Causa C-112/99 Toshiba Europe GmbH contro Katun

Transcript

Causa C-112/99 Toshiba Europe GmbH contro Katun
Causa C-112/99
Toshiba Europe GmbH
contro
Katun Germany GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landgericht Düsseldorf)
«Pubblicità comparativa — Commercializzazione di pezzi di ricambio
e di materiali di consumo — Menzione, da parte di un venditore
di pezzi di ricambio e materiali di consumo non originali,
di numeri di catalogo dei pezzi di ricambio e materiali di consumo originali —
Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE»
Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate l'8 febbraio 2001 I - 7948
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 ottobre 2001
I-7972
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa — Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa — Ambito di applicazione —
Indicazione, nel catalogo di un fornitore di pezzi di ricambio, dei numeri di catalogo
attribuiti da un fabbricante di apparecchi ai propri pezzi dì ricambio — Inclusione —
Condizioni di liceità — Confronto obiettivo — Violazione — Insussistenza
[Direttiva del Consiglio 84/450/CEE, arti. 2, punto 2 bis, e 3 bis, n. 1, lett. c)]
I - 7945
MASSIME — CAUSA C-112/99
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa — Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa — Condizioni di liceità — Protezione dei segni distintivi — Valutazione dell'esistenza di tali segni — Criteri —
Competenza del giudice nazionale
[Direttiva del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, lett. g)]
3. Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa _ Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa — Condizioni di liceità — Protezione dei segni distintivi — Abuso di notorietà — Nozione — Criteri di
valutazione
[Direttiva del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, lett. g)[
1. Gli artt. 2, punto 2 bis, e 3 bis, n. 1,
lett. c), della direttiva 84/450, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55, devono essere interpretati
nel senso che può considerarsi pubblicità comparativa che confronta obiettivamente una o più caratteristiche
essenziali, pertinenti e rappresentative
di beni l'indicazione, nel catalogo di un
fornitore di pezzi di ricambio e materiali di consumo destinati ai prodotti di
un fabbricante di apparecchi, dei
numeri di catalogo (numeri OEM)
attribuiti da quest'ultimo ai pezzi di
ricambio e ai materiali di consumo che
esso stesso commercializza.
consumo che esso commercializza
siano segni distintivi ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva
84/450, concernente la pubblicità
ingannevole e comparativa, come
modificata dalla direttiva 97/55, nel
senso che essi sono identificati come
provenienti da una determinata
impresa. Per far ciò egli dovrà tener
conto della percezione di un consumatore medio, normalmente informato e
ragionevolmente attento ed avveduto.
Va preso in considerazione, inoltre, il
tipo di pubblico cui è destinata la
pubblicità, in particolare se tale pubblico è composto di commercianti
specializzati, molto meno propensi dei
consumatori finali a stabilire un'associazione tra la reputazione dei prodotti
del fabbricante di apparecchi ed i
prodotti del fornitore concorrente.
(v. punto 40, dispositivo 1)
(v. punto 52)
2. Spetta al giudice nazionale accertare se
i numeri di catalogo (numeri OEM)
attribuiti da un fabbricante di apparecchi ai pezzi di ricambio e ai materiali di
I - 7946
3. L'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva
84/450, concernente la pubblicità
TOSHIBA EUROPE
ingannevole e comparativa, come
modificata dalla direttiva 97/55,
dev'essere interpretato nel senso che,
pur se dei numeri di catalogo (numeri
OEM) di un fabbricante di apparecchi
costituiscono, in quanto tali, segni
distintivi ai sensi della suddetta disposizione, la loro utilizzazione nei cataloghi di un fornitore concorrente consente a quest'ultimo di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà ad essi
connessa solo quando la loro menzione
ha l'effetto di creare nella mente del
pubblico cui la pubblicità è indirizzata
un'associazione tra il fabbricante con il
quale vengono identificati i prodotti ed
il fornitore concorrente, in quanto il
pubblico trasferisce la reputazione dei
prodotti del fabbricante ai prodotti del
fornitore concorrente. Al fine di accertare se tale condizione sia soddisfatta,
occorre prendere in considerazione la
presentazione globale della pubblicità
contestata nonché la natura del pubblico al quale questa pubblicità è
destinata.
(v. punto 60, dispositivo 2)
I - 7947