
Nel presente caso ciò è stato escluso dalla corte d’appello, con motivazione congrua e priva di contraddizioni
logiche, cui non vale opporre - come fanno i ricorrenti
- né una lettura di segno contrario dei documenti versati in atti, né l’obiezione che sarebbero stati così violati i
canoni di ermeneutica indicati dagli artt. 1362 ss. c.c.
Obiezione, quest’ultima, che, anzitutto, non è condivisibile laddove ipotizza l’estensione degli anzidetti canoni d’interpretazione negoziale ad un provvedimento
giurisdizionale; in secondo luogo, appare troppo generica per essere presa in considerazione; ed, infine, è inficiata dall’erroneo presupposto che l’attribuzione del diritto di voto al custode richiederebbe una precisa e formale indicazione in tal senso nel provvedimento di sequestro, mentre semmai, come si è già rilevato, occorre
muovere dal presupposto contrario.
Per il resto, sempre con riferimento al contenuto ed alla
portata dei provvedimenti emessi nel caso di specie dal
giudice penale, non v’è motivo di far prevalere una lettura diversa rispetto a quella, motivata e logicamente
plausibile, operata dalla corte d’appello; né, in ogni caso, il giudice di legittimità sarebbe in grado di apprezzare i termini di una tale differente lettura, non essendogli consentito l’esame diretto delle risultanze documentali acquisite nella causa di merito.
Nessun rilievo infine può essere attribuito, in siffatto
contesto, alla distinzione che il ricorrente principale
prospetta tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Non è affatto pacifico che la deliberazione assembleare approvativa del bilancio e l’autorizzazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore (quand’anche ne determini,
ma come mera conseguenza ex lege, la revoca) siano
configurabili come atti di straordinaria, anziché di ordinaria, amministrazione. Ma, anche a prescindere da ciò,
non è certo la distinzione tra queste due tipologie di atti
che può segnare il limite della legittimazione del custode giudiziario ad esprimere in assemblea il voto inerente alle azioni sequestrate, dovendosi invece unicamente
aver riguardo - come s’è già chiarito e come anche la
corte d’appello ha correttamente rilevato - alla corrispondenza funzionale del voto alle esigenze per le quali
il sequestro è stato disposto.
5.1.2. Le considerazioni fin qui svolte, in principalità ri-
ferite all’attribuzione del diritto di voto al custode di
azioni di società sottoposte a sequestro preventivo penale possono senz’altro essere applicate anche al diritto
d’intervento in assemblea che a dette azioni inerisce,
pur se lo si voglia considerare - come avviene nel secondo motivo del ricorso incidentale - in una prospettiva distinta da quella del diritto di voto.
Anche il diritto d’intervento in assemblea si configura,
infatti, come uno di quei diritti amministrativi inerenti
alla disponibilità dell’azione di cui è naturale ipotizzare
che il sequestro penale, in coerenza con la propria stessa
funzione, privi il titolare. Né, d’altronde, può farsi a meno di rilevare come un tal diritto sia naturalmente (ancorché non necessariamente) connesso col diritto di
voto: di modo che solo in situazioni ben specificate dal
legislatore (o altrimenti chiaramente desumibili dal sistema potrebbe ipotizzarsi l’esistenza di un diritto del socio di partecipare ad un’assemblea in cui egli non possa
invece votare, con conseguente invalidità della deliberazione alla quale non sia stato posto in grado d’intervenire.
Anche a questo riguardo può ripetersi che non è necessariamente da escludere l’eventualità di una situazione
di tal genere, se cosi preveda in modo esplicito il provvedimento di sequestro; ma i ricorrenti neppure sostengono che, nel caso in esame, da quel provvedimento sia
desumibile l’intento del giudice penale di conservare al
socio il diritto d’intervento in assemblea, scisso dal diritto di voto riservato invece al custode.
5.1.3. Un discorso un pò più articolato si rende necessario per affrontare, in situazioni siffatte, il tema della legittimazione del socio ad impugnare le deliberazioni assembleari assunte con il voto favorevole del custode
giudiziario.
Tale legittimazione non può ovviamente esser messa in
dubbio per le azioni volte a far accertare la radicale nullità della deliberazione, esperibili da qualunque interessato (a condizione, beninteso, che il socio impugnante
dimostri di avervi un interesse concreto ed attuale), ovvero, a maggior ragione, quando si adduca addirittura
l’inesistenza giuridica della deliberazione.
Altro però è il caso dell’azione giudiziaria volta ad ottenere l’annullamento di una deliberazione assembleare
ai sensi degli artt. 2377 e 2378 c.c.
L’ostacolo non sta qui tanto, invero, nella difficoltà per
il socio che abbia subito il sequestro di assolvere l’onere
dell’adempimento formale del deposito azionario richiesto dal secondo comma di quest’ultimo articolo
(nel testo vigente all’epoca in cui fu introdotta la presente causa). Se unicamente di questo si trattasse, e se
davvero fossero in tal modo messi in gioco (come opina
la ricorrente S.) diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione ed affermati dalla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, già per questo si potrebbe ipotizzare il
superamento, sul piano interpretativo, di un siffatto
ostacolo. Si potrebbe ritenere, cioè, che quel deposito è
(era) richiesto dal legislatore - come prova insostituibile
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della qualità di socio dell’attore e come pegno del perdurare di essa durante l’intero corso della causa - sul
presupposto che l’attore medesimo abbia da principio e
conservi poi la disponibilità del titolo azionario al quale
la veste di socio inerisce; e che dunque l’applicazione
della citata norma più non si giustifichi qualora, invece,
in conseguenza di un provvedimento vincolante del
giudice o per altre ragioni non dipendenti dalla volontà
del socio, costui abbia perso, con la materiale disponibilità del certificato azionario, anche la possibilità stessa
di trasferire ad altri in corso di causa la partecipazione
sociale che lo legittima all’impugnazione della deliberazione assembleare.
Ma la difficoltà ad ammettere, in simili casi, la legittimazione del socio le cui azioni siano state assoggettate
al sequestro preventivo penale è in verità un’altra: prima ancora di dipendere dall’impossibilità materiale di
dar corso ad adempimenti formali richiesti per dar prova della propria legittimazione, essa è conseguenza del
venir meno della legittimazione medesima, per ragioni
in qualche modo analoghe a quelle cui sopra s’è fatto
cenno parlando del diritto d’intervento.
Anche in questo caso, infatti, la compressione del diritto del socio risiede nello stretto legame che (almeno in
linea generale) il legislatore ha mostrato di voler instaurare tra esercizio del voto e diritto d’impugnazione,
subordinando questo al modo in cui è stato (o non)
esercitato quello, sull’evidente presupposto che l’impugnazione costituisca un altro e consequenziale strumento del quale il socio dispone per concorrere ad orientare
correttamente il funzionamento e l’esito di un procedimento decisionale collegiale cui egli partecipa o ha titolo per partecipare.
Una volta riconosciuto, quindi, che un tal genere di sequestro priva il socio della possibilità di partecipare a
detto procedimento decisionale, e che ciò accade perché siffatta partecipazione rappresenta una delle esplicazioni della libera disponibilità delle azioni che il sequestro è destinato a sottrarre al socio per trasferirla
provvisoriamente al custode, è consequenziale affermare che al medesimo custode - e non al socio - compete
altresì il diritto d’impugnare i deliberati con i quali quel
procedimento decisionale si conclude.
Non sembra d’altronde concepibile che ad una medesima azione di società corrispondano diritti scindibili, sul
piano del voto in assemblea e su quello dell’impugnazione della deliberazione assembleare, tali per cui l’uno
possa non solo prescindere dall’altro, ma addirittura
contraddirne il senso.
Posto che il diritto di impugnazione della deliberazione
assembleare accede a quella medesima partecipazione
da cui discende anche il diritto di voto, e che dal modo
in cui questo sia stato esercitato il legislatore fa discendere dirette conseguenze in ordine alla legittimazione
all’impugnazione, sarebbe assai arduo ammettere la possibilità di una divaricazione (o, eventualmente, anche
di una duplicazione e sovrapposizione) dell’esercizio
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dell’uno e dell’altro diritto. Certamente, non potrebbe
negarsi che il diritto d’impugnare la deliberazione assembleare compete al custode giudiziale delle azioni sequestrate, il quale abbia esercitato il diritto di voto inerente a dette azioni, ove quella deliberazione sia stata
eventualmente assunta col suo dissenso; ma è parimenti
indubbio che egli lo potrebbe fare solo entro il breve
termine assegnato a tal fine ai soci presenti e votanti in
assemblea. E sarebbe allora alquanto problematico ipotizzare, in un simile caso, l’esistenza di una legittimazione concorrente del socio, fondata sulla medesima partecipazione in forza della quale il custode ha votato, ma
con il corollario che al socio dovrebbe verosimilmente
consentirsi di esercitare l’impugnazione nel più lungo
termine concesso a chi l’assemblea non era presente.
Tanto meno allora, sul piano sistematico, pare ammissibile che dalla medesima partecipazione dalla quale è
scaturito in assemblea un voto favorevole - con conseguente perdita di ogni legittimazione all’impugnazione
per il custode che quel voto ha espresso - possa derivare
in capo al socio un diritto d’impugnazione del deliberato assembleare.
Ne resta confermato, anche per siffatte ragioni di ordine sistematico, che l’attribuzione in casi simili al custode del diritto di voto in assemblea necessariamente implica che soltanto a costui sia riservata altresì la legittimazione ad impugnare la deliberazione assembleare ex
art. 2377 c.c., perché appunto si tratta dell’esplicazione
del medesimo inscindibile potere, che si manifesta nel
concorrere alla formazione della volontà assembleare e
nel reagire alle eventuali manifestazioni illegittime di
tale volontà: onde al custode chiamato a gestire la complessa posizione giuridica facente capo al titolare delle
azioni sequestrate è conferito, per ciò stesso, il potere dovere di intervenire in assemblea, di esprimervi il voto
ed eventualmente d’impugnare la deliberazione illegittima dalla quale egli abbia dissentito (o rispetto alla
quale non abbia concorso), senza che sull’esercizio di
tale potere - dovere possa interferire il socio, al quale il
sequestro lo inibisce.
Tale conclusione non si pone in contrasto con le invocate norme costituzionali o convenzionali.
Anzitutto giova ancora ricordare come i vincoli dei
quali si sta qui discutendo derivino da un provvedimento giurisdizionale nei cui confronti l’interessato dispone
di adeguati mezzi di tutela impugnatoria nell’ambito
dello stesso procedimento penale in cui detti vincoli si
generano.
Va poi considerato, per un verso, che questi trovano
giustificazione nell’esigenza di tutelare interessi di ordine generale altrettanto costituzionalmente rilevanti,
quali quelli che sono a fondamento dell’istituto del sequestro penale; e, per altro verso, che è comunque garantita al socio (oltre alla pure già ricordata legittimazione a reagire egli stesso direttamente in giudizio nei
confronti di deliberazioni societarie nulle o giuridicamente inesistenti che ledano un suo interesse) la possi-
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bilità di agire per far valere l’eventuale responsabilità
del custode giudiziario, ove quest’ultimo abbia male
esercitato i poteri - doveri di gestione della partecipazione sociale sequestrata arrecando danno al titolare
della partecipazione medesima. Azione che, infatti, è
stata in questa sede esercitata dalla S. chiamando in
giudizio personalmente il custode (ed in ordine alla
quale la legittimazione attiva della medesima S. è fuori
questione).
5.2. Passando ora ad esaminare il secondo dei due profili ai quali da principio si è fatto cenno, ossia quello
concernente la legittimità del modo con cui il custode
giudiziario ha nella specie esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni sequestrate, deve anzitutto puntualizzarsi come, a differenza che in altri casi di deliberazione societaria, la legge non richiede che la deliberazione con cui l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità a norma dell’art. 2393 c.c.
rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le
ragioni che giustificano tale scelta. Questa, invero,
rientra nel novero delle determinazioni che l’assemblea può del tutto liberamente assumere, restando ovviamente affatto impregiudicata la fondatezza degli addebiti mossi all’amministratore, destinati ad essere approfonditamente vagliati solo nella causa contro di lui
successivamente instaurata. Donde deriva che non è in
alcun modo dall’esito di tale successiva causa che si
possa inferire un qualsiasi motivo d’invalidità della deliberazione assembleare che l’esercizio dell’azione abbia
autorizzato.
Ciò, naturalmente, non implica che detta deliberazione
assembleare si sottragga a qualsiasi possibile censura di
legittimità, non solo sotto il profilo della correttezza del
procedimento con cui essa è stata adottata, ma anche
per aspetti concernenti il suo contenuto, ed in particolare per eventuali vizi di eccesso di potere o per una situazione di conflitto d’interessi in cui eventualmente
versi il socio che abbia espresso in quell’assemblea un
voto determinante. E deve in tal caso certamente riconoscersi la legittimazione dell’amministratore revocato
ad impugnare la deliberazione in discorso.
Ma compete a costui, ovviamente, l’onere di provare
l’esistenza del vizio denunciato. Così come il medesimo
onere compete al socio titolare delle azioni sequestrate
il quale agisca in responsabilità contro il custode di dette azioni imputandogli di aver esercitato male il diritto
di voto e di avere in tal modo arrecato danno all’attore.
5.2.1. Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale ha
espressamente escluso che una tale dimostrazione sia
stata fornita.
È bensì vero che, in alcuni passaggi dell’impugnata sentenza, si fa riferimento all’inesistenza di un qualsiasi
conflitto tra gli interessi di cui era portatore il custode
giudiziario, avv. L., e quelli della società S., titolare delle azioni sequestrate, laddove più propriamente avrebbe
dovuto discorrersi dell’eventuale relazione di conflitto
con gli interessi della S., ossia della società la cui assem-
blea era chiamata a deliberare. Ma il contesto complessivo della motivazione della sentenza medesima - ed in
particolare le chiare indicazioni che si leggono nella
parte finale di pag. 7 - non lasciano dubbi sul fatto che
anche quest’ultima relazione è stata presa in considerazione dal giudicante e che nessun conflitto d’interessi è
stato ravvisato, come è dimostrato dall’espresso riferimento alla coincidenza tra gli interessi della Federconsorzi (di cui l’avv. L. era commissario governativo e che
l’impugnante assumeva configgere con gli interessi della S. e della S.) e quelli alla conservazione ed alla valorizzazione del capitale della medesima S..
5.2.2. Privo di pregio si rivela altresì l’assunto della ricorrente incidentale secondo cui il denunciato conflitto d’interessi risiederebbe già nel fatto in sé che il custode delle azioni sequestrate rivestiva anche la qualifica di
commissario governativo della Federconsorzi, alla quale
sarebbe stato a cuore recuperare la titolarità delle azioni
precedentemente vendute alla S.
Tale argomento, invero, mal si presta da solo a dimostrare un interesse del custode giudiziario contrastante
con quello della S., le cui azioni egli avrebbe inteso far
rientrare nel patrimonio della S., perché non è chiarito
sotto qual profilo le censurate deliberazioni assembleari
sarebbero valse ad agevolare quel disegno ed avrebbero
invece nuociuto alla S. In ogni caso, la prospettata doglianza non consente d’identificare né un errore di diritto né un vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, ma tutt’al più testimonia di una diversa valutazione
in ordine ad una risultanza del processo, come tale non
idonea ad integrare gli estremi richiesti dall’art. 360, n.
5, c.p.c.
5.2.3. Gli ulteriori argomenti critici di cui la ricorrente
S. fa menzione nell’ultimo motivo del suo ricorso, lamentandone il mancato esame da parte della corte
d’appello, appaiono, anche alla stregua di quanto fin
qui osservato, del tutto privi di valenza decisiva.
La ricorrente si richiama ai rilievi da essa formulati nel
corso del giudizio di merito per dimostrare l’esercizio
abusivo che il custode giudiziario avrebbe fatto del diritto di voto, sia con riguardo alla mancata approvazione del bilancio sottoposto all’assemblea, sia con riguardo alla decisione di esperire l’azione di responsabilità
contro l’amministratore. Nessuno di tali rilievi - almeno per come è dato ricostruirli sulla base di quanto
esposto nel ricorso - sembra però riferibile con sufficiente chiarezza ed univocità alla mancata approvazione del
bilancio. Costante è, invece, il riferimento all’infondatezza degli addebiti che il custode giudiziario delle azioni sequestrate aveva mosso in assemblea alla precedente gestione dell’amministratore della società. Ma si è già
osservato come la decisione di agire in responsabilità
contro l’amministratore non richieda, all’atto della sua
adozione, la puntuale e decisiva dimostrazione della
fondatezza degli addebiti. Perciò, avendo la corte d’appello correttamente affermato che l’eventuale opinabilità di quegli addebiti non poteva essere, di per sé sola,
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sintomatica di un eccesso di potere nel voto o di una situazione di conflitto d’interessi in capo al custode, la
mera riesposizione in ricorso delle ragioni da cui si sarebbe dovuto desumere l’infondatezza dei suaccennati
addebiti non è in alcun modo idonea ad evidenziare un
punto decisivo della controversia che sia stato trascurato dal giudice di merito.
6. Le doglianze dei ricorrenti si appalesano, dunque,
tutte infondate.
…Omissis…
DIRITTO DI VOTO, DI INTERVENTO E DI IMPUGNATIVA:
GLI EFFETTI DELEGITTIMANTI DEL SEQUESTRO PENALE
IN CAPO AL SOCIO DI SOCIETA’PER AZIONI
di Ferdinando Bruno
La Corte di Cassazione esamina il destino dei diritti
amministrativi, ed in particolare il diritto di voto,
di intervento e di impugnativa, del socio di s.p.a.
in caso di sequestro penale di azioni. A tal fine, la
Suprema Corte si avvale sia della giurisprudenza
penale che di quella civile, per giungere alla ricognizione di una perdita di legittimazione del socio,
rispetto a tali diritti, nell’ipotesi prevista dall’art.
321 c.p.p..
La pronuncia offre diversi e vari spunti meritevoli
di attenzione, anche alla luce della riforma del diritto societario.
Il caso di specie
In data 5 settembre 1996 l’assemblea della SAGRIM Società Agraria Immobiliare S.p.A., il cui capitale era costituito da azioni interamente intestate alla
Società Gestione per il Realizzo S.p.A., ma sottoposte a
sequestro penale, deliberò, con il voto favorevole del
custode giudiziario di dette azioni, di non approvare il
bilancio d’esercizio relativo all’esercizio precedente e di
autorizzare l’esperimento dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore il quale si vide
altresì revocato dalla carica ai sensi dell’art. 2393, comma 3, c.c. Sia l’amministratore sia la S.G.R. impugnarono dette deliberazioni dinanzi al Tribunale di Roma,
per sentirne dichiarare la nullità o la giuridica inesistenza o comunque per sentirne pronunciare l’annullamento, sostenendo che il custode giudiziario non aveva il
potere d’intervenire in assemblea ed esercitare il voto
in luogo del socio titolare delle azioni sequestrate e che,
in ogni caso, quel voto era stato espresso in situazione
di conflitto di interessi, con abuso di potere ed in assenza di una giusta causa idonea a giustificare la revoca dell’amministratore. La S.G.R. chiese anche la condanna
del custode al risarcimento dei danni. Il tribunale, riuniti i giudizi, rigettò le domande proposte dagli attori, e
tale decisione, a seguito di gravame, fu confermata dalla
Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 29
546
CORRIERE GIURIDICO N. 4/2006
maggio 2001. La corte d’appello, dopo aver preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione della S.G.R.
ad impugnare le deliberazioni in esame, in conseguenza
del mancato deposito del certificato azionario richiesto
dall’art. 2378, comma 2, c.c., ritenne che, alla stregua
di quanto in concreto disposto nel provvedimento di
sequestro penale delle azioni della SAGRIM, il diritto
di voto inerente a dette azioni fosse stato conferito col
medesimo provvedimento al custode giudiziario, il quale dunque legittimamente lo aveva esercitato intervenendo in assemblea in luogo dell’azionista. Aggiunse
che la revoca dell’amministratore era comunque legittima e che, assumendo la deliberazione contestata, il custode non aveva ecceduto l’ambito dei poteri di ordinaria amministrazione affidatigli. Escluse, poi, che il commissario governativo della Fderconsorzi - che a suo
tempo aveva venduto alla S.G.R. le azioni della SAGRIM - fosse portatore di interessi in conflitto con
quelli della S.G.R., o avesse comunque interessi contrastanti con la corretta gestione della SAGRIM. Osservò,
infine, che l’opinabilità o l’infondatezza dei rilievi mossi
al bilancio ed all’operato dell’amministratore non erano
di per sé soli rilevatori di una situazione di conflitto di
interessi o di un vizio di eccesso di potere inficiante le
deliberazioni impugnate. Avverso tale sentenza l’amministratore revocato e la S.G.R. hanno proposto separatamente ricorso. Ad entrambi i ricorsi hanno replicato,
con altrettanti distinti controricorsi, la SAGRIM e il
commissario governativo. La decisione della Corte
verrà esaminata, tentando di evidenziare, ove possibile,
le recenti innovazioni della riforma del diritto societario (1).
Nota:
(1) Sulla riforma del società: AA. VV., (Abriani e altri) Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2003; Angelici, La riforma delle società di
capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2003; Associazione Disiano
Preite, Il diritto delle società, (a cura di) G. Olivieri - G. Presti - F. Vella,
Bologna, 2004; Id, Il nuovo diritto delle società, (a cura di) G. Olivieri - G.
Presti - F. Vella, Bologna, 2003; Buonocore, (a cura di), La riforma del diritto societario. Commento al d.lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003, Torino,
2003; Campobasso, La riforma delle società di capitali e delle cooperative.
(segue)
GIURISPRUDENZA•SOCIETA’
Diritto di voto e sequestro penale
In primis, con riguardo alla legittimazione dell’esercizio del diritto di voto in presenza di un sequestro penale previsto dall’art. 321 c.p.p., la Suprema Corte
chiarisce immediatamente come tale sequestro abbia
una diversa funzione rispetto alle ipotesi di sequestro
giudiziario o conservativo di azioni di società (2), indi
la giurisprudenza civile formatasi in relazione alle predette fattispecie non appare utilizzabile nel caso de quo,
per la cui soluzione la Corte dichiara di volersi fondare
sulla sola giurisprudenza penale. In merito alla fattispecie esaminata, va preliminarmente evidenziato come
l’art. 321 comma 2 c.p.p. autorizza il giudice “a disporre
il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”: a
tal fine, la giurisprudenza ritiene sufficiente, sulla base
degli elementi indicati dall’accusa, la configurabilità,
anche solo in linea astratta, di un reato e la possibilità
che le cose da sottoporre alla misura siano suscettibili di
confisca (3). Diversi possono essere i beni oggetto di sequestro penale, che può riguardare anche le quote o
azioni di una società di capitali: la ratio è rinvenuta nel
fatto che, essendo le quote o azioni anzitutto rappresentative della misura della partecipazione di ciascun socio
alle assemblee e quindi alla formazione della volontà
della compagine, risulta chiara la idoneità del vincolo
costituito dal sequestro a impedire, sia pure in modo
mediato e indiretto, la consumazione di altri reati attraverso la utilizzazione delle strutture societarie (4). Dunque, «il sequestro preventivo delle quote o delle azioni
sociali è idoneo ad impedire la commissione di ulteriori
reati, pur se in maniera mediata e indiretta, poiché esso
priva i soci dei diritti relativi alle quote, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche
in ordine all’eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale»
(5). Tali indicazioni sono state pienamente recepite
dalla Suprema Corte nel provvedimento esposto in
narrativa; i giudici di legittimità hanno anzitutto ribadito la funzione del sequestro penale preventivo, concepito dal legislatore per fronteggiare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo,
oppure possa agevolare la commissione di altri reati. I
predetti giudici hanno poi rilevato come, nel caso in
cui il sequestro preventivo penale abbia ad oggetto beni
di particolare natura, quali le azioni o le quote di società, il sequestro debba necessariamente colpire i diritti e le facoltà ad essi inerenti, e primi fra tutti i cosiddetti diritti amministrativi (o corporativi) del socio, ivi
compresi il diritto d’intervento (6) e di voto in assemNote:
(segue nota 1)
Aggiornamento della 5a edizione del Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2004; Corsi, Diritto dell’impresa, Milano, 2003; Corsi, Le
nuove società di capitali, Milano, 2003; Di Sabato, Istituzioni di diritto commerciale, Milano, 2004; id., Diritto delle società, Milano, 2003; Galgano,
Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2004; Graziani - Minervini Belviso, Manuale di diritto commerciale, Padova, 2004; Libonati, L’impresa
e le società. Lezioni di diritto commerciale, Milano, 2004; Spada, Diritto
commerciale. I. Parte generale, Padova, 2004; Libonati, L’impresa e le società. La società di persone. La società per azioni, Milano, 2004; Abriani Onesti (a cura di), La riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a
confronto, Milano, 2004; Cottino – Bonfante – Cagnasso - Montalenti,
Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004; Galgano – Genghini, Il nuovo
diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia a cura di Galgano, XXIX, Tomi I e II, Padova, 2003; Niccolini – Stagno D’Alcontres (a cura di), Società di capitali. Il nuovo ordinamento aggiornato al d.lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 , Napoli, 2004; Sandulli
- Santoro (a cura di), La riforma delle società. Commentario del D. Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, Torino, 2003.
(2) Sulla disciplina dei diritti amministrativi del socio in caso di sequestro giudiziario o conservativo di azioni di società ante riforma del diritto
societario si vedano: Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Le società, Padova,
1999, 300; Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 1999, 224; Ferri, Le società, in Tratt. Vassalli, Torino, 1987, 598. In
giurisprudenza: Trib. Aosta, (ord.) 19 settembre 1995, in Società, 1996,
201; Trib. Bologna, (ord.) 28 ottobre 1992, in Giur. comm., 1994, II,
117; App. di Milano, 17 febbraio 1995. in Vita not., 1996, 311, per cui il
custode di azioni sottoposte a sequestro è legittimato ad esercitare il voto
inerente ai titoli sequestrati; Trib. Monza, 11 gennaio 1996, in Società,
1996, 706.
(3) Cass. 17 marzo 1994 n. 151; Cass. 25 gennaio 1995 n. 4114; Cass. 7
giugno 1995 n. 1022.
(4) Cass. pen., 20 giugno 2001, n. 29797. La Corte ha ritenuto sequestrabili altresì i seguenti beni: immobili, stabilimenti ed impianti allo
scopo di impedire lo svolgimento di un’attività imprenditoriale non autorizzata; azienda ove si ravvisi una strumentalità specifica tra la sua gestione ed il fatto reato; natanti in funzione inibitoria del reato previsto
dall’art. 1231 cod. nav.; il tutto sempre in una prospettiva volta a rimarcare l’effetto reale del provvedimento ablatorio, attuandosi l’esecuzione
del sequestro preventivo mediante l’apprensione del bene sequestrato:
Cass. pen., 14 dicembre 1998, n. 4016, in Arch. nuova proc. pen. 1999,
31. Anche la giurisprudenza di merito è conforme a tale indirizzo, affermando che: «devono ritenersi cose pertinenti al reato, sulle quali può
cadere il sequestro preventivo di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p., non solo quelle caratterizzate da un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri, dei quali si intende
impedire la commissione, ma anche quelle che risultino indirettamente
legate al reato per cui si procede, sempre che la loro libera disponibilità
possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero all’agevolazione alla commissione di altri. Tale
vincolo di strumentalità diretta non è ravvisabile tra la titolarità di azioni o quote sociali e i reati di false comunicazioni sociali in quanto questi
ultimi sono reati formali, propri degli amministratori e la titolarità di
azioni non è presupposto necessario né può avere influenza diretta sulla
commissione di detti reati». Trib. Milano, 11 ottobre 2002, in Foro ambrosiano, 2003, 193.
(5) Cass. pen. 7 luglio 1995, n. 22642; Cass. pen. 11 novembre 1997, n.
5002.
(6) Su cui si vedano: Salafia, L’intervento nell’assemblea della s.p.a. e della
s.r.l., in Società, 2004, 672; Roveri, Diritto d’intervento del socio in assemblea e diritto di impugnativa, in Impresa commerciale industriale,
2003, n. 11, 1806; Cacciamani, Impugnazione di delibera assembleare e diritto di intervento del socio, in Diritto e pratica delle Società, 2003, n. 9, 70;
Fico, Nuovo diritto societario - II diritto di intervento nell’assemblea di società
di capitali, in Diritto e pratica delle scietà 2003, n. 7, 58; Werther, L’esercizio
dei diritti di intervento in assemblea e di voto del socio - erede beneficiato, in
Rivista del notariato, 2002, n. 6, 1519, Fusi, Diritto di intervento in assemblea del socio privo del diritto di voto, in Società, 2001, n. 11, 1367; Volpe,
Sequestro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di
deliberazioni assembleari: le competenze d’intervento giudiziale e gli interessi
economici, in Banca borsa e titoli di credito, 2001, n. 1, II-24; Positano, Intervento in assemblea e deposito di azioni, in Rivista di diritto dell’impresa,
2000, n. 3, 643; De Angelis, L’intervento del socio nelle assemblee delle società cooperative, in Società, 2000, n. 7, 803; Ianniello, Diritto di intervento
(segue)
CORRIERE GIURIDICO N. 4/2006
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GIURISPRUDENZA•SOCIETA’
blea (7), attraverso cui si esplica la libera disponibilità,
delle predette azioni o quote di società. Un effetto naturale del sequestro penale è, quindi, l’attribuzione al
custode, in luogo del socio, dei predetti diritti i quali
non possono essere scissi, secondo i giudici di legittimità, essendo il diritto di intervento naturalmente - ma
non necessariamente - connesso col diritto di voto ed
essendo ipotizzabile sono in specifiche ipotesi l’esistenza
di un diritto del socio di partecipare ad un’assemblea in
cui egli non possa invece votare, con conseguente invalidità della deliberazione alla quale non sia stato posto
in grado di intervenire. Viene tuttavia evidenziato come i diritti attribuiti al custode ben possono essere definiti o limitati dal giudice penale nel disporre il sequestro (8). Nel caso di specie, la Corte non ha rilevato
esistere limiti in proposito, ed ha rigettato l’obiezione
del ricorrente che contestava l’assenza, nel provvedimento di sequestro, di una puntuale indicazione dei diritti attribuiti. Privo di rilievo, affermano poi correttamente i Giudici di legittimità, appare il distinguo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non
è certamente idoneo a segnare il limite della legittimazione del custode giudiziario ad esprimere in assemblea
il voto inerente alle azioni sequestrate, dovendosi invece unicamente aver riguardo alla corrispondenza funzionale del voto alle esigenze per le quali il sequestro è
stato disposto. La Suprema Corte ha poi affrontato il
tema della legittimazione del socio ad impugnare (9) le
deliberazioni assembleari assunte con il voto favorevole
del custode nominato ex art. 321 c.p.p (10). Tale legittimazione sussiste senza alcun dubbio per le azioni volte
a far accertare la radicale nullità della deliberazione
(11), esperibili da qualunque interessato mentre manca
Note:
(segue nota 6)
in assemblea e necessità del preventivo deposito delle azioni, in Società,
2000, n. 3, 310; Buonocore, Legittimazione all’intervento, discussione e disciplina pattizia del funzionamento dell’assemblea della società per azioni: a
proposito di una recente sentenza della Cassazione, in Contratto e Impresa,
1996, n. 4, 95; Zagra, Problemi di diritto transitorio in tema di intervento in
assemblea ex art. 2370 c.c., in Società, 2004, 1385; Carminati, Diritto d’intervento in assemblea alla luce della disciplina sulla gestione accentrata dei
titoli, in Società, 2004, 1149.
(7) Sulle problematiche connesse al diritto di voto: Lupetti, Deroga al
criterio di proporzionalità tra partecipazione sociale e diritto di voto nelle s.r.l.
tra vecchio e nuovo diritto societario, in Rivista del notariato, 2004, n. 6, p.
II-1548; Santarsiere, Conflitto di interessi - socio - società - diritto di voto in
assemblea e illegittima esclusione, in Il Nuovo Diritto - Rassegna giuridico pratica, 2004, n. 2, 133; Fico, L’esercizio del diritto di voto in sede extrassembleare, in Società, 2004, 533; Sabatelli, Riforma delle società di capitali - Voto per corrispondenza e modificabilità delle proposte nelle assemblee di società
quotate, in Riv. soc., 2003, n. 2, 539; Campobasso, Voto di lista e patti parasociali nelle società quotate, in Banca borsa e titoli di
credito, 2003, n. 2, p.I-125; Pomelli, I limiti di ammissibilità del voto segreto
nelle assemblee di società di capitali e cooperative, in Giur. comm.,
2002, n. 6, II-694; Werther, L’esercizio dei diritti di intervento in assemblea e
di voto del socio - erede beneficiato, in Rivista del notariato. 2002, n. 6,
1519; AA.VV., Divieto di delega di voto a terzi in assemblea, in Diritto e pratica delle Società 2002, n. 19, 51; Fiorio, Osservazioni in tema di intestazione fiduciaria di quote sociali, voto divergente e compensi eccessivi agli ammini-
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CORRIERE GIURIDICO N. 4/2006
stratori, in Giur. it. 2002, n. 7, 1439; Fimmanò, I sistemi di voto tra autonomia statutaria ed « autodeterminazione » assembleare, in Società,
2002, n. 6, 697; Funari, Abuso dell’usufruttuario di quota di s.r.l. nell’esercizio del voto, in Società, 2002, n. 5, 592; Guerrera, Abuso del voto e controllo
« di correttezza » sul procedimento deliberativo assembleare, in Riv. soc.,
2002, n. 1, 181; Gennari, Adozione, con il voto di soggetti non legittimati, di
delibera per il ripianamento delle perdite mediante versamenti dei soci, in Società, 2002, 364; AA.VV., Il socio può non rispettare in assemblea l’accordo contenuto nel sindacato di voto - Se la penale prevista è troppo onerosa applicabile l’istituto della riduzione, in Guida al diritto, 2002, n. 6, 41; Civerra,
Esercizio del voto da parte del creditore pignoratizio secondo buona fede, in
Società 2002, 201; Fusi, Diritto di voto del creditore pignoratizio di quote di
s.r.l. e abuso di potere, in Società, 2001, 865.
(8) “Nell’ipotesi di sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. di azioni ovvero di quote di s.r.l., la disciplina dei poteri normalmente connessi
alla titolarità delle partecipazioni va individuata nel caso concreto dal
giudice penale competente in riferimento alle finalità di interruzione del
nesso tra la res sequestrata ed il reato e può essere censurata solo nella
specifica sede del riesame del provvedimento di sequestro”. Trib. Milano, 18 luglio 2001, in Riv. dir. comm. 2002, II, 153, con nota di Vanoni.
(9) Sull’argomento: Lucchetti, La nuova S.p.A.: impugnazione e sospensione delle delibere assembleari, in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza, 2004, n. 7, 35; Muscolo, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nelle S.p.A. ( seconda parte ): l’impugnazione, in Società,
2003, 673; Costantino, La riforma delle società: corporate governance,
principi imperativi ed autonomia statutaria - Profili processuali: l’impugnazione delle deliberazioni, in Società, 2003, 337; Cacciamani, Impugnazione di
delibera assembleare e diritto di intervento del socio, in Società, 2003, 70;
Cardarelli, Abuso del diritto e impugnazione di delibera assembleare, in Società, 2001, 581; Cardarelli, Impugnazione di delibera assembleare: la tutela
della maggioranza, in Società, 2000, 852; Pintus, Impugnazione delibera assembleare, in Studium iuris, 1998, n. 10, 1096; Fusi, Condizioni per l’azione
di impugnazione della delibera che approva il bilancio, in Società, 1998, 1448;
Fasolino, Impugnazione di delibera consiliare, in Società, 1998, n. 12, 1426;
Mucciarelli, L’impugnazione delle delibere consiliari tra teoria dei diritti individuali e violazione di norme imperative, in Giur. comm., 1998, n. , 348/II;
D’Arezzo, Impugnazione delle delibere assembleari e conflitto d’interessi del
socio, in Società, 1997, 1059; Zucconi, Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e interesse del socio, in Società, 1995, 1180; Rordorf,
Termini ed interesse nell’impugnazione di deliberazione ex art. 2446, in Società, 1995, 1173; Merulli, Impugnazione di delibera assembleare e presentazione di idonea garanzia, in Società, 1995, 1444; Merulli, Deposito di almeno una azione per l’impugnazione della delibera assembleare, in Società,
1995, 644; Salafia, Termine per l’impugnazione delle delibere assembleari, in
Società, 1992, 651; Salafia, Interesse all’impugnazione del bilancio di esercizio
nelle società di capitali, in Società, 1992, 91; Salafia, Il termine per l’impugnazione del bilancio d’esercizio, in Società, 1992, 14; Rordorf, Impugnazione dei deliberati assembleari e consiliari (Validità e invalidità delle deliberazioni
assembleari e consiliari - tavola rotonda ), in Società, 1992, 1201; Patelli,
Astensione dal voto e impugnazione della delibera, in Società, 1991, 1645;
Salafia, Impugnazione del socio che ha approvato il bilancio, in Società,
1990, 26; Giaccardi, Potere di impugnazione delle delibere consiliari, in Società, 1990, 291; Carnevali, Limiti alla impugnazione delle delibere
consiliari, in Società, 1990, 750; Ambrosini, Impugnazione di delibera da
parte dell’ex socio, in Società, 1990, 611; Salafia, L’invalidità dei controlli sugli atti societari e il regime delle impugnazioni, in Società, 2001, 7; Civerra,
Legittimazione attiva nelle impugnazioni per nullità e annullamento delle delibere, in Società, 2000, 1114.
(10) Bonfante, Impugnazione della delibera da parte del socio sequestrato, in
Società, 1991, 973.
(11) «La nullità di una delibera assembleare può essere fatta valere da
chiunque abbia un interesse ad agire giuridicamente rilevante: interesse
che non è ravvisabile sul solo diritto al corretto svolgimento dell’attività
sociale», Trib. Milano, 11 dicembre 2003, in Giur. it. 2004, 2348, con
nota di Salinas. Ed ancora, «L’azione di accertamento della nullità di delibere assembleari può essere esercitata da chiunque vi abbia un interesse
concreto ed attuale, oltre che specificamente riferito all’azione di nullità
medesima: l’interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio
diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamen(segue)
GIURISPRUDENZA•SOCIETA’
nel caso di azione giudiziaria volta ad ottenere l’annullamento di una deliberazione assembleare ai sensi degli
artt. 2370 (12) e 2378 c.c. (13). La ragione di tale deficienza in capo al socio sequestrato è, secondo la Suprema Corte, non tanto la difficoltà per il socio che abbia
subito il sequestro di assolvere l’onere dell’adempimento formale del deposito azionario richiesto per l’instaurazione del giudizio di impugnazione, quanto il venir
meno, in capo la socio della legittimazione medesima,
in ragione dello stretto legame che il legislatore ha mostrato di voler instaurare tra esercizio del voto e diritto
d’impugnazione, subordinando questo al modo in cui è
stato (o non) esercitato quello, sull’evidente presupposto che l’impugnazione costituisca un altro e consequenziale strumento del quale il socio dispone per concorrere ad orientare correttamente il funzionamento e
l’esito di un procedimento decisionale collegiale cui
egli partecipa o ha titolo per partecipare. La conseguenza, si afferma, è che anche il diritto di impugnativa
compete al custode, in quanto, secondo la corte, non
sarebbe concepibile che ad una medesima azione di società corrispondano diritti scindibili, sul piano del voto
in assemblea e su quello dell’impugnazione della deliberazione assembleare, tali per cui l’uno possa non solo
prescindere dall’altro, ma addirittura contraddirne il
senso. La Corte evidenzia, tuttavia, come il socio non è
tuttavia privo di tutela, avendo egli la possibilità di agire per far valere l’eventuale responsabilità del custode
giudiziario, ove quest’ultimo abbia male esercitato i poteri-doveri di gestione della partecipazione sociale sequestrata arrecando danno al titolare della partecipazione medesima.
Sequestro di azioni e diritti e poteri del custode
La Suprema Corte ha infine esaminato le modalità
di esercizio del custode dei diritti relativi alle azioni sequestrate, con particolare riferimento all’approvazione
dell’azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori. I giudici di legittimità hanno evidenziato
come la legge non richieda che la deliberazione con cui
l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità a norma dell’art. 2393c.c. (14) rechi una
specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che
giustificano tale scelta. Questa, invero, rientra nel novero delle determinazioni che l’assemblea può del tutto
liberamente assumere, restando ovviamente affatto impregiudicata la fondatezza degli addebiti mossi all’amministratore, destinati ad essere approfonditamente vagliati solo nella causa contro di lui successivamente instaurata. La Corte evidenzia altresì come la deliberazione assembleare può sempre essere oggetto di impugnazione da parte del soggetto che si ritenga leso e sarà il
socio che, nel relativo giudizio avrà l’onere di provare
l’esistenza del vizio denunciato. Cosi come il medesimo
onere compete al socio titolare delle azioni sequestrate
il quale agisca in responsabilità contro il custode di dette azioni imputandogli di aver esercitato male il diritto
di voto e di avere in tal modo arrecato danno all’attore.
Privo di rilevanza e non dimostrato sarebbe, infine, secondo la Corte, il preteso conflitto di interessi in capo
al custode (15).
Note:
(segue nota 11)
te apprezzabile deve, infatti, per definizione, riferirsi all’azione in concreto esercitata. L’esistenza di tale interesse concreto ed attuale deve essere
allegata anche da parte di colui che rivesta la qualità di socio, non essendo necessariamente sufficiente, ai fini dell’impugnativa, il fatto che egli
abbia tale qualità e che non abbia concorso con il proprio voto alla formazione della decisione assembleare nulla. Lo “status” di socio, quando
ad esso è collegato l’interesse ad agire, oltre a sussistere al momento della
proposizione della domanda, deve permanere per tutto il giudizio sino
alla decisione della controversia», Cass, 25 marzo 2003, n. 4372, in Società, 2003, 1109 con nota di Furfaro.
(12) Sul distinguo tra impugnazione per nullità e quella per ottenere
l’annullabilità della delibera, è stato rilevato che: «In materia di impugnazione delle delibere dell’assemblea di una società di capitali, la distinzione tra vizi che ne cagionano la nullità, ovvero l’annullabilità, e
l’errore nel quale sia incorso il giudice del merito nella qualificazione
del vizio denunciato, possono essere fatti valere in sede di legittimità,
purché il ricorrente alleghi e dimostri l’esistenza di un interesse concreto alla sua correzione, in quanto, anche se a detti vizi corrispondono
azioni e decisioni di natura differente, dalle quali possono derivare effetti almeno in parte dissimili, esse sono accomunate dalla circostanza
che sia la pronuncia di nullità, sia quella di annullamento rispondono
all’interesse dell’attore di caducare la delibera impugnata. Pertanto,
qualora il socio abbia esercitato entrambe le azioni e la società convenuta non abbia eccepito la decadenza dall’azione ex art. 2377, c.c., l’errore del giudice del merito nell’identificare la natura del vizio che inficia la delibera e la conseguente imprecisa formula adottata nella sentenza sono irrilevanti, nel caso in cui il ricorrente non abbia allegato
l’interesse che dovrebbe fondare il ricorso, in quanto l’impugnazione
della pronuncia non può essere giustificata dallo scopo meramente teorico di conseguire una pronuncia formulata in termini giuridicamente
corretti», Cass., 13 aprile 2005, n. 7663, in Giust. civ. Mass. 2005, f. 4;
ed inoltre: «La delibera assembleare assunta in violazione di norme di
legge è semplicemente annullabile, e non già nulla, quando le norme
da essa violate sono dettate a tutela non già di interessi generali, ma a
tutela dell’interesse dei soci o di gruppi di soci», Trib. Roma, 14 maggio
2003, in Giur. romana 2003, 385.
(13) Lolli, Inapplicabilità dell’obbligo di deposito di una azione ex art. 2378
alle società cooperative, in Società, 2003, 83; Platania, Nozione e rilevanza
dell’interesse ad agire ex artt. 2377 e 2378 c.c., in Società, 1997, 410;
Schirò, Applicabilità del rimedio ex art.2378 c.c. alle delibere nulle o inesistenti, in Società, 1996, 539.
(14) Collia, Sospensione della prescrizione dell’azione di responsabilità ex artt.
2393 e 2394 c.c., in Società, 2002, 744; Tina, Insindacabilità nel merito delle
scelte gestionali degli amministratori e rinuncia all’azione sociale di responsabilità (art. 2393, ultimo comma, c.c.), in Giur. comm., 2001, n. 2, II-334;
Delucchi, Nullità della rinuncia o transazione dell’azione ex art. 2393 senza
approvazione assembleare, in Società, 2000, 432; Vidiri, Azione sociale ex art.
2393 c.c.: quorum deliberativo e compromesso arbitrale, in Giust. civ., 1999,
I-1442; Delucchi, La deliberazione assembleare quale presupposto processuale
per l’azione ex art. 2393 c.c., in Società, 1997, 641; Portale, Note in tema di
« scarico » e di « riproponibilità » dell’azione di responsabilità sociale ex artt.
2392 - 2393 cod. civ., in Riv. dir. priv., 1996, 286.
(15) Sul conflitto di interessi: Santarsiere, Conflitto di interessi - socio - società - diritto di voto in assemblea e illegittima esclusione, in Il Nuovo diritto Rassegna giuridico pratica, 2004, 133; Cincotti, Il diritto al voto del socio in
conflitto di interessi e la determinazione dei quorum nell’assemblea delle s.p.a.
e delle s.r.l., in Rivista giuridica sarda, 2001, 13; Montalenti, Il conflitto di
interessi nella riforma del diritto societario, in Rivista di diritto civile,
2004, n. 2, II-243; Pattay, Annullabilità di delibera assembleare assunta in
conflitto di interessi, in Dir. e prat. soc., 2001, 70; Buonomenna, Voto del
(segue)
CORRIERE GIURIDICO N. 4/2006
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GIURISPRUDENZA•SOCIETA’
Con la sentenza che si commenta la Suprema
Corte cristallizza, quindi, definitivamente il principio
per cui, in caso di sequestro penale delle azioni ai sensi
dell’art 321 c.p.p., il socio perde la legittimazione dei
diritti amministrativi inerenti al voto. Ora, tanto atteso, la sentenza de quo, per i richiami in essa contenuti
sulle norme civilistiche dell’impugnazione delle delibere assembleari e dell’intervento del socio, rappresenta l’occasione per una brevissima disamina della
relativa disciplina post riforma societaria. Appare opportuno iniziare dall’art. 2370 c.c. (16), su cui, nella
vigenza della precedente normativa, si era formata
una corposa giurisprudenza (17). Fino al 31 dicembre
2003 la disciplina legale relativa al diritto d’intervento degli azionisti di una società per azioni nelle relative assemblee era caratterizzata dalla norma imperativa
fornita dall’art. 2370 c.c e dall’art. 4, comma 2, L. n.
1745/1962. Dottrina e giurisprudenza erano concordi
nel ritenere che il predetto dell’art. 4 costituisse parziale modificazione della previsione contenuta nell’art. 2370 c.c relativa alla legittimazione dell’intervento in assemblea di società per azione. La norma risultante da tale integrazione prevedeva che gli azionisti, ancorché già iscritti nel libro dei soci, non potevano intervenire in assemblea se non avessero depositato le azioni di cui erano titolari entro il termine di
cinque giorni presso i luoghi indicati dalla stessa norma. Nella vigenza della precedente norma, sussistevano due tesi contrapposte: la maggioritaria, definibile
formalistica, riteneva che la partecipazione all’assemblea di chi non avesse provveduto al regolare e tempestivo deposito delle azioni comportava l’invalidità assoluta o addirittura l’inesistenza della deliberazione assembleare, mentre la tesi c.d. sostanzialistica teneva
maggiormente conto della prassi operativa e negava
l’inesistenza della delibera come conseguenza della
mancata osservanza della suindicata formalità (18). Le
due tesi vertevano sulle differenti conseguenze del
mancato deposito delle azioni. In dottrina, si era efficacemente affermato come la regola espressa nell’art.
2370, come modificata all’art. 4 della l. n. 1745/62, si
poteva paragonare ad una superficie al di sotto della
quale si contrastano correnti diverse; alcune sostengono che il mancato deposito in termini vizi la delibera
rendendola annullabile, per altre la delibera è inesistente, infine una corrente marginale opta per la nullità (19). Ora, va rilevato, come notevoli sono state le
modifiche della riforma del diritto societario. In particolare, il primo comma del nuovo art. 2370 c.c. prevede che possono intervenire in assemblea gli azionisti
cui spetta il diritto di voto mentre. Secondo la dottrina, la novità più rilevante dell’art. 2370 c.c. è l’abrogazione dell’obbligo di preventivo deposito delle azioni: un’abrogazione che risponde ad esigenze di semplificazione ritenute oggi prevalenti rispetto alla ratio del
deposito (20). Il rilievo incidentale operato dalla Suprema Corte, secondo cui l’impossibilità per il socio
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sequestrato di impugnare una deliberazione assembleare risiede nella mancanza di legittimazione e non
nella mancanza di possesso del titolo, ha quindi perso
di attualità. Va invece rilevato come, nonostante la
separazione operata dalla Suprema Corte nella sentenza annotata (per cui la disciplina del sequestro civile non è applicabile a quello penale), non sembra
possa prescindersi da un esame della disciplina del seNote:
(segue nota 15)
socio in conflitto d’interesse e responsabilità degli amministratori, ivi, 2001, 67;
Guglielmucci, Assemblea ordinaria di spa: quorum deliberativi e voto del socio in conflitto di interessi, in Studium oeconomiae/Economia dell’azienda e
diritto dell’impresa, 2000, 1008; Albanese, Il conflitto di interessi deve essere
accertato nel caso concreto, in Società, 2000, 468. In giurisprudenza: Cass.,
9 giugno 2004, n. 10895, in Giust. civ. Mass., 2004, f. 6; Trib. Milano, 7
ottobre 2003, in Dir. e prat. soc., 2004, f. 1, 79, con nota di Boccia; Trib.
Milano, 25 settembre 2003, in Giur. milanese, 2003, 445; Trib. Ariano
Irpino, 1 agosto 2003, in Giur. comm., 2004, II, 284, con nota di Pierri;
Cass., 5 giugno 2003, n. 8989, in Giust. civ., 2004, I,2104; Trib. Reggio
Emilia, 20 dicembre 2002, in Giur. it., 2003, 953; Trib. Monza, 15 novembre 2002, in Giur. mer., 2003, 462; Trib. Milano, 9 ottobre 2002, in
Giur. mil., 2003, 39; Trib. Napoli, 5 settembre 2002, in Dir. e giur., 2003,
347, con nota di Calderini; Trib. Milano, 11 gennaio 2002, in Giur. it.,
2002, 1897, con nota di Dentamaro; Trib. Catania, 3 settembre 2001, in
Vita not., 2002, 124, con nota di Chiofalo; Trib. Milano, 22 giugno
2001, in Giur. it., 2002, 1898, con nota di Dentamaro; App. Roma, 29
maggio 2001, in Foro it., 2001, I, 3395.
(16) Zagra, Problemi di diritto transitorio in tema di intervento in assemblea
ex art. 2370 c.c., in Società, 2004, 1385; Marone, Applicabilità dell’articolo
2370 c.c. alle società a responsabilità limitata, in Notariato, 2001, 39.
(17) Tra le tante pronunce, si segnalano: Trib Milano, 17 gennaio
2004, in Società 2004, 1147, con nota di Carminati; Trib, Milano, 17
gennaio 2004, in Giur. it., 2004, 569; Trib. Milano, 3 settembre 2003,
in Società, 2004, 1016, con nota di Sottoriva; App. Milano, 31 gennaio
2003, in Giur. comm., 2003, II, 612,con nota di Spiotta, in cui si legge:
«perché l’organo assembleare possa intendersi validamente costituito
occorre verificare che l’elemento indefettibile della fattispecie, vale a
dire la presenza dei soci nell’adunanza, possieda i requisiti di rappresentatività stabiliti dagli art. 2368 e 2369 c.c. e che il relativo diritto di intervento risponda alle condizioni dell’art. 2370 c.c.»; ed ancora: «Nell’impugnazione di deliberazioni assembleari, affette da vizi di mera annullabilità, l’adempimento all’obbligo di deposito in cancelleria dell’azione costituisce condizione dell’azione; pertanto la sua mancanza comporta l’inammissibilità dell’azione e l’improcedibilità ai sensi dell’art.
2378 c.c.», Trib. Catania, 10 gennaio 2002, in Società, 2002, 879, con
nota di Fusi; App. Milano, 10 luglio 2000, in Giur. comm. 2002, II, 61
con nota di Pescatore; è stato rilevato come «È illegittima, perché contraria a principi di ordine pubblico economico sul funzionamento delle
società commerciali, la clausola dello statuto di una società a responsabilità limitata che riproduce il contenuto dell’art. 2370 c.c. e subordina
il diritto di voto del socio in assemblea all’iscrizione nel libro dei soci da
almeno cinque giorni», Trib. Napoli, 14 giugno 2000, in Vita not. 2001,
324; «È omologabile la deliberazione assembleare adottata in assenza
del preventivo deposito dei titoli azionari presso la sede sociale, atteso
che tale deposito non è requisito di esistenza nè di validità della deliberazione medesima», App. Roma, 16 novembre 1999, in Foro it. 2000,
I,1690.
(18) Ianniello, Diritto di intervento in assemblea e necessità del preventivo
deposito delle azioni, in Società, 2000,313 e ss.
(19) Martines, Mancato deposito delle azioni e validità della deliberazione assembleare, in Contratto e impresa, 1997, 25.
(20) Restaino, sub. Art. 2370, in Sandulli - Santoro (a cura di), La riforma delle società. Commentario del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, Torino,
2003, vol. I, 305.
GIURISPRUDENZA•SOCIETA’
questro civile e dai poteri del custode (21), attesa,
quanto meno, una similitudine tra le due figure. Ora,
successivamente alla riforma del diritto societario,
l’art. 2352 ult. comma, prevede che, in caso di sequestro, i diritti amministrativi non disciplinati espressamente dal provvedimento di sequestro, sono esercitati
dal custode: la norma non fa differenza tra sequestro
giudiziario e conservativo. È stato evidenziato come,
con l’entrata in vigore della riforma non sembrano esservi più dubbi sul fatto che non sia legittimato ad intervenire in assemblea l’azionista che abbia subito un
sequestro delle azioni (22). In merito ai diritti amministrativi de quo, questi possono essere descrittivamente distinti in tre gruppi (23): in relazione al diritto di
voto, si indicano i diritti di intervenire in assemblea
(art. 2370), di richiedere la convocazione dell’assemblea (art. 2367), di ottenerne il rinvio (art. 2374), di
impugnare le deliberazioni invalide (art. 2377) e di
ottenere copia della documentazione assembleare (art.
130 t.u.f.). La norma è chiara nel riservare l’esercizio
di tutti i diritti amministrativi al custode sequestratario, salvo che dal provvedimento giudiziale autorizzativo del sequestro non risulti diversamente (24). Tale
fattispecie, quindi, integra una deligittimazione del socio, identica, sembra, a quella del sequestro penale,
che quindi, appare sempre più simile al corrispettivo
istituto civilistico.
Note:
(21) Zanichelli, I poteri del custode dei beni sottoposti a sequestro, in Fallimento, 2001, 626; AA.VV., Custode azionario e denuncia al Tribunale delle
irregolarità nell’amministrazione, in Diritto e pratica delle società,
1999, n. 8, 67; La Monica, Poteri del custode di azioni sequestrate, in Società, 1995, 1052; Vanni, Il compenso al custode penale, in Cass. pen.,
1990, 1336.
(22) Fiorio, sub. art. 2370, Cottino – Bonfante – Cagnasso - Montalenti, Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, Vol. 1, 534.
(23) AA. VV., (Abriani e altri) Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2003.
(24) Bocca, sub. art. 2352, in Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti (a cura di), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, Vol. 1, 346, dove evidenzia altresì che «la disposizione, in effetti, pare perfettamente
compatibile e coerente con le disposizioni del codice di procedura civile
che devolvono al sequestratario i compiti di custodia e conservazione
(artt. 670 e 676) tra i quali può essere ragionevolmente ricondotto l’esercizio dei diritti corporativi connessi alle azioni»
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