Giuseppe Spinello CREDITO D`IMPOSTA PER

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Giuseppe Spinello CREDITO D`IMPOSTA PER
Giuseppe Spinello
CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI
Art. 7 Legge 388 del 2000 modificato dall’art. 63 della Legge 289 del 2002
L’art. 7 della legge 388 del 23/12/2000 prevede l’attribuzione ai datori di lavoro che
incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
di un credito d’imposta, cumulabile con altri benefici eventualmente concessi e da
utilizzare esclusivamente in compensazione.
Per potere usufruire dell’agevolazione in esame occorre seguire una particolare
procedura che prevede il rispetto di determinate e ben specificate condizioni e che si
caratterizza per due elementi che ne hanno determinato il successo, oltre
naturalmente al contributo economico in se: la semplicità e l’automatismo dell’intero
iter procedurale. Ad oggi, a causa di provvedimenti vari che si sono susseguiti nel
tempo, questi due elementi sembrerebbero essere stati accantonati, sminuendo il
significato stesso del bonus assunzioni, appunto quello agevolativo.
Il credito d’imposta per nuove assunzioni, volendone analizzare la natura, è
classificabile come contributo in conto esercizio. Esso va iscritto separatamente in
Bilancio alla voce A.5, macroclasse altri ricavi e proventi.
L’art. 53 del D.P.R. 917/86 al comma 1 recita:
“sono considerati ricavi:
………
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”.
Tuttavia, il comma 4 dell’art.7 legge 388/2000 specifica che il credito d’imposta per
nuove assunzioni non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore
della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né
ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del T.U. D.P.R. 917/86. Pertanto il contributo in
conto esercizio concorre alla formazione dell’utile d’esercizio, ma in sede di
dichiarazione dei redditi si dovrà operare una variazione in diminuzione dello stesso
importo.
La platea dei soggetti interessati a tale agevolazione è alquanto vasta e ciò a conferma
che il principale obbiettivo perseguito dal legislatore fu proprio l’incremento
occupazionale, in particolare al sud.
Possono accedere al regime agevolato le seguenti categorie di contribuenti:
1. i soggetti di cui agli artt. 5 e 87 del DPR 917/86;
2. esercenti arti e professioni,
3. imprenditori commerciali,
4. condomini;
5. le persone fisiche che, pur non esercitando attività di impresa o di lavoro
autonomo, assumono lavoratori dipendenti;
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6. gli imprenditori agricoli che incrementano il numero dei lavoratori operai,
ciascuno occupato per almeno 230 giornate annuali e le società cooperative
in relazione all’incremento del numero dei propri soci lavoratori.
Una delle caratteristiche del bonus, come già detto, fu la sua semplicità applicativa.
Il susseguirsi però di provvedimenti normativi e circolari, ha reso alquanto
farraginoso tutto il meccanismo, basti pensare che per determinare il solo ammontare
del credito d’imposta occorre distinguere quattro diversi periodi:
1. nel periodo 1° ottobre 2001 – 7 luglio 2002, il credito ammonta a £.
800.000 (Euro 413,17) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun
mese fino al 31 dicembre 2003. Ai sensi del comma 10 della citata
legge n°388/2000, per i datori di lavoro che effettuano nuove
assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato da destinare ad unità produttive ubicate nei territori
individuati dall’art. 4 della legge 448/98 e nelle aree di cui
all’obiettivo 1 del regolamento CE n° 1260/1999 del 21 giugno 1999
(regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna)
nonché in quelle delle regioni di Abruzzo e Molise, spetta un
ulteriore credito d’imposta pari a £. 400.000 per ciascun nuovo
dipendente;
2. nel periodo compreso tra l’8 luglio 2002 e il 31 dicembre 2002 le
nuove assunzioni in eccesso rispetto alla misura massima
dell’incremento occupazionale al 7 luglio 2002, non rilevano, a
meno che il nuovo lavoratore non rimpiazzi un lavoratore agevolato
assunto prima del 7 luglio e dimessosi o licenziato; In questo caso il
credito ammonta ad Euro 413,17. Se il contribuente ha usato il
credito per lavoratori il cui presupposto si è realizzato nel suddetto
periodo, il credito va restituito senza sanzioni né interessi entro il 16
dicembre 2002. Per le restituzioni effettuate oltre il 16 dicembre 2002
si applica il ravvedimento versando l’importo più gli interessi e le
sanzioni;
3. nel periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, per ogni
assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale
ulteriore rispetto alla misura massima rilevata al 7 luglio 2002, i
datori di lavoro hanno diritto ad un credito d’imposta pari a Euro
100,00 ovvero Euro 150,00 se l’assunto è di età superiore ai 45 anni.
Il credito sarà pari ad Euro 413,17 se il nuovo assunto rimpiazza un
lavoratore agevolato dimessosi o licenziato. Tuttavia, in quest’ultimo
caso, il datore di lavoro per non perdere il credito d’imposta in
misura ridotta per il quale ha già ricevuto l’assenso dal centro
Operativo di Pescara, avrà interesse ad assumere un nuovo lavoratore
agevolabile e in tal caso non occorrerà presentare una nuova istanza
all’Agenzia delle Entrate.
4. nel periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2006, per ogni
assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale,
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spetta un contributo pari a Euro 100,00 ovvero Euro 150,00 se
l’assunto è di età superiore a 45 anni. Se l’assunzione è effettuata
negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’art. 7 della legge
388/2000, è attribuito un ulteriore contributo di Euro 300,00.
Il credito va calcolato con riferimento a ciascun mese d’ incremento occupazionale,
nell’intera misura mensile, indipendentemente dalla data dell’assunzione e può essere
usato in compensazione dei versamenti che devono essere effettuati dal mese
successivo a quello dell’assunzione che ha generato il credito.
L’art. 7 della legge 388/00 ha sortito effetti positivi sul piano occupazionale, tuttavia,
non si tenne conto delle inevitabili conseguenze sui conti pubblici e, quindi,
sull’intero sistema macroeconomico.
Ecco allora il DL 138/02, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1°
agosto 2002 e il decreto iterdirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato, del
Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali e del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, del 1° Agosto 2002: lo Stato individua le risorse annuali disponibili e
l’Agenzia delle Entrate deve monitorare la spesa ordinando il blocco una volta
accertato il raggiungimento dei limiti previsti.
Anche la Finanziaria 2003 si è occupata della materia in esame apportando nel
contempo importanti chiarimenti.
Ed infatti, l’art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 289/02 sancisce
che gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima (ovvero
l’incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002) determinano anche
per l’anno 2003 il diritto al contributo. Ciò significa che la suddetta misura massima
rappresenta il tetto entro il quale le aziende possono continuare a fruire del credito di
Euro 413,17 ovvero 619,75 fino a tutto il 2003; oltre tale tetto il credito sarà pari ad
Euro 100,00, 150,00 ovvero di ulteriori Euro 300,00, fermo restando la sussistenza
dei presupposti prescritti.
E poi, l’art. 63 comma 1 lettera a) secondo periodo, precisa che per l’anno 2003 i
datori di lavoro, per ogni assunzione che da luogo ad un incremento della base
occupazionale ulteriore rispetto alla misura massima del 7 luglio 2002, hanno diritto
ad un contributo pari ad Euro 100,00, ovvero pari ad Euro 150,00, se l’assunto è di
età superiore ai 45 anni. Ulteriore condizione richiesta per poter fruire del nuovo
credito d’imposta è l’invio di un’istanza preventiva al centro operativo di Pescara
dell’Agenzia delle Entrate, per cui la fruizione non è più automatica ma necessita, a
decorrere dal 1° gennaio 2003, di preventiva autorizzazione.
La più volte richiamata misura massima del 7 luglio 2002 è data dalla differenza tra
la media dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo 1° ottobre 1999 –
30 settembre 2000 ed il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 7 luglio
2002.
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L’art. 7 della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 63 della legge
289/2002, prevede determinate condizioni che è possibile distinguere in due
categorie:
1. condizioni oggettive;
2. condizioni soggettive.
Sembra opportuno dover precisare che anche in questo caso la c.d. semplicità
applicativa non sembrerebbe sussistere ma comunque, a differenza che negli altri
casi, sia la legge che la stessa Agenzia delle Entrate sono state puntuali nel chiarire le
condizioni inderogabili.
Per quanto riguarda le condizioni oggettive, bisogna distinguere i seguenti periodi:
• 1°ottobre 2001 – 31 dicembre 2003:
occorre che ci sia un incremento della base occupazionale ovvero il numero dei
lavoratori a tempo indeterminato sia superiore alla media dei lavoratori a tempo
indeterminato occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre
2000. A partire dall’8 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 si tenga anche conto
della misura massima rilevata al 7 luglio per valutare la spettanza o meno del
contributo e nel periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003 per determinare
l’ammontare del credito;
• 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2006:
occorre che ci sia un incremento della base occupazionale rispetto alla media riferita
al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002, considerando sempre solo i lavoratori a
tempo indeterminato.
I suddetti due controlli vanno effettuati mese per mese. Il credito di imposta è
commisurato per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza ( di
seguito detta differenza rilevante) tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro
a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1°
ottobre 1999 e il 30 settembre 2000, ovvero tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002.
Le suddette medie sono medie aritmetiche e vanno calcolate senza arrotondamenti.
La differenza rilevante va poi confrontata con il numero dei lavoratori agevolabili,
per cui potrebbe verificarsi una delle seguenti circostanze:
Ø la differenza rilevante è inferiore al numero dei lavoratori agevolabili:
l’agevolazione sarà proporzionale alla differenza rilevante;
Ø la differenza rilevante è superiore al numero dei lavoratori agevolabili:
l’agevolazione sarà proporzionale al numero dei neo- assunti agevolabili;
Ø la differenza rilevante è negativa o nulla, in tal caso l’agevolazione sarà pari a
zero.
In entrambi i periodi (1° ottobre 2001 – 31 dicembre 2003 e 1° gennaio 2004 – 31
dicembre 2006) si deve procedere al c.d. controllo su base annuale, per cui il credito
d’imposta decade se la media complessiva dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato e determinato, compresi i lavoratori assunti con contratti di lavoro con
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contenuto formativo, è inferiore o pari alla media complessiva dei lavoratori
dipendenti a tempo determinato e indeterminato calcolata nel periodo 1°ottobre 199930 settembre 2000, ovvero 1°agosto 2001 – 31 luglio 2002. Il primo termine di tale
confronto è determinato rispetto al 30 settembre ovvero 31 luglio di ciascuna
annualità rientrante nel periodo di durata della disciplina agevolata. In tale caso il
datore di lavoro, nei periodi successivi a quello in cui si è verificata la decadenza, non
può continuare ad avvalersi del credito d’imposta per nessuna delle unità lavorative
che hanno dato diritto all’incentivo nel periodo oggetto di verifica. Il datore di lavoro
conserva, pertanto, il diritto a maturare il credito d’imposta relativamente:
Ø ai lavoratori già in forza al momento della verifica della condizione di
decadenza ed in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, ma che non hanno
potuto generare alcun diritto al credito d’imposta in quanto in eccesso rispetto
agli incrementi occupazionali rilevati;
Ø ai lavoratori assunti nei periodi successivi al verificarsi della condizione di
decadenza.
Tuttavia i lavoratori, con riferimento ai quali è intervenuta la decadenza, continuano
ad essere presi in considerazione ai fini del computo dei livelli occupazionali
determinati mensilmente o annualmente.
Nei suddetti calcoli, i lavoratori a tempo parziale sono considerati in proporzione alle
ore lavorative prestate risultanti dal contratto di assunzione e dal libro matricola.
Altre condizioni oggettive richieste a pena di decadenza dal beneficio sono:
il rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dai decreti legislativi 19 settembre 1994 n° 626 e 14 agosto 1996 n° 494 e loro
successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di
direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
q l’osservanza dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti
che non hanno dato diritto al credito d’imposta;
q non avere avuto irrogate sanzioni di importo superiore a Euro 2.582,28
(£.5.000.000) per violazioni non formali definitivamente accertate, alla
normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nel
periodo in cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 della legge 388/2000;
q non avere subito condanne definitive da parte della magistratura per condotta
antisindacale.
Per quanto invece riguarda le condizioni soggettive, occorre che il lavoratore sia
assunto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale; che abbia un’età non
inferiore a 25 anni; che non abbia svolto nei 24 mesi precedenti l’assunzione attività
di lavoro dipendente a tempo indeterminato (queste ultime due condizioni non
rilevano se si tratta di portatori di handicap). L’agevolazione spetta anche nell’ipotesi
in cui il contratto d’assunzione del lavoratore diventi da tempo determinato a tempo
indeterminato, purché ci sia un incremento della base occupazionale.
L’Agenzia precisa poi che il lavoratore neo assunto non deve avere svolto in Italia
attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti
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l’assunzione. La ratio della norma, volta ad incrementare la base occupazionale
nazionale, non consente di attribuire rilevanza alle circostanze accadute fuori dal
territorio nazionale.
Il credito d’imposta relativo a lavoratori assunti a tempo indeterminato spetta anche
se l’unità assunta che ha determinato l’incremento dovesse successivamente
assentarsi con diritto alla conservazione del posto di lavoro, come nel caso
dell’astensione obbligatoria per maternità o dell’assenza per adempiere agli obblighi
del servizio militare di leva.
Altra importante precisazione è che il credito non spetta nel caso in cui il lavoratore
sia stato assunto a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti l’assunzione
nonostante abbia interrotto il rapporto durante il periodo di prova.
Altro punto di forza del bonus assunzioni era l’automatismo dell’intera procedura che
fu di ulteriore stimolo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, grazie
anche alla possibilità di pianificare la gestione finanziaria sulla base della certezza
del contributo.
A decorrere dal primo gennaio 2003, i datori di lavoro che generano incremento
occupazionale rilevante ai fini della fruizione del credito d’imposta, devono inoltrare
al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate un’istanza preventiva per via
telematica, attraverso il c.d. Modello ICO, approvato il 30 gennaio 2003 e a decorrere
dal 16 luglio 2003 ovvero dall’ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE sulla ripartizione delle risorse finanziarie
per interventi nelle aree sottoutilizzate nel triennio 2003-2005 (delibera CIPE n°16
del 9 maggio 2003 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8/7/2003 ).
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il software di compilazione
“CREDITOCCUPAZIONE”, con una “sorpresa” per i contribuenti: in palese
contrasto ai suddetti automatismo e certezza, non è possibile presentare domande di
attribuzione del credito per i nuovi assunti se non è stata già operata l’assunzione la
quale deve essere precedente al mese di compilazione dell’istanza stessa.
Il centro operativo di Pescara provvederà a numerare ed esaminare le istanze
pervenute secondo l’ordine cronologico di ricezione. Nei 30 giorni successivi al
ricevimento dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare mediante esplicito
atto di assenso, l’eventuale autorizzazione alla fruizione del credito secondo gli
importi indicati nell’istanza presentata dal contribuente.
A partire dal 1° gennaio 2003, quindi, la fruizione del credito non è più automatica,
ma occorre la preventiva autorizzazione espressa della stessa Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima dovrà adottare l’atto di assenso entro 30 giorni dal ricevimento
dell’istanza e la mancata risposta corrisponderà al rifiuto dell’istanza stessa.
Inoltre, i datori di lavoro che hanno assunto dipendenti a tempo indeterminato e che si
sono avvalsi dei benefici di cui all’art. 7 della Legge 388/2000, ad eccezione di quelli
che non svolgono attività professionale o di impresa che devono compilare il rigo
RN20 del modello Unico Persone Fisiche, devono compilare il quadro RU del
Modello Unico.
Il venir meno dei vantaggi procedurali più significativi del bonus assunzioni, così
come originariamente previsti dall’ art. 7 della legge 388/2000, ovvero la semplicità
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e l’automatismo, suggerirebbero la necessità di una riforma dell’intero meccanismo,
anche perché, ci si chiede, dove stia ad oggi il beneficio di avvalersi di uno strumento
agevolativo così complicato nella sua attuazione: nei 100 Euro al mese?
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
1. Legge 388/2000;
2. art. 63 legge 289/2002;
3. Diritto e pratica del lavoro, n°11 anno 2003, IPSOA;
4. La settimana fiscale, n°10 anno 2003;
5. Finanziaria 2003 e novità fiscali – Editoria fiscale SEAC;
6. Bilancio UE: redazione e adempimenti – SEAC edizione 2003;
7. Modello Unico 2003 persone fisiche – fascicolo 3;
8. Agevolazioni & incentivi per le imprese, Il Sole 24 ORE, n°1 anno 2003;
9. Guida pratica fiscale, imposte dirette, anno 2001, 2002, 2003;
10. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 1 del 3 gennaio 2001;
11. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 5 del 26 gennaio 2001;
12. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n°11 del 13 febbraio 2003;
13. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 73 del 02 settembre 2002;
14. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 35 dell’8/7/2003;
15. istruzioni per la compilazione del Modello ICO.
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