La nuova disciplina europea dei tempi di guida nei

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La nuova disciplina europea dei tempi di guida nei
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ORE
IL
La nuova disciplina europea
dei tempi di guida nei trasporti su strada
Francesco Paesani Ispettore del Lavoro, Resp. L.O. Sport e Spettacolo, Dpl Ascoli Piceno
Claudio Infriccioli Ispettore del Lavoro, Resp. U.O. Vigilanza Ordinaria II e L.O. Trasporti, Dpl Ascoli Piceno
Il regolamento (Ce) n. 561/2006 del 15 marzo
2006 (G.U. dell’Unione europea, legge n. 102
dell’11.4.2006), dall’11 aprile 2007 riscrive
completamente le norme sui tempi di guida nei
trasporti su strada, fino ad ora contenute nel Re­
golamento n. 3820/1985
L’introduzione ­ dal 1° maggio 2006 ­ del crono­
tachigrafo digitale quale strumento di controllo
dei tempi di guida nell’ambito dei trasporti su
strada, ha rappresentato un passaggio decisivo
nell’armonizzazione e sviluppo del settore, e ideal­
mente accompagna l’allargamento dello spazio
europeo, scongiurandone i negativi (e prevedibili)
effetti sul lavoro dei conducenti di autoveicoli,
derivanti dall’inevitabile aumento della concor­
renza fra imprese operanti in Stati diversi. L’effetti­
va entrata in vigore del nuovo sistema di rilevazio­
ne dei tempi di guida è stata più volte procrastina­
ta per ragioni tecniche(1) ed ha incontrato com­
prensibili resistenze da parte delle imprese di tra­
sporto, preoccupate da un prevedibile innalza­
mento qualitativo delle verifiche.
Proprio l’approssimarsi di controlli più rigorosi,
quali quelli consentiti dai nuovi dispositivi, ha re­
so più urgente l’esigenza di «dettare un complesso
di regole più semplici e chiare, di immediata com­
prensione, che possano essere facilmente interpre­
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tate ed applicate tanto dalle imprese del settore
quanto dalle autorità che devono farle osserva­
re»(2). Ed è esattamente in questa finalità che risie­
de la ratio dell’emanazione del Regolamento (Ce)
n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Con­
siglio del 15 marzo 2006, che dall’11 aprile
2007 riscrive completamente le norme sui tempi
di guida nei trasporti su strada, fino ad ora conte­
nute nel Regolamento n. 3820/1985, contestual­
mente apportando ai Regolamenti n. 3821/1985
e n. 2135/1998 quelle modifiche necessarie a
rendere effettiva ed indifferibile la rilevazione e
registrazione digitale degli orari di lavoro degli
autisti(3). L’entrata in vigore della riscrittura del
Regolamento n. 3820 è stata, appunto, differita
all’11 aprile 2007, in tal modo consentendo un
graduale adattamento alle novità apportate.
In sintesi, il Regolamento (Ce) n. 561/2006:
­ da un lato (artt. 26 e 27) apporta le modifiche
operative ai Regolamenti n. 3821/1985(4) (istituti­
vo dell’apparecchio di controllo nel settore del
trasporto su strada) e n. 2135/1998(5) (relativo al
cronotachigrafo digitale): tali modifiche (art. 10,
par. 5, art. 26, par. 3 e 4, e art. 27) sono entrate in
vigore il 1° maggio 2006;
­ dall’altro (art. 28) abroga il Regolamento n.
3820/1985(6), riscrivendo le norme sui tempi di
guida nei trasporti su strada: tali norme sono in
vigore dall’11 aprile 2007.
Il presente lavoro è frutto di una riflessione comune tra gli Autori. Si segnala, con riferimento alla circolare del 18 marzo 2004
del Ministero del lavoro, che le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli Autori e non hanno carattere in
alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartengono.
(1)
Il Reg. n. 2135/1998 del 24 settembre 1998 ha aggiunto al Reg. n. 3821/1985 l’Allegato I B, di fatto introducendo il nuovo
dispositivo di controllo digitale, destinato a sostituire gradualmente il cronotachigrafo analogico. Nonostante le modifiche
apportate dal Reg. n. 1360/2002, soprattutto per ciò che concerne le caratteristiche tecniche del cronotachigrafo digitale, il
nuovo sistema di rilevazione ha registrato forti ritardi attuativi, soprattutto per difficoltà connesse all’interoperabilità, a livello
europeo, delle carte tachigrafiche. Per avere un’idea del ritardo accumulato, è sufficiente ricordare come la prima data
ufficialmente fissata per l’introduzione obbligatoria del nuovo sistema è risalente al 5 agosto 2004 (per ampi ragguagli tecnici
e normativi, cfr. G. Protospataro, Il cronotachigrafo e l’attività di guida nell’autotrasporto, Forlì, 2004, 15 ss. e 63 ss.).
(2)
Così, letteralmente, il «considerando» n. (4) del Regolamento (Ce) n. 561/2006.
(3)
Il tachigrafo, infatti, oltre alle ore di guida, registra le «altre mansioni» (attività diverse dalla guida) e i «tempi di
disponibilità» (art. 15 Reg. n. 3821/1985).
(4)
G.U. L 370 del 31.12.1985. Regolamento modificato, da ultimo, dal Regolamento (Ce) n. 432/2004: G.U. L 71 del
10.3.2004.
(5)
G.U. L 274 del 9.10.1998.
(6)
G.U. L 370 del 31.12.1985. Regolamento modificato dalla direttiva 2003/59/Ce: G.U. L 226 del 10.9.2003.
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Il Regolamento n. 561/2006 in «pillole»
Come si è accennato in premessa, il Regolamento n.
561/2006, pur procedendo all’abrogazione e sosti­
tuzione del Regolamento n. 3820/1985, non stra­
volge i riferimenti e le regole da quest’ultimo detta­
te, ma ne aggiorna i contenuti, nel rispetto della
finalità semplificatrice della novella comunitaria.
Ciò traspare dallo stesso schema di fondo del
Regolamento n. 561/2006, che sostanzialmente
ricalca quello adottato dal Regolamento n. 3820/
85, articolandosi in:
­ Disposizioni introduttive (Capo I, artt. 1­4),
che si occupano dell’ambito di applicazione (artt.
1­3), nonché delle definizioni di base (art. 4);
­ Personale viaggiante, tempi di guida, interru­
zioni e periodi di riposo (Capo II, artt. 5­9), che
disciplina l’età minima (art. 5), i periodi di guida
giornalieri e settimanali (art. 6), le interruzioni (art.
7), i periodi di riposo giornalieri e settimanali dei
conducenti e le relative deroghe (artt. 8 e 9);
­ Responsabilità dell’impresa di trasporto (Ca­
po III, art. 10), ove si ribadisce in maniera ancora
più esplicita la responsabilità delle imprese di tra­
sporto per le infrazioni commesse dai propri con­
ducenti;
­ Deroghe (Capo IV, artt. 11­15) ai tempi di
guida di interruzione e riposo;
­ Procedure di controllo e sanzioni (Capo V,
artt. 16­25), confermano l’obbligo dell’orario di
servizio e del registro di servizio per i veicoli
adibiti al trasporto regolare di passeggeri, oltre ad
una serie di norme attuative e di armonizzazione
dei controlli;
­ Disposizioni finali (Capo VI: artt. 26­29), ove
si concentrano le norme di modifica al Regola­
mento n. 3821/1985 (art. 26) e al Regolamento
n. 2135/1998 (art. 27), la disposizione abrogativa
del Regolamento n. 3820/1985 (art. 28) e quella
sull’entrata in vigore del nuovo (art. 29).
Ciò premesso, si può procedere, nell’esame dei
singoli istituti, seguendo l’ordine proprio del Rego­
lamento n. 561/2006, evidenziando le differenze
sostanziali rispetto al precedente Regolamento n.
3820/1985.
(7)
Disposizioni introduttive al Regolamento
n. 561/2006 (Capo I, artt. 1-4)
Il regolamento esordisce (artt. 1 e 2) disciplinando
il proprio ambito di applicazione, soggettivo
ed oggettivo. Sotto il primo aspetto, i conducenti
che effettuano il trasporto di persone e di merci su
strada, sono soggetti alla disciplina dei periodi di
guida, interruzione e riposo. L’obiettivo, esplicita­
mente affermato dall’art. 1 del Regolamento n.
561, è quello di armonizzare le condizioni di con­
correnza nel trasporto, e di migliorare le condizio­
ni di lavoro e la sicurezza stradale.
Dal punto di vista oggettivo, l’art. 2 ­ a differenza
della corrispondente norma del Reg. n. 3820 ­
fissa subito, ed in positivo, i limiti ­ rispettivamente
di peso (3,5 tonnellate) e numerici (9 persone
compreso il conducente) ­ al superamento dei
quali i mezzi di trasporto merci e viaggiatori sono
assoggettati alle norme sui tempi di guida. Si intro­
duce, inoltre, il concetto di spazio economico euro­
peo quale ambito geografico di applicazione del
Regolamento, più esteso rispetto al territorio del­
l’Unione Europea. Si ribadisce, infine, l’applicazio­
ne dell’Aetr (Accordo Europeo del 1° luglio 1970
relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi
dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su
strada)(7), per i trasporti effettuati in parte al di
fuori delle suddette zone.
L’art. 3 contiene una serie di eccezioni oggettive al
campo di applicazione del Reg. n. 561(8). Premesso
che i limiti di peso e numerici sono confluiti ­ quali
limiti positivi ­ nella norma sul campo di applicazio­
ne (art. 2), si apprezza comunque uno sforzo di
razionalizzare le eccezioni, limitandole ai casi effet­
tivamente meritevoli. In tale ottica, scompare tutta
una serie di esclusioni prima previste per settori
particolari di attività, quali i servizi pubblici (ad
esempio la nettezza urbana e le spedizioni postali), i
circhi e i parchi di divertimenti, e la raccolta del
latte presso le fattorie(9). Nello stesso tempo, vengo­
no ampliati gli esoneri relativi alle funzioni di pub­
blica utilità e di ordine pubblico, inserendo nel
novero dei veicoli esenti ­ oltre a quelli di proprietà
Tale accordo, ratificato in Italia con legge n. 112 del 6 marzo 1976, è stato successivamente (1993) adeguato ai
Regolamenti Cee n. 3820 e n. 3821/1985, così da garantire l’applicazione di regole sostanzialmente uniformi su tutto il
territorio europeo. Amplius, cfr. C. Infriccioli e F. Paesani, I tempi di guida nei trasporti su strada, in Guida al Lavoro, n. 45,
2006, Speciale, XV ss.
Similmente alla previsione contenuta nell’art. 4 del Regolamento n. 3820/1985.
L’elenco completo di tali esclusioni non confermate dall’art. 3 del Reg. n. 561, è il seguente:
­ veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni (tale specifica voce, peraltro, è sostanzialmente
confluita nel punto d) del nuovo art. 3 Reg. n. 561, dove si parla di situazioni di emergenza o di salvataggio), dell’acqua, del gas,
dell’elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusio­
ne, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio (art. 4 Reg. n. 3820, punto 6);
­ veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti (art. 4 Reg. n. 3820, punto 9);
­ veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a
base di latte per l’alimentazione animale (art. 4 Reg. n. 3820, punto 13).
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delle forze armate, della protezione civile, dei vigili
del fuoco e dei responsabili dell’ordine pubblico ­
anche quelli noleggiati dai soggetti preposti (lett. c).
Particolare attenzione viene inoltre riservata alle
operazioni di trasporto non commerciale di aiuto
umanitario, ora escluse dalla disciplina dei tempi,
insieme ai veicoli utilizzati in situazioni di emergen­
za o in operazioni di salvataggio (lett. d)(10). Per il
resto, si trovano conferme alla previgente disciplina
delle esclusioni, quale quella relativa al trasporto di
linea passeggeri entro i 50 chilometri di percor­
so(11), ovvero semplici ritocchi alle ipotesi preceden­
temente contemplate(12).
Più articolato si presenta il discorso con riferimen­
to alle definizioni contenute nell’art. 4, che sono
più numerose rispetto a quelle contenute nell’art.
1 del Regolamento n. 3820/1985. Alcune di
queste presentano soltanto aggiornamenti termi­
nologici (ad esempio passeggeri in luogo di viag­
giatori: lett. a; veicolo a motore in luogo di autovei­
colo: lett. b; massa massima ammissibile in luogo di
peso massimo autorizzato: lett. m); altre sono state
riproposte nel Reg. n. 561 senza variazioni signifi­
cative (ad esempio è stato confermato il concetto
di settimana fissa, come periodo ricompreso tra le
ore 0.00 del lunedì e le ore 24.00 della domeni­
ca: lett. i); altre ancora sono state invece inserite ex
novo dal Reg. n. 561, per «definire esaurientemente
tutti i termini chiave»(13) della normativa sui tempi
di guida. Esaminiamo le più significative:
­ interruzione (lett. d): periodo di riposo in cui il
conducente non può guidare né svolgere altre
mansioni;
­ altre mansioni (lett. e): attività comprese nella
definizione di orario di lavoro, ma diverse dalla
guida, ed ogni altra operazione svolta per qualun­
que datore di lavoro, anche al di fuori del settore
dei trasporti;
­ periodo di riposo giornaliero (lett. g): tempo a
disposizione del conducente. Viene ulteriormente
distinto in: periodo di riposo giornaliero rego­
lare, che prevede un tempo di riposo di almeno
11 ore, le quali possono essere ininterrotte o fra­
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zionate in due periodi, il primo di almeno 3 ore
consecutive e il secondo di almeno 9 ore consecu­
tive; periodo di riposo giornaliero ridotto, che
consta di un tempo di riposo ininterrotto di alme­
no 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
­ periodo di riposo settimanale (lett. h): periodo
settimanale a disposizione del conducente. Anche
in tal caso, la definizione viene articolata in: peri­
odo di riposo settimanale regolare, che preve­
de un tempo di riposo di almeno 45 ore; periodo
di riposo settimanale ridotto, il quale prevede,
invece, un tempo di riposo minore di 45 ore ma,
comunque, non inferiore a 24 ore continuative(14);
­ tempo di guida (lett. j): inteso come la durata
dell’attività di guida registrata automaticamente o
semiautomaticamente (cronotachigrafo) ovvero
manualmente (in caso di tachigrafo guasto);
­ multipresenza (lett. o): quando a bordo del
veicolo ci sono almeno due conducenti durante
un periodo di guida;
­ impresa di trasporto(lett. p): soggetto (persona
fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone
senza personalità giuridica, con o senza scopo di
lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria
personalità giuridica o facente capo ad un organi­
smo che ne è dotato) che effettua trasporti su stra­
da, sia per conto terzi che in conto proprio(15);
­ periodo di guida (lett. q): periodo di guida
complessivo (ininterrotto o frammentato), facente
capo ad un conducente, che intercorre tra un
periodo di riposo o interruzione fino al successivo
periodo di riposo o interruzione. Intuitivamente,
la distinzione fra periodo di guida e tempo di guida,
dovrebbe risiedere nel riferimento di quest’ultimo
alla sola attività registrata (automaticamente o
manualmente), mentre il periodo di guida potreb­
be ricomprendere anche frammenti ­ non ricondu­
cibili a riposi o a interruzioni ­ di un’attività co­
munque prestata dal conducente alla guida del
mezzo (ad esempio i cd. tempi morti trascorsi in
attesa dall’autista, ovvero le interruzioni più brevi
del minimo di quindici minuti prescritto dall’art.
7, p. 2, del Reg. n. 561).
Interessante anche la novità rappresentata dall’esclusione dal Reg. n. 561 dei veicoli commerciali rientranti nella categoria
dei veicoli storici (lett. i).
Altre importanti esclusioni confermate dal Reg. n. 561, sono quelle relative ai veicoli speciali adibiti ad usi medici (lett. e), e ai
veicoli sottoposti a prove su strada ovvero nuovi e trasformati non ancora in circolazione (lett. g).
Così l’innalzamento dei limiti di velocità massima a 40 chilometri orari per i veicoli esenti, rispetto ai precedenti 30
chilometri orari (lett. b); il raggio di 100 chilometri dalla propria base operativa, per i carri attrezzi specializzati (lett. f); il
peso non superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli adibiti al trasporto non commerciale di merci (lett. h).
Così, testualmente, il «considerando» n. (13) del Regolamento n. 561/2006.
In tal caso, la riduzione deve essere compensata «da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza
settimana successiva alla settimana in questione» (art. 8, p. 6, Reg. n. 561).
Tale definizione sostanzialmente ricalca quella di cui all’art. 1, comma 3­bis, del Dlgs n. 395/2000, disciplinante l’accesso
alla professione di autotrasportatore.
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Personale viaggiante, tempi di guida,
interruzioni e periodi di riposo
(Capo II: artt. 5-9)
Prima di esaminare dettagliatamente le norme sui
tempi di guida, almeno un cenno merita la norma
sui limiti di età per gli autisti, che sono comunque
i diretti destinatari delle disposizioni comunitarie
analizzate.
Diversamente da quanto stabilito dall’art. 5, p. 1,
del Regolamento n. 3820/1985, l’attuale art. 5
del Regolamento n. 561/2006 fissa unitariamente
a 18 anni l’età minima dei conducenti e degli assi­
stenti alla guida, senza distinguere fra il trasporto
di merci e quello di persone(16). Ogni Stato mem­
bro può, comunque, ridurre l’età minima degli assi­
stenti alla guida a 16 anni, a determinate condizio­
ni: trasporto effettuato in un unico Stato membro
ed entro un raggio di 50 chilometri dalla base
operativa del veicolo; finalità formativa professio­
nale; rispetto dei limiti occupazionali nazionali.
Il contenimento dei tempi di guida dei conducenti
resta comunque l’aspetto centrale anche della no­
vella comunitaria che, oltre a porre stringenti limi­
ti alla durata del periodo di guida giornaliero e
settimanale (artt. 6 e 7), si preoccupa di garantire
congrui periodi di riposo, giornalieri e settima­
nali, ai professionisti del trasporto (art. 8)(17).
Nulla di nuovo si riscontra in merito al periodo di
guida giornaliero (art. 4, lett. k), inteso come
complessivo periodo di guida intercorrente tra
due periodi di riposo giornaliero o tra un riposo
giornaliero e un riposo settimanale. Ai sensi del­
l’art. 6 del Reg. n. 561, tale periodo non può
superare le 9 ore giornaliere, con possibilità di
estendere la guida fino a 10 ore, per non più di
due volte nell’arco della settimana.
Viene invece espressamente fissato il limite al peri­
odo di guida settimanale, che ai sensi dell’art. 6
p. 2, non deve superare le 56 ore(18) e, comunque,
l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva
2002/15/Ce(19). Analogamente a quanto previsto
dal Reg. n. 3820/1985, il periodo di guida biset­
timanale non può superare le 90 ore (art. 6, p. 3).
Novità si riscontrano in merito alla disciplina delle
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interruzioni della guida. Da un lato, infatti, vie­
ne integralmente confermato l’obbligo per il con­
ducente di osservare una interruzione di almeno
45 minuti consecutivi dopo un periodo di guida di
quattro ore e mezza, a meno che non inizi un
periodo di riposo (art. 7, p. 1, reg. n. 561/2006).
Dall’altro lato, viene invece diversamente discipli­
nata la cd. interruzione frazionata, in termini più
rigidi rispetto al Reg. n. 3820/1985. Quest’ulti­
mo, come noto, consentiva di sostituire l’interru­
zione di 45 minuti con «interruzioni di almeno 15
minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o
immediatamente dopo tale periodo». Il Reg. n.
561/2006 ancora ammette il frazionamento del­
l’interruzione di 45 minuti, ma lo subordina al
rispetto di tre vincoli (art. 7, p. 2): 1) le interruzio­
ni sostitutive possono essere soltanto due e di
durata pari ad almeno 15 e 30 minuti; 2) l’inter­
ruzione di almeno 30 minuti deve essere effettua­
ta dopo l’interruzione di almeno 15 minuti; 3) le
due interruzioni devono essere intercalate nel pe­
riodo di guida. Le modifiche apportate non sono
di poco conto, e non è difficile immaginare diffi­
coltà organizzative delle imprese e degli autisti,
specie nella fase applicativa iniziale della norma.
Significative variazioni vengono introdotte anche
nella disciplina del periodo di riposo, giornaliero e
settimanale. Per quanto attiene al periodo di ri­
poso giornaliero, l’art. 8 del Reg. n. 561 ­ sostan­
zialmente confermando, per questa parte, la disci­
plina del Reg. n. 3820/1985 ­ stabilisce (p. 2) che
nell’arco di 24 ore dal termine di un precedente
periodo di riposo (giornaliero o settimanale), il
conducente deve effettuare un riposo giornalie­
ro regolare (almeno 11 ore consecutive, in alter­
nativa due periodi ininterrotti, rispettivamente pari
ad almeno 3 ore e almeno 9 ore) o un riposo
giornaliero ridotto (almeno 9 ore consecutive).
Analogamente al passato, viene fissato un massi­
mo consentito di tre periodi di riposo giornaliero
ridotto tra due riposi settimanali (nell’arco della
settimana). Viene, invece, cancellata la possibilità
per il conducente di fruire di un riposo frazionato
in due o tre periodi separati nell’arco delle 24
La semplificazione introdotta si colloca nel solco della riforma di cui al Dlgs n. 395/2000, che unifica i requisiti di accesso
alla professione di trasportatore di cose per conto terzi e di persone. Ai sensi dell’art. 18 del Dlgs n. 286/2005, i
conducenti devono comunque aver compiuto 21 anni, per poter guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è
richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.
Item le disposizioni degli artt. 6 e 8 del Regolamento n. 3820/1985.
Dalla previsione contenuta nell’art. 6 del Regolamento n. 3820/1985, che parlava di «un massimo di sei periodi di guida
giornalieri», era comunque ricavabile il limite massimo di 56 ore di guida settimanali, tenendo conto della possibile
estensione del periodo di guida giornaliero a 10 ore, per due giorni della settimana.
Ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2002/15/Ce, la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. «La
durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media
delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali».
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ore(20). Nel contempo, scompare l’obbligo di com­
pensare la riduzione del riposo con un periodo
equivalente da concedere all’autista prima della
fine della settimana successiva(21). Infine, in caso di
multipresenza (due conducenti a bordo del veico­
lo), il riposo giornaliero deve essere almeno pari a
9 ore (nel Reg. n. 3820 minimo 8 ore) nell’arco di
30 ore di periodo di guida dei due conducenti.
Più limitate, anche se non insignificanti, le modifi­
che apportate dal Reg. n. 561 alla disciplina del
periodo di riposo settimanale. La regola di ba­
se è che il conducente, nel corso di due settimane
consecutive, deve effettuare due riposi settimana­
li. Di questi, almeno uno deve essere regolare (e
cioè pari a 45 ore). L’altro periodo di riposo, inve­
ce, può anche essere ridotto fino ad un minimo di
24 ore (periodo di riposo settimanale ridotto), ma
in questo caso la riduzione deve essere compensa­
ta da un tempo di riposo equivalente, entro la fine
della terza settimana successiva a quella in cui si è
beneficiato della riduzione (art. 8, p. 6). Il riposo
compensativo, inoltre, deve essere attaccato a un
altro periodo di riposo di almeno 9 ore (art. 8, p.
7). Rispetto al Reg. n. 3820/1985 vengono sem­
plificate le modalità di fruizione del riposo, con la
scomparsa del minimo di 36 ore per il riposo
settimanale fruito in sede(22); nello stesso tempo,
viene elevata da 8 a 9 ore la durata minima del
riposo giornaliero da collegare a quello compensa­
tivo settimanale. Viene infine estesa al solo riposo
settimanale ridotto ­ oltre che a quello giornaliero
­ la possibilità di fruirne all’interno del veicolo.
Tuttavia, a differenza di quanto in precedenza
previsto dal Reg. n. 3820, solo il conducente in
trasferta può accedere a tale speciale disciplina,
sempreché il veicolo affidatogli sia dotato di cuc­
cetta e sia in sosta (art. 8, p. 8).
L’art. 9 del Reg. n. 561 detta, infine, una disciplina
specifica del riposo, per il conducente che accom­
pagna un veicolo trasportato da una nave traghet­
to o da un convoglio regolare. Sostanzialmente si
ribadisce che il conducente effettua il riposo gior­
naliero regolare se dispone di una branda o di una
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cuccetta. Durante tale periodo egli può effettuare
altre attività, al massimo in due occasioni, per non
più di un’ora complessivamente.
Responsabilità dell’impresa di trasporto
(Capo III: art. 10)
L’art. 10, nella nuova formulazione del Reg. n.
561/2006, regolamenta in modo particolarmente
incisivo e dettagliato le responsabilità dell’impresa
di trasporto.
Vi si ribadisce, innanzitutto, il divieto alle imprese
di retribuire i conducenti (anche con premi o mag­
giorazioni salariali) in base alle distanze percorse
e/o al volume delle merci trasportate, se tali for­
me di incentivazione siano tali da mettere in peri­
colo la sicurezza stradale o incoraggino l’infrazio­
ne del regolamento n. 561 (art. 10, p. 1).
Viene inoltre ripresa ed ampliata la norma origi­
nariamente contenuta nell’art. 15 del Reg. n.
3820/1985, stabilendo responsabilità più strin­
genti a carico delle imprese per le infrazioni com­
messe dagli autisti. Innanzitutto si ribadisce il
principio in base al quale l’attività dei conducenti
deve essere organizzata dalle imprese di trasporto,
affinché vengano rispettate le norme del Reg. n.
3821/1985 e quelle del Reg. n. 561/2006 in
materia di tempi di guida, interruzioni e periodi di
riposo (art. 10, par. 2)(23). Viene rafforzato, inoltre,
il ruolo attivo dell’impresa di trasporto nei con­
fronti dei conducenti, che deve fondarsi su oppor­
tune istruzioni a questi ultimi fornite, ed esercitar­
si attraverso controlli regolari(24).
Ma la disposizione più innovativa e rilevante ai
fini sanzionatori è contenuta nel p. 3 dell’art. 10,
ove si stabilisce esplicitamente che per le infrazioni
commesse dai conducenti (anche sul territorio di un
altro Stato membro o di un Paese terzo) sono
responsabili le imprese di trasporto, salvo diverse
previsioni di ciascun Stato membro.
Non meno interessante è la norma (art. 10, p. 4)
che estende a soggetti comunque inseriti nella filie­
ra del trasporto (imprese, caricatori, spedizionieri,
operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie
Ai sensi dell’art. 8, p. 1, comma 2, del Reg. n. 3820/1985, «i giorni in cui il riposo non è ridotto» a 9 ore consecutive,
«esso può essere preso in due o tre periodi separati nell’arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore
consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore».
Così l’art. 8, p. 1, comma 1, del Reg. n. 3820/1985.
Ai sensi dell’art. 8, p. 3, Reg. n. 3820/1985, il periodo di riposo settimanale, di norma pari a 45 ore consecutive, «può
essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede
del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi».
Fin qui la norma ripropone quella contenuta nell’art. 15 del Regolamento n. 3820/1985, anche se rispetto a quest’ultima
indica dettagliatamente le norme del Reg. n. 561/2006, al cui rispetto deve essere finalizzata l’organizzazione del lavoro
degli autisti da parte dell’impresa di trasporto.
L’art. 15 del Reg. n. 3820/1985 prevedeva invece soltanto verifiche periodiche da parte dell’impresa sul rispetto del
regolamento.
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
di collocamento di conducenti), l’obbligo di assicu­
rarsi che gli orari di lavoro concordati contrattual­
mente siano conformi al Reg. n. 561/2006.
Da ultimo, il p. 5 dell’art. 10, già in vigore dal 1°
maggio 2006, prevede per le imprese di trasporto
che utilizzano veicoli dotati di cronotachigrafo di­
gitale, la garanzia di trasferimento (cioè di copia
dei dati registrati sull’unità di bordo e sulla carta
tachigrafica) e di conservazione per almeno 12
mesi successivi alla registrazione.
servizio (in base ai diversi obblighi di registrazio­
ne dei dati di guida), il motivo della deroga.
Da ultimo, l’art. 15 del Regolamento n. 561/
2006 dispone, per i veicoli adibiti al trasporto
passeggeri in servizio regolare di linea, nei limiti
di 50 chilometri e per i quali non trova applicazio­
ne il presente regolamento (art. 3, lett. a), che gli
Stati membri provvedano ad adottare regole na­
zionali che disciplinino i tempi di guida, garanten­
do comunque un opportuno livello di tutela.
Deroghe (Capo IV: artt. 11-15)
Alle deroghe si farà solo un rapido cenno, data la
particolarità delle situazioni prese ad esame.
Al pari del previgente(25), l’art. 11 del Regolamen­
to n. 561/2006 riconosce agli Stati membri, nei
limiti del loro territorio, la possibilità di derogare
alle disposizioni contenute negli artt. da 6 a 9
(periodi di guida giornalieri e settimanali, periodi
di interruzione e periodi di riposo giornalieri e
settimanali). Ugualmente dispone l’art. 14 per i
trasporti effettuati in circostanze eccezionali e
in casi urgenti.
Per particolari tipologie di veicoli, previste dall’art.
13 del Regolamento n. 561/2006, ogni Stato
membro può concedere deroghe alle disposizioni
degli artt. da 5 a 9 (età minima, periodi di guida
giornalieri e settimanali, periodi di interruzione e
periodi di riposo giornalieri e settimanali) subordi­
nandole a condizioni individuali, per il suo territo­
rio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il
territorio di altri Stati membri(26).
Diversamente dalle deroghe concesse agli Stati
membri, la norma contenuta nell’art. 12 del Rego­
lamento n. 561/2006(27) riconosce al singolo con­
ducente la possibilità di derogare alle disposizioni
contenute negli artt. da 6 a 9 (periodi di guida
giornalieri e settimanali, periodi di interruzione e
periodi di riposo giornalieri e settimanali), al fine
di poter raggiungere un punto di sosta appropria­
to e idoneo a garantire la sicurezza delle persone,
del veicolo e del suo carico e a condizione di non
compromettere la sicurezza stradale. In tal caso, il
conducente stesso dovrà indicare a mano nel fo­
glio di registrazione, nel tabulato o nel registro di
Procedure di controllo e sanzioni
(Capo V: artt. 16-25)
Qualora non risulti installato nell’autobus il crono­
tachigrafo, l’impresa, ai sensi dell’art. 16 del Rego­
lamento n. 561/2006, deve tenere un Orario di
servizio e un Registro di servizio, che sostitui­
scono l’apparecchio di controllo nella specifica
funzione di registrazione e documentazione dei
tempi di guida(28). La norma conferma l’applicabi­
lità di tale speciale regime ai soli servizi regolari
passeggeri in ambito nazionale o internazionale,
ma rispetto al passato amplia il periodo di osserva­
zione del registro ai 28 giorni precedenti, e stabili­
sce intervalli regolari di aggiornamento di un me­
se al massimo. Peraltro, l’utilizzo di tali modalità
alternative è ora limitato ai soli casi in cui nell’au­
tobus non risulti installato l’apparecchio di control­
lo. In caso contrario, la norma prevede l’uso del
cronotachigrafo, a prescindere dal tipo di traspor­
to passeggeri effettuato.
Gli artt. 18 e seguenti del Regolamento n. 561/
2006 contengono norme relative all’attuazione
del regolamento e alle sanzioni applicabili dai sin­
goli Stati membri. In tal senso, è auspicabile un
intervento legislativo nazionale che, nelle disposi­
zioni degli artt. 174, 178 e 179 Codice della Stra­
da, sostituisca i riferimenti al Regolamento (Ce) n.
3820/1985 con quelli al nuovo Regolamento
(Ce) n. 561/2006, anche per scongiurare proble­
mi applicativi connessi con l’entrata in vigore del­
le nuove norme in materia(29).
(29)
Art. 11 del Regolamento n. 3820/1985.
Dello stesso tenore l’art. 13 del Regolamento n. 3820/1985.
Come nell’art. 12 del Regolamento n. 3820/1985.
In particolare, dal registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonché
l’orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità (art. 16, p. 2, Reg.
n. 561/2006). Più ampiamente, con riferimento al Reg. n. 3820/1985, cfr., loc. cit., C. Infriccioli e F. Paesani, I tempi di
guida nei trasporti su stradain Guida al Lavoro, n. 45/2006, Speciale, XIV ss.
Cfr. F. Paesani e C. Infriccioli, Tempi di guida nei trasporti su strada: le nuove sanzioni dal 1° gennaio 2007, in Guida al
Lavoro, n. 8/2007, 29 ss.
N. 16 - 13 aprile 2007
(25)
(26)
(27)
(28)
Disposizioni finali (Capo VI: artt. 26-29)
Si tratta di disposizioni, in parte già in vigore, che
63
RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
modificano i Regolamenti n. 3821/1985 (art. 26)
e n. 21351998 (art. 27), abrogano il Regolamento
n. 3820/1985 (art. 28) e, da ultimo, disciplinano
l’entrata in vigore del Regolamento n. 561/2006
(art. 29).
Nell’art. 26 (in vigore dal 1° maggio 2006) trovia­
mo, in sintesi, le seguenti novità:
­ l’art. 2 del Reg. n. 3821/1985 è sostituito, al fine
di utilizzare le definizioni di cui all’art. 4 del Reg.
n. 561/2006 anche nella normativa del cronota­
chigrafo;
­ l’art. 14, p. 2, del Reg. n. 3821/1985 è sostituito,
al fine di estendere gli obblighi di conservazione,
di esibizione agli organi di vigilanza e di rilascio
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
copia ai conducenti, anche ai dati e relativi tabula­
ti dei tachigrafi digitali;
­ l’art. 15 del Regolamento n. 3821/1985 viene
modificato, nella parte relativa all’utilizzo e all’ob­
bligo di esibizione agli addetti ai controlli della
carta del conducente.
L’art. 27 del Reg. n. 561/2006 modifica l’art. 2
del Regolamento n. 2135/1998, rendendo obbli­
gatoria l’installazione dei tachigrafo digitale, sui
veicoli immatricolati dal 1° maggio 2006.
Infine, l’art. 28 del Reg. n. 561/2006 dispone
l’abrogazione del Regolamento n. 3820/1985 a
far data dall’entrata in vigore del Regolamento n.
561/2006, cioè dall’11 aprile 2007 (art. 29).
Tabella di raffronto tra il Reg. n. 561/2006 e il Reg. n. 3820/1985
Regolamento n. 561/2006
(in vigore dall’11 aprile 2007)
Regolamento n. 3820/1985
(in vigore fino al 10 aprile 2007)
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano
il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di
trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto
su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la
sicurezza stradale.
Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché
a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su
strada.
N. 16 - 13 aprile 2007
64
Articolo 2
Articolo 2
1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:
a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi,
superiore a 3,5 tonnellate; oppure
b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro
tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e
destinati a tal fine.
2. Il presente regolamento si applica, a prescindere dal
paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su
strada effettuato:
a) esclusivamente all’interno della Comunità; o
b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte
dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
3. L’Aetr si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si
svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al precedente paragrafo 2, ai:
a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono
parte dell’Aetr, per la totalità del tragitto;
b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l’Aetr, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono
parte dell’Aetr.
Le disposizioni dell’Aetr dovrebbero essere allineate con
quelle del presente regolamento, affinché le disposizioni
principali del presente regolamento si applichino, attraverso l’Aetr, a tali veicoli per la parte di tragitto compiuta
nel territorio della Comunità.
1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada
di cui all’articolo 1, punto 1, effettuati all’interno della Comunità.
2. L’accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi
dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (Aets) si applica, in sostituzione delle presenti norme,
alle operazioni internazionali di trasporto su strada:
- in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che sono parti contraenti dell’accordo o in transito attraverso tali
paesi, per l’intero tragitto, mediante veicoli immatricolati
in uno Stato membro o in uno di tali paesi terzi;
- in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che
non sono parti contraenti dell’accordo, mediante veicoli
immatricolati in uno di tali paesi terzi, per ogni tragitto effettuato all’interno della Comunità.
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RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
Regolamento n. 561/2006
(in vigore dall’11 aprile 2007)
Articolo 3
Regolamento n. 3820/1985
(in vigore fino al 10 aprile 2007)
Articolo 4
Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali
effettuati a mezzo di:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera
i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione
civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del
mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati
senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi
e sotto la loro responsabilità;
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio
di 100 km dalla propria base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli
nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima
ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei
veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto
non commerciale di passeggeri o di merci.
Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:
1) veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;
2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al
loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a
trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;
3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera
i 30 chilometri orari;
5) veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico;
6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione
contro le inondazioni, dell’acqua, del gas, dell’elettricità,
della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi,
dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione,
della televisione e della rilevazione di emittenti o rivecenti
di televisione o radio;
7) veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
8) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
9) veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di
divertimenti;
10) carri attrezzi;
11) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli
nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
12) veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni
per uso privato;
13) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e
alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l’alimentazione animale.
Articolo 4
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;
b) «veicolo»: veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ove
con tali termini si intende:
- «veicolo a motore»: qualsiasi mezzo semovente che
circola su strada senza guida di rotaie, normalmente adibito al trasporto di passeggeri o di merci,
Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
- «trattore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su
strada senza guida di rotaie, concepito in particolare per
tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine,
b) «trattore»: qualsiasi veicolo munito d’un dispositivo
meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare
per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine;
1) «trasporti su strada»: qualsiasi spostamento su strade
aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, d’un veicolo
adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
2) «veicoli»: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intende:
a) «autoveicolo»: qualsiasi veicolo munito d’un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con
mezzi propri, senza guida di rotaie, e che è normalmente
adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
- «semirimorchio»: un rimorchio privo di assale anteriore,
collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal
trattore o dal veicolo a motore;
d) «semirimorchio»: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del
peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal
trattore o dall’autoveicolo;
N. 16 - 13 aprile 2007
- «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad c) «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad
essere agganciato ad un veicolo a motore o ad un trattore; essere agganciato ad un autoveicolo o ad un trattore;
65
RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
Regolamento n. 561/2006
(in vigore dall’11 aprile 2007)
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Regolamento n. 3820/1985
(in vigore fino al 10 aprile 2007)
c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del vei- 3) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida d’un
colo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a borun veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo; do del veicolo per poterlo all’occorrenza guidare;
d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non
può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;
e) «altre mansioni»: le attività comprese nella definizione
di orario di lavoro diverse dalla «guida», ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/Ce, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore
di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei trasporti;
f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il 5) «riposo»: ogni periodo ininterrotto di almeno un’ora
durante il quale il conducente può disporre liberamente
conducente può disporre liberamente del suo tempo;
del suo tempo;
g) «periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del
suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero
regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:
- «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di
riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il
primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione;
- «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
h) «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale
durante il quale il conducente può disporre liberamente
del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
- «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di
riposo di almeno 45 ore;
- «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 4) «settimana»: il periodo tra le ore 0.00 del lunedì e le
00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;
ore 24.00 della domenica;
j) «tempo di guida»: la durata dell’attività di guida registrata:
- automaticamente o semiautomaticamente dall’apparecchio di controllo come definito all’allegato I e all’allegato IB del regolamento (Cee) n. 3821/1985; o
- manualmente come richiesto dall’articolo 16, paragrafo
2, del regolamento (Cee) n. 3821/1985.
k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo
di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e
l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un
periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
N. 16 - 13 aprile 2007
66
l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana;
m) «massa massima ammissibile»: la massa limite del 6) «peso massimo autorizzato»: il peso massimo amveicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;
missibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile
compreso;
n) «servizio regolare passeggeri»: i trasporti nazionali ed
internazionali conformi alla definizione di cui all’articolo 2
del Regolamento (Cee) n. 684/1992 del Consiglio, del 16
marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per
i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus;
7) «servizi regolari di viaggiatori»: i trasporti nazionali ed
internazionali conformi alla definizione di cui all’articolo 1
del Regolamento n. 117/66/Cee del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all’emanazione di norme comuni per i
trasporti internazionali su strada di persone, effettuati
con autobus.
Guida al Lavoro
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Regolamento n. 561/2006
(in vigore dall’11 aprile 2007)
RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
Regolamento n. 3820/1985
(in vigore fino al 10 aprile 2007)
o) «multipresenza»: si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del
veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;
p) «impresa di trasporto»: persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio;
q) «periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che
intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a
guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino
al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di
guida può essere ininterrotto o frammentato.
Articolo 5
1. L’età minima dei conducenti è fissata a 18 anni.
2. L’età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18
anni.
Ogni Stato membro può tuttavia ridurre l’età minima degli
assistenti alla guida a 16 anni, purché:
a) il trasporto sia effettuato in un unico Stato membro ed
entro un raggio di 50 km dalla base operativa del veicolo,
ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio;
b) la riduzione dell’età minima miri alla formazione professionale; e
c) nel rispetto dei limiti fissati in materia d’occupazione
dalle disposizioni nazionali dello Stato membro.
1. L’età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci
è fissata come segue:
a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i
semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti;
b) per gli altri veicoli: 21 anni compiuti, o 18 anni compiuti
a condizione che l’interessato sia munito di un certificato di
idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati
membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla
normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei
conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.
2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono
avere almeno 21 anni di età.
I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi
che superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare anche ad una delle seguenti condizioni:
a) avere esercitato per almeno un anno l’attività di conducente adibito al trasporto di merci mediante veicoli il cui
peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5 tonnellate;
b) aver esercitato per almeno un anno l’attività di conducente adibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che
non superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto
di viaggiatori che non sono soggetti al presente regolamento, sempreché l’autorità competente ritenga che essi
abbiano in tal modo acquisito l’esperienza necessaria;
c) essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli Stati membri, che ne attesti
la compiuta formazione di conducente per trasporti di
viaggiatori su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti
di veicoli adibiti al trasporto su strada.
3. L’età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è
fissata a 18 anni compiuti.
4. I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori
sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a),
b) e c), qualora abbiano esercitato detta attività per almeno un anno anteriormente al 1° ottobre 1970.
5. Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri
dal luogo di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il
cui centro si trova entro tale raggio, ogni Stato membro
può ridurre l’età minima degli assistenti alla guida a 16
anni compiuti, a condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali in
materia di occupazione.
N. 16 - 13 aprile 2007
Articolo 5
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RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
N. 16 - 13 aprile 2007
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Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
Regolamento n. 561/2006
(in vigore dall’11 aprile 2007)
Articolo 6
Regolamento n. 3820/1985
(in vigore fino al 10 aprile 2007)
Articolo 6
1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.
Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso
fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana.
2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56
ore e non deve superare l’orario di lavoro massimo di cui
alla direttiva 2002/15/Ce.
3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in
un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono
tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei
paesi terzi.
5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi
di cui all’articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida
di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di «disponibilità», di cui all’articolo 15,
paragrafo 3, lettera c), del regolamento (Cee) n. 3821/
1985, dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo
di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo.
Articolo 7
1. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo
giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso periodo di
guida giornaliero», non deve superare 9 ore. Può essere
esteso due volte in una settimana a 10 ore.
Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale
come stabilito all’articolo 8, paragrafo 3.
Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo corrispondente a
sei periodi di guida giornalieri.
Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi
dai servizi regolari, i termini «sei» e «sesto» dei commi 2
e 3 sono sostituiti rispettivamente da «dodici» e «dodicesimo».
Gli Stati membri possono estendere l’applicazione del
comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel
loro territorio, esclusi i servizi regolari.
2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90
ore in un periodo di due settimane consecutive.
1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti
consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
2. Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di
almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel
periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.
Articolo 8
1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo.
2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l’osservanza del paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, nel
caso di trasporti regolari nazionali di viaggiatori, fissare
l’interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo di guida che non superi quattro ore. Questa deroga può essere
concessa solo se interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non è
possibile concedere ai conducenti di inserire un’interruzione di 15 minuti nelle 4 ore e mezza di guida precedenti
l’interruzione di 30 minuti.
4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma del presente articolo, il tempo di
attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un
veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non
sono considerati altri lavori».
5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo
non possono essere considerate come riposo giornaliero.
Articolo 8
1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e
settimanali.
2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di
riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la
parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato
e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o
un periodo di riposo settimanale ridotto.
4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di
multipresenza i conducenti devono aver effettuato un
nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive
che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione
che in compenso sia concesso un periodo equivalente di
riposo prima della fine della settimana successiva. I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo
comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell’arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.
2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di
un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di
loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero
non inferiore ad 8 ore consecutive.
3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di
cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive.
Articolo 7
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
Regolamento n. 561/2006
(in vigore dall’11 aprile 2007)
6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti
effettuano almeno:
- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo
di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva
alla settimana in questione.
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo
sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di
riposo settimanale.
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo
di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo
di riposo di almeno 9 ore.
8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il
riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in
entrambe.
Articolo 9
RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
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Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo
di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad
un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.
4. Un periodo di riposo settimanale che s’inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere collegato a una di queste settimane.
5. In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto e collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana.
6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono
essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8
ore e devono essere concessi, a richiesta dell’interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del
conducente.
7. Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta.
Articolo 9
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 8, il conducente
che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due
occasioni e per non più di un’ora complessivamente. Nel
corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta.
2. Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del
conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo
o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una
nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di
una branda o di una cuccetta.
3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento per recarsi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione
del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo
non si trova nel luogo di residenza del conducente né
presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli
dipende, è considerato come «altre mansioni».
Articolo 10
In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, qualora nel settore
dei trasporti di merci o di viaggiatori un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o
da un convoglio ferroviario, il riposo giornaliero può essere interrotto, una sola volta, purché ricorrano le seguenti
condizioni:
- la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del convoglio
ferroviario;
- il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero
deve essere quanto più possibile breve e non può in nessun caso eccedere un’ora prima dell’imbarco o dopo lo
sbarco; le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco;
- durante le due parti del riposo giornaliero il conducente
deve poter disporre di un letto o di una cuccetta.
Il riposo giornaliero così interrotto è aumentato di 2 ore.
1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di
salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle
merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura
tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del presente regolamento.
1. È vietato retribuire i conducenti salariati neppure mediante la concessione di premi o maggiorazioni di salario,
in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci
trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali
da compromettere la sicurezza della circolazione stradale.
2. Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi
possano rispettare le disposizioni del Regolamento
(Cee) n. 3821/1985 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti
le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari
per garantire che siano rispettate le disposizioni del Regolamento (Cee) n. 3821/1985 e del capo II del presente regolamento.
1. L’impresa organizza il lavoro dei conducenti in modo
che siano in grado di osservare le appropriate disposizioni del presente regolamento e quelle del Regolamento
(Cee) n. 3821/1985.
2. L’impresa verifica periodicamente che questi due regolamenti siano stati osservati. Se si accertano infrazioni, l’impresa adotta i provvedimenti necessari per impedirne il ripetersi.
Articolo 10
N. 16 - 13 aprile 2007
Articolo 15
69
RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
Regolamento n. 561/2006
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Guida al Lavoro
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Regolamento n. 3820/1985
(in vigore fino al 10 aprile 2007)
3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche
qualora l’infrazione sia stata commessa sul territorio
di un altro Stato membro o di un paese terzo. Fatto
salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati
membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell’impresa.
Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per
dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere
ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa.
4. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le agenzie di
collocamento di conducenti si assicurano che gli orari
di lavoro concordati contrattualmente siano conformi
al presente regolamento.
(omissis)
N. 16 - 13 aprile 2007
70
Articolo 11
Articolo 11
Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi di
riposo minimi superiori o periodi di guida massimi inferiori
a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i trasporti su strada
effettuati interamente sul loro territorio. Così facendo gli
Stati membri tengono conto di pertinenti contratti collettivi
o altri accordi conclusi tra le parti sociali. Tuttavia le disposizioni del presente regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell’ambito di operazioni di trasporto internazionale.
Articolo 12
Ciascuno Stato membro può applicare minimi superiori o
massimi inferiori a quelli fissati agli articoli da 5 a 8. Tuttavia, il presente regolamento continua ad applicarsi ai conducenti che effettuino trasporti internazionali su veicoli immatricolati in un altro Stato membro.
A condizione di non compromettere la sicurezza stradale
e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il
conducente può derogare alle disposizioni degli articoli
da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il
punto di sosta appropriato.
Articolo 13
A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente regolamento nei limiti necessari alla protezione della
sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il
conducente deve menzionare sul foglio di registrazione
dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il
genere e il motivo della deroga a dette disposizioni.
1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle
disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l’accordo degli
Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:
a) veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinati ad effettuare
servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese
private di trasporto;
b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell’ambito della loro specifica
attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo
ove ha sede l’impresa;
c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o
forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l’impresa che è proprietaria del veicolo o l’ha preso a
noleggio o in leasing;
d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
- dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/Ce del Parlamento euro-
1. Ogni Stato membro può concedere per il suo territorio
o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri
Stati membri deroghe a qualsiasi disposizione del presente regolamento applicabile ai trasporti effettuati da un veicolo appartenente ad una o più delle seguenti categorie:
a) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, secondo il
tipo di costruzione o di attrezzatura, sono adatti a trasportare non più di 17 persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo;
b) veicoli utilizzati dalle autorità pubbliche per servizi
pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali;
c) veicoli utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali o
di pesca per trasporto di merci nel raggio di 50 chilometri
dal luogo di stazionamento abituale del veicolo, incluso il
territorio dei comuni i cui centri si trovino all’interno del
raggio anzidetto;
d) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
e) veicoli adibiti al trasporto di animali vivi dalle fattorie ai
mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali;
f) veicoli utilizzati come negozi mobili nei mercati locali o
per la vendita a domicilio, per operazioni di banca, cam-
Articolo 12
Articolo 13
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
Regolamento n. 3820/1985
(in vigore fino al 10 aprile 2007)
bio o risparmio, per il culto, il prestito di libri, dischi o cassette, per manifestazioni culturali o mostre itineranti, appositamente attrezzati per tali scopi;
g) veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell’attrezzatura da utilizzare nell’esercizio della professione del loro
conducente entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di
stazionamento abituale del veicolo purché la guida del
veicolo non rappresenti l’attività principale del conducente e la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi
perseguiti dal regolamento; gli Stati membri possono subordinare la deroga all’autorizzazione individuale;
h) veicoli operanti esclusivamente in isole con un’area
non superiore a 2.300 Km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di automezzi;
i) veicoli adibiti al trasporto di merci, che per la loro propulsione utilizzano gas prodotto sul veicolo o elettricità, o
muniti di dispositivo rallentatore nella misura in cui tali veicoli, a norma della legislazione dello Stato membro d’immatricolazione, sono assimilati ai veicoli con motore a
benzina o a gasolio il cui peso massimo autorizzato,
compreso quello dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera 3,5 tonnellate;
j) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida;
k) trattori esclusivamente destinati a lavori agricoli e forestali.
Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al presente paragrafo.
2. Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all’applicazione delle disposizioni del presente regolamento per i trasporti effettuati in
circostanze eccezionali purché la deroga non pregiudichi
gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento.
In casi urgenti essi possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione.
La Commissione notifica agli altri Stati membri ogni deroga concessa in base al presente paragrafo.
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(in vigore dall’11 aprile 2007)
peo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del
servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, oppure
- per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal
conducente nell’esercizio della sua professione.
Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50
km dal luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la
guida del veicolo non costituisca l’attività principale del
conducente;
e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie
non superiore a 2.300 km2, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;
f) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata,
compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 50
km dal luogo ove è basata l’impresa;
g) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e
per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto
di persone o di merci a fini di lucro;
h) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete
idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il
trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o
parchi di divertimenti;
k) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali,
essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi,
per fini didattici;
l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e
la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di
prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
m) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all’interno
di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali
ferroviari;
p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli
locali, entro un raggio fino a 50 chilometri.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al paragrafo 1; la Commissione
provvede a informarne gli altri Stati membri.
3. A condizione di non pregiudicare gli obiettivi di cui all’articolo 1 e di tutelare opportunamente i conducenti, uno
Stato membro, previa approvazione da parte della Commissione, può concedere sul suo territorio deroghe di importanza minore al presente regolamento per i veicoli utilizzati in zone prestabilite con una densità di popolazione
inferiore a cinque persone per chilometro quadrato, nei
casi seguenti:
- servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cui
orari siano confermati dalle autorità (in tal caso possono
essere permesse unicamente le deroghe relative alle interruzioni);
e
- operazioni nazionali di trasporto merci su strada, per
conto proprio o di altri, che non hanno impatto sul mercato unico e sono necessarie per mantenere alcuni settori
RAPPORTO DI LAVORO
Articoli
71
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Regolamento n. 3820/1985
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dell’industria sul territorio interessato, ove le disposizioni di deroga del presente regolamento impongono
un raggio massimo di 100 km.
Il trasporto su strada ai fini di tale deroga può comprendere un transito ad una zona con una densità di
popolazione pari o superiore a 5 persone per chilometro quadrato per terminare o iniziare il viaggio.
La natura e la portata di tali misure devono essere
proporzionate.
Articolo 14
1. Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all’applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 9 per i trasporti effettuati
in circostanze eccezionali, purché la deroga non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1.
2. In casi urgenti gli Stati membri possono concedere
una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, notificandola immediatamente
alla Commissione.
3. La Commissione informa gli altri Stati membri di
ogni deroga concessa in base al presente articolo.
Articolo 15
Per i conducenti dei veicoli di cui all’articolo 3, lettera
a), gli Stati membri provvedono all’adozione di regole
nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un
opportuno livello di tutela.
Articolo 16
N. 16 - 13 aprile 2007
1. Qualora non risulti installato nel veicolo l’apparecchio
di controllo previsto dal regolamento (Cee) n. 3821/
1985, i paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano:
a) ai servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale;
e
b) ai servizi regolari passeggeri, in ambito internazionale, i cui capolinea si trovano a non più di 50 km in
linea d’aria dalla frontiera fra due Stati membri e che
effettuano complessivamente un percorso non superiore a 100 km.
2. L’impresa di trasporto tiene un orario di servizio e un
registro di servizio dal quale debbono risultare, per ciascun conducente, nome, sede di assegnazione nonché l’orario prestabilito dei vari periodi di guida, delle altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilità.
Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 è munito di un estratto del registro di servizio e
di una copia dell’orario di servizio.
3. Il registro di servizio:
a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per
un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;
b) è firmato dal titolare dell’impresa di trasporto o da
un suo delegato;
c) è conservato dall’impresa di trasporto per un anno
dalla scadenza del periodo cui si riferisce; su richiesta
dell’interessato l’impresa dà al conducente un estratto
del registro di servizio; e
d) è presentato e consegnato su richiesta di un addetto autorizzato.
Articoli 17-29
(omissis)
72
Articolo 14
1. Per i trasporti regolari di viaggiatori
- nazionali;
- internazionali, i cui capilinea sono situati ad una distanza di 50 chilometri in linea d’aria da una frontiera
tra due Stati membri ed il cui percorso di linea non supera 100 chilometri, a cui si applica il presente regolamento l’impresa stabilisce un orario di servizio e tiene
un registro di servizio.
2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente, il nominativo, la sede, nonché l’orario prestabilito per i vari periodi di guida, gli altri periodi
di lavoro ed i periodi di disponibilità.
3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui
al paragrafo 2 per un periodo minimo comprendente
la settimana in corso, la settimana precedente e la
settimana successiva.
4. Il registro deve essere firmato dal titolare dell’impresa o da un suo delegato.
5. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell’orario di servizio.
6. Il registro di servizio è tenuto dall’impresa per un
anno dopo lo scadere del periodo cui si riferisce.
L’impresa deve dare al conducente interessato un
estratto del registro di servizio qualora questo lo richieda.
7. Il presente articolo non si applica ai conducenti di
veicoli muniti di un apparecchio di controllo, utilizzato
conformemente al regolamento (Cee) n. 3821/1985
del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.