Lepanto Focus gennaio 2010 - n. 11
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Lepanto Focus gennaio 2010 - n. 11
Gennaio 2011 LEPANTOFOCUS CENTRO CULTURALE LEPANTO Presidente Fabio Bernabei www.lepanto.org [email protected] n. 11 Tel. 06.95558604 fax: 06.60513116 Offerte sul CCP n. 47952007 Pubblicazione non periodica, gratuita. DIFENDIAMO IL SOVRANO PONTEFICE E L’AUTENTICA INTERPRETAZIONE DEL CONCILIO Plinio Corrêa de Oliveira, il grande pensatore cattolico che ha illuminato con la sua analisi lo sciagurato XX secolo, scrisse a proposito del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo: “Nella prospettiva di Rivoluzione e Contro-Rivoluzione il successo dei successi conseguito dal sorridente comunismo post-staliniano è stato il silenzio enigmatico, sconcertante e spaventoso, apocalitticamente tragico, che il Concilio Vaticano II ha osservato a proposito del comunismo. (…) Spieghiamo il senso specifico in cui prendiamo questa affermazione (…) Il suo silenzio sul comunismo ha lasciato tutta la libertà ai lupi. L’opera svolta da questo concilio non può essere scritta come realmente pastorale né nella storia, né nel Libro della Vita. È duro dirlo. Ma l’evidenza dei fatti indica, in questo senso, il Concilio Vaticano II come una delle maggiori calamità, se non la maggiore nella storia della Chiesa.” I). La tragica omissione dei Padri Conciliari, che in teologia morale si qualifica come mancata corresponsione alle grandi Grazie che un Concilio Ecumenico attira dallo Spirito Santo, ha portato le conseguenze punitive che ogni mancata corresponsione trascina con sé. Plinio Corrêa de Oliveira, un uomo che ha accettato di essere duramente ostracizzato e calunniato dall’ambiente ecclesiale pur di scrivere ciò che riteneva essere verità, non manca di riportare scrupolosamente la sincera sorpresa di SS. Paolo VI e dei suoi Successori nel constatare il castigo: “Sulle calamità nella fase postconciliare della Chiesa è di fondamentale importanza la dichiarazione di Paolo VI nell’omelia “Resistite fortes in fide” del 29 giugno 1972, che citiamo nel resoconto della Poliglotta Vaticana: (…) ‘Si credeva che dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza.’“ II). Il grande pensatore brasiliano aggiunge: “Alcuni anni prima lo stesso Pontefice, nella conversazione con gli alunni del Seminario Lombardo del 7 dicembre 1968, aveva affermato che ‘la Chiesa attraversa, oggi, un momento di inquietudine. Taluni si esercitano nell’autocritica, si direbbe perfino nell’autodemolizione. È come un rivolgimento interiore acuto e complesso, che nessuno si sarebbe atteso dopo il Concilio.’” III). E prosegue: “In un senso simile si è pronunciato posteriormente S. Em. Il card. Joseph Ratzinger, Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede: ‘I gennaio 2011 LEPANTO FOCUS n. 11 risultati che hanno seguito il Concilio sembrano crudelmente opposti alle attese di tutti, a cominciare da quelle di Papa Giovanni XXIII e poi di Paolo VI’ “ IV). Il dilagare del Comunismo prima, e poi del postComunismo, o pensiero postmoderno, o IV Rivoluzione come dice Plinio Corrêa de Oliveira V) nel mondo cattolico ha prodotto fra l’altro l’attenuarsi dell’amore verso il concetto di Sovranità personale, sia essa Monarchica, Aristocratica e Democratica, e del rapporto fra Proprietà privata e Famiglia, che sono poi un concetto unico. Infatti la Sovranità ordinariamente si trasmette di padre in figlio (nella Monarchia e nell’Aristocrazia il soggetto è la Dinastia, nella Democrazia il Popolo) come la Proprietà Privata, e la Globalizzazione postmoderna attacca sia la Proprietà sovrana che di padre in figlio un Popolo ha sul Suo territorio, sia il dirittodovere che i figli hanno di ereditare il patrimonio familiare. I comunisti e postcomunisti, in specie i Cattocomunisti, tuttavia strumentalizzano l’istintivo amore alla Sovranità che è nel cuore dei buoni per paralizzarne la reazione, sia in politica, affermando che la Sovranità appartiene non alla persona ma all’ordinamento giuridico, sia in Religione, affermando che le loro eresie sono ammantate dalla Sovranità che il Diritto Canonico riconosce al Concilio Ecumenico riunito dal Sovrano Pontefice. Purtroppo, come hanno autorevolmente scritto su “il Giornale” il vaticanista Andrea Tornielli e sull’”Avvenire” un alto esponente della Destra cattolica, nonché studioso di non comune capacità intellettuale, come Massimo Introvigne, questa ultima tesi sembrerebbe trovare eco nell’ultimo libro dello attuale vicePresidente del CNR, professore associato presso una università privata romana, Roberto De Mattei, come ha anche rilevato con compiacimento Alberto Melloni, professore ordinario presso la Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, ed erede di Ardigò nel gruppo di intellettuali di Sinistra noto come Scuola di Bologna, in un suo articolo sul “Corriere della Sera”. Il Centro Culturale Lepanto ritiene suo dovere difendere la Sovranità del Concilio Ecumenico riunito dal Sovrano Pontefice dalla calunnia di avere imposto con il Suo Magistero una rottura con la Tradizione bimillenaria della Chiesa Cattolica, al tempo stesso in cui piange la tragica omissione lamentata da Plinio Corrêa de Oliveira e le sue altrettanto tragiche conseguenze. L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONCILIO Oggi vediamo illustri professori di Storia del Cristianesimo e/o della Chiesa dedicare un grande sforzo bibliografico e mediatico per dimostrare che le loro scelte ermeneutiche a proposito della continuità o meno del Concilio Vaticano II con la Tradizione Cattolica meritano più rispetto di quella del Sovrano Pontefice. Costoro dovrebbero invece spiegare ai loro lettori come mai abbiano omesso di dare la dovuta importanza ad un fatto storico, in questo caso la promulgazione di un atto di grande valore giuridico, che RISOLVE IN MANIERA CHIARA E DEFINITIVA, al di là di ogni speculazione personale, la questione della continuità, e semmai apre un dibattito sullo avvenuto sdoppiamento del Concilio: abbiamo così avuto un Concilio Ecumenico Vaticano Secondo giuridicamente e perciò oggettivamente definito (il Concilio Ecumenico non è il raduno di una comitiva di sciamani ma è nel Diritto Canonico la fonte giuridica immediatamente successiva al Romano Pontefice, nell’allora vigente Codice pio-benedettino al canone 228 §1, oggi al can. 337 e, ad esempio, se un Padre conciliare era impedito a parteciparvi poteva farsi rappresentare da un procuratore come da canone 224) e contemporaneamente un “Vaticano Secondo fantasma”, vero e proprio “Spirito del Concilio”, che ha completamente occupato il mondo fantasmatico dei mezzi di comunicazione sociale di massa ed in qualche modo ha posseduto molti ed anche importanti uomini di Chiesa, mentre l’unico e vero Vaticano Secondo veniva seppellito dietro una nera cortina di oblio. Qui si parla dell’Epistola Apostolica indirizzata da SS. Paolo VI al Cardinal Giuseppe Pizzardo, allora Prefetto della S. Congregazione preposta ai Seminari e alle Università pontificie, nella solenne occasione dell’apertura in Roma del Congresso Internazionale sulla Teologia del Concilio Vaticano Secondo, e datata il 21 settembre 1966, ad un anno appena dalla chiusura del Concilio medesimo. Il fatto inaudito che tale Epistola sia stata censurata e fatta sparire dal volume IV della raccolta ufficiosa degli insegnamenti di SS. Paolo VI, edito dalla Tipografia Poliglotta Vaticana e finito di stampare il 21 giugno 1967, cioè sia stata cancellata dallo strumento di norma usato dai teologi ed in genere dal ceto intellettuale per studiare a distanza di anni il magistero pontificio, giustifica questi ultimi. Non giustifica però gli storici, i quali dovrebbero ricostruire i fatti avvenuti tramite soprattutto le fonti contemporanee, come in questo caso il numero dell’“Osservatore Romano” del 26-27 settembre 1966, fonte ufficiosa ma autorevolissima della Santa Sede, e soprattutto gli “Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale” datati 30 Septembris 1966, fonte ufficiale della medesima. Non dare la dovuta importanza a tale decisivo documento, vuol dire rendersi collaboratori, forse inconsapevoli, di coloro che l’avevano bibliograficamente cancellato, e così avevano imposto una sorta di “Maschera di Ferro” all’autentico Concilio Ecumenico Vaticano Secondo. Ma un vecchio detto italiano certifica che “il gennaio 2011 LEPANTO FOCUS n. 11 diavolo fa le pentole ma non i coperchi” e così la pretazione giudiziaria e dottrinale – il che sarebbe stato Divina Provvidenza ha ispirato lo scrupolo del resto un assurdo – ma afferma che può avere valore documentario della TFP, allora guidata dal compianto obbligatorio e generale, tra le interpretazioni, soltanto Plinio Corrêa de Oliveira, che quella compiuta dal legislatore” 4). seguiva giorno per giorno le fonti Funzione questa legislativa, come sopra indicate per poi citarle nei ci ricorda il Beato Contardo propri articoli; Ella ha poi ispirato Ferrini, docente della Cattolica di l’acribia filologica della “Alleanza Milano illustre per santità e Cattolica” guidata da Giovanni dottrina, “assolutamente riservata Cantoni che, pubblicando nel al principe” 5). 1975 un articolo della TFP ancora L’istituto dell’interpretazione audiretta da Plinio Corrêa de tentica quindi “risulta coordinato Oliveira con la preziosa citazione ad esigenze non più pretta-mente della Epistola Apostolica, l’ha Il Professore Associato di Storia ermeneutiche (...) non già imperio voluta controllare nelle fonti, della Chiesa Roberto De Mattei (a rationis, ma piuttosto ratione denunciando l’inaudito fatto che sinistra) ha fatto sua la tesi del prof. imperii” 6). detta Epistola fosse “inspie- Alberto Melloni, Ordinario di Storia Coerentemente a questa sottogabilmente e misteriosamente del Cristianesimo e delle Chiese. lineatura dell’importanza della assente” 1) dalla raccolta pubblicamente e della volontà del Sovrata dal Vaticano e attirando così oggi l’attenzione del no, il problema della forma in cui egli si esprime Centro Culturale Lepanto, diretto da Fabio Bernabei diventa secondario: “Ulpiano affermava che ‘quod e noto per la sua capacità di giovarsi delle giuste Principi placuit, legis habet vigorem’” 7), e questa citazioni nell’affrontare la tempestosa e confusa realtà volontà ha vigore di legge sia che si manifesti “per contemporanea. epistolam et subscritionem” 8), sia per decreto, sia in Ma come può la citazione di una semplice risposta ad una interrogazione, sia ordinando con un lettera papale smascherare la natura allucinatoria editto, per cui “haec sunt, quae vulgo constitutiones dello “Spirito del Concilio Vaticano Secondo”, di appellamur” 9), ossia “tutto questo è ciò che questo spettro evocato negli ultimi decenni da peraltro generalmente definiamo costituzioni”; infatti ancora ben noti ambienti? oggi le Costituzioni conciliari sono così definite perché Questo avviene perché l’Epistola Apostolica considerate espressione della volontà del Sovrano “Cum iam” è l’”INTERPRETAZIONE AUPontefice, senza la cui firma non avrebbero alcun valore. TENTICA” data dal Sovrano Pontefice alle CoIl diritto canonico riprende questo tema dal diritto stituzioni Conciliari emanate in occasione del romano tramite i glossatori medievali, quali Bartolo da Concilio Ecumenico Vaticano II. Sassoferrato, Giovanni Andrea, Baldo degli Ubaldi, etc. Cos’è una interpretazione autentica? Anche se vi sono differenze fra le fonti romane e la “L’espressione ‘interpretazione autentica’ in una Glossa, ed anche fra i glossatori, particolarmente riprima accezione rinvia all’AUTORE di un atto che in guardo alla retroattività degli effetti della interquanto tale è in grado di poter chiarire, con una pretazione autentica, sulla questione fondamentale della particolare autorità che lo distingue nettamente da altri necessità di questo istituto e della sua attribuzione al potenziali interpreti, il significato dell’atto stesso. È Sovrano, non vi sono dubbi. anche per questo che talvolta si parla di interpretazione La questione ebbe poi un’organica sistemazione autentica oltre che di una legge anche di un contratto, nel Seicento con il De legibus del gesuita Francisco di un testamento, di un trattato internazionale” 2). Suarez 10), dalle cui linee generali non si discosta il Il concetto si impone ai tempi dell’Impero Codex Juris Canonici voluto dal Pontefice San Pio X e Romano, cioè nel “periodo nel quale la forza creativa promulgato da SS. Benedetto XV, ove l’istituto della del diritto (…) si è concentrata nell’autorità imperiale, interpretazione autentica è trattato dal canone 17, nel e nel quale perciò può sorgere l’istituto nuovo Codice di Diritto Canonico al canone 16. dell’interpretazione autentica” 3). L’istituto della interpretazione autentica è però Così l’Imperatore Giustiniano “il quale, in varie così legato al principio di autorità, da imporsi a costituzioni, ogni e qualsiasi forma d’interpretazione tutt’oggi anche nel diritto secolare, malgrado la rivendica ormai alla ‘imperialis potestas’ (…) ‘leges avversione al potere sovrano che dall’Illuminismo in interpretari solum imperio esse oportet’ dice la poi caratterizza la cultura occidentale. costituzione 12, C. I, 24. ‘Si quid vero, ut sopra dictum Ad esempio la nostra Costituzione, nata dal est, ambiguum fuerit visum … hoc ad imperiale culmen compromesso fra modernismo cattolico e socialper judices referatur, et auctoritate Augusta manicomunismo, nemmeno la prevede, a differenza del festetur, cui soli concessum est leges et condere et regio Statuto concesso dai Savoia, eppure il principio di interpretari’ aggiunge la costituzione 2, 21, C. I, 12, la autorità, che si traduce nella “sovranità parlamentare” famosa costituzione “Tanta” che, secondo la dottrina 11) della maggioranza e del Governo voluti dal Popolo romanistica ormai prevalente, non vieta l’interSovrano, ha fatto prevalere “l’orientamento che gennaio 2011 LEPANTO FOCUS n. 11 considera le leggi interpretative come estrinsecazione naturale della funzione legislativa” 12) della maggioranza parlamentare, non solo ma anche del Governo, posto che “l’interpretazione autentica della legge può essere resa anche da un decreto-legge, potendo verificarsi un caso straordinario di necessità ed urgenza che induce il Governo ad adottare un provvedimento provvisorio che si atteggia negli stessi termini e che reca gli stessi effetti della legge interpretativa” 13). La lotta fra la necessità del principio di autorità in una società organizzata e l’ideologismo di molti giudici e giuristi che nega obbedienza al Popolo Sovrano per darla “semmai, alle convenzioni che vigono nella comunità degli interpreti, e che vi sono accreditate perché ritenute premesse utili, se non indispensabili, al lavoro che la comunità deve svolgere” 14) fa si che “sia stato segnalato come la giurisprudenza costituzionale contenga affermazioni di segno contrario” 15), ma “al di là delle oscillazioni della Corte costituzionale” 16), rimane il “problema di allocazione di potere: la posta in palio è il controllo da parte del legislatore dei risultati ermeneutici” 17). Ma se l’attuale Costituzione della Repubblica italiana permette il divampare della lotta fra Governo e maggioranza parlamentare voluti dal Popolo Sovrano e “comunità degli interpreti”, tale possibilità non è data dal Codice di Diritto Canonico. Le Costituzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II non possono essere spacciate come veicoli di altri contenuti che non siano quelli definiti nella interpretazione autentica di SS. Paolo VI. Tale interpretazione autentica è data nella Epistola Apostolica “Cum Iam”, del 21 settembre 1966, - come risulta dalla solenne occasione per cui è stata redatta, ossia l’apertura in Roma del Congresso internazionale sulla teologia del Concilio Vaticano Secondo, ad appena un anno dalla chiusura di quello; - come risulta dal ben definito oggetto giuridico, ossia il corpus delle Costituzioni conciliari definito al secondo capoverso della Epistola come “exsequendis Concilii legibus” e che si affermano rientrare nello ambito del Congresso totalmente, fin negli aspetti che diremmo amministrativi, “ipsae ecclesiasticae disciplinae normae a Concilio Oecumenico statutae”; - come risulta dalla forma idonea di lettera chirografa, che si evince dalla presenza del nome del Pontefice e del suo numero d’ordine all’inizio del documento, oltreché come firma alla fine 18); - come risulta dalla sua promulgazione mediante pubblicazione negli “Acta Apostolicae Sedis”, secondo il canone 9 del Codice pio-benedettino ed oggi il canone 8; - come risulta dall’uso di espressioni prescrittive quali (segue traduzione): “Cavendum est ne quis eam (la dottrina del Concilio) a reliquo sacro doctrinae Ecclesiae patrimonio disgiungat, quasi inter haec discrimen aut oppositio intercedere possit. At vero, quaecumque a Concilio Vaticano II docentur arcto nexu cohaerent cum magisterio ecclesiastico superioris aetatis, cuius continuatio, explicatio atque incrementum sunt dicenda. Revera hac etiam de causa Concilium est indictum, ut Decessor Noster Ioannes XXIII f.r. in auspicali allocuzione asseveravit, nempe ‘ut iterum magisterium ecclesiasticum … affirmaretur’. Nemo igitur audeat ad privatas interpretationes Concilii doctrinam detorquere, magisterio Ecclesiae post habito: qui ita agunt, ut verbis utamur S. Leonis Magni, magistri erroris existunt, quia veritatis discipuli non fuerunt”. Traduzione: Si faccia attenzione che qualcuno non separi essa (la dottrina del Concilio) dal restante sacro patrimonio della dottrina della Chiesa, quasi possa esistere contrasto ed opposizione fra di loro. Al contrario tutto ciò che viene insegnato dal Concilio Vaticano II si ricollega in piena armonia col magistero ecclesiastico precedente, di cui deve essere definito continuazione, spiegazione, incremento. Infatti anche per questo fine fu convocato il Concilio, come attestò il Nostro Predecessore Giovanni XXIII di f.m. nel discorso inaugurale, al fine cioè che “fosse riaffermato … il magistero ecclesiastico”. Nessuno pertanto osi distorcere secondo le proprie interpretazioni la dottrina del Concilio, ricusando la guida del magistero ecclesiastico: coloro che agiscono in tal modo, per usare le parole di S.Leone Magno, “diventarono maestri di errore perché si rifiutarono di farsi discepoli della verità”. ROMA LOCUTA, CAUSA SOLUTA. NOTE INTRODUZIONE I Plinio Corrêa de Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, Milano, Sugarco, 2009, p. 168. II Op. cit., p. 169. III Op. cit., p. 170. IV Op. cit., p. 171. V Op. cit., pp. 177-184. NOTE AL TESTO 1 Cfr. La proprietà privata è un furto? , in “Cristianità”, settembre-ottobre 1975, pp.10-12. 2 Giuseppe Verde, L’interpretazione autentica della legge, Torino, Giappichelli, 1997, p.5. 3 Orio Giacchi, Formazione e sviluppo della dottrina della interpretazione autentica in diritto canonico, Milano, Vita e Pensiero, 1935, p. 10. 4 Op. cit., p. 11. 5 Contardo Ferrini, Manuale di Pandette, 3ª ed., Milano, 1917, p.30, cit. in ibidem. 6 Elena Libone, La fisionomia delle leggi di interpretazione autentica nella più recente giurisprudenza costituzionale, in Adele Anzo a cura di, Le leggi di interpretazione autentica tra Corte Costituzionale e Legislatore, Torino, Giappichelli, 2001, p. 123. 7 Giacchi, cit., p.67. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Giacchi, cit., pp. 27 e ss. 11 Verde, cit., p. 9. 12 Op.cit., p. 11. 13 Op.cit., p. 15. 14 Verde, cit., p. 121. 15 Andrea Pugiotto, Leggi interpretative e funzione giurisdizionale, in Anzon, cit., p. 59. 16 Ibidem. 17 Pugiotto, cit., p. 64. 18 “Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale”, 30 Septembris 1966, p. 877.
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