Studio TEOREMA SERVIZI di A. Drappero Soluzioni per

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Studio TEOREMA SERVIZI di A. Drappero
Soluzioni per adempimenti dei sostituti d’imposta
Servizio gratuito di PRONTO INTERVENTO ERRORI DIAGNOSTICI:
Questo servizio fornisce indicazioni su come risolvere gli errori prodotti dal software di controllo
dell’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriore approfondimento :
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Data ultimo aggiornamento delle news : 08 Marzo 2017
Marzo 2017 | Certificazione Unica 2017 : il 7 di Marzo è l’ultimo giorno utile per l’invio telematico.
Dopo questo termine restano 5 giorni per effettuare eventuali correzioni. La sanzione prevista è di 100
Euro per ogni singola certificazione inviata oltre il termine per un massimo di 50.000 Euro per il singolo
sostituto d’imposta. Le eccezioni riguardano i casi in cui la C.U. non sia necessaria alla predisposizione
del modello 730 precompilato.
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Febbraio 2017 | Certificazione Unica 2017 : nuovo regime sanzionatorio. La C.U. 2017 sarà
soggetta alle sanzioni previste dal combinato disposto della Legge di Stabilità 2016, del Decreto
Legislativo 158/2015 e del Decreto Legislativo 151/2015.
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Gennaio 2017 | L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento N. 10047/2017 del 16 Gennaio 2017 ha
reso disponibile il Modello 770 2017. Tra le novità si evidenzia il debutto del quadro DI che consente il
recupero del credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative.
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Dicembre 2016 | Per il Modello 770 2016 sono scaduti i termini del ravvedimento operoso con
sanzioni ridotte. Il nuovo termine per la presentazione tardiva soggetta a sanzioni ordinarie
(presentazione integrale o integrativa correttiva) è fissato al 31 di Luglio 2017.
Ottobre 2016 | La nuova Circolare 42/E dell’Agenzia delle Entrate contiene un vademecum sul
ravvedimento operoso, dopo le modifiche introdotte nel 2016.
Agosto 2016 | La nuova scadenza del Modello 770, differita per decreto al 15 Settembre 2016,
comporta anche lo slittamento al 14 Dicembre 2016 (+90 giorni) del periodo riservato al ravvedimento
operoso, con sanzioni ridotte.
Agosto 2016 | La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ritiene che sia possibile separare le due
sezioni del Modello 770 2016 (quadri ST, SV, SX e SY e ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo
separate da quelle di lavoro dipendente) in quanto, si spiega, la dichiarazione dei sostituti d’imposta
(versione semplificata a partire da quest’anno) ha una funzione meramente riepilogativa non essendo
connessi, alla presentazione della stessa, obblighi di versamento delle imposte.
Luglio 2016 | Cambia il regime sanzionatorio applicato alla denuncia annuale Modello 770. In caso
di presentazione tardiva (entro 90 giorni, ossia entro il 22 Novembre 2016) la sanzione è di 25 Euro e
può essere versata con Modello F24 codice 8906. Decorso questo termine ed entro il termine della
scadenza Mod. 770 2017 la sanzione varia da 150 a 500 Euro, oltre 25 Euro per ogni percipiente /
modello non dichiarato.
Luglio 2016 | Modello C.U. 2016 : ammorbidito il regime sanzionatorio rispetto al 2015. Lo modifiche
apportare al Dpr. 322 del 1998 hanno introdotto il tetto massimo di 50.000 Euro per sostituto d’imposta
e, per le correzioni entro 60 giorni dalla scadenza del 7 Marzo, una sanzione di 20 Euro per singola C.U.
correttiva fino ad un massimo di 20.000 Euro.
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Giugno 2016 | Calendario scadenze fiscali 2016 : un piccolo aiuto per i sostituti d’imposta. La
scadenza fissata per il Modello 770 2016 è 31 Luglio. Trattandosi di una domenica si và al successivo 1°
Agosto. L’articolo 3-quater del D.L. 16/2012 recita: ” gli adempimenti fiscali (…) che hanno scadenza dal 1º al
20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione
” e il giorno 20 di Agosto cade di sabato, ne consegue che la scadenza diventa 22 Agosto 2016.
Marzo 2016 | E’ confermato che, n caso di presentazione di una C.U. correttiva (Sostituzione o
Annullamento), qualora il “protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola C.U.”
risultante dalla “Comunicazione di avvenuto ricevimento” è diverso dal “progressivo certificazione
univoco” attribuito dal sostituto d’imposta al momento dell’invio telematico, tale dichiarazione correttiva
viene scartata. In questi casi è preferibile inviare una nuova dichiarazione parziale.
Febbraio 2016 | In caso di C.U. correttiva (Sostituzione o Annullamento) occorre prestare
attenzione al fatto che il “protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola C.U.” e
risultante dalla “Comunicazione di avvenuto ricevimento” potrebbe essere diverso dal “progressivo
certificazione univoco” attribuito dal sostituto d’imposta al momento dell’invio telematico.
Febbraio 2016 | Il regime sanzionatorio della C.U. 2016 è stato rimodulato con il D.Lgs. nr. 158 del
2015. E’ stato introdotto un limite massimo per il singolo sostituto d’imposta e un regime meno oneroso
nel caso in cui gli errori siano stati corretti entro 60 giorni a partire dal 8 di Marzo (fatti salvi i 5 giorni
esenti dalle sanzioni). Rimane una “zona d’ombra” nel metodo di valutazione di una C.U. che possa
risultare non corretta a causa di informazioni di cui il sostituto d’imposta non era a conoscenza nel
momento in cui è stato effettuato l’invio telematico e che hanno comportato la necessità di effettuare
dichiarazioni correttive.
Sanzioni in caso di dichiarazione tardiva o integrativa entro novanta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione (ravvedimento operoso).
Se la dichiarazione originaria o integrativa è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può
essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta
pari ad 1/10 di euro 258,00, (ossia pari a 25,80 Euro) ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative
alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
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Sanzione ridotta (eseguita spontaneamente) per invio entro il 20-12-2015
Il codice tributo da utilizzare in F24 è : 8911 anno 2014 (anno d’imposta 770 2015)
Sanzione normale comminata per l’invio del modello avvenuto dopo il 20-12.
Modello 770 integrativo e ravvedimento operoso
Mancato pagamento delle ritenute Superando la scadenza della presentazione del modello 770
(19 Settembre), il mancato pagamento delle ritenute è reato. In base all’articolo 10 bis del Dl n. 74/2000 è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un
ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Ravvedimento operoso :
La possibilità di effettuare il ravvedimento operoso è riconosciuta entro un
lasso di tempo ben definito, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del
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quale la violazione è stata commessa. L’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che il ravvedimento
è ammesso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente
obbligati abbiano avuto formale notifica.
In sostanza è necessario che :
• la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
• non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i
tributi che sono oggetto di controllo);
• non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di
documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Quali solo le violazioni “ravvedibili”
Potranno essere regolarizzate entro il termine di presentazione del modello 770 le violazioni connesse:
• all’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate; in tal caso, oltre agli interessi e
alle ritenute omesse, è dovuta la sanzione in misura ridotta pari al 3,75% (un ottavo della sanzione
ordinaria del 30%);
• all’omessa effettuazione delle ritenute; in tal caso, oltre agli interessi è dovuta la sanzione in misura
ridotta pari al 2,5% (un ottavo della sanzione ordinaria del 20%);
• all’infedele presentazione del modello 770; in tal caso è dovuta la sanzione in misura ridotta pari ad
euro 32 (un ottavo della sanzione ordinaria di euro 258) oltre alla sanzione di euro 6 (un ottavo della
sanzione ordinaria di euro 51) per ogni percipiente non dichiarato;
dichiarato se non sono state versate le ritenute è
necessario procedere anche al versamento di quanto omesso, oltre agli interessi ed alla sanzione in
misura ridotta del 12,50% (un ottavo della sanzione ordinaria pari al 100% delle ritenute omesse).
E` sufficiente il 770 per provare l`omesso versamento delle ritenute sentenza del
12 Maggio 2014 (decisione espressa dalla Corte di Cassazione).
Con la presentazione della dichiarazione dei sostituti d`imposta, è lo stesso datore di lavoro a dichiarare il
quantum dell`imposta che avrebbe dovuto rendere all`Erario.
Il modello 770 modificabile anche in sede processuale sentenza Gen.2013
Il Sostituto d’imposta, fatta eccezione per alcuni casi particolari, può modificare il Modello 770 anche
nel corso del giudizio tributario se riesce, ovviamente, a fornire elementi probatori tali da smentire le
pretese dell’Amministrazione Finanziaria in sede di avviso di accertamento emesso e notificato, ad
esempio, per omessi e ritardati pagamenti per imposte a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
Tale linea giurisprudenziale è stata emessa dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria con la Sentenza
n. 1419 del 22 Gennaio 2013.
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Modello 770 correttivo: domande frequenti
Dichiarazione correttiva nei termini - Può essere correttiva parziale o correttiva integrale. Deve
rientrare nei termini previsti (per il 2013 il termine è il 31 Luglio). Dopo questa data è possibile
inviare la dichiarazione correttiva integrativa. Non è soggetta a sanzioni.
Dichiarazione integrativa - Può essere integrativa parziale o integrale. E’ soggetta a sanzioni
solo nel caso in cui la correzione sia rilevante ai fini tributari.
Termine presentazione 770 rettificativo - Non esiste un termine per l’invio del modello
rettificativo. Per quanto riguarda le sanzioni dipende dall’oggetto della rettifica. La terminologia
normativa non parla di 770 rettificativo ma di dichiarazione correttiva o integrativa.
Quante dichiarazioni correttive si possono inviare - Non esistono limiti. E’ sufficiente
conservare le ricevute di tutti gli invii telematici effettuati. Ogni dichiarazione correttiva integrale
sostituisce la dichiarazione precedente. Invece, la dichiarazione correttiva parziale si aggiunge a
quella inviata in precedenza, senza sostituirla.
Riferimenti per le vostre richieste:
Tel.mobile.:
347.837.1946
Tel.fisso….:
011.273.3403
Posta elettronica
[email protected]
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