la normativa e il sistema di certificazione biologico

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La normativa e il sistema di
certificazione biologico
INDICAZIONI PRATICHE
PER INSERIRSI ED ORIENTARSI
NEL SETTORE BIOLOGICO
1) Entrare nel settore biologico: Cosa fare ?
Per entrare nel settore biologico ed avere l'opportunità di commercializzare i prodotti
come biologici, le aziende agricole, agro-zootecniche e di trasformazione devono
rispettare le norme tecniche contenute nel regolamento comunitario REG. CEE
2092/91 e SOTTOPORSI AL CONTROLLO DI UN ENTE AUTORIZZATO dal
Ministero delle Politiche Agricole Forestali - www.politicheagricole.it In Italia esistono Enti chiamati "Organismi di Controllo" (OdC)(.pdf .doc) autorizzati dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad effettuare i controlli diretti nelle aziende
e a certificare le produzioni biologiche ( D.M. 220/95 .pdf .doc).
Dopo essersi informati presso professionisti abilitati all'esercizio della professione di
dott. Agronomo o di Perito agrario, oppure, presso le Associazioni produttori, le
Organizzazioni professionali agricole, le Province o gli OdC (.pdf .doc) ed avere
valutato se il "biologico" rappresenta una reale opportunità per la Vostra azienda, si
può fare "domanda" per inserirsi nel settore ed avere il riconoscimento di " AZIENDA
BIOLOGICA in CONVERSIONE " e successivamente ad un periodo di conversione si
diventa "AZIENDA BIOLOGICA" .
In cosa consiste la "domanda" e dove presentarla? E' necessario compilare un
modello predisposto, chiamato NOTIFICA D'ATTIVITA' CON METODO BIOLOGICO (.
pdf .xls) - disponibile in forma cartacea o informatizzata presso le Provincie, la
Direzione Agricoltura della Regione, presso gli OdC e le principali associazioni di
riferimento del Biologico - seguendo le istruzioni allegate alla notifica (.pdf .doc).
La notifica va compilata in duplice copia ed inviata con raccomandata A/R a:
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• Servizi/Settori Agricoltura della Regione competenti (.pdf .doc)per Provincia sul
territorio con riferimento all'ubicazione dell'azienda agricola o del centro di
trasformazione agricola. In tal caso va apposto il bollo da 10,33 e allegata una
fotocopia non autenticata del documento d'identità;
• OdC prescelto tra quelli autorizzati . In tal caso devono essere allegati i seguenti
documenti a seconda della tipologia d'attività
produttori agricoli:
produttori con
allevamenti:
preparatori
alimentari:
planimetria catastale
dell'azienda (al
massimo in scala
1:10.000) e planimetria
delle strutture
Oltre a quanto richiesto
ai produttori agricoli,
anche documentazione
di seguito elencata
planimetrie degli
stabilimenti e degli
impianti
certificati e visure
catastali relative ai
terreni ed ai fabbricati
planimetrie dei locali di
stabulazione,
allevamento, mungitura,
etc.
copia
dell'autorizzazione
sanitaria
copia dei titoli di
piano di gestione
possesso o disponibilità dell'allevamento PGA
di terreni o fabbricati
Manuale HACCP
copia eventuali
autorizzazioni sanitarie
Piano di gestione delle
deiezioni PUDZ
Relazione Tecnica
Aziendale - Allegato III
Reg. CEE 2092/91 (.
pdf .doc)
Relazione Tecnica
Aziendale - Allegato III
Reg. CEE 2092/91 (.pdf .
doc)
Relazione Tecnica
Aziendale - Allegato
III Reg. CEE
2092/91 (.pdf .doc)
copia del certificato
attribuzione del numero
di partita IVA;
copia del certificato
attribuzione del numero
di partita IVA;
copia del certificato
attribuzione del
numero di partita
IVA;
Il modello di notifica è predisposto in diverse sezioni (A,B, C, D.....). Vanno compilate
solo le sezioni che interessano.
Copia di tutta la documentazione spedita deve essere conservata a cura dell'operatore.
Utilissime sono le spiegazioni di compilazione del PGA E del PUDZ, dette linee guida.
La notifica è una dichiarazione d'impegno da parte di chi la sottoscrive, a:
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• assoggettare l'azienda al sistema di controllo tramite un OdC, riconosciuto dal
Ministero delle Politiche Agricole Forestali
• osservare le norme comunitarie e nazionali
• accettare le misure sanzionatorie previste in caso d'infrazione.
Chi si sottopone al controllo dovrà perciò tenere dei registri aziendali che permettano
di effettuare le verifiche necessarie da parte dell'OdC o delle autorità competenti.
Inoltre entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà inviare all'Organanismo di Controllo il
Piano annuale di Produzione (PAP) (.pdf .xls)
Una volta ricevuta la notifica:
• l'OdC effettuerà un primo controllo aziendale, per verificare l'idoneità dell'azienda al
sistema biologico. Successivamente verificherà almeno una volta all'anno che l'azienda
sia conforme al sistema e che vengano rispettati gli impegni da parte dell'operatore;
• la Regione tramite una procedura amministrativa, che necessita della dichiarazione
d'idoneità aziendale rilasciata dall'Organismo di Controllo iscrive nell'elenco ufficiale
regionale la ditta che si è notificata ed è sottoposta al regime di controllo previsto dal
Reg. CE 2092/91. La Regione predispone e pubblica sul Bollettino Ufficiale della
Regione, dunque, una volta all'anno:
• l'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI suddivisi in tre sezioni
distinte:
"produttori agricoli" a sua volta suddivisa in
"aziende biologiche"
"aziende in conversione"
"aziende miste"
"preparatori", cioè operatori che utilizzano prodotti provenienti da aziende biologiche, le
cui produzioni sono già certificate;
"raccoglitori dei prodotti spontanei".
2) Le principali regole di produzione
Vegetale
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Fertilità e attività biologica del suolo
La fertilità deve essere mantenuta :
• con la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali con apparato radicale
profondo nell'ambito di un programma di rotazione pluriennale,
• con l'incorporazione nel terreno di materiale organico,
• con concimi organici o minerali indicati nell'allegato II (.pdf .doc) del Regolamento
comunitario n. 2092/91. E' Istituito Sperimentale per la Nutrizione delle Piante delegato
ad autorizzare la commercializzazione dei prodotti adatti all'agricoltura biologica di cui
detiene la banca dati consultabile sul sito www.isnp.it
Lotta contro i parassiti le malattie e le piante infestanti
La lotta va impostata attraverso:
• la scelta di specie e varietà adeguate,
• un programma di rotazione adeguato,
• la coltivazione meccanica, la protezione dei nemici naturali dei parassiti (con
impianto di siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori)
• eliminazione delle malerbe mediante bruciatura (pirodiserbo).
In caso di pericolo immediato per le colture possono essere utilizzati i prodotti indicati
nell'allegato II- parte B (.pdf .doc) -del Regolamento comunitario n. 2092/91.
Materiale di propagazione
Il materiale di propagazione e le sementi devono provenire da agricoltura biologica ed
essere stati ottenuti senza l'impiego di organismi geneticamente modificati.
In via transitoria, l'agricoltore può usare sementi e materiale di propagazione
vegetativo prodotte tradizionalmente purché dimostri l'impossibilità di reperire sul
mercato materiale da agricoltura biologica. A tal proposito si deve inoltrare all'Ente
sementi - ENSE - una richiesta di deroga www.ense.it .
Nessuna proroga è prevista per le piantine da orto, che devono necessariamente
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essere certificate biologiche per poter essere messe a dimora.
Animale
Principi generali
Le produzioni animali devono contribuire:
- all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola e allo sviluppo di un'agricoltura
sostenibile;
- a creare e a mantenere rapporti di complementarità fra terra e vegetale, vegetale e
animali, animale e terra;
- all'impiego di risorse naturali rinnovabili;
- alla salvaguardia e miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine.
L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione legata
alla terra.
Pertanto la produzione senza terra, ovvero l'allevamento che non può garantire agli
animali poligastrici e monogastrici almeno il 35% della sostanza secca della loro
razione annuale, non è compatibile con le norme del regolamento comunitario (Reg.
CEE 2092/91 - allegato I parte B .pdf .doc).
La consistenza del patrimonio zootecnico è connessa alla superficie disponibile al fine
di evitare i problemi del sovrappascolo (.pdf .doc)e dell'erosione e di consentire lo
spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente.
Tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati
nel rispetto delle norme del Reg. CEE 2092/91 (.pdf).
È ammessa nell'azienda la presenza di animali allevati non biologicamente purché si
tratti di animali di specie diversa e l'allevamento abbia luogo in un'unità distinta.
(Argomento soggetto a deroghe).
Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche
L'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve rispondere
alle norme di produzione dell'agricoltura biologica utilizzando i periodi di conversione
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stabiliti dal Reg. CEE 2092/91 (.pdf .doc). (Argomento soggetto a deroghe).
Conversione di animali e prodotti animali
I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se
gli animali sono stati allevati secondo le norme del (Reg. CEE 2092/91) per un periodo
di almeno:
- 12 mesi, e in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita, per gli equini e i bovini da
carne;
- 6 mesi per gli animali da latte, i piccoli ruminanti ed i suini;
- 10 settimane per il pollame introdotto prima dei tre giorni di età e destinato alla
produzione di carne;
- 6 settimane per le ovaiole.
(Argomento soggetto a deroghe).
Origine degli animali
Le razze e le varietà devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o
problemi sanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella
produzione intensiva (ad es. sindrome da stress nei suini, PME, morte improvvisa,
aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenza a
razze e varietà autoctone.
Gli animali devono provenire (.pdf .doc) da unità di produzione che osservino le norme
del Reg. CEE 2092/91. (Argomento soggetto a deroghe).
Alimentazione
L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare
la produzione stessa.
E' vietata l'alimentazione forzata.
Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici*, preferibilmente prodotti
dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti da altre unità o
imprese conformantisi alle disposizioni del Reg. CEE 2092/91.
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(*E' autorizzato l'impiego in proporzioni limitate di alimenti convenzionali fino al 24
agosto 2005 secondo quanto disposto ai punti 4.8 e 4.9 dell'allegato I, parte B del Reg.
CEE 2092/91).
L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte naturale, di preferenza quello
materno, e deve essere effettuata per un periodo minimo che dipende dalle varie
specie: 3 mesi per bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) ed equini, 45 giorni per
ovini e caprini e 40 giorni per i suini.
ERBIVORI . Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera
deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati e insilati.
E' obbligatorio, nei limiti consentiti dalle condizioni pedoclimatiche, garantire agli
animali, nell'arco dell'anno, un'adeguata fruizione dei pascoli, anche limitatamente ad
una fase produttiva.
POLLAME . La razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65% di
cereali.
SUINI E POLLAME . Alla razione giornaliera devono essere aggiunti foraggi freschi,
essiccati o insilati.
Possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo le materie prime elencate
nell'allegato II, parte C del Reg. CEE 2092/91.
Nell'alimentazione possono essere utilizzate vitamine, provitamine e sostanze di effetto
analogo chimicamente ben definite fino al 29 marzo 2004; mentre è vietato l'uso di
antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a
stimolare la crescita o la produzione.
E' vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati
per la produzione di alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi
per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e prodotti usati nell'alimentazione
animale.
Profilassi e cure veterinarie
E' obbligatorio utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie (.pdf .doc) solo prodotti
autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati e dispensati nel
rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario.
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La profilassi nella zootecnia biologica è basata sui seguenti principi:
• scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali;
• applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie;
• uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai
pascoli;
• adeguata densità degli animali.
L'uso di antibiotici o di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica
possono essere utilizzati, sotto la responsabilità di un veterinario, solo quando l'uso di
prodotti fitoterapici, omeopatici, oligoelementi e materie di origine minerale per
mangimi, non sia verosimilmente efficace.
E' vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di
antibiotici per trattamenti preventivi.
E' vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione nonché
l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri
scopi. Possono essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti
terapeutici veterinari.
Metodi di gestione zootecnica
La riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali (.pdf .
doc).
E' consentita l'inseminazione artificiale. Sono invece vietate altre forme di riproduzione
artificiale o assistita.
E' vietata l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, l'applicazione di anello
al naso dei suini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la
decornazione e ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici.
La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche
tradizionali di produzione mentre è vietata dopo il raggiungimento della maturità
sessuale.
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E' vietata la stabulazione fissa. In deroga a questo principio la stabulazione fissa può
essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000 purché il responsabile
dell'azienda adegui le strutture aziendali ai parametri indicati nel Reg. CEE 2092/91,
secondo un piano della durata massima di sei anni. Ciononostante l'allevamento deve
seguire i principi del benessere degli animali (regolare movimento fisico, zone
confortevoli provviste di lettiera, ecc.). E' prevista un'ulteriore deroga per le piccole
aziende (quelle che allevano fino a 18 UBA, ampliata fino a 30 su autorizzazione delle
Regioni).
E' vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che
possa indurre anemia.
Trasporto
Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli
animali.
E' vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto.
Nella fase che porta alla macellazione ed al momento della macellazione gli animali
devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress.
Identificazione dei prodotti animali
L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il
ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione secondo le linee
guida del D.M. 4/8/2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Deiezioni zootecniche
Il quantitativo totale di deiezioni zootecniche impiegato nell'azienda (.pdf .doc) non
può superare 170 kg di azoto per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata.
Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una
cooperazione con altre aziende ed imprese soggette alle disposizioni di cui al presente
regolamento ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso prodotto con metodi
biologici.
Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità
tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento e
infiltrazione nel suolo.
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Aree di pascolo e edifici zootecnici
La densità ottimale di bestiame (.pdf .doc):
- nelle stalle deve garantire il massimo comfort e il benessere degli animali in funzione
delle loro esigenze biologiche ed etologiche;
- all'aperto deve essere tale da evitare che il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia
eccessivamente brucata.
Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi.
I locali devono consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale.
I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all'aria aperta devono all'occorrenza offrire un
riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme.
MAMMIFERI: Tutti i mammiferi devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a
parchetti all'aria aperta (anche parzialmente coperti) ogniqualvolta lo consentano le
loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo stato del terreno. (Argomento
soggetto a deroghe).
I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno la
metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa né
grigliato né graticciato.
I locali di stabulazione devono avere a disposizione un giaciglio/area di riposo
confortevole, pulito e asciutto. La lettiera deve essere ampia e asciutta, costituita da
paglia o da materiali naturali adatti.
E' vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età.
Le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e
durante l'allattamento. I lattonzoli non possono essere tenuti in batterie "flat decks" o in
gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per
consentire agli animali di grufolare.
POLLAME. Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può essere tenuto in
gabbie.
Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d'acqua, a uno stagno o a un
lago ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di
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benessere degli animali o le condizioni igieniche.
I ricoveri per il pollame devono soddisfare le condizioni minime previste dal Reg. CEE
2092/91 (allegato VIII).
Per le galline ovaiole la luce naturale può essere completata con illuminazione
artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere,
con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto ogniqualvolta le condizioni
climatiche lo consentano e per almeno un terzo della sua vita.
Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto
sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei
relativi attrezzi. Parimenti, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario
alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario.
Trasformatori
L'opificio che trasforma, prepara o condiziona prodotti da agricoltura biologica
deve anche lui sottoporsi al sistema di controllo ed assicurare la separazione dei
prodotti sia nel magazzinaggio che durante la lavorazione mediante un sistema
di tracciabilità/rintracciabilità del prodotto (Reg.CEE allegato III .pdf .doc)
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