La nuova disciplina europea dei tempi di guida nei
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La nuova disciplina europea dei tempi di guida nei
RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE SOLE 24 24 ORE ORE IL La nuova disciplina europea dei tempi di guida nei trasporti su strada Francesco Paesani Ispettore del Lavoro, Resp. L.O. Sport e Spettacolo, Dpl Ascoli Piceno Claudio Infriccioli Ispettore del Lavoro, Resp. U.O. Vigilanza Ordinaria II e L.O. Trasporti, Dpl Ascoli Piceno Il regolamento (Ce) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 (G.U. dell’Unione europea, legge n. 102 dell’11.4.2006), dall’11 aprile 2007 riscrive completamente le norme sui tempi di guida nei trasporti su strada, fino ad ora contenute nel Re golamento n. 3820/1985 L’introduzione dal 1° maggio 2006 del crono tachigrafo digitale quale strumento di controllo dei tempi di guida nell’ambito dei trasporti su strada, ha rappresentato un passaggio decisivo nell’armonizzazione e sviluppo del settore, e ideal mente accompagna l’allargamento dello spazio europeo, scongiurandone i negativi (e prevedibili) effetti sul lavoro dei conducenti di autoveicoli, derivanti dall’inevitabile aumento della concor renza fra imprese operanti in Stati diversi. L’effetti va entrata in vigore del nuovo sistema di rilevazio ne dei tempi di guida è stata più volte procrastina ta per ragioni tecniche(1) ed ha incontrato com prensibili resistenze da parte delle imprese di tra sporto, preoccupate da un prevedibile innalza mento qualitativo delle verifiche. Proprio l’approssimarsi di controlli più rigorosi, quali quelli consentiti dai nuovi dispositivi, ha re so più urgente l’esigenza di «dettare un complesso di regole più semplici e chiare, di immediata com prensione, che possano essere facilmente interpre N. 16 - 13 aprile 2007 58 tate ed applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osserva re»(2). Ed è esattamente in questa finalità che risie de la ratio dell’emanazione del Regolamento (Ce) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Con siglio del 15 marzo 2006, che dall’11 aprile 2007 riscrive completamente le norme sui tempi di guida nei trasporti su strada, fino ad ora conte nute nel Regolamento n. 3820/1985, contestual mente apportando ai Regolamenti n. 3821/1985 e n. 2135/1998 quelle modifiche necessarie a rendere effettiva ed indifferibile la rilevazione e registrazione digitale degli orari di lavoro degli autisti(3). L’entrata in vigore della riscrittura del Regolamento n. 3820 è stata, appunto, differita all’11 aprile 2007, in tal modo consentendo un graduale adattamento alle novità apportate. In sintesi, il Regolamento (Ce) n. 561/2006: da un lato (artt. 26 e 27) apporta le modifiche operative ai Regolamenti n. 3821/1985(4) (istituti vo dell’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada) e n. 2135/1998(5) (relativo al cronotachigrafo digitale): tali modifiche (art. 10, par. 5, art. 26, par. 3 e 4, e art. 27) sono entrate in vigore il 1° maggio 2006; dall’altro (art. 28) abroga il Regolamento n. 3820/1985(6), riscrivendo le norme sui tempi di guida nei trasporti su strada: tali norme sono in vigore dall’11 aprile 2007. Il presente lavoro è frutto di una riflessione comune tra gli Autori. Si segnala, con riferimento alla circolare del 18 marzo 2004 del Ministero del lavoro, che le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli Autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartengono. (1) Il Reg. n. 2135/1998 del 24 settembre 1998 ha aggiunto al Reg. n. 3821/1985 l’Allegato I B, di fatto introducendo il nuovo dispositivo di controllo digitale, destinato a sostituire gradualmente il cronotachigrafo analogico. Nonostante le modifiche apportate dal Reg. n. 1360/2002, soprattutto per ciò che concerne le caratteristiche tecniche del cronotachigrafo digitale, il nuovo sistema di rilevazione ha registrato forti ritardi attuativi, soprattutto per difficoltà connesse all’interoperabilità, a livello europeo, delle carte tachigrafiche. Per avere un’idea del ritardo accumulato, è sufficiente ricordare come la prima data ufficialmente fissata per l’introduzione obbligatoria del nuovo sistema è risalente al 5 agosto 2004 (per ampi ragguagli tecnici e normativi, cfr. G. Protospataro, Il cronotachigrafo e l’attività di guida nell’autotrasporto, Forlì, 2004, 15 ss. e 63 ss.). (2) Così, letteralmente, il «considerando» n. (4) del Regolamento (Ce) n. 561/2006. (3) Il tachigrafo, infatti, oltre alle ore di guida, registra le «altre mansioni» (attività diverse dalla guida) e i «tempi di disponibilità» (art. 15 Reg. n. 3821/1985). (4) G.U. L 370 del 31.12.1985. Regolamento modificato, da ultimo, dal Regolamento (Ce) n. 432/2004: G.U. L 71 del 10.3.2004. (5) G.U. L 274 del 9.10.1998. (6) G.U. L 370 del 31.12.1985. Regolamento modificato dalla direttiva 2003/59/Ce: G.U. L 226 del 10.9.2003. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Il Regolamento n. 561/2006 in «pillole» Come si è accennato in premessa, il Regolamento n. 561/2006, pur procedendo all’abrogazione e sosti tuzione del Regolamento n. 3820/1985, non stra volge i riferimenti e le regole da quest’ultimo detta te, ma ne aggiorna i contenuti, nel rispetto della finalità semplificatrice della novella comunitaria. Ciò traspare dallo stesso schema di fondo del Regolamento n. 561/2006, che sostanzialmente ricalca quello adottato dal Regolamento n. 3820/ 85, articolandosi in: Disposizioni introduttive (Capo I, artt. 14), che si occupano dell’ambito di applicazione (artt. 13), nonché delle definizioni di base (art. 4); Personale viaggiante, tempi di guida, interru zioni e periodi di riposo (Capo II, artt. 59), che disciplina l’età minima (art. 5), i periodi di guida giornalieri e settimanali (art. 6), le interruzioni (art. 7), i periodi di riposo giornalieri e settimanali dei conducenti e le relative deroghe (artt. 8 e 9); Responsabilità dell’impresa di trasporto (Ca po III, art. 10), ove si ribadisce in maniera ancora più esplicita la responsabilità delle imprese di tra sporto per le infrazioni commesse dai propri con ducenti; Deroghe (Capo IV, artt. 1115) ai tempi di guida di interruzione e riposo; Procedure di controllo e sanzioni (Capo V, artt. 1625), confermano l’obbligo dell’orario di servizio e del registro di servizio per i veicoli adibiti al trasporto regolare di passeggeri, oltre ad una serie di norme attuative e di armonizzazione dei controlli; Disposizioni finali (Capo VI: artt. 2629), ove si concentrano le norme di modifica al Regola mento n. 3821/1985 (art. 26) e al Regolamento n. 2135/1998 (art. 27), la disposizione abrogativa del Regolamento n. 3820/1985 (art. 28) e quella sull’entrata in vigore del nuovo (art. 29). Ciò premesso, si può procedere, nell’esame dei singoli istituti, seguendo l’ordine proprio del Rego lamento n. 561/2006, evidenziando le differenze sostanziali rispetto al precedente Regolamento n. 3820/1985. (7) Disposizioni introduttive al Regolamento n. 561/2006 (Capo I, artt. 1-4) Il regolamento esordisce (artt. 1 e 2) disciplinando il proprio ambito di applicazione, soggettivo ed oggettivo. Sotto il primo aspetto, i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, sono soggetti alla disciplina dei periodi di guida, interruzione e riposo. L’obiettivo, esplicita mente affermato dall’art. 1 del Regolamento n. 561, è quello di armonizzare le condizioni di con correnza nel trasporto, e di migliorare le condizio ni di lavoro e la sicurezza stradale. Dal punto di vista oggettivo, l’art. 2 a differenza della corrispondente norma del Reg. n. 3820 fissa subito, ed in positivo, i limiti rispettivamente di peso (3,5 tonnellate) e numerici (9 persone compreso il conducente) al superamento dei quali i mezzi di trasporto merci e viaggiatori sono assoggettati alle norme sui tempi di guida. Si intro duce, inoltre, il concetto di spazio economico euro peo quale ambito geografico di applicazione del Regolamento, più esteso rispetto al territorio del l’Unione Europea. Si ribadisce, infine, l’applicazio ne dell’Aetr (Accordo Europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada)(7), per i trasporti effettuati in parte al di fuori delle suddette zone. L’art. 3 contiene una serie di eccezioni oggettive al campo di applicazione del Reg. n. 561(8). Premesso che i limiti di peso e numerici sono confluiti quali limiti positivi nella norma sul campo di applicazio ne (art. 2), si apprezza comunque uno sforzo di razionalizzare le eccezioni, limitandole ai casi effet tivamente meritevoli. In tale ottica, scompare tutta una serie di esclusioni prima previste per settori particolari di attività, quali i servizi pubblici (ad esempio la nettezza urbana e le spedizioni postali), i circhi e i parchi di divertimenti, e la raccolta del latte presso le fattorie(9). Nello stesso tempo, vengo no ampliati gli esoneri relativi alle funzioni di pub blica utilità e di ordine pubblico, inserendo nel novero dei veicoli esenti oltre a quelli di proprietà Tale accordo, ratificato in Italia con legge n. 112 del 6 marzo 1976, è stato successivamente (1993) adeguato ai Regolamenti Cee n. 3820 e n. 3821/1985, così da garantire l’applicazione di regole sostanzialmente uniformi su tutto il territorio europeo. Amplius, cfr. C. Infriccioli e F. Paesani, I tempi di guida nei trasporti su strada, in Guida al Lavoro, n. 45, 2006, Speciale, XV ss. Similmente alla previsione contenuta nell’art. 4 del Regolamento n. 3820/1985. L’elenco completo di tali esclusioni non confermate dall’art. 3 del Reg. n. 561, è il seguente: veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni (tale specifica voce, peraltro, è sostanzialmente confluita nel punto d) del nuovo art. 3 Reg. n. 561, dove si parla di situazioni di emergenza o di salvataggio), dell’acqua, del gas, dell’elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusio ne, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio (art. 4 Reg. n. 3820, punto 6); veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti (art. 4 Reg. n. 3820, punto 9); veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l’alimentazione animale (art. 4 Reg. n. 3820, punto 13). N. 16 - 13 aprile 2007 (8) (9) RAPPORTO DI LAVORO Articoli 59 RAPPORTO DI LAVORO Articoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e dei responsabili dell’ordine pubblico anche quelli noleggiati dai soggetti preposti (lett. c). Particolare attenzione viene inoltre riservata alle operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, ora escluse dalla disciplina dei tempi, insieme ai veicoli utilizzati in situazioni di emergen za o in operazioni di salvataggio (lett. d)(10). Per il resto, si trovano conferme alla previgente disciplina delle esclusioni, quale quella relativa al trasporto di linea passeggeri entro i 50 chilometri di percor so(11), ovvero semplici ritocchi alle ipotesi preceden temente contemplate(12). Più articolato si presenta il discorso con riferimen to alle definizioni contenute nell’art. 4, che sono più numerose rispetto a quelle contenute nell’art. 1 del Regolamento n. 3820/1985. Alcune di queste presentano soltanto aggiornamenti termi nologici (ad esempio passeggeri in luogo di viag giatori: lett. a; veicolo a motore in luogo di autovei colo: lett. b; massa massima ammissibile in luogo di peso massimo autorizzato: lett. m); altre sono state riproposte nel Reg. n. 561 senza variazioni signifi cative (ad esempio è stato confermato il concetto di settimana fissa, come periodo ricompreso tra le ore 0.00 del lunedì e le ore 24.00 della domeni ca: lett. i); altre ancora sono state invece inserite ex novo dal Reg. n. 561, per «definire esaurientemente tutti i termini chiave»(13) della normativa sui tempi di guida. Esaminiamo le più significative: interruzione (lett. d): periodo di riposo in cui il conducente non può guidare né svolgere altre mansioni; altre mansioni (lett. e): attività comprese nella definizione di orario di lavoro, ma diverse dalla guida, ed ogni altra operazione svolta per qualun que datore di lavoro, anche al di fuori del settore dei trasporti; periodo di riposo giornaliero (lett. g): tempo a disposizione del conducente. Viene ulteriormente distinto in: periodo di riposo giornaliero rego lare, che prevede un tempo di riposo di almeno 11 ore, le quali possono essere ininterrotte o fra N. 16 - 13 aprile 2007 (10) (11) (12) (13) (14) (15) 60 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE zionate in due periodi, il primo di almeno 3 ore consecutive e il secondo di almeno 9 ore consecu tive; periodo di riposo giornaliero ridotto, che consta di un tempo di riposo ininterrotto di alme no 9 ore, ma inferiore a 11 ore; periodo di riposo settimanale (lett. h): periodo settimanale a disposizione del conducente. Anche in tal caso, la definizione viene articolata in: peri odo di riposo settimanale regolare, che preve de un tempo di riposo di almeno 45 ore; periodo di riposo settimanale ridotto, il quale prevede, invece, un tempo di riposo minore di 45 ore ma, comunque, non inferiore a 24 ore continuative(14); tempo di guida (lett. j): inteso come la durata dell’attività di guida registrata automaticamente o semiautomaticamente (cronotachigrafo) ovvero manualmente (in caso di tachigrafo guasto); multipresenza (lett. o): quando a bordo del veicolo ci sono almeno due conducenti durante un periodo di guida; impresa di trasporto(lett. p): soggetto (persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organi smo che ne è dotato) che effettua trasporti su stra da, sia per conto terzi che in conto proprio(15); periodo di guida (lett. q): periodo di guida complessivo (ininterrotto o frammentato), facente capo ad un conducente, che intercorre tra un periodo di riposo o interruzione fino al successivo periodo di riposo o interruzione. Intuitivamente, la distinzione fra periodo di guida e tempo di guida, dovrebbe risiedere nel riferimento di quest’ultimo alla sola attività registrata (automaticamente o manualmente), mentre il periodo di guida potreb be ricomprendere anche frammenti non ricondu cibili a riposi o a interruzioni di un’attività co munque prestata dal conducente alla guida del mezzo (ad esempio i cd. tempi morti trascorsi in attesa dall’autista, ovvero le interruzioni più brevi del minimo di quindici minuti prescritto dall’art. 7, p. 2, del Reg. n. 561). Interessante anche la novità rappresentata dall’esclusione dal Reg. n. 561 dei veicoli commerciali rientranti nella categoria dei veicoli storici (lett. i). Altre importanti esclusioni confermate dal Reg. n. 561, sono quelle relative ai veicoli speciali adibiti ad usi medici (lett. e), e ai veicoli sottoposti a prove su strada ovvero nuovi e trasformati non ancora in circolazione (lett. g). Così l’innalzamento dei limiti di velocità massima a 40 chilometri orari per i veicoli esenti, rispetto ai precedenti 30 chilometri orari (lett. b); il raggio di 100 chilometri dalla propria base operativa, per i carri attrezzi specializzati (lett. f); il peso non superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli adibiti al trasporto non commerciale di merci (lett. h). Così, testualmente, il «considerando» n. (13) del Regolamento n. 561/2006. In tal caso, la riduzione deve essere compensata «da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione» (art. 8, p. 6, Reg. n. 561). Tale definizione sostanzialmente ricalca quella di cui all’art. 1, comma 3bis, del Dlgs n. 395/2000, disciplinante l’accesso alla professione di autotrasportatore. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo (Capo II: artt. 5-9) Prima di esaminare dettagliatamente le norme sui tempi di guida, almeno un cenno merita la norma sui limiti di età per gli autisti, che sono comunque i diretti destinatari delle disposizioni comunitarie analizzate. Diversamente da quanto stabilito dall’art. 5, p. 1, del Regolamento n. 3820/1985, l’attuale art. 5 del Regolamento n. 561/2006 fissa unitariamente a 18 anni l’età minima dei conducenti e degli assi stenti alla guida, senza distinguere fra il trasporto di merci e quello di persone(16). Ogni Stato mem bro può, comunque, ridurre l’età minima degli assi stenti alla guida a 16 anni, a determinate condizio ni: trasporto effettuato in un unico Stato membro ed entro un raggio di 50 chilometri dalla base operativa del veicolo; finalità formativa professio nale; rispetto dei limiti occupazionali nazionali. Il contenimento dei tempi di guida dei conducenti resta comunque l’aspetto centrale anche della no vella comunitaria che, oltre a porre stringenti limi ti alla durata del periodo di guida giornaliero e settimanale (artt. 6 e 7), si preoccupa di garantire congrui periodi di riposo, giornalieri e settima nali, ai professionisti del trasporto (art. 8)(17). Nulla di nuovo si riscontra in merito al periodo di guida giornaliero (art. 4, lett. k), inteso come complessivo periodo di guida intercorrente tra due periodi di riposo giornaliero o tra un riposo giornaliero e un riposo settimanale. Ai sensi del l’art. 6 del Reg. n. 561, tale periodo non può superare le 9 ore giornaliere, con possibilità di estendere la guida fino a 10 ore, per non più di due volte nell’arco della settimana. Viene invece espressamente fissato il limite al peri odo di guida settimanale, che ai sensi dell’art. 6 p. 2, non deve superare le 56 ore(18) e, comunque, l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/Ce(19). Analogamente a quanto previsto dal Reg. n. 3820/1985, il periodo di guida biset timanale non può superare le 90 ore (art. 6, p. 3). Novità si riscontrano in merito alla disciplina delle (17) (18) (19) interruzioni della guida. Da un lato, infatti, vie ne integralmente confermato l’obbligo per il con ducente di osservare una interruzione di almeno 45 minuti consecutivi dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, a meno che non inizi un periodo di riposo (art. 7, p. 1, reg. n. 561/2006). Dall’altro lato, viene invece diversamente discipli nata la cd. interruzione frazionata, in termini più rigidi rispetto al Reg. n. 3820/1985. Quest’ulti mo, come noto, consentiva di sostituire l’interru zione di 45 minuti con «interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo». Il Reg. n. 561/2006 ancora ammette il frazionamento del l’interruzione di 45 minuti, ma lo subordina al rispetto di tre vincoli (art. 7, p. 2): 1) le interruzio ni sostitutive possono essere soltanto due e di durata pari ad almeno 15 e 30 minuti; 2) l’inter ruzione di almeno 30 minuti deve essere effettua ta dopo l’interruzione di almeno 15 minuti; 3) le due interruzioni devono essere intercalate nel pe riodo di guida. Le modifiche apportate non sono di poco conto, e non è difficile immaginare diffi coltà organizzative delle imprese e degli autisti, specie nella fase applicativa iniziale della norma. Significative variazioni vengono introdotte anche nella disciplina del periodo di riposo, giornaliero e settimanale. Per quanto attiene al periodo di ri poso giornaliero, l’art. 8 del Reg. n. 561 sostan zialmente confermando, per questa parte, la disci plina del Reg. n. 3820/1985 stabilisce (p. 2) che nell’arco di 24 ore dal termine di un precedente periodo di riposo (giornaliero o settimanale), il conducente deve effettuare un riposo giornalie ro regolare (almeno 11 ore consecutive, in alter nativa due periodi ininterrotti, rispettivamente pari ad almeno 3 ore e almeno 9 ore) o un riposo giornaliero ridotto (almeno 9 ore consecutive). Analogamente al passato, viene fissato un massi mo consentito di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due riposi settimanali (nell’arco della settimana). Viene, invece, cancellata la possibilità per il conducente di fruire di un riposo frazionato in due o tre periodi separati nell’arco delle 24 La semplificazione introdotta si colloca nel solco della riforma di cui al Dlgs n. 395/2000, che unifica i requisiti di accesso alla professione di trasportatore di cose per conto terzi e di persone. Ai sensi dell’art. 18 del Dlgs n. 286/2005, i conducenti devono comunque aver compiuto 21 anni, per poter guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E. Item le disposizioni degli artt. 6 e 8 del Regolamento n. 3820/1985. Dalla previsione contenuta nell’art. 6 del Regolamento n. 3820/1985, che parlava di «un massimo di sei periodi di guida giornalieri», era comunque ricavabile il limite massimo di 56 ore di guida settimanali, tenendo conto della possibile estensione del periodo di guida giornaliero a 10 ore, per due giorni della settimana. Ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2002/15/Ce, la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. «La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali». N. 16 - 13 aprile 2007 (16) RAPPORTO DI LAVORO Articoli 61 RAPPORTO DI LAVORO Articoli ore(20). Nel contempo, scompare l’obbligo di com pensare la riduzione del riposo con un periodo equivalente da concedere all’autista prima della fine della settimana successiva(21). Infine, in caso di multipresenza (due conducenti a bordo del veico lo), il riposo giornaliero deve essere almeno pari a 9 ore (nel Reg. n. 3820 minimo 8 ore) nell’arco di 30 ore di periodo di guida dei due conducenti. Più limitate, anche se non insignificanti, le modifi che apportate dal Reg. n. 561 alla disciplina del periodo di riposo settimanale. La regola di ba se è che il conducente, nel corso di due settimane consecutive, deve effettuare due riposi settimana li. Di questi, almeno uno deve essere regolare (e cioè pari a 45 ore). L’altro periodo di riposo, inve ce, può anche essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore (periodo di riposo settimanale ridotto), ma in questo caso la riduzione deve essere compensa ta da un tempo di riposo equivalente, entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui si è beneficiato della riduzione (art. 8, p. 6). Il riposo compensativo, inoltre, deve essere attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore (art. 8, p. 7). Rispetto al Reg. n. 3820/1985 vengono sem plificate le modalità di fruizione del riposo, con la scomparsa del minimo di 36 ore per il riposo settimanale fruito in sede(22); nello stesso tempo, viene elevata da 8 a 9 ore la durata minima del riposo giornaliero da collegare a quello compensa tivo settimanale. Viene infine estesa al solo riposo settimanale ridotto oltre che a quello giornaliero la possibilità di fruirne all’interno del veicolo. Tuttavia, a differenza di quanto in precedenza previsto dal Reg. n. 3820, solo il conducente in trasferta può accedere a tale speciale disciplina, sempreché il veicolo affidatogli sia dotato di cuc cetta e sia in sosta (art. 8, p. 8). L’art. 9 del Reg. n. 561 detta, infine, una disciplina specifica del riposo, per il conducente che accom pagna un veicolo trasportato da una nave traghet to o da un convoglio regolare. Sostanzialmente si ribadisce che il conducente effettua il riposo gior naliero regolare se dispone di una branda o di una N. 16 - 13 aprile 2007 (20) (21) (22) (23) (24) 62 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE cuccetta. Durante tale periodo egli può effettuare altre attività, al massimo in due occasioni, per non più di un’ora complessivamente. Responsabilità dell’impresa di trasporto (Capo III: art. 10) L’art. 10, nella nuova formulazione del Reg. n. 561/2006, regolamenta in modo particolarmente incisivo e dettagliato le responsabilità dell’impresa di trasporto. Vi si ribadisce, innanzitutto, il divieto alle imprese di retribuire i conducenti (anche con premi o mag giorazioni salariali) in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se tali for me di incentivazione siano tali da mettere in peri colo la sicurezza stradale o incoraggino l’infrazio ne del regolamento n. 561 (art. 10, p. 1). Viene inoltre ripresa ed ampliata la norma origi nariamente contenuta nell’art. 15 del Reg. n. 3820/1985, stabilendo responsabilità più strin genti a carico delle imprese per le infrazioni com messe dagli autisti. Innanzitutto si ribadisce il principio in base al quale l’attività dei conducenti deve essere organizzata dalle imprese di trasporto, affinché vengano rispettate le norme del Reg. n. 3821/1985 e quelle del Reg. n. 561/2006 in materia di tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo (art. 10, par. 2)(23). Viene rafforzato, inoltre, il ruolo attivo dell’impresa di trasporto nei con fronti dei conducenti, che deve fondarsi su oppor tune istruzioni a questi ultimi fornite, ed esercitar si attraverso controlli regolari(24). Ma la disposizione più innovativa e rilevante ai fini sanzionatori è contenuta nel p. 3 dell’art. 10, ove si stabilisce esplicitamente che per le infrazioni commesse dai conducenti (anche sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo) sono responsabili le imprese di trasporto, salvo diverse previsioni di ciascun Stato membro. Non meno interessante è la norma (art. 10, p. 4) che estende a soggetti comunque inseriti nella filie ra del trasporto (imprese, caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie Ai sensi dell’art. 8, p. 1, comma 2, del Reg. n. 3820/1985, «i giorni in cui il riposo non è ridotto» a 9 ore consecutive, «esso può essere preso in due o tre periodi separati nell’arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore». Così l’art. 8, p. 1, comma 1, del Reg. n. 3820/1985. Ai sensi dell’art. 8, p. 3, Reg. n. 3820/1985, il periodo di riposo settimanale, di norma pari a 45 ore consecutive, «può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi». Fin qui la norma ripropone quella contenuta nell’art. 15 del Regolamento n. 3820/1985, anche se rispetto a quest’ultima indica dettagliatamente le norme del Reg. n. 561/2006, al cui rispetto deve essere finalizzata l’organizzazione del lavoro degli autisti da parte dell’impresa di trasporto. L’art. 15 del Reg. n. 3820/1985 prevedeva invece soltanto verifiche periodiche da parte dell’impresa sul rispetto del regolamento. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE RAPPORTO DI LAVORO Articoli di collocamento di conducenti), l’obbligo di assicu rarsi che gli orari di lavoro concordati contrattual mente siano conformi al Reg. n. 561/2006. Da ultimo, il p. 5 dell’art. 10, già in vigore dal 1° maggio 2006, prevede per le imprese di trasporto che utilizzano veicoli dotati di cronotachigrafo di gitale, la garanzia di trasferimento (cioè di copia dei dati registrati sull’unità di bordo e sulla carta tachigrafica) e di conservazione per almeno 12 mesi successivi alla registrazione. servizio (in base ai diversi obblighi di registrazio ne dei dati di guida), il motivo della deroga. Da ultimo, l’art. 15 del Regolamento n. 561/ 2006 dispone, per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri in servizio regolare di linea, nei limiti di 50 chilometri e per i quali non trova applicazio ne il presente regolamento (art. 3, lett. a), che gli Stati membri provvedano ad adottare regole na zionali che disciplinino i tempi di guida, garanten do comunque un opportuno livello di tutela. Deroghe (Capo IV: artt. 11-15) Alle deroghe si farà solo un rapido cenno, data la particolarità delle situazioni prese ad esame. Al pari del previgente(25), l’art. 11 del Regolamen to n. 561/2006 riconosce agli Stati membri, nei limiti del loro territorio, la possibilità di derogare alle disposizioni contenute negli artt. da 6 a 9 (periodi di guida giornalieri e settimanali, periodi di interruzione e periodi di riposo giornalieri e settimanali). Ugualmente dispone l’art. 14 per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali e in casi urgenti. Per particolari tipologie di veicoli, previste dall’art. 13 del Regolamento n. 561/2006, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli artt. da 5 a 9 (età minima, periodi di guida giornalieri e settimanali, periodi di interruzione e periodi di riposo giornalieri e settimanali) subordi nandole a condizioni individuali, per il suo territo rio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri(26). Diversamente dalle deroghe concesse agli Stati membri, la norma contenuta nell’art. 12 del Rego lamento n. 561/2006(27) riconosce al singolo con ducente la possibilità di derogare alle disposizioni contenute negli artt. da 6 a 9 (periodi di guida giornalieri e settimanali, periodi di interruzione e periodi di riposo giornalieri e settimanali), al fine di poter raggiungere un punto di sosta appropria to e idoneo a garantire la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico e a condizione di non compromettere la sicurezza stradale. In tal caso, il conducente stesso dovrà indicare a mano nel fo glio di registrazione, nel tabulato o nel registro di Procedure di controllo e sanzioni (Capo V: artt. 16-25) Qualora non risulti installato nell’autobus il crono tachigrafo, l’impresa, ai sensi dell’art. 16 del Rego lamento n. 561/2006, deve tenere un Orario di servizio e un Registro di servizio, che sostitui scono l’apparecchio di controllo nella specifica funzione di registrazione e documentazione dei tempi di guida(28). La norma conferma l’applicabi lità di tale speciale regime ai soli servizi regolari passeggeri in ambito nazionale o internazionale, ma rispetto al passato amplia il periodo di osserva zione del registro ai 28 giorni precedenti, e stabili sce intervalli regolari di aggiornamento di un me se al massimo. Peraltro, l’utilizzo di tali modalità alternative è ora limitato ai soli casi in cui nell’au tobus non risulti installato l’apparecchio di control lo. In caso contrario, la norma prevede l’uso del cronotachigrafo, a prescindere dal tipo di traspor to passeggeri effettuato. Gli artt. 18 e seguenti del Regolamento n. 561/ 2006 contengono norme relative all’attuazione del regolamento e alle sanzioni applicabili dai sin goli Stati membri. In tal senso, è auspicabile un intervento legislativo nazionale che, nelle disposi zioni degli artt. 174, 178 e 179 Codice della Stra da, sostituisca i riferimenti al Regolamento (Ce) n. 3820/1985 con quelli al nuovo Regolamento (Ce) n. 561/2006, anche per scongiurare proble mi applicativi connessi con l’entrata in vigore del le nuove norme in materia(29). (29) Art. 11 del Regolamento n. 3820/1985. Dello stesso tenore l’art. 13 del Regolamento n. 3820/1985. Come nell’art. 12 del Regolamento n. 3820/1985. In particolare, dal registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonché l’orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità (art. 16, p. 2, Reg. n. 561/2006). Più ampiamente, con riferimento al Reg. n. 3820/1985, cfr., loc. cit., C. Infriccioli e F. Paesani, I tempi di guida nei trasporti su stradain Guida al Lavoro, n. 45/2006, Speciale, XIV ss. Cfr. F. Paesani e C. Infriccioli, Tempi di guida nei trasporti su strada: le nuove sanzioni dal 1° gennaio 2007, in Guida al Lavoro, n. 8/2007, 29 ss. N. 16 - 13 aprile 2007 (25) (26) (27) (28) Disposizioni finali (Capo VI: artt. 26-29) Si tratta di disposizioni, in parte già in vigore, che 63 RAPPORTO DI LAVORO Articoli modificano i Regolamenti n. 3821/1985 (art. 26) e n. 21351998 (art. 27), abrogano il Regolamento n. 3820/1985 (art. 28) e, da ultimo, disciplinano l’entrata in vigore del Regolamento n. 561/2006 (art. 29). Nell’art. 26 (in vigore dal 1° maggio 2006) trovia mo, in sintesi, le seguenti novità: l’art. 2 del Reg. n. 3821/1985 è sostituito, al fine di utilizzare le definizioni di cui all’art. 4 del Reg. n. 561/2006 anche nella normativa del cronota chigrafo; l’art. 14, p. 2, del Reg. n. 3821/1985 è sostituito, al fine di estendere gli obblighi di conservazione, di esibizione agli organi di vigilanza e di rilascio Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE copia ai conducenti, anche ai dati e relativi tabula ti dei tachigrafi digitali; l’art. 15 del Regolamento n. 3821/1985 viene modificato, nella parte relativa all’utilizzo e all’ob bligo di esibizione agli addetti ai controlli della carta del conducente. L’art. 27 del Reg. n. 561/2006 modifica l’art. 2 del Regolamento n. 2135/1998, rendendo obbli gatoria l’installazione dei tachigrafo digitale, sui veicoli immatricolati dal 1° maggio 2006. Infine, l’art. 28 del Reg. n. 561/2006 dispone l’abrogazione del Regolamento n. 3820/1985 a far data dall’entrata in vigore del Regolamento n. 561/2006, cioè dall’11 aprile 2007 (art. 29). Tabella di raffronto tra il Reg. n. 561/2006 e il Reg. n. 3820/1985 Regolamento n. 561/2006 (in vigore dall’11 aprile 2007) Regolamento n. 3820/1985 (in vigore fino al 10 aprile 2007) Articolo 1 Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. N. 16 - 13 aprile 2007 64 Articolo 2 Articolo 2 1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada: a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. 2. Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato: a) esclusivamente all’interno della Comunità; o b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo. 3. L’Aetr si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al precedente paragrafo 2, ai: a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell’Aetr, per la totalità del tragitto; b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l’Aetr, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell’Aetr. Le disposizioni dell’Aetr dovrebbero essere allineate con quelle del presente regolamento, affinché le disposizioni principali del presente regolamento si applichino, attraverso l’Aetr, a tali veicoli per la parte di tragitto compiuta nel territorio della Comunità. 1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all’articolo 1, punto 1, effettuati all’interno della Comunità. 2. L’accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (Aets) si applica, in sostituzione delle presenti norme, alle operazioni internazionali di trasporto su strada: - in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che sono parti contraenti dell’accordo o in transito attraverso tali paesi, per l’intero tragitto, mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro o in uno di tali paesi terzi; - in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che non sono parti contraenti dell’accordo, mediante veicoli immatricolati in uno di tali paesi terzi, per ogni tragitto effettuato all’interno della Comunità. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE RAPPORTO DI LAVORO Articoli Regolamento n. 561/2006 (in vigore dall’11 aprile 2007) Articolo 3 Regolamento n. 3820/1985 (in vigore fino al 10 aprile 2007) Articolo 4 Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri; b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari; c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità; d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio; e) veicoli speciali adibiti ad usi medici; f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa; g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione; h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci; i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci. Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di: 1) veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate; 2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine; 3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri; 4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari; 5) veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico; 6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell’acqua, del gas, dell’elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o rivecenti di televisione o radio; 7) veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio; 8) veicoli speciali adibiti ad usi medici; 9) veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti; 10) carri attrezzi; 11) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione; 12) veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato; 13) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l’alimentazione animale. Articolo 4 Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci; b) «veicolo»: veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ove con tali termini si intende: - «veicolo a motore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, normalmente adibito al trasporto di passeggeri o di merci, Ai sensi del presente regolamento si intendono per: - «trattore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine, b) «trattore»: qualsiasi veicolo munito d’un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine; 1) «trasporti su strada»: qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, d’un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; 2) «veicoli»: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intende: a) «autoveicolo»: qualsiasi veicolo munito d’un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, e che è normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di merci; - «semirimorchio»: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dal veicolo a motore; d) «semirimorchio»: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dall’autoveicolo; N. 16 - 13 aprile 2007 - «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad c) «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore o ad un trattore; essere agganciato ad un autoveicolo o ad un trattore; 65 RAPPORTO DI LAVORO Articoli Regolamento n. 561/2006 (in vigore dall’11 aprile 2007) Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Regolamento n. 3820/1985 (in vigore fino al 10 aprile 2007) c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del vei- 3) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida d’un colo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a borun veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo; do del veicolo per poterlo all’occorrenza guidare; d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo; e) «altre mansioni»: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida», ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/Ce, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei trasporti; f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il 5) «riposo»: ogni periodo ininterrotto di almeno un’ora durante il quale il conducente può disporre liberamente conducente può disporre liberamente del suo tempo; del suo tempo; g) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»: - «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; - «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore; h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»: - «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore; - «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative; i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 4) «settimana»: il periodo tra le ore 0.00 del lunedì e le 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica; ore 24.00 della domenica; j) «tempo di guida»: la durata dell’attività di guida registrata: - automaticamente o semiautomaticamente dall’apparecchio di controllo come definito all’allegato I e all’allegato IB del regolamento (Cee) n. 3821/1985; o - manualmente come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (Cee) n. 3821/1985. k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale; N. 16 - 13 aprile 2007 66 l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana; m) «massa massima ammissibile»: la massa limite del 6) «peso massimo autorizzato»: il peso massimo amveicolo in ordine di marcia, carico utile compreso; missibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso; n) «servizio regolare passeggeri»: i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all’articolo 2 del Regolamento (Cee) n. 684/1992 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus; 7) «servizi regolari di viaggiatori»: i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all’articolo 1 del Regolamento n. 117/66/Cee del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all’emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Regolamento n. 561/2006 (in vigore dall’11 aprile 2007) RAPPORTO DI LAVORO Articoli Regolamento n. 3820/1985 (in vigore fino al 10 aprile 2007) o) «multipresenza»: si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria; p) «impresa di trasporto»: persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio; q) «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato. Articolo 5 1. L’età minima dei conducenti è fissata a 18 anni. 2. L’età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni. Ogni Stato membro può tuttavia ridurre l’età minima degli assistenti alla guida a 16 anni, purché: a) il trasporto sia effettuato in un unico Stato membro ed entro un raggio di 50 km dalla base operativa del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio; b) la riduzione dell’età minima miri alla formazione professionale; e c) nel rispetto dei limiti fissati in materia d’occupazione dalle disposizioni nazionali dello Stato membro. 1. L’età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue: a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti; b) per gli altri veicoli: 21 anni compiuti, o 18 anni compiuti a condizione che l’interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. 2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare anche ad una delle seguenti condizioni: a) avere esercitato per almeno un anno l’attività di conducente adibito al trasporto di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5 tonnellate; b) aver esercitato per almeno un anno l’attività di conducente adibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al presente regolamento, sempreché l’autorità competente ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l’esperienza necessaria; c) essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. 3. L’età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è fissata a 18 anni compiuti. 4. I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora abbiano esercitato detta attività per almeno un anno anteriormente al 1° ottobre 1970. 5. Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, ogni Stato membro può ridurre l’età minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti, a condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali in materia di occupazione. N. 16 - 13 aprile 2007 Articolo 5 67 RAPPORTO DI LAVORO Articoli N. 16 - 13 aprile 2007 68 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Regolamento n. 561/2006 (in vigore dall’11 aprile 2007) Articolo 6 Regolamento n. 3820/1985 (in vigore fino al 10 aprile 2007) Articolo 6 1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana. 2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/Ce. 3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore. 4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi. 5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all’articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di «disponibilità», di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (Cee) n. 3821/ 1985, dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo. Articolo 7 1. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso periodo di guida giornaliero», non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore. Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all’articolo 8, paragrafo 3. Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri. Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i termini «sei» e «sesto» dei commi 2 e 3 sono sostituiti rispettivamente da «dodici» e «dodicesimo». Gli Stati membri possono estendere l’applicazione del comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi i servizi regolari. 2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore in un periodo di due settimane consecutive. 1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. 2. Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. Articolo 8 1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo. 2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1. 3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, nel caso di trasporti regolari nazionali di viaggiatori, fissare l’interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo di guida che non superi quattro ore. Questa deroga può essere concessa solo se interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non è possibile concedere ai conducenti di inserire un’interruzione di 15 minuti nelle 4 ore e mezza di guida precedenti l’interruzione di 30 minuti. 4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati altri lavori». 5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero. Articolo 8 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali. 2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto. 3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto. 4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. 1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva. I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell’arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore. 2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive. 3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Articolo 7 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Regolamento n. 561/2006 (in vigore dall’11 aprile 2007) 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare, oppure - un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. 7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. 8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta. 9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe. Articolo 9 RAPPORTO DI LAVORO Articoli Regolamento n. 3820/1985 (in vigore fino al 10 aprile 2007) Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata. 4. Un periodo di riposo settimanale che s’inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere collegato a una di queste settimane. 5. In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto e collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana. 6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell’interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente. 7. Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta. Articolo 9 1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessivamente. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta. 2. Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta. 3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento per recarsi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato come «altre mansioni». Articolo 10 In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, qualora nel settore dei trasporti di merci o di viaggiatori un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, il riposo giornaliero può essere interrotto, una sola volta, purché ricorrano le seguenti condizioni: - la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del convoglio ferroviario; - il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto più possibile breve e non può in nessun caso eccedere un’ora prima dell’imbarco o dopo lo sbarco; le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco; - durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di un letto o di una cuccetta. Il riposo giornaliero così interrotto è aumentato di 2 ore. 1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del presente regolamento. 1. È vietato retribuire i conducenti salariati neppure mediante la concessione di premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale. 2. Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento (Cee) n. 3821/1985 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del Regolamento (Cee) n. 3821/1985 e del capo II del presente regolamento. 1. L’impresa organizza il lavoro dei conducenti in modo che siano in grado di osservare le appropriate disposizioni del presente regolamento e quelle del Regolamento (Cee) n. 3821/1985. 2. L’impresa verifica periodicamente che questi due regolamenti siano stati osservati. Se si accertano infrazioni, l’impresa adotta i provvedimenti necessari per impedirne il ripetersi. Articolo 10 N. 16 - 13 aprile 2007 Articolo 15 69 RAPPORTO DI LAVORO Articoli Regolamento n. 561/2006 (in vigore dall’11 aprile 2007) Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Regolamento n. 3820/1985 (in vigore fino al 10 aprile 2007) 3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell’impresa. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa. 4. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al presente regolamento. (omissis) N. 16 - 13 aprile 2007 70 Articolo 11 Articolo 11 Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi di riposo minimi superiori o periodi di guida massimi inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i trasporti su strada effettuati interamente sul loro territorio. Così facendo gli Stati membri tengono conto di pertinenti contratti collettivi o altri accordi conclusi tra le parti sociali. Tuttavia le disposizioni del presente regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell’ambito di operazioni di trasporto internazionale. Articolo 12 Ciascuno Stato membro può applicare minimi superiori o massimi inferiori a quelli fissati agli articoli da 5 a 8. Tuttavia, il presente regolamento continua ad applicarsi ai conducenti che effettuino trasporti internazionali su veicoli immatricolati in un altro Stato membro. A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato. Articolo 13 A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente regolamento nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni. 1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando: a) veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinati ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto; b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell’ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa; c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l’impresa che è proprietaria del veicolo o l’ha preso a noleggio o in leasing; d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati: - dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/Ce del Parlamento euro- 1. Ogni Stato membro può concedere per il suo territorio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri deroghe a qualsiasi disposizione del presente regolamento applicabile ai trasporti effettuati da un veicolo appartenente ad una o più delle seguenti categorie: a) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, secondo il tipo di costruzione o di attrezzatura, sono adatti a trasportare non più di 17 persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo; b) veicoli utilizzati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali; c) veicoli utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali o di pesca per trasporto di merci nel raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo, incluso il territorio dei comuni i cui centri si trovino all’interno del raggio anzidetto; d) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano; e) veicoli adibiti al trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali; f) veicoli utilizzati come negozi mobili nei mercati locali o per la vendita a domicilio, per operazioni di banca, cam- Articolo 12 Articolo 13 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Regolamento n. 3820/1985 (in vigore fino al 10 aprile 2007) bio o risparmio, per il culto, il prestito di libri, dischi o cassette, per manifestazioni culturali o mostre itineranti, appositamente attrezzati per tali scopi; g) veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell’attrezzatura da utilizzare nell’esercizio della professione del loro conducente entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo purché la guida del veicolo non rappresenti l’attività principale del conducente e la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento; gli Stati membri possono subordinare la deroga all’autorizzazione individuale; h) veicoli operanti esclusivamente in isole con un’area non superiore a 2.300 Km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di automezzi; i) veicoli adibiti al trasporto di merci, che per la loro propulsione utilizzano gas prodotto sul veicolo o elettricità, o muniti di dispositivo rallentatore nella misura in cui tali veicoli, a norma della legislazione dello Stato membro d’immatricolazione, sono assimilati ai veicoli con motore a benzina o a gasolio il cui peso massimo autorizzato, compreso quello dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera 3,5 tonnellate; j) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida; k) trattori esclusivamente destinati a lavori agricoli e forestali. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al presente paragrafo. 2. Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all’applicazione delle disposizioni del presente regolamento per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali purché la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento. In casi urgenti essi possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione. La Commissione notifica agli altri Stati membri ogni deroga concessa in base al presente paragrafo. N. 16 - 13 aprile 2007 Regolamento n. 561/2006 (in vigore dall’11 aprile 2007) peo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, oppure - per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della sua professione. Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente; e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2.300 km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore; f) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l’impresa; g) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro; h) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio; i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali; j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti; k) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici; l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale; m) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori; n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano; o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all’interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari; p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 50 chilometri. 2. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al paragrafo 1; la Commissione provvede a informarne gli altri Stati membri. 3. A condizione di non pregiudicare gli obiettivi di cui all’articolo 1 e di tutelare opportunamente i conducenti, uno Stato membro, previa approvazione da parte della Commissione, può concedere sul suo territorio deroghe di importanza minore al presente regolamento per i veicoli utilizzati in zone prestabilite con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato, nei casi seguenti: - servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cui orari siano confermati dalle autorità (in tal caso possono essere permesse unicamente le deroghe relative alle interruzioni); e - operazioni nazionali di trasporto merci su strada, per conto proprio o di altri, che non hanno impatto sul mercato unico e sono necessarie per mantenere alcuni settori RAPPORTO DI LAVORO Articoli 71 RAPPORTO DI LAVORO Articoli Regolamento n. 561/2006 (in vigore dall’11 aprile 2007) Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Regolamento n. 3820/1985 (in vigore fino al 10 aprile 2007) dell’industria sul territorio interessato, ove le disposizioni di deroga del presente regolamento impongono un raggio massimo di 100 km. Il trasporto su strada ai fini di tale deroga può comprendere un transito ad una zona con una densità di popolazione pari o superiore a 5 persone per chilometro quadrato per terminare o iniziare il viaggio. La natura e la portata di tali misure devono essere proporzionate. Articolo 14 1. Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all’applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 9 per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali, purché la deroga non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1. 2. In casi urgenti gli Stati membri possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, notificandola immediatamente alla Commissione. 3. La Commissione informa gli altri Stati membri di ogni deroga concessa in base al presente articolo. Articolo 15 Per i conducenti dei veicoli di cui all’articolo 3, lettera a), gli Stati membri provvedono all’adozione di regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela. Articolo 16 N. 16 - 13 aprile 2007 1. Qualora non risulti installato nel veicolo l’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (Cee) n. 3821/ 1985, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano: a) ai servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale; e b) ai servizi regolari passeggeri, in ambito internazionale, i cui capolinea si trovano a non più di 50 km in linea d’aria dalla frontiera fra due Stati membri e che effettuano complessivamente un percorso non superiore a 100 km. 2. L’impresa di trasporto tiene un orario di servizio e un registro di servizio dal quale debbono risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonché l’orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 è munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell’orario di servizio. 3. Il registro di servizio: a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo; b) è firmato dal titolare dell’impresa di trasporto o da un suo delegato; c) è conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce; su richiesta dell’interessato l’impresa dà al conducente un estratto del registro di servizio; e d) è presentato e consegnato su richiesta di un addetto autorizzato. Articoli 17-29 (omissis) 72 Articolo 14 1. Per i trasporti regolari di viaggiatori - nazionali; - internazionali, i cui capilinea sono situati ad una distanza di 50 chilometri in linea d’aria da una frontiera tra due Stati membri ed il cui percorso di linea non supera 100 chilometri, a cui si applica il presente regolamento l’impresa stabilisce un orario di servizio e tiene un registro di servizio. 2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente, il nominativo, la sede, nonché l’orario prestabilito per i vari periodi di guida, gli altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilità. 3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente e la settimana successiva. 4. Il registro deve essere firmato dal titolare dell’impresa o da un suo delegato. 5. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell’orario di servizio. 6. Il registro di servizio è tenuto dall’impresa per un anno dopo lo scadere del periodo cui si riferisce. L’impresa deve dare al conducente interessato un estratto del registro di servizio qualora questo lo richieda. 7. Il presente articolo non si applica ai conducenti di veicoli muniti di un apparecchio di controllo, utilizzato conformemente al regolamento (Cee) n. 3821/1985 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.