Sentenza n. 5394/2016 pubbl. il 02/05/2016 RG n. 40028/2014

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Sentenza n. 5394/2016 pubbl. il 02/05/2016 RG n. 40028/2014
Sentenza n. 5394/2016 pubbl. il 02/05/2016
RG n. 40028/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. ANGELO MAMBRIANI
dott. GUIDO VANNICELLI
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 40028/2014 promossa da:
COOPERATIVA SOCIALE DELLA BRIANZA (C.F. 03212040962), con il patrocinio dell’avv.
WALTER MARELLI (C.F. MRLWTR77D10B639J);
ATTRICE
contro
CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA
SOCIALE (C.F. 04352990966), con il patrocinio degli avvocati MARIO FUSANI
(C.F.FSNMRA5706A794U) e DANIELE GIUSTO (C.F. GSTDLN61M02F205Z);
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l’attrice:
“In via principale e nel merito,
per tutti i motivi meglio esposti in atti, dichiarare inesistente, nulla, annullata e/o invalida la delibera
del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Comunità Brianza datata 14 aprile 2014, portante
l’esclusione del socio Cooperativa Sociale della Brianza, disponendo il ripristino dello status quo ante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, e distrazione in favore del patrocinante
attoreo.
In via istruttoria,
ove necessario ai fini dell’accoglimento della domanda attorea, ammettersi le prove meglio articolate
nella memorie ex art. 183, comma VI, n.2 c.p.c. del 2 marzo 2015 e n.3 del 23 marzo 2015; dichiarare
altresì l’inammissibilità e/o tardività delle produzioni documentali effettuate da controparte
posteriormente allo spirare dei termini concessi dal giudice ex art. 183, comma VI, c.p.c..“
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N. R.G. 40028/2014
Sentenza n. 5394/2016 pubbl. il 02/05/2016
RG n. 40028/2014
per la convenuta:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Respingere l’opposizione di CSB avverso il provvedimento di esclusione del 14 aprile 2014, con
condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio.
In via istruttoria ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e per testimoni
preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) a partire da maggio-giugno 2013, CSB cominciava a richiedere anticipazioni sulle fatture;
2) degli anticipi di cui al punto precedente, tra il 20 maggio e il 6 giugno, si fecero carico anche altre
cooperative consorziate, tra cui La Riabilitazione e Treffe, come da doc. 9 che si rammostra;
3) il 23 settembre 2013 il Comune di Seregno, con il quale esisteva un contratto di appalto di servizi in
capo al Consorzio, comunicava la sospensione per irregolarità del DURC di CSB;
4) il 20 novembre 2013 CSB comunicava ai dipendenti il differimento a marzo 2014 dell’erogazione
dell’ERT, elemento retributivo territoriale, dovuto a settembre 2013;
5) il 10 gennaio 2014 CSB richiedeva al Consorzio di farsi carico dei contributi previdenziali di
dicembre 2013 per oltre 91 mila Euro, come da nostro doc. 16;
6) quanto al punto precedente era dovuto all’insussistenza di mezzi finanziari ed all’impossibilità di
richiedere nuove anticipazioni bancarie in presenza dell’esaurimento dei castelletti concessi e
dell’esaurimento delle fatture da anticipare in banca;
7) il Consorzio provvedeva a bonificare oltre 28 mila Euro, come da doc. 18;
8) la rappresentanza sindacale di base USB richiedeva, per due volte in dieci giorni tra il 20 e il 30
gennaio 2014, incontri con CSB e il Consorzio a causa del mancato pagamento delle retribuzioni di
dicembre;
9) a metà gennaio del 2014 CSB richiedeva al Consorzio attività di supporto e di verifica della propria
situazione amministrativa, finanziaria e contabile;
10) per il supporto di tipo amministrativo CSB richiedeva di poter utilizzare risorse interne del
Consorzio, individuate nelle signore Trombetta e Gianola;
11) a metà gennaio CSB richiedeva l’intervento del Consorzio per ricostruire la propria situazione
contabile e finanziaria , individuare le cause del dissesto e le possibili soluzioni;
12) il Consorzio aderiva alla richiesta di cui al punto precedente;
13) tra il 10 e il 24 febbraio 2014, si tenevano 4 incontri tra rappresentanti del Consorzio e di CSB per
esaminare la situazione le cui risultanze sono riportate nel doc. 4 di parte convenuta;
14) da tali riunioni emergevano irregolarità nella tenuta della contabilità ed un perdita stimata di 300
mila Euro, con perdita integrale del patrimonio netto;
15) all’esito di tali riunioni l’esperto incaricato dott. Abbà redigeva la relazione di cui al nostro doc.
28;
16) in data 12 febbraio 2014 CSB rendeva noto al Consorzio un’esigenza di cassa per oltre 127 mila
Euro per F24, stipendi e cartelle esattoriali, a fronte di 15 mila Euro di liquidità;
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“Richiamate le eccezioni e difese di cui ai precedenti atti nonché tutti i documenti depositati nel
presente giudizio, la scrivente difesa insiste per l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
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18) in data 20 febbraio CSB trasmetteva al Consorzio l’elenco dei crediti al 31 dicembre 2013, da cui
emergevano crediti insussistenti per oltre 246 mila Euro, come da doc. 30 di parte convenuta;
19) il 18 febbraio CSB comunicava esigenze di cassa per oltre 86 mila Euro per gli stipendi gennaio,
per i quali il Consorzio anticipava 10 mila Euro sulla fattura non scaduta 789 dell’appalto di Seregno;
20) il 20 febbraio CSB girava al Consorzio il bilancino predisposto dallo Studio Radice, da cui
emergeva una perdita di oltre 250 mila Euro, come da doc. 48 che si produce;
21) il bilancio approvato evidenziava una perdita di circa 300 mila Euro, come da nostro doc. 44;
22) alla data di esclusione il Consorzio vantava un credito nei confronti di CSB di €. 49.423,10 per le
prestazioni prodotte sub doc. 42;
23) il doc. 43 è rappresentato dal report dell’incontro del 20 febbraio 2014 tra CSB e il Consorzio,
mentre l’allegato è costituito dal previsionale di CSB per il 2014.
Si indicano come testimoni i signori:
- Barella Maurizio – Direttore Comunità Brianza
- Gianola Diana – Responsabile amministrativo Comunità Brianza
- Cribioli Piera – Presidente Tre Effe, consigliere Comunità Brianza
- Redaelli Angela – Presidente/Responsabile amministrativo La Riabilitazione, vicePresidente
Comunità Brianza
- Galli Gabriella – Settore Solidarietà Sociale Confcooperative Milano sul capitolo 3
- Calandri Franco – sindacato USB sul capitolo 5
- Abbà Francesco – Consulente Consorzio SIS
- Capellini Paola – Ex Responsabile del personale e VicePResidente CSB
- Cazzaniga Marta – Ex Coordinatrice del Servizio di Assistenza Scolastica CSB
- Luzzi Mariangela – Ex Responsabile Area Assistenza Scolastica e Progettazione CSB e consigliere
- Maggioni Elena – Ex Amministrativa e Coordinatrice dei servizi di Pre, Post e Trasporto CSB
- Marchese Simone – Ex Coordinatore del Servizio di Assistenza Scolastica e ADM/ADH CSB e
consigliere;
- Radice Rosella – Studio Radice Consulcom.
E poi i seguenti capitoli di prova per testi a valere anche quale prova contraria dei capitoli dedotti da
parte attrice di cui si chiede il rigetto dell’ammissione:
24) vero che il progetto Il Filo Rosso è stato sostenuto da Codebri e dal Consorzio Comunità Brianza
ed è stato realizzato in partnership con Tre Effe e Ambito Territoriale di Desio. Testi, oltre a quelli già
indicati nella precedente memoria, il sig. Adelio Brillo, Direttore Area Servizi alla persona c/o
Codebri;
25) vero che all’inizio del 2015 tale progetto doveva essere ancora realizzato e che CSB era
intenzionata a chiedere una proroga ad ASL di Monza, come da nostro doc. 53. Testi, oltre a quelli
indicati, Piera Cribioli;
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17) il 13 febbraio il Consorzio anticipava fatture non scadute per oltre 46 mila Euro, come da doc. 26
di parte convenuta;
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27) vero che sul conto corrente di CSB presso Banco di Desio è stato eseguito un pignoramento da
parte del sig. Marchese, ex dipendente ed ex socio di CSB; Vero che CSB ha comunicato di aver chiuso
i rapporti con UBI Banca, Creval e Banco di Desio. Testi: quelli di cui alla prima memoria, e in
aggiunta, sulla prima parte del capitolo il sig. Simone Marchese;
28) vero che il doc. 46 di parte convenuta si riferisce agli estratti conto di CSB al 31 marzo 2014.
Testi: quelli indicati nella prima memoria;
29) vero che CSB ha rifiutato la verifica di Confcooperative per il 2013. Teste: legale rappresentante
di Confcooperative Lombardia;
30) vero che a seguito dell’incontro con le OO.SS. di cui al doc. 19 di parte attrice, sono stati
sottoscritti gli accordi con le medesime organizzazioni di cui al nostro doc. 59. Testi: quelli indicati
nella prima memoria;
31) vero che le Organizzazioni Sindacali, con la sottoscrizione dei verbali sindacali che si mostrano al
teste, hanno dichiarato che non vi erano le condizioni per espletare la procedura di cui all’art. 37
CCNL Cooperative Sociali e che, poi, le stesse Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto gli accordi
del 14 maggio 2014 per il cambio gestione;
32) vero che il Consorzio Comunità Brianza, con accordi del 14 maggio 2014, ha seguito la procedura
ex art. 37 CCNL Cooperative Sociali, in assenza della Cooperativa Sociale Brianza;
33) vero che il Consorzio Comunità Brianza era tenuto a garantire la solvibilità di tutte le cooperative,
ivi inclusa Cooperativa Sociale Brianza;
34) vero che il Consorzio Comunità Brianza nell’applicare la normativa ha sospeso i pagamenti alla
cooperativa, corrispondendo le retribuzioni ai lavoratori;
35) vero che CSB richiedeva il differimento della gradualità a febbraio del 2013.
Per questi ultimi capitoli da 31 a 35 testi quelli indicati nella prima memoria istruttoria”.
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26) vero che nel progetto Family Friendly, i partner di CSB, Meridiana e Spazio Giovani erano
creditori di quest’ultima ancora nella seconda metà del 2014, come da nostri docc. 54 e 55. Testi
Roberto Mauri e Lucio Fossati;
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
o quale socia della CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE (d’ora in avanti anche solo CCB),
ha impugnato la delibera adottata dal cda della convenuta CCB il 14.4.2014 recante sua
esclusione dalla compagine ai sensi dell’art.10 dello Statuto,
o sul presupposto della instabilità economico-finanziaria della socia attrice e della conseguente
sua inidoneità a garantire il corretto perseguimento degli scopi sociali, in particolare deducibili
dal mancato adempimento delle obbligazioni sociali, dalla continua richiesta di anticipazioni
rispetto alla scadenza dei pagamenti nonché dallo stato passivo contabile di CSB pari ad oltre
euro 290.000,00 e dal patrimonio netto negativo di CSB per almeno euro 150.000,00,
delibera a dire dell’attrice invalida in quanto:
1. comunicata alla socia a mezzo posta elettronica, anziché tramite raccomandata a/r, in violazione
dell’art. 10 dello statuto, e senza alcuna trasmissione del verbale del cda;
2. adottata sulla base di clausola statutaria nulla di cui all’art.10 dello Statuto, contenente mera
ripetizione della disciplina ex art.2527 cc previgente;
3. sorretta da una motivazione del tutto generica relativa allo stato di difficoltà di CSB, senza alcuna
specificazione di precisi inadempimenti agli impegni sociali alla stessa addebitabili;
4. comunque riferita a contestazioni infondate, considerati:
o le operazioni di ristrutturazione patrimoniale-finanziaria autorizzate dall’assemblea dei soci di
CSB il 17.4.2014, in risposta alle perdite registrate nell’esercizio 2013,
o nonché l’omesso pagamento da parte del consorzio di circa €480.000,00 per prestazioni rese
dalla cooperativa in forza del contratto di affidamento dei servizi assistenziali dell’8.09.2010,
credito di gran lunga superiore all’esposizione debitoria contestata alla cooperativa nella lettera
di esclusione e di cui, peraltro, il consorzio debitore avrebbe riconosciuto la sussistenza per
almeno €184.886,29.
La società convenuta ha contrastato la domanda dell’attrice esponendo che:
 l’obbligo di verificare costantemente la capacità economico-finanziaria delle cooperative
consorziate nasce dalla responsabilità solidale di CCB quanto agli oneri retributivo-fiscali
gravanti sulle cooperative subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti;
 a partire dal 2013 CSB ha iniziato a manifestare preoccupanti problematiche
finanziarie/patrimoniali, tanto da indurre gli amministratori di CSB a richiedere assistenza e
consulenza contabile/finanziaria a CCB (doc. 3), con emersione:
o della irregolare tenuta della contabilità, specialmente quanto all’appostazione di ratei e
TFR;
o di perdite per circa € 300.000,00, tali da erodere il patrimonio netto della società, come
confermato dal verbale dell’assemblea di CSB del 14.4.2014 (doc. 5);
ed affermando l’infondatezza dei motivi di censura avversari, posto che:
1. la comunicazione della esclusione a mezzo messaggio PEC va considerata equipollente alla
comunicazione a mezzo raccomandata, la delibera del cda non rappresentando poi allegato
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La attrice, COOPERATIVA SOCIALE DELLA BRIANZA (d’ora in avanti anche solo CSB),
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2. la clausola di esclusione di cui all’art. 10 lett. A) dello Statuto sociale non può essere
considerata nulla,
o essendo prevista quale ipotesi di esclusione del socio l’incapacità di raggiungere gli
scopi sociali oppure la perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione a CCB;
3. l’esclusione della socia CSB rientra nella specifica ipotesi di cui all’art. 10 lett. A) dello Statuto,
ove l’incapacità della consorziata a proseguire la propria attività in maniera utile al
perseguimento dello scopo sociale è prevista quale specifica causa di esclusione,
o in particolare, il provvedimento di esclusione essendo stato adottato non in ragione di
violazioni o inadempimenti ad obbligazioni, quanto piuttosto per motivi di carattere
patrimoniale, economico e finanziario attinenti allo stato di quasi-default di CSB;
4. le contestazioni poste a fondamento della delibera di esclusione sarebbero pienamente fondate,
posto che, a partire dal 2013, CSB ha manifestato modalità di gestione tali da:
o non garantire il corretto trattamento retributivo ai dipendenti (doc. 8, 11, 12, 13, 14, 18,
23, 32),
o non far fronte ai propri obblighi contributivi (doc. 22),
o tenere una contabilità societaria lacunosa, (doc. 30, 31)
o essere in perenne difficoltà finanziaria (doc. 9, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 25, 26, 32, 36 ),
inadempimenti tutti sintetizzati nella relazione resa dal consulente tecnico indicato da CCB,
 il quale ha evidenziato un risultato d’esercizio 2013 tale da pregiudicare la tenuta
patrimoniale della cooperativa (doc. 4),
e quindi discussi nel corso della riunione del cda di CCB del 6.03.2014 (doc. 29), in cui si sono
evidenziati altresì i richiami formali inoltrati dalle stazioni appaltanti (tra cui il Comune di
Seregno) operanti con CSB;
d’altra parte, non essendo in alcun modo sufficiente a fugare tali addebiti la delibera
dell’assemblea dei soci di CSB a copertura delle perdite (doc. 3 attrice), del tutto generica e
priva di termini perentori, né il preteso credito vantato da CSB verso CCB per € 480.000,00,
ammontante in realtà – alla data di esclusione – a poco più di € 74.000,00, per il resto
trattandosi di crediti già percepiti da CSB attraverso le anticipazioni bancarie ottenute su fatture
per crediti ceduti, senza tener conto del fatto che la stessa CSB è debitrice verso i propri
dipendenti per €390.000,00, somma di cui CCB è chiamata a rispondere in solido.
Nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc, le parti hanno ribadito le loro posizioni in particolare
quanto alle vicende patrimoniali e finanziarie di CSB ed hanno richiesto l’ammissione di prove orali.
All’udienza del 12 maggio 2015 il g.i. ha chiesto “chiarimenti a parte convenuta quanto al richiamo,
sia nella delibera del cda sia nella missiva comunicante l'esclusione alla socia (docc. 7 e 35
convenuto), all'art. 10 lett. a) dello statuto del consorzio quanto all'ipotesi di esclusione ritenuta
sussistente per la cooperativa attrice, dalla copia dello statuto prodotta dall'attrice sub doc. 2 l'art. 10
non risultando contenere alcuna lettera a), ma l'elencazione di quattro ipotesi di esclusione
contraddistinte dai numeri da 1 a 4” ed ha quindi assegnato termini alle parti per brevi note su tale
tema.
Entro tali termini:
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essenziale della comunicazione di esclusione (cfr. Cass. n.3577/2014), non avendo CSB
comunque mai chiesto copia della delibera del cda, in ogni caso depositata sub doc. 7;
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 l’attrice ha eccepito la tardività di tale produzione, in quanto eseguita dopo la scadenza dei termini
istruttori perentori.
Con ordinanza del 10.7.2015 il g.i. ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione, sulla scorta
dei seguenti rilievi;
"viste le memorie depositate dalle difese nei termini assegnati all'udienza del 12.5.2015 nonché quelle
in precedenza depositate nei termini assegnati ex art.183 sesto comma cpc;
considerato che,
o contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice nelle note autorizzate depositate il 30.6.2015,
la produzione della versione dello statuto sociale vigente al momento della esclusione qui controversa,
o effettuata dalla convenuta con le note autorizzate depositate il 5.6.2015,
appare ammissibile, posto che tale produzione consegue al rilievo d'ufficio di cui all'udienza del
12.5.2015, rilievo d'ufficio al quale, secondo un condivisibile orientamento di legittimità (cfr. Cass. s.u.
n.26242/2014, in motivazione, in particolare pagg. 46 e ss del testo), si accompagna la facoltà delle
parti di introduzione di nova;
considerato, quanto alle richieste istruttorie delle parti, che non pare, allo stato, necessaria
l'ammissione dei capitoli di prova orale formulati sia dall'attrice sia dalla convenuta, tali capitoli
riguardando:
 per la maggior parte fatti già documentati o comunque non specificatamente contestati ex
adverso,
 e, per il resto, circostanze non rilevanti;”.
Nelle difese conclusionali:
 l’attrice ha ribadito l’inammissibilità della produzione della versione aggiornata dello Statuto
eseguita da controparte fuori dai termini istruttori ed ha quindi chiesto in via principale che la causa
venga decisa sulla base della versione dell’art.10 dello Statuto da sé prodotto, con accoglimento
della impugnazione “per omessa dimostrazione della pattuizione statutaria posta a fondamento
della delibera di esclusione” (cfr. p.6 comparsa conclusionale), in via subordinata deducendo poi la
nullità della clausola statutaria nella nuova versione in quanto previsione del tutto generica;
 la convenuta, nella replica conclusionale, ha ribadito l’ammissibilità della propria produzione, in
particolare in quanto riguardante il testo statutario iscritto nel Registro delle imprese, ed ha poi
eccepito la inammissibilità della prospettazione di nullità formulata dall’attrice solo nella comparsa
conclusionale, nel merito affermando in ogni caso la validità della clausola nella sua versione
aggiornata.
All’esito di tale contraddittorio, reputa il Tribunale che:
 la causa debba essere decisa sulla scorta dello Statuto nella versione vigente al momento della
esclusione della socia attrice;
 la domanda dell’attrice debba poi essere accolta,
 posto che la delibera di esclusione è stata adottata sulla scorta di clausola statutaria nulla in
quanto genericamente formulata,
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 la convenuta ha depositato il testo del proprio Statuto sociale come modificato dall’assemblea
straordinaria del 30.1.2013, recante versione dell’art.10 comprendente alla lettera A le espressioni
riportate nella delibera di esclusione;
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 con assorbimento di tutte le altre questioni discusse tra le parti.
Al riguardo va infatti considerato:
o i rilievi dell’attrice circa l’inammissibilità della produzione ex adverso del testo statutario nella
versione aggiornata, risultano tutti assorbiti, posto che:
 da un lato la convenuta nella sua comparsa di risposta ha espressamente richiamato il
testo aggiornato dello Statuto e in particolare la lettera A) dell’art.10 vigente al momento
della esclusione, come tale citato sia nella comunicazione di esclusione sia nella delibera
del cda (cfr. p.9 comparsa di risposta, doc.1 attrice, doc. 7 convenuta), senza che l’attrice
nelle successive difese abbia in alcun modo contestato il tenore di tale versione
aggiornata dello Statuto,
 mentre poi, d’altro lato, il testo statutario citato dalla convenuta nella sua versione
aggiornata corrisponde a quello iscritto nel (pubblico) Registro delle imprese,
rappresentando quindi un fatto di per sé notorio,
sì che, in definitiva, la produzione in discussione ha solo documentato un tenore statutario
già di per sé risultante non abbisognevole di prova ex art.115 cpc nonché opponibile erga
omnes, quindi tale da rappresentare idoneo termine di confronto quanto al giudizio sulla
validità della delibera di esclusione;
 quanto al merito della impugnazione,
o la questione di nullità della clausola statutaria “aggiornata” è stata formulata dall’attrice solo
nella sua difesa conclusionale, ma tale questione è senz’altro esaminabile d’ufficio, secondo i
principi generali e tenuto conto anche del recente condivisibile insegnamento di cui a Cass. su
n.26242/2014;
o la questione di nullità della clausola risulta poi fondata.
Riguardo a tale ultima conclusione va infatti considerato che:
 il testo vigente dell’art.2533 cc (in parte innovando il corrispondente testo del previgente art.2527
cc) disciplina le ipotesi di esclusione del socio da società cooperativa, prevedendo che tale
esclusione possa conseguire ai “casi previsti nell’atto costitutivo”, nonché a “gravi inadempienze
delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto
mutualistico”, alla “mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società”,
richiamando inoltre i casi di cui all’art.2286 cc e all’art.2288 primo comma cc;
 nella vicenda in discussione l’esclusione è stata espressamente deliberata in riferimento alla
previsione di cui alla lettera A) dell’art.10 del testo statutario (si è detto vigente al momento della
delibera del cda di CCB),
o lettera A) secondo la quale può essere escluso il socio che “non sia più in grado di
concorrere al raggiungimento degli scopi sociali”,
o previsione interpretata dal cda in riferimento al ritenuto venir meno di requisiti
patrimoniali/finanziari della socia idonei rispetto alla gestione, nell’ambito consortile
proprio di CCB, dei servizi socio-assistenziali, educativi e sanitari “assegnatile” da CCB;
 la previsione statutaria in discussione, ad avviso del Tribunale, risulta affetta da genericità tale da
renderla invalida, secondo i principi generali ex artt. 1346, 1418 cc,
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 quanto alla versione del testo statutario da considerare ai fini della decisione della causa,
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o e, dunque, risolvendosi in un generico richiamo che lascia del tutto indeterminata l’area dei
fatti passibili di valutazione da parte del cda al fine di disporre l’exit di un membro della
compagine, così in sostanza disattendendo la ratio della previsione normativa di
predeterminazione statutaria delle ipotesi di esclusione e attribuendo al cda il potere di
individuare di volta in volta le situazioni rilevanti ai fini della esclusione,
o considerazioni queste che trovano riscontro proprio nella vicenda qui in discussione, nella
quale l’interpretazione della clausola seguita dal cda è risultata altamente opinabile quanto
alla stessa ricorrenza (in capo alla socia esclusa) di uno squilibrio finanziario significativo
(cfr. al riguardo l’ampio contraddittorio sul tema di cui alle contrapposte memorie ex
art.183 sesto comma cpc), e ciò tanto più in assenza, nel caso di specie, di previsioni
statutarie specifiche in tema di requisiti patrimoniali dei soci, lo Statuto al riguardo
limitandosi a prevedere, all’art.5, che “possono assumere la qualifica di socio le
cooperative sociali costituite ai sensi della l. 381/1991”.
Data la ritenuta nullità della clausola di cui alla lettera A) dell’art.10 dello Statuto ne consegue, con
assorbimento di ogni altra questione discussa tra le parti, l’invalidità della deliberazione del cda della
convenuta qui impugnata dall’attrice, in quanto deliberazione espressamente fondata su tale norma
statutaria (cfr. doc.7 convenuta) 1, come, del resto, precisato dalla difesa della stessa convenuta (cfr., ad
es. pagg.11/12 comparsa conclusionale).
In accoglimento della domanda principale dell’attrice, tale delibera va quindi annullata, con condanna
della convenuta alla rifusione delle spese di lite, spese da liquidarsi come in dispositivo -tenuto conto
della natura della controversia nonché della tipologia e qualità dell’attività difensiva svolta- e da
distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda principale dell’attrice, annulla la delibera del consiglio di
amministrazione della convenuta CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE adottata il 14.4.2014 recante esclusione della attrice
COOPERATIVA SOCIALE BRIANZA;
2. condanna la società convenuta alla rifusione in favore della società attrice delle spese del
giudizio, che liquida in euro 477,00 per esborsi e in euro 6.000,00 per compensi di avvocato,
oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa sul secondo importo, con distrazione a favore del
difensore.
Cosi deciso in Milano il 31 marzo 2016, nella camera di consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola
1
Questo il testo della delibera: “il cda alla unanimità delibera l’esclusione ….. per i seguenti motivi: sussistenza dei
presupposti di cui all’art.10 lettera a) dello Statuto, in quanto nell’esercizio delle attività affidate, la Cooperativa non
appare più in grado di concorrere agli scopi sociali e non gode più dei requisiti economici finanziari sufficienti a garantire
le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci.”
pagina
http://bit.ly/29GGjJO
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684
o in sostanza lo statuto limitandosi ad enunciare una clausola generale, senza alcuna
tipizzazione preventiva delle situazioni di inadeguatezza del socio ex ante considerate
rilevanti quanto ad ambito e gravità ai fini della esclusione,