profili operativi delle operazioni con l`estero
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profili operativi delle operazioni con l`estero
PROFILI OPERATIVI DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO LA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE PARTE I: PROBLEMI E RISCHI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 1 - Operazioni con l’estero: diversità rispetto alle operazioni interne La successione dinamica dei rischi nel commercio internazionale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Inesatta formulazione contrattuale Rischio di produzione Rischio di pagamento anticipato Variazione dei prezzi di produzione Rischio di trasporto Rischio di mancato ritiro documenti e/o merce Rischio di pretestuosa contestazione merce Differenze di qualità / quantità Mancato pagamento parziale e/o totale Rischio Paese e Rischio Cambio Rischio di indebita escussione garanzie prestate 2 - I rischi di cui tener conto nelle operazioni con l’estero Sono evidenziati i rischi principali che l’operatore dovrebbe considerare al fine di una consapevole gestione delle proprie vendite all’estero (i rischi dell’acquirente estero risultano, nella maggioranza dei casi, quasi esattamente capovolti). Vi sono rischi che sono conosciuti o che comunque possono essere individuati solamente dall’azienda stessa: rischi inerenti alla qualità ed alle caratteristiche del prodotto venduto, rispetto alle richieste del compratore ed al mercato di inserimento. I rischi contrattuali e quelli legati al regolamento possono essere individuati e valutati all’interno dell’azienda, qualora essa abbia una struttura adeguata ed esperimentata, ovvero (qualora così non fosse) ricorrendo a strutture esterne. Oltre all’individuazione ed alla valutazione di un rischio, è importante sapere se e come è possibile la sua eliminazione o, in alternativa, come è possibile attenuarlo, coprirlo o cederlo. I rischi che in questa sede interessa considerare sono quelli elencati nella tabella sottostante Tipologia di rischio Riguarda: vedi: Inesatta formulazione contrattuale Import/Export R1 Produzione (annullamento ordine) Import/Export R2 Import R3 Variazione prezzi di produzione Import/Export R4 Trasporto Import/Export R5 Mancato ritiro documenti e/o merce Export R6 Contestazione merce Export R7 Differenze qualitative/quantitative sulla merce Import R8 Mancato pagamento totale o parziale Export R9 Paese Export R10 Cambio Import/Export R11 Indebita escussione garanzie Import/Export R12 Pagamento anticipato Contenuto dei rischi indicati in tabella: R1: Rischio per inesatta formulazione contrattuale Riguarda qualsiasi punto/termine/condizione del contratto mal formulato o interpretabile unilateralmente. R2: Rischio di produzione. Riguarda il rischio che il produttore sopporta anticipando tutti i costi di produzione in mancanza di pagamenti anticipati o impegni di pagamento bancari. La produzione di merce su misura o su specifiche del compratore aggrava tale rischio in misura determinante. R3: Rischio di pagamento anticipato: Riguarda l’importatore che paga anticipatamente, senza una parallela “garanzia per down payment” R4: Rischio di variazione dei prezzi: Tale rischio riguarda i costi di produzione che aumentano in maniera considerevole ed intaccano l’utile sperato. In caso, invece, di prezzi calanti sul mercato, il venditore, in mancanza di impegni bancari che garantiscano il regolamento a spedizione avvenuta, può subire la disdetta dell’ordine o la richiesta di revisione prezzi. Il venditore è tanto più soggetto a detta eventualità quanto risulta prolungato il periodo di approntamento della merce, ed il contratto non preveda alcunché al riguardo. R5: Rischio di trasporto Concerne i rischi legati al trasporto della merce venduta ed è regolato dalla clausola di resa merce che stabilisce il momento del passaggio di tali rischi tra venditore e compratore, i rispettivi diritti ed obblighi. R6: Rischio di mancato ritiro dei documenti e/o della merce E’ il rischio che il venditore subisce quando la merce non viene ritirata nel luogo di consegna, o i relativi documenti (contro pagamento e/o accettazione) non vengono ritirati presso la banca che li ha in custodia. Il mancato ritiro dei documenti non ha alcuna influenza sui crediti documentari, a meno che l'esame dei documenti non abbia dato luogo alla evidenziazione di "riserve" che l'importatore non ha provveduto a "sciogliere". Nei regolamenti "CASH AGAINST DOCUMENTS" costituisce invece il rischio più rilevante di tale forma di pagamento. Una controparte in malafede potrebbe, in questo momento cruciale, pretendere condizioni diverse da quelle originariamente pattuite. R7: Rischio di contestazione merce E’ il rischio di sospensione del pagamento a causa di contestazioni oggettive e/o pretestuose. Non esiste nel “CAD: documenti contro pagamento” e tanto meno nei crediti documentari (in questi ultimi non influisce nemmeno nel caso di pagamento differito, a meno che non intervenga un ordine giudiziale giustificato da presunto e rilevante dolo). Nel contro documenti tale regola non è assoluta, specialmente se i documenti non sono rappresentativi e vengono quindi abbandonati (non ritirati) presso la banca incaricata dell’incasso. Tale situazione si verifica quando il compratore è in grado di sdoganare la merce senza utilizzare i documenti giacenti presso la Banca e quindi entra in possesso della fornitura senza di essi. R8: Rischio di differenze qualitative / quantitative sulle merci Riguarda l’importatore e porta a pesanti conseguenze in presenza di pagamenti anticipati e/o crediti documentari R9: Rischio di mancato pagamento totale o parziale È tipico di tutte le forme di regolamento posticipato non garantito da Istituto bancario, con gradi diversi di intensità per ciascuna di esse. Per l'assegno, ad esempio, il rischio in parola non cessa nel momento del suo ricevimento (come nel caso del bonifico bancario), ma si prolunga nel tempo sino al momento della sua copertura presso la Banca trassata. R10: Rischio paese (rischio politico) E’ il rischio di veder bloccato il trasferimento a proprio favore, per intervento da parte dello Stato del debitore (moratorie, ecc.) Esiste per tutti i tipi di regolamento; non ne sono immuni nemmeno i crediti documentari, a meno che non siano confermati da Banca italiana, oppure, se non confermati, siano comunque pagabili presso sportelli di Banca italiana la quale abbia presso di sé fondi della Banca Emittente. R11: Rischio di cambio Riguarda le vendite o gli acquisti effettuati in valuta diversa dalla propria, ed è determinato dalla differenza (espressa in moneta nazionale) che si verifica tra il valore della vendita/acquisto al momento della stipula del contratto ed il valore che effettivamente viene incassato/pagato al momento del regolamento. Non esiste per le operazioni in Euro (a meno che non sia stato acceso un finanziamento in valuta ”OUT” senza copertura) e per le operazioni export espresse in valuta “out” e finanziate nella stessa valuta (ovviamente il rischio cessa dal momento dell’accensione del finanziamento). R12: Rischio di indebita escussione di garanzie prestate: E’ il rischio che il venditore, che abbia prestato garanzie di tipo “autonomo”, per la restituzione di anticipi (Advance Payment Bond) e/o di buona esecuzione del contratto (Performance Bond), possa essere escusso in mala fede, qualora il testo della garanzia stessa non preveda documentazione probatoria che, se presentata, possa bloccare l’indebita e pretestuosa escussione presentata dal beneficiario/compratore. Altri rischi Possono altresì verificarsi (anche se molto raramente) i seguenti rischi: • • • Rischio di insolvenza della Banca emittente (nel credito documentario non confermato e pagabile su piazza della Banca emittente); • Rischio di intervento della magistratura teso a bloccare il regolamento delle banche, anche in presenza di specifico impegno a pagare già rilasciato. Si verifica in caso di temuto dolo e viene dichiarato sulla base di un provvedimento di urgenza richiesto dal debitore al giudice del suo paese. PARTE II: IL CONTRATTO DI VENDITA INTERNAZIONALE Il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE è un contratto oneroso che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa mobile o immobile, contro pagamento del prezzo pattuito. Con la manifestazione della volontà del venditore di trasferire la proprietà e di quella del compratore di pagare il prezzo pattuito, il contratto di compravendita si perfeziona e nascono per le due parti i rispettivi obblighi e diritti. 1 - Forma e contenuto Il contratto internazionale di vendita (riferito a “beni di consumo”) non richiede necessariamente la forma scritta ai fini della sua validità, anche se è preferibile nei casi in cui l'esecuzione del contratto o il suo regolamento si protrae nel tempo, ovvero, quando vengono stipulate condizioni particolari. Nella prevalenza dei casi i contratti , per motivi di praticità e di cautela, sono in forma scritta. Il più delle volte il contratto internazionale di vendita (in particolare se riferito a “beni strumentali”) viene concluso attraverso uno scambio di corrispondenza fra le parti contraenti, da registrarsi solo qualora gli usi o le consuetudini locali lo richiedano. A differenza dei contratti domestici dove si può sempre far ricorso alle leggi nazionali, nei contratti internazionali è opportuno adottare un documento contrattuale unico ed organico, che contenga la disciplina possibilmente più completa e dettagliata del rapporto contrattuale stesso. Non va nel contempo ignorato che non sempre si può ricorrere alle regole dell’offerta e dell’accettazione in quanto nel campo internazionale gli accordi, specie se per importi rilevanti, vengono raggiunti attraverso una serie di negoziazioni, nel senso che sussiste un processo progressivo in cui gli accordi si raggiungono passo per passo attraverso proposte e controproposte. Solo allora si passa alla stesura dei documeti che recano il consenso di entrambe le parti contraenti. Nel commercio internazionale è normale che parte del contratto sia demandata a “norme generali” di vendita elaborate dalla stessa azienda venditrice, oppure predisposte da terzi (quali le varie associazioni di categoria o la Camera di Commercio Internazionale), eventualmente integrate per adattare il contratto allo specifico accordo. Qualora si faccia riferimento a delle condizioni generali, è bene tenere presente che per la loro validità è necessaria l'approvazione espressa da parte del compratore: quest'ultimo dovrà quindi firmare un documento (ad es. una conferma d'ordine) sul quale siano riportate le condizioni stesse, possibilmente in una lingua che egli conosce. In ogni caso, nella definizione del contratto ed in aggiunta alle condizioni generali, dovranno essere specificati gli elementi essenziali (prezzo, termini di pagamento, qualità e quantità della merce, termini di consegna e disposizioni relative all'inadempimento: penali, risoluzione, risarcimento, garanzie tecniche,ecc.). Quando l'operazione si presenti particolarmente complessa è consigliabile l'inclusione di clausole miranti a ridurre notevolmente i rischi, tra le quali: - clausole di forza maggiore ( per cui l’impedimento costitutivo di forza maggiore, per un determinato periodo, esonera la parte inadempiente dal risarcimento del danno e dal pagamento di penali); - clausole di hardship (situazioni in cui, a seguito di circostanze non previste dalle parti, l’esecuzione del contratto divenga particolarmente onerosa); - clausole di revisione dei prezzi o di successiva determinazione del prezzo sulla base di elementi prestabiliti (prezzo corrente al momento della consegna, oppure accertato da arbitri, oppure calcolato in rapporto alle varie componenti del costo: materie prime, manodopera, ecc.),le quali permettono alla ditta che si è impegnata ad effettuare consegne differite nel tempo, di porsi al riparo da eventuali aumenti dei costi delle materie prime e della manodopera, dalla oscillazione dei cambi, ecc., che dovessero verificarsi fra il momento dell'ordine e quello della consegna e del relativo pagamento; - clausole di entrata in vigore, che sospendono l’efficacia del contratto fino al verificarsi di determinati eventi. La Convenzione O.N.U. Il 1° gennaio 1988 è entrata in vigore per l'Italia e per gli altri paesi che vi hanno inizialmente aderito, la Convenzione dell'O.N.U., siglata a Vienna l'11 aprile 1980, sui contratti di vendita internazionale di merci. La Convenzione ha per oggetto sia la disciplina della vendita internazionale di merci sia la formazione dei relativi contratti. Essa trae origine dalle due precedenti Convenzioni attinenti, rispettivamente, alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili ed alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, emanate all'Aja l’ 1.7.1964. La Convenzione O.N.U. è stata recepita con la promulgazione di leggi Uniformi da parte dei singoli paesi aderenti, con la conseguenza che, in caso di controversia, il giudice è tenuto ad applicare la legge uniforme anziché le eventualmente diverse disposizioni di diritto civile e commerciale dello Stato aderente, sempre che si siano verificate le seguenti condizioni: • • • • • le parti abbiano la loro sede in Stati diversi e si tratti di Stati contraenti oppure le norme di diritto internazionale privato rinviino alla legge di uno Stato contraente; • le parti non abbiano escluso, in tutto o in parte, l'applicazione ai loro rapporti della legge uniforme (che ha solo carattere dispositivo); • la compravendita non abbia per oggetto vendite all'asta, giudiziali, vendite al consumo, valori mobiliari, effetti commerciali, valute, navi, battelli, aeronavi, aeromobili ed elettricità; • l'oggetto contrattuale non sia, in parte preponderante, prestazione di mano d'opera o altri servizi. La Convenzione si occupa, principalmente: a) della formazione del contratto; b) dei rapporti tra venditore ed acquirente; c) dell'inadempimento; d) del trasferimento dei rischi. Strutturazione del contratto La prassi prevalentemente seguita nella predisposizione dei contratti di vendita internazionali prevede l’adozione di una serie di clausole contrattuali caratteristiche di questi contratti, tra le quali: • • • • • • Legge applicabile Oggetto del contratto Prezzo Clausole di consegna Termini di consegna Trasferimento della proprietà • • • • • • • • • • • • Ritardi - Penalità - Forza maggiore Garanzie tecniche della fornitura Regolamento del prezzo Garanzie a favore del venditore Garanzie finanziarie a favore del compratore Inadempimenti - Risoluzione Controversie - Arbitrato Modifiche contrattuali Cessione del contratto Lingua Entrata in vigore Altre clausole 2 - Legge applicabile La legge applicabile al rapporto contrattuale può essere determinata dalle stesse parti contraenti e quindi indicata espressamente nel contratto. Se le parti non raggiungono un accordo o comunque non stabiliscono nulla in proposito, sarà il giudice davanti al quale verrà portata l'eventuale controversia a decidere, applicando i “criteri di collegamento” previsti dalla legge in vigore nel suo ordinamento. Non esistono norme di carattere sovranazionale che siano applicabili ai rapporti contrattuali di operatori di paesi diversi. Nella prassi del commercio internazionale sovente ci si riferisce alla c.d. legge mercantile (lex mercatoria), che può definirsi come un complesso di regole rispettate, nel convincimento della loro vincolatività, dagli operatori transnazionali indipendentemente dallo loro appartenenza all’uno o all’altro Stato. In linea di principio per l'operatore italiano è più conveniente sottoporre il contratto alla nostra legge, in quanto ben conosciuta, ancorchè la scelta della legge italiana non comporti sempre l’applicazione di tutte le norme italiane relative ad un certo rapporto. Occorre peraltro imporla ad una controparte che non sempre è disposta ad accettarla. Inoltre, prima di scegliere la legge italiana è necessario anche accertarsi che questa sia pienamente efficace nel Paese della controparte: è infatti possibile che tale ordinamento sottragga la regolamentazione di certi contratti al diritto straniero, stabilendo una prerogativa a favore della legge nazionale. Ove la controparte richieda di assoggettare il contratto ad una legislazione straniera (quella della controparte) e non se ne abbia una adeguata conoscenza può essere preferibile il ricorso alla legislazione di un paese terzo che sia meglio conosciuta. Sull'individuazione della legge applicabile ai contratti di compravendita internazionale di cose mobili esiste la Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955, in vigore fra Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Norvegia, Svezia, Svizzera e Niger. In base a tale Convenzione, la legge applicabile è quella: • • • • del paese del venditore, se è in questo paese che l'ordine è stato ricevuto; del paese dell'acquirente, se in esso è stato ricevuto l'ordine dal venditore attraverso una sua stabile organizzazione, agente o rappresentante. La legge applicabile al contratto sarà individuata in base ai criteri suddetti, purché le parti non abbiano disposto diversamente o non abbiano esplicitamente escluso l'applicazione della Convenzione. Successive Convenzioni sulla compravendita internazionale hanno tuttavia in alcuni casi modificato i criteri sopra esposti. La prassi internazionale fa anche ricorso ai principi elaborati dell’UNIDROIT, Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, i quali tendono alla armonizzazione dei principi sostanziali superando il divario fra le varie legislazioni nazionali. 3 - Oggetto Questa clausola contiene la descrizione dei beni che il venditore assume l’obbligo di fornire. Nel testo della clausola, salvo che si tratti di beni venduti con riferimento a semplici listini o cataloghi, si rinvia in genere alla documentazione tecnica allegata, che deve essere esplicitamente dichiarata parte integrante e sostanziale del contratto. Rientrano nella clausola le descrizioni di conformità a determinati standard, i dati dimensionali, le prestazioni dei macchinari, ecc. 4 - Il prezzo di vendita Il buon esito di una trattativa commerciale con l’estero non è legato solo al fattore prezzo e alla concessione di particolari condizioni finanziarie ma, in particolare nella vendita di beni strumentali, dipende anche da altri fattori di competitività, quali il livello tecnologico del prodotto e gli eventuali servizi, quali assistenza tecnica, assistenza nella gestione, assistenza commerciale, ecc. Il prezzo di vendita è sempre la risultante di una serie di componenti. Pur quando si svolge una trattativa privata (piuttosto che una gara, in genere riservata a forniture di impianti e lavori), le condizioni contrattuali inizialmente non sono note e devono essere ancora negoziate. Per cautelarsi si deve quindi avere come partenza un prezzo base, tenendo conto delle spese di consegna della merce, che comportano per l’azienda costi diversi (trasporto nel luogo di consegna, costi assicurativi, diritti doganali, ecc.). Per determinate forniture si sommano poi i costi di servizi eventualmente proposti o richiesti (es. assistenza tecnica), la fornitura di ricambi, ecc. Il prezzo va dapprima determinato come se il pagamento avvenisse in contanti, salvo poi, se viene richiesta una dilazione, parziale o totale, di pagamento, aggiungere i costi finanziari relativi, quali quelli dello smobilizzo del credito dilazionato concesso al cliente. Altri costi finanziari che devono computarsi possono sussistere per il rilascio di fidejussioni a garanzia del rimborso di acconti ricevuti dall’acquirente (Advance Payment Bond) o di corretta esecuzione del contratto (Perfomance Bond). L’ultima operazione consiste nell’aggiungere la percentuale di utile per giungere alla determinazione del prezzo finale di vendita. Il prezzo può essere fisso o soggetto a variazione. Qualora il venditore intenda cautelarsi contro aumenti di costi e la controparte sia d’accordo, dovrà inserirsi una clausola di revisione del prezzo nella quale, partendo dal prezzo base e dalle sue componenti, dovranno essere concordate sia le fonti (listini, pubblicazioni ufficiali nazionali e/o internazionali, ecc.) dalle quali attingere le varizioni sia le modalità con cui applicare le variazioni stesse (fissando, ad esempio, un tetto massimo della variazione apportabile al prezzo base). 5 - Obbligazioni del venditore In generale e salvo sia diversamente stabilito, le obbligazioni principali del venditore sono: • • • fare acquisire al compratore il diritto di proprietà del bene venduto; in ogni caso, “consegnare” entro i termini e secondo le modalità convenute il bene venduto, cioè immettere il compratore nel possesso del bene stesso; • garantire che tale possesso non sia rivendicato da altri, rispondere dei difetti e garantire il funzionamento del bene venduto. Le pattuizioni relative alle obbligazioni del venditore hanno comunque un’articolazione di diversa ampiezza a seconda dell’oggetto della vendita (nella quale, ad esempio, possono essere inclusi anche montaggi, assistenza tecnica, formazione del personale, ecc). La consegna costituisce il momento esecutivo della compravendita e consiste, come prima detto, nell'immettere il compratore nel possesso della cosa venduta. Il concetto di “possesso” è eminentemente giuridico ed il possedere non è necessariamente legato alla materiale detenzione della cosa, ma si riferisce alla facoltà di disporre della stessa. “Consegnare” significa, quindi, mettere il compratore in condizione di disporre della cosa acquistata. 5.1 – Le clausole di consegna (terms of delivery) - INCOTERMS Si tratta di clausole relative alla determinazione del luogo e dei tempi di consegna, al momento del passaggio del rischio dal venditore all’acquirente, alle modalità del trasporto e a chi spetti l’onere relativo, all’eventuale assicurazione ed al soggetto a cui farne carico, alle specifiche dell’imballaggio, ecc. La I.C.C. - International Chamber of Commerce (Camera di Commercio Internazionale), ha predisposto sotto la definizione “INCOTERMS” una serie di regole miranti ad individuare il soggetto al quale fanno carico i rischi relativi al trasferimento fisico delle merci dal magazzino del venditore al domicilio del compratore. Esse disciplinano le condizioni di resa della merce, che nella pratica mercantile sono sinteticamente indicate con espressioni convenzionali, quali - ad esempio - C.I.F., F.O.B., F.A.S., ecc., ma non coprono tutti i problemi relativi alla consegna del bene venduto. Infatti, non specificano quando viene trasferita la proprietà della merce, trasferimento che avviene invece secondo le norme del diritto relative al contratto di compravendita. Inoltre, queste regole concernono esclusivamente il rapporto bilaterale venditore/compratore e non toccano le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con il vettore o con l’eventuale assicuratore. Escluso il regime del diritto di proprietà, che resta di pertinenza dei diritti nazionali, gli INCOTERMS (pur non avendo prevalenza sulle norme interne) regolano le seguenti problematiche: • • • • • • • • la consegna delle merci; il passaggio dei rischi; la ripartizione delle spese; le formalità documentarie rispetto al passaggio delle frontiere. La versione attuale degli INCOTERMS è entrata in vigore il 1° gennaio del 2000 e, costituendo regole facoltative, le stesse sono applicabili solo in quanto le parti vi abbiano fatto espresso riferimento in contratto, con la dizione “…….. INCOTERMS 2000”. Gli INCOTERMS in sintesi: (Rielaborazione dalla pub. I.C.C. n. 560, 1999) Clausole di resa partenza: GRUPPO “E” (EXW) Il venditore non assume alcuna obbligazione per quanto attiene al trasporto delle merci al di là del luogo in cui esse sono prodotte; l'organizzazione ed i costi del trasporto sono quindi a carico dell’acquirente. EXW... ex works Franco fabbrica partenza Clausole di resa “nolo non pagato”: GRUPPO “F” (FCA, FAS e FOB) Il venditore esaurisce i suoi obblighi ed i suoi rischi nel momento in cui consegna le merci al vettore designato dall'acquirente, sul quale gravano quindi tutti gli oneri successivi a tale momento. FCA... FAS... FOB... Free carrier... Free alongside ship... free on Board... Franco vettore... Franco Murata nave... Franco a Bordo... Clausole di resa “nolo pagato”: GRUPPO “C” (CFR, CIF, CPT e CIP) Il venditore provvede a sue spese a stipulare il contratto di trasporto fino al luogo indicato dopo la lettera “C”, oltre il quale i costi sono a carico dell'acquirente. CFR... Cost and freight... Costo e nolo... CIF... Cost Insurance & Freight... Costo, Assicurazione e Nolo... CPT... Carriage paid to... Trasporto pagato fino a... CIP... Carriage and Insurance paid to... Trasporto e Assicurazione pagati sino a... Clausole di resa “arrivo”: GRUPPO “D” (DAF, DES, DEQ, DDU e DDP) Il venditore è responsabile delle merci fino al momento del loro arrivo nel luogo convenuto e nella località di consegna: DAF... Delivered at Frontier... Franco Frontiera... DES... Delivered ex Ship... Franco Nave... DEQ... Delivered ex Quay... Franco Banchina... DDU... Delivered duty unpaid... Franco ...... da sdoganare DDP... Delivered duty paid... Franco ...... sdoganato N.B. ciascuna sigla che individua i termini di resa deve essere seguita dal punto fisico (luogo) in cui avviene il passaggio dei rischi e la merce viene “consegnata” al compratore. In particolare: • • • • • • • • EXW, FCA e DAF saranno seguiti dal “luogo convenuto”. FAS e FOB, dal “porto d’imbarco convenuto”. CFR, CIF,DES e DEQ , dal “porto di destinazione convenuto”. CPT, CIP, DDU e DDP, dal “luogo di destinazione convenuto”. La seguente tabella raggruppa gli INCOTERMS per tipo di trasporto: INCOTERMS adatti a qualsiasi tipo di trasporto/i (multimodale incluso) EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP. INCOTERMS per il trasporto aereo FCA INCOTERMS per il trasporto fluviale FCA INCOTERMS per il trasporto via mare e acque interne FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ. Tra le clausole sopra riportate, la clausola EXW (Ex Works) è quella con meno oneri per il venditore, che però è esposto al rischio del mancato ritiro della merce da parte del trasportatore designato dall'acquirente. Al contrario, la clausola DDP (Delivered Duty Paid) è quella con meno oneri per il compratore, ma con lo svantaggio di non avere alcun controllo sullo svolgimento del trasporto. Le clausole di "resa merce" vanno perciò scelte valutando gli oneri ed i rischi che ciascuna comporta, gli usi commerciali del paese dove si vende/acquista, la propria forza contrattuale, ecc. Tale precauzione deve essere adottata soprattutto negli scambi commerciali con gli operatori di paesi, es. gli U.S.A., ove per normativa o per usi locali alcune clausole di resa della merce non hanno sempre lo stesso significato che ad esse è normalmente attribuito, oppure in quei mercati ove sono in uso clausole particolari (es. CIF LANDED: costo, assicurazione e nolo sbarcato). 5.2 - Clausola di riserva della proprietà In determinati casi è possibile inserire in contratto una clausola di riserva della proprietà, allo scopo di impedire il passaggio della proprietà della fornitura all’acquirente prima che sia avvenuto il completo pagamento del prezzo, pur trasferendosi all’acquirente i rischi di danni fin dal momento della consegna della fornitura. Ai fini dell’efficacia della clausola occorre però verificarne preliminarmente la validità e la procedibilità alla luce della legislazione del paese dell’acquirente. 5.3 - Termini di consegna Nel contratto devono essere specificati i termini entro il quale la fornitura o le sue parti vanno effettuate. I termini di consegna sono fissati prevalentemente nell’interesse dell’acquirente: in genere é preferibile non porre date fisse di consegna ma stabilire periodi (es. mesi) che, anche nell’interesse del venditore, decorrano solo dal verificarsi di determinati eventi, ad esempio dal pagamento dell’anticipo o dalla entrata in vigore del contratto. Al rispetto dei termini di consegna sono collegate le pattuizioni relative all’applicazione di penalità o anche alla risoluzione per inadempimento, pattuizioni nei confronti delle quali il venditore deve adottare particolari cautele. Occorre in primo luogo inserire la c.d. clausola di forza maggiore, configurante eventi documentabili (es. scioperi, sommosse, catastrofi, ecc.) in presenza dei quali si determina la sospensione temporanea senza penalità dei termini di consegna. In secondo luogo occorre limitare gli effetti dell’applicazione delle penalità stabilendo che: • • • • • la penale si applica solo dopo un periodo di tolleranza successivo allo scadere del termine ed è ridotta se la prestazione, benché in ritardo, viene comunque effettuata entro un certo tempo dallo scadere del periodo di tolleranza; • il pagamento della penale costituisce liquidazione forfettaria del danno senza ulteriori pretese dell’acquirente; • la penale complessivamente non può comunque eccedere una cifra massima predeterminata; • per quanto possa apparire ovvio è anche opportuno precisare che il pagamento delle penalità non compete ove i ritardi dipendano da cause addebitabili all’acquirente. 5.4 - Documenti del commercio internazionale • • • • • • • • • • • • • • La Fattura commerciale (Commercial Invoice) La distinta colli (Packing list) La nota pesi (Weight List) Il certificato di origine (Origin Certificate) Il certificato di ispezione (Inspection Certificate) Il/i documento/i di trasporto Polizza / Certificato di Assicurazione La Fattura (Invoice) L'esecuzione dei contratti relativi a merci vendute all'estero comporta l'approntamento e l'emissione da parte della ditta esportatrice di alcuni documenti. In particolare, quando la merce è pronta per la spedizione l'esportatore provvede ad emettere la fattura specificando le merci fornite, il mezzo di spedizione e l'ammontare che il compratore dovrà pagare per la fornitura. La fattura, che servirà poi di base per i documenti necessari all'esportazione, deve in ogni caso contenere: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l'esatta denominazione e sede della ditta esportatrice e del destinatario; una breve ma precisa descrizione della merce e il numero della tariffa doganale corrispondente; la quantità della merce (numero, lunghezza, peso, capacità); la clausola di resa della merce (Fob, Cif,ecc.); l'indicazione del prezzo pattuito e della valuta nella quale è espresso; la data del contratto; l'indicazione dei contrassegni apposti sugli imballaggi; il nome del vettore (nave, se il trasporto è effettuato via mare); gli eventuali oneri accessori (imballaggi, assicurazioni, diritti consolari); gli estremi dell'eventuale licenza import rilasciata dal paese importatore; il numero di posizione del centro meccanografico rilasciato alla ditta dalla competente C.C.; la specificazione del paese di origine; le modalità di regolamento del prezzo. Se la fattura sostituisce il contratto definitivo, è bene indicare anche: • • • • • • la legge applicabile/ tribunale competente (o l'organismo arbitrale) per eventuali controversie; le garanzie concesse al compratore per i prodotti venduti; il numero ed il tipo dei documenti da inviare al cliente. La fattura va redatta nella lingua del paese importatore, o quanto meno nella lingua commerciale in uso, sia per facilitare lo sdoganamento che per risparmiare le spese di una traduzione giurata che potrebbe venire richiesta dalle Rappresentanze diplomatiche estere in Italia. È opportuno stilare diverse copie della fattura da utilizzarsi per le eventuali operazioni di sdoganamento, per richiedere il certificato d'origine, per ottenere l'eventuale rimborso dei diritti di confine, ecc.. Un certo numero di copie vanno inviate al cliente estero. Un esemplare della fattura, vidimato dalla dogana con gli estremi della bolla doganale di esportazione deve essere conservato dal venditore a giustificazione della non applicazione dell'IVA sulla fattura all'esportazione. La distinta colli (Packing List) Emessa dal venditore, contiene: • • • • • • • • • • il riferimento alla fattura (n°-data-cliente) la quantità ed il tipo dei colli (sacchi, pallets, casse ecc.) la loro marcatura e numerazione le misure, cubaggi e pesi, parziali e totali, la descrizione della merce presente in ogni collo gli estremi degli eventuali container La nota pesi (Weight List) E’ del tutto simile al packing list: in più evidenzierà pesi parziali, netti e lordi, di ciascun collo e peso totale della spedizione. Il certificato di origine (Origin Certificate) E’ il documento rilasciato (in Italia) dalle Camere di Commercio, su richiesta dell’operatore. E’ uno strumento indispensabile per le dogane del paese importatore, che potendo accertare l’esatta ed ufficiale origine delle merci da sdoganare, possono verificare il regime fiscale (agevolato o meno) da applicare a tale partita di merce. Talvolta, alcuni paesi pretendono anche che tale certificato sia vistato dai rispettivi Consolati o Ambasciate. Il certificato d'ispezione (Inspection Certificate) Emesso da Enti/Organizzazioni specializzate (Bureau Veritas – SGS ecc.) accerta – sulla base di controlli effettuati da periti nel luogo di produzione o spedizione - la rispondenza della merce (per quantità, peso e qualità) e degli imballaggi alle specifiche contrattuali. Il documento di trasporto Varia in funzione del mezzo di trasporto e in generale: • • • • • • Funge da ricevuta del carico effettuato Formalizza il contratto di trasporto e ne costituisce la prova In alcuni casi assume il valore di un titolo di credito, e rappresenta la merce Polizza / Certificato di Assicurazione: Riportano il contenuto dell’assicurazione stipulata a copertura dei rischi cui la merce è soggetta durante il suo trasferimento da un soggetto all’altro e per i quali la copertura stessa è stata richiesta. La Polizza di Assicurazione riporta per intero tutte le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione. Il Certificato è più generico e fa riferimento alla polizza sulla quale viene emesso. 5.5 - Documenti rappresentativi di merce Se “consegnare” la merce significa immettere il compratore nel possesso della merce, cioè in condizione di disporre della merce stessa, in che modo ciò si può verificare nella pratica commerciale? Per quanto concerne la consegna della merce, il nostro legislatore ha previsto, tra le forme diverse dal semplice trasferimento diretto, solo l'ipotesi che la cosa venduta debba essere trasportata da un luogo all'altro, disponendo che, salvo patto od uso contrario, il venditore “si libera dall'obbligo della consegna” affidando la cosa venduta al vettore o allo spedizioniere (art. 1510 Cod. Civ.). Si tratta di una norma di diritto interno che non si presta da sola a tutelare in ogni suo aspetto gli interessi di tutte le parti, tanto meno nel campo del commercio internazionale. È possibile però che al momento della stipulazione del contratto di trasporto vengano emessi degli speciali titoli di credito, i cosiddetti documenti rappresentativi di merce, che consentono al compratore di disporre della merce che ha acquistato, quando di tali titoli sia legittimo portatore in base alle norme che ne disciplinano la circolazione. Analogamente, documenti rappresentativi di merce possono essere ottenuti al momento del deposito della merce presso i Magazzini Generali. In entrambi i casi, sostituendo alla materiale consegna della merce la circolazione dei documenti che la rappresentano, si mette l'acquirente in condizione di potere disporre della merce stessa e così, in definitiva, si facilitano gli scambi (sia direttamente sia indirettamente, in quanto sui documenti rappresentativi è possibile anche costituire diritti reali di garanzia a fronte di anticipazioni bancarie, ecc.). Si possono pertanto definire come documenti rappresentativi - o titoli rappresentativi di merci - quei “titoli di credito” che conferiscono a chi ne sia “legittimo portatore”, secondo le norme che ne disciplinano la circolazione, il diritto alla consegna e comunque il poter disporre di una determinata merce in corso di trasporto o depositata in un magazzino. I documenti rappresentativi incorporano il diritto di possesso e non quello della proprietà di una merce determinata detenuta da terzi (vettore o depositario). Infatti, indipendentemente dalla consegna della merce, la proprietà di cose determinate si trasferisce al compratore per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti . Del resto i documenti rappresentativi non portano l'indicazione che il caricatore / depositante è il proprietario della merce: nella pratica mercantile è normale che il trasporto o il deposito vengano effettuati da un incaricato che può agire in veste di rappresentante della proprietà, ma anche a nome proprio, appunto quale possessore della merce. 5.5.1 - Classificazioni dei titoli di credito In base alla situazione materiale in cui si trova la merce, esistono differenti titoli rappresentativi: a. per merce in viaggio: • • • • • • la Polizza di carico marittima per merce a bordo (On Board Bill of Lading); la Polizza ricevuto per l'imbarco (Received for shipment Bill of Lading); l'Ordine (o buono) di consegna (Delivery order). b. per merce in deposito: • • la Fede di Deposito e la Nota di Pegno che attribuiscono piena disponibilità della merce solo quando circolano congiuntamente. In relazione alle loro modalità di circolazione (cioè in relazione alle modalità con cui escono dal patrimonio di una persona per entrare in quello di un'altra) i titoli di credito si distinguono in: • • • • • • titoli di credito al portatore; titoli di credito all'ordine; titoli di credito nominativi. Legittimo portatore dei documenti rappresentativi di merci è la persona che tale appare in base alle norme che disciplinano la circolazione dei titoli di credito. I titoli di credito al portatore si trasferiscono con la semplice materiale consegna; sul titolo non rimane traccia dei vari passaggi e per la mancanza di formalità sono dotati del regime di circolazione più snello; la detenzione (concetto materiale) del titolo equivale al possesso (concetto giuridico) dello stesso ed è sufficiente per l'esercizio dei diritti incorporati nel titolo. Il detentore/possessore è però soggetto all'azione di rivendica del titolo se il possesso non è di buona fede. I titoli di credito all'ordine si trasferiscono con la materiale consegna del titolo e con la documentazione della cessione, da compiersi sul titolo stesso mediante girata (che consiste in un ordine impartito all'emittente del titolo, scritto sul titolo stesso e sottoscritto dal girante). Nel caso specifico di documenti rappresentativi di merce, la girata consiste in un ordine al detentore della merce ed emittente del documento (vettore o depositario) di consegnare la merce: • • • • a persona determinata, nel quale caso si tratta di girata piena, o al portatore del documento, nel qual caso può trattarsi di girata in bianco (cioè senza l'indicazione del nome del giratario) oppure di girata al portatore. Girante può essere il primo ordinatario del titolo o la persona indicata come giratario dell'ultima girata piena, oppure il portatore di un titolo girato in bianco o al portatore. Le girate possono essere in numero illimitato. I titoli di credito nominativi si trasferiscono (consegna a parte) con la documentazione della cessione effettuata sul titolo stesso e nei registri dell'emittente. Il giratario ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento del titolo nel registro dell'emittente. Questo tipo di girata non è però mai usata per il trasferimento dei documenti rappresentativi di merce. Legittimo portatore, cioè possessore • • • • • di un titolo di credito al portatore, è il detentore del titolo; di un titolo di credito all'ordine, è il detentore ordinatario o l'ultimo giratario a seguito di una serie continua di girate, o il detentore nel caso in cui l'ultima girata sia in bianco o al portatore; • di un titolo di credito nominativo, è il detentore intestatario o l'ultimo giratario a seguito di una serie continua di girate piene, datate ed autenticate. 5.5.2 - Identificazione del legittimo portatore di documenti rappresentativi di merce Visto che la funzione tipica dei documenti rappresentativi di merce è quella di “circolare”, cioè di passare dal patrimonio di una persona in quello di un'altra per consentire a quest'ultima di disporre della merce stessa, è ovviamente importante per il cessionario avere la certezza di riceverli da chi ne è legittimo portatore. Per i documenti nominativi e per quelli all'ordine girati con girata piena (che rientrano nella categoria dei titoli di credito così detti a legittimazione nominale) il problema è limitato all'identificazione del cedente. Per i documenti all'ordine con girata in bianco o al portatore e per quelli al portatore (che rientrano nella categoria dei titoli di credito così detti a legittimazione reale), l'identificazione del cedente non è espressamente richiesta dalla legge; però è opportuno valutare, secondo un diligente apprezzamento, tutte quelle circostanze di fatto che possano far sorgere nel cessionario dei dubbi circa la legittimità del possesso dei documenti da parte del presentatore. La mancata valutazione di tali circostanze, in sostanza, può pregiudicare l'acquisto in buona fede ed esporre l'acquirente ad azioni di rivendica da parte di chi sia stato spogliato del legittimo possesso dei documenti. 5.6 - Garanzie tecniche della fornitura Il venditore è tenuto a garantire che la fornitura sia esente da vizi e difetti di costruzione rispetto alle caratteristiche tecniche previste in contratto. Il venditore può limitare gli effetti della clausola ottenendo quanto meno che: • • • sia prefissato un periodo massimo (il c.d. periodo di garanzia) entro il quale l’acquirente può eccepire l’esistenza dei difetti; • l’obbligazione sia assolta con l’eliminazione dei difetti (eventuali sostituzioni delle parti difettose, ecc.) escludendo qualsiasi forma di risarcimento. Per determinate forniture può essere richiesta dall’acquirente una garanzia di funzionamento, in specie per la capacità produttiva. Anche in tal caso non può concedersi da parte del venditore un tempo illimitato, ma dovrà essere prevista una serie di prove, eventualmente ripetute, per riscontrare e rimediare alle eventuali carenze al riguardo. L’acquirente può anche richiedere una garanzia (in genere bancaria) di adempimento (Performance Bond). 6 - Le obbligazioni dell’acquirente L'obbligazione principale che sorge in capo al compratore è quella del pagamento del prezzo pattuito. Il pagamento del prezzo, salvo diversi accordi, deve avvenire al momento della "consegna" nel luogo ove questa si esegua; in assenza di pattuizioni circa il luogo del pagamento, esso deve avvenire al domicilio del venditore. I regolamenti con l'estero devono tener conto della/del: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • situazione economica della controparte / trasporto diverso / clausole di resa merce fiducia / conoscenza della controparte situazione del paese dell'importatore situazione contingente e/o consuetudini del mercato prodotto oggetto della compravendita diversa forza contrattuale tra le parti possibilità di attivare coperture assicurative ( per rischi commerciali e politici) mezzi di trasporto della merce clausole di resa merce e conseguente passaggio dei rischi (nonché diritti e obblighi) di trasporto. • momento del perfezionamento del contratto e del passaggio di proprietà delle cose vendute. 6.1 - Pagamenti rispetto alla consegna Il pagamento rispetto alla consegna potrà essere: anticipato (in tutto o in parte) È la forma di regolamento caratteristica del mercato dominato dal venditore e, quando trattasi di pagamento totalmente anticipato, rappresenta la forma migliore in assoluto. Infatti: • • • dal punto di vista della sicurezza, il venditore è al coperto dal rischio dell'insolvenza del compratore; • dal punto di vista finanziario, il venditore incrementa la propria liquidità o diminuisce la propria necessità di finanziamento per gli approvvigionamenti, nel caso non avesse già in magazzino la merce venduta. Il compratore può pretendere di essere garantito per la restituzione dell'anticipo versato, in caso di mancata consegna (Advance Payment Bond); in tale caso il venditore dovrà richiedere la concessione di un affidamento alla banca che emette la garanzia e sostenere le relative commissioni. Il compratore è invece nella posizione meno favorevole, in quanto: • • • dal punto di vista della sicurezza, è esposto al rischio della mancata (o anche solo ritardata rispetto al termine pattuito) consegna della merce, della non corrispondenza della stessa alle pattuizioni per quanto concerne qualità, ecc.; • dal punto di vista finanziario, diminuisce la sua liquidità ed aumenta, se del caso, il suo ricorso al credito. contestuale È l'unica forma di pagamento atta a soddisfare (in teoria) sia le esigenze del compratore che del venditore. Nella pratica, tuttavia, il compratore, che non ha normalmente la possibilità di verificare la merce prima del pagamento, sopporta gran parte dei rischi che sono invece tipici del pagamento anticipato. Il venditore, da parte sua, è coperto dal rischio di insolvenza della controparte, ma non dal rischio di mancato ritiro della merce. Il pagamento contestuale trova rara applicazione dato che le parti contraenti sono stabilite su piazze e Paesi diversi: in queste circostanze sono i documenti rappresentativi di merci che permettono di sostituire la consegna fisica della merce con la cessione dei documenti stessi, contro pagamento del prezzo. posticipato (in tutto o in parte) È la forma di regolamento caratteristica del mercato dominato dal compratore ed è la forma a quest'ultimo più favorevole specie quando si tratta di pagamento totalmente posticipato. Infatti: • • • dal punto di vista commerciale, il compratore può opporre al venditore ogni eccezione circa la conformità della merce stessa alle pattuizioni contrattuali, inclusa quella sui tempi di consegna. • dal punto di vista finanziario, il compratore non sopporta perdite di interessi e, se ha comprato per rivendere, neppure perdite di liquidità qualora sia in grado di pagare il prezzo d'acquisto col ricavo della vendita. Il venditore è invece nella posizione meno favorevole. Infatti: • • • è esposto a tutte le eccezioni, anche pretestuose, sulla rispondenza della merce all'ordine. Inoltre, corre il rischio del mancato pagamento totale o parziale, di ritardi nel regolamento rispetto alle scadenze concordate, dell'insolvenza del compratore (in caso di fallimento di questi non potrà essere pagato che in percentuale, in concorso con gli altri creditori). Da non dimenticare, infine il rischio di intrasferibilità dei fondi a causa della situazione politico-finanziaria del debitore. • dal punto di vista finanziario, sopporta una perdita di interessi e comunque una diminuzione della sua liquidità nonché il costo del credito cui eventualmente dovesse far ricorso. Il venditore potrà tuttavia ricorrere a varie forme di smobilizzo del credito vantato nei confronti dell'importatore attraverso interventi bancari volti ad attualizzare l'incasso di crediti futuri. Le operazioni più frequenti sono: a) anticipo b) Sconto c) Sconto pro-solvendo 6.2 – Pagamenti rispetto alla forma all'esportazione pro-soluto 6.2.1 - Le Rimesse Dirette Mezzi di pagamento che trovano esecuzione per esclusiva iniziativa del debitore: • • • • • • il pagamento mediante banconote l’assegno il bonifico Il pagamento mediante banconote avviene (di solito) quando il compratore effettua e ritira l'acquisto direttamente presso i magazzini del venditore. In questo caso di distinguono due situazioni: 1. 1. Nel caso di un regolamento inferiore a controvalore di 20 milioni di lire il residente esportatore negozierà le banconote in banca segnalando esportazione inferiore ai 20 milioni di lire. 2. 2. Nel caso di regolamenti con banconote superiori ai 20 milioni bisogna distinguere se si tratta di una controparte residente UEM o extra UEM. Se il compratore è un residente UEM, entro 48 ore dovrà dichiarare l’importazione di valuta presso la banca negoziatrice (inclusa la segnalazione di antiriciclaggio), se invece è extra-UEM dovrà anche presentare la dichiarazione TD01 ottenuta in frontiera. La Rimessa diretta, più propriamente detta, si concretizza in una / un: • • • • • • rimessa assegno di conto corrente (ove permesso) o di banca bonifico bancario via lettera bonifico bancario via telex o SWIFT Un regolamento effettuato con assegno, comporta per il venditore i seguenti svantaggi: • • • una perdita di valuta pari al tempo occorrente per il ricevimento dell'assegno più i giorni banca applicati alla negoziazione SBF (salvo buon fine); • il rischio di smarrimento nella posta e, naturalmente, il rischio che l'assegno non sia coperto e pertanto venga reso insoluto. Le banche italiane offrono alla loro clientela un servizio di accredito assegni, denominato “LOCK BOX”, grazie al quale il debitore estero potrà indirizzare l’assegno stesso ad una banca del proprio paese presso la quale sia stata aperta una “casella postale” a nome della banca italiana (dell’esportatore). La banca estera ogni giorno accrediterà tramite messaggio SWIFT la banca italiana, per tutti gli assegni ricevuti, S.B.F. (salvo buon fine). I vantaggi per l’esportatore si concretizzano in minori perdite di valuta e in una maggiore tempestività nella conoscenza di eventuali insoluti. 1. IL DEBITORE CONSEGNA L’ORDINE DI PAGAMENTO E VIENE ADDEBITATO 3. IL VENDITORE VIENE ACCREDITATO 2. THE BANK ESEGUE IL TRASFERIMENTO 1. INVIA L’ASSEGNO 2. RICEVE L’ASSEGNO E LO NEGOZIA IN BANCA 3. PRESENTA L’ASSEGNO ALLA BANCA TRASSATA 6.2.2 - Regolamenti mediante incasso semplice Gli incassi semplici e documentari sono regolati dalla Pubb. 522 della ICC International Chamber of Commerce, rev.1995 La banca trasmittente invierà i documenti alla Banca dell’importatore indicata dall’esportatore; in mancanza di indicazione, i documenti saranno inviati in una banca di propria scelta nel paese dell’importatore. Le Banche non hanno nessun obbligo di controllare la regolarità dei documenti oggetto dell’incasso: si limitano a controllarne la corrispondenza col mandato. La banca trasmittente non è responsabile delle azioni della banca incaricata. L’esportatore può inviare direttamente i propri documenti direttamente alla banca dell’importatore. Le merci non devono essere indirizzate all’indirizzo di una banca, senza il suo preventivo accordo. Le banche non hanno nessun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce, incluso l’immagazzinamento Si avranno incassi semplici nel caso che oggetto dell’incasso sia: • • • • una tratta (Bill of exchange), emessa dal venditore, da presentare per il solo pagamento oppure per l'accettazione ed il successivo pagamento; • una ricevuta, emessa dal venditore, da presentare per il pagamento; • un pagherò (Promissory Note), emesso dal compratore, che può essere: 1. 1. inviato al venditore prima della spedizione della merce; 2. 2. ritirato dal trasportatore al momento della consegna della merce; 3. 3. consegnato alla banca incaricata al momento del ritiro di documenti. Poiché il regolamento avverrà, nella maggior parte dei casi, in via posticipata rispetto alla consegna della merce, il venditore dovrà sopportare i rischi tipici del pagamento posticipato. Il venditore dovrà tenere inoltre presente: 1. 1. la diversità delle legislazioni di ogni singolo paese circa il valore ed il protesto dei titoli 2. 2. la possibilità di diminuire il suo rischio richiedendo l'avallo della banca del compratore sulla cambiale 3. 3. la possibilità di ottenere lo smobilizzo del titolo tramite un'operazione di sconto salvo buon fine (per effetti in Euro o divisa), oppure mediante un accredito immediato salvo buon fine (solo per Euro) o, nel caso di titoli avallati o garantiti da banca, con un'operazione di forfaiting (sconto pro-soluto). Incassi elettronici Gli incassi elettronici costituiscono una forma di regolamento alternativa al bonifico ed all’invio di assegni bancari; il debitore ha, tra l’altro, il vantaggio di pagare il valore nominale del suo debito, senza essere gravato da alcuna commissione e spesa di trasferimento. Il creditore può determinare con più esattezza i flussi finanziari della propria azienda poichè i pagamenti non sono più soggetti all’iniziativa del debitore, ma avvengono a data certa e sono soggetti a spese limitate e certe. Alcuni paesi europei (primi fra questi Francia ed Italia) hanno negli ultimi 10 anni, sviluppato sistemi elettronici interni d'incasso, al fine di arginare la circolazione cartacea e quindi il trattamento singolo degli effetti/ricevute da incassare. Sono sistemi che funzionano nella divisa nazionale del debitore (ed ora anche in Euro), e che non prevedono nè accettazione, nè protesto (solo alcune banche francesi offrono il servizio d'accettazione e, a seguito di questo, l'eventuale protesto). Ogni "network" ha le proprie caratteristiche: in genere è possibile effettuare delle presentazioni per via telematica ed ottenere accrediti con valuta prefissata e salvo buon fine alla data di scadenza; gli insoluti devono essere avvisati entro un numero massimo di giorni, pena l’irrevocabilità dell’accredito. I sistemi in uso sono: • • • LCR (Francia): l’importo dell’incasso viene addebitato direttamente sul conto del debitore che può però rifiutarlo entro 2 giorni lavorativi • Lastschriften (Germania/Austria): sono ordini di addebito a Vista, e quindi non prevedono scadenza. • • Recibos o IEF (Spagna): sono del tutto simili alla nostra Riba In altri paesi, come il Belgio e la Gran Bretagna, esistono sistemi operanti all’interno di singole banche, non ancora integrati però in sistemi nazionali. 6.2.3 – Regolamenti mediante incassi documentari Gli incassi documentari, nei rapporti internazionali, sono regolati dalle Norme uniformi della I.C.C. International Chamber of Commerce, relative agli incassi, Pubblicazione n. 522 I.C.C., revisione 1995. Il regolamento a mezzo incasso documentario è la forma che garantisce al venditore (nel caso di documenti rappresentativi) che la sua merce non sarà ritirata dal compratore se non contro versamento, alla banca incaricata, del corrispettivo ammontare (D/P), ovvero dell'avvenuto ritiro dell'accettazione (D/A) o dell'impegno scritto di pagamento. A seguito degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, il venditore dà mandato al proprio Istituto di consegnare tramite la Banca del compratore la documentazione relativa alla fornitura, contro: • • • • • • • pagamento a vista (ovvero, D/P: documenti contro pagamento) accettazione da parte del compratore di tratta allegata ai documenti (da trattenere per l'incasso a scadenza o da ritornare) (ovvero, D/A: documenti contro accettazione) • ritiro di pagherò emesso dal compratore (D/A: da trattenere per l'incasso a scadenza o da ritornare) • ritiro di lettera di impegno irrevocabile a pagare alla scadenza prevista, emessa dal compratore • emissione di garanzia o impegnativa, da parte della banca del venditore o di altro istituto di credito, per pagamento alla scadenza prevista. 1. IL VENDITORE CONSEGNA I DOCUMENTI ALLA BANCA 6. LA BANCA RICEVE IL TRASFERIMENTO E ACCREDITA L’ESPORTATORE 3. LA BANK AVVISA L’IMPORTATORE CHE I DOCUMENTI POSSONO ESSERE RITIRATI CONTRO PAGAMENTO O ACCETTAZIONE ECC. 4. IL COMPRATORE RITIRA I DOCUMENTI CONTRO PAGAMENTO O ACCETTAZIONE E VIENE ADDEBITATO 2. LA BANCA RIMETTE I DOCUMENTI 5. LA BANK ESEGUE IL TRASFERIMENTO O AVVISA L’AVVENUTA ACCETTAZIONE L'incasso documentario assume la veste di pagamento anticipato rispetto alla consegna della merce se i documenti vanno consegnati contro pagamento a vista e se nei documenti figurano documenti rappresentativi della merce (es. il gioco completo della polizza di carico marittima) o senza i quali il compratore non può ritirare la merce. L'esportatore si troverà, comunque, a sopportare il rischio di mancato ritiro dei documenti (con gli eventuali oneri per il reperimento di altro compratore o in alternativa per la reimportazione della merce), che sarà tanto maggiore quanto più la merce fornita è fatta su misura per quel particolare compratore. L'esportatore deve seguire con particolare attenzione le vendite in paesi ove il mancato ritiro della merce entro un certo periodo (es. 3 mesi) ne comporta la vendita all'asta per il pagamento delle spese portuali e di sosta. Nel caso in cui non vi siano documenti rappresentativi o il pagamento non sia a vista, l'incasso documentario assume invece la veste di pagamento posticipato rispetto alla consegna della merce. In alcuni casi il venditore può incaricare il proprio spedizioniere di consegnare la merce solo dopo avere accertato, presso la banca del compratore, l'avvenuto pagamento dei documenti oppure la consegna di pagherò o lettera di impegno. Un incasso può definirsi documentario, quando l'oggetto della rimessa è rappresentato da fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi o meno della merce ecc., accompagnati o meno da titoli cambiari. La Banca, intervenendo in una operazione di incasso, è responsabile verso il proprio cedente (cliente o corrispondente estero) del rispetto delle istruzioni ricevute e deve controllare che i documenti trasmessi siano esattamente quelli elencati nel mandato di incasso. Le banche non hanno ulteriore obbligo di esaminare i documenti. In presenza di Polizza di Carico e/o Assicurazione si deve accertare l'avvenuta apposizione della girata, qualora questa sia prevista dalla forma prescelta all'atto della sua emissione. Le ricevute e gli effetti cambiari devono essere regolarmente bollati; la banca deve provvedervi immediatamente per conto del suo cliente nel caso li riceva privi della regolarizzazione fiscale. E' tuttavia buona regola interpellare preventivamente il debitore/importatore per evitare eventuali contestazioni a proposito dell'addebito relativo alla bollatura dei titoli. In base all'Art. 22 delle Norme Uniformi sugli Incassi la banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di una cambiale sia corretta e completa, ma non è responsabile dell'autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario: la banca incaricata di raccogliere l'accettazione deve accertare che la persona che sottoscrive il titolo abbia i poteri per farlo. Quando i documenti oggetto della rimessa sono rappresentativi, è consuetudine suddividere gli originali in due distinti set, da spedirsi in giorni diversi. Tale spedizione separata, garantisce maggiormente il destinatario di venire in possesso di almeno un plico di documenti con il quale procedere al ritiro della merce. Esempio di incasso documentario Un esportatore italiano ha concluso con un importatore inglese un contratto per la fornitura del valore di GBP 15.000,00 con pagamento da effettuarsi contro documenti (D/P) e spedizione via mare. L'esportatore provvede a spedire il vino via mare, facendosi rilasciare dalla compagnia di navigazione la Polizza di carico, il cui possesso conferisce il diritto alla merce in esso descritta. L'esportatore consegna quindi la P/C corredata dalla fattura e da altri documenti eventualmente richiesti dall'acquirente alla sua banca, con istruzioni di fare consegnare il tutto all'importatore estero contro pagamento. La banca trasmette i documenti ad una propria corrispondente inglese, ripetendo fedelmente le istruzioni del cliente con le relative modalità di rimborso. La banca inglese, ricevuti i documenti, avvisa in conformità l’importatore, il quale li ritirerà contro pagamento del relativo importo e li utilizzerà successivamente per ritirare o fare ritirare la merce acquistata. La banca inglese avviserà dell'avvenuto pagamento accreditando la banca italiana che a sua volta provvederà ad accreditare l'esportatore negoziando la divisa. Supponendo invece che le parti abbiano convenuto di regolare l'operazione nella forma D/A (documenti contro accettazione), l'esportatore allegherà ai documenti una tratta con la scadenza concordata. La banca dell'importatore consegnerà i documenti contro accettazione. Alla scadenza, la banca curerà l'incasso della tratta accettata, il cui ricavo verrà messo a disposizione in conformità alle disposizioni ricevute. 6.2.4 - Regolamento contro accettazione da parte del compratore e garanzia della banca Si verifica spesso che il venditore, non avendo piena fiducia circa la solvibilità del compratore, richieda che la tratta che accompagna i documenti, oltre che ad essere accettata dal proprio cliente, venga anche garantita dalla banca estera. Quest'ultima, apponendo la sua firma sul titolo (avallo) o rilasciando una separata garanzia di pagamento, si impegna ad onorare la tratta alla sua scadenza qualora il trassato non facesse fronte al suo obbligo: ovviamente il venditore è completamente garantito dal rischio di insolvenza del compratore e nel contempo la firma di avallo di una primaria banca gli permetterà di scontare il titolo con più facilità. 6.3 – I crediti documentari Il credito documentario è un impegno inderogabile assunto da un Istituto Bancario(la Banca emittente) di versare al venditore di merci e servizi una somma determinata contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni alle condizioni indicate nel testo del credito stesso. Caratteristiche essenziali di un credito documentario: astrattezza Il credito documentario è indipendente dalla causa che ha fatto sorgere il contratto sottostante. È un'obbligazione a sé stante, completamente distinta dai rapporti di provvista e di valuta e non risente inoltre di eventuali vizi del contratto sottostante. formalità Il credito documentario si basa sull'aspetto formale dei documenti e non sul loro valore sostanziale o sulle merci/servizi che questi rappresentano. autonomia Il credito documentario è svincolato dai rapporti banca/cliente o importatore/esportatore ed ogni variazione di tali rapporti successiva all'apertura del credito non ha alcuna influenza su di esso. letteralità Il credito documentario è basato sulla volontà espressa mediante la corrispondenza scambiata tra le parti. Alle condizioni ed ai termini del credito documentario va dato un significato letterale e non interpretativo Le parti interessate in un credito documentario sono: ordinante è il compratore/importatore banca emittente è la banca cui l'ordinante conferisce il mandato di aprire il credito documentario banca avvisante è la banca che notifica il credito documentario al beneficiario beneficiario è il venditore/esportatore. Effetti giuridici • • • • • • • • • La banca emittente assume la posizione di obbligata principale. L'ordinante assume la posizione di obbligato sussidiario. In un credito documentario irrevocabile, l'impegno della banca emittente è inderogabile poiché il suo rapporto, autonomo ed astratto, non può essere sciolto se non attraverso il consenso di tutte le parti interessate. • Il credito documentario è un atto unilaterale e diviene efficace quando il relativo avviso è nelle mani del beneficiario. L'effetto è però retroattivo dal momento dell'emissione. L'obbligazione si formalizza nella lettera o nel messaggio telex/SWIFT di apertura (strumento originale del credito). • Nei confronti della banca emittente o confermante, il venditore ha il solo obbligo di rispettare le condizioni ed i termini previsti se vuole usufruire della prestazione pecuniaria della banca nei confronti della quale vanta, quindi, un diritto condizionato. • Il credito documentario non sostituisce i rispettivi obblighi e diritti del venditore e del compratore poichè copre l'area della compravendita che si riferisce alla consegna dei documenti ed al relativo regolamento. Norme ed Usi Uniformi I crediti documentari sono regolati dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari della I.C.C. International Chamber of Commerce, cui hanno aderito quasi tutti gli Stati del mondo. La I.C.C. iniziò nel 1926 una prima raccolta degli usi locali, confluiti poi nelle prime Norme ed Usi Uniformi edite nel 1933. Alla prima edizione seguirono altre revisioni, sia per chiarire dubbi interpretativi sia per adeguare le Norme all'evolversi del commercio e del trasporto internazionale. La versione attuale (rev. 1993, pub.500) è entrata in vigore il 1° gennaio 1994. Le NUU sono brevi, concise (la revisione 1993 conta 49 articoli) e non intendono fornire una risposta a tutti i casi particolari che possono verificarsi, ma bensì fornire una solida ossatura di principi elementari, lasciando alle parti sia l'indicazione di necessari dettagli che la possibilità di esplicite deroghe a specifici punti delle Norme. Short Clauses da inserire in contratto, nella fattura pro-forma, nella conferma d'ordine ecc.: IRREVOCABLE AND CONFIRMED DOCUMENTARY CREDIT,PAYABLE AT SIGHT. oppure, se non è possibile chiedere la conferma: IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT, FOR PAYMENT AT SIGHT, AT THE COUNTERS OF THE ADVISING BANK. FASI DELLA VENDITA CON REGOLAMENTO MEDIANTE CREDITO DOCUMENTARIO • • Trattative tra le parti • • Conclusione del contratto / conferma d'ordine ecc. • • L'importatore consegna il mandato alla sua Banca (Emittente) • • La banca Emittente emette il credito sulla Banca Avvisante • • La Banca avvisante notifica il credito (e lo conferma se accetta la richiesta) • • Avvengono eventuali modifiche (da accettare da tutte le parti) • • L'esportatore spedisce e presenta i documenti in "utilizzo" • • La banca Avvisante (confermante) esamina i documenti • • • • • • La banca avvisante richiede all'esportatore l'eventuale correzione dei documenti e li spedisce alla Banca emittente (Se i documenti non sono corretti e quindi sono sollevate delle riserve, la banca emittente chiederà all'importatore l'autorizzazione a sciogliere le riserve) In presenza di documenti corretti o a seguito di scioglimento delle riserve viene effettuato il regolamento secondo i termini e le condizioni del credito. 3. LA BANCA AVVISANTE NOTIFICA IL CREDITO ALL’ESPORTATORE 4. L’ESPORTATORE EFFETTUA LA SPEDIZIONE E PRESENTA I RELATIVI DOCUMENTI IN UTILIZZO 1. L’IMPORTATORE CONSEGNA UN MANDATO ALLA BANCA EMITTENTE PER L’EISSIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO 6. LA BANCA CONSEGNA I DOCUMENTI E ADDEBITA L’IMPORTATORE 2. LA BANCA EMETTE IL CREDITO VIA SWIFT 5. LA BANCA CONTROLLA I DOCUMENTI E LI RIMETTE ALLA BANCA EMITTENTE ADDEBITANDOLA SECONDO ISTRUZIONI 6.3.1 - Tipologia dei crediti documentari TIPOLOGIE, secondo: L'impegno della banca emittente: REVOCABILE / IRREVOCABILE L'impegno della banca avvisante: NOTIFICATO / CONFERMATO La piazza di validità: BANCA EMITTENTE / BANCA AVVISANTE La piazza di pagamento: BANCA EMITTENTE / BANCA AVVISANTE Il pagamento: DIFFERITO / A VISTA • • Secondo l'impegno della banca emittente: Credito revocabile (forma di credito nella pratica non più utilizzata) è tale se l'impegno della banca emittente può essere revocato o modificato in qualsiasi momento prima della scadenza (la revoca, comunque, non ha effetto se la banca emittente, oppure la banca corrispondente, ha già pagato, accettato o negoziato i documenti). Credito irrevocabile la revoca/modifica può avvenire con il consenso di tutte le parti interessate. Da precisare che la qualifica di irrevocabile deve apparire nel testo del credito. In caso contrario il credito viene considerato revocabile. • • Secondo le modalità di utilizzo: Crediti di pagamento impegnano la banca ordinante o la banca incaricata ad effettuare un pagamento che può essere: 1. 1. a vista, se da effettuarsi all'atto stesso del ritiro dei documenti in regola 2. 2. differito, se da effettuarsi posteriormente al ritiro dei documenti in regola. Crediti di negoziazione prescrivono, per l'utilizzo, la presentazione di tratte a vista o a scadenza emesse dal beneficiario sulla banca ordinante o sul compratore o su una terza banca, con possibilità per il beneficiario di negoziarle presso qualsiasi banca di suo gradimento e disponibile a negoziare (credito di libera negoziazione), oppure presso una banca determinata (credito a negoziazione ristretta). Crediti di accettazione la banca ordinante o incaricata appone la sua firma di accettazione sulla tratta che il beneficiario presenta unitamente ai documenti prescritti dal credito. Le banche italiane, tuttavia, sono solite rilasciare una lettera con la quale si impegnano ad effettuare il pagamento alla scadenza prevista. • • Secondo l'impegno della banca avvisante: Credito avvisato è quello in cui la banca avvisante non assume impegni e si limita a comunicare al beneficiario, garantendone l'autenticità, l'avvenuta emissione del credito. Credito confermato è quello in cui la banca avvisante aggiunge il proprio impegno (conferma) a quello della banca emittente. La richiesta di conferma deve essere contenuta nel credito e la banca avvisante ha la facoltà di accoglierla (a fronte di affidamento concesso alla banca emittente), oppure di rifiutarla, notificando il credito senza impegno. Per evitare un rifiuto a confermare il credito da parte della banca avvisante, le banche emittenti situate in paesi a rischio, sono solite chiedere alla banca designata un suo preventivo consenso all'appoggio dell'operazione. La conferma di un credito documentario • • E' l'impegno di una banca locale (usualmente la stessa banca avvisante) o di paese terzo, che si aggiunge a quello della banca emittente. • • • • • • • Un credito confermato è usualmente pagabile presso la banca confermante. L'esportatore elimina il rischio paese della banca emittente ed il rischio commerciale della stessa banca. • L'esportatore elimina il rischio di rimessa documenti alla Banca Emittente. Secondo la Piazza di utilizzo: Crediti utilizzabili presso le casse della banca emittente I documenti vanno inviati alla banca emittente sulla cui piazza avverrà l'esame e il realizzo del credito secondo le modalità previste. Detti crediti possono realizzarsi per pagamento (a vista o a scadenza) o per accettazione di tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente o a carico dell'ordinante. I documenti viaggiano a rischio del beneficiario. Crediti utilizzabili presso la banca mandataria o avvisante In questo caso è la banca avvisante che provvede a pagare (a vista o a scadenza), ad accettare tratte a vista o a scadenza su se stessa o a negoziare effetti emessi a carico della banca emittente, o a carico dell'ordinante o di una terza banca. Il rischio di smarrimento dei documenti è a carico dell'ordinante. Se la banca avvisante non ha confermato il credito, può rifiutarsi di effettuare l'intervento che la banca emittente le ha richiesto. Altre forme di crediti documentari • • • • • • • • La Stand By Letter of Credit: è una garanzia di pagamento (non un mezzo di pagamento come il normale credito documentario) che prevede l'utilizzo secondo le regole dei crediti documentari, nel caso in cui vi sia il mancato regolamento concordato tra le parti. Credito Trasferibile: permette al beneficiario, senza utilizzare una sua propria linea di credito, di ribaltare parzialmente o totalmente il credito ad un subfornitore. Il Controcredito: è il credito che il beneficiario di un credito non trasferibile dispone (usualmente) a favore di un subfornitore. Costituisce a tutti gli effetti un credito originario che necessita di una propria linea di credito. Il Credito rotativo (Revolving): è il credito che una volta utilizzato si rinnova, ripristinando l'importo iniziale del credito. 6.3.2 - Cessione dei proventi di un credito documentario Qualora il credito non sia trasferibile e il beneficiario non possa o non voglia utilizzare le proprie linee di credito per emettere un controcredito, può essere tuttavia effettuata la cessione a terzi dei proventi da esso derivanti. La cessione dei ricavi effettuata dal beneficiario di un credito è necessariamente condizionata al suo corretto utilizzo, cioè all'adempimento da parte della banca incaricata della prestazione. Quest'ultima sarà ovviamente subordinata al soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal credito, ed alla conseguente disponibilità liquida dei fondi presso la banca intermediaria. Nella prassi commerciale e bancaria italiana, la cessione del ricavo di un credito documentario presuppone che il beneficiario dia istruzioni alla banca avvisante di emettere un mandato irrevocabile di pagamento. Con tale documento la stessa banca informa il terzo di avere ricevuto, dal beneficiario del credito, istruzioni irrevocabili di pagare una determinata somma a valere sulle somme che si renderanno disponibili a seguito della regolare e conforme presentazione di documenti in regola. Le banche, per evitare equivoci e responsabilità dirette, nel dare comunicazione al terzo di quanto disposto dal beneficiario del credito, sono solite precisare che: 1. 1. esse non assumono alcun mandato o delegazione di pagamento e, di conseguenza, alcun obbligo nei suoi confronti; 2. 2. la comunicazione viene effettuata a titolo puramente informativo senza alcun impegno o garanzia in merito al buon fine dell'operazione; 3. 3. la cessione dei proventi del credito è condizionata all'utilizzo del credito in conformità ai termini previsti; 4. 4. le somme devono divenire liquide ed esigibili per effetto di regolare utilizzo. 6.3.3 - Il realizzo dei crediti documentari La rispondenza dei documenti alle condizioni del credito deve essere rigorosamente letterale; una esatta presentazione è nell'interesse del beneficiario che non può opporre alla banca eventuali elementi del contratto che risultino diversi dalle condizioni del credito documentario. REGOLE NELLA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI • • • • • • • • • • • • I documenti devono essere completi, cioè presentati nel numero di esemplari richiesto dal credito; devono essere presentati con lo stesso numero di originali e di copie prescritte nel credito; devono essere presentati nella stessa tipologia richiesta, cioè se il credito richiede come documento di trasporto l'aereo (l'Air Way bill) dovrò presentare alla banca un documento di trasporto aereo che nella forma appaia essere un Air Way Bill. Le correzioni, sbianchettature o altro devono essere sempre convalidate dal soggetto che ha emesso il documento, con frasi del tipo "correction approved"; non devono esserci contrasti tra quanto dichiarato su un documento e quanto appare su altri documenti; occorre che ci sia concordanza fra i documenti presentati, nel senso che l'insieme dei documenti deve chiaramente riferirsi alla stessa operazione; sarebbe sempre opportuno che il numero del credito documentario e la banca che lo ha emesso apparissero su tutti i documenti, anche se ciò non è espressamente richiesto dal credito; la data di spedizione che appare nel documento di trasporto non deve essere posteriore alla data ultima di spedizione prescritta nel credito; i documenti devono essere presentati al più tardi nei termini previsti dal credito o in assenza di tale indicazione, non più tardi di 21 giorni dalla data di spedizione, ma sempre entro la data di validità del credito; i documenti devono essere presentati entro il tempo stabilito nel credito presso la banca indicata nello stesso; l'importo dei documenti deve corrispondere a quello per cui è stato emesso il credito, salvo la possibilità di prevedere nel credito tolleranze nell'importo o nella quantità o nei prezzi unitari fino al 10%; la sottoscrizione dei documenti di trasporto deve essere apposta nella forma prevista dalle NUU, e cioè il firmatario deve dichiarare in che veste appone la sottoscrizione. Qualora l'operatore, dopo un attento esame del testo del credito notificatogli, ha ragionevoli dubbi di non potere adempiere a tutti i termini e condizioni richieste, dovrà con urgenza richiedere al compratore di apportare al credito tutte quelle modifiche che egli ritiene necessarie per consentirgli la corretta negoziazione del credito. Alle banche si fa obbligo di un accurato ed attento esame dei documenti presentati, da eseguirsi entro un termine ragionevole (art.13b NUU) e prescindendo da qualsiasi altro rapporto esistente tra le parti (Art. 3 NUU). Le banche non assumono alcuna responsabilità per l'autenticità e la portata legale sia dei documenti presentati che di quanto in essi riportato (Art. 15 NUU). Tale principio va attenuato con la constatazione che la responsabilità della banca non viene meno qualora un attento e diligente esame avrebbe potuto fare rilevare alterazioni, falsificazioni od invalidazioni sui documenti considerati. Gli art. 13 e 21 delle NUU affermano altri importanti principi • • • le banche devono esaminare tutti i documenti ed accertare che essi appaiano conformi alle condizioni del credito • i documenti che non concordano tra loro, saranno considerati come non conformi alle condizioni del credito. E' prescritto quindi che venga effettuato sia un controllo documento per documento sia un controllo incrociato tra i dati che appaiono in ciascun documento. Guida al controllo dei documenti Prima di consegnare i documenti alla banca è opportuno che il beneficiario faccia attenzione ai seguenti punti e considerazioni d'ordine generale: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. sono stati rispettati i termini di validità del credito? 2. sono stati ottenuti tutti i documenti richiesti dal credito (in tutti gli esemplari previsti)? 3. è stato tenuto conto delle modifiche apportate al credito? 4. l'importo dei documenti è conforme alle condizioni del credito? 5. se la spedizione non copre l'intero ordine espresso nel credito va verificato che le spedizioni parziali siano ammesse 6. qualora alcuni documenti portino data anteriore al credito va verificato che non esistano condizioni contrarie. Conclusi questi controlli d'ordine generale, ogni documento deve essere considerato a sé e debitamente controllato 3. LA BANCA AVVISANTE NOTIFICA IL CREDITO ALL’ESPORTATORE 4. L’ESPORTATORE EFFETTUA LA SPEDIZIONE E PRESENTA I RELATIVI DOCUMENTI IN UTILIZZO 1. L’IMPORTATORE CONSEGNA UN MANDATO ALLA BANCA EMITTENTEPRE L’EMISSIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO 6. LA BANCA CONSEGNA I DOCUMENTI E ADDEBITA L’IMPORTATORE 2. LA BANCA EMETTE IL CREDITO VIA SWIFT 5. LA BANCA CONTROLLA I DOCUMENTI E LI RIMETTE ALLA BANCA EMITTENTE ADDEBBITANDOLA SECONDO ISTRUZIONI 7 - Risoluzione del contratto La risoluzione del contratto, data la gravità delle conseguenze che può comportare per il venditore, deve verificarsi solo eccezionalmente e a fronte di fatti ben circoscritti in contratto con le relative clausole. Per quanto attiene alla risoluzione per inadempimento, il venditore deve essere certo che la stessa possa intervenire solo per casi di inadempimento grave e solo se questi pregiudichino l’intera operazione: difetto totale di esecuzione della fornitura, rifiuto di esecuzione, ritardi tali che per l’acquirente decada ogni interesse all’esecuzione del contratto,.ecc. In altri termini la clausola va redatta in modo tale che non consenta all’acquirente di sciogliersi dal contratto per delle violazioni contrattuali che abbiano scarsa incidenza sull’esecuzione, come ad esempio un breve ritardo nelle consegne che andrà invece sanzionato invece con il pagamento di una semplice penalità. Occorre comunque che in caso di risoluzione possano essere fatte salve, ai fini del pagamento, le eventuali forniture già effettuate. La risoluzione può essere conseguente anche all’applicazione della clausola di forza maggiore. L’esistenza di una causa di forza maggiore (guerra, catastrofi naturali, scioperi,serrate,ecc.) e la conseguente impossibilità di avviare o proseguire nell’esecuzione della fornitura determina la temporanea sospensione dei termini contrattuali per tutto il periodo in cui si verifica l’evento e la suddetta impossibilità. Peraltro la durata ed il protrarsi dell’evento possono essere tali da rendere inattuabile la prosecuzione dell’esecuzione del contratto. In tal caso, ove le parti non abbiano previsto o non ritengano di raggiungere un diverso accordo si addiviene alla risoluzione: il venditore dovrà pattuire che in tale ipotesi gli venga versato un corrispettivo per la parte di contratto già eventualmente eseguita. E’ anche opportuno inserire in contratto una clausola di hardship che, a differenza della clausola di forza maggiore, contempla situazioni in cui, per il verificarsi di eventi o circostanze imprevedibili, l’esecuzione del contratto ancorchè non impossibile, divenga particolarmente onerosa. Laddove non si giunga alla risoluzione per tale sopravvenuta eccessiva onerosità, la clausola ha lo scopo di ricercare un adattamento contrattuale alla situazione sopravvenuta preferibilmente in sede negoziale. 8 - Controversie – Arbitrato La predisposizione della clausola contrattuale relativa alla risoluzione di eventuali controversie pone problemi analoghi a quelli della scelta della legge applicabile, in quanto si deve stabilire se ricorrere ad un tribunale locale o ad un arbitrato (istituzionale oppure ad hoc). Per il venditore italiano è normalmente preferibile prevedere la competenza di un foro del nostro paese in quanto la controparte, dovendo rivolgersi ai giudici del paese dell'esportatore, dovrà affrontare maggiori rischi e sopportare maggiori spese. Ciò è però valido solo nel caso in cui il riconoscimento della sentenza italiana nel paese della controparte non presenti difficoltà: in caso contrario infatti è esclusa la possibilità di agire direttamente. Questo problema non si pone per gli Stati membri originari della U.E., per i quali esiste un apposita convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze (Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), in base alla quale è possibile che le parti stabiliscano la giurisdizione esclusiva di uno dei giudici dei paesi firmatari. Per gli altri paesi sarà invece necessario accertarsi se esistono convenzioni bilaterali in materia o, in mancanza, esaminare quanto dispone in proposito la legge locale. La scelta del foro italiano non è comunque opportuna nel caso in cui l'operatore italiano, in base alla sua posizione contrattuale e piuttosto che subire un'azione, abbia interesse a fissare il foro competente nel paese della controparte, se tale scelta può risultare più conveniente ai fini esecutivi. (ad es. quando si tratta di forniture di macchinari semplici e sono possibili procedure rapide, come pignoramenti, sequestri, decreti ingiuntivi, ecc.). In caso di controversia nei rapporti internazionali è spesso preferibile il ricorso all'arbitrato che presenta, rispetto alla giurisdizione ordinaria, notevoli vantaggi in termini di tempi e costi e consente di avvalersi di persone specificamente esperte nei singoli problemi oggetto della controversia. Per alcuni settori produttivi esistono forme di arbitrati nell'ambito di organismi a carattere internazionale (Federazione Internazionale delle Sementi) e di Organismi nazionali che svolgono arbitrati anche per i contratti con l'estero (Camera arbitrale italiana per il commercio delle pelli grezze ed esotiche di Genova, Associazione cotoniera e granaria di Milano, ecc.). L'arbitrato permette procedimenti più rapidi ed offre maggiore flessibilità procedurale poichè è privo di formalismi e richiede tempi e costi inferiori rispetto a quelli che comporta normalmente un procedimento innanzi al tribunale; inoltre, in alcuni paesi è più semplice ottenere l'esecuzione di un lodo arbitrale piuttosto che l'applicabilità di una sentenza straniera. È bene tenere presente che il ricorso all'arbitrato è utile solo se ognuna delle parti contraenti si impegna esplicitamente a sottomettervisi, essendo difficile, quando la controversia è già iniziata, ottenerne l'adesione. Quando l’acquirente sia disponibile ad accettare l’inserimento in contratto di una clausola arbitrale occorre accertare se tale clausola è legittima in base all’ordinamento giuridico locale e se alla eventuale decisione arbitrale (lodo) può essere data esecuzione forzata in base alla legge interna del paese dell’acquirente oppure perché il Paese dell’acquirente ha ratificato una delle Convenzioni in materia di arbitrato ed in particolare la Convenzione di New York del 1958. In generale è preferibile ricorrere ad un arbitrato istituzionale, affidandone l'organizzazione ad un organismo specializzato (ad es. la I.C.C. - International Chamber of Commerce) e rinviando al relativo regolamento arbitrale (dall' 1.1.88 è in vigore il Nuovo Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della I.C.C., pubb. N. 447) Al di fuori di specifici rami di attività coperti da arbitrato settoriale, la clausola generica da apporre ai contratti per potersi avvalere dell'arbitrato è la seguente: “All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with said rules” (Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità a detto Regolamento). Nel caso in cui il suddetto regolamento non soddisfi le reciproche esigenze, le parti potranno ricorrere ad un arbitrato “ad hoc”, determinandone però le modalità procedurali. L'arbitrato internazionale è regolato dalle “Convenzioni multilaterali in materia di arbitrato”, alle quali hanno aderito la maggior parte dei paesi industrializzati. Fra tali Convenzioni la più recente è quella di New York del 1958, che ha sostituito, per i paesi che vi hanno aderito, le precedenti Convenzioni di Ginevra (1923) e di New York (1927). Tali convenzioni, riconoscendo a livello mondiale la validità di questo istituto, ne facilitano l'uso e l'ottenimento dell'esecuzione forzata nei casi di mancata esecuzione spontanea da parte del soccombente. 9 - Entrata in vigore del contratto I contraenti con questa clausola dispongono che il contratto ancorchè firmato non entra in vigore fino al realizzarsi di determinati eventi ivi dettagliatamente specificati: prestazione di garanzie, pagamento dell’anticipo, rilascio di autorizzazioni, concessione di finanziamenti, ecc. Per effetto della clausola il contratto è immediatamente valido, ma non è efficace fino a quando non si sono verificate tutte le condizioni previste. Il venditore può trarre vantaggio da questa clausola in quanto: • • • • può evitare situazioni di incertezza sui tempi di esecuzione della fornitura, ove abbia cura di specificare che i termini di consegna non decorrono sino all’entrata in vigore, al fine dei propri tempi di programmazione della fornitura; • nel caso di vendita con pagamenti dilazionati può avere il tempo utile per ottenere gli eventuali affidamenti bancari circa lo smobilizzo dei crediti dilazionati stessi prima di avviare la produzione; • può indicare un termine massimo oltre il quale non essendosi verificati tutti gli eventi previsti (es. mancato ottenimento per entrambi i contraenti di tutte le necessarie autorizzazioni) si può risolvere il contratto senza particolari oneri. 10 - Clausole accessorie A seconda dei contratti e dei relativi contenuti può essere opportuno o necessario prevedere ulteriori clausole destinate a regolare particolari aspetti del rapporto contrattuale quali, a titolo esemplificativo: • • • • • • • • • • • collaudi ed accettazioni della fornitura; montaggi; lavori locali; eventuale cessione del contratto (ad esempio nel caso di possibili fusioni) ed i relativi limiti e modalità; • aspetti fiscali (ad esempio, cambiamenti della legislazione in materia nel Paese dell’acquirente); • eventuali modifiche contrattuali; • lingua del contratto (previsione di prevalenza di un testo in caso di divergenze quando il contratto è redatto in due lingue diverse). PARTE III: LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI 1 - Fidejussione / garanzia autonoma Le caratteristiche principali della fidejussione, così come previste dal nostro Codice Civile, sono: • • • • • • • • accessorietà all'obbligazione principale (artt. 1939, 1941, 1944, 1945) stretto legame con i rapporti tra le parti (artt. 1949, 1950) estinzione legata alla scadenza dell'obbligazione principale (artt. 1955, 1956, 1957) impegno monetario allargato anche ad accessori e spese dell'obbligazione principale (artt. 1941, 1942). Il regime di incertezza della fidejussione, sia per il beneficiario (circa la prestazione della banca, a causa di possibili eccezioni sul corretto adempimento degli obblighi del beneficiario), sia per la banca (circa l'impegno finanziario, l'estinzione e le possibili contestazioni del debitore) ne fanno uno strumento poco adatto al commercio internazionale, che tende per sua natura a richiedere alle parti obblighi chiari e ben determinati. Alla banca che presta la garanzia verrà pertanto richiesto un impegno autonomo, cioè svincolato dall'obbligazione sottostante e dai rapporti tra le parti; la banca, dal canto suo, cercherà di rilasciare un impegno ben determinato sia nell'impegno finanziario che nella scadenza della propria obbligazione e svincolato da eventuali contestazioni del debitore principale. Sia il beneficiario che la banca preferiranno inoltre che quest'ultima non debba verificare l'inadempimento del debitore prima di effettuare la prestazione finanziaria. Nel commercio internazionale alla fidejussione viene pertanto preferita la garanzia autonoma (definita talvolta, a "prima richiesta" oppure a "semplice richiesta") che meglio si adatta al ruolo di penale o di deterrente tipico delle garanzie previste in molti contratti internazionali. La garanzia non diventa autonoma solo perché tale è la sua intestazione, ma perché dal testo della garanzia stessa si ricava molto chiaramente il carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale. Altro punto da notare è che la garanzia autonoma non è regolata da una normativa internazionale (come avviene invece per i crediti documentari). Ne consegue che la materia è disciplinata dai vari diritti nazionali, con conseguente difformità da Stato a Stato nella sua trattazione. L'ordinamento giuridico italiano, ad esempio, non prevede l'istituto del contratto autonomo di garanzia, che è stato tuttavia riconosciuto e recepito dalla nostra giurisprudenza. 2 - Garanzie a favore del committente / acquirente 2.1 - La garanzia per partecipazione a gara (Bid Bond) Si tratta di garanzia preliminare alla stipulazione del contratto, destinata ad esaurirsi con la stipulazione stessa o con la scadenza del termine. Garantisce il committente sulla buona fede e solvibilità delle imprese partecipanti alla gara d'appalto. Con questa garanzia la banca o altro Ente si impegna a pagare una determinata somma su semplice domanda del committente qualora non venga stipulato il contratto nonostante l'accettazione dell'offerta da parte del committente. In altri termini il committente vuol essere sicuro che una volta esaminata ed accettata l'offerta del fornitore, quest'ultimo non si ritiri, causando perdite di tempo, spese e venir meno di altre possibili offerte. Funziona da penale in caso di mancato adempimento e quindi il pagamento della garanzia deve escludere ogni altro possibile obbligo del fornitore. Ordinante fornitore (impresa partecipante alla gara d'appalto) Importo varia dall'1 al 5% dell'importo dell'offerta presentata, normalmente è del 2% Scadenza 2/3 mesi dopo la conclusione della gara Impegno garanzia autonoma (in molti casi viene rilasciata da banca del paese del committente, controgarantita dalla banca dell'impresa che partecipa alla gara) Causa escussione ritiro dalla gara prima della sua conclusione, mancata firma del contratto, mancata produzione delle garanzie di buona esecuzione 2.2 - La garanzia di restituzione del pagamento anticipato (Advance Payment o Down Payment Bond) Il contratto prevede spesso che una determinata percentuale del prezzo venga versata prima dell'effettivo inizio de l la es ecu zi on e ( a d ese mp io : a l mo men to de l la s ti pu la zi on e, de l l' ent ra ta in v ig or e, ec c. ). Viene utilizzata per garantire che il pagamento anticipato (parziale o totale) verrà rimborsato al compratore qualora il venditore non effettui la prestazione prevista (di solito la spedizione) entro i termini contrattuali. Quando è legato ad una garanzia di Advance, il fornitore deve essere cosciente che in caso di revoca dell'ordine l'anticipo non è più un mezzo di copertura dei costi sostenuti per l'approntamento. Ordinante fornitore Importo pari all'importo del pagamento anticipato Scadenza 20/30 giorni dopo la data massima per la prestazione del fornitore (ad es. 20 giorni dopo la data ultima di spedizione) Impegno garanzia autonoma Clausole particolari La garanzia entra in vigore solo dopo che la banca emittente ha ricevuto il pagamento anticipato a favore del fornitore. In caso di prestazioni parziali, va prevista la riduzione proporzionale della garanzia mano a mano che le prestazioni vengono eseguite dal fornitore Causa escussione mancata prestazione, totale o parziale, del fornitore entro i termini previsti 2.3 - La garanzia di buona esecuzione del contratto (Performance Bond) Quando le modalità di regolamento contrattuale prevedono pagamenti anticipati o concomitanti alle consegne della fornitura si viene a ridurre la protezione dell'acquirente nel caso di cattivo funzionamento della fornitura stessa. Pretendendo tale garanzia l'acquirente vuole quindi assicurarsi il completo e corretto adempimento degli obblighi contrattuali della controparte, sia immediati che nel tempo, quali ad es. montaggio e avviamento di macchinari oppure l'esecuzione e il completamento di lavori, oppure il corretto funzionamento di un impianto per un determinato periodo, oppure la fornitura anche di beni di consumo nei termini previsti. La somma escussa rappresenta una penale per mancato adempimento contrattuale oppure un risarcimento per spese, maggiore costo e ritardi dovuti alla necessità per il compratore di rivolgersi ad altri per completare i lavori o per un corretto funzionamento o per la fornitura. Poiché il committente richiede in genere una garanzia a prima domanda, il fornitore, onde evitare di essere in balia dell'acquirente, dovrà assicurarsi che vengano chiaramente specificate le condizioni cui è sottoposta l'escussione ed il preciso termine di scadenza della garanzia stessa. Ordinante fornitore Importo dal 5 al 20% dell'importo fornitura Scadenza 20/30 giorni dopo la data massima per la prestazione del fornitore (ad es. 360 giorni dopo la data del verbale di completamento lavori, sottoscritto dalle parti) Impegno garanzia autonoma (in alcuni casi viene rilasciata da banca del paese del committente, controgarantita dalla banca dell'impresa che effettua i lavori) Clausole particolari Se previsto dal contratto, la riduzione parziale o totale della garanzia mano a mano che vengono eseguiti i lavori, contro presentazione di apposito certificato o verbale Causa escussione mancata prestazione, totale o parziale, del fornitore entro i termini previsti 3 - Garanzie a favore del venditore Queste garanzie sono utilizzate per consentire al venditore di incassare il prezzo della fornitura quando il compratore non vi provveda. Possono riferirsi a spedizioni singole o a tutte le spedizioni effettuate in un arco temporale. Solitamente la garanzia è rilasciata prima della fornitura; tuttavia ne può essere richiesta l'emissione anche successivamente (es: incasso documentario con istruzioni di consegnare i documenti solo contro emissione di garanzia di pagamento). Naturalmente la portata della garanzia dipende dallo "standing" della banca emittente. Le garanzie bancarie a favore del fornitore assumono in genere la forma dell'avallo cambiario o della lettera di garanzia. In particolare, nei casi in cui il venditore accorda una dilazione totale o parziale del prezzo contro rilascio di titoli di credito (Promissory Notes o Bills of Exchange) la garanzia oltre che con lettera separata può essere rilasciata anche sul titolo cambiario mediante avallo (in alcuni Paesi è consentito prestare avallo anche per atto separato). L'avallo costituisce un'obbligazione cambiaria con cui taluno (avallante) garantisce il pagamento del titolo per un altro obbligato cambiario (avallato). L'avallo è un'obbligazione accessoria per cui l'avallante assume la stessa obbligazione dell'avallato; pertanto é necessario specificare sul titolo il beneficiario dell'avallo e cioè se la garanzia è prestata a favore dell'emittente (nel caso del pagherò) o dell'accettante (nel caso di cambiale tratta). In mancanza di specificazione può infatti scattare la presunzione che l'avallo sia dato a favore dello stesso traente, cioè del venditore, con il che quest'ultimo si troverebbe privo della garanzia nei confronti del suo acquirente. Per quanto attiene al contenuto è necessario che la garanzia: • • • • • • sia in primo luogo irrevocabile; sia incondizionata, slegata cioè dal rapporto sottostante. Il testo farà comunque riferimento al contratto commerciale, ma non devono esserci clausole che subordinino l'efficacia della garanzia all'adempimento di obblighi contrattuali che possano limitarne l'azionabilità. Ciò tanto più se la garanzia è a copertura del pagamento di titoli cambiari, per loro natura autonomi; • abbia un congruo termine di validità per avere il tempo necessario all'escussione, specialmente se vi sono titoli di credito (tempi di trasferimento valutario); • anche se indirizzata all'esportatore sia liberamente trasferibile; in presenza di titoli di credito essa dovrà essere operante a favore di qualsiasi portatore dei titoli stessi. Ordinante Importo compratore nel caso di fornitura singola, pari all'importo delle merci da fornire/fornite nel caso di più forniture, secondo gli accordi tra le parti Scadenza 20/30 giorni dopo la data di scadenza del pagamento del compratore Impegno garanzia autonoma, fidejussione, oppure garanzia solidale di pagamento (in questo ultimo caso la banca si impegna, senza bisogno di ulteriori richieste, ad effettuare il pagamento alla scadenza prevista) Clausole particolari Nel caso di fideiussione, la richiesta al fornitore di dimostrare di avere spedito la merce nei termini, od altro secondo quanto previsto dalla garanzia. Nel caso di pagamenti parziali, lo scarico parziale della garanzia. Causa escussione mancato pagamento del compratore alla scadenza prevista Quando la garanzia viene prestata mediante lettera sarebbe opportuno concordarne preventivamente il testo anche con la Banca che dovrà rilasciarla, ma in ogni caso il testo dovrà essere allegato al contratto onde prevenire futuri equivoci e contestazioni. CONCETTI DI EVIDENZA RIEPILOGATIVI 1 - I RISCHI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE I rischi si possono classificare nel modo seguente. Rischi commerciali Il rischio commerciale è legato esclusivamente alla solvibilità del debitore. Per solvibilità del debitore si intende la sua capacità di rimborso dei propri debiti. L'esame preventivo della solvibilità coincide in genere con il momento della concessione di un finanziamento o di una dilazione di pagamento e verte sulla situazione economico/finanziario/patrimoniale dell'azienda e, soprattutto, sulla sua capacità di produrre reddito. Il rischio commerciale è quindi tanto più basso, quanto più solida e ben gestita è l'azienda acquirente. Naturalmente, nel corso degli anni le situazioni si possono modificare: nel caso quindi del rimborso di un finanziamento, il debitore può perdere la capacità di produrre reddito e diventare "insolvente", non avere cioè i mezzi per pagare i propri debiti. Questo è il motivo per cui i creditori, nel concedere dilazioni di pagamento o finanziamenti ad una impresa acquirente/debitrice devono essere sempre protetti contro il rischio commerciale, chiedendo adeguate garanzie per il pagamento della dilazione o la restituzione del finanziamento concesso. RISCHIO COMMERCIALE si elimina o si attenua mediante: • • informazioni • • copertura assicurativa • • factoring • • forfaiting • • scelta della forma di regolamento Rischi non commerciali Possono essere di tipo politico (o rischio Paese), catastrofico o di cambio. Il rischio Paese o rischio politico è l'esposizione al pericolo di mancato pagamento causato da condizioni non dipendenti dalla volontà del debitore, ma da eventi di natura extracommerciale, derivanti direttamente o indirettamente dal governo del paese debitore. Rientrano in tale rischio anche gli eventi come la guerra, le rivoluzioni e le sommosse. La più comune manifestazione del rischio politico è il cosiddetto "rischio di trasferimento" consistente nella indisponibilità presso le casse della Banca Centrale del paese debitore di valuta convertibile per la copertura del debito dei vari importatori residenti nel paese stesso. I rischi catastrofici sono connessi a vari eventi naturali, come terremoto, alluvione, maremoto, eruzioni vulcaniche ecc. e, come i rischi politici, non sono connessi alla volontà del debitore. RISCHIO POLITICO si elimina o si attenua mediante: • • informazioni • • triangolazioni • • factoring • • forfaiting • • copertura assicurativa • • scelta della forma di regolamento Il cosiddetto rischio di cambio è dato dalla possibile variazione positiva o negativa del rapporto di cambio che si può verificare tra due (o più) valute in un determinato periodo di tempo (ad esempio, tra il momento della firma di un contratto e il momento dell'incasso del corrispettivo da parte dell'esportatore). Il rischio di cambio può portare un'operazione in valuta a un utile oppure a una perdita sui cambi. Poiché l'esportatore, in genere, non ha esigenze di "speculazione" sui cambi, è opportuno effettuare prevalentemente operazioni di protezione contro le perdite sui cambi. RISCHIO DI CAMBIO si elimina o si attenua mediante: • • fatturazione in Euro • • fatturazione e finanziamento in divisa • • cambio a termine • • pareggiamento tesoreria • • currency options • • derivati in cambi di 1° e 2° generazione • • copertura assicurativa 2 - LE CONTROPARTI CONTRATTUALI Il venditore e contrasto tra loro: il compratore hanno esigenze diverse e qualche volta anche in il venditore ha l'esigenza di: • • • • • • • • • ricevere il corrispettivo di quanto spedito o consegnato il più presto possibile; ricevere una parte del corrispettivo anche prima della spedizione per sostenere le spese di approntamento della fornitura; • ridurre al minimo il rischio del mancato ritiro della merce (e quindi del mancato pagamento) da parte dell'acquirente; • ridurre al minimo il rischio di insolvenza da parte dell'acquirente; • ridurre al minimo i costi finanziari e doganali del contratto di sua competenza; • beneficiare di finanziamenti; • definire la valuta contrattuale. Il compratore ha l'esigenza di: • • • • • • • • • pagare quando è certo della corretta esecuzione del contratto da parte del venditore; avere al più presto i documenti che gli consentono il ritiro della merce dalla dogana; essere garantito a fronte dei pagamenti effettuati al venditore in anticipo, prima del ricevimento della merce; • limitare al massimo i costi finanziari e doganali del contratto di sua competenza; • beneficiare di finanziamenti; • definire la valuta contrattuale. Esistono quindi alcuni strumenti di pagamento atti a risolvere le varie esigenze dei partner contrattuali, corredati, in alcuni casi, da strumenti di credito e garanzia. La scelta degli strumenti più adatti dipende da molteplici fattori che cambiano da caso a caso: • • • • • • • il grado di "rischiosità" commerciale e del paese che grava sul compratore e sul venditore; il ruolo assunto dai sistemi bancari dei partner contrattuali e le garanzie che i sistemi bancari offrono; • la tempestività e l'onerosità dell'operazione per i partner contrattuali; • i rapporti pregressi di collaborazione e fiducia tra i partner; • il cosiddetto "potere contrattuale" dei due partner, l'uno nei confronti dell'altro. Occorre pertanto valutare di volta in volta: • • • • I Rischi Le Forme di pagamento 3 - IL REGOLAMENTO DEL PREZZO E' da ricordare che la scelta della tipologia e delle modalità dei mezzi di pagamento internazionali è sempre frutto della negoziazione tra l'acquirente e il venditore che li definiscono nel contratto di vendita. Dove farsi pagare Il pagamento del corrispettivo di una prestazione contrattuale da parte dell'acquirente può avvenire: • • SULLA PIAZZA DELL'ACQUIRENTE. In questo caso il pagamento avviene nel Paese dell'acquirente secondo la normativa e gli usi del sistema bancario del suo paese e l'eventuale trasferimento delle somme in Italia è a cura e a spese dell'esportatore. • • SULLA PIAZZA DEL VENDITORE Il pagamento avviene sulla piazza del venditore e cioè in Italia secondo la normativa e gli usi del sistema bancario italiano. Il trasferimento del corrispettivo in Italia avviene quindi a cura dell'importatore Quando farsi pagare Rispetto all'esecuzione della fornitura le modalità di pagamento possono essere: • • • • • • IN VIA ANTICIPATA: Il pagamento avviene prima della esecuzione della fornitura CONTRO DOCUMENTI DI SPEDIZIONE: Il pagamento avviene con la fornitura "in viaggio"; l'esportatore spedisce la merce e viene pagato contro l'esibizione della ricevuta di spedizione prima ancora che la fornitura giunga a destinazione. • IN VIA FRAZIONATA E A STATO DI AVANZAMENTO LAVORI: man mano che la fornitura viene realizzata, l'acquirente la controlla, la accetta e la paga. • IN VIA POSTICIPATA E/O A CREDITO: Il pagamento avviene in un'unica soluzione, ma a 30, 40, 60, 90 o 120 giorni dalla esecuzione della fornitura, oppure il pagamento avviene a rate, secondo un piano di ammortamento prestabilito. Oppure, si utilizza la combinazione di due o più delle suddette modalità. Quasi tutti i contratti di esportazione di beni, servizi e grandi lavori sono assistiti da finanziamenti bancari. Ciò consente al debitore di pagare a rate e al venditore di entrare nel possesso dell'intero importo della fornitura il più presto possibile. I contratti di fornitura pluriennali ai quali si agganciano i finanziamenti sono sostanzialmente di due tipi: 1. 1. credito fornitore a cui si aggancia lo sconto delle cambiali; 2. 2. credito acquirente o finanziario. 1. credito fornitore e forfaiting (sconto cambiali, dette anche "effetti") In questo caso è lo stesso fornitore che concede la dilazione al suo partner. Quindi il contratto prevede una dilazione di pagamento e il credito è rappresentato da cambiali internazionali che l'esportatore una volta venutone in possesso (dopo aver spedito la merce e presentato i documenti di spedizione alla sua banca) può "smobilizzare" (scontare) pro soluto o pro solvendo sui mercati finanziari (forfaiting). Gli effetti, per essere più facilmente bancabili (vendibili) e per proteggere l'esportatore contro l'eventuale insolvenza del debitore devono essere garantiti (avallati) da primaria banca internazionale. Sconto pro solvendo: la banca scontante non assume il rischio dell'insolvenza del debitore. Quindi la banca compra i titoli (effettua lo sconto) e paga l'esportatore, ma in caso di insolvenza del debitore si fa restituire il denaro dall'esportatore stesso Sconto pro soluto: la banca scontante assume il rischio dell'insolvenza del debitore. In caso di mancato pagamento delle cambiali, la banca non può rivalersi sull'esportatore. 2. Credito acquirente o finanziario In questo caso una banca (o del paese dell'importatore oppure di un Paese terzo) concede all'importatore/acquirente un finanziamento. Il contratto di fornitura è in contanti e conterrà riferimenti al finanziamento concesso all'importatore. Una volta effettuata l'esportazione, il venditore sarà pagato in contanti dalla banca finanziatrice e l'acquirente pagherà le rate del finanziamento a tale banca. 4 - I TITOLI DI CREDITO Questi mezzi di pagamento sono regolamentati dalla Convenzione di Ginevra del 1930 tutt'oggi in vigore per i paesi aderenti. Il titolo di credito assume le caratteristiche di autonomia, astrattezza e letteralità. Il debitore sottoscrivendo l'impegno assume una obbligazione inderogabile, che ha una propria fisionomia giuridica, indipendentemente dal contratto di fornitura sottostante. La cambiale internazionale può assumere due forme: • • promissory note (pagarè): pagherò internazionale, equiparabile al nostro "pagherò". E' l'importatore che lo emette e si impegna a pagare a una scadenza prestabilita una somma all'esportatore. E' prevista la possibilità di apposizione di avallo bancario; FACSIMILE DI PROMISSORY NOTE For aval (10) (1) ………………................................ (2) ________________________ At/On (3) ………. for value received we promise to pay against this Promissory Note ________________________________________________________________________ to the order of:……………………..…(4) the sum of ________________________________________________________________________ (5) effective payment to be made in: …………………….. (6) without deduction for ______ _________________________________________________________________ and free of any taxes, impost, levies or duties present or future of any nature. _______________________________________________________________________ This Promissory Note is payable at: :…………….. (7) ________________________________________________________________________ (8) __________________________________________ (9) ..............……… 1) Luogo e data di emissione 6) Tipo di valuta per esteso 2) Valuta e importo in cifre 7) Domicilio di pagamento 3) Scadenza 8) Ragione sociale e indirizzo dell’emittente/debitore 4) Nome del beneficiario 9) Timbro e firme autorizzate dell’emittente/debitore 5) Valuta e importo in lettere 10) Timbro e firme autorizzate della banca avallante • • bill of exchange (letra de cambio): cambiale/tratta internazionale, equiparabile alla nostra tratta. Contiene l'ordine di pagamento spiccato dall'esportatore (traente) sull'importatore di una determinata somma ad una data prestabilita. E' prevista in primo luogo l'accettazione della tratta da parte del debitore (trattario o trassato) e l'eventuale apposizione di avallo bancario; FACSIMILE DI BILL OF EXCHANGE For aval for account of 1) ………………… (2) _______________________________________ the Drawee(11) At/On (3) ………. for value received we promise to pay against this Bill of Exchange ________________________________________________________________________ to the order of:……………………..…(4) the sum of ________________________________________________________________________ (5) effective payment to be made in: …………………….. (6) without deduction for ________________________________________________________________________ and free of any taxes, impost, levies or duties present or future of any nature. _______________________________________________________________________ This Bill of exchange is payable at: :…………….. (7) ________________________________________________________________________ Drawn on: (8) _____________________________________ (9) ..................…… For acceptance ………….. (10) 6) Tipo di valuta per esteso 1) Luogo e data di emissione 2) Valuta e importo in cifre 7) Domicilio di pagamento 3) Scadenza 8) Ragione sociale e indirizzo del trassato 4) Nome del beneficiario 9) Timbro e firme autorizzate del traentre 5) Valuta e importo in lettere 10) Timbro e firme autorizzate dell’accettante 11) Nome del trassato, Timbro e firme autorizzate della banca avallante I titoli sopraindicati sono soggetti a compravendita sui mercati finanziari internazionali e tale operazione è sostanzialmente un'operazione di finanziamento dell'esportatore, chiamata "forfaiting" (sconto effetti). Esiste poi l'impegno a pagare: alcune imprese (di solito grandi imprese di fama internazionale) per una questione di immagine e di prestigio, non gradiscono che le loro cambiali circolino sui mercati finanziari. Perciò i loro contratti di acquisto contengono "l'impegno a pagare" che giuridicamente equivale alla cambiale internazionale, tranne che per il fatto che non è soggetto a compravendita. 5 - LE TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO - LA RIMESSA DIRETTA a - Il bonifico bancario b - L'assegno internazionale c - La rimessa diretta con banconote a - Il bonifico bancario E' un trasferimento di fondi ordinato da un debitore a favore di un creditore, effettuato tramite una o più banche. I soggetti sono: l'ordinante (il debitore/importatore); il beneficiario (il creditore/esportatore); la banca dell'ordinante; la banca del beneficiario. Il bonifico si può realizzare: • • • • • via SWIFT (la Society for World Wide Interbank Financial Telecommunications è sorta nel 1973 da un pool di 239 banche appartenenti a 15 paesi europei ed USA ed ha sede a Bruxelles. Il suo obiettivo è consentire agli associati lo scambio di messaggi finanziari, utilizzando una rete internazionale di telecomunicazione che permette il dialogo - in tempo reale - tra le corrispondenti collegate alla rete. L'utilizzo di procedure standardizzate consente una esecuzione uniforme, sicura, rapida ed economica dei trasferimenti valutari); • via lettera; • via telegramma; • via telex b - L'assegno internazionale L'assegno è un titolo di credito astratto, formale, autonomo (cioè svincolato dal rapporto sottostante) e completo, che contiene l'ordine incondizionato di pagare a vista una determinata somma, all'ordine di una determinata persona o al portatore. Esistono diverse tipologie di assegni internazionali: • • • • assegno bancario semplice; i soggetti sono: - il traente (è il debitore che emette l'assegno); - la banca trassata (è la banca che detiene il c/c del debitore ed è designata a pagare il beneficiario) - il beneficiario (è il creditore a favore del quale viene emesso l'assegno). Di norma l'assegno bancario semplice è inviato direttamente dal debitore al beneficiario, sul quale gravano i seguenti rischi: - rischio di mancanza di fondi; - tempi tecnici di riscossione; - procedure da attivare per l'elevazione del protesto; - problemi valutari; - rischio Paese. • assegno piazzato E' un assegno che la banca dell'importatore/debitore emette a favore di un beneficiario su un c/c che la banca stessa intrattiene con una sua banca corrispondente all'estero, di solito nel Paese dell'esportatore/creditore. Questo mezzo di pagamento - a differenza del precedente dove il "traente" è il debitore/importatore - è più "sicuro" dell'assegno semplice, proprio perché l'emittente è una banca. Esso non pone tuttavia problemi di solvibilità solo nel caso in cui la banca emittente sia una banca primaria. Bisogna però comunque tenere presente il rischio Paese. • International Money Order E' una promessa di pagamento a vista sottoscritta dalla banca emittente a fronte di somme liquide disponibili controllate presso di essa già al momento dell'emissione. E' uno strumento di pagamento molto diffuso ed è l'omologo internazionale del nostro "assegno circolare". Incorre anch'esso comunque nel rischio Paese. c - La rimessa diretta con banconote Il regolamento di una operazione con l'estero in linea di principio può avvenire liberamente anche con banconote. L'operatore che riceve le banconote estere può decidere di tenerle oppure di cederle presso una banca abilitata per il loro successivo uso. 6 - LE TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO - INCASSO CONTRO DOCUMENTI La I.C.C. - International Chamber of Commerce, ha predisposto una serie di disposizioni, denominate "Norme uniformi relative agli incassi" (NUI). Si tratta di norme che disciplinano ruoli, responsabilità e procedure uniformi e standardizzate per le parti interessate. Ai sensi di queste norme l'incasso contro documenti è il trattamento (esame, verifica ed esecuzione delle istruzioni) da parte delle banche - su istruzioni ricevute - di documenti di spedizione, fatture, cambiali, pagherò, ecc. (e cioè degli strumenti di cui si servono le parti contrattuali per regolare le rispettive prestazioni) per ottenere un adempimento da parte del debitore (pagamento, rilascio effetti, accettazione di un debito, ecc.). I documenti possono essere: • • • • documenti commerciali: documenti di spedizione, fatture, ecc.; documenti finanziari: cambiali, pagherò, ricevute di pagamento. A seconda dei documenti inviati per l'incasso si avrà pertanto: • • • incasso semplice: incasso di soli documenti finanziari, non accompagnati da documenti commerciali, come ad esempio, consegna di cambiali, pagherò, assegni, ecc.; • incasso documentario: incasso di documenti finanziari, di documenti commerciali o di soli documenti commerciali. A seconda delle diverse prestazioni richieste al debitore, si avranno le differenti forme di incasso: • • • • • documenti contro pagamento: l'esportatore incarica la propria banca di far consegnare all'importatore i documenti di spedizione (documenti che abilitano a ritirare la merce in dogana) solamente previo pagamento dell'importo pattuito; • documenti contro accettazione: l'esportatore che ha concesso all'importatore una dilazione di pagamento, dà istruzioni alla propria banca di far consegnare i documenti di spedizione solo previa firma dell'importatore sulle cambiali dell'importo sostituendo i "fondi" con le "cambiali"; • documenti franco pagamento: i documenti di spedizione sono consegnati all'importatore contro semplice attestazione che ne dà formale ricevuta. Questa formula viene utilizzata quando sia necessario un atto formale di passaggio dei documenti tra fornitore e committente, mentre il pagamento del corrispettivo avviene in altra sede; • incasso tramite vettore (cash on delivery code): per contratti di compravendita nel territorio europeo, ove i trasporti avvengono prevalentemente tramite spedizioniere, il ruolo della banca agente viene allora semplicemente sostituito dallo stesso spedizioniere. Il vettore può consegnare la merce solo previo pagamento o rilascio di cambiali precedentemente pattuiti. Una ulteriore forma di pagamento da analizzare è il Cash on Delivery (COD). Il pagamento contestuale o "cash on delivery" (Cod) si ha quando il regolamento del prezzo della fornitura avviene contestualmente alla consegna della merce. In questo caso, si incaricherà uno spedizioniere di consegnare la merce solo se riceverà per la stessa: banconote, oppure un assegno bancario o un assegno circolare, oppure un "pagherò" cambiario, oppure la firma di accettazione su di una tratta, oppure una dichiarazione bancaria di aver ricevuto ordine di pagamento, oppure una dichiarazione bancaria di blocco dei fondi, oppure un'attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile e incondizionata a favore del venditore. È un sistema di pagamento che, nonostante lo sviluppo dei nuovi strumenti informatici, è ancora diffuso presso molti operatori, soprattutto se le spedizioni riguardano merci di beni di largo consumo di importi non rilevanti. 7 - LE TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO - I CREDITI DOCUMENTARI La I.C.C. ha elaborato le "Norme e usi uniformi" (NUU) per i crediti documentari che disciplinano e standardizzano, come nel caso degli incassi, ruoli, responsabilità e procedure per le parti interessate. Il credito documentario è uno strumento molto diffuso per il pagamento del corrispettivo dei contratti internazionali. E' un impegno che una banca (banca emittente) agendo su istruzioni e per conto del compratore/importatore (ordinante), emette a favore del venditore/esportatore (beneficiario). In virtù di questo impegno, la banca, contro presentazione dei documenti (di spedizione) richiesti e la soddisfazione di tutte le condizioni previste nel credito, effettuerà la prestazione prevista nel credito documentario (pagamento a vista oppure in differita, accettazione di un debito, ecc.) a favore del beneficiario, nei limiti di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata. Il credito ha il suo fondamento nel rapporto contrattuale. Le parti che intervengono sono: • • • • • • • • l'ordinante (compratore); la banca emittente; la banca avvisante (può essere anche confermante); il beneficiario (venditore). Le diverse forme di credito documentario: 1. secondo l'impegno della banca emittente • • • credito revocabile: l'impegno assunto dalla banca emittente può essere annullato o modificato in qualsiasi momento dall'acquirente, senza preventivo assenso del beneficiario. Ovviamente tale forma è altamente rischiosa per il beneficiario; • credito irrevocabile: l'impegno assunto dalla banca emittente è inderogabile fino alla sua naturale scadenza e può essere modificato o annullato solo con il preventivo consenso di tutte le parti interessate. 2. secondo l'impegno della banca avvisante • • • • credito non confermato: la banca dell'esportatore - banca avvisante - deve semplicemente notificare all'esportatore/beneficiario l'impegno della banca emittente, senza assumere alcuna garanzia o responsabilità; • credito confermato: la conferma costituisce l'impegno inderogabile della banca dell'esportatore - in aggiunta all'impegno della banca emittente. La banca dell'esportatore prenderà il nome di banca "confermante". Nel caso di credito confermato, nel momento in cui l'esportatore presenta i documenti di spedizione, la banca confermante esegue la prestazione pattuita (pagamento o accettazione titoli) e poi trasferisce i documenti di spedizione alla banca emittente; • star del credere: nel caso in cui l'esportatore si trovi nella situazione in cui pur di vendere è costretto ad accettare un credito non confermato. Per cautelarsi può concludere un accordo separato, a latere, con la propria banca. L'accordo verrà stipulato a spese dell'esportatore e la banca assume un impegno autonomo e separato dal credito documentario. 3. secondo la piazza di utilizzo • • • credito utilizzabile sulla piazza del compratore e sulle casse della banca emittente. Il realizzo dell'impegno ha luogo quando i documenti di spedizione giungono alla banca emittente. Il credito in questo caso è sempre non confermato, in quanto la prestazione è eseguita dalla banca emittente; • nel caso del credito utilizzabile sulla piazza del venditore e sulle casse della banca avvisante (o confermante), il beneficiario deve presentare i documenti di spedizione presso la propria banca e quest'ultima: - se il credito è confermato, dopo aver esaminato i documenti, eseguirà la prestazione (pagamento o accettazione dei titoli); - se il credito è non confermato, trasferirà i documenti alla banca emittente, che, a sua volta, trasferirà il corrispettivo alla banca avvisante dopo averli esaminati. 4. secondo la prestazione Secondo le NUU, le prestazioni principali previste da un credito documentario sono: • • • • • pagamento a vista: la banca emittente si impegna a pagare il beneficiario a vista; accettazione: il beneficiario spicca una tratta (bill of exchange) sulla banca emittente o confermante, a seconda dei casi. Se i documenti sono regolari, la banca accetta la tratta e paga alla scadenza; • pagamento differito: vi ricorre quando è pattuito un pagamento a più scadenze. Il mezzo di pagamento è sempre la tratta. Fasi del credito documentario a) Prima fase: emissione (o apertura) del credito. L'operazione è l'insieme degli accordi tra compratore e banca emittente il credito: • • • formalizzazione del rapporto tra ordinante e banca emittente con la definizione delle istruzioni per la banca, la definizione delle procedure, gli obblighi comportamentali per entrambe le parti; • precostituzione dei fondi: poiché la banca emittente assume un impegno irrevocabile, essa subordinerà l'emissione del credito alla precostituzione dei fondi. b) Seconda fase: utilizzo del credito. In questa fase tocca al venditore far fronte ai propri obblighi. Egli deve, entro il termine stabilito, spedire la merce e presentare i documenti di spedizione presso gli sportelli della banca avvisante (se il credito è non confermato) o della banca confermante (nel caso di credito confermato). In entrambi i casi, la banca esaminerà i documenti che dovranno essere rigorosamente rispondenti ai termini pattuiti. I documenti devono essere presentati presso gli sportelli della banca, entro il termine (tassativo) stabilito per l'utilizzo. La banca ha l'obbligo, entro 7 giorni dalla presentazione dei documenti, di comunicare se intende accettare o meno i documenti stessi. Quindi la banca può rifiutare i documenti o accettarli, formulando al beneficiario le dovute riserve. Qualora le banche non rispettino scrupolosamente i termini del credito e le istruzioni ricevute, risponderanno direttamente di eventuali pagamenti effettuati in modo difforme dalla volontà dell'ordinante. c) Terza fase: il regolamento del credito. Dopo la presentazione e accettazione dei documenti, il beneficiario riceve la prestazione pattuita nel contratto di vendita, l'ordinante/acquirente entra in possesso dei documenti di spedizione (e può quindi ritirare la merce in dogana). Nel caso di un credito confermato, la banca confermante riceverà il rimborso da parte della banca emittente delle somme corrisposte all'esportatore/venditore. 8 - LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI La garanzia è uno strumento giuridico, tramite il quale un contraente ottiene l'adempimento di un pagamento o di una prestazione da un terzo, quando l'altro contraente non adempie ai propri obblighi. Le garanzie collegate agli strumenti di pagamento internazionali sono quasi sempre bancarie e servono, tanto all'acquirente quanto al venditore nel corso dell'esecuzione del contratto. Più specificamente, la garanzia bancaria è un contratto di garanzia sottoscritto da una banca che interviene in un contratto di fornitura internazionale per tutelare uno dei due contraenti contro il futuro inadempimento dell'altro contraente. Qualora tale inadempimento si dovesse verificare, la garanzia bancaria consente una più rapida, sicura ed economica modalità di liquidazione del danno subito. Le garanzie possono essere quindi assunte: • • • dal creditore, contro l'insolvenza del debitore, sia per motivi commerciali (rischi commerciali) che per motivi di "rischio paese"; • da ciascuno dei due contraenti, contro inadempienze di varia natura della controparte. Tipologie • • • • • • • • • • • Fideiussione: è un contratto in forza del quale il fideiussore (la banca) si obbliga a pagare al creditore il debito di un altro, qualora quest'ultimo non adempie ai propri obblighi. La fideiussione è un rapporto accessorio e quindi sussiste solo in funzione dell'impegno principale sottostante. • Lettera di garanzia: è un'obbligazione che presenta autonomia rispetto al rapporto sottostante. Una volta emessa, la lettera di garanzia può sussistere anche se l'impegno sottostante è venuto a cadere. La lettera di garanzia ha caratteristiche simili all'avallo, solo che, essendo rappresentato da un documento unico che è riferito all'intero credito, non può seguire i titoli di credito, come l'avallo che si appone direttamente sulle cambiali. • BOND: sono garanzie bancarie a prima richiesta per cautelare uno dei due partner contro i comportamenti scorretti, contro le inadempienze o contro eventuali comportamenti dolosi della controparte ed hanno quindi caratteristiche di penale. • Bid bond: è una lettera di garanzia richiesta dall'ente appaltante, in occasione di gare internazionali di appalto e viene emessa da tutti i partecipanti alla gara in favore dell'ente appaltante a garanzia della serietà dell'offerta. Tutela l'ente che ha bandito la gara contro il rischio che l'eventuale vincitore si rifiuti di perfezionare il contratto di appalto. • Advance payment bond: è una garanzia che copre l'acquirente per la somma versata come anticipo, qualora il venditore non effettui la fornitura nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto. • Performance bond: copre l'acquirente contro il rischio che la fornitura non sia conforme alle specifiche tecniche, qualità e quantità stabiliti nel contratto. • Controgaranzie: in molti paesi la legge locale impone alle aziende committenti di accettare garanzie rilasciate esclusivamente da banche locali. In questo caso occorre costruire un duplice sistema di garanzie fra la banca del venditore e la banca del committente. • Garanzie contro il rischio di revoca di commessa: è una lettera di garanzia che protegge il venditore contro l'eventuale azione dell'acquirente di disdire o ridurre la fornitura durante l'esecuzione della fornitura stessa, senza il consenso del venditore. Ha, come le altre lettere di garanzia di questo gruppo, caratteristiche di penale. • Stand-by letter of credit: la stand-by contiene l'impegno irrevocabile della banca che la emette di pagare il prezzo previsto nel contratto di fornitura, nel caso in cui tale pagamento non sia stato effettuato dalla parte obbligata, secondo le modalità ed entro la data prevista dalla stessa standby. Possono essere utilizzate per cautelarsi contro l'insolvenza, ma possono anche garantire il pagamento di una somma a titolo di penale. La stand-by è autonoma ed opera alla semplice presentazione alla banca del documento previsto nella stand-by stessa (es. fattura) unitamente alla dichiarazione del beneficiario del mancato pagamento alla data prevista da parte del debitore. • Avallo: è una garanzia apposta sugli effetti rappresentativi il credito dell'esportatore mediante la propria firma di una primaria banca o di un organismo equivalente. La forma per avallo come sopra descritta da la possibilità al venditore/beneficiario delle cambiali di scontare il proprio credito (forfaiting). LETTER OF GUARANTEE N…………. …………(Place) …………..(D ate) ……………(Name and address of Italian firm) Dears Sirs, We refer to the Contract you signed……on ….with….(name of Importer)………………. (The " Purchaser "), whom you have undertaken to supply with ………….(description of the goods to be supplied)………(The Goods) as specified in the Contract for of a total price of …………… We have duly examined the Contract. Under the terms thereof the Purchaser has agreed to pay for the Goods as follows : -……………………..(Description of terms of payment, including issuance and delivery of the letter of guarantee covering the payment and transfer of funds representing up to ….% of contractual price plus the the interest thereon) -…………………….(Description of Promissoy Notes representing the credit plus the interest. Promissory Notes to be listed in an attached schedule wich is to be integral part of the letter of guarantee) -………………….(Name of the Italian Bank at wich the Promisory Notes are to be domiciled -……………………(Statement that any payment related to such Promissory Notes shall be free for all commission or fiscal, banking or exchange charges or of any other charges whatsoever, wich shall be for the account of the Purchaser) In view of the foregoing we hereby irrevocably and inconditionally undertake to pay at your first demand any of the above mentioned Promissory Notes as listed in the schedule attached in the event the Purchaser fail to pay such Promissory Notes when due, plus default interest (should for any reason whatsoever the amount of any such Promissory Note not reach the Italian domiciling bank when due) at the rate of ….% p.a. All payments shall be effected free of all commission or fiscal , banking or exchange charges or of any other charges whatsoever. This Letter of Guarantee shall come into force on the day it is issued and shall remain valid until the last payment has been received by you. This guarantee will automatically reduced by the amount of each payment effected by the Purchaser or by ourselves. The rights deriving by the present Letter of Guarantee may be assigned without our consent, under advice to us. (Name of Guarantor) Enclosure to our Letter of Guarantee No….. Promissory Notes Face value Maturity ………… ………… ………. …………. _______ ……….. This enclosure is an integral part of our L/G N…. (Name of Guarantor) Fonte: Union Camere Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a cura di ICC Italia Camera di Commercio Internazionale