comune di langhirano provincia di parma

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comune di langhirano provincia di parma
COMUNE DI LANGHIRANO
PROVINCIA DI PARMA
DELIBERAZIONE N. 89
in data: 25/06/2012
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO
2012/2014 - ANNUALITA’ 2012
L’anno Duemiladodici addì venticinque del mese di Giugno alle ore 17:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:
BOVIS STEFANO
CASALINI CRISTIANO
ALBANESE LARA
BONATI CLAUDIO
BONATI DANIELE
CAVAZZINI GIORGIO
CONTINI MARCO
Totale presenti
Totale assenti
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
6
1
Assiste il Segretario Comunale dott. DINO ADOLFO GIUSEPPE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. BOVIS STEFANO nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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DELIBERA DI G.C. N. 89 del 25/06/2012
OGGETTO :PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2012/2014
–ANNUALITÀ 2012
La GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO:
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l'art. 91, 1^ comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, ai
sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le
esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91 , 2^ comma, del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale, gli enti locali, ai quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove
assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, per
quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli
obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e
competenze;
- l'art. 19 , 8^ comma, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "a
decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati
al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs 165/200 che dispone: "le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che, ferme restando le
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari,
i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa
legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione
e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti loro attribuiti;
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- l'art. 6, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale nelle amministrazioni
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, previa verifica
degli effettivi fabbisogni;
VISTA la propria deliberazione n. 23 del 7/2/2011, con la quale è stata approvata la
dotazione organica dell'Ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza
complessiva del personale, classificati per profilo e per categoria;
DATO ATTO che con propria deliberazione n.17 del 13/2/2012 , a seguito della
ricognizione prescritta dall'art. 16 legge di stabilità per il 2012 effettuata dai Responsabili di
settore, ciascuno per la propria struttura, (legge n. 183 del 12 novembre 2011), come da
dichiarazione agli atti del Servizio personale, ha preso atto che, per quanto attestato, non risultano,
con riferimento alle esigenze funzionali, eccedenze di personale;
RITENUTO necessario adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo
conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative,
individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a
precise e inderogabili esigenze di servizio;
CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione
triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare
esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;
ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come
sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122 “ai
fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con
azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
CONSIDERATO che l'imposta riduzione della spesa deve essere necessariamente
considerata rispetto all'anno precedente, conformemente al consolidato criterio interpretativo che si
rileva nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2010/QMIG dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti la quale ha ritenuto che "per calcolare la riduzione della spesa del personale non si potrà che
fare riferimento alla spesa per il personale dell'anno precedente in modo tale da garantirne una
diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro
normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse;
ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 557 bis, della legge 27 dicembre 2006 n. 296
inserito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122 “ai
fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i
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rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per tutti i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;
VISTO l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.
133/2008 ai sensi del quale "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio
precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. è
fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi della presente disposizione";
VISTO l’art. 1, comma 557 ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296 inserito dall'art. 14,
comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122 ai sensi del quale “ in
caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;
DATO ATTO che questo Ente ha rispettato nell'anno 2011 le regole del patto di stabilità
interno e che lo schema di bilancio di previsione 2012 è improntato al medesimo risultato come
risulta da apposita certificazione in data 28 marzo 2012 a firma del Sindaco, del Revisore dei Conti
e del Responsabile del Settore Finanziario, inoltrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze con
nota prot. 4538 del 28 marzo 2012, depositata agli atti del Comune (All. n. 1);
RICHIAMATE le ulteriori disposizioni dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall’art. 14, comma
9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
dall'art. 28, comma 11 quater, del DL n. 201/2011 convertito in legge 22/12/2011 n. 214, ed,
infine,come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
aprile 2012, n. 44.
VISTO, in particolare, il comma 7 dell'art. 76 cit. il quale dispone che "è fatto divieto agli
enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i
restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo
delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella
misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del
calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo
della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi
pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse
generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma
restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con
la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le
predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati
regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per
cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel
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rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle
spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni
fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal
caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica
e del settore sociale.
CONSIDERATO che, per quanto attiene al concetto di "cessazioni dell'anno precedente", le
Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 46/CONTR/2011 del 29
agosto 2011 hanno espressamente ritenuto che “relativamente agli enti locali sottoposti al patto di
stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di
personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli
interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed
essenziali”.
EVIDENZIATO che l’art. 4, comma 103, della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità
2012), con una modifica apportata al comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/08, ha chiarito che il
limite della % del turn over per gli enti soggetti al patto di stabilità si applica solo alle assunzioni a
tempo indeterminato e che l'art. 9, comma 11, del Dl n. 78/2010 ha previsto che nella circostanza in
cui le cessazioni intervenute nell’anno precedente sono tali da non consentire l’assunzione di
almeno un’unità lavorativa, è possibile cumulare le quote non utilizzate con quelle conseguenti alle
cessazioni degli anni successivi fino a che non si raggiunge l’unità;
ATTESO che per la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Toscana,
( deliberazione 17 novembre 2010, n. 160) la locuzione “spesa corrispondente alle cessazioni” non
va interpretata facendo ricorso al principio di cassa e, cioè, prevedendo ad esempio, che per un
dipendente che cessa dal servizio a giugno si debba conteggiare il costo sostenuto effettivamente per
i sei mesi di lavoro, ma va correttamente interpretata quale spesa annuale evitando conseguenze
eccessivamente restrittive derivanti da una simile chiave di lettura e che, quindi, va estesa agli enti
locali la logica seguita dal Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 18 ottobre 2010
Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati "
DATO ATTO:
- che in conformità al disposto di cui all'art. 20, comma 9, del Dl n. 98/2011 che ha modificato l’art.
76, comma 7, del Dl n. 112/2008, ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese di personale rispetto
alle spese correnti si è tenuto conto delle spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza
gara ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica con esclusione delle
sole società quotate su mercati regolamentari;
- che il calcolo delle spese per le società citate è stato effettuato in conformità alle istruzioni fornite
dalla Corte dei conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 14 del 28/12/2011;
- che al fine di verificare il rispetto dei parametri d’incidenza tra le spese di personale e la spesa
corrente, l’aggregato spese di personale è stato direttamente riferito a quello impiegato per
l’applicazione dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come descritto nelle
linee guida al bilancio di previsione per il 2010 elaborate dalla Corte dei Conti con inclusione anche
delle voci escluse ai fini dell’applicazione di detto comma (Corte dei Conti, SS.RR. in sede di
controllo, deliberazione n. 27 del 12/5/2011);
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- che per la verifica del limite della spesa di personale da raffrontare alla spesa corrente si è fatto
riferimento al dato degli impegni derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di
riscontro desunto dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 approvato dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 17 del 26 aprile 2012;
DATO ATTO, altresì:
che la spesa programmatica di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 ha il seguente andamento:
spesa programmatica
2009
Spesa programmatica
2010
Spesa programmatica
2011
Spesa programmatica
2012
2.229.570,58
2.189.323,44
2.075.626,16
2.055.864,57
Che l'incidenza delle spese di personale è inferiore, per l’anno 2011, al 50 % delle spese
correnti come attestato dal Responsabile del Settore finanziario del 19/06/2012 di seguito allegata
(All. n. 2) ,
RICHIAMATE, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:
- Le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis delD.
Lgs. 165/2001;
- La circolare n. 3 del 5 maggio 2006 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A.
ad oggetto “Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse
umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia
di personale”, in particolare il paragrafo 4 “la natura delle esigenze e gli strumenti per la provvista
di personale”;
- La Nota Circolare n. 46078 del 18/10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A.
avente per oggetto “ Programmazione del fabbisogno del personale triennio 20102012.Autorizzazioni ad assumere per l’anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012”, che
ammette il riporto delle quote di cessazione non utilizzate negli anni successivi, non destinato però
agli Enti Locali;
- La successiva Nota Circolare 11786 del 22 febbraio 2011 che aggiorna la precedente nota che
include in quanto compatibili anche gli Enti Locali quali destinatari delle indicazioni fornite;
- I pareri concordi delle Corte dei Conti, rispettivamente, Lombardia – deliberazione 167/2011
PAR,Sezioni Riunite – deliberazione n. 52/CONTR/10 del 11/11/2010, Puglia –
deliberazione2/PAR/2012 del 16/01/2012 secondo i quali “si possono riportare nell’anno successivo
eventuali margini di spesa originati da cessazioni di personale, non utilizzati nell’anno precedente”.
In tale ultima deliberazione la Corte dei Conti della Puglia ha redatto un ottimo riassunto sul limite
del 20% alle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti soggetti a patto di stabilità affermando:
“Il Collegio,…., che debba accogliersi un’interpretazione dell’art. 76, comma 7, del D.L.
n.112/2008 che oltre ad ispirarsi ai principi basilari di uguaglianza, ragionevolezza e
proporzionalità, meglio si attaglia alla finalità della norma, che è quella non di contenere o ridurre la
spesa di personale di esercizio in esercizio (obiettivo già assicurato per gli enti locali dai commi 562
e 557 dell’art. 1 della legge 296/2006), ma di porre un vincolo stretto alle assunzioni di personale,
quale strumento indiretto di limitazione della spesa ripetitiva (Sezione Controllo Puglia,
deliberazione n. 80/PAR/2011 del 15/09/2011). La Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia, con la deliberazione n. 167/2011/PAR del 31/03/2011 resa in sede consultiva , ha
osservato che l’anno di riferimento considerato dall’art. 14, comma 9, è il 2010 che costituisce il
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primo anno di riferimento utile e pertanto per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno
2011 i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010,
mentre con riguardo agli anni successivi al 2011 valorizzando la nozione di ‘anno precedente ’
riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo
nella deliberazione n. 52/CONTR/10 ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si
possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazioni di
personale, non utilizzati nell’anno precedente”
Relativamente al secondo quesito: “Il Collegio specifica,…., che nell’esercizio 2010 le assunzioni
potevano avvenire, nel rispetto dell’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, a prescindere dalle
cessazioni poichè la disposizione dell’art. 14, comma 9 vige dall’anno 2011 ed il calcolo deve
iniziare dalle cessazioni verificatesi nel 2010. Quindi, come chiarito anche dalla Sezione Regionale
di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 549/PAR/2011 del 28/10/2011, dal tenore
letterale della norma e dall’esigenza perseguita dal legislatore si desume che il riferimento da
prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della previsione contenuta nel comma 9dell’art.
14 sono le sole cessazioni che si verificano nel periodo di riferimento e non la differenza fra
cessazioni ed assunzioni”.
PRESO ATTO che negli anni 2010 e 2011 si sono avute le seguenti cessazioni di personale
a tempo indeterminato, non sostituito, le cui quote possono essere conteggiate ai fini del turn over:
Cessazione per Dall’Aglio Esecutore
pensionamento Iolanda
Operat. Spec. Cat B1
Cessazione per Minari
Operatore tecnico
permanente
Mario
Cat. A3
inabilità al
lavoro
Cessazione per Orlandini Esecut. Tecnico
pensionamento Anacleto Spec. – cat. B3
Cessazione per Pagani
pensionamento Giuseppe
Collab. Tecnico
Cat. B5
Cessazione per Paoletti
Assistente
pensionamento Francesco tecnico
Cat. C1
Cessazione per Riccò
pensionamento Wanna
02/01/2010
(ultimo giorno
servizio 1/1/2010)
01/06/2010
(ultimo giorno
servizio 31/05/2010
Provv. 57 del
22/5/2009
01/07/2010
(ultimo giorno
servizio 30/6/2010)
01/10/2010
(ultimo giorno
servizio
30/09/2010)
01/01/2011
(ultimo giorno
servizio
31/12/2010)
Provv. 136
del
11/12/2009
Provv. 137
del
11/12/2009
Esecutore
01/07/2011(ultimo
scol.specializzato giorno di servizio
30/06/2011)
Cessazione per Campanini Istruttore
mobilità
direttivo Cat.D1
Veronica
volontaria art
30
D.lgs165/2001
Costo annuo
€ 27.465,24
Provv. n. 38 Costo annuo
del 28/5/2010 € 27.353,04
Costo annuo
€ 31.399,08
Costo annuo
€ 30.451,80
Delibera G.C. Costo annuo
n. 184 del
€ 31.393,68
9/12/2008
Provv.n.13
del 2/3/2011
01/12/2010(ultimo Provv.n.61
giorno di
del25/11/201
servizio30/11/2010 0
)
Costo annuo
€ 30.853,56
///////////////
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Tot. €
178.916,40
CONSIDERATO che gli importi delle suddette cessazioni, calcolate in ragione annua
ammontano ad euro 178.916,40 che consentono di effettuare, nel limite del 40 per cento della spesa
stessa e, quindi, per una spesa massima di euro 71.566,56, le assunzioni programmate con il
presente provvedimento per l'anno 2012 :
categoria
profilo
Modalità
copertura
Servizio
Costo annuo
D1
Istruttore direttivo
informatico
Mobilità art 30
D.lgs165/2001
Servizi
informativi
€ 43.204,68
D1
Istruttore
Mobilità art 30
direttivo/coordinatore D.lgs165/2001
ufficio di piano
Ufficio di piano
€ 48.585,00
Totale €
91.789,68
DATO ATTO che le suddette assunzioni verranno effettuate attraverso procedure di mobilità
volontaria definita dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2000 tra Enti soggetti al patto e pertanto senza alcun
aggravio per la finanza pubblica, secondo un orientamento ormai consolidato che le considera come
procedure “neutre”;
DATO ATTO inoltre che la spesa annua per l’assunzione di un dipendente cat. D1 –
Istruttore direttivo Ufficio di Piano non costituirebbe comunque maggior spesa, in quanto
completamente finanziata da contributo regionale – piani di zona;
ATTESO che le procedure programmate verranno attivate nel triennio di riferimento previa
verifica dell’osservanza del disposto di cui all’art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 27
dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 14, comma 9, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge
30/7/2010 n. 122 che ha sostituito il comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
"le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste
dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per rispondere
ad esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
PRESO ATTO, altresì, che lo stesso art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sancisce la nullità dell’atto e la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, nel caso di violazione delle
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori;
VISTO l'accertamento effettuato il 20 giugno 2012, di seguito allegato (All. n. 3) ai sensi
dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, dal Revisore dei Conti, in ordine al rispetto di
riduzione di spesa di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm e delle disposizioni in atto vigenti in
materia di assunzioni;
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DATO ATTO che questo ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 (che aggiunge il comma 4 bis all'art. 6 del D.Lgs. n.
165/2001) e dell'art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009, il presente documento di
programmazione triennale del fabbisogno del personale è stato elaborato su proposta del direttore
generale sentiti i competenti responsabili dei servizi cui è affidato il compito di proporre le risorse e
di individuare i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle
strutture cui sono preposti;
DATO ATTO che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in
quanto:
-
ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle
eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dei servizi di competenza come
accertato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 13/02/2012;
-
ha approvato con deliberazione n. 48 del 3/5/2012 il Piano triennale di azioni positive in
materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006
VISTO l'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 ai sensi del quale le amministrazioni,
prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 (mobilità
volontaria), provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza;
ATTESO che le procedure concorsuali previste dal presente provvedimento potranno essere
attivate ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs 30/3/2001 n. 165, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge
16/1/2003 n. 3 decorsi due mesi dalla comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3
dello stesso D. Lgs al fine dell'assegnazione eventuale di personale collocato in disponibilità e, nel
caso esito negativo della procedura di cui all’art. 34 - bis anzi citato, previo esperimento della
procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (DFP
0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010);
VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come
modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ai sensi del quale: "A
decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di
quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma
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costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale";
ATTESO che come affermato dalla Conferenza delle Regioni nel documento n.
11/17/CR06/C1 del 10 febbraio 2011(testo coordinato con le modifiche apportate dal documento
11/116/CR05/C1 del 13 ottobre 2011) dal limite di spesa del personale con contratto di lavoro
flessibile sono escluse le spese relative alle assunzioni finanziate con risorse dell’Unione Europea,
statali (v. FAS) e private e relative spese accessorie correlate (es. spese di trasferta), con esclusione
dell’eventuale quota di compartecipazione di competenza e i rapporti di lavoro dirigenziali a tempo
determinato per i quali già valgono le limitazioni normative speciali previste dalla legislazione
statale e regionali regolanti l’utilizzo di tale modalità per il conferimento dei relativi incarichi(art.
110,commi 1 e 2 del TUEL),mentre risultano incluse per la Corte dei Conti - Sezione di controllo
per la Regione Campania (deliberazioni del 20 dicembre 2011 numeri 493 e 497) nelle spese
soggette alla limitazione del 50% le assunzioni ai sensi dell’articolo 90 del TUEL, che invece
secondo il documento della conferenza delle regioni si sarebbero potute escludere e il personale
acquisito in comando da altri enti.
DATO ATTO che nell’anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, come risulta
dall’attestazione del Responsabile del Settore personale, fornita con nota del 7/3/2012,è stata di euro
73.751,22,di seguito allegata (All. n. 4);
ATTESO, pertanto che la capacità di spesa per lavoro flessibile nell'anno 2012 ammonta a
euro 36.875,61, di cui 32.690,09 gia impegnati per contratti in essere (add. Stampa e comandi
SAA);
DATO ATTO che per la presente programmazione triennale del fabbisogno del personale
generale è stata eseguita la procedura di consultazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 mediante
invio di una informazione preventiva prevista dall’art. 7, comma 2, del CCNL 1^ aprile 1999 e
trasmissione della documentazione alle oo.ss. e alla rsu con nota prot. N 7734 del 4/6/2012 senza
ricevere nel termine fissato alcuna richiesta di concertazione;
RITENUTA la propria competenza per l'adozione del presente atto;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore
Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del
Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;
A VOTI unanimi e palesi;
DELIBERA
1.di approvare, sulla base delle considerazioni indicate in premessa,il seguente programma del
fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014 allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, nel quale si individuano i posti vacanti che si intendono occupare mediante
modalità previste dall'ordinamento vigente nel periodo di riferimento.
Tipologia
Profilo professionale Categoria
N. posti Procedura di
Anno
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accesso
istruttore direttivo
Tempo indeterminato informatico
D1
1
mobilità volontaria
2012
istruttore
Tempo indeterminato direttivo/coordinatore D1
ufficio di piano
1
mobilità volontaria
2012
.--------
-----------------
2013
---------
----------------
2014
.
Tipologia
N. posti
Procedura di
accesso
Anno
D3
1
Graduatoria
Selezione pubblica
2012
Profilo professionale Categoria
Tempo determinato
(sostituzione per
congedo ordinario
titolare)
Direttore di farmacia
Tempo determinato
(sostituzione per
congedo ordinario
titolare)
Direttore di farmacia
D3
1
Graduatoria
Selezione pubblica
2013
Tempo determinato
(sostituzione per
congedo ordinario
titolare)
Direttore di farmacia
D3
1
Graduatoria
Selezione pubblica
2014
2.di dare atto:
- che si provvederà ad indire i concorsi pubblici o attivare le procedure di mobilità ove sussistano
disponibilità finanziarie,e permanga il requisito di ente non strutturalmente deficitario e lo
consentano le vigenti disposizioni di legge;
- dell'accertamento da parte del Revisore dei Conti del rispetto del principio di riduzione
complessiva del personale e della relativa spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e delle
disposizioni in atto vigenti in materia di assunzioni;
- che le procedure concorsuali previste dal presente provvedimento potranno essere attivate ai sensi
dell'art. 34 bis del D. Lgs 30/3/2001 n. 165, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16/1/2003 n. 3
decorsi due mesi dalla comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 dello stesso D.
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Lgs al fine dell'assegnazione eventuale di personale collocato in disponibilità e, nel caso esito
negativo della procedura di cui all’art. 34 - bis anzi citato, previo esperimento della procedure di
mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4
del 19/03/2010);
3. Dare atto, altresì che la programmazione garantisce :
- la priorità fissata dal legislatore in tema di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo parziale a
tempo pieno (art. 3, comma 101, della l. 244/2007);
- il rispetto dei vincoli relativi alla quota di riserva per le categorie protette prevista dalla legge 12
marzo 1999, n. 68;
4) Di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.
5) di dare mandato al Responsabile del Settore Affari generali di attivare le procedure per la
copertura dei posti previsti nel presente atto previa verifica positiva di tutti i vincoli assunzionali
previsti dalla normativa vigente.
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
A VOTI unanimi resi palesemente
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
COMUNE DI LANGHIRANO
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
BOVIS STEFANO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DINO ADOLFO GIUSEPPE
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