profili operativi delle operazioni con l`estero

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profili operativi delle operazioni con l`estero
PROFILI OPERATIVI DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO
LA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE
PARTE I: PROBLEMI E RISCHI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
1 - Operazioni con l’estero: diversità rispetto alle operazioni interne
La successione dinamica dei rischi nel commercio
internazionale
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Inesatta formulazione contrattuale
Rischio di produzione
Rischio di pagamento anticipato
Variazione dei prezzi di produzione
Rischio di trasporto
Rischio di mancato ritiro documenti e/o merce
Rischio di pretestuosa contestazione merce
Differenze di qualità / quantità
Mancato pagamento parziale e/o totale
Rischio Paese e Rischio Cambio
Rischio di indebita escussione garanzie prestate
2 - I rischi di cui tener conto nelle operazioni con l’estero
Sono evidenziati i rischi principali che l’operatore dovrebbe considerare al fine di una
consapevole gestione delle proprie vendite all’estero (i rischi dell’acquirente estero risultano,
nella maggioranza dei casi, quasi esattamente capovolti).
Vi sono rischi che sono conosciuti o che comunque possono essere individuati solamente
dall’azienda stessa: rischi inerenti alla qualità ed alle caratteristiche del prodotto venduto,
rispetto alle richieste del compratore ed al mercato di inserimento.
I rischi contrattuali e quelli legati al regolamento possono essere individuati e valutati
all’interno dell’azienda, qualora essa abbia una struttura adeguata ed esperimentata, ovvero
(qualora così non fosse) ricorrendo a strutture esterne.
Oltre all’individuazione ed alla valutazione di un rischio, è importante sapere se e come è
possibile la sua eliminazione o, in alternativa, come è possibile attenuarlo, coprirlo o cederlo.
I rischi che in questa sede interessa considerare sono quelli elencati nella tabella sottostante
Tipologia di rischio
Riguarda:
vedi:
Inesatta formulazione contrattuale
Import/Export
R1
Produzione (annullamento ordine)
Import/Export
R2
Import
R3
Variazione prezzi di produzione
Import/Export
R4
Trasporto
Import/Export
R5
Mancato ritiro documenti e/o merce
Export
R6
Contestazione merce
Export
R7
Differenze qualitative/quantitative sulla merce
Import
R8
Mancato pagamento totale o parziale
Export
R9
Paese
Export
R10
Cambio
Import/Export
R11
Indebita escussione garanzie
Import/Export
R12
Pagamento anticipato
Contenuto dei rischi indicati in tabella:
R1: Rischio per inesatta formulazione contrattuale
Riguarda qualsiasi punto/termine/condizione del contratto mal formulato o interpretabile unilateralmente.
R2: Rischio di produzione.
Riguarda il rischio che il produttore sopporta anticipando tutti i costi di produzione in mancanza di pagamenti
anticipati o impegni di pagamento bancari. La produzione di merce su misura o su specifiche del
compratore aggrava tale rischio in misura determinante.
R3: Rischio di pagamento anticipato:
Riguarda l’importatore che paga anticipatamente, senza una parallela “garanzia per down payment”
R4: Rischio di variazione dei prezzi:
Tale rischio riguarda i costi di produzione che aumentano in maniera considerevole ed intaccano l’utile sperato.
In caso, invece, di prezzi calanti sul mercato, il venditore, in mancanza di impegni bancari che garantiscano il
regolamento a spedizione avvenuta, può subire la disdetta dell’ordine o la richiesta di revisione prezzi. Il
venditore è tanto più soggetto a detta eventualità quanto risulta prolungato il periodo di approntamento della
merce, ed il contratto non preveda alcunché al riguardo.
R5: Rischio di trasporto
Concerne i rischi legati al trasporto della merce venduta ed è regolato dalla clausola di resa merce che stabilisce
il momento del passaggio di tali rischi tra venditore e compratore, i rispettivi diritti ed obblighi.
R6: Rischio di mancato ritiro dei documenti e/o della merce
E’ il rischio che il venditore subisce quando la merce non viene ritirata nel luogo di consegna, o i relativi
documenti (contro pagamento e/o accettazione) non vengono ritirati presso la banca che li ha in custodia.
Il mancato ritiro dei documenti non ha alcuna influenza sui crediti documentari, a meno che l'esame dei
documenti non abbia dato luogo alla evidenziazione di "riserve" che l'importatore non ha provveduto a
"sciogliere".
Nei regolamenti "CASH AGAINST DOCUMENTS" costituisce invece il rischio più rilevante di tale forma di
pagamento. Una controparte in malafede potrebbe, in questo momento cruciale, pretendere condizioni diverse da
quelle originariamente pattuite.
R7: Rischio di contestazione merce
E’ il rischio di sospensione del pagamento a causa di contestazioni oggettive e/o pretestuose.
Non esiste nel “CAD: documenti contro pagamento” e tanto meno nei crediti documentari (in questi ultimi non
influisce nemmeno nel caso di pagamento differito, a meno che non intervenga un ordine giudiziale giustificato
da
presunto
e
rilevante
dolo).
Nel contro documenti tale regola non è assoluta, specialmente se i documenti non sono rappresentativi e
vengono
quindi
abbandonati
(non
ritirati)
presso
la
banca
incaricata
dell’incasso.
Tale situazione si verifica quando il compratore è in grado di sdoganare la merce senza utilizzare i documenti
giacenti presso la Banca e quindi entra in possesso della fornitura senza di essi.
R8: Rischio di differenze qualitative / quantitative sulle merci
Riguarda l’importatore e porta a pesanti conseguenze in presenza di pagamenti anticipati e/o crediti documentari
R9: Rischio di mancato pagamento totale o parziale
È tipico di tutte le forme di regolamento posticipato non garantito da Istituto bancario, con gradi diversi di
intensità
per
ciascuna
di
esse.
Per l'assegno, ad esempio, il rischio in parola non cessa nel momento del suo ricevimento (come nel caso del
bonifico bancario), ma si prolunga nel tempo sino al momento della sua copertura presso la Banca trassata.
R10: Rischio paese (rischio politico)
E’ il rischio di veder bloccato il trasferimento a proprio favore, per intervento da parte dello Stato del debitore
(moratorie,
ecc.)
Esiste per tutti i tipi di regolamento; non ne sono immuni nemmeno i crediti documentari, a meno che non siano
confermati da Banca italiana, oppure, se non confermati, siano comunque pagabili presso sportelli di Banca
italiana la quale abbia presso di sé fondi della Banca Emittente.
R11: Rischio di cambio
Riguarda le vendite o gli acquisti effettuati in valuta diversa dalla propria, ed è determinato dalla differenza
(espressa in moneta nazionale) che si verifica tra il valore della vendita/acquisto al momento della stipula del
contratto ed il valore che effettivamente viene incassato/pagato al momento del regolamento.
Non esiste per le operazioni in Euro (a meno che non sia stato acceso un finanziamento in valuta ”OUT” senza
copertura) e per le operazioni export espresse in valuta “out” e finanziate nella stessa valuta (ovviamente il
rischio cessa dal momento dell’accensione del finanziamento).
R12: Rischio di indebita escussione di garanzie prestate:
E’ il rischio che il venditore, che abbia prestato garanzie di tipo “autonomo”, per la restituzione di anticipi
(Advance Payment Bond) e/o di buona esecuzione del contratto (Performance Bond), possa essere escusso in
mala fede, qualora il testo della garanzia stessa non preveda documentazione probatoria che, se presentata,
possa bloccare l’indebita e pretestuosa escussione presentata dal beneficiario/compratore.
Altri rischi
Possono altresì verificarsi (anche se molto raramente) i seguenti rischi:
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Rischio di insolvenza della Banca emittente (nel credito documentario non confermato e
pagabile su piazza della Banca emittente);
• Rischio di intervento della magistratura teso a bloccare il regolamento delle banche, anche in
presenza di specifico impegno a pagare già rilasciato. Si verifica in caso di temuto dolo e viene
dichiarato sulla base di un provvedimento di urgenza richiesto dal debitore al giudice del suo
paese.
PARTE II: IL CONTRATTO DI VENDITA INTERNAZIONALE
Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE è un contratto oneroso che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa mobile o immobile, contro pagamento del prezzo pattuito.
Con la manifestazione della volontà del venditore di trasferire la proprietà e di quella del compratore di pagare il
prezzo pattuito, il contratto di compravendita si perfeziona e nascono per le due parti i rispettivi obblighi e diritti.
1 - Forma e contenuto
Il contratto internazionale di vendita (riferito a “beni di consumo”) non richiede necessariamente la forma scritta
ai fini della sua validità, anche se è preferibile nei casi in cui l'esecuzione del contratto o il suo regolamento si
protrae nel tempo, ovvero, quando vengono stipulate condizioni particolari.
Nella prevalenza dei casi i contratti , per motivi di praticità e di cautela, sono in forma scritta.
Il più delle volte il contratto internazionale di vendita (in particolare se riferito a “beni strumentali”) viene
concluso attraverso uno scambio di corrispondenza fra le parti contraenti, da registrarsi solo qualora gli usi o le
consuetudini locali lo richiedano.
A differenza dei contratti domestici dove si può sempre far ricorso alle leggi nazionali, nei contratti
internazionali è opportuno adottare un documento contrattuale unico ed organico, che contenga la disciplina
possibilmente più completa e dettagliata del rapporto contrattuale stesso. Non va nel contempo ignorato che
non sempre si può ricorrere alle regole dell’offerta e dell’accettazione in quanto nel campo internazionale gli
accordi, specie se per importi rilevanti, vengono raggiunti attraverso una serie di negoziazioni, nel senso che
sussiste un processo progressivo in cui gli accordi si raggiungono passo per passo attraverso proposte e
controproposte. Solo allora si passa alla stesura dei documeti che recano il consenso di entrambe le parti
contraenti.
Nel commercio internazionale è normale che parte del contratto sia demandata a “norme generali” di vendita
elaborate dalla stessa azienda venditrice, oppure predisposte da terzi (quali le varie associazioni di categoria o la
Camera di Commercio Internazionale), eventualmente integrate per adattare il contratto allo specifico accordo.
Qualora si faccia riferimento a delle condizioni generali, è bene tenere presente che per la loro validità è
necessaria l'approvazione espressa da parte del compratore: quest'ultimo dovrà quindi firmare un documento
(ad es. una conferma d'ordine) sul quale siano riportate le condizioni stesse, possibilmente in una lingua che egli
conosce.
In ogni caso, nella definizione del contratto ed in aggiunta alle condizioni generali, dovranno essere specificati gli
elementi essenziali (prezzo, termini di pagamento, qualità e quantità della merce, termini di consegna e
disposizioni relative all'inadempimento: penali, risoluzione, risarcimento, garanzie tecniche,ecc.).
Quando l'operazione si presenti particolarmente complessa è consigliabile l'inclusione di clausole miranti a
ridurre notevolmente i rischi, tra le quali:
- clausole di forza maggiore ( per cui l’impedimento costitutivo di forza maggiore, per un determinato periodo,
esonera la parte inadempiente dal risarcimento del danno e dal pagamento di penali);
- clausole di hardship (situazioni in cui, a seguito di circostanze non previste dalle parti, l’esecuzione del
contratto divenga particolarmente onerosa);
- clausole di revisione dei prezzi o di successiva determinazione del prezzo sulla base di elementi prestabiliti
(prezzo corrente al momento della consegna, oppure accertato da arbitri, oppure calcolato in rapporto alle varie
componenti del costo: materie prime, manodopera, ecc.),le quali permettono alla ditta che si è impegnata ad
effettuare consegne differite nel tempo, di porsi al riparo da eventuali aumenti dei costi delle materie prime e
della manodopera, dalla oscillazione dei cambi, ecc., che dovessero verificarsi fra il momento dell'ordine e quello
della consegna e del relativo pagamento;
- clausole di entrata in vigore, che sospendono l’efficacia del contratto fino al verificarsi di determinati eventi.
La Convenzione O.N.U.
Il 1° gennaio 1988 è entrata in vigore per l'Italia e per gli altri paesi che vi hanno inizialmente aderito, la
Convenzione dell'O.N.U., siglata a Vienna l'11 aprile 1980, sui contratti di vendita internazionale di merci.
La Convenzione ha per oggetto sia la disciplina della vendita internazionale di merci sia la formazione dei relativi
contratti. Essa trae origine dalle due precedenti Convenzioni attinenti, rispettivamente, alla legge uniforme sulla
vendita internazionale di beni mobili ed alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita
internazionale di beni mobili, emanate all'Aja l’ 1.7.1964.
La Convenzione O.N.U. è stata recepita con la promulgazione di leggi Uniformi da parte dei singoli paesi aderenti,
con la conseguenza che, in caso di controversia, il giudice è tenuto ad applicare la legge uniforme anziché le
eventualmente diverse disposizioni di diritto civile e commerciale dello Stato aderente, sempre che si siano
verificate le seguenti condizioni:
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le parti abbiano la loro sede in Stati diversi e si tratti di Stati contraenti oppure le norme di
diritto internazionale privato rinviino alla legge di uno Stato contraente;
• le parti non abbiano escluso, in tutto o in parte, l'applicazione ai loro rapporti della legge
uniforme (che ha solo carattere dispositivo);
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la compravendita non abbia per oggetto vendite all'asta, giudiziali, vendite al consumo,
valori mobiliari, effetti commerciali, valute, navi, battelli, aeronavi, aeromobili ed elettricità;
• l'oggetto contrattuale non sia, in parte preponderante, prestazione di mano d'opera o altri
servizi.
La Convenzione si occupa, principalmente:
a) della formazione del contratto;
b) dei rapporti tra venditore ed acquirente;
c) dell'inadempimento;
d) del trasferimento dei rischi.
Strutturazione del contratto
La prassi prevalentemente seguita nella predisposizione dei contratti di vendita internazionali prevede l’adozione
di una serie di clausole contrattuali caratteristiche di questi contratti, tra le quali:
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Legge applicabile
Oggetto del contratto
Prezzo
Clausole di consegna
Termini di consegna
Trasferimento della proprietà
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Ritardi - Penalità - Forza maggiore
Garanzie tecniche della fornitura
Regolamento del prezzo
Garanzie a favore del venditore
Garanzie finanziarie a favore del
compratore
Inadempimenti - Risoluzione
Controversie - Arbitrato
Modifiche contrattuali
Cessione del contratto
Lingua
Entrata in vigore
Altre clausole
2 - Legge applicabile
La legge applicabile al rapporto contrattuale può essere determinata dalle stesse parti contraenti e quindi
indicata espressamente nel contratto.
Se le parti non raggiungono un accordo o comunque non stabiliscono nulla in proposito, sarà il giudice davanti al
quale verrà portata l'eventuale controversia a decidere, applicando i “criteri di collegamento” previsti dalla legge
in vigore nel suo ordinamento.
Non esistono norme di carattere sovranazionale che siano applicabili ai rapporti contrattuali di operatori di paesi
diversi. Nella prassi del commercio internazionale sovente ci si riferisce alla c.d. legge mercantile (lex
mercatoria), che può definirsi come un complesso di regole rispettate, nel convincimento della loro vincolatività,
dagli operatori transnazionali indipendentemente dallo loro appartenenza all’uno o all’altro Stato.
In linea di principio per l'operatore italiano è più conveniente sottoporre il contratto alla nostra legge, in quanto
ben conosciuta, ancorchè la scelta della legge italiana non comporti sempre l’applicazione di tutte le norme
italiane relative ad un certo rapporto.
Occorre peraltro imporla ad una controparte che non sempre è disposta ad accettarla. Inoltre, prima di scegliere
la legge italiana è necessario anche accertarsi che questa sia pienamente efficace nel Paese della controparte: è
infatti possibile che tale ordinamento sottragga la regolamentazione di certi contratti al diritto straniero,
stabilendo una prerogativa a favore della legge nazionale.
Ove la controparte richieda di assoggettare il contratto ad una legislazione straniera (quella della controparte) e
non se ne abbia una adeguata conoscenza può essere preferibile il ricorso alla legislazione di un paese terzo che
sia meglio conosciuta.
Sull'individuazione della legge applicabile ai contratti di compravendita internazionale di cose mobili esiste la
Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955, in vigore fra Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Norvegia,
Svezia, Svizzera e Niger.
In base a tale Convenzione, la legge applicabile è quella:
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del paese del venditore, se è in questo paese che l'ordine è stato ricevuto;
del paese dell'acquirente, se in esso è stato ricevuto l'ordine dal venditore attraverso una sua
stabile organizzazione, agente o rappresentante.
La legge applicabile al contratto sarà individuata in base ai criteri suddetti, purché le parti non abbiano disposto
diversamente o non abbiano esplicitamente escluso l'applicazione della Convenzione. Successive Convenzioni
sulla compravendita internazionale hanno tuttavia in alcuni casi modificato i criteri sopra esposti.
La prassi internazionale fa anche ricorso ai principi elaborati dell’UNIDROIT, Istituto internazionale per la
unificazione del diritto privato, i quali tendono alla armonizzazione dei principi sostanziali superando il divario fra
le varie legislazioni nazionali.
3 - Oggetto
Questa clausola contiene la descrizione dei beni che il venditore assume l’obbligo di fornire. Nel testo della
clausola, salvo che si tratti di beni venduti con riferimento a semplici listini o cataloghi, si rinvia in genere alla
documentazione tecnica allegata, che deve essere esplicitamente dichiarata parte integrante e sostanziale del
contratto.
Rientrano nella clausola le descrizioni di conformità a determinati standard, i dati dimensionali, le prestazioni dei
macchinari, ecc.
4 - Il prezzo di vendita
Il buon esito di una trattativa commerciale con l’estero non è legato solo al fattore prezzo e alla concessione di
particolari condizioni finanziarie ma, in particolare nella vendita di beni strumentali, dipende anche da altri
fattori di competitività, quali il livello tecnologico del prodotto e gli eventuali servizi, quali assistenza tecnica,
assistenza nella gestione, assistenza commerciale, ecc.
Il prezzo di vendita è sempre la risultante di una serie di componenti. Pur quando si svolge una trattativa privata
(piuttosto che una gara, in genere riservata a forniture di impianti e lavori), le condizioni contrattuali
inizialmente non sono note e devono essere ancora negoziate. Per cautelarsi si deve quindi avere come
partenza un prezzo base, tenendo conto delle spese di consegna della merce, che comportano per l’azienda costi
diversi (trasporto nel luogo di consegna, costi assicurativi, diritti doganali, ecc.). Per determinate forniture si
sommano poi i costi di servizi eventualmente proposti o richiesti (es. assistenza tecnica), la fornitura di ricambi,
ecc.
Il prezzo va dapprima determinato come se il pagamento avvenisse in contanti, salvo poi, se viene richiesta una
dilazione, parziale o totale, di pagamento, aggiungere i costi finanziari relativi, quali quelli dello smobilizzo del
credito dilazionato concesso al cliente. Altri costi finanziari che devono computarsi possono sussistere per il
rilascio di fidejussioni a garanzia del rimborso di acconti ricevuti dall’acquirente (Advance Payment Bond) o di
corretta esecuzione del contratto (Perfomance Bond). L’ultima operazione consiste nell’aggiungere la
percentuale di utile per giungere alla determinazione del prezzo finale di vendita.
Il prezzo può essere fisso o soggetto a variazione. Qualora il venditore intenda cautelarsi contro aumenti di
costi e la controparte sia d’accordo, dovrà inserirsi una clausola di revisione del prezzo nella quale, partendo dal
prezzo base e dalle sue componenti, dovranno essere concordate sia le fonti (listini, pubblicazioni ufficiali
nazionali e/o internazionali, ecc.) dalle quali attingere le varizioni sia le modalità con cui applicare le variazioni
stesse (fissando, ad esempio, un tetto massimo della variazione apportabile al prezzo base).
5 - Obbligazioni del venditore
In generale e salvo sia diversamente stabilito, le obbligazioni principali del venditore sono:
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fare acquisire al compratore il diritto di proprietà del bene venduto; in ogni caso,
“consegnare” entro i termini e secondo le modalità convenute il bene venduto, cioè immettere il
compratore nel possesso del bene stesso;
• garantire che tale possesso non sia rivendicato da altri, rispondere dei difetti e garantire il
funzionamento del bene venduto.
Le pattuizioni relative alle obbligazioni del venditore hanno comunque un’articolazione di diversa ampiezza a
seconda dell’oggetto della vendita (nella quale, ad esempio, possono essere inclusi anche montaggi, assistenza
tecnica, formazione del personale, ecc).
La consegna costituisce il momento esecutivo della compravendita e consiste, come prima detto, nell'immettere
il compratore nel possesso della cosa venduta. Il concetto di “possesso” è eminentemente giuridico ed il
possedere non è necessariamente legato alla materiale detenzione della cosa, ma si riferisce alla facoltà di
disporre della stessa. “Consegnare” significa, quindi, mettere il compratore in condizione di disporre della cosa
acquistata.
5.1 – Le clausole di consegna (terms of delivery) - INCOTERMS
Si tratta di clausole relative alla determinazione del luogo e dei tempi di consegna, al momento
del passaggio del rischio dal venditore all’acquirente, alle modalità del trasporto e a chi spetti
l’onere relativo, all’eventuale assicurazione ed al soggetto a cui farne carico, alle specifiche
dell’imballaggio, ecc.
La I.C.C. - International Chamber of Commerce (Camera di Commercio Internazionale), ha
predisposto sotto la definizione “INCOTERMS” una serie di regole miranti ad individuare il
soggetto al quale fanno carico i rischi relativi al trasferimento fisico delle merci dal
magazzino del venditore al domicilio del compratore. Esse disciplinano le condizioni di resa
della merce, che nella pratica mercantile sono sinteticamente indicate con espressioni
convenzionali, quali - ad esempio - C.I.F., F.O.B., F.A.S., ecc., ma non coprono tutti i problemi
relativi alla consegna del bene venduto. Infatti, non specificano quando viene trasferita la
proprietà della merce, trasferimento che avviene invece secondo le norme del diritto relative al
contratto di compravendita.
Inoltre, queste regole concernono esclusivamente il rapporto bilaterale venditore/compratore e
non toccano le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con il vettore o con l’eventuale
assicuratore.
Escluso il regime del diritto di proprietà, che resta di pertinenza dei diritti nazionali, gli
INCOTERMS (pur non avendo prevalenza sulle norme interne) regolano le seguenti
problematiche:
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la consegna delle merci;
il passaggio dei rischi;
la ripartizione delle spese;
le formalità documentarie rispetto al passaggio delle frontiere.
La versione attuale degli INCOTERMS è entrata in vigore il 1° gennaio del 2000 e, costituendo
regole facoltative, le stesse sono applicabili solo in quanto le parti vi abbiano fatto espresso
riferimento in contratto, con la dizione “…….. INCOTERMS 2000”.
Gli INCOTERMS in sintesi: (Rielaborazione dalla pub. I.C.C. n. 560, 1999)
Clausole di resa partenza: GRUPPO “E” (EXW)
Il venditore non assume alcuna obbligazione per quanto attiene al trasporto delle merci al
di là del luogo in cui esse sono prodotte; l'organizzazione ed i costi del trasporto sono
quindi a carico dell’acquirente.
EXW...
ex works
Franco fabbrica partenza
Clausole di resa “nolo non pagato”: GRUPPO “F” (FCA, FAS e FOB)
Il venditore esaurisce i suoi obblighi ed i suoi rischi nel momento in cui consegna le merci
al vettore designato dall'acquirente, sul quale gravano quindi tutti gli oneri successivi a tale
momento.
FCA...
FAS...
FOB...
Free carrier...
Free alongside ship...
free on Board...
Franco vettore...
Franco Murata nave...
Franco a Bordo...
Clausole di resa “nolo pagato”: GRUPPO “C” (CFR, CIF, CPT e CIP)
Il venditore provvede a sue spese a stipulare il contratto di trasporto fino al luogo indicato
dopo la lettera “C”, oltre il quale i costi sono a carico dell'acquirente.
CFR...
Cost and freight...
Costo e nolo...
CIF...
Cost Insurance & Freight...
Costo, Assicurazione e Nolo...
CPT...
Carriage paid to...
Trasporto pagato fino a...
CIP...
Carriage and Insurance paid to...
Trasporto e Assicurazione pagati
sino a...
Clausole di resa “arrivo”: GRUPPO “D” (DAF, DES, DEQ, DDU e DDP)
Il venditore è responsabile delle merci fino al momento del loro arrivo nel luogo convenuto
e nella località di consegna:
DAF...
Delivered at Frontier...
Franco Frontiera...
DES...
Delivered ex Ship...
Franco Nave...
DEQ...
Delivered ex Quay...
Franco Banchina...
DDU...
Delivered duty unpaid...
Franco ...... da sdoganare
DDP...
Delivered duty paid...
Franco ...... sdoganato
N.B. ciascuna sigla che individua i termini di resa deve essere seguita dal punto fisico (luogo) in
cui avviene il passaggio dei rischi e la merce viene “consegnata” al compratore. In particolare:
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EXW, FCA e DAF saranno seguiti dal “luogo convenuto”.
FAS e FOB, dal “porto d’imbarco convenuto”.
CFR, CIF,DES e DEQ , dal “porto di destinazione convenuto”.
CPT, CIP, DDU e DDP, dal “luogo di destinazione convenuto”.
La seguente tabella raggruppa gli INCOTERMS per tipo di trasporto:
INCOTERMS adatti a qualsiasi tipo di
trasporto/i (multimodale incluso)
EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP.
INCOTERMS per il trasporto aereo
FCA
INCOTERMS per il trasporto fluviale
FCA
INCOTERMS per il trasporto via mare e
acque interne
FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ.
Tra le clausole sopra riportate, la clausola EXW (Ex Works) è quella con meno oneri per il
venditore, che però è esposto al rischio del mancato ritiro della merce da parte del
trasportatore designato dall'acquirente.
Al contrario, la clausola DDP (Delivered Duty Paid) è quella con meno oneri per il compratore,
ma con lo svantaggio di non avere alcun controllo sullo svolgimento del trasporto.
Le clausole di "resa merce" vanno perciò scelte valutando gli oneri ed i rischi che ciascuna
comporta, gli usi commerciali del paese dove si vende/acquista, la propria forza contrattuale,
ecc.
Tale precauzione deve essere adottata soprattutto negli scambi commerciali con gli operatori di
paesi, es. gli U.S.A., ove per normativa o per usi locali alcune clausole di resa della merce non
hanno sempre lo stesso significato che ad esse è normalmente attribuito, oppure in quei
mercati ove sono in uso clausole particolari (es. CIF LANDED: costo, assicurazione e nolo
sbarcato).
5.2 - Clausola di riserva della proprietà
In determinati casi è possibile inserire in contratto una clausola di riserva della proprietà, allo scopo di impedire
il passaggio della proprietà della fornitura all’acquirente prima che sia avvenuto il completo pagamento del
prezzo, pur trasferendosi all’acquirente i rischi di danni fin dal momento della consegna della fornitura. Ai fini
dell’efficacia della clausola occorre però verificarne preliminarmente la validità e la procedibilità alla luce della
legislazione del paese dell’acquirente.
5.3 - Termini di consegna
Nel contratto devono essere specificati i termini entro il quale la fornitura o le sue parti vanno effettuate.
I termini di consegna sono fissati prevalentemente nell’interesse dell’acquirente: in genere é preferibile non
porre date fisse di consegna ma stabilire periodi (es. mesi) che, anche nell’interesse del venditore, decorrano
solo dal verificarsi di determinati eventi, ad esempio dal pagamento dell’anticipo o dalla entrata in vigore del
contratto.
Al rispetto dei termini di consegna sono collegate le pattuizioni relative all’applicazione di penalità o anche alla
risoluzione per inadempimento, pattuizioni nei confronti delle quali il venditore deve adottare particolari cautele.
Occorre in primo luogo inserire la c.d. clausola di forza maggiore, configurante eventi documentabili (es.
scioperi, sommosse, catastrofi, ecc.) in presenza dei quali si determina la sospensione temporanea senza
penalità dei termini di consegna.
In secondo luogo occorre limitare gli effetti dell’applicazione delle penalità stabilendo che:
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la penale si applica solo dopo un periodo di tolleranza successivo allo scadere del termine ed è
ridotta se la prestazione, benché in ritardo, viene comunque effettuata entro un certo tempo dallo
scadere del periodo di tolleranza;
• il pagamento della penale costituisce liquidazione forfettaria del danno senza ulteriori pretese
dell’acquirente;
• la penale complessivamente non può comunque eccedere una cifra massima predeterminata;
• per quanto possa apparire ovvio è anche opportuno precisare che il pagamento delle penalità
non compete ove i ritardi dipendano da cause addebitabili all’acquirente.
5.4 - Documenti del commercio internazionale
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La Fattura commerciale (Commercial Invoice)
La distinta colli (Packing list)
La nota pesi (Weight List)
Il certificato di origine (Origin Certificate)
Il certificato di ispezione (Inspection Certificate)
Il/i documento/i di trasporto
Polizza / Certificato di Assicurazione
La Fattura (Invoice)
L'esecuzione dei contratti relativi a merci vendute all'estero comporta l'approntamento e l'emissione da parte
della ditta esportatrice di alcuni documenti. In particolare, quando la merce è pronta per la spedizione
l'esportatore provvede ad emettere la fattura specificando le merci fornite, il mezzo di spedizione e l'ammontare
che
il
compratore
dovrà
pagare
per
la
fornitura.
La fattura, che servirà poi di base per i documenti necessari all'esportazione, deve in ogni caso contenere:
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l'esatta denominazione e sede della ditta esportatrice e del destinatario;
una breve ma precisa descrizione della merce e il numero della tariffa doganale corrispondente;
la quantità della merce (numero, lunghezza, peso, capacità);
la clausola di resa della merce (Fob, Cif,ecc.);
l'indicazione del prezzo pattuito e della valuta nella quale è espresso;
la data del contratto;
l'indicazione dei contrassegni apposti sugli imballaggi;
il nome del vettore (nave, se il trasporto è effettuato via mare);
gli eventuali oneri accessori (imballaggi, assicurazioni, diritti consolari);
gli estremi dell'eventuale licenza import rilasciata dal paese importatore;
il numero di posizione del centro meccanografico rilasciato alla ditta dalla competente C.C.;
la specificazione del paese di origine;
le modalità di regolamento del prezzo.
Se la fattura sostituisce il contratto definitivo, è bene indicare anche:
•
•
•
•
•
•
la legge applicabile/ tribunale competente (o l'organismo arbitrale) per eventuali controversie;
le garanzie concesse al compratore per i prodotti venduti;
il numero ed il tipo dei documenti da inviare al cliente.
La fattura va redatta nella lingua del paese importatore, o quanto meno nella lingua commerciale in uso, sia per
facilitare lo sdoganamento che per risparmiare le spese di una traduzione giurata che potrebbe venire richiesta
dalle Rappresentanze diplomatiche estere in Italia.
È opportuno stilare diverse copie della fattura da utilizzarsi per le eventuali operazioni di sdoganamento, per
richiedere il certificato d'origine, per ottenere l'eventuale rimborso dei diritti di confine, ecc.. Un certo numero di
copie vanno inviate al cliente estero.
Un esemplare della fattura, vidimato dalla dogana con gli estremi della bolla doganale di esportazione deve
essere conservato dal venditore a giustificazione della non applicazione dell'IVA sulla fattura all'esportazione.
La distinta colli (Packing List)
Emessa dal venditore, contiene:
•
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•
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•
il riferimento alla fattura (n°-data-cliente)
la quantità ed il tipo dei colli (sacchi, pallets, casse ecc.)
la loro marcatura e numerazione
le misure, cubaggi e pesi, parziali e totali, la descrizione della merce presente in ogni collo
gli estremi degli eventuali container
La nota pesi (Weight List)
E’ del tutto simile al packing list: in più evidenzierà pesi parziali, netti e lordi, di ciascun collo e peso totale
della spedizione.
Il certificato di origine (Origin Certificate)
E’ il documento rilasciato (in Italia) dalle Camere di Commercio, su richiesta dell’operatore.
E’ uno strumento indispensabile per le dogane del paese importatore, che potendo accertare l’esatta
ed ufficiale origine delle merci da sdoganare, possono verificare il regime fiscale (agevolato o meno) da
applicare
a
tale
partita
di
merce.
Talvolta, alcuni paesi pretendono anche che tale certificato sia vistato dai rispettivi Consolati o Ambasciate.
Il certificato d'ispezione (Inspection Certificate)
Emesso da Enti/Organizzazioni specializzate (Bureau Veritas – SGS ecc.) accerta – sulla base di controlli
effettuati da periti nel luogo di produzione o spedizione - la rispondenza della merce (per quantità, peso e
qualità) e degli imballaggi alle specifiche contrattuali.
Il documento di trasporto
Varia in funzione del mezzo di trasporto e in generale:
•
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•
•
•
•
Funge da ricevuta del carico effettuato
Formalizza il contratto di trasporto e ne costituisce la prova
In alcuni casi assume il valore di un titolo di credito, e rappresenta la merce
Polizza / Certificato di Assicurazione:
Riportano il contenuto dell’assicurazione stipulata a copertura dei rischi cui la merce è soggetta durante il suo
trasferimento da un soggetto all’altro e per i quali la copertura stessa è stata richiesta.
La Polizza di Assicurazione riporta per intero tutte le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione.
Il Certificato è più generico e fa riferimento alla polizza sulla quale viene emesso.
5.5 - Documenti rappresentativi di merce
Se “consegnare” la merce significa immettere il compratore nel possesso della merce, cioè in condizione di
disporre della merce stessa, in che modo ciò si può verificare nella pratica commerciale?
Per quanto concerne la consegna della merce, il nostro legislatore ha previsto, tra le forme diverse dal semplice
trasferimento diretto, solo l'ipotesi che la cosa venduta debba essere trasportata da un luogo all'altro,
disponendo che, salvo patto od uso contrario, il venditore “si libera dall'obbligo della consegna” affidando la cosa
venduta al vettore o allo spedizioniere (art. 1510 Cod. Civ.).
Si tratta di una norma di diritto interno che non si presta da sola a tutelare in ogni suo aspetto gli interessi di
tutte le parti, tanto meno nel campo del commercio internazionale.
È possibile però che al momento della stipulazione del contratto di trasporto vengano emessi degli speciali titoli
di credito, i cosiddetti documenti rappresentativi di merce, che consentono al compratore di disporre della merce
che ha acquistato, quando di tali titoli sia legittimo portatore in base alle norme che ne disciplinano la
circolazione.
Analogamente, documenti rappresentativi di merce possono essere ottenuti al momento del deposito della
merce presso i Magazzini Generali.
In entrambi i casi, sostituendo alla materiale consegna della merce la circolazione dei documenti che la
rappresentano, si mette l'acquirente in condizione di potere disporre della merce stessa e così, in definitiva, si
facilitano gli scambi (sia direttamente sia indirettamente, in quanto sui documenti rappresentativi è possibile
anche costituire diritti reali di garanzia a fronte di anticipazioni bancarie, ecc.).
Si possono pertanto definire come documenti rappresentativi - o titoli rappresentativi di merci - quei “titoli di
credito” che conferiscono a chi ne sia “legittimo portatore”, secondo le norme che ne disciplinano la circolazione,
il diritto alla consegna e comunque il poter disporre di una determinata merce in corso di trasporto o depositata
in un magazzino.
I documenti rappresentativi incorporano il diritto di possesso e non quello della proprietà di una merce
determinata detenuta da terzi (vettore o depositario). Infatti, indipendentemente dalla consegna della merce, la
proprietà di cose determinate si trasferisce al compratore per effetto del consenso legittimamente manifestato
dalle parti . Del resto i documenti rappresentativi non portano l'indicazione che il caricatore / depositante è
il proprietario della merce: nella pratica mercantile è normale che il trasporto o il deposito vengano effettuati
da un incaricato che può agire in veste di rappresentante della proprietà, ma anche a nome proprio, appunto
quale possessore della merce.
5.5.1 - Classificazioni dei titoli di credito
In base alla situazione materiale in cui si trova la merce, esistono differenti titoli rappresentativi:
a. per merce in viaggio:
•
•
•
•
•
•
la Polizza di carico marittima per merce a bordo (On Board Bill of Lading);
la Polizza ricevuto per l'imbarco (Received for shipment Bill of Lading);
l'Ordine (o buono) di consegna (Delivery order).
b. per merce in deposito:
•
•
la Fede di Deposito e la Nota di Pegno che attribuiscono piena disponibilità della merce solo
quando circolano congiuntamente.
In relazione alle loro modalità di circolazione (cioè in relazione alle modalità con cui escono dal
patrimonio di una persona per entrare in quello di un'altra) i titoli di credito si distinguono in:
•
•
•
•
•
•
titoli di credito al portatore;
titoli di credito all'ordine;
titoli di credito nominativi.
Legittimo portatore dei documenti rappresentativi di merci è la persona che tale appare in base alle norme che
disciplinano la circolazione dei titoli di credito.
I titoli di credito al portatore si trasferiscono con la semplice materiale consegna; sul titolo non rimane traccia
dei vari passaggi e per la mancanza di formalità sono dotati del regime di circolazione più snello; la detenzione
(concetto materiale) del titolo equivale al possesso (concetto giuridico) dello stesso ed è sufficiente per
l'esercizio dei diritti incorporati nel titolo. Il detentore/possessore è però soggetto all'azione di rivendica del
titolo se il possesso non è di buona fede.
I titoli di credito all'ordine si trasferiscono con la materiale consegna del titolo e con la documentazione della
cessione, da compiersi sul titolo stesso mediante girata (che consiste in un ordine impartito all'emittente del
titolo, scritto sul titolo stesso e sottoscritto dal girante).
Nel caso specifico di documenti rappresentativi di merce, la girata consiste in un ordine al detentore della merce
ed emittente del documento (vettore o depositario) di consegnare la merce:
•
•
•
•
a persona determinata, nel quale caso si tratta di girata piena, o
al portatore del documento, nel qual caso può trattarsi di girata in bianco (cioè senza
l'indicazione del nome del giratario) oppure di girata al portatore.
Girante può essere il primo ordinatario del titolo o la persona indicata come giratario dell'ultima girata piena,
oppure il portatore di un titolo girato in bianco o al portatore. Le girate possono essere in numero illimitato.
I titoli di credito nominativi si trasferiscono (consegna a parte) con la documentazione della cessione effettuata
sul titolo stesso e nei registri dell'emittente. Il giratario ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento del
titolo nel registro dell'emittente. Questo tipo di girata non è però mai usata per il trasferimento dei documenti
rappresentativi di merce.
Legittimo portatore, cioè possessore
•
•
•
•
•
di un titolo di credito al portatore, è il detentore del titolo;
di un titolo di credito all'ordine, è il detentore ordinatario o l'ultimo giratario a seguito di una
serie continua di girate, o il detentore nel caso in cui l'ultima girata sia in bianco o al portatore;
• di un titolo di credito nominativo, è il detentore intestatario o l'ultimo giratario a seguito di una
serie continua di girate piene, datate ed autenticate.
5.5.2 - Identificazione del legittimo portatore di documenti rappresentativi di merce
Visto che la funzione tipica dei documenti rappresentativi di merce è quella di “circolare”, cioè di passare dal
patrimonio di una persona in quello di un'altra per consentire a quest'ultima di disporre della merce stessa, è
ovviamente importante per il cessionario avere la certezza di riceverli da chi ne è legittimo portatore.
Per i documenti nominativi e per quelli all'ordine girati con girata piena (che rientrano nella categoria dei titoli di
credito così detti a legittimazione nominale) il problema è limitato all'identificazione del cedente.
Per i documenti all'ordine con girata in bianco o al portatore e per quelli al portatore (che rientrano nella
categoria dei titoli di credito così detti a legittimazione reale), l'identificazione del cedente non è espressamente
richiesta dalla legge; però è opportuno valutare, secondo un diligente apprezzamento, tutte quelle circostanze di
fatto che possano far sorgere nel cessionario dei dubbi circa la legittimità del possesso dei documenti da parte
del presentatore. La mancata valutazione di tali circostanze, in sostanza, può pregiudicare l'acquisto in buona
fede ed esporre l'acquirente ad azioni di rivendica da parte di chi sia stato spogliato del legittimo possesso dei
documenti.
5.6 - Garanzie tecniche della fornitura
Il venditore è tenuto a garantire che la fornitura sia esente da vizi e difetti di costruzione rispetto alle
caratteristiche tecniche previste in contratto.
Il venditore può limitare gli effetti della clausola ottenendo quanto meno che:
•
•
•
sia prefissato un periodo massimo (il c.d. periodo di garanzia) entro il quale l’acquirente può
eccepire l’esistenza dei difetti;
•
l’obbligazione sia assolta con l’eliminazione dei difetti (eventuali sostituzioni delle parti
difettose, ecc.) escludendo qualsiasi forma di risarcimento.
Per determinate forniture può essere richiesta dall’acquirente una garanzia di funzionamento, in specie per la
capacità produttiva. Anche in tal caso non può concedersi da parte del venditore un tempo illimitato, ma dovrà
essere prevista una serie di prove, eventualmente ripetute, per riscontrare e rimediare alle eventuali carenze al
riguardo. L’acquirente può anche richiedere una garanzia (in genere bancaria) di adempimento (Performance
Bond).
6 - Le obbligazioni dell’acquirente
L'obbligazione principale che sorge in capo al compratore è quella del pagamento del prezzo pattuito.
Il pagamento del prezzo, salvo diversi accordi, deve avvenire al momento della "consegna" nel luogo ove questa
si esegua; in assenza di pattuizioni circa il luogo del pagamento, esso deve avvenire al domicilio del venditore.
I regolamenti con l'estero devono tener conto della/del:
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
situazione economica della controparte / trasporto diverso / clausole di resa merce
fiducia / conoscenza della controparte
situazione del paese dell'importatore
situazione contingente e/o consuetudini del mercato
prodotto oggetto della compravendita
diversa forza contrattuale tra le parti
possibilità di attivare coperture assicurative ( per rischi commerciali e politici)
mezzi di trasporto della merce
clausole di resa merce e conseguente passaggio dei rischi (nonché diritti e obblighi) di
trasporto.
• momento del perfezionamento del contratto e del passaggio di proprietà delle cose vendute.
6.1 - Pagamenti rispetto alla consegna
Il pagamento rispetto alla consegna potrà essere:
anticipato (in tutto o in parte)
È la forma di regolamento caratteristica del mercato dominato dal venditore e, quando trattasi di pagamento
totalmente anticipato, rappresenta la forma migliore in assoluto. Infatti:
•
•
•
dal punto di vista della sicurezza, il venditore è al coperto dal rischio dell'insolvenza del
compratore;
• dal punto di vista finanziario, il venditore incrementa la propria liquidità o diminuisce la propria
necessità di finanziamento per gli approvvigionamenti, nel caso non avesse già in magazzino la
merce venduta.
Il compratore può pretendere di essere garantito per la restituzione dell'anticipo versato, in caso di mancata
consegna (Advance Payment Bond); in tale caso il venditore dovrà richiedere la concessione di un affidamento
alla banca che emette la garanzia e sostenere le relative commissioni.
Il compratore è invece nella posizione meno favorevole, in quanto:
•
•
•
dal punto di vista della sicurezza, è esposto al rischio della mancata (o anche solo ritardata
rispetto al termine pattuito) consegna della merce, della non corrispondenza della stessa alle
pattuizioni per quanto concerne qualità, ecc.;
• dal punto di vista finanziario, diminuisce la sua liquidità ed aumenta, se del caso, il suo ricorso
al credito.
contestuale
È l'unica forma di pagamento atta a soddisfare (in teoria) sia le esigenze del compratore che del venditore.
Nella pratica, tuttavia, il compratore, che non ha normalmente la possibilità di verificare la merce prima del
pagamento, sopporta gran parte dei rischi che sono invece tipici del pagamento anticipato. Il venditore, da parte
sua, è coperto dal rischio di insolvenza della controparte, ma non dal rischio di mancato ritiro della merce.
Il pagamento contestuale trova rara applicazione dato che le parti contraenti sono stabilite su piazze e Paesi
diversi: in queste circostanze sono i documenti rappresentativi di merci che permettono di sostituire la consegna
fisica della merce con la cessione dei documenti stessi, contro pagamento del prezzo.
posticipato (in tutto o in parte)
È la forma di regolamento caratteristica del mercato dominato dal compratore ed è la forma a quest'ultimo più
favorevole specie quando si tratta di pagamento totalmente posticipato. Infatti:
•
•
•
dal punto di vista commerciale, il compratore può opporre al venditore ogni eccezione circa la
conformità della merce stessa alle pattuizioni contrattuali, inclusa quella sui tempi di consegna.
• dal punto di vista finanziario, il compratore non sopporta perdite di interessi e, se ha comprato
per rivendere, neppure perdite di liquidità qualora sia in grado di pagare il prezzo d'acquisto col
ricavo della vendita.
Il venditore è invece nella posizione meno favorevole. Infatti:
•
•
•
è esposto a tutte le eccezioni, anche pretestuose, sulla rispondenza della merce all'ordine.
Inoltre, corre il rischio del mancato pagamento totale o parziale, di ritardi nel regolamento rispetto
alle scadenze concordate, dell'insolvenza del compratore (in caso di fallimento di questi non potrà
essere pagato che in percentuale, in concorso con gli altri creditori). Da non dimenticare, infine il
rischio di intrasferibilità dei fondi a causa della situazione politico-finanziaria del debitore.
• dal punto di vista finanziario, sopporta una perdita di interessi e comunque una diminuzione
della sua liquidità nonché il costo del credito cui eventualmente dovesse far ricorso.
Il venditore potrà tuttavia ricorrere a varie forme di smobilizzo del credito vantato nei confronti dell'importatore
attraverso interventi bancari volti ad attualizzare l'incasso di crediti futuri. Le operazioni più frequenti sono:
a) anticipo
b) Sconto
c) Sconto pro-solvendo
6.2 – Pagamenti rispetto alla forma
all'esportazione
pro-soluto
6.2.1 - Le Rimesse Dirette
Mezzi di pagamento che trovano esecuzione per esclusiva iniziativa del debitore:
•
•
•
•
•
•
il pagamento mediante banconote
l’assegno
il bonifico
Il pagamento mediante banconote avviene (di solito) quando il compratore effettua e ritira l'acquisto
direttamente presso i magazzini del venditore.
In questo caso di distinguono due situazioni:
1. 1. Nel caso di un regolamento inferiore a controvalore di 20 milioni di lire il residente
esportatore negozierà le banconote in banca segnalando esportazione inferiore ai 20 milioni di lire.
2. 2. Nel caso di regolamenti con banconote superiori ai 20 milioni bisogna distinguere se si tratta di
una
controparte
residente
UEM
o
extra
UEM.
Se il compratore è un residente UEM, entro 48 ore dovrà dichiarare l’importazione di valuta presso
la banca negoziatrice (inclusa la segnalazione di antiriciclaggio), se invece è extra-UEM dovrà
anche presentare la dichiarazione TD01 ottenuta in frontiera.
La Rimessa diretta, più propriamente detta, si concretizza in una / un:
•
•
•
•
•
•
rimessa assegno di conto corrente (ove permesso) o di banca
bonifico bancario via lettera
bonifico bancario via telex o SWIFT
Un regolamento effettuato con assegno, comporta per il venditore i seguenti svantaggi:
•
•
•
una perdita di valuta pari al tempo occorrente per il ricevimento dell'assegno più i giorni banca
applicati alla negoziazione SBF (salvo buon fine);
• il rischio di smarrimento nella posta e, naturalmente, il rischio che l'assegno non sia coperto e
pertanto venga reso insoluto.
Le banche italiane offrono alla loro clientela un servizio di accredito assegni, denominato “LOCK BOX”, grazie al
quale il debitore estero potrà indirizzare l’assegno stesso ad una banca del proprio paese presso la quale sia
stata aperta una “casella postale” a nome della banca italiana (dell’esportatore). La banca estera ogni giorno
accrediterà tramite messaggio SWIFT la banca italiana, per tutti gli assegni ricevuti, S.B.F. (salvo buon fine).
I vantaggi per l’esportatore si concretizzano in minori perdite di valuta e in una maggiore tempestività nella
conoscenza di eventuali insoluti.
1. IL DEBITORE
CONSEGNA L’ORDINE
DI PAGAMENTO E
VIENE ADDEBITATO
3. IL VENDITORE
VIENE ACCREDITATO
2. THE BANK
ESEGUE IL
TRASFERIMENTO
1. INVIA
L’ASSEGNO
2. RICEVE
L’ASSEGNO E LO
NEGOZIA IN
BANCA
3. PRESENTA
L’ASSEGNO ALLA
BANCA TRASSATA
6.2.2 - Regolamenti mediante incasso semplice
Gli incassi
semplici e
documentari sono
regolati dalla
Pubb. 522 della
ICC International
Chamber of
Commerce,
rev.1995
La banca trasmittente invierà i documenti alla Banca
dell’importatore indicata dall’esportatore; in mancanza di
indicazione, i documenti saranno inviati in una banca di
propria scelta nel paese dell’importatore.
Le Banche non hanno nessun obbligo di controllare la
regolarità dei documenti oggetto dell’incasso: si limitano a
controllarne la corrispondenza col mandato.
La banca trasmittente non è responsabile delle azioni della
banca incaricata.
L’esportatore può inviare direttamente i propri documenti
direttamente alla banca dell’importatore.
Le merci non devono essere indirizzate all’indirizzo di una
banca, senza il suo preventivo accordo. Le banche non
hanno nessun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi
della merce, incluso l’immagazzinamento
Si avranno incassi semplici nel caso che oggetto dell’incasso sia:
•
•
•
•
una tratta (Bill of exchange), emessa dal venditore, da presentare per il solo pagamento
oppure per l'accettazione ed il successivo pagamento;
• una ricevuta, emessa dal venditore, da presentare per il pagamento;
• un pagherò (Promissory Note), emesso dal compratore, che può essere:
1. 1. inviato al venditore prima della spedizione della merce;
2. 2. ritirato dal trasportatore al momento della consegna della merce;
3. 3. consegnato alla banca incaricata al momento del ritiro di documenti.
Poiché il regolamento avverrà, nella maggior parte dei casi, in via posticipata rispetto alla consegna della merce,
il venditore dovrà sopportare i rischi tipici del pagamento posticipato.
Il venditore dovrà tenere inoltre presente:
1. 1. la diversità delle legislazioni di ogni singolo paese circa il valore ed il protesto dei titoli
2. 2. la possibilità di diminuire il suo rischio richiedendo l'avallo della banca del compratore sulla
cambiale
3. 3. la possibilità di ottenere lo smobilizzo del titolo tramite un'operazione di sconto salvo buon
fine (per effetti in Euro o divisa), oppure mediante un accredito immediato salvo buon fine (solo
per Euro) o, nel caso di titoli avallati o garantiti da banca, con un'operazione di forfaiting (sconto
pro-soluto).
Incassi
elettronici
Gli incassi elettronici costituiscono una forma di regolamento alternativa al bonifico ed all’invio di assegni bancari;
il debitore ha, tra l’altro, il vantaggio di pagare il valore nominale del suo debito, senza essere gravato da alcuna
commissione e spesa di trasferimento. Il creditore può determinare con più esattezza i flussi finanziari della
propria azienda poichè i pagamenti non sono più soggetti all’iniziativa del debitore, ma avvengono a data certa
e sono soggetti a spese limitate e certe.
Alcuni paesi europei (primi fra questi Francia ed Italia) hanno negli ultimi 10 anni, sviluppato sistemi elettronici
interni d'incasso, al fine di arginare la circolazione cartacea e quindi il trattamento singolo degli effetti/ricevute
da incassare.
Sono sistemi che funzionano nella divisa nazionale del debitore (ed ora anche in Euro), e che non prevedono nè
accettazione, nè protesto (solo alcune banche francesi offrono il servizio d'accettazione e, a seguito di questo,
l'eventuale protesto).
Ogni "network" ha le proprie caratteristiche: in genere è possibile effettuare delle presentazioni per via
telematica ed ottenere accrediti con valuta prefissata e salvo buon fine alla data di scadenza; gli insoluti devono
essere avvisati entro un numero massimo di giorni, pena l’irrevocabilità dell’accredito.
I sistemi in uso sono:
•
•
•
LCR (Francia): l’importo dell’incasso viene addebitato direttamente sul conto del debitore che
può però rifiutarlo entro 2 giorni lavorativi
• Lastschriften (Germania/Austria): sono ordini di addebito a Vista, e quindi non prevedono
scadenza.
•
•
Recibos
o
IEF
(Spagna):
sono
del
tutto
simili
alla
nostra
Riba
In altri paesi, come il Belgio e la Gran Bretagna, esistono sistemi operanti all’interno di singole
banche, non ancora integrati però in sistemi nazionali.
6.2.3 – Regolamenti mediante incassi documentari
Gli incassi documentari, nei rapporti internazionali, sono regolati dalle Norme uniformi della I.C.C. International Chamber of Commerce, relative agli incassi, Pubblicazione n. 522 I.C.C., revisione 1995.
Il regolamento a mezzo incasso documentario è la forma che garantisce al venditore (nel caso di documenti
rappresentativi) che la sua merce non sarà ritirata dal compratore se non contro versamento, alla banca
incaricata, del corrispettivo ammontare (D/P), ovvero dell'avvenuto ritiro dell'accettazione (D/A) o dell'impegno
scritto di pagamento.
A seguito degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, il venditore dà mandato al proprio Istituto di
consegnare tramite la Banca del compratore la documentazione relativa alla fornitura, contro:
•
•
•
•
•
•
•
pagamento a vista (ovvero, D/P: documenti contro pagamento)
accettazione da parte del compratore di tratta allegata ai documenti (da trattenere per
l'incasso a scadenza o da ritornare) (ovvero, D/A: documenti contro accettazione)
• ritiro di pagherò emesso dal compratore (D/A: da trattenere per l'incasso a scadenza o da
ritornare)
• ritiro di lettera di impegno irrevocabile a pagare alla scadenza prevista, emessa dal compratore
• emissione di garanzia o impegnativa, da parte della banca del venditore o di altro istituto di
credito, per pagamento alla scadenza prevista.
1. IL VENDITORE
CONSEGNA I DOCUMENTI
ALLA BANCA
6. LA BANCA RICEVE IL
TRASFERIMENTO E
ACCREDITA
L’ESPORTATORE
3. LA BANK AVVISA L’IMPORTATORE
CHE I DOCUMENTI POSSONO ESSERE
RITIRATI CONTRO PAGAMENTO O
ACCETTAZIONE ECC.
4. IL COMPRATORE RITIRA I
DOCUMENTI CONTRO PAGAMENTO O
ACCETTAZIONE E VIENE ADDEBITATO
2. LA BANCA RIMETTE I
DOCUMENTI
5. LA BANK ESEGUE IL
TRASFERIMENTO O AVVISA
L’AVVENUTA ACCETTAZIONE
L'incasso documentario assume la veste di pagamento anticipato rispetto alla consegna della merce se i
documenti vanno consegnati contro pagamento a vista e se nei documenti figurano documenti rappresentativi
della merce (es. il gioco completo della polizza di carico marittima) o senza i quali il compratore non può ritirare
la merce.
L'esportatore si troverà, comunque, a sopportare il rischio di mancato ritiro dei documenti (con gli eventuali
oneri per il reperimento di altro compratore o in alternativa per la reimportazione della merce), che sarà tanto
maggiore quanto più la merce fornita è fatta su misura per quel particolare compratore.
L'esportatore deve seguire con particolare attenzione le vendite in paesi ove il mancato ritiro della merce entro
un certo periodo (es. 3 mesi) ne comporta la vendita all'asta per il pagamento delle spese portuali e di sosta.
Nel caso in cui non vi siano documenti rappresentativi o il pagamento non sia a vista, l'incasso documentario
assume invece la veste di pagamento posticipato rispetto alla consegna della merce.
In alcuni casi il venditore può incaricare il proprio spedizioniere di consegnare la merce solo dopo avere
accertato, presso la banca del compratore, l'avvenuto pagamento dei documenti oppure la consegna di pagherò
o lettera di impegno.
Un incasso può definirsi documentario, quando l'oggetto della rimessa è rappresentato da fatture, documenti di
spedizione, documenti rappresentativi o meno della merce ecc., accompagnati o meno da titoli cambiari.
La Banca, intervenendo in una operazione di incasso, è responsabile verso il proprio cedente (cliente o
corrispondente estero) del rispetto delle istruzioni ricevute e deve controllare che i documenti trasmessi siano
esattamente quelli elencati nel mandato di incasso. Le banche non hanno ulteriore obbligo di esaminare i
documenti.
In presenza di Polizza di Carico e/o Assicurazione si deve accertare l'avvenuta apposizione della girata, qualora
questa sia prevista dalla forma prescelta all'atto della sua emissione.
Le ricevute e gli effetti cambiari devono essere regolarmente bollati; la banca deve provvedervi immediatamente
per conto del suo cliente nel caso li riceva privi della regolarizzazione fiscale. E' tuttavia buona regola
interpellare preventivamente il debitore/importatore per evitare eventuali contestazioni a proposito dell'addebito
relativo alla bollatura dei titoli.
In base all'Art. 22 delle Norme Uniformi sugli Incassi la banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma
dell'accettazione di una cambiale sia corretta e completa, ma non è responsabile dell'autenticità di qualsiasi
firma né dei poteri di qualsiasi firmatario: la banca incaricata di raccogliere l'accettazione deve accertare che la
persona che sottoscrive il titolo abbia i poteri per farlo.
Quando i documenti oggetto della rimessa sono rappresentativi, è consuetudine suddividere gli originali in due
distinti set, da spedirsi in giorni diversi. Tale spedizione separata, garantisce maggiormente il destinatario di
venire in possesso di almeno un plico di documenti con il quale procedere al ritiro della merce.
Esempio di incasso documentario
Un esportatore italiano ha concluso con un importatore inglese un contratto per la fornitura del
valore di GBP 15.000,00 con pagamento da effettuarsi contro documenti (D/P) e spedizione via mare.
L'esportatore provvede a spedire il vino via mare, facendosi rilasciare dalla compagnia di navigazione
la Polizza di carico, il cui possesso conferisce il diritto alla merce in esso descritta.
L'esportatore consegna quindi la P/C corredata dalla fattura e da altri documenti eventualmente
richiesti dall'acquirente alla sua banca, con istruzioni di fare consegnare il tutto all'importatore estero
contro pagamento.
La banca trasmette i documenti ad una propria corrispondente inglese, ripetendo fedelmente le
istruzioni del cliente con le relative modalità di rimborso. La banca inglese, ricevuti i documenti,
avvisa in conformità l’importatore, il quale li ritirerà contro pagamento del relativo importo e
li utilizzerà successivamente per ritirare o fare ritirare la merce acquistata.
La banca inglese avviserà dell'avvenuto pagamento accreditando la banca italiana che a sua volta
provvederà ad accreditare l'esportatore negoziando la divisa.
Supponendo invece che le parti abbiano convenuto di regolare l'operazione nella forma D/A
(documenti contro accettazione), l'esportatore allegherà ai documenti una tratta con la scadenza
concordata. La banca dell'importatore consegnerà i documenti contro accettazione. Alla scadenza, la
banca curerà l'incasso della tratta accettata, il cui ricavo verrà messo a disposizione in conformità alle
disposizioni ricevute.
6.2.4 - Regolamento contro accettazione da parte del compratore e garanzia della
banca
Si verifica spesso che il venditore, non avendo piena fiducia circa la solvibilità del compratore, richieda che la
tratta che accompagna i documenti, oltre che ad essere accettata dal proprio cliente, venga anche garantita
dalla banca estera.
Quest'ultima, apponendo la sua firma sul titolo (avallo) o rilasciando una separata garanzia di pagamento, si
impegna ad onorare la tratta alla sua scadenza qualora il trassato non facesse fronte al suo obbligo: ovviamente
il venditore è completamente garantito dal rischio di insolvenza del compratore e nel contempo la firma di avallo
di una primaria banca gli permetterà di scontare il titolo con più facilità.
6.3 – I crediti documentari
Il credito documentario è un impegno inderogabile assunto da un Istituto
Bancario(la Banca emittente) di versare al venditore di merci e servizi una
somma determinata contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle
condizioni alle condizioni indicate nel testo del credito stesso.
Caratteristiche essenziali di un credito documentario:
astrattezza
Il credito documentario è indipendente dalla causa che ha
fatto sorgere il contratto sottostante. È un'obbligazione a
sé stante, completamente distinta dai rapporti di
provvista e di valuta e non risente inoltre di eventuali vizi
del contratto sottostante.
formalità
Il credito documentario si basa sull'aspetto
formale dei documenti e non sul loro valore
sostanziale o sulle merci/servizi che questi
rappresentano.
autonomia
Il credito documentario è svincolato dai rapporti
banca/cliente o importatore/esportatore ed ogni
variazione di tali rapporti successiva all'apertura del
credito non ha alcuna influenza su di esso.
letteralità
Il credito documentario è basato sulla
volontà espressa mediante la corrispondenza
scambiata tra le parti. Alle condizioni ed ai
termini del credito documentario va dato un
significato letterale e non interpretativo
Le parti interessate in un credito documentario sono:
ordinante
è il compratore/importatore
banca emittente
è la banca cui l'ordinante conferisce il mandato di aprire il credito documentario
banca avvisante
è la banca che notifica il credito documentario al beneficiario
beneficiario
è il venditore/esportatore.
Effetti giuridici
•
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•
•
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•
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•
La banca emittente assume la posizione di obbligata principale.
L'ordinante assume la posizione di obbligato sussidiario.
In un credito documentario irrevocabile, l'impegno della banca emittente è inderogabile poiché
il suo rapporto, autonomo ed astratto, non può essere sciolto se non attraverso il consenso di
tutte le parti interessate.
• Il credito documentario è un atto unilaterale e diviene efficace quando il relativo avviso è nelle
mani del beneficiario. L'effetto è però retroattivo dal momento dell'emissione. L'obbligazione si
formalizza nella lettera o nel messaggio telex/SWIFT di apertura (strumento originale del credito).
• Nei confronti della banca emittente o confermante, il venditore ha il solo obbligo di rispettare le
condizioni ed i termini previsti se vuole usufruire della prestazione pecuniaria della banca nei
confronti della quale vanta, quindi, un diritto condizionato.
•
Il credito documentario non sostituisce i rispettivi obblighi e diritti del venditore e del
compratore poichè copre l'area della compravendita che si riferisce alla consegna dei documenti
ed al relativo regolamento.
Norme ed Usi Uniformi
I crediti documentari sono regolati dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari della I.C.C. International Chamber of Commerce, cui hanno aderito quasi tutti gli Stati del mondo.
La I.C.C. iniziò nel 1926 una prima raccolta degli usi locali, confluiti poi nelle prime Norme ed Usi Uniformi edite
nel 1933. Alla prima edizione seguirono altre revisioni, sia per chiarire dubbi interpretativi sia per adeguare le
Norme all'evolversi del commercio e del trasporto internazionale. La versione attuale (rev. 1993, pub.500) è
entrata in vigore il 1° gennaio 1994.
Le NUU sono brevi, concise (la revisione 1993 conta 49 articoli) e non intendono fornire una risposta a tutti i
casi particolari che possono verificarsi, ma bensì fornire una solida ossatura di principi elementari, lasciando alle
parti sia l'indicazione di necessari dettagli che la possibilità di esplicite deroghe a specifici punti delle Norme.
Short Clauses da inserire in contratto, nella fattura pro-forma, nella conferma d'ordine ecc.:
IRREVOCABLE AND CONFIRMED DOCUMENTARY CREDIT,PAYABLE AT SIGHT.
oppure, se non è possibile chiedere la conferma:
IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT, FOR PAYMENT AT SIGHT, AT THE COUNTERS OF THE
ADVISING BANK.
FASI DELLA VENDITA CON REGOLAMENTO
MEDIANTE CREDITO DOCUMENTARIO
•
•
Trattative tra le parti
•
•
Conclusione del contratto / conferma d'ordine ecc.
•
•
L'importatore consegna il mandato alla sua Banca (Emittente)
•
•
La banca Emittente emette il credito sulla Banca Avvisante
•
•
La Banca avvisante notifica il credito (e lo conferma se accetta la richiesta)
•
•
Avvengono eventuali modifiche (da accettare da tutte le parti)
•
•
L'esportatore spedisce e presenta i documenti in "utilizzo"
•
•
La banca Avvisante (confermante) esamina i documenti
•
•
•
•
•
•
La banca avvisante richiede all'esportatore l'eventuale correzione dei documenti e li
spedisce alla Banca emittente
(Se i documenti non sono corretti e quindi sono sollevate delle riserve, la banca
emittente chiederà all'importatore l'autorizzazione a sciogliere le riserve)
In presenza di documenti corretti o a seguito di scioglimento delle riserve viene
effettuato il regolamento secondo i termini e le condizioni del credito.
3. LA BANCA AVVISANTE
NOTIFICA IL CREDITO
ALL’ESPORTATORE
4. L’ESPORTATORE EFFETTUA
LA SPEDIZIONE E PRESENTA I
RELATIVI DOCUMENTI IN
UTILIZZO
1. L’IMPORTATORE CONSEGNA UN MANDATO
ALLA BANCA EMITTENTE PER L’EISSIONE DEL
CREDITO DOCUMENTARIO
6. LA BANCA CONSEGNA I DOCUMENTI E
ADDEBITA L’IMPORTATORE
2. LA BANCA EMETTE IL
CREDITO VIA SWIFT
5. LA BANCA CONTROLLA I
DOCUMENTI E LI RIMETTE ALLA
BANCA EMITTENTE
ADDEBITANDOLA SECONDO
ISTRUZIONI
6.3.1 - Tipologia dei crediti documentari
TIPOLOGIE, secondo:
L'impegno della banca
emittente:
REVOCABILE / IRREVOCABILE
L'impegno della banca
avvisante:
NOTIFICATO / CONFERMATO
La piazza di validità:
BANCA EMITTENTE / BANCA
AVVISANTE
La piazza di pagamento:
BANCA EMITTENTE / BANCA
AVVISANTE
Il pagamento:
DIFFERITO / A VISTA
•
•
Secondo l'impegno della banca emittente:
Credito revocabile (forma di credito nella pratica non più utilizzata)
è tale se l'impegno della banca emittente può essere revocato o modificato in qualsiasi momento prima della
scadenza (la revoca, comunque, non ha effetto se la banca emittente, oppure la banca corrispondente, ha già
pagato, accettato o negoziato i documenti).
Credito irrevocabile
la revoca/modifica può avvenire con il consenso di tutte le parti interessate. Da precisare che la qualifica di
irrevocabile deve apparire nel testo del credito. In caso contrario il credito viene considerato revocabile.
•
•
Secondo le modalità di utilizzo:
Crediti di pagamento
impegnano la banca ordinante o la banca incaricata ad effettuare un pagamento che può essere:
1. 1. a vista, se da effettuarsi all'atto stesso del ritiro dei documenti in regola
2. 2. differito, se da effettuarsi posteriormente al ritiro dei documenti in regola.
Crediti di negoziazione
prescrivono, per l'utilizzo, la presentazione di tratte a vista o a scadenza emesse dal beneficiario sulla banca
ordinante o sul compratore o su una terza banca, con possibilità per il beneficiario di negoziarle presso qualsiasi
banca di suo gradimento e disponibile a negoziare (credito di libera negoziazione), oppure presso una banca
determinata (credito a negoziazione ristretta).
Crediti di accettazione
la banca ordinante o incaricata appone la sua firma di accettazione sulla tratta che il beneficiario presenta
unitamente ai documenti prescritti dal credito. Le banche italiane, tuttavia, sono solite rilasciare una lettera con
la quale si impegnano ad effettuare il pagamento alla scadenza prevista.
•
•
Secondo l'impegno della banca avvisante:
Credito avvisato
è quello in cui la banca avvisante non assume impegni e si limita a comunicare al beneficiario, garantendone
l'autenticità, l'avvenuta emissione del credito.
Credito confermato
è quello in cui la banca avvisante aggiunge il proprio impegno (conferma) a quello della banca emittente. La
richiesta di conferma deve essere contenuta nel credito e la banca avvisante ha la facoltà di accoglierla (a fronte
di affidamento concesso alla banca emittente), oppure di rifiutarla, notificando il credito senza impegno.
Per evitare un rifiuto a confermare il credito da parte della banca avvisante, le banche emittenti situate in paesi
a rischio, sono solite chiedere alla banca designata un suo preventivo consenso all'appoggio dell'operazione.
La conferma di un credito documentario
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•
E' l'impegno di una banca locale (usualmente la stessa banca avvisante) o di paese terzo, che
si aggiunge a quello della banca emittente.
•
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Un credito confermato è usualmente pagabile presso la banca confermante.
L'esportatore elimina il rischio paese della banca emittente ed il rischio commerciale della
stessa banca.
•
L'esportatore elimina il rischio di rimessa documenti alla Banca Emittente.
Secondo la Piazza di utilizzo:
Crediti utilizzabili presso le casse della banca emittente
I documenti vanno inviati alla banca emittente sulla cui piazza avverrà l'esame e il realizzo del credito secondo
le modalità previste.
Detti crediti possono realizzarsi per pagamento (a vista o a scadenza) o per accettazione di tratte emesse dal
beneficiario a carico della banca emittente o a carico dell'ordinante. I documenti viaggiano a rischio del
beneficiario.
Crediti utilizzabili presso la banca mandataria o avvisante
In questo caso è la banca avvisante che provvede a pagare (a vista o a scadenza), ad accettare tratte a vista o
a scadenza su se stessa o a negoziare effetti emessi a carico della banca emittente, o a carico dell'ordinante o di
una terza banca. Il rischio di smarrimento dei documenti è a carico dell'ordinante. Se la banca avvisante non ha
confermato il credito, può rifiutarsi di effettuare l'intervento che la banca emittente le ha richiesto.
Altre forme di crediti documentari
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La Stand By Letter of Credit: è una garanzia di pagamento (non un mezzo di pagamento
come il normale credito documentario) che prevede l'utilizzo secondo le regole dei crediti
documentari, nel caso in cui vi sia il mancato regolamento concordato tra le parti.
Credito Trasferibile: permette al beneficiario, senza utilizzare una sua propria linea di
credito, di ribaltare parzialmente o totalmente il credito ad un subfornitore.
Il Controcredito: è il credito che il beneficiario di un credito non trasferibile dispone
(usualmente) a favore di un subfornitore. Costituisce a tutti gli effetti un credito originario che
necessita di una propria linea di credito.
Il Credito rotativo (Revolving): è il credito che una volta utilizzato si rinnova, ripristinando
l'importo iniziale del credito.
6.3.2 - Cessione dei proventi di un credito documentario
Qualora il credito non sia trasferibile e il beneficiario non possa o non voglia utilizzare le proprie linee di credito
per emettere un controcredito, può essere tuttavia effettuata la cessione a terzi dei proventi da esso derivanti.
La cessione dei ricavi effettuata dal beneficiario di un credito è necessariamente condizionata al suo corretto
utilizzo, cioè all'adempimento da parte della banca incaricata della prestazione. Quest'ultima sarà ovviamente
subordinata al soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal credito, ed alla conseguente disponibilità liquida
dei fondi presso la banca intermediaria.
Nella prassi commerciale e bancaria italiana, la cessione del ricavo di un credito documentario presuppone che il
beneficiario dia istruzioni alla banca avvisante di emettere un mandato irrevocabile di pagamento.
Con tale documento la stessa banca informa il terzo di avere ricevuto, dal beneficiario del credito, istruzioni
irrevocabili di pagare una determinata somma a valere sulle somme che si renderanno disponibili a seguito della
regolare e conforme presentazione di documenti in regola.
Le banche, per evitare equivoci e responsabilità dirette, nel dare comunicazione al terzo di quanto disposto dal
beneficiario del credito, sono solite precisare che:
1. 1. esse non assumono alcun mandato o delegazione di pagamento e, di conseguenza, alcun
obbligo nei suoi confronti;
2. 2. la comunicazione viene effettuata a titolo puramente informativo senza alcun impegno o
garanzia in merito al buon fine dell'operazione;
3. 3. la cessione dei proventi del credito è condizionata all'utilizzo del credito in conformità ai termini
previsti;
4. 4. le somme devono divenire liquide ed esigibili per effetto di regolare utilizzo.
6.3.3 - Il realizzo dei crediti documentari
La rispondenza dei documenti alle condizioni del credito deve essere rigorosamente letterale; una esatta
presentazione è nell'interesse del beneficiario che non può opporre alla banca eventuali elementi del contratto
che risultino diversi dalle condizioni del credito documentario.
REGOLE NELLA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI
•
•
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•
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•
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I documenti devono essere completi, cioè presentati nel numero di esemplari richiesto
dal credito;
devono essere presentati con lo stesso numero di originali e di copie prescritte nel
credito;
devono essere presentati nella stessa tipologia richiesta, cioè se il credito richiede come
documento di trasporto l'aereo (l'Air Way bill) dovrò presentare alla banca un
documento di trasporto aereo che nella forma appaia essere un Air Way Bill.
Le correzioni, sbianchettature o altro devono essere sempre convalidate dal soggetto
che ha emesso il documento, con frasi del tipo "correction approved";
non devono esserci contrasti tra quanto dichiarato su un documento e quanto appare su
altri documenti;
occorre che ci sia concordanza fra i documenti presentati, nel senso che l'insieme dei
documenti deve chiaramente riferirsi alla stessa operazione;
sarebbe sempre opportuno che il numero del credito documentario e la banca che lo ha
emesso apparissero su tutti i documenti, anche se ciò non è espressamente richiesto dal
credito;
la data di spedizione che appare nel documento di trasporto non deve essere posteriore
alla data ultima di spedizione prescritta nel credito;
i documenti devono essere presentati al più tardi nei termini previsti dal credito o in
assenza di tale indicazione, non più tardi di 21 giorni dalla data di spedizione, ma
sempre entro la data di validità del credito;
i documenti devono essere presentati entro il tempo stabilito nel credito presso la banca
indicata nello stesso;
l'importo dei documenti deve corrispondere a quello per cui è stato emesso il credito,
salvo la possibilità di prevedere nel credito tolleranze nell'importo o nella quantità o nei
prezzi unitari fino al 10%;
la sottoscrizione dei documenti di trasporto deve essere apposta nella forma prevista
dalle NUU, e cioè il firmatario deve dichiarare in che veste appone la sottoscrizione.
Qualora l'operatore, dopo un attento esame del testo del credito notificatogli, ha ragionevoli dubbi di non potere
adempiere a tutti i termini e condizioni richieste, dovrà con urgenza richiedere al compratore di apportare al
credito tutte quelle modifiche che egli ritiene necessarie per consentirgli la corretta negoziazione del credito.
Alle banche si fa obbligo di un accurato ed attento esame dei documenti presentati, da eseguirsi entro un
termine ragionevole (art.13b NUU) e prescindendo da qualsiasi altro rapporto esistente tra le parti (Art. 3 NUU).
Le banche non assumono alcuna responsabilità per l'autenticità e la portata legale sia dei documenti presentati
che di quanto in essi riportato (Art. 15 NUU). Tale principio va attenuato con la constatazione che la
responsabilità della banca non viene meno qualora un attento e diligente esame avrebbe potuto fare rilevare
alterazioni, falsificazioni od invalidazioni sui documenti considerati.
Gli art. 13 e 21 delle NUU affermano altri importanti principi
•
•
•
le banche devono esaminare tutti i documenti ed accertare che essi appaiano conformi alle
condizioni del credito
•
i documenti che non concordano tra loro, saranno considerati come non conformi alle
condizioni del credito.
E' prescritto quindi che venga effettuato sia un controllo documento per documento sia un controllo incrociato
tra i dati che appaiono in ciascun documento.
Guida al controllo dei documenti
Prima di consegnare i documenti alla banca è opportuno che il beneficiario faccia attenzione ai seguenti
punti e considerazioni d'ordine generale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. sono stati rispettati i termini di validità del credito?
2. sono stati ottenuti tutti i documenti richiesti dal credito (in tutti gli esemplari previsti)?
3. è stato tenuto conto delle modifiche apportate al credito?
4. l'importo dei documenti è conforme alle condizioni del credito?
5. se la spedizione non copre l'intero ordine espresso nel credito va verificato che le spedizioni
parziali siano ammesse
6. qualora alcuni documenti portino data anteriore al credito va verificato che non esistano
condizioni contrarie.
Conclusi questi controlli d'ordine generale, ogni documento deve essere considerato a sé e debitamente
controllato
3. LA BANCA AVVISANTE
NOTIFICA IL CREDITO
ALL’ESPORTATORE
4. L’ESPORTATORE EFFETTUA LA
SPEDIZIONE E PRESENTA I
RELATIVI DOCUMENTI IN
UTILIZZO
1. L’IMPORTATORE CONSEGNA UN
MANDATO ALLA BANCA EMITTENTEPRE
L’EMISSIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO
6. LA BANCA CONSEGNA I DOCUMENTI E
ADDEBITA L’IMPORTATORE
2. LA BANCA EMETTE IL
CREDITO VIA SWIFT
5. LA BANCA CONTROLLA I
DOCUMENTI E LI RIMETTE ALLA
BANCA EMITTENTE
ADDEBBITANDOLA SECONDO
ISTRUZIONI
7 - Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto, data la gravità delle conseguenze che può comportare per il venditore, deve
verificarsi solo eccezionalmente e a fronte di fatti ben circoscritti in contratto con le relative clausole.
Per quanto attiene alla risoluzione per inadempimento, il venditore deve essere certo che la stessa possa
intervenire solo per casi di inadempimento grave e solo se questi pregiudichino l’intera operazione: difetto totale
di esecuzione della fornitura, rifiuto di esecuzione, ritardi tali che per l’acquirente decada ogni interesse
all’esecuzione del contratto,.ecc.
In altri termini la clausola va redatta in modo tale che non consenta all’acquirente di sciogliersi dal contratto per
delle violazioni contrattuali che abbiano scarsa incidenza sull’esecuzione, come ad esempio un breve ritardo
nelle consegne che andrà invece sanzionato invece con il pagamento di una semplice penalità. Occorre
comunque che in caso di risoluzione possano essere fatte salve, ai fini del pagamento, le eventuali forniture già
effettuate.
La risoluzione può essere conseguente anche all’applicazione della clausola di forza maggiore. L’esistenza di una
causa di forza maggiore (guerra, catastrofi naturali, scioperi,serrate,ecc.) e la conseguente impossibilità di
avviare o proseguire nell’esecuzione della fornitura determina la temporanea sospensione dei termini
contrattuali per tutto il periodo in cui si verifica l’evento e la suddetta impossibilità. Peraltro la durata ed il
protrarsi dell’evento possono essere tali da rendere inattuabile la prosecuzione dell’esecuzione del contratto.
In tal caso, ove le parti non abbiano previsto o non ritengano di raggiungere un diverso accordo si addiviene alla
risoluzione: il venditore dovrà pattuire che in tale ipotesi gli venga versato un corrispettivo per la parte di
contratto già eventualmente eseguita.
E’ anche opportuno inserire in contratto una clausola di hardship che, a differenza della clausola di forza
maggiore, contempla situazioni in cui, per il verificarsi di eventi o circostanze imprevedibili, l’esecuzione del
contratto ancorchè non impossibile, divenga particolarmente onerosa. Laddove non si giunga alla risoluzione per
tale sopravvenuta eccessiva onerosità, la clausola ha lo scopo di ricercare un adattamento contrattuale alla
situazione sopravvenuta preferibilmente in sede negoziale.
8 - Controversie – Arbitrato
La predisposizione della clausola contrattuale relativa alla risoluzione di eventuali controversie pone problemi
analoghi a quelli della scelta della legge applicabile, in quanto si deve stabilire se ricorrere ad un tribunale locale
o ad un arbitrato (istituzionale oppure ad hoc).
Per il venditore italiano è normalmente preferibile prevedere la competenza di un foro del nostro paese in
quanto la controparte, dovendo rivolgersi ai giudici del paese dell'esportatore, dovrà affrontare maggiori rischi e
sopportare maggiori spese.
Ciò è però valido solo nel caso in cui il riconoscimento della sentenza italiana nel paese della controparte non
presenti difficoltà: in caso contrario infatti è esclusa la possibilità di agire direttamente.
Questo problema non si pone per gli Stati membri originari della U.E., per i quali esiste un apposita convenzione
sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze (Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968), in base alla quale è possibile che le parti stabiliscano la giurisdizione esclusiva di uno dei giudici dei paesi
firmatari.
Per gli altri paesi sarà invece necessario accertarsi se esistono convenzioni bilaterali in materia o, in mancanza,
esaminare quanto dispone in proposito la legge locale.
La scelta del foro italiano non è comunque opportuna nel caso in cui l'operatore italiano, in base alla sua
posizione contrattuale e piuttosto che subire un'azione, abbia interesse a fissare il foro competente nel paese
della controparte, se tale scelta può risultare più conveniente ai fini esecutivi. (ad es. quando si tratta di
forniture di macchinari semplici e sono possibili procedure rapide, come pignoramenti, sequestri, decreti
ingiuntivi, ecc.).
In caso di controversia nei rapporti internazionali è spesso preferibile il ricorso all'arbitrato che presenta, rispetto
alla giurisdizione ordinaria, notevoli vantaggi in termini di tempi e costi e consente di avvalersi di persone
specificamente esperte nei singoli problemi oggetto della controversia.
Per alcuni settori produttivi esistono forme di arbitrati nell'ambito di organismi a carattere internazionale
(Federazione Internazionale delle Sementi) e di Organismi nazionali che svolgono arbitrati anche per i contratti
con l'estero (Camera arbitrale italiana per il commercio delle pelli grezze ed esotiche di Genova, Associazione
cotoniera e granaria di Milano, ecc.).
L'arbitrato permette procedimenti più rapidi ed offre maggiore flessibilità procedurale poichè è privo di
formalismi e richiede tempi e costi inferiori rispetto a quelli che comporta normalmente un procedimento innanzi
al tribunale; inoltre, in alcuni paesi è più semplice ottenere l'esecuzione di un lodo arbitrale piuttosto che
l'applicabilità di una sentenza straniera.
È bene tenere presente che il ricorso all'arbitrato è utile solo se ognuna delle parti contraenti si impegna
esplicitamente a sottomettervisi, essendo difficile, quando la controversia è già iniziata, ottenerne l'adesione.
Quando l’acquirente sia disponibile ad accettare l’inserimento in contratto di una clausola arbitrale occorre
accertare se tale clausola è legittima in base all’ordinamento giuridico locale e se alla eventuale decisione
arbitrale (lodo) può essere data esecuzione forzata in base alla legge interna del paese dell’acquirente oppure
perché il Paese dell’acquirente ha ratificato una delle Convenzioni in materia di arbitrato ed in particolare la
Convenzione di New York del 1958.
In generale è preferibile ricorrere ad un arbitrato istituzionale, affidandone l'organizzazione ad un organismo
specializzato (ad es. la I.C.C. - International Chamber of Commerce) e rinviando al relativo regolamento
arbitrale (dall' 1.1.88 è in vigore il Nuovo Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della I.C.C., pubb. N. 447)
Al di fuori di specifici rami di attività coperti da arbitrato settoriale, la clausola
generica da apporre ai contratti per potersi avvalere dell'arbitrato è la seguente:
“All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under
the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one
or more arbitrators appointed in accordance with said rules”
(Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via
definitiva secondo il regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio
Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità a detto Regolamento).
Nel caso in cui il suddetto regolamento non soddisfi le reciproche esigenze, le parti potranno ricorrere ad un
arbitrato “ad hoc”, determinandone però le modalità procedurali.
L'arbitrato internazionale è regolato dalle “Convenzioni multilaterali in materia di arbitrato”, alle quali hanno
aderito la maggior parte dei paesi industrializzati. Fra tali Convenzioni la più recente è quella di New York del
1958, che ha sostituito, per i paesi che vi hanno aderito, le precedenti Convenzioni di Ginevra (1923) e di New
York (1927).
Tali convenzioni, riconoscendo a livello mondiale la validità di questo istituto, ne facilitano l'uso e l'ottenimento
dell'esecuzione forzata nei casi di mancata esecuzione spontanea da parte del soccombente.
9 - Entrata in vigore del contratto
I contraenti con questa clausola dispongono che il contratto ancorchè firmato non entra in vigore fino al
realizzarsi di determinati eventi ivi dettagliatamente specificati: prestazione di garanzie, pagamento dell’anticipo,
rilascio di autorizzazioni, concessione di finanziamenti, ecc. Per effetto della clausola il contratto è
immediatamente valido, ma non è efficace fino a quando non si sono verificate tutte le condizioni previste.
Il venditore può trarre vantaggio da questa clausola in quanto:
•
•
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può evitare situazioni di incertezza sui tempi di esecuzione della fornitura, ove abbia cura di
specificare che i termini di consegna non decorrono sino all’entrata in vigore, al fine dei propri
tempi di programmazione della fornitura;
• nel caso di vendita con pagamenti dilazionati può avere il tempo utile per ottenere gli eventuali
affidamenti bancari circa lo smobilizzo dei crediti dilazionati stessi prima di avviare la produzione;
• può indicare un termine massimo oltre il quale non essendosi verificati tutti gli eventi previsti
(es. mancato ottenimento per entrambi i contraenti di tutte le necessarie autorizzazioni) si può
risolvere il contratto senza particolari oneri.
10 - Clausole accessorie
A seconda dei contratti e dei relativi contenuti può essere opportuno o necessario prevedere ulteriori clausole
destinate a regolare particolari aspetti del rapporto contrattuale quali, a titolo esemplificativo:
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collaudi ed accettazioni della fornitura;
montaggi;
lavori locali;
eventuale cessione del contratto (ad esempio nel caso di possibili fusioni) ed i relativi limiti e
modalità;
• aspetti fiscali (ad esempio, cambiamenti della legislazione in materia nel Paese dell’acquirente);
• eventuali modifiche contrattuali;
• lingua del contratto (previsione di prevalenza di un testo in caso di divergenze quando il
contratto è redatto in due lingue diverse).
PARTE III: LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
1 - Fidejussione / garanzia autonoma
Le caratteristiche principali della fidejussione, così come previste dal nostro Codice Civile, sono:
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accessorietà all'obbligazione principale (artt. 1939, 1941, 1944, 1945)
stretto legame con i rapporti tra le parti (artt. 1949, 1950)
estinzione legata alla scadenza dell'obbligazione principale (artt. 1955, 1956, 1957)
impegno monetario allargato anche ad accessori e spese dell'obbligazione principale (artt. 1941,
1942).
Il regime di incertezza della fidejussione, sia per il beneficiario (circa la prestazione della banca, a causa di
possibili eccezioni sul corretto adempimento degli obblighi del beneficiario), sia per la banca (circa l'impegno
finanziario, l'estinzione e le possibili contestazioni del debitore) ne fanno uno strumento poco adatto al
commercio internazionale, che tende per sua natura a richiedere alle parti obblighi chiari e ben determinati.
Alla banca che presta la garanzia verrà pertanto richiesto un impegno autonomo, cioè svincolato
dall'obbligazione sottostante e dai rapporti tra le parti; la banca, dal canto suo, cercherà di rilasciare un impegno
ben determinato sia nell'impegno finanziario che nella scadenza della propria obbligazione e svincolato da
eventuali contestazioni del debitore principale. Sia il beneficiario che la banca preferiranno inoltre che
quest'ultima non debba verificare l'inadempimento del debitore prima di effettuare la prestazione finanziaria.
Nel commercio internazionale alla fidejussione viene pertanto preferita la garanzia autonoma (definita talvolta, a
"prima richiesta" oppure a "semplice richiesta") che meglio si adatta al ruolo di penale o di deterrente tipico
delle garanzie previste in molti contratti internazionali.
La garanzia non diventa autonoma solo perché tale è la sua intestazione, ma perché dal testo della garanzia
stessa si ricava molto chiaramente il carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale. Altro punto da
notare è che la garanzia autonoma non è regolata da una normativa internazionale (come avviene invece per i
crediti documentari). Ne consegue che la materia è disciplinata dai vari diritti nazionali, con conseguente
difformità da Stato a Stato nella sua trattazione.
L'ordinamento giuridico italiano, ad esempio, non prevede l'istituto del contratto autonomo di garanzia, che è
stato tuttavia riconosciuto e recepito dalla nostra giurisprudenza.
2 - Garanzie a favore del committente / acquirente
2.1 - La garanzia per partecipazione a gara (Bid Bond)
Si tratta di garanzia preliminare alla stipulazione del contratto, destinata ad esaurirsi con la stipulazione stessa o
con la scadenza del termine.
Garantisce il committente sulla buona fede e solvibilità delle imprese partecipanti alla gara d'appalto. Con questa
garanzia la banca o altro Ente si impegna a pagare una determinata somma su semplice domanda del
committente qualora non venga stipulato il contratto nonostante l'accettazione dell'offerta da parte del
committente.
In altri termini il committente vuol essere sicuro che una volta esaminata ed accettata l'offerta del fornitore,
quest'ultimo non si ritiri, causando perdite di tempo, spese e venir meno di altre possibili offerte.
Funziona da penale in caso di mancato adempimento e quindi il pagamento della garanzia deve escludere ogni
altro possibile obbligo del fornitore.
Ordinante
fornitore (impresa partecipante alla gara d'appalto)
Importo
varia dall'1 al 5% dell'importo dell'offerta presentata,
normalmente è del 2%
Scadenza
2/3 mesi dopo la conclusione della gara
Impegno
garanzia autonoma (in molti casi viene rilasciata da banca del
paese del committente, controgarantita dalla banca dell'impresa
che partecipa alla gara)
Causa escussione
ritiro dalla gara prima della sua conclusione, mancata firma del
contratto, mancata produzione delle garanzie di buona
esecuzione
2.2 - La garanzia di restituzione del pagamento anticipato (Advance Payment o Down
Payment Bond)
Il contratto prevede spesso che una determinata percentuale del prezzo venga versata prima dell'effettivo inizio
de l la es ecu zi on e ( a d ese mp io : a l mo men to de l la s ti pu la zi on e, de l l' ent ra ta in v ig or e, ec c. ).
Viene utilizzata per garantire che il pagamento anticipato (parziale o totale) verrà rimborsato al compratore
qualora il venditore non effettui la prestazione prevista (di solito la spedizione) entro i termini contrattuali.
Quando è legato ad una garanzia di Advance, il fornitore deve essere cosciente che in caso di revoca
dell'ordine l'anticipo non è più un mezzo di copertura dei costi sostenuti per l'approntamento.
Ordinante
fornitore
Importo
pari all'importo del pagamento anticipato
Scadenza
20/30 giorni dopo la data massima per la prestazione del
fornitore (ad es. 20 giorni dopo la data ultima di spedizione)
Impegno
garanzia autonoma
Clausole particolari
La garanzia entra in vigore solo dopo che la banca emittente ha
ricevuto il pagamento anticipato a favore del fornitore.
In caso di prestazioni parziali, va prevista la riduzione
proporzionale della garanzia mano a mano che le prestazioni
vengono eseguite dal fornitore
Causa escussione
mancata prestazione, totale o parziale, del fornitore entro i
termini previsti
2.3 - La garanzia di buona esecuzione del contratto (Performance Bond)
Quando le modalità di regolamento contrattuale prevedono pagamenti anticipati o concomitanti alle consegne
della fornitura si viene a ridurre la protezione dell'acquirente nel caso di cattivo funzionamento della
fornitura stessa.
Pretendendo tale garanzia l'acquirente vuole quindi assicurarsi il completo e corretto adempimento degli
obblighi contrattuali della controparte, sia immediati che nel tempo, quali ad es. montaggio e avviamento di
macchinari oppure l'esecuzione e il completamento di lavori, oppure il corretto funzionamento di un impianto per
un determinato periodo, oppure la fornitura anche di beni di consumo nei termini previsti.
La somma escussa rappresenta una penale per mancato adempimento contrattuale oppure un risarcimento per
spese, maggiore costo e ritardi dovuti alla necessità per il compratore di rivolgersi ad altri per completare i
lavori o per un corretto funzionamento o per la fornitura.
Poiché il committente richiede in genere una garanzia a prima domanda, il fornitore, onde evitare di essere in
balia dell'acquirente, dovrà assicurarsi che vengano chiaramente specificate le condizioni cui è sottoposta
l'escussione ed il preciso termine di scadenza della garanzia stessa.
Ordinante
fornitore
Importo
dal 5 al 20% dell'importo fornitura
Scadenza
20/30 giorni dopo la data massima per la prestazione del
fornitore (ad es. 360 giorni dopo la data del verbale di
completamento lavori, sottoscritto dalle parti)
Impegno
garanzia autonoma (in alcuni casi viene rilasciata da banca del
paese del committente, controgarantita dalla banca dell'impresa
che effettua i lavori)
Clausole particolari
Se previsto dal contratto, la riduzione parziale o totale della
garanzia mano a mano che vengono eseguiti i lavori, contro
presentazione di apposito certificato o verbale
Causa escussione
mancata prestazione, totale o parziale, del fornitore entro i
termini previsti
3 - Garanzie a favore del venditore
Queste garanzie sono utilizzate per consentire al venditore di incassare il prezzo della fornitura quando il
compratore non vi provveda. Possono riferirsi a spedizioni singole o a tutte le spedizioni effettuate in un arco
temporale. Solitamente la garanzia è rilasciata prima della fornitura; tuttavia ne può essere richiesta
l'emissione anche successivamente (es: incasso documentario con istruzioni di consegnare i documenti solo
contro emissione di garanzia di pagamento). Naturalmente la portata della garanzia dipende dallo "standing"
della banca emittente.
Le garanzie bancarie a favore del fornitore assumono in genere la forma dell'avallo cambiario o della lettera di
garanzia.
In particolare, nei casi in cui il venditore accorda una dilazione totale o parziale del prezzo contro rilascio di titoli
di credito (Promissory Notes o Bills of Exchange) la garanzia oltre che con lettera separata può essere rilasciata
anche sul titolo cambiario mediante avallo (in alcuni Paesi è consentito prestare avallo anche per atto separato).
L'avallo costituisce un'obbligazione cambiaria con cui taluno (avallante) garantisce il pagamento del titolo per
un altro obbligato cambiario (avallato). L'avallo è un'obbligazione accessoria per cui l'avallante assume la stessa
obbligazione dell'avallato; pertanto é necessario specificare sul titolo il beneficiario dell'avallo e cioè se la
garanzia è prestata a favore dell'emittente (nel caso del pagherò) o dell'accettante (nel caso di cambiale tratta).
In mancanza di specificazione può infatti scattare la presunzione che l'avallo sia dato a favore dello stesso
traente, cioè del venditore, con il che quest'ultimo si troverebbe privo della garanzia nei confronti del suo
acquirente.
Per quanto attiene al contenuto è necessario che la garanzia:
•
•
•
•
•
•
sia in primo luogo irrevocabile;
sia incondizionata, slegata cioè dal rapporto sottostante. Il testo farà comunque riferimento al
contratto commerciale, ma non devono esserci clausole che subordinino l'efficacia della garanzia
all'adempimento di obblighi contrattuali che possano limitarne l'azionabilità. Ciò tanto più se la
garanzia è a copertura del pagamento di titoli cambiari, per loro natura autonomi;
•
abbia un congruo termine di validità per avere il tempo necessario all'escussione,
specialmente se vi sono titoli di credito (tempi di trasferimento valutario);
•
anche se indirizzata all'esportatore sia liberamente trasferibile; in presenza di titoli di
credito essa dovrà essere operante a favore di qualsiasi portatore dei titoli stessi.
Ordinante
Importo
compratore
nel caso di fornitura singola, pari all'importo delle merci da
fornire/fornite
nel caso di più forniture, secondo gli accordi tra le parti
Scadenza
20/30 giorni dopo la data di scadenza del pagamento del
compratore
Impegno
garanzia autonoma, fidejussione, oppure garanzia solidale di
pagamento (in questo ultimo caso la banca si impegna, senza
bisogno di ulteriori richieste, ad effettuare il pagamento alla
scadenza prevista)
Clausole particolari
Nel caso di fideiussione, la richiesta al fornitore di dimostrare di
avere spedito la merce nei termini, od altro secondo quanto
previsto dalla garanzia.
Nel caso di pagamenti parziali, lo scarico parziale della garanzia.
Causa escussione
mancato pagamento del compratore alla scadenza prevista
Quando la garanzia viene prestata mediante lettera sarebbe opportuno concordarne preventivamente il testo
anche con la Banca che dovrà rilasciarla, ma in ogni caso il testo dovrà essere allegato al contratto onde
prevenire futuri equivoci e contestazioni.
CONCETTI DI EVIDENZA RIEPILOGATIVI
1 - I RISCHI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
I rischi si possono classificare nel modo seguente.
Rischi commerciali
Il rischio commerciale è legato esclusivamente alla solvibilità del debitore. Per solvibilità del debitore si intende
la sua capacità di rimborso dei propri debiti. L'esame preventivo della solvibilità coincide in genere con il
momento della concessione di un finanziamento o di una dilazione di pagamento e verte sulla situazione
economico/finanziario/patrimoniale dell'azienda e, soprattutto, sulla sua capacità di produrre reddito.
Il rischio commerciale è quindi tanto più basso, quanto più solida e ben gestita è l'azienda acquirente.
Naturalmente, nel corso degli anni le situazioni si possono modificare: nel caso quindi del rimborso di un
finanziamento, il debitore può perdere la capacità di produrre reddito e diventare "insolvente", non avere cioè i
mezzi per pagare i propri debiti. Questo è il motivo per cui i creditori, nel concedere dilazioni di pagamento o
finanziamenti ad una impresa acquirente/debitrice devono essere sempre protetti contro il rischio commerciale,
chiedendo adeguate garanzie per il pagamento della dilazione o la restituzione del finanziamento concesso.
RISCHIO COMMERCIALE
si elimina o si attenua mediante:
•
•
informazioni
•
•
copertura assicurativa
•
•
factoring
•
•
forfaiting
•
•
scelta della forma di regolamento
Rischi non commerciali
Possono essere di tipo politico (o rischio Paese), catastrofico o di cambio.
Il rischio Paese o rischio politico è l'esposizione al pericolo di mancato pagamento causato da condizioni non
dipendenti dalla volontà del debitore, ma da eventi di natura extracommerciale, derivanti direttamente o
indirettamente dal governo del paese debitore. Rientrano in tale rischio anche gli eventi come la guerra, le
rivoluzioni e le sommosse.
La più comune manifestazione del rischio politico è il cosiddetto "rischio di trasferimento" consistente nella
indisponibilità presso le casse della Banca Centrale del paese debitore di valuta convertibile per la copertura del
debito dei vari importatori residenti nel paese stesso.
I rischi catastrofici sono connessi a vari eventi naturali, come terremoto, alluvione, maremoto, eruzioni
vulcaniche ecc. e, come i rischi politici, non sono connessi alla volontà del debitore.
RISCHIO POLITICO
si elimina o si attenua mediante:
•
•
informazioni
•
•
triangolazioni
•
•
factoring
•
•
forfaiting
•
•
copertura assicurativa
•
•
scelta della forma di regolamento
Il cosiddetto rischio di cambio è dato dalla possibile variazione positiva o negativa del rapporto di cambio che
si può verificare tra due (o più) valute in un determinato periodo di tempo (ad esempio, tra il momento della
firma di un contratto e il momento dell'incasso del corrispettivo da parte dell'esportatore).
Il rischio di cambio può portare un'operazione in valuta a un utile oppure a una perdita sui cambi. Poiché
l'esportatore, in genere, non ha esigenze di "speculazione" sui cambi, è opportuno effettuare prevalentemente
operazioni di protezione contro le perdite sui cambi.
RISCHIO DI CAMBIO
si elimina o si attenua mediante:
•
•
fatturazione in Euro
•
•
fatturazione e finanziamento in divisa
•
•
cambio a termine
•
•
pareggiamento tesoreria
•
•
currency options
•
•
derivati in cambi di 1° e 2° generazione
•
•
copertura assicurativa
2 - LE CONTROPARTI CONTRATTUALI
Il venditore
e
contrasto tra loro:
il
compratore
hanno
esigenze
diverse
e
qualche
volta
anche
in
il venditore ha l'esigenza di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ricevere il corrispettivo di quanto spedito o consegnato il più presto possibile;
ricevere una parte del corrispettivo anche prima della spedizione per sostenere le spese di
approntamento della fornitura;
• ridurre al minimo il rischio del mancato ritiro della merce (e quindi del mancato pagamento) da
parte dell'acquirente;
• ridurre al minimo il rischio di insolvenza da parte dell'acquirente;
• ridurre al minimo i costi finanziari e doganali del contratto di sua competenza;
• beneficiare di finanziamenti;
• definire la valuta contrattuale.
Il compratore ha l'esigenza di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pagare quando è certo della corretta esecuzione del contratto da parte del venditore;
avere al più presto i documenti che gli consentono il ritiro della merce dalla dogana;
essere garantito a fronte dei pagamenti effettuati al venditore in anticipo, prima del
ricevimento della merce;
• limitare al massimo i costi finanziari e doganali del contratto di sua competenza;
• beneficiare di finanziamenti;
• definire la valuta contrattuale.
Esistono quindi alcuni strumenti di pagamento atti a risolvere le varie esigenze dei partner contrattuali, corredati,
in alcuni casi, da strumenti di credito e garanzia. La scelta degli strumenti più adatti dipende da molteplici fattori
che cambiano da caso a caso:
•
•
•
•
•
•
•
il grado di "rischiosità" commerciale e del paese che grava sul compratore e sul venditore;
il ruolo assunto dai sistemi bancari dei partner contrattuali e le garanzie che i sistemi bancari
offrono;
• la tempestività e l'onerosità dell'operazione per i partner contrattuali;
• i rapporti pregressi di collaborazione e fiducia tra i partner;
• il cosiddetto "potere contrattuale" dei due partner, l'uno nei confronti dell'altro.
Occorre pertanto valutare di volta in volta:
•
•
•
•
I Rischi
Le Forme di pagamento
3 - IL REGOLAMENTO DEL PREZZO
E' da ricordare che la scelta della tipologia e delle modalità dei mezzi di pagamento internazionali è sempre
frutto della negoziazione tra l'acquirente e il venditore che li definiscono nel contratto di vendita.
Dove farsi pagare
Il pagamento del corrispettivo di una prestazione contrattuale da parte dell'acquirente può avvenire:
•
•
SULLA PIAZZA DELL'ACQUIRENTE.
In questo caso il pagamento avviene nel Paese dell'acquirente secondo la normativa e gli usi del sistema
bancario del suo paese e l'eventuale trasferimento delle somme in Italia è a cura e a spese dell'esportatore.
•
•
SULLA PIAZZA DEL VENDITORE
Il pagamento avviene sulla piazza del venditore e cioè in Italia secondo la normativa e gli usi del sistema
bancario italiano. Il trasferimento del corrispettivo in Italia avviene quindi a cura dell'importatore
Quando farsi pagare
Rispetto all'esecuzione della fornitura le modalità di pagamento possono essere:
•
•
•
•
•
•
IN VIA ANTICIPATA: Il pagamento avviene prima della esecuzione della fornitura
CONTRO DOCUMENTI DI SPEDIZIONE: Il pagamento avviene con la fornitura "in viaggio";
l'esportatore spedisce la merce e viene pagato contro l'esibizione della ricevuta di spedizione
prima ancora che la fornitura giunga a destinazione.
• IN VIA FRAZIONATA E A STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: man mano che la fornitura viene
realizzata, l'acquirente la controlla, la accetta e la paga.
• IN VIA POSTICIPATA E/O A CREDITO: Il pagamento avviene in un'unica soluzione, ma a 30, 40,
60, 90 o 120 giorni dalla esecuzione della fornitura, oppure il pagamento avviene a rate, secondo
un piano di ammortamento prestabilito.
Oppure, si utilizza la combinazione di due o più delle suddette modalità.
Quasi tutti i contratti di esportazione di beni, servizi e grandi lavori sono assistiti da finanziamenti bancari. Ciò
consente al debitore di pagare a rate e al venditore di entrare nel possesso dell'intero importo della fornitura il
più presto possibile. I contratti di fornitura pluriennali ai quali si agganciano i finanziamenti sono
sostanzialmente di due tipi:
1. 1. credito fornitore a cui si aggancia lo sconto delle cambiali;
2. 2. credito acquirente o finanziario.
1. credito fornitore e forfaiting (sconto cambiali, dette anche "effetti")
In questo caso è lo stesso fornitore che concede la dilazione al suo partner. Quindi il contratto prevede una
dilazione di pagamento e il credito è rappresentato da cambiali internazionali che l'esportatore una volta
venutone in possesso (dopo aver spedito la merce e presentato i documenti di spedizione alla sua banca) può
"smobilizzare" (scontare) pro soluto o pro solvendo sui mercati finanziari (forfaiting). Gli effetti, per essere più
facilmente bancabili (vendibili) e per proteggere l'esportatore contro l'eventuale insolvenza del debitore devono
essere garantiti (avallati) da primaria banca internazionale.
Sconto pro solvendo: la banca scontante non assume il rischio dell'insolvenza del debitore. Quindi la banca
compra i titoli (effettua lo sconto) e paga l'esportatore, ma in caso di insolvenza del debitore si fa restituire il
denaro dall'esportatore stesso
Sconto pro soluto: la banca scontante assume il rischio dell'insolvenza del debitore. In caso di mancato
pagamento delle cambiali, la banca non può rivalersi sull'esportatore.
2. Credito acquirente o finanziario
In questo caso una banca (o del paese dell'importatore oppure di un Paese terzo) concede
all'importatore/acquirente un finanziamento. Il contratto di fornitura è in contanti e conterrà riferimenti al
finanziamento concesso all'importatore.
Una volta effettuata l'esportazione, il venditore sarà pagato in contanti dalla banca finanziatrice e l'acquirente
pagherà le rate del finanziamento a tale banca.
4 - I TITOLI DI CREDITO
Questi mezzi di pagamento sono regolamentati dalla Convenzione di Ginevra del 1930 tutt'oggi in vigore per i
paesi aderenti. Il titolo di credito assume le caratteristiche di autonomia, astrattezza e letteralità. Il debitore
sottoscrivendo l'impegno assume una obbligazione inderogabile, che ha una propria fisionomia giuridica,
indipendentemente dal contratto di fornitura sottostante.
La cambiale internazionale può assumere due forme:
•
•
promissory note (pagarè): pagherò internazionale, equiparabile al nostro "pagherò". E'
l'importatore che lo emette e si impegna a pagare a una scadenza prestabilita una somma
all'esportatore. E' prevista la possibilità di apposizione di avallo bancario;
FACSIMILE DI PROMISSORY NOTE
For aval
(10)
(1) ………………................................
(2) ________________________
At/On (3) ………. for value received we promise to pay against this Promissory Note
________________________________________________________________________
to the order of:……………………..…(4) the sum of
________________________________________________________________________ (5)
effective payment to be made in: …………………….. (6) without deduction for
______ _________________________________________________________________
and free of any taxes, impost, levies or duties present or future of any nature.
_______________________________________________________________________
This Promissory Note is payable at: :…………….. (7)
________________________________________________________________________
(8) __________________________________________ (9) ..............………
1) Luogo e data di emissione
6) Tipo di valuta per esteso
2) Valuta e importo in cifre
7) Domicilio di pagamento
3) Scadenza
8) Ragione sociale e indirizzo dell’emittente/debitore
4) Nome del beneficiario
9) Timbro e firme autorizzate dell’emittente/debitore
5) Valuta e importo in lettere
10) Timbro e firme autorizzate della banca avallante
•
•
bill of exchange (letra de cambio): cambiale/tratta internazionale, equiparabile alla nostra tratta.
Contiene l'ordine di pagamento spiccato dall'esportatore (traente) sull'importatore di una determinata
somma ad una data prestabilita. E' prevista in primo luogo l'accettazione della tratta da parte del
debitore (trattario o trassato) e l'eventuale apposizione di avallo bancario;
FACSIMILE DI BILL OF EXCHANGE
For aval for
account of
1) ………………… (2) _______________________________________
the
Drawee(11)
At/On (3) ………. for value received we promise to pay against this Bill of Exchange
________________________________________________________________________
to the order of:……………………..…(4) the sum of
________________________________________________________________________ (5)
effective payment to be made in: …………………….. (6) without deduction for
________________________________________________________________________
and free of any taxes, impost, levies or duties present or future of any nature.
_______________________________________________________________________
This Bill of exchange is payable at: :…………….. (7)
________________________________________________________________________
Drawn on:
(8) _____________________________________
(9) ..................……
For acceptance ………….. (10)
6) Tipo di valuta per esteso
1) Luogo e data di emissione
2) Valuta e importo in cifre
7) Domicilio di pagamento
3) Scadenza
8) Ragione sociale e indirizzo del trassato
4) Nome del beneficiario
9) Timbro e firme autorizzate del traentre
5) Valuta e importo in lettere
10) Timbro e firme autorizzate dell’accettante
11) Nome del trassato, Timbro e firme autorizzate della
banca avallante
I titoli sopraindicati sono soggetti a compravendita sui mercati finanziari internazionali e tale operazione è
sostanzialmente un'operazione di finanziamento dell'esportatore, chiamata "forfaiting" (sconto effetti).
Esiste poi l'impegno a pagare: alcune imprese (di solito grandi imprese di fama internazionale) per una
questione di immagine e di prestigio, non gradiscono che le loro cambiali circolino sui mercati finanziari. Perciò i
loro contratti di acquisto contengono "l'impegno a pagare" che giuridicamente equivale alla cambiale
internazionale, tranne che per il fatto che non è soggetto a compravendita.
5 - LE TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO - LA RIMESSA DIRETTA
a - Il bonifico bancario
b - L'assegno internazionale
c - La rimessa diretta con banconote
a - Il bonifico bancario
E' un trasferimento di fondi ordinato da un debitore a favore di un creditore, effettuato tramite una o più banche.
I soggetti sono: l'ordinante (il debitore/importatore); il beneficiario (il creditore/esportatore); la banca
dell'ordinante; la banca del beneficiario.
Il bonifico si può realizzare:
•
•
•
•
•
via SWIFT (la Society for World Wide Interbank Financial Telecommunications è sorta nel 1973
da un pool di 239 banche appartenenti a 15 paesi europei ed USA ed ha sede a Bruxelles. Il suo
obiettivo è consentire agli associati lo scambio di messaggi finanziari, utilizzando una rete
internazionale di telecomunicazione che permette il dialogo - in tempo reale - tra le corrispondenti
collegate alla rete. L'utilizzo di procedure standardizzate consente una esecuzione uniforme, sicura,
rapida ed economica dei trasferimenti valutari);
• via lettera;
• via telegramma;
• via telex
b - L'assegno internazionale
L'assegno è un titolo di credito astratto, formale, autonomo (cioè svincolato dal rapporto sottostante) e
completo, che contiene l'ordine incondizionato di pagare a vista una determinata somma, all'ordine di una
determinata persona o al portatore. Esistono diverse tipologie di assegni internazionali:
•
•
•
•
assegno bancario semplice; i soggetti sono:
- il traente (è il debitore che emette l'assegno);
- la banca trassata (è la banca che detiene il c/c del debitore ed è designata a pagare il
beneficiario)
- il beneficiario (è il creditore a favore del quale viene emesso l'assegno). Di norma l'assegno
bancario semplice è inviato direttamente dal debitore al beneficiario, sul quale gravano i seguenti
rischi:
- rischio di mancanza di fondi;
- tempi tecnici di riscossione;
- procedure da attivare per l'elevazione del protesto;
- problemi valutari;
- rischio Paese.
• assegno piazzato
E' un assegno che la banca dell'importatore/debitore emette a favore di un beneficiario su un c/c
che la banca stessa intrattiene con una sua banca corrispondente all'estero, di solito nel Paese
dell'esportatore/creditore. Questo mezzo di pagamento - a differenza del precedente dove il
"traente" è il debitore/importatore - è più "sicuro" dell'assegno semplice, proprio perché
l'emittente è una banca. Esso non pone tuttavia problemi di solvibilità solo nel caso in cui la banca
emittente sia una banca primaria. Bisogna però comunque tenere presente il rischio Paese.
• International Money Order
E' una promessa di pagamento a vista sottoscritta dalla banca emittente a fronte di somme liquide
disponibili controllate presso di essa già al momento dell'emissione. E' uno strumento di
pagamento molto diffuso ed è l'omologo internazionale del nostro "assegno circolare". Incorre
anch'esso comunque nel rischio Paese.
c - La rimessa diretta con banconote
Il regolamento di una operazione con l'estero in linea di principio può avvenire liberamente anche con banconote.
L'operatore che riceve le banconote estere può decidere di tenerle oppure di cederle presso una banca abilitata
per il loro successivo uso.
6 - LE TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO - INCASSO CONTRO DOCUMENTI
La I.C.C. - International Chamber of Commerce, ha predisposto una serie di disposizioni, denominate "Norme
uniformi relative agli incassi" (NUI). Si tratta di norme che disciplinano ruoli, responsabilità e procedure uniformi
e standardizzate per le parti interessate. Ai sensi di queste norme l'incasso contro documenti è il trattamento
(esame, verifica ed esecuzione delle istruzioni) da parte delle banche - su istruzioni ricevute - di documenti di
spedizione, fatture, cambiali, pagherò, ecc. (e cioè degli strumenti di cui si servono le parti contrattuali per
regolare le rispettive prestazioni) per ottenere un adempimento da parte del debitore (pagamento, rilascio
effetti, accettazione di un debito, ecc.).
I documenti possono essere:
•
•
•
•
documenti commerciali: documenti di spedizione, fatture, ecc.;
documenti finanziari: cambiali, pagherò, ricevute di pagamento.
A seconda dei documenti inviati per l'incasso si avrà pertanto:
•
•
•
incasso semplice: incasso di soli documenti finanziari, non accompagnati da documenti
commerciali, come ad esempio, consegna di cambiali, pagherò, assegni, ecc.;
• incasso documentario: incasso di documenti finanziari, di documenti commerciali o di soli
documenti commerciali.
A seconda delle diverse prestazioni richieste al debitore, si avranno le differenti forme di incasso:
•
•
•
•
•
documenti contro pagamento: l'esportatore incarica la propria banca di far consegnare
all'importatore i documenti di spedizione (documenti che abilitano a ritirare la merce in dogana)
solamente previo pagamento dell'importo pattuito;
• documenti contro accettazione: l'esportatore che ha concesso all'importatore una dilazione di
pagamento, dà istruzioni alla propria banca di far consegnare i documenti di spedizione solo
previa firma dell'importatore sulle cambiali dell'importo sostituendo i "fondi" con le "cambiali";
• documenti franco pagamento: i documenti di spedizione sono consegnati all'importatore contro
semplice attestazione che ne dà formale ricevuta. Questa formula viene utilizzata quando sia
necessario un atto formale di passaggio dei documenti tra fornitore e committente, mentre il
pagamento del corrispettivo avviene in altra sede;
• incasso tramite vettore (cash on delivery code): per contratti di compravendita nel territorio
europeo, ove i trasporti avvengono prevalentemente tramite spedizioniere, il ruolo della banca
agente viene allora semplicemente sostituito dallo stesso spedizioniere. Il vettore può consegnare
la merce solo previo pagamento o rilascio di cambiali precedentemente pattuiti.
Una ulteriore forma di pagamento da analizzare è il Cash on Delivery (COD).
Il pagamento contestuale o "cash on delivery" (Cod) si ha quando il regolamento del prezzo della fornitura
avviene contestualmente alla consegna della merce. In questo caso, si incaricherà uno spedizioniere di
consegnare la merce solo se riceverà per la stessa: banconote, oppure un assegno bancario o un assegno
circolare, oppure un "pagherò" cambiario, oppure la firma di accettazione su di una tratta, oppure una
dichiarazione bancaria di aver ricevuto ordine di pagamento, oppure una dichiarazione bancaria di blocco dei
fondi, oppure un'attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile e incondizionata a favore
del venditore. È un sistema di pagamento che, nonostante lo sviluppo dei nuovi strumenti informatici, è ancora
diffuso presso molti operatori, soprattutto se le spedizioni riguardano merci di beni di largo consumo di importi
non rilevanti.
7 - LE TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO - I CREDITI DOCUMENTARI
La I.C.C. ha elaborato le "Norme e usi uniformi" (NUU) per i crediti documentari che disciplinano e
standardizzano, come nel caso degli incassi, ruoli, responsabilità e procedure per le parti interessate.
Il credito documentario è uno strumento molto diffuso per il pagamento del corrispettivo dei contratti
internazionali. E' un impegno che una banca (banca emittente) agendo su istruzioni e per conto del
compratore/importatore (ordinante), emette a favore del venditore/esportatore (beneficiario).
In virtù di questo impegno, la banca, contro presentazione dei documenti (di spedizione) richiesti e la
soddisfazione di tutte le condizioni previste nel credito, effettuerà la prestazione prevista nel credito
documentario (pagamento a vista oppure in differita, accettazione di un debito, ecc.) a favore del beneficiario,
nei limiti di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata.
Il credito ha il suo fondamento nel rapporto contrattuale. Le parti che intervengono sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
l'ordinante (compratore);
la banca emittente;
la banca avvisante (può essere anche confermante);
il beneficiario (venditore).
Le diverse forme di credito documentario:
1. secondo l'impegno della banca emittente
•
•
•
credito revocabile: l'impegno assunto dalla banca emittente può essere annullato o modificato
in qualsiasi momento dall'acquirente, senza preventivo assenso del beneficiario. Ovviamente tale
forma è altamente rischiosa per il beneficiario;
• credito irrevocabile: l'impegno assunto dalla banca emittente è inderogabile fino alla sua
naturale scadenza e può essere modificato o annullato solo con il preventivo consenso di tutte le
parti interessate.
2. secondo l'impegno della banca avvisante
•
•
•
•
credito non confermato: la banca dell'esportatore - banca avvisante - deve semplicemente
notificare all'esportatore/beneficiario l'impegno della banca emittente, senza assumere alcuna
garanzia o responsabilità;
• credito confermato: la conferma costituisce l'impegno inderogabile della banca dell'esportatore
- in aggiunta all'impegno della banca emittente. La banca dell'esportatore prenderà il nome di
banca "confermante". Nel caso di credito confermato, nel momento in cui l'esportatore presenta i
documenti di spedizione, la banca confermante esegue la prestazione pattuita (pagamento o
accettazione titoli) e poi trasferisce i documenti di spedizione alla banca emittente;
• star del credere: nel caso in cui l'esportatore si trovi nella situazione in cui pur di vendere è
costretto ad accettare un credito non confermato. Per cautelarsi può concludere un accordo
separato, a latere, con la propria banca. L'accordo verrà stipulato a spese dell'esportatore e la
banca assume un impegno autonomo e separato dal credito documentario.
3. secondo la piazza di utilizzo
•
•
•
credito utilizzabile sulla piazza del compratore e sulle casse della banca emittente. Il realizzo
dell'impegno ha luogo quando i documenti di spedizione giungono alla banca emittente. Il credito
in questo caso è sempre non confermato, in quanto la prestazione è eseguita dalla banca
emittente;
• nel caso del credito utilizzabile sulla piazza del venditore e sulle casse della banca avvisante (o
confermante), il beneficiario deve presentare i documenti di spedizione presso la propria banca e
quest'ultima:
- se il credito è confermato, dopo aver esaminato i documenti, eseguirà la prestazione
(pagamento
o
accettazione
dei
titoli);
- se il credito è non confermato, trasferirà i documenti alla banca emittente, che, a sua volta,
trasferirà il corrispettivo alla banca avvisante dopo averli esaminati.
4. secondo la prestazione
Secondo le NUU, le prestazioni principali previste da un credito documentario sono:
•
•
•
•
•
pagamento a vista: la banca emittente si impegna a pagare il beneficiario a vista;
accettazione: il beneficiario spicca una tratta (bill of exchange) sulla banca emittente o
confermante, a seconda dei casi. Se i documenti sono regolari, la banca accetta la tratta e paga
alla scadenza;
• pagamento differito: vi ricorre quando è pattuito un pagamento a più scadenze. Il mezzo di
pagamento è sempre la tratta.
Fasi del credito documentario
a) Prima fase: emissione (o apertura) del credito. L'operazione è l'insieme degli accordi tra compratore e
banca emittente il credito:
•
•
•
formalizzazione del rapporto tra ordinante e banca emittente con la definizione delle istruzioni
per la banca, la definizione delle procedure, gli obblighi comportamentali per entrambe le parti;
• precostituzione dei fondi: poiché la banca emittente assume un impegno irrevocabile, essa
subordinerà l'emissione del credito alla precostituzione dei fondi.
b) Seconda fase: utilizzo del credito. In questa fase tocca al venditore far fronte ai propri obblighi. Egli deve,
entro il termine stabilito, spedire la merce e presentare i documenti di spedizione presso gli sportelli della banca
avvisante (se il credito è non confermato) o della banca confermante (nel caso di credito confermato). In
entrambi i casi, la banca esaminerà i documenti che dovranno essere rigorosamente rispondenti ai termini
pattuiti.
I documenti devono essere presentati presso gli sportelli della banca, entro il termine (tassativo) stabilito per
l'utilizzo. La banca ha l'obbligo, entro 7 giorni dalla presentazione dei documenti, di comunicare se intende
accettare o meno i documenti stessi. Quindi la banca può rifiutare i documenti o accettarli, formulando al
beneficiario le dovute riserve. Qualora le banche non rispettino scrupolosamente i termini del credito e le
istruzioni ricevute, risponderanno direttamente di eventuali pagamenti effettuati in modo difforme dalla volontà
dell'ordinante.
c) Terza fase: il regolamento del credito. Dopo la presentazione e accettazione dei documenti, il beneficiario
riceve la prestazione pattuita nel contratto di vendita, l'ordinante/acquirente entra in possesso dei documenti di
spedizione (e può quindi ritirare la merce in dogana). Nel caso di un credito confermato, la banca confermante
riceverà il rimborso da parte della banca emittente delle somme corrisposte all'esportatore/venditore.
8 - LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
La garanzia è uno strumento giuridico, tramite il quale un contraente ottiene l'adempimento di un pagamento o
di una prestazione da un terzo, quando l'altro contraente non adempie ai propri obblighi.
Le garanzie collegate agli strumenti di pagamento internazionali sono quasi sempre bancarie e servono, tanto
all'acquirente quanto al venditore nel corso dell'esecuzione del contratto.
Più specificamente, la garanzia bancaria è un contratto di garanzia sottoscritto da una banca che interviene in
un contratto di fornitura internazionale per tutelare uno dei due contraenti contro il futuro inadempimento
dell'altro contraente.
Qualora tale inadempimento si dovesse verificare, la garanzia bancaria consente una più rapida, sicura ed
economica modalità di liquidazione del danno subito.
Le garanzie possono essere quindi assunte:
•
•
•
dal creditore, contro l'insolvenza del debitore, sia per motivi commerciali (rischi commerciali)
che per motivi di "rischio paese";
• da ciascuno dei due contraenti, contro inadempienze di varia natura della controparte.
Tipologie
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Fideiussione: è un contratto in forza del quale il fideiussore (la banca) si obbliga a pagare al
creditore il debito di un altro, qualora quest'ultimo non adempie ai propri obblighi. La fideiussione
è un rapporto accessorio e quindi sussiste solo in funzione dell'impegno principale sottostante.
•
Lettera di garanzia: è un'obbligazione che presenta autonomia rispetto al rapporto
sottostante. Una volta emessa, la lettera di garanzia può sussistere anche se l'impegno
sottostante è venuto a cadere. La lettera di garanzia ha caratteristiche simili all'avallo, solo che,
essendo rappresentato da un documento unico che è riferito all'intero credito, non può seguire i
titoli di credito, come l'avallo che si appone direttamente sulle cambiali.
• BOND: sono garanzie bancarie a prima richiesta per cautelare uno dei due partner contro i
comportamenti scorretti, contro le inadempienze o contro eventuali comportamenti dolosi della
controparte ed hanno quindi caratteristiche di penale.
•
Bid bond: è una lettera di garanzia richiesta dall'ente appaltante, in occasione di gare
internazionali di appalto e viene emessa da tutti i partecipanti alla gara in favore dell'ente
appaltante a garanzia della serietà dell'offerta. Tutela l'ente che ha bandito la gara contro il rischio
che l'eventuale vincitore si rifiuti di perfezionare il contratto di appalto.
• Advance payment bond: è una garanzia che copre l'acquirente per la somma versata come
anticipo, qualora il venditore non effettui la fornitura nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto.
• Performance bond: copre l'acquirente contro il rischio che la fornitura non sia conforme alle
specifiche tecniche, qualità e quantità stabiliti nel contratto.
• Controgaranzie: in molti paesi la legge locale impone alle aziende committenti di accettare
garanzie rilasciate esclusivamente da banche locali. In questo caso occorre costruire un duplice
sistema di garanzie fra la banca del venditore e la banca del committente.
• Garanzie contro il rischio di revoca di commessa: è una lettera di garanzia che protegge il
venditore contro l'eventuale azione dell'acquirente di disdire o ridurre la fornitura durante
l'esecuzione della fornitura stessa, senza il consenso del venditore. Ha, come le altre lettere di
garanzia di questo gruppo, caratteristiche di penale.
• Stand-by letter of credit: la stand-by contiene l'impegno irrevocabile della banca che la
emette di pagare il prezzo previsto nel contratto di fornitura, nel caso in cui tale pagamento non
sia stato effettuato dalla parte obbligata, secondo le modalità ed entro la data prevista dalla
stessa standby. Possono essere utilizzate per cautelarsi contro l'insolvenza, ma possono anche
garantire il pagamento di una somma a titolo di penale. La stand-by è autonoma ed opera alla
semplice presentazione alla banca del documento previsto nella stand-by stessa (es. fattura)
unitamente alla dichiarazione del beneficiario del mancato pagamento alla data prevista da parte
del debitore.
• Avallo: è una garanzia apposta sugli effetti rappresentativi il credito dell'esportatore mediante
la propria firma di una primaria banca o di un organismo equivalente. La forma per avallo come
sopra descritta da la possibilità al venditore/beneficiario delle cambiali di scontare il proprio
credito (forfaiting).
LETTER OF GUARANTEE N………….
…………(Place)
…………..(D
ate)
……………(Name and address of Italian firm)
Dears Sirs,
We refer to the Contract you signed……on
….with….(name of Importer)……………….
(The " Purchaser "), whom you have undertaken to supply with ………….(description of the goods to be
supplied)………(The Goods) as specified in the Contract for of a total price of ……………
We have duly examined the Contract. Under the terms thereof the Purchaser has agreed to pay for the
Goods as follows :
-……………………..(Description of terms of payment, including issuance and delivery of the letter of guarantee
covering the payment and transfer of funds representing up to ….% of contractual price plus the the interest
thereon)
-…………………….(Description of Promissoy Notes representing the credit plus the interest. Promissory Notes to be
listed in an attached schedule wich is to be integral part of the letter of guarantee)
-………………….(Name of the Italian Bank at wich the Promisory Notes are to be domiciled
-……………………(Statement that any payment related to such Promissory Notes shall be free for all commission or
fiscal, banking or exchange charges or of any other charges whatsoever, wich shall be for the account of the
Purchaser)
In view of the foregoing we hereby irrevocably and inconditionally undertake to pay at your first demand
any of the above mentioned Promissory Notes as listed in the schedule attached in the event the Purchaser fail
to pay such Promissory Notes when due, plus default interest (should for any reason whatsoever the amount of
any such Promissory Note not reach the Italian domiciling bank when due) at the rate of ….% p.a. All payments
shall be effected free of all commission or fiscal , banking or exchange charges or of any other charges
whatsoever.
This Letter of Guarantee shall come into force on the day it is issued and shall remain valid until the last
payment has been received by you.
This guarantee will automatically reduced by the amount of each payment effected by the Purchaser or by
ourselves.
The rights deriving by the present Letter of Guarantee may be assigned without our consent, under advice
to us.
(Name of Guarantor)
Enclosure to our Letter of Guarantee No…..
Promissory Notes
Face value
Maturity
…………
…………
……….
………….
_______
………..
This enclosure is an integral part of our L/G N….
(Name of Guarantor)
Fonte:
Union Camere Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a cura di ICC Italia Camera di Commercio
Internazionale