comune di langhirano provincia di parma
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COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA DELIBERAZIONE N. 89 in data: 25/06/2012 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2012/2014 - ANNUALITA’ 2012 L’anno Duemiladodici addì venticinque del mese di Giugno alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano i Signori: BOVIS STEFANO CASALINI CRISTIANO ALBANESE LARA BONATI CLAUDIO BONATI DANIELE CAVAZZINI GIORGIO CONTINI MARCO Totale presenti Totale assenti PRESENTE ASSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 6 1 Assiste il Segretario Comunale dott. DINO ADOLFO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. BOVIS STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. Pagina | 1 DELIBERA DI G.C. N. 89 del 25/06/2012 OGGETTO :PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2012/2014 –ANNUALITÀ 2012 La GIUNTA COMUNALE RICHIAMATO: - l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l'art. 91, 1^ comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; - l'art. 91 , 2^ comma, del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale, gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; - l'art. 19 , 8^ comma, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; - l'art. 35, comma 4, del D. Lgs 165/200 che dispone: "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni"; - l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; Pagina | 2 - l'art. 6, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni; VISTA la propria deliberazione n. 23 del 7/2/2011, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, classificati per profilo e per categoria; DATO ATTO che con propria deliberazione n.17 del 13/2/2012 , a seguito della ricognizione prescritta dall'art. 16 legge di stabilità per il 2012 effettuata dai Responsabili di settore, ciascuno per la propria struttura, (legge n. 183 del 12 novembre 2011), come da dichiarazione agli atti del Servizio personale, ha preso atto che, per quanto attestato, non risultano, con riferimento alle esigenze funzionali, eccedenze di personale; RITENUTO necessario adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio; CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento; ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122 “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali; CONSIDERATO che l'imposta riduzione della spesa deve essere necessariamente considerata rispetto all'anno precedente, conformemente al consolidato criterio interpretativo che si rileva nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2010/QMIG dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti la quale ha ritenuto che "per calcolare la riduzione della spesa del personale non si potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell'anno precedente in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse; ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 557 bis, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 inserito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122 “ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i Pagina | 3 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”; VISTO l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 ai sensi del quale "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"; VISTO l’art. 1, comma 557 ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296 inserito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122 ai sensi del quale “ in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; DATO ATTO che questo Ente ha rispettato nell'anno 2011 le regole del patto di stabilità interno e che lo schema di bilancio di previsione 2012 è improntato al medesimo risultato come risulta da apposita certificazione in data 28 marzo 2012 a firma del Sindaco, del Revisore dei Conti e del Responsabile del Settore Finanziario, inoltrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 4538 del 28 marzo 2012, depositata agli atti del Comune (All. n. 1); RICHIAMATE le ulteriori disposizioni dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall’art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 28, comma 11 quater, del DL n. 201/2011 convertito in legge 22/12/2011 n. 214, ed, infine,come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. VISTO, in particolare, il comma 7 dell'art. 76 cit. il quale dispone che "è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel Pagina | 4 rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. CONSIDERATO che, per quanto attiene al concetto di "cessazioni dell'anno precedente", le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 46/CONTR/2011 del 29 agosto 2011 hanno espressamente ritenuto che “relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali”. EVIDENZIATO che l’art. 4, comma 103, della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), con una modifica apportata al comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/08, ha chiarito che il limite della % del turn over per gli enti soggetti al patto di stabilità si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato e che l'art. 9, comma 11, del Dl n. 78/2010 ha previsto che nella circostanza in cui le cessazioni intervenute nell’anno precedente sono tali da non consentire l’assunzione di almeno un’unità lavorativa, è possibile cumulare le quote non utilizzate con quelle conseguenti alle cessazioni degli anni successivi fino a che non si raggiunge l’unità; ATTESO che per la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Toscana, ( deliberazione 17 novembre 2010, n. 160) la locuzione “spesa corrispondente alle cessazioni” non va interpretata facendo ricorso al principio di cassa e, cioè, prevedendo ad esempio, che per un dipendente che cessa dal servizio a giugno si debba conteggiare il costo sostenuto effettivamente per i sei mesi di lavoro, ma va correttamente interpretata quale spesa annuale evitando conseguenze eccessivamente restrittive derivanti da una simile chiave di lettura e che, quindi, va estesa agli enti locali la logica seguita dal Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 18 ottobre 2010 Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati " DATO ATTO: - che in conformità al disposto di cui all'art. 20, comma 9, del Dl n. 98/2011 che ha modificato l’art. 76, comma 7, del Dl n. 112/2008, ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti si è tenuto conto delle spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica con esclusione delle sole società quotate su mercati regolamentari; - che il calcolo delle spese per le società citate è stato effettuato in conformità alle istruzioni fornite dalla Corte dei conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 14 del 28/12/2011; - che al fine di verificare il rispetto dei parametri d’incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l’aggregato spese di personale è stato direttamente riferito a quello impiegato per l’applicazione dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010 elaborate dalla Corte dei Conti con inclusione anche delle voci escluse ai fini dell’applicazione di detto comma (Corte dei Conti, SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 27 del 12/5/2011); Pagina | 5 - che per la verifica del limite della spesa di personale da raffrontare alla spesa corrente si è fatto riferimento al dato degli impegni derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro desunto dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 26 aprile 2012; DATO ATTO, altresì: che la spesa programmatica di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha il seguente andamento: spesa programmatica 2009 Spesa programmatica 2010 Spesa programmatica 2011 Spesa programmatica 2012 2.229.570,58 2.189.323,44 2.075.626,16 2.055.864,57 Che l'incidenza delle spese di personale è inferiore, per l’anno 2011, al 50 % delle spese correnti come attestato dal Responsabile del Settore finanziario del 19/06/2012 di seguito allegata (All. n. 2) , RICHIAMATE, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti: - Le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis delD. Lgs. 165/2001; - La circolare n. 3 del 5 maggio 2006 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. ad oggetto “Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale”, in particolare il paragrafo 4 “la natura delle esigenze e gli strumenti per la provvista di personale”; - La Nota Circolare n. 46078 del 18/10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. avente per oggetto “ Programmazione del fabbisogno del personale triennio 20102012.Autorizzazioni ad assumere per l’anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012”, che ammette il riporto delle quote di cessazione non utilizzate negli anni successivi, non destinato però agli Enti Locali; - La successiva Nota Circolare 11786 del 22 febbraio 2011 che aggiorna la precedente nota che include in quanto compatibili anche gli Enti Locali quali destinatari delle indicazioni fornite; - I pareri concordi delle Corte dei Conti, rispettivamente, Lombardia – deliberazione 167/2011 PAR,Sezioni Riunite – deliberazione n. 52/CONTR/10 del 11/11/2010, Puglia – deliberazione2/PAR/2012 del 16/01/2012 secondo i quali “si possono riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazioni di personale, non utilizzati nell’anno precedente”. In tale ultima deliberazione la Corte dei Conti della Puglia ha redatto un ottimo riassunto sul limite del 20% alle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti soggetti a patto di stabilità affermando: “Il Collegio,…., che debba accogliersi un’interpretazione dell’art. 76, comma 7, del D.L. n.112/2008 che oltre ad ispirarsi ai principi basilari di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, meglio si attaglia alla finalità della norma, che è quella non di contenere o ridurre la spesa di personale di esercizio in esercizio (obiettivo già assicurato per gli enti locali dai commi 562 e 557 dell’art. 1 della legge 296/2006), ma di porre un vincolo stretto alle assunzioni di personale, quale strumento indiretto di limitazione della spesa ripetitiva (Sezione Controllo Puglia, deliberazione n. 80/PAR/2011 del 15/09/2011). La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 167/2011/PAR del 31/03/2011 resa in sede consultiva , ha osservato che l’anno di riferimento considerato dall’art. 14, comma 9, è il 2010 che costituisce il Pagina | 6 primo anno di riferimento utile e pertanto per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011 i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010, mentre con riguardo agli anni successivi al 2011 valorizzando la nozione di ‘anno precedente ’ riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 52/CONTR/10 ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazioni di personale, non utilizzati nell’anno precedente” Relativamente al secondo quesito: “Il Collegio specifica,…., che nell’esercizio 2010 le assunzioni potevano avvenire, nel rispetto dell’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, a prescindere dalle cessazioni poichè la disposizione dell’art. 14, comma 9 vige dall’anno 2011 ed il calcolo deve iniziare dalle cessazioni verificatesi nel 2010. Quindi, come chiarito anche dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 549/PAR/2011 del 28/10/2011, dal tenore letterale della norma e dall’esigenza perseguita dal legislatore si desume che il riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della previsione contenuta nel comma 9dell’art. 14 sono le sole cessazioni che si verificano nel periodo di riferimento e non la differenza fra cessazioni ed assunzioni”. PRESO ATTO che negli anni 2010 e 2011 si sono avute le seguenti cessazioni di personale a tempo indeterminato, non sostituito, le cui quote possono essere conteggiate ai fini del turn over: Cessazione per Dall’Aglio Esecutore pensionamento Iolanda Operat. Spec. Cat B1 Cessazione per Minari Operatore tecnico permanente Mario Cat. A3 inabilità al lavoro Cessazione per Orlandini Esecut. Tecnico pensionamento Anacleto Spec. – cat. B3 Cessazione per Pagani pensionamento Giuseppe Collab. Tecnico Cat. B5 Cessazione per Paoletti Assistente pensionamento Francesco tecnico Cat. C1 Cessazione per Riccò pensionamento Wanna 02/01/2010 (ultimo giorno servizio 1/1/2010) 01/06/2010 (ultimo giorno servizio 31/05/2010 Provv. 57 del 22/5/2009 01/07/2010 (ultimo giorno servizio 30/6/2010) 01/10/2010 (ultimo giorno servizio 30/09/2010) 01/01/2011 (ultimo giorno servizio 31/12/2010) Provv. 136 del 11/12/2009 Provv. 137 del 11/12/2009 Esecutore 01/07/2011(ultimo scol.specializzato giorno di servizio 30/06/2011) Cessazione per Campanini Istruttore mobilità direttivo Cat.D1 Veronica volontaria art 30 D.lgs165/2001 Costo annuo € 27.465,24 Provv. n. 38 Costo annuo del 28/5/2010 € 27.353,04 Costo annuo € 31.399,08 Costo annuo € 30.451,80 Delibera G.C. Costo annuo n. 184 del € 31.393,68 9/12/2008 Provv.n.13 del 2/3/2011 01/12/2010(ultimo Provv.n.61 giorno di del25/11/201 servizio30/11/2010 0 ) Costo annuo € 30.853,56 /////////////// Pagina | 7 Tot. € 178.916,40 CONSIDERATO che gli importi delle suddette cessazioni, calcolate in ragione annua ammontano ad euro 178.916,40 che consentono di effettuare, nel limite del 40 per cento della spesa stessa e, quindi, per una spesa massima di euro 71.566,56, le assunzioni programmate con il presente provvedimento per l'anno 2012 : categoria profilo Modalità copertura Servizio Costo annuo D1 Istruttore direttivo informatico Mobilità art 30 D.lgs165/2001 Servizi informativi € 43.204,68 D1 Istruttore Mobilità art 30 direttivo/coordinatore D.lgs165/2001 ufficio di piano Ufficio di piano € 48.585,00 Totale € 91.789,68 DATO ATTO che le suddette assunzioni verranno effettuate attraverso procedure di mobilità volontaria definita dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2000 tra Enti soggetti al patto e pertanto senza alcun aggravio per la finanza pubblica, secondo un orientamento ormai consolidato che le considera come procedure “neutre”; DATO ATTO inoltre che la spesa annua per l’assunzione di un dipendente cat. D1 – Istruttore direttivo Ufficio di Piano non costituirebbe comunque maggior spesa, in quanto completamente finanziata da contributo regionale – piani di zona; ATTESO che le procedure programmate verranno attivate nel triennio di riferimento previa verifica dell’osservanza del disposto di cui all’art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 14, comma 9, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122 che ha sostituito il comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008; PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"; PRESO ATTO, altresì, che lo stesso art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sancisce la nullità dell’atto e la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, nel caso di violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori; VISTO l'accertamento effettuato il 20 giugno 2012, di seguito allegato (All. n. 3) ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, dal Revisore dei Conti, in ordine al rispetto di riduzione di spesa di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm e delle disposizioni in atto vigenti in materia di assunzioni; Pagina | 8 DATO ATTO che questo ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 267/2000; DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 (che aggiunge il comma 4 bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001) e dell'art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009, il presente documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale è stato elaborato su proposta del direttore generale sentiti i competenti responsabili dei servizi cui è affidato il compito di proporre le risorse e di individuare i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; DATO ATTO che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: - ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dei servizi di competenza come accertato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 13/02/2012; - ha approvato con deliberazione n. 48 del 3/5/2012 il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006 VISTO l'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 ai sensi del quale le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 (mobilità volontaria), provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; ATTESO che le procedure concorsuali previste dal presente provvedimento potranno essere attivate ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs 30/3/2001 n. 165, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16/1/2003 n. 3 decorsi due mesi dalla comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 dello stesso D. Lgs al fine dell'assegnazione eventuale di personale collocato in disponibilità e, nel caso esito negativo della procedura di cui all’art. 34 - bis anzi citato, previo esperimento della procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010); VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ai sensi del quale: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma Pagina | 9 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale"; ATTESO che come affermato dalla Conferenza delle Regioni nel documento n. 11/17/CR06/C1 del 10 febbraio 2011(testo coordinato con le modifiche apportate dal documento 11/116/CR05/C1 del 13 ottobre 2011) dal limite di spesa del personale con contratto di lavoro flessibile sono escluse le spese relative alle assunzioni finanziate con risorse dell’Unione Europea, statali (v. FAS) e private e relative spese accessorie correlate (es. spese di trasferta), con esclusione dell’eventuale quota di compartecipazione di competenza e i rapporti di lavoro dirigenziali a tempo determinato per i quali già valgono le limitazioni normative speciali previste dalla legislazione statale e regionali regolanti l’utilizzo di tale modalità per il conferimento dei relativi incarichi(art. 110,commi 1 e 2 del TUEL),mentre risultano incluse per la Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Campania (deliberazioni del 20 dicembre 2011 numeri 493 e 497) nelle spese soggette alla limitazione del 50% le assunzioni ai sensi dell’articolo 90 del TUEL, che invece secondo il documento della conferenza delle regioni si sarebbero potute escludere e il personale acquisito in comando da altri enti. DATO ATTO che nell’anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, come risulta dall’attestazione del Responsabile del Settore personale, fornita con nota del 7/3/2012,è stata di euro 73.751,22,di seguito allegata (All. n. 4); ATTESO, pertanto che la capacità di spesa per lavoro flessibile nell'anno 2012 ammonta a euro 36.875,61, di cui 32.690,09 gia impegnati per contratti in essere (add. Stampa e comandi SAA); DATO ATTO che per la presente programmazione triennale del fabbisogno del personale generale è stata eseguita la procedura di consultazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 mediante invio di una informazione preventiva prevista dall’art. 7, comma 2, del CCNL 1^ aprile 1999 e trasmissione della documentazione alle oo.ss. e alla rsu con nota prot. N 7734 del 4/6/2012 senza ricevere nel termine fissato alcuna richiesta di concertazione; RITENUTA la propria competenza per l'adozione del presente atto; VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica; VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile; A VOTI unanimi e palesi; DELIBERA 1.di approvare, sulla base delle considerazioni indicate in premessa,il seguente programma del fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale si individuano i posti vacanti che si intendono occupare mediante modalità previste dall'ordinamento vigente nel periodo di riferimento. Tipologia Profilo professionale Categoria N. posti Procedura di Anno Pagina | 10 accesso istruttore direttivo Tempo indeterminato informatico D1 1 mobilità volontaria 2012 istruttore Tempo indeterminato direttivo/coordinatore D1 ufficio di piano 1 mobilità volontaria 2012 .-------- ----------------- 2013 --------- ---------------- 2014 . Tipologia N. posti Procedura di accesso Anno D3 1 Graduatoria Selezione pubblica 2012 Profilo professionale Categoria Tempo determinato (sostituzione per congedo ordinario titolare) Direttore di farmacia Tempo determinato (sostituzione per congedo ordinario titolare) Direttore di farmacia D3 1 Graduatoria Selezione pubblica 2013 Tempo determinato (sostituzione per congedo ordinario titolare) Direttore di farmacia D3 1 Graduatoria Selezione pubblica 2014 2.di dare atto: - che si provvederà ad indire i concorsi pubblici o attivare le procedure di mobilità ove sussistano disponibilità finanziarie,e permanga il requisito di ente non strutturalmente deficitario e lo consentano le vigenti disposizioni di legge; - dell'accertamento da parte del Revisore dei Conti del rispetto del principio di riduzione complessiva del personale e della relativa spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e delle disposizioni in atto vigenti in materia di assunzioni; - che le procedure concorsuali previste dal presente provvedimento potranno essere attivate ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs 30/3/2001 n. 165, inserito dall'art. 7, comma 1, della legge 16/1/2003 n. 3 decorsi due mesi dalla comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 dello stesso D. Pagina | 11 Lgs al fine dell'assegnazione eventuale di personale collocato in disponibilità e, nel caso esito negativo della procedura di cui all’art. 34 - bis anzi citato, previo esperimento della procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010); 3. Dare atto, altresì che la programmazione garantisce : - la priorità fissata dal legislatore in tema di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (art. 3, comma 101, della l. 244/2007); - il rispetto dei vincoli relativi alla quota di riserva per le categorie protette prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 4) Di trasmettere copia del presente atto alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali. 5) di dare mandato al Responsabile del Settore Affari generali di attivare le procedure per la copertura dei posti previsti nel presente atto previa verifica positiva di tutti i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere; VISTO l’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; A VOTI unanimi resi palesemente DICHIARA Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. COMUNE DI LANGHIRANO Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO BOVIS STEFANO IL SEGRETARIO COMUNALE DINO ADOLFO GIUSEPPE Pagina | 12