aspetti giuridici e pratici (Valeria Pini)
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aspetti giuridici e pratici (Valeria Pini)
XXX CONVEGNO NAZIONALE MERANO • MATRIMONIO TRA CITTADINI DI DIVERSA NAZIONALITA’: ASPETTI GIURIDICI E PRATICI • RELATRICE: VALERIA ESPERTO ANUSCA PINI – Premessa • La consistente immigrazione di cittadini stranieri nel nostro Paese ha implicato una compresenza in Italia di soggetti appartenenti a culture, religioni ed ordinamenti diversi. • Nonostante non sempre vi sia un’ integrazione tra le varie etnie,i rapporti sociali che si creano per motivi di lavoro, di vicinato, di svago, portano alla costituzione di famiglie cosiddette miste che vivono sul nostro territorio. • La suindicata situazione comporta per l’Ufficiale dello Stato Civile e d’Anagrafe lo svolgimento di attività che tengano conto sia della normativa interna, che degli ordinamenti stranieri, al fine di poter determinare quale legge sia da applicare alla fattispecie trattata. Norme di riferimento: • Il codice civile • La legge n. 218 del 31.5.1995 “riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” • Il regolamento dello stato civile (d.p.r.396/2000). • Varie convenzioni internazionali • Circolari Ministero dell’Interno • Varie legislazioni straniere Competenze dell’Ufficiale dello Stato Civile in merito alla celebrazione in Italia del: • Matrimonio del cittadino straniero con cittadino italiano • Matrimonio del cittadino straniero con cittadino straniero Matrimonio in Italia tra cittadino straniero e cittadino italiano • 1. 2. 3. Nel nostro ordinamento sono previste tre forme di celebrazione del matrimonio: Il rito civile regolato dal Codice Civile Il rito cattolico – concordatario regolato dalle norme contenute nel Concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali in materia. Il rito dei culti acattolici regolati dalla legge n.1159/1929 e dalle intese sottoscritte tra 1984 e il 1995. La pubblicazione • Il matrimonio che si celebra in Italia, indipendentemente dal rito scelto dagli sposi, in linea generale, deve essere preceduto dalle pubblicazioni civili che completano l’accertamento della capacità matrimoniale. • Se un cittadino è straniero la capacità matrimoniale è regolata dall’art. 27 della legge n. 218/1995 che afferma che le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale del nubendo stesso. Il cittadino straniero • Lo straniero, quindi, cittadino comunitario od extracomunitario, ai sensi dell’art. 116 del codice civile, deve presentare: • Una dichiarazione (nulla-osta o certificato di capacità matrimoniale) rilasciata dalla competente autorità del proprio Paese dalla quale risulti che in base alle leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. • N.B.: anche straniero è inoltre soggetto alle disposizioni contenute negli artt.85-86-87 (numeri 1,2,e 4) – 88 –89 del c.c. oltre che al divieto di cui all’art.84 del c.c. ATTENZIONE • Il nulla – osta ai sensi dell’art. 116 del c.c. è composto da due parti: La prima contiene le generalità complete del nubendo straniero per permettere all’Ufficiale dello Stato Civile la verifica che non sussistano impedimenti inderogabili alla celebrazione del matrimonio (interdizione per infermità di mente, vincolo matrimoniale preesistente e tuttora valido, rapporto di parentela o affinità e divieto temporaneo di nuove nozze per la donna) La seconda parte consiste in un’attestazione nella quale l’autorità straniera dichiara che, in aderenza alle leggi cui è sottoposto, il proprio cittadino, lo stesso può contrarre valido matrimonio. Segue……… • Nota Bene: • Non può essere pertanto presentato, in alternativa al nulla- osta ai sensi dell’art. 116 del c.c., un certificato rilasciato dalle autorità locali che accerti lo stato libero del nubendo anche se regolarmente tradotto e legalizzato. Il cittadino extracomunitario inoltre • Deve presentare un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (art. 116 c.c. terzo comma come introdotto dall’art. 1 comma 15 della legge 5 luglio 2009 n. 94) • La regolarità del soggiorno deve sussistere sia al momento della pubblicazione che al momento della celebrazione del matrimonio Definizione regolarità di soggiorno • Non è indicata in modo chiaro ed esplicito, ma deve essere ricavata dall’analisi dei principi e dalle indicazioni contenute nel: • T.U. n.286/1998 in materia di ingresso e soggiorno dello straniero • Legge n. 68 del 28.5.2007 sui soggiorni inferiori a tre mesi • Circolari ministero dell’Interno n. 42/2006, n.16/2007, n.32/2007, n.43/2007 e n. 52/2007 E’ regolarmente soggiornante nel nostro Paese Lo straniero che: • Sia munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno in corso di validità • Sia in possesso di carta di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino U.E. • Abbia reso la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, se l’interessato proviene dall’area Schengen, quando intende soggiornare in Italia per un periodo inferiore a 3 mesi • Si sia presentato alla polizia di frontiera per dichiarare la propria presenza, nel caso in cui provenga da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen ed abbia il relativo visto sul proprio passaporto od altro documento di viaggio. E’ altresì soggiornante in aderenza alle disposizioni ministeriali • Lo straniero in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato esibendo: Il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione La domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello Unico per l’immigrazione La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno segue • Lo straniero in attesa di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare esibendo: Il visto d’ingresso Copia del nulla osta al ricongiungimento rilasciato dallo sportello unico Ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta segue • Lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno esibendo: La ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno Il permesso di soggiorno scaduto per poter verificare che l’istanza sia stata presentata entro i termini previsti dalla legge N.b. lo straniero detenuto non può ottenere il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell’autorità di p.s, ma rimane in Italia, solamente per rendere esecutivo il provvedimento sanzionatorio penale. segue • Lo straniero detenuto od obbligato a risiedere in Italia perchè sottoposto a misure alternative alla detenzione, non può contrarre matrimonio in quanto privo del requisito previsto dall’art. 116 c.c. comma terzo ( parere del Ministero dell’Interno area Servizi Demografici – Stato Civile n.F16108/F/2010) Per il cittadino italiano • Dovrà essere acquisita la documentazione che l’u.s.c. riterrà necessaria per la verifica dell’insussistenza di un impedimento alla celebrazione del matrimonio, quale: copia integrale atto di nascita • Contestuale cittadinanza residenza stato libero etc. etc. CASI PARTICOLARI • Matrimonio concordatario celebrato dal Parroco La pubblicazione dovrà essere effettuata previa presentazione del nulla-osta ai sensi dell’art. 116 c.c., del documento attestante la regolarità del soggiorno e della richiesta da parte del Parroco competente Se lo straniero è irregolarmente soggiornante, non sarà possibile procedere alla pubblicazione, dandone formale comunicazione all’interessato e al Parroco. Se le pubblicazioni sono state effettuate senza opposizioni l’Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il nulla-osta previsto dall’art.7 della legge n.847/1929 e, celebrato il matrimonio, dovrà trascriverlo anche se lo sposo, straniero, alla data del matrimonio non era più regolarmente soggiornante. E ancora sul matrimonio concordatario ………. • matrimono senza la preventiva pubblicazione civile, ma con l’autorizzazione della Curia Il Parroco trasmette l’atto di matrimonio all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale ai sensi dell’art. 12 della legge n. 847/1929 deve verificare che non sussistano i seguenti impedimenti: Se uno dei due coniugi risulti legato da vincolo matrimoniale valido agli effetti civili Se le persone unite in matrimonio siano già civilmente coniugate tra loro Se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente. Intrascrivibilità • I motivi di intrascrivibilità sono tassativamente elencati nell’art. 12 legge 847/1929 e non prevedono altre motivazioni, quali l’irregolarità sul territorio di uno o di entrambi gli sposi. • N.b. le indicazioni illustrate sono riferibili anche se il matrimonio è stato celebrato con mero rito cattolico (non concordatario) Matrimonio acattolico • Il matrimonio acattolico celebrato senza le preventive pubblicazioni civili Sia ai sensi della legge n.164 del 24.6.1929 che delle intese sottoscritte tra lo Stato italiano e alcune confessioni acattoliche tra il 1984 e il 1995, la celebrazione del matrimonio deve necessariamente essere preceduta dalla pubblicazione. Eventuali matrimoni senza la prescritta preventiva pubblicazione non sono trascrivibili. Per concludere • Le suddette procedure sono applicabili anche nel caso che i nubendi siano entrambi stranieri residenti o domiciliati in un comune italiano • Se i futuri sposi fossero cittadini stranieri occasionalmente presenti sul territorio italiano, gli stessi dovranno presentare la documentazione prevista per la pubblicazione, che non sarà tuttavia effettuata. • Grazie per la cortese attenzione