Causa C-112/99 Toshiba Europe GmbH contro Katun
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Causa C-112/99 Toshiba Europe GmbH contro Katun
Causa C-112/99 Toshiba Europe GmbH contro Katun Germany GmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf) «Pubblicità comparativa — Commercializzazione di pezzi di ricambio e di materiali di consumo — Menzione, da parte di un venditore di pezzi di ricambio e materiali di consumo non originali, di numeri di catalogo dei pezzi di ricambio e materiali di consumo originali — Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE» Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate l'8 febbraio 2001 I - 7948 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 ottobre 2001 I-7972 Massime della sentenza 1. Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa — Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa — Ambito di applicazione — Indicazione, nel catalogo di un fornitore di pezzi di ricambio, dei numeri di catalogo attribuiti da un fabbricante di apparecchi ai propri pezzi dì ricambio — Inclusione — Condizioni di liceità — Confronto obiettivo — Violazione — Insussistenza [Direttiva del Consiglio 84/450/CEE, arti. 2, punto 2 bis, e 3 bis, n. 1, lett. c)] I - 7945 MASSIME — CAUSA C-112/99 2. Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa — Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa — Condizioni di liceità — Protezione dei segni distintivi — Valutazione dell'esistenza di tali segni — Criteri — Competenza del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, lett. g)] 3. Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa _ Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa — Condizioni di liceità — Protezione dei segni distintivi — Abuso di notorietà — Nozione — Criteri di valutazione [Direttiva del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, lett. g)[ 1. Gli artt. 2, punto 2 bis, e 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55, devono essere interpretati nel senso che può considerarsi pubblicità comparativa che confronta obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti e rappresentative di beni l'indicazione, nel catalogo di un fornitore di pezzi di ricambio e materiali di consumo destinati ai prodotti di un fabbricante di apparecchi, dei numeri di catalogo (numeri OEM) attribuiti da quest'ultimo ai pezzi di ricambio e ai materiali di consumo che esso stesso commercializza. consumo che esso commercializza siano segni distintivi ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55, nel senso che essi sono identificati come provenienti da una determinata impresa. Per far ciò egli dovrà tener conto della percezione di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Va preso in considerazione, inoltre, il tipo di pubblico cui è destinata la pubblicità, in particolare se tale pubblico è composto di commercianti specializzati, molto meno propensi dei consumatori finali a stabilire un'associazione tra la reputazione dei prodotti del fabbricante di apparecchi ed i prodotti del fornitore concorrente. (v. punto 40, dispositivo 1) (v. punto 52) 2. Spetta al giudice nazionale accertare se i numeri di catalogo (numeri OEM) attribuiti da un fabbricante di apparecchi ai pezzi di ricambio e ai materiali di I - 7946 3. L'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450, concernente la pubblicità TOSHIBA EUROPE ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55, dev'essere interpretato nel senso che, pur se dei numeri di catalogo (numeri OEM) di un fabbricante di apparecchi costituiscono, in quanto tali, segni distintivi ai sensi della suddetta disposizione, la loro utilizzazione nei cataloghi di un fornitore concorrente consente a quest'ultimo di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà ad essi connessa solo quando la loro menzione ha l'effetto di creare nella mente del pubblico cui la pubblicità è indirizzata un'associazione tra il fabbricante con il quale vengono identificati i prodotti ed il fornitore concorrente, in quanto il pubblico trasferisce la reputazione dei prodotti del fabbricante ai prodotti del fornitore concorrente. Al fine di accertare se tale condizione sia soddisfatta, occorre prendere in considerazione la presentazione globale della pubblicità contestata nonché la natura del pubblico al quale questa pubblicità è destinata. (v. punto 60, dispositivo 2) I - 7947