aspetti giuridici e pratici (Valeria Pini)

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aspetti giuridici e pratici (Valeria Pini)
XXX CONVEGNO NAZIONALE
MERANO
• MATRIMONIO TRA CITTADINI DI
DIVERSA NAZIONALITA’: ASPETTI
GIURIDICI E PRATICI
• RELATRICE:
VALERIA
ESPERTO ANUSCA
PINI
–
Premessa
• La consistente immigrazione di cittadini stranieri nel nostro
Paese ha implicato una compresenza in Italia di soggetti
appartenenti a culture, religioni ed ordinamenti diversi.
• Nonostante non sempre vi sia un’ integrazione tra le varie etnie,i
rapporti sociali che si creano per motivi di lavoro, di vicinato, di
svago, portano alla costituzione di famiglie cosiddette miste che
vivono sul nostro territorio.
• La suindicata situazione comporta per l’Ufficiale dello Stato
Civile e d’Anagrafe lo svolgimento di attività che tengano conto
sia della normativa interna, che degli ordinamenti stranieri, al
fine di poter determinare quale legge sia da applicare alla
fattispecie trattata.
Norme di riferimento:
• Il codice civile
• La legge n. 218 del 31.5.1995 “riforma del
sistema italiano di diritto internazionale
privato”
• Il regolamento dello stato civile
(d.p.r.396/2000).
• Varie convenzioni internazionali
• Circolari Ministero dell’Interno
• Varie legislazioni straniere
Competenze dell’Ufficiale dello Stato Civile in
merito alla celebrazione in Italia del:
• Matrimonio
del
cittadino
straniero con cittadino italiano
• Matrimonio
del
cittadino
straniero con cittadino straniero
Matrimonio in Italia tra cittadino straniero e
cittadino italiano
•
1.
2.
3.
Nel nostro ordinamento sono previste tre forme di
celebrazione del matrimonio:
Il rito civile regolato dal Codice Civile
Il rito cattolico – concordatario regolato dalle norme
contenute nel Concordato con la Santa Sede e
dalle leggi speciali in materia.
Il rito dei culti acattolici regolati dalla legge
n.1159/1929 e dalle intese sottoscritte tra 1984 e il
1995.
La pubblicazione
• Il
matrimonio
che
si
celebra
in
Italia,
indipendentemente dal rito scelto dagli sposi, in linea
generale, deve essere preceduto dalle pubblicazioni
civili che completano l’accertamento della capacità
matrimoniale.
• Se un cittadino è straniero la capacità matrimoniale è
regolata dall’art. 27 della legge n. 218/1995 che
afferma che le condizioni per contrarre matrimonio
sono regolate dalla legge nazionale del nubendo
stesso.
Il cittadino straniero
• Lo straniero, quindi, cittadino comunitario od
extracomunitario, ai sensi dell’art. 116 del codice
civile, deve presentare:
• Una dichiarazione (nulla-osta o certificato di capacità
matrimoniale) rilasciata dalla competente autorità del
proprio Paese dalla quale risulti che in base alle leggi
a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.
• N.B.: anche straniero è inoltre soggetto alle
disposizioni contenute negli artt.85-86-87 (numeri
1,2,e 4) – 88 –89 del c.c. oltre che al divieto di cui
all’art.84 del c.c.
ATTENZIONE
• Il nulla – osta ai sensi dell’art. 116 del c.c. è
composto da due parti:
La prima contiene le generalità complete del nubendo straniero per
permettere all’Ufficiale dello Stato Civile la verifica che non sussistano
impedimenti inderogabili alla celebrazione del matrimonio (interdizione
per infermità di mente, vincolo matrimoniale preesistente e tuttora
valido, rapporto di parentela o affinità e divieto temporaneo di nuove
nozze per la donna)
La seconda parte consiste in un’attestazione nella quale l’autorità
straniera dichiara che, in aderenza alle leggi cui è sottoposto, il proprio
cittadino, lo stesso può contrarre valido matrimonio.
Segue………
• Nota Bene:
• Non può essere pertanto presentato, in
alternativa al nulla- osta ai sensi dell’art.
116 del c.c., un certificato rilasciato
dalle autorità locali che accerti lo stato
libero
del
nubendo
anche
se
regolarmente tradotto e legalizzato.
Il cittadino extracomunitario inoltre
• Deve presentare un documento attestante la
regolarità del soggiorno nel territorio italiano
(art. 116 c.c. terzo comma come introdotto
dall’art. 1 comma 15 della legge 5 luglio 2009
n. 94)
• La regolarità del soggiorno deve sussistere
sia al momento della pubblicazione che al
momento della celebrazione del matrimonio
Definizione regolarità di soggiorno
• Non è indicata in modo chiaro ed esplicito, ma deve
essere ricavata dall’analisi dei principi e dalle
indicazioni contenute nel:
• T.U. n.286/1998 in materia di ingresso e soggiorno
dello straniero
• Legge n. 68 del 28.5.2007 sui soggiorni inferiori a tre
mesi
• Circolari ministero dell’Interno n. 42/2006, n.16/2007,
n.32/2007, n.43/2007 e n. 52/2007
E’ regolarmente soggiornante nel nostro
Paese
Lo straniero che:
• Sia munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno in corso di
validità
• Sia in possesso di carta di soggiorno in qualità di familiare di un
cittadino U.E.
• Abbia reso la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso,
se l’interessato proviene dall’area Schengen, quando intende
soggiornare in Italia per un periodo inferiore a 3 mesi
• Si sia presentato alla polizia di frontiera per dichiarare la propria
presenza, nel caso in cui provenga da Paesi che non applicano
l’accordo di Schengen ed abbia il relativo visto sul proprio passaporto
od altro documento di viaggio.
E’ altresì soggiornante in aderenza alle
disposizioni ministeriali
• Lo straniero in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato esibendo:
Il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
Unico per l’immigrazione
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno
presentata allo Sportello Unico per l’immigrazione
La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante
l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso
di soggiorno
segue
• Lo straniero in attesa di permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare esibendo:
Il visto d’ingresso
Copia del nulla osta al ricongiungimento
rilasciato dallo sportello unico
Ricevuta
rilasciata
dall’Ufficio
postale
attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta
segue
• Lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno
esibendo:
La ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno scaduto per poter verificare che
l’istanza sia stata presentata entro i termini previsti dalla legge
N.b. lo straniero detenuto non può ottenere il rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno da parte dell’autorità di p.s, ma rimane in
Italia, solamente per rendere esecutivo il provvedimento
sanzionatorio penale.
segue
• Lo straniero detenuto od obbligato a
risiedere in Italia perchè sottoposto a
misure alternative alla detenzione, non
può contrarre matrimonio in quanto
privo del requisito previsto dall’art. 116
c.c. comma terzo ( parere del Ministero
dell’Interno area Servizi Demografici –
Stato Civile n.F16108/F/2010)
Per il cittadino italiano
• Dovrà
essere
acquisita
la
documentazione che l’u.s.c. riterrà
necessaria
per
la
verifica
dell’insussistenza di un impedimento
alla celebrazione del matrimonio, quale:
copia integrale atto di nascita
• Contestuale cittadinanza residenza
stato libero etc. etc.
CASI PARTICOLARI
• Matrimonio concordatario celebrato dal Parroco
La pubblicazione dovrà essere effettuata previa presentazione
del nulla-osta ai sensi dell’art. 116 c.c., del documento
attestante la regolarità del soggiorno e della richiesta da parte
del Parroco competente
Se lo straniero è irregolarmente soggiornante, non sarà
possibile procedere alla pubblicazione, dandone formale
comunicazione all’interessato e al Parroco.
Se le pubblicazioni sono state effettuate senza opposizioni
l’Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il nulla-osta previsto
dall’art.7 della legge n.847/1929 e, celebrato il matrimonio,
dovrà trascriverlo anche se lo sposo, straniero, alla data del
matrimonio non era più regolarmente soggiornante.
E ancora sul matrimonio concordatario ……….
• matrimono senza la preventiva pubblicazione civile, ma con
l’autorizzazione della Curia
Il Parroco trasmette l’atto di matrimonio all’Ufficiale dello Stato
Civile, il quale ai sensi dell’art. 12 della legge n. 847/1929 deve
verificare che non sussistano i seguenti impedimenti:
Se uno dei due coniugi risulti legato da vincolo matrimoniale
valido agli effetti civili
Se le persone unite in matrimonio siano già civilmente coniugate
tra loro
Se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità
di mente.
Intrascrivibilità
• I motivi di intrascrivibilità sono tassativamente
elencati nell’art. 12 legge 847/1929 e non
prevedono
altre
motivazioni,
quali
l’irregolarità sul territorio di uno o di entrambi
gli sposi.
• N.b. le indicazioni illustrate sono riferibili
anche se il matrimonio è stato celebrato con
mero rito cattolico (non concordatario)
Matrimonio acattolico
• Il matrimonio acattolico celebrato senza le preventive
pubblicazioni civili
Sia ai sensi della legge n.164 del 24.6.1929 che delle
intese sottoscritte tra lo Stato italiano e alcune
confessioni acattoliche tra il 1984 e il 1995, la
celebrazione del matrimonio deve necessariamente
essere preceduta dalla pubblicazione.
Eventuali matrimoni senza la prescritta preventiva
pubblicazione non sono trascrivibili.
Per concludere
• Le suddette procedure sono applicabili anche
nel caso che i nubendi siano entrambi
stranieri residenti o domiciliati in un comune
italiano
• Se i futuri sposi fossero cittadini stranieri
occasionalmente presenti sul territorio
italiano, gli stessi dovranno presentare la
documentazione
prevista
per
la
pubblicazione, che non sarà tuttavia
effettuata.
• Grazie per la cortese
attenzione