APPROVAZIONE - Comune di Pergine Valsugana

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APPROVAZIONE - Comune di Pergine Valsugana
Deliberazione n. 14 dd. 25-03-2015
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COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)
Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale
n.
OGGETTO:
14
dd.
25-03-2015
Approvazione del Piano di Classificazione
Regolamento Acustico Comunale.
Acustica
e
del
Il giorno 25-03-2015 alle ore 18:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:
OSS EMER ROBERTO
BEBER SANDRO
CASAGRANDE DANIELA
DEMOZZI FRANCO
GRETTER BENIAMINO
LAZZERI ANNAMARIA
LAZZERI DANIELE
LEONARDELLI ANGELA
MARCHESINI RAFFAELE
MORELLI MARCO
NEGRIOLLI MASSIMO
NISCO RENATO
OSLER MARCO
PAOLI SERGIO
PIZZO PAOLO
ROAT MARIO
SARTORI STEFANO
TAFFARA MARINA
TEDESCO MARIA
TESSADRI RENATO
VALCANOVER ROBERTO
ZANEI WALTER
Sindaco
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Presidente
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente ingiustificato
Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Presente
Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Annamaria Lazzeri
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.
Il Segretario
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto;
rilevato che, ai sensi dell’art. 81 della D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta
di deliberazione relativa all’oggetto il Dirigente incaricato ing. Loris Moar ha espresso
il proprio parere favorevole in data 12.03.2015 sotto il profilo della regolarità tecnicoamministrativa;
rilevato inoltre che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che
quindi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione
consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e s.m., non si rende necessario acquisire sulla
medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
premesso che la legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”,
stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, inoltre l’articolo 6, comma 1,
attribuisce ai comuni la competenza di predisporre strumenti per la zonizzazione
acustica del territorio ed il coordinamento della stessa con gli strumenti urbanistici;
considerato che il Piano di Classificazione Acustica ha come finalità quella di
prevenire il deterioramento del territorio e delle zone non inquinate dal rumore e di
fornire un indispensabile strumento di pianificazione, prevenzione e risanamento dello
sviluppo territoriale, per questo motivo disciplina e vincola le modalità di sviluppo del
territorio in coerenza con la disciplina urbanistica;
atteso che rientra nei programmi dell’Amministrazione comunale procedere con
la predisposizione del Piano di Classificazione Acustica al fine di dotarsi di uno
strumento strategico sotto il profilo della valutazione dell'inquinamento acustico che
consenta di orientare le scelte urbanistiche delle aree residenziali, commerciale,
artigianale e industriale, con l'obiettivo di garantire elevati standard di qualità
dell'ambiente e di tutela della salute dei cittadini;
atteso che la Zonizzazione Acustica si compone in linea di principio di due fasi,
una prima fase di Classificazione Acustica del Territorio Comunale che prevede una
analisi del territorio comunale e degli strumenti di pianificazione esistenti e una seconda
fase di elaborazione della mappatura del rumore urbano e la predisposizione di un Piano
di Risanamento che comprende campagne di misurazione del rumore e individuazione
di interventi di risanamento;
preso atto che il Piano di Classificazione Acustica deve essere redatto da tecnici
competenti in acustica, come disposto dall'art. 2, comma 6, legge 26 ottobre 1995, n.
447 e dell'art. 14 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg,;
considerato che ai fini dell’affidamento dell’incarico è stato esperito un
confronto concorrenziale conclusosi con l’affidamento dell’incarico per la redazione del
Piano di Classificazione Acustica comunale alla società SEA srl, con sede a Trento in
via Gianbattista Unterveger 52, mediante determina dirigenziale n. 27 del 15 febbraio
2011;
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considerato che la società affidataria dell’incarico, in collaborazione con gli
uffici tecnici comunali, ha predisposto il Piano di Classificazione Acustica Comunale,
provvedendo alla suddivisione del territorio secondo criteri omogenei nelle sei classi di
zonizzazione individuate dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;
vista la proposta di piano di Classificazione Acustica Comunale a firma del
tecnico competente in acustica, ing. Nadia Mazzoldi, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnico Illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- TAV. 1 Nogarè, Buss, Guarda e Comparsa
- TAV. 2 Masi alti di Viarago, Montengian
- TAV. 3 Roncogno, Cire', Prafango, Madrano, Canzolino, Pissol, Vigalzano,
Casalino, Maso Grillo, Costa, Fornaci, Pergine nord-ovest
- TAV. 4 S. Caterina, Riposo, Brazzanighe, Montesei, Filanda Petri, Serso,
Viarago, Cittadella, Toffolazzi, Portolo, Canezza, Pergine nord-est, Zivignago,
Maso Tre Castagni
- TAV. 5 Costasavina, Susa', Pergine sud-ovest, Canale, S. Cristoforo, Maso
Popper, Maso Postel, Maso Serchier, Maso Ungherle, Maso Puller;
- TAV. 6 Pergine sud-est, Castello di Pergine, Fontanabotte, Masetti, Maso
Valderban, Valar, Assizzi, Pozza,- Zava, S. Cristoforo, Maso Braito, Villa
Romanese, loc. Canzane;
- TAV. 7 S. Vito o Maso Faiti, Valcanover, Castagne o S. Caterina, Masi di
Castagne’
- TAV. 8 Ischia ,Visintainer, Partacini, Fornaselle, loc. Canzane
- TAV. 9 Panarotta
- TAV. 10 Fasce di pertinenza stradale e ferroviaria
- TAV. 11 Zonizzazione acustica e fasce di pertinenza stradale e ferroviaria.
atteso altresì che in attuazione alle competenze attribuite ai comuni ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lettere e) h) della legge 447/1995, e dell’art. 11 del D.P.G.P. 26
novembre 1998, n°38-110/Leg, in concomitanza al Piano di Classificazione Acustica
del territorio comunale è stato predisposto un Regolamento che disciplina sotto il profilo
acustico lo svolgimento, anche in deroga, di attività temporanee e contiene prescrizioni
di tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone dall'inquinamento acustico;
dato atto che in data 3 gennaio 2013 con deliberazione n. 1 la Giunta Comunale ha
adottato in via preliminare la proposta del Piano di Classificazione Acustica del
territorio Comunale e del Regolamento Acustico Comunale, disponendo
contestualmente l’adozione di misure di pubblicità al fine di consentire la massima
trasparenza e partecipazione;
preso atto che successivamente alla sua adozione i documenti sono stati pubblicati
sul sito del Comune di Pergine Valsugana ed è stato aperto un periodo di osservazioni di
60gg consecutivi a partire dal 18 gennaio 2013 al fine di consentire la presentazione di
proposte o osservazioni da parte dei cittadini; contestualmente la documentazione
adottata è stata trasmessa all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
(APPA) per l'espressione di un parere di competenza, inoltre sono stati contattati i
comuni territorialmente confinanti per verificare la compatibilità della classificazione
acustica attribuita alle aree di confine;
atteso che nel periodo di deposito sono pervenute complessivamente 11
osservazioni, con i seguenti contenuti principali:
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− una osservazione ha per oggetto l’area residenziale posta in prossimità
dell'insediamento industriale della Vetri Speciali in località Ciré, per la
quale viene chiesta l'attribuzione di una classe III, in luogo della IV
prevista dal Piano. In subordine si chiede una riclassificazione in classe III
o inferiore dell’area residenziale non appena dovesse decadere l’esigenza
della sua classificazione in classe IV in conseguenza delle emissioni
acustiche generate dalla Vetri Speciali;
− due osservazioni riguardano sempre l'insediamento industriale della Vetri
Speciali e riguardano la correzione di errori cartografici e la proposta di
inserire una zona in classe IV a nord dell’area produttiva interessando
anche un edificio agricolo che è stato inserito in classe III per consentire
una maggior coerenza con le altre aree adiacenti ed evitare il salto di
classe;
− sei osservazioni riguardano il crossodromo in località Cros del Cius e
marginalmente il frantoio posto in prossimità dell'impianto motoristico.
Tutte le osservazioni segnalano il disturbo acustico provocato dalla pista di
motocross chiedendo di adottare misure per il contenimento
dell’inquinamento acustico;
− una osservazione ha per oggetto l'area ricettiva di Punta Indiani per la
quale viene chiesta la classificazione in classe II, e chiede inoltre di
limitare il periodo di svolgimento delle manifestazioni temporanee in
deroga ai limiti acustici, per preservare la quiete degli ospiti del
campeggio nelle ore tardo-serali;
− una osservazione chiede la modifica della zonizzazione acustica di un’area
soggetta a piano attuativo in loc. Fosnocheri, sulla quale verrà realizzato
un impianto di cogenerazione, in zona VI - aree esclusivamente industriali.
atteso inoltre che in data 28 giugno 2013, prot. 23088, è pervenuto il parere
tecnico dell'APPA, che rileva in particolare:
− la presenza di alcuni accostamenti critici in prossimità dell'area produttiva
in località Ciré, dell'area destinata ad ospitare l'impianto di cogenerazione
in località Fosnoccheri, nonché del crossodromo in località Croz del Cius;
inoltre viene segnalato come elemento di criticità l'accostamento di aree
produttive che ospitano attività di rottamazione in viale dell'Industria con
zone adiacenti poste in classe II. Per questi accostamenti critici si
suggerisce l'utilizzo dello strumento della fascia di rispetto;
− la necessità di correggere le Norme di Attuazione da alcune imprecisioni;
− la necessità di precisare il campo di applicazione del Regolamento
Acustico Comunale correggendo anche in questo caso alcune imprecisioni
normative;
visti i contenuti del parere dell'APPA e assumendo il contributo collaborativo
offerto dalle osservazioni pervenute, sono state apportate modifiche alla proposta del
Piano di Classificazione Acustica ed al Regolamento Acustico Comunale. In
particolare:
− è stato utilizzato lo strumento delle fasce di rispetto in prossimità delle
zone che presentano accostamenti critici (salto di classe oltre 5 dB) con
aree non completamente urbanizzate, come la nuova zona produttiva in
località Fosnoccheri, la zona produttiva del Ciré e il crossodromo in
località Croz del Cius.
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− sono state rettificate alcune imprecisioni cartografiche e sulla scorta delle
comunicazioni dei comuni confinanti sono state omogeneizzate le zone di
confine per evitare accostamenti critici;
− sono state modificate le Norme di Attuazione recependo le osservazioni
dell'APPA;
− è stato sostanzialmente rivisto il Regolamento Acustico Comunale
delineando, in coerenza con la disciplina nazionale e provinciale, una
regolamentazione delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico e aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, per
tutelale della quiete pubblica e la salute dei cittadini dall'inquinamento
acustico;
considerato inoltre che la variante al Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità
Alta Valsugana e Bersntol, approvata con deliberazione dell'assemblea della Comunità
del 22 dicembre 2014 n. 48, ha localizzato in località Comparsa una nuova area per
discarica inerti, è stata modificata la cartografia del Piano di Classificazione Acustica in
relazione alla nuova localizzazione prevedendo per questa una classe acustica IV - aree
prevalentemente industriali;
atteso che ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006,
nr. 15-68/Leg., da ultimo modificato con dPP 24 novembre 2009, nr. 29-31/Leg.,
contenente la disciplina in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il piano
è stato sottoposto a Valutazione di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del
dPP sopra richiamato, per accertare se il piano può avere effetti significativi
sull’ambiente;
considerato che la fase di Valutazione di Assoggettabilità, illustrata nell’allegato
“Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Piano di Classificazione Acustica”, ha
evidenziato che “nei limiti delle competenze e prerogative attribuite dalla legge ai
comuni, il piano di classificazione acustica si configura come un documento tecnicopolitico di governo del territorio, il cui obiettivo è quello di prevenire il deterioramento
di zone non inquinate, di limitare i fenomeni di deterioramento acustico, di tutelare
zone particolarmente sensibili e di fornire un indispensabile strumento di
pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico. Si tratta di
uno strumento fortemente integrato nelle valutazioni strategiche svolte per gli altri
strumenti di programmazione ed in particolare con il Piano Regolatore Generale,
principale strumento di pianificazione del territorio. Per sua natura il piano si
configura pertanto come uno strumento strategico per la tutela dell’ambiente e della
salute dei cittadini al fine di garantire elevati standard di qualità dell’ambiente urbano
e extraurbano, conseguentemente non si attendono impatti negativi dalla sua
applicazione. Per queste ragioni si ritiene non si debba assoggettare il piano di
classificazione acustica al procedimento di valutazione ambientale strategica.”
vista la Legge 26 ottobre 1995, n°447 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”;
visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore”;
visto il decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
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Vista la legge provinciale 11 settembre 1998, n°10 "Misure collegate con
l'assestamento del bilancio per l'anno 1998";
visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n°38-110/Leg "Norme regolamentari di
attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n°10 e altre
disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";
vista la deliberazione della Giunta provinciale 11 settembre 1998, n°14002
"Criteri e modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree,
approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n°6,
alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico";
visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n°459
“Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995,
n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n°142
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante
dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447”;
visto la delibera della Giunta provinciale 390 del 25 febbraio 2000 e ss.mm.;
visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.
3/L;
atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio
comunale, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;
visto ed esaminato l’emendamento presentato dal Consigliere comunale Renato
Tessadri in merito alla modifica dell’art. 12, comma 2;
messo preliminarmente in votazione detto emendamento, nel seguente testo:
“Nel caso di sistemi di allarme acustico installati su autoveicoli, l’emissione sonora deve
essere intervallata e non può superare la durata massima di 3 minuti”;
votazione su emendamento:
19 favorevoli;
0 astenuti;
0 contrari;
l’emendamento viene approvato;
visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
55 del 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 40 del 22.07.2014;
visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 13 del 05.03.2008 e ss.mm.;
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con n° 19 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n°
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;
19
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano di Classificazione
Acustica costituto dai seguenti elaborati che, dimessi agli atti, costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- Relazione Tecnico Illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- Allegato: Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Piano di
Classificazione Acustica
- TAV. 1 Nogarè, Buss, Guarda e Comparsa
- TAV. 2 Masi alti di Viarago, Montengian
- TAV. 3 Roncogno, Cire', Prafango, Madrano, Canzolino, Pissol,
Vigalzano, Casalino, Maso Grillo, Costa, Fornaci, Pergine nord-ovest
- TAV. 4 S. Caterina, Riposo, Brazzanighe, Montesei, Filanda Petri, Serso,
Viarago, Cittadella, Toffolazzi, Portolo, Canezza, Pergine nord-est,
Zivignago, Maso Tre Castagni
- TAV. 5 Costasavina, Susa', Pergine sud-ovest, Canale, S. Cristoforo, Maso
Popper, Maso Postel, Maso Serchier, Maso Ungherle, Maso Puller
- TAV. 6 Pergine sud-est, Castello di Pergine, Fontanabotte, Masetti, Maso
Valderban, Valar, Assizzi, Pozza,- Zava, S. Cristoforo, Maso Braito, Villa
Romanese, loc. Canzane
- TAV. 7 S. Vito o Maso Faiti, Valcanover, Castagnè o S. Caterina, Masi di
Castagnè
- TAV. 8 Ischia ,Visintainer, Partacini, Fornaselle, loc. Canzane
- TAV. 9 Panarotta
- TAV. 10 Fasce di pertinenza stradale e ferroviaria
- TAV. 11 Zonizzazione acustica e fasce di pertinenza stradale e ferroviaria.
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento Acustico
Comunale emendato che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione
di avviso all’Albo pretorio, sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana e
notiziando i quotidiani locali;
4. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione;
5. di prendere atto che i regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto
comunale, entrano in vigore a decorrere dall'esecutività della deliberazione che li
approva. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore i regolamenti comunali sono
ripubblicati per fini notiziali all'albo comunale per 30 giorni.
Il Segretario
Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune) - Giuseppe Dolzani -
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pag. 8/8
*** ** * ** ***
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.
79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma
5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.
In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Alla presente deliberazione sono uniti:
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Presidente
- Annamaria Lazzeri -
Il Segretario Generale
- Giuseppe Dolzani -
Il Segretario
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